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C-6663/2012

C-6663/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-22 · Italiano CH

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Sachverhalt

A. A._______ (in seguito A._______), cittadino bulgaro, nato l'..., è entrato in Svizzera il 28 dicembre 2006, depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo. Con decisione del 22 febbraio 2007 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), ha rifiutato la richiesta ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera entro il 19 aprile seguente. Contestualmente, il 7 marzo 2007 A._______ beneficiava di un permesso N per richiedenti l'asilo. Il 27 marzo seguente A._______ inoltrava un ricorso contro la decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale con decisione incidentale del 4 aprile 2007, autorizzava il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. B. A._______ otteneva quindi il permesso per l'esercizio di attività lucrativa ed entrava alle dipendenze dell'Albergo I._______ (I._______), in qualità di lavapiatti, il 28 giugno 2007. La collaborazione lavorativa terminava però il 31 dicembre 2008, a causa di "una bassa occupazione dell'albergo" (cfr. scritto dell' I.______, del 28 novembre 2008). C. Il 19 agosto 2009 A._______ stipulava un contratto di lavoro su chiamata con B._______ (in seguito B._______), integrata nell'organizzazione umanitaria no profit C._______ (in seguito C._______), quale interprete comunitario e promotore consulente (cfr. contratto di lavoro del 19 agosto 2009). Nell'ottobre del 2009 l'interessato entrava alle dipendenze della D._______, quale consulente per grafica e stampa a tempo parziale (cfr. contratto di lavoro del 7 ottobre 2009), ed in seguito dall'aprile del 2010 a tempo pieno (cfr. contratto di lavoro del 24 marzo 2010). D. Con sentenza del 2 giugno 2010 il TAF ha respinto il ricorso in materia di asilo. Conseguentemente, il 7 giugno successivo, l'UFM ha comunicato di aver fissato al 5 luglio 2010 il nuovo termine di partenza dal territorio svizzero. E. Dando seguito alla richiesta formulata dal patrocinatore dell'interessato, la Sezione della popolazione (in seguito SP), con scritto del 13 luglio 2010, ha però autorizzato A._______ a continuare il soggiorno e l'attività lucrativa in Ticino, e contestualmente ha sospeso il termine di partenza. F. Il 22 agosto 2012 l'autorità cantonale competente ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), trasmettendo l'incarto all'UFM per approvazione. G. Con scritto del 19 settembre 2012, l'UFM ha informato l'interessato circa l'intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e, ossequiando al diritto di essere sentito, gli ha accordato la possibilità di prendere posizione in merito. Circostanza peraltro avvenuta con scritto del 18 ottobre seguente, in cui A._______ ha fatto valere segnatamente un soggiorno in Svizzera superiore ai 5 anni, un'evoluzione a livello professionale particolarmente notevole, l'aver sempre rispettato i principi dello Stato di diritto e il non aver avuto "comportamenti rilevanti sul piano penale o lesivi dell'ordine pubblico e della sicurezza". H. Ciononostante con decisione del 22 novembre 2012, l'UFM ha respinto l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, poiché le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore grave non erano adempiute. L'autorità di prime cure ha sottolineato che A._______ non può avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica. Con riferimento all'integrazione sociale l'UFM ha sottolineato che l'interessato non ha alcun legame personale o familiare stretto in Svizzera, ed anzi tre figli e la sorella come pure la moglie da cui afferma di essere divorziato risiederebbero in Bulgaria. A dire dell'autorità di prime cure l'esprimersi correttamente in italiano, lavorare su chiamata quale interprete e aver mantenuto un comportamento corretto durante la permanenza in Svizzera non è rappresentativo di una forte integrazione ma corrisponde alla norma. Inoltre la durata del soggiorno in Svizzera non può essere ritenuta considerevole se paragonata al periodo trascorso in patria dove il ricorrente ha vissuto sino all'età di 35 anni, trascorrendovi quindi la propria gioventù e parte della vita adulta. L'UFM ha infine ribadito che il ritorno in patria è stato oggetto di un esame approfondito e ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile, nel quadro della richiesta di asilo e la relativa procedura giudiziaria. I. Con ricorso del 21 dicembre 2012, A._______ ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di annullare la decisione impugnata e al contempo di approvare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il ricorrente ha sottolineato di risiedere da circa 6 anni in territorio svizzero, soggiornando in luoghi sempre conosciuti alle autorità. Con riferimento all'integrazione professionale il ricorrente ha sottolineato di poter vantare un'evoluzione professionale di "un certo rilievo", poiché "da aiuto cucina/lavapiatti, egli è diventato un apprezzato e indispensabile grafico - impiegato presso la ditta D._______ - che riscontra successo e apprezzamenti da clienti che operano anche al di fuori del Cantone Ticino" (cfr. ricorso pag. 5). Con riferimento all'integrazione sociale A._______ ha allegato la frequenza di diversi corsi di lingua italiana, nonché di essere attivo quale interprete comunitario e promotore - consulente "nell'ambito della sensibilizzazione sui temi dell'interculturalità e dell'integrazione come pure nell'ambito delle problematiche migratorie, per conto dell'Agenzia di mediazione interculturale "B._______" (cfr. ricorso, pag. 5); a suo dire tale attività accessoria richiede una buona conoscenza della realtà locale e della politica d'integrazione e di ammissione praticate dalla Confederazione, nonché buone conoscenza di italiano. Infine il ricorrente ha evidenziato di aver sempre rispettato l'ordinamento giuridico svizzero. J. Con osservazioni del 5 marzo 2013, l'UFM ha ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando in particolare che A._______, persona di giovane età e in buona salute, non dovrebbe far fronte ad "ostacoli insormontabili" al suo ritorno in patria, tanto più che la Bulgaria fa parte dei paesi dell'Unione Europea. K. Con scritto del 29 aprile 2013 A._______ si è anch'egli riconfermato nelle allegazioni e nelle conclusioni già avanzate in sede di ricorso, rilevando nuovamente "come il suo percorso professionale in Svizzera abbia subito interessanti e notevoli miglioramenti dal punto di vista del riconoscimento delle sue qualità professionali, giungendo a rappresentare un collaboratore indispensabile per il datore di lavoro, date le sue particolari qualifiche" (cfr. osservazioni del 29 aprile 2013, pag. 1). L. Con scritto del 15 maggio seguente l'autorità di prime pure ha rilevato che la replica del 29 aprile precedente non contiene alcun elemento o mezzo di prova suscettibile atto a modificare la propria valutazione del caso in esame (cfr. osservazioni del 15 maggio, pag. 1).

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]; cfr. anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).

E. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati.

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 3.2 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di riconoscere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il beneficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale federale 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.2 e 2C_853/2008 del 28 gennaio 2009 consid. 3.1, con i relativi riferimenti; cfr. inoltre la DTAF 2009/40 consid. 3.4, con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (cfr. sulla natura di questa procedura DTF 137 I 128 consid. 3.1.2, e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il TAF, né l'UFM sono legati dalla preavviso favorevole delle autorità cantonali e possono rifiutare la sua approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, 142.201] in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20; cfr. anche sentenze TAF C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e C-5251/2009 del 16 aprile 2020 consid. 5.2).

E. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; cfr. Blaise vuille/ Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg).

E. 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze.

E. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e segg.).

E. 5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale sottolinea che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposito A._______, dopo la decisione del TAF del 2 giugno 2010, che ha respinto il proprio ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, ha ottenuto l'autorizzazione a continuare l'attività lavorativa e il soggiorno in Ticino (cfr. scritto della SP del 13 luglio 2011). Conseguentemente il ricorrente ha beneficiato ripetutamente di autorizzazioni di corta durata per l'esercizio dell'attività lucrativa quale consulente per grafica e stampa presso la D._______ di Agno (cfr. incarto cantonale).

E. 5.2.1 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente, durante la permanenza nel Comune di Paradiso dove risiede dal 23 febbraio 2007, ha sempre mantenuto un buon comportamento (cfr. certificato di buona condotta del Comune di Paradiso del 21 dicembre 2011). Il ricorrente ha perdipiù ottenuto l'indipendenza finanziaria dal mese di giugno del 2007 (cfr. preavviso positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi da parte della SP del 22 agosto 2012). Il Tribunale rileva altresì che all'8 giugno 2012 non risultavano procedure esecutive pendenti e/o degli atti di carenza beni nei confronti dell'interessato (cfr. dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano dell'8 giugno 2012).

E. 5.2.2 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolarmente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale del ricorrente non é particolarmente forte. Infatti, sebbene A._______, abbia conseguito 4 attestati di apprendimento della lingua italiana (cfr. attestato Croce Rossa svizzera - sezione Lugano del 27 giugno 2007, attestati del Comune di Paradiso del giugno 2007, 2008 e 2009), agli atti istruttori non risultano testimonianze comprovanti un'integrazione dell'interessato nella società civile rispettivamente nella comunità ticinese, in particolare si deve costatare l'assenza di lettere di conoscenti o amici in proposito. Nemmeno sono sostanziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenenza a società o associazioni. Infine l'attività quale interprete comunitario e promotore consulente al servizio dell'agenzia di mediazione interculturale B._______, benché sia un elemento che comprovi una certa conoscenza della realtà culturale svizzera e ticinese, non è sufficiente per attestare un'integrazione sociale accresciuta.

E. 5.2.3 Per quanto attiene l'integrazione professionale del ricorrente, il Tribunale rileva che - trascorso quasi 1 anno e 6 mesi alle dipendenze del Parco Paradiso Lugano in qualità di lavapiatti/aiuto cucina - l'interessato ha iniziato l'attività di grafico, presso la D._______, suo attuale datore di lavoro, dove "ha contribuito positivamente all'acquisizione di nuovi clienti che [...] hanno rivolto apprezzamenti e complimenti per l'eccezionale lavoro svolto con professionalità, precisione, disponibilità, educazione, affidabilità e rispetto" (cfr. lettera della D._______, dell'8 ottobre 2012). In proposito, sebbene gli attestati versati agli atti descrivano A._______ persona educata, affabile, su cui riporre la massima fiducia e stima, nonché professionista capace nel proprio lavoro (cfr. lettere di E._______ del 2 ottobre 2012, della ditta F._______ del 5 ottobre 2012 e di G._______ del 9 ottobre 2012), il Tribunale non condivide le allegazioni del ricorrente secondo cui si deve costatare un'"evoluzione professionale [...] di un certo rilievo" (cfr. ricorso pag. 5): in particolare come già evidenziato dall'autorità di prima istanza il ricorrente, nel proprio Paese d'origine, ha svolto la professione di "informatico della tecnologia" ed è pure stato direttore di una ditta attiva nel ramo (cfr. verbale di audizione Centro di registrazione e di procedura di Chiasso del 23 gennaio 2007). Orbene, in queste condizioni non può legittimamente essere riconosciuto che lo stesso, attualmente grafico e webmaster (cfr. curriculum vitae del ricorrente, pag, 2 e 3), abbia conseguito un'evoluzione professionale importante, particolarmente specifica o un percorso professionale di particolare rilievo in Svizzera, apprendendo conoscenze o qualifiche professionali tali che non possono essere usate nel proprio Paese d'origine, rilevato che già prima di lasciare la Bulgaria svolgeva la professione di informatico con ditta propria.

E. 5.2.4 Infine occorre osservare che A._______ non ha alcun legame famigliari in Svizzera, ed i suoi parenti più stretti segnatamente la moglie (da cui sembrerebbe essere divorziato) come pure i tre figli, risiedono in Bulgaria (cfr. verbale di interrogatorio presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso del 23 gennaio 2007). Con riferimento allo stato di salute del ricorrente, dalla risultanze istruttorie emerge che egli "attualmente gode di buona salute" e "non è affetto da malattie infettive o trasmissibili" (cfr. certificato medico del 21 dicembre 2011 del H._______).

E. 5.2.5 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale rileva che in Bulgaria, il ricorrente può fare capo ad una piccola rete famigliare, oltre alla moglie (da cui come detto sembra essere divorziato) vivono in patria i figli ed una sorella (cfr. verbale di interrogatorio presso il Centro di registrazione e di audizione di Chiasso del 23 gennaio 2007). Va altresì sottolineato che l'interessato ha vissuto in patria sino al trentacinquesimo anno di età, ovvero l'intera gioventù e adolescenza, apprendendo dunque perfettamente gli usi e i costumi locali. Va infine evidenziato che questo Tribunale ha già considerato ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Bulgaria: in particolare il TAF ha ritenuto che in Bulgaria "non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale" (cfr. sentenza del TAF D-2115/2007 del 2 giugno 2010, pag. 10).

E. 5.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Bulgaria. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.

E. 6 A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.

E. 7 Ne discende che l'UFM con la decisione del 22 novembre 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 8 Di transenna il Tribunale rileva che la Svizzera ha siglato con l'Unione europea il Protocollo relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concernente i Paesi di Bulgaria e Romania ed entrato in vigore il 1° giugno 2009. La Svizzera ha tuttavia mantenuto delle restrizioni inerenti il mercato del lavoro, segnatamente con l'erezione di contigenti, validi al massimo sino al 31 maggio 2016. Conseguentemente, e nella misura in cui la LStr si applica ai cittadini degli Stati membri della CE, solamente se prevede disposizioni più favorevoli, il ricorrente ha la facoltà di postulare presso le competenti autorità un permesso di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, giusta le disposizioni transitorie del Protocollo menzionato.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a 1000.- franchi e vengono compensate con l'anticipo versato il 1° febbraio 2013. (il dispositivo è sulla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo spese versato da quest'ultimo il 1° febbraio 2013.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. Simic ... ; incarti di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6663/2012 Sentenza del 22 ottobre 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marie-Chantal May Canellas, Blaise Vuille, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, via Zurigo 17, 6900 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Fatti: A. A._______ (in seguito A._______), cittadino bulgaro, nato l'..., è entrato in Svizzera il 28 dicembre 2006, depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo. Con decisione del 22 febbraio 2007 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), ha rifiutato la richiesta ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera entro il 19 aprile seguente. Contestualmente, il 7 marzo 2007 A._______ beneficiava di un permesso N per richiedenti l'asilo. Il 27 marzo seguente A._______ inoltrava un ricorso contro la decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale con decisione incidentale del 4 aprile 2007, autorizzava il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. B. A._______ otteneva quindi il permesso per l'esercizio di attività lucrativa ed entrava alle dipendenze dell'Albergo I._______ (I._______), in qualità di lavapiatti, il 28 giugno 2007. La collaborazione lavorativa terminava però il 31 dicembre 2008, a causa di "una bassa occupazione dell'albergo" (cfr. scritto dell' I.______, del 28 novembre 2008). C. Il 19 agosto 2009 A._______ stipulava un contratto di lavoro su chiamata con B._______ (in seguito B._______), integrata nell'organizzazione umanitaria no profit C._______ (in seguito C._______), quale interprete comunitario e promotore consulente (cfr. contratto di lavoro del 19 agosto 2009). Nell'ottobre del 2009 l'interessato entrava alle dipendenze della D._______, quale consulente per grafica e stampa a tempo parziale (cfr. contratto di lavoro del 7 ottobre 2009), ed in seguito dall'aprile del 2010 a tempo pieno (cfr. contratto di lavoro del 24 marzo 2010). D. Con sentenza del 2 giugno 2010 il TAF ha respinto il ricorso in materia di asilo. Conseguentemente, il 7 giugno successivo, l'UFM ha comunicato di aver fissato al 5 luglio 2010 il nuovo termine di partenza dal territorio svizzero. E. Dando seguito alla richiesta formulata dal patrocinatore dell'interessato, la Sezione della popolazione (in seguito SP), con scritto del 13 luglio 2010, ha però autorizzato A._______ a continuare il soggiorno e l'attività lucrativa in Ticino, e contestualmente ha sospeso il termine di partenza. F. Il 22 agosto 2012 l'autorità cantonale competente ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), trasmettendo l'incarto all'UFM per approvazione. G. Con scritto del 19 settembre 2012, l'UFM ha informato l'interessato circa l'intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e, ossequiando al diritto di essere sentito, gli ha accordato la possibilità di prendere posizione in merito. Circostanza peraltro avvenuta con scritto del 18 ottobre seguente, in cui A._______ ha fatto valere segnatamente un soggiorno in Svizzera superiore ai 5 anni, un'evoluzione a livello professionale particolarmente notevole, l'aver sempre rispettato i principi dello Stato di diritto e il non aver avuto "comportamenti rilevanti sul piano penale o lesivi dell'ordine pubblico e della sicurezza". H. Ciononostante con decisione del 22 novembre 2012, l'UFM ha respinto l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, poiché le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore grave non erano adempiute. L'autorità di prime cure ha sottolineato che A._______ non può avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica. Con riferimento all'integrazione sociale l'UFM ha sottolineato che l'interessato non ha alcun legame personale o familiare stretto in Svizzera, ed anzi tre figli e la sorella come pure la moglie da cui afferma di essere divorziato risiederebbero in Bulgaria. A dire dell'autorità di prime cure l'esprimersi correttamente in italiano, lavorare su chiamata quale interprete e aver mantenuto un comportamento corretto durante la permanenza in Svizzera non è rappresentativo di una forte integrazione ma corrisponde alla norma. Inoltre la durata del soggiorno in Svizzera non può essere ritenuta considerevole se paragonata al periodo trascorso in patria dove il ricorrente ha vissuto sino all'età di 35 anni, trascorrendovi quindi la propria gioventù e parte della vita adulta. L'UFM ha infine ribadito che il ritorno in patria è stato oggetto di un esame approfondito e ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile, nel quadro della richiesta di asilo e la relativa procedura giudiziaria. I. Con ricorso del 21 dicembre 2012, A._______ ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di annullare la decisione impugnata e al contempo di approvare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il ricorrente ha sottolineato di risiedere da circa 6 anni in territorio svizzero, soggiornando in luoghi sempre conosciuti alle autorità. Con riferimento all'integrazione professionale il ricorrente ha sottolineato di poter vantare un'evoluzione professionale di "un certo rilievo", poiché "da aiuto cucina/lavapiatti, egli è diventato un apprezzato e indispensabile grafico - impiegato presso la ditta D._______ - che riscontra successo e apprezzamenti da clienti che operano anche al di fuori del Cantone Ticino" (cfr. ricorso pag. 5). Con riferimento all'integrazione sociale A._______ ha allegato la frequenza di diversi corsi di lingua italiana, nonché di essere attivo quale interprete comunitario e promotore - consulente "nell'ambito della sensibilizzazione sui temi dell'interculturalità e dell'integrazione come pure nell'ambito delle problematiche migratorie, per conto dell'Agenzia di mediazione interculturale "B._______" (cfr. ricorso, pag. 5); a suo dire tale attività accessoria richiede una buona conoscenza della realtà locale e della politica d'integrazione e di ammissione praticate dalla Confederazione, nonché buone conoscenza di italiano. Infine il ricorrente ha evidenziato di aver sempre rispettato l'ordinamento giuridico svizzero. J. Con osservazioni del 5 marzo 2013, l'UFM ha ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando in particolare che A._______, persona di giovane età e in buona salute, non dovrebbe far fronte ad "ostacoli insormontabili" al suo ritorno in patria, tanto più che la Bulgaria fa parte dei paesi dell'Unione Europea. K. Con scritto del 29 aprile 2013 A._______ si è anch'egli riconfermato nelle allegazioni e nelle conclusioni già avanzate in sede di ricorso, rilevando nuovamente "come il suo percorso professionale in Svizzera abbia subito interessanti e notevoli miglioramenti dal punto di vista del riconoscimento delle sue qualità professionali, giungendo a rappresentare un collaboratore indispensabile per il datore di lavoro, date le sue particolari qualifiche" (cfr. osservazioni del 29 aprile 2013, pag. 1). L. Con scritto del 15 maggio seguente l'autorità di prime pure ha rilevato che la replica del 29 aprile precedente non contiene alcun elemento o mezzo di prova suscettibile atto a modificare la propria valutazione del caso in esame (cfr. osservazioni del 15 maggio, pag. 1). Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]; cfr. anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati.

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.2 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di riconoscere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il beneficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale federale 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2, 2D_25/2010 del 14 maggio 2010 consid. 2.2 e 2C_853/2008 del 28 gennaio 2009 consid. 3.1, con i relativi riferimenti; cfr. inoltre la DTAF 2009/40 consid. 3.4, con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (cfr. sulla natura di questa procedura DTF 137 I 128 consid. 3.1.2, e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il TAF, né l'UFM sono legati dalla preavviso favorevole delle autorità cantonali e possono rifiutare la sua approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, 142.201] in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20; cfr. anche sentenze TAF C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e C-5251/2009 del 16 aprile 2020 consid. 5.2). 4. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; cfr. Blaise vuille/ Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg). 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e segg.). 5. 5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale sottolinea che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposito A._______, dopo la decisione del TAF del 2 giugno 2010, che ha respinto il proprio ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, ha ottenuto l'autorizzazione a continuare l'attività lavorativa e il soggiorno in Ticino (cfr. scritto della SP del 13 luglio 2011). Conseguentemente il ricorrente ha beneficiato ripetutamente di autorizzazioni di corta durata per l'esercizio dell'attività lucrativa quale consulente per grafica e stampa presso la D._______ di Agno (cfr. incarto cantonale). 5.2 5.2.1 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente, durante la permanenza nel Comune di Paradiso dove risiede dal 23 febbraio 2007, ha sempre mantenuto un buon comportamento (cfr. certificato di buona condotta del Comune di Paradiso del 21 dicembre 2011). Il ricorrente ha perdipiù ottenuto l'indipendenza finanziaria dal mese di giugno del 2007 (cfr. preavviso positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi da parte della SP del 22 agosto 2012). Il Tribunale rileva altresì che all'8 giugno 2012 non risultavano procedure esecutive pendenti e/o degli atti di carenza beni nei confronti dell'interessato (cfr. dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano dell'8 giugno 2012). 5.2.2 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolarmente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale del ricorrente non é particolarmente forte. Infatti, sebbene A._______, abbia conseguito 4 attestati di apprendimento della lingua italiana (cfr. attestato Croce Rossa svizzera - sezione Lugano del 27 giugno 2007, attestati del Comune di Paradiso del giugno 2007, 2008 e 2009), agli atti istruttori non risultano testimonianze comprovanti un'integrazione dell'interessato nella società civile rispettivamente nella comunità ticinese, in particolare si deve costatare l'assenza di lettere di conoscenti o amici in proposito. Nemmeno sono sostanziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenenza a società o associazioni. Infine l'attività quale interprete comunitario e promotore consulente al servizio dell'agenzia di mediazione interculturale B._______, benché sia un elemento che comprovi una certa conoscenza della realtà culturale svizzera e ticinese, non è sufficiente per attestare un'integrazione sociale accresciuta. 5.2.3 Per quanto attiene l'integrazione professionale del ricorrente, il Tribunale rileva che - trascorso quasi 1 anno e 6 mesi alle dipendenze del Parco Paradiso Lugano in qualità di lavapiatti/aiuto cucina - l'interessato ha iniziato l'attività di grafico, presso la D._______, suo attuale datore di lavoro, dove "ha contribuito positivamente all'acquisizione di nuovi clienti che [...] hanno rivolto apprezzamenti e complimenti per l'eccezionale lavoro svolto con professionalità, precisione, disponibilità, educazione, affidabilità e rispetto" (cfr. lettera della D._______, dell'8 ottobre 2012). In proposito, sebbene gli attestati versati agli atti descrivano A._______ persona educata, affabile, su cui riporre la massima fiducia e stima, nonché professionista capace nel proprio lavoro (cfr. lettere di E._______ del 2 ottobre 2012, della ditta F._______ del 5 ottobre 2012 e di G._______ del 9 ottobre 2012), il Tribunale non condivide le allegazioni del ricorrente secondo cui si deve costatare un'"evoluzione professionale [...] di un certo rilievo" (cfr. ricorso pag. 5): in particolare come già evidenziato dall'autorità di prima istanza il ricorrente, nel proprio Paese d'origine, ha svolto la professione di "informatico della tecnologia" ed è pure stato direttore di una ditta attiva nel ramo (cfr. verbale di audizione Centro di registrazione e di procedura di Chiasso del 23 gennaio 2007). Orbene, in queste condizioni non può legittimamente essere riconosciuto che lo stesso, attualmente grafico e webmaster (cfr. curriculum vitae del ricorrente, pag, 2 e 3), abbia conseguito un'evoluzione professionale importante, particolarmente specifica o un percorso professionale di particolare rilievo in Svizzera, apprendendo conoscenze o qualifiche professionali tali che non possono essere usate nel proprio Paese d'origine, rilevato che già prima di lasciare la Bulgaria svolgeva la professione di informatico con ditta propria. 5.2.4 Infine occorre osservare che A._______ non ha alcun legame famigliari in Svizzera, ed i suoi parenti più stretti segnatamente la moglie (da cui sembrerebbe essere divorziato) come pure i tre figli, risiedono in Bulgaria (cfr. verbale di interrogatorio presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso del 23 gennaio 2007). Con riferimento allo stato di salute del ricorrente, dalla risultanze istruttorie emerge che egli "attualmente gode di buona salute" e "non è affetto da malattie infettive o trasmissibili" (cfr. certificato medico del 21 dicembre 2011 del H._______). 5.2.5 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale rileva che in Bulgaria, il ricorrente può fare capo ad una piccola rete famigliare, oltre alla moglie (da cui come detto sembra essere divorziato) vivono in patria i figli ed una sorella (cfr. verbale di interrogatorio presso il Centro di registrazione e di audizione di Chiasso del 23 gennaio 2007). Va altresì sottolineato che l'interessato ha vissuto in patria sino al trentacinquesimo anno di età, ovvero l'intera gioventù e adolescenza, apprendendo dunque perfettamente gli usi e i costumi locali. Va infine evidenziato che questo Tribunale ha già considerato ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Bulgaria: in particolare il TAF ha ritenuto che in Bulgaria "non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale" (cfr. sentenza del TAF D-2115/2007 del 2 giugno 2010, pag. 10). 5.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Bulgaria. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.

6. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.

7. Ne discende che l'UFM con la decisione del 22 novembre 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

8. Di transenna il Tribunale rileva che la Svizzera ha siglato con l'Unione europea il Protocollo relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concernente i Paesi di Bulgaria e Romania ed entrato in vigore il 1° giugno 2009. La Svizzera ha tuttavia mantenuto delle restrizioni inerenti il mercato del lavoro, segnatamente con l'erezione di contigenti, validi al massimo sino al 31 maggio 2016. Conseguentemente, e nella misura in cui la LStr si applica ai cittadini degli Stati membri della CE, solamente se prevede disposizioni più favorevoli, il ricorrente ha la facoltà di postulare presso le competenti autorità un permesso di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, giusta le disposizioni transitorie del Protocollo menzionato.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a 1000.- franchi e vengono compensate con l'anticipo versato il 1° febbraio 2013. (il dispositivo è sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo spese versato da quest'ultimo il 1° febbraio 2013.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. Simic ... ; incarti di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: