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C-1000/2018

C-1000/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-28 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Sachverhalt

A. A.a Con decisioni del 16 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha riconosciuto a A._______ - cittadino italiano, nato il (...) 1969 - il diritto di percepire una rendita intera dal 1° settembre 2000 al 31 luglio 2001, una mezza rendita dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera dal 1° febbraio 2006. A.b Una procedura di revisione è stata promossa nel gennaio del 2012. Il 1° novembre 2016, l'UAIE ha soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 2017, la rendita intera versata fino ad allora all'interessato. A.c Con sentenza del 17 febbraio 2017, notificata alla parte ricorrente il 22 febbraio 2017, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso interposto il 17 novembre 2016 da A._______ contro la decisione dell'UAIE del 1° novembre 2016 ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 e relativi atti di causa). B. B.a Con scritto del 23 giugno 2017 (cfr. timbro postale), l'interessato ha chiesto l'interpretazione del considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 in merito alla restituzione dell'effetto sospensivo. B.b Con sentenza del 20 luglio 2017, notificata alla parte ricorrente il 25 luglio 2017 (cfr. doc. TAF 4 dell'incarto C-3836/2017), il TAF ha dichiarato inammissibile la domanda di interpretazione del 23 giugno 2017 (cfr. sentenza del TAF C-3836/2017 del 20 luglio 2017 e relativi atti di causa). C. Con scritto del 15 febbraio 2018, l'interessato ha segnalato che "a oggi, l'ufficio assicurazione Invalidità non ha provveduto concretamente ad alcunché", in concreto all'effettuazione della perizia pluridisciplinare ordinata con sentenza di questo Tribunale del 17 febbraio 2017. Questo suo ulteriore scritto si renderebbe necessario per sottolineare come, da un lato, egli debba sopperire alla sua sopravvivenza quotidiana, senza l'ausilio di alcunché ed alla carenza di mezzi finanziari per continuare le cure di cui ha bisogno. Dall'altro lato, esso servirebbe a far valere come questo modo "operandis" dell'assicuratore sociale costituisce, a suo giudizio, una denegata giustizia nei suoi confronti (doc. TAF 1). D. Il 26 febbraio 2018, su richiesta di questo Tribunale, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha trasmesso copia degli atti dell'incarto inerenti al seguito della procedura consecutiva alla sopraccitata sentenza del TAF del 17 febbraio 2017. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Ai sensi dell'art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per denegata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la decisione o se viene ritardata ingiustamente l'emanazione della decisione (art. 59 LPGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGA e 5 PA; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 1.3). 1.5 In virtù dell'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata/ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tale rimedio giuridico non è vincolato al rispetto di alcun termine (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 1.4). Il ricorso rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) ed è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l'autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia e rinvierà gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 2; Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 46a n. 35 segg.). 2.2 Secondo giurisprudenza, nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente non ha trattato e non ha evaso un'istanza o ha esaminato l'istanza in misura insufficiente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi disposta a pronunciare un giudizio, essa non si è pronunciata entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo è per loro che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2). 2.3 L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2). 2.4 Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete del caso; sono determinanti inoltre la natura della causa, la portata e la difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità inferiore, l'interesse per l'assicurato così come il suo comportamento e quello delle autorità interessate (sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4; v. anche sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2), fermo restando che giuridicamente rilevanti sono i fatti esistenti al momento della presentazione del ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). A questo riguardo appartiene al ricorrente d'intraprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia. Se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (sentenze del TAF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2 e 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.2; DTF 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.3; DTF 110 V 54 consid. 4b), principio che non può tuttavia prevalere sulla necessità di un'istruttoria completa (DTF 129 V 441 consid. 1.2; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2).

3. La sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 è cresciuta incontestata in giudicato il 24 marzo 2017 (doc. TAF 16 a 18 nella causa C-7111/2016). 3.1 Con scritto del 26 aprile 2017, l'UAIE ha invitato l'Ufficio AI, competente per esaminare la domanda di revisione, di volere procedere all'istruttoria complementare ordinata da questo Tribunale e poi comunicare a tempo debito la sua nuova deliberazione (doc. 1 pag. 1). 3.2 Il 19 giugno 2017, l'Ufficio AI ha segnalato al ricorrente che, in ossequio alla sentenza del TAF, doveva sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare (medicina interna, reumatologia, psichiatria e neurologia). Gli ha altresì assegnato un termine di 15 giorni per inoltrare un'eventuale opposizione ed indicato che, scaduto il termine, avrebbe poi incaricato un centro peritale - designato su base aleatoria (art. 72bis OAI [RS 831.201]) - di eseguire gli esami in questione. È stata altresì allegata la lista di domande che sarebbero state sottoposte al centro peritale e conferito al ricorrente un termine di 15 giorni alfine di sottoporre eventuali ulteriori domande per il centro peritale (doc. 7 pagg. 17 e segg.). 3.3 Il 20 giugno 2017, l'Ufficio AI ha poi chiesto al ricorrente di sottoporre, in vista della perizia pluridisciplinare, "copia della documentazione medica presente nella cartella clinica dell'assicurato da gennaio 2017 ad oggi" (doc. 5 pag. 8). 3.4 Con scritto del 24 giugno 2017, il ricorrente ha chiesto all'Ufficio AI di venire sottoposto alla perizia pluridisciplinare in un centro peritale neutrale e che non abbia stretti contatti con "il vostro ufficio", possibilmente nella Svizzera interna. Ha pure chiesto di inserire delle nuove domande al centro peritale (doc. 9 pagg. 24 e segg.). 3.5 Con e-mail del 5 luglio 2017, "SwissMED@P" ha informato l'Ufficio AI che il mandato peritale è stato attribuito a D._______ a E._______ (doc. 10 pag. 28). L'autorità inferiore ha quindi comunicato al ricorrente il 14 luglio 2017 il centro peritale selezionato e le date delle singole visite; ha altresì preso atto del fatto che il ricorrente ha indicato la necessità della presenza di un interprete e dell'inclusione della disciplina "traumatologia" nella perizia pluridisciplinare (doc. 11 pag. 29). Il 17 luglio 2017, il ricorrente ha altresì comunicato all'Ufficio AI di essere d'accordo di sottoporsi alle visite presso il centro peritale prescelto, ma ha chiesto che fosse effettuata una visita specialistica anche "di chirurgia e traumatologia" (doc. 13 pag. 31). Il 17 luglio 2017 il centro peritale prescelto tramite il sistema "SwissMED@P", ha segnalato all'Ufficio AI competente di non essere in grado di eseguire il mandato attribuitogli per assenza di sufficienti competenze linguistiche necessarie per poter trattare correttamente il caso complesso in esame (doc. 14 pag. 32). Il 18 luglio 2017, il ricorrente ha nuovamente chiesto all'Ufficio AI di volere ripristinare il versamento della rendita AI, ripristino che troverebbe la sua giustificazione nel

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 Da quanto esposto, consegue che il ricorso per denegata/ritardata giustizia, manifestamente infondato, deve essere respinto e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 4).

E. 5 Per il resto, il ricorso del 15 febbraio 2018 è trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore. L'amministrazione è invitata a proseguire immediatamente la procedura nel senso indicato al considerando 3.9 in fine del presente giudizio. L'autorità inferiore dovrà peraltro tenere costantemente informato il ricorrente sul seguito della propria procedura.

E. 6.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe. Di principio, questo Tribunale rinuncia a prelevare delle spese processuali in caso di ricorso per ritardata giustizia (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. 4.32 pag. 250; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 5.1). Pertanto, e per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 4 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 6.2 Al ricorrente non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia del ricorso del 15 febbraio 2018) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1000/2018 Sentenza del 28 febbraio 2018 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, rappresentato da B._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; ritardata giustizia. Fatti: A. A.a Con decisioni del 16 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha riconosciuto a A._______ - cittadino italiano, nato il (...) 1969 - il diritto di percepire una rendita intera dal 1° settembre 2000 al 31 luglio 2001, una mezza rendita dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera dal 1° febbraio 2006. A.b Una procedura di revisione è stata promossa nel gennaio del 2012. Il 1° novembre 2016, l'UAIE ha soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 2017, la rendita intera versata fino ad allora all'interessato. A.c Con sentenza del 17 febbraio 2017, notificata alla parte ricorrente il 22 febbraio 2017, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso interposto il 17 novembre 2016 da A._______ contro la decisione dell'UAIE del 1° novembre 2016 ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 e relativi atti di causa). B. B.a Con scritto del 23 giugno 2017 (cfr. timbro postale), l'interessato ha chiesto l'interpretazione del considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 in merito alla restituzione dell'effetto sospensivo. B.b Con sentenza del 20 luglio 2017, notificata alla parte ricorrente il 25 luglio 2017 (cfr. doc. TAF 4 dell'incarto C-3836/2017), il TAF ha dichiarato inammissibile la domanda di interpretazione del 23 giugno 2017 (cfr. sentenza del TAF C-3836/2017 del 20 luglio 2017 e relativi atti di causa). C. Con scritto del 15 febbraio 2018, l'interessato ha segnalato che "a oggi, l'ufficio assicurazione Invalidità non ha provveduto concretamente ad alcunché", in concreto all'effettuazione della perizia pluridisciplinare ordinata con sentenza di questo Tribunale del 17 febbraio 2017. Questo suo ulteriore scritto si renderebbe necessario per sottolineare come, da un lato, egli debba sopperire alla sua sopravvivenza quotidiana, senza l'ausilio di alcunché ed alla carenza di mezzi finanziari per continuare le cure di cui ha bisogno. Dall'altro lato, esso servirebbe a far valere come questo modo "operandis" dell'assicuratore sociale costituisce, a suo giudizio, una denegata giustizia nei suoi confronti (doc. TAF 1). D. Il 26 febbraio 2018, su richiesta di questo Tribunale, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha trasmesso copia degli atti dell'incarto inerenti al seguito della procedura consecutiva alla sopraccitata sentenza del TAF del 17 febbraio 2017. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Ai sensi dell'art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per denegata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la decisione o se viene ritardata ingiustamente l'emanazione della decisione (art. 59 LPGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGA e 5 PA; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 1.3). 1.5 In virtù dell'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata/ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tale rimedio giuridico non è vincolato al rispetto di alcun termine (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 1.4). Il ricorso rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) ed è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l'autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia e rinvierà gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 2; Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 46a n. 35 segg.). 2.2 Secondo giurisprudenza, nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente non ha trattato e non ha evaso un'istanza o ha esaminato l'istanza in misura insufficiente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi disposta a pronunciare un giudizio, essa non si è pronunciata entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo è per loro che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2). 2.3 L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2). 2.4 Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete del caso; sono determinanti inoltre la natura della causa, la portata e la difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità inferiore, l'interesse per l'assicurato così come il suo comportamento e quello delle autorità interessate (sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4; v. anche sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2), fermo restando che giuridicamente rilevanti sono i fatti esistenti al momento della presentazione del ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). A questo riguardo appartiene al ricorrente d'intraprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia. Se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (sentenze del TAF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2 e 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.2; DTF 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.3; DTF 110 V 54 consid. 4b), principio che non può tuttavia prevalere sulla necessità di un'istruttoria completa (DTF 129 V 441 consid. 1.2; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2).

3. La sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 è cresciuta incontestata in giudicato il 24 marzo 2017 (doc. TAF 16 a 18 nella causa C-7111/2016). 3.1 Con scritto del 26 aprile 2017, l'UAIE ha invitato l'Ufficio AI, competente per esaminare la domanda di revisione, di volere procedere all'istruttoria complementare ordinata da questo Tribunale e poi comunicare a tempo debito la sua nuova deliberazione (doc. 1 pag. 1). 3.2 Il 19 giugno 2017, l'Ufficio AI ha segnalato al ricorrente che, in ossequio alla sentenza del TAF, doveva sottoporsi ad una perizia pluridisciplinare (medicina interna, reumatologia, psichiatria e neurologia). Gli ha altresì assegnato un termine di 15 giorni per inoltrare un'eventuale opposizione ed indicato che, scaduto il termine, avrebbe poi incaricato un centro peritale - designato su base aleatoria (art. 72bis OAI [RS 831.201]) - di eseguire gli esami in questione. È stata altresì allegata la lista di domande che sarebbero state sottoposte al centro peritale e conferito al ricorrente un termine di 15 giorni alfine di sottoporre eventuali ulteriori domande per il centro peritale (doc. 7 pagg. 17 e segg.). 3.3 Il 20 giugno 2017, l'Ufficio AI ha poi chiesto al ricorrente di sottoporre, in vista della perizia pluridisciplinare, "copia della documentazione medica presente nella cartella clinica dell'assicurato da gennaio 2017 ad oggi" (doc. 5 pag. 8). 3.4 Con scritto del 24 giugno 2017, il ricorrente ha chiesto all'Ufficio AI di venire sottoposto alla perizia pluridisciplinare in un centro peritale neutrale e che non abbia stretti contatti con "il vostro ufficio", possibilmente nella Svizzera interna. Ha pure chiesto di inserire delle nuove domande al centro peritale (doc. 9 pagg. 24 e segg.). 3.5 Con e-mail del 5 luglio 2017, "SwissMED@P" ha informato l'Ufficio AI che il mandato peritale è stato attribuito a D._______ a E._______ (doc. 10 pag. 28). L'autorità inferiore ha quindi comunicato al ricorrente il 14 luglio 2017 il centro peritale selezionato e le date delle singole visite; ha altresì preso atto del fatto che il ricorrente ha indicato la necessità della presenza di un interprete e dell'inclusione della disciplina "traumatologia" nella perizia pluridisciplinare (doc. 11 pag. 29). Il 17 luglio 2017, il ricorrente ha altresì comunicato all'Ufficio AI di essere d'accordo di sottoporsi alle visite presso il centro peritale prescelto, ma ha chiesto che fosse effettuata una visita specialistica anche "di chirurgia e traumatologia" (doc. 13 pag. 31). Il 17 luglio 2017 il centro peritale prescelto tramite il sistema "SwissMED@P", ha segnalato all'Ufficio AI competente di non essere in grado di eseguire il mandato attribuitogli per assenza di sufficienti competenze linguistiche necessarie per poter trattare correttamente il caso complesso in esame (doc. 14 pag. 32). Il 18 luglio 2017, il ricorrente ha nuovamente chiesto all'Ufficio AI di volere ripristinare il versamento della rendita AI, ripristino che troverebbe la sua giustificazione nel considerando in diritto n. 11 della sentenza del TAF del 17 febbraio 2017 (doc. 15 pag. 33). Il 19 luglio 2017, il ricorrente è stato informato che il centro peritale in questione ha definitivamente confermato l'impossibilità ad eseguire l'incarico ricevuto e che sarebbe stato provveduto a una nuova registrazione dell'incarico sulla piattaforma "SwissMED@P" (doc. 17 pag. 35). Il 21 luglio 2017, l'Ufficio AI ha comunicato al ricorrente che la rendita AI non poteva essere ripristinata e rinviato allo scritto dell'UAIE del 19 giugno 2017 (doc. 21 pag. 39). Il 24 luglio 2017, il ricorrente ha nuovamente chiesto gli fosse nuovamente versata la rendita AI (doc. 22 pagg. 40 e seg.). Il 26 luglio 2017, è stato confermato al ricorrente che sarebbe stata inclusa nella nuova perizia anche la disciplina "chirurgia ortopedica e traumatologia" (doc. 23 pag. 42 e 24 pag. 43) e richiamata la necessità di produrre la documentazione già richiesta con scritto del 20 giugno 2017, ma non ancora ricevuta (doc. 23 pag. 42). Sempre il 26 luglio 2017, è stato quindi provveduto ad una nuova registrazione del mandato nel sistema "SwissMED@P" (doc. 25 pag. 44). Con e-mail del 3 agosto 2017, "SwissMED@P" ha informato la competente autorità che il mandato peritale è stato riattribuito al F._______ a G._______ (doc. 26 pag. 45). Da una nota interna dell'8 agosto 2017, risulta poi che anche detto centro peritale si troverebbe nell'impossibilità di eseguire il surriferito mandato, per mancanza delle necessarie competenze linguistiche; il caso sarebbe quindi stato tolto dalla piattaforma "SwissMED@P" in attesa di un nuovo procedere (doc. 27 pag. 46). Dagli atti di causa risulta infine che il 21 novembre 2017 l'Ufficio AI ha chiesto ad H._______, alfine di procedere alla valutazione della pratica AI, di volergli trasmettere copia dei loro atti, comprensivi delle sentenze del Tribunale dal 1° aprile 2016 (doc. 28 pag. 47). L'H._______ vi ha provveduto il 27 novembre 2017 (doc. 30 pag. 49). Dagli atti sottoposti a questo Tribunale dall'Ufficio AI non risulta alcun altro atto da parte dell'amministrazione successivamente a tale data e fino alla data del ricorso per denegata giustizia del 15 febbraio 2018. 3.6 In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art. 64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia (sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). 3.7 Questo Tribunale osserva, da un lato, che il ricorrente nemmeno spiega per quali motivi l'assicuratore sarebbe incorso in un diniego di giustizia. Il fatto che non sia stata ancora eseguita la perizia pluridisciplinare ordinata da questo Tribunale con la più volte citata sentenza del 17 febbraio 2017 nel caso C-7111/2016 (sentenza cresciuta incontestata in giudicato), non dimostra comunque ancora che l'assicuratore non voglia far eseguire la perizia o voglia negare l'emanazione di una decisione nel caso in esame. Non costituisce manifestamente denegata giustizia nemmeno il fatto che l'autorità inferiore non abbia, successivamente alla sentenza del TAF del 17 febbraio 2017, deciso il ripristino del versamento delle prestazioni durante la nuova procedura d'istruzione della causa. L'autorità inferiore ha peraltro comunicato al ricorrente già con scritto del 19 giugno 2017 (cfr. doc. TAF 20 nella causa C-7111/2016 di questo Tribunale) che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 V 370 e 106 V 8), richiamata anche nella sentenza del Tribunale federale medesimo 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010, quando l'amministrazione ha ritirato l'effetto sospensivo del ricorso ad una decisione di revisione che sopprime o diminuisce una rendita, il ritiro dell'effetto sospensivo perdura, di principio, anche in caso di rinvio dell'incarto all'amministrazione per complemento d'inchiesta e fino alla notificazione della nuova decisione. In tale contesto, può essere ancora rilevato che il ricorrente non ha peraltro impugnato neppure la sentenza del TAF C-3836/2017 del 20 luglio 2017 concernente la sua domanda d'interpretazione del considerando n. 11 della sentenza del TAF del 17 febbraio 2017. Peraltro, sia rilevato a titolo meramente abbondanziale, detto considerando n. 11 non può palesemente essere interpretato nel senso indicato dal ricorrente, questo Tribunale non avendo affatto ordinato il ripristino del versamento della rendita nell'ambito della procedura di revisione in corso. 3.8 Il ricorso del ricorrente va peraltro esaminato ancora dal profilo della ritardata giustizia. Benché anche da questo profilo la censura del ricorrente resta generica, occorre verificare se l'amministrazione abbia omesso di procedere all'istruzione della causa con la dovuta celerità, così provocando anche un ingiustificato ritardo nell'emanazione di una nuova decisione. 3.9 La procedura d'istruttoria dinanzi all'autorità inferiore ha seguito il suo normale corso fino al 5 luglio 2017, data in cui il mandato per la perizia pluridisciplinare è stato registrato nella piattaforma informatica "SuisseMED@P". I 7 mesi che sono poi trascorsi fino al 15 febbraio 2018, data del ricorso per denegata giustizia, senza che si sia ancora proceduto all'effettuazione vera e propria della perizia pluridisciplinare possono apparire come un periodo di tempo relativamente lungo. Tuttavia, conto tenuto delle circostanze particolari del caso, la durata della procedura, valutata nel suo insieme, non può considerarsi siccome irragionevole. La perizia medica ordinata da questo Tribunale deve infatti essere eseguita da un centro peritale scelto con metodo aleatorio mediante la piattaforma informatica "SuisseMED@P" (DTF 130 V 210 consid. 3.1; art. 72bis OAI). Nell'ambito dell'attribuzione di questo mandato peritale, occorre reperire un centro peritale che soddisfa i criteri contenuti nella richiesta dell'amministrazione, segnatamente un centro peritale che esegue perizie in medicina interna, reumatologia, chirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia e psichiatria, che esegue perizie in italiano o abbia perlomeno le competenze linguistiche necessarie, che dispone di capacità nelle indicate discipline mediche e che sia disponibile a ricevere il mandato (v. il documento "Attribuzione dei mandati e metodo aleatorio SuisseMED@P" dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali). Ora, dopo il rifiuto da parte del centro peritale D._______ di E._______ del mandato conferito il 5 luglio 2017, è poi stato attribuito, il 3 agosto 2017, mediante la già citata piattaforma "SwissMED@P", un nuovo mandato al centro peritale F._______ di G._______. Anche detto nuovo mandato è stato rifiutato dal centro peritale F._______ di G._______, l'8 agosto 2017, sostanzialmente per la medesima ragione che ha condotto al precedente rifiuto da parte del centro peritale D._______ di E._______, ossia l'assenza delle necessarie competenze linguistiche per un caso complesso come quello in esame. Il caso è poi stato tolto dalla piattaforma SuisseMED@P "in attesa di un nuovo procedere" (doc. 27 pag. 46). Successivamente a tale data, e secondo quanto emerge dagli atti di causa trasmessi dall'Ufficio AI, è stata fatta il 21 novembre 2017 una richiesta di trasmissione degli atti da parte dell'H._______, cui detta assicurazione ha dato seguito il 27 novembre 2017. Dal 27 novembre 2017 al 15 febbraio 2018 non risultano essere stati intrapresi dall'amministrazione degli specifici atti istruttori, e non è ancora dato sapere quando e da chi sarà effettuata la perizia ordinata da questo Tribunale con sentenza del 17 febbraio 2017. Tale situazione, invero non ideale, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, non è tuttavia ancora costitutiva di una ritardata giustizia. Di per sé, la durata della procedura di prima istanza, di circa 12 mesi dalla data della testé citata sentenza di rinvio del TAF, dovuta in particolare al rifiuto del mandato per l'esecuzione della perizia pluridisciplinare da parte di ben due centri peritali designati per il tramite della piattaforma SuisseMED@P, trova una giustificazione plausibile. L'amministrazione avrebbe certo potuto/dovuto meglio informare il ricorrente in merito alle varie fasi dell'organizzazione della perizia medica dopo l'8 agosto 2017, momento in cui vi è stato il secondo rifiuto da parte di un centro peritale designato mediante la piattaforma SuisseMED@P e che è stato deciso di togliere il caso dalla piattaforma in questione. Tuttavia dopo un "tempo morto" di all'incirca tre mesi, l'autorità inferiore appare avere riattivato l'istruzione nel novembre del 2017 con la richiesta di documentazione medica e sentenze giudiziarie all'H._______. Anche se al 15 febbraio 2018 non era in particolare ancora dato sapere, in virtù delle carte processuali al loro stato attuale, quando e da chi sarebbe stata effettuata la perizia pluridisciplinare ordinata da questo Tribunale il 17 febbraio 2017, e se sarebbero infine state incluse altre discipline oltre a quelle ordinate nella sentenza in questione, in considerazione del doppio rifiuto dei centri peritali selezionati mediante la piattaforma SuisseMED@P e della complessità della situazione, non vi è ancora ragione di ritenere siccome adempiti i presupposti per ammettere l'esistenza di una ritardata giustizia. È tuttavia importante che sia rapidamente deciso il nuovo modo di procedere e successivamente provveduto con la necessaria celerità all'effettuazione della perizia pluridisciplinare. I 12 mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF del 17 febbraio 2017, evidenziano tuttavia l'esistenza di una situazione che, se dovesse perdurare, potrebbe essere suscettibile di comportare un ritardo ingiustificato nello statuire (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.2 in fine).

4. Da quanto esposto, consegue che il ricorso per denegata/ritardata giustizia, manifestamente infondato, deve essere respinto e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 4).

5. Per il resto, il ricorso del 15 febbraio 2018 è trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore. L'amministrazione è invitata a proseguire immediatamente la procedura nel senso indicato al considerando 3.9 in fine del presente giudizio. L'autorità inferiore dovrà peraltro tenere costantemente informato il ricorrente sul seguito della propria procedura. 6. 6.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe. Di principio, questo Tribunale rinuncia a prelevare delle spese processuali in caso di ricorso per ritardata giustizia (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. 4.32 pag. 250; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 5.1). Pertanto, e per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 4 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 6.2 Al ricorrente non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia del ricorso del 15 febbraio 2018)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: