Revisione della rendita
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Con decisione del 17 gennaio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato e padre di due figli (doc. A 1-1) - una rendita intera d'invalidità svizzera a decorrere dal 1° agosto 2011, unitamente alla rendita completiva in favore del figlio (doc. A 42-2). L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che secondo il rapporto del novembre 2011 del medico SMR (doc. A 36-1), l'interessato (affetto da morbo di Burger amputato al piede sinistro) presentava, dal 5 agosto 2010, una totale incapacità al lavoro e di guadagno in una qualsiasi attività lucrativa (doc. A 42-10 [motivazione della decisione]). Con comunicazione del 30 gennaio 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha confermato il diritto alla rendita intera d'invalidità (doc. A 61-1; v. il rapporto del gennaio 2013 del medico SMR [doc. A 60-1]).
E. 2.1 Nel mese di giugno del 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha avviato la prevista procedura di revisione della rendita (doc. A 62-1).
E. 2.2 Nel rapporto del 6 marzo 2014 (doc. A 84-1), il dott. C._______, medico SMR, ha rilevato, in virtù della perizia pluridisciplinare del 28 febbraio 2014 del SAM (doc. A 82-1), che l'interessato soffre segnatamente di malattia di Crohn (con fistola addominale), arteriopatia ostruttiva all'arto inferiore sinistro (con esiti di amputazione dell'avampiede sinistro e sintomatologia claudicante stadio clinico II), insufficienza venosa cronica stadio clinico II agli arti inferiori bilateralmente, ipertensione arteriosa in cura farmacologica e malattia renale cronica stadio II su probabile nefroangiosclerosi e che il medesimo presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 5 agosto 2010 nella precedente attività di magazziniere, ma una capacità al lavoro del 50% da dicembre del 2013 in un'attività confacente allo stato di salute (segnatamente lavoro leggero, sedentario, con possibilità di interrompere il lavoro ad ogni istante ed avendo un servizio igienico a disposizione nelle immediate vicinanze e con possibilità di cambiare posizione al piede sinistro e, se necessario, di sdraiarsi o alzare il piede su un supporto per potersi riprendere).
E. 2.3 Il 22 maggio 2014, l'Ufficio AI ha determinato, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, un grado d'invalidità del 49,78% (doc. A 95-1). Con annotazione del 28 maggio 2014, il consulente in integrazione professionale ha poi segnalato che "risulta indispensabile trovare un posto di lavoro per effettuare un accertamento (professionale)" (doc. A 90-4).
E. 3 Il 4 dicembre 2014, l'UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° febbraio 2015, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora è sostituita da una mezza rendita, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 LPGA. Detta autorità ha in particolare rilevato che l'interessato sarebbe di nuovo in grado di svolgere un'attività confacente allo stato di salute e l'esercizio di questa attività gli permetterebbe di realizzare più del 40% del guadagno che potrebbe ottenere senza invalidità (doc. A 107-1).
E. 4 Il 20 gennaio 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale conto la decisione dell'UAIE del 4 dicembre 2014 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° febbraio 2015. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto comportano una completa inabilità al lavoro e che, in virtù delle limitazioni funzionali che presenta e della circostanza poco probabile che un datore di lavoro sia disposto ad assumerlo, non si può esigere da lui l'esercizio al 50% di un'attività sostitutiva confacente in un mercato equilibrato del lavoro. Ha poi sottolineato che l'autorità inferiore non ha tenuto conto, nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità, di alcuna deduzione per il gap salariale (doc. TAF 1). Il 13 febbraio 2015, l'insorgente ha versato l'anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 4 e 7).
E. 5 Con risposta al ricorso del 24 marzo 2015, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 9 marzo 2015 (conclusione principale; doc. TAF 8), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del medico SMR del 3 marzo 2015. Secondo quest'ultima, l'insorgente, dal profilo medico-teorico, è abile al lavoro al 50% in attività confacenti allo stato di salute. Tuttavia, in considerazione dei numerosi limiti funzionali che il medesimo presenta, è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre il ricorrente ad una prova pratica di lavoro, come già postulato dal consulente in integrazione professionale (con annotazione del maggio 2014).
E. 6 Con scritto del 2 aprile 2015, l'insorgente ha segnalato che non ha obiezioni alla proposta dell'autorità inferiore di accoglimento del ricorso al fine di procedere a ulteriori accertamenti (doc. TAF 10).
E. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
E. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
E. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 9.1 Nel caso in esame, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 9 marzo 2015 (peraltro l'insorgente, nello scritto del 2 aprile 2015, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 24 marzo 2015) è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento all'esigibilità e alla possibilità per il ricorrente di esercitare al 50% un'attività confacente allo stato di salute in un mercato equilibrato del lavoro, segnatamente mediante un accertamento professionale e, in particolare, con una prova pratica di lavoro, il medico SMR avendo rilevato, nell'annotazione del 3 marzo 2015 (doc. TAF 8), che "in considerazione dei numerosi limiti funzionali presentati dall'assicurato, nel caso concreto risulta tuttavia indicato procedere mediante un accertamento (professionale)/una prova pratica di lavoro", come già proposto dal consulente in integrazione professionale con annotazione del 28 maggio 2014 (doc. A 90-4). Dagli atti di causa risulta altresì che vi sono stati dei contatti fra il consulente, l'insorgente e due ditte aventi sede nel Cantone B._______ alfine di organizzare una prova pratica di lavoro (v. doc. A 91-1 e 94-1), senza che sia dato sapere se questo accertamento professionale abbia, o meno, avuto luogo.
E. 9.2 In siffatte circostanze, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'UAIE per completamento dell'istruttoria necessaria non effettuata (e dunque del tutto mancante) nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario (conto tenuto segnatamente del tempo trascorso dalla perizia pluridisciplinare del febbraio 2014, delle affezioni di cui soffre l'insorgente, delle limitazioni che presenta e delle valutazioni prognostiche critiche dei periti [v. consulto gastroenterologico, doc. A 82-75; consulto nefrologico, doc. A 82-79; consulto chirurgico, doc. A 82-51; consulto reumatologico, doc. A 82-56]) nonché riservato ogni provvedimento d'integrazione professionale che dovesse rendersi necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di una rendita intera anche successivamente al 1° febbraio 2015.
E. 9.3 Nel caso in esame non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 31 marzo 2015 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la mezza rendita d'invalidità attribuita all'insorgente con decisione dell'UAIE del 4 dicembre 2014, e legata alle problematiche chirurgiche, reumatologiche, angiologiche, cardiologiche, gastroenterologiche e nefrologiche - nella perizia pluridisciplinare del febbraio 2014 (doc. A 82-1), i medici SAM hanno ritenuto che l'insorgente non può più esercitare la precedente attività di magazziniere, ma che lo stesso presenta, da dicembre del 2013, una capacità lavorativa medico-teorica del 50% in un'attività confacente allo stato di salute - è già definitivamente acquisita perlomeno fino alla data della decisione impugnata (limite di cognizione temporale nel caso di specie). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se la verifica della possibilità per l'insorgente di sfruttare la sua residua capacità lavorativa medico-teorica in un'attività confacente allo stato di salute sul mercato del lavoro equilibrato sia suscettibile di influenzare il grado d'invalidità determinato nella decisione impugnata. Per i motivi precedentemente esposti, una soppressione totale della rendita non è ipotizzabile (v., sulla questione e fra le tante, le sentenze del TAF C-668/2012 del 19 marzo 2014 consid. 8.3.1 e C-71/2010 del 25 giugno 2012 consid. 9.2), dal momento che le patologie, già accertate in prima istanza, comportano sicuramente la concessione di perlomeno una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2015, come ritenuto nella decisione impugnata, dal momento che la stessa si fonda su una residua capacità lavorativa medico-teorica del 50% in un'attività confacente allo stato di salute (confronto fra un reddito da valido di fr. 50'895.- ed un reddito da invalido di fr. 25'337.- [peraltro senza effettuazione del parallelismo dei redditi]).
E. 9.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso, nonché al servizio integrazione professionale dell'Ufficio AI. Per il resto, se del caso, l'UAIE dovrà pure effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive confacenti ritenute (in tale ambito, veglierà altresì ad esaminare l'applicazione del principio del parallelismo dei redditi) nonché determinare il momento a partire dal quale decorre un'eventuale modifica della rendita d'invalidità.
E. 10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 13 febbraio 2015, è restituito al ricorrente.
E. 10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2. secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 4 dicembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 13 febbraio 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
- L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dell'atto di replica del 2 aprile 2015) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-400/2015 Sentenza del 13 maggio 2015 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Markus Metz e Michael Peterli, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (decisione del 4 dicembre 2014). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione del 17 gennaio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato e padre di due figli (doc. A 1-1) - una rendita intera d'invalidità svizzera a decorrere dal 1° agosto 2011, unitamente alla rendita completiva in favore del figlio (doc. A 42-2). L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che secondo il rapporto del novembre 2011 del medico SMR (doc. A 36-1), l'interessato (affetto da morbo di Burger amputato al piede sinistro) presentava, dal 5 agosto 2010, una totale incapacità al lavoro e di guadagno in una qualsiasi attività lucrativa (doc. A 42-10 [motivazione della decisione]). Con comunicazione del 30 gennaio 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha confermato il diritto alla rendita intera d'invalidità (doc. A 61-1; v. il rapporto del gennaio 2013 del medico SMR [doc. A 60-1]). 2. 2.1 Nel mese di giugno del 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha avviato la prevista procedura di revisione della rendita (doc. A 62-1). 2.2 Nel rapporto del 6 marzo 2014 (doc. A 84-1), il dott. C._______, medico SMR, ha rilevato, in virtù della perizia pluridisciplinare del 28 febbraio 2014 del SAM (doc. A 82-1), che l'interessato soffre segnatamente di malattia di Crohn (con fistola addominale), arteriopatia ostruttiva all'arto inferiore sinistro (con esiti di amputazione dell'avampiede sinistro e sintomatologia claudicante stadio clinico II), insufficienza venosa cronica stadio clinico II agli arti inferiori bilateralmente, ipertensione arteriosa in cura farmacologica e malattia renale cronica stadio II su probabile nefroangiosclerosi e che il medesimo presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 5 agosto 2010 nella precedente attività di magazziniere, ma una capacità al lavoro del 50% da dicembre del 2013 in un'attività confacente allo stato di salute (segnatamente lavoro leggero, sedentario, con possibilità di interrompere il lavoro ad ogni istante ed avendo un servizio igienico a disposizione nelle immediate vicinanze e con possibilità di cambiare posizione al piede sinistro e, se necessario, di sdraiarsi o alzare il piede su un supporto per potersi riprendere). 2.3 Il 22 maggio 2014, l'Ufficio AI ha determinato, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, un grado d'invalidità del 49,78% (doc. A 95-1). Con annotazione del 28 maggio 2014, il consulente in integrazione professionale ha poi segnalato che "risulta indispensabile trovare un posto di lavoro per effettuare un accertamento (professionale)" (doc. A 90-4).
3. Il 4 dicembre 2014, l'UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° febbraio 2015, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora è sostituita da una mezza rendita, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 LPGA. Detta autorità ha in particolare rilevato che l'interessato sarebbe di nuovo in grado di svolgere un'attività confacente allo stato di salute e l'esercizio di questa attività gli permetterebbe di realizzare più del 40% del guadagno che potrebbe ottenere senza invalidità (doc. A 107-1).
4. Il 20 gennaio 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale conto la decisione dell'UAIE del 4 dicembre 2014 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° febbraio 2015. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto comportano una completa inabilità al lavoro e che, in virtù delle limitazioni funzionali che presenta e della circostanza poco probabile che un datore di lavoro sia disposto ad assumerlo, non si può esigere da lui l'esercizio al 50% di un'attività sostitutiva confacente in un mercato equilibrato del lavoro. Ha poi sottolineato che l'autorità inferiore non ha tenuto conto, nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità, di alcuna deduzione per il gap salariale (doc. TAF 1). Il 13 febbraio 2015, l'insorgente ha versato l'anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 4 e 7).
5. Con risposta al ricorso del 24 marzo 2015, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 9 marzo 2015 (conclusione principale; doc. TAF 8), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del medico SMR del 3 marzo 2015. Secondo quest'ultima, l'insorgente, dal profilo medico-teorico, è abile al lavoro al 50% in attività confacenti allo stato di salute. Tuttavia, in considerazione dei numerosi limiti funzionali che il medesimo presenta, è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre il ricorrente ad una prova pratica di lavoro, come già postulato dal consulente in integrazione professionale (con annotazione del maggio 2014).
6. Con scritto del 2 aprile 2015, l'insorgente ha segnalato che non ha obiezioni alla proposta dell'autorità inferiore di accoglimento del ricorso al fine di procedere a ulteriori accertamenti (doc. TAF 10). 7. 7.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 8. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1 Nel caso in esame, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 9 marzo 2015 (peraltro l'insorgente, nello scritto del 2 aprile 2015, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 24 marzo 2015) è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento all'esigibilità e alla possibilità per il ricorrente di esercitare al 50% un'attività confacente allo stato di salute in un mercato equilibrato del lavoro, segnatamente mediante un accertamento professionale e, in particolare, con una prova pratica di lavoro, il medico SMR avendo rilevato, nell'annotazione del 3 marzo 2015 (doc. TAF 8), che "in considerazione dei numerosi limiti funzionali presentati dall'assicurato, nel caso concreto risulta tuttavia indicato procedere mediante un accertamento (professionale)/una prova pratica di lavoro", come già proposto dal consulente in integrazione professionale con annotazione del 28 maggio 2014 (doc. A 90-4). Dagli atti di causa risulta altresì che vi sono stati dei contatti fra il consulente, l'insorgente e due ditte aventi sede nel Cantone B._______ alfine di organizzare una prova pratica di lavoro (v. doc. A 91-1 e 94-1), senza che sia dato sapere se questo accertamento professionale abbia, o meno, avuto luogo. 9.2 In siffatte circostanze, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'UAIE per completamento dell'istruttoria necessaria non effettuata (e dunque del tutto mancante) nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario (conto tenuto segnatamente del tempo trascorso dalla perizia pluridisciplinare del febbraio 2014, delle affezioni di cui soffre l'insorgente, delle limitazioni che presenta e delle valutazioni prognostiche critiche dei periti [v. consulto gastroenterologico, doc. A 82-75; consulto nefrologico, doc. A 82-79; consulto chirurgico, doc. A 82-51; consulto reumatologico, doc. A 82-56]) nonché riservato ogni provvedimento d'integrazione professionale che dovesse rendersi necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di una rendita intera anche successivamente al 1° febbraio 2015. 9.3 Nel caso in esame non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 31 marzo 2015 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la mezza rendita d'invalidità attribuita all'insorgente con decisione dell'UAIE del 4 dicembre 2014, e legata alle problematiche chirurgiche, reumatologiche, angiologiche, cardiologiche, gastroenterologiche e nefrologiche - nella perizia pluridisciplinare del febbraio 2014 (doc. A 82-1), i medici SAM hanno ritenuto che l'insorgente non può più esercitare la precedente attività di magazziniere, ma che lo stesso presenta, da dicembre del 2013, una capacità lavorativa medico-teorica del 50% in un'attività confacente allo stato di salute - è già definitivamente acquisita perlomeno fino alla data della decisione impugnata (limite di cognizione temporale nel caso di specie). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se la verifica della possibilità per l'insorgente di sfruttare la sua residua capacità lavorativa medico-teorica in un'attività confacente allo stato di salute sul mercato del lavoro equilibrato sia suscettibile di influenzare il grado d'invalidità determinato nella decisione impugnata. Per i motivi precedentemente esposti, una soppressione totale della rendita non è ipotizzabile (v., sulla questione e fra le tante, le sentenze del TAF C-668/2012 del 19 marzo 2014 consid. 8.3.1 e C-71/2010 del 25 giugno 2012 consid. 9.2), dal momento che le patologie, già accertate in prima istanza, comportano sicuramente la concessione di perlomeno una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2015, come ritenuto nella decisione impugnata, dal momento che la stessa si fonda su una residua capacità lavorativa medico-teorica del 50% in un'attività confacente allo stato di salute (confronto fra un reddito da valido di fr. 50'895.- ed un reddito da invalido di fr. 25'337.- [peraltro senza effettuazione del parallelismo dei redditi]). 9.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso, nonché al servizio integrazione professionale dell'Ufficio AI. Per il resto, se del caso, l'UAIE dovrà pure effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive confacenti ritenute (in tale ambito, veglierà altresì ad esaminare l'applicazione del principio del parallelismo dei redditi) nonché determinare il momento a partire dal quale decorre un'eventuale modifica della rendita d'invalidità. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 13 febbraio 2015, è restituito al ricorrente. 10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2. secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 4 dicembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 13 febbraio 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dell'atto di replica del 2 aprile 2015)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: