Partecipazione ai costi
Sachverhalt
A. Entrato nel territorio della Confederazione il 17 settembre 1990 B._______, cittadino dello Sri Lanka nato il ..., vi ha presentato il giorno stesso una domanda d'asilo. B. Entrata in Svizzera in data 24 agosto 1993, A._______, cittadina dello Sri Lanka nata il ..., vi ha presentato il giorno stesso una domanda d'asilo. Con decisione del 15 ottobre 1993, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto la suddetta domanda, fissando all'interessata un termine al 15 dicembre 1993 per lasciare la Svizzera. C. In data 5 maggio 1994, A._______ è convolata a nozze davanti all'ufficiale di stato civile del comune di Stabio con il connazionale B._______. A partire dal 23 maggio 1997 i suddetti coniugi hanno vissuto separati, separazione constatata il giorno stesso dalle competenti autorità nel corso di un tentativo di conciliazione. D. Il 27 agosto 1997, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso interposto il 3 novembre 1993 da A._______ per il tramite del suo patrocinatore avverso la succitata decisione dell'UFR, fissandole un termine per lasciare la Svizzera che coinciderà con quello che verrà eventualmente assegnato al marito alla conclusione della sua procedura d'asilo. E. Con scritto del 25 marzo 1999, il nuovo patrocinatore dell'interessata ha comunicato che dal 15 dicembre 1998 quest'ultima intrattiene una relazione sentimentale con C._______, connazionale nato il 10 giugno 1960, in attesa di una decisione in merito alla domanda d'asilo da esso inoltrata in data 31 ottobre 1990, dal quale aspetta un figlio e con il quale intende sposarsi non appena ottenuto il divorzio, postulando nel contempo la sospensione del suo allontanamento. Il ..., è venuto alla luce D._______, figlio di A._______. F. Con decisione del 5 dicembre 2000, l'UFR ha respinto la domanda d'asilo inoltrata da B._______ il 17 settembre 1990, pronunciando nel contempo la sua ammissione provvisoria sulla base del decreto del Consiglio federale del 1° marzo 2000 relativo all'Azione umanitaria 2000 concernente i cittadini dello Sri Lanka. L'8 febbraio 2001, l'UFR ha ritenuto che A._______, la quale ha avviato una procedura di divorzio e non viveva più in comunità famigliare con il marito, non poteva beneficiare della suddetta azione, fissandole un termine all'8 aprile 2001 per lasciare la Svizzera. G. Con scritto del 14 novembre 2002, il Dipartimento delle istituzioni del canton Ticino ha richiesto all'UFR di riesaminare la sua posizione in merito all'interessata, formulando una domanda di ammissione provvisoria. H. Dando seguito alla domanda unilaterale di divorzio introdotta il 23 ottobre 2002 da A._______, con sentenza del 22 aprile 2003 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi A._______ e B._______ in data 5 maggio 1994. I. Con decisione del 20 aprile 2004, l'UFR ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento di A._______ come non esigibile, sostituendola con un'ammissione provvisoria, con conseguente rilascio di un permesso F. J. In data ... è venuto alla luce E._______, secondo figlio dell'interessata. Il 2 novembre 2005, A._______ ha contratto matrimonio con C._______, il quale ha riconosciuto i due figli concepiti dalla moglie. K. A seguito dell'ottenimento da parte di A._______ di un permesso di dimora (permesso B), in data 24 maggio 2006 l'UFM, in applicazione dell'art. 14b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) ha pronunciato la fine dell'ammissione provvisoria dell'interessata. L. Con scritto del 1° marzo 2007, l'UFM ha trasmesso ad A._______ il conteggio finale concernente il conto di garanzia n. 12445860 ad essa intestato, invitandola a verificarlo ed a comunicare eventuali anomalie, comprovando in maniera plausibile i motivi del suo disaccordo. Questo conteggio si fondava su un credito di Fr. 16'885.25 proveniente dal reddito di un'attività lucrativa, bilanciato da un importo totale da rimborsare di Fr. 32'003.-, con conseguente saldo negativo di Fr. 15'117.75. L'autorità di prime cure ha rilevato come l'interessata e suo figlio non avessero causato spese durante l'ammissione provvisoria e che i suddetti esborsi corrispondono al periodo del suo primo matrimonio con B._______. M. Con osservazioni del 12 marzo 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha contestato il suddetto conteggio finale, rifiutandosi di assumersi costi e responsabilità relative all'ex marito. Essa ha poi affermato che già dal 23 maggio 1997 era stata autorizzata a vivere separata da B._______, precisando che la sentenza di divorzio è stata pronunciata solo il 22 aprile 2003, in quanto, in ragione della nuova legge sul divorzio, essa aveva dovuto aspettare quattro anni prima di potere introdurre una domanda unilaterale di divorzio. L'interessata ha infine rilevato che un'eventuale solidarietà con l'ex marito sarebbe tutt'al più limitata al periodo dal matrimonio sino al 23 maggio 1997. N. Con decisione del 23 maggio 2007, l'UFM ha affermato che, giusta l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) sussiste una responsabilità solidale e illimitata da parte di entrambi i coniugi per ciò che riguarda il rimborso dei costi causati per tutto il tempo della durata del matrimonio, confermando quindi quanto esposto nel suo conteggio finale del 1° marzo 2007 ripreso nel seguente dispositivo:
1. Il conto di garanzia n. 12445860 presenta in data 18.05.2007 un saldo di Fr. 16'885.25.
2. Le spese da rimborsare nell'ambito dell'obbligo di versare le prestazioni di garanzia sono fissate a Fr. 32'003.-.
3. Il conto di garanzia n. 12445860 è saldato. Il saldo (vedi punto 1), aggiunti gli interessi e detratte le spese, deve essere versato all'Ufficio federale della migrazione, quale rimborso per le spese causate. O. In data 13 giugno 2007, l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione, riprendendo le argomentazioni espresse nel suo scritto del 12 marzo precedente, chiedendo nel contempo all'autorità di prime cure di computare solo in ragione di ½ la sua solidarietà, in modo da potere percepire la metà del saldo al 18 maggio 2007 pari a Fr. 16'885.25. P. Chiamato ad esprimersi in merito al succitato ricorso, con preavviso del 20 settembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, giusta l'art. 85 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 (LAsi) e l'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007, i titolari dei conti rispondono in modo solidale per i costi causati dal coniuge, dal partner registrato o dai figli e i coniugi sono solidalmente responsabili per le spese causate durante il matrimonio. L'autorità inferiore ha precisato che, secondo la giurisprudenza (DTF 132 V 236 consid. 2.3), la durata del matrimonio inizia con il matrimonio e termina con la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, nella fattispecie dal 5 maggio 1994 al 2 giugno 2003 e che quindi la ricorrente risponde per le spese causate dall'ex marito durante l'ammissione provvisoria, ossia nel periodo dal 28 novembre 2000 al 22 aprile 2003 ammontanti a Fr. 32'003.-. Q. Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 18 ottobre 2007, la ricorrente ha in primo luogo rilevato che la giurisprudenza a cui l'UFM fa riferimento, si applica al riparto tra i coniugi dell'avere di Cassa Pensioni e non al caso concreto. A._______ ha poi affermato che nella fattispecie ci si deve riallacciare all'art. 166 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) in base al quale, a far tempo dalla cessazione della vita in comune, ciascun coniuge non ha più il potere di rappresentare l'unione coniugale, ribadendo che quindi essa non può essere ritenuta debitrice solidale per quanto dovuto dall'ex coniuge a far tempo dal 23 maggio 1997, momento in cui il giudice aveva autorizzato i coniugi a vivere separati. R. Chiamato ad esprimersi in merito alla succitata replica, con duplica del 30 ottobre 2007 l'UFM ha fatto riferimento ad una sentenza emessa in data 20 settembre 2007 dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale) in materia di responsabilità solidale (C-1252/2006), precisando che l'art. 9 cvp 2 OAsi 2 nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 introduce un caso di responsabilità solidale legale, la quale va oltre le norme del CC, di modo che la ricorrente è responsabile per i costi generati dall'ex marito per tutta la durata del matrimonio, vale a dire fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 22 aprile 2003. S. Invitata a formulare delle osservazioni complementari in merito alla duplica dell'autorità di prime cure, la ricorrente non ha reagito.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di conti di garanzia rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. d cf.1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 2.1 La decisione impugnata è stata pronunciata in applicazione degli artt. 85 a 87 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, RU 1999 2262), dell'art. 14c cpv. 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri abrogata dal 1° gennaio 2008 (LDDS, CS 1 117), degli art. 8 cpv. 1, 9 e 17 a 19 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, RU 1999 2318) nonché dall'art. 22 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, RU 1999 2254). Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il secondo pacchetto della revisione della legislazione sull'asilo del 16 dicembre 2005 con i rispettivi adattamenti della LAsi e dell'OAsi 2 che hanno comportato notevoli modifiche nell'ambito della restituzione delle prestazioni. In sostanza la normativa previgente relativa all'obbligo di rimborso e di garanzia è stata sostituita da un contributo speciale (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo del 4 settembre 2002, FF 2002 6087). In virtù del cpv. 1 delle disposizioni transitorie della LAsi relative alla modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica di questa legge è applicabile il nuovo diritto. Il cpv. 2 delle succitate disposizioni transitorie prevede comunque che, se prima dell'entrata in vigore della modifica in oggetto, sorge un motivo per l'allestimento del conteggio finale secondo l'art. 87 della legge nella versione del 26 giugno 1998, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente. Parimenti dispone l'art. 126a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Ai sensi dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura relativa alle domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto.
E. 2.2 In concreto, A._______ è stata posta a beneficio di un permesso di dimora annuale a partire dal 9 maggio 2006, di modo che, prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, è sorto un motivo di restituzione delle somme di garanzia ai sensi dell'art. 87 LAsi nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2007. Il diritto previgente è pertanto applicabile alla presente fattispecie (cfr. consid. 2.1).
E. 3 In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
E. 4.1 L'art. 14c cpv. 6 LDDS stabilisce l'obbligo per gli stranieri ammessi provvisoriamente di fornire garanzie per il rimborso delle spese d'assistenza, procedura, partenza ed esecuzione. A questo proposito gli art. 85 a 87 LAsi in vigore sino al 31 dicembre 2007 si applicano per analogia.
E. 4.2 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione, nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati (art. 85 cpv. 1 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso (art. 85 cpv. 4 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007).
E. 4.3 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a fornire garanzia per il rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione, nonché dei costi dalla procedura di ricorso. La Confederazione istituisce conti di garanzia destinati unicamente a tale scopo. Il Consiglio federale stabilisce quale parte del reddito della persona tenuta a fornire garanzia il datore di lavoro deve versare sul conto di garanzia. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione provvisoria di esercitare un'attività lucrativa a un onere corrispondente (art. 86 cpv. 1 a 3 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). Il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 86 cvp. 6 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007).
E. 4.4 Su richiesta, le garanzie prestate sono restituite dopo deduzione delle spese computabili quando la persona tenuta a fornire garanzia ha comprovatamente o probabilmente lasciato definitivamente la Svizzera; in quanto richiedente l'asilo o rifugiato, ha ottenuto un permesso di dimora oppure in quanto beneficiario della protezione provvisoria, ha ottenuto un permesso di domicilio o risiede in Svizzera da almeno dieci anni (art. 87 cpv. 1 let. a a c LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). Il diritto alla restituzione di un eventuale saldo attivo che non è fatto regolarmente valere entro dieci anni passa alla Confederazione, tuttavia se il diritto non ha potuto essere fatto valere per motivi scusabili, la Confederazione può restituire il saldo attivo all'interessato anche dopo dieci anni (art. 87 cpv. 2 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). La Confederazione può affidare a terzi i compiti d'esecuzione connessi allo scioglimento dei conti di garanzia; il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 87 cpv. 3 e 4 LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007). Inoltre, l'art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RU 1999 2254 nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007), prevede che le disposizioni del titolo 2 capitolo 2 dell'OAsi 2 (nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007), applicabili ai richiedenti l'asilo, si applicano per analogia agli stranieri che sono stati ammessi provvisoriamente (cfr. art. 14c cpv. 6 LDDS).
E. 4.5 Giusta l'art. 17 cpv. 2 OAsi 2 nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, alle persone obbligate a prestare garanzia, le quali soddisfano la fattispecie dell'art. 87 cpv. 1 della legge (LAsi) nonché alle persone bisognose di protezione cui è stato rilasciato un permesso di dimora in base alla LDDS, viene allestito un conteggio nel quale il saldo del conto di garanzia è messo a confronto con i costi che devono essere rimborsati, sono fatti salvi i casi in cui il conteggio finale è allestito con il conteggio intermedio.
E. 4.6 In concreto, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale dal 9 maggio 2006, le condizioni di cui all'art. 87 cpv. 1 let. c LAsi sono pertanto adempiute. E`quindi a giusta ragione che l'UFM ha allestito un conteggio finale.
E. 5 L'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 prevede che le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo e da persone bisognose di protezione non titolari di permesso di dimora, devono essere rimborsate integralmente. La stessa disposizione prevede che i titolari dei conti di garanzia rispondono in modo solidale per i costi causati dal coniuge, dal partner registrato o dai figli minorenni.
E. 5.1 La ricorrente contesta la validità della decisione impugnata, in quanto le spese rilevate nel suddetto conteggio sono state cagionate dall'ex marito, durante il periodo dal 28 novembre 2000, data a partire dalla quale egli è stato ammesso provvisoriamente, sino al 22 aprile 2003, data del divorzio, cioè in un periodo in cui i coniugi erano già separati (23 maggio 1997), ma non ancora divorziati. L'interpretazione dell'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 (nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007) appare pertanto controversa.
E. 5.2 L'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica e teleologica. La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro, non essendo pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa assume il suo contesto (DTF 133 V 593 consid. 5, DTF 132 V 93 consid. 5.2.1, 128 II 347 consid. 3.5, 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7 consid. 3a, 78 consid. 3a nonché in relazione all'interpretazione teleologica DTF 128 I 34 consid. 3b).
E. 5.3 Secondo i principi generali del diritto relativo all'aiuto sociale la famiglia è contemplata quale unità di sostegno ai suoi membri (FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, Berna 1993, pag. 136). In questo senso erano impostate le previgenti disposizioni inerenti l'obbligo di rimborso e di garanzia nell'ambito del diritto dell'asilo, inclusa altresì la regolamentazione sulla responsabilità solidale dei coniugi. L'obbligo di rimborso nel diritto relativo all'asilo è essenzialmente più severo rispetto a quanto sancito dalle disposizioni generali del diritto relativo all'aiuto sociale (FELIX WOLFFERS, op. cit., pag. 189). Ciò nonostante, la responsabilità solidale tra i coniugi è limitata alla durata del matrimonio. Secondo la prassi, l'unione matrimoniale comprende il periodo a partire dal giorno della celebrazione fino al giorno in cui la sentenza di divorzio entra in forza di cosa giudicata (cfr. DTF 132 V 236 consid. 2.3). Ne discende che la separazione tra coniugi non è vincolante per quanto concerne la responsabilità solidale delle spese causate ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 in vigore sino al 31 dicembre 2007. In tal senso la solidarietà legale fra i coniugi va intesa come una solidarietà illimitata che si estende sulla durata globale del matrimonio, ovvero dalla celebrazione del matrimonio fino alla sentenza di divorzio cresciuta in giudicato (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-1252/2006 del 18 settembre 2007 e riferimenti ivi contenuti, C-2674/2007 del 29 giugno 2009). Un'interpretazione differente priverebbe tale norma del suo significato intrinseco volto a comprendere l'unione matrimoniale quale unità di diritti e doveri tra coniugi per tutta la durata effettiva dell'unione matrimoniale ed ostacolerebbe un'applicazione uniforme del diritto in tale ambito.
E. 5.4 Ritenendo che i coniugi rimangono tali fino alla sentenza di divorzio, giova infine rilevare che, se la summenzionata disposizione fosse da intendere ed applicare in maniera differente, una precisione della disposizione in esame sarebbe necessaria, come la si trova d'altronde all'art. 13 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), il quale prevede espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari non ancora dovuti. A fortiori quindi la solidarietà di cui all'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 è da intendere quale solidarietà tra coniugi fino alla sentenza di divorzio cresciuta in giudicato. Si rileva inoltre che la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale parte dal presupposto che l'art 9 cpv. 2 OAsi 2 (nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007) corrisponde al senso e allo scopo degli art. 85 a 87 LAsi (nel loro tenore fino al 31 dicembre 2007), tale norma poggia di conseguenza su una base legale sufficiente (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4064/2007 del 6 maggio 2009 consid. 5.2 oppure C-1232/1233/2006 del 15 giugno 2007 consid. 5.2 e 5.4).
E. 6 Alla luce di quanto esposto, si constata che la ricorrente, quale titolare del conto di garanzia n. 12445860 è da considerare debitrice solidale di fr. 32'003.-, importo rimasto d'altronde incontestato.
E. 7 Ne discende che l'UFM con decisione del 23 maggio 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 700.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 16 luglio 2007.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata) Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4183/2007 {T 0/2} Sentenza del 17 settembre 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinata dall'Avv. Matteo Quadranti, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Contestazione conteggio finale di garanzia. Fatti: A. Entrato nel territorio della Confederazione il 17 settembre 1990 B._______, cittadino dello Sri Lanka nato il ..., vi ha presentato il giorno stesso una domanda d'asilo. B. Entrata in Svizzera in data 24 agosto 1993, A._______, cittadina dello Sri Lanka nata il ..., vi ha presentato il giorno stesso una domanda d'asilo. Con decisione del 15 ottobre 1993, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto la suddetta domanda, fissando all'interessata un termine al 15 dicembre 1993 per lasciare la Svizzera. C. In data 5 maggio 1994, A._______ è convolata a nozze davanti all'ufficiale di stato civile del comune di Stabio con il connazionale B._______. A partire dal 23 maggio 1997 i suddetti coniugi hanno vissuto separati, separazione constatata il giorno stesso dalle competenti autorità nel corso di un tentativo di conciliazione. D. Il 27 agosto 1997, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso interposto il 3 novembre 1993 da A._______ per il tramite del suo patrocinatore avverso la succitata decisione dell'UFR, fissandole un termine per lasciare la Svizzera che coinciderà con quello che verrà eventualmente assegnato al marito alla conclusione della sua procedura d'asilo. E. Con scritto del 25 marzo 1999, il nuovo patrocinatore dell'interessata ha comunicato che dal 15 dicembre 1998 quest'ultima intrattiene una relazione sentimentale con C._______, connazionale nato il 10 giugno 1960, in attesa di una decisione in merito alla domanda d'asilo da esso inoltrata in data 31 ottobre 1990, dal quale aspetta un figlio e con il quale intende sposarsi non appena ottenuto il divorzio, postulando nel contempo la sospensione del suo allontanamento. Il ..., è venuto alla luce D._______, figlio di A._______. F. Con decisione del 5 dicembre 2000, l'UFR ha respinto la domanda d'asilo inoltrata da B._______ il 17 settembre 1990, pronunciando nel contempo la sua ammissione provvisoria sulla base del decreto del Consiglio federale del 1° marzo 2000 relativo all'Azione umanitaria 2000 concernente i cittadini dello Sri Lanka. L'8 febbraio 2001, l'UFR ha ritenuto che A._______, la quale ha avviato una procedura di divorzio e non viveva più in comunità famigliare con il marito, non poteva beneficiare della suddetta azione, fissandole un termine all'8 aprile 2001 per lasciare la Svizzera. G. Con scritto del 14 novembre 2002, il Dipartimento delle istituzioni del canton Ticino ha richiesto all'UFR di riesaminare la sua posizione in merito all'interessata, formulando una domanda di ammissione provvisoria. H. Dando seguito alla domanda unilaterale di divorzio introdotta il 23 ottobre 2002 da A._______, con sentenza del 22 aprile 2003 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi A._______ e B._______ in data 5 maggio 1994. I. Con decisione del 20 aprile 2004, l'UFR ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento di A._______ come non esigibile, sostituendola con un'ammissione provvisoria, con conseguente rilascio di un permesso F. J. In data ... è venuto alla luce E._______, secondo figlio dell'interessata. Il 2 novembre 2005, A._______ ha contratto matrimonio con C._______, il quale ha riconosciuto i due figli concepiti dalla moglie. K. A seguito dell'ottenimento da parte di A._______ di un permesso di dimora (permesso B), in data 24 maggio 2006 l'UFM, in applicazione dell'art. 14b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) ha pronunciato la fine dell'ammissione provvisoria dell'interessata. L. Con scritto del 1° marzo 2007, l'UFM ha trasmesso ad A._______ il conteggio finale concernente il conto di garanzia n. 12445860 ad essa intestato, invitandola a verificarlo ed a comunicare eventuali anomalie, comprovando in maniera plausibile i motivi del suo disaccordo. Questo conteggio si fondava su un credito di Fr. 16'885.25 proveniente dal reddito di un'attività lucrativa, bilanciato da un importo totale da rimborsare di Fr. 32'003.-, con conseguente saldo negativo di Fr. 15'117.75. L'autorità di prime cure ha rilevato come l'interessata e suo figlio non avessero causato spese durante l'ammissione provvisoria e che i suddetti esborsi corrispondono al periodo del suo primo matrimonio con B._______. M. Con osservazioni del 12 marzo 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha contestato il suddetto conteggio finale, rifiutandosi di assumersi costi e responsabilità relative all'ex marito. Essa ha poi affermato che già dal 23 maggio 1997 era stata autorizzata a vivere separata da B._______, precisando che la sentenza di divorzio è stata pronunciata solo il 22 aprile 2003, in quanto, in ragione della nuova legge sul divorzio, essa aveva dovuto aspettare quattro anni prima di potere introdurre una domanda unilaterale di divorzio. L'interessata ha infine rilevato che un'eventuale solidarietà con l'ex marito sarebbe tutt'al più limitata al periodo dal matrimonio sino al 23 maggio 1997. N. Con decisione del 23 maggio 2007, l'UFM ha affermato che, giusta l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) sussiste una responsabilità solidale e illimitata da parte di entrambi i coniugi per ciò che riguarda il rimborso dei costi causati per tutto il tempo della durata del matrimonio, confermando quindi quanto esposto nel suo conteggio finale del 1° marzo 2007 ripreso nel seguente dispositivo:
1. Il conto di garanzia n. 12445860 presenta in data 18.05.2007 un saldo di Fr. 16'885.25.
2. Le spese da rimborsare nell'ambito dell'obbligo di versare le prestazioni di garanzia sono fissate a Fr. 32'003.-.
3. Il conto di garanzia n. 12445860 è saldato. Il saldo (vedi punto 1), aggiunti gli interessi e detratte le spese, deve essere versato all'Ufficio federale della migrazione, quale rimborso per le spese causate. O. In data 13 giugno 2007, l'interessata è insorta avverso la suddetta decisione, riprendendo le argomentazioni espresse nel suo scritto del 12 marzo precedente, chiedendo nel contempo all'autorità di prime cure di computare solo in ragione di ½ la sua solidarietà, in modo da potere percepire la metà del saldo al 18 maggio 2007 pari a Fr. 16'885.25. P. Chiamato ad esprimersi in merito al succitato ricorso, con preavviso del 20 settembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, giusta l'art. 85 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 (LAsi) e l'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007, i titolari dei conti rispondono in modo solidale per i costi causati dal coniuge, dal partner registrato o dai figli e i coniugi sono solidalmente responsabili per le spese causate durante il matrimonio. L'autorità inferiore ha precisato che, secondo la giurisprudenza (DTF 132 V 236 consid. 2.3), la durata del matrimonio inizia con il matrimonio e termina con la crescita in giudicato della sentenza di divorzio, nella fattispecie dal 5 maggio 1994 al 2 giugno 2003 e che quindi la ricorrente risponde per le spese causate dall'ex marito durante l'ammissione provvisoria, ossia nel periodo dal 28 novembre 2000 al 22 aprile 2003 ammontanti a Fr. 32'003.-. Q. Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 18 ottobre 2007, la ricorrente ha in primo luogo rilevato che la giurisprudenza a cui l'UFM fa riferimento, si applica al riparto tra i coniugi dell'avere di Cassa Pensioni e non al caso concreto. A._______ ha poi affermato che nella fattispecie ci si deve riallacciare all'art. 166 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) in base al quale, a far tempo dalla cessazione della vita in comune, ciascun coniuge non ha più il potere di rappresentare l'unione coniugale, ribadendo che quindi essa non può essere ritenuta debitrice solidale per quanto dovuto dall'ex coniuge a far tempo dal 23 maggio 1997, momento in cui il giudice aveva autorizzato i coniugi a vivere separati. R. Chiamato ad esprimersi in merito alla succitata replica, con duplica del 30 ottobre 2007 l'UFM ha fatto riferimento ad una sentenza emessa in data 20 settembre 2007 dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale) in materia di responsabilità solidale (C-1252/2006), precisando che l'art. 9 cvp 2 OAsi 2 nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 introduce un caso di responsabilità solidale legale, la quale va oltre le norme del CC, di modo che la ricorrente è responsabile per i costi generati dall'ex marito per tutta la durata del matrimonio, vale a dire fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 22 aprile 2003. S. Invitata a formulare delle osservazioni complementari in merito alla duplica dell'autorità di prime cure, la ricorrente non ha reagito. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di conti di garanzia rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. d cf.1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. 2.1 La decisione impugnata è stata pronunciata in applicazione degli artt. 85 a 87 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, RU 1999 2262), dell'art. 14c cpv. 6 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri abrogata dal 1° gennaio 2008 (LDDS, CS 1 117), degli art. 8 cpv. 1, 9 e 17 a 19 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, RU 1999 2318) nonché dall'art. 22 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, RU 1999 2254). Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il secondo pacchetto della revisione della legislazione sull'asilo del 16 dicembre 2005 con i rispettivi adattamenti della LAsi e dell'OAsi 2 che hanno comportato notevoli modifiche nell'ambito della restituzione delle prestazioni. In sostanza la normativa previgente relativa all'obbligo di rimborso e di garanzia è stata sostituita da un contributo speciale (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo del 4 settembre 2002, FF 2002 6087). In virtù del cpv. 1 delle disposizioni transitorie della LAsi relative alla modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica di questa legge è applicabile il nuovo diritto. Il cpv. 2 delle succitate disposizioni transitorie prevede comunque che, se prima dell'entrata in vigore della modifica in oggetto, sorge un motivo per l'allestimento del conteggio finale secondo l'art. 87 della legge nella versione del 26 giugno 1998, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente. Parimenti dispone l'art. 126a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Ai sensi dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura relativa alle domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. 2.2 In concreto, A._______ è stata posta a beneficio di un permesso di dimora annuale a partire dal 9 maggio 2006, di modo che, prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, è sorto un motivo di restituzione delle somme di garanzia ai sensi dell'art. 87 LAsi nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2007. Il diritto previgente è pertanto applicabile alla presente fattispecie (cfr. consid. 2.1). 3. In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 4. 4.1 L'art. 14c cpv. 6 LDDS stabilisce l'obbligo per gli stranieri ammessi provvisoriamente di fornire garanzie per il rimborso delle spese d'assistenza, procedura, partenza ed esecuzione. A questo proposito gli art. 85 a 87 LAsi in vigore sino al 31 dicembre 2007 si applicano per analogia. 4.2 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione, nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati (art. 85 cpv. 1 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso (art. 85 cpv. 4 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). 4.3 I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a fornire garanzia per il rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione, nonché dei costi dalla procedura di ricorso. La Confederazione istituisce conti di garanzia destinati unicamente a tale scopo. Il Consiglio federale stabilisce quale parte del reddito della persona tenuta a fornire garanzia il datore di lavoro deve versare sul conto di garanzia. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione provvisoria di esercitare un'attività lucrativa a un onere corrispondente (art. 86 cpv. 1 a 3 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). Il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 86 cvp. 6 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). 4.4 Su richiesta, le garanzie prestate sono restituite dopo deduzione delle spese computabili quando la persona tenuta a fornire garanzia ha comprovatamente o probabilmente lasciato definitivamente la Svizzera; in quanto richiedente l'asilo o rifugiato, ha ottenuto un permesso di dimora oppure in quanto beneficiario della protezione provvisoria, ha ottenuto un permesso di domicilio o risiede in Svizzera da almeno dieci anni (art. 87 cpv. 1 let. a a c LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). Il diritto alla restituzione di un eventuale saldo attivo che non è fatto regolarmente valere entro dieci anni passa alla Confederazione, tuttavia se il diritto non ha potuto essere fatto valere per motivi scusabili, la Confederazione può restituire il saldo attivo all'interessato anche dopo dieci anni (art. 87 cpv. 2 LAsi nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). La Confederazione può affidare a terzi i compiti d'esecuzione connessi allo scioglimento dei conti di garanzia; il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 87 cpv. 3 e 4 LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007). Inoltre, l'art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RU 1999 2254 nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007), prevede che le disposizioni del titolo 2 capitolo 2 dell'OAsi 2 (nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007), applicabili ai richiedenti l'asilo, si applicano per analogia agli stranieri che sono stati ammessi provvisoriamente (cfr. art. 14c cpv. 6 LDDS). 4.5 Giusta l'art. 17 cpv. 2 OAsi 2 nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007, alle persone obbligate a prestare garanzia, le quali soddisfano la fattispecie dell'art. 87 cpv. 1 della legge (LAsi) nonché alle persone bisognose di protezione cui è stato rilasciato un permesso di dimora in base alla LDDS, viene allestito un conteggio nel quale il saldo del conto di garanzia è messo a confronto con i costi che devono essere rimborsati, sono fatti salvi i casi in cui il conteggio finale è allestito con il conteggio intermedio. 4.6 In concreto, la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale dal 9 maggio 2006, le condizioni di cui all'art. 87 cpv. 1 let. c LAsi sono pertanto adempiute. E`quindi a giusta ragione che l'UFM ha allestito un conteggio finale. 5. L'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 prevede che le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo e da persone bisognose di protezione non titolari di permesso di dimora, devono essere rimborsate integralmente. La stessa disposizione prevede che i titolari dei conti di garanzia rispondono in modo solidale per i costi causati dal coniuge, dal partner registrato o dai figli minorenni. 5.1 La ricorrente contesta la validità della decisione impugnata, in quanto le spese rilevate nel suddetto conteggio sono state cagionate dall'ex marito, durante il periodo dal 28 novembre 2000, data a partire dalla quale egli è stato ammesso provvisoriamente, sino al 22 aprile 2003, data del divorzio, cioè in un periodo in cui i coniugi erano già separati (23 maggio 1997), ma non ancora divorziati. L'interpretazione dell'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 (nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007) appare pertanto controversa. 5.2 L'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica e teleologica. La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro, non essendo pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa assume il suo contesto (DTF 133 V 593 consid. 5, DTF 132 V 93 consid. 5.2.1, 128 II 347 consid. 3.5, 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7 consid. 3a, 78 consid. 3a nonché in relazione all'interpretazione teleologica DTF 128 I 34 consid. 3b). 5.3 Secondo i principi generali del diritto relativo all'aiuto sociale la famiglia è contemplata quale unità di sostegno ai suoi membri (FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, Berna 1993, pag. 136). In questo senso erano impostate le previgenti disposizioni inerenti l'obbligo di rimborso e di garanzia nell'ambito del diritto dell'asilo, inclusa altresì la regolamentazione sulla responsabilità solidale dei coniugi. L'obbligo di rimborso nel diritto relativo all'asilo è essenzialmente più severo rispetto a quanto sancito dalle disposizioni generali del diritto relativo all'aiuto sociale (FELIX WOLFFERS, op. cit., pag. 189). Ciò nonostante, la responsabilità solidale tra i coniugi è limitata alla durata del matrimonio. Secondo la prassi, l'unione matrimoniale comprende il periodo a partire dal giorno della celebrazione fino al giorno in cui la sentenza di divorzio entra in forza di cosa giudicata (cfr. DTF 132 V 236 consid. 2.3). Ne discende che la separazione tra coniugi non è vincolante per quanto concerne la responsabilità solidale delle spese causate ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 in vigore sino al 31 dicembre 2007. In tal senso la solidarietà legale fra i coniugi va intesa come una solidarietà illimitata che si estende sulla durata globale del matrimonio, ovvero dalla celebrazione del matrimonio fino alla sentenza di divorzio cresciuta in giudicato (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-1252/2006 del 18 settembre 2007 e riferimenti ivi contenuti, C-2674/2007 del 29 giugno 2009). Un'interpretazione differente priverebbe tale norma del suo significato intrinseco volto a comprendere l'unione matrimoniale quale unità di diritti e doveri tra coniugi per tutta la durata effettiva dell'unione matrimoniale ed ostacolerebbe un'applicazione uniforme del diritto in tale ambito. 5.4 Ritenendo che i coniugi rimangono tali fino alla sentenza di divorzio, giova infine rilevare che, se la summenzionata disposizione fosse da intendere ed applicare in maniera differente, una precisione della disposizione in esame sarebbe necessaria, come la si trova d'altronde all'art. 13 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), il quale prevede espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari non ancora dovuti. A fortiori quindi la solidarietà di cui all'art. 9 cpv. 2 OAsi 2 è da intendere quale solidarietà tra coniugi fino alla sentenza di divorzio cresciuta in giudicato. Si rileva inoltre che la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale parte dal presupposto che l'art 9 cpv. 2 OAsi 2 (nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007) corrisponde al senso e allo scopo degli art. 85 a 87 LAsi (nel loro tenore fino al 31 dicembre 2007), tale norma poggia di conseguenza su una base legale sufficiente (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4064/2007 del 6 maggio 2009 consid. 5.2 oppure C-1232/1233/2006 del 15 giugno 2007 consid. 5.2 e 5.4). 6. Alla luce di quanto esposto, si constata che la ricorrente, quale titolare del conto di garanzia n. 12445860 è da considerare debitrice solidale di fr. 32'003.-, importo rimasto d'altronde incontestato. 7. Ne discende che l'UFM con decisione del 23 maggio 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 16 luglio 2007. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata) Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: