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B-4964/2022

B-4964/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-29 · Italiano CH

Riconoscimento diploma/formazione

Sachverhalt

A. Il 16 novembre 2020, X.________ (in seguito: la ricorrente) ha presentato, presso la Croce Rossa Svizzera (in seguito: l'autorità di prima istanza o CRS), una domanda di riconoscimento del titolo estero "Diplôme Hygiéniste dentaire", rilasciato il 15 febbraio 2003 dall'Université européenne Jean Monnet di Bruxelles, finalizzata ad esercitare la professione di igienista dentale in Svizzera. A.a In seguito a vari scambi di scritti, intercorsi tra la ricorrente e l'autorità di prima istanza tra il 17 novembre 2020 e il 2 aprile 2021, quest'ultima ha respinto, mediante decisione del 30 agosto 2021, la domanda di riconoscimento del suddetto diploma. A tale proposito la CRS afferma che l'esercizio della professione di igienista dentale (livello scuola specializzata superiore [SSS]) sarebbe regolamentata sia in Belgio che in Svizzera. La CRS sostiene che l'Université européenne Jean Monnet, in quanto scuola privata, non corrisponderebbe ad un'autorità competente ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30 settembre 2005, pag. 22; in seguito: Direttiva 2005/36/CE) e, pertanto, non sarebbe abilitata a rilasciare titoli di formazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della detta legislazione. Non risulterebbe soddisfatta, quindi, la condizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a e b della Direttiva 2005/36/CE, secondo cui sono riconoscibili solo i titoli di formazione rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, se le attività coperte sono comparabili. La CRS aggiunge che la ricorrente avrebbe mancato di fornire qualsiasi ulteriore prova per dimostrare che il diploma ottenuto la autorizza ad esercitare la professione di igienista dentale in Belgio. In un secondo momento, l'autorità di prima istanza ha analizzato se sia possibile riconoscere il diploma della ricorrente con l'applicazione sussidiaria del diritto svizzero. A tal proposito, la CRS ha ritenuto di non poter entrare nel merito della richiesta della ricorrente, in quanto la condizione di cui all'art. 69 dell'Ordinanza federale del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.191) non sarebbe soddisfatta. A.b In data 6 ottobre 2021, la ricorrente ha impugnato la suddetta decisione della CRS dinanzi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (in seguito: autorità inferiore o SEFRI), postulando l'accoglimento del ricorso e, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Al ricorso è stata allegata rispettivamente una copia del diploma di igienista dentale conseguito in Belgio, del certificato intermedio di lavoro dello Studio medico dentistico A._______, attestante la sua attività professionale presso tale studio di Balerna dal 2007, nonché di diversi attestati di formazione e del certificato di maturità. La ricorrente afferma di aver prodotto tutta la documentazione richiesta, fatta eccezione del documento che la autorizza ad esercitare la professione di igienista dentale in Belgio. Tale documento sarebbe, infatti, impossibile da ottenere in quanto lo Stato belga, considerando l'università in questione una scuola privata, non rilascerebbe simili attestazioni. Sul piano temporale, la ricorrente mette in discussione l'applicabilità della Direttiva 2005/36/CE in quanto successiva al suo diploma e visto che la figura di igienista dentale in Belgio viene riconosciuta solo dal 2018. Inoltre, la ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alla signora B._______ (in seguito: C.C.), la quale avrebbe frequentato la medesima scuola ottenendo, a differenza sua, il riconoscimento della qualifica da parte della CRS. La decisione dell'autorità di prima istanza risulterebbe, pertanto, arbitraria. A.b.a Con presa di posizione del 31 gennaio 2022, la CRS chiede di respingere il ricorso. Per quanto concerne il diritto applicabile, l'autorità di prima istanza sottolinea che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimità di un atto amministrativo deve di norma essere valutata sulla base giuridica vigente al momento del rilascio dello stesso. Nella fattispecie sarebbe, pertanto, applicabile il diritto in vigore al momento dell'emanazione della decisone impugnata, dunque, la Direttiva 2005/36/CE. Quanto alla disparità di trattamento, la CRS spiega di aver erroneamente riconosciuto nel luglio del 2004 il diploma della signora C.C. Nel 2006, a seguito di verifiche con le autorità belghe competenti, sarebbe emerso che il diploma di cui sopra non è riconosciuto dallo Stato belga. In seguito a diversi accertamenti, tramite i quali l'autorità inferiore ha appurato che la tutela della salute era garantita, l'autorità di prima istanza ha ritenuto prioritario privilegiare la sicurezza del diritto rinunciando alla revoca del riconoscimento della signora C.C. A.b.b Con scritto dell'11 marzo 2022, la ricorrente ribadisce quanto espresso nel ricorso, ritenendo che, nella misura in cui nel caso della signora C.C sia stata privilegiata la sicurezza del diritto, lo stesso ragionamento dovrebbe valere anche per lei. A.c Mediante decisione del 29 settembre 2022, la SEFRI ha respinto il ricorso e confermato la decisione della CRS. In un primo momento, l'autorità inferiore si esprime sul diritto applicabile nella fattispecie, affermando che pertinenti sarebbero le normative vigenti al momento della richiesta di riconoscimento del diploma belga, rispettivamente dell'emanazione della decisione impugnata di prima istanza, e non quelle vigenti al momento dell'ottenimento del diploma. Per quanto concerne la presunta disparità di trattamento, la SEFRI indica come la ricorrente sembrerebbe voler censurare un'errata applicazione del principio della parità di trattamento nell'illegalità non contestando, tuttavia, il fatto che il diploma conseguito non soddisfa la condizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a della Direttiva 2005/36/CE. Secondo l'autorità inferiore, tale principio non sarebbe applicabile nel caso in specie, in quanto, da un lato la CRS ha specificato di aver riconosciuto erroneamente il diploma della signora C.C. nel 2004 e dall'altro lato, si tratterebbe di un caso isolato e non di prassi costante. Non potendosi appellare al principio della parità di trattamento nell'illegalità, il ricorso risulterebbe infondato e andrebbe, pertanto, respinto. B. In data 28 ottobre 2022, la ricorrente ha interposto ricorso contro la suddetta decisione della SEFRI presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale o TAF), postulando l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore del 29 settembre 2022, nonché della decisione del 30 agosto 2021 della CRS. La medesima chiede che quest'ultima venga riformulata nel senso che la richiesta di riconoscimento del titolo estero quale igienista dentale (livello SSS) venga accolta. Vengono protestate spese, tasse e ripetibili. La ricorrente ribadisce, in sostanza, quanto fatto valere in fase di ricorso davanti all'autorità inferiore, censurando, segnatamente, una violazione degli intenti delle normative in oggetto, con particolare riferimento al principio della parità di trattamento e quindi alla violazione del diritto federale. La ricorrente afferma di lavorare da svariati anni presso uno studio svizzero con piena soddisfazione del datore di lavoro e di aver frequentato vari corsi di formazione professionale. La medesima sostiene che le sue capacità non sarebbero in discussione, escludendo così problemi di garanzia della tutela della salute. Inoltre, invocando l'art. 29 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e il diritto di essere sentito, la ricorrente avanza la richiesta di essere sentita personalmente. Infine, nella speranza di poter trovare un accordo con l'autorità inferiore, la ricorrente chiede la sospensione della procedura secondo l'art.33b PA. C. Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Tribunale ha trasmesso un esemplare del gravame all'autorità inferiore e alla prima istanza, invitandole ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 16 gennaio 2023 e ad esprimersi segnatamente sulla richiesta di sospensione. D. Con scritto del 23 dicembre 2022, la CRS ha rinunciato ad inoltrare una presa di posizione, riconfermando quanto asserito nella sua decisione del 30 agosto 2021, nonché nella presa di posizione del 31 gennaio 2022 all'attenzione della SEFRI, e aderendo alla decisione dell'autorità inferiore del 29 settembre 2022. E. Con presa di posizione del 9 febbraio 2023, comprensiva dell'incarto completo, la SEFRI rinvia integralmente agli argomenti fatti valere nella decisione del 29 settembre 2022, concludendo il rigetto del ricorso. La medesima sottolinea come mancherebbero i presupposti alla base della protezione della buona fede indirettamente invocata dalla ricorrente. Infatti, "A differenza del diploma della signora B._______, il diploma della ricorrente non è mai stato riconosciuto - erroneamente - dalla Croce Rossa Svizzera" (cfr. risposta marg. 3). Inoltre, l'esperienza professionale maturata in seguito all'ottenimento di un diploma privato non sarebbe mai atta a compensare il mancato adempimento dell'art. 13 cpv. 1 lett. a della Direttiva 2005/36/CE. Per di più, l'autorità inferiore precisa come il titolo legalmente protetto "Igienista dentale dipl. SSS" sia stato riconosciuto nell'ambito del rispettivo programma quadro d'insegnamento dall'allora Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT; dal gennaio 2013, Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI) solo nel 2009. Pertanto, il diploma della signora C.C. non sarebbe stato, nel 2004, equiparato ad un diploma di scuola specializzata superiore. Non sarebbe possibile, quindi, ritenere il titolo della ricorrente equipollente e riconoscerlo in questo senso. La SEFRI ribadisce che farebbe stato la legislazione in vigore al momento della resa della decisione. Ciò, indipendentemente dalla data di invio della domanda di riconoscimento o del conseguimento del diploma estero. Infine, la SEFRI sottolinea che la corretta applicazione della Direttiva 2005/36/CE e della rispettiva ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) sia necessaria per assicurare la parità di trattamento. F. Con ordinanza del 2 marzo 2023, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza una copia della presa di posizione della prima istanza del 23 dicembre 2022 alla ricorrente e all'autorità inferiore, e un esemplare della risposta al ricorso della SEFRI del 9 febbraio 2023 (incl. indice degli atti) alla ricorrente e alla prima istanza. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (in combinato disposto con l'art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta gli artt. 31, 32 e 33 LTAF, il Tribunale è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni dell'autorità inferiore in materia di riconoscimenti di titoli di studio. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

E. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

E. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

E. 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

E. 2 In primo luogo, con riferimento alla richiesta di sospensione della procedura, la ricorrente auspica che questa venga accordata per consentire alle parti di giungere ad un accordo.

E. 2.1 Giusta l'art. 33b PA, l'autorità ha la possibilità, d'intesa con le parti, di sospendere il procedimento per permettere loro di accordarsi sul contenuto della decisione. Il Tribunale può, d'ufficio o su richiesta di una parte o dell'autorità inferiore, sospendere una procedura di ricorso qualora sussistano motivi particolari (cfr. sentenza del TAF B-4152/2021 del 10 febbraio 2022 pag. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2022, marg. 3.14 e segg.). Secondo prassi costante, una sospensione della procedura può essere ammessa per motivi di economia processuale (cfr. sentenze del TF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2 e 8C_982/2009 del 5 luglio 2010 consid. 2) o per delle ragioni di opportunità (cfr. DTF 130 V 90 consid. 5) e qualora non si opponga ad interessi pubblici e privati preponderanti (cfr. sentenza del TAF B-5168/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2.1 con rinvii). Il principio di celerità sancito dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) pone tuttavia dei limiti alla sospensione di una procedura, che va ammessa solo eccezionalmente, ovverosia quando si giustifica attendere l'esito di un procedimento parallelo di un'altra autorità atto a statuire su una questione decisiva (cfr. DTF 130 V 90 consid. 5; sentenza del TAF B-3103/2021 del 7 gennaio 2022 pag. 2). Il principio di celerità è violato qualora l'autorità inferiore non rende la decisione che le incombe di prendere entro il termine prescritto dalla legge o entro un termine che la natura del caso e tutte le altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4, 131 V 407 consid. 1.1, 130 I 312 consid. 5.1, 129 V 411 consid.1.2 e le sentenze citate; sentenza del TAF B-4152/2021 del 10 febbraio 2022 pag. 2). Il giudice istruttore dispone di un importante margine di apprezzamento (cfr. sentenza del TF 2C_871/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3103/2021 del 7 gennaio 2022 pag. 2 e B-4152/2021 del 10 febbraio 2022 pag. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., marg. 3.16).

E. 2.2 Nella fattispecie, vista la risposta del 9 febbraio 2023 dell'autorità inferiore, la quale dichiara che "Nella fattispecie non è dato alcun margine di manovra nel trovare una soluzione bonale" (cfr. risposta marg. 7), è possibile concludere l'assenza d'intesa tra le parti circa una risoluzione alternativa. Non vengono neppure rivelati altri motivi preponderanti atti a giustificare una sospensione della procedura; di conseguenza, prevale il principio di celerità.

E. 2.3 Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta la domanda di sospensione della procedura.

E. 3 In secondo luogo, per quanto concerne la richiesta di procedere ad un'audizione personale della ricorrente, la medesima si avvale del diritto di essere sentita secondo l'art. 29 PA. Le particolari circostanze della situazione professionale e le possibili conseguenze future giustificherebbero tale richiesta. Infatti, una modifica legislativa che imponesse il riconoscimento del proprio diploma di studio, o un cambiamento del datore di lavoro, che richiedesse, contrariamente a quello attuale, il riconoscimento del proprio diploma, potrebbe comportare la perdita del proprio lavoro, con conseguente difficoltà a trovarne uno nuovo vista l'età della ricorrente.

E. 3.1 Il diritto di essere sentito secondo l'art. 29 PA deriva dalla relativa garanzia costituzionale (art. 29 Cost.).

E. 3.1.1 Il principio del diritto di essere sentito garantisce all'interessato il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. artt. 26-28 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 e artt. 32-33 PA), il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29-31 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA). Il diritto di essere sentito fa parte del principio generale di un processo equo (cfr. sentenza del TAF B-6229/2019 del 30 aprile 2021 consid. 7.1 con rinvii). Tale garanzia non comprende il diritto di essere sentito oralmente (cfr. DTF 140 I 68 consid. 9.6.1 e 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 con rinvii).

E. 3.1.2 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (art. 32 cpv. 1 PA). In particolare, giusta l'art. 33 cpv. 1 PA, l'autorità ammette le prove offerte se paiano idonee a chiarire i fatti. Tuttavia, l'autorità può rinunciare a procedere ad indire ulteriori misure di istruzione, compresa l'audizione orale delle parti, quando ritiene che le prove assunte le hanno permesso di formarsi un'opinione e che, procedendo in maniera esente d'arbitrio ad un apprezzamento anticipato delle prove che le vengono offerte, ha la certezza che queste ultime non potrebbero modificare il convincimento al quale è giunta (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con rinvii, 136 I 229 consid. 5.3 e 130 II 425 consid. 2; sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 6.1).

E. 3.2 Nella fattispecie, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, il Tribunale, avendo esaminato la totalità degli atti, considera che le motivazioni apportate dalla ricorrente illustrino in maniera completa su quali elementi quest'ultima ha basato il proprio ricorso. Un'ulteriore audizione personale della ricorrente non risulta, dunque, necessaria a meglio chiarire i fatti.

E. 3.3 Ne consegue che la sua richiesta, la quale deve essere qualificata quale domanda di assunzione di prove e non di dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4 in fine; sentenze del TAF B-2480/2020 del 9 novembre 2021 consid. 7 e B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 6.3), va respinta.

E. 4 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenza del TAF B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., marg. 2.149).

E. 4.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-721/2021 consid. 2.1, B-4988/2018 del 29 aprile 2020 consid. 2.1, B-2710/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 2.1 e B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1).

E. 4.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), op. cit., art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300).

E. 4.3 Concernente l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio potere d'esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ultima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., marg. 2.155a con rinvii).

E. 5 Sul piano materiale, nel caso in esame si tratta di valutare una fattispecie di livello transfrontaliero.

E. 5.1 Di conseguenza, è doveroso osservare l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681). Conformemente all'Allegato III dell'ALC, la Svizzera si impegna a riconoscere reciprocamente diplomi, certificati e altri titoli in applicazione degli atti giuridici e delle comunicazioni dell'Unione europea (UE) ivi menzionati. Uno di questi atti giuridici è la Direttiva 2005/36/CE, la quale è stata dichiarata applicabile mediante la decisione N. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera del 30 settembre 2011 (RU 2011 4859; Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali; sentenza del TF 2C_472/2017 del 17 dicembre 2017 consid. 2.2.1 seg.; sentenza del TAF B-6082/2020 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 con rinvii). La Direttiva 2005/36/CE fissa le regole per il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli per quanto l'esercizio della professione sia regolamentato nello Stato membro ospitante (artt. 1 e 2 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE). Il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III (art. 10 della Direttiva 2005/36/CE). Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro (art. 13 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE; cfr. sentenze del TF 2C_472/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2.2 e 2C_668/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 3.1.3; sentenza del TAF B-6082/2020 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 con rinvii). Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono: a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'art. 11 (art. 13 cpv. 1 lett. a e b della Direttiva 2005/36/CE). Per "professione regolamentata" si intendono attività, o l'insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a della Direttiva 2005/36/CE). Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. d della Direttiva 2005/36/CE, un'"autorità competente" è qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni previste da tale direttiva. Il principio secondo cui le formazioni debbano essere riconosciute a livello statale è una conseguenza indiretta del principio di fiducia reciproca degli Stati membri. Se i diplomi di istituti statali sono "verificati" dagli Stati di provenienza, per definizione i diplomi di istituti privati non sono sottoposti ad alcun controllo statale. È questo il motivo per cui i diplomi di istituti privati spesso non vengono riconosciuti (cfr. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, 2016, pag. 96).

E. 5.2 Nella fattispecie, la ricorrente vorrebbe esercitare la professione di igienista dentale in Svizzera.

E. 5.3 In virtù di quanto precede, è decisiva la domanda se tale professione sia regolamentata in Svizzera, e sia, quindi, subordinata alla Direttiva 2005/36/CE oppure no, permettendone l'accesso e l'esercizio sul territorio elvetico, senza alcun riconoscimento di diploma.

E. 5.3.1 La SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l'Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera (<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/professioni-regolamentate.html>, versione febbraio 2023; consultato il 3 luglio 2023).

E. 5.3.2 Nel caso concreto, l'esercizio della professione di igienista dentale è contenuto nell'elenco di cui sopra, risultando, così, una professione regolamentata in Svizzera in modo uniforme a livello cantonale, per la quale sono necessari una formazione o un diploma particolari. Si tratta, quindi, di una professione il cui esercizio in Svizzera non è libero. Ne consegue l'applicabilità della Direttiva 2005/36/CE e bisogna, dunque, procedere all'analisi se il diploma della ricorrente debba essere riconosciuto in Svizzera sulla base di ciò.

E. 6 A titolo preliminare, è bene specificare che quanto sollevato dalla ricorrente in fase di ricorso davanti alla SEFRI, circa il fatto che, al momento del conseguimento del suo diploma, la figura professionale dell'igienista dentale non fosse riconosciuta in Belgio e che tale diploma è stato conseguito prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2005/36/CE, non è rilevante per la determinazione del diritto applicabile. Infatti, per la trattazione della presente procedura sono pertinenti le normative vigenti al momento della richiesta di riconoscimento del diploma belga rispettivamente dell'emanazione della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimità di un atto amministrativo dev'essere di norma valutata sulla base giuridica in vigore al momento del rilascio dello stesso (cfr. DTF 139 II 243 consid. 11.1). Nel caso del riconoscimento del titolo di studio estero della ricorrente, l'atto amministrativo, ovvero il rigetto della domanda, è stato emanato in data 6 settembre 2021. Per la procedura di riconoscimento viene fatto, dunque, riferimento al diritto in vigore in tale data. A tal proposito, l'applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, inizialmente contestata davanti alla SEFRI, viene in questa sede ritenuta pacifica anche dalla ricorrente (cfr. ricorso pag. 3 marg. 2).

E. 7 Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante (art. 4 cpv. 1 Direttiva 2005/36/CE). Giusta il cpv. 2, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.

E. 7.1 In Belgio, per l'esercizio della professione di igienista dentale, è necessaria un'apposita formazione, nonché un diploma universitario abilitante (cfr. Banca dati europea, <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=1201>, consultato il 3 luglio 2023). Si tratta, pertanto, di una professione regolamentata anche nello Stato membro d'origine. Rilevante è "l'Arrêté royal du 28 mars 2018 relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire" (cfr. "Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement", n. di pubblicazione 2018011469, <https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018032801&table_name=loi>, consultato il 3 luglio 2023). L'art. 4 di tale regolamento elenca le seguenti condizioni necessarie per l'esercizio della professione: "1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des certifications (CEC), correspondant au minimum à 180 crédits ECTS", il cui programma prevede una formazione teorica e pratica, così come la realizzazione di un lavoro di fine studio e uno stage clinico di minimo 600 ore, 2° entretenir et mettre à jour [les] connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal" (art. 4).

E. 7.2 Nel caso in specie, la ricorrente ha conseguito il titolo estero "Diplôme Hygiéniste dentaire", rilasciato il 15 febbraio 2003 dall'Université européenne Jean Monnet di Bruxelles. La prima istanza e l'autorità inferiore hanno constatato, in seguito a delle indagini della prima, che l'Université européenne Jean Monnet, essendo una scuola privata, non è competente per rilasciare titoli di studio ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d della Direttiva 2005/36/CE. La ricorrente stessa conferma ciò, affermando che "Lo Stato Belga non rilascia alcun documento che autorizzi ad esercitare la professione di igienista dentale in Belgio, visto che l'Université Européenne Jean Monnet è considerata una scuola privata" (cfr. ricorso pag. 7 marg. 7).

E. 7.3 Pertanto, la condizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a Direttiva 2005/36/CE non è data. La ricorrente non dispone, dunque, dell'abilitazione per l'esercizio della professione di igienista dentale in Belgio. Ne consegue, che l'autorità inferiore ha a giusto titolo concluso il rigetto della richiesta di riconoscimento del diploma belga della ricorrente sulla base della Direttiva 2005/36/CE.

E. 8 Per di più, secondo gli artt. 67 e 68 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e dell'art. 75 cpv. 4 dell'Ordinanza federale del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) nonché in base all'Accordo con la Confederazione Svizzera e con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, la CRS è competente anche per il riconoscimento in base al diritto svizzero. In conformità all'art. 69 OFPr, l'autorità competente confronta, su richiesta, un titolo di formazione estero col corrispondente diploma svizzero della formazione professionale, se: a) il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e b) il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. Anche secondo il diritto svizzero il titolo estero deve quindi basarsi "su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali" e deve essere stato rilasciato "dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine". Nel caso della ricorrente, il diploma non è stato rilasciato da una simile autorità o istituzione e, pertanto, anche secondo il diritto svizzero non è possibile riconoscere il diploma della ricorrente.

E. 9 Ora, la ricorrente eccepisce una disparità di trattamento e rimprovera all'autorità inferiore di aver riconosciuto il diploma di igienista dentale alla signora C.C., la quale negli anni 2002-2003 aveva effettuato e concluso la sua stessa formazione, ma non all'interessata. Ella censura un'errata applicazione da parte della SEFRI del diritto alla parità di trattamento.

E. 9.1 Circa l'art. 8 cpv. 1 Cost., tutti sono uguali davanti alla legge. Secondo consolidata giurisprudenza, tale norma richiede che l'autorità competente applichi la legge nello stesso modo in tutti i casi di natura simile. Il principio della parità di trattamento impone tanto al legislatore quanto all'autorità esecutiva di trattare alla stessa maniera due situazioni non alla condizione che esse siano assolutamente identiche in tutti i loro elementi di fatto, ma allorquando esse sono uguali in ogni elemento di fatto rilevante per la normativa da adottare o per la decisione da prendere. Una decisione viola il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. se opera distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situazione di fatto da regolare, o se omette di attuare distinzioni necessarie in funzione delle circostanze, vale a dire se ciò che è simile non è trattato in modo uguale e ciò che è dissimile non è trattato in modo diverso. L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Si ha una disparità di trattamento, in particolare, quando lo Stato accorda un privilegio o una prestazione ad una persona, ma la nega ad un'altra persona che si trova in una situazione analoga (cfr. per tutto il paragrafo DTF 140 I 201 consid. 6.5.1 con rinvii, 129 I 113 consid. 5.1, 125 I 161 consid. 3.a e 112 Ia 193 consid. 2.b; sentenza del TAF B-4639/2021 dell'8 settembre 2022 consid. 5.6.1; Giovanni Biaggini, in: BV Kommentar - Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2a ed. 2017, art. 8 Cost. marg. 12 pag. 148 e seg.). In via eccezionale, può essere ammesso il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità. Questo principio va applicato soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa. Date queste condizioni, un cittadino ha, allora, diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi legittimi. Tuttavia, il principio della legalità dell'attività amministrativa prevale su quello della parità di trattamento. Qualora un'autorità riconosca esplicitamente l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1 e 136 I 65 consid. 5.6; sentenze del TAF B-210/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2.3.5 e B-2961/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 5.3.2 con i rispettivi rinvii).

E. 9.2 Nella fattispecie, la signora C.C. sembrerebbe (agli atti non figura il diploma di quest'ultima, né il suo dossier di domanda di riconoscimento alla CRS) aver effettivamente ottenuto il riconoscimento di un diploma corrispondente a quello della ricorrente. Sia come sia, la ricorrente stessa e l'autorità inferiore affermano che nel caso della signora C.C. non si tratterebbe di una prassi costante, bensì "di un errore acclarato, indiscutibile, ammesso e riconosciuto dall'Autorità" (cfr. ricorso pag. 6 marg. 5). Il caso della signora C.C. rappresenta, a detta dell'autorità inferiore, un caso unico ed irripetibile. Non sussistono quindi dubbi sull'inesistenza di una prassi contraria alla legge, né tantomeno risultano indizi suscettibili di indurre a credere che l'autorità inferiore intenda adottarne una simile in futuro, come del resto non intende sostenere nemmeno la ricorrente. Peraltro, l'asserzione della ricorrente secondo la quale, visti i vari corsi di formazione svolti e gli anni di esperienza professionale, anche nel suo caso sarebbero esclusi problemi di garanzia della salute e che quindi bisognerebbe trattare i due casi simili nello stesso modo al fine di evitare una situazione di incertezza del diritto non giova alla causa. Infatti, non si può pretendere che un'autorità incappata in un errore perpetui volontariamente in tale sbaglio. Al contrario, ristabilire in specie l'uguaglianza di trattamento vorrebbe dire di per sé correggere l'errore a posteriori da parte dell'autorità, oltre al fatto che il riconoscimento del diploma della signora C.C. non è l'oggetto della presente procedura. In ogni caso, la revoca di un riconoscimento legalmente valido seguirebbe regole giuridiche diverse rispetto a quelle applicabili ad una richiesta di parità di trattamento nell'illegalità e sarebbe possibile solo in casi eccezionali, in presenza di condizioni qualificate (cfr. DTF 139 II 243 consid. 11.2 e 137 I 69 consid. 2.1 e segg.).

E. 9.3 Pertanto, non sono date le condizioni per il riconoscimento alla ricorrente del suo diploma in virtù dell'art. 8 Cost.

E. 10 Alla luce dei considerandi precedenti, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rifiutato alla ricorrente il riconoscimento del titolo belga ottenuto, quale igienista dentale (livello SSS), la medesima non ha violato il diritto federale, ma ha agito nel rispetto del principio di parità di trattamento e nel rispetto dei limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 29 settembre 2022 è confermata.

E. 11 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 10), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'500.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dal ricorrente, in data 24 novembre 2022.

E. 12 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Dispositiv
  1. La domanda di sospensione della procedura è respinta.
  2. Il ricorso è respinto.
  3. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'500.- e poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dalla ricorrente in data 24 novembre 2022.
  4. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza e al Dipartimento federale dell'interno DFI. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 5 luglio 2023 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) - prima istanza (atto giudiziario) - Dipartimento federale dell'interno DFI (atto giudiziario)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-4964/2022 Sentenza del 29 giugno 2023 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Francesco Brentani, Daniel Willisegger, cancelliera Maria Cristina Lolli. Parti X.________, [...], patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone, Studio legale Barone, [...], ricorrente, contro Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Cooperazione in materia di formazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore, Croce Rossa Svizzera, Werkstrasse 18, casella postale, 3084 Wabern, prima istanza. Oggetto Riconoscimento di diploma estero "igienista dentale". Fatti: A. Il 16 novembre 2020, X.________ (in seguito: la ricorrente) ha presentato, presso la Croce Rossa Svizzera (in seguito: l'autorità di prima istanza o CRS), una domanda di riconoscimento del titolo estero "Diplôme Hygiéniste dentaire", rilasciato il 15 febbraio 2003 dall'Université européenne Jean Monnet di Bruxelles, finalizzata ad esercitare la professione di igienista dentale in Svizzera. A.a In seguito a vari scambi di scritti, intercorsi tra la ricorrente e l'autorità di prima istanza tra il 17 novembre 2020 e il 2 aprile 2021, quest'ultima ha respinto, mediante decisione del 30 agosto 2021, la domanda di riconoscimento del suddetto diploma. A tale proposito la CRS afferma che l'esercizio della professione di igienista dentale (livello scuola specializzata superiore [SSS]) sarebbe regolamentata sia in Belgio che in Svizzera. La CRS sostiene che l'Université européenne Jean Monnet, in quanto scuola privata, non corrisponderebbe ad un'autorità competente ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30 settembre 2005, pag. 22; in seguito: Direttiva 2005/36/CE) e, pertanto, non sarebbe abilitata a rilasciare titoli di formazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della detta legislazione. Non risulterebbe soddisfatta, quindi, la condizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a e b della Direttiva 2005/36/CE, secondo cui sono riconoscibili solo i titoli di formazione rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, se le attività coperte sono comparabili. La CRS aggiunge che la ricorrente avrebbe mancato di fornire qualsiasi ulteriore prova per dimostrare che il diploma ottenuto la autorizza ad esercitare la professione di igienista dentale in Belgio. In un secondo momento, l'autorità di prima istanza ha analizzato se sia possibile riconoscere il diploma della ricorrente con l'applicazione sussidiaria del diritto svizzero. A tal proposito, la CRS ha ritenuto di non poter entrare nel merito della richiesta della ricorrente, in quanto la condizione di cui all'art. 69 dell'Ordinanza federale del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.191) non sarebbe soddisfatta. A.b In data 6 ottobre 2021, la ricorrente ha impugnato la suddetta decisione della CRS dinanzi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (in seguito: autorità inferiore o SEFRI), postulando l'accoglimento del ricorso e, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Al ricorso è stata allegata rispettivamente una copia del diploma di igienista dentale conseguito in Belgio, del certificato intermedio di lavoro dello Studio medico dentistico A._______, attestante la sua attività professionale presso tale studio di Balerna dal 2007, nonché di diversi attestati di formazione e del certificato di maturità. La ricorrente afferma di aver prodotto tutta la documentazione richiesta, fatta eccezione del documento che la autorizza ad esercitare la professione di igienista dentale in Belgio. Tale documento sarebbe, infatti, impossibile da ottenere in quanto lo Stato belga, considerando l'università in questione una scuola privata, non rilascerebbe simili attestazioni. Sul piano temporale, la ricorrente mette in discussione l'applicabilità della Direttiva 2005/36/CE in quanto successiva al suo diploma e visto che la figura di igienista dentale in Belgio viene riconosciuta solo dal 2018. Inoltre, la ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto alla signora B._______ (in seguito: C.C.), la quale avrebbe frequentato la medesima scuola ottenendo, a differenza sua, il riconoscimento della qualifica da parte della CRS. La decisione dell'autorità di prima istanza risulterebbe, pertanto, arbitraria. A.b.a Con presa di posizione del 31 gennaio 2022, la CRS chiede di respingere il ricorso. Per quanto concerne il diritto applicabile, l'autorità di prima istanza sottolinea che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimità di un atto amministrativo deve di norma essere valutata sulla base giuridica vigente al momento del rilascio dello stesso. Nella fattispecie sarebbe, pertanto, applicabile il diritto in vigore al momento dell'emanazione della decisone impugnata, dunque, la Direttiva 2005/36/CE. Quanto alla disparità di trattamento, la CRS spiega di aver erroneamente riconosciuto nel luglio del 2004 il diploma della signora C.C. Nel 2006, a seguito di verifiche con le autorità belghe competenti, sarebbe emerso che il diploma di cui sopra non è riconosciuto dallo Stato belga. In seguito a diversi accertamenti, tramite i quali l'autorità inferiore ha appurato che la tutela della salute era garantita, l'autorità di prima istanza ha ritenuto prioritario privilegiare la sicurezza del diritto rinunciando alla revoca del riconoscimento della signora C.C. A.b.b Con scritto dell'11 marzo 2022, la ricorrente ribadisce quanto espresso nel ricorso, ritenendo che, nella misura in cui nel caso della signora C.C sia stata privilegiata la sicurezza del diritto, lo stesso ragionamento dovrebbe valere anche per lei. A.c Mediante decisione del 29 settembre 2022, la SEFRI ha respinto il ricorso e confermato la decisione della CRS. In un primo momento, l'autorità inferiore si esprime sul diritto applicabile nella fattispecie, affermando che pertinenti sarebbero le normative vigenti al momento della richiesta di riconoscimento del diploma belga, rispettivamente dell'emanazione della decisione impugnata di prima istanza, e non quelle vigenti al momento dell'ottenimento del diploma. Per quanto concerne la presunta disparità di trattamento, la SEFRI indica come la ricorrente sembrerebbe voler censurare un'errata applicazione del principio della parità di trattamento nell'illegalità non contestando, tuttavia, il fatto che il diploma conseguito non soddisfa la condizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a della Direttiva 2005/36/CE. Secondo l'autorità inferiore, tale principio non sarebbe applicabile nel caso in specie, in quanto, da un lato la CRS ha specificato di aver riconosciuto erroneamente il diploma della signora C.C. nel 2004 e dall'altro lato, si tratterebbe di un caso isolato e non di prassi costante. Non potendosi appellare al principio della parità di trattamento nell'illegalità, il ricorso risulterebbe infondato e andrebbe, pertanto, respinto. B. In data 28 ottobre 2022, la ricorrente ha interposto ricorso contro la suddetta decisione della SEFRI presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale o TAF), postulando l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore del 29 settembre 2022, nonché della decisione del 30 agosto 2021 della CRS. La medesima chiede che quest'ultima venga riformulata nel senso che la richiesta di riconoscimento del titolo estero quale igienista dentale (livello SSS) venga accolta. Vengono protestate spese, tasse e ripetibili. La ricorrente ribadisce, in sostanza, quanto fatto valere in fase di ricorso davanti all'autorità inferiore, censurando, segnatamente, una violazione degli intenti delle normative in oggetto, con particolare riferimento al principio della parità di trattamento e quindi alla violazione del diritto federale. La ricorrente afferma di lavorare da svariati anni presso uno studio svizzero con piena soddisfazione del datore di lavoro e di aver frequentato vari corsi di formazione professionale. La medesima sostiene che le sue capacità non sarebbero in discussione, escludendo così problemi di garanzia della tutela della salute. Inoltre, invocando l'art. 29 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e il diritto di essere sentito, la ricorrente avanza la richiesta di essere sentita personalmente. Infine, nella speranza di poter trovare un accordo con l'autorità inferiore, la ricorrente chiede la sospensione della procedura secondo l'art.33b PA. C. Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Tribunale ha trasmesso un esemplare del gravame all'autorità inferiore e alla prima istanza, invitandole ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 16 gennaio 2023 e ad esprimersi segnatamente sulla richiesta di sospensione. D. Con scritto del 23 dicembre 2022, la CRS ha rinunciato ad inoltrare una presa di posizione, riconfermando quanto asserito nella sua decisione del 30 agosto 2021, nonché nella presa di posizione del 31 gennaio 2022 all'attenzione della SEFRI, e aderendo alla decisione dell'autorità inferiore del 29 settembre 2022. E. Con presa di posizione del 9 febbraio 2023, comprensiva dell'incarto completo, la SEFRI rinvia integralmente agli argomenti fatti valere nella decisione del 29 settembre 2022, concludendo il rigetto del ricorso. La medesima sottolinea come mancherebbero i presupposti alla base della protezione della buona fede indirettamente invocata dalla ricorrente. Infatti, "A differenza del diploma della signora B._______, il diploma della ricorrente non è mai stato riconosciuto - erroneamente - dalla Croce Rossa Svizzera" (cfr. risposta marg. 3). Inoltre, l'esperienza professionale maturata in seguito all'ottenimento di un diploma privato non sarebbe mai atta a compensare il mancato adempimento dell'art. 13 cpv. 1 lett. a della Direttiva 2005/36/CE. Per di più, l'autorità inferiore precisa come il titolo legalmente protetto "Igienista dentale dipl. SSS" sia stato riconosciuto nell'ambito del rispettivo programma quadro d'insegnamento dall'allora Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT; dal gennaio 2013, Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI) solo nel 2009. Pertanto, il diploma della signora C.C. non sarebbe stato, nel 2004, equiparato ad un diploma di scuola specializzata superiore. Non sarebbe possibile, quindi, ritenere il titolo della ricorrente equipollente e riconoscerlo in questo senso. La SEFRI ribadisce che farebbe stato la legislazione in vigore al momento della resa della decisione. Ciò, indipendentemente dalla data di invio della domanda di riconoscimento o del conseguimento del diploma estero. Infine, la SEFRI sottolinea che la corretta applicazione della Direttiva 2005/36/CE e della rispettiva ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) sia necessaria per assicurare la parità di trattamento. F. Con ordinanza del 2 marzo 2023, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza una copia della presa di posizione della prima istanza del 23 dicembre 2022 alla ricorrente e all'autorità inferiore, e un esemplare della risposta al ricorso della SEFRI del 9 febbraio 2023 (incl. indice degli atti) alla ricorrente e alla prima istanza. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (in combinato disposto con l'art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta gli artt. 31, 32 e 33 LTAF, il Tribunale è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni dell'autorità inferiore in materia di riconoscimenti di titoli di studio. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

2. In primo luogo, con riferimento alla richiesta di sospensione della procedura, la ricorrente auspica che questa venga accordata per consentire alle parti di giungere ad un accordo. 2.1 Giusta l'art. 33b PA, l'autorità ha la possibilità, d'intesa con le parti, di sospendere il procedimento per permettere loro di accordarsi sul contenuto della decisione. Il Tribunale può, d'ufficio o su richiesta di una parte o dell'autorità inferiore, sospendere una procedura di ricorso qualora sussistano motivi particolari (cfr. sentenza del TAF B-4152/2021 del 10 febbraio 2022 pag. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2022, marg. 3.14 e segg.). Secondo prassi costante, una sospensione della procedura può essere ammessa per motivi di economia processuale (cfr. sentenze del TF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2 e 8C_982/2009 del 5 luglio 2010 consid. 2) o per delle ragioni di opportunità (cfr. DTF 130 V 90 consid. 5) e qualora non si opponga ad interessi pubblici e privati preponderanti (cfr. sentenza del TAF B-5168/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2.1 con rinvii). Il principio di celerità sancito dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) pone tuttavia dei limiti alla sospensione di una procedura, che va ammessa solo eccezionalmente, ovverosia quando si giustifica attendere l'esito di un procedimento parallelo di un'altra autorità atto a statuire su una questione decisiva (cfr. DTF 130 V 90 consid. 5; sentenza del TAF B-3103/2021 del 7 gennaio 2022 pag. 2). Il principio di celerità è violato qualora l'autorità inferiore non rende la decisione che le incombe di prendere entro il termine prescritto dalla legge o entro un termine che la natura del caso e tutte le altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4, 131 V 407 consid. 1.1, 130 I 312 consid. 5.1, 129 V 411 consid.1.2 e le sentenze citate; sentenza del TAF B-4152/2021 del 10 febbraio 2022 pag. 2). Il giudice istruttore dispone di un importante margine di apprezzamento (cfr. sentenza del TF 2C_871/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3103/2021 del 7 gennaio 2022 pag. 2 e B-4152/2021 del 10 febbraio 2022 pag. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., marg. 3.16). 2.2 Nella fattispecie, vista la risposta del 9 febbraio 2023 dell'autorità inferiore, la quale dichiara che "Nella fattispecie non è dato alcun margine di manovra nel trovare una soluzione bonale" (cfr. risposta marg. 7), è possibile concludere l'assenza d'intesa tra le parti circa una risoluzione alternativa. Non vengono neppure rivelati altri motivi preponderanti atti a giustificare una sospensione della procedura; di conseguenza, prevale il principio di celerità. 2.3 Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta la domanda di sospensione della procedura.

3. In secondo luogo, per quanto concerne la richiesta di procedere ad un'audizione personale della ricorrente, la medesima si avvale del diritto di essere sentita secondo l'art. 29 PA. Le particolari circostanze della situazione professionale e le possibili conseguenze future giustificherebbero tale richiesta. Infatti, una modifica legislativa che imponesse il riconoscimento del proprio diploma di studio, o un cambiamento del datore di lavoro, che richiedesse, contrariamente a quello attuale, il riconoscimento del proprio diploma, potrebbe comportare la perdita del proprio lavoro, con conseguente difficoltà a trovarne uno nuovo vista l'età della ricorrente. 3.1 Il diritto di essere sentito secondo l'art. 29 PA deriva dalla relativa garanzia costituzionale (art. 29 Cost.). 3.1.1 Il principio del diritto di essere sentito garantisce all'interessato il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. artt. 26-28 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 e artt. 32-33 PA), il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29-31 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA). Il diritto di essere sentito fa parte del principio generale di un processo equo (cfr. sentenza del TAF B-6229/2019 del 30 aprile 2021 consid. 7.1 con rinvii). Tale garanzia non comprende il diritto di essere sentito oralmente (cfr. DTF 140 I 68 consid. 9.6.1 e 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 con rinvii). 3.1.2 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (art. 32 cpv. 1 PA). In particolare, giusta l'art. 33 cpv. 1 PA, l'autorità ammette le prove offerte se paiano idonee a chiarire i fatti. Tuttavia, l'autorità può rinunciare a procedere ad indire ulteriori misure di istruzione, compresa l'audizione orale delle parti, quando ritiene che le prove assunte le hanno permesso di formarsi un'opinione e che, procedendo in maniera esente d'arbitrio ad un apprezzamento anticipato delle prove che le vengono offerte, ha la certezza che queste ultime non potrebbero modificare il convincimento al quale è giunta (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con rinvii, 136 I 229 consid. 5.3 e 130 II 425 consid. 2; sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 6.1). 3.2 Nella fattispecie, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove, il Tribunale, avendo esaminato la totalità degli atti, considera che le motivazioni apportate dalla ricorrente illustrino in maniera completa su quali elementi quest'ultima ha basato il proprio ricorso. Un'ulteriore audizione personale della ricorrente non risulta, dunque, necessaria a meglio chiarire i fatti. 3.3 Ne consegue che la sua richiesta, la quale deve essere qualificata quale domanda di assunzione di prove e non di dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4 in fine; sentenze del TAF B-2480/2020 del 9 novembre 2021 consid. 7 e B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 6.3), va respinta.

4. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenza del TAF B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., marg. 2.149). 4.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-721/2021 consid. 2.1, B-4988/2018 del 29 aprile 2020 consid. 2.1, B-2710/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 2.1 e B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1). 4.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), op. cit., art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). 4.3 Concernente l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio potere d'esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ultima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., marg. 2.155a con rinvii).

5. Sul piano materiale, nel caso in esame si tratta di valutare una fattispecie di livello transfrontaliero. 5.1 Di conseguenza, è doveroso osservare l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681). Conformemente all'Allegato III dell'ALC, la Svizzera si impegna a riconoscere reciprocamente diplomi, certificati e altri titoli in applicazione degli atti giuridici e delle comunicazioni dell'Unione europea (UE) ivi menzionati. Uno di questi atti giuridici è la Direttiva 2005/36/CE, la quale è stata dichiarata applicabile mediante la decisione N. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera del 30 settembre 2011 (RU 2011 4859; Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali; sentenza del TF 2C_472/2017 del 17 dicembre 2017 consid. 2.2.1 seg.; sentenza del TAF B-6082/2020 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 con rinvii). La Direttiva 2005/36/CE fissa le regole per il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli per quanto l'esercizio della professione sia regolamentato nello Stato membro ospitante (artt. 1 e 2 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE). Il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III (art. 10 della Direttiva 2005/36/CE). Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro (art. 13 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE; cfr. sentenze del TF 2C_472/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2.2 e 2C_668/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 3.1.3; sentenza del TAF B-6082/2020 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 con rinvii). Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono: a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'art. 11 (art. 13 cpv. 1 lett. a e b della Direttiva 2005/36/CE). Per "professione regolamentata" si intendono attività, o l'insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a della Direttiva 2005/36/CE). Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. d della Direttiva 2005/36/CE, un'"autorità competente" è qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni previste da tale direttiva. Il principio secondo cui le formazioni debbano essere riconosciute a livello statale è una conseguenza indiretta del principio di fiducia reciproca degli Stati membri. Se i diplomi di istituti statali sono "verificati" dagli Stati di provenienza, per definizione i diplomi di istituti privati non sono sottoposti ad alcun controllo statale. È questo il motivo per cui i diplomi di istituti privati spesso non vengono riconosciuti (cfr. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, 2016, pag. 96). 5.2 Nella fattispecie, la ricorrente vorrebbe esercitare la professione di igienista dentale in Svizzera. 5.3 In virtù di quanto precede, è decisiva la domanda se tale professione sia regolamentata in Svizzera, e sia, quindi, subordinata alla Direttiva 2005/36/CE oppure no, permettendone l'accesso e l'esercizio sul territorio elvetico, senza alcun riconoscimento di diploma. 5.3.1 La SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l'Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera ( , versione febbraio 2023; consultato il 3 luglio 2023). 5.3.2 Nel caso concreto, l'esercizio della professione di igienista dentale è contenuto nell'elenco di cui sopra, risultando, così, una professione regolamentata in Svizzera in modo uniforme a livello cantonale, per la quale sono necessari una formazione o un diploma particolari. Si tratta, quindi, di una professione il cui esercizio in Svizzera non è libero. Ne consegue l'applicabilità della Direttiva 2005/36/CE e bisogna, dunque, procedere all'analisi se il diploma della ricorrente debba essere riconosciuto in Svizzera sulla base di ciò.

6. A titolo preliminare, è bene specificare che quanto sollevato dalla ricorrente in fase di ricorso davanti alla SEFRI, circa il fatto che, al momento del conseguimento del suo diploma, la figura professionale dell'igienista dentale non fosse riconosciuta in Belgio e che tale diploma è stato conseguito prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2005/36/CE, non è rilevante per la determinazione del diritto applicabile. Infatti, per la trattazione della presente procedura sono pertinenti le normative vigenti al momento della richiesta di riconoscimento del diploma belga rispettivamente dell'emanazione della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimità di un atto amministrativo dev'essere di norma valutata sulla base giuridica in vigore al momento del rilascio dello stesso (cfr. DTF 139 II 243 consid. 11.1). Nel caso del riconoscimento del titolo di studio estero della ricorrente, l'atto amministrativo, ovvero il rigetto della domanda, è stato emanato in data 6 settembre 2021. Per la procedura di riconoscimento viene fatto, dunque, riferimento al diritto in vigore in tale data. A tal proposito, l'applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, inizialmente contestata davanti alla SEFRI, viene in questa sede ritenuta pacifica anche dalla ricorrente (cfr. ricorso pag. 3 marg. 2).

7. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante (art. 4 cpv. 1 Direttiva 2005/36/CE). Giusta il cpv. 2, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili. 7.1 In Belgio, per l'esercizio della professione di igienista dentale, è necessaria un'apposita formazione, nonché un diploma universitario abilitante (cfr. Banca dati europea, , consultato il 3 luglio 2023). Si tratta, pertanto, di una professione regolamentata anche nello Stato membro d'origine. Rilevante è "l'Arrêté royal du 28 mars 2018 relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire" (cfr. "Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement", n. di pubblicazione 2018011469, , consultato il 3 luglio 2023). L'art. 4 di tale regolamento elenca le seguenti condizioni necessarie per l'esercizio della professione: "1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des certifications (CEC), correspondant au minimum à 180 crédits ECTS", il cui programma prevede una formazione teorica e pratica, così come la realizzazione di un lavoro di fine studio e uno stage clinico di minimo 600 ore, 2° entretenir et mettre à jour [les] connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal" (art. 4). 7.2 Nel caso in specie, la ricorrente ha conseguito il titolo estero "Diplôme Hygiéniste dentaire", rilasciato il 15 febbraio 2003 dall'Université européenne Jean Monnet di Bruxelles. La prima istanza e l'autorità inferiore hanno constatato, in seguito a delle indagini della prima, che l'Université européenne Jean Monnet, essendo una scuola privata, non è competente per rilasciare titoli di studio ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d della Direttiva 2005/36/CE. La ricorrente stessa conferma ciò, affermando che "Lo Stato Belga non rilascia alcun documento che autorizzi ad esercitare la professione di igienista dentale in Belgio, visto che l'Université Européenne Jean Monnet è considerata una scuola privata" (cfr. ricorso pag. 7 marg. 7). 7.3 Pertanto, la condizione di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a Direttiva 2005/36/CE non è data. La ricorrente non dispone, dunque, dell'abilitazione per l'esercizio della professione di igienista dentale in Belgio. Ne consegue, che l'autorità inferiore ha a giusto titolo concluso il rigetto della richiesta di riconoscimento del diploma belga della ricorrente sulla base della Direttiva 2005/36/CE.

8. Per di più, secondo gli artt. 67 e 68 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e dell'art. 75 cpv. 4 dell'Ordinanza federale del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) nonché in base all'Accordo con la Confederazione Svizzera e con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, la CRS è competente anche per il riconoscimento in base al diritto svizzero. In conformità all'art. 69 OFPr, l'autorità competente confronta, su richiesta, un titolo di formazione estero col corrispondente diploma svizzero della formazione professionale, se: a) il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine; e b) il detentore del titolo estero dimostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera. Anche secondo il diritto svizzero il titolo estero deve quindi basarsi "su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative statali" e deve essere stato rilasciato "dall'autorità o dall'istituzione competente nello Stato d'origine". Nel caso della ricorrente, il diploma non è stato rilasciato da una simile autorità o istituzione e, pertanto, anche secondo il diritto svizzero non è possibile riconoscere il diploma della ricorrente.

9. Ora, la ricorrente eccepisce una disparità di trattamento e rimprovera all'autorità inferiore di aver riconosciuto il diploma di igienista dentale alla signora C.C., la quale negli anni 2002-2003 aveva effettuato e concluso la sua stessa formazione, ma non all'interessata. Ella censura un'errata applicazione da parte della SEFRI del diritto alla parità di trattamento. 9.1 Circa l'art. 8 cpv. 1 Cost., tutti sono uguali davanti alla legge. Secondo consolidata giurisprudenza, tale norma richiede che l'autorità competente applichi la legge nello stesso modo in tutti i casi di natura simile. Il principio della parità di trattamento impone tanto al legislatore quanto all'autorità esecutiva di trattare alla stessa maniera due situazioni non alla condizione che esse siano assolutamente identiche in tutti i loro elementi di fatto, ma allorquando esse sono uguali in ogni elemento di fatto rilevante per la normativa da adottare o per la decisione da prendere. Una decisione viola il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. se opera distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situazione di fatto da regolare, o se omette di attuare distinzioni necessarie in funzione delle circostanze, vale a dire se ciò che è simile non è trattato in modo uguale e ciò che è dissimile non è trattato in modo diverso. L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Si ha una disparità di trattamento, in particolare, quando lo Stato accorda un privilegio o una prestazione ad una persona, ma la nega ad un'altra persona che si trova in una situazione analoga (cfr. per tutto il paragrafo DTF 140 I 201 consid. 6.5.1 con rinvii, 129 I 113 consid. 5.1, 125 I 161 consid. 3.a e 112 Ia 193 consid. 2.b; sentenza del TAF B-4639/2021 dell'8 settembre 2022 consid. 5.6.1; Giovanni Biaggini, in: BV Kommentar - Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2a ed. 2017, art. 8 Cost. marg. 12 pag. 148 e seg.). In via eccezionale, può essere ammesso il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità. Questo principio va applicato soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa. Date queste condizioni, un cittadino ha, allora, diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi legittimi. Tuttavia, il principio della legalità dell'attività amministrativa prevale su quello della parità di trattamento. Qualora un'autorità riconosca esplicitamente l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1 e 136 I 65 consid. 5.6; sentenze del TAF B-210/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2.3.5 e B-2961/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 5.3.2 con i rispettivi rinvii). 9.2 Nella fattispecie, la signora C.C. sembrerebbe (agli atti non figura il diploma di quest'ultima, né il suo dossier di domanda di riconoscimento alla CRS) aver effettivamente ottenuto il riconoscimento di un diploma corrispondente a quello della ricorrente. Sia come sia, la ricorrente stessa e l'autorità inferiore affermano che nel caso della signora C.C. non si tratterebbe di una prassi costante, bensì "di un errore acclarato, indiscutibile, ammesso e riconosciuto dall'Autorità" (cfr. ricorso pag. 6 marg. 5). Il caso della signora C.C. rappresenta, a detta dell'autorità inferiore, un caso unico ed irripetibile. Non sussistono quindi dubbi sull'inesistenza di una prassi contraria alla legge, né tantomeno risultano indizi suscettibili di indurre a credere che l'autorità inferiore intenda adottarne una simile in futuro, come del resto non intende sostenere nemmeno la ricorrente. Peraltro, l'asserzione della ricorrente secondo la quale, visti i vari corsi di formazione svolti e gli anni di esperienza professionale, anche nel suo caso sarebbero esclusi problemi di garanzia della salute e che quindi bisognerebbe trattare i due casi simili nello stesso modo al fine di evitare una situazione di incertezza del diritto non giova alla causa. Infatti, non si può pretendere che un'autorità incappata in un errore perpetui volontariamente in tale sbaglio. Al contrario, ristabilire in specie l'uguaglianza di trattamento vorrebbe dire di per sé correggere l'errore a posteriori da parte dell'autorità, oltre al fatto che il riconoscimento del diploma della signora C.C. non è l'oggetto della presente procedura. In ogni caso, la revoca di un riconoscimento legalmente valido seguirebbe regole giuridiche diverse rispetto a quelle applicabili ad una richiesta di parità di trattamento nell'illegalità e sarebbe possibile solo in casi eccezionali, in presenza di condizioni qualificate (cfr. DTF 139 II 243 consid. 11.2 e 137 I 69 consid. 2.1 e segg.). 9.3 Pertanto, non sono date le condizioni per il riconoscimento alla ricorrente del suo diploma in virtù dell'art. 8 Cost.

10. Alla luce dei considerandi precedenti, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rifiutato alla ricorrente il riconoscimento del titolo belga ottenuto, quale igienista dentale (livello SSS), la medesima non ha violato il diritto federale, ma ha agito nel rispetto del principio di parità di trattamento e nel rispetto dei limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 29 settembre 2022 è confermata.

11. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 10), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'500.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dal ricorrente, in data 24 novembre 2022.

12. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di sospensione della procedura è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'500.- e poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.- già versato dalla ricorrente in data 24 novembre 2022.

4. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza e al Dipartimento federale dell'interno DFI. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 5 luglio 2023 Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)

- prima istanza (atto giudiziario)

- Dipartimento federale dell'interno DFI (atto giudiziario)