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C-4345/2022

C-4345/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-28 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Sachverhalt

A. A.a In data 6 maggio 2009 A._______ (di seguito assicurata, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina svizzera, nata il (...) 1963, domiciliata a (...) (IT) dal 31 ottobre 2017, ha formulato all'Ufficio AI del Cantone B._______ (UAI-B._______) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 84, 297, 387 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE]). A.b Con decisione dell'11 giugno 2012 L'UAI-B._______ ha riconosciuto all'assicurata il diritto ad una rendita intera con grado AI del 75% dal 1° novembre 2009, poi ridotta a mezza rendita con grado AI del 59% a partire dal 1° aprile 2012 (doc. 317). A.b.a Il 24 settembre 2012 la ricorrente ha presentato domanda di revisione della rendita, lamentando un peggioramento dello stato di salute. Con decisione del 21 marzo 2013 l'UAI-B._______ ha attribuito all'assicurata il diritto a una rendita intera con grado AI del 75% dal 1° marzo 2013 (doc. 347). B. B.a Nel mese di gennaio 2015 l'UAI-B._______ ha avviato una procedura di revisione d'ufficio (doc. 349 e segg.) e con decisione del 26 agosto 2019 ha disposto la sostituzione della redita intera con una mezza rendita a partire dal 1° ottobre 2019 (doc. 436). B.b Con sentenza del 26 maggio 2020, questo Tribunale ha accolto il ricorso dell'assicurata contro la decisione del 26 agosto 2019, annullando la stessa e rinviando gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse al completamento dell'istruttoria e si pronunciasse nuovamente sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita di invalidità dell'interessata a decorrere dal 1° ottobre 2019 (sentenza del TAF C-5098/2019 del 26 maggio 2020). B.c A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale amministrativo federale (TAF), l'UAIE ha ripreso l'istruzione della causa. Di tale procedura e delle relative tempistiche si dirà in dettaglio nei considerandi in diritto. C. C.a Il 28 settembre 2022, l'interessata ha interposto un ricorso per ritardata giustizia dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Essa ha censurato che, a oltre due anni dalla decisione di rinvio del TAF, l'UAIE non aveva ancora emesso la propria decisione relativa al suo diritto alla rendita, fatto economicamente, giuridicamente e umanamente inaccettabile. Ha pertanto chiesto che all'UAIE sia fatto ordine di pronunciarsi al più presto sul suo diritto alla rendita, protestando tasse, spese e ripetibili (doc. TAF 1). C.b Con risposta al ricorso dell'11 ottobre 2022 l'UAIE ha postulato la reiezione del ricorso per ritardata giustizia. L'autorità inferiore ha in particolare osservato di aver intrapreso tempestivamente e regolarmente, a seguito della menzionata sentenza del TAF del 26 maggio 2020, specifici e necessari atti istruttori per far correttamente eseguire gli imprescindibili approfondimenti specialistici e questo nonostante la ricorrente si fosse in un primo momento rifiutata di sottoporsi ad una perizia presso il SAM di (...). Pertanto l'amministrazione ritiene che la durata della procedura non possa essere considerata irragionevole, non essendo in particolare riconoscibili periodi di inattività prolungati o sproporzionati (doc. TAF 3). C.c Con replica del 15 novembre 2022 la ricorrente ha allegato di non essersi opposta a farsi periziare presso il SAM di (...), bensì presso il Centro peritale medico. Per il resto essa si è sostanzialmente riconfermata nelle sue tesi e conclusioni ricorsuali (doc. TAF 6). C.d Con duplica del 5 dicembre 2022 l'autorità inferiore ha confermato la richiesta di respingimento del ricorso e indicato di aver nel frattempo trasmesso alla ricorrente un progetto di decisione del 21 novembre 2022 (doc. TAF 8). C.e Con scritto del 28 dicembre 2022 l'interessata ha osservato che il menzionato progetto di decisione è stato emanato proprio a seguito del ricorso per ritardata giustizia. Essa chiede pertanto che l'UAIE venga condannato al versamento di congrue indennità per ripetibili (doc. TAF 10). C.f Con decisione del 16 gennaio 2023 l'UAIE ha confermato il progetto del 21 novembre 2022 e ha soppresso la rendita percepita dalla ricorrente a decorrere dal 1° ottobre 2019 (doc. TAF 11).

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3 La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Ai sensi dell'art. 46a PA può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per denegata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la decisione o se viene ritardata ingiustamente l'emanazione della decisione (art. 59 LPGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGA e 5 PA; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 1.3).

E. 1.5 In virtù dell'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata/ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tale rimedio giuridico non è vincolato al rispetto di alcun termine (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 1.4).

E. 1.6 Il ricorso del 28 settembre 2022 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) ed il ricorrente, al momento dell'inoltro del gravame, si poteva avvalere di un interesse degno di protezione concreto e attuale. Il ricorso è pertanto ammissibile.

E. 2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l'autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia e rinvierà gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 2; Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 46a n. 35 segg.).

E. 2.2 Secondo giurisprudenza, nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente non ha trattato e non ha evaso un'istanza oppure ha esaminato l'istanza in misura insufficiente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi disposta a pronunciare un giudizio, essa non si è pronunciata entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo è per loro che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2).

E. 2.3 L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2).

E. 2.4 Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete del caso; sono determinanti inoltre la natura, la portata e la difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità inferiore, l'interesse per l'assicurato così come il suo comportamento e quello delle autorità interessate (sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4; v. anche sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2), fermo restando che giuridicamente rilevanti sono i fatti esistenti al momento della presentazione del ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). A questo riguardo appartiene al ricorrente intraprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola ad accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia. Se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (sentenze del TAF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2 e 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.2; DTF 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.3; DTF 110 V 54 consid. 4b), il quale non può tuttavia prevalere sulla necessità di un'istruttoria completa (DTF 129 V 441 consid. 1.2; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2).

E. 3.1 Nella fattispecie, pendente causa, l'autorità inferiore ha emesso il progetto di decisione del 21 novembre 2022, in seguito confermato con decisione del 16 gennaio 2023, con cui ha soppresso la rendita di cui beneficiava la ricorrente dal 1° ottobre 2019 (doc. TAF 8). Pertanto, essendosi l' UAIE - come richiesto dalla ricorrente con il gravame 28 settembre 2022 - nel frattempo pronunciata sul diritto di percepire una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, non vi è più alcun interesse attuale della ricorrente all'accoglimento del suo ricorso per ritardata giustizia. Anche nell'eventualità in cui questo Tribunale dovesse constatare un ritardo nell'accertamento dei fatti rilevanti, non potrebbe difatti più ordinare all'autorità inferiore di terminare l'istruttoria e decidere in merito al suo diritto ad una rendita.

E. 3.2 Alla luce di quanto esposto, il ricorso per ritardata giustizia del 28 settembre 2022 va stralciato dai ruoli.

E. 4.1 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 4.2 Ne discende che in concreto la presente sentenza può essere pronunciata a giudice unico.

E. 5.1 Di regola questo Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali in caso di ricorso per ritardata giustizia (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, N 4.32; sentenze del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 6 e C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 5.1). Pertanto non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 4 PA, art. 5 prima frase e art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 5.2.1 Giusta l'art. 64 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. L'art. 15 TS-TAF precisa che se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. Secondo l'art. 5 TS-TAF, applicabile per analogia alle ripetibili (art. 15 TS-TAF seconda frase), se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le ripetibili sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

E. 5.2.2 Per determinare se è una delle parti che ha reso priva di oggetto la procedura si applicano criteri materiali. Irrilevante è infatti chi ha eseguito l'atto processuale formale che ha indotto l'autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, N 4.55 e segg. e 4.71 e segg. si confronti anche sentenza del TAF C-3521/2020 del 30 settembre 2020 consid. 7.2.1 e 7.2.2).

E. 5.2.3 Nel caso in esame, la causa è divenuta priva di oggetto a seguito dell'emanazione della decisione del 16 gennaio 2023 da parte dell'UAIE. Trattandosi di un regolare passo procedurale, non si può imputare all'autorità inferiore l'esito del gravame. Risulta pertanto necessario un esame sommario delle possibilità di accoglimento del ricorso per ritardata giustizia, tenuto conto della situazione fattuale al momento in cui è stata emessa la citata decisione.

E. 5.3.1 A tal proposito, dalla documentazione agli atti risulta che in seguito alla succitata sentenza di rinvio del TAF del 26 maggio 2020, cresciuta in giudicato incontestata, il 2 luglio 2020 l'UAIE ha ripreso l'istruttoria del caso.

E. 5.3.2 Con scritto del 14 agosto 2020 l'UAIE ha chiesto alla ricorrente la trasmissione della documentazione medica aggiornata (doc. 493) avvenuta il 14 settembre 2020 (doc. 494 a 499).

E. 5.3.3 Il 14 ottobre 2020 l'UAIE ha annunciato all'interessata che sarebbe stata organizzata una perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico e psichiatrico (doc. 501).

E. 5.3.4 Il 29 ottobre 2020 la ricorrente ha trasmesso nuova documentazione medica (doc. 505).

E. 5.3.5 Il 2 novembre 2020 la ricorrente ha chiesto se fosse possibile recarsi alle visite peritali previste in taxi a spese dell'assicurazione invalidità svizzera (doc. 506). Con risposta del 12 novembre 2020 l'UAIE ha indicato che, salvo casi di impossibilità di usare i mezzi pubblici per ragioni mediche, l'assicurazione invalidità rimborsa unicamente le spese di viaggio con i trasporti pubblici (doc. 510).

E. 5.3.6 Con messaggio di posta elettronica del 16 novembre 2020, la rappresentante della ricorrente ha comunicato all'UAIE che quest'ultima non aveva intenzione di recarsi presso il Centro peritale medico di (...) in quanto vi aveva lavorato come segretaria, ma di essere disposta a farsi periziare presso gli studi medici degli specialisti incaricati (doc. 511).

E. 5.3.7 Con decisione del 9 febbraio 2021 l'UAIE ha respinto la richiesta di assistenza giuridica gratuita presentata dall'assicurata il 22 ottobre 2020 (doc. 527).

E. 5.3.8 Con scritto del 15 febbraio 2021 l'UAIE ha comunicato all'interessata che qualora dovesse persistere nel suo rifiuto di recarsi presso il SAM di (...) senza valida giustificazione, esso emanerà una decisione incidentale secondo cui la perizia dovrà essere effettuata presso il citato centro medico (doc. 528).

E. 5.3.9 Durante un colloquio telefonico del 23 febbraio 2021, la rappresentante dell'interessata ha comunicato all'UAIE che la sua assistita rifiutava categoricamente di sottoporsi alla perizia pluridisciplinare prevista al SAM di (...) (doc. 529). Tale rifiuto è stato ribadito per iscritto con messaggio di posta elettronica del 1° marzo 2021 (doc. 530).

E. 5.3.10 Con decisione incidentale del 7 aprile 2021 l'UAIE ha confermato che la perizia veniva mantenuta presso il centro medico SAM di (...) (doc. 532). Tale decisione è passata in giudicato incontestata.

E. 5.3.11 Con messaggi di posta elettronica del 20 giugno e 15 luglio 2021, la rappresentante della ricorrente ha comunicato all'UAIE che la sua assistita non intendeva più opporsi a farsi periziare presso il SAM di (...) e che rimaneva in attesa di una convocazione in tal senso (doc. 534).

E. 5.3.12 Con decisione del 26 luglio 2021 l'UAIE ha conferito mandato al SAM di (...) di sottoporre la ricorrente a perizia medica pluridisciplinare (doc. 535).

E. 5.3.13 Con raccomandata del 7 ottobre 2021 l'assicurata è stata convocata a presentarsi presso il SAM a più riprese nei mesi di novembre e dicembre 2021 (doc. 539). Con comunicazione del 1° dicembre 2021 l'assicurata è stata informata in merito al posticipo della seconda visita psichiatrica al 12 gennaio 2022 (doc. 544). In seguito gli appuntamenti per le visite mediche sono stati ulteriormente posticipati a causa di un periodo di malattia dell'assicurata (doc. 549 e segg.).

E. 5.3.14 Il 30 marzo 2022 ed il 12 aprile 2022 l'UAIE ha sollecitato il SAM a consegnare in tempi brevi la perizia pluridisciplinare (doc. 553 e segg).

E. 5.3.15 Il 3 maggio 2022 l'UAIE ha accordato al SAM di (...) un ultimo termine fino al 10 maggio 2022 per consegnare la perizia pluridisciplinare (doc. 558).

E. 5.3.16 Con messaggi di posta elettronica del 17 maggio 2022 e 3 giugno 2022 la rappresentante della ricorrente ha nuovamente chiesto l'evasione della pratica relativa alla sua assistita (doc. 559 e segg.).

E. 5.3.17 Con raccomandata del 20 giugno 2022 l'UAIE ha concesso al SAM un ultimo termine fino al 7 luglio 2022 per consegnare la perizia pluridisciplinare (doc. 562).

E. 5.3.18 Il 24 giugno 2022 il SAM ha spedito la perizia pluridisciplinare (doc. 565).

E. 5.3.19 Il 25 agosto 2022 gli specialisti dell'ufficio medico dell'UAIE hanno reso le loro considerazioni medico-giuridiche sulla perizia pluridisciplinare del SAM (doc. 569).

E. 5.3.20 Il 7 settembre 2022 l'UAIE ha chiesto un avviso giuridico al suo servizio giuridico in merito alla procedura in esame (doc. 570). Tale presa di posizione è stata resa l'11 ottobre 2022 (doc. 571).

E. 5.3.21 Il 21 novembre 2022 l'UAIE ha emesso il progetto di decisione (doc. TAF 8), confermato con decisione del 16 gennaio 2023 (doc. TAF 11).

E. 6.1 Alla luce delle circostanze del caso concreto questo Tribunale ritiene che all'evidenza la durata della procedura non può essere considerata irragionevole. Da una parte l'autorità inferiore ha tempestivamente e regolarmente intrapreso passi procedurali utili e indispensabili alfine di raccogliere la documentazione medica, nonché i pareri specialistici, necessari ad un corretto accertamento del caso. A tal proposito va rilevato che non sono in particolare ravvisabili periodi di inattività prolungati o sproporzionati rispetto alla situazione concreta, che prevedeva un complesso accertamento pluridisciplinare in periodo di pandemia. Peraltro, il Tribunale federale ha confermato a più riprese che la dilazione della procedura d'accertamento dovuta all'esperimento di una perizia medica, di principio non rappresenta un ritardo ingiustificato (cfr. per esempio sentenza TF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con rinvii). Nel caso concreto, l'UAIE ha ad ogni modo tenuto un comportamento proattivo e sollecitato a più riprese il SAM ad una tempestiva consegna della perizia. Pertanto, il rallentamento della procedura dovuto al ritardo del SAM nel consegnare la perizia pluridisciplinare all'UAIE non può di certo - come sembrerebbe voler fare la ricorrente - venir imputato a quest'ultimo, che al contrario si è prodigato a più riprese per ottenere la perizia in questione in tempi ragionevoli. D'altra parte, la ricorrente stessa ha invece largamente contribuito a dilatare i tempi per l'emanazione della decisione che la concerne rifiutandosi, apparentemente senza valido motivo, di sottoporsi ai necessari accertamenti medici presso il SAM di (...). A tal proposito può in particolare restare indeciso se inizialmente vi fosse stata un'incomprensione circa il centro medico incaricato di eseguire la perizia (come sostenuto dalla ricorrente con la replica del 15 novembre 2022 [cfr. consid. C.c]). Dagli atti risulta infatti chiaramente che l'interessata ha mantenuto il proprio rifiuto di farsi periziare anche quando le era già stato comunicato che la perizia doveva essere effettuata dal SAM di (...) e non presso il Centro peritale di (...) (v. doc. 528 e segg.).

E. 6.2 Da quanto esposto risulta che l'autorità inferiore ha dovuto attendere di ottenere la perizia pluridisciplinare del SAM prima di poter emettere la decisione del 16 gennaio 2023. Questo Tribunale rileva che va da sé che la perizia contiene informazioni indispensabili per il corretto apprezzamento della situazione medica e dell'eventuale diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurata non ha per contro né preso posizione al riguardo, né si è mai confrontata con le spiegazioni addotte dall'autorità inferiore a giustificazione del tempo necessario all'evasione della sua domanda di revisione della rendita.

E. 6.3 Alla luce di quanto precede, anche qualora questo Tribunale si fosse dovuto pronunciare in merito alla fondatezza del ricorso per ritardata giustizia, non avrebbe potuto far altro che respingerlo in quanto manifestamente infondato.

E. 6.4 Ne consegue che alla ricorrente non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 5, 7 e 15 TS-TAF) (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso per ritardata giustizia è stralciato dai ruoli.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4345/2022 Sentenza del 28 febbraio 2023 Composizione Michela Bürki Moreni (giudice unico), cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia) patrocinata dall'avv. Cristina Faccini, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; ricorso per ritardata giustizia. Fatti: A. A.a In data 6 maggio 2009 A._______ (di seguito assicurata, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina svizzera, nata il (...) 1963, domiciliata a (...) (IT) dal 31 ottobre 2017, ha formulato all'Ufficio AI del Cantone B._______ (UAI-B._______) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 84, 297, 387 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE]). A.b Con decisione dell'11 giugno 2012 L'UAI-B._______ ha riconosciuto all'assicurata il diritto ad una rendita intera con grado AI del 75% dal 1° novembre 2009, poi ridotta a mezza rendita con grado AI del 59% a partire dal 1° aprile 2012 (doc. 317). A.b.a Il 24 settembre 2012 la ricorrente ha presentato domanda di revisione della rendita, lamentando un peggioramento dello stato di salute. Con decisione del 21 marzo 2013 l'UAI-B._______ ha attribuito all'assicurata il diritto a una rendita intera con grado AI del 75% dal 1° marzo 2013 (doc. 347). B. B.a Nel mese di gennaio 2015 l'UAI-B._______ ha avviato una procedura di revisione d'ufficio (doc. 349 e segg.) e con decisione del 26 agosto 2019 ha disposto la sostituzione della redita intera con una mezza rendita a partire dal 1° ottobre 2019 (doc. 436). B.b Con sentenza del 26 maggio 2020, questo Tribunale ha accolto il ricorso dell'assicurata contro la decisione del 26 agosto 2019, annullando la stessa e rinviando gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse al completamento dell'istruttoria e si pronunciasse nuovamente sul grado di invalidità e sul diritto alla rendita di invalidità dell'interessata a decorrere dal 1° ottobre 2019 (sentenza del TAF C-5098/2019 del 26 maggio 2020). B.c A seguito della sentenza di rinvio del Tribunale amministrativo federale (TAF), l'UAIE ha ripreso l'istruzione della causa. Di tale procedura e delle relative tempistiche si dirà in dettaglio nei considerandi in diritto. C. C.a Il 28 settembre 2022, l'interessata ha interposto un ricorso per ritardata giustizia dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Essa ha censurato che, a oltre due anni dalla decisione di rinvio del TAF, l'UAIE non aveva ancora emesso la propria decisione relativa al suo diritto alla rendita, fatto economicamente, giuridicamente e umanamente inaccettabile. Ha pertanto chiesto che all'UAIE sia fatto ordine di pronunciarsi al più presto sul suo diritto alla rendita, protestando tasse, spese e ripetibili (doc. TAF 1). C.b Con risposta al ricorso dell'11 ottobre 2022 l'UAIE ha postulato la reiezione del ricorso per ritardata giustizia. L'autorità inferiore ha in particolare osservato di aver intrapreso tempestivamente e regolarmente, a seguito della menzionata sentenza del TAF del 26 maggio 2020, specifici e necessari atti istruttori per far correttamente eseguire gli imprescindibili approfondimenti specialistici e questo nonostante la ricorrente si fosse in un primo momento rifiutata di sottoporsi ad una perizia presso il SAM di (...). Pertanto l'amministrazione ritiene che la durata della procedura non possa essere considerata irragionevole, non essendo in particolare riconoscibili periodi di inattività prolungati o sproporzionati (doc. TAF 3). C.c Con replica del 15 novembre 2022 la ricorrente ha allegato di non essersi opposta a farsi periziare presso il SAM di (...), bensì presso il Centro peritale medico. Per il resto essa si è sostanzialmente riconfermata nelle sue tesi e conclusioni ricorsuali (doc. TAF 6). C.d Con duplica del 5 dicembre 2022 l'autorità inferiore ha confermato la richiesta di respingimento del ricorso e indicato di aver nel frattempo trasmesso alla ricorrente un progetto di decisione del 21 novembre 2022 (doc. TAF 8). C.e Con scritto del 28 dicembre 2022 l'interessata ha osservato che il menzionato progetto di decisione è stato emanato proprio a seguito del ricorso per ritardata giustizia. Essa chiede pertanto che l'UAIE venga condannato al versamento di congrue indennità per ripetibili (doc. TAF 10). C.f Con decisione del 16 gennaio 2023 l'UAIE ha confermato il progetto del 21 novembre 2022 e ha soppresso la rendita percepita dalla ricorrente a decorrere dal 1° ottobre 2019 (doc. TAF 11). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Ai sensi dell'art. 46a PA può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per denegata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la decisione o se viene ritardata ingiustamente l'emanazione della decisione (art. 59 LPGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGA e 5 PA; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 1.3). 1.5 In virtù dell'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata/ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tale rimedio giuridico non è vincolato al rispetto di alcun termine (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 1.4). 1.6 Il ricorso del 28 settembre 2022 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) ed il ricorrente, al momento dell'inoltro del gravame, si poteva avvalere di un interesse degno di protezione concreto e attuale. Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l'autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia e rinvierà gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 2; Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 46a n. 35 segg.). 2.2 Secondo giurisprudenza, nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente non ha trattato e non ha evaso un'istanza oppure ha esaminato l'istanza in misura insufficiente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi disposta a pronunciare un giudizio, essa non si è pronunciata entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo è per loro che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2). 2.3 L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2). 2.4 Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete del caso; sono determinanti inoltre la natura, la portata e la difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità inferiore, l'interesse per l'assicurato così come il suo comportamento e quello delle autorità interessate (sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4; v. anche sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2), fermo restando che giuridicamente rilevanti sono i fatti esistenti al momento della presentazione del ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). A questo riguardo appartiene al ricorrente intraprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola ad accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia. Se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (sentenze del TAF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2 e 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.2; DTF 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.3; DTF 110 V 54 consid. 4b), il quale non può tuttavia prevalere sulla necessità di un'istruttoria completa (DTF 129 V 441 consid. 1.2; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). 3. 3.1 Nella fattispecie, pendente causa, l'autorità inferiore ha emesso il progetto di decisione del 21 novembre 2022, in seguito confermato con decisione del 16 gennaio 2023, con cui ha soppresso la rendita di cui beneficiava la ricorrente dal 1° ottobre 2019 (doc. TAF 8). Pertanto, essendosi l' UAIE - come richiesto dalla ricorrente con il gravame 28 settembre 2022 - nel frattempo pronunciata sul diritto di percepire una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, non vi è più alcun interesse attuale della ricorrente all'accoglimento del suo ricorso per ritardata giustizia. Anche nell'eventualità in cui questo Tribunale dovesse constatare un ritardo nell'accertamento dei fatti rilevanti, non potrebbe difatti più ordinare all'autorità inferiore di terminare l'istruttoria e decidere in merito al suo diritto ad una rendita. 3.2 Alla luce di quanto esposto, il ricorso per ritardata giustizia del 28 settembre 2022 va stralciato dai ruoli. 4. 4.1 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 4.2 Ne discende che in concreto la presente sentenza può essere pronunciata a giudice unico. 5. 5.1 Di regola questo Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali in caso di ricorso per ritardata giustizia (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, N 4.32; sentenze del TAF C-1000/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 6 e C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 5.1). Pertanto non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 4 PA, art. 5 prima frase e art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 64 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. L'art. 15 TS-TAF precisa che se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. Secondo l'art. 5 TS-TAF, applicabile per analogia alle ripetibili (art. 15 TS-TAF seconda frase), se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le ripetibili sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. 5.2.2 Per determinare se è una delle parti che ha reso priva di oggetto la procedura si applicano criteri materiali. Irrilevante è infatti chi ha eseguito l'atto processuale formale che ha indotto l'autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, N 4.55 e segg. e 4.71 e segg. si confronti anche sentenza del TAF C-3521/2020 del 30 settembre 2020 consid. 7.2.1 e 7.2.2). 5.2.3 Nel caso in esame, la causa è divenuta priva di oggetto a seguito dell'emanazione della decisione del 16 gennaio 2023 da parte dell'UAIE. Trattandosi di un regolare passo procedurale, non si può imputare all'autorità inferiore l'esito del gravame. Risulta pertanto necessario un esame sommario delle possibilità di accoglimento del ricorso per ritardata giustizia, tenuto conto della situazione fattuale al momento in cui è stata emessa la citata decisione. 5.3 5.3.1 A tal proposito, dalla documentazione agli atti risulta che in seguito alla succitata sentenza di rinvio del TAF del 26 maggio 2020, cresciuta in giudicato incontestata, il 2 luglio 2020 l'UAIE ha ripreso l'istruttoria del caso. 5.3.2 Con scritto del 14 agosto 2020 l'UAIE ha chiesto alla ricorrente la trasmissione della documentazione medica aggiornata (doc. 493) avvenuta il 14 settembre 2020 (doc. 494 a 499). 5.3.3 Il 14 ottobre 2020 l'UAIE ha annunciato all'interessata che sarebbe stata organizzata una perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico e psichiatrico (doc. 501). 5.3.4 Il 29 ottobre 2020 la ricorrente ha trasmesso nuova documentazione medica (doc. 505). 5.3.5 Il 2 novembre 2020 la ricorrente ha chiesto se fosse possibile recarsi alle visite peritali previste in taxi a spese dell'assicurazione invalidità svizzera (doc. 506). Con risposta del 12 novembre 2020 l'UAIE ha indicato che, salvo casi di impossibilità di usare i mezzi pubblici per ragioni mediche, l'assicurazione invalidità rimborsa unicamente le spese di viaggio con i trasporti pubblici (doc. 510). 5.3.6 Con messaggio di posta elettronica del 16 novembre 2020, la rappresentante della ricorrente ha comunicato all'UAIE che quest'ultima non aveva intenzione di recarsi presso il Centro peritale medico di (...) in quanto vi aveva lavorato come segretaria, ma di essere disposta a farsi periziare presso gli studi medici degli specialisti incaricati (doc. 511). 5.3.7 Con decisione del 9 febbraio 2021 l'UAIE ha respinto la richiesta di assistenza giuridica gratuita presentata dall'assicurata il 22 ottobre 2020 (doc. 527). 5.3.8 Con scritto del 15 febbraio 2021 l'UAIE ha comunicato all'interessata che qualora dovesse persistere nel suo rifiuto di recarsi presso il SAM di (...) senza valida giustificazione, esso emanerà una decisione incidentale secondo cui la perizia dovrà essere effettuata presso il citato centro medico (doc. 528). 5.3.9 Durante un colloquio telefonico del 23 febbraio 2021, la rappresentante dell'interessata ha comunicato all'UAIE che la sua assistita rifiutava categoricamente di sottoporsi alla perizia pluridisciplinare prevista al SAM di (...) (doc. 529). Tale rifiuto è stato ribadito per iscritto con messaggio di posta elettronica del 1° marzo 2021 (doc. 530). 5.3.10 Con decisione incidentale del 7 aprile 2021 l'UAIE ha confermato che la perizia veniva mantenuta presso il centro medico SAM di (...) (doc. 532). Tale decisione è passata in giudicato incontestata. 5.3.11 Con messaggi di posta elettronica del 20 giugno e 15 luglio 2021, la rappresentante della ricorrente ha comunicato all'UAIE che la sua assistita non intendeva più opporsi a farsi periziare presso il SAM di (...) e che rimaneva in attesa di una convocazione in tal senso (doc. 534). 5.3.12 Con decisione del 26 luglio 2021 l'UAIE ha conferito mandato al SAM di (...) di sottoporre la ricorrente a perizia medica pluridisciplinare (doc. 535). 5.3.13 Con raccomandata del 7 ottobre 2021 l'assicurata è stata convocata a presentarsi presso il SAM a più riprese nei mesi di novembre e dicembre 2021 (doc. 539). Con comunicazione del 1° dicembre 2021 l'assicurata è stata informata in merito al posticipo della seconda visita psichiatrica al 12 gennaio 2022 (doc. 544). In seguito gli appuntamenti per le visite mediche sono stati ulteriormente posticipati a causa di un periodo di malattia dell'assicurata (doc. 549 e segg.). 5.3.14 Il 30 marzo 2022 ed il 12 aprile 2022 l'UAIE ha sollecitato il SAM a consegnare in tempi brevi la perizia pluridisciplinare (doc. 553 e segg). 5.3.15 Il 3 maggio 2022 l'UAIE ha accordato al SAM di (...) un ultimo termine fino al 10 maggio 2022 per consegnare la perizia pluridisciplinare (doc. 558). 5.3.16 Con messaggi di posta elettronica del 17 maggio 2022 e 3 giugno 2022 la rappresentante della ricorrente ha nuovamente chiesto l'evasione della pratica relativa alla sua assistita (doc. 559 e segg.). 5.3.17 Con raccomandata del 20 giugno 2022 l'UAIE ha concesso al SAM un ultimo termine fino al 7 luglio 2022 per consegnare la perizia pluridisciplinare (doc. 562). 5.3.18 Il 24 giugno 2022 il SAM ha spedito la perizia pluridisciplinare (doc. 565). 5.3.19 Il 25 agosto 2022 gli specialisti dell'ufficio medico dell'UAIE hanno reso le loro considerazioni medico-giuridiche sulla perizia pluridisciplinare del SAM (doc. 569). 5.3.20 Il 7 settembre 2022 l'UAIE ha chiesto un avviso giuridico al suo servizio giuridico in merito alla procedura in esame (doc. 570). Tale presa di posizione è stata resa l'11 ottobre 2022 (doc. 571). 5.3.21 Il 21 novembre 2022 l'UAIE ha emesso il progetto di decisione (doc. TAF 8), confermato con decisione del 16 gennaio 2023 (doc. TAF 11). 6. 6.1 Alla luce delle circostanze del caso concreto questo Tribunale ritiene che all'evidenza la durata della procedura non può essere considerata irragionevole. Da una parte l'autorità inferiore ha tempestivamente e regolarmente intrapreso passi procedurali utili e indispensabili alfine di raccogliere la documentazione medica, nonché i pareri specialistici, necessari ad un corretto accertamento del caso. A tal proposito va rilevato che non sono in particolare ravvisabili periodi di inattività prolungati o sproporzionati rispetto alla situazione concreta, che prevedeva un complesso accertamento pluridisciplinare in periodo di pandemia. Peraltro, il Tribunale federale ha confermato a più riprese che la dilazione della procedura d'accertamento dovuta all'esperimento di una perizia medica, di principio non rappresenta un ritardo ingiustificato (cfr. per esempio sentenza TF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con rinvii). Nel caso concreto, l'UAIE ha ad ogni modo tenuto un comportamento proattivo e sollecitato a più riprese il SAM ad una tempestiva consegna della perizia. Pertanto, il rallentamento della procedura dovuto al ritardo del SAM nel consegnare la perizia pluridisciplinare all'UAIE non può di certo - come sembrerebbe voler fare la ricorrente - venir imputato a quest'ultimo, che al contrario si è prodigato a più riprese per ottenere la perizia in questione in tempi ragionevoli. D'altra parte, la ricorrente stessa ha invece largamente contribuito a dilatare i tempi per l'emanazione della decisione che la concerne rifiutandosi, apparentemente senza valido motivo, di sottoporsi ai necessari accertamenti medici presso il SAM di (...). A tal proposito può in particolare restare indeciso se inizialmente vi fosse stata un'incomprensione circa il centro medico incaricato di eseguire la perizia (come sostenuto dalla ricorrente con la replica del 15 novembre 2022 [cfr. consid. C.c]). Dagli atti risulta infatti chiaramente che l'interessata ha mantenuto il proprio rifiuto di farsi periziare anche quando le era già stato comunicato che la perizia doveva essere effettuata dal SAM di (...) e non presso il Centro peritale di (...) (v. doc. 528 e segg.). 6.2 Da quanto esposto risulta che l'autorità inferiore ha dovuto attendere di ottenere la perizia pluridisciplinare del SAM prima di poter emettere la decisione del 16 gennaio 2023. Questo Tribunale rileva che va da sé che la perizia contiene informazioni indispensabili per il corretto apprezzamento della situazione medica e dell'eventuale diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurata non ha per contro né preso posizione al riguardo, né si è mai confrontata con le spiegazioni addotte dall'autorità inferiore a giustificazione del tempo necessario all'evasione della sua domanda di revisione della rendita. 6.3 Alla luce di quanto precede, anche qualora questo Tribunale si fosse dovuto pronunciare in merito alla fondatezza del ricorso per ritardata giustizia, non avrebbe potuto far altro che respingerlo in quanto manifestamente infondato. 6.4 Ne consegue che alla ricorrente non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 5, 7 e 15 TS-TAF) (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso per ritardata giustizia è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: