opencaselaw.ch

B-6595/2010

B-6595/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-26 · Italiano CH

Sorveglianza dei revisori

Sachverhalt

A. In data 29 gennaio e con complemento del 13 febbraio 2009, X._______ (in se­guito ri­corrente) ha presentato all'Autorità di sorve­glianza dei revi­sori (in se­guito ASR o autorità inferiore) una domanda di abi­lita­zione a eserci­tare la fun­zione di revisore, trasmettendo in alle­gato di­versi do­cu­menti riguardanti la propria formazione ed espe­rienza professio­nale. Con missiva del 31 ago­sto 2009 il ricorrente ha completato la sua istanza d'a­bilitazione, corredan­dola di ulteriori documenti. B. Con e-mail del 19 marzo 2010 l'autorità inferiore ha informato il ricorrente che le condizioni per ottenere un'abilitazione ad eserci­tare la fun­zione di re­visore non risultavano soddisfatte, dal momento che egli non era stato in grado di fornire la prova di un'attività svolta sotto sorve­glianza. Se­condo l'autorità inferiore il ricorrente non è nemmeno stato in grado di pro­vare un'attività sufficiente nel campo della revisione dei conti. Inoltre l'au­torità inferiore ha fatto osservare che dagli atti e dalle proprie dichiara­zioni risulterebbe che il ricor­rente ha partecipato alla revi­sione dei conti di di­verse società di cui era contemporaneamente membro del consiglio ammi­nistrazione. Ciò rappre­senterebbe una viola­zione delle norme in mate­ria d'indipen­denza e an­che per que­sto motivo s'impone una deci­sione ne­gativa. Nello stesso tempo l'auto­rità infe­riore ha impartito un ter­mine al ricor­rente per prendere po­si­zione ed allegare even­tualmente ulte­riore documenta­zione. C. Tramite e-mail del 21 marzo 2010 il ricorrente ha in primo luogo conte­stato l'i­potesi di violazione delle norme relative all'indipendenza dell'ufficio di revi­sione avanzata a suo carico. Come membro del consiglio d'ammini­stra­zione egli non avrebbe svolto lavori di revisione, bensì vi avrebbe sempli­cemente "partecipato en­tro i limiti concessi nel senso infrascritto con il revisore incaricato". Inol­tre il ricor­rente ha fatto valere la mancata o in­sufficiente considerazione di tutte le sue atti­vità di revi­sione. D. In data 9 giugno 2010 l'autorità inferiore ha comunicato al ri­corrente che i do­cumenti da lui prodotti non erano esaurienti per dimostrare l'e­sperienza professionale necessaria ad ottenere l'abilitazione quale revi­sore, fis­sando­gli, nel con­tempo, un termine entro il quale trasmettere un'ulte­riore presa di posi­zione e dandogli la possibilità di includere altri docu­menti utili alla valuta­zione della sua domanda. E. Con e-mail datata 12 giugno 2010 il ricorrente ha spiegato di aver svolto l'atti­vità di revisore con intensità e frequenza per 15 anni, contestando di nuovo la mancata presa in considerazione dei documenti da lui allegati. Per quanto riguarda l'eventuale viola­zione del concetto d'indipen­denza, il ri­corrente ha fatto valere che punirlo con la reie­zione della sua do­manda per una semplice negligenza è sproporzio­nato e non con­sono ai principi della parità di trattamento ed alla libertà di com­mercio. Tra­mite e-mail di data 28 giugno 2010 il ricor­rente ha infine riconfer­mato la sua domanda d'ammissione, precisando le sue allega­zioni. F. Con decisione del 12 agosto 2010 l'autorità inferiore ha respinto la do­manda di abilitazione ad esercitare la funzione di revisore del 29 gennaio 2009, con spese procedurali a carico del ricorrente. L'autorità inferiore ha spiegato che, sulla base degli atti, è accertato che i re­quisiti in materia di formazione sono soddisfatti, precisando che il ricor­rente non adempie in­vece le condizioni di legge per po­ter essere abilitato ad eserci­tare la fun­zione di revisore. Egli non avrebbe né di­chiarato o comprovato di aver svolto un'attività sotto sor­veglianza ai sensi di legge, né fornito prove ido­nee a dimostrare di aver maturato un'e­sperienza professionale suf­ficiente du­rante un lungo peri­odo di tempo ininter­rotto nei campi della revi­sione dei conti, per po­tersi appellare in que­sto modo alla clausola di rigore previ­sta dal diritto tran­sitorio. Se­condo l'autorità inferiore l'attività professio­nale del ricor­rente suscettibile di essere presa in considera­zione inizia non prima del 1989, anno in cui è stato stilato il primo rap­porto di revi­sione, e ter­mina nel corso dell'anno 2001. La medesima adduce che sulla base dei documenti for­niti dal ricor­rente emerge ch'egli, in que­sto peri­odo, non ha re­datto più di un rap­porto di revi­sione all'anno, con l'ecce­zione di due negli anni 1997-1999 e tre per il 2000. Secondo l'autorità inferiore inoltre, di­verse atti­vità esercitate dal ricorrente sono affini a man­sioni riconduci­bili alla sfera del consiglio d'amministra­zione e, quindi, non possono es­sere prese in considera­zione come atti­vità di revi­sione. In ogni caso ciò co­stituirebbe una grave vio­lazione delle norme sull'indipen­denza. Pro­prio con la produzione dell'u­nico rapporto di re­visione dei conti che l'autorità inferiore avrebbe po­tuto prendere in conside­razione perché firmato da lui stesso, il ricor­rente avrebbe di­mo­strato di aver vi­olato delle norme fonda­mentali in ma­te­ria di indipen­denza. L'autorità inferiore ha indicato che nel momento in cui suddetto rapporto è stato sti­lato, il ri­corrente, infatti, se­deva nel consi­glio d'ammi­nistrazione della so­cietà revisionata. Avendo ese­guito la revi­sione dei conti di una so­cietà che ammini­strava, egli non avrebbe adempiuto alla con­dizione della condotta irreprensibile. A mente dell'autorità inferiore, la motivazione ad­dotta dal ri­corrente a pro­prio disca­rico secondo cui la società sottoposta a re­vi­sione non sa­rebbe comunque più at­tiva, non modifica la situazione, in quanto la so­cietà avrebbe dovuto in ogni modo effettuare una contabilità che an­dava sottopo­sta a revisione. G. Contro la decisione del 12 agosto 2010 il ricorrente ha interposto in data 12 settembre 2010 ricorso presso lo scri­vente Tri­bunale, chieden­done l'an­nullamento e postulando l'accoglimento della propria domanda di abilita­zione. In via subordinata il ricorrente chiede il rinvio dell'incarto all'auto­rità inferiore secondo i considerandi; protestando spese, tasse e ripe­tibili e trasmettendo, in alle­gato, tre ulteriori rapporti di revisione. Il ricor­rente chiede che nel suo caso, in base all'esperienza accumulata in 25 anni di at­tività come conta­bile e revisore, venga applicata favorevol­mente la clausola di ri­gore, anche se, in gran parte, si tratta di esperienza non avvenuta sotto sor­veglianza. Egli sostiene in­fatti che la decisione impu­gnata non prenderebbe sufficientemente in considera­zione la sua forma­zione universitaria e le attività svolte, violando così più volte prin­cipi e garanzie dello Stato di di­ritto come il principio della proporziona­lità, della parità di tratta­mento, non­ché del potere d'apprezzamento dei fatti e del diritto di essere sentito. Il ricorrente afferma che malgrado ab­bia appor­tato tutte le prove per confermare la sua richiesta, sarebbe stato an­che dispo­sto ad es­sere in­terrogato o ad apportare al­tre prove testimoniali. Non fa­cendo una valuta­zione globale degli indizi pro­dotti, secondo il ricor­rente, la decisione dell'autorità è ecces­sivamente formalistica, inso­steni­bile, inadeguata, e arbitraria a causa di un abuso del potere decisio­nale e il che equivale ad un diniego di giusti­zia. H. Con risposta del 3 dicembre 2010 l'autorità inferiore postula la reie­zione del ricorso, esponendo nuovamente i motivi per cui al ricor­rente è stata rifiu­tata l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore. A mente dell'auto­rità inferiore, l'attività del ricor­rente non è stata svolta ininterrotta­mente e non è sufficiente per poter applicare la clausola di rigore, né dal punto di vi­sta quantitativo né qualitativo, nep­pure pren­dendo in considera­zione i tre ulte­riori docu­menti presentati allo scrivente Tri­bunale. Nella fattispecie si sa­rebbe ben lontani dagli estremi di un caso di rigore. L'autorità inferiore sostiene che tale ipotesi è av­valorata dal fatto che dal 2001 il ricorrente non ha più eserci­tato alcuna at­tività nel campo della revi­sione dei conti, il che dimostra da una parte una sua mancanza di inte­resse al ri­guardo e dall'altra come e­gli ha po­tuto fare a meno de­gli in­troiti derivanti dall'esecu­zione di man­dati di revi­sione. Per questo motivo non sa­rebbe possibile ri­vendi­care una perdita di gua­dagno. Per quanto ri­guarda la viola­zione delle norme sull'indi­pendenza l'autorità inferiore ribadi­sce quanto già affermato nella de­cisione impugnata. A suo avviso ri­sulta dagli atti che il ricorrente ha grave­mente contrav­venuto alle norme sull'indipendenza sancite tanto dal nuovo diritto quanto da quello previ­gente. L'autorità inferiore sostiene che, considerata la sua formazione giuri­dica, il ricorrente avrebbe dovuto ac­corgersene. Del resto, anche se si dovesse am­mettere che egli avrebbe in qualche modo partecipato in qua­lità di au­siliario dell'ingegner Y._______, persona sprovvista di abi­lita­zione, ai lavori di revisione tuttora effettuati da quest'ultimo, ciò sa­rebbe, per quanto con­cerne la garan­zia di un'attività di controllo ineccepi­bile, ben lungi dal costi­tuire un punto a suo favore, poiché la collabo­ra­zione con questa persona equivar­rebbe ad un avallo da parte sua della prassi se­guita da quest'ultimo nell'ef­fettuare revisioni pur es­sendo privo di abilita­zione. I. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultino risolu­tivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Conformemente all'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo fede­rale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo fede­rale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicem­bre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), sem­pre che non vi siano eccezioni secondo l'art. 32 LTAF. Nel presente caso non sono date si­mili eccezioni. L' ASR è un'au­torità infe­riore ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF, in relazione con l'art. 28 cpv. 2 della legge federale del 16 di­cem­bre 2005 sull'abilitazione e la sorve­glianza dei revisori (Legge sui revisori, LRS, RS 221.302). La decisione dell'auto­rità in­feriore del 12 agosto 2010 co­stituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA ed è impugnabile di­nanzi al TAF nell'ambito delle disposizioni ge­nerali della pro­cedura fede­rale (cfr. art. 44 PA i. r. c. art. 31 ss. LTAF). Il ri­corrente è il destinata­rio diretto dell'atto impugnato di cui ne è parti­colar­mente toccato ed ha un interesse degno di protezione all'annul­lamento o alla modifica­zione dello stesso. Di conseguenza è data la sua legittima­zione a ricor­rere contro la de­cisione im­pugnata (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).

E. 2 La LSR, entrata in vigore il 1° settembre 2007, disciplina l'abilitazione e la sorveglianza delle persone che forniscono servizi di revisione (art. 1 cpv. 1 LSR) e persegue lo scopo di assicurare che i servizi di revi­sione siano for­niti conformemente alle prescrizioni ed ai requisiti di qua­lità (art. 1 cpv. 2 LSR). In quest'ordine di cose, le persone fisiche e le imprese di revi­sione che forniscono servizi di revisione necessitano di un'abilitazione (cfr. art. 3 cpv. 1 LSR in relazione con art. 1 dell'ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori [ordinanza sui revi­sori, OSRev, 221.302.3]). La sorveglianza sui revisori compete all'autorità infe­riore (l'art. 28 cpv. 1 LSR), la quale autorità decide, su domanda, in merito all'abilita­zione di revisori, periti revisori ed imprese di revi­sione sotto sorve­glianza statale (art. 15 cpv. 1 LSR). Per quanto concerne le condizioni per l'abilitazione dei revisori ai sensi dell'art. 5 LSR, una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revi­sore se è incensurata, vanta una formazione secondo l'art. 4 cpv. 2 e di­mostra di possedere un'esperienza professionale di un anno (art. 5 cpv 1 LSR). L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalente­mente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revi­sore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la for­mazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte (art. 5 cpv. 2 LSR).

E. 3 In virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), ap­plicabile per la sua portata generale anche nel diritto pubblico, chi in­tende trarre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, sop­porta le conseguenze dell'assenza prova (cfr. DTF 121 II 257; DTF 112 Ib 65, consid. 3). Anche in una pro­ce­dura concernente la domanda di abilita­zione a esercitare la fun­zione di revisore così come nella succes­siva proce­dura di ricorso è il ri­chie­dente, rispettivamente il ricorrente, ad as­su­mersi l'onere della prova in riferimento alla formazione e all'espe­rienza pro­fessionale ac­quisita, e quindi le conseguenze di eventuali man­canze di prove. Di principio è l'autorità che accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Que­sto princi­pio però viene relativizzato e le parti sono tenute a cooperare in proce­dimenti da esse promossi, quando conoscono meglio i fatti, i quali l'au­torità pertinente senza il loro sostegno non potrebbe assumere con un di­spendio ragionevole. Persino, dunque, in una proce­dura concernente la do­manda di abilitazione ad esercitare la fun­zione di revisore il ri­chie­dente deve assolvere obblighi di collaborazione di ampia portata (cfr. deci­sione del Tribunale amministrativo federale B-703/2010 del 23 novem­bre 2010 consid. 4 e 5). Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (art. 32 cpv. 1 PA). L'autorità ammette le prove of­ferte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti (art. 33 cpv. 1 PA). L'au­torità può in­vece rifiutare l'assunzione di prove se, sulla base delle prove prodotte, si è già fatta una propria opinione, e può legittimamente sup­porre, sulla scorta di un apprezzamento anticipato delle prove, che tale convinzione non sarà modificata da ulteriori assunzioni di prove (cfr. de­cisione del Tribu­nale amministrativo federale B-2213/2006 del 2 luglio 2010, consid. 4.2).

E. 3.1 Nella propria domanda il ricorrente ha prodotto copie di seguenti ti­toli di formazione:

- "Licence en droit", rilasciata il 4 ottobre 1979 dall'univer­sità di Lo­sanna,

- "Diplôme en criminologie" rilasciato il 5 novembre 1984 dall'univer­sità di Losanna,

- il diploma di avvocato, rilasciato il 4 dicembre 1989 dal Tribunale di ap­pello di Lugano,

- il diploma di pubblico notaio, rila­sciato il 10 febbraio 1992 dal Tribu­nale di appello del Canton Ticino. Sulla base dei documenti agli atti, l'autorità inferiore ha ammesso che i requi­siti in materia di formazione sono soddi­sfatti, precisando con rispo­sta del 3 dicembre 2010 che il titolo di formazione detenuto non influisce in al­cun modo sulla valutazione del requisito relativo all'esperienza profes­sio­nale. L'autorità inferiore ha inoltre affermato che, di­versamente da quanto previ­sto nel caso di un'abilitazione a esercitare la funzione di perito revi­sore, l'art 5 LSR prescrive un'esperienza professio­nale di un anno indipen­dentemente dal diploma posseduto, rispettivamente senza ope­rare al­cuna distin­zione tra le diverse formazioni di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR, ipotizzando che altrimenti un'applicazione contraria andrebbe a disca­rico del ricorrente. Qualora una forma­zione universitaria non venga conside­rata suffi­cientemente orien­tata alla revi­sione, come ad esempio quella giuri­dica, sarebbe secondo il disegno di legge dell'art. 4 cpv. 2 LSR obbliga­torio colmare tale la­cuna mediante un'espe­rienza professionale di più lunga durata nel campo della contabilità e della revisione dei conti. Quest'argomentazione viene approvata dallo scri­vente Tribunale (cfr. deci­sioni del Tribunale amministrativo federale DTAF 2008/50, consid. 3.5 e B-1940/2008 del 10 giugno 2008, consid. 2.2.3). Il ricor­rente sba­glia quindi, quando afferma che l'auto­rità inferiore non avrebbe preso sufficiente­mente in con­side­razione la sua formazione universitaria.

E. 3.2 Una formazione giusta l'art. 4 cpv. 2 LSR è una condizione necessa­ria, ma non sufficiente per ottenere l'abilitazione in qualità di revisore ai sensi di legge. In concreto si deve esaminare, peraltro, se il richie­dente adempie la condizione dell'esperienza professionale. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LSR l'esperienza professionale deve essere stata ac­quisita prevalente­mente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto sorve­glianza di un revisore abilitato o di un esperto stra­niero con qualifica parago­nabile. L'esperienza professionale è conside­rata acquisita sotto sorveglianza se il richie­dente ha operato in base alle di­rettive impartitegli da uno specialista che soddisfa i requisiti legali e a cui era gerarchicamente sottoposto (art. 7 OSRev). L'esperienza professio­nale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della LSR sotto la sorve­glianza di persone che adempiono le condi­zioni in materia di forma­zione secondo l'art. 4 cpv. 2 LSR è considerata esperienza profes­sio­nale ai sensi dell'articolo 5 LSR (art. 43 cpv. 5 LSR), e quindi idonea per il conseguimento dell'abilitazione a esercitare la funzione di revi­sore. A par­tire dal 1° settembre 2009 è possibile far va­lere soltanto l'esperienza profes­sionale acquisita sotto la sorveglianza di re­visori abili­tati. Come giustamente constatato dall'autorità inferiore nella sua decisione del 12 agosto 2010 e come risulta anche dagli atti, il ricor­rente non ha né di­chiarato né comprovato di aver svolto un'attività sotto sorveglianza ai sensi della legge, per cui non è possibile conce­dergli un'abilita­zione a eser­citare la funzione di revisore secondo l'art. 5 LSR.

E. 3.3 Di seguito bisogna esaminare se la valutazione dell'autorità inferiore che il ricorrente non può essere considerato come caso di rigore è cor­retta. Punti di partenza sono la base legale e la prassi in materia.

E. 3.3.1 Nel caso in cui un richiedente adempie alle condizioni previste dall'art. 5 LSR avendo acquisito un'esperienza pratica pluriennale, ma senza sor­ve­glianza e, se da un esame obiettivo, tale situa­zione porta ad un risul­tato inac­cettabile, non è escluso che sussista un caso di ri­gore. La clau­sola dei casi di ri­gore regolata all'art. 43 cpv. 6 LSR si trova sotto la se­zione 9, disposi­zioni finali, nell'am­bito delle disposizioni transito­rie della legge in que­stione. Giusta tale disposizione, nei casi di ri­gore, l'autorità di sorve­glianza può ricono­scere anche un'esperienza profes­sionale non con­forme alle condi­zioni le­gali, se è provato che i ser­vizi di revisione sono forniti in ma­niera ineccepi­bile sulla scorta di un'espe­rienza pratica plurien­nale. Il legi­sla­tore tuttavia è partito da un'applicazione molto li­mi­tata di que­sta norma speci­fica, altrimenti non sarebbe possibile ga­ran­tire l'imposizione delle con­di­zioni di abilita­zione del nuovo diritto (cfr. Mes­sag­gio del Consiglio fede­rale del 23 giu­gno 2004, Foglio federale 2004, pag. 3664 segg.). In relazione all'abilitazione a esercitare la funzione di revisore, il legislatore non ha ancora provveduto a concretizzare i requisiti legati al caso di ri­gore. Risulta pertanto impossi­bile stabilire a priori, in ma­niera general­mente valida, le circostanze nelle quali sussiste un caso di ri­gore. Il caso di rigore va piuttosto va­lutato singo­larmente. Da una parte l'art. 43 cpv. 6 LSR attribui­sce all'istanza infe­riore un certo margine d'apprezzamento ("l'au­torità di sor­veglianza può..."), dall'altra contiene delle nozioni giuridi­che indeterminate ("i servizi di re­visione sono forniti in maniera ineccepi­bile", "un'esperienza pratica pluri­en­nale"). L'autorità tenuta ad applicare que­sta norma, di­spone di un am­pio potere di­screzionale, nell'esercizio di tale potere è però tenuta, come tutte le autorità ammini­strative, a rispet­tare i principi generali di diritto (cfr. decisioni del Tribu­nale ammi­nistra­tivo fede­rale B-5668/2010, consid. 3.3, B-3920/2010, consid. 4 e B-5196/2008 dell'11 di­cem­bre 2008, consid. 4.3). Secondo l'art. 43 cpv. 6 LSR e alla luce della prassi in merito è tuttavia obbli­gatorio soddisfare cu­mulativamente delle con­di­zioni qualitative e quanti­tative. Sotto questo aspetto sono da menzionare un'espe­rienza profes­sio­nale pluriennale senza interru­zioni significative nei campi della con­tabilità e della revi­sione contabile, per la maggior parte dalla gestione di rispettivi mandati (revi­sione interna ed esterna), un'attività di controllo inec­cepibile e l'esistenza di un caso di ri­gore. È altrettanto impossibile affer­mare in ma­niera astratta quanti anni di espe­rienza professio­nale senza sorveglianza sono ne­ces­sari per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di revi­sore an­che in mancanza di un'esperienza professionale sotto sorve­glianza. Oc­corre invece esami­nare in ogni singolo caso l'efficienza e la qua­lità dell'esperienza pratica matu­rata su un periodo di tempo piuttosto lungo e, sulla base di ciò e alla luce di un esame com­ples­sivo, deci­dere se l'esperienza pratica è suffi­ciente (cfr. decisioni del Tribu­nale am­ministra­tivo federale B-3920/2010 del 9 dicembre 2010, consid. 6, e B-1379/2010 del 30 agosto 2010, consid. 7.3). Secondo il Tribunale ammi­ni­strativo fede­rale, la disposizione dell'art. 43 cpv. 6 LSR costituisce una disposizione speciale e non una disposizione temporale con validità tem­poralmente limitata. Oc­corre, tuttavia, considerare che il caso di ri­gore deve sem­pre sussistere (cfr. de­ci­sione del Tribu­nale amministrativo fede­rale B-1181/2010 dell'8 set­tembre 2010, consid. 3). Un'interruzione dell'atti­vità nell'ambito della revi­sione potrebbe costituire un indizio a fa­vore dell'inesistenza di un caso di rigore. Bisogna pertanto esaminare le prove inoltrate dal ricorrente.

E. 3.3.2 A titolo di esperienza professionale senza sorveglianza, il ricorrente ha dichiarato di avere svolto delle attività a tempo parziale presso le se­guenti so­cietà: B._______ SA (ora Bb._______ SA) dall'8 febbraio 1990 al 31 dicem­bre 2009, la società C._______ SA dal 20 marzo 1995 al 31 dicembre 2009, la So­cietà Anonima per lo sviluppo di D._______ dal 14 settem­bre 2004 al 31 di­cembre 2009 e la società E._______ SA dal 21 maggio 2002 al 13 settem­bre 2007, ed un'attività a tempo pieno presso la Fondazione F._______ dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009. Il ricorrente ha trasmesso diversi documenti riguardanti la propria espe­rienza professionale, tra i quali:

- una conferma dell'ingegner Y._______ datata 23 gennaio 2009;

- cinque conferme di attività indipendenti fir­mate dal ricorrente (quattro delle quali datate 23 gennaio 2009 e una da­tata 23 gen­naio 2008);

- sei estratti del registro di commercio del Canton Ti­cino e del Can­ton Gri­gioni e diversi bilanci contabili;

- sette rap­porti di re­visione dei conti della società C._______ SA datati 30 marzo 1995, 30 no­vem­bre 1996, 31 luglio 1997, 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999, 31 di­cem­bre 2000 e 20 marzo 2008,

- sette rapporti di revisione dei conti della so­cietà B._______ SA datati 27 di­cembre 1994, 30 marzo 1995, 28 no­vembre 1996, 6 ago­sto 1997, 15 marzo 1999, 26 di­cembre 1999 e 24 marzo 2000,

- due rap­porti di revisione dei conti della società Bb._______ da­tati 31 lu­glio 2007 e 2 marzo 2008, tutti firmati dall'ingegner Y._______;

- quat­tro rap­porti di revisione dei conti del Consorzio G._______ del 14 aprile 1989, 29 mag­gio 1990, 18 mag­gio 1991 e 26 aprile 1992,

- quattro rapporti di revi­sione dei conti del Con­sor­zio Gg._______ del 22 aprile 1993, 28 aprile 1994, 22 maggio 1995 e 7 maggio 1996,

- cinque rapporti di revi­sione dei conti del Consor­zio Agri­colo Gg._______ del 5 maggio 1997, 30 aprile 1998, 10 aprile 1999, 15 aprile 2000 e 15 aprile 2001,

- un rap­porto di revi­sione dei conti del Consorzio Agricolo H._______ di (luogo) del 24 aprile 1997,

- quattro rapporti di revisione dei conti del Con­sorzio Ac­quedotto Agri­colo Hh._______ del 17 aprile 1998, 1° aprile 1999, 8 marzo 2000 e 20 marzo 2001,

- un rapporto di revisione dei conti della Com­missione di Revisione Asso­cazione I._______ del 13 novem­bre 2001, tutti firmati dal ricor­rente;

- un rapporto di revisione dei conti della so­cietà Bb._______ SA del 31 lu­glio 2003, firmato dal ricorrente a nome della società B._______ SA. A sostegno dell'atto di ricorso il ricorrente ha pre­sentato allo scrivente Tribu­nale tre altri rapporti svolti per conto dell'Ente turistico di Brissago e Ron­co s/Ancona degli anni 1995, 1996, 1997.

E. 3.3.3 In accordo con quanto afferma l'autorità inferiore nella decisone impu­gnata, le attività esercitate presso le società C._______ SA e B.______ SA (ora Bb._______ SA), come pure presso la Società Anonima per lo svi­luppo di D._______ e la Fondazione F._______ sono affini a man­sioni ri­conducibili alla sfera del consiglio d'amministrazione e non dell'uffi­cio di revi­sione, ciò è precisato peraltro dallo stesso ricorrente. Per quanto con­cerne l'esperienza acquisita presso queste società, egli, con e-mail del 21 marzo 2010, ha dichiarato di non aver svolto lavori di revi­sione, bensì, in qualità di membro del consiglio d'ammi­nistrazione o in ve­ste dell'or­gano superiore era sua competenza esaminare i rapporti di revi­sione preparati dall'ufficio di revisione e discu­tere con i revisori incari­cati. Poiché la società E._______ (ora in liquida­zione, prima Bb._______ SA), la Società Ano­nima per lo svi­luppo di D._______ e la Fondazione F._______ non hanno per fi­nalità l'eserci­zio di un'atti­vità fiducia­ria, non è possi­bile asserire che in tale conte­sto sia stata svolta un'attività di revi­sione. Ben­ché l'apparte­nenza del ricorrente a di­versi consi­gli d'amministra­zione di pre­dette so­cietà, associa­zioni e fonda­zioni e la sua atti­vità di avvocato co­stitui­scano, come giustamente fatto valere dall'auto­rità inferiore, fattori po­sitivi, resta il fatto che tali esperienze professionali non ri­guar­dano l'atti­vità di revisione ai sensi della legge. Non va dimenti­cato che la legge impone un'espe­rienza profes­sionale sia nel campo della contabilità che in quello della revi­sione dei conti e che l'abilitazione con­cessa dall'auto­rità inferiore sa­rebbe in primo luogo funzionale allo svolgi­mento di un'attività di revi­sione e non di ambito legale. Non è am­missibile equipa­rare tali attività a compiti ausiliari nell'am­bito della revi­sione e in ogni caso ciò costituirebbe una grave viola­zione delle norme sull'indipen­denza dell'uffi­cio di revi­sione, poiché, in un simile contesto, il ricor­rente avrebbe ef­fettuato la revi­sione per società in seno alle quali rive­stiva la ca­rica di membro del consi­glio d'amministra­zione e, in taluni casi, anche di presi­dente ammini­stratore unico. L'auto­rità infe­riore aggiunge peraltro che, come emergerebbe dai documenti tra­smessi, le atti­vità svolte presso la Società Anonima per lo svi­luppo di D._______ e presso la Fon­da­zione F._______ riguardavano esclusiva­mente il campo della contabi­lità. Sarebbe pa­rimenti essenziale che i lunghi anni di esperienza professionale richie­sti per dare applica­zione alla clausola di ri­gore siano maturati anche nel campo della revisione dei conti e senza inter­ruzioni di rilievo. Nel caso con­creto, nulla indicherebbe che il richie­dente abbia effettuato revisioni dei conti a partire dall'anno 2001. Secondo l'autorità inferiore l'assenza di una qualsivo­glia at­tività di revi­sione du­rante tale lasso di tempo conferme­rebbe che il ricorrente avrebbe po­tuto fare a meno e senza grossi problemi degli in­troiti che avreb­bero po­tuto deri­var­gli dall'esecu­zione di mandati di revi­sione e non sa­rebbe quindi legitti­mato a rivendi­care un'eventuale perdita di gua­dagno. Del re­sto, an­che se l'auto­rità infe­riore dovesse riconoscere, in qualche modo, la partecipa­zione del ricor­rente, in qualità di ausiliario dell'inge­gner Y._______, per­sona sprovvi­sta di abilitazione, ai lavori di revi­sione tuttora ef­fettuati da quest'ul­timo, ciò sa­rebbe ben lungi dal costituire un punto a fa­vore del ricor­rente per quanto concerne la garanzia di un'attività di con­trollo ineccepi­bile, poiché la sua collaborazione equivar­rebbe a un avallo da parte sua alla prassi seguita dall'ingegner Y._______ nell'ef­fet­tu­are re­visioni pur es­sendo privo di abilitazione. Inol­tre, pro­prio con la produ­zione dell'unico rap­porto di re­visione dei conti da po­ter pren­dere in conside­razione dopo il 2001 perché firmato da lui stesso, vale a dire quello effettuato per la Bb._______ SA nel 2003, il ricor­rente di­mo­stre­rebbe di aver vi­olato delle norme fonda­mentali in materia d'indipen­denza. In base a quanto scritto finora è possibile ammettere, che nel caso speci­fico, come giustamente constatato dall'autorità inferiore, i docu­menti pro­dotti dal ricor­rente - ad ecce­zione dei po­chi rapporti di revi­sione riguar­danti il periodo prima del 2001 (cfr. con­sid. 3.3.5) - dimostrano un'espe­rienza pro­fessio­nale acqui­sita in am­biti di­versi da quello della revisione dei conti. In effetti diverse attività ese­guite dal ricor­rente dopo il 2001 più che la revi­sione dei conti riguardano mansioni ricon­ducibili alla sfera del con­si­glio d'amministrazione o della di­scussione dei rapporti di revisione e, in quanto tali, non pos­sono essere prese in consi­dera­zione. Il ri­corrente non fornisce le prove per aver svolto un'at­tività da pren­dere in considera­zione durante gli ul­timi 10 anni. Tale situazione dimostra quindi, conforme­mente alle dichiarazioni dell'auto­rità inferiore, un indizio per l'inesistenza di un caso di ri­gore. Il ricor­rente si è in primo luogo limitato ad affermare di aver svolto certe attività, ma non è stato capace né di so­stanziare né di compro­vare di aver fornito ser­vizi di re­visione in ma­niera ineccepibile sulla scorta di un'esperienza pra­tica pluri­ennale.

E. 3.3.4 Secondo il ricorrente l'autorità inferiore ha violato il diritto federale, non avendo preso sufficientemente in considerazione le attività da lui svolte prima del 2001. Egli afferma di aver iniziato a svolgere l'attività di contabile e revisore - privo di documentazione - per diverse entità, con­sorzi, associazioni e società locali già prima del 1989, e di svolgerla tut­tora in veste di ausi­liario dell'ingegner Y._______ (esame contabile, di­scussione e preparazione di documenti). Egli contesta all'autorità infe­riore il fatto di non aver valutato la sua carriera in senso complessivo e di aver sottovalutato le attività da lui svolte in qualità di membro del consi­glio d'amministrazione e di avvocato. Il ricorrente dichiara di aver eserci­tato un'attività professionale nel campo della contabilità e della revi­sione dei conti (in quest'ultimo caso prevalentemente in veste di ausiliario dell'in­gegner Y._______) per un periodo ininterrotto di 25 anni. Inol­tre, egli so­stiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto accontentarsi de­gli in­dizi da lui prodotti apprezandoli in senso globale oppure accertare i fatti con ulteriori mezzi di prova e offre a tal proposito la propria disponibi­lità ad es­sere interrogato e ad apportare testimonianze. Il ricor­rente so­stiene che l'autorità abbia violato il principio della parità di trat­tamento, poi­ché ha stabi­lito esigenze inammissibili e non ha riconosciuto fatti noti e indi­scussi, rite­nendo che l'abilitazione possa essere concessa esclusiva­mente ai richie­denti in grado di far valere un'esperienza professio­nale poste­riore al 2001. La decisione impugnata, quindi, appare a suo parere ar­bitraria per motivi di formali­smo eccessivo, insostenibilità e di inadegua­tezza e viola di­versi di­ritti e doveri legali, quali il principio della proporziona­lità, il potere d'apprez­zamento e la violazione del diritto di es­sere sentiti.

E. 3.3.5 L'autorità inferiore è del parere che nel caso specifico può essere con­siderata l'esperienza professio­nale nel campo della revisione dei conti che il ricorrente ha ottenuto presso i con­sorzi G._______ , Gg._______ , Agri­colo Ggg._______ , Agricolo H._______ , Acquedotto Agri­colo Hh._______, l'Associazione I._______ (luogo) e la società Bb._______ SA, quest'ultima però a disca­rico del ri­corrente. Queste attività non iniziano prima del 1989, anno in cui è stato stilato il primo rapporto di re­visione e terminano nel corso dell'anno 2001. Per quanto riguarda la cen­sura del ricorrente secondo cui l'ASR non avrebbe preso in considera­zione la sua attività svolta prima del 2001, l'autorità inferiore, con risposta del 3 dicembre 2010, precisa che l'unica atti­vità professionale suscettibile di essere considerata era quindi proprio quella nel periodo anteriore al 2001. In quest'arco di tempo il numero dei rapporti di re­visione redatti è stato pari a uno all'anno, con l'eccezione degli anni 1995-1999 e 2000, nei quali sono stati redatti due rispettiva­mente tre rapporti di re­visione, men­tre dal 2001 il ricorrente ha cessato ogni attività nel campo della revi­sione dei conti. Mal­grado egli ab­bia pro­dotto nuovi rap­porti di revisione a so­stegno dell'atto di ricorso (tre docu­menti), l'autorità infe­riore avrebbe no­tato che due dei tre rapporti forniti si riferi­scono all'e­ser­cizio conta­bile 1996 a favore dell'Ente turistico Bris­sago e Ronco s/Ancona. Questi do­cu­menti non consentirebbero pertanto di ri­mettere in di­scus­sione la de­ci­sone impugnata. Nella fattispecie, si sarebbe quindi lon­tani dagli estremi di un caso di ri­gore, poiché l'attività svolta dal ri­corrente nel campo della revi­sione dei conti avrebbe cadenza sporadica e carat­tere margi­nale. Ciò sa­rebbe av­valo­rato poi dal fatto che dal 2001, e quindi praticamente da 10 anni, il ricor­rente non avrebbe più eser­citato al­cuna attività nel campo della revisione dei conti.

E. 3.3.6 Come suddetto, l'autorità inferiore dispone di un am­pio po­tere di ap­prezzamento per valutare le capacità e le competenze che possono es­sere acquisite mediante la pra­tica professionale (cfr. sentenza 2C_288/2009 del TF dell'8 maggio 2009). Lo scrivente Tribunale s'im­pone, quindi, un certo riserbo, allorquando si tratta di verificare nel me­rito la valutazione di concetti giuri­dici indeterminati e non mette in dubbio, se non in caso ne­cessario, l'apprezzamento dell'au­torità inferiore (cfr. deci­sione del Tribu­nale ammi­nistrativo fede­rale B-7965/2009 del 6 maggio 2010, con­sid. 4.4). Lo scrivente Tribunale non può che confermare che ogni richiesta di ap­pello alla clausola di ri­gore deve essere necessariamente convalidata da prove attestanti esperienze professio­nali della durata sufficiente nei campi della contabilità e della revisione dei conti. Peraltro, a differenza di un'atti­vità svolta sotto sorveglianza, la prova di un'esperienza pluriennale senza sorve­glianza non dovrebbe porre grandi difficoltà (cfr. decisione del Tribu­nale ammi­nistrativo fede­rale B-5835/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.5). In tale contesto sa­rebbe possi­bile presentare rapporti comprovanti l'atti­vità svolta nell'ambito della revi­sione dei conti come pure attestati di clienti. Ci sono pertanto molti mezzi per documen­tare la pro­pria espe­rienza professionale. I pochi rap­porti di revisione che possono essere presi in considera­zione in tale contesto, cioè quelli effettuati prima dell'anno 2001, non sono suffi­cienti a comprovare dal punto di vista quantitativo un'e­spe­rienza sod­disfa­cente che possa giusti­ficare l'applicazione della clau­sola di ri­gore. Anche le po­che attività non docu­mentate (svolte a favore di piccole associa­zioni e so­cietà locali) che ri­guardano il periodo precedente il 1989, non ap­paiono tanto si­gnificative da permettere al ricorrente di potersi ap­pellare con successo alla clau­sola di rigore. Le prove inoltrate dal ricorrente, riguar­danti il periodo prima del 2001, dimo­strano, in conformità con le affer­mazioni dell'auto­rità inferiore, un'attività nel campo della revi­sione dei conti di cadenza sporadica e di carat­tere margi­nale. Per un revisore attivo nel campo in questione sarebbe stato sicura­mente possibile inoltrare ulte­riori documenti e mezzi di prova dato che in tale ramo vengono prodotti di norma man­dati di revisione in gran quantità. Non risulta quindi nessun mo­tivo per il quale l'autorità infe­riore avrebbe do­vuto specificare inol­tre la qualità delle predette atti­vità. Ciononostante è possibile accen­nare che da­gli atti non sembrano risultare servizi di revi­sione qua­litativa­mente com­plessi ma che si tratta prevalente­mente di servizi presso pic­cole so­cietà, consorzi o associa­zioni. Dagli atti e dalle cen­sure del ricor­rente non si evince nessuna ra­gione per dubitare della com­ple­tezza dei fatti giuri­di­ca­mente rilevanti e svolgere indagini con ulteriori as­sun­zioni di prova per chia­rire o approfondire lo stato dei fatti. Come quindi già esposto dall'auto­rità inferiore con rispo­sta del 3 di­cembre 2010 even­tuali spiega­zioni ver­bali del ricorrente o di testimoni non si rivelano necessarie. Anche alla cen­sura formale concer­nente la viola­zione del diritto di essere sentito, non deve essere dato se­guito. Infatti nel corso della procedura è stata con­cessa al ricor­rente di­verse volte l'occa­sione di prendere posi­zione e di accertare le condizioni richieste per l'a­bilita­zione (cfr. deci­sione del Tribu­nale ammi­nistrativo fede­rale B-3393/2008 del 24 settembre 2008, consid. 2). Il diritto di ricevere una decisone motivata costituisce una componente del diritto di essere sentito e persegue due obiettivi: da una parte l'in­teressato deve poter verificare che tutti gli argomenti da lui sol­levati sono stati considerati e dall'altra egli deve essere ricorso messo nella condizione di tutelare a pieno il proprio diritto a ricorrere (cfr. deci­sione del Tribu­nale ammi­nistrativo fede­rale B-7348/2009 del 3 giugno 2010, consid. 3). Ben­ché l'autorità inferiore non abbia comunicato una mi­sura precisa riguar­dante i criteri delle qualità e quantità dei mezzi di prova, sotto l'aspetto della sua valutazione globale, considerando in primo luogo la lunga interru­zione di attività riguardanti i servizi di revisione, nella fattispecie non si evince un vizio in questo senso. Il fatto che il ricorrente non condi­vida il parere dell'au­torità infe­riore per quanto con­cerne il rifiuto dell'abilita­zione, non im­plica tutta­via che la deci­sione con la quale la sua ri­chie­sta è stata re­spinta, non sia stata moti­vata corretta­mente. In base a quanto esposto, sia la valutazione delle prove, sia l'istruttoria dell'autorità inferiore si sono svolte in maniera corretta e non sussistono quindi motivi per cui lo scri­vente Tribu­nale debba scostarsi da quanto de­ciso dalla stessa ASR. La medesima ha accertato i fatti e appli­cato il di­ritto in ma­niera corretta, senza incorrere in un abuso di ap­prezza­mento. Nella fattispecie si è ben lontani da un apprezza­mento inade­guato e non con­forme ai disposti di legge ed è perciò il ricor­rente che deve accollarsi l'o­nere della prova. Il ricorso si ri­vela, per­tanto, infon­dato e va per que­sto mo­tivo re­spinto.

E. 4.1 Il 31 luglio 2003 il ricorrente ha redatto un rapporto di revisione, rela­tivo ai conti dell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2002 della Bb._______ SA, che risulta a nome e per conto di B._______ ed è firmato dal ricor­rente stesso. Nel momento in cui è stato stilato tale rapporto, il ricor­rente se­deva dunque nel consiglio d'ammini­strazione della società Bb._______ SA ed ha quindi effettuato la re­visione dei conti di una società che egli stesso amministrava. L'autorità inferiore afferma che in questo contesto il ricorrente ha grave­mente contravvenuto alle norme fondamentali in materia di indipen­denza sancite tanto dal nuovo diritto quanto da quello previgente, situa­zione che il ricorrente non avrebbe potuto ignorare, se si considera la sua forma­zione giuridica. La motivazione addotta dal ricorrente a proprio di­sca­rico, vale a dire che la società sottoposta a revi­sione non sarebbe stata più at­tiva, secondo l'autorità inferiore non è ammissibile. In effetti, la so­cietà do­veva in ogni modo allestire una contabilità che andava sottopo­sta a revi­sione. Per l'autorità inferiore non sarebbe quindi possibile rite­nere che il ricor­rente soddi­sfi le condizioni riguardanti la buona reputa­zione.

E. 4.2 Per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore o perito re­visore, le persone fisiche devono soddisfare, tra l'altro, il requisito della "buona reputazione". Il concetto di buona reputazione (art. 4 e 5 LSR) viene concretizzato nell'ordinanza sui revisori (art. 4 OSRev), in base alla quale il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che egli non può garantire un'attività di controllo ineccepibile. Occorre segnatamente prendere in considerazione le condanne penali, la cui iscrizione nel casellario giudiziale centrale non è stata cancellata, e gli atti di carenza beni esistenti (cfr. sentenza 2C_834/2010 del TF dell'11 marzo 2011 consid. 3). Anche il requisito della buona reputazione e/o la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile sono dei concetti giuridici indeterminati. I criteri specificati nell'ordinanza, pertanto, non sono da ritenersi esaustivi. Per l'interpretazione di questo concetto, l'autorità inferiore e il Tribunale amministrativo federale si rifanno alla giurisprudenza formatasi nell'ambito del diritto in materia di vigilanza sui mercati finanziari. Occorre quindi verificare in ogni singolo caso, tenendo conto di tutte le circostanze, se le premesse per un'attività di controllo ineccepibile risultino soddisfatte. L'autorità inferiore dispone di un certo margine di apprezzamento e di valutazione in tal senso (cfr. sentenza 2C_834/2010 del TF dell'11 marzo 2011 consid. 3, decisioni del Tribunale amministrativo federale B-5115/2009 del 12 aprile 2010, consid. 2.2., B-7340/2009 del 3 giugno 20010, consid. 6.3, B-4137/2010 del 17 settembre 2010 consid. 2.2). Il concetto di buona reputazione e/o garanzia di un'attività di controllo ineccepibile deve essere interpretato alla luce dei compiti particolari dell'ufficio di revisione. Di conseguenza, secondo il Tribunale amministrativo federale, la verifica della garanzia di un'attività ineccepibile comprende anche la competenza professionale e una condotta corretta nelle relazioni d'affari. Ciò implica, in primo luogo, il rispetto dell'ordinamento giuridico complessivo, segnatamente del diritto in materia di revisione, ma anche del diritto civile e penale, nonché l'osservanza del principio della buona fede. Il requisito di un'attività di controllo ineccepibile non ammette di principio violazioni delle norme giuridiche in materia o degli obblighi di fedeltà e diligenza. Il Tribunale amministrativo federale, nei casi analizzati finora, ha giudicato rilevanti le condanne penali, le condanne civili in relazione alla fornitura di servizi di revisione, le situazioni di instabilità finanziaria personale (fallimento, atti di carenza beni ecc.) e le violazioni del requisito dell'indipendenza (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale B-2440/2008 del 14 luglio 2008, consid., 4.2.2, B-5115/2009 del 12 aprile 2010, consid. 2.2., B-7340/2009 del 3 giugno 20010, consid. 6.3, B-4137/2010 del 17 settembre 2010 consid. 2.2).

E. 4.3 Considerando i fatti del caso in questione non può essere esclusa del tutto una violazione delle norme riguardanti il requisito dell'indipendenza. Da quanto precede discende che il ricorso dev'es­sere in ogni caso re­spinto e le questioni, se il ricorrente con l'eseguire la revi­sione della Bb._______ SA nell'anno 2003 abbia effettivamente compromesso il con­cetto di buona reputazione, rispettivamente quali conseguenze ne potrebbero an­cora derivare (cfr. sentenza 2C_834/2010 del TF dell'11 marzo 2011 consid. 6.2.4 e decisione del Tribunale amministrativo federale B-7967/2009 del 18 aprile 2011, consid. 5 ss.), possono quindi rimanere aperte.

E. 5 Visto l'esito del ricorso, le spese processuali vanno poste a carico della parte soc­combente (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedi­mento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regola­mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di­nanzi al Tribu­nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'am­piezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces­suale e della situazione finanzia­ria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Ritenuto quanto precede il ricorrente è da considerare parte soc­combente, per cui le spese di procedura sono messe a suo carico. Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 2'000.- (art. 4 TS-TAF), im­porto che verrà in­tegralmente compensato con l'anti­cipo di fr. 2'000.- versato dal ricor­rente in data 11 ottobre 2010.

E. 6 Un ricorso al Tribunale federale è inammissibile contro delle decisioni ine­renti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnata­mente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della profes­sione (cfr. art. 83 let. t della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Il Tribunale federale ha già avuto modo di giudi­care irricevibile dei ricorsi di diritto pubblico contro decisioni concer­nenti l'abilitazione a esercitare la funzione di perito revi­sore e revisore, in quanto trattasi, in tale ambito, di una procedura simile alla valutazione di esami e altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione (cfr. deci­sioni del Tribu­nale federale 2C_288/2009 dell'8 maggio 2009 consid. 2, 2C_136/2009 del 16 giugno 2009 e 2D_130/2008 del 13 febbraio 2009 con­sid. 1.2). Considerato che l'oggetto del ricorso su cui lo scrivente Tribunale ha deli­berato concerne una domanda di abilitazione a esercitare la fun­zione di perito revisore e revisore ed è quindi analogo a procedure concernenti esami e altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della profes­sione, la presente decisione è definitiva e non può essere impu­gnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese di fr. 2'000.- dopo la crescita in giudi­cato della presente sentenza.
  3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegati: documenti di ritorno) - autorità inferiore (n. di rif. 106'733; Raccomandata; allegati: documenti di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Nicola Inglese Data di spedizione: 6 giugno 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-6595/2010 Sentenza del 26 maggio 2011 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Frank Seethaler, cancelliere Nicola Inglese. Parti X._______, ricorrente, contro Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR, casella postale 6023, 3001 Berna, autorità inferiore . Oggetto domanda di abilitazione a esercitare la funzione di revisore del 29 gennaio 2009. Fatti: A. In data 29 gennaio e con complemento del 13 febbraio 2009, X._______ (in se­guito ri­corrente) ha presentato all'Autorità di sorve­glianza dei revi­sori (in se­guito ASR o autorità inferiore) una domanda di abi­lita­zione a eserci­tare la fun­zione di revisore, trasmettendo in alle­gato di­versi do­cu­menti riguardanti la propria formazione ed espe­rienza professio­nale. Con missiva del 31 ago­sto 2009 il ricorrente ha completato la sua istanza d'a­bilitazione, corredan­dola di ulteriori documenti. B. Con e-mail del 19 marzo 2010 l'autorità inferiore ha informato il ricorrente che le condizioni per ottenere un'abilitazione ad eserci­tare la fun­zione di re­visore non risultavano soddisfatte, dal momento che egli non era stato in grado di fornire la prova di un'attività svolta sotto sorve­glianza. Se­condo l'autorità inferiore il ricorrente non è nemmeno stato in grado di pro­vare un'attività sufficiente nel campo della revisione dei conti. Inoltre l'au­torità inferiore ha fatto osservare che dagli atti e dalle proprie dichiara­zioni risulterebbe che il ricor­rente ha partecipato alla revi­sione dei conti di di­verse società di cui era contemporaneamente membro del consiglio ammi­nistrazione. Ciò rappre­senterebbe una viola­zione delle norme in mate­ria d'indipen­denza e an­che per que­sto motivo s'impone una deci­sione ne­gativa. Nello stesso tempo l'auto­rità infe­riore ha impartito un ter­mine al ricor­rente per prendere po­si­zione ed allegare even­tualmente ulte­riore documenta­zione. C. Tramite e-mail del 21 marzo 2010 il ricorrente ha in primo luogo conte­stato l'i­potesi di violazione delle norme relative all'indipendenza dell'ufficio di revi­sione avanzata a suo carico. Come membro del consiglio d'ammini­stra­zione egli non avrebbe svolto lavori di revisione, bensì vi avrebbe sempli­cemente "partecipato en­tro i limiti concessi nel senso infrascritto con il revisore incaricato". Inol­tre il ricor­rente ha fatto valere la mancata o in­sufficiente considerazione di tutte le sue atti­vità di revi­sione. D. In data 9 giugno 2010 l'autorità inferiore ha comunicato al ri­corrente che i do­cumenti da lui prodotti non erano esaurienti per dimostrare l'e­sperienza professionale necessaria ad ottenere l'abilitazione quale revi­sore, fis­sando­gli, nel con­tempo, un termine entro il quale trasmettere un'ulte­riore presa di posi­zione e dandogli la possibilità di includere altri docu­menti utili alla valuta­zione della sua domanda. E. Con e-mail datata 12 giugno 2010 il ricorrente ha spiegato di aver svolto l'atti­vità di revisore con intensità e frequenza per 15 anni, contestando di nuovo la mancata presa in considerazione dei documenti da lui allegati. Per quanto riguarda l'eventuale viola­zione del concetto d'indipen­denza, il ri­corrente ha fatto valere che punirlo con la reie­zione della sua do­manda per una semplice negligenza è sproporzio­nato e non con­sono ai principi della parità di trattamento ed alla libertà di com­mercio. Tra­mite e-mail di data 28 giugno 2010 il ricor­rente ha infine riconfer­mato la sua domanda d'ammissione, precisando le sue allega­zioni. F. Con decisione del 12 agosto 2010 l'autorità inferiore ha respinto la do­manda di abilitazione ad esercitare la funzione di revisore del 29 gennaio 2009, con spese procedurali a carico del ricorrente. L'autorità inferiore ha spiegato che, sulla base degli atti, è accertato che i re­quisiti in materia di formazione sono soddisfatti, precisando che il ricor­rente non adempie in­vece le condizioni di legge per po­ter essere abilitato ad eserci­tare la fun­zione di revisore. Egli non avrebbe né di­chiarato o comprovato di aver svolto un'attività sotto sor­veglianza ai sensi di legge, né fornito prove ido­nee a dimostrare di aver maturato un'e­sperienza professionale suf­ficiente du­rante un lungo peri­odo di tempo ininter­rotto nei campi della revi­sione dei conti, per po­tersi appellare in que­sto modo alla clausola di rigore previ­sta dal diritto tran­sitorio. Se­condo l'autorità inferiore l'attività professio­nale del ricor­rente suscettibile di essere presa in considera­zione inizia non prima del 1989, anno in cui è stato stilato il primo rap­porto di revi­sione, e ter­mina nel corso dell'anno 2001. La medesima adduce che sulla base dei documenti for­niti dal ricor­rente emerge ch'egli, in que­sto peri­odo, non ha re­datto più di un rap­porto di revi­sione all'anno, con l'ecce­zione di due negli anni 1997-1999 e tre per il 2000. Secondo l'autorità inferiore inoltre, di­verse atti­vità esercitate dal ricorrente sono affini a man­sioni riconduci­bili alla sfera del consiglio d'amministra­zione e, quindi, non possono es­sere prese in considera­zione come atti­vità di revi­sione. In ogni caso ciò co­stituirebbe una grave vio­lazione delle norme sull'indipen­denza. Pro­prio con la produzione dell'u­nico rapporto di re­visione dei conti che l'autorità inferiore avrebbe po­tuto prendere in conside­razione perché firmato da lui stesso, il ricor­rente avrebbe di­mo­strato di aver vi­olato delle norme fonda­mentali in ma­te­ria di indipen­denza. L'autorità inferiore ha indicato che nel momento in cui suddetto rapporto è stato sti­lato, il ri­corrente, infatti, se­deva nel consi­glio d'ammi­nistrazione della so­cietà revisionata. Avendo ese­guito la revi­sione dei conti di una so­cietà che ammini­strava, egli non avrebbe adempiuto alla con­dizione della condotta irreprensibile. A mente dell'autorità inferiore, la motivazione ad­dotta dal ri­corrente a pro­prio disca­rico secondo cui la società sottoposta a re­vi­sione non sa­rebbe comunque più at­tiva, non modifica la situazione, in quanto la so­cietà avrebbe dovuto in ogni modo effettuare una contabilità che an­dava sottopo­sta a revisione. G. Contro la decisione del 12 agosto 2010 il ricorrente ha interposto in data 12 settembre 2010 ricorso presso lo scri­vente Tri­bunale, chieden­done l'an­nullamento e postulando l'accoglimento della propria domanda di abilita­zione. In via subordinata il ricorrente chiede il rinvio dell'incarto all'auto­rità inferiore secondo i considerandi; protestando spese, tasse e ripe­tibili e trasmettendo, in alle­gato, tre ulteriori rapporti di revisione. Il ricor­rente chiede che nel suo caso, in base all'esperienza accumulata in 25 anni di at­tività come conta­bile e revisore, venga applicata favorevol­mente la clausola di ri­gore, anche se, in gran parte, si tratta di esperienza non avvenuta sotto sor­veglianza. Egli sostiene in­fatti che la decisione impu­gnata non prenderebbe sufficientemente in considera­zione la sua forma­zione universitaria e le attività svolte, violando così più volte prin­cipi e garanzie dello Stato di di­ritto come il principio della proporziona­lità, della parità di tratta­mento, non­ché del potere d'apprezzamento dei fatti e del diritto di essere sentito. Il ricorrente afferma che malgrado ab­bia appor­tato tutte le prove per confermare la sua richiesta, sarebbe stato an­che dispo­sto ad es­sere in­terrogato o ad apportare al­tre prove testimoniali. Non fa­cendo una valuta­zione globale degli indizi pro­dotti, secondo il ricor­rente, la decisione dell'autorità è ecces­sivamente formalistica, inso­steni­bile, inadeguata, e arbitraria a causa di un abuso del potere decisio­nale e il che equivale ad un diniego di giusti­zia. H. Con risposta del 3 dicembre 2010 l'autorità inferiore postula la reie­zione del ricorso, esponendo nuovamente i motivi per cui al ricor­rente è stata rifiu­tata l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore. A mente dell'auto­rità inferiore, l'attività del ricor­rente non è stata svolta ininterrotta­mente e non è sufficiente per poter applicare la clausola di rigore, né dal punto di vi­sta quantitativo né qualitativo, nep­pure pren­dendo in considera­zione i tre ulte­riori docu­menti presentati allo scrivente Tri­bunale. Nella fattispecie si sa­rebbe ben lontani dagli estremi di un caso di rigore. L'autorità inferiore sostiene che tale ipotesi è av­valorata dal fatto che dal 2001 il ricorrente non ha più eserci­tato alcuna at­tività nel campo della revi­sione dei conti, il che dimostra da una parte una sua mancanza di inte­resse al ri­guardo e dall'altra come e­gli ha po­tuto fare a meno de­gli in­troiti derivanti dall'esecu­zione di man­dati di revi­sione. Per questo motivo non sa­rebbe possibile ri­vendi­care una perdita di gua­dagno. Per quanto ri­guarda la viola­zione delle norme sull'indi­pendenza l'autorità inferiore ribadi­sce quanto già affermato nella de­cisione impugnata. A suo avviso ri­sulta dagli atti che il ricorrente ha grave­mente contrav­venuto alle norme sull'indipendenza sancite tanto dal nuovo diritto quanto da quello previ­gente. L'autorità inferiore sostiene che, considerata la sua formazione giuri­dica, il ricorrente avrebbe dovuto ac­corgersene. Del resto, anche se si dovesse am­mettere che egli avrebbe in qualche modo partecipato in qua­lità di au­siliario dell'ingegner Y._______, persona sprovvista di abi­lita­zione, ai lavori di revisione tuttora effettuati da quest'ultimo, ciò sa­rebbe, per quanto con­cerne la garan­zia di un'attività di controllo ineccepi­bile, ben lungi dal costi­tuire un punto a suo favore, poiché la collabo­ra­zione con questa persona equivar­rebbe ad un avallo da parte sua della prassi se­guita da quest'ultimo nell'ef­fettuare revisioni pur es­sendo privo di abilita­zione. I. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultino risolu­tivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Conformemente all'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo fede­rale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo fede­rale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicem­bre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), sem­pre che non vi siano eccezioni secondo l'art. 32 LTAF. Nel presente caso non sono date si­mili eccezioni. L' ASR è un'au­torità infe­riore ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF, in relazione con l'art. 28 cpv. 2 della legge federale del 16 di­cem­bre 2005 sull'abilitazione e la sorve­glianza dei revisori (Legge sui revisori, LRS, RS 221.302). La decisione dell'auto­rità in­feriore del 12 agosto 2010 co­stituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA ed è impugnabile di­nanzi al TAF nell'ambito delle disposizioni ge­nerali della pro­cedura fede­rale (cfr. art. 44 PA i. r. c. art. 31 ss. LTAF). Il ri­corrente è il destinata­rio diretto dell'atto impugnato di cui ne è parti­colar­mente toccato ed ha un interesse degno di protezione all'annul­lamento o alla modifica­zione dello stesso. Di conseguenza è data la sua legittima­zione a ricor­rere contro la de­cisione im­pugnata (cfr. art. 48 cpv. 1 PA).

2. La LSR, entrata in vigore il 1° settembre 2007, disciplina l'abilitazione e la sorveglianza delle persone che forniscono servizi di revisione (art. 1 cpv. 1 LSR) e persegue lo scopo di assicurare che i servizi di revi­sione siano for­niti conformemente alle prescrizioni ed ai requisiti di qua­lità (art. 1 cpv. 2 LSR). In quest'ordine di cose, le persone fisiche e le imprese di revi­sione che forniscono servizi di revisione necessitano di un'abilitazione (cfr. art. 3 cpv. 1 LSR in relazione con art. 1 dell'ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori [ordinanza sui revi­sori, OSRev, 221.302.3]). La sorveglianza sui revisori compete all'autorità infe­riore (l'art. 28 cpv. 1 LSR), la quale autorità decide, su domanda, in merito all'abilita­zione di revisori, periti revisori ed imprese di revi­sione sotto sorve­glianza statale (art. 15 cpv. 1 LSR). Per quanto concerne le condizioni per l'abilitazione dei revisori ai sensi dell'art. 5 LSR, una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revi­sore se è incensurata, vanta una formazione secondo l'art. 4 cpv. 2 e di­mostra di possedere un'esperienza professionale di un anno (art. 5 cpv 1 LSR). L'esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalente­mente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revi­sore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza professionale maturata durante la for­mazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte (art. 5 cpv. 2 LSR).

3. In virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), ap­plicabile per la sua portata generale anche nel diritto pubblico, chi in­tende trarre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, sop­porta le conseguenze dell'assenza prova (cfr. DTF 121 II 257; DTF 112 Ib 65, consid. 3). Anche in una pro­ce­dura concernente la domanda di abilita­zione a esercitare la fun­zione di revisore così come nella succes­siva proce­dura di ricorso è il ri­chie­dente, rispettivamente il ricorrente, ad as­su­mersi l'onere della prova in riferimento alla formazione e all'espe­rienza pro­fessionale ac­quisita, e quindi le conseguenze di eventuali man­canze di prove. Di principio è l'autorità che accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Que­sto princi­pio però viene relativizzato e le parti sono tenute a cooperare in proce­dimenti da esse promossi, quando conoscono meglio i fatti, i quali l'au­torità pertinente senza il loro sostegno non potrebbe assumere con un di­spendio ragionevole. Persino, dunque, in una proce­dura concernente la do­manda di abilitazione ad esercitare la fun­zione di revisore il ri­chie­dente deve assolvere obblighi di collaborazione di ampia portata (cfr. deci­sione del Tribunale amministrativo federale B-703/2010 del 23 novem­bre 2010 consid. 4 e 5). Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (art. 32 cpv. 1 PA). L'autorità ammette le prove of­ferte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti (art. 33 cpv. 1 PA). L'au­torità può in­vece rifiutare l'assunzione di prove se, sulla base delle prove prodotte, si è già fatta una propria opinione, e può legittimamente sup­porre, sulla scorta di un apprezzamento anticipato delle prove, che tale convinzione non sarà modificata da ulteriori assunzioni di prove (cfr. de­cisione del Tribu­nale amministrativo federale B-2213/2006 del 2 luglio 2010, consid. 4.2). 3.1. Nella propria domanda il ricorrente ha prodotto copie di seguenti ti­toli di formazione:

- "Licence en droit", rilasciata il 4 ottobre 1979 dall'univer­sità di Lo­sanna,

- "Diplôme en criminologie" rilasciato il 5 novembre 1984 dall'univer­sità di Losanna,

- il diploma di avvocato, rilasciato il 4 dicembre 1989 dal Tribunale di ap­pello di Lugano,

- il diploma di pubblico notaio, rila­sciato il 10 febbraio 1992 dal Tribu­nale di appello del Canton Ticino. Sulla base dei documenti agli atti, l'autorità inferiore ha ammesso che i requi­siti in materia di formazione sono soddi­sfatti, precisando con rispo­sta del 3 dicembre 2010 che il titolo di formazione detenuto non influisce in al­cun modo sulla valutazione del requisito relativo all'esperienza profes­sio­nale. L'autorità inferiore ha inoltre affermato che, di­versamente da quanto previ­sto nel caso di un'abilitazione a esercitare la funzione di perito revi­sore, l'art 5 LSR prescrive un'esperienza professio­nale di un anno indipen­dentemente dal diploma posseduto, rispettivamente senza ope­rare al­cuna distin­zione tra le diverse formazioni di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR, ipotizzando che altrimenti un'applicazione contraria andrebbe a disca­rico del ricorrente. Qualora una forma­zione universitaria non venga conside­rata suffi­cientemente orien­tata alla revi­sione, come ad esempio quella giuri­dica, sarebbe secondo il disegno di legge dell'art. 4 cpv. 2 LSR obbliga­torio colmare tale la­cuna mediante un'espe­rienza professionale di più lunga durata nel campo della contabilità e della revisione dei conti. Quest'argomentazione viene approvata dallo scri­vente Tribunale (cfr. deci­sioni del Tribunale amministrativo federale DTAF 2008/50, consid. 3.5 e B-1940/2008 del 10 giugno 2008, consid. 2.2.3). Il ricor­rente sba­glia quindi, quando afferma che l'auto­rità inferiore non avrebbe preso sufficiente­mente in con­side­razione la sua formazione universitaria. 3.2. Una formazione giusta l'art. 4 cpv. 2 LSR è una condizione necessa­ria, ma non sufficiente per ottenere l'abilitazione in qualità di revisore ai sensi di legge. In concreto si deve esaminare, peraltro, se il richie­dente adempie la condizione dell'esperienza professionale. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LSR l'esperienza professionale deve essere stata ac­quisita prevalente­mente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto sorve­glianza di un revisore abilitato o di un esperto stra­niero con qualifica parago­nabile. L'esperienza professionale è conside­rata acquisita sotto sorveglianza se il richie­dente ha operato in base alle di­rettive impartitegli da uno specialista che soddisfa i requisiti legali e a cui era gerarchicamente sottoposto (art. 7 OSRev). L'esperienza professio­nale acquisita fino a due anni dall'entrata in vigore della LSR sotto la sorve­glianza di persone che adempiono le condi­zioni in materia di forma­zione secondo l'art. 4 cpv. 2 LSR è considerata esperienza profes­sio­nale ai sensi dell'articolo 5 LSR (art. 43 cpv. 5 LSR), e quindi idonea per il conseguimento dell'abilitazione a esercitare la funzione di revi­sore. A par­tire dal 1° settembre 2009 è possibile far va­lere soltanto l'esperienza profes­sionale acquisita sotto la sorveglianza di re­visori abili­tati. Come giustamente constatato dall'autorità inferiore nella sua decisione del 12 agosto 2010 e come risulta anche dagli atti, il ricor­rente non ha né di­chiarato né comprovato di aver svolto un'attività sotto sorveglianza ai sensi della legge, per cui non è possibile conce­dergli un'abilita­zione a eser­citare la funzione di revisore secondo l'art. 5 LSR. 3.3. Di seguito bisogna esaminare se la valutazione dell'autorità inferiore che il ricorrente non può essere considerato come caso di rigore è cor­retta. Punti di partenza sono la base legale e la prassi in materia. 3.3.1. Nel caso in cui un richiedente adempie alle condizioni previste dall'art. 5 LSR avendo acquisito un'esperienza pratica pluriennale, ma senza sor­ve­glianza e, se da un esame obiettivo, tale situa­zione porta ad un risul­tato inac­cettabile, non è escluso che sussista un caso di ri­gore. La clau­sola dei casi di ri­gore regolata all'art. 43 cpv. 6 LSR si trova sotto la se­zione 9, disposi­zioni finali, nell'am­bito delle disposizioni transito­rie della legge in que­stione. Giusta tale disposizione, nei casi di ri­gore, l'autorità di sorve­glianza può ricono­scere anche un'esperienza profes­sionale non con­forme alle condi­zioni le­gali, se è provato che i ser­vizi di revisione sono forniti in ma­niera ineccepi­bile sulla scorta di un'espe­rienza pratica plurien­nale. Il legi­sla­tore tuttavia è partito da un'applicazione molto li­mi­tata di que­sta norma speci­fica, altrimenti non sarebbe possibile ga­ran­tire l'imposizione delle con­di­zioni di abilita­zione del nuovo diritto (cfr. Mes­sag­gio del Consiglio fede­rale del 23 giu­gno 2004, Foglio federale 2004, pag. 3664 segg.). In relazione all'abilitazione a esercitare la funzione di revisore, il legislatore non ha ancora provveduto a concretizzare i requisiti legati al caso di ri­gore. Risulta pertanto impossi­bile stabilire a priori, in ma­niera general­mente valida, le circostanze nelle quali sussiste un caso di ri­gore. Il caso di rigore va piuttosto va­lutato singo­larmente. Da una parte l'art. 43 cpv. 6 LSR attribui­sce all'istanza infe­riore un certo margine d'apprezzamento ("l'au­torità di sor­veglianza può..."), dall'altra contiene delle nozioni giuridi­che indeterminate ("i servizi di re­visione sono forniti in maniera ineccepi­bile", "un'esperienza pratica pluri­en­nale"). L'autorità tenuta ad applicare que­sta norma, di­spone di un am­pio potere di­screzionale, nell'esercizio di tale potere è però tenuta, come tutte le autorità ammini­strative, a rispet­tare i principi generali di diritto (cfr. decisioni del Tribu­nale ammi­nistra­tivo fede­rale B-5668/2010, consid. 3.3, B-3920/2010, consid. 4 e B-5196/2008 dell'11 di­cem­bre 2008, consid. 4.3). Secondo l'art. 43 cpv. 6 LSR e alla luce della prassi in merito è tuttavia obbli­gatorio soddisfare cu­mulativamente delle con­di­zioni qualitative e quanti­tative. Sotto questo aspetto sono da menzionare un'espe­rienza profes­sio­nale pluriennale senza interru­zioni significative nei campi della con­tabilità e della revi­sione contabile, per la maggior parte dalla gestione di rispettivi mandati (revi­sione interna ed esterna), un'attività di controllo inec­cepibile e l'esistenza di un caso di ri­gore. È altrettanto impossibile affer­mare in ma­niera astratta quanti anni di espe­rienza professio­nale senza sorveglianza sono ne­ces­sari per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di revi­sore an­che in mancanza di un'esperienza professionale sotto sorve­glianza. Oc­corre invece esami­nare in ogni singolo caso l'efficienza e la qua­lità dell'esperienza pratica matu­rata su un periodo di tempo piuttosto lungo e, sulla base di ciò e alla luce di un esame com­ples­sivo, deci­dere se l'esperienza pratica è suffi­ciente (cfr. decisioni del Tribu­nale am­ministra­tivo federale B-3920/2010 del 9 dicembre 2010, consid. 6, e B-1379/2010 del 30 agosto 2010, consid. 7.3). Secondo il Tribunale ammi­ni­strativo fede­rale, la disposizione dell'art. 43 cpv. 6 LSR costituisce una disposizione speciale e non una disposizione temporale con validità tem­poralmente limitata. Oc­corre, tuttavia, considerare che il caso di ri­gore deve sem­pre sussistere (cfr. de­ci­sione del Tribu­nale amministrativo fede­rale B-1181/2010 dell'8 set­tembre 2010, consid. 3). Un'interruzione dell'atti­vità nell'ambito della revi­sione potrebbe costituire un indizio a fa­vore dell'inesistenza di un caso di rigore. Bisogna pertanto esaminare le prove inoltrate dal ricorrente. 3.3.2. A titolo di esperienza professionale senza sorveglianza, il ricorrente ha dichiarato di avere svolto delle attività a tempo parziale presso le se­guenti so­cietà: B._______ SA (ora Bb._______ SA) dall'8 febbraio 1990 al 31 dicem­bre 2009, la società C._______ SA dal 20 marzo 1995 al 31 dicembre 2009, la So­cietà Anonima per lo sviluppo di D._______ dal 14 settem­bre 2004 al 31 di­cembre 2009 e la società E._______ SA dal 21 maggio 2002 al 13 settem­bre 2007, ed un'attività a tempo pieno presso la Fondazione F._______ dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009. Il ricorrente ha trasmesso diversi documenti riguardanti la propria espe­rienza professionale, tra i quali:

- una conferma dell'ingegner Y._______ datata 23 gennaio 2009;

- cinque conferme di attività indipendenti fir­mate dal ricorrente (quattro delle quali datate 23 gennaio 2009 e una da­tata 23 gen­naio 2008);

- sei estratti del registro di commercio del Canton Ti­cino e del Can­ton Gri­gioni e diversi bilanci contabili;

- sette rap­porti di re­visione dei conti della società C._______ SA datati 30 marzo 1995, 30 no­vem­bre 1996, 31 luglio 1997, 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999, 31 di­cem­bre 2000 e 20 marzo 2008,

- sette rapporti di revisione dei conti della so­cietà B._______ SA datati 27 di­cembre 1994, 30 marzo 1995, 28 no­vembre 1996, 6 ago­sto 1997, 15 marzo 1999, 26 di­cembre 1999 e 24 marzo 2000,

- due rap­porti di revisione dei conti della società Bb._______ da­tati 31 lu­glio 2007 e 2 marzo 2008, tutti firmati dall'ingegner Y._______;

- quat­tro rap­porti di revisione dei conti del Consorzio G._______ del 14 aprile 1989, 29 mag­gio 1990, 18 mag­gio 1991 e 26 aprile 1992,

- quattro rapporti di revi­sione dei conti del Con­sor­zio Gg._______ del 22 aprile 1993, 28 aprile 1994, 22 maggio 1995 e 7 maggio 1996,

- cinque rapporti di revi­sione dei conti del Consor­zio Agri­colo Gg._______ del 5 maggio 1997, 30 aprile 1998, 10 aprile 1999, 15 aprile 2000 e 15 aprile 2001,

- un rap­porto di revi­sione dei conti del Consorzio Agricolo H._______ di (luogo) del 24 aprile 1997,

- quattro rapporti di revisione dei conti del Con­sorzio Ac­quedotto Agri­colo Hh._______ del 17 aprile 1998, 1° aprile 1999, 8 marzo 2000 e 20 marzo 2001,

- un rapporto di revisione dei conti della Com­missione di Revisione Asso­cazione I._______ del 13 novem­bre 2001, tutti firmati dal ricor­rente;

- un rapporto di revisione dei conti della so­cietà Bb._______ SA del 31 lu­glio 2003, firmato dal ricorrente a nome della società B._______ SA. A sostegno dell'atto di ricorso il ricorrente ha pre­sentato allo scrivente Tribu­nale tre altri rapporti svolti per conto dell'Ente turistico di Brissago e Ron­co s/Ancona degli anni 1995, 1996, 1997. 3.3.3. In accordo con quanto afferma l'autorità inferiore nella decisone impu­gnata, le attività esercitate presso le società C._______ SA e B.______ SA (ora Bb._______ SA), come pure presso la Società Anonima per lo svi­luppo di D._______ e la Fondazione F._______ sono affini a man­sioni ri­conducibili alla sfera del consiglio d'amministrazione e non dell'uffi­cio di revi­sione, ciò è precisato peraltro dallo stesso ricorrente. Per quanto con­cerne l'esperienza acquisita presso queste società, egli, con e-mail del 21 marzo 2010, ha dichiarato di non aver svolto lavori di revi­sione, bensì, in qualità di membro del consiglio d'ammi­nistrazione o in ve­ste dell'or­gano superiore era sua competenza esaminare i rapporti di revi­sione preparati dall'ufficio di revisione e discu­tere con i revisori incari­cati. Poiché la società E._______ (ora in liquida­zione, prima Bb._______ SA), la Società Ano­nima per lo svi­luppo di D._______ e la Fondazione F._______ non hanno per fi­nalità l'eserci­zio di un'atti­vità fiducia­ria, non è possi­bile asserire che in tale conte­sto sia stata svolta un'attività di revi­sione. Ben­ché l'apparte­nenza del ricorrente a di­versi consi­gli d'amministra­zione di pre­dette so­cietà, associa­zioni e fonda­zioni e la sua atti­vità di avvocato co­stitui­scano, come giustamente fatto valere dall'auto­rità inferiore, fattori po­sitivi, resta il fatto che tali esperienze professionali non ri­guar­dano l'atti­vità di revisione ai sensi della legge. Non va dimenti­cato che la legge impone un'espe­rienza profes­sionale sia nel campo della contabilità che in quello della revi­sione dei conti e che l'abilitazione con­cessa dall'auto­rità inferiore sa­rebbe in primo luogo funzionale allo svolgi­mento di un'attività di revi­sione e non di ambito legale. Non è am­missibile equipa­rare tali attività a compiti ausiliari nell'am­bito della revi­sione e in ogni caso ciò costituirebbe una grave viola­zione delle norme sull'indipen­denza dell'uffi­cio di revi­sione, poiché, in un simile contesto, il ricor­rente avrebbe ef­fettuato la revi­sione per società in seno alle quali rive­stiva la ca­rica di membro del consi­glio d'amministra­zione e, in taluni casi, anche di presi­dente ammini­stratore unico. L'auto­rità infe­riore aggiunge peraltro che, come emergerebbe dai documenti tra­smessi, le atti­vità svolte presso la Società Anonima per lo svi­luppo di D._______ e presso la Fon­da­zione F._______ riguardavano esclusiva­mente il campo della contabi­lità. Sarebbe pa­rimenti essenziale che i lunghi anni di esperienza professionale richie­sti per dare applica­zione alla clausola di ri­gore siano maturati anche nel campo della revisione dei conti e senza inter­ruzioni di rilievo. Nel caso con­creto, nulla indicherebbe che il richie­dente abbia effettuato revisioni dei conti a partire dall'anno 2001. Secondo l'autorità inferiore l'assenza di una qualsivo­glia at­tività di revi­sione du­rante tale lasso di tempo conferme­rebbe che il ricorrente avrebbe po­tuto fare a meno e senza grossi problemi degli in­troiti che avreb­bero po­tuto deri­var­gli dall'esecu­zione di mandati di revi­sione e non sa­rebbe quindi legitti­mato a rivendi­care un'eventuale perdita di gua­dagno. Del re­sto, an­che se l'auto­rità infe­riore dovesse riconoscere, in qualche modo, la partecipa­zione del ricor­rente, in qualità di ausiliario dell'inge­gner Y._______, per­sona sprovvi­sta di abilitazione, ai lavori di revi­sione tuttora ef­fettuati da quest'ul­timo, ciò sa­rebbe ben lungi dal costituire un punto a fa­vore del ricor­rente per quanto concerne la garanzia di un'attività di con­trollo ineccepi­bile, poiché la sua collaborazione equivar­rebbe a un avallo da parte sua alla prassi seguita dall'ingegner Y._______ nell'ef­fet­tu­are re­visioni pur es­sendo privo di abilitazione. Inol­tre, pro­prio con la produ­zione dell'unico rap­porto di re­visione dei conti da po­ter pren­dere in conside­razione dopo il 2001 perché firmato da lui stesso, vale a dire quello effettuato per la Bb._______ SA nel 2003, il ricor­rente di­mo­stre­rebbe di aver vi­olato delle norme fonda­mentali in materia d'indipen­denza. In base a quanto scritto finora è possibile ammettere, che nel caso speci­fico, come giustamente constatato dall'autorità inferiore, i docu­menti pro­dotti dal ricor­rente - ad ecce­zione dei po­chi rapporti di revi­sione riguar­danti il periodo prima del 2001 (cfr. con­sid. 3.3.5) - dimostrano un'espe­rienza pro­fessio­nale acqui­sita in am­biti di­versi da quello della revisione dei conti. In effetti diverse attività ese­guite dal ricor­rente dopo il 2001 più che la revi­sione dei conti riguardano mansioni ricon­ducibili alla sfera del con­si­glio d'amministrazione o della di­scussione dei rapporti di revisione e, in quanto tali, non pos­sono essere prese in consi­dera­zione. Il ri­corrente non fornisce le prove per aver svolto un'at­tività da pren­dere in considera­zione durante gli ul­timi 10 anni. Tale situazione dimostra quindi, conforme­mente alle dichiarazioni dell'auto­rità inferiore, un indizio per l'inesistenza di un caso di ri­gore. Il ricor­rente si è in primo luogo limitato ad affermare di aver svolto certe attività, ma non è stato capace né di so­stanziare né di compro­vare di aver fornito ser­vizi di re­visione in ma­niera ineccepibile sulla scorta di un'esperienza pra­tica pluri­ennale. 3.3.4. Secondo il ricorrente l'autorità inferiore ha violato il diritto federale, non avendo preso sufficientemente in considerazione le attività da lui svolte prima del 2001. Egli afferma di aver iniziato a svolgere l'attività di contabile e revisore - privo di documentazione - per diverse entità, con­sorzi, associazioni e società locali già prima del 1989, e di svolgerla tut­tora in veste di ausi­liario dell'ingegner Y._______ (esame contabile, di­scussione e preparazione di documenti). Egli contesta all'autorità infe­riore il fatto di non aver valutato la sua carriera in senso complessivo e di aver sottovalutato le attività da lui svolte in qualità di membro del consi­glio d'amministrazione e di avvocato. Il ricorrente dichiara di aver eserci­tato un'attività professionale nel campo della contabilità e della revi­sione dei conti (in quest'ultimo caso prevalentemente in veste di ausiliario dell'in­gegner Y._______) per un periodo ininterrotto di 25 anni. Inol­tre, egli so­stiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto accontentarsi de­gli in­dizi da lui prodotti apprezandoli in senso globale oppure accertare i fatti con ulteriori mezzi di prova e offre a tal proposito la propria disponibi­lità ad es­sere interrogato e ad apportare testimonianze. Il ricor­rente so­stiene che l'autorità abbia violato il principio della parità di trat­tamento, poi­ché ha stabi­lito esigenze inammissibili e non ha riconosciuto fatti noti e indi­scussi, rite­nendo che l'abilitazione possa essere concessa esclusiva­mente ai richie­denti in grado di far valere un'esperienza professio­nale poste­riore al 2001. La decisione impugnata, quindi, appare a suo parere ar­bitraria per motivi di formali­smo eccessivo, insostenibilità e di inadegua­tezza e viola di­versi di­ritti e doveri legali, quali il principio della proporziona­lità, il potere d'apprez­zamento e la violazione del diritto di es­sere sentiti. 3.3.5. L'autorità inferiore è del parere che nel caso specifico può essere con­siderata l'esperienza professio­nale nel campo della revisione dei conti che il ricorrente ha ottenuto presso i con­sorzi G._______ , Gg._______ , Agri­colo Ggg._______ , Agricolo H._______ , Acquedotto Agri­colo Hh._______, l'Associazione I._______ (luogo) e la società Bb._______ SA, quest'ultima però a disca­rico del ri­corrente. Queste attività non iniziano prima del 1989, anno in cui è stato stilato il primo rapporto di re­visione e terminano nel corso dell'anno 2001. Per quanto riguarda la cen­sura del ricorrente secondo cui l'ASR non avrebbe preso in considera­zione la sua attività svolta prima del 2001, l'autorità inferiore, con risposta del 3 dicembre 2010, precisa che l'unica atti­vità professionale suscettibile di essere considerata era quindi proprio quella nel periodo anteriore al 2001. In quest'arco di tempo il numero dei rapporti di re­visione redatti è stato pari a uno all'anno, con l'eccezione degli anni 1995-1999 e 2000, nei quali sono stati redatti due rispettiva­mente tre rapporti di re­visione, men­tre dal 2001 il ricorrente ha cessato ogni attività nel campo della revi­sione dei conti. Mal­grado egli ab­bia pro­dotto nuovi rap­porti di revisione a so­stegno dell'atto di ricorso (tre docu­menti), l'autorità infe­riore avrebbe no­tato che due dei tre rapporti forniti si riferi­scono all'e­ser­cizio conta­bile 1996 a favore dell'Ente turistico Bris­sago e Ronco s/Ancona. Questi do­cu­menti non consentirebbero pertanto di ri­mettere in di­scus­sione la de­ci­sone impugnata. Nella fattispecie, si sarebbe quindi lon­tani dagli estremi di un caso di ri­gore, poiché l'attività svolta dal ri­corrente nel campo della revi­sione dei conti avrebbe cadenza sporadica e carat­tere margi­nale. Ciò sa­rebbe av­valo­rato poi dal fatto che dal 2001, e quindi praticamente da 10 anni, il ricor­rente non avrebbe più eser­citato al­cuna attività nel campo della revisione dei conti. 3.3.6. Come suddetto, l'autorità inferiore dispone di un am­pio po­tere di ap­prezzamento per valutare le capacità e le competenze che possono es­sere acquisite mediante la pra­tica professionale (cfr. sentenza 2C_288/2009 del TF dell'8 maggio 2009). Lo scrivente Tribunale s'im­pone, quindi, un certo riserbo, allorquando si tratta di verificare nel me­rito la valutazione di concetti giuri­dici indeterminati e non mette in dubbio, se non in caso ne­cessario, l'apprezzamento dell'au­torità inferiore (cfr. deci­sione del Tribu­nale ammi­nistrativo fede­rale B-7965/2009 del 6 maggio 2010, con­sid. 4.4). Lo scrivente Tribunale non può che confermare che ogni richiesta di ap­pello alla clausola di ri­gore deve essere necessariamente convalidata da prove attestanti esperienze professio­nali della durata sufficiente nei campi della contabilità e della revisione dei conti. Peraltro, a differenza di un'atti­vità svolta sotto sorveglianza, la prova di un'esperienza pluriennale senza sorve­glianza non dovrebbe porre grandi difficoltà (cfr. decisione del Tribu­nale ammi­nistrativo fede­rale B-5835/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.5). In tale contesto sa­rebbe possi­bile presentare rapporti comprovanti l'atti­vità svolta nell'ambito della revi­sione dei conti come pure attestati di clienti. Ci sono pertanto molti mezzi per documen­tare la pro­pria espe­rienza professionale. I pochi rap­porti di revisione che possono essere presi in considera­zione in tale contesto, cioè quelli effettuati prima dell'anno 2001, non sono suffi­cienti a comprovare dal punto di vista quantitativo un'e­spe­rienza sod­disfa­cente che possa giusti­ficare l'applicazione della clau­sola di ri­gore. Anche le po­che attività non docu­mentate (svolte a favore di piccole associa­zioni e so­cietà locali) che ri­guardano il periodo precedente il 1989, non ap­paiono tanto si­gnificative da permettere al ricorrente di potersi ap­pellare con successo alla clau­sola di rigore. Le prove inoltrate dal ricorrente, riguar­danti il periodo prima del 2001, dimo­strano, in conformità con le affer­mazioni dell'auto­rità inferiore, un'attività nel campo della revi­sione dei conti di cadenza sporadica e di carat­tere margi­nale. Per un revisore attivo nel campo in questione sarebbe stato sicura­mente possibile inoltrare ulte­riori documenti e mezzi di prova dato che in tale ramo vengono prodotti di norma man­dati di revisione in gran quantità. Non risulta quindi nessun mo­tivo per il quale l'autorità infe­riore avrebbe do­vuto specificare inol­tre la qualità delle predette atti­vità. Ciononostante è possibile accen­nare che da­gli atti non sembrano risultare servizi di revi­sione qua­litativa­mente com­plessi ma che si tratta prevalente­mente di servizi presso pic­cole so­cietà, consorzi o associa­zioni. Dagli atti e dalle cen­sure del ricor­rente non si evince nessuna ra­gione per dubitare della com­ple­tezza dei fatti giuri­di­ca­mente rilevanti e svolgere indagini con ulteriori as­sun­zioni di prova per chia­rire o approfondire lo stato dei fatti. Come quindi già esposto dall'auto­rità inferiore con rispo­sta del 3 di­cembre 2010 even­tuali spiega­zioni ver­bali del ricorrente o di testimoni non si rivelano necessarie. Anche alla cen­sura formale concer­nente la viola­zione del diritto di essere sentito, non deve essere dato se­guito. Infatti nel corso della procedura è stata con­cessa al ricor­rente di­verse volte l'occa­sione di prendere posi­zione e di accertare le condizioni richieste per l'a­bilita­zione (cfr. deci­sione del Tribu­nale ammi­nistrativo fede­rale B-3393/2008 del 24 settembre 2008, consid. 2). Il diritto di ricevere una decisone motivata costituisce una componente del diritto di essere sentito e persegue due obiettivi: da una parte l'in­teressato deve poter verificare che tutti gli argomenti da lui sol­levati sono stati considerati e dall'altra egli deve essere ricorso messo nella condizione di tutelare a pieno il proprio diritto a ricorrere (cfr. deci­sione del Tribu­nale ammi­nistrativo fede­rale B-7348/2009 del 3 giugno 2010, consid. 3). Ben­ché l'autorità inferiore non abbia comunicato una mi­sura precisa riguar­dante i criteri delle qualità e quantità dei mezzi di prova, sotto l'aspetto della sua valutazione globale, considerando in primo luogo la lunga interru­zione di attività riguardanti i servizi di revisione, nella fattispecie non si evince un vizio in questo senso. Il fatto che il ricorrente non condi­vida il parere dell'au­torità infe­riore per quanto con­cerne il rifiuto dell'abilita­zione, non im­plica tutta­via che la deci­sione con la quale la sua ri­chie­sta è stata re­spinta, non sia stata moti­vata corretta­mente. In base a quanto esposto, sia la valutazione delle prove, sia l'istruttoria dell'autorità inferiore si sono svolte in maniera corretta e non sussistono quindi motivi per cui lo scri­vente Tribu­nale debba scostarsi da quanto de­ciso dalla stessa ASR. La medesima ha accertato i fatti e appli­cato il di­ritto in ma­niera corretta, senza incorrere in un abuso di ap­prezza­mento. Nella fattispecie si è ben lontani da un apprezza­mento inade­guato e non con­forme ai disposti di legge ed è perciò il ricor­rente che deve accollarsi l'o­nere della prova. Il ricorso si ri­vela, per­tanto, infon­dato e va per que­sto mo­tivo re­spinto. 4. 4.1. Il 31 luglio 2003 il ricorrente ha redatto un rapporto di revisione, rela­tivo ai conti dell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2002 della Bb._______ SA, che risulta a nome e per conto di B._______ ed è firmato dal ricor­rente stesso. Nel momento in cui è stato stilato tale rapporto, il ricor­rente se­deva dunque nel consiglio d'ammini­strazione della società Bb._______ SA ed ha quindi effettuato la re­visione dei conti di una società che egli stesso amministrava. L'autorità inferiore afferma che in questo contesto il ricorrente ha grave­mente contravvenuto alle norme fondamentali in materia di indipen­denza sancite tanto dal nuovo diritto quanto da quello previgente, situa­zione che il ricorrente non avrebbe potuto ignorare, se si considera la sua forma­zione giuridica. La motivazione addotta dal ricorrente a proprio di­sca­rico, vale a dire che la società sottoposta a revi­sione non sarebbe stata più at­tiva, secondo l'autorità inferiore non è ammissibile. In effetti, la so­cietà do­veva in ogni modo allestire una contabilità che andava sottopo­sta a revi­sione. Per l'autorità inferiore non sarebbe quindi possibile rite­nere che il ricor­rente soddi­sfi le condizioni riguardanti la buona reputa­zione. 4.2. Per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore o perito re­visore, le persone fisiche devono soddisfare, tra l'altro, il requisito della "buona reputazione". Il concetto di buona reputazione (art. 4 e 5 LSR) viene concretizzato nell'ordinanza sui revisori (art. 4 OSRev), in base alla quale il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che egli non può garantire un'attività di controllo ineccepibile. Occorre segnatamente prendere in considerazione le condanne penali, la cui iscrizione nel casellario giudiziale centrale non è stata cancellata, e gli atti di carenza beni esistenti (cfr. sentenza 2C_834/2010 del TF dell'11 marzo 2011 consid. 3). Anche il requisito della buona reputazione e/o la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile sono dei concetti giuridici indeterminati. I criteri specificati nell'ordinanza, pertanto, non sono da ritenersi esaustivi. Per l'interpretazione di questo concetto, l'autorità inferiore e il Tribunale amministrativo federale si rifanno alla giurisprudenza formatasi nell'ambito del diritto in materia di vigilanza sui mercati finanziari. Occorre quindi verificare in ogni singolo caso, tenendo conto di tutte le circostanze, se le premesse per un'attività di controllo ineccepibile risultino soddisfatte. L'autorità inferiore dispone di un certo margine di apprezzamento e di valutazione in tal senso (cfr. sentenza 2C_834/2010 del TF dell'11 marzo 2011 consid. 3, decisioni del Tribunale amministrativo federale B-5115/2009 del 12 aprile 2010, consid. 2.2., B-7340/2009 del 3 giugno 20010, consid. 6.3, B-4137/2010 del 17 settembre 2010 consid. 2.2). Il concetto di buona reputazione e/o garanzia di un'attività di controllo ineccepibile deve essere interpretato alla luce dei compiti particolari dell'ufficio di revisione. Di conseguenza, secondo il Tribunale amministrativo federale, la verifica della garanzia di un'attività ineccepibile comprende anche la competenza professionale e una condotta corretta nelle relazioni d'affari. Ciò implica, in primo luogo, il rispetto dell'ordinamento giuridico complessivo, segnatamente del diritto in materia di revisione, ma anche del diritto civile e penale, nonché l'osservanza del principio della buona fede. Il requisito di un'attività di controllo ineccepibile non ammette di principio violazioni delle norme giuridiche in materia o degli obblighi di fedeltà e diligenza. Il Tribunale amministrativo federale, nei casi analizzati finora, ha giudicato rilevanti le condanne penali, le condanne civili in relazione alla fornitura di servizi di revisione, le situazioni di instabilità finanziaria personale (fallimento, atti di carenza beni ecc.) e le violazioni del requisito dell'indipendenza (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale B-2440/2008 del 14 luglio 2008, consid., 4.2.2, B-5115/2009 del 12 aprile 2010, consid. 2.2., B-7340/2009 del 3 giugno 20010, consid. 6.3, B-4137/2010 del 17 settembre 2010 consid. 2.2). 4.3. Considerando i fatti del caso in questione non può essere esclusa del tutto una violazione delle norme riguardanti il requisito dell'indipendenza. Da quanto precede discende che il ricorso dev'es­sere in ogni caso re­spinto e le questioni, se il ricorrente con l'eseguire la revi­sione della Bb._______ SA nell'anno 2003 abbia effettivamente compromesso il con­cetto di buona reputazione, rispettivamente quali conseguenze ne potrebbero an­cora derivare (cfr. sentenza 2C_834/2010 del TF dell'11 marzo 2011 consid. 6.2.4 e decisione del Tribunale amministrativo federale B-7967/2009 del 18 aprile 2011, consid. 5 ss.), possono quindi rimanere aperte.

5. Visto l'esito del ricorso, le spese processuali vanno poste a carico della parte soc­combente (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedi­mento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regola­mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di­nanzi al Tribu­nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'am­piezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces­suale e della situazione finanzia­ria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Ritenuto quanto precede il ricorrente è da considerare parte soc­combente, per cui le spese di procedura sono messe a suo carico. Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 2'000.- (art. 4 TS-TAF), im­porto che verrà in­tegralmente compensato con l'anti­cipo di fr. 2'000.- versato dal ricor­rente in data 11 ottobre 2010.

6. Un ricorso al Tribunale federale è inammissibile contro delle decisioni ine­renti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnata­mente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della profes­sione (cfr. art. 83 let. t della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Il Tribunale federale ha già avuto modo di giudi­care irricevibile dei ricorsi di diritto pubblico contro decisioni concer­nenti l'abilitazione a esercitare la funzione di perito revi­sore e revisore, in quanto trattasi, in tale ambito, di una procedura simile alla valutazione di esami e altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione (cfr. deci­sioni del Tribu­nale federale 2C_288/2009 dell'8 maggio 2009 consid. 2, 2C_136/2009 del 16 giugno 2009 e 2D_130/2008 del 13 febbraio 2009 con­sid. 1.2). Considerato che l'oggetto del ricorso su cui lo scrivente Tribunale ha deli­berato concerne una domanda di abilitazione a esercitare la fun­zione di perito revisore e revisore ed è quindi analogo a procedure concernenti esami e altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della profes­sione, la presente decisione è definitiva e non può essere impu­gnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese di fr. 2'000.- dopo la crescita in giudi­cato della presente sentenza.

3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata; allegati: documenti di ritorno)

- autorità inferiore (n. di rif. 106'733; Raccomandata; allegati: documenti di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Nicola Inglese Data di spedizione: 6 giugno 2011