Revisione della rendita
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 A._______, cittadina italiana, nata il (...), ha lavorato in Svizzera dal 1990 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 253 pag. 759 dell'incarto dell'UAIE [doc. A 253 pag. 759]). Ha interrotto l'attività lavorativa il 16 maggio 2011 a causa di "gonalgia mediale a destra da condropatia condilo femorale interno e lesione degenerativa del menisco interno, trattamento immunosoppressore per artrite reumatoide e fibromialgia" (doc. A 141 pag. 503, in particolare pag. 505). Il 18 ottobre 2011, l'interessata ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 127 pag. 459 e 128 pag. 466).
E. 2 Con decisioni del 17 maggio 2016, l'UAIE ha riconosciuto il diritto dell'interessata di percepire una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2013 (decisione no. xxx1) e dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2015 (decisione no. xxx2). Nella motivazione è precisato che non vi è più diritto alla rendita successivamente al 31 luglio 2015 (doc. A 253 pag. 759 e 255 pag. 767).
E. 3 Il 20 giugno 2016, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro le decisioni dell'UAIE del 17 maggio 2016, mediante il quale ha chiesto che le decisioni impugnate siano riformate nel senso dell'attribuzione di una rendita intera d'invalidità anche per il periodo successivo al 31 luglio 2015. Ha chiesto pure che sia confermata la rendita AI intera dal 1° maggio 2012 (doc. TAF 1).
E. 4 Il 16 agosto 2016, la ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 5).
E. 5.1 Sulla base del preavviso dell'Ufficio AI del 20 settembre 2016, che a sua volta si fonda sull'annotazione SMR del dott. B._______ del 19 settembre 2016, l'UAIE ha proposto, il 23 settembre 2016, l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici in ambito psichiatrico (doc. TAF 8).
E. 5.2 Con scritto del 21 novembre 2016, la ricorrente ha indicato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di cui sopra. Ha inoltre protestato tasse e spese della presente procedura e chiesto la rifusione di un congruo importo a titolo di ripetibili (doc. TAF 10).
E. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
E. 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 7 Va peraltro precisato che nel caso di specie sono oggetto del litigio entrambe le decisioni dell'UAIE del 17 maggio 2016 concernenti la ricorrente. In effetti, secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato, e ciò indipendentemente dal fatto che la rendita degressiva e/o limitata nel tempo sia stata accordata da parte dell'amministrazione mediante una sola decisione o più decisioni separate (cfr. su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2, segnatamente 2.3.2, con rinvii; v. pure sentenza del TAF C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 10 con rinvii).
E. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
E. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 9.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento delle decisione impugnate con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, conformemente alle indicazioni di cui all'annotazione del SMR del 19 settembre 2016, è giustificata, ma solo limitatamente alla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per il periodo successivo al 27 aprile 2015, segnatamente con una perizia interdisciplinare in ambito psichiatrico e reumatologico non essendo sufficiente esaminare le affezioni fisiche e psichiche mediante perizie isolate (cfr. sentenza del TF 9C_ 235/2013 del 10 settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii). Il medico SMR ha peraltro rettamente rilevato, nell'annotazione del settembre 2016 (doc. TAF 8), che conto tenuto della diagnosi di fibromialgia posta dal perito dott. B. Christen, della modifica della giurisprudenza del Tribunale federale concernenti gli indicatori per le patologie non oggettivabili (DTF 141 V 281 [sentenza resa dal Tribunale federale il 3 giugno 2015 {9C_492/2014}]), e del fatto che la perizia psichiatrica del dott. D. Mari risaliva al 2008 (più precisamente al 15 aprile 2008 [doc. 108 pag. 373]), una nuova perizia psichiatrica andava effettuata nel rispetto della menzionata nuova giurisprudenza.
