Valutazione dell'invalidità
Sachverhalt
A.
A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...) 1964, divorziato, con figli, ha lavorato in Svizzera, in qualità di piastrellista alle dipendenze della B._______ SA di (...), dal 1° febbraio 1987 a fine dicembre 2018, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (estratto del conto individuale al doc. 158 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito incarto UAIE]).
A.b A partire dal 20 settembre 2018, l'interessato è stato dichiarato incapace al lavoro al 100% a causa di una sintomatologia dolorosa a livello del rachide lombare. L'incapacità lavorativa è stata notificata all'assicuratore per perdita di guadagno in caso di malattia - C._______ SA (in seguito C._______) -, il quale ha preso a carico il caso ed ha fatto esperire diversi accertamenti medici specialistici da cui è risultata una sindrome lombospondilogena e cervicospondilogena cronica con gravi discopatie degenerative in particolare L4/L5 ed S1, con irradiazione agli arti inferiori e disturbi statici del rachide, con conseguente totale inabilità lavorativa nella precedente attività di piastrellista dal 20 settembre 2018 al 23 luglio 2019 e successiva capacità lavorativa del 25%. In un lavoro adatto allo stato di salute, l'assicurato è stato giudicato totalmente inabile dal 20 settembre 2018 al 23 luglio 2019 ed in seguito abile al 100% (doc. UAIE 229 e segg.).
B.
B.a In data 21 febbraio 2019 l'assicurato ha depositato presso l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone D._______ (di seguito UAI-D._______) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'amministrazione ha ricevuto la domanda il 28 febbraio 2019 (doc. UAIE 1 a 8) e avviato l'istruttoria tramite l'acquisizione dell'incarto dell'assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (doc. UAIE 7 e segg.).
B.b Con scritto del 31 ottobre 2019, C._______ ha comunicato all'interessato di ritenerlo abile al lavoro nella misura del 100% in attività adeguate, sopprimendo le proprie prestazioni a partire dal 1° aprile 2020 (doc. UAIE 274).
B.c Con rapporto finale del servizio medico regionale (SMR) del 23 gennaio 2020, la dott.ssa E._______, specialista in medicina del lavoro e perito certificato SIM, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di:
Sindrome cervicospondilogena cronica a sinistra, in
- Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale con scoliosi sinistroconvessa)
Sindrome Iombovertebrale cronica su alterazioni degenerative lombari L2/3 fino a L5/S1, senza deficit neurologici associati in
- Discopatie plurisegmentali del rachide lombare con accenno ad anterolistesi di L4 su L5
- Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare, con scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare compensate)
Epicondilopatia omeroradiale a sinistra
Gonartrosi bilaterale in varo, in
- Esiti da artrotomia alle ginocchia bilaterali
Ha inoltre posto le seguenti diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa: decondizionamento e sbilancio muscolare, epatite C, sovrappeso, stato dopo appendicectomia e stato dopo frattura tibia e perone a sinistra, trattata conservativamente (circa 2014).
Alla luce di tale quadro valetudinario il medico ha attestato, nell'attività abituale, un'incapacità lavorativa totale dal 20 settembre 2018 al 23 luglio 2019 e dal 24 luglio 2019 un'inabilità lavorativa del 75%. In attività adeguate ha invece attestato una totale incapacità lavorativa a decorrere dal 20 settembre 2018 ed una piena capacità lavorativa a decorrere dal 24 luglio 2019 (doc. UAIE 47).
B.d Con scritto del 30 marzo 2020, il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con l'interessato per il 30 giugno 2020 a causa dell'impossibilità di quest'ultimo a svolgere la propria attività per motivi di salute (doc. UAIE 60).
B.e Nel corso del 2020 l'assicurato ha sviluppato una problematica infettiva di origine non chiara al membro superiore destro, con ulcerazione al gomito e neuropatia dei nervi radiale e ulnare a seguito di una probabile sindrome compartimentale (cfr. in particolare doc. UAIE 119).
B.f Con annotazione SMR del 13 luglio 2020, la dott.ssa E._______ ha preso atto della documentazione medica trasmessa dall'assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia ed ha confermato il rapporto finale del 23 gennaio 2020 (doc. UAIE 72).
B.g Con progetto di decisione del 6 agosto 2020, l'UAI-D._______ - tenuto conto di una piena capacità lavorativa in attività adeguate dal 24 luglio 2019 - ha quindi prospettato il rigetto della richiesta di prestazioni in ragione di un grado di invalidità del 25.7% (doc. UAIE 74).
B.h Con osservazioni del 14 settembre 2020, l'interessato si è opposto al progetto di decisione menzionato ed ha fatto valere che il suo stato di salute non può considerarsi stabilizzato e che - a causa dei disturbi molteplici da cui è afflitto - per verificare la capacità lavorativa residua risulta necessario procedere tramite accertamenti multidisciplinari (doc. UAIE 80).
B.i Con scritto del 6 ottobre 2020, l'assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica, ribadito la gravità del suo stato di salute, nonché la necessità di accertamenti multidisciplinari per poter correttamente determinare la capacità lavorativa residua (doc. UAIE 83).
B.j Tale documentazione medica è stata sottoposta al medico SMR, il quale, con rapporto intermedio e richiesta di perizia del 14 ottobre 2020, ha postulato l'esecuzione di una perizia multidisciplinare esterna per valutare l'evoluzione dello stato di salute dal 20 settembre 2018 in poi (doc. UAIE 85 e 88).
B.k L'UAIE ha pertanto fatto esperire una perizia pluridisciplinare in medicina interna, reumatologia, neurologia e psichiatria dal Servizio d'accertamento medico (SAM) dell'Ente F._______ di (...). Dalla perizia del 2 settembre 2022 (doc. UAIE 119) risulta una limitazione della capacità lavorativa a causa delle affezioni in ambito reumatologico e neurologico, con conseguente totale incapacità lavorativa nell'ultima attività esercitata a decorrere dall'inizio 2020. In attività adeguate, i periti hanno invece attestato un'incapacità lavorativa del 50%, sempre a decorrere dal 27 maggio 2020, con precedente totale inabilità da inizio 2020. Per i periodi precedenti, i periti hanno rinviato e confermato le valutazioni agli atti.
B.l
B.l.a Con richiesta di perizia del 14 settembre 2022 da parte del SMR, la dott.ssa E._______ ha chiesto l'esecuzione di una perizia monodisciplinare in neurologia per valutare l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato, in particolare in riferimento alla funzionalità della mano destra (doc. UAIE 120).
B.l.b Tramite perizia monodisciplinare neurologica del 6 marzo 2023 relativa alla visita del 9 novembre 2022, il dott. G._______, specialista in neurologia, ha rilevato che la situazione a livello del membro superiore destro era risolta dal punto di vista neurologico, mentre non si era modificata la probabile sofferenza radicolare S1 bilaterale e L5 sinistra, verosimilmente in rapporto con le note alterazioni degenerative con discopatie da L4-S1. Egli ha poi attestato, dal punto di vista prettamente neurologico, un'incapacità lavorativa di almeno 50% nell'attività di piastrellista. In attività adeguate, e sempre dal profilo strettamente neurologico, ha invece attestato un'abilità lavorativa del 100% a decorrere al più tardi dal 9 novembre 2022 (doc. UAIE 131).
B.m Con rapporto finale SMR del 13 marzo 2023, la dott.ssa E._______, ha confermato le diagnosi ed i periodi di incapacità lavorativa attestati dai periti del SAM e dal dott. G._______. Nella precedente attività di piastrellista ha dunque attestato un'incapacità lavorativa totale a decorrere dal 20 settembre 2018, un'incapacità lavorativa del 75% dal 24 luglio 2019 e nuovamente un'incapacità lavorativa totale dal 1° gennaio 2020. In attività adeguate - ossia attività leggere con possibilità di alzarsi e muoversi a piacimento senza portare pesi superiori ai 5 kg, senza attività ripetitive e costanti - ha attestato una totale inabilità dal 20 settembre 2018 al 23 luglio 2019, seguita da una capacità lavorativa del 100% dal 24 luglio 2019, da una totale inabilità al lavoro dal 1° gennaio 2020 al 26 maggio 2020, da una capacità lavorativa del 50% dal 27 maggio 2020 ed infine da una capacità lavorativa dell'80% dal 9 novembre 2022 (doc. UAIE 132).
B.n Con progetto di decisione del 10 maggio 2023 - che ha annullato e sostituito il precedente emanato il 6 agosto 2020 - l'UAI-D._______ ha rilevato che dalla documentazione medico-specialistica acquisita agli atti risultano i periodi di incapacità lavorativa avvallati dal SMR nel rapporto finale del 13 marzo 2023. Pertanto, ha prospettato il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità intera dal 1° gennaio 2020 (ossia da quando l'assicurato è stato nuovamente dichiarato totalmente inabile al lavoro) al 31 agosto 2020 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute di fine maggio 2020 con ritrovata capacità lavorativa del 50% in attività adeguate). Dal 1° settembre 2020 ha invece prospettato il riconoscimento di tre quarti di rendita con un grado di invalidità del 65% per un periodo limitato fino al 28 febbraio 2023 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute del 9 novembre 2022 attestato dal dott. G._______, con conseguente capacità lavorativa dell'80% in attività adeguate e grado di invalidità del 35% [doc. UAIE 142]).
B.o Con osservazioni del 12 giugno 2023, l'assicurato ha contestato il progetto di decisione del 10 maggio 2023 e chiesto un riesame dello stesso con assegnazione di una rendita a lungo termine. Dal profilo medico, ha censurato un accertamento scorretto della capacità lavorativa residua, in particolare nella misura in cui è stato ritenuto abile all'80% in attività lavorative a decorrere dal 9 novembre 2022. Inoltre, ha lamentato un'erronea determinazione del salario da valido ed una deduzione sociale sul reddito da invalido insufficiente. Infine, egli ha annunciato che si sarebbe sottoposto ad ulteriori accertamenti specialistici e chiesto una proroga di termine per trasmettere i referti in questione e completare le proprie osservazioni (doc. UAIE 146).
B.p Con annotazione SMR del 27 luglio 2023, la dott.ssa E._______, ha rilevato che i periti hanno considerato l'integralità delle affezioni di cui soffre il ricorrente ed ha confermato in ogni sua parte il rapporto finale SMR del 13 marzo 2023 (doc. UAIE 151).
B.q Con decisioni dell'11 settembre 2023, l'UAIE ha pertanto attribuito all'interessato una rendita d'invalidità intera dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, nonché tre quarti di rendita dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023. In merito alle obiezioni sollevate dall'assicurato, ha precisato che per quanto concerne la valutazione medico-teorica è stato interpellato il SMR, il quale ha confermato le sue precedenti valutazioni. Ha inoltre ribadito la correttezza degli accertamenti e calcoli economici effettuati (doc. UAIE 158).
C.
C.a In data 11 ottobre 2023, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni dell'UAIE dell'11 settembre 2023, mediante il quale ha chiesto l'accoglimento del gravame, l'annullamento delle decisioni impugnate ed il riconoscimento del diritto di percepire, oltre ad una rendita intera dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020 e tre quarti di rendita dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023, anche tre quarti di rendita a decorrere dal 1° marzo 2023. Per quel che attiene all'aspetto medico, il ricorrente - allegando nuova documentazione medica di cui si dirà in seguito nei considerandi in diritto - ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute, nonché un errata determinazione della capacità lavorativa residua in attività adeguate, che ritiene essere del 40%, massimo 50%. Dal profilo economico, sono stati contestati sia la riduzione sociale sul reddito da invalido operata dall'autorità inferiore, sia il salario da invalido con cui ha effettuato il raffronto dei redditi (doc. TAF 1).
C.b Il 24 ottobre 2023, l'interessato ha versato CHF 800.- a titolo di anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4 e 5).
C.c Nella risposta al ricorso del 21 dicembre 2023 - che si fonda sul preavviso dell'UAI-D._______ del 20 dicembre 2023 e sull'annotazione del medico SMR del 19 dicembre 2023 - l'autorità inferiore ha rilevato di aver fondato la propria valutazione sulla dettagliata, completa e approfondita perizia pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2022, nonché sulla perizia neurologica di decorso redatta dal dott. G._______ in data 6 marzo 2023. Essa ha inoltre rilevato che secondo il medico SMR, il ricorrente non ha prodotto referti medici atti a dimostrare fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti già noti e valutati, motivo per cui quest'ultimo ha confermato le conclusioni del rapporto finale SMR del 13 marzo 2023. L'amministrazione ha inoltre ribadito la correttezza dell'aspetto economico, in particolare le diverse percentuali di riduzione giurisprudenziale applicate nel tempo. Pertanto, ha proposto la reiezione del gravame e la conferma dei provvedimenti impugnati (doc. TAF 7).
C.d Con replica del 21 febbraio 2024, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni e conclusioni ricorsuali, sottolineando che la perizia del SAM ed i pareri del SMR sono in netto contrasto con le conclusioni dei referti medici da lui prodotti (doc. TAF 12).
C.e Con duplica dell'11 aprile 2024, l'UAIE ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate. Rinviando alla presa di posizione dell'UAI-D._______ e all'annotazione SMR, entrambe del 27 marzo 2024, l'autorità inferiore ha concluso che neppure i più recenti documenti medici presentano elementi che non sono già stati debitamente valutati (doc. TAF 14).
C.f Con osservazioni del 13 maggio 2024, il ricorrente ha ulteriormente preso posizione in merito alle tesi esposte dall'autorità inferiore, ribadendo le proprie conclusioni ricorsuali (doc. TAF 19).
C.g Le osservazioni del 13 maggio 2024 sono state trasmesse per conoscenza all'autorità inferiore con provvedimento del 17 maggio 2024 (doc. TAF 21).
C.h Con scritto del 27 gennaio 2025, il ricorrente ha trasmesso il referto medico del dott. H._______, specialista in ortopedia, in cui veniva fissato un intervento di protesi al ginocchio destro in data 17 giugno 2025 (doc. TAF 22).
C.i Lo scritto del 27 gennaio 2025 è stato trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore con provvedimento del 6 febbraio 2025 (doc. TAF 23).
C.j Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Erwägungen (69 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
E. 1.4 Il ricorso - presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA) - è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.
E. 2 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea e risiede in Italia, e sussiste un nesso transnazionale, il medesimo essendo stato assicurato ed avendo lavorato in Svizzera dal 1° febbraio 1987 a fine dicembre 2018, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l'Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).
E. 3.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le disposizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro-rata temporis; DTF 130 V 445).
E. 3.2 Nell'evenienza concreta, la domanda di prestazioni è stata trasmessa il 21 febbraio 2019, mentre il diritto alla rendita è stato riconosciuto dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2023, quindi, di principio e salvo indicazione contraria, si applicano le norme in vigore dal 1° gennaio 2019, tra cui le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Avendo il ricorrente già compiuto 55 anni il 1° gennaio 2022 ed essendo la rendita nata già prima di tale data, non si applicano invece le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA e quelle del 3 novembre 2021 dell'OAI che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 (lett. c delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAI).
E. 3.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il provvedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
E. 4.1 L'oggetto impugnato (DTF 131 V 164 consid. 2.1) è rappresentato dalle decisioni dell'UAIE dell'11 settembre 2023 mediante le quali l'autorità inferiore ha accordato al ricorrente una rendita intera dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, nonché tre quarti di rendita dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023 (doc. UAIE 79).
E. 4.2 Contestata è invece la mancata attribuzione di una rendita di tre quarti anche dopo il 28 febbraio 2023. Controverso è in particolare l'aspetto parziale se l'autorità inferiore ha sufficientemente, nonché correttamente, acclarato la fattispecie per poter concludere che posteriormente ai menzionati periodi di incapacità lavorativa, per cui ha riconosciuto una rendita intera, rispettivamente tre quarti di rendita, lo stato di salute e la capacità lavorativa del ricorrente siano migliorati in maniera tale da escludere il diritto ad una rendita o se, per contro, come preteso da quest'ultimo, sussisteva un' incapacità lavorativa di almeno 50% anche dopo il 9 novembre 2022.
E. 4.3.1 Al riguardo va ancora precisato che nel caso di specie è oggetto del litigio non solamente la mancata concessione di una rendita dal 1° marzo 2023 in poi, ma anche l'assegnazione della rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, nonché la rendita di tre quarti dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023. In effetti, secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è dunque limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato, e ciò indipendentemente dal fatto che la rendita degressiva e/o limitata nel tempo sia stata accordata da parte dell'amministrazione mediante una sola decisione o più decisioni separate (su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2, segnatamente 2.3.2, con rinvii; pure sentenze del TAF C-3164/2017 del 14 novembre 2019 consid. 1.5, C-3859/2016 del 22 maggio 2017 consid. 7 e C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 10 con rinvii).
E. 4.3.2 Andrà altresì esaminato se la decorrenza del diritto alla rendita fissato dall'UAIE risulta conforme alle disposizioni in vigore, ritenuto che esso potrebbe già decorrere dal 1° settembre 2019 e meglio dopo sei mesi dalla domanda di rendita presentata il 21 febbraio 2019 e un anno di incapacità lavorativa pari al minimo al 40% (decorrente dal 20 settembre 2018, consid. A.b e B.a; art. 28 cpv. 1 lett. a a c LAI). Tale circostanza è stata esaminata soltanto nel primo progetto di decisione del 6 agosto 2020 (consid. B.g), annullato e sostituito in data 10 maggio 2023 dopo l'esperimento della perizia pluridisciplinare (consid. B.k e B.n).
E. 5.1 Ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI) ed aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (art. 6 e 45 del regolamento [CE] n. 883/2004) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), fermo restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; DTF 131 V 290; 130 V 335 consid. 3 e 4).
E. 5.2 Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 3 anni (estratto del conto individuale allegato alle decisioni impugnate sub doc. UAIE 158) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
E. 5.3 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI).
E. 5.4 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
E. 5.5 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
E. 5.6 L'art. 28 cpv. 1 LAI, prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
E. 5.7 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e relativi riferimenti). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI in vigore fino a fine 2021, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
E. 5.8 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (DTF 116 V 246 consid. 1b).
E. 6.1 Quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; sentenza del TF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 consid. 3 con rinvii).
E. 6.2 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica.
E. 6.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 con rinvii).
E. 6.4 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
E. 7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
E. 7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]).
E. 7.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
E. 7.4 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 e relativi riferimenti).
E. 7.5 In ambito psichiatrico, la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 141 V 281 consid. 2.1; 130 V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3). In presenza di disturbi psichici, in particolare di disturbi da dolore somatoforme, di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi (DTF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) oppure di disturbi depressivi di grado da leggero a medio (DTF 143 V 409), la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre di tali disturbi deve essere valutata sulla base di una visione d'insieme, nell'ambito di una procedura d'accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall'altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 2, 3.4-3.6 e 4.1 nonché 143 V 418 consid. 6 segg.). Fermo restando che una procedura probatoria strutturata, secondo la DTF 141 V 281, non è necessaria se l'incapacità lavorativa è negata sulla base di rapporti con forza probante allestiti da medici specialisti e se eventuali valutazioni contrarie non hanno valenza probatoria, per esempio perché i referti provengono da medici senza qualifica specialistica o perché vi sono altre ragioni (DTF 143 V 409 consid. 4.5).
E. 8.1.1 Nel caso in esame in occasione degli accertamenti effettuati a seguito dell'incapacità lavorativa intervenuta il 20 settembre 2018, C._______ ha in particolare fatto esperire la perizia reumatologica del 24 luglio 2019 dal dott. I._______ (doc. UAIE 266) e la perizia neurologica del 27 settembre 2019 dal dott. L._______ (doc. UAIE 271). Con tali accertamenti sono state confermate in particolare le note diagnosi al rachide (senza disturbi neurologici) e la gonartrosi bilaterale. L'assicurato è stato inoltre ritenuto totalmente inabile dal 20 settembre 2018. Nella precedente attività l'inabilità lavorativa è considerata definitiva mentre in attività adeguate è stato ritenuto nuovamente abile in forma completa dal 24 luglio 2019.
E. 8.1.2 Con perizia del 27 maggio 2020, esperita sempre su incarico dell'assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia, il dott. M._______, specialista in medicina interna, ha posto le diagnosi di: sindrome lombospondilogena cronica su discopatia plurisegmentale attualmente senza indizi per radicolopatia e senza deficit sensitivo motorici, sindrome cervicospondilogena cronica in presenza di disturbi statici del rachide, nozioni di gonartrosi bilaterale, esiti di trauma contusivo al gomito destro con ulcerazione estesa ma in assenza di limitazione funzionale articolare. Alla luce di tale quadro valetudinario, il perito ha ritenuto giustificata una totale e duratura incapacità lavorativa nella precedente attività di piastrellista ed una piena capacità lavorativa in attività adeguate a decorrere da luglio 2019, ad esempio come impiegato d'ufficio, ricezionista, impiegato presso un call center, cassiere, sorvegliante, impiegato presso un'edicola o operaio di fabbrica con mansioni di controllo della qualità (doc. UAIE 282).
E. 8.2.1 Con perizia pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2022, eseguita su incarico dell'amministrazione e redatta dai dott.i N._______, specialista in medicina interna e medico perito SIM, e O._______, specialista in medicina interna generale e medico perito SIM, con il coinvolgimento dei dott.i P._______ (reumatologo), Q._______ (neurologo) e R._______ (psichiatra e psicoterapeuta), gli specialisti, dopo aver fatto esperire esami di laboratorio e visionato i referti medici agli atti, hanno posto le seguenti diagnosi (doc. UAIE 119): Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Diagnosi reumatologiche Sindrome toracolombovertebrale con componente spondilogena alle volte irritative alternante a destra ed a sinistra su importanti alterazioni statico-degenerative della colonna toracolombare. Stato dopo frattura del corpo vertebrale di T12. Impressioni delle limitanti di T11, L1, L2 e L3. Alterazioni degenerative plurisegmentali alla colonna lombare da L3 fino a S1. Gonartrosi del compartimento interno a sinistra con deformazione in ginocchia vara in stato dopo intervento chirurgico per lesione del crociato anteriore nel 1994 con plastica legamentare e frattura del perone e del malleolo della caviglia sinistra nel 2016. Limitazioni funzionali nell'utilizzo della mano destra in particolar modo del pollice e del Il e V dito di origine non chiara. Diagnosi neurologiche Radicolopatia L5 a sinistra principalmente su alterazioni degenerative. Lieve neuropatia residuale dei nervi radiale destra e ulnare destra in stato dopo probabile sindrome compartimentale all'arto superiore destra ad inizio 2020. Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Diagnosi reumatologiche Sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative da C4 fino a C7 con condrosi, spondilartrosi ed uncartrosi. Leggera deformazione in ginocchia vara del ginocchio destro e stato dopo tre interventi chirurgici per lesione del legamento crociato anteriore con due interventi di plastica legamentare ed un'artroscopia con meniscectomia. Altre diagnosi internistiche Sovrappeso con BMI 29 kg/m2 Tabagismo cronico. Anamnesticamente stato dopo trattamento medicamentoso con successo per epatite C ca. 20 anni fa.
E. 8.2.2 Dal punto di vista internistico, il dott. O._______ ha specificato che il ricorrente non presentava problematiche rilevanti e che le diagnosi di questa natura non comportavano una limitazione della capacità lavorativa. Egli ha dunque attestato un'abilità del 100% nell'ultima attività svolta ed in altre attività adeguate (in particolare pag. 26 e segg. della perizia pluridisciplinare).
E. 8.2.3 Dal punto di vista reumatologico, il dott. P._______ ha rilevato che le condizioni dell'assicurato hanno subito un'evoluzione piuttosto negativa ad inizio 2020, con una forte recidiva nella zona lombare con irradiazione verso la coscia sinistra, nonché l'insorgere di disturbi nella mobilità delle dita della mano destra e gonfiore dell'avambraccio. A fronte delle diagnosi poste, ha precisato che le affezioni di sua competenza comportano limitazioni in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, in cui è richiesto mantenere posizioni statiche per più di 10 minuti, rispettivamente posizioni sedute per 30-40 minuti oppure in piedi cambiando appoggio per circa un'ora. La deambulazione risulta libera per almeno un'ora, evitando terreni sconnessi. Deve inoltre evitare di alzare dei pesi superiori ai 5 kg ripetutamente. Da evitare movimenti ripetitivi di rotazione e torsione del tronco soprattutto nella zona lombare, nonché salire e scendere da scale ripetutamente e da scale a pioli. Per i problemi al ginocchio destro (recte: sinistro) è limitato anche nell'inginocchiarsi. Per la mano destra vi sono delle limitazioni in attività manuali fini e nel tenere oggetti pesanti. Sulla base di tali limiti funzionali, dovuti in particolare al peggioramento ulteriore della situazione statico degenerativa della colonna lombare, ha ritenuto un'incapacità lavorativa totale nella precedente attività di piastrellista a decorrere al più tardi dal 27 maggio 2020. A partire dalla medesima data ha invece attestato una capacità lavorativa dell'80% in attività adeguate (riduzione del rendimento per un'attività da svolgere a tempo pieno) a causa del peggioramento delle patologie alla colonna lombare, quelle in peggioramento al ginocchio destro (recte: sinistro) e i disturbi subentrati alla mano destra. Per quanto concerne la colonna vertebrale, ha consigliato il mantenimento delle terapie conservative in atto, evitando approcci di tipo neurochirurgico-ortopedico. Ha auspicato ulteriori accertamenti per valutare l'eventuale presenza di una osteoporosi, in considerazione dei cedimenti dei corpi vertebrali recentemente diagnosticati. Per il ginocchio sinistro ha ventilato la possibilità di effettuare infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico anche se a medio termine è possibile che si renda necessaria una protesi. Egli ha inoltre approfondito la problematica nata come tendinite, rispettivamente infezione, a mano/braccio a destra, rilevando che dal punto di vista reumatologico non erano più presenti patologie di rilievo, in particolar modo non era più presente un'epicondilopatia radiale al gomito destro. Ha tuttavia rilevato come l'assicurato fosse piuttosto limitato da una diminuzione della forza motorica alla mano destra, nella chiusura del pugno con deficit di flessione completa, in particolare della falange distale del II e V dito, che impedisce la chiusura del pugno, con utilizzo del pollice difficoltosa, nonché difficoltà nell'estensione completa della falange distale. Infine, ha fatto notare che nonostante gli accertamenti già esperiti, rimanevano ancora aperte varie piste diagnostiche per meglio valutare l'impotenza funzionale, risultando in particolare utile anche una valutazione in ambito neurologico. Infine, si è espresso sulle risorse del ricorrente, rilevando che a causa delle patologie pluridistrettuali alla colonna vertebrale, al ginocchio sinistro e in misura minore a quello destro, nonché alla mano destra, le possibilità di un reinserimento professionale anche in un'attività lavorativa adatta erano ridotte (consulto reumatologico allegato alla perizia pluridisciplinare, in particolare pag. 14 e segg.).
E. 8.2.4 Dal punto di vista neurologico, il dott. Q._______ ha rilevato che il paziente manifestava, da una parte, un quadro di radicolopatia L5 a sinistra con paresi M4 del muscolo estensore lungo dell'alluce sinistro innervato proprio dalla radice L5 con ipoestesia sulla parte laterale della coscia e parzialmente della gamba, nonché asimmetria del riflesso rotuleo maggiormente a sinistra. Ha inoltre precisato che il reperto clinico appare compatibile con il risultato dell'ultima risonanza magnetica dove appare proprio una compressione di L5 a sinistra. Egli ha poi rilevato che il paziente descrive una sintomatologia algica costante all'arto inferiore sinistro e di ritenere tali dolori compatibili con la problematica radicolare L5 a sinistra. Come trattamento ha ipotizzato un approccio infiltrativo peridurale L5 a sinistra, considerato che in assenza di beneficio entrerebbe in considerazione un approccio chirurgico invasivo. D'altra parte, ha evocato pure i problemi residuali a livello dell'arto superiore destro, in particolare a livello della mano destra, con una lieve paresi di tutti i muscoli intrinsechi della mano ma anche del brachioradiale. A tal proposito, il perito ha ricordato che l'anno precedente il paziente ha avuto un'importante infezione al pollice destro che ha portato ad un gonfiore di tutto l'arto destro in sede distale, con ulcerazione al gomito. Egli ha inoltre precisato di ritenere probabile che l'importante gonfiore dell'arto destro abbia portato ad una sindrome compartimentale che ha determinato le menzionate neuropatie dei nervi radiale e ulnare destri. Infine, ha precisato di ritenere tale situazione suscettibile di miglioramenti importanti con un intenso trattamento fisio ed ergoterapico, fino ad un possibile ripristino quasi completo della funzionalità della mano. Pertanto, ha concluso che dal punto di vista neurologico il paziente risulta totalmente inabile nella sua precedente attività da inizio 2020 e di ritenere difficile che il paziente possa riprendere il suo lavoro di piastrellista, tenendo conto della concomitante problematica lombare. In attività adeguate - ossia lavori globalmente leggeri che permettono frequenti cambiamenti posturali tra posizione seduta e eretta e non richiedono sforzi maggiori, che siano ergonomici per la colonna vertebrale e lavori che non richiedono una buona mobilità della mano destra - ha ritenuto esigibili 6 ore giornaliere di presenza oltre ad una limitazione della capacità di rendimento del 30% a causa dei dolori persistenti che riducono in generale la performance professionale. Dal profilo neurologico, ha dunque attestato una capacità lavorativa complessiva del 50%. Infine, ha rilevato che anche se le terapie consigliate dovessero avere successo, difficilmente il paziente sarà in grado di riprendere la propria attività, mentre in attività adeguate, con un ottimo esito delle terapie, potrebbe arrivare anche ad una capacità lavorativa completa (in particolare la valutazione neurologica pag. 17 e segg.).
E. 8.2.5 Il dott. R._______ ha osservato che dal punto di vista prettamente psichiatrico non vi sono diagnosi tali da influire sulla capacità lavorativa e che non vi è mai stata una riduzione di quest'ultima né nell'attività da ultimo svolta e neppure in altre attività.
E. 8.2.6 Tramite valutazione globale interdisciplinare consensuale i periti hanno evidenziato che l'assicurato - alla luce delle limitazioni funzionali in ambito reumatologico e neurologico - è totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di piastrellista. In attività adeguate hanno invece attestato una capacità lavorativa del 50% a causa di una riduzione del tempo di lavoro (ca. 6 ore al giorno) combinata con una riduzione del rendimento. Essi hanno precisato che le incapacità lavorative attestate dagli specialisti in reumatologia e neurologia non devono essere sommate ma integrate, in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali di rendimento e di carico che si sovrappongono. In merito all'evoluzione dei periodi di incapacità lavorativa, i periti hanno specificato che la loro valutazione vale a partire dalla visita medico fiduciaria effettuata dal dott. M._______ il 27 maggio 2020; in precedenza vi è stata una totale incapacità lavorativa da inizio 2020 in qualunque attività, mentre per i periodi ancora precedenti hanno rinviato alle valutazioni agli atti.
E. 8.3 Con richiesta di perizia del 14 settembre 2022, i dott.i dell'UAI-D._______ S._______ e E._______ hanno rilevato che secondo l'avviso del perito dott. Q._______ la funzionalità della mano destra avrebbe potuto anche ritrovare un ripristino quasi completo con conseguente capacità lavorativa piena in attività adeguate. Hanno pertanto chiesto che venisse esperita una perizia di decorso con valutazione dell'andamento dell'incapacità lavorativa da settembre 2021 con obbligo per il perito di esprimersi anche sull'affermazione dei precedenti periti secondo cui le incapacità lavorative in ambito reumatologico e neurologico non debbano essere sommate, ma integrate (doc. UAIE 120).
E. 8.4 Con perizia monodisciplinare neurologica del 6 marzo 2023, esperita su incarico dell'autorità inferiore e relativa alla visita del 9 novembre 2022, il dott. G._______ ha valutato l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato successivamente alla valutazione peritale del dott. Q._______. In merito alla problematica al rachide (probabile sofferenza radicolare S1 bilaterale e L5 a sinistra con irradiazione agli arti inferiori), il perito ha confermato un quadro immutato rispetto a quanto attestato dal dott. Q._______ nel 2021. A proposito della problematica infettiva dell'avambraccio destro ha invece rilevato che l'elettroneurografia ha evidenziato in particolare una sofferenza del nervo radiale destro, piuttosto residuale, con un rallentamento a livello del gomito, con potenziale di sommazione motorio deformato, relativamente piccolo, senza però anomalie elettromiografiche nel muscolo estensore comune delle dita al momento attuale, senza attività spontanee di denervazione, senza segni di rimaneggiamento neurogeno cronico. Ha inoltre precisato che non sono stati rilevati deficit sensitivi oggettivabili al membro superiore destro, con normale elettroneurografia del nervo ulnare, soprattutto per la componente motoria prossimale a livello del gomito, con potenziali di sommazione normali. Infine, cha evidenziato che il paziente non lamenta disturbi nel territorio del nervo mediano ma che clinicamente presenta un'alterazione funzionale a livello del pollice destro tenuto in flessione. Pertanto, ha concluso che si tratta di un problema piuttosto funzionale, non legato a evidenti problemi tenosinoviali locali e che dal punto di vista neurologico la funzionalità della mano risultava normale. Dal punto vista strettamente neurologico, ha pertanto posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di esiti di probabile sofferenza radicolare S1 bilaterale e L5 sinistra, verosimilmente in rapporto con le note alterazioni degenerative con discopatie da L4-S1. Ha invece ritenuto senza influenza sulla capacità lavorativa le diagnosi di esiti di sofferenza del nervo radiale destro a livello del gomito e incipiente compressione cronica del nervo mediano destro, soggettivamente e oggettivamente asintomatica. Il medico ha poi attestato, dal punto di vista prettamente neurologico, un'incapacità lavorativa di almeno 50% nell'attività di piastrellista a decorrere dal 2020. In attività adeguate, ossia attività leggere con possibilità di alzarsi e muoversi a piacimento, senza portare pesi superiori ai 5 kg e senza attività ripetitive e costanti, ha invece attestato un'abilità lavorativa del 100%, sempre dal profilo strettamente neurologico. A tal proposito, ha precisato che il miglioramento del membro superiore destro è avvenuto nel corso del 2022 ma al più tardi al momento dell'esame del 9 novembre 2022 (doc. UAIE 131).
E. 8.5 Con rapporto finale SMR del 13 marzo 2023, la dott.ssa E._______, ha confermato le diagnosi attestate dai periti SAM e dal dott. G._______. In attività adeguate, essa ha confermato una capacità lavorativa del 50% dal 27 maggio 2020 e - sulla scorta della perizia del dott. G._______ - una capacità lavorativa dell'80% dal 9 novembre 2022 (doc. UAIE 132).
E. 8.6 Con annotazione SMR del 27 luglio 2023, la dott.ssa E._______ ha rilevato che i periti hanno considerato l'integralità delle affezioni di cui soffre il ricorrente. Ha inoltre evidenziato come quest'ultimo non abbia presentato documentazione sanitaria a riprova del contrario. Pertanto, ha confermato in ogni sua parte il rapporto finale SMR del 13 marzo 2023 (doc. UAIE 151).
E. 8.7 La risonanza magnetica del 12 settembre 2023 del rachide lombo sacrale e delle ginocchia ha mostrato un quadro di gonartrosi bilaterale con netta riduzione di ampiezza delle rime articolari mediali in rapporto a varismo femoro-tibiale, con presenza di viti e fili metallici in entrambe le ginocchia per verosimili esiti di ricostruzione dei legamenti crociati. A livello della colonna lombo-sacrale ha evidenziato un quadro di lombo-artrosi con multipli segni di sofferenza discale, marcata deformazione a cuneo anteriore del corpo vertebrale di D12 per depressione delle limitanti disco-somatiche. Anche i corpi vertebrali di L2 ed L3 appaiono tendenzialmente deformati a cuneo per modica depressione delle limitanti disco-somatiche superiori da carico (doc. TAF 12 allegato F).
E. 8.8 Con valutazione medica del 6 ottobre 2023, il dott. T._______, specialista in ortopedia e medicina dello sport, ha rilevato che le più recenti radiografie del 12 settembre 2023 alle ginocchia e alla colonna lombosacrale hanno evidenziato gravi alterazioni degenerative delle ginocchia e della colonna lombare, che si sono aggravate posteriormente alla perizia del SAM del 2 settembre 2022. Il perito ha inoltre ricordato che il paziente è affetto da patologie importanti, specialmente a livello del rachide, dell'arto superiore a destra e di entrambe le ginocchia. Per quel che attiene al rachide, specie lombare, ha confermato una sindrome spondilogena cronica con irradiazione ad entrambi gli arti inferiori, uno stato erniario a L4-L5 con sintomi irritativi e compressivi all'arto destro inferiore e solamente irritativi a sinistra. A livello della colonna cervicale ha confermato il cedimento di D12, nonché un iniziale cedimento dei piatti superiori di L2 e L3, come evidenziato nella recente radiografia del 12 settembre 2023, dovuti verosimilmente al prolungato uso di farmaci steroidei per limitare il dolore radicolare lombare con conseguente quadro osteoporotico. A livello dell'arto superiore a destra ha rilevato un deficit motorio che interessa il 2 ed il 5 dito della mano destra e parzialmente anche il pollice. Vi è inoltre un discreto disturbo nella manipolazione degli oggetti, specie con mobilità fine, disturbi della sensibilità in territorio del nervo ulnare a destra, ossia l'arto teoricamente dominante. A livello delle ginocchia ha evidenziato un discreto varismo con netto stato degenerativo artrosico bilaterale e con instabilità latero-laterale a sinistra, il tutto a seguito di plurimi interventi di ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) e meniscectomia che hanno causato un grave deterioramento articolare che si manifesta con dolore, cedimenti e instabilità in particolare a sinistra. Egli ha inoltre rilevato che le patologie constatate sono in larga parte evolutive dal punto di vista degenerativo e che - nonostante siano stati proposti una lunga serie di trattamenti - nessuno è stato in grado di garantire un successo clinico duraturo. Alla luce di tale situazione valetudinaria, lo specialista ha rilevato di non ritenere oggettivamente possibili le conclusioni del dott. G._______, secondo cui in attività adeguate l'interessato è abile a tempo pieno e che ad ogni modo, per alterazioni a diversi apparati, come nel caso concreto, risulta più efficace una valutazione pluridisciplinare. Egli ha dunque indicato di ritenere più completa ed equilibrata la perizia del 2 settembre 2022 effettuata dal SAM, pur non avendo tali periti potuto tenere conto del peggioramento delle gravi alterazioni degenerative delle ginocchia e della colonna lombare evidenziate con le radiografie del 12 settembre 2023. Infine, ha attestato una capacità lavorativa nulla nella precedente attività di piastrellista ed una capacità lavorativa in attività leggere confacenti lo stato di salute valutabile globalmente non oltre il 40-50% e pertanto con una invalidità valutabile nel 50-60% (doc. TAF 1).
E. 8.9 Con annotazione del 19 dicembre 2023, la dott.ssa E._______ ha rilevato che le diagnosi somatiche poste dai periti in reumatologia e neurologia incaricati di valutare l'assicurato sono corrispondenti a quelle poste dal dott. T._______, specialista in ortopedia, e che pertanto quest'ultimo ha espresso una diversa valutazione della capacità lavorativa residua rispetto a quanto oggettivato dalle valutazioni neutrali, in presenza di una medesima situazione clinica. Di conseguenza, in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti, ha confermato le conclusioni del rapporto finale SMR del 13 marzo 2023 (doc. TAF 7).
E. 8.10 L'esame elettromiografico (EMG) del 6 febbraio 2024 ha evidenziato segni di sofferenza neurogena cronica nei miomeri di pertinenza L4-L5-S1 bilateralmente, maggiore a livello L5-S1 a destra e con segni di denervazione in S1 a sinistra (doc. TAF 12 allegato H).
E. 8.11 Con valutazione neurologica del 13 febbraio 2024, il dott. U._______, specialista in neurologia e psichiatria intervenuto su incarico del ricorrente, ha rilevato che il quadro clinico globale è caratterizzato da sintomatologia dolorosa multifattoriale agli arti inferiori e al rachide, impaccio motorio all'arto superiore a destra, deficit propriocettivo segmentario bilaterale agli arti inferiori con conseguente instabilità della stazione eretta e della marcia e globale rallentamento nelle variazioni posturali e nei cambi di direzione, con gli ultimi referti di elettromiografia (EMG) elettroneurografia (ENG) che dimostrano sofferenza midollare. Egli ha pertanto posto le diagnosi di:
- sindrome spondilogena cronica con sintomatologia dolorosa irradiata agli arti inferiori da discopatia erniaria L4-L5, cedimenti vertebrali multipli (cospicuo a livello D12 e parziale a livello di L2, L3, L4 e L5) verosimilmente provocati da osteoporosi secondaria al prolungato uso di steroidi utilizzati per la sintomatologia dolorosa cronica;
- a livello dell'arto superiore destro deficit della mobilità fine da sofferenza del nervo ulnare destro, esito verosimilmente provocato da un evento settivo locale nel 2020;
- marcata gonartrosi bilaterale in seguito a plurimi interventi di chirurgia ortopedica post traumatica (ricostruzione LCA e meniscectomia interna ed esterna). Ha inoltre precisato che le menomazioni coesistenti sono concorrenti e insistono nell'insieme sul sistema funzionale neuromotorio e, rinfocolandosi l'una sull'altra, non consentono l'intervento di meccanismi di compenso attivi. Pertanto, ha attestato una totale inabilità lavorativa nella precedente professione ed un'inabilità del 50% in qualsiasi altra attività che non sia completamente sedentaria (doc. TAF 12).
E. 8.12 Con valutazione del 15 febbraio 2024, il dott. T._______ ha ribadito che lo stato di salute del ricorrente è peggiorato, in particolare i problemi alla colonna ed alle ginocchia. Egli ha inoltre segnalato che anche i più recenti esami EMG hanno evidenziato una situazione simile a quella descritta nella precedente relazione del 6 ottobre 2023. Ha pertanto confermato una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di piastrellista ed una capacità lavorativa in attività leggere confacenti lo stato di salute valutabile globalmente non oltre il 40-50% (doc. TAF 12).
E. 8.13 Con annotazione SMR del 27 marzo 2024, la dott.ssa E._______ ha rilevato in particolare che i recenti esami ENG ed EMG hanno evidenziato una situazione sostanzialmente sovrapponibile agli esami eseguiti dal dott. G._______ nel novembre 2022. Riguardo alla valutazione del dott. U._______ ha invece rilevato che non contiene nuove diagnosi ma si limita a esporre le sue conclusioni soggettive di curante, trattandosi dunque di un diverso apprezzamento operato dal medico di fiducia rispetto ad un quadro clinico immutato. Di conseguenza, in assenza di nuove informazioni rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici già ben conosciuti, ha confermato le sue precedenti prese di posizione (doc. TAF 14).
E. 8.14 Tramite valutazione del 26 aprile 2024, il dott. T._______ ha contestato le osservazioni della dott.ssa E._______ e ribadito la gravità della situazione clinica del paziente, evidenziando che unicamente il dott. G._______ e la dott.ssa E._______, che ne ha ripreso il pensiero, valutano che la situazione clinica del paziente sia compatibile con un'attività al 100% in attività adeguate. Ha inoltre evidenziato che il dott. H._______, con valutazione del 13 marzo 2024 (documento non prodotto agli atti), avrebbe riconosciuto lesioni degenerative artrosiche gravi alle ginocchia e prescritto un intervento di sostituzione protesica totale a sinistra. Pertanto, ha confermato le proprie precedenti valutazioni e segnalato inoltre la programmazione per il 4 giugno 2024 di un intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro (doc. TAF 19).
E. 8.15 Con referto del 22 gennaio 2025, il dott. H._______, specialista in ortopedia, ha fissato un intervento di protesi al ginocchio destro in data 17 giugno 2025 (doc. TAF 22).
E. 9.1 Questo Tribunale rileva preliminarmente che è incontestato - né ad un esame d'ufficio degli atti di causa emergono elementi atti a mettere seriamente in dubbio tale circostanza (i medici interpellati concordano su questo punto) - che dal 20 settembre 2018 (con alcuni mesi di capacità lavorativa al 25% dal 24 luglio 2019 al 31 dicembre 2019) il ricorrente è totalmente e definitivamente inabile a svolgere il precedente lavoro di piastrellista a causa delle affezioni di natura reumatologica e neurologica constatate dagli specialisti (cfr. per i dettagli in particolare il consid. 8.2.1 del presente giudizio). Di conseguenza, per tale attività, può essere ritenuta anche in questa sede processualmente dimostrata, nel senso della probabilità preponderante, un'incapacità lavorativa del 100%.
E. 9.2 Per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adeguate, il Tribunale rileva che è pacifico, nonché sufficientemente comprovato dalla documentazione medica agli atti, che il ricorrente ha recuperato una piena capacità lavorativa in attività adeguate a partire dal 24 luglio 2019, prima di subire una nuova totale inabilità da inizio 2020, a seguito dell'insorgere di un'affezione infettiva a carico dell'arto superiore destro, con conseguente diritto ad una rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 2020. È altresì accertato che tale affezione si è progressivamente risolta nell'arco di circa sei mesi, con conseguente ripristino di una capacità lavorativa residua del 50% dal 27 maggio 2020 e conseguente riduzione del diritto ad una rendita a ¾ di rendita a decorrere dal 1° settembre 2020 (cfr. consid. B.e, B.l.b e 8.2 e segg. del presente giudizio). Risulta invece contestato, e dunque da esaminare, se l'autorità inferiore ha correttamente acclarato la successiva evoluzione della capacità lavorativa in attività adeguate ed in particolare se è a giusto titolo che ha ritenuto un miglioramento dello stato di salute a decorrere dal 9 novembre 2022 con conseguente capacità lavorativa dell'80%.
E. 9.3 A tal proposito, il TAF rileva come nella procedura di accertamento esperita dall'autorità inferiore prima di emettere le decisioni impugnate - le quali si fondano essenzialmente sulle valutazioni dei periti del SAM del 2 settembre 2022 (cfr.consid. 8.2) e sulla perizia neurologica del dott. G._______ del 6 marzo 2023 (cfr. consid. 8.4) - le affezioni di cui soffre il ricorrente e le loro conseguenze sulla residua capacità lavorativa, in particolare il presunto miglioramento di quest'ultima, non sono stati acclarati con sufficiente cura. Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale ritiene in effetti che l'istruttoria dell'autorità inferiore non è stata sufficiente per poter ritenere, nel senso della verosimiglianza preponderante, un miglioramento duraturo dello stato di salute dell'insorgente tale da giustificare una capacità lavorativa dell'80% a decorrere dal 9 novembre 2022, con conseguente soppressione della rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2023.
E. 9.4.1 In primo luogo, occorre ricordare che il dott. Q._______, nell'ambito della perizia del SAM del 2 settembre 2022 (cfr. consid. 8.2.4), aveva posto - da un lato - la diagnosi di radicolopatia L5 su alterazioni degenerative e - dall'altro - di lieve neuropatia residuale in stato dopo probabile sindrome compartimentale dell'arto superiore destro ad inizio 2020. In merito alla radicolopatia L5, il perito ha considerato compatibili con i reperti oggettivi i dolori irradianti all'arto inferiore sinistro lamentati dal ricorrente e rilevato che anche in attività adeguate tali dolori persistenti comportavano una limitazione di rendimento del 30%. Nella sua valutazione il perito non aveva invece cristallizzato la percentuale di inabilità lavorativa imputabile alla sola affezione della mano destra, attestando come esigibile una presenza di massimo sei ore al giorno in attività adeguate leggere, con complessiva incapacità lavorativa del 50%. Egli ha inoltre precisato che tale situazione era suscettibile di migliorare parecchio qualora le terapie consigliate avessero presentato un esito ottimale, con possibile ritorno ad una capacità lavorativa completa in attività adeguate.
E. 9.4.2 Dal canto suo, con perizia del 6 marzo 2023 (cfr. consid. 8.4), il dott. G._______ ha rilevato che l'esame elettroneuromiografico del 9 novembre 2022 - per quel che concerne la situazione ai membri inferiori - aveva evidenziato un quadro sostanzialmente invariato rispetto a quanto constatato dal dott. Q._______, con possibili esiti di sofferenza radicolare S1 bilateralmente e L5 a sinistra, verosimilmente in rapporto con le note alterazioni degenerative con discopatie da L4-S1. In merito alla problematica infettiva dell'avambraccio destro, egli ha rilevato che la stessa ha subito un miglioramento con una sofferenza del nervo radiale destro piuttosto residuale ed una situazione risolta dal punto di vista neurologico con funzionalità della mano normale e piena capacità lavorativa in attività adeguate a decorrere al più tardi dal 9 novembre 2022.
E. 9.4.3 Con valutazione neurologica del 13 febbraio 2024 (cfr.consid. 8.11), il dott. U._______, ha in particolare confermato un quadro clinico caratterizzato da sintomatologia dolorosa multifattoriale agli arti inferiori e al rachide (sindrome spondilogena cronica con sintomatologia dolorosa irradiata agli arti inferiori da discopatia erniaria L4-L5, cedimenti vertebrali multipli), ma anche impaccio motorio all'arto superiore a destra (deficit della mobilità fine da sofferenza del nervo ulnare destro a livello dell'arto superiore destro [doc. TAF 12]). Sebbene posteriore alle decisioni impugnate, il rapporto in esame è suscettibile di fornire indicazioni rilevanti sulla situazione valetudinaria esistente al momento della loro emanazione, nella misura in cui consente di apprezzare retrospettivamente l'evoluzione dell'affezione lombare e conferma le valutazioni già espresse dai precedenti periti in merito. Esso può pertanto essere preso in considerazione entro tali limiti (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio).
E. 9.4.4 Da quanto precede, risulta incontestato che l'affezione al rachide (radicolopatia L5-S1 su alterazioni degenerative) è rimasta invariata e che in tale ambito non sono stati riscontrati miglioramenti. Lo stesso dott. G._______ ha confermato la diagnosi di sofferenza radicolare L5-S1 in rapporto con le note alterazioni degenerative con discopatie in L4-S1, rispettivamente un quadro sostanzialmente sovrapponibile per quel che concerne i membri inferiori rispetto a quanto descritto dal dott. Q._______ nella perizia pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2022. Egli ha invece attestato un miglioramento unicamente per quello che concerne l'affezione all'avambraccio e alla mano destra. Ora, tenuto conto che il dott. Q._______ aveva attestato una riduzione della capacità lavorativa del 30% in attività adeguate precisamente a causa dei dolori irradianti dal rachide (riduzione del rendimento), non risulta comprensibile per quale motivo il dott. G._______ sia giunto alla conclusione secondo cui il ricorrente fosse abile a tempo pieno e senza alcuna limitazione in attività adeguate a fronte di un miglioramento della sola affezione all'avambraccio destro. Su questo punto, il dott. G._______ non ha peraltro fornito alcuna spiegazione intelleggibile, limitandosi di principio a constatare un miglioramento all'avambraccio destro - tra l'altro in contrasto con quanto dichiarato dal dott. U._______ (cfr.consid. 8.11) secondo cui vi era un deficit da mobilità fine e senza precisare se il paziente abbia effettivamente beneficiato di un percorso terapeutico e quale esito abbia avuto la cura impostata (consid. 9.3.1) - ed attestando una totale abilità lavorativa in attività adeguate a decorrere al più tardi dal 9 novembre 2022.
E. 9.4.5 Da quanto esposto, consegue che la perizia del dott. G._______ non risulta sufficientemente motivata in relazione all'asserito miglioramento dello stato di salute e neppure condivisibile, laddove - a fronte di una affezione al rachide invariata, se non addirittura peggiorata (cfr. consid. 9.4 del presente giudizio) - attesta una piena capacità lavorativa in attività adeguate. Questo Tribunale ritiene pertanto che la valutazione della residua capacità lavorativa effettuata dal dott. G._______ relativamente alle patologie neurologiche non è convincente e appare in contrasto con quanto indicato dai periti del SAM, ed in particolare dal dott. Q._______, nonché anche con gli accertamenti esperiti dagli specialisti in neurologia interpellati dall'assicurato. Di conseguenza, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti appare insufficiente per permettere una conclusione consistente, nel senso della verosimiglianza preponderante, in un miglioramento tale dello stato di salute del ricorrente da permettere una piena capacità lavorativa in attività adeguate dal profilo neurologico dopo il 9 novembre 2022.
E. 9.5.1 In secondo luogo, alla luce delle risultanze delle radiografie ad entrambe le ginocchia del 12 settembre 2023 (cfr.consid. 8.7), che sono in sostanza concomitanti alle decisioni qui impugnate, nonché degli ulteriori referti del dott. H._______ trasmessi o evocati dal ricorrente (doc. TAF 19 e 22) - che sebbene posteriori alle decisioni impugnate, forniscono indicazioni rilevanti sull'evoluzione della situazione valetudinaria e sulla sua evoluzione nel tempo (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio) - si impone anche un aggiornamento della valutazione reumatologica. Con tali referti, è stata difatti confermata la diagnosi di gonartrosi bilaterale con necessità di interventi di (sostituzione di) protesi ad entrambe le ginocchia. Pertanto, appare perlomeno plausibile che tale affezione si sia aggravata nel tempo e ciò già prima dell'emissione delle decisioni impugnate, considerato segnatamente che un'evoluzione degenerativa era già stata ritenuta verosimile dal dott. P._______ (doc. UAIE 119, perizia reumatologica, pag. 17 [cfr. consid. 8.2.3]).
E. 9.5.2 Infine, vista la natura degenerativa delle affezioni a livello lombosacrale, un aggravamento rispetto a quanto constatato dai periti del SAM non appare neppure escluso in tale ambito, considerato in particolare come le radiografie del 12 settembre 2023 hanno evidenziato un quadro di lombo-artrosi con segni di sofferenza discale multipli, nonché marcata deformazione a cuneo anteriore del corpo vertebrale di D12 e deformazione dei corpi vertebrali L2 e L3.
E. 9.5.3 Ne consegue che anche dal profilo ortopedico-reumatologico la situazione valetudinaria non può ritenersi sufficientemente chiarita al momento dell'emanazione delle decisioni impugnate. Gli elementi agli atti lasciano infatti quantomeno presumere che un'evoluzione sfavorevole della sintomatologia potesse essere già intervenuta anteriormente a tali decisioni, senza che la relativa portata sia stata adeguatamente approfondita dall'UAIE. Ad ogni modo, la documentazione medica successiva rende perlomeno plausibile un ulteriore aggravamento dell'affezione nel periodo seguente. In tali circostanze, si impone un aggiornamento istruttorio anche sotto il profilo ortopedico-reumatologico, accompagnato da una nuova valutazione peritale complessiva che tenga conto dell'insieme delle affezioni del ricorrente e della loro incidenza sulla capacità lavorativa residua in attività adeguate.
E. 9.6 In conclusione questo Tribunale condivide dunque - sulla base dell'insieme delle risultanze processuali, in particolare a causa dell'assenza sia di convincenti aggiornamenti in neurologia e reumatologia, sia di una nuova valutazione concordata degli specialisti competenti - la censura ricorsuale secondo cui l'istruttoria eseguita dall'autorità inferiore era insufficiente per poter ritenere, nel senso della probabilità preponderante, un miglioramento dello stato di salute dell'insorgente tale da giustificare una capacità lavorativa complessiva in attività adeguate dell'80% dal 9 novembre 2022. L'UAIE ha fondato la propria decisione su documentazione non aggiornata, parziale, incompleta, non sufficientemente motivata e pertanto non concludente.
E. 9.7 In tali circostanze va precisato, infine, che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non è possibile statuire nella presente fattispecie nel senso da lui richiesto (ammettendo un'incapacità lavorativa di almeno 50% anche in attività adeguate, con conseguente ripristino di una rendita d'invalidità) senza prima procedere all'istruttoria complementare menzionata, con valutazione concordata tra gli specialisti coinvolti, in quanto necessaria per acclarare i fatti.
E. 10.1 Da quanto esposto, discende che le decisioni impugnate, fondate su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti vanno annullate. Gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria - tramite l'esecuzione di una perizia di decorso interdisciplinare internistica, neurologica e reumatologica volta a chiarire l'evoluzione nel tempo delle affezioni di cui soffre il ricorrente e della capacità lavorativa - riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora rendere necessario, ed emani una nuova decisione. Va peraltro precisato che la perizia interdisciplinare, da effettuarsi in Svizzera da parte di specialisti cogniti delle esigenze giurisprudenziali in materia deve tener conto, in particolare, anche dell'eventuale effetto congiunto delle diverse patologie da cui è afflitto il ricorrente.
E. 10.2 Stante l'esito della lite, non vi è motivo di esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente con riferimento al raffronto dei redditi e all'eventuale riduzione giurisprudenziale da effettuare. Questo tribunale si limita a rilevare che, secondo le risultanze degli ulteriori accertamenti medici, l'UAIE dovrà pronunciarsi nuovamente sull'entità della riduzione giurisprudenziale richiesta nella fattispecie dalle specifiche circostanze personali e professionali, così come sulla sfruttabilità dell'eventuale residua capacità lavorativa medico-teorica.
E. 10.3 Peraltro, stante le premesse, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull'incidenza delle affezioni di cui soffre sulla sua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un chiarimento, rispettivamente un aggiornamento peritale interdisciplinare, in ambiti che sono già stati valutati nella procedura di prima istanza (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 9 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non siano sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
E. 10.4 Occorre infine rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, e nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera d'invalidità accordata dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020 e la rendita di tre quarti accordata dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023, sono da ritenersi già acquisite, non essendo state contestate e non risultando elementi che possano metterne in dubbio le ripercussioni sulla capacità lavorativa ritenute dall'autorità inferiore fino al 9 novembre 2022, fermo restando la necessità di un complemento peritale interdisciplinare per acclarare l'evoluzione successiva (cfr. consid. 9 del presente giudizio). A seguito della presente sentenza, resta pertanto aperta solo la questione se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche dopo il 28 febbraio 2023 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3).
E. 11.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.-, versato il 24 ottobre 2023, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
E. 11.2 Ritenuto inoltre che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 3'000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto nel senso che le decisioni dell'11 settembre 2023 sono annullate, nella misura in cui è stato soppresso il diritto del ricorrente ad una rendita successivamente al 28 febbraio 2023, e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 24 ottobre 2023, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 3'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5544/2023
Sentenza del 20 agosto 2026
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Gehring, Beat Weber,
cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia),
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendite limitate nel tempo
(decisioni dell'11 settembre 2023).
Fatti:
A.
A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...) 1964, divorziato, con figli, ha lavorato in Svizzera, in qualità di piastrellista alle dipendenze della B._______ SA di (...), dal 1° febbraio 1987 a fine dicembre 2018, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (estratto del conto individuale al doc. 158 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito incarto UAIE]).
A.b A partire dal 20 settembre 2018, l'interessato è stato dichiarato incapace al lavoro al 100% a causa di una sintomatologia dolorosa a livello del rachide lombare. L'incapacità lavorativa è stata notificata all'assicuratore per perdita di guadagno in caso di malattia - C._______ SA (in seguito C._______) -, il quale ha preso a carico il caso ed ha fatto esperire diversi accertamenti medici specialistici da cui è risultata una sindrome lombospondilogena e cervicospondilogena cronica con gravi discopatie degenerative in particolare L4/L5 ed S1, con irradiazione agli arti inferiori e disturbi statici del rachide, con conseguente totale inabilità lavorativa nella precedente attività di piastrellista dal 20 settembre 2018 al 23 luglio 2019 e successiva capacità lavorativa del 25%. In un lavoro adatto allo stato di salute, l'assicurato è stato giudicato totalmente inabile dal 20 settembre 2018 al 23 luglio 2019 ed in seguito abile al 100% (doc. UAIE 229 e segg.).
B.
B.a In data 21 febbraio 2019 l'assicurato ha depositato presso l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone D._______ (di seguito UAI-D._______) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'amministrazione ha ricevuto la domanda il 28 febbraio 2019 (doc. UAIE 1 a 8) e avviato l'istruttoria tramite l'acquisizione dell'incarto dell'assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (doc. UAIE 7 e segg.).
B.b Con scritto del 31 ottobre 2019, C._______ ha comunicato all'interessato di ritenerlo abile al lavoro nella misura del 100% in attività adeguate, sopprimendo le proprie prestazioni a partire dal 1° aprile 2020 (doc. UAIE 274).
B.c Con rapporto finale del servizio medico regionale (SMR) del 23 gennaio 2020, la dott.ssa E._______, specialista in medicina del lavoro e perito certificato SIM, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di:
Sindrome cervicospondilogena cronica a sinistra, in
- Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale con scoliosi sinistroconvessa)
Sindrome Iombovertebrale cronica su alterazioni degenerative lombari L2/3 fino a L5/S1, senza deficit neurologici associati in
- Discopatie plurisegmentali del rachide lombare con accenno ad anterolistesi di L4 su L5
- Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare, con scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare compensate)
Epicondilopatia omeroradiale a sinistra
Gonartrosi bilaterale in varo, in
- Esiti da artrotomia alle ginocchia bilaterali
Ha inoltre posto le seguenti diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa: decondizionamento e sbilancio muscolare, epatite C, sovrappeso, stato dopo appendicectomia e stato dopo frattura tibia e perone a sinistra, trattata conservativamente (circa 2014).
Alla luce di tale quadro valetudinario il medico ha attestato, nell'attività abituale, un'incapacità lavorativa totale dal 20 settembre 2018 al 23 luglio 2019 e dal 24 luglio 2019 un'inabilità lavorativa del 75%. In attività adeguate ha invece attestato una totale incapacità lavorativa a decorrere dal 20 settembre 2018 ed una piena capacità lavorativa a decorrere dal 24 luglio 2019 (doc. UAIE 47).
B.d Con scritto del 30 marzo 2020, il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con l'interessato per il 30 giugno 2020 a causa dell'impossibilità di quest'ultimo a svolgere la propria attività per motivi di salute (doc. UAIE 60).
B.e Nel corso del 2020 l'assicurato ha sviluppato una problematica infettiva di origine non chiara al membro superiore destro, con ulcerazione al gomito e neuropatia dei nervi radiale e ulnare a seguito di una probabile sindrome compartimentale (cfr. in particolare doc. UAIE 119).
B.f Con annotazione SMR del 13 luglio 2020, la dott.ssa E._______ ha preso atto della documentazione medica trasmessa dall'assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia ed ha confermato il rapporto finale del 23 gennaio 2020 (doc. UAIE 72).
B.g Con progetto di decisione del 6 agosto 2020, l'UAI-D._______ - tenuto conto di una piena capacità lavorativa in attività adeguate dal 24 luglio 2019 - ha quindi prospettato il rigetto della richiesta di prestazioni in ragione di un grado di invalidità del 25.7% (doc. UAIE 74).
B.h Con osservazioni del 14 settembre 2020, l'interessato si è opposto al progetto di decisione menzionato ed ha fatto valere che il suo stato di salute non può considerarsi stabilizzato e che - a causa dei disturbi molteplici da cui è afflitto - per verificare la capacità lavorativa residua risulta necessario procedere tramite accertamenti multidisciplinari (doc. UAIE 80).
B.i Con scritto del 6 ottobre 2020, l'assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica, ribadito la gravità del suo stato di salute, nonché la necessità di accertamenti multidisciplinari per poter correttamente determinare la capacità lavorativa residua (doc. UAIE 83).
B.j Tale documentazione medica è stata sottoposta al medico SMR, il quale, con rapporto intermedio e richiesta di perizia del 14 ottobre 2020, ha postulato l'esecuzione di una perizia multidisciplinare esterna per valutare l'evoluzione dello stato di salute dal 20 settembre 2018 in poi (doc. UAIE 85 e 88).
B.k L'UAIE ha pertanto fatto esperire una perizia pluridisciplinare in medicina interna, reumatologia, neurologia e psichiatria dal Servizio d'accertamento medico (SAM) dell'Ente F._______ di (...). Dalla perizia del 2 settembre 2022 (doc. UAIE 119) risulta una limitazione della capacità lavorativa a causa delle affezioni in ambito reumatologico e neurologico, con conseguente totale incapacità lavorativa nell'ultima attività esercitata a decorrere dall'inizio 2020. In attività adeguate, i periti hanno invece attestato un'incapacità lavorativa del 50%, sempre a decorrere dal 27 maggio 2020, con precedente totale inabilità da inizio 2020. Per i periodi precedenti, i periti hanno rinviato e confermato le valutazioni agli atti.
B.l
B.l.a Con richiesta di perizia del 14 settembre 2022 da parte del SMR, la dott.ssa E._______ ha chiesto l'esecuzione di una perizia monodisciplinare in neurologia per valutare l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato, in particolare in riferimento alla funzionalità della mano destra (doc. UAIE 120).
B.l.b Tramite perizia monodisciplinare neurologica del 6 marzo 2023 relativa alla visita del 9 novembre 2022, il dott. G._______, specialista in neurologia, ha rilevato che la situazione a livello del membro superiore destro era risolta dal punto di vista neurologico, mentre non si era modificata la probabile sofferenza radicolare S1 bilaterale e L5 sinistra, verosimilmente in rapporto con le note alterazioni degenerative con discopatie da L4-S1. Egli ha poi attestato, dal punto di vista prettamente neurologico, un'incapacità lavorativa di almeno 50% nell'attività di piastrellista. In attività adeguate, e sempre dal profilo strettamente neurologico, ha invece attestato un'abilità lavorativa del 100% a decorrere al più tardi dal 9 novembre 2022 (doc. UAIE 131).
B.m Con rapporto finale SMR del 13 marzo 2023, la dott.ssa E._______, ha confermato le diagnosi ed i periodi di incapacità lavorativa attestati dai periti del SAM e dal dott. G._______. Nella precedente attività di piastrellista ha dunque attestato un'incapacità lavorativa totale a decorrere dal 20 settembre 2018, un'incapacità lavorativa del 75% dal 24 luglio 2019 e nuovamente un'incapacità lavorativa totale dal 1° gennaio 2020. In attività adeguate - ossia attività leggere con possibilità di alzarsi e muoversi a piacimento senza portare pesi superiori ai 5 kg, senza attività ripetitive e costanti - ha attestato una totale inabilità dal 20 settembre 2018 al 23 luglio 2019, seguita da una capacità lavorativa del 100% dal 24 luglio 2019, da una totale inabilità al lavoro dal 1° gennaio 2020 al 26 maggio 2020, da una capacità lavorativa del 50% dal 27 maggio 2020 ed infine da una capacità lavorativa dell'80% dal 9 novembre 2022 (doc. UAIE 132).
B.n Con progetto di decisione del 10 maggio 2023 - che ha annullato e sostituito il precedente emanato il 6 agosto 2020 - l'UAI-D._______ ha rilevato che dalla documentazione medico-specialistica acquisita agli atti risultano i periodi di incapacità lavorativa avvallati dal SMR nel rapporto finale del 13 marzo 2023. Pertanto, ha prospettato il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità intera dal 1° gennaio 2020 (ossia da quando l'assicurato è stato nuovamente dichiarato totalmente inabile al lavoro) al 31 agosto 2020 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute di fine maggio 2020 con ritrovata capacità lavorativa del 50% in attività adeguate). Dal 1° settembre 2020 ha invece prospettato il riconoscimento di tre quarti di rendita con un grado di invalidità del 65% per un periodo limitato fino al 28 febbraio 2023 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute del 9 novembre 2022 attestato dal dott. G._______, con conseguente capacità lavorativa dell'80% in attività adeguate e grado di invalidità del 35% [doc. UAIE 142]).
B.o Con osservazioni del 12 giugno 2023, l'assicurato ha contestato il progetto di decisione del 10 maggio 2023 e chiesto un riesame dello stesso con assegnazione di una rendita a lungo termine. Dal profilo medico, ha censurato un accertamento scorretto della capacità lavorativa residua, in particolare nella misura in cui è stato ritenuto abile all'80% in attività lavorative a decorrere dal 9 novembre 2022. Inoltre, ha lamentato un'erronea determinazione del salario da valido ed una deduzione sociale sul reddito da invalido insufficiente. Infine, egli ha annunciato che si sarebbe sottoposto ad ulteriori accertamenti specialistici e chiesto una proroga di termine per trasmettere i referti in questione e completare le proprie osservazioni (doc. UAIE 146).
B.p Con annotazione SMR del 27 luglio 2023, la dott.ssa E._______, ha rilevato che i periti hanno considerato l'integralità delle affezioni di cui soffre il ricorrente ed ha confermato in ogni sua parte il rapporto finale SMR del 13 marzo 2023 (doc. UAIE 151).
B.q Con decisioni dell'11 settembre 2023, l'UAIE ha pertanto attribuito all'interessato una rendita d'invalidità intera dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, nonché tre quarti di rendita dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023. In merito alle obiezioni sollevate dall'assicurato, ha precisato che per quanto concerne la valutazione medico-teorica è stato interpellato il SMR, il quale ha confermato le sue precedenti valutazioni. Ha inoltre ribadito la correttezza degli accertamenti e calcoli economici effettuati (doc. UAIE 158).
C.
C.a In data 11 ottobre 2023, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni dell'UAIE dell'11 settembre 2023, mediante il quale ha chiesto l'accoglimento del gravame, l'annullamento delle decisioni impugnate ed il riconoscimento del diritto di percepire, oltre ad una rendita intera dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020 e tre quarti di rendita dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023, anche tre quarti di rendita a decorrere dal 1° marzo 2023. Per quel che attiene all'aspetto medico, il ricorrente - allegando nuova documentazione medica di cui si dirà in seguito nei considerandi in diritto - ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute, nonché un errata determinazione della capacità lavorativa residua in attività adeguate, che ritiene essere del 40%, massimo 50%. Dal profilo economico, sono stati contestati sia la riduzione sociale sul reddito da invalido operata dall'autorità inferiore, sia il salario da invalido con cui ha effettuato il raffronto dei redditi (doc. TAF 1).
C.b Il 24 ottobre 2023, l'interessato ha versato CHF 800.- a titolo di anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 4 e 5).
C.c Nella risposta al ricorso del 21 dicembre 2023 - che si fonda sul preavviso dell'UAI-D._______ del 20 dicembre 2023 e sull'annotazione del medico SMR del 19 dicembre 2023 - l'autorità inferiore ha rilevato di aver fondato la propria valutazione sulla dettagliata, completa e approfondita perizia pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2022, nonché sulla perizia neurologica di decorso redatta dal dott. G._______ in data 6 marzo 2023. Essa ha inoltre rilevato che secondo il medico SMR, il ricorrente non ha prodotto referti medici atti a dimostrare fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti già noti e valutati, motivo per cui quest'ultimo ha confermato le conclusioni del rapporto finale SMR del 13 marzo 2023. L'amministrazione ha inoltre ribadito la correttezza dell'aspetto economico, in particolare le diverse percentuali di riduzione giurisprudenziale applicate nel tempo. Pertanto, ha proposto la reiezione del gravame e la conferma dei provvedimenti impugnati (doc. TAF 7).
C.d Con replica del 21 febbraio 2024, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni e conclusioni ricorsuali, sottolineando che la perizia del SAM ed i pareri del SMR sono in netto contrasto con le conclusioni dei referti medici da lui prodotti (doc. TAF 12).
C.e Con duplica dell'11 aprile 2024, l'UAIE ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate. Rinviando alla presa di posizione dell'UAI-D._______ e all'annotazione SMR, entrambe del 27 marzo 2024, l'autorità inferiore ha concluso che neppure i più recenti documenti medici presentano elementi che non sono già stati debitamente valutati (doc. TAF 14).
C.f Con osservazioni del 13 maggio 2024, il ricorrente ha ulteriormente preso posizione in merito alle tesi esposte dall'autorità inferiore, ribadendo le proprie conclusioni ricorsuali (doc. TAF 19).
C.g Le osservazioni del 13 maggio 2024 sono state trasmesse per conoscenza all'autorità inferiore con provvedimento del 17 maggio 2024 (doc. TAF 21).
C.h Con scritto del 27 gennaio 2025, il ricorrente ha trasmesso il referto medico del dott. H._______, specialista in ortopedia, in cui veniva fissato un intervento di protesi al ginocchio destro in data 17 giugno 2025 (doc. TAF 22).
C.i Lo scritto del 27 gennaio 2025 è stato trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore con provvedimento del 6 febbraio 2025 (doc. TAF 23).
C.j Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.4 Il ricorso - presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA) - è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.
2. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea e risiede in Italia, e sussiste un nesso transnazionale, il medesimo essendo stato assicurato ed avendo lavorato in Svizzera dal 1° febbraio 1987 a fine dicembre 2018, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del Regolamento n. 883/2004 in relazione con l'Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le disposizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro-rata temporis; DTF 130 V 445).
3.2 Nell'evenienza concreta, la domanda di prestazioni è stata trasmessa il 21 febbraio 2019, mentre il diritto alla rendita è stato riconosciuto dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2023, quindi, di principio e salvo indicazione contraria, si applicano le norme in vigore dal 1° gennaio 2019, tra cui le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Avendo il ricorrente già compiuto 55 anni il 1° gennaio 2022 ed essendo la rendita nata già prima di tale data, non si applicano invece le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA e quelle del 3 novembre 2021 dell'OAI che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 (lett. c delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAI).
3.3 Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in quanto il giudice delle assicurazioni sociali esamina il provvedimento sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 L'oggetto impugnato (DTF 131 V 164 consid. 2.1) è rappresentato dalle decisioni dell'UAIE dell'11 settembre 2023 mediante le quali l'autorità inferiore ha accordato al ricorrente una rendita intera dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, nonché tre quarti di rendita dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023 (doc. UAIE 79).
4.2 Contestata è invece la mancata attribuzione di una rendita di tre quarti anche dopo il 28 febbraio 2023. Controverso è in particolare l'aspetto parziale se l'autorità inferiore ha sufficientemente, nonché correttamente, acclarato la fattispecie per poter concludere che posteriormente ai menzionati periodi di incapacità lavorativa, per cui ha riconosciuto una rendita intera, rispettivamente tre quarti di rendita, lo stato di salute e la capacità lavorativa del ricorrente siano migliorati in maniera tale da escludere il diritto ad una rendita o se, per contro, come preteso da quest'ultimo, sussisteva un' incapacità lavorativa di almeno 50% anche dopo il 9 novembre 2022.
4.3
4.3.1 Al riguardo va ancora precisato che nel caso di specie è oggetto del litigio non solamente la mancata concessione di una rendita dal 1° marzo 2023 in poi, ma anche l'assegnazione della rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, nonché la rendita di tre quarti dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023. In effetti, secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile, in caso di contestazione, di essere oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è dunque limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato, e ciò indipendentemente dal fatto che la rendita degressiva e/o limitata nel tempo sia stata accordata da parte dell'amministrazione mediante una sola decisione o più decisioni separate (su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2, segnatamente 2.3.2, con rinvii; pure sentenze del TAF C-3164/2017 del 14 novembre 2019 consid. 1.5, C-3859/2016 del 22 maggio 2017 consid. 7 e C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 10 con rinvii).
4.3.2 Andrà altresì esaminato se la decorrenza del diritto alla rendita fissato dall'UAIE risulta conforme alle disposizioni in vigore, ritenuto che esso potrebbe già decorrere dal 1° settembre 2019 e meglio dopo sei mesi dalla domanda di rendita presentata il 21 febbraio 2019 e un anno di incapacità lavorativa pari al minimo al 40% (decorrente dal 20 settembre 2018, consid. A.b e B.a; art. 28 cpv. 1 lett. a a c LAI). Tale circostanza è stata esaminata soltanto nel primo progetto di decisione del 6 agosto 2020 (consid. B.g), annullato e sostituito in data 10 maggio 2023 dopo l'esperimento della perizia pluridisciplinare (consid. B.k e B.n).
5.
5.1 Ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI) ed aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (art. 6 e 45 del regolamento [CE] n. 883/2004) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), fermo restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; DTF 131 V 290; 130 V 335 consid. 3 e 4).
5.2 Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 3 anni (estratto del conto individuale allegato alle decisioni impugnate sub doc. UAIE 158) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.3 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI).
5.4 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.5 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.6 L'art. 28 cpv. 1 LAI, prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.7 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e relativi riferimenti). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI in vigore fino a fine 2021, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
5.8 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (DTF 116 V 246 consid. 1b).
6.
6.1 Quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; sentenza del TF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 consid. 3 con rinvii).
6.2 Secondo l'art. 17 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica.
6.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Detta norma si applica anche in caso di assegnazione retroattiva di una rendita scalare (sentenze del TF 9C_837/2009 del 23 giugno 2010 consid. 2, 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 5; cfr. pure sentenza del TAF C-1446/2011 del 27 giugno 2013 consid. 6.5 con rinvii).
6.4 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]).
7.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
7.4 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 e relativi riferimenti).
7.5 In ambito psichiatrico, la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 141 V 281 consid. 2.1; 130 V 396 consid. 6.3; sentenza del TF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3). In presenza di disturbi psichici, in particolare di disturbi da dolore somatoforme, di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi (DTF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) oppure di disturbi depressivi di grado da leggero a medio (DTF 143 V 409), la capacità lavorativa esigibile di una persona che soffre di tali disturbi deve essere valutata sulla base di una visione d'insieme, nell'ambito di una procedura d'accertamento dei fatti strutturata fondata su indicatori atta a stabilire, da un lato, i fattori invalidanti e, dall'altro, le risorse della persona (DTF 141 V 281 consid. 2, 3.4-3.6 e 4.1 nonché 143 V 418 consid. 6 segg.). Fermo restando che una procedura probatoria strutturata, secondo la DTF 141 V 281, non è necessaria se l'incapacità lavorativa è negata sulla base di rapporti con forza probante allestiti da medici specialisti e se eventuali valutazioni contrarie non hanno valenza probatoria, per esempio perché i referti provengono da medici senza qualifica specialistica o perché vi sono altre ragioni (DTF 143 V 409 consid. 4.5).
8.
8.1
8.1.1 Nel caso in esame in occasione degli accertamenti effettuati a seguito dell'incapacità lavorativa intervenuta il 20 settembre 2018, C._______ ha in particolare fatto esperire la perizia reumatologica del 24 luglio 2019 dal dott. I._______ (doc. UAIE 266) e la perizia neurologica del 27 settembre 2019 dal dott. L._______ (doc. UAIE 271). Con tali accertamenti sono state confermate in particolare le note diagnosi al rachide (senza disturbi neurologici) e la gonartrosi bilaterale. L'assicurato è stato inoltre ritenuto totalmente inabile dal 20 settembre 2018. Nella precedente attività l'inabilità lavorativa è considerata definitiva mentre in attività adeguate è stato ritenuto nuovamente abile in forma completa dal 24 luglio 2019.
8.1.2 Con perizia del 27 maggio 2020, esperita sempre su incarico dell'assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia, il dott. M._______, specialista in medicina interna, ha posto le diagnosi di: sindrome lombospondilogena cronica su discopatia plurisegmentale attualmente senza indizi per radicolopatia e senza deficit sensitivo motorici, sindrome cervicospondilogena cronica in presenza di disturbi statici del rachide, nozioni di gonartrosi bilaterale, esiti di trauma contusivo al gomito destro con ulcerazione estesa ma in assenza di limitazione funzionale articolare. Alla luce di tale quadro valetudinario, il perito ha ritenuto giustificata una totale e duratura incapacità lavorativa nella precedente attività di piastrellista ed una piena capacità lavorativa in attività adeguate a decorrere da luglio 2019, ad esempio come impiegato d'ufficio, ricezionista, impiegato presso un call center, cassiere, sorvegliante, impiegato presso un'edicola o operaio di fabbrica con mansioni di controllo della qualità (doc. UAIE 282).
8.2
8.2.1 Con perizia pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2022, eseguita su incarico dell'amministrazione e redatta dai dott.i N._______, specialista in medicina interna e medico perito SIM, e O._______, specialista in medicina interna generale e medico perito SIM, con il coinvolgimento dei dott.i P._______ (reumatologo), Q._______ (neurologo) e R._______ (psichiatra e psicoterapeuta), gli specialisti, dopo aver fatto esperire esami di laboratorio e visionato i referti medici agli atti, hanno posto le seguenti diagnosi (doc. UAIE 119):
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Diagnosi reumatologiche
Sindrome toracolombovertebrale con componente spondilogena alle volte irritative alternante a destra ed a sinistra su importanti alterazioni statico-degenerative della colonna toracolombare. Stato dopo frattura del corpo vertebrale di T12. Impressioni delle limitanti di T11, L1, L2 e L3. Alterazioni degenerative plurisegmentali alla colonna lombare da L3 fino a S1.
Gonartrosi del compartimento interno a sinistra con deformazione in ginocchia vara in stato dopo intervento chirurgico per lesione del crociato anteriore nel 1994 con plastica legamentare e frattura del perone e del malleolo della caviglia sinistra nel 2016.
Limitazioni funzionali nell'utilizzo della mano destra in particolar modo del pollice e del Il e V dito di origine non chiara.
Diagnosi neurologiche
Radicolopatia L5 a sinistra principalmente su alterazioni degenerative.
Lieve neuropatia residuale dei nervi radiale destra e ulnare destra in stato dopo probabile sindrome compartimentale all'arto superiore destra ad inizio 2020.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Diagnosi reumatologiche
Sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative da C4 fino a C7 con condrosi, spondilartrosi ed uncartrosi.
Leggera deformazione in ginocchia vara del ginocchio destro e stato dopo tre interventi chirurgici per lesione del legamento crociato anteriore con due interventi di plastica legamentare ed un'artroscopia con meniscectomia.
Altre diagnosi internistiche
Sovrappeso con BMI 29 kg/m2
Tabagismo cronico.
Anamnesticamente stato dopo trattamento medicamentoso con successo per epatite C ca. 20 anni fa.
8.2.2 Dal punto di vista internistico, il dott. O._______ ha specificato che il ricorrente non presentava problematiche rilevanti e che le diagnosi di questa natura non comportavano una limitazione della capacità lavorativa. Egli ha dunque attestato un'abilità del 100% nell'ultima attività svolta ed in altre attività adeguate (in particolare pag. 26 e segg. della perizia pluridisciplinare).
8.2.3 Dal punto di vista reumatologico, il dott. P._______ ha rilevato che le condizioni dell'assicurato hanno subito un'evoluzione piuttosto negativa ad inizio 2020, con una forte recidiva nella zona lombare con irradiazione verso la coscia sinistra, nonché l'insorgere di disturbi nella mobilità delle dita della mano destra e gonfiore dell'avambraccio. A fronte delle diagnosi poste, ha precisato che le affezioni di sua competenza comportano limitazioni in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, in cui è richiesto mantenere posizioni statiche per più di 10 minuti, rispettivamente posizioni sedute per 30-40 minuti oppure in piedi cambiando appoggio per circa un'ora. La deambulazione risulta libera per almeno un'ora, evitando terreni sconnessi. Deve inoltre evitare di alzare dei pesi superiori ai 5 kg ripetutamente. Da evitare movimenti ripetitivi di rotazione e torsione del tronco soprattutto nella zona lombare, nonché salire e scendere da scale ripetutamente e da scale a pioli. Per i problemi al ginocchio destro (recte: sinistro) è limitato anche nell'inginocchiarsi. Per la mano destra vi sono delle limitazioni in attività manuali fini e nel tenere oggetti pesanti.
Sulla base di tali limiti funzionali, dovuti in particolare al peggioramento ulteriore della situazione statico degenerativa della colonna lombare, ha ritenuto un'incapacità lavorativa totale nella precedente attività di piastrellista a decorrere al più tardi dal 27 maggio 2020. A partire dalla medesima data ha invece attestato una capacità lavorativa dell'80% in attività adeguate (riduzione del rendimento per un'attività da svolgere a tempo pieno) a causa del peggioramento delle patologie alla colonna lombare, quelle in peggioramento al ginocchio destro (recte: sinistro) e i disturbi subentrati alla mano destra.
Per quanto concerne la colonna vertebrale, ha consigliato il mantenimento delle terapie conservative in atto, evitando approcci di tipo neurochirurgico-ortopedico. Ha auspicato ulteriori accertamenti per valutare l'eventuale presenza di una osteoporosi, in considerazione dei cedimenti dei corpi vertebrali recentemente diagnosticati. Per il ginocchio sinistro ha ventilato la possibilità di effettuare infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico anche se a medio termine è possibile che si renda necessaria una protesi. Egli ha inoltre approfondito la problematica nata come tendinite, rispettivamente infezione, a mano/braccio a destra, rilevando che dal punto di vista reumatologico non erano più presenti patologie di rilievo, in particolar modo non era più presente un'epicondilopatia radiale al gomito destro. Ha tuttavia rilevato come l'assicurato fosse piuttosto limitato da una diminuzione della forza motorica alla mano destra, nella chiusura del pugno con deficit di flessione completa, in particolare della falange distale del II e V dito, che impedisce la chiusura del pugno, con utilizzo del pollice difficoltosa, nonché difficoltà nell'estensione completa della falange distale. Infine, ha fatto notare che nonostante gli accertamenti già esperiti, rimanevano ancora aperte varie piste diagnostiche per meglio valutare l'impotenza funzionale, risultando in particolare utile anche una valutazione in ambito neurologico.
Infine, si è espresso sulle risorse del ricorrente, rilevando che a causa delle patologie pluridistrettuali alla colonna vertebrale, al ginocchio sinistro e in misura minore a quello destro, nonché alla mano destra, le possibilità di un reinserimento professionale anche in un'attività lavorativa adatta erano ridotte (consulto reumatologico allegato alla perizia pluridisciplinare, in particolare pag. 14 e segg.).
8.2.4 Dal punto di vista neurologico, il dott. Q._______ ha rilevato che il paziente manifestava, da una parte, un quadro di radicolopatia L5 a sinistra con paresi M4 del muscolo estensore lungo dell'alluce sinistro innervato proprio dalla radice L5 con ipoestesia sulla parte laterale della coscia e parzialmente della gamba, nonché asimmetria del riflesso rotuleo maggiormente a sinistra. Ha inoltre precisato che il reperto clinico appare compatibile con il risultato dell'ultima risonanza magnetica dove appare proprio una compressione di L5 a sinistra. Egli ha poi rilevato che il paziente descrive una sintomatologia algica costante all'arto inferiore sinistro e di ritenere tali dolori compatibili con la problematica radicolare L5 a sinistra. Come trattamento ha ipotizzato un approccio infiltrativo peridurale L5 a sinistra, considerato che in assenza di beneficio entrerebbe in considerazione un approccio chirurgico invasivo.
D'altra parte, ha evocato pure i problemi residuali a livello dell'arto superiore destro, in particolare a livello della mano destra, con una lieve paresi di tutti i muscoli intrinsechi della mano ma anche del brachioradiale. A tal proposito, il perito ha ricordato che l'anno precedente il paziente ha avuto un'importante infezione al pollice destro che ha portato ad un gonfiore di tutto l'arto destro in sede distale, con ulcerazione al gomito. Egli ha inoltre precisato di ritenere probabile che l'importante gonfiore dell'arto destro abbia portato ad una sindrome compartimentale che ha determinato le menzionate neuropatie dei nervi radiale e ulnare destri. Infine, ha precisato di ritenere tale situazione suscettibile di miglioramenti importanti con un intenso trattamento fisio ed ergoterapico, fino ad un possibile ripristino quasi completo della funzionalità della mano.
Pertanto, ha concluso che dal punto di vista neurologico il paziente risulta totalmente inabile nella sua precedente attività da inizio 2020 e di ritenere difficile che il paziente possa riprendere il suo lavoro di piastrellista, tenendo conto della concomitante problematica lombare. In attività adeguate - ossia lavori globalmente leggeri che permettono frequenti cambiamenti posturali tra posizione seduta e eretta e non richiedono sforzi maggiori, che siano ergonomici per la colonna vertebrale e lavori che non richiedono una buona mobilità della mano destra - ha ritenuto esigibili 6 ore giornaliere di presenza oltre ad una limitazione della capacità di rendimento del 30% a causa dei dolori persistenti che riducono in generale la performance professionale. Dal profilo neurologico, ha dunque attestato una capacità lavorativa complessiva del 50%. Infine, ha rilevato che anche se le terapie consigliate dovessero avere successo, difficilmente il paziente sarà in grado di riprendere la propria attività, mentre in attività adeguate, con un ottimo esito delle terapie, potrebbe arrivare anche ad una capacità lavorativa completa (in particolare la valutazione neurologica pag. 17 e segg.).
8.2.5 Il dott. R._______ ha osservato che dal punto di vista prettamente psichiatrico non vi sono diagnosi tali da influire sulla capacità lavorativa e che non vi è mai stata una riduzione di quest'ultima né nell'attività da ultimo svolta e neppure in altre attività.
8.2.6 Tramite valutazione globale interdisciplinare consensuale i periti hanno evidenziato che l'assicurato - alla luce delle limitazioni funzionali in ambito reumatologico e neurologico - è totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di piastrellista. In attività adeguate hanno invece attestato una capacità lavorativa del 50% a causa di una riduzione del tempo di lavoro (ca. 6 ore al giorno) combinata con una riduzione del rendimento. Essi hanno precisato che le incapacità lavorative attestate dagli specialisti in reumatologia e neurologia non devono essere sommate ma integrate, in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali di rendimento e di carico che si sovrappongono. In merito all'evoluzione dei periodi di incapacità lavorativa, i periti hanno specificato che la loro valutazione vale a partire dalla visita medico fiduciaria effettuata dal dott. M._______ il 27 maggio 2020; in precedenza vi è stata una totale incapacità lavorativa da inizio 2020 in qualunque attività, mentre per i periodi ancora precedenti hanno rinviato alle valutazioni agli atti.
8.3 Con richiesta di perizia del 14 settembre 2022, i dott.i dell'UAI-D._______ S._______ e E._______ hanno rilevato che secondo l'avviso del perito dott. Q._______ la funzionalità della mano destra avrebbe potuto anche ritrovare un ripristino quasi completo con conseguente capacità lavorativa piena in attività adeguate. Hanno pertanto chiesto che venisse esperita una perizia di decorso con valutazione dell'andamento dell'incapacità lavorativa da settembre 2021 con obbligo per il perito di esprimersi anche sull'affermazione dei precedenti periti secondo cui le incapacità lavorative in ambito reumatologico e neurologico non debbano essere sommate, ma integrate (doc. UAIE 120).
8.4 Con perizia monodisciplinare neurologica del 6 marzo 2023, esperita su incarico dell'autorità inferiore e relativa alla visita del 9 novembre 2022, il dott. G._______ ha valutato l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato successivamente alla valutazione peritale del dott. Q._______. In merito alla problematica al rachide (probabile sofferenza radicolare S1 bilaterale e L5 a sinistra con irradiazione agli arti inferiori), il perito ha confermato un quadro immutato rispetto a quanto attestato dal dott. Q._______ nel 2021. A proposito della problematica infettiva dell'avambraccio destro ha invece rilevato che l'elettroneurografia ha evidenziato in particolare una sofferenza del nervo radiale destro, piuttosto residuale, con un rallentamento a livello del gomito, con potenziale di sommazione motorio deformato, relativamente piccolo, senza però anomalie elettromiografiche nel muscolo estensore comune delle dita al momento attuale, senza attività spontanee di denervazione, senza segni di rimaneggiamento neurogeno cronico. Ha inoltre precisato che non sono stati rilevati deficit sensitivi oggettivabili al membro superiore destro, con normale elettroneurografia del nervo ulnare, soprattutto per la componente motoria prossimale a livello del gomito, con potenziali di sommazione normali. Infine, cha evidenziato che il paziente non lamenta disturbi nel territorio del nervo mediano ma che clinicamente presenta un'alterazione funzionale a livello del pollice destro tenuto in flessione. Pertanto, ha concluso che si tratta di un problema piuttosto funzionale, non legato a evidenti problemi tenosinoviali locali e che dal punto di vista neurologico la funzionalità della mano risultava normale. Dal punto vista strettamente neurologico, ha pertanto posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di esiti di probabile sofferenza radicolare S1 bilaterale e L5 sinistra, verosimilmente in rapporto con le note alterazioni degenerative con discopatie da L4-S1. Ha invece ritenuto senza influenza sulla capacità lavorativa le diagnosi di esiti di sofferenza del nervo radiale destro a livello del gomito e incipiente compressione cronica del nervo mediano destro, soggettivamente e oggettivamente asintomatica.
Il medico ha poi attestato, dal punto di vista prettamente neurologico, un'incapacità lavorativa di almeno 50% nell'attività di piastrellista a decorrere dal 2020. In attività adeguate, ossia attività leggere con possibilità di alzarsi e muoversi a piacimento, senza portare pesi superiori ai 5 kg e senza attività ripetitive e costanti, ha invece attestato un'abilità lavorativa del 100%, sempre dal profilo strettamente neurologico. A tal proposito, ha precisato che il miglioramento del membro superiore destro è avvenuto nel corso del 2022 ma al più tardi al momento dell'esame del 9 novembre 2022 (doc. UAIE 131).
8.5 Con rapporto finale SMR del 13 marzo 2023, la dott.ssa E._______, ha confermato le diagnosi attestate dai periti SAM e dal dott. G._______. In attività adeguate, essa ha confermato una capacità lavorativa del 50% dal 27 maggio 2020 e - sulla scorta della perizia del dott. G._______ - una capacità lavorativa dell'80% dal 9 novembre 2022 (doc. UAIE 132).
8.6 Con annotazione SMR del 27 luglio 2023, la dott.ssa E._______ ha rilevato che i periti hanno considerato l'integralità delle affezioni di cui soffre il ricorrente. Ha inoltre evidenziato come quest'ultimo non abbia presentato documentazione sanitaria a riprova del contrario. Pertanto, ha confermato in ogni sua parte il rapporto finale SMR del 13 marzo 2023 (doc. UAIE 151).
8.7 La risonanza magnetica del 12 settembre 2023 del rachide lombo sacrale e delle ginocchia ha mostrato un quadro di gonartrosi bilaterale con netta riduzione di ampiezza delle rime articolari mediali in rapporto a varismo femoro-tibiale, con presenza di viti e fili metallici in entrambe le ginocchia per verosimili esiti di ricostruzione dei legamenti crociati. A livello della colonna lombo-sacrale ha evidenziato un quadro di lombo-artrosi con multipli segni di sofferenza discale, marcata deformazione a cuneo anteriore del corpo vertebrale di D12 per depressione delle limitanti disco-somatiche. Anche i corpi vertebrali di L2 ed L3 appaiono tendenzialmente deformati a cuneo per modica depressione delle limitanti disco-somatiche superiori da carico (doc. TAF 12 allegato F).
8.8 Con valutazione medica del 6 ottobre 2023, il dott. T._______, specialista in ortopedia e medicina dello sport, ha rilevato che le più recenti radiografie del 12 settembre 2023 alle ginocchia e alla colonna lombosacrale hanno evidenziato gravi alterazioni degenerative delle ginocchia e della colonna lombare, che si sono aggravate posteriormente alla perizia del SAM del 2 settembre 2022. Il perito ha inoltre ricordato che il paziente è affetto da patologie importanti, specialmente a livello del rachide, dell'arto superiore a destra e di entrambe le ginocchia. Per quel che attiene al rachide, specie lombare, ha confermato una sindrome spondilogena cronica con irradiazione ad entrambi gli arti inferiori, uno stato erniario a L4-L5 con sintomi irritativi e compressivi all'arto destro inferiore e solamente irritativi a sinistra. A livello della colonna cervicale ha confermato il cedimento di D12, nonché un iniziale cedimento dei piatti superiori di L2 e L3, come evidenziato nella recente radiografia del 12 settembre 2023, dovuti verosimilmente al prolungato uso di farmaci steroidei per limitare il dolore radicolare lombare con conseguente quadro osteoporotico. A livello dell'arto superiore a destra ha rilevato un deficit motorio che interessa il 2 ed il 5 dito della mano destra e parzialmente anche il pollice. Vi è inoltre un discreto disturbo nella manipolazione degli oggetti, specie con mobilità fine, disturbi della sensibilità in territorio del nervo ulnare a destra, ossia l'arto teoricamente dominante. A livello delle ginocchia ha evidenziato un discreto varismo con netto stato degenerativo artrosico bilaterale e con instabilità latero-laterale a sinistra, il tutto a seguito di plurimi interventi di ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) e meniscectomia che hanno causato un grave deterioramento articolare che si manifesta con dolore, cedimenti e instabilità in particolare a sinistra. Egli ha inoltre rilevato che le patologie constatate sono in larga parte evolutive dal punto di vista degenerativo e che - nonostante siano stati proposti una lunga serie di trattamenti - nessuno è stato in grado di garantire un successo clinico duraturo. Alla luce di tale situazione valetudinaria, lo specialista ha rilevato di non ritenere oggettivamente possibili le conclusioni del dott. G._______, secondo cui in attività adeguate l'interessato è abile a tempo pieno e che ad ogni modo, per alterazioni a diversi apparati, come nel caso concreto, risulta più efficace una valutazione pluridisciplinare. Egli ha dunque indicato di ritenere più completa ed equilibrata la perizia del 2 settembre 2022 effettuata dal SAM, pur non avendo tali periti potuto tenere conto del peggioramento delle gravi alterazioni degenerative delle ginocchia e della colonna lombare evidenziate con le radiografie del 12 settembre 2023. Infine, ha attestato una capacità lavorativa nulla nella precedente attività di piastrellista ed una capacità lavorativa in attività leggere confacenti lo stato di salute valutabile globalmente non oltre il 40-50% e pertanto con una invalidità valutabile nel 50-60% (doc. TAF 1).
8.9 Con annotazione del 19 dicembre 2023, la dott.ssa E._______ ha rilevato che le diagnosi somatiche poste dai periti in reumatologia e neurologia incaricati di valutare l'assicurato sono corrispondenti a quelle poste dal dott. T._______, specialista in ortopedia, e che pertanto quest'ultimo ha espresso una diversa valutazione della capacità lavorativa residua rispetto a quanto oggettivato dalle valutazioni neutrali, in presenza di una medesima situazione clinica. Di conseguenza, in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti, ha confermato le conclusioni del rapporto finale SMR del 13 marzo 2023 (doc. TAF 7).
8.10 L'esame elettromiografico (EMG) del 6 febbraio 2024 ha evidenziato segni di sofferenza neurogena cronica nei miomeri di pertinenza L4-L5-S1 bilateralmente, maggiore a livello L5-S1 a destra e con segni di denervazione in S1 a sinistra (doc. TAF 12 allegato H).
8.11 Con valutazione neurologica del 13 febbraio 2024, il dott. U._______, specialista in neurologia e psichiatria intervenuto su incarico del ricorrente, ha rilevato che il quadro clinico globale è caratterizzato da sintomatologia dolorosa multifattoriale agli arti inferiori e al rachide, impaccio motorio all'arto superiore a destra, deficit propriocettivo segmentario bilaterale agli arti inferiori con conseguente instabilità della stazione eretta e della marcia e globale rallentamento nelle variazioni posturali e nei cambi di direzione, con gli ultimi referti di elettromiografia (EMG) elettroneurografia (ENG) che dimostrano sofferenza midollare. Egli ha pertanto posto le diagnosi di:
- sindrome spondilogena cronica con sintomatologia dolorosa irradiata agli arti inferiori da discopatia erniaria L4-L5, cedimenti vertebrali multipli (cospicuo a livello D12 e parziale a livello di L2, L3, L4 e L5) verosimilmente provocati da osteoporosi secondaria al prolungato uso di steroidi utilizzati per la sintomatologia dolorosa cronica;
- a livello dell'arto superiore destro deficit della mobilità fine da sofferenza del nervo ulnare destro, esito verosimilmente provocato da un evento settivo locale nel 2020;
- marcata gonartrosi bilaterale in seguito a plurimi interventi di chirurgia ortopedica post traumatica (ricostruzione LCA e meniscectomia interna ed esterna).
Ha inoltre precisato che le menomazioni coesistenti sono concorrenti e insistono nell'insieme sul sistema funzionale neuromotorio e, rinfocolandosi l'una sull'altra, non consentono l'intervento di meccanismi di compenso attivi. Pertanto, ha attestato una totale inabilità lavorativa nella precedente professione ed un'inabilità del 50% in qualsiasi altra attività che non sia completamente sedentaria (doc. TAF 12).
8.12 Con valutazione del 15 febbraio 2024, il dott. T._______ ha ribadito che lo stato di salute del ricorrente è peggiorato, in particolare i problemi alla colonna ed alle ginocchia. Egli ha inoltre segnalato che anche i più recenti esami EMG hanno evidenziato una situazione simile a quella descritta nella precedente relazione del 6 ottobre 2023. Ha pertanto confermato una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di piastrellista ed una capacità lavorativa in attività leggere confacenti lo stato di salute valutabile globalmente non oltre il 40-50% (doc. TAF 12).
8.13 Con annotazione SMR del 27 marzo 2024, la dott.ssa E._______ ha rilevato in particolare che i recenti esami ENG ed EMG hanno evidenziato una situazione sostanzialmente sovrapponibile agli esami eseguiti dal dott. G._______ nel novembre 2022. Riguardo alla valutazione del dott. U._______ ha invece rilevato che non contiene nuove diagnosi ma si limita a esporre le sue conclusioni soggettive di curante, trattandosi dunque di un diverso apprezzamento operato dal medico di fiducia rispetto ad un quadro clinico immutato. Di conseguenza, in assenza di nuove informazioni rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici già ben conosciuti, ha confermato le sue precedenti prese di posizione (doc. TAF 14).
8.14 Tramite valutazione del 26 aprile 2024, il dott. T._______ ha contestato le osservazioni della dott.ssa E._______ e ribadito la gravità della situazione clinica del paziente, evidenziando che unicamente il dott. G._______ e la dott.ssa E._______, che ne ha ripreso il pensiero, valutano che la situazione clinica del paziente sia compatibile con un'attività al 100% in attività adeguate. Ha inoltre evidenziato che il dott. H._______, con valutazione del 13 marzo 2024 (documento non prodotto agli atti), avrebbe riconosciuto lesioni degenerative artrosiche gravi alle ginocchia e prescritto un intervento di sostituzione protesica totale a sinistra. Pertanto, ha confermato le proprie precedenti valutazioni e segnalato inoltre la programmazione per il 4 giugno 2024 di un intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro (doc. TAF 19).
8.15 Con referto del 22 gennaio 2025, il dott. H._______, specialista in ortopedia, ha fissato un intervento di protesi al ginocchio destro in data 17 giugno 2025 (doc. TAF 22).
9.
9.1 Questo Tribunale rileva preliminarmente che è incontestato - né ad un esame d'ufficio degli atti di causa emergono elementi atti a mettere seriamente in dubbio tale circostanza (i medici interpellati concordano su questo punto) - che dal 20 settembre 2018 (con alcuni mesi di capacità lavorativa al 25% dal 24 luglio 2019 al 31 dicembre 2019) il ricorrente è totalmente e definitivamente inabile a svolgere il precedente lavoro di piastrellista a causa delle affezioni di natura reumatologica e neurologica constatate dagli specialisti (cfr. per i dettagli in particolare il consid. 8.2.1 del presente giudizio). Di conseguenza, per tale attività, può essere ritenuta anche in questa sede processualmente dimostrata, nel senso della probabilità preponderante, un'incapacità lavorativa del 100%.
9.2 Per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adeguate, il Tribunale rileva che è pacifico, nonché sufficientemente comprovato dalla documentazione medica agli atti, che il ricorrente ha recuperato una piena capacità lavorativa in attività adeguate a partire dal 24 luglio 2019, prima di subire una nuova totale inabilità da inizio 2020, a seguito dell'insorgere di un'affezione infettiva a carico dell'arto superiore destro, con conseguente diritto ad una rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 2020. È altresì accertato che tale affezione si è progressivamente risolta nell'arco di circa sei mesi, con conseguente ripristino di una capacità lavorativa residua del 50% dal 27 maggio 2020 e conseguente riduzione del diritto ad una rendita a ¾ di rendita a decorrere dal 1° settembre 2020 (cfr. consid. B.e, B.l.b e 8.2 e segg. del presente giudizio). Risulta invece contestato, e dunque da esaminare, se l'autorità inferiore ha correttamente acclarato la successiva evoluzione della capacità lavorativa in attività adeguate ed in particolare se è a giusto titolo che ha ritenuto un miglioramento dello stato di salute a decorrere dal 9 novembre 2022 con conseguente capacità lavorativa dell'80%.
9.3 A tal proposito, il TAF rileva come nella procedura di accertamento esperita dall'autorità inferiore prima di emettere le decisioni impugnate - le quali si fondano essenzialmente sulle valutazioni dei periti del SAM del 2 settembre 2022 (cfr.consid. 8.2) e sulla perizia neurologica del dott. G._______ del 6 marzo 2023 (cfr. consid. 8.4) - le affezioni di cui soffre il ricorrente e le loro conseguenze sulla residua capacità lavorativa, in particolare il presunto miglioramento di quest'ultima, non sono stati acclarati con sufficiente cura. Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale ritiene in effetti che l'istruttoria dell'autorità inferiore non è stata sufficiente per poter ritenere, nel senso della verosimiglianza preponderante, un miglioramento duraturo dello stato di salute dell'insorgente tale da giustificare una capacità lavorativa dell'80% a decorrere dal 9 novembre 2022, con conseguente soppressione della rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2023.
9.4
9.4.1 In primo luogo, occorre ricordare che il dott. Q._______, nell'ambito della perizia del SAM del 2 settembre 2022 (cfr. consid. 8.2.4), aveva posto - da un lato - la diagnosi di radicolopatia L5 su alterazioni degenerative e - dall'altro - di lieve neuropatia residuale in stato dopo probabile sindrome compartimentale dell'arto superiore destro ad inizio 2020. In merito alla radicolopatia L5, il perito ha considerato compatibili con i reperti oggettivi i dolori irradianti all'arto inferiore sinistro lamentati dal ricorrente e rilevato che anche in attività adeguate tali dolori persistenti comportavano una limitazione di rendimento del 30%. Nella sua valutazione il perito non aveva invece cristallizzato la percentuale di inabilità lavorativa imputabile alla sola affezione della mano destra, attestando come esigibile una presenza di massimo sei ore al giorno in attività adeguate leggere, con complessiva incapacità lavorativa del 50%. Egli ha inoltre precisato che tale situazione era suscettibile di migliorare parecchio qualora le terapie consigliate avessero presentato un esito ottimale, con possibile ritorno ad una capacità lavorativa completa in attività adeguate.
9.4.2 Dal canto suo, con perizia del 6 marzo 2023 (cfr. consid. 8.4), il dott. G._______ ha rilevato che l'esame elettroneuromiografico del 9 novembre 2022 - per quel che concerne la situazione ai membri inferiori - aveva evidenziato un quadro sostanzialmente invariato rispetto a quanto constatato dal dott. Q._______, con possibili esiti di sofferenza radicolare S1 bilateralmente e L5 a sinistra, verosimilmente in rapporto con le note alterazioni degenerative con discopatie da L4-S1. In merito alla problematica infettiva dell'avambraccio destro, egli ha rilevato che la stessa ha subito un miglioramento con una sofferenza del nervo radiale destro piuttosto residuale ed una situazione risolta dal punto di vista neurologico con funzionalità della mano normale e piena capacità lavorativa in attività adeguate a decorrere al più tardi dal 9 novembre 2022.
9.4.3 Con valutazione neurologica del 13 febbraio 2024 (cfr.consid. 8.11), il dott. U._______, ha in particolare confermato un quadro clinico caratterizzato da sintomatologia dolorosa multifattoriale agli arti inferiori e al rachide (sindrome spondilogena cronica con sintomatologia dolorosa irradiata agli arti inferiori da discopatia erniaria L4-L5, cedimenti vertebrali multipli), ma anche impaccio motorio all'arto superiore a destra (deficit della mobilità fine da sofferenza del nervo ulnare destro a livello dell'arto superiore destro [doc. TAF 12]). Sebbene posteriore alle decisioni impugnate, il rapporto in esame è suscettibile di fornire indicazioni rilevanti sulla situazione valetudinaria esistente al momento della loro emanazione, nella misura in cui consente di apprezzare retrospettivamente l'evoluzione dell'affezione lombare e conferma le valutazioni già espresse dai precedenti periti in merito. Esso può pertanto essere preso in considerazione entro tali limiti (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio).
9.4.4 Da quanto precede, risulta incontestato che l'affezione al rachide (radicolopatia L5-S1 su alterazioni degenerative) è rimasta invariata e che in tale ambito non sono stati riscontrati miglioramenti. Lo stesso dott. G._______ ha confermato la diagnosi di sofferenza radicolare L5-S1 in rapporto con le note alterazioni degenerative con discopatie in L4-S1, rispettivamente un quadro sostanzialmente sovrapponibile per quel che concerne i membri inferiori rispetto a quanto descritto dal dott. Q._______ nella perizia pluridisciplinare del SAM del 2 settembre 2022. Egli ha invece attestato un miglioramento unicamente per quello che concerne l'affezione all'avambraccio e alla mano destra. Ora, tenuto conto che il dott. Q._______ aveva attestato una riduzione della capacità lavorativa del 30% in attività adeguate precisamente a causa dei dolori irradianti dal rachide (riduzione del rendimento), non risulta comprensibile per quale motivo il dott. G._______ sia giunto alla conclusione secondo cui il ricorrente fosse abile a tempo pieno e senza alcuna limitazione in attività adeguate a fronte di un miglioramento della sola affezione all'avambraccio destro. Su questo punto, il dott. G._______ non ha peraltro fornito alcuna spiegazione intelleggibile, limitandosi di principio a constatare un miglioramento all'avambraccio destro - tra l'altro in contrasto con quanto dichiarato dal dott. U._______ (cfr.consid. 8.11) secondo cui vi era un deficit da mobilità fine e senza precisare se il paziente abbia effettivamente beneficiato di un percorso terapeutico e quale esito abbia avuto la cura impostata (consid. 9.3.1) - ed attestando una totale abilità lavorativa in attività adeguate a decorrere al più tardi dal 9 novembre 2022.
9.4.5 Da quanto esposto, consegue che la perizia del dott. G._______ non risulta sufficientemente motivata in relazione all'asserito miglioramento dello stato di salute e neppure condivisibile, laddove - a fronte di una affezione al rachide invariata, se non addirittura peggiorata (cfr. consid. 9.4 del presente giudizio) - attesta una piena capacità lavorativa in attività adeguate. Questo Tribunale ritiene pertanto che la valutazione della residua capacità lavorativa effettuata dal dott. G._______ relativamente alle patologie neurologiche non è convincente e appare in contrasto con quanto indicato dai periti del SAM, ed in particolare dal dott. Q._______, nonché anche con gli accertamenti esperiti dagli specialisti in neurologia interpellati dall'assicurato. Di conseguenza, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti appare insufficiente per permettere una conclusione consistente, nel senso della verosimiglianza preponderante, in un miglioramento tale dello stato di salute del ricorrente da permettere una piena capacità lavorativa in attività adeguate dal profilo neurologico dopo il 9 novembre 2022.
9.5
9.5.1 In secondo luogo, alla luce delle risultanze delle radiografie ad entrambe le ginocchia del 12 settembre 2023 (cfr.consid. 8.7), che sono in sostanza concomitanti alle decisioni qui impugnate, nonché degli ulteriori referti del dott. H._______ trasmessi o evocati dal ricorrente (doc. TAF 19 e 22) - che sebbene posteriori alle decisioni impugnate, forniscono indicazioni rilevanti sull'evoluzione della situazione valetudinaria e sulla sua evoluzione nel tempo (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio) - si impone anche un aggiornamento della valutazione reumatologica. Con tali referti, è stata difatti confermata la diagnosi di gonartrosi bilaterale con necessità di interventi di (sostituzione di) protesi ad entrambe le ginocchia. Pertanto, appare perlomeno plausibile che tale affezione si sia aggravata nel tempo e ciò già prima dell'emissione delle decisioni impugnate, considerato segnatamente che un'evoluzione degenerativa era già stata ritenuta verosimile dal dott. P._______ (doc. UAIE 119, perizia reumatologica, pag. 17 [cfr. consid. 8.2.3]).
9.5.2 Infine, vista la natura degenerativa delle affezioni a livello lombosacrale, un aggravamento rispetto a quanto constatato dai periti del SAM non appare neppure escluso in tale ambito, considerato in particolare come le radiografie del 12 settembre 2023 hanno evidenziato un quadro di lombo-artrosi con segni di sofferenza discale multipli, nonché marcata deformazione a cuneo anteriore del corpo vertebrale di D12 e deformazione dei corpi vertebrali L2 e L3.
9.5.3 Ne consegue che anche dal profilo ortopedico-reumatologico la situazione valetudinaria non può ritenersi sufficientemente chiarita al momento dell'emanazione delle decisioni impugnate. Gli elementi agli atti lasciano infatti quantomeno presumere che un'evoluzione sfavorevole della sintomatologia potesse essere già intervenuta anteriormente a tali decisioni, senza che la relativa portata sia stata adeguatamente approfondita dall'UAIE. Ad ogni modo, la documentazione medica successiva rende perlomeno plausibile un ulteriore aggravamento dell'affezione nel periodo seguente. In tali circostanze, si impone un aggiornamento istruttorio anche sotto il profilo ortopedico-reumatologico, accompagnato da una nuova valutazione peritale complessiva che tenga conto dell'insieme delle affezioni del ricorrente e della loro incidenza sulla capacità lavorativa residua in attività adeguate.
9.6 In conclusione questo Tribunale condivide dunque - sulla base dell'insieme delle risultanze processuali, in particolare a causa dell'assenza sia di convincenti aggiornamenti in neurologia e reumatologia, sia di una nuova valutazione concordata degli specialisti competenti - la censura ricorsuale secondo cui l'istruttoria eseguita dall'autorità inferiore era insufficiente per poter ritenere, nel senso della probabilità preponderante, un miglioramento dello stato di salute dell'insorgente tale da giustificare una capacità lavorativa complessiva in attività adeguate dell'80% dal 9 novembre 2022. L'UAIE ha fondato la propria decisione su documentazione non aggiornata, parziale, incompleta, non sufficientemente motivata e pertanto non concludente.
9.7 In tali circostanze va precisato, infine, che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non è possibile statuire nella presente fattispecie nel senso da lui richiesto (ammettendo un'incapacità lavorativa di almeno 50% anche in attività adeguate, con conseguente ripristino di una rendita d'invalidità) senza prima procedere all'istruttoria complementare menzionata, con valutazione concordata tra gli specialisti coinvolti, in quanto necessaria per acclarare i fatti.
10.
10.1 Da quanto esposto, discende che le decisioni impugnate, fondate su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti vanno annullate. Gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria - tramite l'esecuzione di una perizia di decorso interdisciplinare internistica, neurologica e reumatologica volta a chiarire l'evoluzione nel tempo delle affezioni di cui soffre il ricorrente e della capacità lavorativa - riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora rendere necessario, ed emani una nuova decisione. Va peraltro precisato che la perizia interdisciplinare, da effettuarsi in Svizzera da parte di specialisti cogniti delle esigenze giurisprudenziali in materia deve tener conto, in particolare, anche dell'eventuale effetto congiunto delle diverse patologie da cui è afflitto il ricorrente.
10.2 Stante l'esito della lite, non vi è motivo di esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente con riferimento al raffronto dei redditi e all'eventuale riduzione giurisprudenziale da effettuare. Questo tribunale si limita a rilevare che, secondo le risultanze degli ulteriori accertamenti medici, l'UAIE dovrà pronunciarsi nuovamente sull'entità della riduzione giurisprudenziale richiesta nella fattispecie dalle specifiche circostanze personali e professionali, così come sulla sfruttabilità dell'eventuale residua capacità lavorativa medico-teorica.
10.3 Peraltro, stante le premesse, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull'incidenza delle affezioni di cui soffre sulla sua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un chiarimento, rispettivamente un aggiornamento peritale interdisciplinare, in ambiti che sono già stati valutati nella procedura di prima istanza (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 9 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non siano sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
10.4 Occorre infine rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, e nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera d'invalidità accordata dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020 e la rendita di tre quarti accordata dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2023, sono da ritenersi già acquisite, non essendo state contestate e non risultando elementi che possano metterne in dubbio le ripercussioni sulla capacità lavorativa ritenute dall'autorità inferiore fino al 9 novembre 2022, fermo restando la necessità di un complemento peritale interdisciplinare per acclarare l'evoluzione successiva (cfr. consid. 9 del presente giudizio). A seguito della presente sentenza, resta pertanto aperta solo la questione se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche dopo il 28 febbraio 2023 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3).
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.-, versato il 24 ottobre 2023, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
11.2 Ritenuto inoltre che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 3'000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nel senso che le decisioni dell'11 settembre 2023 sono annullate, nella misura in cui è stato soppresso il diritto del ricorrente ad una rendita successivamente al 28 febbraio 2023, e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 24 ottobre 2023, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 3'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.
La presidente del collegio:
Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni
Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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