Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), l'interessato - originario di B._______ (Bulgaria) con ultimo domicilio dal 1991 a C._______ (Bulgaria) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2007 [di seguito: verbale 1] e del 14 febbraio 2007 [di seguito: verbale 2] di essere espatriato per il timore di essere ucciso da terzi, in particolare a seguito delle minacce da parte di D._______ e suo figlio E._______, i quali - secondo quanto l'interessato avrebbe scoperto in seguito - lavorerebbero per F._______ e G._______, a capo di un'organizzazione mafiosa detta "H._______" nonché al potere della città di C._______. Nell'estate 2003, l'interessato avrebbe chiesto a D._______ e E._______ un prestito per finanziare la sua attività, fissando la percetuale di riscossione mensile del prestito contratto al 3%. Nel corso del tempo, essi avrebbero preteso una percentuale maggiore fino ad arrivare al 20%. Affinché l'interessato continuasse a pagare, i medesimi, avrebbero cominciato a minacciare telefonicamente l'interessato e la sua famiglia, nonché, quasi ogni giorno, si sarebbero recati presso l'ufficio del medesimo, pretendendo il pagamento dovuto ogni mese. Essi avrebbero altresì preteso dall'interessato che egli accettasse di mettere loro a disposizione la sua sede lavorativa per smerciare della merce a lui sconosciuta. Verso la metà del 2006, l'interessato sarebbe stato invitato da detti individui a partecipare ad un meeting a favore di F._______ e G._______, a cui egli si sarebbe rifiutato. L'interessato avrebbe continuato a versare a D._______ e suo figlio E._______ i soldi fino alla fine dell'(...) 2006. In occasione del loro ultimo incontro, all'inizio di (...) 2006, l'interessato avrebbe detto ai suoi malfattori di non voler più pagare. Di conseguenza, l'interessato si sarebbe rifugiato per due settimane a I.______ (Bulgaria) e poi a J._______ (Bulgaria), da dove sarebbe poi espatriato definitivamente, mentre che sua moglie e i suoi figli si sarebbero trasferiti a K._______ (Bulgaria) presso i genitori di lei. Dopo il suo espatrio, l'interessato avrebbe ricevuto minaccie più gravi, segnatamente delle e-mail minatorie. A sostegno della sua domanda d'asilo, in occasione dell'audizione sommaria del 23 gennaio 2007, l'interessato ha prodotto una serie di documenti presentati come la decisione del Tribunale che attesta la registrazione della sua società e di sua moglie (tre pagine), la copia della tessera sulla quale figura il numero di registrazione/identificazione della società presso il Registro di commercio, nonché l'originale della tessera di attestazione del registro delle imposte. B. Con decisione del 22 febbraio 2007, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 10/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 19 aprile 2007, verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 4 aprile 2007, con decisione incidentale, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 16 aprile 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, in punti essenziali, non sufficientemente motivate a tal punto di dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché contraddittorie e incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di descrivere in maniera precisa e convincente l'ultimo incontro che avrebbe avuto con D._______ e E._______, durante il quale avrebbe comunicato loro il suo rifiuto di continuare a pagare. Inoltre, il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito alle minacce proferite a sua moglie e al momento in cui D._______ e E._______ avrebbero cominciato ad aumentare la percentuale di riscossione della somma prestata, nonché circa il numero delle e-mail minatorie ricevute, come pure il momento a partire dal quale avrebbe ricevuto le telefonate minatorie e sarebbero cominciate le visite di D._______ e E._______. Peraltro, il comportamento del ricorrente in occasione del suo ultimo incontro con i suddetti due individui, nonché la definizione delle condizioni del prestito da parte degli stessi, così come il fatto di aver lasciato sua moglie e suo figlio in patria, in un luogo per lui non sicuro, sarebbero insensati e incoerenti. Infine, l'UFM ha ritenuto che i mezzi di prova prodotti dal richiedente sarebbero inadeguati, in quanto non dimostrerebbero minimamente l'attendibilità dei suoi motivi d'asilo, in particolare delle persecuzioni allegate. In conclusione, non sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.
E. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di perseguitato dal gruppo "H._______", il ricorrente fa valere che le argomentazioni dell'UFM sarebbero irrilevanti e la valutazione delle sue dichiarazioni sarebbe del tutto soggettiva. Infatti, egli sostiene che le sue dichiarazioni non sarebbero vaghe e stereotipate, in quanto egli avrebbe raccontato tutto quanto poteva e nel modo più preciso possibile. Inoltre, l'insorgente ritiene che le contraddizioni evidenziate dall'autorità inferiore - per le quali avrebbe già avuto modo di spiegarsi nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, a cui rinvia - non sarebbero così grossolane da giustificare un giudizio di inverosimiglianza. Di conseguenza, in ragione della verosimiglianza delle sue allegazioni e della rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti, gli sarebbe dovuta essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo ai sensi della LAsi. Infine, il ricorrente fa valere che - in caso di rinvio in Bulgaria - sarebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU, ragione per cui, in applicazione dell'art. 14a cpv. 1 della nel frattempo abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbé né lecita né esigibile.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie proprio sulle condizioni del prestito che sarebbe a fondamento dei suoi motivi d'asilo. Infatti, egli ha inizialmente affermato che secondo gli accordi doveva pagare il 3% ogni mese (cfr. verbale 2 R24 pag. 4), mentre che, in seguito, egli ha dichiarato che "non c'era un accordo, non c'erano delle regole. Mi hanno detto semplicemente: <<Bene, eccoti, lavora>>." (cfr. ibidem R39 pag. 5). Sebbene il ricorrente, subito dopo, sia ritornato sulla sua prima versione (cfr. ibidem R40-41 a confronto con R24), è palese che l'evocata contraddizione è grossolana e non lascia spazio a equivoci, contrariamente a quanto egli pretende in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 1), avendo per oggetto un punto essenziale della sua domanda d'asilo, tanto più che la domanda postagli tendeva chiaramente e direttamente a sapere quali fossero gli accordi per la restituzione del prestito (cfr. ibidem D39 pag. 5). La contraddizione resa dal ricorrente, oltre ad essere in netta contrapposizione con il resto dei fatti da lui addotti, è altresì manifestamente contraria ad ogni logica dell'agire. Segnatamente, se egli avesse effettivamente richiesto un prestito, rispettivamente l'avesse realmente ottenuto, non sarebbe plausibile che egli, così come i suoi mutuanti, non si sarebbero interessati a fissare le condizioni di tale prestito (cfr. ibidem R39 pag. 5). Inoltre, sempre in merito al prestito in questione, il ricorrente si è contraddetto anche sul momento in cui i suoi creditori avrebbero cominciato ad aumentare, rispettivamente avrebbero aumentato l'ultima volta la percentuale per il rimborso del presito. Da un lato, egli ha dichiarato che la percentuale sarebbe stata aumentata al 5% dopo più o meno un anno dal prestito avvenuto nell'estate del 2003 (cfr. ibidem R44-46 e 55 pag. 5), mentre che, in seguito, ha affermato che i mutuanti avrebbero cominciato ad aumentare la percentuale a seguito del suo rifiuto di partecipare al meeting in sostegno di F._______ e G._______, verso fine maggio inizio giugno 2006 (cfr. ibidem R74-75). Dall'altro lato, l'insorgente ha dichiarato che la percentuale sarebbe stata aumentata l'ultima volta all'inizio del 2006 (cfr. ibidem R87). Confrontato a tali contraddizioni, l'insorgente non ha saputo darne alcuna spiegazione, bensì ha mantenuto le sue versioni contrastanti sulle fasi relative all'aumento della percentuale (cfr. ibidem R87-90 pag. 8). Se da un lato, alla luce delle evocate dichiarazioni, il prestito in favore del ricorrente è inverosimile, dall'altro lo sono parimenti le asserite persecuzioni - sottoforma di minacce di morte - fatte valere dal medesimo. Infatti, in merito alle telefonate minatorie, il ricorrente non è stato in grado di indicare quando sarebbero cominciate, asserendo inizialmente che sarebbe stato due o tre mesi prima di lasciare il suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 4) e, affermando, successivamente, di non ricordare (cfr. verbale 2 R29 pag. 4). Quanto alle visite da parte dei suoi mutuanti, nonché malfattori, l'insorgente ha affermato che le stesse sarebbero cominciate due anni prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 5) per poi invece dichiarare che sarebbero state costanti negli ultimi tre anni (cfr. verbale 2 R34) e che sarebbero cominciate già dal momento in cui avrebbe ricevuto il prestito (cfr. ibidem R53-55). Inoltre, il ricorrente si è limitato a riferire che in occasione di tali visite, da un lato, i suoi creditori pretendevano di essere pagati ogni mese, dall'altro passavano a prendere il caffé, senza far allusione alcuna al carattere persecutorio o minatorio delle stesse (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R35 pag. 4). D'altronde, il TAF rileva che l'insorgente stesso ha lasciato presagire l'assenza o l'irrilevanza di qualsivoglia persecuzione nei suoi confronti, sia in relazione alle visite che alle telefonate che avrebbe ricevuto, allorquando ha affermato invece che le minacce gravi sarebbero cominciate dopo il suo espatrio sottoforma di e-mail minatorie (cfr. verbale 2 R61-62 e R93). Inoltre, in merito a quest'ultime, il ricorrente ha reso delle dichiarazioni del tutto vaghe, contraddittorie e illogiche. Innanzitutto, egli non è stato in grado di indicare da chi provenissero tali e-mail (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 R96-97 pag. 8). Per di più, se da un lato il ricorrente ha riferito quale fosse il loro contenuto, dall'altro ha dichiarato che tali e-mail consisterebbero in semplici tentativi di entrare nella sua posta elettronica (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 R97-99). Di conseguenza, si desume che egli non abbia in realtà ricevuto alcuna e-mail né tantomeno abbia potuto conoscerne il contenuto. D'altronde, se fosse stato il contrario, egli avrebbe potuto apportare senza problemi di sorta una copia delle suddette e-mail intimidatorie. In aggiunta, a sostegno dell'inverosimiglianza delle persecuzioni fatte valere dal ricorrente, il TAF sottolinea che il comportamento del ricorrente è alquanto illogico. Infatti, il ricorrente non sarebbe espatriato da solo, lasciando la sua famiglia in Bulgaria, dove non vi sarebbe secondo lui un posto sicuro per se stesso, se avesse realmente temuto per sua moglie e per i suoi figli, i quali sarebbero stati a suo dire altresì minacciati e ricercati (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale pag. 2 R24, R30 e R103). A tal proposito, peraltro, il ricorrente si è anche contraddetto, affermando che sua moglie non avrebbe avuto contatti con i creditori (cfr. verbale 2 R80-83 pag. 8). In siffatte circostanze, non soccorre quindi l'insorgente l'allegazione secondo cui i suoi familiari non avrebbero avuto i documenti per espatriare, se davvero essi, come il ricorrente, sarebbero stati minacciati e perseguitati (cfr. verbale 2 R104 pag. 9). Infine, è altresì contrario ad ogni logica dell'agire che, se il ricorrente fosse stato effettivamente perseguitato, rispettivamente se avesse avuto un timore di persecuzioni future, non avrebbe di certo comunicato ai creditori, in occasione del loro ultimo incontro, la sua partenza e non li avrebbe salutati (cfr. verbale 2 R60 pag. 6). In conclusione, quindi, visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
E. 7.2 Infine, considerata l'inverosimiglianza del racconto del ricorrente, contrariamente a quanto quest'ultimo pretenderebbe (cfr. verbale 1 pag. 5; verbale 2 R101 pag. 9 e ricorso pag. 1), non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti.
E. 7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bulgaria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in maniera stereotipata in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
E. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.3.1 Inoltre, in Bulgaria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, ha una formazione professionale quale (...) ed ha già alle spalle tre anni di esperienza in questo settore, avendo costituito una ditta in proprio, della quale era direttore (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D3 e D9 pag. 2). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono sua moglie e i loro tre figli, nonché sua sorella e i suoi suoceri (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D10-11 pag. 1). Infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
E. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, in particolare rinnovare il passaporto in originale che egli ha depositato agli atti, avendo tra l'altro a disposizione l'originale della sua carta d'identità altresì depositata nel dossier, la quale è all'ora attuale ancora valida (cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 10 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 16 aprile 2007. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 16 aprile 2007 dal ricorrente.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) L._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2115/2007/ {T 0/2} Sentenza del 2 giugno 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato l'(...), Bulgaria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 febbraio 2007 / N (...). Fatti: A. Il (...), l'interessato - originario di B._______ (Bulgaria) con ultimo domicilio dal 1991 a C._______ (Bulgaria) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2007 [di seguito: verbale 1] e del 14 febbraio 2007 [di seguito: verbale 2] di essere espatriato per il timore di essere ucciso da terzi, in particolare a seguito delle minacce da parte di D._______ e suo figlio E._______, i quali - secondo quanto l'interessato avrebbe scoperto in seguito - lavorerebbero per F._______ e G._______, a capo di un'organizzazione mafiosa detta "H._______" nonché al potere della città di C._______. Nell'estate 2003, l'interessato avrebbe chiesto a D._______ e E._______ un prestito per finanziare la sua attività, fissando la percetuale di riscossione mensile del prestito contratto al 3%. Nel corso del tempo, essi avrebbero preteso una percentuale maggiore fino ad arrivare al 20%. Affinché l'interessato continuasse a pagare, i medesimi, avrebbero cominciato a minacciare telefonicamente l'interessato e la sua famiglia, nonché, quasi ogni giorno, si sarebbero recati presso l'ufficio del medesimo, pretendendo il pagamento dovuto ogni mese. Essi avrebbero altresì preteso dall'interessato che egli accettasse di mettere loro a disposizione la sua sede lavorativa per smerciare della merce a lui sconosciuta. Verso la metà del 2006, l'interessato sarebbe stato invitato da detti individui a partecipare ad un meeting a favore di F._______ e G._______, a cui egli si sarebbe rifiutato. L'interessato avrebbe continuato a versare a D._______ e suo figlio E._______ i soldi fino alla fine dell'(...) 2006. In occasione del loro ultimo incontro, all'inizio di (...) 2006, l'interessato avrebbe detto ai suoi malfattori di non voler più pagare. Di conseguenza, l'interessato si sarebbe rifugiato per due settimane a I.______ (Bulgaria) e poi a J._______ (Bulgaria), da dove sarebbe poi espatriato definitivamente, mentre che sua moglie e i suoi figli si sarebbero trasferiti a K._______ (Bulgaria) presso i genitori di lei. Dopo il suo espatrio, l'interessato avrebbe ricevuto minaccie più gravi, segnatamente delle e-mail minatorie. A sostegno della sua domanda d'asilo, in occasione dell'audizione sommaria del 23 gennaio 2007, l'interessato ha prodotto una serie di documenti presentati come la decisione del Tribunale che attesta la registrazione della sua società e di sua moglie (tre pagine), la copia della tessera sulla quale figura il numero di registrazione/identificazione della società presso il Registro di commercio, nonché l'originale della tessera di attestazione del registro delle imposte. B. Con decisione del 22 febbraio 2007, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 10/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 19 aprile 2007, verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 4 aprile 2007, con decisione incidentale, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 16 aprile 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, in punti essenziali, non sufficientemente motivate a tal punto di dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché contraddittorie e incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di descrivere in maniera precisa e convincente l'ultimo incontro che avrebbe avuto con D._______ e E._______, durante il quale avrebbe comunicato loro il suo rifiuto di continuare a pagare. Inoltre, il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito alle minacce proferite a sua moglie e al momento in cui D._______ e E._______ avrebbero cominciato ad aumentare la percentuale di riscossione della somma prestata, nonché circa il numero delle e-mail minatorie ricevute, come pure il momento a partire dal quale avrebbe ricevuto le telefonate minatorie e sarebbero cominciate le visite di D._______ e E._______. Peraltro, il comportamento del ricorrente in occasione del suo ultimo incontro con i suddetti due individui, nonché la definizione delle condizioni del prestito da parte degli stessi, così come il fatto di aver lasciato sua moglie e suo figlio in patria, in un luogo per lui non sicuro, sarebbero insensati e incoerenti. Infine, l'UFM ha ritenuto che i mezzi di prova prodotti dal richiedente sarebbero inadeguati, in quanto non dimostrerebbero minimamente l'attendibilità dei suoi motivi d'asilo, in particolare delle persecuzioni allegate. In conclusione, non sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di perseguitato dal gruppo "H._______", il ricorrente fa valere che le argomentazioni dell'UFM sarebbero irrilevanti e la valutazione delle sue dichiarazioni sarebbe del tutto soggettiva. Infatti, egli sostiene che le sue dichiarazioni non sarebbero vaghe e stereotipate, in quanto egli avrebbe raccontato tutto quanto poteva e nel modo più preciso possibile. Inoltre, l'insorgente ritiene che le contraddizioni evidenziate dall'autorità inferiore - per le quali avrebbe già avuto modo di spiegarsi nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, a cui rinvia - non sarebbero così grossolane da giustificare un giudizio di inverosimiglianza. Di conseguenza, in ragione della verosimiglianza delle sue allegazioni e della rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti, gli sarebbe dovuta essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo ai sensi della LAsi. Infine, il ricorrente fa valere che - in caso di rinvio in Bulgaria - sarebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU, ragione per cui, in applicazione dell'art. 14a cpv. 1 della nel frattempo abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbé né lecita né esigibile. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie proprio sulle condizioni del prestito che sarebbe a fondamento dei suoi motivi d'asilo. Infatti, egli ha inizialmente affermato che secondo gli accordi doveva pagare il 3% ogni mese (cfr. verbale 2 R24 pag. 4), mentre che, in seguito, egli ha dichiarato che "non c'era un accordo, non c'erano delle regole. Mi hanno detto semplicemente: >." (cfr. ibidem R39 pag. 5). Sebbene il ricorrente, subito dopo, sia ritornato sulla sua prima versione (cfr. ibidem R40-41 a confronto con R24), è palese che l'evocata contraddizione è grossolana e non lascia spazio a equivoci, contrariamente a quanto egli pretende in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 1), avendo per oggetto un punto essenziale della sua domanda d'asilo, tanto più che la domanda postagli tendeva chiaramente e direttamente a sapere quali fossero gli accordi per la restituzione del prestito (cfr. ibidem D39 pag. 5). La contraddizione resa dal ricorrente, oltre ad essere in netta contrapposizione con il resto dei fatti da lui addotti, è altresì manifestamente contraria ad ogni logica dell'agire. Segnatamente, se egli avesse effettivamente richiesto un prestito, rispettivamente l'avesse realmente ottenuto, non sarebbe plausibile che egli, così come i suoi mutuanti, non si sarebbero interessati a fissare le condizioni di tale prestito (cfr. ibidem R39 pag. 5). Inoltre, sempre in merito al prestito in questione, il ricorrente si è contraddetto anche sul momento in cui i suoi creditori avrebbero cominciato ad aumentare, rispettivamente avrebbero aumentato l'ultima volta la percentuale per il rimborso del presito. Da un lato, egli ha dichiarato che la percentuale sarebbe stata aumentata al 5% dopo più o meno un anno dal prestito avvenuto nell'estate del 2003 (cfr. ibidem R44-46 e 55 pag. 5), mentre che, in seguito, ha affermato che i mutuanti avrebbero cominciato ad aumentare la percentuale a seguito del suo rifiuto di partecipare al meeting in sostegno di F._______ e G._______, verso fine maggio inizio giugno 2006 (cfr. ibidem R74-75). Dall'altro lato, l'insorgente ha dichiarato che la percentuale sarebbe stata aumentata l'ultima volta all'inizio del 2006 (cfr. ibidem R87). Confrontato a tali contraddizioni, l'insorgente non ha saputo darne alcuna spiegazione, bensì ha mantenuto le sue versioni contrastanti sulle fasi relative all'aumento della percentuale (cfr. ibidem R87-90 pag. 8). Se da un lato, alla luce delle evocate dichiarazioni, il prestito in favore del ricorrente è inverosimile, dall'altro lo sono parimenti le asserite persecuzioni - sottoforma di minacce di morte - fatte valere dal medesimo. Infatti, in merito alle telefonate minatorie, il ricorrente non è stato in grado di indicare quando sarebbero cominciate, asserendo inizialmente che sarebbe stato due o tre mesi prima di lasciare il suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 4) e, affermando, successivamente, di non ricordare (cfr. verbale 2 R29 pag. 4). Quanto alle visite da parte dei suoi mutuanti, nonché malfattori, l'insorgente ha affermato che le stesse sarebbero cominciate due anni prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 5) per poi invece dichiarare che sarebbero state costanti negli ultimi tre anni (cfr. verbale 2 R34) e che sarebbero cominciate già dal momento in cui avrebbe ricevuto il prestito (cfr. ibidem R53-55). Inoltre, il ricorrente si è limitato a riferire che in occasione di tali visite, da un lato, i suoi creditori pretendevano di essere pagati ogni mese, dall'altro passavano a prendere il caffé, senza far allusione alcuna al carattere persecutorio o minatorio delle stesse (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R35 pag. 4). D'altronde, il TAF rileva che l'insorgente stesso ha lasciato presagire l'assenza o l'irrilevanza di qualsivoglia persecuzione nei suoi confronti, sia in relazione alle visite che alle telefonate che avrebbe ricevuto, allorquando ha affermato invece che le minacce gravi sarebbero cominciate dopo il suo espatrio sottoforma di e-mail minatorie (cfr. verbale 2 R61-62 e R93). Inoltre, in merito a quest'ultime, il ricorrente ha reso delle dichiarazioni del tutto vaghe, contraddittorie e illogiche. Innanzitutto, egli non è stato in grado di indicare da chi provenissero tali e-mail (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 R96-97 pag. 8). Per di più, se da un lato il ricorrente ha riferito quale fosse il loro contenuto, dall'altro ha dichiarato che tali e-mail consisterebbero in semplici tentativi di entrare nella sua posta elettronica (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 R97-99). Di conseguenza, si desume che egli non abbia in realtà ricevuto alcuna e-mail né tantomeno abbia potuto conoscerne il contenuto. D'altronde, se fosse stato il contrario, egli avrebbe potuto apportare senza problemi di sorta una copia delle suddette e-mail intimidatorie. In aggiunta, a sostegno dell'inverosimiglianza delle persecuzioni fatte valere dal ricorrente, il TAF sottolinea che il comportamento del ricorrente è alquanto illogico. Infatti, il ricorrente non sarebbe espatriato da solo, lasciando la sua famiglia in Bulgaria, dove non vi sarebbe secondo lui un posto sicuro per se stesso, se avesse realmente temuto per sua moglie e per i suoi figli, i quali sarebbero stati a suo dire altresì minacciati e ricercati (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale pag. 2 R24, R30 e R103). A tal proposito, peraltro, il ricorrente si è anche contraddetto, affermando che sua moglie non avrebbe avuto contatti con i creditori (cfr. verbale 2 R80-83 pag. 8). In siffatte circostanze, non soccorre quindi l'insorgente l'allegazione secondo cui i suoi familiari non avrebbero avuto i documenti per espatriare, se davvero essi, come il ricorrente, sarebbero stati minacciati e perseguitati (cfr. verbale 2 R104 pag. 9). Infine, è altresì contrario ad ogni logica dell'agire che, se il ricorrente fosse stato effettivamente perseguitato, rispettivamente se avesse avuto un timore di persecuzioni future, non avrebbe di certo comunicato ai creditori, in occasione del loro ultimo incontro, la sua partenza e non li avrebbe salutati (cfr. verbale 2 R60 pag. 6). In conclusione, quindi, visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7.2 Infine, considerata l'inverosimiglianza del racconto del ricorrente, contrariamente a quanto quest'ultimo pretenderebbe (cfr. verbale 1 pag. 5; verbale 2 R101 pag. 9 e ricorso pag. 1), non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. 7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bulgaria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in maniera stereotipata in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3 9.3.1 Inoltre, in Bulgaria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, ha una formazione professionale quale (...) ed ha già alle spalle tre anni di esperienza in questo settore, avendo costituito una ditta in proprio, della quale era direttore (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D3 e D9 pag. 2). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono sua moglie e i loro tre figli, nonché sua sorella e i suoi suoceri (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D10-11 pag. 1). Infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, in particolare rinnovare il passaporto in originale che egli ha depositato agli atti, avendo tra l'altro a disposizione l'originale della sua carta d'identità altresì depositata nel dossier, la quale è all'ora attuale ancora valida (cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 16 aprile 2007. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 16 aprile 2007 dal ricorrente. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) L._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: