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SK.2024.29

Bundesstrafgericht · 2024-10-09 · Italiano CH

Istanza di condono delle spese procedurali (art. 425 CPP)

Sachverhalt

A. Con atto d’accusa del 12 giugno 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha rinviato a giudizio, dinanzi al Tribunale penale federale (di seguito: TPF), A. e un’altra persona, per titolo di ripetuta messa in circolazione di monete false, ripetuta importazione di monete false e ripetuta truffa, tentata e consumata. B. Con sentenza del 30 novembre 2020 (numero di ruolo SK.2020.18), la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. e il coimputato autori colpevoli di ripetuta messa in circolazione di monete false, importazione e deposito di monete false, nonché di ripetuta truffa. A. è stata condannata ad una pena detentiva di 18 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (punto II. 2 del dispositivo). Le spese, di complessivi CHF 11'807.75, sono state poste a carico dei due imputati in ragione di metà ciascuno, limitatamente all’importo di CHF 7'800.–. A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con i valori patrimoniali sequestrati (punto III. del dispositivo). Detta pronuncia è nel mentre passata in giudicato ed è esecutiva. C. Con lettera di data 7 gennaio 2021, la Corte penale ha comunicato al Servizio “Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni” (di seguito: Servizio Esecuzione) del Ministero pubblico della Confederazione che la sentenza del 30 novembre 2020 concernente A. e il coimputato era divenuta esecutiva (act. SK 1.510.004 e seg.). D. Il Servizio Esecuzione del MPC ha tentato a più riprese di inviare ad A. la fattura per il pagamento delle spese, senza successo. Dopo essere stato informato dall’assistente sociale, in data 25 marzo 2024, che A. si trovava nel carcere femminile di Dielsdorf, il Servizio Esecuzione del MPC ha potuto notificarle la fattura per le spese procedurali nel procedimento SK.2020.18 (act. SK 1.510.002). E. L’importo a carico dell’istante ammontava a complessivi CHF 3'271.25. Infatti, dai CHF 3'900.– (corrispondenti alla metà di CHF 7'800.–) sono stati dedotti CHF 628.74, oggetto della compensazione ex art. 442 cpv. 4 CPP, di cui al punto III. 1.2 del dispositivo della sentenza del 30 novembre 2020 (act. SK 1.510.032). Con scritto del 10 maggio 2024 A. ha indicato al Servizio Esecuzione del MPC di trovarsi in carcere a Zurigo e di non poter pagare la somma di CHF 3'271.25 a suo carico (act. SK 1.510.041).

- 3 - SK.2024.29 F. Con istanza datata 15 maggio 2024, A. ha chiesto il condono delle spese procedurali, poste a suo carico con la sentenza SK.2020.18, inviando l’apposito formulario di richiesta prestampato del MPC debitamente compilato e firmato (act. SK 1.100.001 e seg.). In detto formulario, l’istante ha esposto un reddito mensile di CHF 1’250.–, nonché CHF 2'000.– quale reddito mensile del marito, per un totale di CHF 3'250.–. Le spese correnti, sono state quantificate in complessivi CHF 550.– mensili (CHF 350.– per la locazione, CHF 50.– per spese professionali, CHF 150.– per gas e altro). Nella colonna “(Ehe-/Konkubinats-) Partner/in”, A. ha indicato il nome B., residente al suo stesso indirizzo in via […] a Torino; alla voce “Zivilstad” ha scritto di essere sposata (verhairatet). G. Conseguentemente, il 21 maggio 2024, la scrivente Corte ha aperto un incartamento rubricato sub SK.2024.29. H. Con scritto del 23 maggio successivo, la Corte ha invitato l’istante a compilare il formulario denominato “Situazione personale e patrimoniale”, nonché a voler meglio sostanziare la sua attuale situazione finanziaria e i mutamenti in merito alla stessa, intervenuti dal giorno dell’emanazione della sentenza, ossia dal 30 novembre 2020, a oggi. A. è stata altresì invitata a trasmettere la necessaria documentazione a comprova della sua situazione economica, come, ad esempio, le buste paga e i giustificativi concernenti le sue spese mensili (pigione, assicurazione malattia, ecc.) (act. SK 1.231.4.001 e seg.). I. L’istante ha dato seguito alla richiesta della Corte solo parzialmente, trasmettendo, in data 28 maggio 2024, unicamente il formulario sulla situazione personale e patrimoniale datato 24 maggio 2024, senza allegare alcun documento giustificativo (act. SK 1.231.4.006 e segg.). In esso, A. ha indicato di essere una donna di servizio, ma di essere disoccupata e di non avere entrate. Quanto al suo stato civile, ha riportato di essere sposata, ma di vivere separata (verheiratet getrennt lebend) dal coniuge B. Ha inoltre scritto di non sapere a quanto ammonti il salario del marito e di avere spese per EUR 320.– mensili per la locazione. J. Considerato che i dati inseriti nel formulario datato 24 maggio 2024 differivano da quelli esposti nell’istanza di condono del 15 maggio 2024, la Corte, in data 29 maggio 2024, ha assegnato un ulteriore termine ad A. per chiarire, comprovandola, la sua situazione patrimoniale, invitandola nuovamente a trasmettere la necessaria documentazione (act. SK 1.400.001).

- 4 - SK.2024.29 K. Con scritto del 28 giugno 2024, l’avv. Alessandro Gasparini (di seguito: avv. Gasparini), Torino, ha trasmesso, a nome e per conto di A., tre attestazioni ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente utile a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie), rilasciate il 22 settembre 2020, l’8 gennaio 2022 e il 25 gennaio 2023, indicando che la situazione reddituale della sua assistita sarebbe pari a zero (act. SK 1.521.050 e segg.). Sulle attestazioni, A. è indicata quale unico membro del nucleo famigliare. L. Su richiesta della Corte, il 1° luglio successivo, l’avv. Gasparini ha trasmesso la procura conferitagli dall’istante il 28 giugno 2024, nonché l’iscrizione del legale all’albo ordinario degli esercenti la libera professione (act. SK 1.521.011 e segg.). M. Con ulteriore missiva del 2 luglio 2024, la Corte ha invitato l’avv. Gasparini a voler illustrare in che modo e per quali ragioni la situazione finanziaria della sua assistita fosse mutata dall’emanazione della sentenza del 30 novembre 2020 ad oggi, nonché a trasmettere la documentazione elencata nello scritto inviato ad A. il 23 maggio 2024, che è stato allegato alla lettera (act. SK 1.400.004 e seg.). N. In data 8 luglio 2024, il patrocinatore ha illustrato le motivazioni per le quali la situazione finanziaria dell’istante sarebbe mutata dal 30 novembre 2020. In tale scritto, egli ha indicato, producendo i relativi atti giudiziari italiani, che la sua assistita, tra il 5 novembre 2019 e il 23 giugno 2024, è stata ininterrottamente sottoposta alla più severa restrizione della libertà personale, alternando periodi di sottoposizione agli arresti domiciliari, con la custodia cautelare in carcere e/o l’espiazione della pena. Tale situazione le avrebbe oggettivamente impedito di svolgere con regolarità e continuità un’attività lavorativa, determinando un significativo peggioramento e, infine, azzeramento delle sue risorse finanziarie (act. SK 1.521.035 e segg.). L’avv. Gasparini non ha però trasmesso la documentazione di cui all’elenco del 23 maggio 2024 (act. SK 1.231.4.001 e seg.). O. Invitato a prendere posizione in merito all’istanza di condono 15 maggio 2024 ed agli ulteriori scritti di A., nonché a trasmettere il fascicolo procedurale concernente la procedura d’incasso nei confronti dell’istante (act. SK 1.400.006), in data 20 agosto 2024, il MPC ha spiegato l’iter intrapreso per l’incasso delle spese procedurali e ha rinunciato a una presa di posizione scritta in merito all'istanza in oggetto. (act. SK 1.510.001 e segg.). P. La decisione SK.2020.18 del 30 novembre 2020 e il relativo incarto sono stati acquisiti d’ufficio agli atti (act. SK. 1.400.007 e seg.).

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti. Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo (art. 76 LOAP). La competenza della Corte penale è data, avendo essa pronunciato la sentenza di primo grado in cui venivano accollate ad A. le spese procedurali oggetto della presente richiesta di condono.

E. 1.2 Ai sensi del nuovo art. 80 cpv. 1 CPP, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, le decisioni giudiziarie indipendenti successive ex art. 363 segg. CPP, rivestono la forma della sentenza.

E. 1.3 Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l’autorità competente avvia d’ufficio la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva e trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta (art. 364 cpv. 1 CPP); negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto (art. 364 cpv.

E. 1.4 Giusta l’art. 364 cpv. 3 CPP, il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini. Il giudice offre alle persone e autorità interessate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni (art. 364 cpv. 4 CPP). Per altro, la procedura dinanzi al giudice (art. 363 cpv. 1) è retta per analogia dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado; alla procedura scritta si applica per analogia l’art. 390 CPP (art. 364 cpv. 5 CPP). In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP).

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E. 2 CPP).

E. 2.1 Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Detta decisione avviene tramite decisione indipendente successiva (decisioni del Tribunale penale federale SK.2020.45 del 3 febbraio 2021 consid. 7.5; SK.2015.54 del 16 febbraio 2016 consid. 5.1; SK.2015.58 del 19 aprile 2016 consid. 4.1).

E. 2.2 Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all’autorità, di sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell’ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per l’interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito. In altre parole, l’applicazione dell’art. 425 CPP necessita che la situazione economica del richiedente sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Tale circostanza ricorre allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l’equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato (DOMEISEN, Basler Kommentar, 3a ediz., 2023, n. 3 e seg. ad art. 425 CPP).

E. 2.3 Un condono parziale o totale delle spese procedurali nell’ambito di una decisione giudiziaria successiva giusta l’art. 425 CPP presuppone che sia avvenuto un cambiamento sostanziale nella situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali o che vengano invocate nuove circostanze che giustifichino una revisione della decisione sui costi (sentenze del Tribunale penale federale SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 3.4; SK.2018.56 del 21 gennaio 2019 consid. 5; SK.2018.39 del 28 agosto 2018 consid. 5, con riferimenti; SK.2015.58 del 19 aprile 2016 consid. 5.3, non pubblicato in TPF 2016 107).

E. 3.1 Nell’ambito del procedimento SK.2020.18, A. e il di lei coimputato sono stati giudicati in contumacia ai sensi dell’art. 366 e segg. CPP, in quanto, sebbene siano stati regolarmente citati, entrambi non si sono presentati al dibattimento tenutosi il 24 novembre 2020.

- 7 - SK.2024.29 Le spese procedurali ammontavano a complessivi CHF 11'807.75 (CHF 9'807.75 per la procedura preliminare e CHF 2'000.– per la procedura giudiziaria dinanzi al TPF). La Corte penale, in considerazione dei proscioglimenti da alcuni episodi di truffa, nonché della modesta situazione finanziaria degli imputati, ha posto a carico dei due imputati l’importo di CHF 7'800.–, in ragione di metà ciascuno. A. è quindi stata condannata al pagamento di CHF 3'900.–. Come visto, da detta somma è stato poi dedotto l’importo di CHF 628.74, oggetto della compensazione ex art. 442 cpv. 4 CPP, di cui al punto III. 1.2 del dispositivo della sentenza del 30 novembre 2020 (cfr. supra fatti E). Le spese procedurali, per cui l’istante ha richiesto il condono ammontano pertanto a complessivi CHF 3'271.25 (CHF 3'900.– ./. CHF 628.74).

E. 3.2 La Corte penale, al dibattimento del 24 novembre 2020 nel procedimento SK.2020.18, non ha potuto interrogare l’imputata A. sulla sua situazione patrimoniale, data la sua assenza. Durante la fase preliminare (incarto MPC rubricato con il n. SV.19.0409-MAS), in occasione del suo interrogatorio del 30 marzo 2019, l’istante aveva dichiarato di essere sposata con B. ma di vivere separata dal marito, nonché di avere entrate per EUR 400.–/500.– mensili e spese per l’affitto di EUR 180.–, precisando di non avere denaro sufficiente per il proprio mantenimento (act. MPC 13-02-0012 e seg.). Il giorno seguente, aveva riferito di lavorare come donna delle pulizie per un reddito variabile tra gli EUR 400.– e gli EUR 600.– a dipendenza del lavoro (act. MPC 13.-02-0018). Il 2 maggio 2019, aveva poi indicato che, quasi fino al suo arresto, avvenuto a Zurigo il 29 marzo 2019, avrebbe lavorato come donna delle pulizie e guadagnava tra gli EUR 600.– e gli EUR 800.–, a dipendenza di quanto poteva lavorare, tuttavia in quel periodo vi era poco lavoro e le avevano dato una pausa prolungata, dicendole che l’avrebbero richiamata (act. MPC 13-02-0043). I dati dichiarati da A. non sono mai stati comprovati da alcun documento giustificativo.

Per fissare l’ammontare delle spese procedurali a carico di A., la Corte – che ha tenuto conto della modesta situazione di quest’ultima – si era basata sulle dichiarazioni appena citate dell’istante.

E. 4 Al fine di stabilire se siano dati o meno i presupposti per un condono delle spese procedurali, la Corte ha esaminato la situazione patrimoniale e personale di A. nel periodo tra l’emanazione della sentenza del 30 novembre 2020 e l’inoltro dell’istanza del 15 maggio 2024, sulla base di quanto addotto dall’istante stessa, nonché degli attestati ISEE e degli atti giudiziari, prodotti dal suo patrocinatore il 28 giugno 2024 (act. SK 1.521.050 e segg.) e l’8 luglio 2024 (act. SK 1.521.035 e segg.).

- 8 - SK.2024.29

E. 4.1 Si rileva innanzitutto che, dai documenti allegati alla lettera dell’8 luglio 2024 si evince che l’istante ha subito diverse condanne in Italia (nel 2011, 2015 e 2020), per una pena complessiva di oltre 4 anni di reclusione (act. SK 1.521.040 e segg.). Per tali condanne, A. è stata posta agli arresti domiciliari a far tempo da novembre 2019 (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari GIP del Tribunale di Torino del 5 novembre 2019, act. SK 1.521.037 e segg.). Dal 23 febbraio al 21 maggio 2021, l’istante è stata incarcerata ai fini estradizionali in relazione alla pena di 18 mesi inflittale in Svizzera con la sentenza del 30 novembre 2020 (act. SK 1.521.030 e 1.521.045). L’estradizione alla Svizzera è stata differita, in quanto A. doveva ancora soddisfare la giustizia italiana; l’istante è quindi stata nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per le condanne italiane (cfr. infra consid. 4.3). In settembre 2023, A. ha terminato di espiare le pene comminatele in Italia. L’istante è stata poi nuovamente posta in custodia cautelare ai fini estradizionali e consegnata alle autorità elvetiche il 3 ottobre 2023 per l’esecuzione della pena di cui alla condanna del 30 novembre 2020 (act. SK 1.521.036). Il suo avvocato ha indicato che in data 23 giugno 2024 A. ha terminato di espiare quest’ultima pena (act. SK 1.521.035 e seg.).

E. 4.2 L’attestazione ISEE rilasciata il 22 settembre 2020, sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’istante il 21 settembre 2020 (necessariamente riferiti a un periodo precedente) attesta redditi della sola A. di EUR 3'358.– e “detrazioni per spese e franchigie del nucleo” per EUR 3'360.– (act. SK 1.521.056 e seg.). Come visto, almeno da inizio novembre 2019 (e fino al termine dell’espiazione delle pene inflitte in Italia, ad eccezione del periodo di detenzione estradizionale tra il 23 febbraio al 21 maggio 2021, cfr. supra consid. 4.1), l’istante si trovava agli arresti domiciliari (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari GIP del Tribunale di Torino del 5 novembre 2019, act. SK 1.521.037 e segg.). Nelle motivazioni del GIP è stato rilevato che, dal 26 luglio 2018, l’istante svolgeva una regolare attività lavorativa presso un’impresa di pulizie (act. SK 1.521.037). In precedenza, dal 29 marzo al 25 giugno 2019, A. è stata pure sottoposta al carcere preventivo in Svizzera nel procedimento SK.2020.18.

E. 4.3 Per quanto attiene all’attestazione ISEE rilasciata in data 8 gennaio 2022, sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’istante il 5 gennaio 2022 (e riferiti necessariamente a un periodo precedente), vi è stata una diminuzione dei redditi dell’istante, che sono stati quantificati in

- 9 - SK.2024.29 EUR 960.–. Le “detrazioni per spese e franchigie del nucleo” sono rimaste invariate a EUR 3'360.– (act. SK 1.521.058 e seg.). L’istante si trovava sempre agli arresti domiciliari (cfr. supra consid. 4.1). Nel corso del 2021, ossia dal 23 febbraio al 21 maggio 2021, A. è stata poi incarcerata ai fini estradizionali in relazione alla pena di 18 mesi inflittale in Svizzera con la sentenza SK.2020.18 del 30 novembre 2020 (act. SK 1.521.030 e 1.521.045). L’estradizione di A. è stata accettata dal Tribunale di Torino, ma la sua esecuzione sospesa, al fine di consentire all’istante di scontare la pena residua per le condanne italiane (act. SK 1.521.040 e segg.). In data 21 maggio 2021, la misura cautelare di custodia in carcere nei confronti dell’istante è stata revocata e A. è stata nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari (act. SK 1.521.030 e 1.521.040 e segg.).

E. 4.4 Dall’attestazione ISEE rilasciata il 25 gennaio 2023, sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’istante il 20 gennaio 2023 (e quindi, necessariamente riferiti a un periodo precedente), risulta che la condizione dell’istante è nuovamente migliorata. Infatti i redditi indicati – sempre della sola A. – ammontavano a EURO 2'240.–. Le “detrazioni per spese e franchigie del nucleo” ammontavano sempre a EUR 3'360.– (act. SK.1.521.054 e seg.). Come sopraindicato, l’istante è stata agli arresti domiciliari fino alla fine dell’espiazione della pena in Italia, ossia fino a settembre del 2023 (cfr. supra consid. 4.2). Inoltre, almeno dal giugno 2022, disponeva dell’autorizzazione a lasciare la sua abitazione per svolgere un’attività lavorativa nell’ambito della ristorazione (cfr. ordinanza del 22 giugno 2022 del Tribunale di sorveglianza di Torino act. SK 1.521.045 e seg.).

E. 4.5 Con l’istanza di data 15 maggio 2024, A. ha esposto un reddito mensile di CHF 1’250.–, nonché CHF 2'000.- quale reddito mensile del marito, per un totale di CHF 3'250.–. Le spese correnti sono state quantificate in complessivi CHF 550.– mensili (CHF 350.– per la locazione, CHF 50.– per spese professionali, CHF 150.– per gas e altro) (cfr. supra Fatti F). Nel suddetto formulario, alla colonna “(Ehe-/Konkubinats-) Partner/in”, l’istante ha indicato il nome B., residente al suo stesso indirizzo in via [...] a Torino; alla voce “Zivilstad” ha scritto di essere sposata (verhairatet). A. è stata consegnata alle autorità elvetiche il 3 ottobre 2023 (cfr. supra consid. 4.1, ultimo paragrafo), durante la detenzione in Svizzera, la Corte ritiene che l’istante abbia svolto un’attività lavorativa retribuita ai sensi degli art. 80 e segg. CP, di cui, come previsto dalla legge, una parte è stata accantonata in vista del suo reinserimento una volta uscita dal carcere.

- 10 - SK.2024.29

E. 5 La situazione esposta nell’istanza di condono del 15 maggio 2024 di cui al considerando che precede è, a mente di questo Giudice, quella significativa ai fini della presente decisione. I dati riportati nell'apposito formulario risultano essere i più aggiornati e sono stati forniti direttamente dalla stessa A.

E. 5.1 Al momento dell’inoltro dell’istanza, nel maggio 2024, A. si trovava in carcere a Zurigo; il formulario prestampato del MPC lo ha ottenuto verosimilmente tramite l’assistente sociale che la seguiva durante il periodo di detenzione e che la deve avere pure assistita nella compilazione e traduzione delle relative posizioni. La Corte ritiene, pertanto, che l'istante abbia ben compreso ciascuna voce del formulario e, di conseguenza, abbia risposto esattamente alle domande. Le risposte fornite nel formulario risultano infatti coerenti con le domande poste. I dati e le cifre riportati sono precisi e correttamente inseriti nelle voci corrispondenti. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che le informazioni fornite da A. nell'istanza di condono del 15 maggio 2024 riflettano la sua effettiva situazione economica. È stata infatti l’istante stessa a indicare i dati nel formulario e a inoltrare l’istanza.

E. 5.2 Occorre dunque partire dall’assunto che il reddito dell’istante è il seguente: complessivi CHF 3'250.– e meglio, CHF 1'250.– per A., oltre a CHF 2'000.– per il di lei marito. Le spese mensili ammontano CHF 550.– (cfr. supra consid. 4.5). L’istante ha esposto con precisione l'ammontare delle entrate del marito, B., indicandolo come "Ehe-/Konkubinats-Partner/in" residente al suo medesimo indirizzo, in via [...] a Torino. Questo fatto dimostra, a maggior ragione che A., viva con il marito, del quale conosce esattamente a quanto ammonta il reddito. Le entrate mensili della famiglia, così come esposte, permettono di far fronte alle spese correnti mensili, e vi è un’eccedenza di CHF 2'700.–.

E. 6.1 La Corte ritiene, invece, che i dati contenuti nelle attestazioni ISEE, sebbene utili per illustrare l’evoluzione delle entrate di A., non siano determinanti per stabilire quella che è la sua attuale situazione patrimoniale. Benché si tratti di documenti ufficiali, gli stessi non sono aggiornati, concernendo essi periodi precedenti all’inoltro dell’istanza, e sono poco chiari circa le spese effettive di A. Si osserva infatti che nella voce “detrazioni per spese e franchigie del nucleo” non è specificato a quali spese si riferiscano le detrazioni e non è indicato a quanto ammonti l’importo relativo alle “franchigie”. Inoltre, detti attestati concernono la sola persona dell’istante e non tengono conto delle entrate del di lei marito, B. che, come visto, vive con l’istante a Torino (in via [...]) e, per stessa dichiarazione

- 11 - SK.2024.29 di quest’ultima, ha entrate mensili per CHF 2'000.–, le quali hanno un impatto sul bilancio famigliare e che vanno, pertanto, considerate nel presente giudizio.

E. 6.2 Con riferimento al formulario del 24 maggio 2024 relativo alla sua situazione personale e patrimoniale, va rilevato che A. si è limitata a menzionare EUR 320.– per l’affitto ed ha indicato entrate pari a CHF 0.–, ed inoltre di non sapere il reddito del marito (cfr. supra Fatti I). Ciò contrariamente a quanto da lei stessa scritto dieci giorni prima con l’inoltro dell’istanza qui in esame (cfr. supra Fatti F). Le informazioni contenute nel formulario 24 maggio 2024 (act. SK 1.231.4.006 e segg.) sono quindi in contrasto con quanto esposto pochi giorni prima (act. SK 1.100.001 e seg.) ed inoltre sono incomplete. Di conseguenza da detto formulario (act. SK 1.231.4.006 e segg.) questa Corte non può dedurre informazioni utili ai fini del presente giudizio, mentre che i dati forniti con l’istanza risultano maggiormente dettagliati e precisi (cfr. supra consid. 5.1).

E. 7 Alla luce di quanto precede, la Corte giunge alla conclusione che A., oggi, come allora, risulta avere svolto delle attività lavorative e conseguito delle entrate, malgrado le misure di restrizione della libertà ordinate nei suoi confronti; questo è stato da lei stessa dichiarato, sia negli attestati ISEE, che nell’istanza di condono del 15 maggio 2024. Dai provvedimenti italiani agli atti risulta che, allorquando A. era agli arresti domiciliari svolgeva attività lavorativa (cfr. supra consid. 4.2 e segg.). Dagli elementi in possesso di questo Giudice, si evince che, anche se la situazione dell’istante appare essere sempre modesta, la medesima, rispetto al momento dell’emanazione della sentenza nel novembre 2020, non risulta essere notevolmente peggiorata. Anzi, la situazione esposta da A. con l’istanza di condono, che attesta entrate dei coniugi di oltre CHF 3'000.– a fronte di spese per CHF 550.–, risulta essere migliore rispetto a quella constatata al momento della sentenza del 30 novembre 2020 (cfr. supra consid. 3.2).

E. 8 Quanto alle invocate ragioni circa il cambiamento della sua situazione (cfr. supra Fatti N), vale quanto segue: A. è stata perlopiù agli arresti domiciliari, iniziati il 5 novembre 2019, quindi prima del giudizio per il quale l’istante chiede il condono delle spese. A., ad eccezione dei pochi mesi in cui è stata in detenzione ai fini estradizionali nel 2021, risulta avere sempre svolto un’attività lavorativa, dapprima presso un’impresa di pulizie e, in seguito nell’ambito della ristorazione. Anche durante il periodo in cui ha espiato il residuo di pena di cui alla condanna del 30 novembre 2020 (da ottobre 2023 a giugno 2024), la Corte ritiene che l’istante abbia lavorato (cfr. supra consid. 4.5). Costei, infatti, nell’istanza di condono del 15 maggio 2024 (inoltrata

- 12 - SK.2024.29 quando era detenuta in Svizzera), ha dichiarato entrate mensili di ben CHF 1'250.–.

E. 8.1 Le condizioni in cui si è ritrovata l’istante non risultano, a mente di questo Giudice, avere avuto un impatto determinante sulla sua situazione finanziaria, la quale era già modesta al momento del giudizio del 30 novembre 2020. Al riguardo si osserva come le entrate di A. non sono mai state regolari, ciò indipendentemente dal periodo in cui ha dovuto scontare le sue condanne (perlopiù agli arresti domiciliari) in Svizzera e in Italia. Anzi, dagli atti risulta che la stessa abbia potuto lavorare e le sue entrate sarebbero progressivamente aumentate (vedasi l’aumento dei redditi sull’ attestato ISEE rilasciato il 25 gennaio 2023, rispetto a quello rilasciato l’8 gennaio 2022, rispettivamente l’aumento dei redditi indicati da A. nell’istanza di condono del 15 maggio 2024).

E. 8.2 Ad ogni modo, come indicato nello scritto 8 luglio 2024, l’istante ha terminato di espiare la sua pena per la condanna in Svizzera il 23 giugno 2024 (act. SK 1.521.035 e seg.) e ora, per quanto è dato di sapere a questa Corte, la stessa sembra essere di nuovo in libertà. A. ha dunque, certamente, la possibilità di reinserirsi professionalmente, come ha dimostrato di avere fatto in precedenza. Infatti, nel 2019/2020, a seguito della sua scarcerazione avvenuta il 25 giugno 2019 dopo circa tre mesi di detenzione preventiva nel procedimento SK.2020.18, risulta avere conseguito dei redditi (cfr. attestato ISEE rilasciato il 22 settembre 2020, act. SK 1.521.056 e seg.). Inoltre, dopo avere scontato il periodo di detenzione in Svizzera tra febbraio e maggio 2021 (cfr. supra consid. 4.3), A. ha potuto tornare a lavorare, in quanto posta di nuovo agli arresti domiciliari (cfr. supra consid. 4.3 e act. SK 1.521.045 e seg.).

E. 9.1 Visto quanto precede, non si può ritenere che, dall’esame della situazione di A., occorso tramite sentenza SK.2020.18 del 30 novembre 2020, vi siano state delle nuove circostanze che hanno portato a un cambiamento sostanziale e tale da giustificare il condono delle spese procedurali ancora dovute alla Confederazione.

E. 9.2 Non risulta che il pagamento delle spese procedurali possa mettere in pericolo la risocializzazione, rispettivamente l’equilibrio finanziario dell’istante. L’importo di CHF 3'271.–, benché la situazione economica di A. oggi, come già nel 2020, sia modesta, non appare a questa Corte oggettivamente impossibile da pagare. Questo anche a fronte delle entrate del marito, B., che risulta vivere con lei a Torino. In virtù dell’obbligo di mutuo mantenimento dei coniugi previsto all’art. 163 CC, essendo i due coniugati, egli potrebbe e dovrebbe aiutare l’istante nelle spese correnti mensili, permettendole così di disporre di maggiore disponibilità.

- 13 - SK.2024.29

E. 9.3 Da ultimo, se necessario, il pagamento dell’importo di CHF 3'271.– potrà essere dilazionato, con l’accordo dell’autorità di esecuzione.

E. 10 L’istanza di A. deve dunque essere respinta, non essendo dati i presupposti dell’art. 425 CPP.

- 14 - SK.2024.29 La Corte pronuncia:

1. L’istanza tendente al condono delle spese procedurali, di cui al punto III. del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.18 del 30 novembre 2020, è respinta. 2. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze

- Avv. Alessandro Gasparini

- 15 - SK.2024.29 Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L’appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 9 ottobre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 9 ottobre 2024 Corte penale Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri Parti

A., patrocinata dall’avv. Alessandro Gasparini

Oggetto

Istanza di condono delle spese procedurali (art. 425 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: SK.2024.29

- 2 - SK.2024.29 Fatti: A. Con atto d’accusa del 12 giugno 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha rinviato a giudizio, dinanzi al Tribunale penale federale (di seguito: TPF), A. e un’altra persona, per titolo di ripetuta messa in circolazione di monete false, ripetuta importazione di monete false e ripetuta truffa, tentata e consumata. B. Con sentenza del 30 novembre 2020 (numero di ruolo SK.2020.18), la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. e il coimputato autori colpevoli di ripetuta messa in circolazione di monete false, importazione e deposito di monete false, nonché di ripetuta truffa. A. è stata condannata ad una pena detentiva di 18 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (punto II. 2 del dispositivo). Le spese, di complessivi CHF 11'807.75, sono state poste a carico dei due imputati in ragione di metà ciascuno, limitatamente all’importo di CHF 7'800.–. A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con i valori patrimoniali sequestrati (punto III. del dispositivo). Detta pronuncia è nel mentre passata in giudicato ed è esecutiva. C. Con lettera di data 7 gennaio 2021, la Corte penale ha comunicato al Servizio “Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni” (di seguito: Servizio Esecuzione) del Ministero pubblico della Confederazione che la sentenza del 30 novembre 2020 concernente A. e il coimputato era divenuta esecutiva (act. SK 1.510.004 e seg.). D. Il Servizio Esecuzione del MPC ha tentato a più riprese di inviare ad A. la fattura per il pagamento delle spese, senza successo. Dopo essere stato informato dall’assistente sociale, in data 25 marzo 2024, che A. si trovava nel carcere femminile di Dielsdorf, il Servizio Esecuzione del MPC ha potuto notificarle la fattura per le spese procedurali nel procedimento SK.2020.18 (act. SK 1.510.002). E. L’importo a carico dell’istante ammontava a complessivi CHF 3'271.25. Infatti, dai CHF 3'900.– (corrispondenti alla metà di CHF 7'800.–) sono stati dedotti CHF 628.74, oggetto della compensazione ex art. 442 cpv. 4 CPP, di cui al punto III. 1.2 del dispositivo della sentenza del 30 novembre 2020 (act. SK 1.510.032). Con scritto del 10 maggio 2024 A. ha indicato al Servizio Esecuzione del MPC di trovarsi in carcere a Zurigo e di non poter pagare la somma di CHF 3'271.25 a suo carico (act. SK 1.510.041).

- 3 - SK.2024.29 F. Con istanza datata 15 maggio 2024, A. ha chiesto il condono delle spese procedurali, poste a suo carico con la sentenza SK.2020.18, inviando l’apposito formulario di richiesta prestampato del MPC debitamente compilato e firmato (act. SK 1.100.001 e seg.). In detto formulario, l’istante ha esposto un reddito mensile di CHF 1’250.–, nonché CHF 2'000.– quale reddito mensile del marito, per un totale di CHF 3'250.–. Le spese correnti, sono state quantificate in complessivi CHF 550.– mensili (CHF 350.– per la locazione, CHF 50.– per spese professionali, CHF 150.– per gas e altro). Nella colonna “(Ehe-/Konkubinats-) Partner/in”, A. ha indicato il nome B., residente al suo stesso indirizzo in via […] a Torino; alla voce “Zivilstad” ha scritto di essere sposata (verhairatet). G. Conseguentemente, il 21 maggio 2024, la scrivente Corte ha aperto un incartamento rubricato sub SK.2024.29. H. Con scritto del 23 maggio successivo, la Corte ha invitato l’istante a compilare il formulario denominato “Situazione personale e patrimoniale”, nonché a voler meglio sostanziare la sua attuale situazione finanziaria e i mutamenti in merito alla stessa, intervenuti dal giorno dell’emanazione della sentenza, ossia dal 30 novembre 2020, a oggi. A. è stata altresì invitata a trasmettere la necessaria documentazione a comprova della sua situazione economica, come, ad esempio, le buste paga e i giustificativi concernenti le sue spese mensili (pigione, assicurazione malattia, ecc.) (act. SK 1.231.4.001 e seg.). I. L’istante ha dato seguito alla richiesta della Corte solo parzialmente, trasmettendo, in data 28 maggio 2024, unicamente il formulario sulla situazione personale e patrimoniale datato 24 maggio 2024, senza allegare alcun documento giustificativo (act. SK 1.231.4.006 e segg.). In esso, A. ha indicato di essere una donna di servizio, ma di essere disoccupata e di non avere entrate. Quanto al suo stato civile, ha riportato di essere sposata, ma di vivere separata (verheiratet getrennt lebend) dal coniuge B. Ha inoltre scritto di non sapere a quanto ammonti il salario del marito e di avere spese per EUR 320.– mensili per la locazione. J. Considerato che i dati inseriti nel formulario datato 24 maggio 2024 differivano da quelli esposti nell’istanza di condono del 15 maggio 2024, la Corte, in data 29 maggio 2024, ha assegnato un ulteriore termine ad A. per chiarire, comprovandola, la sua situazione patrimoniale, invitandola nuovamente a trasmettere la necessaria documentazione (act. SK 1.400.001).

- 4 - SK.2024.29 K. Con scritto del 28 giugno 2024, l’avv. Alessandro Gasparini (di seguito: avv. Gasparini), Torino, ha trasmesso, a nome e per conto di A., tre attestazioni ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente utile a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie), rilasciate il 22 settembre 2020, l’8 gennaio 2022 e il 25 gennaio 2023, indicando che la situazione reddituale della sua assistita sarebbe pari a zero (act. SK 1.521.050 e segg.). Sulle attestazioni, A. è indicata quale unico membro del nucleo famigliare. L. Su richiesta della Corte, il 1° luglio successivo, l’avv. Gasparini ha trasmesso la procura conferitagli dall’istante il 28 giugno 2024, nonché l’iscrizione del legale all’albo ordinario degli esercenti la libera professione (act. SK 1.521.011 e segg.). M. Con ulteriore missiva del 2 luglio 2024, la Corte ha invitato l’avv. Gasparini a voler illustrare in che modo e per quali ragioni la situazione finanziaria della sua assistita fosse mutata dall’emanazione della sentenza del 30 novembre 2020 ad oggi, nonché a trasmettere la documentazione elencata nello scritto inviato ad A. il 23 maggio 2024, che è stato allegato alla lettera (act. SK 1.400.004 e seg.). N. In data 8 luglio 2024, il patrocinatore ha illustrato le motivazioni per le quali la situazione finanziaria dell’istante sarebbe mutata dal 30 novembre 2020. In tale scritto, egli ha indicato, producendo i relativi atti giudiziari italiani, che la sua assistita, tra il 5 novembre 2019 e il 23 giugno 2024, è stata ininterrottamente sottoposta alla più severa restrizione della libertà personale, alternando periodi di sottoposizione agli arresti domiciliari, con la custodia cautelare in carcere e/o l’espiazione della pena. Tale situazione le avrebbe oggettivamente impedito di svolgere con regolarità e continuità un’attività lavorativa, determinando un significativo peggioramento e, infine, azzeramento delle sue risorse finanziarie (act. SK 1.521.035 e segg.). L’avv. Gasparini non ha però trasmesso la documentazione di cui all’elenco del 23 maggio 2024 (act. SK 1.231.4.001 e seg.). O. Invitato a prendere posizione in merito all’istanza di condono 15 maggio 2024 ed agli ulteriori scritti di A., nonché a trasmettere il fascicolo procedurale concernente la procedura d’incasso nei confronti dell’istante (act. SK 1.400.006), in data 20 agosto 2024, il MPC ha spiegato l’iter intrapreso per l’incasso delle spese procedurali e ha rinunciato a una presa di posizione scritta in merito all'istanza in oggetto. (act. SK 1.510.001 e segg.). P. La decisione SK.2020.18 del 30 novembre 2020 e il relativo incarto sono stati acquisiti d’ufficio agli atti (act. SK. 1.400.007 e seg.).

- 5 - SK.2024.29 La Corte considera in diritto: 1.

1.1 Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti. Nella procedura penale federale non vi sono deroghe al riguardo (art. 76 LOAP). La competenza della Corte penale è data, avendo essa pronunciato la sentenza di primo grado in cui venivano accollate ad A. le spese procedurali oggetto della presente richiesta di condono. 1.2 Ai sensi del nuovo art. 80 cpv. 1 CPP, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, le decisioni giudiziarie indipendenti successive ex art. 363 segg. CPP, rivestono la forma della sentenza. 1.3 Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l’autorità competente avvia d’ufficio la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva e trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta (art. 364 cpv. 1 CPP); negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto (art. 364 cpv. 2 CPP). 1.4 Giusta l’art. 364 cpv. 3 CPP, il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini. Il giudice offre alle persone e autorità interessate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni (art. 364 cpv. 4 CPP). Per altro, la procedura dinanzi al giudice (art. 363 cpv. 1) è retta per analogia dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado; alla procedura scritta si applica per analogia l’art. 390 CPP (art. 364 cpv. 5 CPP). In un procedimento come quello in esame, il giudice decide di principio sulla scorta degli atti; egli pronuncia la decisione per iscritto e la motiva succintamente (art. 365 cpv. 1 e 2 CPP).

- 6 - SK.2024.29 2.

2.1 Giusta l’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Detta decisione avviene tramite decisione indipendente successiva (decisioni del Tribunale penale federale SK.2020.45 del 3 febbraio 2021 consid. 7.5; SK.2015.54 del 16 febbraio 2016 consid. 5.1; SK.2015.58 del 19 aprile 2016 consid. 4.1). 2.2 Il fine ultimo della possibilità concessa al condannato, ma anche all’autorità, di sospendere, ridurre o condonare, in tutto o in parte, le spese procedurali è riconoscibile nello sforzo di promuovere la sua risocializzazione, anche nell’ambito finanziario. In effetti, la risocializzazione risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile, per l’interessato, progredire finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito. In altre parole, l’applicazione dell’art. 425 CPP necessita che la situazione economica del richiedente sia talmente tesa che la riscossione, totale o parziale, delle spese procedurali appaia iniqua. Tale circostanza ricorre allorquando si è in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l’equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti sul condannato (DOMEISEN, Basler Kommentar, 3a ediz., 2023, n. 3 e seg. ad art. 425 CPP). 2.3 Un condono parziale o totale delle spese procedurali nell’ambito di una decisione giudiziaria successiva giusta l’art. 425 CPP presuppone che sia avvenuto un cambiamento sostanziale nella situazione economica della persona astretta alla rifusione delle spese procedurali o che vengano invocate nuove circostanze che giustifichino una revisione della decisione sui costi (sentenze del Tribunale penale federale SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 3.4; SK.2018.56 del 21 gennaio 2019 consid. 5; SK.2018.39 del 28 agosto 2018 consid. 5, con riferimenti; SK.2015.58 del 19 aprile 2016 consid. 5.3, non pubblicato in TPF 2016 107). 3.

3.1 Nell’ambito del procedimento SK.2020.18, A. e il di lei coimputato sono stati giudicati in contumacia ai sensi dell’art. 366 e segg. CPP, in quanto, sebbene siano stati regolarmente citati, entrambi non si sono presentati al dibattimento tenutosi il 24 novembre 2020.

- 7 - SK.2024.29 Le spese procedurali ammontavano a complessivi CHF 11'807.75 (CHF 9'807.75 per la procedura preliminare e CHF 2'000.– per la procedura giudiziaria dinanzi al TPF). La Corte penale, in considerazione dei proscioglimenti da alcuni episodi di truffa, nonché della modesta situazione finanziaria degli imputati, ha posto a carico dei due imputati l’importo di CHF 7'800.–, in ragione di metà ciascuno. A. è quindi stata condannata al pagamento di CHF 3'900.–. Come visto, da detta somma è stato poi dedotto l’importo di CHF 628.74, oggetto della compensazione ex art. 442 cpv. 4 CPP, di cui al punto III. 1.2 del dispositivo della sentenza del 30 novembre 2020 (cfr. supra fatti E). Le spese procedurali, per cui l’istante ha richiesto il condono ammontano pertanto a complessivi CHF 3'271.25 (CHF 3'900.– ./. CHF 628.74). 3.2 La Corte penale, al dibattimento del 24 novembre 2020 nel procedimento SK.2020.18, non ha potuto interrogare l’imputata A. sulla sua situazione patrimoniale, data la sua assenza. Durante la fase preliminare (incarto MPC rubricato con il n. SV.19.0409-MAS), in occasione del suo interrogatorio del 30 marzo 2019, l’istante aveva dichiarato di essere sposata con B. ma di vivere separata dal marito, nonché di avere entrate per EUR 400.–/500.– mensili e spese per l’affitto di EUR 180.–, precisando di non avere denaro sufficiente per il proprio mantenimento (act. MPC 13-02-0012 e seg.). Il giorno seguente, aveva riferito di lavorare come donna delle pulizie per un reddito variabile tra gli EUR 400.– e gli EUR 600.– a dipendenza del lavoro (act. MPC 13.-02-0018). Il 2 maggio 2019, aveva poi indicato che, quasi fino al suo arresto, avvenuto a Zurigo il 29 marzo 2019, avrebbe lavorato come donna delle pulizie e guadagnava tra gli EUR 600.– e gli EUR 800.–, a dipendenza di quanto poteva lavorare, tuttavia in quel periodo vi era poco lavoro e le avevano dato una pausa prolungata, dicendole che l’avrebbero richiamata (act. MPC 13-02-0043). I dati dichiarati da A. non sono mai stati comprovati da alcun documento giustificativo.

Per fissare l’ammontare delle spese procedurali a carico di A., la Corte – che ha tenuto conto della modesta situazione di quest’ultima – si era basata sulle dichiarazioni appena citate dell’istante. 4. Al fine di stabilire se siano dati o meno i presupposti per un condono delle spese procedurali, la Corte ha esaminato la situazione patrimoniale e personale di A. nel periodo tra l’emanazione della sentenza del 30 novembre 2020 e l’inoltro dell’istanza del 15 maggio 2024, sulla base di quanto addotto dall’istante stessa, nonché degli attestati ISEE e degli atti giudiziari, prodotti dal suo patrocinatore il 28 giugno 2024 (act. SK 1.521.050 e segg.) e l’8 luglio 2024 (act. SK 1.521.035 e segg.).

- 8 - SK.2024.29 4.1 Si rileva innanzitutto che, dai documenti allegati alla lettera dell’8 luglio 2024 si evince che l’istante ha subito diverse condanne in Italia (nel 2011, 2015 e 2020), per una pena complessiva di oltre 4 anni di reclusione (act. SK 1.521.040 e segg.). Per tali condanne, A. è stata posta agli arresti domiciliari a far tempo da novembre 2019 (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari GIP del Tribunale di Torino del 5 novembre 2019, act. SK 1.521.037 e segg.). Dal 23 febbraio al 21 maggio 2021, l’istante è stata incarcerata ai fini estradizionali in relazione alla pena di 18 mesi inflittale in Svizzera con la sentenza del 30 novembre 2020 (act. SK 1.521.030 e 1.521.045). L’estradizione alla Svizzera è stata differita, in quanto A. doveva ancora soddisfare la giustizia italiana; l’istante è quindi stata nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per le condanne italiane (cfr. infra consid. 4.3). In settembre 2023, A. ha terminato di espiare le pene comminatele in Italia. L’istante è stata poi nuovamente posta in custodia cautelare ai fini estradizionali e consegnata alle autorità elvetiche il 3 ottobre 2023 per l’esecuzione della pena di cui alla condanna del 30 novembre 2020 (act. SK 1.521.036). Il suo avvocato ha indicato che in data 23 giugno 2024 A. ha terminato di espiare quest’ultima pena (act. SK 1.521.035 e seg.). 4.2 L’attestazione ISEE rilasciata il 22 settembre 2020, sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’istante il 21 settembre 2020 (necessariamente riferiti a un periodo precedente) attesta redditi della sola A. di EUR 3'358.– e “detrazioni per spese e franchigie del nucleo” per EUR 3'360.– (act. SK 1.521.056 e seg.). Come visto, almeno da inizio novembre 2019 (e fino al termine dell’espiazione delle pene inflitte in Italia, ad eccezione del periodo di detenzione estradizionale tra il 23 febbraio al 21 maggio 2021, cfr. supra consid. 4.1), l’istante si trovava agli arresti domiciliari (cfr. ordinanza del Giudice per le indagini preliminari GIP del Tribunale di Torino del 5 novembre 2019, act. SK 1.521.037 e segg.). Nelle motivazioni del GIP è stato rilevato che, dal 26 luglio 2018, l’istante svolgeva una regolare attività lavorativa presso un’impresa di pulizie (act. SK 1.521.037). In precedenza, dal 29 marzo al 25 giugno 2019, A. è stata pure sottoposta al carcere preventivo in Svizzera nel procedimento SK.2020.18. 4.3 Per quanto attiene all’attestazione ISEE rilasciata in data 8 gennaio 2022, sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’istante il 5 gennaio 2022 (e riferiti necessariamente a un periodo precedente), vi è stata una diminuzione dei redditi dell’istante, che sono stati quantificati in

- 9 - SK.2024.29 EUR 960.–. Le “detrazioni per spese e franchigie del nucleo” sono rimaste invariate a EUR 3'360.– (act. SK 1.521.058 e seg.). L’istante si trovava sempre agli arresti domiciliari (cfr. supra consid. 4.1). Nel corso del 2021, ossia dal 23 febbraio al 21 maggio 2021, A. è stata poi incarcerata ai fini estradizionali in relazione alla pena di 18 mesi inflittale in Svizzera con la sentenza SK.2020.18 del 30 novembre 2020 (act. SK 1.521.030 e 1.521.045). L’estradizione di A. è stata accettata dal Tribunale di Torino, ma la sua esecuzione sospesa, al fine di consentire all’istante di scontare la pena residua per le condanne italiane (act. SK 1.521.040 e segg.). In data 21 maggio 2021, la misura cautelare di custodia in carcere nei confronti dell’istante è stata revocata e A. è stata nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari (act. SK 1.521.030 e 1.521.040 e segg.). 4.4 Dall’attestazione ISEE rilasciata il 25 gennaio 2023, sulla base dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’istante il 20 gennaio 2023 (e quindi, necessariamente riferiti a un periodo precedente), risulta che la condizione dell’istante è nuovamente migliorata. Infatti i redditi indicati – sempre della sola A. – ammontavano a EURO 2'240.–. Le “detrazioni per spese e franchigie del nucleo” ammontavano sempre a EUR 3'360.– (act. SK.1.521.054 e seg.). Come sopraindicato, l’istante è stata agli arresti domiciliari fino alla fine dell’espiazione della pena in Italia, ossia fino a settembre del 2023 (cfr. supra consid. 4.2). Inoltre, almeno dal giugno 2022, disponeva dell’autorizzazione a lasciare la sua abitazione per svolgere un’attività lavorativa nell’ambito della ristorazione (cfr. ordinanza del 22 giugno 2022 del Tribunale di sorveglianza di Torino act. SK 1.521.045 e seg.). 4.5 Con l’istanza di data 15 maggio 2024, A. ha esposto un reddito mensile di CHF 1’250.–, nonché CHF 2'000.- quale reddito mensile del marito, per un totale di CHF 3'250.–. Le spese correnti sono state quantificate in complessivi CHF 550.– mensili (CHF 350.– per la locazione, CHF 50.– per spese professionali, CHF 150.– per gas e altro) (cfr. supra Fatti F). Nel suddetto formulario, alla colonna “(Ehe-/Konkubinats-) Partner/in”, l’istante ha indicato il nome B., residente al suo stesso indirizzo in via [...] a Torino; alla voce “Zivilstad” ha scritto di essere sposata (verhairatet). A. è stata consegnata alle autorità elvetiche il 3 ottobre 2023 (cfr. supra consid. 4.1, ultimo paragrafo), durante la detenzione in Svizzera, la Corte ritiene che l’istante abbia svolto un’attività lavorativa retribuita ai sensi degli art. 80 e segg. CP, di cui, come previsto dalla legge, una parte è stata accantonata in vista del suo reinserimento una volta uscita dal carcere.

- 10 - SK.2024.29 5. La situazione esposta nell’istanza di condono del 15 maggio 2024 di cui al considerando che precede è, a mente di questo Giudice, quella significativa ai fini della presente decisione. I dati riportati nell'apposito formulario risultano essere i più aggiornati e sono stati forniti direttamente dalla stessa A. 5.1 Al momento dell’inoltro dell’istanza, nel maggio 2024, A. si trovava in carcere a Zurigo; il formulario prestampato del MPC lo ha ottenuto verosimilmente tramite l’assistente sociale che la seguiva durante il periodo di detenzione e che la deve avere pure assistita nella compilazione e traduzione delle relative posizioni. La Corte ritiene, pertanto, che l'istante abbia ben compreso ciascuna voce del formulario e, di conseguenza, abbia risposto esattamente alle domande. Le risposte fornite nel formulario risultano infatti coerenti con le domande poste. I dati e le cifre riportati sono precisi e correttamente inseriti nelle voci corrispondenti. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che le informazioni fornite da A. nell'istanza di condono del 15 maggio 2024 riflettano la sua effettiva situazione economica. È stata infatti l’istante stessa a indicare i dati nel formulario e a inoltrare l’istanza. 5.2 Occorre dunque partire dall’assunto che il reddito dell’istante è il seguente: complessivi CHF 3'250.– e meglio, CHF 1'250.– per A., oltre a CHF 2'000.– per il di lei marito. Le spese mensili ammontano CHF 550.– (cfr. supra consid. 4.5). L’istante ha esposto con precisione l'ammontare delle entrate del marito, B., indicandolo come "Ehe-/Konkubinats-Partner/in" residente al suo medesimo indirizzo, in via [...] a Torino. Questo fatto dimostra, a maggior ragione che A., viva con il marito, del quale conosce esattamente a quanto ammonta il reddito. Le entrate mensili della famiglia, così come esposte, permettono di far fronte alle spese correnti mensili, e vi è un’eccedenza di CHF 2'700.–. 6.

6.1 La Corte ritiene, invece, che i dati contenuti nelle attestazioni ISEE, sebbene utili per illustrare l’evoluzione delle entrate di A., non siano determinanti per stabilire quella che è la sua attuale situazione patrimoniale. Benché si tratti di documenti ufficiali, gli stessi non sono aggiornati, concernendo essi periodi precedenti all’inoltro dell’istanza, e sono poco chiari circa le spese effettive di A. Si osserva infatti che nella voce “detrazioni per spese e franchigie del nucleo” non è specificato a quali spese si riferiscano le detrazioni e non è indicato a quanto ammonti l’importo relativo alle “franchigie”. Inoltre, detti attestati concernono la sola persona dell’istante e non tengono conto delle entrate del di lei marito, B. che, come visto, vive con l’istante a Torino (in via [...]) e, per stessa dichiarazione

- 11 - SK.2024.29 di quest’ultima, ha entrate mensili per CHF 2'000.–, le quali hanno un impatto sul bilancio famigliare e che vanno, pertanto, considerate nel presente giudizio. 6.2 Con riferimento al formulario del 24 maggio 2024 relativo alla sua situazione personale e patrimoniale, va rilevato che A. si è limitata a menzionare EUR 320.– per l’affitto ed ha indicato entrate pari a CHF 0.–, ed inoltre di non sapere il reddito del marito (cfr. supra Fatti I). Ciò contrariamente a quanto da lei stessa scritto dieci giorni prima con l’inoltro dell’istanza qui in esame (cfr. supra Fatti F). Le informazioni contenute nel formulario 24 maggio 2024 (act. SK 1.231.4.006 e segg.) sono quindi in contrasto con quanto esposto pochi giorni prima (act. SK 1.100.001 e seg.) ed inoltre sono incomplete. Di conseguenza da detto formulario (act. SK 1.231.4.006 e segg.) questa Corte non può dedurre informazioni utili ai fini del presente giudizio, mentre che i dati forniti con l’istanza risultano maggiormente dettagliati e precisi (cfr. supra consid. 5.1). 7. Alla luce di quanto precede, la Corte giunge alla conclusione che A., oggi, come allora, risulta avere svolto delle attività lavorative e conseguito delle entrate, malgrado le misure di restrizione della libertà ordinate nei suoi confronti; questo è stato da lei stessa dichiarato, sia negli attestati ISEE, che nell’istanza di condono del 15 maggio 2024. Dai provvedimenti italiani agli atti risulta che, allorquando A. era agli arresti domiciliari svolgeva attività lavorativa (cfr. supra consid. 4.2 e segg.). Dagli elementi in possesso di questo Giudice, si evince che, anche se la situazione dell’istante appare essere sempre modesta, la medesima, rispetto al momento dell’emanazione della sentenza nel novembre 2020, non risulta essere notevolmente peggiorata. Anzi, la situazione esposta da A. con l’istanza di condono, che attesta entrate dei coniugi di oltre CHF 3'000.– a fronte di spese per CHF 550.–, risulta essere migliore rispetto a quella constatata al momento della sentenza del 30 novembre 2020 (cfr. supra consid. 3.2). 8. Quanto alle invocate ragioni circa il cambiamento della sua situazione (cfr. supra Fatti N), vale quanto segue: A. è stata perlopiù agli arresti domiciliari, iniziati il 5 novembre 2019, quindi prima del giudizio per il quale l’istante chiede il condono delle spese. A., ad eccezione dei pochi mesi in cui è stata in detenzione ai fini estradizionali nel 2021, risulta avere sempre svolto un’attività lavorativa, dapprima presso un’impresa di pulizie e, in seguito nell’ambito della ristorazione. Anche durante il periodo in cui ha espiato il residuo di pena di cui alla condanna del 30 novembre 2020 (da ottobre 2023 a giugno 2024), la Corte ritiene che l’istante abbia lavorato (cfr. supra consid. 4.5). Costei, infatti, nell’istanza di condono del 15 maggio 2024 (inoltrata

- 12 - SK.2024.29 quando era detenuta in Svizzera), ha dichiarato entrate mensili di ben CHF 1'250.–. 8.1 Le condizioni in cui si è ritrovata l’istante non risultano, a mente di questo Giudice, avere avuto un impatto determinante sulla sua situazione finanziaria, la quale era già modesta al momento del giudizio del 30 novembre 2020. Al riguardo si osserva come le entrate di A. non sono mai state regolari, ciò indipendentemente dal periodo in cui ha dovuto scontare le sue condanne (perlopiù agli arresti domiciliari) in Svizzera e in Italia. Anzi, dagli atti risulta che la stessa abbia potuto lavorare e le sue entrate sarebbero progressivamente aumentate (vedasi l’aumento dei redditi sull’ attestato ISEE rilasciato il 25 gennaio 2023, rispetto a quello rilasciato l’8 gennaio 2022, rispettivamente l’aumento dei redditi indicati da A. nell’istanza di condono del 15 maggio 2024). 8.2 Ad ogni modo, come indicato nello scritto 8 luglio 2024, l’istante ha terminato di espiare la sua pena per la condanna in Svizzera il 23 giugno 2024 (act. SK 1.521.035 e seg.) e ora, per quanto è dato di sapere a questa Corte, la stessa sembra essere di nuovo in libertà. A. ha dunque, certamente, la possibilità di reinserirsi professionalmente, come ha dimostrato di avere fatto in precedenza. Infatti, nel 2019/2020, a seguito della sua scarcerazione avvenuta il 25 giugno 2019 dopo circa tre mesi di detenzione preventiva nel procedimento SK.2020.18, risulta avere conseguito dei redditi (cfr. attestato ISEE rilasciato il 22 settembre 2020, act. SK 1.521.056 e seg.). Inoltre, dopo avere scontato il periodo di detenzione in Svizzera tra febbraio e maggio 2021 (cfr. supra consid. 4.3), A. ha potuto tornare a lavorare, in quanto posta di nuovo agli arresti domiciliari (cfr. supra consid. 4.3 e act. SK 1.521.045 e seg.). 9.

9.1 Visto quanto precede, non si può ritenere che, dall’esame della situazione di A., occorso tramite sentenza SK.2020.18 del 30 novembre 2020, vi siano state delle nuove circostanze che hanno portato a un cambiamento sostanziale e tale da giustificare il condono delle spese procedurali ancora dovute alla Confederazione. 9.2 Non risulta che il pagamento delle spese procedurali possa mettere in pericolo la risocializzazione, rispettivamente l’equilibrio finanziario dell’istante. L’importo di CHF 3'271.–, benché la situazione economica di A. oggi, come già nel 2020, sia modesta, non appare a questa Corte oggettivamente impossibile da pagare. Questo anche a fronte delle entrate del marito, B., che risulta vivere con lei a Torino. In virtù dell’obbligo di mutuo mantenimento dei coniugi previsto all’art. 163 CC, essendo i due coniugati, egli potrebbe e dovrebbe aiutare l’istante nelle spese correnti mensili, permettendole così di disporre di maggiore disponibilità.

- 13 - SK.2024.29 9.3 Da ultimo, se necessario, il pagamento dell’importo di CHF 3'271.– potrà essere dilazionato, con l’accordo dell’autorità di esecuzione. 10. L’istanza di A. deve dunque essere respinta, non essendo dati i presupposti dell’art. 425 CPP.

- 14 - SK.2024.29 La Corte pronuncia:

1. L’istanza tendente al condono delle spese procedurali, di cui al punto III. del dispositivo della sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.18 del 30 novembre 2020, è respinta. 2. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze

- Avv. Alessandro Gasparini

- 15 - SK.2024.29 Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L’appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 9 ottobre 2024