E. 9.2 Per contro, le decisioni impugnate del 17 maggio 2016 vanno confermate nella misura in cui accordano alla ricorrente una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2015. Infatti, il riconoscimento di una rendita intera per tale periodo, peraltro non contestata dall'insorgente neppure per quanto attiene al suo ammontare (senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio su questo punto da parte di questo Tribunale), si basa su un accertamento sufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Pieno valore probatorio può essere segnatamente attribuito alle perizie reumatologiche del dott. C._______ del 15 ottobre 2014 (doc. 200 pag. 628) e del 30 settembre 2015 (doc. 227 pag. 685), che rinviano a numerosa altra documentazione medica concludente, nonché al rapporto finale SMR del 16 ottobre 2015 (doc. 228 pag. 703). Da quest'ultimo risulta che l'insorgente (affetta da "rilevante deficit funzionale al ginocchio destro con tumefazione articolare" e "artrite reumatoide sieronegativa" aventi influsso sulla capacità lavorativa) è inabile al lavoro in misura del 100% in qualsiasi attività dal 16 maggio 2011 al 27 aprile 2015, rispettivamente inabile al 100% dal 16 maggio 2011 al 31 marzo 2013 e al 50% dal 1° aprile 2013 al 27 aprile 2015 nell'esercizio delle consuete mansioni di casalinga, senza che dalle carte processuali emergano elementi che giustifichino un intervento d'ufficio da parte di questo Tribunale in merito a tale apprezzamento. In considerazione del ritenuto statuto di salariata al 50% e casalinga per il restante 50%, pure rimasto incontestato dalla ricorrente in questa sede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto nelle decisioni impugnate un grado di invalidità per l'insorgente del 100% dal 16 maggio 2011 al 31 marzo 2013 e del 75% dal 1° aprile 2013 al 27 aprile 2015. Conseguentemente, corretta è pure l'attribuzione di una rendita intera dal 1° maggio 2012 (decorso l'anno d'attesa) al 31 luglio 2015.
E. 10.1 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata del 17 maggio 2016 no. xxx2 è annullata nella misura in cui non riconosce il diritto ad una rendita successivamente al 31 luglio 2015 e, da questo profilo, gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (cfr. considerando 9.1 del presente giudizio), riservato altresì ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, e pronunci una nuova decisione. Per il resto, le decisioni impugnate del 17 maggio 2016 no. xxx1 e no. xxx2, vanno confermate nella misura in cui accordano alla ricorrente una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2015.
E. 10.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue a decorrere dal 28 aprile 2015.
E. 10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Infatti, a seguito della presente sentenza, resta aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sulla residua capacità lavorativa giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche successivamente al 31 luglio 2015.
E. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 16 agosto 2016, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
E. 11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario (relativamente limitato) svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 17 maggio 2016 no. xxx2 è annullata nella misura in cui non riconosce il diritto ad una rendita successivamente al 31 luglio 2015. Da questo profilo, gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria per il periodo a decorrere dal 28 aprile 2015 e pronunci una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto, le decisioni impugnate del 17 maggio 2016 no. xxx1 e no. xxx2 sono confermate nella misura in cui accordano alla ricorrente una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2015.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 16 agosto 2016, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
- L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia della presa di posizione della ricorrente del 21 novembre 2016) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3859/2016 Sentenza del 22 maggio 2017 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber, Caroline Bissegger, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, rappresentata dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, rendita intera limitata nel tempo (decisioni del 17 maggio 2016). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. A._______, cittadina italiana, nata il (...), ha lavorato in Svizzera dal 1990 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 253 pag. 759 dell'incarto dell'UAIE [doc. A 253 pag. 759]). Ha interrotto l'attività lavorativa il 16 maggio 2011 a causa di "gonalgia mediale a destra da condropatia condilo femorale interno e lesione degenerativa del menisco interno, trattamento immunosoppressore per artrite reumatoide e fibromialgia" (doc. A 141 pag. 503, in particolare pag. 505). Il 18 ottobre 2011, l'interessata ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 127 pag. 459 e 128 pag. 466).
2. Con decisioni del 17 maggio 2016, l'UAIE ha riconosciuto il diritto dell'interessata di percepire una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2013 (decisione no. xxx1) e dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2015 (decisione no. xxx2). Nella motivazione è precisato che non vi è più diritto alla rendita successivamente al 31 luglio 2015 (doc. A 253 pag. 759 e 255 pag. 767).
3. Il 20 giugno 2016, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro le decisioni dell'UAIE del 17 maggio 2016, mediante il quale ha chiesto che le decisioni impugnate siano riformate nel senso dell'attribuzione di una rendita intera d'invalidità anche per il periodo successivo al 31 luglio 2015. Ha chiesto pure che sia confermata la rendita AI intera dal 1° maggio 2012 (doc. TAF 1).
4. Il 16 agosto 2016, la ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 5). 5. 5.1 Sulla base del preavviso dell'Ufficio AI del 20 settembre 2016, che a sua volta si fonda sull'annotazione SMR del dott. B._______ del 19 settembre 2016, l'UAIE ha proposto, il 23 settembre 2016, l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici in ambito psichiatrico (doc. TAF 8). 5.2 Con scritto del 21 novembre 2016, la ricorrente ha indicato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di cui sopra. Ha inoltre protestato tasse e spese della presente procedura e chiesto la rifusione di un congruo importo a titolo di ripetibili (doc. TAF 10). 6. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
7. Va peraltro precisato che nel caso di specie sono oggetto del litigio entrambe le decisioni dell'UAIE del 17 maggio 2016 concernenti la ricorrente. In effetti, secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato, e ciò indipendentemente dal fatto che la rendita degressiva e/o limitata nel tempo sia stata accordata da parte dell'amministrazione mediante una sola decisione o più decisioni separate (cfr. su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2, segnatamente 2.3.2, con rinvii; v. pure sentenza del TAF C-6248/2011 del 25 luglio 2012 consid. 10 con rinvii). 8. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento delle decisione impugnate con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria, conformemente alle indicazioni di cui all'annotazione del SMR del 19 settembre 2016, è giustificata, ma solo limitatamente alla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per il periodo successivo al 27 aprile 2015, segnatamente con una perizia interdisciplinare in ambito psichiatrico e reumatologico non essendo sufficiente esaminare le affezioni fisiche e psichiche mediante perizie isolate (cfr. sentenza del TF 9C_ 235/2013 del 10 settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii). Il medico SMR ha peraltro rettamente rilevato, nell'annotazione del settembre 2016 (doc. TAF 8), che conto tenuto della diagnosi di fibromialgia posta dal perito dott. B. Christen, della modifica della giurisprudenza del Tribunale federale concernenti gli indicatori per le patologie non oggettivabili (DTF 141 V 281 [sentenza resa dal Tribunale federale il 3 giugno 2015 {9C_492/2014}]), e del fatto che la perizia psichiatrica del dott. D. Mari risaliva al 2008 (più precisamente al 15 aprile 2008 [doc. 108 pag. 373]), una nuova perizia psichiatrica andava effettuata nel rispetto della menzionata nuova giurisprudenza. 9.2 Per contro, le decisioni impugnate del 17 maggio 2016 vanno confermate nella misura in cui accordano alla ricorrente una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2015. Infatti, il riconoscimento di una rendita intera per tale periodo, peraltro non contestata dall'insorgente neppure per quanto attiene al suo ammontare (senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio su questo punto da parte di questo Tribunale), si basa su un accertamento sufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Pieno valore probatorio può essere segnatamente attribuito alle perizie reumatologiche del dott. C._______ del 15 ottobre 2014 (doc. 200 pag. 628) e del 30 settembre 2015 (doc. 227 pag. 685), che rinviano a numerosa altra documentazione medica concludente, nonché al rapporto finale SMR del 16 ottobre 2015 (doc. 228 pag. 703). Da quest'ultimo risulta che l'insorgente (affetta da "rilevante deficit funzionale al ginocchio destro con tumefazione articolare" e "artrite reumatoide sieronegativa" aventi influsso sulla capacità lavorativa) è inabile al lavoro in misura del 100% in qualsiasi attività dal 16 maggio 2011 al 27 aprile 2015, rispettivamente inabile al 100% dal 16 maggio 2011 al 31 marzo 2013 e al 50% dal 1° aprile 2013 al 27 aprile 2015 nell'esercizio delle consuete mansioni di casalinga, senza che dalle carte processuali emergano elementi che giustifichino un intervento d'ufficio da parte di questo Tribunale in merito a tale apprezzamento. In considerazione del ritenuto statuto di salariata al 50% e casalinga per il restante 50%, pure rimasto incontestato dalla ricorrente in questa sede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto nelle decisioni impugnate un grado di invalidità per l'insorgente del 100% dal 16 maggio 2011 al 31 marzo 2013 e del 75% dal 1° aprile 2013 al 27 aprile 2015. Conseguentemente, corretta è pure l'attribuzione di una rendita intera dal 1° maggio 2012 (decorso l'anno d'attesa) al 31 luglio 2015. 10. 10.1 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata del 17 maggio 2016 no. xxx2 è annullata nella misura in cui non riconosce il diritto ad una rendita successivamente al 31 luglio 2015 e, da questo profilo, gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (cfr. considerando 9.1 del presente giudizio), riservato altresì ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, e pronunci una nuova decisione. Per il resto, le decisioni impugnate del 17 maggio 2016 no. xxx1 e no. xxx2, vanno confermate nella misura in cui accordano alla ricorrente una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2015. 10.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue a decorrere dal 28 aprile 2015. 10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Infatti, a seguito della presente sentenza, resta aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sulla residua capacità lavorativa giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche successivamente al 31 luglio 2015. 11. 11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 16 agosto 2016, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario (relativamente limitato) svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 17 maggio 2016 no. xxx2 è annullata nella misura in cui non riconosce il diritto ad una rendita successivamente al 31 luglio 2015. Da questo profilo, gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria per il periodo a decorrere dal 28 aprile 2015 e pronunci una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto, le decisioni impugnate del 17 maggio 2016 no. xxx1 e no. xxx2 sono confermate nella misura in cui accordano alla ricorrente una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2015.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 16 agosto 2016, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia della presa di posizione della ricorrente del 21 novembre 2016)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: