Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1030/2024 Sentenza del 22 febbraio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Canada, c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 12 febbraio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadina canadese, ha presentato in Svizzera il 10 gennaio 2024 congiuntamente a sua figlia B._______(cfr. incarto D-1031/2024), la procura conferita dall'interessata il 10 gennaio 2024 alla rappresentanza legale assegnatale, il verbale d'audizione del 1° febbraio 2024 giusta l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 1307211-19/9), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura e la documentazione medica agli atti (cfr. mezzi di prova SEM [mdp SEM] n. 1-3), il parere legale datato 9 febbraio 2024, mediante il quale la rappresentante della richiedente ha preso posizione in merito al progetto di decisione della SEM datato 8 febbraio 2024 (cfr. atti SEM n. 22/5 e 24/1), la decisione del 12 febbraio 2024, notificata il medesimo giorno, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera verso il Canada, nonché ordinato l'esecuzione di quest'ultima misura in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 25/7), il ricorso datato 16 febbraio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 19 febbraio 2024) per mezzo del quale l'interessata insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della sua qualità di rifugiata nonché la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, chiede di essere ammessa provvisoriamente in Svizzera a fronte dell'inammissibilità e/o dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Tunisia [recte: verso il Canada]; essa presenta altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che la ricorrente è altresì legittimata ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che, tuttavia, nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3), che, di riflesso, le richieste di giudizio tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell'asilo risultano in concreto inammissibili, che, nei limiti succitati, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, in materia d'asilo, con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la relativa decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nella presente fattispecie, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi), che a sostegno della propria domanda d'asilo, l'interessata ha sostanzialmente addotto problemi di salute nonché interessi personali; che, in particolare, ha dichiarato di essere originaria di Jaffna (Sri Lanka) e di etnia tamil; di aver lasciato il suo Paese d'origine nel 1999 per raggiungere sua figlia B._______ in Canada, in quanto quest'ultima soffriva di (...) (cfr. atto SEM n. 19/9 D29, D32 e D38); che da allora avrebbe sempre vissuto a Toronto, ottenendo altresì la cittadinanza canadese (idem D12-13, D17); che avrebbe sofferto di serie problematiche (...), le quali hanno imposto diverse ospedalizzazioni (idem D4-5); che soffrirebbe inoltre di (...) (idem D8, D28, D68); che in Canada avrebbe inoltre subìto una caduta nella sua abitazione, battendo la testa e fratturandosi l'anca; che tali sequele le impediscono attualmente di muoversi autonomamente e di cucinare (idem D28, D70); di aver attualmente quattro figli; di essere giunta in Svizzera per vedere due suoi figli - ivi residenti - prima di morire (idem D28); di non disporre di nessun'altra persona disposta a curarla (idem D29); che in Canada avrebbe ottenuto gratuitamente dei medicamenti, trattamenti ospedalieri nonché aiuti domiciliari per compiere gli atti di igiene personale (idem D34); di non aver tuttavia chiesto ulteriori aiuti ai servizi sociali canadesi (idem D 35-36); che in Canada risiederebbe ancora il figlio C._______, sessantenne e di professione autista (idem D44-47); che, infine, in Canada percepirebbe una pensione di circa 1'000 dollari, che nella decisione avversata, la SEM rileva anzitutto come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta, avendo l'interessata addotto motivi d'asilo esclusivamente di ordine medico; che, di riflesso, non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, che l'autorità inferiore non è pertanto entrata nel merito della domanda d'asilo, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente in Canada; che in particolare, per quanto concerne l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità di prima istanza ha esaminato le affezioni mediche della richiedente e ha illustrato come nel Paese in questione vi sarebbero notoriamente le strutture necessarie per garantire le terapie e l'intervento di cui necessiterebbe; che, in Canada, l'interessata avrebbe già ottenuto le prestazioni dell'assistenza sociale e le necessarie cure mediche, sicché non sarebbe plausibile l'allegazione per cui, in caso di ritorno, non le verrebbe garantita un'adeguata assistenza personale; che, inoltre, in detto Paese risiederebbe anche uno dei suoi figli, al quale potrebbe rivolgersi per ottenere un sostegno, che la ricorrente, per mezzo di un gravame alquanto confuso contenente riferimenti e nomi manifestamente estranei alla fattispecie in esame, avversa tuttavia le conclusioni della SEM censurando la violazione del diritto federale (segnatamente gli artt. 3 LAsi e 83 cpv. 4 LStrI), che, tuttavia, essa non apporta alcuna motivazione, afferente agli atti della propria domanda d'asilo, a sostegno delle richieste di giudizio formulate e volta ad intaccare la valutazione giuridica e fattuale svolta dalla SEM; che, infatti, il gravame contiene unicamente dei riferimenti allo Stato della Tunisia nonché ad attività politiche che, con tutta evidenza, nulla hanno a che vedere con i motivi d'asilo addotti; che, ciononostante, l'insorgente sembra generalmente rimproverare alla SEM di non aver ritenuto rilevanti le sue allegazioni sotto il profilo dell'art. 3 LAsi e sostenere che l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile (cfr. ricorso pagg. 2-3), che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 segg. della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20; cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti citati), che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo infatti allegato, sulla base di valide e riconoscibili circostanze di fatto, di essere personalmente e concretamente esposta o di avere fondato timore di essere esposta in un futuro prevedibile, in caso di rientro in Canada, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che, infatti, la motivazione per giustificare il suo espatrio - addotta dalla ricorrente nell'ambito della procedura d'asilo - è legata principalmente a ragioni di ordine medico e personale, segnatamente la volontà di vivere i suoi ultimi giorni di vita con i figli residenti in Svizzera e la difficoltà di provvedere autonomamente al proprio sostentamento in Canada, che, tuttavia, questi motivi non rientrano chiaramente nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi, che la volontà di ricongiungersi con i familiari residenti in Svizzera non costituisce inoltre un valido motivo d'asilo ai sensi delle condizioni legali e giurisprudenziali succitate, che dalle carte processuali non emergono altresì elementi da cui desumere che, in Canada, l'insorgente possa essere confrontata al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la SEM non ha quindi violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita quindi tutela su questo punto, che l'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 e 44 LAsi cum art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che va dunque analizzato se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera verso il Canada (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1); che, nel caso in esame, le affezioni evidenziate in corso di procedura, ossia le difficoltà motorie, (...), (...), non rientrano manifestamente tra le circostanze di straordinaria gravità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. documentazione medica di cui al mdp SEM n.1; atto SEM n. 19/9 D28, D68, D80); che, nel caso concreto, difettano infatti elementi per concludere che, in caso di rimpatrio, la ricorrente sarebbe esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, ingenerando intense sofferenze o una riduzione significativa della sua speranza di vita, che i problemi di salute dell'interessata, tenuto anche conto della sua età avanzata, non ingenerano inoltre un particolare rapporto di dipendenza dal figlio e dalla figlia residenti in Svizzera, a fronte del quale occorrerebbe ammettere un suo diritto di soggiorno nel nostro Paese sulla base dell'art. 8 CEDU, rispettivamente l'inammissibilità del suo allontanamento verso il Canada (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1; sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-3976/2012 del 23 aprile 2013 pag. 4); che la ricorrente non ha del resto presentato alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo allontanamento precluderebbe un'assistenza quotidiana indispensabile, la quale può essere prestata soltanto dai parenti residenti in Svizzera e vada al di là del sostegno morale o psicologico, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, che con particolare riferimento all'esigibilità dell'esecuzione, l'art. 83 cpv. 4 LStrI dispone che l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse segnatamente a trovarsi in concreto pericolo a fronte di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che è anzitutto notorio che la situazione vigente in Canada non è caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che la qualità delle cure in Canada corrisponde generalmente a quella garantita in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale D-2122/2023 del 27 aprile 2023), che prima di giungere in Svizzera, la ricorrente avrebbe beneficiato di cure mediche e ospedaliere, nonché di una parziale assistenza per lo svolgimento di mansioni quotidiane presso il suo domicilio; che, di principio, l'interessata potrà quindi nuovamente rivolgersi alle competenti autorità canadesi al fine di trovare un alloggio adeguato alle sue esigenze di salute e beneficiare eventualmente dell'assistenza sociale come in precedenza, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora nel caso di rientro nel paese d'origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscono loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che il loro stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che, pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati, sentenza del Tribunale D-1078/2023 consid. 7.3.2), che, nel caso concreto, l'interessata ha dichiarato di avere difficoltà motorie e di soffrire di (...); che per la cura di tali affezioni assumerebbe inoltre dei farmaci (cfr. documentazione medica di cui al mdp SEM n.1; atto SEM n. 19/9 D28, D34), che, ciò posto, occorre concludere che, nonostante la fragilità dovuta all'età avanzata, le affezioni succitate non risultano così gravi, rispettivamente le sue esigenze terapeutiche non appaiono così specifiche, da non poter essere adeguatamente trattate in Canada; che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'interessata, non si evince infatti la stretta necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che, invero, in Canada esistono le cure mediche essenziali per il trattamento delle problematiche di salute della ricorrente e un programma d'aiuto sociale per il relativo finanziamento, cosicché le può essere assicurata una vita dignitosa, che, del resto, l'insorgente non spiega per quali ragioni i suoi problemi di salute non potrebbero essere curati in Canada; che essa non ha nemmeno reso verosimile l'inadeguatezza delle cure mediche e dell'assistenza sociale già ottenute in detto Paese, che nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che, infatti, in Canada la ricorrente dispone anche di un appoggio famigliare, ossia il figlio C._______, il quale potrà senz'altro facilitare il suo ritorno; che, ciò posto, il fatto di essere anziana e bisognosa di generali cure non costituisce un elemento ostativo all'esecuzione dell'allontanamento; che con sentenza odierna (D-1031/2024) il Tribunale ha respinto pure il ricorso presentato da B._______(figlia della ricorrente), sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'interessata dai membri della famiglia che l'hanno finora supportata e con i quali ha convissuto, che dalla documentazione medica agli atti si evince dipoi che sono state effettuate delle verifiche rispetto al suo stato di salute in previsione del suo viaggio verso la Svizzera, le quali non hanno riscontrato alcun ostacolo particolare (cfr. mdp SEM n. 1 [rapporto n. {...} "Nephrology Report" del {...} di Toronto]), che, peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il Canada risulta pertanto ragionevolmente esigibile, che, infine, non emergono impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che la ricorrente potrà infatti procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, posto comunque ch'essa è titolare di un passaporto canadese (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'interessata sarà altresì accompagnata dalla figlia B._______, la quale dovrà anch'essa lasciare la Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale D-1031/2024 del 22 febbraio 2024), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque anche possibile dal profilo tecnico, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 LStrI), che, di riflesso, il gravame va respinto anche in materia di allontanamento, che, in esito, la SEM non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è altresì inadeguata (art. 49 PA), che la decisione avversata va quindi integralmente confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che ritenute le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, deve essere respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: