Servizi di telecomunicazione (altro)
Sachverhalt
A. Con decisioni del 2 marzo 2005 rispettivamente del 21 febbraio 2006, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha attribuito ad X._______ i seguenti numeri: 0906 XXXXXX della categoria "intrattenimento riservato agli adulti; 0906" e 0901 XXXXXX della categoria "intrattenimento, giochi e risposte; 0901". B. Constatando (1) che gli indicativi 0901 e 0906 non venivano utilizzati in modo da formare un blocco chiaramente separato dal resto del numero, (2) che dalla forma della pubblicazione scelta dal titolare dei numeri il consumatore non poteva dedurre in modo chiaro e inequivocabile il prezzo per ciascun numero, (3) che attraverso il numero 0906 XXXXXX appartenente alla categoria denominata "intrattenimento riservato agli adulti" venivano invece offerti servizi della categoria 0901 "intrattenimento, giochi e risposte", in data 30 luglio 2008 l'UFCOM ha avviato una procedura di revoca dei numeri citati fissando al titolare un termine scadente il 14 agosto seguente per formulare eventuali osservazioni. C. Ritenuto che entro il termine impartito non gli è giunta nessuna risposta, con decisione del 5 settembre 2008 l'UFCOM ha formalizzato la revoca immediata dei due numeri a suo tempo attribuiti, togliendo l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. D. La decisione dell'UFCOM (autorità inferiore) è stata impugnata con ricorso del 9 settembre successivo. Con tale atto, ammettendo in sostanza la fondatezza dei rimproveri mossigli e indicando di aver nel frattempo provveduto ai necessari correttivi, X._______ (ricorrente) postula implicitamente che la decisione impugnata venga annullata e che i due numeri oggetto della procedura di revoca vengano riattivati. E. La presa di posizione dell'autorità inferiore in merito al ricorso data del 21 novembre 2008. Dopo aver ribadito i motivi che l'hanno portata alla decisione di revoca ed osservato che, diversamente da quanto da lui asserito, il ricorrente persiste nel pubblicare i numeri assegnatigli in una forma non conforme al diritto applicabile, essa conclude al rigetto del ricorso. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA. Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA. Indirizzata al ricorrente, essa lo concerne direttamente. Dato è quindi anche il suo interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e deve essere esaminato nel merito.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
E. 3.1 I numeri oggetto della presente procedura contengono elementi d'indirizzo giusta l'art. 3 lett. f della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), ed offrono servizi a valore aggiunto a norma dell'art. 35 segg. dell'ordinanza federale del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). Il disciplinamento di tali servizi è di competenza del Consiglio federale, il quale può però delegare l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche all'UFCOM (art. 12b cpv. 1 e art. 62 LTC).
E. 3.2 Regole relative ai servizi a valore aggiunto sono contenute anche nell'ordinanza federale dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211). Conformemente all'art. 13 cpv. 1bis OIP, quando una pubblicità menziona il numero telefonico di una prestazione di servizio a pagamento per mezzo di servizi di telecomunicazione, essa deve ugualmente indicare al consumatore la tassa di base e il prezzo al minuto. Se è applicato un altro modello tariffario, quest'ultimo deve essere chiaramente segnalato. L'informazione riguardante il prezzo va pubblicata utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri usati nella pubblicità per scrivere il numero del servizio a valore aggiunto.
E. 3.3 In base alle deleghe di competenza menzionate più sopra (sulle condizioni d'ammissione di un tale procedere cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-2011/2006 e A-2832/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.1 e le referenze ivi citate), rispettivamente a quelle contenute negli art. 24b cpv. 4, 24e cpv. 3 e 52 dell'ordinanza federale del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104), l'UFCOM ha redatto una serie di prescrizioni tecniche e amministrative elencate nell'allegato 2 dell'ordinanza del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113), tra cui quelle relative alla ripartizione dei numeri E.164 (12. edizione).
E. 3.4 Secondo le cifre 4.12.1 e 4.12.3 rispettivamente 4.13.1 e 4.13.3 di dette prescrizioni, il titolare di un numero a valore aggiunto deve rispettare una serie di condizioni. In particolare, deve utilizzare i numeri ricevuti esclusivamente per prestazioni della categoria corrispondente (0901 per la categoria "intrattenimento, giochi e risposte"; 0906 per la categoria "intrattenimento riservato agli adulti") presentando le cifre dell'indicativo 0901 e 0906 in modo raggruppato e chiaramente separato dal resto del numero, ogni qual volta comunichi oralmente o per iscritto un numero che le contenga. Il titolare è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni dell'OIP secondo cui ogni volta che viene comunicato oralmente o per iscritto il numero, deve essere indicata in modo chiaro e inequivocabile anche la tariffa in franchi e centesimi al minuto o a chiamata (IVA inclusa).
E. 3.5 Quanto alla revoca di elementi d'indirizzo, essa è regolata dagli art. 11 e 12 ORAT. L'UFCOM può revocare elementi d'indirizzo quando il titolare viola il diritto applicabile, le prescrizioni emanate o le disposizioni della decisione d'attribuzione (art. 11 cpv. 1 lett. b ORAT). Come misura preliminare, l'Ufficio può esigere la messa fuori servizio degli elementi d'indirizzo in questione (art. 11 cpv. 2 LTC). Quando opta per una revoca, essa entra immediatamente in vigore (art. 12 cpv. 1 ORAT). L'Ufficio può decidere di posticipare l'entrata in forza della revoca se questa tocca utenti di elementi d'indirizzo in servizio o se lo esigono importanti ragioni tecniche o economiche (art. 12 cpv. 1bis ORAT).
E. 3.6 Risulta da queste disposizioni che l'UFCOM non ha l'obbligo di revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo quando il titolare non rispetta il diritto applicabile. Esso ha diritto di fare uso o meno di questa facoltà a seconda delle circostanze del singolo caso, segnatamente del grado rispettivamente del rischio di pericolo per l'interesse pubblico. Lo scopo di questa misura non è infatti quello di sanzionare il comportamento contrario al diritto applicabile del beneficiario, quanto piuttosto di servire agli interessi del consumatore.
E. 4.1 Nel caso in esame, la decisione di revoca presa dall'UFCOM basa sulle seguenti constatazioni: (1) che gli indicativi 0901 e 0906 non venivano utilizzati in modo da formare un blocco chiaramente separato dal resto del numero; (2) che dalla forma della pubblicazione scelta dal titolare dei numeri il consumatore non poteva dedurre in modo chiaro e inequivocabile il prezzo per ciascun numero; (3) che attraverso il numero 0906 XXXXXX, appartenente alla categoria "intrattenimento riservato agli adulti", venivano invece offerti servizi della categoria 0901 "intrattenimento, giochi e risposte".
E. 4.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva pure di aver invano invitato il ricorrente ad esprimersi in merito ai fatti elencati e al sospetto di utilizzo illegale dei numeri, nonché ad adottare le misure necessarie al rispetto delle norme vigenti. Non avendo il ricorrente provveduto a rispondere a tale invito rispettivamente ad adottare le misure richieste, essa conclude di aver proceduto alla revoca dell'attribuzione per ristabilire l'ordine legale.
E. 4.3 Da parte sua, con impugnazione del 9 settembre 2008 il ricorrente ammette in sostanza la fondatezza dei rimproveri mossigli. Osservando di essere venuto a conoscenza solo quel giorno della lettera raccomandata inviatagli dall'UFCOM nel mese di luglio 2008, si scusa di non aver formulato la presa di posizione richiestagli nel termine assegnato, indicando però di avere nel frattempo provveduto a mettere in atto i necessari correttivi. Egli precisa infine di aver già preso anche tutte le dovute cautele e attenzioni nei confronti dei media, così da evitare ogni ulteriore contestazione circa l'esattezza e la correttezza delle pubblicazioni future.
E. 4.4 L'UFCOM ha ribadito il suo punto di vista nel parere del 21 novembre 2008, trasmesso per conoscenza anche al ricorrente, che non ne ha in seguito contestato i contenuti. A dimostrazione che le violazioni che hanno condotto alla revoca dei numeri in esame non possono essere considerate dei casi isolati, esso ha nel contempo preso posizione in merito alle copie degli annunci che il ricorrente ha accluso all'impugnazione, constatando che su undici annunci trasmessi (riguardanti per altro in larga parte altri numeri da quelli revocati) otto non soddisfacevano ai requisiti stabiliti, mostrandosi carenti sia dal punto di vista dell'indicazione della tariffa applicata (non ripetuta per ogni numero, e non indicata in prossimità dei numeri stessi), che da quello della valuta (mancanza totale dell'indicazione o uso di abbreviazioni non consuete per il franco svizzero).
E. 5 Tra le regole promulgate dall'UFCOM nell'ambito delle deleghe ricevute (cfr. precedente consid. 3.4), vi è sia quella di utilizzare i numeri appartenenti a un determinato gruppo unicamente per prestazioni previste per la categoria cui lo stesso è assegnato, sia quella che prescrive l'obbligo di separare le cifre dell'indicativo 0900 (in casu: 0901 e 0906) dal resto del numero. Esse prevedono infine pure l'obbligo di indicare inequivocabilmente la tariffa in prossimità di un numero, ogni volta che viene comunicato oralmente o in forma scritta. Nella fattispecie, in base a quanto rilevato dall'UFCOM nella sua lettera del 30 luglio 2008 e nella decisione impugnata, dette regole, che concretizzano il diritto applicabile, sono state più volte violate durante l'estate 2008. Queste violazioni, ammesse dal ricorrente, giustificano di principio la revoca dei numeri a suo tempo attribuiti da parte dell'UFCOM, conformemente a quanto previsto dagli art. 11 e 12 ORAT.
E. 6 Constatate le violazioni di cui sopra, ed ammessa la facoltà di revoca da parte dell'autorità inferiore, resta da verificare se questa misura, presa nell'interesse pubblico, segnatamente con l'intento di proteggere gli utenti di numeri a valore aggiunto del tipo qui in esame, rispetti il principio della proporzionalità. Come prescritto dall'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101), l'attività dello Stato deve infatti rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. Così è quando la misura presa è adatta ad ottenere gli scopi perseguiti e quando essi non possono essere ottenuti adottandone una meno incisiva; dato dev'essere pure un rapporto ragionevole tra l'interesse pubblico e la limitazione degli interessi privati toccati dalla misura stessa (DTF 128 II 297, consid. 5.1; DTF 124 I 40, consid. 3e; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-8634/2007 del 29 maggio 2008, consid. 7; A-3323/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 12.1 e le referenze ivi citate; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo 2006, no. 581 segg., con ulteriori rinvii).
E. 6.1 Nella fattispecie, l'interesse pubblico in causa è quello della protezione dei consumatori dal rischio di non identificare i numeri revocati quali numeri a valore aggiunto appartenenti a categorie specifiche e d'essere indotti in errore sul prezzo delle comunicazioni. Come visto, quando il titolare di un numero a valore aggiunto, contrariamente alle regole a tutela dei consumatori, mette in pericolo l'interesse pubblico che sottende alle stesse, l'UFCOM può procedere alla revoca della sua attribuzione (art. 11 ORAT). La misura della revoca è perciò senz'altro adatta a salvaguardare tale interesse.
E. 6.2 Tenuto conto delle circostanze in cui essa è stata ordinata, la revoca decisa deve essere anche riconosciuta quale misura necessaria al ristabilimento dell'ordine legale da parte dell'UFCOM. Invitato ad esprimersi in merito alle mancanze riscontrate rispettivamente alle singole regole da lui violate, il ricorrente non ha infatti reagito alla lettera del 30 luglio 2008. Entro il termine impartito, nonostante l'avvertimento circa le possibili sanzioni che accompagnava detta lettera, egli non ha né formulato osservazioni né fornito prove di aver posto rimedio alle violazioni constatate.
E. 6.3 Dato è infine pure il rapporto ragionevole tra l'interesse pubblico tutelato con la revoca e gli interessi privati toccati dalla misura stessa. Gli interessi del ricorrente all'uso dei numeri che gli sono stati revocati sono di natura puramente commerciale e sicuramente non tali da metterlo in pericolo dal profilo economico. Il ricorrente, che dispone di una serie di altri numeri, non ha per altro sostenuto nulla in tal senso. L'interesse alla protezione dei consumatori dev'ssere considerato quindi preponderante.
E. 7 Per quanto precede, il ricorso presentato contro la decisione di revoca del 5 settembre 2008 dell'UFCOM è respinto.
E. 8 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 1'500.-- (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui versato il 20 ottobre 2008. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, pari a fr. 1'500.--, sono poste a carico del ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui a suo tempo versato.
- Non vengono assegnate ripetibili.
- Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) autorità inferiore (raccomandata) Segretariato generale del DATEC (atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-6091/2008/ {T 0/2} Sentenza del 10 novembre 2009 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Beat Forster, Marianne Ryter Sauvant, cancelliere Marco Savoldelli. Parti X._______, ricorrente, contro Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne, autorità inferiore. Oggetto Revoca di numeri telefonici a valore aggiunto. Fatti: A. Con decisioni del 2 marzo 2005 rispettivamente del 21 febbraio 2006, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha attribuito ad X._______ i seguenti numeri: 0906 XXXXXX della categoria "intrattenimento riservato agli adulti; 0906" e 0901 XXXXXX della categoria "intrattenimento, giochi e risposte; 0901". B. Constatando (1) che gli indicativi 0901 e 0906 non venivano utilizzati in modo da formare un blocco chiaramente separato dal resto del numero, (2) che dalla forma della pubblicazione scelta dal titolare dei numeri il consumatore non poteva dedurre in modo chiaro e inequivocabile il prezzo per ciascun numero, (3) che attraverso il numero 0906 XXXXXX appartenente alla categoria denominata "intrattenimento riservato agli adulti" venivano invece offerti servizi della categoria 0901 "intrattenimento, giochi e risposte", in data 30 luglio 2008 l'UFCOM ha avviato una procedura di revoca dei numeri citati fissando al titolare un termine scadente il 14 agosto seguente per formulare eventuali osservazioni. C. Ritenuto che entro il termine impartito non gli è giunta nessuna risposta, con decisione del 5 settembre 2008 l'UFCOM ha formalizzato la revoca immediata dei due numeri a suo tempo attribuiti, togliendo l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. D. La decisione dell'UFCOM (autorità inferiore) è stata impugnata con ricorso del 9 settembre successivo. Con tale atto, ammettendo in sostanza la fondatezza dei rimproveri mossigli e indicando di aver nel frattempo provveduto ai necessari correttivi, X._______ (ricorrente) postula implicitamente che la decisione impugnata venga annullata e che i due numeri oggetto della procedura di revoca vengano riattivati. E. La presa di posizione dell'autorità inferiore in merito al ricorso data del 21 novembre 2008. Dopo aver ribadito i motivi che l'hanno portata alla decisione di revoca ed osservato che, diversamente da quanto da lui asserito, il ricorrente persiste nel pubblicare i numeri assegnatigli in una forma non conforme al diritto applicabile, essa conclude al rigetto del ricorso. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA. Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA. Indirizzata al ricorrente, essa lo concerne direttamente. Dato è quindi anche il suo interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.). 3. 3.1 I numeri oggetto della presente procedura contengono elementi d'indirizzo giusta l'art. 3 lett. f della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), ed offrono servizi a valore aggiunto a norma dell'art. 35 segg. dell'ordinanza federale del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1). Il disciplinamento di tali servizi è di competenza del Consiglio federale, il quale può però delegare l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche all'UFCOM (art. 12b cpv. 1 e art. 62 LTC). 3.2 Regole relative ai servizi a valore aggiunto sono contenute anche nell'ordinanza federale dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211). Conformemente all'art. 13 cpv. 1bis OIP, quando una pubblicità menziona il numero telefonico di una prestazione di servizio a pagamento per mezzo di servizi di telecomunicazione, essa deve ugualmente indicare al consumatore la tassa di base e il prezzo al minuto. Se è applicato un altro modello tariffario, quest'ultimo deve essere chiaramente segnalato. L'informazione riguardante il prezzo va pubblicata utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri usati nella pubblicità per scrivere il numero del servizio a valore aggiunto. 3.3 In base alle deleghe di competenza menzionate più sopra (sulle condizioni d'ammissione di un tale procedere cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-2011/2006 e A-2832/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.1 e le referenze ivi citate), rispettivamente a quelle contenute negli art. 24b cpv. 4, 24e cpv. 3 e 52 dell'ordinanza federale del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104), l'UFCOM ha redatto una serie di prescrizioni tecniche e amministrative elencate nell'allegato 2 dell'ordinanza del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113), tra cui quelle relative alla ripartizione dei numeri E.164 (12. edizione). 3.4 Secondo le cifre 4.12.1 e 4.12.3 rispettivamente 4.13.1 e 4.13.3 di dette prescrizioni, il titolare di un numero a valore aggiunto deve rispettare una serie di condizioni. In particolare, deve utilizzare i numeri ricevuti esclusivamente per prestazioni della categoria corrispondente (0901 per la categoria "intrattenimento, giochi e risposte"; 0906 per la categoria "intrattenimento riservato agli adulti") presentando le cifre dell'indicativo 0901 e 0906 in modo raggruppato e chiaramente separato dal resto del numero, ogni qual volta comunichi oralmente o per iscritto un numero che le contenga. Il titolare è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni dell'OIP secondo cui ogni volta che viene comunicato oralmente o per iscritto il numero, deve essere indicata in modo chiaro e inequivocabile anche la tariffa in franchi e centesimi al minuto o a chiamata (IVA inclusa). 3.5 Quanto alla revoca di elementi d'indirizzo, essa è regolata dagli art. 11 e 12 ORAT. L'UFCOM può revocare elementi d'indirizzo quando il titolare viola il diritto applicabile, le prescrizioni emanate o le disposizioni della decisione d'attribuzione (art. 11 cpv. 1 lett. b ORAT). Come misura preliminare, l'Ufficio può esigere la messa fuori servizio degli elementi d'indirizzo in questione (art. 11 cpv. 2 LTC). Quando opta per una revoca, essa entra immediatamente in vigore (art. 12 cpv. 1 ORAT). L'Ufficio può decidere di posticipare l'entrata in forza della revoca se questa tocca utenti di elementi d'indirizzo in servizio o se lo esigono importanti ragioni tecniche o economiche (art. 12 cpv. 1bis ORAT). 3.6 Risulta da queste disposizioni che l'UFCOM non ha l'obbligo di revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo quando il titolare non rispetta il diritto applicabile. Esso ha diritto di fare uso o meno di questa facoltà a seconda delle circostanze del singolo caso, segnatamente del grado rispettivamente del rischio di pericolo per l'interesse pubblico. Lo scopo di questa misura non è infatti quello di sanzionare il comportamento contrario al diritto applicabile del beneficiario, quanto piuttosto di servire agli interessi del consumatore. 4. 4.1 Nel caso in esame, la decisione di revoca presa dall'UFCOM basa sulle seguenti constatazioni: (1) che gli indicativi 0901 e 0906 non venivano utilizzati in modo da formare un blocco chiaramente separato dal resto del numero; (2) che dalla forma della pubblicazione scelta dal titolare dei numeri il consumatore non poteva dedurre in modo chiaro e inequivocabile il prezzo per ciascun numero; (3) che attraverso il numero 0906 XXXXXX, appartenente alla categoria "intrattenimento riservato agli adulti", venivano invece offerti servizi della categoria 0901 "intrattenimento, giochi e risposte". 4.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva pure di aver invano invitato il ricorrente ad esprimersi in merito ai fatti elencati e al sospetto di utilizzo illegale dei numeri, nonché ad adottare le misure necessarie al rispetto delle norme vigenti. Non avendo il ricorrente provveduto a rispondere a tale invito rispettivamente ad adottare le misure richieste, essa conclude di aver proceduto alla revoca dell'attribuzione per ristabilire l'ordine legale. 4.3 Da parte sua, con impugnazione del 9 settembre 2008 il ricorrente ammette in sostanza la fondatezza dei rimproveri mossigli. Osservando di essere venuto a conoscenza solo quel giorno della lettera raccomandata inviatagli dall'UFCOM nel mese di luglio 2008, si scusa di non aver formulato la presa di posizione richiestagli nel termine assegnato, indicando però di avere nel frattempo provveduto a mettere in atto i necessari correttivi. Egli precisa infine di aver già preso anche tutte le dovute cautele e attenzioni nei confronti dei media, così da evitare ogni ulteriore contestazione circa l'esattezza e la correttezza delle pubblicazioni future. 4.4 L'UFCOM ha ribadito il suo punto di vista nel parere del 21 novembre 2008, trasmesso per conoscenza anche al ricorrente, che non ne ha in seguito contestato i contenuti. A dimostrazione che le violazioni che hanno condotto alla revoca dei numeri in esame non possono essere considerate dei casi isolati, esso ha nel contempo preso posizione in merito alle copie degli annunci che il ricorrente ha accluso all'impugnazione, constatando che su undici annunci trasmessi (riguardanti per altro in larga parte altri numeri da quelli revocati) otto non soddisfacevano ai requisiti stabiliti, mostrandosi carenti sia dal punto di vista dell'indicazione della tariffa applicata (non ripetuta per ogni numero, e non indicata in prossimità dei numeri stessi), che da quello della valuta (mancanza totale dell'indicazione o uso di abbreviazioni non consuete per il franco svizzero). 5. Tra le regole promulgate dall'UFCOM nell'ambito delle deleghe ricevute (cfr. precedente consid. 3.4), vi è sia quella di utilizzare i numeri appartenenti a un determinato gruppo unicamente per prestazioni previste per la categoria cui lo stesso è assegnato, sia quella che prescrive l'obbligo di separare le cifre dell'indicativo 0900 (in casu: 0901 e 0906) dal resto del numero. Esse prevedono infine pure l'obbligo di indicare inequivocabilmente la tariffa in prossimità di un numero, ogni volta che viene comunicato oralmente o in forma scritta. Nella fattispecie, in base a quanto rilevato dall'UFCOM nella sua lettera del 30 luglio 2008 e nella decisione impugnata, dette regole, che concretizzano il diritto applicabile, sono state più volte violate durante l'estate 2008. Queste violazioni, ammesse dal ricorrente, giustificano di principio la revoca dei numeri a suo tempo attribuiti da parte dell'UFCOM, conformemente a quanto previsto dagli art. 11 e 12 ORAT. 6. Constatate le violazioni di cui sopra, ed ammessa la facoltà di revoca da parte dell'autorità inferiore, resta da verificare se questa misura, presa nell'interesse pubblico, segnatamente con l'intento di proteggere gli utenti di numeri a valore aggiunto del tipo qui in esame, rispetti il principio della proporzionalità. Come prescritto dall'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101), l'attività dello Stato deve infatti rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. Così è quando la misura presa è adatta ad ottenere gli scopi perseguiti e quando essi non possono essere ottenuti adottandone una meno incisiva; dato dev'essere pure un rapporto ragionevole tra l'interesse pubblico e la limitazione degli interessi privati toccati dalla misura stessa (DTF 128 II 297, consid. 5.1; DTF 124 I 40, consid. 3e; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-8634/2007 del 29 maggio 2008, consid. 7; A-3323/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 12.1 e le referenze ivi citate; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo 2006, no. 581 segg., con ulteriori rinvii). 6.1 Nella fattispecie, l'interesse pubblico in causa è quello della protezione dei consumatori dal rischio di non identificare i numeri revocati quali numeri a valore aggiunto appartenenti a categorie specifiche e d'essere indotti in errore sul prezzo delle comunicazioni. Come visto, quando il titolare di un numero a valore aggiunto, contrariamente alle regole a tutela dei consumatori, mette in pericolo l'interesse pubblico che sottende alle stesse, l'UFCOM può procedere alla revoca della sua attribuzione (art. 11 ORAT). La misura della revoca è perciò senz'altro adatta a salvaguardare tale interesse. 6.2 Tenuto conto delle circostanze in cui essa è stata ordinata, la revoca decisa deve essere anche riconosciuta quale misura necessaria al ristabilimento dell'ordine legale da parte dell'UFCOM. Invitato ad esprimersi in merito alle mancanze riscontrate rispettivamente alle singole regole da lui violate, il ricorrente non ha infatti reagito alla lettera del 30 luglio 2008. Entro il termine impartito, nonostante l'avvertimento circa le possibili sanzioni che accompagnava detta lettera, egli non ha né formulato osservazioni né fornito prove di aver posto rimedio alle violazioni constatate. 6.3 Dato è infine pure il rapporto ragionevole tra l'interesse pubblico tutelato con la revoca e gli interessi privati toccati dalla misura stessa. Gli interessi del ricorrente all'uso dei numeri che gli sono stati revocati sono di natura puramente commerciale e sicuramente non tali da metterlo in pericolo dal profilo economico. Il ricorrente, che dispone di una serie di altri numeri, non ha per altro sostenuto nulla in tal senso. L'interesse alla protezione dei consumatori dev'ssere considerato quindi preponderante. 7. Per quanto precede, il ricorso presentato contro la decisione di revoca del 5 settembre 2008 dell'UFCOM è respinto. 8. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 1'500.-- (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui versato il 20 ottobre 2008. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 1'500.--, sono poste a carico del ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui a suo tempo versato. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) autorità inferiore (raccomandata) Segretariato generale del DATEC (atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: