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A-6766/2013

A-6766/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-09 · Italiano CH

Impianto interno

Sachverhalt

A. Il B._______, sito su Via (...) X._______ ed edificato sul fondo particella numero (...) RFD X._______, è di proprietà della C._______ (in seguito società), Via (...) Z._______, dal 15 gennaio 2007. Amministratore unico della società, sin dalla sua costituzione il 16 febbraio 2006, è A._______. B. Con scritto del 31 ottobre 2012 le Aziende industriali di Lugano (in seguito: AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito: ESTI) che, malgrado un invito (13 agosto 2008) e due richiami (15 aprile 2009 e 26 ottobre 2011), la D._______ (in seguito D._______), con sede in Via (...) Z.________, non aveva presentato alcun rapporto di sicurezza per impianti a bassa tensio­ne (qui di seguito RaSi) concernente l'appartamento 1 (contatore [...]) . C. Con scritto raccomandato del 28 febbraio 2013 l'ESTI, ha invitato la società D._______ a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente l'appartamento sopramenzionato, concedendo un ulteriore ed ultimo termine, scadente il 28 aprile 2013, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa per almeno 600 franchi. D. Con scritto dell'11 giugno 2013 A._______ ha informato le AIL SA che l'intero edificio risultava essere chiuso da un anno, poiché posto sotto sequestro dalla magistratura ticinese. Egli ha quindi chiesto la proroga di un anno per la presentazione del rapporto sopracitato. E. Con scritto raccomandato del 3 luglio 2013 l'autorità federale ha invitato A._______, considerandolo proprietario dell'immobile, a regolare la fattispecie dando disdetta del contratto di fornitura entro il 3 agosto 2013 oppure presentando il RaSi al gestore di rete, entro il 3 ottobre 2013, con comminatoria che in caso di inosservanza di tale termine, l'ESTI avrebbe emanato una decisione con le relative tasse. Tale comunicazione è stata ribadita con email del 9 settembre 2013 ed in seguito con email del 18 ottobre seguente, che fissava un ulteriore termi­ne per la presentazione del RaSi al 22 ottobre 2013. F. Con decisione del 31 ottobre 2013 l'ESTI ha ordinato a A._______ di presentare il RaSi per l'appartamento in questione entro il 3 gennaio 2014, comminando inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione della decisione. G. Con ricorso del 1° dicembre 2013 A._______ (in seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (in seguito: autorità di prima istanza). H. Con presa di posizione del 27 febbraio 2014 l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione del 26 giugno 2013 rigettando il ricorso inoltrato. I. Il ricorrente non ha fatto uso del diritto concessogli d'inoltrare eventuali osservazioni finali. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 31 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu­ra amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata (art. 22 segg., art. 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.

E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scri­vente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a consta­tazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 con­sid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).

E. 3 Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto di annullare la "tassa/sanzione" o "sanzione/multa" comminatagli con la decisione dell'ESTI del 31 ottobre 2013. A sostegno delle proprie allegazioni, A._______ ha rilevato di non essere il proprietario dell'immobile oggetto di controllo come pure - visto il sequestro imposto dalle autorità penali sull'intero mappale sul quale si trova l'appartamento in questione - di non avere la "facoltà di entrare nel locale e di decidere chi vi può accedere". A proposito dell'ammontare di 600 franchi addossato al ricorrente con decisione impugnata, lo scrivente Tribunale rileva che giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI, RS 734.24) per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni e autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi, inoltre l'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato. È dunque a torto che il ricorrente pretende di essere oggetto di una "sanzione/multa", allega­zione che del resto non sostanzia in modo chiaro e approfondito, se non richiamando genericamente l'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Visto quanto precede occorre quindi precisare come le tasse procedurali - dovutamente previste nei relativi e summenzionati disposti legali - non sono per niente delle sanzioni o qualsivoglia multe, bensì spese cagio­nate dalla necessità dell'intervento da parte dell'autorità competente; per quanto riguarda l'ammontare delle spese in questione, lo scrivente Tribunale ha precedentemente e ripetutamente avuto occasione di confermare che rispettano la legge ed i principi costituzionali ivi applicabili (cfr. [fra le tante] sentenze del TAF A-411/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1; A-190/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4; A-2251/2013 del 13 dicembre 2013 consid. 4). Non è fondamentalmente contestato - a giusto titolo (cfr. consid. 4 qui di seguito) - l'obbligo di fornire un RaSi al gestore di rete; predetto RaSI non è tuttavia ancora stato inoltrato. Il ricorrente si limita, in questo ambito, ad invitare l'autorità di prima istanza a chiedere alle autorità penali di proce­dere o far procedere alle necessarie misure e, conseguentemente, di comminare le spese procedurali legate al trattamento del caso - leggen­do le considerazioni contenute nel ricorso - al Ministero Pubblico ticinese.

E. 4 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicu­rezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). Sulla base di queste disposizioni, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al pro­prietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. sentenze del TAF A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2; A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).

E. 5 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Esse, tuttavia, non sono gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.119 e 3.149). Il Tribunale amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova offerti (art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273] in relazione con l'art. 19 PA). La prova è addotta quando il Tribunale, fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri oggettivi, giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.141). Se un fatto asserito non viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia di diritto pubblico vale il principio generale - ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) - secondo cui chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente sopporta l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli, mentre l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti incriminanti (cfr. sentenza del TAF A-962/2009 del 23 luglio2009 con­sid. 6.3; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar VwVG, Zurigo 2008, n. 16 ad art. 12 PA; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.150; Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2009, n. 207 ad art. 12 PA; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 1623)

E. 5.1 Come già menzionato, nel proprio gravame, il ricorrente invoca di non essere il proprietario dell'appartamento per il quale viene richiesto il RaSi.

E. 5.2 L'autorità inferiore ha invece riferito che la procedura condotta sarebbe corretta poiché il ricorrente è amministratore unico della società C._______, proprietaria dell'immobile. Inoltre A._______ sarebbe stato sollecitato più volte a presentare il rapporto del controllo periodico in esame e ciò già nel 2008. Ad ulteriore comprova delle proprie allegazioni, l'ESTI rileva infine che il ricorrente ha dato seguito ai solleciti del 28 febbraio 2013 con lettera dell'11 giugno 2013 in cui ha chiesto una proroga al gestore di rete, nonché con email del 6 settembre e del 31 ottobre 2013. Lo scrivente Tribunale constata che in effetti c'è stata una corrispondenza tra l'indirizzo elettronico del ricorrente e l'Autorità di prima istanza. Il ricorrente si era per altro anche manifestato tramite lettera raccomandata alle AIL in data 11 giugno 2013. Si osserva pure come il ricorrente, o la persona chiamata E._______ che ovviamente rispondeva via email all'autorità di prima istanza, mai abbiano precisato che A._______ non era proprietario, bensì l'amministratore unico della società C._______, in realtà vera proprietaria dell'immobile.

E. 5.3 Visto quanto precede, però (consid. 4 e 5), competeva all'autorità di prima istanza, verificare l'identità del proprietario dell'immobile in questione, cosa che è stata fatta già il 3 luglio 2013 e quindi prima della decisione (cfr. doc. 8 incarto ESTI, con l'indicazione che il proprietario sarebbe stato il ricorrente) e successivamente alla decisione impugnata (cfr. doc. 14 a 17 incarto ESTI, da dove emerge invece che il ricorrente non è il proprietario dell'immobile). Si evince inoltre dagli atti che i singoli scritti (richiesta e richiami) dalle AIL, come pure la lettera di trasferimento della pratica del 31 ottobre 2013, sono stati inviati alla "F._______, Via (...), X._______", la cui ragione sociale è stata modificata in "G._______ in liquidazione", dal 13 maggio 2013. Con scritto raccomandato del 28 febbraio 2013, l'ESTI ha sollecitato a sua volta, ritenendola anch'egli proprietaria a torto, la "D._______" a voler mettersi in regola con la produzione del rapporto di sicurezza mancante entro il 28 aprile 2013. Scritto raccomandato a cui ha risposto A._______ con lettera dell'11 giugno 2013, chiedendo una proroga di un anno per la presentazione del RaSi. È in seguito a quest'ultimo intervento che l'autorità di prima istanza - ritenendolo erro­neamente proprietario dell'immobile - ha sollecitato il RaSI da A._______ personalmente, con scritto raccomandato del 3 luglio 2013, notificato al proprio domicilio privato in Via (...), Z._______.

E. 5.4 Come più sopra evidenziato, è tuttavia emerso che la proprietaria dell'immobile, sin dal 2007, risulta essere la società C._______ (cfr. estratto SIFTI, doc. 16 incarto ESTI). Ne discende dunque che gli scritti trasmessi alla D._______ e a A._______, per di più al proprio indirizzo privato, dal gestore di rete prima e dall'autorità di prima istanza poi, nonché la decisione impugnata stessa, non possono essere considerati notifiche avvenute correttamente in capo alla proprietaria dell'immobile C._______, giuridicamente tenuta di assicurare la sicurezza degli impianti elettrici dell'appartamento in oggetto (cfr. prec. consid. 4).

E. 5.5 A fronte di quanto sopra, il Tribunale rileva che in assenza di una valida notifica alla proprietaria dell'immobile la decisione dell'ESTI risulta essere carente sotto il profilo formale. Per questo motivo, il ricorso dovrà essere ammesso e la decisione impugnata annullata.

E. 6 Come considerato qui sopra, però, il RaSi richiesto non è ancora stato consegnato alle AIL; l'obbligo legale non è quindi ancora stato adempiuto dalla proprietaria responsabile ai sensi della legislazione. Il controllo periodico di impianti elettrici risponde ad un'esigenza d'interesse pubblico, segnatamente alla protezione di persone, proprietari e/o terze persone, quali ospiti artigiani o forze di salvataggio, e beni (cfr. sentenza del TF 2C_1/2009 dell'11 settembre 2009 consid. 4.4.1). In queste condizioni appartiene all'autorità di prima istanza di riavviare la procedura necessaria, rivolgendosi questa volta alla proprietaria dell'immobile e rispettando i dovuti requisiti di modo che finalmente sia adempiuto a questo obbligo legale. Allo stadio attuale delle cose, non compete allo scrivente Tribunale precisare quali misure debba adottare l'autorità di prima istanza per fare rispettare l'interesse pubblico summenzionato alla sicurezza.

E. 7 Visto l'esito della presente vertenza, ed in applicazione degli art. 63 cpv. 2 PA, non si prelevano spese processuali. Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un patrocinatore iscritto nel Registro cantonale degli avvocati del Cantone Ticino. Nella misura in cui al Tribunale non è giunta alcuna nota d'onora­rio, la presente autorità giudiziaria considera equo stabilire in 300 franchi (IVA inclusa) le spese necessarie derivanti dalla causa giudiziaria in esame, giusta l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.32). Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, tale importo dovrà essere versato al ricorrente dall'autorità inferiore soccombente.

Dispositiv
  1. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di 500 franchi sarà versato al ricorrente ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali. 3.Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'autorità di prima istanza corrisponderà al ricorrente l'importo di 300 franchi (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ***; raccomandata) - Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario) Il presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli (i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente) Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in lingua italiana, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i docu­menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-6766/2013 Sentenza del 9 febbraio 2015 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), André Moser, Jürg Steiger, cancelliera Sara Friedli. Parti A._______, patrocinato dall'avv. ..., ricorrente, contro Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorità inferiore . Oggetto Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a bassa tensione. Fatti: A. Il B._______, sito su Via (...) X._______ ed edificato sul fondo particella numero (...) RFD X._______, è di proprietà della C._______ (in seguito società), Via (...) Z._______, dal 15 gennaio 2007. Amministratore unico della società, sin dalla sua costituzione il 16 febbraio 2006, è A._______. B. Con scritto del 31 ottobre 2012 le Aziende industriali di Lugano (in seguito: AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito: ESTI) che, malgrado un invito (13 agosto 2008) e due richiami (15 aprile 2009 e 26 ottobre 2011), la D._______ (in seguito D._______), con sede in Via (...) Z.________, non aveva presentato alcun rapporto di sicurezza per impianti a bassa tensio­ne (qui di seguito RaSi) concernente l'appartamento 1 (contatore [...]) . C. Con scritto raccomandato del 28 febbraio 2013 l'ESTI, ha invitato la società D._______ a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente l'appartamento sopramenzionato, concedendo un ulteriore ed ultimo termine, scadente il 28 aprile 2013, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa per almeno 600 franchi. D. Con scritto dell'11 giugno 2013 A._______ ha informato le AIL SA che l'intero edificio risultava essere chiuso da un anno, poiché posto sotto sequestro dalla magistratura ticinese. Egli ha quindi chiesto la proroga di un anno per la presentazione del rapporto sopracitato. E. Con scritto raccomandato del 3 luglio 2013 l'autorità federale ha invitato A._______, considerandolo proprietario dell'immobile, a regolare la fattispecie dando disdetta del contratto di fornitura entro il 3 agosto 2013 oppure presentando il RaSi al gestore di rete, entro il 3 ottobre 2013, con comminatoria che in caso di inosservanza di tale termine, l'ESTI avrebbe emanato una decisione con le relative tasse. Tale comunicazione è stata ribadita con email del 9 settembre 2013 ed in seguito con email del 18 ottobre seguente, che fissava un ulteriore termi­ne per la presentazione del RaSi al 22 ottobre 2013. F. Con decisione del 31 ottobre 2013 l'ESTI ha ordinato a A._______ di presentare il RaSi per l'appartamento in questione entro il 3 gennaio 2014, comminando inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione della decisione. G. Con ricorso del 1° dicembre 2013 A._______ (in seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (in seguito: autorità di prima istanza). H. Con presa di posizione del 27 febbraio 2014 l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione del 26 giugno 2013 rigettando il ricorso inoltrato. I. Il ricorrente non ha fatto uso del diritto concessogli d'inoltrare eventuali osservazioni finali. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 31 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu­ra amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata (art. 22 segg., art. 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scri­vente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a consta­tazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 con­sid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).

3. Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto di annullare la "tassa/sanzione" o "sanzione/multa" comminatagli con la decisione dell'ESTI del 31 ottobre 2013. A sostegno delle proprie allegazioni, A._______ ha rilevato di non essere il proprietario dell'immobile oggetto di controllo come pure - visto il sequestro imposto dalle autorità penali sull'intero mappale sul quale si trova l'appartamento in questione - di non avere la "facoltà di entrare nel locale e di decidere chi vi può accedere". A proposito dell'ammontare di 600 franchi addossato al ricorrente con decisione impugnata, lo scrivente Tribunale rileva che giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (O-ESTI, RS 734.24) per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni e autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi, inoltre l'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato. È dunque a torto che il ricorrente pretende di essere oggetto di una "sanzione/multa", allega­zione che del resto non sostanzia in modo chiaro e approfondito, se non richiamando genericamente l'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Visto quanto precede occorre quindi precisare come le tasse procedurali - dovutamente previste nei relativi e summenzionati disposti legali - non sono per niente delle sanzioni o qualsivoglia multe, bensì spese cagio­nate dalla necessità dell'intervento da parte dell'autorità competente; per quanto riguarda l'ammontare delle spese in questione, lo scrivente Tribunale ha precedentemente e ripetutamente avuto occasione di confermare che rispettano la legge ed i principi costituzionali ivi applicabili (cfr. [fra le tante] sentenze del TAF A-411/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1; A-190/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4; A-2251/2013 del 13 dicembre 2013 consid. 4). Non è fondamentalmente contestato - a giusto titolo (cfr. consid. 4 qui di seguito) - l'obbligo di fornire un RaSi al gestore di rete; predetto RaSI non è tuttavia ancora stato inoltrato. Il ricorrente si limita, in questo ambito, ad invitare l'autorità di prima istanza a chiedere alle autorità penali di proce­dere o far procedere alle necessarie misure e, conseguentemente, di comminare le spese procedurali legate al trattamento del caso - leggen­do le considerazioni contenute nel ricorso - al Ministero Pubblico ticinese.

4. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicu­rezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). Sulla base di queste disposizioni, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al pro­prietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. sentenze del TAF A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2; A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).

5. Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Esse, tuttavia, non sono gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.119 e 3.149). Il Tribunale amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova offerti (art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273] in relazione con l'art. 19 PA). La prova è addotta quando il Tribunale, fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri oggettivi, giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.141). Se un fatto asserito non viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia di diritto pubblico vale il principio generale - ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) - secondo cui chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente sopporta l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli, mentre l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti incriminanti (cfr. sentenza del TAF A-962/2009 del 23 luglio2009 con­sid. 6.3; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar VwVG, Zurigo 2008, n. 16 ad art. 12 PA; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.150; Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2009, n. 207 ad art. 12 PA; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 1623) 5.1 Come già menzionato, nel proprio gravame, il ricorrente invoca di non essere il proprietario dell'appartamento per il quale viene richiesto il RaSi. 5.2 L'autorità inferiore ha invece riferito che la procedura condotta sarebbe corretta poiché il ricorrente è amministratore unico della società C._______, proprietaria dell'immobile. Inoltre A._______ sarebbe stato sollecitato più volte a presentare il rapporto del controllo periodico in esame e ciò già nel 2008. Ad ulteriore comprova delle proprie allegazioni, l'ESTI rileva infine che il ricorrente ha dato seguito ai solleciti del 28 febbraio 2013 con lettera dell'11 giugno 2013 in cui ha chiesto una proroga al gestore di rete, nonché con email del 6 settembre e del 31 ottobre 2013. Lo scrivente Tribunale constata che in effetti c'è stata una corrispondenza tra l'indirizzo elettronico del ricorrente e l'Autorità di prima istanza. Il ricorrente si era per altro anche manifestato tramite lettera raccomandata alle AIL in data 11 giugno 2013. Si osserva pure come il ricorrente, o la persona chiamata E._______ che ovviamente rispondeva via email all'autorità di prima istanza, mai abbiano precisato che A._______ non era proprietario, bensì l'amministratore unico della società C._______, in realtà vera proprietaria dell'immobile. 5.3 Visto quanto precede, però (consid. 4 e 5), competeva all'autorità di prima istanza, verificare l'identità del proprietario dell'immobile in questione, cosa che è stata fatta già il 3 luglio 2013 e quindi prima della decisione (cfr. doc. 8 incarto ESTI, con l'indicazione che il proprietario sarebbe stato il ricorrente) e successivamente alla decisione impugnata (cfr. doc. 14 a 17 incarto ESTI, da dove emerge invece che il ricorrente non è il proprietario dell'immobile). Si evince inoltre dagli atti che i singoli scritti (richiesta e richiami) dalle AIL, come pure la lettera di trasferimento della pratica del 31 ottobre 2013, sono stati inviati alla "F._______, Via (...), X._______", la cui ragione sociale è stata modificata in "G._______ in liquidazione", dal 13 maggio 2013. Con scritto raccomandato del 28 febbraio 2013, l'ESTI ha sollecitato a sua volta, ritenendola anch'egli proprietaria a torto, la "D._______" a voler mettersi in regola con la produzione del rapporto di sicurezza mancante entro il 28 aprile 2013. Scritto raccomandato a cui ha risposto A._______ con lettera dell'11 giugno 2013, chiedendo una proroga di un anno per la presentazione del RaSi. È in seguito a quest'ultimo intervento che l'autorità di prima istanza - ritenendolo erro­neamente proprietario dell'immobile - ha sollecitato il RaSI da A._______ personalmente, con scritto raccomandato del 3 luglio 2013, notificato al proprio domicilio privato in Via (...), Z._______. 5.4 Come più sopra evidenziato, è tuttavia emerso che la proprietaria dell'immobile, sin dal 2007, risulta essere la società C._______ (cfr. estratto SIFTI, doc. 16 incarto ESTI). Ne discende dunque che gli scritti trasmessi alla D._______ e a A._______, per di più al proprio indirizzo privato, dal gestore di rete prima e dall'autorità di prima istanza poi, nonché la decisione impugnata stessa, non possono essere considerati notifiche avvenute correttamente in capo alla proprietaria dell'immobile C._______, giuridicamente tenuta di assicurare la sicurezza degli impianti elettrici dell'appartamento in oggetto (cfr. prec. consid. 4). 5.5 A fronte di quanto sopra, il Tribunale rileva che in assenza di una valida notifica alla proprietaria dell'immobile la decisione dell'ESTI risulta essere carente sotto il profilo formale. Per questo motivo, il ricorso dovrà essere ammesso e la decisione impugnata annullata.

6. Come considerato qui sopra, però, il RaSi richiesto non è ancora stato consegnato alle AIL; l'obbligo legale non è quindi ancora stato adempiuto dalla proprietaria responsabile ai sensi della legislazione. Il controllo periodico di impianti elettrici risponde ad un'esigenza d'interesse pubblico, segnatamente alla protezione di persone, proprietari e/o terze persone, quali ospiti artigiani o forze di salvataggio, e beni (cfr. sentenza del TF 2C_1/2009 dell'11 settembre 2009 consid. 4.4.1). In queste condizioni appartiene all'autorità di prima istanza di riavviare la procedura necessaria, rivolgendosi questa volta alla proprietaria dell'immobile e rispettando i dovuti requisiti di modo che finalmente sia adempiuto a questo obbligo legale. Allo stadio attuale delle cose, non compete allo scrivente Tribunale precisare quali misure debba adottare l'autorità di prima istanza per fare rispettare l'interesse pubblico summenzionato alla sicurezza.

7. Visto l'esito della presente vertenza, ed in applicazione degli art. 63 cpv. 2 PA, non si prelevano spese processuali. Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un patrocinatore iscritto nel Registro cantonale degli avvocati del Cantone Ticino. Nella misura in cui al Tribunale non è giunta alcuna nota d'onora­rio, la presente autorità giudiziaria considera equo stabilire in 300 franchi (IVA inclusa) le spese necessarie derivanti dalla causa giudiziaria in esame, giusta l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.32). Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, tale importo dovrà essere versato al ricorrente dall'autorità inferiore soccombente. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione dell'autorità inferiore del 31 ottobre 2013 annullata.

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di 500 franchi sarà versato al ricorrente ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali. 3.Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'autorità di prima istanza corrisponderà al ricorrente l'importo di 300 franchi (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4.Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; raccomandata)

- Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario) Il presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli (i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente) Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in lingua italiana, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i docu­menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: