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D-1031/2024

D-1031/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1031/2024 Sentenza del 22 febbraio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Canada, c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 12 febbraio 2024. Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadina canadese, ha presentato in Svizzera il 10 gennaio 2024 congiuntamente a sua madre B._______(cfr. incarto D-1030/2024), la procura conferita dall'interessata il 10 gennaio 2024 alla rappresentanza legale assegnatale, il verbale d'audizione del 2 febbraio 2024 giusta l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 1307217-19/10), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura e la documentazione medica agli atti (cfr. mezzi di prova SEM [mdp SEM] n. 1-4), il parere legale datato 9 febbraio 2024, mediante il quale la rappresentante della richiedente ha preso posizione in merito al progetto di decisione della SEM datato 8 febbraio 2024 (cfr. atti SEM n. 22/5 e 24/1), la decisione del 12 febbraio 2024, notificata il medesimo giorno, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera verso il Canada, nonché ordinato l'esecuzione di quest'ultima misura in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 25/7), il ricorso datato 16 febbraio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 19 febbraio 2024) per mezzo del quale l'interessata insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della sua qualità di rifugiata nonché la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, chiede di essere ammessa provvisoriamente in Svizzera a fronte dell'inammissibilità e/o dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia [recte: verso il Canada]; essa presenta altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che la ricorrente è altresì legittimata ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che, tuttavia, nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3), che, di riflesso, le richieste di giudizio tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell'asilo risultano in concreto inammissibili, che, nei limiti succitati, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, in materia d'asilo, con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la relativa decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nella presente fattispecie, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi), che a sostegno della propria domanda d'asilo, l'interessata ha sostanzialmente addotto problemi di salute ed economici; che, in particolare, ha dichiarato di essere originaria di Jaffna (Sri Lanka) e di etnia tamil; di aver lasciato il suo Paese d'origine nel 1992 poiché avrebbe lavorato come (...) in una regione controllata dai Cingalesi, i quali le incutevano paura e la opprimevano; che sarebbe quindi partita per il Canada dove viveva già suo fratello C._______(cfr. atto SEM n. 19/10 D12-19); che in Canada le sarebbe stata dapprima riconosciuta la qualità di rifugiata e, nel 2003, avrebbe ottenuto la cittadinanza (idem D24, D78-83); che nel 1999 sua madre l'avrebbe raggiunta in Canada, in quanto la ricorrente necessitava di aiuto e di cure poiché "(...)" (idem D54); che quattro anni or sono sarebbe stata colpita da un ictus ischemico che le avrebbe imposto costanti cure, nonché una maggiore dipendenza da sua madre (idem D4-11, D54-55); che sarebbe attualmente depressa e assumerebbe (...) per contrastare tale affezione (idem D54); che a seguito dell'ictus, sarebbe inoltre rimasta paralizzata alla spalla e alla gamba, ciò che le imporrebbe attualmente (...); che, per lo stesso motivo, avrebbe dipoi difficoltà a parlare (idem D4-11); che a causa di tali affezioni, non sarebbe inoltre più in grado di aiutare la madre anziana e anch'essa malata (idem D55); che in Canada sua madre avrebbe avuto critici problemi di salute per i quali sarebbe stata ricoverata; che in detto Paese, la ricorrente non avrebbe mai lavorato, essendo stata sempre al beneficio della pubblica assistenza (idem D22); che, in particolare, lei e sua madre avrebbero ricevuto l'aiuto di un'organizzazione sociale finanziata dallo Stato per provvedere alle cure d'igiene personale e alla pulizia dell'appartamento (idem D42-47); che, attualmente, sia l'interessata sia sua madre non sarebbero più in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento a causa dei loro disabilitanti problemi di salute (idem D55, D57); che, prima di espatriare in Svizzera, essa non avrebbe mai chiesto di essere trasferita presso un centro medicalizzato; che le autorità canadesi le avrebbero però rifiutato un ulteriore sostegno per aiutarla in altre mansioni quotidiane, quali la lavanderia e la pulizia dei piatti (idem D61-64); che sarebbe pertanto giunta in Svizzera, accompagnata dalla madre, al fine di ricongiungersi con il fratello (svizzero) e la sorella che attualmente risiedono in Svizzera (idem D57); che, a mente dell'interessata, il fatto che lei e sua madre non possono più vivere da sole senza aiuti costituirebbe un elemento ostativo al loro rinvio verso il Canada, che, dal canto suo, la madre della ricorrente - anch'essa insorta dinanzi al Tribunale contro la parallela decisione della SEM di non entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. incarto D-1030/2024) - ha sostanzialmente dichiarato di essere originaria di Jaffna (Sri Lanka), di aver ottenuto la cittadinanza canadese (cfr. atto SEM n. 1307211-19/9 D17), di soffrire di scarsa salute e dipendere quindi da svariate cure mediche e farmaci (idem D28, D76-79), di essere giunta in Svizzera per vedere i suoi figli - ivi residenti - prima di morire (idem D28) e di non disporre di nessun'altra persona, oltre ai figli residenti in Svizzera, disposta a curarla (idem D29), che nella decisione avversata, la SEM rileva anzitutto come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta, avendo l'interessata addotto motivi esclusivamente di ordine medico e personale; che, di riflesso, non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, che l'autorità inferiore non è pertanto entrata nel merito della domanda d'asilo, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente in Canada; che in particolare, per quanto concerne l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità di prima istanza ha esaminato le affezioni mediche della richiedente e ha illustrato come nel Paese in questione vi sarebbero notoriamente le strutture necessarie per garantire le terapie e l'intervento di cui necessiterebbe; che, in Canada, l'interessata avrebbe già ottenuto le prestazioni dell'assistenza sociale e le necessarie cure mediche, sicché non sarebbe plausibile l'allegazione per cui, in caso di ritorno, non le verrebbe garantita un'adeguata assistenza personale; che, inoltre, in detto Paese risiederebbe anche uno dei suoi fratelli, al quale potrebbe rivolgersi per ottenere un sostegno, che la ricorrente, censurando la violazione del diritto federale (segnatamente gli artt. 3 LAsi e 83 cpv. 4 LStrI), avversa tuttavia le conclusioni della SEM; che, in particolare, sua madre sarebbe ormai molto anziana nonché affetta da importanti problemi di salute, ciò che le impedirebbe di vivere da sola e di ricevere il sostegno che un tempo le prestava; che avrebbe quindi preso la "difficile decisione" di giungere in Svizzera per ricongiungersi a suo fratello e sua sorella residenti in Svizzera; che l'unione familiare sarebbe la sua "più grande fonte di forza e conforto" e la presenza del fratello e della sorella sarebbe inoltre "essenziale per affrontare questa fase difficile della [...] vita"; che, invero, la sua situazione sarebbe delicata e urgente e che il sostegno familiare risulterebbe fondamentale per il suo benessere e per quello di sua madre; che, in questo senso, "essere in famiglia non è solo un desiderio emotivo, ma anche un diritto umano essenziale che contribuisce al benessere e allo sviluppo integrale degli individui" (per quanto precede cfr. ricorso pag. 2); che la sua domanda d'asilo sarebbe quindi motivata dalla "necessità umana di restare in famiglia" (cfr. ricorso pag. 3); che la SEM non avrebbe considerato tutti questi aspetti, benché rilevanti sotto il profilo dell'art. 3 LAsi; che contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, al momento dell'espatrio, essa avrebbe quindi avuto un timore fondato di subire seri pregiudizi, che, infine, l'esecuzione del suo allontanamento verso il Canada non risulterebbe ragionevolmente esigibile a fronte della sua "situazione personale e famigliare" (cfr. ricorso pag. 3), che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 segg. della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20; cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti citati), che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo infatti allegato, sulla base di valide e riconoscibili circostanze di fatto, di essere personalmente e concretamente esposta o di avere fondato timore di essere esposta in un futuro prevedibile, in caso di rientro in Canada, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che, infatti, la motivazione addotta dalla ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata principalmente a ragioni di ordine medico ed economico, segnatamente la pretesa assenza di aiuti sociali in Canada e la difficoltà di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e a quello della madre anziana, che, tuttavia, questi motivi non rientrano in tutta evidenza nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi, che la volontà di ricongiungersi con i familiari residenti in Svizzera non costituisce inoltre un valido motivo d'asilo ai sensi delle condizioni legali e giurisprudenziali succitate, che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che, in Canada, l'insorgente possa essere confrontata al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la SEM non ha quindi violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita quindi tutela su questo punto, che l'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 e 44 LAsi cum art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che va dunque analizzato se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera verso il Canada (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1); che, nel caso concreto, la pretesa affezione di depressione e la disabilità fisica della ricorrente non rientrano manifestamente tra le circostanze di straordinaria gravità ai sensi della giurisprudenza succitata; che, nel caso concreto, difettano infatti elementi per concludere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, ingenerando intense sofferenze o una riduzione significativa della sua speranza di vita, che, inoltre, i problemi di salute dell'interessata non ingenerano manifestamente un particolare rapporto di dipendenza dal fratello e dalla sorella residenti in Svizzera, a fronte del quale occorrerebbe ammettere un diritto di soggiorno nel nostro Paese sulla base dell'art. 8 CEDU, rispettivamente l'inammissibilità del suo allontanamento verso il Canada (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1; sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-3976/2012 del 23 aprile 2013 pag. 4); che la ricorrente non ha del resto presentato alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo allontanamento le pregiudicherebbe un'assistenza quotidiana indispensabile, la quale può essere prestata soltanto dai parenti residenti in Svizzera e vada al di là del sostegno morale o psicologico, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, che con particolare riferimento all'esigibilità dell'esecuzione, l'art. 83 cpv. 4 LStrI dispone che l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse segnatamente a trovarsi in concreto pericolo a fronte di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che è anzitutto notorio che la situazione vigente in Canada non è caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che la qualità delle cure in Canada corrisponde generalmente a quella garantita in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale D-2122/2023 del 27 aprile 2023), che prima di giungere in Svizzera, la ricorrente e sua madre avrebbero beneficiato di cure mediche nonché di una parziale assistenza per lo svolgimento di mansioni quotidiane presso il loro domicilio (cfr. mezzi di prova SEM n. 2 e 4; atto SEM n. 19/10 D45-47, D54-55), che non risultano altresì elementi che confermano il rifiuto da parte delle autorità canadesi di prendere a carico le nuove esigenze personali e mediche dell'interessata, la quale potrà quindi nuovamente rivolgersi alle competenti autorità canadesi al fine di trovare un alloggio adeguato alle sue esigenze di salute e beneficiare eventualmente dell'assistenza sociale come in precedenza, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora nel caso di rientro nel paese d'origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscono loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che il loro stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che, pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati, sentenza del Tribunale D-1078/2023 consid. 7.3.2), che, nel caso concreto, l'interessata ha dichiarato che a seguito dell'ictus occorso cinque anni fa, avrebbe difficoltà a (...); che soffrirebbe inoltre di pressione alta, di problemi legati al livello di colesterolo (cfr. atto SEM n. 19/10 D5-11), nonché di depressione, per la quale assumerebbe attualmente dell'olanzapina (idem D54), che l'insorgente non ha versato agli atti recenti certificati medici, ad eccezione del referto medico del (...) di Toronto del (...) 2023 (cfr. mdp SEM n. 2 e 4), che, ciò posto, occorre concludere che le affezioni succitate non risultano così gravi, rispettivamente le sue esigenze terapeutiche non appaiono così specifiche, da non poter essere adeguatamente trattate in Canada; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'interessata, non si evince infatti la stretta necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che in Canada esistono le cure mediche essenziali per il trattamento delle problematiche di salute della ricorrente e un programma d'aiuto sociale per il relativo finanziamento, cosicché le può essere assicurata una vita dignitosa, che, del resto, l'insorgente non spiega per quali ragioni i suoi problemi di salute non potrebbero essere curati in Canada; che essa non ha nemmeno reso verosimile l'inadeguatezza delle cure mediche e dell'assistenza sociale già ottenute in detto Paese, che, inoltre, la generica censura per cui la sua "situazione personale e famigliare" risulterebbe ostativa all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. ricorso pag. 3), non è chiaramente sufficiente per intaccare la relativa valutazione giuridica svolta dall'autorità inferiore, che nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che, in questo senso, le allegazioni afferenti allo stato di salute e alla procedura d'asilo della madre non possono influenzare l'esito del presente giudizio, in quanto la stessa potrà analogamente rivolgersi ai servizi assistenziali canadesi; che in Canada la ricorrente dispone anche di un appoggio famigliare, ossia il fratello Kumaraverl Kumarasamy, che può senz'altro facilitare il suo reinserimento sociale (cfr. atti SEM n. 1307217-19/10 D12-19 e 1307211-19/9 D44-48), che con sentenza odierna (cfr. sentenza del Tribunale D-1030/2024 del 22 febbraio 2024) il Tribunale ha respinto pure il ricorso presentato da B._______ (madre della ricorrente), sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'interessata dai membri della famiglia che l'hanno finora supportata e con i quali ha convissuto, che, peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il Canada risulta pertanto ragionevolmente esigibile, che, infine, non emergono impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che la ricorrente potrà infatti procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, posto comunque ch'essa è titolare di un passaporto canadese (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque anche possibile dal profilo tecnico, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 LStrI), che, di riflesso, il gravame va respinto anche in materia di allontanamento, che, in esito, la SEM non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è altresì inadeguata (art. 49 PA), che la decisione avversata va quindi integralmente confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, deve essere respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: