Revisione della rendita
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Con sentenza del 17 febbraio 2017, notificata alla parte ricorrente il 22 febbraio 2017 (cfr. avviso di ricevimento [doc. TAF 17 dell'incarto C-7111/2016]), il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso interposto il 17 novembre 2016 da A._______ contro la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) del 1° novembre 2016 ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria ed all'emanazione di una nuova decisione (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017).
E. 2 Con scritto del 23 giugno 2017 (cfr. timbro postale) l'interessato ha chiesto l'interpretazione del considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 in merito alla restituzione dell'effetto sospensivo (doc. TAF 1).
E. 3.1 In virtù dell'art. 129 cpv. 1 LTF, disposizione applicabile per analogia dinanzi al TAF (art. 48 cpv. 1 LTAF), se il dispositivo di una sentenza del TAF è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il TAF, su domanda scritta di parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.
E. 3.2 Questa norma disciplina sia l'interpretazione che la rettifica. L'interpretazione tende a rimediare una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo della decisione resa. Può inoltre riferirsi a contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione ed il dispositivo (sentenza del TF 1G_5/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 1.2). Tuttavia, la domanda d'interpretazione può estendersi ai considerandi della sentenza soltanto se si presentano contraddizioni tra il dispositivo e i motivi. La stessa è per contro esclusa per tentare di ridiscutere in maniera generale la sentenza o ogni affermazione contenuta nella motivazione (sentenza del TF 8G_1/2015 del 21 maggio 2015 con rinvii). La rettifica, per contro, mira a correggere degli errori di redazione, dei semplici errori di calcolo o di scrittura (sentenza del TF 6F_11/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 1.1 con rinvio). In questo caso, può trattarsi esclusivamente di errori di natura formale o di espressione (sentenza del TF 4G_3/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3 con rinvii).
E. 4.1 Questo Tribunale rileva in particolare che in seguito all'evasione nel merito della causa C-7111/2016, la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto (cfr. considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017).
E. 4.2 Ritenuto che la domanda dell'insorgente di cui trattasi chiede l'interpretazione del considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017, la domanda medesima non si fonda su un motivo d'interpretazione di cui all'art. 129 LTF (ma neppure dell'art. 69 PA) - nel senso che non è stato né preteso né motivato che il menzionato considerando della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 sarebbe in contraddizione con il dispositivo della sentenza stessa - di modo che la stessa è manifestamente inammissibile. Peraltro, una domanda d'interpretazione di una sentenza è esclusa, dunque inammissibile, se inoltrata con l'intento di voler una mera interpretazione di un considerando rispettivamente un cambiamento dell'esito della sentenza medesima (cfr. la giurisprudenza citata al considerando 3.2 del presente giudizio). Ora, da un lato, neppure ad un esame d'ufficio degli atti di causa risulta sussistere una contraddizione tra i motivi e il dispositivo che potrebbe prestarsi a interpretazione. Inoltre, se la domanda d'interpretazione del considerando numero 11 avesse teso a un cambiamento dell'esito della sentenza, ossia alla restituzione da parte di questo Tribunale dell'effetto sospensivo al ricorso (per il periodo intercorrente dalla data dell'inoltro del ricorso fino alla data dell'evasione del ricorso), l'istante avrebbe dovuto interporre ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017, e ciò nel termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione, il 22 febbraio 2017, della sentenza in questione (termine nel frattempo decorso infruttuoso). Per sovrabbondanza, questo Tribunale osserva che, sempre per effetto della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017, l'eventuale decisione di ripristino del versamento delle prestazioni durante la nuova procedura d'istruzione della causa davanti all'autorità inferiore, nell'ambito degli accertamenti da esperire in seguito alla già citata sentenza di rinvio, compete a quest'ultima. Peraltro, l'UAIE con atto del 19 giugno 2017, trasmesso a questo Tribunale per conoscenza il 19 giugno medesimo (cfr. doc. TAF 20 dell'incarto C-7111/2016), ha già indicato al ricorrente che per effetto della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017, e secondo giurisprudenza, a suo giudizio la revoca dell'effetto sospensivo durerà durante tutta la procedura di istruzione dinanzi all'UAIE e fino alla notificazione della sua nuova decisione.
E. 5 Da quanto esposto, consegue che la domanda di interpretazione - manifestamente inammissibile - può essere evasa senza scambio di scritti (art. 127 e 129 cpv. 3 LTF per rimando dell'art. 48 cpv. 1 LTAF) dal giudice dell'istruzione, quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
E. 6 Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- La domanda di interpretazione del 23 giugno 2017 è inammissibile.
- Non si prelevano spese processuali.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 23 giugno 2017) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3836/2017 Sentenza del 20 luglio 2017 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, rappresentato da B._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 [domanda di interpretazione]). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con sentenza del 17 febbraio 2017, notificata alla parte ricorrente il 22 febbraio 2017 (cfr. avviso di ricevimento [doc. TAF 17 dell'incarto C-7111/2016]), il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso interposto il 17 novembre 2016 da A._______ contro la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) del 1° novembre 2016 ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria ed all'emanazione di una nuova decisione (cfr. sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017).
2. Con scritto del 23 giugno 2017 (cfr. timbro postale) l'interessato ha chiesto l'interpretazione del considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 in merito alla restituzione dell'effetto sospensivo (doc. TAF 1). 3. 3.1 In virtù dell'art. 129 cpv. 1 LTF, disposizione applicabile per analogia dinanzi al TAF (art. 48 cpv. 1 LTAF), se il dispositivo di una sentenza del TAF è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il TAF, su domanda scritta di parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. 3.2 Questa norma disciplina sia l'interpretazione che la rettifica. L'interpretazione tende a rimediare una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo della decisione resa. Può inoltre riferirsi a contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione ed il dispositivo (sentenza del TF 1G_5/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 1.2). Tuttavia, la domanda d'interpretazione può estendersi ai considerandi della sentenza soltanto se si presentano contraddizioni tra il dispositivo e i motivi. La stessa è per contro esclusa per tentare di ridiscutere in maniera generale la sentenza o ogni affermazione contenuta nella motivazione (sentenza del TF 8G_1/2015 del 21 maggio 2015 con rinvii). La rettifica, per contro, mira a correggere degli errori di redazione, dei semplici errori di calcolo o di scrittura (sentenza del TF 6F_11/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 1.1 con rinvio). In questo caso, può trattarsi esclusivamente di errori di natura formale o di espressione (sentenza del TF 4G_3/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3 con rinvii). 4. 4.1 Questo Tribunale rileva in particolare che in seguito all'evasione nel merito della causa C-7111/2016, la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto (cfr. considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017). 4.2 Ritenuto che la domanda dell'insorgente di cui trattasi chiede l'interpretazione del considerando numero 11 della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017, la domanda medesima non si fonda su un motivo d'interpretazione di cui all'art. 129 LTF (ma neppure dell'art. 69 PA) - nel senso che non è stato né preteso né motivato che il menzionato considerando della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017 sarebbe in contraddizione con il dispositivo della sentenza stessa - di modo che la stessa è manifestamente inammissibile. Peraltro, una domanda d'interpretazione di una sentenza è esclusa, dunque inammissibile, se inoltrata con l'intento di voler una mera interpretazione di un considerando rispettivamente un cambiamento dell'esito della sentenza medesima (cfr. la giurisprudenza citata al considerando 3.2 del presente giudizio). Ora, da un lato, neppure ad un esame d'ufficio degli atti di causa risulta sussistere una contraddizione tra i motivi e il dispositivo che potrebbe prestarsi a interpretazione. Inoltre, se la domanda d'interpretazione del considerando numero 11 avesse teso a un cambiamento dell'esito della sentenza, ossia alla restituzione da parte di questo Tribunale dell'effetto sospensivo al ricorso (per il periodo intercorrente dalla data dell'inoltro del ricorso fino alla data dell'evasione del ricorso), l'istante avrebbe dovuto interporre ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017, e ciò nel termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione, il 22 febbraio 2017, della sentenza in questione (termine nel frattempo decorso infruttuoso). Per sovrabbondanza, questo Tribunale osserva che, sempre per effetto della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017, l'eventuale decisione di ripristino del versamento delle prestazioni durante la nuova procedura d'istruzione della causa davanti all'autorità inferiore, nell'ambito degli accertamenti da esperire in seguito alla già citata sentenza di rinvio, compete a quest'ultima. Peraltro, l'UAIE con atto del 19 giugno 2017, trasmesso a questo Tribunale per conoscenza il 19 giugno medesimo (cfr. doc. TAF 20 dell'incarto C-7111/2016), ha già indicato al ricorrente che per effetto della sentenza del TAF C-7111/2016 del 17 febbraio 2017, e secondo giurisprudenza, a suo giudizio la revoca dell'effetto sospensivo durerà durante tutta la procedura di istruzione dinanzi all'UAIE e fino alla notificazione della sua nuova decisione.
5. Da quanto esposto, consegue che la domanda di interpretazione - manifestamente inammissibile - può essere evasa senza scambio di scritti (art. 127 e 129 cpv. 3 LTF per rimando dell'art. 48 cpv. 1 LTAF) dal giudice dell'istruzione, quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
6. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda di interpretazione del 23 giugno 2017 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 23 giugno 2017)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: