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C-5080/2017

C-5080/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-16 · Italiano CH

Valutazione dell'invalidità

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Con decisione del 26 luglio 2017 (doc. 119 pag. 284 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito: doc. A 119 pag. 284]), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______ - cittadino italiano, nato il (...) 1982 - il diritto di percepire una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2015 fino al 30 giugno 2016, nonché le rendite per figli legate alle rendite del padre. Nella motivazione della decisione del 26 luglio 2017 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale del 27 giugno 2016 del medico del Servizio medico regionale (SMR), nonché dalle annotazioni del 12 gennaio 2017 e del 6 febbraio 2017 (doc. A 69 pag. 177, doc. A 94 pag. 232 e doc. A 101 pag. 253), risulta che l'interessato presenta, nell'attività abituale di operatore di produzione, un'incapacità lavorativa totale dal 12 settembre 2014 al 21 marzo 2016 e del 50% dal 22 marzo 2016 e continua (intesa come riduzione del rendimento), mentre, in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, l'incapacità lavorativa risulta totale dal 12 settembre 2014 al 21 marzo 2016 e del 30% dal 22 marzo 2016 e continua (intesa come riduzione del rendimento). Nella motivazione è altresì precisato che non vi è più diritto alla rendita successivamente al 30 giugno 2016. L'autorità inferiore ha altresì negato il diritto a provvedimenti professionali.

E. 2 L'8 settembre 2017, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 26 luglio 2017, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo medico che da quello economico. L'insorgente ha altresì fatto valere una violazione del diritto di essere sentito non avendo l'autorità inferiore sufficientemente motivato la propria decisione. Secondo il ricorrente, da un lato, l'autorità inferiore non ha motivato la residua capacità lavorativa né ha indicato quali sarebbero le attività adeguate ancora esigibili e, dall'altro lato, la motivazione risulta carente anche per quanto attiene al metodo con cui è stato stabilito il reddito ipotetico da invalido. In conclusione ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera, nonché delle rendite per figli, anche dopo il 30 giugno 2016. In via subordinata, ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per esperire ulteriori accertamenti medici e amministrativi (doc. TAF 1 e allegati).

E. 3 Il 27 settembre 2017, il ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 5).

E. 4 Con risposta del 30 ottobre 2017, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente all'allegato preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) del 24 ottobre 2017, nonché al rapporto complementare del 18 ottobre 2019 del consulente in integrazione professionale (doc. TAF 7 e allegati).

E. 5 Nella replica del 23 gennaio 2018, il ricorrente si è integralmente confermato nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Sulla base della valutazione neurochirurgica del 18 dicembre 2017 del dott. C._______, specialista in neurochirurgia, ha tuttavia chiesto l'esperimento di ulteriori accertamenti dal profilo medico al fine di stabilire se e quando vi sarebbe stata una modifica dello stato di salute, conto tenuto che le perizie esperite dai medici incaricati dall'autorità inferiore appaiono inconcludenti e criticabili (cfr. doc. TAF 13 e allegati).

E. 6 Sulla base della presa di posizione del 21 febbraio 2018 dell'Ufficio AI, con duplica del 27 febbraio 2018, che a sua volta si fonda sull'annotazione del 6 febbraio 2018 del dott. D._______, medico del SMR, l'autorità inferiore ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici principalmente negli ambiti neurologico e reumatologico, ma anche in quello psichiatrico, al fine di valutare lo stato di salute del ricorrente (doc. TAF 15 e allegati).

E. 7 Con scritto del 20 marzo 2018, il ricorrente ha indicato di essere d'accordo con la proposta dell'autorità inferiore (doc. TAF 17) e chiesto lo stralcio dai ruoli del caso per intervenuta acquiescenza, richiesta di stralcio dai ruoli della causa che è stata reiterata il 21 settembre ed il 9 novembre 2018 doc. TAF 18 e 19).

E. 8.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).

E. 8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 27 settembre 2017 (doc. TAF 5), il ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).

E. 8.4 Peraltro, e per costante prassi di questa Corte, una richiesta di rinvio degli atti da parte dell'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione non giustifica lo stralcio dai ruoli della causa in questione per intervenuta transazione tra le parti nemmeno se la parte ricorrente è d'accordo con tale proposta (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2457//2018 del 4 settembre 2018 consid. 6, 7 e 10), a maggior ragione laddove, come nella presente fattispecie, l'autorità inferiore ha proposto, seppure in via subordinata, il respingimento del ricorso. Il ricorso in esame va pertanto esaminato nel merito.

E. 9 Il ricorrente ha sollevato la censura di violazione del diritto di essere sentito, segnatamente ha censurato una carente motivazione della decisione impugnata. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che, in considerazione dell'esito della presente lite - ossia l'accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti - la questione di sapere se la decisione impugnata abbia leso anche il diritto di essere sentito del ricorrente può essere lasciata indecisa.

E. 10.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rapporti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.

E. 10.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 11.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, nel senso indicato nell'annotazione del medico SMR del 6 febbraio 2018, è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con l'effettuazione di una perizia pluridisciplinare comprendente le valutazioni di specialisti in neurologia, in reumatologia, ma anche in psichiatria. In tal senso, basti rilevare che in virtù della documentazione medica di cui agli atti di causa, risulta che il ricorrente appare soffrire di affezioni reumatologiche (cfr. perizia reumatologica del 12 aprile 2015; doc. 16 pag. 23 dell'incarto dell'assicurazione malattie [di seguito: doc. B 16 pag. 23]), neurologiche (cfr. perizie neurologiche del 14 ottobre 2015, del 21 marzo 2016 e del 28 luglio 2016; doc. B 21 pag. 57, doc. B 31 pag. 80 e doc. A 76 pag. 192; cfr. anche valutazione neurochirurgica del 18 dicembre 2017 allegata al doc. TAF 13), nonché eventualmente psichiatriche (cfr. valutazione neurochirurgica del 18 dicembre 2017 pag. 5 in fine allegata al doc. TAF 13, nonché perizia psichiatrica del 22 giugno 2015; doc. B 17 pag. 41). Tuttavia, questo Tribunale osserva che le perizie esperite dall'assicurazione malattie non sono sufficientemente recenti (risalgono infatti a uno rispettivamente anche due anni prima dell'emanazione della decisione impugnata) per stabilire lo stato di salute dell'interessato, la sua evoluzione nel tempo, nonché la ripercussione di quest'ultimo sulla sua capacità lavorativa. Ne consegue che le patologie di cui soffre il ricorrente giustificano i menzionati esami specialistici al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata - rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante - dello stato di salute dell'insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità lavorativa al momento dell'emanazione della decisione litigiosa.

E. 11.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia pluridisciplinare in neurologia, reumatologia e psichiatria) riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani una nuova decisione.

E. 11.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare (che avrebbe già dovuto essere esperita prima dell'emanazione della decisione impugnata), non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue.

E. 11.4 Giova altresì ancora rilevare che in considerazione dell'esito della lite, pure la censura sollevata dal ricorrente, segnatamente quella sulla valutazione economica, può restare indecisa, l'autorità inferiore dovendo nuovamente pronunciarsi sul caso.

E. 11.5 Occorre infine rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Infatti, una soppressione rispettivamente diminuzione della rendita intera accordata al ricorrente nella decisione impugnata del 26 luglio 2017 non è ipotizzabile, dal momento che le patologie già accertate in procedura di prima istanza sono sicuramente atte a giustificare la rendita intera accordata dal 1° settembre 2015 al 30 giugno 2016 (incapacità lavorativa totale dal 12 settembre 2014 al 21 marzo 2016 [cfr. consid. 1 del presente giudizio]; cfr. (cfr. sulla questione, fra le altre, le sentenze del TAF C-218/2016 del 20 aprile 2018 consid. 11.2 nonché C-400/2015 del 13 maggio 2015 consid. 9.3), nonché le rendite per figli legate alle rendite del padre. Resta pertanto aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute dell'insorgente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche successivamente al 30 giugno 2016.

E. 12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 27 settembre 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.

E. 12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'800.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-624/2016 del 28 maggio 2018 13.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 26 luglio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 27 settembre 2017, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
  3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario "Indirizzo per il pagamento") - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegati: copie dei doc. TAF 17, 18 e 19) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5080/2017 Sentenza del 16 novembre 2018 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Daniel Stufetti, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Yves Flückiger, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, rendita intera limitata nel tempo (decisione del 26 luglio 2017). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con decisione del 26 luglio 2017 (doc. 119 pag. 284 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito: doc. A 119 pag. 284]), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______ - cittadino italiano, nato il (...) 1982 - il diritto di percepire una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2015 fino al 30 giugno 2016, nonché le rendite per figli legate alle rendite del padre. Nella motivazione della decisione del 26 luglio 2017 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale del 27 giugno 2016 del medico del Servizio medico regionale (SMR), nonché dalle annotazioni del 12 gennaio 2017 e del 6 febbraio 2017 (doc. A 69 pag. 177, doc. A 94 pag. 232 e doc. A 101 pag. 253), risulta che l'interessato presenta, nell'attività abituale di operatore di produzione, un'incapacità lavorativa totale dal 12 settembre 2014 al 21 marzo 2016 e del 50% dal 22 marzo 2016 e continua (intesa come riduzione del rendimento), mentre, in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, l'incapacità lavorativa risulta totale dal 12 settembre 2014 al 21 marzo 2016 e del 30% dal 22 marzo 2016 e continua (intesa come riduzione del rendimento). Nella motivazione è altresì precisato che non vi è più diritto alla rendita successivamente al 30 giugno 2016. L'autorità inferiore ha altresì negato il diritto a provvedimenti professionali.

2. L'8 settembre 2017, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 26 luglio 2017, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo medico che da quello economico. L'insorgente ha altresì fatto valere una violazione del diritto di essere sentito non avendo l'autorità inferiore sufficientemente motivato la propria decisione. Secondo il ricorrente, da un lato, l'autorità inferiore non ha motivato la residua capacità lavorativa né ha indicato quali sarebbero le attività adeguate ancora esigibili e, dall'altro lato, la motivazione risulta carente anche per quanto attiene al metodo con cui è stato stabilito il reddito ipotetico da invalido. In conclusione ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera, nonché delle rendite per figli, anche dopo il 30 giugno 2016. In via subordinata, ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per esperire ulteriori accertamenti medici e amministrativi (doc. TAF 1 e allegati).

3. Il 27 settembre 2017, il ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 5).

4. Con risposta del 30 ottobre 2017, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente all'allegato preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) del 24 ottobre 2017, nonché al rapporto complementare del 18 ottobre 2019 del consulente in integrazione professionale (doc. TAF 7 e allegati).

5. Nella replica del 23 gennaio 2018, il ricorrente si è integralmente confermato nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Sulla base della valutazione neurochirurgica del 18 dicembre 2017 del dott. C._______, specialista in neurochirurgia, ha tuttavia chiesto l'esperimento di ulteriori accertamenti dal profilo medico al fine di stabilire se e quando vi sarebbe stata una modifica dello stato di salute, conto tenuto che le perizie esperite dai medici incaricati dall'autorità inferiore appaiono inconcludenti e criticabili (cfr. doc. TAF 13 e allegati).

6. Sulla base della presa di posizione del 21 febbraio 2018 dell'Ufficio AI, con duplica del 27 febbraio 2018, che a sua volta si fonda sull'annotazione del 6 febbraio 2018 del dott. D._______, medico del SMR, l'autorità inferiore ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici principalmente negli ambiti neurologico e reumatologico, ma anche in quello psichiatrico, al fine di valutare lo stato di salute del ricorrente (doc. TAF 15 e allegati).

7. Con scritto del 20 marzo 2018, il ricorrente ha indicato di essere d'accordo con la proposta dell'autorità inferiore (doc. TAF 17) e chiesto lo stralcio dai ruoli del caso per intervenuta acquiescenza, richiesta di stralcio dai ruoli della causa che è stata reiterata il 21 settembre ed il 9 novembre 2018 doc. TAF 18 e 19). 8. 8.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 27 settembre 2017 (doc. TAF 5), il ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). 8.4 Peraltro, e per costante prassi di questa Corte, una richiesta di rinvio degli atti da parte dell'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione non giustifica lo stralcio dai ruoli della causa in questione per intervenuta transazione tra le parti nemmeno se la parte ricorrente è d'accordo con tale proposta (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2457//2018 del 4 settembre 2018 consid. 6, 7 e 10), a maggior ragione laddove, come nella presente fattispecie, l'autorità inferiore ha proposto, seppure in via subordinata, il respingimento del ricorso. Il ricorso in esame va pertanto esaminato nel merito.

9. Il ricorrente ha sollevato la censura di violazione del diritto di essere sentito, segnatamente ha censurato una carente motivazione della decisione impugnata. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che, in considerazione dell'esito della presente lite - ossia l'accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti - la questione di sapere se la decisione impugnata abbia leso anche il diritto di essere sentito del ricorrente può essere lasciata indecisa. 10. 10.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. A tale scopo possono esser domandati rapporti ed informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. 10.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 11. 11.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, nel senso indicato nell'annotazione del medico SMR del 6 febbraio 2018, è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con l'effettuazione di una perizia pluridisciplinare comprendente le valutazioni di specialisti in neurologia, in reumatologia, ma anche in psichiatria. In tal senso, basti rilevare che in virtù della documentazione medica di cui agli atti di causa, risulta che il ricorrente appare soffrire di affezioni reumatologiche (cfr. perizia reumatologica del 12 aprile 2015; doc. 16 pag. 23 dell'incarto dell'assicurazione malattie [di seguito: doc. B 16 pag. 23]), neurologiche (cfr. perizie neurologiche del 14 ottobre 2015, del 21 marzo 2016 e del 28 luglio 2016; doc. B 21 pag. 57, doc. B 31 pag. 80 e doc. A 76 pag. 192; cfr. anche valutazione neurochirurgica del 18 dicembre 2017 allegata al doc. TAF 13), nonché eventualmente psichiatriche (cfr. valutazione neurochirurgica del 18 dicembre 2017 pag. 5 in fine allegata al doc. TAF 13, nonché perizia psichiatrica del 22 giugno 2015; doc. B 17 pag. 41). Tuttavia, questo Tribunale osserva che le perizie esperite dall'assicurazione malattie non sono sufficientemente recenti (risalgono infatti a uno rispettivamente anche due anni prima dell'emanazione della decisione impugnata) per stabilire lo stato di salute dell'interessato, la sua evoluzione nel tempo, nonché la ripercussione di quest'ultimo sulla sua capacità lavorativa. Ne consegue che le patologie di cui soffre il ricorrente giustificano i menzionati esami specialistici al fine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata - rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante - dello stato di salute dell'insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità lavorativa al momento dell'emanazione della decisione litigiosa. 11.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (con perizia pluridisciplinare in neurologia, reumatologia e psichiatria) riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani una nuova decisione. 11.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare (che avrebbe già dovuto essere esperita prima dell'emanazione della decisione impugnata), non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue. 11.4 Giova altresì ancora rilevare che in considerazione dell'esito della lite, pure la censura sollevata dal ricorrente, segnatamente quella sulla valutazione economica, può restare indecisa, l'autorità inferiore dovendo nuovamente pronunciarsi sul caso. 11.5 Occorre infine rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Infatti, una soppressione rispettivamente diminuzione della rendita intera accordata al ricorrente nella decisione impugnata del 26 luglio 2017 non è ipotizzabile, dal momento che le patologie già accertate in procedura di prima istanza sono sicuramente atte a giustificare la rendita intera accordata dal 1° settembre 2015 al 30 giugno 2016 (incapacità lavorativa totale dal 12 settembre 2014 al 21 marzo 2016 [cfr. consid. 1 del presente giudizio]; cfr. (cfr. sulla questione, fra le altre, le sentenze del TAF C-218/2016 del 20 aprile 2018 consid. 11.2 nonché C-400/2015 del 13 maggio 2015 consid. 9.3), nonché le rendite per figli legate alle rendite del padre. Resta pertanto aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute dell'insorgente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche successivamente al 30 giugno 2016. 12. 12.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 27 settembre 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'800.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-624/2016 del 28 maggio 2018 13.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 26 luglio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 27 settembre 2017, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario "Indirizzo per il pagamento")

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegati: copie dei doc. TAF 17, 18 e 19)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: