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C-3521/2020

C-3521/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-30 · Italiano CH

Diritto alla rendita

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Il 10 luglio 2020, per il tramite dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'8 giugno 2020, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha negato il diritto a una rendita AI e ai provvedimenti professionali, chiedendone in via principale l'annullamento e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, in via subordinata l'annullamento e il rinvio degli atti all'amministrazione per completamento istruttorio e nuova decisione. Il ricorrente ha inoltre protestato tasse, spese e ripetibili (doc. TAF 1).

E. 1.2 Con decisione incidentale del 29 luglio 2020 la giudice dell'istruzione ha invitato il ricorrente a versare un acconto di fr. 800.- corrispondente alle presumibili spese processuali (doc. TAF 2).

E. 1.3 Con scritto del 30 luglio 2020 il ricorrente ha trasmesso copia del provvedimento del 10 luglio 2020 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______) gli aveva comunicato di aver annullato la decisione dell'8 giugno 2020, ritenendo opportuno riprendere l'istruttoria a fronte della nuova documentazione medica versata agli atti dopo l'emanazione della decisione impugnata (doc. 55).

E. 1.4 La patrocinatrice del ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale delucidazioni sul prosieguo della procedura, in particolare riguardo all'opportunità di procedere al versamento dell'anticipo spese, e postulato che le spese di giustizia e l'onorario legale per il lavoro inutilmente generato dal modo di procedere dell'autorità inferiore fosse messo a carico di quest'ultima (doc. TAF 4).

E. 1.5 Con ordinanza del 4 agosto 2020 il TAF ha sospeso fino a nuovo avviso la richiesta tendente al versamento dell'anticipo spese (doc. TAF 6).

E. 1.6 Con risposta del 9 settembre 2020 l'UAIE, preso atto del preavviso dell'UAI-B._______ del 2 settembre 2020, ha concluso di ritenere il ricorso irricevibile, in quanto introdotto avverso una decisione annullata dall'amministrazione (doc. TAF 7).

E. 1.7 Con scritto del 15 settembre 2020, per il tramite della propria rappresentante, il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso. Egli ha tuttavia fatto valere la pretesa tendente al riconoscimento di congrue ripetibili per il lavoro svolto nell'ambito della presente procedura resasi necessaria a causa dell'agire tardivo dell'amministrazione, che ha atteso fino all'ultimo giorno del termine di ricorso per comunicare la riapertura dell'istruttoria e l'annullamento della decisione impugnata (doc. TAF 9).

E. 2.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 2.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 2.3.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2.3.2 Infatti, contrariamente al parere dell'UAI-B._______, ripreso dall'autorità inferiore (doc. TAF 7), il ricorso non è stato introdotto contro una decisione annullata. Da un lato poiché il deposito del ricorso è avvenuto prima che al ricorrente fosse notificato il provvedimento dell'autorità cantonale pure datato 10 luglio 2020 (doc. 55). Dall'altro poiché l'UAI-B._______, pur essendo competente per l'istruzione della causa, non lo è per annullare la decisione contestata (art. 40 cpv. 2 prima e seconda frase OAI). Tale competenza appartiene esclusivamente all'autorità che ha notificato la decisione impugnata, ossia all'UAIE (art. 40 cpv. 2 terza frase OAI), che tuttavia non ha mai annullato la suddetta decisione.

E. 3.1 Non si prelevano spese processuali.

E. 3.2 L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'400.- a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: risposta del 9 settembre 2020, nonché la documentazione ivi allegata [doc. TAF 7])

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: ritiro del ricorso del 15 settembre 2020 [doc. TAF 9])

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

E. 4 L'oggetto impugnato è rappresentato dalla decisione dell'UAIE del 8 giugno 2020, mediante la quale l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni del ricorrente. Oggetto della lite, prima del ritiro del ricorso, era pertanto il diritto del ricorrente ad una rendita d'invalidità svizzera nell'ambito di una prima domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

E. 5.1 Giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1).

E. 5.2 Secondo giurisprudenza, la decisione pronunciata pendente lite pone fine al- la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Se la lite non è stata integralmente risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250).

E. 5.3.1 Nel caso concreto, con presa di posizione del 10 luglio 2020, l'UAI-B._______ ha informato il ricorrente di ritenere opportuno eseguire ulteriori accertamenti medici, essendo emersi dalla documentazione medica versata agli atti posteriormente all'emanazione della decisione impugnata nuovi elementi non considerati precedentemente. L'UAI-B._______ ha quindi informato che la decisione dell'8 giugno 2020 era da considerarsi annullata (doc. 55). Dal canto suo l'UAIE, unica autorità competente per riconsiderare ed annullare la decisione impugnata (consid. 2.3.2), è rimasto silente, limitandosi a proporre l'irricevibilità del ricorso in quanto indirizzato contro una decisione a suo dire già annullata (doc. TAF 7). Nel frattempo, come preannunciato l'UAI-B._______ ha ripreso l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologiche e ORL (doc. 56).

E. 5.3.2 In simili condizioni la comunicazione dell'UAI-B._______ non può essere considerata per due motivi una decisione di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 LPGA succitato: da un lato è stata emessa, come visto al consid. 2.3.2, da un'autorità incompetente e dal canto suo l'autorità competente non ne ha confermato formalmente il contenuto (né prima della risposta di causa, né tantomeno nel memoriale di risposta).

E. 5.3.3 L'UAIE neppure ha formulato nel proprio memoriale di risposta delle conclusioni concordanti, né si è espresso in favore dell'accoglimento del ricorso e del rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici, limitandosi a ribadire senza ulteriori commenti la posizione dell'UAI-B._______, secondo la quale la procedura ricorsuale era irricevibile.

E. 5.3.4 Certo è che l'autorità inferiore ha implicitamente ritenuto la contestazione mossa ricorrente meritevole di accoglimento e la decisione impugnata annullata. Dal punto di vista pratico è proprio in tale direzione che sta attualmente procedendo l'amministrazione, avendo riattivato l'istruttoria e prospettato il 20 luglio 2020 l'allestimento di una perizia pluridisciplinare, avverso la quale il ricorrente ha dichiarato con scritto del 12 agosto 2020 di non opporsi (allegato al doc. TAF 7). Si potrebbe pertanto considerare che, per atti concludenti, l'amministrazione abbia formulato una proposta in tal senso al Tribunale, con cui l'assicurato concorda.

E. 5.3.5 La questione può comunque rimanere indecisa, dal momento che il ricorrente ha dichiarato, con scritto del 15 settembre 2020, di ritirare il ricorso (doc. TAF 9). Il gravame va pertanto stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

E. 6 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 7.1.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 prima frase PA l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali. Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall'art. 65 PA, qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 del Regolamento menzionato). Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se tuttavia una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

E. 7.1.2 Alla luce delle disposizioni suesposte, nel caso concreto non è giustificato prelevare spese processuali.

E. 7.1.3 La decisione incidentale con la quale è stata formulata la richiesta tendente al versamento dell'anticipo delle presunte spese giudiziarie, sospesa con ordinanza del 4 agosto 2020 (doc. TAF 6), è pertanto annullata.

E. 7.2.1 Secondo l'art. 15 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. L'art. 5 si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili (consid. 8.1.1; si confronti anche l'art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). In concreto per determinare la parte che ha reso priva di oggetto la procedura si applicano criteri materiali. Irrilevante è chi ha eseguito l'atto processuale formale che ha indotto l'autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 260 N 4.56 e 4.71).

E. 7.2.2 Nel caso in esame la causa è divenuta priva di oggetto non a causa dell'atto formale tendente a ritirare il ricorso trasmesso dall'insorgente, bensì in seguito allo scritto del 10 luglio 2020 dell'UAI-B._______ - al quale tra il 15 e il 30 giugno 2020 erano stati trasmessi ulteriori certificati medici (doc. 49 e 52) - con cui aveva comunicato al ricorrente l'annullamento della decisione impugnata e la ripresa dell'istruttoria tramite una valutazione pluridisciplinare conformemente a quanto indicato dal SAM (doc. 53, 54,55). Tale comunicazione, essendosi incrociata con l'inoltro del ricorso, non ha permesso di evitare l'avvio - del tutto inutile nelle circostanze concrete - della presente procedura (cfr. consid. 2.3). Inoltre l'annullamento pronunciato da un'autorità incompetente non autorizza questa Corte a stralciare dai ruoli il ricorso, a seguito della pronuncia di una decisione di riconsiderazione favorevole al ricorrente. Infine in assenza del ritiro del ricorso, alla luce della ripresa dell'istruttoria da parte dell'amministrazione, questa Corte avrebbe senz'altro proceduto all'annullamento della decisione con rinvio degli atti all'amministrazione per eseguire gli ulteriori accertamenti medici richiesti dal SMR (per altro appunto già in corso). In siffatti casi, la giurisprudenza di questo Tribunale a sua volta fondata su quella del Tribunale federale (DTF 132 V 215 consid. 6.2) ammette che la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato da un legale, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie si giustifica pertanto l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili.

E. 7.2.3 In concreto conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dalla patrocinatrice (limitato alla redazione del ricorso e allo scritto di cui al doc TAF 4) l'indennità è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'400 franchi. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (il dispositivo è menzionato alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La decisione incidentale del 29 luglio 2020 con cui è stato richiesto il versamento di un anticipo delle presunte spese processuali è annullata.

2. La procedura è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso. 3.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3521/2020 Decisione del 30 settembre 2020 Composizione Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 10 giugno 2020) Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Il 10 luglio 2020, per il tramite dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'8 giugno 2020, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha negato il diritto a una rendita AI e ai provvedimenti professionali, chiedendone in via principale l'annullamento e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, in via subordinata l'annullamento e il rinvio degli atti all'amministrazione per completamento istruttorio e nuova decisione. Il ricorrente ha inoltre protestato tasse, spese e ripetibili (doc. TAF 1). 1.2. Con decisione incidentale del 29 luglio 2020 la giudice dell'istruzione ha invitato il ricorrente a versare un acconto di fr. 800.- corrispondente alle presumibili spese processuali (doc. TAF 2). 1.3. Con scritto del 30 luglio 2020 il ricorrente ha trasmesso copia del provvedimento del 10 luglio 2020 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______) gli aveva comunicato di aver annullato la decisione dell'8 giugno 2020, ritenendo opportuno riprendere l'istruttoria a fronte della nuova documentazione medica versata agli atti dopo l'emanazione della decisione impugnata (doc. 55). 1.4. La patrocinatrice del ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale delucidazioni sul prosieguo della procedura, in particolare riguardo all'opportunità di procedere al versamento dell'anticipo spese, e postulato che le spese di giustizia e l'onorario legale per il lavoro inutilmente generato dal modo di procedere dell'autorità inferiore fosse messo a carico di quest'ultima (doc. TAF 4). 1.5. Con ordinanza del 4 agosto 2020 il TAF ha sospeso fino a nuovo avviso la richiesta tendente al versamento dell'anticipo spese (doc. TAF 6). 1.6. Con risposta del 9 settembre 2020 l'UAIE, preso atto del preavviso dell'UAI-B._______ del 2 settembre 2020, ha concluso di ritenere il ricorso irricevibile, in quanto introdotto avverso una decisione annullata dall'amministrazione (doc. TAF 7). 1.7. Con scritto del 15 settembre 2020, per il tramite della propria rappresentante, il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso. Egli ha tuttavia fatto valere la pretesa tendente al riconoscimento di congrue ripetibili per il lavoro svolto nell'ambito della presente procedura resasi necessaria a causa dell'agire tardivo dell'amministrazione, che ha atteso fino all'ultimo giorno del termine di ricorso per comunicare la riapertura dell'istruttoria e l'annullamento della decisione impugnata (doc. TAF 9). 2. 2.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 2.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 2.3. 2.3.1. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 2.3.2. Infatti, contrariamente al parere dell'UAI-B._______, ripreso dall'autorità inferiore (doc. TAF 7), il ricorso non è stato introdotto contro una decisione annullata. Da un lato poiché il deposito del ricorso è avvenuto prima che al ricorrente fosse notificato il provvedimento dell'autorità cantonale pure datato 10 luglio 2020 (doc. 55). Dall'altro poiché l'UAI-B._______, pur essendo competente per l'istruzione della causa, non lo è per annullare la decisione contestata (art. 40 cpv. 2 prima e seconda frase OAI). Tale competenza appartiene esclusivamente all'autorità che ha notificato la decisione impugnata, ossia all'UAIE (art. 40 cpv. 2 terza frase OAI), che tuttavia non ha mai annullato la suddetta decisione. 3. 3.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 3.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.

4. L'oggetto impugnato è rappresentato dalla decisione dell'UAIE del 8 giugno 2020, mediante la quale l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni del ricorrente. Oggetto della lite, prima del ritiro del ricorso, era pertanto il diritto del ricorrente ad una rendita d'invalidità svizzera nell'ambito di una prima domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 5. 5.1. Giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). 5.2. Secondo giurisprudenza, la decisione pronunciata pendente lite pone fine al- la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Se la lite non è stata integralmente risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250). 5.3. 5.3.1. Nel caso concreto, con presa di posizione del 10 luglio 2020, l'UAI-B._______ ha informato il ricorrente di ritenere opportuno eseguire ulteriori accertamenti medici, essendo emersi dalla documentazione medica versata agli atti posteriormente all'emanazione della decisione impugnata nuovi elementi non considerati precedentemente. L'UAI-B._______ ha quindi informato che la decisione dell'8 giugno 2020 era da considerarsi annullata (doc. 55). Dal canto suo l'UAIE, unica autorità competente per riconsiderare ed annullare la decisione impugnata (consid. 2.3.2), è rimasto silente, limitandosi a proporre l'irricevibilità del ricorso in quanto indirizzato contro una decisione a suo dire già annullata (doc. TAF 7). Nel frattempo, come preannunciato l'UAI-B._______ ha ripreso l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologiche e ORL (doc. 56). 5.3.2. In simili condizioni la comunicazione dell'UAI-B._______ non può essere considerata per due motivi una decisione di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 LPGA succitato: da un lato è stata emessa, come visto al consid. 2.3.2, da un'autorità incompetente e dal canto suo l'autorità competente non ne ha confermato formalmente il contenuto (né prima della risposta di causa, né tantomeno nel memoriale di risposta). 5.3.3. L'UAIE neppure ha formulato nel proprio memoriale di risposta delle conclusioni concordanti, né si è espresso in favore dell'accoglimento del ricorso e del rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici, limitandosi a ribadire senza ulteriori commenti la posizione dell'UAI-B._______, secondo la quale la procedura ricorsuale era irricevibile. 5.3.4. Certo è che l'autorità inferiore ha implicitamente ritenuto la contestazione mossa ricorrente meritevole di accoglimento e la decisione impugnata annullata. Dal punto di vista pratico è proprio in tale direzione che sta attualmente procedendo l'amministrazione, avendo riattivato l'istruttoria e prospettato il 20 luglio 2020 l'allestimento di una perizia pluridisciplinare, avverso la quale il ricorrente ha dichiarato con scritto del 12 agosto 2020 di non opporsi (allegato al doc. TAF 7). Si potrebbe pertanto considerare che, per atti concludenti, l'amministrazione abbia formulato una proposta in tal senso al Tribunale, con cui l'assicurato concorda. 5.3.5. La questione può comunque rimanere indecisa, dal momento che il ricorrente ha dichiarato, con scritto del 15 settembre 2020, di ritirare il ricorso (doc. TAF 9). Il gravame va pertanto stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 7. 7.1. 7.1.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 prima frase PA l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali. Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall'art. 65 PA, qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 del Regolamento menzionato). Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se tuttavia una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. 7.1.2. Alla luce delle disposizioni suesposte, nel caso concreto non è giustificato prelevare spese processuali. 7.1.3. La decisione incidentale con la quale è stata formulata la richiesta tendente al versamento dell'anticipo delle presunte spese giudiziarie, sospesa con ordinanza del 4 agosto 2020 (doc. TAF 6), è pertanto annullata. 7.2. 7.2.1. Secondo l'art. 15 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili. L'art. 5 si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili (consid. 8.1.1; si confronti anche l'art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). In concreto per determinare la parte che ha reso priva di oggetto la procedura si applicano criteri materiali. Irrilevante è chi ha eseguito l'atto processuale formale che ha indotto l'autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 260 N 4.56 e 4.71). 7.2.2. Nel caso in esame la causa è divenuta priva di oggetto non a causa dell'atto formale tendente a ritirare il ricorso trasmesso dall'insorgente, bensì in seguito allo scritto del 10 luglio 2020 dell'UAI-B._______ - al quale tra il 15 e il 30 giugno 2020 erano stati trasmessi ulteriori certificati medici (doc. 49 e 52) - con cui aveva comunicato al ricorrente l'annullamento della decisione impugnata e la ripresa dell'istruttoria tramite una valutazione pluridisciplinare conformemente a quanto indicato dal SAM (doc. 53, 54,55). Tale comunicazione, essendosi incrociata con l'inoltro del ricorso, non ha permesso di evitare l'avvio - del tutto inutile nelle circostanze concrete - della presente procedura (cfr. consid. 2.3). Inoltre l'annullamento pronunciato da un'autorità incompetente non autorizza questa Corte a stralciare dai ruoli il ricorso, a seguito della pronuncia di una decisione di riconsiderazione favorevole al ricorrente. Infine in assenza del ritiro del ricorso, alla luce della ripresa dell'istruttoria da parte dell'amministrazione, questa Corte avrebbe senz'altro proceduto all'annullamento della decisione con rinvio degli atti all'amministrazione per eseguire gli ulteriori accertamenti medici richiesti dal SMR (per altro appunto già in corso). In siffatti casi, la giurisprudenza di questo Tribunale a sua volta fondata su quella del Tribunale federale (DTF 132 V 215 consid. 6.2) ammette che la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato da un legale, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie si giustifica pertanto l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili. 7.2.3. In concreto conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dalla patrocinatrice (limitato alla redazione del ricorso e allo scritto di cui al doc TAF 4) l'indennità è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'400 franchi. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (il dispositivo è menzionato alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La decisione incidentale del 29 luglio 2020 con cui è stato richiesto il versamento di un anticipo delle presunte spese processuali è annullata.

2. La procedura è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso. 3. 3.1. Non si prelevano spese processuali. 3.2. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'400.- a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: risposta del 9 settembre 2020, nonché la documentazione ivi allegata [doc. TAF 7])

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: ritiro del ricorso del 15 settembre 2020 [doc. TAF 9])

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: