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B-721/2021

B-721/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-10 · Italiano CH

Riconoscimento diploma/formazione

Sachverhalt

A. A.a Il signor X._______ (in seguito: il ricorrente) ha ottenuto, in data [...] 2009, presso l'Università di Milano (IT), la "Laurea di Dottore Magistrale in scienze agrarie". Successivamente, il [...] 2016, dopo aver sostenuto l'esame di stato, egli ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale. A.b In data 30 gennaio 2020, il ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (in seguito: la SEFRI o l'autorità inferiore) una richiesta di riconoscimento della sua laurea in Svizzera. A.c Per ragioni di competenza, la SEFRI ha inoltrato la suddetta procedura a swissuniversities (art. 70 della Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, [LPSU, RS 414.20]), la quale, con raccomandazione del 21 febbraio 2020, ha constatato che la laurea del ricorrente è formalmente paragonabile ad un master rilasciato da una scuola universitaria svizzera. A.d Su richiesta del ricorrente la procedura è stata ritornata da swissuniversities alla SEFRI. Quest'ultima ha informato il ricorrente che in Svizzera la professione di ingegnere agronomo può essere svolta senza previo riconoscimento del titolo conseguito all'estero. A.e Tramite e-mail del 30 novembre 2020, il ricorrente ha manifestato alla SEFRI il desiderio di ottenere il riconoscimento della sua qualifica professionale al fine di potersi iscrivere all'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino. Tale riconoscimento risulterebbe necessario, in quanto, secondo l'Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino OTIA, la raccomandazione rilasciata da swissuniversities non soddisferebbe le condizioni per l'iscrizione all'Albo OTIA. B. Con scritto del 19 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha emanato una decisione, decretante: I.La domanda di riconoscimento presentata dal signor X._______ è respinta per mancanza di competenza della SEFRI. II.Non si prelevano spese. III.Viene rifiutata qualsiasi altra conclusione. IV.Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve specificare le conclusioni e i motivi; va inoltre corredato della decisione impugnata. C. Nella sua decisione, la SEFRI definisce quale tipo di regolamentazione sia necessaria perché una professione possa essere qualificata quale "professione regolamentata" in Svizzera, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE (in seguito: direttiva 2005/36/CE). A tal proposito, la medesima osserva che la professione di ingegnere agronomo non sarebbe regolamentata a livello federale. A livello cantonale, invece, sarebbero rilevanti la Legge cantonale del 24 marzo 2004 sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RL 705.400, LEPIA), il Regolamento del 5 luglio 2005 di applicazione della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RL 705.410, RLepia), la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (RL 705.100, LE) e la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (RL 730.100, LCPPubb). L'autorità inferiore riporta quanto affermato dal Consiglio dell'OTIA, con lettera del 13 novembre 2019, circa il fatto che le professioni di ingegnere e di architetto sarebbero regolamentate "implicitamente" dalla LEPIA e dal RLepia, nonché "esplicitamente" sul sito dell'OTIA ed in una direttiva interna. La LEPIA non prevedrebbe una "lista professioni regolamentate/Gruppi professionali e relativi campi di attività OTIA", in quanto le professioni, nonché le loro designazioni, varierebbero costantemente nel tempo, rendendo necessario un continuo aggiornamento della legge. Sulla base di ciò, il legislatore avrebbe delegato al Consiglio dell'OTIA la facoltà di definire le professioni regolamentate in direttive interne. Per di più, nella LEPIA non sarebbero specificati né i campi di attività dei singoli gruppi professionali e le attività ad essi riservate, né il livello e l'orientamento della qualifica professionale richiesta. Di conseguenza, ciò non permetterebbe di capire quale titolo/corso di studi debba essere intrapreso per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agronomo nel Cantone Ticino. Pertanto, l'autorità inferiore ritiene che il Cantone Ticino non regolamenterebbe la professione di ingegnere agronomo ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che, dunque, non le competerebbe valutare la domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente. D. In data 17 febbraio 2021, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). Il ricorrente ha formulato le seguenti richieste di giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili: In ordine Dichiarare ricevibile il presente ricorso. Nel merito

1. Riformare la decisione del 19 gennaio 2021 della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, concernente la domanda di riconoscimento di una qualifica professionale come segue: 1.1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione è competente per decidere in merito alla domanda di riconoscimento di una qualifica professionale, presentata dal sig. X._______. 1.2 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione riconosce l'equipollenza della qualifica professionale del sig. X._______ di laurea di Dottore Magistrale in scienze agrarie presso l'Università degli studi di Milano, con un master in scienze agrarie.

2. Condannare la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione a pagare tasse e spese della presente istanza ricorsuale, e a pagare una congrua indennità per il titolo di ripetibili al ricorrente e meglio come dettagliata alla nota d'onorari e spese prodotta con il presente gravame (doc. E). Il ricorrente afferma di aver avviato, in data 30 gennaio 2020, una procedura di riconoscimento del suo titolo di studi italiano, ritenuto che egli lavorerebbe nel Cantone Ticino da diversi anni in qualità di direttore del Compostaggio [...], e al fine di poter svolgere in Svizzera l'attività di ingegnere agronomo, segnatamente di poter redigere progetti nel settore agricolo da presentare a Comuni ed al Cantone per le domande di permesso di costruzione. Nel suo ricorso, il ricorrente censura un errore da parte della SEFRI nell'apprezzamento dei fatti ed un'errata applicazione del diritto. In considerazione del fatto che il Cantone Ticino "ha indubbiamente regolamentato l'esercizio della professione di ingegnere, segnatamente per il settore dell'acqua, dell'aria e del suolo [...]", il ricorrente necessiterebbe, al fine di poter esercitare la professione di ingegnere agrario, di un'autorizzazione che viene rilasciata dall'OTIA. Per l'ottenimento di tale autorizzazione sarebbe indispensabile il riconoscimento del suo titolo di studio da parte della SEFRI. Secondo il ricorrente, la SEFRI avrebbe dovuto procedere ad un esame e ad un confronto tra la laurea magistrale in scienze agrarie, ottenuto dal ricorrente presso l'Università di Milano, con il corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera. A titolo esemplificativo, il ricorrente cita la laurea magistrale in "Agrarwissenschaften" presso l'Università di Zurigo, affermando che il livello di formazione corrisponderebbe a quello da lui effettuato. E. Nella risposta del 7 maggio 2021, l'autorità inferiore ritiene che la domanda formulata dal ricorrente in sede di ricorso, di riconoscere l'equipollenza della qualifica professionale data dalla laurea di Dottore Magistrale in scienze agrarie presso l'Università degli studi di Milano, con un master in scienze agrarie, sarebbe da rigettare. La SEFRI sottolinea che, perché una professione sia considerata regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, la base legale necessaria (a livello nazionale, cantonale o comunale) deve indicare in maniera esplicita il titolo di studio (qualifica professionale) richiesto. In tal senso, "il rinvio generale alla nomenclatura delle Università, dei Politecnici svizzeri, delle Scuole universitarie professionali, ecc. non soddisfa i requisiti fissati all'articolo 3 capoverso 1 lettera a) della direttiva 2005/36/CE". Per di più, dalla base legale dovrebbe chiaramente risultare a quale livello del sistema di formazione si inserisce il titolo di studio richiesto. Alla SEFRI competerebbe confrontare un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera unicamente se la richiesta fosse volta all'esercizio di una professione regolamentata. Solo i diplomi acquisiti in uno Stato membro dell'UE/AELS da cittadini di uno Stato dell'UE/AELS potrebbero essere riconosciuti in virtù della direttiva 2005/36/CE. Invece, se una di queste condizioni non fosse adempiuta, la domanda di riconoscimento dovrebbe essere esaminata conformemente all'Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU; RS 414.201). Dunque, l'autorità di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE dovrebbe sapere esattamente quali qualifiche professionali danno accesso ad una professione regolamentata. Invece, il ricorrente non sarebbe in grado di indicare (sulla base della legislatura cantonale ticinese) a quale titolo/diploma svizzero dovrebbe essere paragonata la sua qualifica professionale italiana. Da un lato, egli sosterrebbe che il suo titolo debba essere equiparato ad un titolo di una scuola universitaria professionale. Dall'altro lato, egli elencherebbe dei titoli di studio conseguibili presso il Politecnico federale. A tal proposito, l'autorità inferiore ribadisce che la legislazione cantonale ticinese non soddisferebbe le condizioni fissate dalla direttiva 2005/36/CE e che, pertanto, la professione di agronomo non risulterebbe una professione regolamentata ai sensi di quest'ultima. Per il resto, la SEFRI rinvia integralmente agli argomenti fatti valere nella sua decisone, concludendo il rigetto del ricorso. F. Nella replica del 28 giugno 2021, il ricorrente rinvia essenzialmente agli argomenti già riportati nel ricorso del 17 febbraio 2021. Egli sostiene che l'autorità inferiore si limiterebbe ad affermare che la legislazione cantonale ticinese non soddisfa le condizioni fissate dall'art. 3 cpv. 1 lit. a) della direttiva 2005/36/CE. La medesima non presenterebbe però nessuna argomentazione e/o prova che corrobori la sua asserzione. Per di più, contrariamente a quanto affermato dalla SEFRI, il ricorrente indicherebbe la laurea magistrale "Agrarwissenschaften" offerta all'Università di Zurigo, quale formazione paragonabile a quella svolta a Milano. G. Con scritto del 12 agosto 2021, la SEFRI rinuncia ad una duplica e rinvia integralmente alla propria presa di posizione del 7 maggio 2021. H. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. d LTAF (in collegamento con l'art. 37 LTAF e l'art. 44 PA) il ricorso è ammissibile contro le decisioni della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).

E. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

E. 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto 2018 consid. 6.1.2, B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1, B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1 e B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2).

E. 2.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300).

E. 2.3 Per quanto concerne l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ultima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, marg. 2.155a con rinvii).

E. 3 Il ricorrente censura sostanzialmente un errore da parte della SEFRI nell'apprezzamento dei fatti ed un'errata applicazione del diritto. Tali rimproveri, in relazione segnatamente alla domanda se la SEFRI sia competente per giudicare la richiesta di riconoscimento di diploma del ricorrente, in collegamento con la questione se la professione di ingegnere agronomo costituisca una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, rappresentano questioni formali. Pertanto, il Tribunale deve esaminarle con pieno potere di cognizione.

E. 4.1 Nell'ambito del riconoscimento di diplomi, è necessario fare la distinzione tra professione regolamentata e formazione regolamentata. Tali nozioni non devono essere confuse tra di loro.

E. 4.1.1 La professione regolamentata è definita nel diritto europeo come "attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2" (art. 3 cpv. 1 lett. a della direttiva 2005/36/CE). Le qualifiche professionali, invece, sono definite come le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale (art. 3 cpv. 1 lett. b della direttiva 2005/36/CE; cfr. sentenza del TAF B-6186/2020 del 26 agosto 2021 consid. 2.3.1).

E. 4.1.2 La formazione regolamentata è definita nel diritto europeo come qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale (art. 3 cpv. 1 lett. e della direttiva 2005/36/CE). Pertanto, la nozione di formazione regolamentata è definita essenzialmente da due aspetti: in primo luogo, è disciplinata da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative che ne determinano, tra l'altro, il livello, la struttura e la durata. In secondo luogo, è destinata all'esercizio di una professione specifica. Deve quindi essere "professionalizzante" e non consistere, ad esempio, in un ciclo di formazione generale che, anche se regolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, non prepara gli studenti all'esercizio di una professione specifica. L'esempio classico potrebbe essere la maturità che non prepara all'esercizio di una determinata professione (cfr. Frédéric Berthoud, Commentaire de l'ATF 134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 pag. 515 e segg., [in seguito: Berthoud, Commentaire]). La regolamentazione della formazione è indipendente dalla regolamentazione dell'esercizio della professione. Infatti, è perfettamente possibile che l'esercizio di una professione non sia regolamentato, ma che la formazione corrispondente sia, invece, regolamentata (cfr. sentenze del TAF B-3966/2017 dell'11 settembre 2019 consid. 2.3.1, B-5572/2013 del 14 luglio 2015 consid. 3.2 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.3; Berthoud, Commentaire, pag. 517).

E. 4.2 Nel quadro del riconoscimento di titoli esteri, è necessario stabilire quali normative legali siano pertinenti e applicabili, esaminando se ed in che modo la professione in questione sia regolamentata nello Stato ospitante. Infatti, sono subordinate alla direttiva 2005/36/CE, solo professioni regolamentate nello Stato ospitante (art. 2 cpv. 1). È decisiva, dunque, la domanda se la professione in questione sia regolamentata in Svizzera, e sia, quindi, subordinata alla direttiva 2005/36/CE oppure no, permettendone l'accesso e l'esercizio sul territorio elvetico, senza alcun riconoscimento di diploma.

E. 4.2.1 La SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l'Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera (<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/professioni-regolamentate.html>, versione settembre 2021; consultato il 14 gennaio 2022; cfr. anche sentenze del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 5.2 e B-2586/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 2.2).

E. 4.2.2 Nel caso concreto, l'esercizio della professione di ingegnere agronomo non è contenuto nell'elenco di cui sopra, risultando, così, una professione non regolamentata in Svizzera a livello federale, per la quale non sono necessari una formazione o un diploma particolari. Si tratta, quindi, di una professione il cui esercizio in Svizzera è di per sé libero.

E. 4.3 Tuttavia, restano riservate le disposizioni cantonali e comunali, le quali possono regolamentare determinate professioni. Secondo l'elenco di cui sopra, la professione di ingegnere civile, di cui l'ingegnere agronomo potrebbe far parte, è regolamentata in alcuni Cantoni, tra cui nel Cantone Ticino.

E. 4.3.1 Nel Cantone Ticino, la LEPIA si prefigge di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto, stabilendo, in particolare, le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone (art. 1 LEPIA). Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 LEPIA, in Ticino l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA). Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA stabilisce che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett. b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in base ad un diritto acquisito. Le persone in possesso dell'autorizzazione vengono iscritte nell'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA (art. 3 cpv. 4 LEPIA). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione in Ticino, sottostanno pure alle disposizioni della LEPIA. Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, per coloro che provengono da Stati esteri, l'esercizio di queste professioni è subordinato alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla LEPIA (cpv. 2). Circa la domanda di autorizzazione (art. 4 cpv. 2 LEPIA), all'art. 1 cpv. 1 RLepia è stabilito che chi intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Cantone deve presentare domanda scritta al Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti:

a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all'art. 9 cpv. 2 Lepia;

b) eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c Lepia);

c) copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 Lepia) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d Lepia) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 Lepia);

d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all'art. 6 Lepia (estratto dal casellario giudiziale e attestazione dell'Ufficio di esecuzione del domicilio o sede). Giusta l'art. 1 cpv. 2 RLepia, il Consiglio dell'OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l'adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell'equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 LEPIA). I gruppi professionali di cui all'art. 3 cpv. 1 LEPIA, sono così definiti all'art. 4 cpv. 1 RLepia: "architettura", "ingegneria civile", "tecnica e industria", "acqua, aria e suolo". I campi d'attività sono definiti dal Consiglio dell'OTIA (cpv. 2). Sul sito dell'OTIA è possibile trovare una lista delle professioni per le quali è necessaria un'autorizzazione, ovvero dei gruppi professionali e i relativi campi di attività OTIA. Nel gruppo professionale di "acqua, aria e suolo" vi è, tra gli altri, l'agronomia.

E. 4.3.2 Dunque, nella fattispecie, a livello cantonale, l'esercizio della professione di ingegnere agronomo risulta regolamentato, nella misura in cui è necessaria un'autorizzazione da parte dell'OTIA, autorità competente per la valutazione dell'adempimento dei requisiti professionali e personali, nonché della verifica dell'equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati.

E. 4.4 Tuttavia, una regolamentazione cantonale non corrisponde automaticamente ad una regolamentazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

E. 4.4.1 Per quanto concerne la questione se la professione di ingegnere agronomo rappresenti una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, va qui ribadito che la nozione di professione regolamentata è definita essenzialmente da due aspetti: in primo luogo, è disciplinata da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative che determinano esplicitamente la professione regolamentata. In secondo luogo, deve essere esplicitamente indicato quale qualifica professionale specifica è richiesta per poter esercitare detta professione.

E. 4.4.2 Nella fattispecie, la LEPIA non designa quale titolo di studi sia richiesto per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ingegnere agronomo neI Cantone Ticino, bensì, stabilisce esclusivamente il livello di formazione richiesto, in casu, il livello terziario (art. 5 cpv. 1 lett. a-b LEPIA).

E. 4.4.3 Pertanto, come correttamente concluso dall'autorità inferiore, la professione di ingegnere agronomo non adempie le condizioni per poter essere considerata una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

E. 4.4.4 La questione se l'autorizzazione, richiesta dalla LEPIA, per l'esercizio della professione di ingegnere agronomo sia conforme al diritto federale e alla Costituzione non è oggetto del presente litigio e può, pertanto, restare indecisa.

E. 5 Alla luce dei considerandi precedenti, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rifiutato al ricorrente il riconoscimento del suo diploma, in quanto non competente, la medesima non ha violato il diritto federale, ma ha rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 19 gennaio 2021 è confermata.

E. 6 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 5), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'500.- e sono poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dal ricorrente, in data 23 febbraio 2021.

E. 7 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, al ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'500.- e poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dal ricorrente, in data 23 febbraio 2021.
  3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario); - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario); - Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (atto giudiziario). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 15 febbraio 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-721/2021 Sentenza del 10 febbraio 2022 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Pascal Richard, cancelliera Maria Cristina Lolli. Parti X._______, [...], patrocinato dall'avv. Rocco Taminelli, studio legale e notarile, [...], ricorrente, contro Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Cooperazione in materia di formazione, [...], autorità inferiore. Oggetto Riconoscimento di una qualifica professionale. Fatti: A. A.a Il signor X._______ (in seguito: il ricorrente) ha ottenuto, in data [...] 2009, presso l'Università di Milano (IT), la "Laurea di Dottore Magistrale in scienze agrarie". Successivamente, il [...] 2016, dopo aver sostenuto l'esame di stato, egli ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale. A.b In data 30 gennaio 2020, il ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (in seguito: la SEFRI o l'autorità inferiore) una richiesta di riconoscimento della sua laurea in Svizzera. A.c Per ragioni di competenza, la SEFRI ha inoltrato la suddetta procedura a swissuniversities (art. 70 della Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, [LPSU, RS 414.20]), la quale, con raccomandazione del 21 febbraio 2020, ha constatato che la laurea del ricorrente è formalmente paragonabile ad un master rilasciato da una scuola universitaria svizzera. A.d Su richiesta del ricorrente la procedura è stata ritornata da swissuniversities alla SEFRI. Quest'ultima ha informato il ricorrente che in Svizzera la professione di ingegnere agronomo può essere svolta senza previo riconoscimento del titolo conseguito all'estero. A.e Tramite e-mail del 30 novembre 2020, il ricorrente ha manifestato alla SEFRI il desiderio di ottenere il riconoscimento della sua qualifica professionale al fine di potersi iscrivere all'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino. Tale riconoscimento risulterebbe necessario, in quanto, secondo l'Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino OTIA, la raccomandazione rilasciata da swissuniversities non soddisferebbe le condizioni per l'iscrizione all'Albo OTIA. B. Con scritto del 19 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha emanato una decisione, decretante: I.La domanda di riconoscimento presentata dal signor X._______ è respinta per mancanza di competenza della SEFRI. II.Non si prelevano spese. III.Viene rifiutata qualsiasi altra conclusione. IV.Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve specificare le conclusioni e i motivi; va inoltre corredato della decisione impugnata. C. Nella sua decisione, la SEFRI definisce quale tipo di regolamentazione sia necessaria perché una professione possa essere qualificata quale "professione regolamentata" in Svizzera, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE (in seguito: direttiva 2005/36/CE). A tal proposito, la medesima osserva che la professione di ingegnere agronomo non sarebbe regolamentata a livello federale. A livello cantonale, invece, sarebbero rilevanti la Legge cantonale del 24 marzo 2004 sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RL 705.400, LEPIA), il Regolamento del 5 luglio 2005 di applicazione della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RL 705.410, RLepia), la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (RL 705.100, LE) e la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (RL 730.100, LCPPubb). L'autorità inferiore riporta quanto affermato dal Consiglio dell'OTIA, con lettera del 13 novembre 2019, circa il fatto che le professioni di ingegnere e di architetto sarebbero regolamentate "implicitamente" dalla LEPIA e dal RLepia, nonché "esplicitamente" sul sito dell'OTIA ed in una direttiva interna. La LEPIA non prevedrebbe una "lista professioni regolamentate/Gruppi professionali e relativi campi di attività OTIA", in quanto le professioni, nonché le loro designazioni, varierebbero costantemente nel tempo, rendendo necessario un continuo aggiornamento della legge. Sulla base di ciò, il legislatore avrebbe delegato al Consiglio dell'OTIA la facoltà di definire le professioni regolamentate in direttive interne. Per di più, nella LEPIA non sarebbero specificati né i campi di attività dei singoli gruppi professionali e le attività ad essi riservate, né il livello e l'orientamento della qualifica professionale richiesta. Di conseguenza, ciò non permetterebbe di capire quale titolo/corso di studi debba essere intrapreso per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agronomo nel Cantone Ticino. Pertanto, l'autorità inferiore ritiene che il Cantone Ticino non regolamenterebbe la professione di ingegnere agronomo ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che, dunque, non le competerebbe valutare la domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente. D. In data 17 febbraio 2021, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). Il ricorrente ha formulato le seguenti richieste di giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili: In ordine Dichiarare ricevibile il presente ricorso. Nel merito

1. Riformare la decisione del 19 gennaio 2021 della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, concernente la domanda di riconoscimento di una qualifica professionale come segue: 1.1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione è competente per decidere in merito alla domanda di riconoscimento di una qualifica professionale, presentata dal sig. X._______. 1.2 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione riconosce l'equipollenza della qualifica professionale del sig. X._______ di laurea di Dottore Magistrale in scienze agrarie presso l'Università degli studi di Milano, con un master in scienze agrarie.

2. Condannare la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione a pagare tasse e spese della presente istanza ricorsuale, e a pagare una congrua indennità per il titolo di ripetibili al ricorrente e meglio come dettagliata alla nota d'onorari e spese prodotta con il presente gravame (doc. E). Il ricorrente afferma di aver avviato, in data 30 gennaio 2020, una procedura di riconoscimento del suo titolo di studi italiano, ritenuto che egli lavorerebbe nel Cantone Ticino da diversi anni in qualità di direttore del Compostaggio [...], e al fine di poter svolgere in Svizzera l'attività di ingegnere agronomo, segnatamente di poter redigere progetti nel settore agricolo da presentare a Comuni ed al Cantone per le domande di permesso di costruzione. Nel suo ricorso, il ricorrente censura un errore da parte della SEFRI nell'apprezzamento dei fatti ed un'errata applicazione del diritto. In considerazione del fatto che il Cantone Ticino "ha indubbiamente regolamentato l'esercizio della professione di ingegnere, segnatamente per il settore dell'acqua, dell'aria e del suolo [...]", il ricorrente necessiterebbe, al fine di poter esercitare la professione di ingegnere agrario, di un'autorizzazione che viene rilasciata dall'OTIA. Per l'ottenimento di tale autorizzazione sarebbe indispensabile il riconoscimento del suo titolo di studio da parte della SEFRI. Secondo il ricorrente, la SEFRI avrebbe dovuto procedere ad un esame e ad un confronto tra la laurea magistrale in scienze agrarie, ottenuto dal ricorrente presso l'Università di Milano, con il corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera. A titolo esemplificativo, il ricorrente cita la laurea magistrale in "Agrarwissenschaften" presso l'Università di Zurigo, affermando che il livello di formazione corrisponderebbe a quello da lui effettuato. E. Nella risposta del 7 maggio 2021, l'autorità inferiore ritiene che la domanda formulata dal ricorrente in sede di ricorso, di riconoscere l'equipollenza della qualifica professionale data dalla laurea di Dottore Magistrale in scienze agrarie presso l'Università degli studi di Milano, con un master in scienze agrarie, sarebbe da rigettare. La SEFRI sottolinea che, perché una professione sia considerata regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, la base legale necessaria (a livello nazionale, cantonale o comunale) deve indicare in maniera esplicita il titolo di studio (qualifica professionale) richiesto. In tal senso, "il rinvio generale alla nomenclatura delle Università, dei Politecnici svizzeri, delle Scuole universitarie professionali, ecc. non soddisfa i requisiti fissati all'articolo 3 capoverso 1 lettera a) della direttiva 2005/36/CE". Per di più, dalla base legale dovrebbe chiaramente risultare a quale livello del sistema di formazione si inserisce il titolo di studio richiesto. Alla SEFRI competerebbe confrontare un titolo estero con un corrispondente diploma di una scuola universitaria svizzera unicamente se la richiesta fosse volta all'esercizio di una professione regolamentata. Solo i diplomi acquisiti in uno Stato membro dell'UE/AELS da cittadini di uno Stato dell'UE/AELS potrebbero essere riconosciuti in virtù della direttiva 2005/36/CE. Invece, se una di queste condizioni non fosse adempiuta, la domanda di riconoscimento dovrebbe essere esaminata conformemente all'Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU; RS 414.201). Dunque, l'autorità di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE dovrebbe sapere esattamente quali qualifiche professionali danno accesso ad una professione regolamentata. Invece, il ricorrente non sarebbe in grado di indicare (sulla base della legislatura cantonale ticinese) a quale titolo/diploma svizzero dovrebbe essere paragonata la sua qualifica professionale italiana. Da un lato, egli sosterrebbe che il suo titolo debba essere equiparato ad un titolo di una scuola universitaria professionale. Dall'altro lato, egli elencherebbe dei titoli di studio conseguibili presso il Politecnico federale. A tal proposito, l'autorità inferiore ribadisce che la legislazione cantonale ticinese non soddisferebbe le condizioni fissate dalla direttiva 2005/36/CE e che, pertanto, la professione di agronomo non risulterebbe una professione regolamentata ai sensi di quest'ultima. Per il resto, la SEFRI rinvia integralmente agli argomenti fatti valere nella sua decisone, concludendo il rigetto del ricorso. F. Nella replica del 28 giugno 2021, il ricorrente rinvia essenzialmente agli argomenti già riportati nel ricorso del 17 febbraio 2021. Egli sostiene che l'autorità inferiore si limiterebbe ad affermare che la legislazione cantonale ticinese non soddisfa le condizioni fissate dall'art. 3 cpv. 1 lit. a) della direttiva 2005/36/CE. La medesima non presenterebbe però nessuna argomentazione e/o prova che corrobori la sua asserzione. Per di più, contrariamente a quanto affermato dalla SEFRI, il ricorrente indicherebbe la laurea magistrale "Agrarwissenschaften" offerta all'Università di Zurigo, quale formazione paragonabile a quella svolta a Milano. G. Con scritto del 12 agosto 2021, la SEFRI rinuncia ad una duplica e rinvia integralmente alla propria presa di posizione del 7 maggio 2021. H. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. d LTAF (in collegamento con l'art. 37 LTAF e l'art. 44 PA) il ricorso è ammissibile contro le decisioni della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c). 2.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto 2018 consid. 6.1.2, B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1, B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1 e B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). 2.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). 2.3 Per quanto concerne l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ultima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, marg. 2.155a con rinvii).

3. Il ricorrente censura sostanzialmente un errore da parte della SEFRI nell'apprezzamento dei fatti ed un'errata applicazione del diritto. Tali rimproveri, in relazione segnatamente alla domanda se la SEFRI sia competente per giudicare la richiesta di riconoscimento di diploma del ricorrente, in collegamento con la questione se la professione di ingegnere agronomo costituisca una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, rappresentano questioni formali. Pertanto, il Tribunale deve esaminarle con pieno potere di cognizione. 4. 4.1 Nell'ambito del riconoscimento di diplomi, è necessario fare la distinzione tra professione regolamentata e formazione regolamentata. Tali nozioni non devono essere confuse tra di loro. 4.1.1 La professione regolamentata è definita nel diritto europeo come "attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2" (art. 3 cpv. 1 lett. a della direttiva 2005/36/CE). Le qualifiche professionali, invece, sono definite come le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale (art. 3 cpv. 1 lett. b della direttiva 2005/36/CE; cfr. sentenza del TAF B-6186/2020 del 26 agosto 2021 consid. 2.3.1). 4.1.2 La formazione regolamentata è definita nel diritto europeo come qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale (art. 3 cpv. 1 lett. e della direttiva 2005/36/CE). Pertanto, la nozione di formazione regolamentata è definita essenzialmente da due aspetti: in primo luogo, è disciplinata da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative che ne determinano, tra l'altro, il livello, la struttura e la durata. In secondo luogo, è destinata all'esercizio di una professione specifica. Deve quindi essere "professionalizzante" e non consistere, ad esempio, in un ciclo di formazione generale che, anche se regolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, non prepara gli studenti all'esercizio di una professione specifica. L'esempio classico potrebbe essere la maturità che non prepara all'esercizio di una determinata professione (cfr. Frédéric Berthoud, Commentaire de l'ATF 134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 pag. 515 e segg., [in seguito: Berthoud, Commentaire]). La regolamentazione della formazione è indipendente dalla regolamentazione dell'esercizio della professione. Infatti, è perfettamente possibile che l'esercizio di una professione non sia regolamentato, ma che la formazione corrispondente sia, invece, regolamentata (cfr. sentenze del TAF B-3966/2017 dell'11 settembre 2019 consid. 2.3.1, B-5572/2013 del 14 luglio 2015 consid. 3.2 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.3; Berthoud, Commentaire, pag. 517). 4.2 Nel quadro del riconoscimento di titoli esteri, è necessario stabilire quali normative legali siano pertinenti e applicabili, esaminando se ed in che modo la professione in questione sia regolamentata nello Stato ospitante. Infatti, sono subordinate alla direttiva 2005/36/CE, solo professioni regolamentate nello Stato ospitante (art. 2 cpv. 1). È decisiva, dunque, la domanda se la professione in questione sia regolamentata in Svizzera, e sia, quindi, subordinata alla direttiva 2005/36/CE oppure no, permettendone l'accesso e l'esercizio sul territorio elvetico, senza alcun riconoscimento di diploma. 4.2.1 La SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l'Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera ( , versione settembre 2021; consultato il 14 gennaio 2022; cfr. anche sentenze del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 5.2 e B-2586/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 2.2). 4.2.2 Nel caso concreto, l'esercizio della professione di ingegnere agronomo non è contenuto nell'elenco di cui sopra, risultando, così, una professione non regolamentata in Svizzera a livello federale, per la quale non sono necessari una formazione o un diploma particolari. Si tratta, quindi, di una professione il cui esercizio in Svizzera è di per sé libero. 4.3 Tuttavia, restano riservate le disposizioni cantonali e comunali, le quali possono regolamentare determinate professioni. Secondo l'elenco di cui sopra, la professione di ingegnere civile, di cui l'ingegnere agronomo potrebbe far parte, è regolamentata in alcuni Cantoni, tra cui nel Cantone Ticino. 4.3.1 Nel Cantone Ticino, la LEPIA si prefigge di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto, stabilendo, in particolare, le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone (art. 1 LEPIA). Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 LEPIA, in Ticino l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA). Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA stabilisce che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett. b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in base ad un diritto acquisito. Le persone in possesso dell'autorizzazione vengono iscritte nell'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA (art. 3 cpv. 4 LEPIA). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione in Ticino, sottostanno pure alle disposizioni della LEPIA. Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, per coloro che provengono da Stati esteri, l'esercizio di queste professioni è subordinato alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla LEPIA (cpv. 2). Circa la domanda di autorizzazione (art. 4 cpv. 2 LEPIA), all'art. 1 cpv. 1 RLepia è stabilito che chi intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Cantone deve presentare domanda scritta al Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti:

a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all'art. 9 cpv. 2 Lepia;

b) eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c Lepia);

c) copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 Lepia) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d Lepia) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 Lepia);

d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all'art. 6 Lepia (estratto dal casellario giudiziale e attestazione dell'Ufficio di esecuzione del domicilio o sede). Giusta l'art. 1 cpv. 2 RLepia, il Consiglio dell'OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l'adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell'equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 LEPIA). I gruppi professionali di cui all'art. 3 cpv. 1 LEPIA, sono così definiti all'art. 4 cpv. 1 RLepia: "architettura", "ingegneria civile", "tecnica e industria", "acqua, aria e suolo". I campi d'attività sono definiti dal Consiglio dell'OTIA (cpv. 2). Sul sito dell'OTIA è possibile trovare una lista delle professioni per le quali è necessaria un'autorizzazione, ovvero dei gruppi professionali e i relativi campi di attività OTIA. Nel gruppo professionale di "acqua, aria e suolo" vi è, tra gli altri, l'agronomia. 4.3.2 Dunque, nella fattispecie, a livello cantonale, l'esercizio della professione di ingegnere agronomo risulta regolamentato, nella misura in cui è necessaria un'autorizzazione da parte dell'OTIA, autorità competente per la valutazione dell'adempimento dei requisiti professionali e personali, nonché della verifica dell'equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati. 4.4 Tuttavia, una regolamentazione cantonale non corrisponde automaticamente ad una regolamentazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE. 4.4.1 Per quanto concerne la questione se la professione di ingegnere agronomo rappresenti una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, va qui ribadito che la nozione di professione regolamentata è definita essenzialmente da due aspetti: in primo luogo, è disciplinata da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative che determinano esplicitamente la professione regolamentata. In secondo luogo, deve essere esplicitamente indicato quale qualifica professionale specifica è richiesta per poter esercitare detta professione. 4.4.2 Nella fattispecie, la LEPIA non designa quale titolo di studi sia richiesto per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ingegnere agronomo neI Cantone Ticino, bensì, stabilisce esclusivamente il livello di formazione richiesto, in casu, il livello terziario (art. 5 cpv. 1 lett. a-b LEPIA). 4.4.3 Pertanto, come correttamente concluso dall'autorità inferiore, la professione di ingegnere agronomo non adempie le condizioni per poter essere considerata una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE. 4.4.4 La questione se l'autorizzazione, richiesta dalla LEPIA, per l'esercizio della professione di ingegnere agronomo sia conforme al diritto federale e alla Costituzione non è oggetto del presente litigio e può, pertanto, restare indecisa.

5. Alla luce dei considerandi precedenti, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rifiutato al ricorrente il riconoscimento del suo diploma, in quanto non competente, la medesima non ha violato il diritto federale, ma ha rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 19 gennaio 2021 è confermata.

6. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 5), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'500.- e sono poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dal ricorrente, in data 23 febbraio 2021.

7. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, al ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'500.- e poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dal ricorrente, in data 23 febbraio 2021.

3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario);

- Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (atto giudiziario). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 15 febbraio 2022