Assicurazione per l'invalidità (altro)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Con decisione del 4 aprile 2018, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito: UAIE o autorità inferiore) ha riconosciuto a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente) - cittadino italiano, nato il (...) - il diritto di percepire una rendita intera dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 pari a un importo mensile di fr. 784.- (doc. 27 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito: doc. 27]). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
E. 1.2 Il 28 giugno 2018, l'autorità inferiore ha altresì deciso di erogare all'interessato una rendita ordinaria per la figlia, legata alla rendita dell'interessato medesimo, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 pari a un importo mensile di fr. 314.- (doc. 39). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
E. 1.3 Con decisione del 14 maggio 2020, l'autorità inferiore ha rivisto il calcolo per la determinazione dell'ammontare della rendita in favore dell'interessato, nonché della rendita per la figlia del medesimo. In tale contesto, ha pure tenuto conto degli accrediti per compiti educativi. Tali accrediti non erano infatti stati ritenuti nelle decisioni del 4 aprile 2018 e del 28 giugno 2018. Per conseguenza, l'UAIE ha stabilito che la rendita accordata all'interessato, nonché la citata rendita per la figlia, andavano corrette e fissate, sempre per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017, a un importo mensile di fr. 961.- rispettivamente di fr. 385.- (doc. 57). Tale decisione è pure cresciuta incontestata in giudicato.
E. 2 Con decisione del 5 ottobre 2020 (doc. 64), l'UAIE ha stabilito - sulla base della decisione del 14 maggio 2020 - che gli arretrati della rendita intera dell'interessato, nonché della rendita per la figlia del medesimo - pari a un importo di fr. 2'728.- - sarebbero stati versati all'ex datore di lavoro dell'interessato in compensazione di importi da questo già anticipati all'interessato stesso.
E. 2.1 Il 5 novembre 2020, l'interessato ha interposto ricorso cautelativo dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UAIE del 5 ottobre 2020, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, nel senso che al datore di lavoro non spetterebbe alcun importo in compensazione di prestazioni assicurative da lui anticipate. Da un lato, il suo ex datore di lavoro avrebbe dichiarato di non avere anticipato alcun versamento assicurativo a favore della figlia. Dall'altro lato, il ricorrente ha indicato di non avere mai controfirmato il formulario "Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" del 14 maggio 2020 (recte: 25 settembre 2020) dell'ex datore di lavoro, poiché gli importi che gli sarebbero stati anticipati dall'ex datore di lavoro riguarderebbero l'indennità giornaliera consecutiva all'infortunio subito, importi che peraltro sono già stati rimborsati all'ex datore di lavoro dalla SUVA. In conclusione il ricorrente ha chiesto, in via principale, che sia rivisto il conteggio del versamento effettuato in favore dell'ex datore di lavoro e, in via subordinata, che almeno gli arretrati che riguardano la rendita per la figlia gli siano comunque versati direttamente. L'insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1 e allegati).
E. 2.2 Con scritto del 13 novembre 2020, l'insorgente ha informato questo Tribunale di volere mantenere il ricorso cautelativo inoltrato il 5 novembre 2020 (doc. TAF 3).
E. 3 Con risposta del 22 dicembre 2020, l'UAIE ha proposto l'accoglimento (parziale) del ricorso nel senso dell'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione per completamento dell'istruttoria e successiva emanazione di una nuova decisione. L'autorità inferiore ha osservato che gli atti di causa non permettono di determinare se le condizioni per potere effettuare il versamento degli arretrati della rendita a terzi che hanno effettuato anticipi giusta l'art. 85bis cpv. 1 e 2 OAI siano effettivamente adempite. In particolare, non è dato di sapere se e in che misura l'ex datore di lavoro ha fornito anticipi su prestazioni assicurative all'insorgente (non ancora compensate), risultando pertanto carente l'istruttoria effettuata dall'autorità inferiore medesima (doc. TAF 6).
E. 4 Con scritto del 30 dicembre 2020, l'insorgente ha ritirato la propria domanda di assistenza giudiziaria e chiesto di poter pagare a rate l'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 7).
E. 5 Mediante decisione incidentale del 6 gennaio 2021, questo Tribunale ha rinunciato alla riscossione di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, dal momento che tenuto conto della proposta d'ammissione del ricorso da parte dell'autorità inferiore, sussisteva una più che concreta probabilità d'accoglimento del ricorso, con la conseguenza che non sarebbero state poste a carico del ricorrente delle spese processuali. La domanda dell'insorgente tendente al pagamento in rate dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è stata quindi ritenuta priva di oggetto. Con il medesimo provvedimento, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copie della risposta al ricorso, nonché degli ivi citati documenti, e chiesto al medesimo d'inoltrare, entro il 18 gennaio 2021, le proprie osservazioni in merito alla proposta d'accoglimento (parziale) del ricorso formulata dall'autorità inferiore (doc. TAF 8).
E. 6 Con osservazioni del 13 gennaio 2021, il ricorrente ha indicato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di ammettere (parzialmente) il ricorso e di rinviare gli atti di causa (all'autorità inferiore) per completamento dell'istruttoria ed emanazione di una nuova decisione (doc. TAF 9).
E. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
E. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.
E. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Secondo l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei mezzi di prova quali documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e/o perizie. Le parti sono inoltre tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA).
E. 8.2 Peraltro, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 9 Giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali", si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1).
E. 10.1 Il ricorrente, con ricorso del 5/13 novembre 2020 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore alfine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione. Nella risposta al ricorso del 22 dicembre 2020, l'autorità inferiore ha essa stessa proposto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata del 5 ottobre 2020, così aderendo completamente, e senza riserve, alle conclusioni formulate nel ricorso dall'insorgente. In particolare, l'autorità inferiore ha rilevato che l'ex datore di lavoro del ricorrente non ha indicato il fondamento della propria pretesa e nemmeno dagli atti di causa è dato sapere se l'ex datore di lavoro ha fornito delle prestazioni all'assicurato e in che misura, con la conseguenza che delle investigazioni complementari s'impongono. L'insorgente, con osservazioni del 13 gennaio 2021, ha indicato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di ammettere (parzialmente) il ricorso e di rinviare gli atti di causa (all'autorità inferiore) per completamento dell'istruttoria ed emanazione di una nuova decisione.
E. 10.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2).
E. 10.3 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii).
E. 10.4 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell'ambito del quale l'amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali.
E. 10.5 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e amministrazione/autorità inferiore giusta l'art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C-61/2017, segnatamente consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell'annullamento della decisione resa dall'amministrazione e nel rinvio degli atti all'amministrazione medesima per complemento dell'istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5).
E. 10.6 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C-5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso concreto - in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità dell'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione) - si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3).
E. 10.7 La proposta transattiva di cui al considerando 10.1 del presente giudizio può senza ombra di dubbio essere approvata. Nel caso in esame, sia il ricorrente sia l'autorità inferiore sono giustamente concordi nel ritenere che occorre procedere all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, nel senso indicato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso del 22 dicembre 2020. In effetti, è manifesta la necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento all'avanzata pretesa, da parte dell'ex datore di lavoro dell'insorgente, di compensazione a suo favore di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI conformemente all'art. 85bis cpv. 1 e 2 OAI. Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emerge sulla base di quali elementi è fondata la pretesa di compensazione di prestazioni assicurative anticipate formulata da parte dell'ex datore di lavoro dell'insorgente. Quest'ultimo ha certo compilato, il 25 settembre 2020, il formulario "Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" riguardante il versamento degli arretrati per la rendita del ricorrente e per la rendita per la figlia dell'ammontare di fr. 2'728.- connesso al ricalcolo delle rendite effettuato dall'autorità inferiore mediante la decisione del 14 maggio 2020. Con tale formulario, l'ex datore di lavoro ha chiesto la compensazione dell'importo di fr. 2'728.- ed ha altresì precisato, in uno scritto allegato al formulario medesimo, che l'insorgente si è rifiutato di firmare il formulario in questione. Ora, questo Tribunale osserva, oltre al fatto che il formulario di cui trattasi non è effettivamente stato controfirmato dal ricorrente, che - per quanto emerge dalle carte processuali - al formulario medesimo non appaiono essere stati allegati dei documenti da parte dell'ex datore di lavoro a comprova delle sue pretese. Non è altresì reperibile agli atti di causa alcun calcolo o riferimento a quanto l'ex datore di lavoro avrebbe anticipato al ricorrente (quanto e quando) e su quali basi (legali o contrattuali) questi anticipi sarebbero stati versati all'insorgente (e dovrebbero dunque essere oggetto di compensazione giusta l'art. 85bis cpv. 1 e 2 OAI). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore medesima affinché la stessa proceda con la dovuta celerità al necessario completamento dell'istruttoria (come testé riportato e secondo la volontà concordante sia dal ricorrente sia dall'autorità inferiore medesima) - con riferimento all'esistenza rispettivamente all'eventuale ammontare di pretese di compensazione da parte dell'ex datore di lavoro per importi assicurativi anticipati - ed all'emanazione di una nuova decisione.
E. 10.8 Da quanto esposto, discende che il ricorso - conto tenuto delle particolarità del caso di specie e segnatamente dell'intervenuta chiara transazione tra il ricorrente e l'autorità inferiore, consistente nell'annullamento della decisione impugnata del 5 ottobre 2020 e nel rinvio degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione ai sensi dei considerandi - può essere stralciato dai ruoli.
E. 11 Questo Tribunale osserva, infine, che nella replica del 13 gennaio 2021, il ricorrente ha formulato una richiesta tendente a che l'autorità inferiore voglia "rivedere anche i conteggi ed i pagamenti effettuati precedentemente" all'ex datore di lavoro. Ora, tale richiesta è trasmessa all'autorità inferiore per competenza.
E. 12 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
E. 13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).
E. 13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr. su quest'ultimo punto, fra le tante, la sentenza del TAF C-3197/2018 del 13 luglio 2020 consid. 12.2 con rinvii), tenuto conto del lavoro utile e necessario, relativamente limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr., sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii [sul diritto a ripetibili in caso di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta transazione, v. la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 10.2]). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- La causa C-5475/2020 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione tra il ricorrente e l'autorità inferiore - che può essere approvata in questa sede - consistente nell'annullamento della decisione impugnata del 5 ottobre 2020 e nel rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore medesima per completamento dell'istruttoria (come da proposta concorde delle parti [v. considerando 10.7 della presente decisione]) e nuova decisione.
- Non si prelevano spese processuali.
- L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegato: scritto del ricorrente del 13 gennaio 2021 [per competenza]) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5475/2020 Decisione del 12 febbraio 2021 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Anna Borner. Parti A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; compensazione/versamento degli arretrati a terzi (decisione del 5 ottobre 2020). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Con decisione del 4 aprile 2018, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito: UAIE o autorità inferiore) ha riconosciuto a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente) - cittadino italiano, nato il (...) - il diritto di percepire una rendita intera dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 pari a un importo mensile di fr. 784.- (doc. 27 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito: doc. 27]). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato. 1.2 Il 28 giugno 2018, l'autorità inferiore ha altresì deciso di erogare all'interessato una rendita ordinaria per la figlia, legata alla rendita dell'interessato medesimo, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 pari a un importo mensile di fr. 314.- (doc. 39). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato. 1.3 Con decisione del 14 maggio 2020, l'autorità inferiore ha rivisto il calcolo per la determinazione dell'ammontare della rendita in favore dell'interessato, nonché della rendita per la figlia del medesimo. In tale contesto, ha pure tenuto conto degli accrediti per compiti educativi. Tali accrediti non erano infatti stati ritenuti nelle decisioni del 4 aprile 2018 e del 28 giugno 2018. Per conseguenza, l'UAIE ha stabilito che la rendita accordata all'interessato, nonché la citata rendita per la figlia, andavano corrette e fissate, sempre per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017, a un importo mensile di fr. 961.- rispettivamente di fr. 385.- (doc. 57). Tale decisione è pure cresciuta incontestata in giudicato.
2. Con decisione del 5 ottobre 2020 (doc. 64), l'UAIE ha stabilito - sulla base della decisione del 14 maggio 2020 - che gli arretrati della rendita intera dell'interessato, nonché della rendita per la figlia del medesimo - pari a un importo di fr. 2'728.- - sarebbero stati versati all'ex datore di lavoro dell'interessato in compensazione di importi da questo già anticipati all'interessato stesso. 2.1 Il 5 novembre 2020, l'interessato ha interposto ricorso cautelativo dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UAIE del 5 ottobre 2020, mediante il quale ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, nel senso che al datore di lavoro non spetterebbe alcun importo in compensazione di prestazioni assicurative da lui anticipate. Da un lato, il suo ex datore di lavoro avrebbe dichiarato di non avere anticipato alcun versamento assicurativo a favore della figlia. Dall'altro lato, il ricorrente ha indicato di non avere mai controfirmato il formulario "Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" del 14 maggio 2020 (recte: 25 settembre 2020) dell'ex datore di lavoro, poiché gli importi che gli sarebbero stati anticipati dall'ex datore di lavoro riguarderebbero l'indennità giornaliera consecutiva all'infortunio subito, importi che peraltro sono già stati rimborsati all'ex datore di lavoro dalla SUVA. In conclusione il ricorrente ha chiesto, in via principale, che sia rivisto il conteggio del versamento effettuato in favore dell'ex datore di lavoro e, in via subordinata, che almeno gli arretrati che riguardano la rendita per la figlia gli siano comunque versati direttamente. L'insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1 e allegati). 2.2 Con scritto del 13 novembre 2020, l'insorgente ha informato questo Tribunale di volere mantenere il ricorso cautelativo inoltrato il 5 novembre 2020 (doc. TAF 3).
3. Con risposta del 22 dicembre 2020, l'UAIE ha proposto l'accoglimento (parziale) del ricorso nel senso dell'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione per completamento dell'istruttoria e successiva emanazione di una nuova decisione. L'autorità inferiore ha osservato che gli atti di causa non permettono di determinare se le condizioni per potere effettuare il versamento degli arretrati della rendita a terzi che hanno effettuato anticipi giusta l'art. 85bis cpv. 1 e 2 OAI siano effettivamente adempite. In particolare, non è dato di sapere se e in che misura l'ex datore di lavoro ha fornito anticipi su prestazioni assicurative all'insorgente (non ancora compensate), risultando pertanto carente l'istruttoria effettuata dall'autorità inferiore medesima (doc. TAF 6).
4. Con scritto del 30 dicembre 2020, l'insorgente ha ritirato la propria domanda di assistenza giudiziaria e chiesto di poter pagare a rate l'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 7).
5. Mediante decisione incidentale del 6 gennaio 2021, questo Tribunale ha rinunciato alla riscossione di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, dal momento che tenuto conto della proposta d'ammissione del ricorso da parte dell'autorità inferiore, sussisteva una più che concreta probabilità d'accoglimento del ricorso, con la conseguenza che non sarebbero state poste a carico del ricorrente delle spese processuali. La domanda dell'insorgente tendente al pagamento in rate dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è stata quindi ritenuta priva di oggetto. Con il medesimo provvedimento, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copie della risposta al ricorso, nonché degli ivi citati documenti, e chiesto al medesimo d'inoltrare, entro il 18 gennaio 2021, le proprie osservazioni in merito alla proposta d'accoglimento (parziale) del ricorso formulata dall'autorità inferiore (doc. TAF 8).
6. Con osservazioni del 13 gennaio 2021, il ricorrente ha indicato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di ammettere (parzialmente) il ricorso e di rinviare gli atti di causa (all'autorità inferiore) per completamento dell'istruttoria ed emanazione di una nuova decisione (doc. TAF 9). 7. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 8. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI, l'Ufficio AI esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Secondo l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei mezzi di prova quali documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e/o perizie. Le parti sono inoltre tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA). 8.2 Peraltro, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9. Giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali", si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1). 10. 10.1 Il ricorrente, con ricorso del 5/13 novembre 2020 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore alfine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione. Nella risposta al ricorso del 22 dicembre 2020, l'autorità inferiore ha essa stessa proposto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata del 5 ottobre 2020, così aderendo completamente, e senza riserve, alle conclusioni formulate nel ricorso dall'insorgente. In particolare, l'autorità inferiore ha rilevato che l'ex datore di lavoro del ricorrente non ha indicato il fondamento della propria pretesa e nemmeno dagli atti di causa è dato sapere se l'ex datore di lavoro ha fornito delle prestazioni all'assicurato e in che misura, con la conseguenza che delle investigazioni complementari s'impongono. L'insorgente, con osservazioni del 13 gennaio 2021, ha indicato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di ammettere (parzialmente) il ricorso e di rinviare gli atti di causa (all'autorità inferiore) per completamento dell'istruttoria ed emanazione di una nuova decisione. 10.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2). 10.3 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii). 10.4 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell'ambito del quale l'amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali. 10.5 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e amministrazione/autorità inferiore giusta l'art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C-61/2017, segnatamente consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell'annullamento della decisione resa dall'amministrazione e nel rinvio degli atti all'amministrazione medesima per complemento dell'istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5). 10.6 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C-5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso concreto - in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità dell'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione) - si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3). 10.7 La proposta transattiva di cui al considerando 10.1 del presente giudizio può senza ombra di dubbio essere approvata. Nel caso in esame, sia il ricorrente sia l'autorità inferiore sono giustamente concordi nel ritenere che occorre procedere all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, nel senso indicato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso del 22 dicembre 2020. In effetti, è manifesta la necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento all'avanzata pretesa, da parte dell'ex datore di lavoro dell'insorgente, di compensazione a suo favore di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI conformemente all'art. 85bis cpv. 1 e 2 OAI. Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emerge sulla base di quali elementi è fondata la pretesa di compensazione di prestazioni assicurative anticipate formulata da parte dell'ex datore di lavoro dell'insorgente. Quest'ultimo ha certo compilato, il 25 settembre 2020, il formulario "Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI" riguardante il versamento degli arretrati per la rendita del ricorrente e per la rendita per la figlia dell'ammontare di fr. 2'728.- connesso al ricalcolo delle rendite effettuato dall'autorità inferiore mediante la decisione del 14 maggio 2020. Con tale formulario, l'ex datore di lavoro ha chiesto la compensazione dell'importo di fr. 2'728.- ed ha altresì precisato, in uno scritto allegato al formulario medesimo, che l'insorgente si è rifiutato di firmare il formulario in questione. Ora, questo Tribunale osserva, oltre al fatto che il formulario di cui trattasi non è effettivamente stato controfirmato dal ricorrente, che - per quanto emerge dalle carte processuali - al formulario medesimo non appaiono essere stati allegati dei documenti da parte dell'ex datore di lavoro a comprova delle sue pretese. Non è altresì reperibile agli atti di causa alcun calcolo o riferimento a quanto l'ex datore di lavoro avrebbe anticipato al ricorrente (quanto e quando) e su quali basi (legali o contrattuali) questi anticipi sarebbero stati versati all'insorgente (e dovrebbero dunque essere oggetto di compensazione giusta l'art. 85bis cpv. 1 e 2 OAI). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore medesima affinché la stessa proceda con la dovuta celerità al necessario completamento dell'istruttoria (come testé riportato e secondo la volontà concordante sia dal ricorrente sia dall'autorità inferiore medesima) - con riferimento all'esistenza rispettivamente all'eventuale ammontare di pretese di compensazione da parte dell'ex datore di lavoro per importi assicurativi anticipati - ed all'emanazione di una nuova decisione. 10.8 Da quanto esposto, discende che il ricorso - conto tenuto delle particolarità del caso di specie e segnatamente dell'intervenuta chiara transazione tra il ricorrente e l'autorità inferiore, consistente nell'annullamento della decisione impugnata del 5 ottobre 2020 e nel rinvio degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione ai sensi dei considerandi - può essere stralciato dai ruoli.
11. Questo Tribunale osserva, infine, che nella replica del 13 gennaio 2021, il ricorrente ha formulato una richiesta tendente a che l'autorità inferiore voglia "rivedere anche i conteggi ed i pagamenti effettuati precedentemente" all'ex datore di lavoro. Ora, tale richiesta è trasmessa all'autorità inferiore per competenza.
12. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 13. 13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr. su quest'ultimo punto, fra le tante, la sentenza del TAF C-3197/2018 del 13 luglio 2020 consid. 12.2 con rinvii), tenuto conto del lavoro utile e necessario, relativamente limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr., sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii [sul diritto a ripetibili in caso di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta transazione, v. la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 10.2]). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La causa C-5475/2020 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione tra il ricorrente e l'autorità inferiore - che può essere approvata in questa sede - consistente nell'annullamento della decisione impugnata del 5 ottobre 2020 e nel rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore medesima per completamento dell'istruttoria (come da proposta concorde delle parti [v. considerando 10.7 della presente decisione]) e nuova decisione.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata; allegato: scritto del ricorrente del 13 gennaio 2021 [per competenza])
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: