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C-93/2021

C-93/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-16 · Italiano CH

Revisione della rendita

Sachverhalt

A. A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...) 1984, coniugato, con figli, ha lavorato in Svizzera come operaio edile (muratore, carpentiere, operaio specializzato nelle lavorazioni con cartongesso e nello smaltimento di amianto) da maggio 2012, da ultimo presso la B._______SA di (...) (doc. 10 e segg. dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito: doc. 10 e segg.]), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 38). A.a Nel 2016 l'assicurato ha subito la rottura del legamento crociato anteriore (di seguito anche LCA) del ginocchio sinistro dopo un trauma da distorsione. Il 27 luglio 2017 il legamento è stato ricostruito tramite protesi LARS. A seguito di tale intervento, l'assicurato ha ripreso la propria attività di operaio edile (doc. 41 e segg.). A.b Il 9 ottobre 2018, l'assicurato è stata vittima di una caduta sulle scale con nuovo trauma distorsivo del ginocchio sinistro e conseguente rottura della protesi LCA (doc. 58 e segg.). A.c A seguito del menzionato sinistro è stata aperta una procedura da parte dell'assicuratore contro gli infortuni, nella fattispecie C._______ (C._______, v. annuncio infortunio del 9 e del 16 ottobre 2018; doc. 41 e segg.) e l'assicurato è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 44 segg.). B. B.a Il 26 febbraio 2019, l'interessato ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1 e segg.). Nel corso dell'istruttoria, l'UAI-D._______ ha acquisito agli atti l'incarto dell'assicuratore contro gli infortuni (cfr. ad esempio 41 e segg.). B.b Il 26 marzo 2019, l'interessato si è sottoposto ad un intervento di ricostruzione LCA (doc. 114). Il decorso è tuttavia stato caratterizzato da dolori persistenti, instabilità e sensazioni di cedimento. L'assicurato non ha potuto riprendere la sua precedente attività (doc. 121 e segg.; in particolare doc. 211). B.c Con visita di chiusura C._______ del 19 maggio 2020, il dott. E._______, specialista in chirurgia, ha posto le diagnosi di stato dopo ri-rottura legamento crociato anteriore in pregressa PLCA, stato dopo intervento di nuova plastica LCA in data 26 marzo 2019 e stato dopo intensa fisioterapia. Lo specialista ha considerato che un ulteriore intervento avrebbe esito incerto e che sarebbe auspicabile un cambio di attività lavorativa. Pertanto ha attestato un'inabilità lavorativa totale nella precedente attività ed una piena abilità in attività adeguata (doc. 211). B.d Con progetto di decisione del 29 maggio 2020, l'UAI-D._______ - riconoscendo una completa incapacità lavorativa dal 9 ottobre 2018 al 28 gennaio 2019 e nuovamente dal 5 febbraio 2019 al 18 maggio 2020 - ha prospettato all'interessato il versamento di una rendita intera dal 1° ottobre 2019, ossia allo scadere dell'anno d'attesa (art. 28 LAI), al 31 agosto 2020, ossia tre mesi dopo la visita di chiusura della C._______ del 19 maggio 2020 nella quale l'interessato è stato ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile in attività adeguate. Dal confronto dei redditi a partire dal 19 maggio 2020 risultava un grado d'invalidità del 7% (doc. 25). B.e Con osservazioni del 16 giugno 2020, l'assicurato ha contestato le conclusioni del progetto di decisione dell'UAI-D._______. Egli ha in particolare osservato di non comprendere per quali motivi l'amministrazione prospetti di assegnarli una rendita temporanea a fronte di un danno al ginocchio (e conseguente incapacità lavorativa) permanente. Inoltre, ha prodotto ulteriore documentazione medica, indicando che dalla stessa risulterebbe evidente una totale incapacità nella sua precedente attività, così come l'assenza di miglioramento dello stato di salute. Infine, ha pure censurato il raffronto dei redditi effettuato e l'assenza di provvedimenti professionali al fine di agevolare il suo reinserimento sul mercato del lavoro (doc. 30). B.f Con decisione del 25 giugno 2020, la C._______ ha comunicato all'assicurato che dagli accertamenti medici ed economici effettuati è emerso che nonostante i postumi infortunistici (e la conseguente impossibilità di svolgere la sua precedente attività) restava esigibile l'esercizio al 100% di un lavoro leggero a mediamente pesante, che non implichi la flessione delle ginocchia e attività in posizione inginocchiata. Per conseguenza, dopo raffronto dei redditi, ha constatato un'incapacità al guadagno nulla, negando il diritto ad una rendita. Tenuto conto di un danno all'integrità fisica del 5%, all'assicurato è tuttavia stata riconosciuta un'indennità per menomazione (doc. 223). A tale decisione l'assicurato si è opposto con osservazioni del 27 luglio 2020, indicando in particolare che le sue condizioni di salute non permettevano una ripresa lavorativa e che doveva sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. A sostegno di tali tesi, egli ha prodotto il referto di visita specialistica ortopedica del 2 luglio 2020, in cui il dott. F._______, specialista in ortopedia, traumatologia e chirurgia del ginocchio, ha diagnosticato la lesione della protesi LCA e consigliato un proseguimento del percorso di cura con un ulteriore intervento di bonifica articolare in artroscopia chirurgica (doc. 234). B.g Nel mese di settembre 2020 l'assicurato ha ripreso l'attività lavorativa presso il precedente datore di lavoro ma con mansioni adeguate alla sua situazione valetudinaria (doc. 249 e segg.). B.h Con decisione su opposizione del 9 ottobre 2020, la C._______ ha confermato il suo provvedimento del 25 giugno 2020 (doc. 255). B.i Il 12 ottobre 2020, l'assicurato è stato vittima di un nuovo trauma distorsivo del ginocchio sinistro durante il lavoro. Con rapporto di visita al pronto soccorso ortopedico della Clinica G._______ del medesimo giorno è stata posta la diagnosi di instabilità dopo rirottura del LCA con incapacità lavorativa di 14 giorni. Sono state inoltre discusse le idonee proposte investigative e terapeutiche (doc. TAF 1 allegato E). B.j Con decisione del 17 novembre 2020, l'UAIE ha assegnato all'assicurato una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo - dal 1° ottobre 2019 al 31 agosto 2020 - con corrispondente rendita per figli. A decorrere dal 19 maggio 2020 (data della visita di chiusura C._______), l'autorità inferiore ha considerato il ricorrente abile al lavoro al 100% in attività adeguate. L'amministrazione ha in particolare addotto che la propria decisione fondava sulle esaustive valutazioni dell'assicuratore infortuni e che le osservazioni prodotte dall'assicurato non erano suscettibili di modificare quanto ritenuto in tale ambito (doc. 38). C. C.a L'8 gennaio 2021, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto - in via principale - l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita intera a partire dal 1° ottobre 2019 (non limitata nel tempo) e - in via subordinata - l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché proceda ad ulteriori accertamenti medici. A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha fatto valere - in particolare - che, contrariamente a quanto valutato dall'UAIE, l'affezione al ginocchio sinistro non era stabilizzata e che il suo stato di salute non permetteva una ripresa lavorativa, neppure in attività leggere. A tal proposito egli ha indicato di aver subito un ulteriore trauma distorsivo al ginocchio sinistro nonché allegato il menzionato rapporto di visita al pronto soccorso ortopedico della Clinica G._______ del 12 ottobre 2020, così come le relazioni specialistiche del 17 novembre 2020 dei dott.i H._______, specialista in chirurgia ortopedica, e I._______, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (anca - ginocchio - piede), di cui si dirà in dettaglio nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Il 16 febbraio 2021, l'insorgente ha provveduto al versamento del richiesto anticipo, di CHF 800.-, a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 6 a 9). C.c Con osservazioni del 12 marzo 2021, il ricorrente ha trasmesso copia del complemento dell'opposizione contro la decisione della C._______ del 12 gennaio 2021 con cui l'assicuratore infortuni ha deciso di non riaprire il caso dell'assicurato. Egli ha inoltre ribadito la situazione di instabilità del ginocchio sinistro, la nuova rottura del legamento artificiale così come la necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti specialistici e interventi ricostruttivi. Ha pure prodotto documentazione medica di cui si dirà - se del caso - nei considerandi in diritto (doc. TAF 11). C.d Nella risposta al ricorso del 29 aprile 2021 - che si fonda sul preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone D._______ (Ufficio AI) del 22 aprile, rispettivamente sull'annotazione SMR del dott. L._______ del 20 aprile 2021 - l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari approfondimenti medici e successivamente alle valutazioni in ambito reintegrativo ed economico. Ritenuto che l'evento del 12 ottobre 2020 è stato segnalato all'UAI-D._______ unicamente con il ricorso, e non prima dell'emanazione della decisione impugnata, detto Ufficio ha protestato eventuali spese e ripetibili (doc. TAF 14 e allegati).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

E. 2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 2.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 3 Oggetto del contendere è innanzitutto il quesito di sapere se l'autorità inferiore ha proceduto ad un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti prima di rendere la decisione impugnata oppure - come sostenuto dal ricorrente - avrebbe dovuto fare eseguire ulteriori accertamenti medici specialistici per potersi determinare con cognizione di causa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali - sul suo stato di salute rispettivamente sulla sua residua capacità lavorativa in attività adeguate.

E. 4.1 A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell'UAIE d'ammissione del ricorso, d'annullamento della decisione impugnata e di rinvio della causa all'amministrazione affinché venga proceduto conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ (competente ad istruire il caso in esame giusta l'art. 40 cpv. 2 OAI) sia condivisibile.

E. 4.2 Nel caso in esame, questo Tribunale condivide la proposta dell'UAIE e dell'Ufficio AI del Cantone D._______ d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria con ulteriori accertamenti medici.

E. 4.3 La decisione impugnata non tiene infatti conto - come rettamente censurato dal ricorrente - del fatto che al momento della sua emissione il suo stato di salute non poteva venir considerato stabilizzato ma che erano al contrario necessari ulteriori approfondimenti specialistici, rispettivamente ulteriori interventi chirurgici al ginocchio sinistro. Ciò risulta peraltro già dalla valutazione specialistica del dott. F._______ del 2 luglio 2020. Il medico ha difatti posto la diagnosi di lesione neo-LCA del ginocchio sinistro e consigliato il proseguimento del percorso di cura con un ulteriore intervento in artroscopia chirurgica per bonifica articolare (doc. 234). Tale valutazione è poi stata confermata dal dott. H._______, il quale, a seguito di un ulteriore trauma distorsivo al ginocchio sinistro - intervenuto peraltro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, non appena l'assicurato ha ripreso quello che doveva essere considerato un impiego adeguato - con rapporto di visita al pronto soccorso ortopedico della clinica G._______ ha posto la diagnosi di instabilità dopo ri-rottura del LCA (2 plastiche) del ginocchio sinistro, attestato un'inabilità lavorativa dal 12 al 25 ottobre 2020 e proposto l'esperimento di ulteriori approfondimenti specialistici (doc. TAF 1 allegato E).

E. 4.4 Tali esami sono poi stati eseguiti il 17 novembre 2020 dallo stesso dott. H._______, così come dal dott. I._______. Con rapporto relativo alla consultazione del 17 novembre 2020, il primo ha confermato la diagnosi di nuovo trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura di re-plastica del LCA, precisando che il nuovo trauma distorsivo era indicativo della problematica di instabilità che ancora affliggeva il paziente. Infine, insieme al dott. I._______, egli ha proposto diverse procedure e accertamenti, ventilando la possibilità di un ulteriore intervento chirurgico (doc. TAF 1 allegato E). Con rapporto relativo alla consultazione del 17 novembre 2020, il dott. I._______ ha posto le diagnosi di: "Stato dopo doppia plastica LCA ginocchio sinistro (...). Gonalgie e sensazioni di instabilità multi-fattoriale ginocchio sx con:

- probabile rottura parziale/sub-totale ri-PLCA;

- instabilità rotatoria postero-laterale;

- condropatia femoro-patellare mediale;

- sospetta insufficienza riabilitativa muscolare". Il medico ha inoltre confermato la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, l'eventualità di effettuare un'ulteriore procedura chirurgica e la richiesta alla C._______ di riaprire il caso per poter chiarire la situazione (doc. TAF 1 allegato E). La necessità di sottoporsi a diversi interventi chirurgici è poi stata ribadita anche il 6 febbraio 2021 dal dott. M._______ dell'Unità operativa di ortopedia del ginocchio dell'Istituto clinico N._______ di (...) (doc. TAF 11).

E. 4.5 Per conseguenza, si imponeva, e si impone, a non averne dubbio, una più approfondita e precisa verifica dello stato di salute del ricorrente, cosi come delle possibilità terapeutiche ancora disponibili - segnatamente tramite l'esecuzione degli esami specialistici richiesti dai dott.i H._______ e I._______ e di eventuali ulteriori interventi di ricostruzione LCA - e dell'incidenza della patologia al ginocchio sinistro, in particolare del suo effetto sulla sua residua capacità lavorativa, sia in termini temporali che in termini quantitativi e qualitativi.

E. 4.6 Per quel che concerne infine le censure sollevate dal ricorrente con osservazioni del 16 giugno 2020 in merito al raffronto dei redditi ed il diritto a provvedimenti integrativi, questo Tribunale rileva che, nella risposta al ricorso, l'UAI-D._______ stesso ha indicato di dovere poi procedere ad ulteriori accertamenti anche in ambito reintegrativo/economico. Anche sotto questo profilo, gli atti vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria.

E. 4.7 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione ricorsuale subordinata presentata dall'insorgente di rinvio degli atti di causa all'UAIE per completamento dell'istruttoria ed emanazione di una nuova decisione, proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 29 aprile 2021, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del 22 aprile 2021 e l'annotazione del medico SMR del 20 aprile 2021 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare a quest'ultimo la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA [cfr. sulla questione anche la sentenza del TAF C-3166/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 9.2]).

E. 4.8 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti), annullata.

E. 5.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-43166/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 9.4 con rinvii). Tale non è il caso, per i motivi precedentemente indicati, nella presente fattispecie.

E. 5.2 L'incarto va pertanto trasmesso all'autorità inferiore affinché completi l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai necessari accertamenti specialistici, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora rendere necessario. Incomberà peraltro all'UAIE emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire dovrà in particolare essere possibile determinarsi, con il grado della verosimiglianza determinante, sull'evoluzione dello stato di salute del ricorrente a partire da maggio 2020 e la sua incidenza sulla capacità lavorativa in attività adeguate.

E. 5.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sull'incidenza effettiva delle affezioni di cui soffre il ricorrente rispettivamente sull'incapacità lavorativa e l'eventuale rendita AI da accordare a decorrere dal 1° settembre 2020. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, la situazione valetudinaria dell'assicurato non poteva venir considerata stabilizzata e gli specialisti hanno richiesto l'esperimento di ulteriori approfondimenti medici, oltre ad aver indicato la necessità di effettuare ulteriori interventi chirurgici, che sono chiaramente necessari per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l'autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa prima dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. il considerando 4.3 e segg. del presente giudizio). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione (non senza qualche limitazione: cfr. DTF 137 V 210) sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C- 1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]).

E. 5.4 Occorre peraltro precisare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, e nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° ottobre 2019 al 31 agosto 2020, riconducibile alle conseguenze dell'incidente del 9 ottobre 2018, ha da ritenersi siccome già acquisita, la stessa non essendo stata contestata e non risultando elementi che possano metterne in dubbio la correttezza. A seguito della presente sentenza di rinvio, resta aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche dopo il 31 agosto 2020 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3).

E. 6.1.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Il cpv. 3 dell'art. 63 PA precisa inoltre che alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

E. 6.1.2 L'art. 64 cpv. 1 PA prevede che se l'autorità di ricorso ammette il gravame in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. L'art. 8 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] indica che per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. Infine, con DTF 137 V 57 (consid. 2) il Tribunale federale ha già precisato come la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

E. 6.2.1 Nel caso concreto, con preavviso del 22 aprile 2021 UAI-D._______ ha chiesto che eventuali spese e ripetibili vengano accollate all'assicurato in quanto avrebbe segnalato l'evento del 12 ottobre 2020 unicamente con il ricorso e non prima dell'emanazione della decisione impugnata. Tale conclusione non è tuttavia stata esplicitamente ripresa dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso del 29 aprile 2021 (doc. TAF 14). A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva nondimeno che la richiesta dell'UAI-D._______ non può venir accolta per i motivi che seguono.

E. 6.2.2 Nell'ambito della procedura infortunistica - nota all'autorità inferiore e all'UAI-D._______ - l'instabilità residua del ginocchio era incontestata (cfr. in particolare doc. 184) e l'assicurato aveva segnalato persistenti dolori, instabilità, rottura della protesi e la necessità di ulteriori interventi chirurgici già durante il mese di luglio 2020 (doc. 234). L'autorità inferiore non poteva pertanto ignorare tali circostanze, indipendentemente dal momento (dopo l'emanazione della decisione impugnata) della trasmissione del referto del 12 ottobre 2020. Inoltre, dal rapporto di visita del pronto soccorso in questione si evince segnatamente anche la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, poi intervenuti unicamente il 17 novembre 2020, ossia lo stesso giorno in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Per conseguenza, ben si può comprendere che il ricorrente, che non poteva altresì sapere quando l'autorità inferiore avrebbe emanato la decisione sul suo caso, abbia atteso gli accertamenti medici intervenuti il 17 novembre 2020 e rinunciato a trasmettere all'autorità inferiore il rapporto di visita di pronto soccorso del 12 ottobre 2020. Quest'ultimo, peraltro, non fa altro che confermare una nuova rottura del LCA e la necessità di ulteriori interventi di stabilizzazione, ribadendo dunque quanto già indicato nel mese di luglio 2020 dal dott. F._______. Pertanto, dagli atti dell'incarto risulta che la nuova rottura del LCA e la necessità di ulteriori interventi era stata comunicata dall'assicurato già nel mese di luglio 2020 - ma a torto non riconosciuta dall'autorità inferiore - ed appare dunque pure improbabile che essa non avrebbe confermato il progetto di decisione qualora l'assicurato avesse trasmesso il succitato breve rapporto di visita al pronto soccorso del 12 ottobre 2020 - che peraltro attestava un'incapacità lavorativa di soli dieci giorni - prima dell'emanazione del provvedimento qui impugnato.

E. 6.3.1 Per conseguenza, visto l'esito del ricorso, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.-, versato il 16 febbraio 2021, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

E. 6.3.2 Ritenuto inoltre che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2'800.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione del 17 novembre 2020 è annullata, nella misura in cui è stato soppresso il diritto del ricorrente ad una rendita successivamente al 31 agosto 2020, e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione, per il periodo a decorrere dal 1° settembre 2020, ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 16 febbraio 2021, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
  3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 2'800.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegati: la risposta al ricorso del 29 aprile 2021, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del 22 aprile 2021 e l'annotazione del medico SMR del 20 aprile 2021 nonché il formulario "indirizzo per il pagamento"), - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-93/2021 Sentenza del 16 settembre 2021 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber, Michela Bürki Moreni, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia) patrocinato dall'avv. Caroline Schlunke, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 17 novembre 2020). Fatti: A. A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...) 1984, coniugato, con figli, ha lavorato in Svizzera come operaio edile (muratore, carpentiere, operaio specializzato nelle lavorazioni con cartongesso e nello smaltimento di amianto) da maggio 2012, da ultimo presso la B._______SA di (...) (doc. 10 e segg. dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito: doc. 10 e segg.]), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 38). A.a Nel 2016 l'assicurato ha subito la rottura del legamento crociato anteriore (di seguito anche LCA) del ginocchio sinistro dopo un trauma da distorsione. Il 27 luglio 2017 il legamento è stato ricostruito tramite protesi LARS. A seguito di tale intervento, l'assicurato ha ripreso la propria attività di operaio edile (doc. 41 e segg.). A.b Il 9 ottobre 2018, l'assicurato è stata vittima di una caduta sulle scale con nuovo trauma distorsivo del ginocchio sinistro e conseguente rottura della protesi LCA (doc. 58 e segg.). A.c A seguito del menzionato sinistro è stata aperta una procedura da parte dell'assicuratore contro gli infortuni, nella fattispecie C._______ (C._______, v. annuncio infortunio del 9 e del 16 ottobre 2018; doc. 41 e segg.) e l'assicurato è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 44 segg.). B. B.a Il 26 febbraio 2019, l'interessato ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1 e segg.). Nel corso dell'istruttoria, l'UAI-D._______ ha acquisito agli atti l'incarto dell'assicuratore contro gli infortuni (cfr. ad esempio 41 e segg.). B.b Il 26 marzo 2019, l'interessato si è sottoposto ad un intervento di ricostruzione LCA (doc. 114). Il decorso è tuttavia stato caratterizzato da dolori persistenti, instabilità e sensazioni di cedimento. L'assicurato non ha potuto riprendere la sua precedente attività (doc. 121 e segg.; in particolare doc. 211). B.c Con visita di chiusura C._______ del 19 maggio 2020, il dott. E._______, specialista in chirurgia, ha posto le diagnosi di stato dopo ri-rottura legamento crociato anteriore in pregressa PLCA, stato dopo intervento di nuova plastica LCA in data 26 marzo 2019 e stato dopo intensa fisioterapia. Lo specialista ha considerato che un ulteriore intervento avrebbe esito incerto e che sarebbe auspicabile un cambio di attività lavorativa. Pertanto ha attestato un'inabilità lavorativa totale nella precedente attività ed una piena abilità in attività adeguata (doc. 211). B.d Con progetto di decisione del 29 maggio 2020, l'UAI-D._______ - riconoscendo una completa incapacità lavorativa dal 9 ottobre 2018 al 28 gennaio 2019 e nuovamente dal 5 febbraio 2019 al 18 maggio 2020 - ha prospettato all'interessato il versamento di una rendita intera dal 1° ottobre 2019, ossia allo scadere dell'anno d'attesa (art. 28 LAI), al 31 agosto 2020, ossia tre mesi dopo la visita di chiusura della C._______ del 19 maggio 2020 nella quale l'interessato è stato ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile in attività adeguate. Dal confronto dei redditi a partire dal 19 maggio 2020 risultava un grado d'invalidità del 7% (doc. 25). B.e Con osservazioni del 16 giugno 2020, l'assicurato ha contestato le conclusioni del progetto di decisione dell'UAI-D._______. Egli ha in particolare osservato di non comprendere per quali motivi l'amministrazione prospetti di assegnarli una rendita temporanea a fronte di un danno al ginocchio (e conseguente incapacità lavorativa) permanente. Inoltre, ha prodotto ulteriore documentazione medica, indicando che dalla stessa risulterebbe evidente una totale incapacità nella sua precedente attività, così come l'assenza di miglioramento dello stato di salute. Infine, ha pure censurato il raffronto dei redditi effettuato e l'assenza di provvedimenti professionali al fine di agevolare il suo reinserimento sul mercato del lavoro (doc. 30). B.f Con decisione del 25 giugno 2020, la C._______ ha comunicato all'assicurato che dagli accertamenti medici ed economici effettuati è emerso che nonostante i postumi infortunistici (e la conseguente impossibilità di svolgere la sua precedente attività) restava esigibile l'esercizio al 100% di un lavoro leggero a mediamente pesante, che non implichi la flessione delle ginocchia e attività in posizione inginocchiata. Per conseguenza, dopo raffronto dei redditi, ha constatato un'incapacità al guadagno nulla, negando il diritto ad una rendita. Tenuto conto di un danno all'integrità fisica del 5%, all'assicurato è tuttavia stata riconosciuta un'indennità per menomazione (doc. 223). A tale decisione l'assicurato si è opposto con osservazioni del 27 luglio 2020, indicando in particolare che le sue condizioni di salute non permettevano una ripresa lavorativa e che doveva sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. A sostegno di tali tesi, egli ha prodotto il referto di visita specialistica ortopedica del 2 luglio 2020, in cui il dott. F._______, specialista in ortopedia, traumatologia e chirurgia del ginocchio, ha diagnosticato la lesione della protesi LCA e consigliato un proseguimento del percorso di cura con un ulteriore intervento di bonifica articolare in artroscopia chirurgica (doc. 234). B.g Nel mese di settembre 2020 l'assicurato ha ripreso l'attività lavorativa presso il precedente datore di lavoro ma con mansioni adeguate alla sua situazione valetudinaria (doc. 249 e segg.). B.h Con decisione su opposizione del 9 ottobre 2020, la C._______ ha confermato il suo provvedimento del 25 giugno 2020 (doc. 255). B.i Il 12 ottobre 2020, l'assicurato è stato vittima di un nuovo trauma distorsivo del ginocchio sinistro durante il lavoro. Con rapporto di visita al pronto soccorso ortopedico della Clinica G._______ del medesimo giorno è stata posta la diagnosi di instabilità dopo rirottura del LCA con incapacità lavorativa di 14 giorni. Sono state inoltre discusse le idonee proposte investigative e terapeutiche (doc. TAF 1 allegato E). B.j Con decisione del 17 novembre 2020, l'UAIE ha assegnato all'assicurato una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo - dal 1° ottobre 2019 al 31 agosto 2020 - con corrispondente rendita per figli. A decorrere dal 19 maggio 2020 (data della visita di chiusura C._______), l'autorità inferiore ha considerato il ricorrente abile al lavoro al 100% in attività adeguate. L'amministrazione ha in particolare addotto che la propria decisione fondava sulle esaustive valutazioni dell'assicuratore infortuni e che le osservazioni prodotte dall'assicurato non erano suscettibili di modificare quanto ritenuto in tale ambito (doc. 38). C. C.a L'8 gennaio 2021, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto - in via principale - l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita intera a partire dal 1° ottobre 2019 (non limitata nel tempo) e - in via subordinata - l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché proceda ad ulteriori accertamenti medici. A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente ha fatto valere - in particolare - che, contrariamente a quanto valutato dall'UAIE, l'affezione al ginocchio sinistro non era stabilizzata e che il suo stato di salute non permetteva una ripresa lavorativa, neppure in attività leggere. A tal proposito egli ha indicato di aver subito un ulteriore trauma distorsivo al ginocchio sinistro nonché allegato il menzionato rapporto di visita al pronto soccorso ortopedico della Clinica G._______ del 12 ottobre 2020, così come le relazioni specialistiche del 17 novembre 2020 dei dott.i H._______, specialista in chirurgia ortopedica, e I._______, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (anca - ginocchio - piede), di cui si dirà in dettaglio nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Il 16 febbraio 2021, l'insorgente ha provveduto al versamento del richiesto anticipo, di CHF 800.-, a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 6 a 9). C.c Con osservazioni del 12 marzo 2021, il ricorrente ha trasmesso copia del complemento dell'opposizione contro la decisione della C._______ del 12 gennaio 2021 con cui l'assicuratore infortuni ha deciso di non riaprire il caso dell'assicurato. Egli ha inoltre ribadito la situazione di instabilità del ginocchio sinistro, la nuova rottura del legamento artificiale così come la necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti specialistici e interventi ricostruttivi. Ha pure prodotto documentazione medica di cui si dirà - se del caso - nei considerandi in diritto (doc. TAF 11). C.d Nella risposta al ricorso del 29 aprile 2021 - che si fonda sul preavviso dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone D._______ (Ufficio AI) del 22 aprile, rispettivamente sull'annotazione SMR del dott. L._______ del 20 aprile 2021 - l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari approfondimenti medici e successivamente alle valutazioni in ambito reintegrativo ed economico. Ritenuto che l'evento del 12 ottobre 2020 è stato segnalato all'UAI-D._______ unicamente con il ricorso, e non prima dell'emanazione della decisione impugnata, detto Ufficio ha protestato eventuali spese e ripetibili (doc. TAF 14 e allegati). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 2.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

3. Oggetto del contendere è innanzitutto il quesito di sapere se l'autorità inferiore ha proceduto ad un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti prima di rendere la decisione impugnata oppure - come sostenuto dal ricorrente - avrebbe dovuto fare eseguire ulteriori accertamenti medici specialistici per potersi determinare con cognizione di causa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali - sul suo stato di salute rispettivamente sulla sua residua capacità lavorativa in attività adeguate. 4. 4.1 A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell'UAIE d'ammissione del ricorso, d'annullamento della decisione impugnata e di rinvio della causa all'amministrazione affinché venga proceduto conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ (competente ad istruire il caso in esame giusta l'art. 40 cpv. 2 OAI) sia condivisibile. 4.2 Nel caso in esame, questo Tribunale condivide la proposta dell'UAIE e dell'Ufficio AI del Cantone D._______ d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria con ulteriori accertamenti medici. 4.3 La decisione impugnata non tiene infatti conto - come rettamente censurato dal ricorrente - del fatto che al momento della sua emissione il suo stato di salute non poteva venir considerato stabilizzato ma che erano al contrario necessari ulteriori approfondimenti specialistici, rispettivamente ulteriori interventi chirurgici al ginocchio sinistro. Ciò risulta peraltro già dalla valutazione specialistica del dott. F._______ del 2 luglio 2020. Il medico ha difatti posto la diagnosi di lesione neo-LCA del ginocchio sinistro e consigliato il proseguimento del percorso di cura con un ulteriore intervento in artroscopia chirurgica per bonifica articolare (doc. 234). Tale valutazione è poi stata confermata dal dott. H._______, il quale, a seguito di un ulteriore trauma distorsivo al ginocchio sinistro - intervenuto peraltro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, non appena l'assicurato ha ripreso quello che doveva essere considerato un impiego adeguato - con rapporto di visita al pronto soccorso ortopedico della clinica G._______ ha posto la diagnosi di instabilità dopo ri-rottura del LCA (2 plastiche) del ginocchio sinistro, attestato un'inabilità lavorativa dal 12 al 25 ottobre 2020 e proposto l'esperimento di ulteriori approfondimenti specialistici (doc. TAF 1 allegato E). 4.4 Tali esami sono poi stati eseguiti il 17 novembre 2020 dallo stesso dott. H._______, così come dal dott. I._______. Con rapporto relativo alla consultazione del 17 novembre 2020, il primo ha confermato la diagnosi di nuovo trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura di re-plastica del LCA, precisando che il nuovo trauma distorsivo era indicativo della problematica di instabilità che ancora affliggeva il paziente. Infine, insieme al dott. I._______, egli ha proposto diverse procedure e accertamenti, ventilando la possibilità di un ulteriore intervento chirurgico (doc. TAF 1 allegato E). Con rapporto relativo alla consultazione del 17 novembre 2020, il dott. I._______ ha posto le diagnosi di: "Stato dopo doppia plastica LCA ginocchio sinistro (...). Gonalgie e sensazioni di instabilità multi-fattoriale ginocchio sx con:

- probabile rottura parziale/sub-totale ri-PLCA;

- instabilità rotatoria postero-laterale;

- condropatia femoro-patellare mediale;

- sospetta insufficienza riabilitativa muscolare". Il medico ha inoltre confermato la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, l'eventualità di effettuare un'ulteriore procedura chirurgica e la richiesta alla C._______ di riaprire il caso per poter chiarire la situazione (doc. TAF 1 allegato E). La necessità di sottoporsi a diversi interventi chirurgici è poi stata ribadita anche il 6 febbraio 2021 dal dott. M._______ dell'Unità operativa di ortopedia del ginocchio dell'Istituto clinico N._______ di (...) (doc. TAF 11). 4.5 Per conseguenza, si imponeva, e si impone, a non averne dubbio, una più approfondita e precisa verifica dello stato di salute del ricorrente, cosi come delle possibilità terapeutiche ancora disponibili - segnatamente tramite l'esecuzione degli esami specialistici richiesti dai dott.i H._______ e I._______ e di eventuali ulteriori interventi di ricostruzione LCA - e dell'incidenza della patologia al ginocchio sinistro, in particolare del suo effetto sulla sua residua capacità lavorativa, sia in termini temporali che in termini quantitativi e qualitativi. 4.6 Per quel che concerne infine le censure sollevate dal ricorrente con osservazioni del 16 giugno 2020 in merito al raffronto dei redditi ed il diritto a provvedimenti integrativi, questo Tribunale rileva che, nella risposta al ricorso, l'UAI-D._______ stesso ha indicato di dovere poi procedere ad ulteriori accertamenti anche in ambito reintegrativo/economico. Anche sotto questo profilo, gli atti vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. 4.7 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione ricorsuale subordinata presentata dall'insorgente di rinvio degli atti di causa all'UAIE per completamento dell'istruttoria ed emanazione di una nuova decisione, proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 29 aprile 2021, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del 22 aprile 2021 e l'annotazione del medico SMR del 20 aprile 2021 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare a quest'ultimo la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA [cfr. sulla questione anche la sentenza del TAF C-3166/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 9.2]). 4.8 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti), annullata. 5. 5.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-43166/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 9.4 con rinvii). Tale non è il caso, per i motivi precedentemente indicati, nella presente fattispecie. 5.2 L'incarto va pertanto trasmesso all'autorità inferiore affinché completi l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai necessari accertamenti specialistici, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora rendere necessario. Incomberà peraltro all'UAIE emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire dovrà in particolare essere possibile determinarsi, con il grado della verosimiglianza determinante, sull'evoluzione dello stato di salute del ricorrente a partire da maggio 2020 e la sua incidenza sulla capacità lavorativa in attività adeguate. 5.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sull'incidenza effettiva delle affezioni di cui soffre il ricorrente rispettivamente sull'incapacità lavorativa e l'eventuale rendita AI da accordare a decorrere dal 1° settembre 2020. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, la situazione valetudinaria dell'assicurato non poteva venir considerata stabilizzata e gli specialisti hanno richiesto l'esperimento di ulteriori approfondimenti medici, oltre ad aver indicato la necessità di effettuare ulteriori interventi chirurgici, che sono chiaramente necessari per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l'autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa prima dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. il considerando 4.3 e segg. del presente giudizio). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione (non senza qualche limitazione: cfr. DTF 137 V 210) sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C- 1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]). 5.4 Occorre peraltro precisare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, e nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° ottobre 2019 al 31 agosto 2020, riconducibile alle conseguenze dell'incidente del 9 ottobre 2018, ha da ritenersi siccome già acquisita, la stessa non essendo stata contestata e non risultando elementi che possano metterne in dubbio la correttezza. A seguito della presente sentenza di rinvio, resta aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche dopo il 31 agosto 2020 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3). 6. 6.1 6.1.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Il cpv. 3 dell'art. 63 PA precisa inoltre che alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. 6.1.2 L'art. 64 cpv. 1 PA prevede che se l'autorità di ricorso ammette il gravame in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. L'art. 8 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] indica che per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. Infine, con DTF 137 V 57 (consid. 2) il Tribunale federale ha già precisato come la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. 6.2 6.2.1 Nel caso concreto, con preavviso del 22 aprile 2021 UAI-D._______ ha chiesto che eventuali spese e ripetibili vengano accollate all'assicurato in quanto avrebbe segnalato l'evento del 12 ottobre 2020 unicamente con il ricorso e non prima dell'emanazione della decisione impugnata. Tale conclusione non è tuttavia stata esplicitamente ripresa dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso del 29 aprile 2021 (doc. TAF 14). A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva nondimeno che la richiesta dell'UAI-D._______ non può venir accolta per i motivi che seguono. 6.2.2 Nell'ambito della procedura infortunistica - nota all'autorità inferiore e all'UAI-D._______ - l'instabilità residua del ginocchio era incontestata (cfr. in particolare doc. 184) e l'assicurato aveva segnalato persistenti dolori, instabilità, rottura della protesi e la necessità di ulteriori interventi chirurgici già durante il mese di luglio 2020 (doc. 234). L'autorità inferiore non poteva pertanto ignorare tali circostanze, indipendentemente dal momento (dopo l'emanazione della decisione impugnata) della trasmissione del referto del 12 ottobre 2020. Inoltre, dal rapporto di visita del pronto soccorso in questione si evince segnatamente anche la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, poi intervenuti unicamente il 17 novembre 2020, ossia lo stesso giorno in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Per conseguenza, ben si può comprendere che il ricorrente, che non poteva altresì sapere quando l'autorità inferiore avrebbe emanato la decisione sul suo caso, abbia atteso gli accertamenti medici intervenuti il 17 novembre 2020 e rinunciato a trasmettere all'autorità inferiore il rapporto di visita di pronto soccorso del 12 ottobre 2020. Quest'ultimo, peraltro, non fa altro che confermare una nuova rottura del LCA e la necessità di ulteriori interventi di stabilizzazione, ribadendo dunque quanto già indicato nel mese di luglio 2020 dal dott. F._______. Pertanto, dagli atti dell'incarto risulta che la nuova rottura del LCA e la necessità di ulteriori interventi era stata comunicata dall'assicurato già nel mese di luglio 2020 - ma a torto non riconosciuta dall'autorità inferiore - ed appare dunque pure improbabile che essa non avrebbe confermato il progetto di decisione qualora l'assicurato avesse trasmesso il succitato breve rapporto di visita al pronto soccorso del 12 ottobre 2020 - che peraltro attestava un'incapacità lavorativa di soli dieci giorni - prima dell'emanazione del provvedimento qui impugnato. 6.3 6.3.1 Per conseguenza, visto l'esito del ricorso, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.-, versato il 16 febbraio 2021, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 6.3.2 Ritenuto inoltre che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2'800.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione del 17 novembre 2020 è annullata, nella misura in cui è stato soppresso il diritto del ricorrente ad una rendita successivamente al 31 agosto 2020, e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione, per il periodo a decorrere dal 1° settembre 2020, ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 16 febbraio 2021, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 2'800.- a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegati: la risposta al ricorso del 29 aprile 2021, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del 22 aprile 2021 e l'annotazione del medico SMR del 20 aprile 2021 nonché il formulario "indirizzo per il pagamento"),

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata),

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: