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A-5027/2011

A-5027/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-23 · Italiano CH

Dogane

Sachverhalt

A. La A._______, in X._______, è iscritta a Registro di commercio dal 21 gennaio 1960. Essa ha quale scopo i trasporti e le spedizioni internazionali di ogni genere, con servizio speciale per i prodotti ortofrutti­coli, con facoltà di estendere l'attività a tutto quanto sia direttamente e in­direttamente in relazione a tale scopo, di assumere rappresentanze di ogni genere e di costituire filiali e agenzie sia in Svizzera e sia all'estero (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***, pag. ***). B. Il 26 gennaio 2011 e il 3 febbraio 2011, la A._______ - per il tramite delle persone da lei incaricate - ha dichiarato per l'immissione in libera pratica, nella procedura elettronica e-dec, presso l'Ufficio doganale di X._______, i due seguenti invii:

- E-dec. numero 1 del 26 gennaio 2011: nutella, altre preparazioni a base di cioccolata non contenente alcool, massa netta 21'049.30 Kg, massa lorda 21'289 Kg, voce di tariffa 1806.9031, numero convenzio­nale 999, aliquota di dazio fr. 48.70 per 100 kg massa netta, verso presentazione della prova d'origine EUR 1 n. *** del 26 gennaio 2011 della dogana di Y._______ (cfr. docc. 4 - 10).

- E-dec. numero 2 del 3 febbraio 2011: nutella, altre preparazioni a base di cioccolata non contenente alcool, massa netta 21'012.40 Kg, massa lorda 21'350.40 Kg, voce di tariffa 1806.9031, numero conven­zionale 999, aliquota di dazio fr. 46.35 per 100 kg massa netta, verso presentazione della prova d'origine EUR 1 n. *** del 3 febbraio 2011 della dogana di Y._______ (cfr. docc. 13 - 19). C. I risultati della selezione per entrambe le due dichiarazioni indicavano "bloccato". Ancor prima della consegna allo sportello, la dichiarante ha provveduto ad apportare delle correzioni in entrambe le due predette di­chiarazioni. Nella dichiarazione E-dec. numero 1, essa ha corretto i pesi indicati (massa netta 21'049.30 Kg, massa lorda 21'289 Kg; cfr. doc. 5), mentre nella dichiarazione E-dec. numero 2, essa ha invece corretto i dati relativi al valore (valore statistico fr. 83'900.--, valore imposta sul valore aggiunto [di seguito: IVA] fr. 84'500.--; cfr. doc. 14). D. Sulla base dei dati trasmetti mediante le due predette dichiarazioni (cfr. sub lett. B e C), l'Ufficio doganale di X._______ ha allestito nei confronti della A._______ due decisioni d'imposizione al dazio doganale e all'IVA. Con decisione d'imposizione 27 gennaio 2011 (E-dec. numero 1), l'Ufficio doganale di X._______ ha assoggettato la predetta società al pagamento dell'importo complessivo di fr. 12'602.40 (= fr. 10'251.-- di dazi doganali + fr. 2'351.40 d'IVA; cfr. docc. 11 e 12). Con decisione d'imposizione 3 feb­braio 2011 (E-dec. numero 2), esso ha invece assoggettato la stessa al pagamento dell'importo complessivo di fr. 12'095.25 (= fr. 9'739.25 di dazi doganali + fr. 2'356.-- d'IVA; cfr. docc. 20 - 21). E. Con scritto consegnato brevi manu all'Ufficio doganale di X._______ il 24 giugno 2011, la A._______ ha poi presentato avverso le due predette decisioni una richiesta di rimborso del dazio - a suo avviso - pagato in eccesso, postulando la rettifica della massa netta dichiarata nelle due dichiarazioni doganali (per l'E-dec. numero 1 del 26 gennaio 2011: 13824 Kg anziché 21049.30 Kg; mentre per l'E-dec. numero 2 del 3 febbraio 2011: 13824 Kg anziché 21012.40 Kg; cfr. docc. 23 - 25). F. La predetta richiesta di rimborso è poi stata trasmessa dall'Ufficio doga­nale di X._______ alla Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD), quale ricorso contro le due predette decisioni d'imposizione (cfr. doc. 26). G. Con decisione 17 agosto 2011, la DCD, quale prima istanza, non è entra­ta nel merito del ricorso 24 giugno 2011 presentato dalla A._______, poiché da lei considerato come tardivo (cfr. doc. 1a). H. Con scritto 12 settembre 2011, la A._______ (di seguito: ricorrente), ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo fede­rale. In sostanza, essa postula l'accoglimento della richiesta di rimborso da lei presentata con scritto 24 giugno 2011 dinanzi all'Ufficio doganale di X._______, anche se la stessa è stata presentata oltre i termini previsti. I. Con scritto 21 ottobre 2011, la Direzione generale delle dogane (di segui­to: DGD) ha inoltrato la propria risposta (designata da quest'ultima quale replica). In detto scritto essa ha postulato il rigetto del ricorso, in quanto ritiene che sarebbe a ragione che la DCD non sarebbe entrata nel merito del ricorso 24 giugno 2011, poiché presentato tardivamente dalla ricorren­te. J. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro-cedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzio­nate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale am-ministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale am­ministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga al­trimenti (art. 37 LTAF). I ricorsi presentati avverso le decisioni pronunciate nelle procedure in materia doganale sono di competenza del Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF). Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale, l'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla DGD (cfr. art. 116 cpv. 2 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD; RS 631.0]).

E. 1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (cfr. art. 48 PA). Il ricor­so è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).

E. 1.3 Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne due procedure d'imposizione avviate il 26 gennaio 2011, rispettivamente il 3 febbraio 2011, alla stessa risultano applicabili la LD e la relativa Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (OD, RS 631.01), come pure la Legge fe­derale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20).

E. 1.4 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po­tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o in­completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua­tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allge­meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

E. 1.5 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad­dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-sid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità compe­tente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti ri­sultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla con­statazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanzia­te (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inqui­sitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dove­re delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor­rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, com­prende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Pol­tier, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 2.1 Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamente circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che l'autorità infe­riore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnati­va (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-4068/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ri­corso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entra­ta in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; decisioni del Tribunale ammini­strativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-2890/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 1.6 con rinvii; Moser/Beu­sch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). Essa può dunque po-stulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneu­bühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; tra le tante: deci­sioni del Tribunale amministrativo federale A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 2.3.1, A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-5798/2007 del 6 luglio 2009 consid. 1.4 con rinvii; Moser/Beusch/Kneu­bühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii).

E. 2.2 In concreto, nella decisione 17 agosto 2011, la DCD, quale prima istanza di ricorso, non è entrata nel merito del ricorso 24 giugno 2011 pre­sentato dalla ricorrente - che quest'ultima ha designato quale richiesta di rimborso del dazio - poiché da lei considerato come tardivo. In tali circo­stanze, tenuto conto di quanto precede (cfr. consid. 2.1 del presente giu­dizio), l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare ad accertare unicamente se è a ragione che la DCD non è entrata nel merito del ricor­so, poiché quest'ultimo è stato interposto tardivamente.

E. 2.2.1 Giusta l'art. 116 cpv. 1 LD, contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. L'art. 116 cpv. 3 LD precisa che il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dalla notifica della decisione d'imposizione.

E. 2.2.2 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cfr. art. 20 cpv. 1 PA). Il termine di ricorso si considera osservato se gli atti scritti vengono con­segnati all'autorità, oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale sviz­zero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 PA). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente. E determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cfr. art. 20 cpv. 3 PA). Un'eventuale restituzione del termine in caso d'inosservanza dello stesso entra il linea di conto, unica­mente se le condizioni di cui all'art. 24 PA sono adempiute.

E. 2.2.3 Allorquando un ricorso viene presentato tardivamente, lo stesso è inammissibile. In tale evenienza, l'autorità di ricorso chiamata a statuire non entra nel merito al riguardo (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.131; Stefan Vogel, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs­verfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2008, n. 5 ad art. 50 PA) e ciò, a pre­scindere dal ben o mal fondato delle censure di merito sollevate dalla ri­corrente.

E. 2.2.4 In casu, le decisioni d'imposizione sono state emanate dall'Ufficio doganale di X._______ il 27 gennaio 2011, rispettivamente il 3 febbraio 2011, sulla base delle due dichiarazioni elettroniche E-dec. numero 1 e E-dec. numero 2 della ricorrente. Contro le predette decisioni, la ricorrente ha presentato una richiesta di rimborso/ricorso solamente in data 24 giugno 2011. Tale atto, considerato come ricorso, come giustamente rilevato sia dalla DCD che dalla DGD - nonché per stessa ammissione della ricorrente (cfr. ricorso 12 settembre 2011, pag. 1) - visti i disposti di legge appena citati (cfr. considd. 2.2.1 - 2.2.3 del presente giudizio), è stato inoltrato in maniera manifestamente tardiva. Dagli atti non risulta poi che la ricorrente abbia chiesto la restituzione del termine di ricorso, né tantomeno un motivo che avrebbe potuto giustificare una tale concessio­ne ai sensi dell'art. 24 PA. Benché lo scrivente Tribunale non disconosca la situazione del ricorrente, in tali circostanze, lo stesso non può che confermare quanto disposto dall'autorità inferiore, sancendo che è a giusta ragione che la DCD non è entrata nel merito del ricorso, poiché quest'ultimo è stato inoltrato tardivamente, a prescindere dal ben o mal fondato dei motivi di merito addotti dalla ricorrente.

E. 3 Visto quanto precede, il ricorso va respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricor­rente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe­derale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 750.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.-- versato il 20 settembre 2011 dalla ricorrente. L'importo rimanente di fr. 250.-- le verrà restituito, alla crescita in giudicato del presente giudizio. A tal fine la ricorrente è invitata a voler indicare allo scrivente Tribunale le coordinate bancarie o postali su cui effettuare il versamento del suddetto importo. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 750.-- sono poste a carico della ricorrente e compensate, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese da lei versato. L'importo rimanente di fr. 250.-- le verrà restituito, alla crescita in giudicato del presente giudizio, previa indicazione delle coordinate banca­rie o postali ove effettuare il versamento.
  3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Michael Beusch Sara Friedli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le con­clusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i docu­menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-5027/2011 Sentenza del 23 novembre 2012 Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Pascal Mollard, Salome Zimmermann, cancelliera Sara Friedli. Parti A._______, ricorrente, contro Direzione del circondario delle dogane di Lugano, Via Pioda 10, casella postale 5525, 6901 Lugano, rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (DGD), Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Immissione in libera pratica di due invii di nutella. Fatti: A. La A._______, in X._______, è iscritta a Registro di commercio dal 21 gennaio 1960. Essa ha quale scopo i trasporti e le spedizioni internazionali di ogni genere, con servizio speciale per i prodotti ortofrutti­coli, con facoltà di estendere l'attività a tutto quanto sia direttamente e in­direttamente in relazione a tale scopo, di assumere rappresentanze di ogni genere e di costituire filiali e agenzie sia in Svizzera e sia all'estero (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del ***, pag. ***). B. Il 26 gennaio 2011 e il 3 febbraio 2011, la A._______ - per il tramite delle persone da lei incaricate - ha dichiarato per l'immissione in libera pratica, nella procedura elettronica e-dec, presso l'Ufficio doganale di X._______, i due seguenti invii:

- E-dec. numero 1 del 26 gennaio 2011: nutella, altre preparazioni a base di cioccolata non contenente alcool, massa netta 21'049.30 Kg, massa lorda 21'289 Kg, voce di tariffa 1806.9031, numero convenzio­nale 999, aliquota di dazio fr. 48.70 per 100 kg massa netta, verso presentazione della prova d'origine EUR 1 n. *** del 26 gennaio 2011 della dogana di Y._______ (cfr. docc. 4 - 10).

- E-dec. numero 2 del 3 febbraio 2011: nutella, altre preparazioni a base di cioccolata non contenente alcool, massa netta 21'012.40 Kg, massa lorda 21'350.40 Kg, voce di tariffa 1806.9031, numero conven­zionale 999, aliquota di dazio fr. 46.35 per 100 kg massa netta, verso presentazione della prova d'origine EUR 1 n. *** del 3 febbraio 2011 della dogana di Y._______ (cfr. docc. 13 - 19). C. I risultati della selezione per entrambe le due dichiarazioni indicavano "bloccato". Ancor prima della consegna allo sportello, la dichiarante ha provveduto ad apportare delle correzioni in entrambe le due predette di­chiarazioni. Nella dichiarazione E-dec. numero 1, essa ha corretto i pesi indicati (massa netta 21'049.30 Kg, massa lorda 21'289 Kg; cfr. doc. 5), mentre nella dichiarazione E-dec. numero 2, essa ha invece corretto i dati relativi al valore (valore statistico fr. 83'900.--, valore imposta sul valore aggiunto [di seguito: IVA] fr. 84'500.--; cfr. doc. 14). D. Sulla base dei dati trasmetti mediante le due predette dichiarazioni (cfr. sub lett. B e C), l'Ufficio doganale di X._______ ha allestito nei confronti della A._______ due decisioni d'imposizione al dazio doganale e all'IVA. Con decisione d'imposizione 27 gennaio 2011 (E-dec. numero 1), l'Ufficio doganale di X._______ ha assoggettato la predetta società al pagamento dell'importo complessivo di fr. 12'602.40 (= fr. 10'251.-- di dazi doganali + fr. 2'351.40 d'IVA; cfr. docc. 11 e 12). Con decisione d'imposizione 3 feb­braio 2011 (E-dec. numero 2), esso ha invece assoggettato la stessa al pagamento dell'importo complessivo di fr. 12'095.25 (= fr. 9'739.25 di dazi doganali + fr. 2'356.-- d'IVA; cfr. docc. 20 - 21). E. Con scritto consegnato brevi manu all'Ufficio doganale di X._______ il 24 giugno 2011, la A._______ ha poi presentato avverso le due predette decisioni una richiesta di rimborso del dazio - a suo avviso - pagato in eccesso, postulando la rettifica della massa netta dichiarata nelle due dichiarazioni doganali (per l'E-dec. numero 1 del 26 gennaio 2011: 13824 Kg anziché 21049.30 Kg; mentre per l'E-dec. numero 2 del 3 febbraio 2011: 13824 Kg anziché 21012.40 Kg; cfr. docc. 23 - 25). F. La predetta richiesta di rimborso è poi stata trasmessa dall'Ufficio doga­nale di X._______ alla Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD), quale ricorso contro le due predette decisioni d'imposizione (cfr. doc. 26). G. Con decisione 17 agosto 2011, la DCD, quale prima istanza, non è entra­ta nel merito del ricorso 24 giugno 2011 presentato dalla A._______, poiché da lei considerato come tardivo (cfr. doc. 1a). H. Con scritto 12 settembre 2011, la A._______ (di seguito: ricorrente), ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo fede­rale. In sostanza, essa postula l'accoglimento della richiesta di rimborso da lei presentata con scritto 24 giugno 2011 dinanzi all'Ufficio doganale di X._______, anche se la stessa è stata presentata oltre i termini previsti. I. Con scritto 21 ottobre 2011, la Direzione generale delle dogane (di segui­to: DGD) ha inoltrato la propria risposta (designata da quest'ultima quale replica). In detto scritto essa ha postulato il rigetto del ricorso, in quanto ritiene che sarebbe a ragione che la DCD non sarebbe entrata nel merito del ricorso 24 giugno 2011, poiché presentato tardivamente dalla ricorren­te. J. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro-cedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzio­nate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale am-ministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale am­ministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga al­trimenti (art. 37 LTAF). I ricorsi presentati avverso le decisioni pronunciate nelle procedure in materia doganale sono di competenza del Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF). Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale, l'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla DGD (cfr. art. 116 cpv. 2 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD; RS 631.0]). 1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (cfr. art. 48 PA). Il ricor­so è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). 1.3 Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne due procedure d'imposizione avviate il 26 gennaio 2011, rispettivamente il 3 febbraio 2011, alla stessa risultano applicabili la LD e la relativa Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (OD, RS 631.01), come pure la Legge fe­derale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20). 1.4 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po­tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o in­completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua­tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allge­meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). 1.5 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad­dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-sid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità compe­tente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti ri­sultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla con­statazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanzia­te (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inqui­sitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dove­re delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor­rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, com­prende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Pol­tier, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2. 2.1 Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamente circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che l'autorità infe­riore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnati­va (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-4068/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ri­corso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entra­ta in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; decisioni del Tribunale ammini­strativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-2890/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 1.6 con rinvii; Moser/Beu­sch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). Essa può dunque po-stulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneu­bühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; tra le tante: deci­sioni del Tribunale amministrativo federale A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 2.3.1, A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-5798/2007 del 6 luglio 2009 consid. 1.4 con rinvii; Moser/Beusch/Kneu­bühler, op. cit, n. m. 2.164 con rinvii). 2.2 In concreto, nella decisione 17 agosto 2011, la DCD, quale prima istanza di ricorso, non è entrata nel merito del ricorso 24 giugno 2011 pre­sentato dalla ricorrente - che quest'ultima ha designato quale richiesta di rimborso del dazio - poiché da lei considerato come tardivo. In tali circo­stanze, tenuto conto di quanto precede (cfr. consid. 2.1 del presente giu­dizio), l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare ad accertare unicamente se è a ragione che la DCD non è entrata nel merito del ricor­so, poiché quest'ultimo è stato interposto tardivamente. 2.2.1 Giusta l'art. 116 cpv. 1 LD, contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. L'art. 116 cpv. 3 LD precisa che il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dalla notifica della decisione d'imposizione. 2.2.2 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cfr. art. 20 cpv. 1 PA). Il termine di ricorso si considera osservato se gli atti scritti vengono con­segnati all'autorità, oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale sviz­zero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 PA). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente. E determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cfr. art. 20 cpv. 3 PA). Un'eventuale restituzione del termine in caso d'inosservanza dello stesso entra il linea di conto, unica­mente se le condizioni di cui all'art. 24 PA sono adempiute. 2.2.3 Allorquando un ricorso viene presentato tardivamente, lo stesso è inammissibile. In tale evenienza, l'autorità di ricorso chiamata a statuire non entra nel merito al riguardo (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.131; Stefan Vogel, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs­verfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2008, n. 5 ad art. 50 PA) e ciò, a pre­scindere dal ben o mal fondato delle censure di merito sollevate dalla ri­corrente. 2.2.4 In casu, le decisioni d'imposizione sono state emanate dall'Ufficio doganale di X._______ il 27 gennaio 2011, rispettivamente il 3 febbraio 2011, sulla base delle due dichiarazioni elettroniche E-dec. numero 1 e E-dec. numero 2 della ricorrente. Contro le predette decisioni, la ricorrente ha presentato una richiesta di rimborso/ricorso solamente in data 24 giugno 2011. Tale atto, considerato come ricorso, come giustamente rilevato sia dalla DCD che dalla DGD - nonché per stessa ammissione della ricorrente (cfr. ricorso 12 settembre 2011, pag. 1) - visti i disposti di legge appena citati (cfr. considd. 2.2.1 - 2.2.3 del presente giudizio), è stato inoltrato in maniera manifestamente tardiva. Dagli atti non risulta poi che la ricorrente abbia chiesto la restituzione del termine di ricorso, né tantomeno un motivo che avrebbe potuto giustificare una tale concessio­ne ai sensi dell'art. 24 PA. Benché lo scrivente Tribunale non disconosca la situazione del ricorrente, in tali circostanze, lo stesso non può che confermare quanto disposto dall'autorità inferiore, sancendo che è a giusta ragione che la DCD non è entrata nel merito del ricorso, poiché quest'ultimo è stato inoltrato tardivamente, a prescindere dal ben o mal fondato dei motivi di merito addotti dalla ricorrente.

3. Visto quanto precede, il ricorso va respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricor­rente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe­derale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 750.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.-- versato il 20 settembre 2011 dalla ricorrente. L'importo rimanente di fr. 250.-- le verrà restituito, alla crescita in giudicato del presente giudizio. A tal fine la ricorrente è invitata a voler indicare allo scrivente Tribunale le coordinate bancarie o postali su cui effettuare il versamento del suddetto importo. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.-- sono poste a carico della ricorrente e compensate, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese da lei versato. L'importo rimanente di fr. 250.-- le verrà restituito, alla crescita in giudicato del presente giudizio, previa indicazione delle coordinate banca­rie o postali ove effettuare il versamento.

3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Michael Beusch Sara Friedli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le con­clusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i docu­menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: