Esercizio delle attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell'art. 44 LFINMA in relazione con l'art. 10 v LBVM.
Sachverhalt
A. In data 7 giugno 2012 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) ha emanato una decisione relativa alla procedura avviata nei confronti di B. SA, mediante la quale è stato tra l’altro constatato che B. SA aveva esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione; la FINMA ha dunque deciso la liquidazione di B. SA (v. incartamento del Dipartimento federale delle finanze [di seguito: DFF], act. 010.0012 e segg.). Il 24 agosto 2012, la FINMA ha ordinato il fallimento di B. SA, trovandosi la società in stato di eccedenza di debiti, ed ha nominato gli avv. C. e D. liquidatori del fallimento (act. DFF 010.0003). Le decisioni della FINMA sono state confermate dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF) con giudizio del 10 aprile 2014 (act. DFF 030.0021 e segg.); il ricorso interposto da B. SA avverso tale sentenza è stato respinto dal Tribunale federale il 27 gennaio 2015 (act. DFF 030.0076 e segg.). B. Parallelamente, il 23 novembre 2012 la FINMA ha formulato all’indirizzo del DFF una notizia di reato nei confronti dei responsabili di B. SA per sospetto esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 10 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1) nonché per comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) e violazione degli obblighi di diligenza previsti dagli art. 3-8 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) (act. DFF 010.0001-51). C. Il 1° marzo 2018 il DFF ha dunque aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A. e F., per sospetto di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM e sospetto di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA (act. DFF 040.0001). D. Con scritto del 22 giugno 2018 il DFF ha informato A. – a cui tale scritto è stato trasmesso per il tramite del proprio legale avv. Ergin Cimen il 15 agosto 2018 – e F. dell’apertura di un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei loro confronti (act. DFF 020.0001 e seg., 021.1 e segg.). E. Mediante processo verbale finale del 5 aprile 2019 (act. DFF 080.0003 e segg., 081.0003 e segg.), il DFF è giunto alla conclusione che A. e F. si fossero resi colpevoli, dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012, d’infrazione intenzionale all’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, esercitando l’attività di
- 3 - SK.2020.16 commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione. Il DFF ha invece deciso di rinunciare a perseguire A. e F. per la violazione dell’art. 45 LFINMA in relazione con gli art. 25 e 29 LFINMA. F. Con opposizione del 22 maggio 2019, A. ha contestato le conclusioni del processo verbale summenzionato, chiedendo in particolare di acquisire ulteriore documentazione e di essere interrogato in qualità di imputato; egli ha inoltre invocato il proprio errore sull’illiceità, per il motivo che “non era in nessun caso chiara la modalità di calcolo riguardo al volume annuo delle operazioni cui avrebbe dovuto attenersi un commerciante di valori mobiliari. Non vi era in effetti una base legale formale che avrebbe potuto (e dovuto) chiarire i criteri per determinare il volume lordo annuo delle operazioni altre al quale sarebbe stata necessaria un’autorizzazione della FINMA”; tant’è che “prima delle sentenze pronunciate dal TAF (DTAF B-5051/2012, B-3142/2012) e dal TF (2C_ 455/2014) non vi era una certezza giuridica riguardo ai metodi di calcolo per determinare il volume lordo annuo in riferimento al quale era necessaria una formale autorizzazione da parte della FINMA. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che né la FINMA, né la giurisprudenza di quel periodo, e nemmeno la dottrina nota all’epoca, aveva permesso di chiarire le modalità di calcolo di tali volumi”. A. ha altresì sollevato la prescrizione degli eventuali reati e la violazione del principio di celerità. In sede di conclusioni, A. ha dunque richiesto di acquisire agli atti le osservazioni datate 17 luglio 2012 di B. SA al TAF, di essere citato per essere sentito in qualità di imputato (per riferire “anche il contenuto delle discussioni occorse in data 25 gennaio 2011 presso i locali della FINMA, laddove egli indicò con precisione ai responsabili della FINMA i metodi di calcolo che B. SA aveva adottato in riferimento alle operazioni di negoziazione poste in esecuzione in seno alla società”), nonché di riconsiderare le conclusioni di cui al processo verbale finale, prosciogliendolo dall’imputazione di cui all’art. 44 LFINMA o, in subordine, di stralciare dai ruoli il procedimento essendo le condotte contestate prescritte (act. DFF 081.0025 e segg.). Anche F. ha preso posizione sul processo verbale finale succitato con scritto del 22 maggio 2019, sostanzialmente contestando le tesi del DFF, postulando inoltre l’acquisizione di atti e di essere interrogato (act. DFF 080.0028 e segg.). G. Mediante decisione di rinvio del 17 settembre 2019, la funzionaria inquirente ha indicato che il DFF si dichiarava “disposto a considerare come comprovato il fatto che, in occasione dell’incontro del 25 gennaio 2011 presso gli uffici della FINMA, non è stata affrontata la problematica legata al superamento del volume d’affari previsto nella relativa circolare della FINMA e che in particolare in occasione della riunione del 25 gennaio 2011 la FINMA non ha fornito una risposta univoca agli
- 4 - SK.2020.16 imputati A. e F. sulla necessità del computo delle transazioni effettuate sul mer- cato estero e in particolare sulla piattaforma della banca G., così come accennato nella richiesta di autorizzazione di B. SA del 20 agosto 2010. Alla luce di questa circostanza, i complementi d’inchiesta finalizzati a comprovare tale elemento di fatto devono essere respinti, nella misura in cui non riguardano atti che sono già stati acquisiti”. Ella ha dunque deciso la chiusura dell’inchiesta, ha considerato realizzata la fatti- specie punibile ai sensi dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, non realizzati i sospetti di violazioni degli artt. 45 LFINMA e 37 LRD, ha respinto le richieste di complemento d’inchiesta formulate da A. (ad eccezione dell’acquisi- zione agli atti delle osservazioni 12 luglio 2012 di B. SA al TAF), ed ha trasmesso gli atti procedurali al capogruppo per decisione (act. DFF 082.0001 e segg.). H. Tramite decreto penale del 20 settembre 2019, il DFF ha riconosciuto A. autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di fr. 80.-- cadauna; pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'960.--, nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 2'130.-- (act. DFF 091.0001 e segg.). F. è anch’egli stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. F. è stato condannato a una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere di fr. 50.-- cadauna; pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura di fr. 2'140.-- e spese per la difesa d’ufficio di fr. 12'421.15) per un totale di fr. 14'561.15 (act. DFF 90.1 e segg.). F. non si è opposto al decreto penale. Con scritto del 24 ottobre 2019, A. ha interposto opposizione avverso il decreto penale del 20 settembre 2019: egli ha in sostanza invocato un accertamento arbitrario dei fatti, l’errore sull’illiceità e sui fatti – avendo il DFF in particolare considerato, a torto, che fosse stata comprovata la circostanza riferita al fatto che in occasione dell’incontro del 25 gennaio 2011 presso gli uffici della FINMA non fosse stato tema di dibattimento la problematica legata al superamento del volume d'affari previsto nella circolare 2008/5 della FINMA –, nonché la
- 5 - SK.2020.16 violazione del principio di celerità; ha inoltre postulato l’accertamento della violazione del proprio diritto di essere sentito – non avendo il DFF inteso procedere al suo interrogatorio – ed ha richiesto l’interrogatorio di F. ed il proprio, come pure quello di tre impiegati della FINMA; ha infine chiesto il riesame delle conclusioni di cui al decreto penale e quindi l’emanazione di una decisione di non doversi procedere nei suoi confronti (act. DFF 091.0018 e segg.). I. Il 24 aprile 2020, il DFF ha emanato una decisione penale nei confronti dell’im- putato. Il DFF ha respinto le richieste di complemento d’inchiesta presentate con opposizione del 24 ottobre 2019 (essendo il DFF disposto a considerare comprovati i fatti alla base delle richieste di audizioni, ossia che “i rappresentanti della FINMA non hanno fornito una risposta univoca circa tale valutazione, nella misura in cui, seguendo le allegazioni dello stesso imputato, il tema del supe- ramento del volume di affari venne discusso” e “non era chiara (nemmeno per la FINMA) la modalità di calcolo riguardo al volume annuo delle operazioni cui avrebbe dovuto attenersi un commerciante di valori mobiliari”) ed ha pronunciato l’abbandono del procedimento per la fattispecie di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA. Nel merito, A. è stato riconosciuto autore colpe- vole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM (in vigore fino al 31 dicembre 2019), infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di fr. 80.-- cadauna; pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'960.--, nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 2'340.-- (act. DFF 100.001 e segg.). J. Mediante scritto del 29 aprile 2020, A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF) (act. DFF 100.37). Il 29 maggio 2020 il DFF ha quindi inoltrato l’incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), postulando, quale accusa subordinata a quella intenzionale, la condanna di A. per la medesima infrazione ma commessa per negligenza giusta l’art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM con la condanna al pagamento di una multa di fr. 25'000.--. Il 2 giugno 2020, il MPC ha trasmesso l’incartamento per giudizio al TPF (act. SK 14.100.001-059). K. Il 5 giugno 2020, il Presidente della Corte penale del TPF ha comunicato alle parti l’avviso di entrata del caso e la composizione della Corte (act. SK 14.120.001-003).
- 6 - SK.2020.16 L. L’8 gennaio 2021 la Corte penale ha informato le parti in merito alle prove che sarebbero state assunte d’ufficio e le ha invitate a presentare entro il 3 febbraio 2021 eventuali istanze probatorie (act. SK 14.250.001-002). Con missiva di medesima data la Corte ha pure invitato l’avv. Cimen a voler dare indicazioni in merito a quanto descritto da Interpol Roma sulla situazione patrimoniale di A. (act. SK 14.400.001). M. Con scritto del 14 gennaio 2021 il DFF ha comunicato di non intendere presentare istanze probatorie (act. SK 14.511.001). N. Con scritti del 5 marzo 2021, nel termine prorogato, l’avv. Cimen ha prodotto documentazione concernente la situazione patrimoniale di A. e degli scambi di corrispondenza che dimostrerebbero l’incertezza in merito alle modalità di calcolo dei volumi annui, documenti che ha chiesto di acquisire agli atti (act. SK 14.401.001-003, 14.521.007-072). O. Il 16 marzo 2021 il DFF ha comunicato di non avere osservazioni da presentare agli scritti datati 5 marzo 2021 dell’avv. Cimen e di non opporsi all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta (act. SK 14.511.002-003). P. Con decreto del 14 ottobre 2021, il giudice unico ha deciso l’acquisizione agli atti dell’estratto del casellario svizzero, italiano e inglese dell’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato non appena saranno pervenuti; ha inoltre disposto la verifica della situazione fiscale svizzera dell’imputato, per gli anni dal 2016 in poi e la verifica della situazione economica e fiscale in Italia e in Inghilterra dell’imputato, con l’acquisizione agli atti della relativa documentazione; infine, ha accolto la richiesta del 5 marzo 2021 dell’avv. Cimen in merito all’acquisizione agli atti della documentazione da lui prodotta (act. SK 14.250.003-007, 14.231.1.007-015, 14.231.2.003-092, 14.231.1.005-008, 14.231.2.093-141). Q. Il 25 ottobre 2021, il DFF ha comunicato che non solleverà questioni pregiudiziali (act. SK 14.511.005). R. Il 3 novembre 2021 l’avv. Cimen ha anch’egli informato questa Corte di non avere questioni pregiudiziali da sottoporre, anticipando che in sede di dibattimento avrebbe invocato l’avvenuta acquisizione della prescrizione dell’azione penale (act. SK 14.521.073). Con missiva di medesima data, l’avv. Cimen ha trasmesso alla Corte il formulario sulla situazione personale e patrimoniale di A. e, il 19 novembre 2021, documentazione complementare riferita alla situazione patrimoniale di A. (act. SK 14.231.1.005-008, 14.231.2.093-141).
- 7 - SK.2020.16 S. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 24 novembre 2021 a Bellinzona, presso la sede del TPF, alla presenza della rappresentante del DFF e di A., difeso dall’avv. Ergin Cimen. In aula è stato sentito unicamente l’imputato. L’avv. Cimen ha prodotto un’istanza di indennizzo a nome dell’imputato (act. SK 14.721.009- 015). Con requisitoria e arringa le parti hanno formulato le seguenti conclusioni. S1. Il DFF ha chiesto:
In via principale: − che A. venga riconosciuto autore colpevole di esercizio intenzionale dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012;
e pertanto:
1. che A. venga condannato: a. a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di fr. 80.--, liberata condizionalmente per un periodo di prova di due anni; b. al pagamento di una multa di fr. 1'920.--; c. al pagamento dei costi procedurali, composti da un emolumento di istruttoria e rappresentazione dell’accusa per l’ammontare di fr. 3'500.--. 2. Nella denegata ipotesi in cui l’imputato dovesse essere prosciolto, il DFF si rimette al prudente giudizio di codesto lodevole tribunale per quanto riguarda l’indennizzo di patrocinio. In via subordinata: − che A. venga riconosciuto autore colpevole di esercizio per negligenza dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012;
e pertanto:
1. che A. venga condannato:
a. ad una multa di fr. 25'000.--;
b. al pagamento dei costi procedurali, composti da un emolumento di istruttoria e rappresentazione dell’accusa per l’ammontare di fr. 3'500.--.
- 8 - SK.2020.16 2. Nella denegata ipotesi in cui l’imputato dovesse essere prosciolto, il DFF si rimette al prudente giudizio di codesto lodevole tribunale per quanto riguarda l’indennizzo di patrocinio. S2. La difesa di A. ha postulato: In via pregiudiziale:
1. Le condotte per le quali è stato avviato il procedimento penale nei confronti di A. sono prescritte, il procedimento va pertanto abbandonato.
2. Ad A. è riconosciuto il risarcimento delle spese legali per l’esercizio del proprio diritto alla difesa nel presente procedimento penale nella misura esposta nell’istanza agli atti. In via principale: 1. Si chiede l’integrale proscioglimento di A. dal titolo di reato di cui alla decisione penale del 24 aprile 2020 (art. 44 cpv. 1 LFINMA), così come si chiede l’integrale proscioglimento dal titolo di reato di cui alla messa in stato di accusa del 29 maggio 2020 (art. 44 cpv. 2 LFINMA). 2. Ad A. è riconosciuto il risarcimento delle spese legali per l’esercizio del proprio diritto alla difesa nel presente procedimento penale nella misura esposta nell’istanza agli atti. In ogni caso: 1. Si chiede che le tasse e le spese di giustizia del presente procedimento rimangano a carico dello Stato e le pretese del DFF siano respinte. T. Le parti hanno rinunciato alla comunicazione del dispositivo della sentenza sia orale che per iscritto. U. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
- 9 - SK.2020.16
Erwägungen (78 Absätze)
E. 1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del TPF SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1).
E. 1.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della LFINMA o delle leggi sui mercati finanziari giusta l’art. 1 cpv. 1 LFINMA. In questi casi, è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).
E. 1.3 Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli artt. 73-83 DPA sono applicabili per analogia. In applicazione degli artt. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull’orga- nizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale del TPF è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. In concreto, la decisione penale del 24 aprile 2020 emessa dal servizio giuridico del DFF concerne una violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM. Tale legge costituisce una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LFINMA, per cui la richiesta di A. di essere giudicato da un tribunale è di competenza della Corte penale, in quanto giurisdizione federale di prima istanza.
E. 1.4 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA).
E. 1.5 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l’art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l’art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa chiede che l’imputato venga condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote
- 10 - SK.2020.16 giornaliere di fr. 80.-- cadauna, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'960.-- e al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 2'340.--. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP).
E. 1.6 Giusta l’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA). La decisione penale del 24 aprile 2020 è stata notificata il 28 aprile 2020 al difensore di A. (v. act. DFF 100.0036). Presentata il 29 aprile 2020 al DFF (act. DFF 100.0037), la richiesta dell’imputato di essere giudicato da un tribunale è tempestiva.
E. 1.7 Dall’esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP).
E. 1.8 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP, sono dunque adempiute. La decisione penale del 24 aprile 2020, che funge da atto d’accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). Essa vincola questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati all'imputato, ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/ FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrens- recht, 2012, pag. 274 e seg.).
E. 1.9 La Corte penale è dunque l’autorità competente a decidere la presente fattispecie. Diritto applicabile
E. 2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2 DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque
- 11 - SK.2020.16 applicazione le disposizioni del CP (sentenza del TPF SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).
E. 2.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del CP solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.
E. 2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).
- 12 - SK.2020.16
E. 2.4 Quando la componente oggettiva di un reato consiste per definizione, di fatto o tipicamente, in una pluralità di atti, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte vi è un’unità giuridica d’azione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dal punto di vista del diritto penale tali atti costituiscono un unico reato, la cui durata, analogamente ai casi in cui si è in presenza di un reato permanente, si protrae durante un certo lasso di tempo. Ne consegue che la commisurazione della pena avviene senza che si consideri che vi sia concorso tra i singoli atti (ACKERMANN, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 72 ad art. 49 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire, Code pénal, 2a ediz., 2017, n. 9 ad art. 49 CP). I fatti proseguiti dopo l’entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime. In tale ambito non è determinante se i fatti si sono svolti solo in parte posteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato ai fini della commisurazione della pena, nella misura in cui secondo le norme previgenti i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 11 ad art. 2 CP).
E. 2.5 Nella decisione penale del 24 aprile 2020, che tiene luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), ad A. viene rimproverato di avere, dal 24 maggio 2010 e fino al 7 giugno 2012, esercitato l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art 10 LBVM. Subordinatamente, ad A. viene imputata la violazione commessa per negligenza della predetta norma. Avendo alcune norme legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti imputati ad A., occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior.
E. 2.6 Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova legge federale sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1). Le disposizioni applicabili sino a quel momento agli istituti finanziari regolamentati, tra le quali le disposizioni sui commercianti di valori mobiliari, sono state in linea di principio riprese senza sostanziali cambiamenti dagli atti normativi allora vigenti, tra i quali figura la LBVM (vLBVM in vigore fino al 31 dicembre 2019), con la relativa ordinanza (vOBVM; RS 954.11). La vLBVM, abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2020, è stata pertanto in gran parte trasposta nella LIsFi e ridotta alle disposizioni sui commercianti di valori mobiliari. La denominazione di “commerciante di valori mobiliari” è stata sostituita con quella di “società di intermediazione mobiliare”, art. 2 cpv. 1 lett. e LIsFi (Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari [LSF] e la legge sugli istituti finanziari [LIFin], FF 2015 7293 e segg., in particolare 7317 e segg., 7319 e 7420).
- 13 - SK.2020.16 L’introduzione della LIsFi ha condotto anche alla modifica marginale dell’art. 44 LFINMA, il cui testo è stato semplicemente adeguato alle modifiche intervenute sopra elencate, senza intaccare gli elementi soggettivi o oggettivi di fondo del reato. Più precisamente, a far tempo dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto il reato di esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina. Inoltre, dal 1° gennaio 2016 è stato abrogato il cpv. 3 dell’art. 44 LFINMA che disponeva che in caso di recidiva entro 5 anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere, aspetto che comunque non è applicabile nella fattispecie in esame. Ciò vale in particolare per l’art. 10 vLBVM (“autorizzazione”) (DTF 123 IV 84 consid. 3b e 3c; sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 2). Siccome dunque, per quanto concerne l’art. 44 LFINMA e la vLBVM/LIsFi, il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo.
E. 2.7 L’art. 10 vLBVM era concretizzato, segnatamente, da due circolari emanate dalla FINMA: la circolare 2008/5 del 1° gennaio 2009 intitolata “Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari” (di seguito: Circ. FINMA 2008/5) e la circolare 2008/2 dal titolo “Direttive contabili-banche”. Il Tribunale federale, nella DTF 141 II 103 che concerne peraltro il caso in esame, ha confermato la competenza formale della FINMA di adottare la Circ. FINMA 2008/5 (circolare che qui è di interesse) in base alla competenza attribuitale dall’art. 7 cpv. 1 lett. b LFINMA, circolare che – come giustamente qualificata dal TAF – costituisce un’ordinanza amministrativa. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che tale circolare rifletteva la volontà del legislatore di sottomettere ad autorizzazione l’attività del commercio di valori mobiliari per conto proprio a partire da un volume determinato di affari (ossia la soglia di fr. 5 miliardi) e rispettava la ratio della regolamentazione, ovvero la protezione del funzionamento del mercato (DTF 141 II 103 consid. 3.5). In concreto, ci troviamo dunque di fronte al caso in cui una norma penale rinvia a delle regole di diritto amministrativo o di diritto civile per le quali la legge penale sanziona una violazione. Anche in questa costellazione si pone la questione dell’applicazione della lex mitior. Nella DTF 97 IV 233 (consid. 3) il Tribunale federale ha ritenuto che l’art. 2 cpv. 2 CP poteva trovare applicazione in presenza di una disposizione amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma un’unità con la norma penale che prevede una pena; la modifica della regola amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno grave a seconda del caso
- 14 - SK.2020.16 di specie. In questi casi, l’Alta Corte considera che l’art 2 cpv. 2 CP possa trovare applicazione unicamente allorquando la modifica della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici. L’idea alla base del principio della lex mitior è che l’atto appaia, a seguito della modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto. Ciò è il caso ad esempio del reato di adulterio, previsto dall’art. 214 vCP e abrogato a far tempo dal 1° gennaio 1990 (DTF 123 IV 84 consid. 3b). Nel caso di specie, la Circ. FINMA 2008/5, in vigore dal 1° gennaio 2009, era già applicabile al momento del comportamento contestato all’imputato e non ha subito modifiche di rilievo nel tempo relativamente alla fattispecie in esame. Essa risulta pertanto applicabile in concreto.
Si osserva, ad abundantiam, che la circolare FINMA 2008/11 “Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari” del 20 novembre 2008 (di seguito: Circ. FINMA 2008/11) di cui si avvale l’imputato non è di rilievo nel caso in esame (v. infra consid. 8.1). Ad ogni modo, le modifiche intervenute al testo delle note marginali 12 e 42 che erano in vigore dal 1° gennaio 2009, modifiche decise il 9 settembre 2011 e in vigore dal 1° novembre 2011, non hanno comportato elementi che avrebbero potuto avere rilevanza in concreto.
E. 2.8 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, restringendo altresì il campo di applicazione di quelle pecuniarie (FF 2012 4193). La nuova normativa non rappresenta una lex mitior per cui, anche sotto questo profilo, si giustifica l’applicazione della legge previgente. Prescrizione
E. 3.1 Il vigente art. 97 cpv. 1 CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al
- 15 - SK.2020.16 prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Ai sensi dell’art. 52 LFINMA, il perseguimento delle contravvenzioni alla LFINMA e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni. Per quel che attiene al reato intenzionale contestato all’imputato, si rileva che la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 44 cpv. 1 LFINMA), ciò che implica, a valere quale lex mitior, un termine di prescrizione di sette anni. Se il reato fosse commesso per negligenza, ai sensi dell’art 44 cpv. 2 LFINMA, la pena sarebbe una contravvenzione, e meglio una multa fino a fr. 250'000.--. A norma dell’art. 52 LFINMA, l’azione penale si prescriverebbe pertanto in sette anni.
E. 3.2 Secondo la giurisprudenza, l’esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione costituisce un reato permanente o continuo, dovendo la pluralità di atti (acquisto e vendita di valori) essere considerata un’unità giuridica d’azione ai sensi della giurisprudenza (sentenze del TPF SK.2017.67 del 12 giugno 2018 consid. 3.1; SK.2014.8 del 24 luglio 2014 consid. 2.1, con riferimenti). Un reato è permanente allorquando gli atti che creano la situazione illecita formano un’unità con quelli che la protraggono o con l’omissione di farla cessare, purché il comportamento volto al mantenimento della situazione illecita sia espressamente o implicitamente previsto dagli elementi costitutivi del reato. Il reato permanente è caratterizzato dal fatto che la situazione illecita creata da un determinato stato di fatto o da un comportamento contrario al diritto, si protrae (sentenza del TPF SK.2014.8 del 24 luglio 2014 consid. 2.1). L’infrazione si realizza dal primo atto delittuoso, ma termina con la fine o la soppressione dello stato contrario al diritto. Ciò è il caso ad esempio del sequestro di persona o del rapimento (art. 183 cpv. 2 CP e art. 184 cpv. 4 CP), della violazione di domicilio (art. 186 CP), del favoreggiamento (art. 305 CP) o della trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP). In questi casi, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui i comportamenti illeciti sono cessati (DTF 135 IV 6 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_66/2013 del 7 maggio 2013 consid. 6.1). Per analogia con gli esempi sopra citati, l’esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione costituisce un reato permanente, ovvero un reato che si protrae per un determinato lasso di tempo.
- 16 - SK.2020.16 La pluralità di atti, quindi l’acquisto e la vendita di valori mobiliari che caratterizza tale attività, deve essere considerata un’unità giuridica d’azione ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Una volta superata la soglia di fr. 5 miliardi, l’inizio di un nuovo anno non implica il decadimento dei requisiti necessari per l’attività svolta a titolo professionale. Non risulta, ad ogni modo, che l’attività di commercio di valori mobiliari di B. SA sia diminuita con gli anni, anzi. Il termine di prescrizione inizia pertanto a decorrere dall’ultimo atto (v. art. 98 lett. b CP) e si estingue in seguito alla pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP); la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA corrisponde, sotto il profilo della prescrizione, ad una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4).
E. 3.3 Inoltre, giusta l’art. 11 cpv. 3 DPA (disposizione che è rimasta in vigore nonostante l’abrogazione delle norme sull’interruzione e la sospensione della prescrizione dell’azione penale, v. art. 333 cpv. 6 lett. c CP), per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà. Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi al riguardo ed ha ritenuto che, allorquando una questione pertinente deve essere decisa dalla competente autorità, è logico per il giudice penale attendere l’esito di tale procedura. Dal momento che il giudice penale non ha alcun potere sul corso della procedura amministrativa, è ragionevole, da parte del legislatore, ritenere la sospensione del termine di prescrizione (DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; sentenza del Tribunale federale 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017 consid. 5.7).
E. 3.4.1 Alla luce di tutto quanto precede, per il reato contestato all’imputato, va ritenuto che la decisione della FINMA è stata emanata il 7 giugno 2012. Si rileva, con riferimento al momento in cui inizia la sospensione del termine di prescrizione, che il Tribunale federale non è univoco. Infatti, nella DTF 143 IV 228 la sospensione inizia il giorno dell’emanazione della decisione impugnata (v. anche OESTERHELT/FRACHEBOUD, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020,
n. 33 ad art. 11 DPA), mentre nella decisione 6B_505/2018 (sentenza del Tribunale federale 6B_505/2018 del 3 maggio 2019 consid. 2.5) alla data dell’inoltro del ricorso avverso tale decisione. Nel caso concreto, anche ritenendo l’ipotesi più favorevole all’imputato, ossia prendendo quale data dell’inizio della sospensione del termine di prescrizione il
- 17 - SK.2020.16 giorno dell’inoltro del ricorso al TAF (12/19 giugno, 22 giugno 2012) e quale termine il giorno dell’emanazione della sentenza da parte del Tribunale federale (27 gennaio 2015), l’azione penale non si è comunque prescritta prima dell’intervento della decisione penale del 24 aprile 2020, decisione che ha comportato l’estinzione della prescrizione.
La prescrizione è dunque estinta dal 24 aprile 2020.
E. 3.4.2 Ora, l’imputato contesta che la procedura di ricorso concernente B. SA abbia interrotto il termine di prescrizione anche per quanto concerne la procedura nei suoi confronti (arringa, act. SK 14.721.046). La decisione della FINMA impugnata da B. SA tratta aspetti che concernono l’attività da/tramite essa svolta (in particolare da A.), il volume delle transazioni e in particolare il superamento del valore soglia di fr. 5 miliardi, il diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 vLBVM e tutte le componenti che ne derivano (v. act. DFF 010.0012 e segg.). I temi sui quali si sono chinati dapprima il TAF nella propria decisione – che ha confermato le constatazioni della FINMA
– e in seguito il Tribunale federale, riguardano pertanto anche e soprattutto i comportamenti rimproverati all’imputato e sono determinanti e pertinenti per la procedura penale amministrativa qui in esame. L’esito del presente giudizio penale dipende infatti anche da aspetti decisi dall’autorità amministrativa, che costituiscono pertanto delle questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa. In proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la sospensione della prescrizione vale nei confronti di tutti gli interessati, e ciò anche nel caso in cui solo uno degli imputati abbia impugnato la decisione penale dell’autorità amministrativa; secondo l’Alta Corte, lo stesso vale a fortiori se, come nel caso di specie, le presunte violazioni sono state commesse dall’imputato nella trattazione di affari di una persona giuridica (art. 6 DPA) che impugna la decisione penale quale unica persona legittimata a farlo (sentenza del Tribunale federale 6B _679/2009 del 5 novembre 2009 consid. 3.4; DTF 134 IV 328 consid. 3.3).
E. 3.4.3 La difesa sostiene pure che l’art. 11 cpv. 3 DPA si riferirebbe solo alle procedure contenziose circa l’obbligo di pagamento o restituzione di tasse, come specificato all’art. 11 cpv. 2 DPA. A torto. In effetti, il testo chiaro dell’art. 11 cpv. 3 DPA stabilisce che “per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà”. Nel caso concreto, la questione relativa al rifiuto dell’autorizzazione
- 18 - SK.2020.16 in favore di B. SA, come pure il superamento del valore soglia di fr. 5 miliardi, costituiscono indubbiamente questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa, determinanti per la presente procedura aperta nei confronti dell’imputato.
E. 3.4.4 Infine, a mente della difesa di A. la riserva di cui all’art. 333 cpv. 6 lett. c CP deve essere considerata superata, essendo la revisione della parte generale del CP intervenuta il 1° gennaio 2007 e non avendo la DPA subito modifiche riguardo al tema della prescrizione. Questa Corte non ritiene di dover approfondire specificatamente tale censura, ritenuto che non vi sono dubbi sul fatto che l’art. 333 cpv. 6 lett. c CP sia attualmente in vigore e che il medesimo venga costantemente applicato dalle autorità ammnistrative e giudiziarie.
E. 3.4.5 Ne consegue che la procedura di ricorso davanti al TAF (in cui B. SA era rappresentata da A. e F.), come pure quella dinnanzi al Tribunale federale, hanno implicato la sospensione del termine di prescrizione dell’azione penale nei confronti di A.; il TAF e il Tribunale federale si sono infatti pronunciati su questioni concernenti aspetti pertinenti per la presente procedura, ossia l’attività di B. SA che concerne, appunto, l’agire di A. Considerata pertanto tale sospensione del termine di prescrizione, l’azione penale non si è prescritta prima dell’intervento della decisione penale del 24 aprile 2020, decisione che ha comportato l’estinzione della prescrizione. L’attività di B. SA e la richiesta di autorizzazione
E. 4.1 B. SA è una società attualmente in liquidazione con sede a Lugano, costituita il 30 aprile 2003 ed avente quale scopo sociale in particolare l’esercizio di attività nell’ambito della negoziazione di valori mobiliari e dei servizi finanziari. Dal 2003 e fino al 22 settembre 2011 B. SA era affiliata all’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (act. FINMA A 926).
E. 4.2 Come già accertato dal DFF, l’attività di B. SA consisteva soprattutto nel commercio di valori mobiliari per conto proprio, anche se, antecedentemente al 2008, aveva operato anche per conto di (pochi) clienti.
- 19 - SK.2020.16
E. 4.3 Alla luce della propria attività in divenire, con scritto del 25 giugno 2010, B. SA ha informato la FINMA che avrebbe sottoposto un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari, in quanto la società avrebbe raggiunto a breve il tetto di fr. 5 miliardi di volume di transazioni (act. DFF 034.0003).
E. 4.4 Il 20 agosto 2010 B. SA ha in effetti presentato l’istanza in questione (sottoscritta da A. quale amministratore delegato e da F. quale membro del consiglio di amministrazione), in cui, tra altri, venivano ben specificati l’attività di B. SA ed il suo organigramma. B. SA evidenziava in particolare i volumi di transazioni degli ultimi anni, sottolineando che il volume delle transazioni era stato di fr. 4'713'563'876.-- nel 2008 e fr. 4'814'397'864.-- nel 2009. Nell’istanza, B. SA indicava inoltre che “in data 4 marzo 2010 B. SA ha inoltre concluso un contratto per la prestazione di servizi e di attività di investimento e servizi accessori con la banca G., Milano. È comprensione di B. SA che tale relazione non sia da tenersi in considerazione per il calcolo dei volumi lordi secondo la Circ. FINMA 2008/5 del 20 novembre 2008. Essa desidera tuttavia potere verificare con FINMA questo tema al fine di evitare ogni fraintendimento”. Essendo ad ogni modo il volume delle transazioni in crescita di anno in anno, B. SA richiedeva l’autorizzazione ad operare quale commerciante di valori mobiliari (act. DFF 034.0004 e segg.).
E. 4.5 Con lettera del 30 agosto 2010, la FINMA ha informato B. SA che “al momento della richiesta le condizioni di autorizzazione devono già essere adempiute. Nella Sua richiesta di autorizzazione molti elementi fanno difetto”, tant’è che nell’istanza medesima in alcuni casi veniva indicato: “della documentazione manca e seguirà”. Oltre a ciò, la FINMA ha ravvisato “degli evidenti problemi di tenuta della contabilità e di violazioni sistematiche di carattere penale”, ciò che permetteva di dubitare che la garanzia di un’attività irreprensibile fosse data. La FINMA chiedeva pertanto a B. SA di volerla informare “entro e non oltre il 10 settembre 2010 sul seguito che B. SA intende dare alla procedura, ossia, ritirare spontaneamente la richiesta presentata in data 20 agosto 2010, oppure, richiedere una decisione formale impugnabile” (act. FINMA A 764 e seg.).
E. 4.6 Nel termine prorogato, il 20 settembre 2010, B. SA ha presentato alla FINMA un’istanza di riesame, di essere sentiti e di esame degli atti. In particolare, veniva richiesto alla FINMA di prendere conoscenza delle osservazioni di B. SA ad un rapporto di H. SA datato 2 dicembre 2009, rapporto allestito, a dire di B. SA, senza contraddittorio e verosimilmente alla base del preavviso negativo della FINMA alla domanda di autorizzazione (act. DFF 034.0184 e segg.).
- 20 - SK.2020.16
E. 4.7 Il 25 gennaio 2011 ha avuto luogo un incontro tra i rappresentati di B. SA (ossia A., CEO di B. SA, F., responsabile front office, I. risk e compliance officer ed il loro legale avv. J.) e la FINMA (rappresentata da K., responsabile dell’enforcement nei confronti degli istituti autorizzati, L., collaboratore presso lo stesso dipartimento e M., per il dipartimento autorizzazioni).
E. 4.8 Con missiva del 2 febbraio 2011, la FINMA ha riassunto all’attenzione dell’avv. J. il contenuto del summenzionato incontro. Da tale scritto risulta che B. SA avrebbe illustrato la genesi della propria attività, lo sviluppo della medesima negli ultimi anni ed il proprio piano imprenditoriale a medio termine, le ragioni concrete che l’hanno portata a richiedere una licenza quale commerciante di valori mobiliari per proprio conto, nonché alcuni aspetti concernenti la propria attività, i propri dati finanziari e la propria organizzazione. In tale sede la FINMA avrebbe informato i dirigenti di B. SA che “alcuni aspetti rimangono da chiarire e che la situazione dovrà ancora essere valutata internamente”. B. SA, stando a quanto redatto dalla FINMA, avrebbe inoltre aderito alla proposta della FINMA di far allestire un esame da parte di uno specialista indipendente incaricato dalla FINMA (act. FINMA A 836 e segg.).
E. 4.9 Il 3 febbraio 2011, l’avv. J. ha riconfermato all’indirizzo della FINMA l’adesione di B. SA alla proposta di un esame da parte di uno specialista indipendente da essa incaricato, chiedendo tuttavia che la definizione del mandato fosse precisa e circoscritta ad aspetti ben determinati. Ciò onde evitare tempi di esecuzione prolungati, essendo a quel momento le opportunità di sviluppo di B. SA frenate per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei fr. 5 miliardi. L’avv. J. ha sottolineato che nel corso dell’incontro del 25 gennaio 2011 i dirigenti di B. SA avevano anche esposto la loro valutazione riguardo al volume d’affari tramite la banca G. (act. FINMA A 838 e seg., act DFF 100.0009).
E. 4.10 Con scritto del 1° aprile 2011, B. SA ha evidenziato che la domanda di autorizzazione risaliva al 20 agosto 2010 e che il ritardo accumulatosi nell’esame di tale istanza stava causando la paralisi di un progetto aziendale molto importante; B. SA ha dunque chiesto alla FINMA di rinunciare alla nomina di un incaricato dell’inchiesta e di incorporare invece tale mandato in quello da attribuirsi alla società di revisione esterna che doveva essere incaricata di pronunciarsi sull’adempimento delle condizioni per ottenere l’autorizzazione (act. FINMA A 840-841). II 21 aprile 2011 B. SA ha sollecitato la riattivazione della procedura di autorizzazione (act. FINMA A 842-845). Con scritto del 12 maggio 2011 la FINMA ha preannunciato a B. SA una risposta nel corso della settimana successiva (act. FINMA A 847).
- 21 - SK.2020.16
E. 4.11 In assenza di risposta, il 30 maggio 2011 B. SA ha presentato un’ulteriore istanza di riesame e di accesso agli atti, precisando che N., che era stato oggetto dell’inchiesta penale concernente banca O., non faceva più parte del Consiglio di amministrazione di B. SA. B. SA chiedeva dunque alla FINMA di riattivare la procedura di autorizzazione e di riesaminare la decisione di assegnare un mandato speciale a un incaricato dell’inchiesta, potendo le verifiche ad esso attribuite essere svolte dalla società di revisione incaricata della procedura di autorizzazione; chiedeva infine di poter avere accesso agli atti (act. FINMA A 848-852).
E. 4.12 Con scritto dello stesso 30 maggio 2011, la FINMA ha comunicato a B. SA che gli incaricati dell’inchiesta erano stati designati da diverso tempo, ma che gli stessi non erano ancora entrati in funzione a seguito di assenze, ritenuto come la loro ispezione avrebbe dovuto essere effettuata su un periodo prolungato e senza interruzione. La FINMA ha chiesto a B. SA di precisare entro il 15 giugno 2011 se era ancora disposta ad accettare l’intervento di uno specialista indipendente, concretamente degli avv. D. e C. (act. FINMA A 853-854).
E. 4.13 Con scritto del 1° giugno 2011 B. SA ha confermato di non avere motivo di opporsi alla designazione degli avv. D. e C., chiedendo se il testo del mandato sarebbe stato sottoposto in visione a B. SA, entro quale termine gli incaricati dell’inchiesta avrebbero dovuto consegnare il rapporto e quando B. SA avrebbe ottenuto accesso agli atti (act. FINMA A 855-856).
E. 4.14 II 9 giugno 2011 la FINMA ha riassunto il seguito dato all’istanza di B. SA fino a quel momento, emergendo a suo parere una certa confusione dal punto di vista della procedura. Ha precisato che “ci troviamo nell’ambito di una procedura amministrativa, non contenziosa, volta al rilascio di un’autorizzazione/decisione. Nessuna decisione è stata emessa (cosicché nessuna revisione è possibile) […]”. La FINMA ha pertanto sottolineato di non avere emesso alcuna decisione riguardo alla richiesta di autorizzazione e che l’intervento di incaricati dell’inchiesta – ciò che avrebbe temporaneamente sospeso il normale corso della procedura – i quali avrebbero reso il proprio rapporto per la fine di settembre 2011, costituiva una possibilità per B. SA di dimostrare che essa adempiva i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione. Se, per contro, B. SA fosse ora intenzionata a procedere con la procedura, la FINMA sarebbe stata pronta ad emettere una decisione anche in tempi rapidi (act. FINMA A 857-859).
E. 4.15 II 15 giugno 2011 B. SA ha comunicato alla FINMA di attendere informazioni riguardo alla nomina degli incaricati dell’inchiesta e le scadenze temporali (act. FINMA A 860).
- 22 - SK.2020.16
E. 4.16 Con scritto dell’11 luglio 2011, B. SA ha informato la FINMA che N. – persona che, a mente della FINMA, costituiva un problema per la garanzia dell’attività irreprensibile e di cui era conseguentemente stato chiesto l’allontanamento (v. interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.018-019) – era stato sostituito nel proprio Consiglio di amministrazione da P., uomo di lunga esperienza in ambito bancario; B. SA auspicava dunque di ricevere in tempi brevi notizie sul seguito della procedura di autorizzazione (FINMA pag. A 861-866). L’avvenuta modifica del Consiglio di amministrazione è stata confermata il 26 luglio 2011 (act. FINMA A 867-869).
E. 4.17 Con decisione del 28 luglio 2011, la FINMA ha nominato gli avv. C. e D. quali incaricati dell’inchiesta ai sensi dell’art. 36 LFINMA (act. FINMA A 871-888).
E. 4.18 Il 4 ottobre 2011 gli incaricati d’inchiesta hanno reso il proprio rapporto (act. FINMA E 1 e segg.). A pag. 30 del loro rapporto, nell’ambito del calcolo dei volumi 2007-2010 di B. SA, hanno indicato che, avendo B. SA affermato al punto 1.4 della propria richiesta di autorizzazione che le operazioni svolte tramite la piattaforma telematica della banca G. non sarebbero da includere nel calcolo dei volumi, gli acquisti effettuati tramite la banca G. sarebbero stati separati da quelli imputabili indubbiamente nel volume di affari di B. SA. Gli incaricati d’inchiesta hanno dunque allestito la seguente tabella:
operazioni 2007 CHF 2008 CHF 2009 CHF 2010 CHF in proprio senza banca G. 3'591'603'076 4'713'563'877 4'814'298'628 11'399'217'606 in proprio piattaforma banca G. - - - 7'112'470'796 per cliente C005 (incluso nella voce “per altri clienti”) 345'421'073 - - subtotale 3'591'603'076 5'058'984'950 4'814'298'628 18'511'688'403 per cliente C004 (incluso nella voce “per altri clienti”) 70'360'738 - - per altri clienti 475'419'267 183'356'223 - - TOTALE 4'067'022'343 5'312'701'912 4'814'298'628 18'511'688'403 Gli incaricati d’inchiesta hanno osservato che i dati summenzionati si riferiscono unicamente all’attività di B. SA, la quale “anche includendo il volume realizzato per tutti i clienti, nel 2007 e 2009 il volume lordo delle operazioni di acquisto e
- 23 - SK.2020.16 vendita […] non ha superato la soglia di CHF 5 miliardi. Tale soglia è invece stata leggermente superata nel 2008, se nel volume lordo vengono conteggiate anche le operazioni del cliente C005 (A.). La soglia limite è poi stata ampiamente superata nel 2010, anche non considerando i volumi realizzati con la piattaforma della banca G. A tal proposito si osserva che la soglia di CHF 5 miliardi è stata superata già nel primo semestre del 2010: al 30 giugno infatti […] i volumi di brokerage di B. SA avevano già raggiunto CHF 5'275'072'152, anche senza calcolare le operazioni passate sulla piattaforma della banca G. (pari a CHF 2'247'300'554), né quelle di investment (pari a CHF 35'314'004)” (act. FINMA E 31 e seg.). Oltre a ciò, nel proprio rapporto gli incaricati d’inchiesta hanno rilevato svariate irregolarità nell’attività di B. SA.
E. 4.19 Il 21 novembre 2011 ed il 3 gennaio 2012 B. SA ha preso posizione sul rapporto degli incaricati d’inchiesta (act. FINMA A 919-1270 e 1274-1327).
E. 4.20 Il 2 marzo 2012 la FINMA ha rammentato a B. SA che, “fintanto che nessun’autorizzazione è rilasciata, B. SA non può svolgere attività di commerciante ai sensi della LBVM” (act. FINMA A 1330).
E. 4.21 Con scritto del 29 marzo 2012 l’avv. J. ha chiesto formalmente di sospendere la trattazione della procedura di autorizzazione avviata a seguito dell’istanza del 20 agosto 2010, ciò alla luce delle conseguenze imprenditoriali riconducibili alla presa di posizione della FINMA resa nota il 24 febbraio 2012 (act. FINMA A 1331- 1332).
E. 4.22 Il 7 giugno 2012 la FINMA ha emanato la propria decisione relativa segnatamente a B. SA. Sulla base delle indagini esperite, la FINMA ha constatato che B. SA aveva esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione; inoltre, B. SA non rispettava di principio l’obbligo di soddisfare in maniera permanente le condizioni di autorizzazione giusta l’art. 10 LBVM. La FINMA ha dunque rifiutato la relativa richiesta di B. SA, ne ha ordinato la liquidazione nominando gli avv. C. e D. quali liquidatori ed ha ordinato all’Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino di provvedere alle modifiche di sorta. A titolo di misure cautelari, ha in particolare imposto a B. SA la dismissione immediata delle sue attività ed ha nominato i medesimi avv. C. e D. quali incaricati della FINMA con il compito di mettere in atto le misure della FINMA (act. DFF 010.0012 e segg.).
E. 4.23 Il 12 giugno 2012 B. SA ha presentato un ricorso al TAF, completato il 19 giugno 2012, avverso, segnatamente, la decisione 7 agosto 2012 della FINMA, volto ad
- 24 - SK.2020.16 ottenere la revoca delle misure cautelari e la restituzione dell’effetto sospensivo (act. FINMA F1 209-289, 96-140). Con ricorso del 22 giugno 2012, B. SA ha contestato anche il merito della decisione della FINMA del 7 giugno 2012: B. SA ha chiesto al TAF di constatare che per l’attività di commerciante di valori mobiliari da essa esercitata non era necessaria l’autorizzazione da parte della FINMA (act. FINMA F2 465-591 e in particolare pag. 481). Con osservazioni del 17 luglio 2012 B. SA ha fornito ulteriori precisazioni e un parere giuridico del 12 luglio 2012 della società di consulenza Q. SA di Ginevra concernente il volume-soglia di fr. 5 miliardi di transazioni e le modalità di calcolo (act. FINMA F2 308-325). Con sentenza del 10 aprile 2014 il TAF ha respinto i ricorsi di B. SA e confermato la decisione della FINMA del 7 giugno 2012 nei confronti, in particolare, di B. SA (act. DFF 30.21-75 e FINMA F2 2-56). Contestualmente il TAF ha riscontrato che le censure sollevate dalla ricorrente in merito al volume delle negoziazioni accertato dagli incaricati d’inchiesta e dalla FINMA erano prive di fondamento e che B. SA aveva ampiamente superato il limite di fr. 5 miliardi negli anni 2010, 2011 e nel 2012, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 7 giugno 2012 (sentenza TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014, consid. 2.2.8 e 5.4.3, act. DFF 30.35 e 30.72, nonché FINMA F2 35 e 72). Il ricorso presentato da B. SA il 19 maggio 2014 avverso la decisione del TAF è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 27 gennaio 2015, decisione che ha nuovamente confermato il superamento della soglia di fr. 5 miliardi e l’impossibilità per B. SA, a suo beneficio, di prevalersi del principio della buona fede (sentenza del Tribunale federale 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015, pubblicata parzialmente in DTF 141 II 103; act. FINMA TF 1-16 e DFF 30.76-91).
E. 5.1 Questa Corte constata dunque che la decisione amministrativa del 7 giugno 2012, mediante la quale la FINMA ha accertato i volumi delle transazioni effettuate da B. SA negli anni ed ha conseguentemente stabilito che B. SA ha esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria autorizzazione della FINMA, è passata in giudicato, in ossequio all’art. 73 cpv. 1 DPA.
E. 5.2 Ora, la facoltà del giudice penale di esaminare pregiudizialmente la legalità delle decisioni amministrative che stanno alla base dell’infrazione penale è già stata oggetto di decisioni del Tribunale federale. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, tale facoltà va suddivisa su tre ipotesi. La prima si verifica quando un tribunale amministrativo si è già pronunciato: in tale caso il giudice penale non può più rivedere la legalità della decisione amministrativa. Nella seconda ipotesi un ricorso al tribunale amministrativo sarebbe stato possibile ma l’accusato non
- 25 - SK.2020.16 lo ha proposto oppure, se lo avesse fatto, la decisione non è ancora stata emanata: in questo caso, secondo la citata giurisprudenza, l’esame della legalità da parte del giudice penale è possibile, ma è limitato alla violazione manifesta della legge e all’abuso del potere di apprezzamento. Infine il giudice penale sindaca liberamente la legalità, e quindi anche l’abuso del potere d’apprezzamento, quando nessun ricorso ad un tribunale amministrativo è ammesso contro la decisione amministrativa (DTF 147 IV 145 consid. 2.2; 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; 121 IV 29 consid. 2a; 98 IV 106 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_1006/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.3.5.2 con riferimenti).
E. 5.3 In concreto, la fattispecie che si palesa è quella della prima ipotesi, avendo sia il TAF che il Tribunale federale già statuito sul superamento della soglia dei fr. 5 miliardi, sui volumi del commercio e sull’esercizio dell’attività di commer- ciante di valori mobiliari a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione. Non vi è dunque spazio, per questa Corte, per rivedere la legalità delle decisioni amministrative già confermate in modo definitivo da autorità giudiziarie. Questa Corte è conseguentemente vincolata dagli accertamenti contenuti nella decisione della FINMA del 7 giugno 2012 e cresciuti in giudicato. In particolare, quanto segue è già stato accertato in modo vincolante per questa Corte da parte del TAF e del Tribunale federale nella propria sentenza 2C_ 455/2014 del 27 gennaio 2015, parzialmente pubblicata in DTF 141 II 103:
- che il criterio del volume di transazioni annue di fr. 5 miliardi ancorato nella Circ. FINMA 2008/5 quale criterio quantitativo determinante per l’assoggettamento del commerciante di valori mobiliari per conto proprio alla vLBVM è stato validamente deciso dalla FINMA ed è conforme alla volontà del legislatore nell’ottica della protezione del mercato (DTF 141 II 103 consid. 3 e 4);
- “che la soglia numerica, anche se non è stata espressa nella legge e nell’ordinanza, è stata voluta dal legislatore poiché il commerciante di valori mobiliari che agisce per proprio conto può influire sul funzionamento del mercato se effettua un volume importante di transazioni. Essa procede dall’idea che, indipendentemente dai rischi che comporta l’attività effettiva di un commerciante determinato, a partire da un certo volume di affari - fissato dalla FINMA in 5 miliardi di franchi - il funzionamento del mercato potrebbe essere perturbato. Il Tribunale amministrativo federale ha espresso bene questo concetto osservando che “il superamento del limite di 5 miliardi di franchi è suscettibile di rappresentare la base di una presunzione inconfutabile
- 26 - SK.2020.16 per un potenziale perturbamento dei mercati”. In questo sistema, schematico ma chiaro, non v’è spazio per la verifica di ogni singola operazione propugnata dalla ricorrente. Poco importa, pertanto, se essa non agisca prevalentemente sui mercati svizzeri; il grosso volume di affari ch’essa è in grado di realizzare fa presumere che, se lo facesse, la sua attività potrebbe comportare dei rischi. […] L’esame dettagliato di ogni transazione sarebbe del resto estremamente laborioso e di difficile attuazione. Le condizioni dell’assoggettamento alla LBVM diverrebbero mutevoli e aleatorie e andrebbero verificate costantemente, poiché nell’attività del commerciante in grado di realizzare una cifra d’affari importante la proporzione tra i volumi di negoziazioni effettuate all'estero e in Svizzera potrebbe mutare rapidamente” (DTF 141 II 103 consid. 5.2);
- che “nel computo del volume di negoziazione vanno quindi considerate tutte le transazioni effettuate dalla ricorrente per conto proprio, ivi comprese quelle effettuate su titoli esteri”; essendo costitutive di un rischio per il mercato, vanno pure conteggiate le transazioni effettuate tramite le piattaforme telematiche R., G. e S. (sentenza TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014, consid. 2.2.5);
- più precisamente, che i volumi delle transazioni di B. SA accertati dagli incaricati d’inchiesta e dalla FINMA sono stati i seguenti (v. rapporto degli inca- ricati d’inchiesta del 4 ottobre 2011, act. FINMA E 001 e segg., in particolare 031; act. FINMA F1 191-192; sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.2.1):
- nel 2007 fr. 3'591'603'076.-- (oltre a transazioni per fr. 475'419'267.-- su altri conti di clienti, per un volume complessivo di fr. 4'067'022'343.--);
- nel 2008: fr. 4'713'563'877.-- (oltre a transazioni per fr. 345'421'073.-- mediante la rubrica “conto T.” riconducibile all’imputato [cliente 005], per fr. 70'360'738.-- mediante la rubrica “conto F.” [cliente 004] e per fr. 183'356'223.-- su altri conti di clienti, per un volume complessivo di fr. 5'058'984'950.--, rispettivamente di fr. 5'129'345'688.--, rispettiva- mente fr. 5'312'701'912.--);
- nel 2009: fr. 4'814'298'628.--;
- nel 2010: fr. 18'511'688'402.-- (ossia fr. 11'399'217'606.-- nonché fr. 7'112'470'796.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.);
- 27 - SK.2020.16
- nel 2011: fr. 15'922'398'611.-- (ossia fr. 8'687'471'239.-- nonché fr. 7'234'927'372.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.);
- nel 2012: di fr. 5'666'019'902.-- (ossia fr. 3'055'586'956.-- nonché fr. 2'610'432'946.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.) già il 16 maggio 2012;
- che “il Tribunale amministrativo federale ha accertato, confermando i dati raccolti dalla FINMA, che il volume delle contrattazioni [effettuate da B. SA, n.d.r.] ha ampiamente superato la soglia di 5 miliardi di franchi negli anni 2010, 2011 e nel 2012 già nel periodo 1° gennaio - 7 giugno e che l’attività di commerciante di valori mobiliari della ricorrente necessitava perciò dell’autorizzazione a partire dal 2010. Che la ricorrente ne fosse priva è pacifico” (sentenza del Tribunale federale 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 6; v. anche sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del
E. 10 A titolo preliminare, va anzitutto precisato che le affermazioni di A. non sono sempre apparse del tutto credibili agli occhi di questa Corte. Dall’analisi delle sue dichiarazioni, scritte ed orali (queste ultime rese in sede dibattimentale), A. ha fatto asserzioni che cozzano con le conoscenze che dice di aver acquisito nell’ambito dei mercati finanziari e con quanto risulta chiaramene dagli scritti della FINMA. Anche in merito alla sua situazione personale e patrimoniale, ha fatto affermazioni poco plausibili e coerenti: ha dichiarato di vivere a Londra, città notoriamente molto cara, con fr. 1'200.-- al mese ed ha fornito spiegazioni poco credibili in merito alle sue fonti di sostentamento, oltre ad avere accettato,
- 37 - SK.2020.16 nell’aprile 2021, di versare un contributo di mantenimento mensile di complessivi euro 4'500.-- in favore della ex moglie e del figlio minore, non percependo lui alcun reddito né avendo alcuna entrata (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.006 e segg.). Inoltre, nel merito delle accuse, in sede dibattimentale si è avvalso di tesi nuove, pur senza smentire quanto affermato in precedenza; tesi nuove che, a mente di questa Corte, avrebbero, se veritiere, dovuto essere invocate sin dall’inizio. Sia quel che sia, si tratta di tesi che non si incastrano perfettamente con gli atti e le emergenze dell’istruttoria. In particolare, in sede dibattimentale ha sostenuto di aver presentato l’istanza di autorizzazione in favore di B. SA “a titolo prudenziale”, come suggerito dallo studio legale che lo seguiva, in quanto egli riteneva, dopo aver letto “con molta attenzione” le circolari della FINMA e in particolare la Circ. FINMA 2008/11, che le transazioni all’estero su valori mobiliari esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera, effettuate in una borsa estera riconosciuta dalla Svizzera, non dovevano essere dichiarate dal commerciante di valori mobiliari secondo l’art. 3 OBVM-FINMA (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.013). Ora, mai prima della sede dibattimentale A. aveva sostenuto che la richiesta di autorizzazione di B. SA fosse stata presentata a titolo prudenziale, essendo convinto che il 98%-99% dell’attività di B. SA – appunto concentrata sulle transazioni all’estero – non ricadesse nel volume annuo soggetto alla soglia dei fr. 5 miliardi. Tale affermazione si scontra peraltro con quanto risulta dal contenuto dell’istanza medesima, in cui B. SA non fa alcuna differenziazione tra le transazioni estere o svizzere, includendole entrambe nel volume di affari che, fa notare alla FINMA, si approssima anno dopo anno sempre di più alla soglia dei fr. 5 miliardi stabilita dalla Circ. FINMA 2008/5. La tesi dell’istanza presentata “a titolo prudenziale” si scontra pure con il contenuto della lettera del 3 febbraio 2011 del legale di B. SA, in cui viene asserito che “attualmente le opportunità concrete di sviluppo vengono frenate per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei 5 miliardi”.
E. 11 In merito alla violazione dell’art. 44 LFINMA, a A. viene rimproverato di avere agito intenzionalmente.
E. 11.1 All’epoca dei fatti, A. era a conoscenza del contenuto della Circ. FINMA 2008/5, la cui n. 23 sancisce: “siccome il commerciante per conto proprio agisce solo a nome e per conto proprio, per definizione non ha clienti. Il suo assoggettamento alla Legge sulle borse non avviene quindi in base al principio della protezione degli investitori. Tale assoggettamento è giustificato unicamente da motivi volti a proteggere il funzionamento del mercato. Egli può peraltro mettere in pericolo il
- 38 - SK.2020.16 buon funzionamento dei mercati soltanto se esercita un volume notevole di transazioni in valori mobiliari. Soggiace quindi alla Legge sulle borse unicamente il commerciante per conto proprio che come tale effettua operazioni in valori mobiliari per un importo lordo (cifra d’affari) superiore a 5 miliardi di franchi svizzeri all’anno. Per il calcolo della cifra d’affari nelle operazioni effettuate a contanti come pure nelle operazioni su derivati ci si basa sui corsi pagati o realizzati”. A., infatti, ha affermato che nell’ambito del discorso del consolida- mento tra B. SA e BB. SA nel 2009, ha “iniziato a leggere con molta attenzione tutte le circolari e tutte le leggi che riguardavano le attività di negoziazione e di asset management”; in merito alla Circ. 2008/5 ha affermato di averla letta e che la medesima gli era chiara (verbale dibattimentale di A., act. SK 14.731.013, 015). Il fatto che A. fosse consapevole della necessità di ottenere un’autorizzazione in favore di B. SA, è anche dimostrato dal contenuto e dalla presentazione medesima dell’istanza del 20 agosto 2010. A., che ben era a conoscenza della soglia limite di un volume di contrattazioni di fr. 5 miliardi, e sapendo che l’attività di B. SA era prossima a tale soglia, si è attivato presso la FINMA al fine di ottenere la relativa autorizzazione. Ciò si evince pure chiaramente dal contenuto della lettera del 3 febbraio 2011 del legale di B. SA, secondo cui l’attività di B. SA in quel periodo era “frenata” per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei fr. 5 miliardi. Di conseguenza, A. non solo conosceva il contenuto della Circ. FINMA 2008/5, ma era pure consapevole della necessità di ben chiarire alcune modalità di calcolo del valore-soglia. B. SA medesima (tramite A. e F.), in effetti, aveva espressamente evidenziato tale problematica all’attenzione della FINMA. Inoltre, il 30 agosto 2010, pochi giorni dopo la presentazione dell’istanza summenzionata, la FINMA aveva comunicato a B. SA di ravvisare “evidenti problemi di tenuta della contabilità e di violazioni sistematiche di carattere penale”, invitando B. SA a ritirare la richiesta oppure a domandare l’emanazione di una decisione impugnabile (act. FINMA A 765). Ne consegue che, a soli 10 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, A. sapeva che la FINMA aveva evidenziato problematiche rilevanti che avrebbero verosimilmente ostacolato la concessione dell’autorizzazione; tant’è che la FINMA medesima aveva consigliato di ritirare l’istanza. Sono seguiti un incontro presso la FINMA (il 25 gennaio 2011) e svariati scambi di corrispondenza con tale autorità (v. supra consid. 4), nessuno dei quali tuttavia, contrariamente a quanto asserito dall’imputato, gli aveva fornito rassicurazioni in merito alla liceità dell’agire di B. SA, aveva chiarito la questione delle modalità di
- 39 - SK.2020.16 calcolo dei volumi, o aveva fornito ad A. l’indicazione che la FINMA avesse avvalorato, tantomeno per atti concludenti, l’agire di B. SA. Non credibile, come detto (v. supra consid. 10), è poi quanto dichiarato da A. in sede di interrogatorio dibattimentale (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.014 e segg.), ossia che la summenzionata istanza in favore di B. SA sia stata presentata solo a titolo prudenziale, ritenuto che tale aspetto, oltre a non emergere dagli atti ed essere stato sollevato unicamente in sede dibattimentale, come detto, si scontra con il contenuto dell’istanza medesima, in cui viene espressamente indicato il volume delle transazioni negli anni dal 2006 al 2009, volume che correttamente include le “transazioni estere” (v. arringa, act. SK 14.721.033) e che, secondo le indicazioni di B. SA medesima, era sempre più prossimo alla soglia limite dei fr. 5 miliardi. Inoltre, nell’istanza in questione veniva ben specificato che il volume soglia sarebbe stato raggiunto a breve. Non si tratta pertanto, a mente di questa Corte, di un’istanza presentata a titolo prudenziale. Ne consegue che la tesi, portata per la prima volta in aula, secondo cui la richiesta del 20 agosto 2010 sia stata formulata a titolo prudenziale non tiene: le informazioni contenute nelle richieste indicano che A. era in chiaro sulla necessità di ottenere l’autorizzazione per continuare la propria attività. Neppure credibile è che egli fosse convinto che l’attività di B. SA, per la sua gran parte, non ricadesse nel calcolo dei volumi lordi, ritenuto che essa operava a suo dire al 98-99% su titoli esteri, titoli che secondo A. non erano soggetti all’obbligo di dichiarazione in base alle note marginali 12a e 42 della Circ. FINMA 2008/11. Se A. fosse stato convinto di ciò, non avrebbe infatti presentato un’istanza di autorizzazione in favore di B. SA. Inoltre, se A. fosse stato certo (ciò che comunque questa Corte non ritiene) della non inclusione delle transazioni estere nel volume annuo, ma su consiglio dei suoi avvocati avesse ciononostante presentato un’istanza a titolo prudenziale, un dubbio a proposito di tali “transazioni estere” non poteva non essergli sorto, dubbio che certamente non è stato dissipato dalla FINMA nel senso da egli auspicato, come chiaramente si evince dai successivi scambi di corrispondenza con detta autorità. In effetti, il 30 agosto 2010 la FINMA informava che molti elementi facevano difetto nella domanda di autorizzazione, invitando B. SA a ritirare la propria istanza o a chiedere una decisione formale impugnabile; il 2 febbraio 2011 la FINMA ricordava a B. SA che, dopo l’incontro del 25 gennaio 2011 (in cui il tema del volume delle transazioni era stato oggetto di discussione), alcuni aspetti rimanevano da chiarire e che la situazione avrebbe ancora dovuto essere valutata internamente; il 9 giugno 2011 la FINMA ha sottolineato che nessuna decisione in merito all’autorizzazione era stata emessa ed infine il 2 marzo 2012 la FINMA ha ribadito che fintanto che nessuna autorizzazione era stata emessa
- 40 - SK.2020.16 B. SA non poteva esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi della LBVM. Dalla ricezione di tali scritti, e già dal primo scritto del 30 agosto 2010, ad A. doveva essere chiaro che avrebbe dovuto attivarsi per far in modo di non superare la soglia dei fr. 5 miliardi. Per i medesimi motivi, A. non poteva nemmeno essere certo che le transazioni effettuate tramite la piattaforma telematica della banca G. non fossero incluse nel volume-soglia, tant’è che egli medesimo ha sottoposto tale problematica alla FINMA nell’istanza di autorizzazione. Il sol fatto di avere un dubbio/incertezza e di non averlo dissipato, depone a favore della circostanza che A. ha ritenuto possibile il superamento della soglia per cui necessitava un’autorizzazione (che non aveva) e se ne è accollato il rischio. A., consapevole della necessità di avere un’autorizzazione, ha comunque continuato la sua attività e, così facendo, si è assunto il rischio che la soglia dei fr. 5 miliardi venisse (come avvenuto) superata.
E. 11.2.1 A sua discolpa, A. invoca l’esistenza di un errore sull’illiceità. Egli sostiene essere evidente che egli non sapeva di agire in maniera illecita; anzi, era convinto del contrario. A suo dire, tutti i dati e la situazione fattuale erano convergenti nel far ritenere a chiunque che quanto da egli effettuato ricadesse nel quadro normativo vigente. Egli infatti aveva posto in esecuzione tutte le misure volte ad effettuare l’attività di commerciante di valori mobiliari rispettando la legge: egli avrebbe presentato l’istanza di autorizzazione e né i professionisti da egli interpellati, né gli incaricati dell’inchiesta e neppure la FINMA avrebbero dato indicazioni contrarie univoche (v. arringa, act. SK 14.721.044). A. si prevale pure di un errore sui fatti, ritenuto che egli avrebbe posto in esecuzione tutte le precauzioni volte ad evitare una violazione della legislazione derivata dalla vLBVM. Egli avrebbe presentato l’istanza di autorizzazione in favore di B. SA indicando la sua comprensione in merito al calcolo dei volumi lordi secondo la Circ. FINMA 2008/5, avrebbe fornito informazioni più precise in sede di incontro con la FINMA il 25 gennaio 2011, il 3 febbraio 2011 avrebbe ribadito alla FINMA che i dirigenti di B. SA avevano esposto la loro valutazione in merito al calcolo del volume di affari e avrebbe informato la medesima autorità che le opportunità concrete di sviluppo venivano frenate per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei fr. 5 miliardi. Inoltre, A. aveva chiesto la consu- lenza di uno studio legale e dell’ufficio di revisione interno ed aveva accettato l’intervento degli incaricati d’inchiesta. L’inevitabilità dell’errore si evincerebbe dal
- 41 - SK.2020.16 fatto che né i professionisti chiamati a verificare la fattispecie, né la FINMA sarebbero stati in grado di fornire risposte precise ed univoche sul metodo di calcolo riferito alle negoziazioni. Tali risposte sono divenute evidenti solo con la sentenza del TAF del 10 aprile 2014 e con la sentenza del Tribunale federale 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015 (in parte pubblicata in DTF 141 II 103) (v. arringa, act. SK 14.721.042 e segg.).
E. 11.2.2 Ora, vi è un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP allorquando l’autore agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto. Lo stesso sarà giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Se, tuttavia, avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2 CP). In caso di errore sui fatti, l’intenzione di commettere il reato viene meno (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.2).
E. 11.2.3 Giusta l’art. 21 CP, si trova in stato di errore sull’illiceità chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente; in tale evenienza, l’autore non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. A differenza dell’errore sui fatti, l’errore sull’illiceità concerne la situazione nella quale l’autore ha agito avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito. In questo caso l’errore concerne l’illiceità del caso concreto. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell’errore sull’illiceità sono adempiuti quando l’agente crede, nel momento in cui viene perpetrato l’atto, di non aver fatto alcunché d’illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1 e 3.2.2;115 IV 162 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.5). L’autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). Le conseguenze penali di un errore sull’illiceità dipendono dal suo carattere evitabile o inevitabile. Nel caso di errore inevitabile – ossia quando l’autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente – egli non è colpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni pena), poiché il suo errore è dovuto a delle circostanze che avrebbero potuto indurre in errore anche una persona avveduta e coscienziosa. Se al contrario l’errore era evitabile, l’autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta, per cui il giudice deve obbligatoriamente attenuare la pena (Messaggio concernente la modifica della parte generale del Codice penale del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1695).
- 42 - SK.2020.16 La determinazione di ciò che una persona sapeva, ha immaginato, voluto o accettato è una questione di fatto (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2). La deter- minazione dell’evitabilità o meno di un errore è invece una questione di diritto (sentenza del Tribunale federale 6B_403/2013 del 27 giugno 2013 consid. 1.1 con riferimenti). Il diritto svizzero parte dal presupposto che occorre avere coscienza dell’illiceità di un atto affinché lo stesso sia punibile (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.1). L’autore deve tuttavia attivarsi per conoscere la legge. Inoltre, nel caso di settori tecnici o sottoposti ad autorizzazione, l’autore è tenuto ad informarsi presso la competente autorità (sentenza del Tribunale federale 6B_1035/2009 del 26 agosto 2010 consid. 2.2.3; sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). La sua ignoranza gli permette di discolparsi unicamente in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). L’errore sull’illiceità deve pertanto essere ammesso in maniera restrittiva (THALMANN, Commentaire romand, 2009, n. 9 ad art. 21 CP). Lo stesso non viene riconosciuto allorquando l’autore dubitava, o avrebbe dovuto dubitare dell’illiceità del suo comportamento (sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1).
E. 11.2.4 Nel caso di specie, per i motivi esposti in precedenza (v. supra consid. 11.1), visti i vari scambi verbali ed epistolari con la FINMA e i professionisti coinvolti, A. era consapevole della necessità di ottenere un’autorizzazione, tant’è che l’ha ri- chiesta. Questa Corte ritiene quindi escluso che A. si sia trovato in una situazione di errore sui fatti o di errore sull’illeceità.
E. 11.3 La Corte è dunque convinta che A. fosse consapevole (data la sua attività), almeno con dolo eventuale, della necessità di ottenere l’autorizzazione dalla FINMA allo scopo di potere superare (senza incorrere in violazioni di norme) il limite dei fr. 5 miliardi. A., continuando con tutte le contrattazioni, in assenza di autorizzazione, ha accettato il rischio di agire illecitamente. Dalla corrispondenza intercorsa e dagli atti nel loro insieme, emerge tale consapevolezza.
E. 11.4 A. va dunque ritenuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione della FINMA ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM, e ciò nel periodo dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012.
- 43 - SK.2020.16
E. 12 Pena
E. 12.1 A. è riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM; reato punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I reati ritenuti a suo carico sono stati commessi prima del 1° gennaio 2018, data dell’entrata in vigore della revisione del diritto sanzionatorio; in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre quindi determinare in concreto quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta.
E. 12.2 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).
E. 12.3 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze oggettive e soggettive legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va conside- rato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
- 44 - SK.2020.16 Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden o subjektive Tatkomponente), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
E. 12.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
E. 12.5 Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del
- 45 - SK.2020.16
E. 12.6 Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).
E. 12.7 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
E. 12.8 La Corte rileva che al momento del dibattimento figurava sul casellario giudiziale a carico di A. una condanna a una pena pecuniaria per infrazione grave alle norme della circolazione (fatti avvenuti il 27 agosto 2011), iscrizione che è stata eliminata dal 1° dicembre 2021 (act. SK 14.231.1.007-009, SK 14.231.1.018), in applicazione dell’art. 369 cpv. 3 e 6a CP, prima dell’emanazione della presente decisione scritta giusta l’art. 79 cpv. 2 DPA. Essa non va dunque considerata. Ad ogni modo, della medesima non avrebbe dovuto essere tenuto giusta l’art. 9 DPA, secondo cui l’art. 68 vCP (ora art. 49 CP) sul concorso di reati o di disposizioni penali, non si applica alle multe e alle pene da commutazione; vige dunque, in questi casi, il cumulo delle sanzioni. Ciò vale, mutatis mutandis, e sebbene non si evinca chiaramente dal testo della legge, anche per le pene pecuniarie (JOHNAS ACHERMANN, Velwaltungsstrafrecht, Commentario basilese, 2020, n. 14 e segg. ad art. 9 DPA).
- 46 - SK.2020.16
E. 12.9 Con mente agli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione punita dall’art. 44 cpv. 1 LFINMA, la Corte ha considerato che vi è stata una certa costanza da parte di A. nel delinquere, e ciò alla luce della durata di perpetrazione del reato, che è complessivamente di poco più di due anni, dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. Quale ulteriore elemento a carico di A., vi è il fatto che il superamento della soglia di fr. 5 miliardi è stato importante in tale periodo: nel 2010: fr. 18'511'688'402.-- (fr. 11'399'217'606.-- nonché fr. 7'112'470'796.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.); nel 2011: fr. 15'922'398'611.-- (fr. 8'687'471'239.-- nonché fr. 7'234'927'372.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.); nel 2012: di fr. 5'666'019'902.-- (fr. 3'055'586'956.-- nonché fr. 2'610'432'946.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.) già il 16 maggio 2012. Ne risulta che A., nonostante sapesse che B. SA non disponeva della necessaria autorizzazione, organo formale, di fatto e CEO di B. SA, ha tranquillamente continuato ad operare ben oltre la soglia limite dei fr. 5 miliardi, creando costantemente un pericolo astratto per i mercati finanziari. Per quel che attiene agli elementi costitutivi soggettivi, a sfavore di A. vi è da rilevare che egli ha agito per mero scopo di lucro, non avendone alcuna necessità, ritenuto come all’epoca dei fatti egli aveva una situazione patrimoniale stabile, con un reddito fino a circa fr. 400'000.-- (v. interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.006), pertanto sarebbe stato facile non cadere in tentazione ed evitare di delinquere. Aggiungasi che A. ben era consapevole della necessità di ottenere un’autorizzazione da parte della FINMA, tant’è che B. SA aveva presentato una relativa istanza il 20 agosto 2010. Tuttavia, sebbene sapesse che la FINMA intravvedeva importanti problematiche nella procedura di autorizzazione, egli non ha adottato alcun accorgimento per fare in modo che l’attività di B. SA, almeno in tale periodo “transitorio”, rimanesse conforme alle normative legali, ossia sotto la soglia dei fr. 5 miliardi. La Corte ha dunque considerato che A. ha accettato la possibilità che il reato si realizzasse e si è accollato tale rischio, agendo dunque per lo meno con dolo eventuale (v. supra consid. 11.3). Ciò che, evidentemente, costituisce un fattore attenuante nella commisurazione della pena rispetto al dolo diretto (TRECHSEL/THOMMEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Paxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 20 ad art. 47 CP). Vero è, d’altro lato, che B. SA il 20 agosto 2010 ha presentato una richiesta di autorizzazione e che, nonostante diversi scambi di corrispondenza, la decisione della FINMA è giunta solo il 7 giugno 2012, a distanza di quasi due anni dalla presentazione dell’istanza succitata.
- 47 - SK.2020.16 Tenuto conto delle predette circostanze, nel quadro della cornice edittale applicabile la Corte ha valutato la colpa di A. come non più lieve. Ciò detto, la Corte ritiene adeguata alla colpa di A. una pena pecuniaria ipotetica di base di 240 aliquote giornaliere. La Corte ha poi accertato come A., cittadino italiano, […], è divorziato e ha 3 figli, nati nel 1987, 1992 e 1998. Attualmente egli ha una compagna. Dal profilo della sua formazione e esperienza professionale, egli ha conseguito la maturità nel 1977 e dal 1978 al 2002 ha acquisito un bagaglio di esperienze in Italia nel settore bancario, conseguendo anche un master in ambito finanziario presso la Bocconi a Milano. Dal 2002 è stato libero professionista, si è trasferito prima occasionalmente e poi in maniera permanente a Lugano e ha operato per la CC. SICAV, per poi passare alle dipendenze di B. SA con la carica di direttore generale nel 2008 e fino all’intervento della FINMA il 7 giugno 2012. L'imputato ha costantemente fatto parte del Consiglio di amministrazione di B. SA quale membro o presidente dal 25 giugno 2008 in poi. Attivo a livello operativo quale CEO dal 18 febbraio 2008, l'imputato deteneva anche il 30% del pacchetto azionario di B. SA. Dopo essersi trasferito a Londra nel 2013, dal 2015 l'imputato ha effettuato saltuarie consulenze in ambito finanziario a privati e consegue un reddito annuale di GBP 12'500.-- nel 2018 e GBP 25'000.-- nel 2019. Dal 2020 è senza attività lavorativa. Sul formulario relativo alla propria situazione personale e patrimoniale datato 3 novembre 2011 (act. SK 14.231.1.005-008), A. ha indicato di essere attualmente disoccupato e di non percepire alcun reddito; egli ha inoltre menzionato l’esistenza di un obbligo di versare contributi di mantenimento a suo carico (obbligo sottoscritto nell’aprile 2021, act. SK 14.231.2.137-141) per un importo di euro 4'500.-- mensili in favore della ex moglie e del figlio minore, nato nel 1998, precisando tuttavia che detti contributi al momento non vengono corrisposti. In merito alla sostanza, ha dichiarato di possedere un immobile a Z./TI del valore di fr. 700'000.-- (attualmente oggetto di una procedura di pignoramento e di un blocco a registro fondiario da parte del Ministero pubblico in vista di una confisca; interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.007), e di avere su tale immobile un debito ipotecario di fr. 350'000.--. Per vivere, A. farebbe capo ad aiuti del figlio maggiore e di amici (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.006 e segg.). Dalle dichiarazioni fiscali del Canton Ticino riferite a A., risulta invece quanto segue: nella decisione di tassazione relativa all’anno 2020, cresciuta in giudicato, viene menzionato che egli ha percepito un reddito netto dalla sostanza
- 48 - SK.2020.16 immobiliare di fr. 11'853.-- e altri redditi per fr. 200'000.-- (verosimilmente in Gran Bretagna; nelle decisioni di tassazione dopo reclamo del 2016-2019 questa cifra era invece di fr. 70'000.--) per un reddito imponibile complessivo, tenuto conto delle deduzioni, di fr. 206'200.--. A titolo di sostanza, emerge dalle decisioni che egli disponeva di elementi della sostanza mobiliare per fr. 4'000'000.-- (in Gran Bretagna; cifra che figura anche nelle decisioni di tassazione dopo reclamo del 2017-2019, mentre nel 2016 tale posta era pari a fr. 5'500'000.--) e sostanza immobiliare per un valore di fr. 206'372.--, a fronte di debiti privati per fr. 362'500.--: il valore della sostanza imponibile complessiva era pertanto di fr. 3'843'000.-- (act. SK 14.231.2.003-092). Dai Tax Returns inglesi risulta per contro che egli avrebbe percepito dalla propria attività professionale indipendente GBP 12'500.-- nel 2018 e GBP 25'000.-- nel 2019 (act. SK 14.521.025-058), nulla invece nel 2020 (act. SK 14.231.2.096- 111). Nei vari Tax Returns non si fa alcun accenno all’eventuale sostanza detenuta da A. A., in sede di interrogatorio dibattimentale, ha spiegato che i dati corretti sono quelli che risultano dai Tax Returns inglesi, nazione dove egli risiede. Ha pure spiegato che le decisioni di tassazione del Canton Ticino del 2016-2020 si basano su dati ripresi dalle dichiarazioni fiscali del 2010-2012, decisioni contro le quali sarebbe tuttora pendente un ricorso alla Camera di diritto tributario e non sarebbero pertanto definitive (verbale dibattimentale di A., act. SK 14.731.008 e seg.). In merito all’attitudine di A. nell’ambito del presente procedimento, va considerato che egli si è dimostrato piuttosto collaborativo, anche se con una chiara tendenza al chiamarsi fuori dalle responsabilità, ciò che è comunque legittimo, dato che egli si professa innocente. Per quanto attiene alla condanna per violazione della LCStr del 31 ottobre 2011 (che figurava sull’estratto del casellario giudiziale sino al 1° dicembre 2021, act. SK. 14.231.1.007-009), la Corte ribadisce che l’iscrizione relativa alla medesima è stata eliminata dall’estratto del casellario giudiziale il 1° dicembre 2021 giusta l’art. 369 cpv. 3 e 6a CP; essa non viene dunque considerata nell’ambito della commisurazione della pena nel presente procedimento, non potendo le condanne eliminate dal casellario giudiziale più essere utilizzate in un nuovo procedimento penale per commisurare la pena o per decidere della sospensione condizionale della stessa (DTF 135 IV 87 consid. 2.4). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, risulta infine pendente, dal 25 giugno 2021, a suo carico, un’inchiesta condotta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ed
- 49 - SK.2020.16 amministrazione infedele. Per tale procedimento vale la presunzione d’innocenza. A. non ha invece precedenti penali né Italia né in Inghilterra (act. SK 14.231.1.010-015). Nell’ambito della commisurazione della pena, i procedimenti a carico di A. devono dunque essere considerati in maniera neutra. In virtù del principio in dubio pro reo, deve pure essere considerato che A. abbia tenuto buona condotta dopo i fatti e ciò va considerato come un fattore neutro (v. più ampiamente la DTF 136 IV 1 consid. 2.6, dove la buona condotta viene considerata come un fattore neutro). In complesso, dunque, i fattori legati alla persona dell’autore hanno una portata neutra. Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“ausser- gewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ad ogni modo ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria (sospesa, v. infra consid. 12.12) e che la situazione finanziaria di A., tutt’altro che chiara, gli permette, a mente di questa Corte, di non incorrere in gravi problemi di liquidità per il fatto di venire condannato al pagamento di una pena pecuniaria (sospesa). Fattore sensibilmente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti. Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP). Ora, considerando che i fatti sono occorsi dal 24 maggio 2010 fino al 7 giugno 2012, vale a dire più o meno dieci anni or sono, durata che eccede quindi quella del termine di prescrizione dell’azione penale di sette anni, come
- 50 - SK.2020.16 pure che al giorno della decisione penale del 24 aprile 2020 erano decorsi oltre 5 anni e 2 mesi, ossia più dei due terzi del termine di prescrizione, la pena deve essere attenuata in modo considerevole giusta l’art. 48 lett. e CP. Tanto più che dal giorno della decisione penale, ad oggi sono ulteriormente trascorsi più di un anno e 7 mesi.
E. 12.10 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di A. giudica adeguata una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere.
E. 12.11 Per quel che attiene all’importo dell’aliquota, l’art. 34 cpv. 2 CP prevede che un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali, la Corte ritiene che all’imputato, attualmente disoccupato, non possa essere conteggiato alcun reddito netto. Egli vivrebbe attualmente grazie ad aiuti di amici, per circa GBP 750.--/1'500.-- al mese, e del figlio maggiore, per circa euro 500.--/1'000.-- al mese, oltre alla possibilità di abitare gratuitamente nell’appartamento di Londra di proprietà sempre del figlio maggiore (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.010). La Corte ha tuttavia tenuto in considerazione che A. percepiva un guadagno annuo importante, pari a circa fr. 400'000.-- negli anni in cui ha commesso le infrazioni ascrittegli, reddito poi diminuito negli anni fino a giungere a GBP 12'500.-- annue nel 2018 e GBP 25'000.-- nel 2019, e quindi ad annullarsi. Nell’aprile 2021, pur non percependo alcun reddito, egli si è inoltre assunto il carico di pagare contributi di mantenimento mensili in favore della ex moglie per euro 3'000.-- e in favore del figlio minore per euro 1'500.-- (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.006). A. risulta comunque proprietario di un immobile a Z./TI, del valore di fr. 700'000.--, gravato da un debito ipotecario a suo carico di fr. 350'000.--; l’immobile sarebbe attualmente oggetto di un pignoramento e di un blocco a registro fondiario ordinato dal Ministero pubblico in vista di un’eventuale confisca, ma A. vi risiederebbe gratuitamente in occasione delle sue visite in Ticino, avendolo concesso in utilizzo alla sua attuale compagna (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.007). La Corte è dunque giunta alla conclusione che, nella situazione particolare di A., dove anche i dati risultanti dalle decisioni di tassazione non appaiono sufficientemente chiari, un importo minimo legale di fr. 30.-- ad aliquota sia adeguato e conforme alla sua situazione personale ed economica.
- 51 - SK.2020.16
E. 12.12 Per quel che concerne la sospensione condizionale della pena, in casu le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date. Soggettivamente, giusta l’art. 42 CP è sufficiente l’assenza di una prognosi negativa; nel caso concreto, per i motivi sopra esposti può essere ritenuto che dopo i fatti l’imputato ha tenuto buona condotta, è ben integrato socialmente e non ha antecedenti che ostacolano la formulazione di una prognosi favorevole. La sospensione della pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. 13. Spese e ripetibili 13.1 Giusta l’art. 94 DPA, le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura (cpv. 1). L’ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), l’importo della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di fr. 100.-- a un massimo di fr. 10'000.--, mentre giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a della medesima ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di fr. 10.-- la pagina per la confezione dell’originale. In considerazione di quanto testé indicato, il DFF nella decisione penale del 24 aprile 2020 ha fissato a fr. 2'340.-- le spese procedurali (fr. 2'000.-- per la tassa di decisione e fr. 340.-- per la tassa di stesura). 13.2 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, salvo l’art. 78 cpv. 4 DPA, secondo gli artt. 417-428 CPP (art. 97 cpv. 1 DPA). Giusta l’art. 424 cpv. 1 CPP, la Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti. Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA). 13.3 Nella sede dibattimentale, in applicazione dell’art. 97 DPA in relazione con gli artt. 424 cpv. 1 CPP e 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, il DFF ha chiesto di condannare A. al pagamento dei costi procedurali, composti da un emolumento di istruttoria e rappresentazione dell’accusa per l’ammontare complessivo di fr. 3'500.--.
- 52 - SK.2020.16 Ritenuto che nella procedura giudiziaria l’amministrazione agisce quale accusatore unitamente al MPC, e che agisce al suo posto o con il medesimo, per la determinazione degli emolumenti del DFF si giustifica l’applicazione dell’art. 6 cpv. 4 lett. c del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 ottobre 2010 (RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l’art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di chiusura con un atto d’accusa l’emolumento relativo all’istruttoria, inclusa la rappresentanza dell’accusa (sentenze del TPF SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 consid. 19; SK.2018.31 del 7 novembre 2018 consid. 6; SK 2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 7.2.1 e SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1), oscilla tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.--. Le spese sostenute dall’accusatore sono già comprese nell’emolumento (sentenze del Tribunale penale federale SK.2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011 consid. 10.3). Alla luce di quanto testé esposto, e dato che le spese del procedimento ammi- nistrativo di cui al consid. 13.1 e al presente considerando devono essere prese in considerazione in questa sede, essendo le stesse assimilabili agli emolumenti riscossi dal MPC in caso di chiusura dell’istruttoria con un decreto d’accusa (art. 6 cpv. 4 lett. a RSPPF), la Corte ritiene adeguato un emolumento di istruttoria complessivo di fr. 3'500.--, non apparendo esso inadeguato al caso concreto. 13.4 Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50'000.-- (art. 7 lett. a RSPPF). Nel caso in esame l’emolumento legato all’attività di questo Tribunale è fissato a fr. 2'000.--, importo adeguato per cause come quella in esame. 13.5 In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA). Nel caso in esame, la Corte ritiene che le spese procedurali, che ammontano complessivamente a fr. 5'500.--, debbano essere interamente poste a carico di A. 13.6 Questa Corte non ritiene di accollare ad A. il pagamento di multe, come invece era stato richiesto dal DFF nella propria decisione penale del 24 aprile 2020.
- 53 - SK.2020.16 Questa Corte reputa infatti idonea alla colpa dell’imputato la condanna alla pena pecuniaria come sopra decisa e ciò anche alla luce della sua situazione finanziaria.
E. 14 Indennità
E. 14.1 Nella procedura giudiziaria, all’imputato che ha beneficiato dell’abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un’indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti (artt. 99 cpv. 1 DPA e 101 cpv. 1 DPA, applicabili per rinvio dell’art. 79 cpv. 1 DPA). In questo caso, l’indennità è a carico della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA). Giusta l’art. 101 DPA, nel procedimento giudiziario il tribunale decide anche circa l’indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. Prima di stabilire l’indennità, il tribunale deve dare all’amministrazione in causa la possibilità di esprimersi sul diritto all’indennità e l’ammontare della medesima, e di presentare proposte. Le spese necessarie per la difesa fanno parte degli altri pregiudizi ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 DPA (DTF 115 IV 156 consid. 2.c).
E. 14.2 A., tramite istanza del 24 novembre 2021, ha chiesto il riconoscimento di fr. 18'405.-- pari a 77.72 ore di onorari a una tariffa oraria di fr. 230.--, nonché a fr. 530 a titolo di spese (chiedendo di adeguare la stima del dibattimento alla sua effettiva durata), a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (act. SK 14.721.009 e segg.).
E. 14.3 La rappresentante del DFF, chiamata ad esprimersi al riguardo nella sede dibattimentale (v. act. SK 14.721.024), ha osservato che la quantità di ore fatta valere per il patrocinio dell’imputato appare eccessiva; per la decisione in merito, ella si è rimessa al prudente giudizio ed alla prassi di questo Tribunale.
E. 14.4 Nel caso concreto, considerato che A. è stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA, l’istanza d’indennità deve essere respinta.
- 54 - SK.2020.16 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM). 2. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere, di fr. 30.-- cadauna.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni. 3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'500.--. 4. L’istanza di indennità di A. è respinta.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Lucienne Fauquex - Dipartimento federale delle finanze, Signor Christian Heierli, Capo del Servizio di diritto penale - Avv. Ergin Cimen
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata al Ministero pubblico della Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale delle finanze, autorità quest’ultima incaricata dell’esecuzione (art. 90 DPA).
- 55 - SK.2020.16 Informazione sui rimedi giuridici Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).
Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza della Corte penale è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art. 398 cpv. 5 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 15 dicembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 15 dicembre 2021 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Parti
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDE- RAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,
2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato dal signor Christian Heierli, Capo del Servizio di diritto penale, contro
A., difeso dall'avv. di fiducia Ergin Cimen, Oggetto
Esercizio di un’attività senza autorizzazione, rico- noscimento, abilitazione o registrazione / Violazione dell'art. 44 della Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari in relazione con l’art. 10 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari in vigore sino al 31 dicembre 2019
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2020.16
- 2 - SK.2020.16 Fatti: A. In data 7 giugno 2012 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) ha emanato una decisione relativa alla procedura avviata nei confronti di B. SA, mediante la quale è stato tra l’altro constatato che B. SA aveva esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione; la FINMA ha dunque deciso la liquidazione di B. SA (v. incartamento del Dipartimento federale delle finanze [di seguito: DFF], act. 010.0012 e segg.). Il 24 agosto 2012, la FINMA ha ordinato il fallimento di B. SA, trovandosi la società in stato di eccedenza di debiti, ed ha nominato gli avv. C. e D. liquidatori del fallimento (act. DFF 010.0003). Le decisioni della FINMA sono state confermate dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF) con giudizio del 10 aprile 2014 (act. DFF 030.0021 e segg.); il ricorso interposto da B. SA avverso tale sentenza è stato respinto dal Tribunale federale il 27 gennaio 2015 (act. DFF 030.0076 e segg.). B. Parallelamente, il 23 novembre 2012 la FINMA ha formulato all’indirizzo del DFF una notizia di reato nei confronti dei responsabili di B. SA per sospetto esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 10 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1) nonché per comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) e violazione degli obblighi di diligenza previsti dagli art. 3-8 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) (act. DFF 010.0001-51). C. Il 1° marzo 2018 il DFF ha dunque aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A. e F., per sospetto di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM e sospetto di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA (act. DFF 040.0001). D. Con scritto del 22 giugno 2018 il DFF ha informato A. – a cui tale scritto è stato trasmesso per il tramite del proprio legale avv. Ergin Cimen il 15 agosto 2018 – e F. dell’apertura di un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei loro confronti (act. DFF 020.0001 e seg., 021.1 e segg.). E. Mediante processo verbale finale del 5 aprile 2019 (act. DFF 080.0003 e segg., 081.0003 e segg.), il DFF è giunto alla conclusione che A. e F. si fossero resi colpevoli, dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012, d’infrazione intenzionale all’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, esercitando l’attività di
- 3 - SK.2020.16 commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione. Il DFF ha invece deciso di rinunciare a perseguire A. e F. per la violazione dell’art. 45 LFINMA in relazione con gli art. 25 e 29 LFINMA. F. Con opposizione del 22 maggio 2019, A. ha contestato le conclusioni del processo verbale summenzionato, chiedendo in particolare di acquisire ulteriore documentazione e di essere interrogato in qualità di imputato; egli ha inoltre invocato il proprio errore sull’illiceità, per il motivo che “non era in nessun caso chiara la modalità di calcolo riguardo al volume annuo delle operazioni cui avrebbe dovuto attenersi un commerciante di valori mobiliari. Non vi era in effetti una base legale formale che avrebbe potuto (e dovuto) chiarire i criteri per determinare il volume lordo annuo delle operazioni altre al quale sarebbe stata necessaria un’autorizzazione della FINMA”; tant’è che “prima delle sentenze pronunciate dal TAF (DTAF B-5051/2012, B-3142/2012) e dal TF (2C_ 455/2014) non vi era una certezza giuridica riguardo ai metodi di calcolo per determinare il volume lordo annuo in riferimento al quale era necessaria una formale autorizzazione da parte della FINMA. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che né la FINMA, né la giurisprudenza di quel periodo, e nemmeno la dottrina nota all’epoca, aveva permesso di chiarire le modalità di calcolo di tali volumi”. A. ha altresì sollevato la prescrizione degli eventuali reati e la violazione del principio di celerità. In sede di conclusioni, A. ha dunque richiesto di acquisire agli atti le osservazioni datate 17 luglio 2012 di B. SA al TAF, di essere citato per essere sentito in qualità di imputato (per riferire “anche il contenuto delle discussioni occorse in data 25 gennaio 2011 presso i locali della FINMA, laddove egli indicò con precisione ai responsabili della FINMA i metodi di calcolo che B. SA aveva adottato in riferimento alle operazioni di negoziazione poste in esecuzione in seno alla società”), nonché di riconsiderare le conclusioni di cui al processo verbale finale, prosciogliendolo dall’imputazione di cui all’art. 44 LFINMA o, in subordine, di stralciare dai ruoli il procedimento essendo le condotte contestate prescritte (act. DFF 081.0025 e segg.). Anche F. ha preso posizione sul processo verbale finale succitato con scritto del 22 maggio 2019, sostanzialmente contestando le tesi del DFF, postulando inoltre l’acquisizione di atti e di essere interrogato (act. DFF 080.0028 e segg.). G. Mediante decisione di rinvio del 17 settembre 2019, la funzionaria inquirente ha indicato che il DFF si dichiarava “disposto a considerare come comprovato il fatto che, in occasione dell’incontro del 25 gennaio 2011 presso gli uffici della FINMA, non è stata affrontata la problematica legata al superamento del volume d’affari previsto nella relativa circolare della FINMA e che in particolare in occasione della riunione del 25 gennaio 2011 la FINMA non ha fornito una risposta univoca agli
- 4 - SK.2020.16 imputati A. e F. sulla necessità del computo delle transazioni effettuate sul mer- cato estero e in particolare sulla piattaforma della banca G., così come accennato nella richiesta di autorizzazione di B. SA del 20 agosto 2010. Alla luce di questa circostanza, i complementi d’inchiesta finalizzati a comprovare tale elemento di fatto devono essere respinti, nella misura in cui non riguardano atti che sono già stati acquisiti”. Ella ha dunque deciso la chiusura dell’inchiesta, ha considerato realizzata la fatti- specie punibile ai sensi dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, non realizzati i sospetti di violazioni degli artt. 45 LFINMA e 37 LRD, ha respinto le richieste di complemento d’inchiesta formulate da A. (ad eccezione dell’acquisi- zione agli atti delle osservazioni 12 luglio 2012 di B. SA al TAF), ed ha trasmesso gli atti procedurali al capogruppo per decisione (act. DFF 082.0001 e segg.). H. Tramite decreto penale del 20 settembre 2019, il DFF ha riconosciuto A. autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di fr. 80.-- cadauna; pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'960.--, nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 2'130.-- (act. DFF 091.0001 e segg.). F. è anch’egli stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. F. è stato condannato a una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere di fr. 50.-- cadauna; pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.--, nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura di fr. 2'140.-- e spese per la difesa d’ufficio di fr. 12'421.15) per un totale di fr. 14'561.15 (act. DFF 90.1 e segg.). F. non si è opposto al decreto penale. Con scritto del 24 ottobre 2019, A. ha interposto opposizione avverso il decreto penale del 20 settembre 2019: egli ha in sostanza invocato un accertamento arbitrario dei fatti, l’errore sull’illiceità e sui fatti – avendo il DFF in particolare considerato, a torto, che fosse stata comprovata la circostanza riferita al fatto che in occasione dell’incontro del 25 gennaio 2011 presso gli uffici della FINMA non fosse stato tema di dibattimento la problematica legata al superamento del volume d'affari previsto nella circolare 2008/5 della FINMA –, nonché la
- 5 - SK.2020.16 violazione del principio di celerità; ha inoltre postulato l’accertamento della violazione del proprio diritto di essere sentito – non avendo il DFF inteso procedere al suo interrogatorio – ed ha richiesto l’interrogatorio di F. ed il proprio, come pure quello di tre impiegati della FINMA; ha infine chiesto il riesame delle conclusioni di cui al decreto penale e quindi l’emanazione di una decisione di non doversi procedere nei suoi confronti (act. DFF 091.0018 e segg.). I. Il 24 aprile 2020, il DFF ha emanato una decisione penale nei confronti dell’im- putato. Il DFF ha respinto le richieste di complemento d’inchiesta presentate con opposizione del 24 ottobre 2019 (essendo il DFF disposto a considerare comprovati i fatti alla base delle richieste di audizioni, ossia che “i rappresentanti della FINMA non hanno fornito una risposta univoca circa tale valutazione, nella misura in cui, seguendo le allegazioni dello stesso imputato, il tema del supe- ramento del volume di affari venne discusso” e “non era chiara (nemmeno per la FINMA) la modalità di calcolo riguardo al volume annuo delle operazioni cui avrebbe dovuto attenersi un commerciante di valori mobiliari”) ed ha pronunciato l’abbandono del procedimento per la fattispecie di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA. Nel merito, A. è stato riconosciuto autore colpe- vole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM (in vigore fino al 31 dicembre 2019), infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di fr. 80.-- cadauna; pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'960.--, nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 2'340.-- (act. DFF 100.001 e segg.). J. Mediante scritto del 29 aprile 2020, A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF) (act. DFF 100.37). Il 29 maggio 2020 il DFF ha quindi inoltrato l’incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), postulando, quale accusa subordinata a quella intenzionale, la condanna di A. per la medesima infrazione ma commessa per negligenza giusta l’art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM con la condanna al pagamento di una multa di fr. 25'000.--. Il 2 giugno 2020, il MPC ha trasmesso l’incartamento per giudizio al TPF (act. SK 14.100.001-059). K. Il 5 giugno 2020, il Presidente della Corte penale del TPF ha comunicato alle parti l’avviso di entrata del caso e la composizione della Corte (act. SK 14.120.001-003).
- 6 - SK.2020.16 L. L’8 gennaio 2021 la Corte penale ha informato le parti in merito alle prove che sarebbero state assunte d’ufficio e le ha invitate a presentare entro il 3 febbraio 2021 eventuali istanze probatorie (act. SK 14.250.001-002). Con missiva di medesima data la Corte ha pure invitato l’avv. Cimen a voler dare indicazioni in merito a quanto descritto da Interpol Roma sulla situazione patrimoniale di A. (act. SK 14.400.001). M. Con scritto del 14 gennaio 2021 il DFF ha comunicato di non intendere presentare istanze probatorie (act. SK 14.511.001). N. Con scritti del 5 marzo 2021, nel termine prorogato, l’avv. Cimen ha prodotto documentazione concernente la situazione patrimoniale di A. e degli scambi di corrispondenza che dimostrerebbero l’incertezza in merito alle modalità di calcolo dei volumi annui, documenti che ha chiesto di acquisire agli atti (act. SK 14.401.001-003, 14.521.007-072). O. Il 16 marzo 2021 il DFF ha comunicato di non avere osservazioni da presentare agli scritti datati 5 marzo 2021 dell’avv. Cimen e di non opporsi all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta (act. SK 14.511.002-003). P. Con decreto del 14 ottobre 2021, il giudice unico ha deciso l’acquisizione agli atti dell’estratto del casellario svizzero, italiano e inglese dell’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato non appena saranno pervenuti; ha inoltre disposto la verifica della situazione fiscale svizzera dell’imputato, per gli anni dal 2016 in poi e la verifica della situazione economica e fiscale in Italia e in Inghilterra dell’imputato, con l’acquisizione agli atti della relativa documentazione; infine, ha accolto la richiesta del 5 marzo 2021 dell’avv. Cimen in merito all’acquisizione agli atti della documentazione da lui prodotta (act. SK 14.250.003-007, 14.231.1.007-015, 14.231.2.003-092, 14.231.1.005-008, 14.231.2.093-141). Q. Il 25 ottobre 2021, il DFF ha comunicato che non solleverà questioni pregiudiziali (act. SK 14.511.005). R. Il 3 novembre 2021 l’avv. Cimen ha anch’egli informato questa Corte di non avere questioni pregiudiziali da sottoporre, anticipando che in sede di dibattimento avrebbe invocato l’avvenuta acquisizione della prescrizione dell’azione penale (act. SK 14.521.073). Con missiva di medesima data, l’avv. Cimen ha trasmesso alla Corte il formulario sulla situazione personale e patrimoniale di A. e, il 19 novembre 2021, documentazione complementare riferita alla situazione patrimoniale di A. (act. SK 14.231.1.005-008, 14.231.2.093-141).
- 7 - SK.2020.16 S. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 24 novembre 2021 a Bellinzona, presso la sede del TPF, alla presenza della rappresentante del DFF e di A., difeso dall’avv. Ergin Cimen. In aula è stato sentito unicamente l’imputato. L’avv. Cimen ha prodotto un’istanza di indennizzo a nome dell’imputato (act. SK 14.721.009- 015). Con requisitoria e arringa le parti hanno formulato le seguenti conclusioni. S1. Il DFF ha chiesto:
In via principale: − che A. venga riconosciuto autore colpevole di esercizio intenzionale dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012;
e pertanto:
1. che A. venga condannato: a. a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di fr. 80.--, liberata condizionalmente per un periodo di prova di due anni; b. al pagamento di una multa di fr. 1'920.--; c. al pagamento dei costi procedurali, composti da un emolumento di istruttoria e rappresentazione dell’accusa per l’ammontare di fr. 3'500.--. 2. Nella denegata ipotesi in cui l’imputato dovesse essere prosciolto, il DFF si rimette al prudente giudizio di codesto lodevole tribunale per quanto riguarda l’indennizzo di patrocinio. In via subordinata: − che A. venga riconosciuto autore colpevole di esercizio per negligenza dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 2 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012;
e pertanto:
1. che A. venga condannato:
a. ad una multa di fr. 25'000.--;
b. al pagamento dei costi procedurali, composti da un emolumento di istruttoria e rappresentazione dell’accusa per l’ammontare di fr. 3'500.--.
- 8 - SK.2020.16 2. Nella denegata ipotesi in cui l’imputato dovesse essere prosciolto, il DFF si rimette al prudente giudizio di codesto lodevole tribunale per quanto riguarda l’indennizzo di patrocinio. S2. La difesa di A. ha postulato: In via pregiudiziale:
1. Le condotte per le quali è stato avviato il procedimento penale nei confronti di A. sono prescritte, il procedimento va pertanto abbandonato.
2. Ad A. è riconosciuto il risarcimento delle spese legali per l’esercizio del proprio diritto alla difesa nel presente procedimento penale nella misura esposta nell’istanza agli atti. In via principale: 1. Si chiede l’integrale proscioglimento di A. dal titolo di reato di cui alla decisione penale del 24 aprile 2020 (art. 44 cpv. 1 LFINMA), così come si chiede l’integrale proscioglimento dal titolo di reato di cui alla messa in stato di accusa del 29 maggio 2020 (art. 44 cpv. 2 LFINMA). 2. Ad A. è riconosciuto il risarcimento delle spese legali per l’esercizio del proprio diritto alla difesa nel presente procedimento penale nella misura esposta nell’istanza agli atti. In ogni caso: 1. Si chiede che le tasse e le spese di giustizia del presente procedimento rimangano a carico dello Stato e le pretese del DFF siano respinte. T. Le parti hanno rinunciato alla comunicazione del dispositivo della sentenza sia orale che per iscritto. U. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
- 9 - SK.2020.16 La Corte considera in diritto: Competenza 1.
1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del TPF SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). 1.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della LFINMA o delle leggi sui mercati finanziari giusta l’art. 1 cpv. 1 LFINMA. In questi casi, è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). 1.3 Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli artt. 73-83 DPA sono applicabili per analogia. In applicazione degli artt. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull’orga- nizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale del TPF è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. In concreto, la decisione penale del 24 aprile 2020 emessa dal servizio giuridico del DFF concerne una violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM. Tale legge costituisce una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LFINMA, per cui la richiesta di A. di essere giudicato da un tribunale è di competenza della Corte penale, in quanto giurisdizione federale di prima istanza. 1.4 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA). 1.5 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l’art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l’art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa chiede che l’imputato venga condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote
- 10 - SK.2020.16 giornaliere di fr. 80.-- cadauna, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'960.-- e al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 2'340.--. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). 1.6 Giusta l’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA). La decisione penale del 24 aprile 2020 è stata notificata il 28 aprile 2020 al difensore di A. (v. act. DFF 100.0036). Presentata il 29 aprile 2020 al DFF (act. DFF 100.0037), la richiesta dell’imputato di essere giudicato da un tribunale è tempestiva. 1.7 Dall’esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP). 1.8 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP, sono dunque adempiute. La decisione penale del 24 aprile 2020, che funge da atto d’accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). Essa vincola questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati all'imputato, ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/ FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrens- recht, 2012, pag. 274 e seg.). 1.9 La Corte penale è dunque l’autorità competente a decidere la presente fattispecie. Diritto applicabile 2.
2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2 DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque
- 11 - SK.2020.16 applicazione le disposizioni del CP (sentenza del TPF SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti). 2.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del CP solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. 2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).
- 12 - SK.2020.16 2.4 Quando la componente oggettiva di un reato consiste per definizione, di fatto o tipicamente, in una pluralità di atti, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte vi è un’unità giuridica d’azione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dal punto di vista del diritto penale tali atti costituiscono un unico reato, la cui durata, analogamente ai casi in cui si è in presenza di un reato permanente, si protrae durante un certo lasso di tempo. Ne consegue che la commisurazione della pena avviene senza che si consideri che vi sia concorso tra i singoli atti (ACKERMANN, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 72 ad art. 49 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire, Code pénal, 2a ediz., 2017, n. 9 ad art. 49 CP). I fatti proseguiti dopo l’entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime. In tale ambito non è determinante se i fatti si sono svolti solo in parte posteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato ai fini della commisurazione della pena, nella misura in cui secondo le norme previgenti i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 11 ad art. 2 CP). 2.5 Nella decisione penale del 24 aprile 2020, che tiene luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), ad A. viene rimproverato di avere, dal 24 maggio 2010 e fino al 7 giugno 2012, esercitato l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art 10 LBVM. Subordinatamente, ad A. viene imputata la violazione commessa per negligenza della predetta norma. Avendo alcune norme legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti imputati ad A., occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior. 2.6 Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova legge federale sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1). Le disposizioni applicabili sino a quel momento agli istituti finanziari regolamentati, tra le quali le disposizioni sui commercianti di valori mobiliari, sono state in linea di principio riprese senza sostanziali cambiamenti dagli atti normativi allora vigenti, tra i quali figura la LBVM (vLBVM in vigore fino al 31 dicembre 2019), con la relativa ordinanza (vOBVM; RS 954.11). La vLBVM, abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2020, è stata pertanto in gran parte trasposta nella LIsFi e ridotta alle disposizioni sui commercianti di valori mobiliari. La denominazione di “commerciante di valori mobiliari” è stata sostituita con quella di “società di intermediazione mobiliare”, art. 2 cpv. 1 lett. e LIsFi (Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari [LSF] e la legge sugli istituti finanziari [LIFin], FF 2015 7293 e segg., in particolare 7317 e segg., 7319 e 7420).
- 13 - SK.2020.16 L’introduzione della LIsFi ha condotto anche alla modifica marginale dell’art. 44 LFINMA, il cui testo è stato semplicemente adeguato alle modifiche intervenute sopra elencate, senza intaccare gli elementi soggettivi o oggettivi di fondo del reato. Più precisamente, a far tempo dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto il reato di esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina. Inoltre, dal 1° gennaio 2016 è stato abrogato il cpv. 3 dell’art. 44 LFINMA che disponeva che in caso di recidiva entro 5 anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere, aspetto che comunque non è applicabile nella fattispecie in esame. Ciò vale in particolare per l’art. 10 vLBVM (“autorizzazione”) (DTF 123 IV 84 consid. 3b e 3c; sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 2). Siccome dunque, per quanto concerne l’art. 44 LFINMA e la vLBVM/LIsFi, il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo. 2.7 L’art. 10 vLBVM era concretizzato, segnatamente, da due circolari emanate dalla FINMA: la circolare 2008/5 del 1° gennaio 2009 intitolata “Precisazioni sulla nozione di commerciante di valori mobiliari” (di seguito: Circ. FINMA 2008/5) e la circolare 2008/2 dal titolo “Direttive contabili-banche”. Il Tribunale federale, nella DTF 141 II 103 che concerne peraltro il caso in esame, ha confermato la competenza formale della FINMA di adottare la Circ. FINMA 2008/5 (circolare che qui è di interesse) in base alla competenza attribuitale dall’art. 7 cpv. 1 lett. b LFINMA, circolare che – come giustamente qualificata dal TAF – costituisce un’ordinanza amministrativa. L’Alta Corte ha infatti ritenuto che tale circolare rifletteva la volontà del legislatore di sottomettere ad autorizzazione l’attività del commercio di valori mobiliari per conto proprio a partire da un volume determinato di affari (ossia la soglia di fr. 5 miliardi) e rispettava la ratio della regolamentazione, ovvero la protezione del funzionamento del mercato (DTF 141 II 103 consid. 3.5). In concreto, ci troviamo dunque di fronte al caso in cui una norma penale rinvia a delle regole di diritto amministrativo o di diritto civile per le quali la legge penale sanziona una violazione. Anche in questa costellazione si pone la questione dell’applicazione della lex mitior. Nella DTF 97 IV 233 (consid. 3) il Tribunale federale ha ritenuto che l’art. 2 cpv. 2 CP poteva trovare applicazione in presenza di una disposizione amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma un’unità con la norma penale che prevede una pena; la modifica della regola amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno grave a seconda del caso
- 14 - SK.2020.16 di specie. In questi casi, l’Alta Corte considera che l’art 2 cpv. 2 CP possa trovare applicazione unicamente allorquando la modifica della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici. L’idea alla base del principio della lex mitior è che l’atto appaia, a seguito della modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto. Ciò è il caso ad esempio del reato di adulterio, previsto dall’art. 214 vCP e abrogato a far tempo dal 1° gennaio 1990 (DTF 123 IV 84 consid. 3b). Nel caso di specie, la Circ. FINMA 2008/5, in vigore dal 1° gennaio 2009, era già applicabile al momento del comportamento contestato all’imputato e non ha subito modifiche di rilievo nel tempo relativamente alla fattispecie in esame. Essa risulta pertanto applicabile in concreto.
Si osserva, ad abundantiam, che la circolare FINMA 2008/11 “Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari” del 20 novembre 2008 (di seguito: Circ. FINMA 2008/11) di cui si avvale l’imputato non è di rilievo nel caso in esame (v. infra consid. 8.1). Ad ogni modo, le modifiche intervenute al testo delle note marginali 12 e 42 che erano in vigore dal 1° gennaio 2009, modifiche decise il 9 settembre 2011 e in vigore dal 1° novembre 2011, non hanno comportato elementi che avrebbero potuto avere rilevanza in concreto. 2.8 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, restringendo altresì il campo di applicazione di quelle pecuniarie (FF 2012 4193). La nuova normativa non rappresenta una lex mitior per cui, anche sotto questo profilo, si giustifica l’applicazione della legge previgente. Prescrizione 3.
3.1 Il vigente art. 97 cpv. 1 CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al
- 15 - SK.2020.16 prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Ai sensi dell’art. 52 LFINMA, il perseguimento delle contravvenzioni alla LFINMA e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni. Per quel che attiene al reato intenzionale contestato all’imputato, si rileva che la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 44 cpv. 1 LFINMA), ciò che implica, a valere quale lex mitior, un termine di prescrizione di sette anni. Se il reato fosse commesso per negligenza, ai sensi dell’art 44 cpv. 2 LFINMA, la pena sarebbe una contravvenzione, e meglio una multa fino a fr. 250'000.--. A norma dell’art. 52 LFINMA, l’azione penale si prescriverebbe pertanto in sette anni. 3.2 Secondo la giurisprudenza, l’esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione costituisce un reato permanente o continuo, dovendo la pluralità di atti (acquisto e vendita di valori) essere considerata un’unità giuridica d’azione ai sensi della giurisprudenza (sentenze del TPF SK.2017.67 del 12 giugno 2018 consid. 3.1; SK.2014.8 del 24 luglio 2014 consid. 2.1, con riferimenti). Un reato è permanente allorquando gli atti che creano la situazione illecita formano un’unità con quelli che la protraggono o con l’omissione di farla cessare, purché il comportamento volto al mantenimento della situazione illecita sia espressamente o implicitamente previsto dagli elementi costitutivi del reato. Il reato permanente è caratterizzato dal fatto che la situazione illecita creata da un determinato stato di fatto o da un comportamento contrario al diritto, si protrae (sentenza del TPF SK.2014.8 del 24 luglio 2014 consid. 2.1). L’infrazione si realizza dal primo atto delittuoso, ma termina con la fine o la soppressione dello stato contrario al diritto. Ciò è il caso ad esempio del sequestro di persona o del rapimento (art. 183 cpv. 2 CP e art. 184 cpv. 4 CP), della violazione di domicilio (art. 186 CP), del favoreggiamento (art. 305 CP) o della trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP). In questi casi, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui i comportamenti illeciti sono cessati (DTF 135 IV 6 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_66/2013 del 7 maggio 2013 consid. 6.1). Per analogia con gli esempi sopra citati, l’esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione costituisce un reato permanente, ovvero un reato che si protrae per un determinato lasso di tempo.
- 16 - SK.2020.16 La pluralità di atti, quindi l’acquisto e la vendita di valori mobiliari che caratterizza tale attività, deve essere considerata un’unità giuridica d’azione ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Una volta superata la soglia di fr. 5 miliardi, l’inizio di un nuovo anno non implica il decadimento dei requisiti necessari per l’attività svolta a titolo professionale. Non risulta, ad ogni modo, che l’attività di commercio di valori mobiliari di B. SA sia diminuita con gli anni, anzi. Il termine di prescrizione inizia pertanto a decorrere dall’ultimo atto (v. art. 98 lett. b CP) e si estingue in seguito alla pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP); la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA corrisponde, sotto il profilo della prescrizione, ad una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4). 3.3 Inoltre, giusta l’art. 11 cpv. 3 DPA (disposizione che è rimasta in vigore nonostante l’abrogazione delle norme sull’interruzione e la sospensione della prescrizione dell’azione penale, v. art. 333 cpv. 6 lett. c CP), per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà. Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi al riguardo ed ha ritenuto che, allorquando una questione pertinente deve essere decisa dalla competente autorità, è logico per il giudice penale attendere l’esito di tale procedura. Dal momento che il giudice penale non ha alcun potere sul corso della procedura amministrativa, è ragionevole, da parte del legislatore, ritenere la sospensione del termine di prescrizione (DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; sentenza del Tribunale federale 2C_1154/2015 del 31 marzo 2017 consid. 5.7). 3.4
3.4.1 Alla luce di tutto quanto precede, per il reato contestato all’imputato, va ritenuto che la decisione della FINMA è stata emanata il 7 giugno 2012. Si rileva, con riferimento al momento in cui inizia la sospensione del termine di prescrizione, che il Tribunale federale non è univoco. Infatti, nella DTF 143 IV 228 la sospensione inizia il giorno dell’emanazione della decisione impugnata (v. anche OESTERHELT/FRACHEBOUD, Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, 2020,
n. 33 ad art. 11 DPA), mentre nella decisione 6B_505/2018 (sentenza del Tribunale federale 6B_505/2018 del 3 maggio 2019 consid. 2.5) alla data dell’inoltro del ricorso avverso tale decisione. Nel caso concreto, anche ritenendo l’ipotesi più favorevole all’imputato, ossia prendendo quale data dell’inizio della sospensione del termine di prescrizione il
- 17 - SK.2020.16 giorno dell’inoltro del ricorso al TAF (12/19 giugno, 22 giugno 2012) e quale termine il giorno dell’emanazione della sentenza da parte del Tribunale federale (27 gennaio 2015), l’azione penale non si è comunque prescritta prima dell’intervento della decisione penale del 24 aprile 2020, decisione che ha comportato l’estinzione della prescrizione.
La prescrizione è dunque estinta dal 24 aprile 2020. 3.4.2 Ora, l’imputato contesta che la procedura di ricorso concernente B. SA abbia interrotto il termine di prescrizione anche per quanto concerne la procedura nei suoi confronti (arringa, act. SK 14.721.046). La decisione della FINMA impugnata da B. SA tratta aspetti che concernono l’attività da/tramite essa svolta (in particolare da A.), il volume delle transazioni e in particolare il superamento del valore soglia di fr. 5 miliardi, il diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 vLBVM e tutte le componenti che ne derivano (v. act. DFF 010.0012 e segg.). I temi sui quali si sono chinati dapprima il TAF nella propria decisione – che ha confermato le constatazioni della FINMA
– e in seguito il Tribunale federale, riguardano pertanto anche e soprattutto i comportamenti rimproverati all’imputato e sono determinanti e pertinenti per la procedura penale amministrativa qui in esame. L’esito del presente giudizio penale dipende infatti anche da aspetti decisi dall’autorità amministrativa, che costituiscono pertanto delle questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa. In proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la sospensione della prescrizione vale nei confronti di tutti gli interessati, e ciò anche nel caso in cui solo uno degli imputati abbia impugnato la decisione penale dell’autorità amministrativa; secondo l’Alta Corte, lo stesso vale a fortiori se, come nel caso di specie, le presunte violazioni sono state commesse dall’imputato nella trattazione di affari di una persona giuridica (art. 6 DPA) che impugna la decisione penale quale unica persona legittimata a farlo (sentenza del Tribunale federale 6B _679/2009 del 5 novembre 2009 consid. 3.4; DTF 134 IV 328 consid. 3.3). 3.4.3 La difesa sostiene pure che l’art. 11 cpv. 3 DPA si riferirebbe solo alle procedure contenziose circa l’obbligo di pagamento o restituzione di tasse, come specificato all’art. 11 cpv. 2 DPA. A torto. In effetti, il testo chiaro dell’art. 11 cpv. 3 DPA stabilisce che “per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà”. Nel caso concreto, la questione relativa al rifiuto dell’autorizzazione
- 18 - SK.2020.16 in favore di B. SA, come pure il superamento del valore soglia di fr. 5 miliardi, costituiscono indubbiamente questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa, determinanti per la presente procedura aperta nei confronti dell’imputato. 3.4.4 Infine, a mente della difesa di A. la riserva di cui all’art. 333 cpv. 6 lett. c CP deve essere considerata superata, essendo la revisione della parte generale del CP intervenuta il 1° gennaio 2007 e non avendo la DPA subito modifiche riguardo al tema della prescrizione. Questa Corte non ritiene di dover approfondire specificatamente tale censura, ritenuto che non vi sono dubbi sul fatto che l’art. 333 cpv. 6 lett. c CP sia attualmente in vigore e che il medesimo venga costantemente applicato dalle autorità ammnistrative e giudiziarie. 3.4.5 Ne consegue che la procedura di ricorso davanti al TAF (in cui B. SA era rappresentata da A. e F.), come pure quella dinnanzi al Tribunale federale, hanno implicato la sospensione del termine di prescrizione dell’azione penale nei confronti di A.; il TAF e il Tribunale federale si sono infatti pronunciati su questioni concernenti aspetti pertinenti per la presente procedura, ossia l’attività di B. SA che concerne, appunto, l’agire di A. Considerata pertanto tale sospensione del termine di prescrizione, l’azione penale non si è prescritta prima dell’intervento della decisione penale del 24 aprile 2020, decisione che ha comportato l’estinzione della prescrizione. L’attività di B. SA e la richiesta di autorizzazione 4.
4.1 B. SA è una società attualmente in liquidazione con sede a Lugano, costituita il 30 aprile 2003 ed avente quale scopo sociale in particolare l’esercizio di attività nell’ambito della negoziazione di valori mobiliari e dei servizi finanziari. Dal 2003 e fino al 22 settembre 2011 B. SA era affiliata all’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (act. FINMA A 926). 4.2 Come già accertato dal DFF, l’attività di B. SA consisteva soprattutto nel commercio di valori mobiliari per conto proprio, anche se, antecedentemente al 2008, aveva operato anche per conto di (pochi) clienti.
- 19 - SK.2020.16 4.3 Alla luce della propria attività in divenire, con scritto del 25 giugno 2010, B. SA ha informato la FINMA che avrebbe sottoposto un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari, in quanto la società avrebbe raggiunto a breve il tetto di fr. 5 miliardi di volume di transazioni (act. DFF 034.0003). 4.4 Il 20 agosto 2010 B. SA ha in effetti presentato l’istanza in questione (sottoscritta da A. quale amministratore delegato e da F. quale membro del consiglio di amministrazione), in cui, tra altri, venivano ben specificati l’attività di B. SA ed il suo organigramma. B. SA evidenziava in particolare i volumi di transazioni degli ultimi anni, sottolineando che il volume delle transazioni era stato di fr. 4'713'563'876.-- nel 2008 e fr. 4'814'397'864.-- nel 2009. Nell’istanza, B. SA indicava inoltre che “in data 4 marzo 2010 B. SA ha inoltre concluso un contratto per la prestazione di servizi e di attività di investimento e servizi accessori con la banca G., Milano. È comprensione di B. SA che tale relazione non sia da tenersi in considerazione per il calcolo dei volumi lordi secondo la Circ. FINMA 2008/5 del 20 novembre 2008. Essa desidera tuttavia potere verificare con FINMA questo tema al fine di evitare ogni fraintendimento”. Essendo ad ogni modo il volume delle transazioni in crescita di anno in anno, B. SA richiedeva l’autorizzazione ad operare quale commerciante di valori mobiliari (act. DFF 034.0004 e segg.). 4.5 Con lettera del 30 agosto 2010, la FINMA ha informato B. SA che “al momento della richiesta le condizioni di autorizzazione devono già essere adempiute. Nella Sua richiesta di autorizzazione molti elementi fanno difetto”, tant’è che nell’istanza medesima in alcuni casi veniva indicato: “della documentazione manca e seguirà”. Oltre a ciò, la FINMA ha ravvisato “degli evidenti problemi di tenuta della contabilità e di violazioni sistematiche di carattere penale”, ciò che permetteva di dubitare che la garanzia di un’attività irreprensibile fosse data. La FINMA chiedeva pertanto a B. SA di volerla informare “entro e non oltre il 10 settembre 2010 sul seguito che B. SA intende dare alla procedura, ossia, ritirare spontaneamente la richiesta presentata in data 20 agosto 2010, oppure, richiedere una decisione formale impugnabile” (act. FINMA A 764 e seg.). 4.6 Nel termine prorogato, il 20 settembre 2010, B. SA ha presentato alla FINMA un’istanza di riesame, di essere sentiti e di esame degli atti. In particolare, veniva richiesto alla FINMA di prendere conoscenza delle osservazioni di B. SA ad un rapporto di H. SA datato 2 dicembre 2009, rapporto allestito, a dire di B. SA, senza contraddittorio e verosimilmente alla base del preavviso negativo della FINMA alla domanda di autorizzazione (act. DFF 034.0184 e segg.).
- 20 - SK.2020.16 4.7 Il 25 gennaio 2011 ha avuto luogo un incontro tra i rappresentati di B. SA (ossia A., CEO di B. SA, F., responsabile front office, I. risk e compliance officer ed il loro legale avv. J.) e la FINMA (rappresentata da K., responsabile dell’enforcement nei confronti degli istituti autorizzati, L., collaboratore presso lo stesso dipartimento e M., per il dipartimento autorizzazioni). 4.8 Con missiva del 2 febbraio 2011, la FINMA ha riassunto all’attenzione dell’avv. J. il contenuto del summenzionato incontro. Da tale scritto risulta che B. SA avrebbe illustrato la genesi della propria attività, lo sviluppo della medesima negli ultimi anni ed il proprio piano imprenditoriale a medio termine, le ragioni concrete che l’hanno portata a richiedere una licenza quale commerciante di valori mobiliari per proprio conto, nonché alcuni aspetti concernenti la propria attività, i propri dati finanziari e la propria organizzazione. In tale sede la FINMA avrebbe informato i dirigenti di B. SA che “alcuni aspetti rimangono da chiarire e che la situazione dovrà ancora essere valutata internamente”. B. SA, stando a quanto redatto dalla FINMA, avrebbe inoltre aderito alla proposta della FINMA di far allestire un esame da parte di uno specialista indipendente incaricato dalla FINMA (act. FINMA A 836 e segg.). 4.9 Il 3 febbraio 2011, l’avv. J. ha riconfermato all’indirizzo della FINMA l’adesione di B. SA alla proposta di un esame da parte di uno specialista indipendente da essa incaricato, chiedendo tuttavia che la definizione del mandato fosse precisa e circoscritta ad aspetti ben determinati. Ciò onde evitare tempi di esecuzione prolungati, essendo a quel momento le opportunità di sviluppo di B. SA frenate per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei fr. 5 miliardi. L’avv. J. ha sottolineato che nel corso dell’incontro del 25 gennaio 2011 i dirigenti di B. SA avevano anche esposto la loro valutazione riguardo al volume d’affari tramite la banca G. (act. FINMA A 838 e seg., act DFF 100.0009). 4.10 Con scritto del 1° aprile 2011, B. SA ha evidenziato che la domanda di autorizzazione risaliva al 20 agosto 2010 e che il ritardo accumulatosi nell’esame di tale istanza stava causando la paralisi di un progetto aziendale molto importante; B. SA ha dunque chiesto alla FINMA di rinunciare alla nomina di un incaricato dell’inchiesta e di incorporare invece tale mandato in quello da attribuirsi alla società di revisione esterna che doveva essere incaricata di pronunciarsi sull’adempimento delle condizioni per ottenere l’autorizzazione (act. FINMA A 840-841). II 21 aprile 2011 B. SA ha sollecitato la riattivazione della procedura di autorizzazione (act. FINMA A 842-845). Con scritto del 12 maggio 2011 la FINMA ha preannunciato a B. SA una risposta nel corso della settimana successiva (act. FINMA A 847).
- 21 - SK.2020.16 4.11 In assenza di risposta, il 30 maggio 2011 B. SA ha presentato un’ulteriore istanza di riesame e di accesso agli atti, precisando che N., che era stato oggetto dell’inchiesta penale concernente banca O., non faceva più parte del Consiglio di amministrazione di B. SA. B. SA chiedeva dunque alla FINMA di riattivare la procedura di autorizzazione e di riesaminare la decisione di assegnare un mandato speciale a un incaricato dell’inchiesta, potendo le verifiche ad esso attribuite essere svolte dalla società di revisione incaricata della procedura di autorizzazione; chiedeva infine di poter avere accesso agli atti (act. FINMA A 848-852). 4.12 Con scritto dello stesso 30 maggio 2011, la FINMA ha comunicato a B. SA che gli incaricati dell’inchiesta erano stati designati da diverso tempo, ma che gli stessi non erano ancora entrati in funzione a seguito di assenze, ritenuto come la loro ispezione avrebbe dovuto essere effettuata su un periodo prolungato e senza interruzione. La FINMA ha chiesto a B. SA di precisare entro il 15 giugno 2011 se era ancora disposta ad accettare l’intervento di uno specialista indipendente, concretamente degli avv. D. e C. (act. FINMA A 853-854). 4.13 Con scritto del 1° giugno 2011 B. SA ha confermato di non avere motivo di opporsi alla designazione degli avv. D. e C., chiedendo se il testo del mandato sarebbe stato sottoposto in visione a B. SA, entro quale termine gli incaricati dell’inchiesta avrebbero dovuto consegnare il rapporto e quando B. SA avrebbe ottenuto accesso agli atti (act. FINMA A 855-856). 4.14 II 9 giugno 2011 la FINMA ha riassunto il seguito dato all’istanza di B. SA fino a quel momento, emergendo a suo parere una certa confusione dal punto di vista della procedura. Ha precisato che “ci troviamo nell’ambito di una procedura amministrativa, non contenziosa, volta al rilascio di un’autorizzazione/decisione. Nessuna decisione è stata emessa (cosicché nessuna revisione è possibile) […]”. La FINMA ha pertanto sottolineato di non avere emesso alcuna decisione riguardo alla richiesta di autorizzazione e che l’intervento di incaricati dell’inchiesta – ciò che avrebbe temporaneamente sospeso il normale corso della procedura – i quali avrebbero reso il proprio rapporto per la fine di settembre 2011, costituiva una possibilità per B. SA di dimostrare che essa adempiva i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione. Se, per contro, B. SA fosse ora intenzionata a procedere con la procedura, la FINMA sarebbe stata pronta ad emettere una decisione anche in tempi rapidi (act. FINMA A 857-859). 4.15 II 15 giugno 2011 B. SA ha comunicato alla FINMA di attendere informazioni riguardo alla nomina degli incaricati dell’inchiesta e le scadenze temporali (act. FINMA A 860).
- 22 - SK.2020.16 4.16 Con scritto dell’11 luglio 2011, B. SA ha informato la FINMA che N. – persona che, a mente della FINMA, costituiva un problema per la garanzia dell’attività irreprensibile e di cui era conseguentemente stato chiesto l’allontanamento (v. interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.018-019) – era stato sostituito nel proprio Consiglio di amministrazione da P., uomo di lunga esperienza in ambito bancario; B. SA auspicava dunque di ricevere in tempi brevi notizie sul seguito della procedura di autorizzazione (FINMA pag. A 861-866). L’avvenuta modifica del Consiglio di amministrazione è stata confermata il 26 luglio 2011 (act. FINMA A 867-869). 4.17 Con decisione del 28 luglio 2011, la FINMA ha nominato gli avv. C. e D. quali incaricati dell’inchiesta ai sensi dell’art. 36 LFINMA (act. FINMA A 871-888). 4.18 Il 4 ottobre 2011 gli incaricati d’inchiesta hanno reso il proprio rapporto (act. FINMA E 1 e segg.). A pag. 30 del loro rapporto, nell’ambito del calcolo dei volumi 2007-2010 di B. SA, hanno indicato che, avendo B. SA affermato al punto 1.4 della propria richiesta di autorizzazione che le operazioni svolte tramite la piattaforma telematica della banca G. non sarebbero da includere nel calcolo dei volumi, gli acquisti effettuati tramite la banca G. sarebbero stati separati da quelli imputabili indubbiamente nel volume di affari di B. SA. Gli incaricati d’inchiesta hanno dunque allestito la seguente tabella:
operazioni 2007 CHF 2008 CHF 2009 CHF 2010 CHF in proprio senza banca G. 3'591'603'076 4'713'563'877 4'814'298'628 11'399'217'606 in proprio piattaforma banca G. - - - 7'112'470'796 per cliente C005 (incluso nella voce “per altri clienti”) 345'421'073 - - subtotale 3'591'603'076 5'058'984'950 4'814'298'628 18'511'688'403 per cliente C004 (incluso nella voce “per altri clienti”) 70'360'738 - - per altri clienti 475'419'267 183'356'223 - - TOTALE 4'067'022'343 5'312'701'912 4'814'298'628 18'511'688'403 Gli incaricati d’inchiesta hanno osservato che i dati summenzionati si riferiscono unicamente all’attività di B. SA, la quale “anche includendo il volume realizzato per tutti i clienti, nel 2007 e 2009 il volume lordo delle operazioni di acquisto e
- 23 - SK.2020.16 vendita […] non ha superato la soglia di CHF 5 miliardi. Tale soglia è invece stata leggermente superata nel 2008, se nel volume lordo vengono conteggiate anche le operazioni del cliente C005 (A.). La soglia limite è poi stata ampiamente superata nel 2010, anche non considerando i volumi realizzati con la piattaforma della banca G. A tal proposito si osserva che la soglia di CHF 5 miliardi è stata superata già nel primo semestre del 2010: al 30 giugno infatti […] i volumi di brokerage di B. SA avevano già raggiunto CHF 5'275'072'152, anche senza calcolare le operazioni passate sulla piattaforma della banca G. (pari a CHF 2'247'300'554), né quelle di investment (pari a CHF 35'314'004)” (act. FINMA E 31 e seg.). Oltre a ciò, nel proprio rapporto gli incaricati d’inchiesta hanno rilevato svariate irregolarità nell’attività di B. SA. 4.19 Il 21 novembre 2011 ed il 3 gennaio 2012 B. SA ha preso posizione sul rapporto degli incaricati d’inchiesta (act. FINMA A 919-1270 e 1274-1327). 4.20 Il 2 marzo 2012 la FINMA ha rammentato a B. SA che, “fintanto che nessun’autorizzazione è rilasciata, B. SA non può svolgere attività di commerciante ai sensi della LBVM” (act. FINMA A 1330). 4.21 Con scritto del 29 marzo 2012 l’avv. J. ha chiesto formalmente di sospendere la trattazione della procedura di autorizzazione avviata a seguito dell’istanza del 20 agosto 2010, ciò alla luce delle conseguenze imprenditoriali riconducibili alla presa di posizione della FINMA resa nota il 24 febbraio 2012 (act. FINMA A 1331- 1332). 4.22 Il 7 giugno 2012 la FINMA ha emanato la propria decisione relativa segnatamente a B. SA. Sulla base delle indagini esperite, la FINMA ha constatato che B. SA aveva esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione; inoltre, B. SA non rispettava di principio l’obbligo di soddisfare in maniera permanente le condizioni di autorizzazione giusta l’art. 10 LBVM. La FINMA ha dunque rifiutato la relativa richiesta di B. SA, ne ha ordinato la liquidazione nominando gli avv. C. e D. quali liquidatori ed ha ordinato all’Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino di provvedere alle modifiche di sorta. A titolo di misure cautelari, ha in particolare imposto a B. SA la dismissione immediata delle sue attività ed ha nominato i medesimi avv. C. e D. quali incaricati della FINMA con il compito di mettere in atto le misure della FINMA (act. DFF 010.0012 e segg.). 4.23 Il 12 giugno 2012 B. SA ha presentato un ricorso al TAF, completato il 19 giugno 2012, avverso, segnatamente, la decisione 7 agosto 2012 della FINMA, volto ad
- 24 - SK.2020.16 ottenere la revoca delle misure cautelari e la restituzione dell’effetto sospensivo (act. FINMA F1 209-289, 96-140). Con ricorso del 22 giugno 2012, B. SA ha contestato anche il merito della decisione della FINMA del 7 giugno 2012: B. SA ha chiesto al TAF di constatare che per l’attività di commerciante di valori mobiliari da essa esercitata non era necessaria l’autorizzazione da parte della FINMA (act. FINMA F2 465-591 e in particolare pag. 481). Con osservazioni del 17 luglio 2012 B. SA ha fornito ulteriori precisazioni e un parere giuridico del 12 luglio 2012 della società di consulenza Q. SA di Ginevra concernente il volume-soglia di fr. 5 miliardi di transazioni e le modalità di calcolo (act. FINMA F2 308-325). Con sentenza del 10 aprile 2014 il TAF ha respinto i ricorsi di B. SA e confermato la decisione della FINMA del 7 giugno 2012 nei confronti, in particolare, di B. SA (act. DFF 30.21-75 e FINMA F2 2-56). Contestualmente il TAF ha riscontrato che le censure sollevate dalla ricorrente in merito al volume delle negoziazioni accertato dagli incaricati d’inchiesta e dalla FINMA erano prive di fondamento e che B. SA aveva ampiamente superato il limite di fr. 5 miliardi negli anni 2010, 2011 e nel 2012, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 7 giugno 2012 (sentenza TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014, consid. 2.2.8 e 5.4.3, act. DFF 30.35 e 30.72, nonché FINMA F2 35 e 72). Il ricorso presentato da B. SA il 19 maggio 2014 avverso la decisione del TAF è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 27 gennaio 2015, decisione che ha nuovamente confermato il superamento della soglia di fr. 5 miliardi e l’impossibilità per B. SA, a suo beneficio, di prevalersi del principio della buona fede (sentenza del Tribunale federale 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015, pubblicata parzialmente in DTF 141 II 103; act. FINMA TF 1-16 e DFF 30.76-91). 5.
5.1 Questa Corte constata dunque che la decisione amministrativa del 7 giugno 2012, mediante la quale la FINMA ha accertato i volumi delle transazioni effettuate da B. SA negli anni ed ha conseguentemente stabilito che B. SA ha esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria autorizzazione della FINMA, è passata in giudicato, in ossequio all’art. 73 cpv. 1 DPA. 5.2 Ora, la facoltà del giudice penale di esaminare pregiudizialmente la legalità delle decisioni amministrative che stanno alla base dell’infrazione penale è già stata oggetto di decisioni del Tribunale federale. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, tale facoltà va suddivisa su tre ipotesi. La prima si verifica quando un tribunale amministrativo si è già pronunciato: in tale caso il giudice penale non può più rivedere la legalità della decisione amministrativa. Nella seconda ipotesi un ricorso al tribunale amministrativo sarebbe stato possibile ma l’accusato non
- 25 - SK.2020.16 lo ha proposto oppure, se lo avesse fatto, la decisione non è ancora stata emanata: in questo caso, secondo la citata giurisprudenza, l’esame della legalità da parte del giudice penale è possibile, ma è limitato alla violazione manifesta della legge e all’abuso del potere di apprezzamento. Infine il giudice penale sindaca liberamente la legalità, e quindi anche l’abuso del potere d’apprezzamento, quando nessun ricorso ad un tribunale amministrativo è ammesso contro la decisione amministrativa (DTF 147 IV 145 consid. 2.2; 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; 121 IV 29 consid. 2a; 98 IV 106 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_1006/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.3.5.2 con riferimenti). 5.3 In concreto, la fattispecie che si palesa è quella della prima ipotesi, avendo sia il TAF che il Tribunale federale già statuito sul superamento della soglia dei fr. 5 miliardi, sui volumi del commercio e sull’esercizio dell’attività di commer- ciante di valori mobiliari a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione. Non vi è dunque spazio, per questa Corte, per rivedere la legalità delle decisioni amministrative già confermate in modo definitivo da autorità giudiziarie. Questa Corte è conseguentemente vincolata dagli accertamenti contenuti nella decisione della FINMA del 7 giugno 2012 e cresciuti in giudicato. In particolare, quanto segue è già stato accertato in modo vincolante per questa Corte da parte del TAF e del Tribunale federale nella propria sentenza 2C_ 455/2014 del 27 gennaio 2015, parzialmente pubblicata in DTF 141 II 103:
- che il criterio del volume di transazioni annue di fr. 5 miliardi ancorato nella Circ. FINMA 2008/5 quale criterio quantitativo determinante per l’assoggettamento del commerciante di valori mobiliari per conto proprio alla vLBVM è stato validamente deciso dalla FINMA ed è conforme alla volontà del legislatore nell’ottica della protezione del mercato (DTF 141 II 103 consid. 3 e 4);
- “che la soglia numerica, anche se non è stata espressa nella legge e nell’ordinanza, è stata voluta dal legislatore poiché il commerciante di valori mobiliari che agisce per proprio conto può influire sul funzionamento del mercato se effettua un volume importante di transazioni. Essa procede dall’idea che, indipendentemente dai rischi che comporta l’attività effettiva di un commerciante determinato, a partire da un certo volume di affari - fissato dalla FINMA in 5 miliardi di franchi - il funzionamento del mercato potrebbe essere perturbato. Il Tribunale amministrativo federale ha espresso bene questo concetto osservando che “il superamento del limite di 5 miliardi di franchi è suscettibile di rappresentare la base di una presunzione inconfutabile
- 26 - SK.2020.16 per un potenziale perturbamento dei mercati”. In questo sistema, schematico ma chiaro, non v’è spazio per la verifica di ogni singola operazione propugnata dalla ricorrente. Poco importa, pertanto, se essa non agisca prevalentemente sui mercati svizzeri; il grosso volume di affari ch’essa è in grado di realizzare fa presumere che, se lo facesse, la sua attività potrebbe comportare dei rischi. […] L’esame dettagliato di ogni transazione sarebbe del resto estremamente laborioso e di difficile attuazione. Le condizioni dell’assoggettamento alla LBVM diverrebbero mutevoli e aleatorie e andrebbero verificate costantemente, poiché nell’attività del commerciante in grado di realizzare una cifra d’affari importante la proporzione tra i volumi di negoziazioni effettuate all'estero e in Svizzera potrebbe mutare rapidamente” (DTF 141 II 103 consid. 5.2);
- che “nel computo del volume di negoziazione vanno quindi considerate tutte le transazioni effettuate dalla ricorrente per conto proprio, ivi comprese quelle effettuate su titoli esteri”; essendo costitutive di un rischio per il mercato, vanno pure conteggiate le transazioni effettuate tramite le piattaforme telematiche R., G. e S. (sentenza TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014, consid. 2.2.5);
- più precisamente, che i volumi delle transazioni di B. SA accertati dagli incaricati d’inchiesta e dalla FINMA sono stati i seguenti (v. rapporto degli inca- ricati d’inchiesta del 4 ottobre 2011, act. FINMA E 001 e segg., in particolare 031; act. FINMA F1 191-192; sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.2.1):
- nel 2007 fr. 3'591'603'076.-- (oltre a transazioni per fr. 475'419'267.-- su altri conti di clienti, per un volume complessivo di fr. 4'067'022'343.--);
- nel 2008: fr. 4'713'563'877.-- (oltre a transazioni per fr. 345'421'073.-- mediante la rubrica “conto T.” riconducibile all’imputato [cliente 005], per fr. 70'360'738.-- mediante la rubrica “conto F.” [cliente 004] e per fr. 183'356'223.-- su altri conti di clienti, per un volume complessivo di fr. 5'058'984'950.--, rispettivamente di fr. 5'129'345'688.--, rispettiva- mente fr. 5'312'701'912.--);
- nel 2009: fr. 4'814'298'628.--;
- nel 2010: fr. 18'511'688'402.-- (ossia fr. 11'399'217'606.-- nonché fr. 7'112'470'796.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.);
- 27 - SK.2020.16
- nel 2011: fr. 15'922'398'611.-- (ossia fr. 8'687'471'239.-- nonché fr. 7'234'927'372.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.);
- nel 2012: di fr. 5'666'019'902.-- (ossia fr. 3'055'586'956.-- nonché fr. 2'610'432'946.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.) già il 16 maggio 2012;
- che “il Tribunale amministrativo federale ha accertato, confermando i dati raccolti dalla FINMA, che il volume delle contrattazioni [effettuate da B. SA, n.d.r.] ha ampiamente superato la soglia di 5 miliardi di franchi negli anni 2010, 2011 e nel 2012 già nel periodo 1° gennaio - 7 giugno e che l’attività di commerciante di valori mobiliari della ricorrente necessitava perciò dell’autorizzazione a partire dal 2010. Che la ricorrente ne fosse priva è pacifico” (sentenza del Tribunale federale 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 6; v. anche sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.2.8). Accertamenti questi, che non vengono messi in dubbio dall’imputato (v. arringa, act. SK 14.721.029). Infrazione contestata all’imputato 6.
6.1 All’imputato viene rimproverato di avere esercitato – tramite B. SA – l’attività di commerciante di valori mobiliari a titolo professionale senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM, e ciò dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. 6.2 Nel caso che qui ci occupa, l’attività di commerciante di valori mobiliari era svolta da B. SA. B. SA, società di diritto svizzero con sede a Lugano, è stata costituita il 30 aprile 2003 con scopo sociale principale “L’esercizio di attività nell’ambito della negoziazione di valori mobiliari e dei servizi finanziari, sia sul mercato nazionale che sui mercati regolamentati esteri. Per valori quotati in borsa essa opera per il tramite di banche corrispondenti, broker o operatori autorizzati. L'amministrazione e la gestione di patrimoni; le operazioni di conto corrente, di incasso e di pagamento; la compravendita di titoli, divise e metalli preziosi, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati; la custodia di titoli e valori; l’esecuzione di mandati fiduciari; la prestazione di servizi usuali nella prassi finanziaria e la gestione per terzi di società; la consulenza finanziaria; le pubblicazioni per la borsa e l’economia; la negoziazione di prestiti obbligazionari e azioni in
- 28 - SK.2020.16 emissione. La società può collaborare e partecipare con società del ramo, trattare affari e stipulare negozi giuridici atti a promuovere lo scopo sociale, oppure in relazione con tale scopo”. Il 24 agosto 2012 è stato decretato il fallimento della società e la medesima è attualmente in liquidazione (v. supra Fatti lett. A). 6.3 A., nel periodo che qui interessa, era membro del Consiglio di amministrazione di B. SA (membro dal 25 giugno 2008 al 7 febbraio 2011, poi presidente dal 7 febbraio 2011 al 15 luglio 2011 e in seguito di nuovo membro); facevano parte del Consiglio di amministrazione anche N. (presidente dal 30 aprile 2003 al 7 febbraio 2011 e in seguito membro fino al 15 luglio 2011), sostituito il 15 luglio 2011 da P. (che ha da subito assunto la carica di presidente fino al 3 luglio 2012) e F. (membro dal 30 giugno 2009) (act. FINMA A 1266 e seg.; act. FINMA B 466). A. era pure attivo a livello operativo in qualità di CEO dal 18 febbraio 2008 (act. FINMA B 466), e in tale qualità ha dichiarato di avere la responsabilità della società, anche se si occupava prettamente della parte strategica. Oltre a ciò A. era dipendente di B. SA (in totale i dipendenti erano 13; act. FINMA B 209 e segg.) (v. interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.011-012). N., nel periodo in cui era attivo nella società, era altresì stato direttore finanziario e responsabile LRD (act. FINMA B 210 e 217), mentre F., che dal 10 marzo 2008 fungeva da operatore finanziario, ad agosto 2010 era direttore front office e responsabile sala operativa (act. FINMA A 208 e FINMA A 756, 666, 1266). Dal 14 ottobre 2008 AA. SA, Lugano, era stata nominata quale revisore di B. SA (act. FINMA A 732 e seg.). 6.4 Per quanto concerne l’azionariato di B. SA, risulta che al 20 agosto 2010 azionisti erano N., con una quota del 60%, A., con una quota del 30% e F., con una quota del 10%. A seguito della stipulazione, il 13 gennaio 2011, di un contratto di acquisto di azioni tra N. e A., N. avrebbe ceduto gradualmente, sull’arco di tre anni, il suo pacchetto azionario ad A., che al 10 gennaio 2013 avrebbe posseduto il 90% della società. Il DFF ha accertato che, al 7 settembre 2011, A. deteneva il 50% delle azioni, N. il 40% e F. il 10% (DFF 030.0006 e seg.). 7.
7.1 Giusta l’art. 6 DPA, se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le dispo- sizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (cpv. 1). Il
- 29 - SK.2020.16 padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2). Infine, se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il cpv. 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli (cpv. 3). La violazione di un obbligo giuridico ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 DPA presuppone una posizione di garante, ossia l’esistenza di un obbligo giuridico specifico di impedire il comportamento in questione sorvegliando, impartendo istruzioni e, se del caso, intervenendo. Nella misura in cui, di regola, le norme di diritto amministrativo si rivolgono al padrone d’azienda, occorre ritenere che egli è giuridicamente tenuto a garantirne l'applicazione, rispettivamente a impedirne la violazione (DTF 142 IV 315 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 4.3.2). L’art. 6 cpv. 2 DPA istituisce un reato d’omissione del padrone d’azienda, parallelamente al reato di comportamento del subordinato, mandatario o rappresentante (KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht, 1998, pag. 15). II superiore che rimane passivo è punibile ai sensi di questa disposizione, cosi come il suo subordinato (EICKER/FRANK/CHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungs- strafverfahrensrecht, 2012, pag. 51 e seg.). Sono in particolare considerati come “padrone d’azienda” ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 DPA i membri del Consiglio di amministrazione di una società anonima. Tra le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili del Consiglio d’amministrazione ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 n. 5 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero – libro quinto: diritto delle obbligazioni, del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) si annoverano l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione della società, in particolare per quanto riguarda l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (sentenza del TPF SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 4.3.3). Nell’ambito dell’attività nel settore dei mercati finanziari, i membri del Consiglio di amministrazione hanno l’incombenza di occuparsi del rispetto delle disposizioni delle leggi sui mercati finanziari e, in particolare, degli obblighi di autorizzazione e, ove necessario, di ottenere le informazioni rilevanti al fine di assicurare che l’attività della società sia conforme alle disposizioni di legge. Al “padrone d’azienda” incombe dunque la sorveglianza
- 30 - SK.2020.16 della corretta conduzione degli affari e il controllo che non vengano effettuate pratiche commerciali contrarie alla legislazione sui mercati finanziari (sentenza del Tribunale federale 68_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 4.4.2 relativa ad una società a garanzia limitata nell’ambito della legge sulle borse e le casse di risparmio). L’obbligo di diligenza e di fedeltà dell’art. 717 cpv. 1 CO impone a ciascun membro del Consiglio d’amministrazione di adempiere i propri compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. 7.2 La responsabilità di A. ai sensi dell’art. 6 DPA è indubbiamente data. Come appena visto, egli era membro (e presidente dal 7 febbraio 2011 al 15 luglio 2011) del Consiglio di amministrazione di B. SA nel periodo incriminato, era dunque organo di diritto, ma anche di fatto, di B. SA, oltre ad esserne il CEO e azionista. La condotta della società è imputabile ad A. giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 DPA, che, come vedremo (v. infra consid. 9 e segg.), realizza pure l’elemento costitutivo soggettivo dell’infrazione. 8. A., a valere quali motivi che escludono una sua responsabilità per i reati a lui imputati, si prevale della contraddittorietà della legislazione in materia di vLBVM e della regolamentazione derivata per quanto attiene al calcolo della soglia dei fr. 5 miliardi, nonché di un silenzio qualificato da parte della FINMA. Tali contestazioni, a ben vedere, erano nella loro sostanza già state sottoposte al TAF e al Tribunale federale, che le avevano respinte. Per completezza, questa Corte si china ad ogni modo sulle contestazioni espresse da A., nella misura in cui la loro forma – ma non la sostanza – era leggermente diversa da quella sottoposta al TAF e al Tribunale federale. 8.1
8.1.1 La difesa di A. condivide i principi formulati dal TAF e dal Tribunale federale riguardo alle modalità di calcolo del limite dei volumi di negoziazione lordi per anno civile da rispettarsi da parte di un commerciante di valori mobiliari. A suo giudizio, tuttavia, solo con le sentenze appunto del TAF e del Tribunale federale, e non in precedenza, sarebbero state fornite chiare ed univoche indicazioni per determinare il calcolo dei volumi di negoziazione. Egli osserva che unicamente nella Circ. FINMA 2008/5 era possibile individuare un generico riscontro in merito alla nozione di “volume minimo lordo CHF 5 miliardi all’anno”, e meglio che “soggiace alla legge sulle borse unicamente il commerciante per conto proprio che come tale effettua operazioni in valori mobiliari per un importo lordo (cifra
- 31 - SK.2020.16 d’affari) superiore a 5 miliardi di franchi svizzeri all’anno”. A detta della difesa di A., essendo le operazioni di un commerciante di valori mobiliari attivo in borsa molteplici, sia riguardo al rischio, al mercato interessato o al tipo di prodotto negoziato, il legislatore avrebbe inteso avere un controllo sull’attività del commerciante di valori mobiliari, come risulterebbe dall’art. 15 vLBVM: “il commerciante tiene un giornale degli ordini ricevuti e delle transazioni effettuate, nel quale iscrive tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dello svolgimento di dette operazioni e alla vigilanza sulla sua attività. Deve comunicare tutte le informazioni necessarie alla trasparenza dei mercati. La FINMA stabilisce la natura, la forma e i destinatari di queste informazioni”. Su tale base sarebbe stata emanata l’Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (vOBVM- FINMA; RS 954.193), onde disciplinare i principi dell’obbligo di dichiarazione e le eccezioni a tale riguardo. Questo obbligo di dichiarare sarebbe stato precisato dalla FINMA nella Circ. FINMA 2008/11. La difesa di A. osserva che in base alle note marginali 12a e 42 della Circ. 2008/11 “le transazioni all’estero su valori mobiliari esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera, sempre che siano effettuate in una borsa estera riconosciuta dalla Svizzera” non dovevano essere dichiarate dal commerciante di valori mobiliari secondo l’art. 3 OBVM-FINMA, così da evitare doppie dichiarazioni, dovendo le negoziazioni concernenti detti titoli già essere notificate all’autorità estera. E proprio su queste “transazioni all’estero” B. SA generava il 98% delle proprie operazioni. Ne consegue, a mente della difesa di A., che dette operazioni non dovevano essere dichiarate e non rientravano nel conteggio annuale, ciò che, a suo dire, combaciava anche con la ratio legis nell’ambito dell’attività di un commerciante di valori mobiliari per conto proprio, ossia la garanzia del buon funzionamento dei mercati, nello specifico del mercato svizzero. Pertanto, egli asserisce fosse lecito considerare, prima delle precisazioni giurisprudenziali del TAF e del Tribunale federale, che tutte le negoziazioni di titoli esteri che non potevano avere un influsso diretto sul mercato svizzero, non andavano conteggiate nel calcolo dei volumi di negoziazione lordi per anno civile. La difesa di A. conclude che, oltre ad un problema di base legale riguardante il calcolo dei volumi di negoziazione lordi per anno civile disciplinato della Circ. FINMA 2008/11, sussisteva un’evidente dicotomia nella comprensione e nell’interpretazione nelle norme concernenti il calcolo dei volumi, rispettiva- mente al dovere di dichiarare alcune tipologie di negoziazioni (v. arringa, act. SK 14.721.030 e segg.; interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.015). 8.1.2 Ora, questa Corte non intende ritornare sulla questione relativa alla validità della base legale costituta dalla Circ. FINMA 2008/5. Tale aspetto è già stato chiarito sia dal TAF che dal Tribunale federale (v. supra consid. 3.4.2).
- 32 - SK.2020.16 Per quanto attiene all’obbligo di dichiarazione che scaturisce dall’art. 15 vLBVM, dalla vOBVM e dalla Circ. FINMA 2008/11, si osserva che detto obbligo nasce dalla necessità di verificare le transazioni, onde ottenere tutte le informazioni necessarie alla trasparenza dei mercati. L’autorità di sorveglianza sulla borsa deve infatti poter ricostruire, nell’ambito della sua attività di vigilanza, le transazioni soggette all’obbligo di dichiarazione, così da poter informare la FINMA in caso di sospetto di violazioni della legge (v. Circ. FINMA 2008/11 note marginali 1 e 1a). La soglia dell’importo lordo (cifra d’affari) di fr. 5 miliardi all’anno di operazioni in valori mobiliari oltre le quali un commerciante di valori mobiliari necessita di ottenere l’autorizzazione, è invece prevista alla nota marginale 23 della Circ. FINMA 2008/5, ed ha lo scopo di proteggere il funzionamento del mercato, potendo il commerciante in valori mobiliari mettere in pericolo il buon funzionamento dei mercati soltanto se esercita un volume notevole di transazioni in valori mobiliari. È dunque evidente che tra queste due normative non possa esserci confusione, essendo peraltro esse dirette a proteggere beni diversi ed imponendo esse, in ogni caso, comunicazioni ad autorità diverse. In proposito, anche il TAF ha già osservato che “non è possibile intravedere alcuna ragione per la quale l’obbligo di dichiarazione di certe operazioni su valori mobiliari per garantire la trasparenza dei mercati ai sensi dell’art. 15 LBVM dovrebbe essere determinante per il calcolo dei volumi ai sensi della circolare 2008/5 che ha per oggetto di precisare la nozione di commerciante di valori mobiliari. […] gli art. 6 e 15 LBVM, nonché gli artt. 2-6 OBVM-FINMA, rispettivamente gli obblighi stipulatevi, che costituiscono la base della circolare 2008/11, sono una conseguenza dell’assoggettamento alla legislazione bancaria e non una condizione. Mal si comprende quindi quale dovrebbe essere la rilevanza della circolare 2008/11 sulla questione giuridica pertinente nella fattispecie” (act. DFF 030.0052). Circostanze queste che non potevano non essere chiare per A., persona che dal 1979 era attivo in ambito bancario e finanziario presso diversi istituti, ha fatto un master alla Bocconi in ambito finanziario, si occupava di mercati finanziari e specialmente nella parte di valori mobiliari, bonds italiani ed esteri, oltre ad avere esperienza in fondi immobiliari e gestione patrimoniale; nel periodo successivo al 2003 era altresì diventato presidente di una SICAV, aveva studiato l’andamento del mercato finanziario svizzero, aveva esaminato la legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), era entrato in B. SA come direttore generale, aveva seguito il progetto di asset management con l’allora BB. SA, Lugano, facendo una domanda di autorizzazione alla FINMA per tale società nel
2009. Nell’intento di consolidare B. SA e BB. SA, si era poi rivolto a dei professionisti ed aveva sostituto il precedente ufficio di revisione con AA. SA,
- 33 - SK.2020.16 nonché sostituto l’applicativo titoli con uno migliore (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.003). A torto pertanto l’imputato si prevale di un’asserita contraddittorietà nella legislazione e nelle regolamentazioni allora vigenti. 8.2 Per quanto attiene alla critica relativa al silenzio qualificato che A. ascrive alla FINMA, A. rimprovera a detta autorità di non avere mai indicato a B. SA di rimanere sotto la soglia dei fr. 5 miliardi, e ciò nonostante l’autorità fosse stata informata già il 25 giugno 2010 che B. SA avrebbe raggiunto a breve la soglia di fr. 5 miliardi di volume di transazioni. A. invoca il fatto che dopo la presentazione dell’istanza di autorizzazione del 20 agosto 2010 (in cui B. SA aveva informato la FINMA sui valori delle transazioni per gli anni dal 2006 al 2009, aveva preannunciato che avrebbe sviluppato la sua attività oltrepassando un volume annuo di transazioni di fr. 5 miliardi e aveva segnalato di avere concluso un contratto con la banca G., essendo tuttavia convinzione di B. SA che tale relazione non era da tenersi in considerazione per il calcolo dei volumi lordi secondo la Circ. FINMA 2008/5), dopo gli ulteriori scambi di corrispondenza, dopo l’incontro del 25 gennaio 2011 e nonostante l’intervento degli incaricati d’inchiesta, non vi sarebbe stato alcun avvertimento da parte della FINMA in merito al rispetto del valore-soglia. Peraltro, nemmeno lo studio legale a cui B. SA si era rivolta o l’ufficio di revisione interna avrebbero mai segnalato un problema relativo al superamento della soglia dei fr. 5 miliardi (arringa, act. SK 14.721.034). In realtà, come detto, tramite questa censura l’imputato ripropone in sostanza la critica già rivolta alla FINMA di avere agito contrariamente alla buona fede, contestazione già evasa dal Tribunale federale. In proposito, con sentenza del 27 gennaio 2015, l’Alta Corte ha già evidenziato che “la ricorrente sapeva che per esercitare l’attività in discussione necessitava dell’autorizzazione; non poteva nemmeno ignorare la circolare FINMA 2008/5, sebbene non ne condividesse il contenuto. Le condizioni per potersi prevalere della fiducia nelle assicurazioni delle autorità (cfr. DTF .137 1 69 consid. 2.5.1 pag. 72 seg. e rif.) non sono manifestamente adempiute e dal fatto che la procedura fosse in corso la ricorrente non può trarre nessun giovamento, poiché l’autorità di vigilanza è abilitata ad intervenire anche qualora l’obbligo di assoggettamento sia ancora controverso (DTF 136 11 43 consid. 3.1 pag. 46 e rif.)” (sentenza del Tribunale federale 2C_ 455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 8; decisione penale del 24 aprile 2020, act. DFF 100.0027). La decisione del Tribunale federale vincola questa Corte ed è da quest’ultima pienamente condivisa. In effetti, già il 30 agosto 2010 la FINMA aveva
- 34 - SK.2020.16 comunicato a B. SA che “al momento della richiesta le condizioni di autorizzazione devono già essere adempiute [non ci si riferisce qui, contrariamente a quanto asserito da A., al raggiungimento del valore soglia dei fr. 5 miliardi, n.d.r.]. Nella Sua richiesta molti elementi fanno difetto. In alcuni casi l’istanza stessa menziona il fatto che della documentazione manca e seguirà. Oltre a ciò la società ravvisa evidenti problemi di tenuta della contabilità e di violazione sistematiche di carattere penale, ciò che permette di dubitare seriamente che la garanzia di un’attività irreprensibile sia data”, invitando B. SA a ritirare spontaneamente la richiesta oppure a domandare l’emanazione di una decisione formale impugnabile (act. FINMA A 764-765). Mai, in occasione dei successivi scambi di corrispondenza o in sede dell’incontro del 25 gennaio 2011, la FINMA ha garantito alla società che determinate contrattazioni non rientravano nel calcolo del volume lordo annuo. Anzi, con scritto del 2 febbraio 2011 la FINMA ha riassunto il contenuto dell’incontro del 25 gennaio precedente, precisando di avere “comunicato alla delegazione presente che alcuni aspetti rimangono da chiarire” e che la situazione avrebbe dovuto essere valutata internamente (act. FINMA A 836-837). Il 9 giugno 2011 la FINMA ha ribadito al legale di B. SA che già il 27 agosto 2011 essa aveva informato B. SA “che non le sarebbe stata rilasciata un’autorizzazione e fissando un termine per ritirare l’istanza di autorizzazione o richiedere una decisione formale”; nel medesimo scritto, la FINMA ha in seguito ricordato che a fine agosto 2010 B. SA aveva chiesto di conoscere i motivi di tale decisione, l’indicazione delle circostanze di fatto e delle prove, l’accesso agli atti, l’ossequio del diritto di essere sentito e il riesame della decisione medesima. Sempre il 9 giugno 2011, la FINMA ha asserito che, dopo l’incontro del 25 gennaio 2011 volto a permettere a B. SA di illustrare la propria attività e chiarire alcuni aspetti problematici, essa aveva comunicato a B. SA “che diverse questioni rimanevano aperte”; la FINMA ha successivamente osservato di avere notato una certa confusione dal punto di vista della procedura, precisando che quella da loro condotta consiste in “una procedura amministrativa, non contenziosa, volta al rilascio di un’autorizzazione/decisione. Nessuna decisione è stata emessa […]. Pendente la procedura, però, B. SA ha manifestato la volontà di dimostrare che le condizioni di autorizzazione fossero date. La FINMA ha così proposto di lasciar effettuare un controllo da uno specialista indipendente […] La FINMA ritiene che in questo modo il normale corso della procedura sia stato temporaneamente sospeso […]. Naturalmente se ora la società intende proseguire con la procedura, la FINMA non ha alcunché da eccepire ed è pronta ad emettere una decisione […]” (act. FINMA A 857-859). Nuovamente, il 2 marzo 2012, dopo aver ricevuto il rapporto degli incaricati d’inchiesta datato 4 ottobre 2011 contenente la verifica dei volumi riferibili all’attività di B. SA, la FINMA ha rammentato a B. SA “che fintanto che nessuna
- 35 - SK.2020.16 autorizzazione è rilasciata, B. SA non può svolgere attività di commerciante ai sensi della LBVM […]” (act. FINMA A 1330). Da tutto quanto sopra, è evidente che B. SA, rispettivamente A., ben sapevano, durante l’intero corso della procedura, che nessuna autorizzazione era stata rilasciata, come pure che la FINMA mai aveva lasciato loro intendere che avrebbe approvato la loro “valutazione” in merito al calcolo del volume lordo delle transazioni. Essi non possono assolutamente prevalersi dell’esistenza di un silenzio qualificato da parte della FINMA. Aspetto soggettivo 9. Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. debba essere ritenuto colpevole di esercizio intenzionale dell’attività di commerciante di valori mobiliari a titolo professionale senza la necessaria autorizzazione ex art. 44 cpv. 1 LFINMA, oppure per negligenza giusta l’art. 44 cpv. 2 LFINMA. 9.1 Commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. La coscienza esatta affinché l’intenzione sia data implica unicamente che l’autore conosca gli elementi oggettivi costitutivi del reato; poco importa se egli conosce o meno la natura illecita o il carattere punibile del suo comportamento (DTF 115 IV 219 consid. 4; 104 IV 175 consid. 4a). Sussiste dolo eventuale, e dunque intenzione, laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo; non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi. La nozione di dolo eventuale è la medesima per ogni ambito del diritto penale, incluse le leggi speciali (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, Code Pénal – Petit Commentaire, 2a ediz., 2017, n. 15 ad art. 12 CP). Può esservi dolo eventuale allorquando il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche se, dal profilo statistico, questa possibilità si realizza solo raramente, a condizione che le circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato questo risultato (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit.,
n. 17 ad art. 12 CP).
- 36 - SK.2020.16 Se l’agente non è reo confesso, la verifica dell’intenzionalità (come pure del dolo eventuale) può di norma fondarsi unicamente su indizi che egli constata esternamente, nonché sull’esperienza, aspetti che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4 con riferimenti). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse (v. DTF 121 IV 249 consid. 3a/ aa). È una questione di diritto quella che permette di sapere se è giustificato ritenere il dolo eventuale, considerando i fatti accertati (DTF 130 IV 58 consid. 8.2-8.5). 9.2 Ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 CP, commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. Perché vi sia negligenza occorre innanzitutto che l’autore violi i doveri di prudenza che gli incombevano secondo le circostanze al fine di non eccedere i limiti di un rischio ammissibile. In secondo luogo è necessario che l’autore non abbia prestato la necessaria attenzione, rispettivamente non abbia intrapreso tutti gli sforzi necessari che si potevano esigere da lui per l’adempimento dei propri doveri. Un comportamento viola il dovere di prudenza allorquando l’autore, al momento dei fatti, tenuto conto delle sue conoscenze e capacità, avrebbe potuto scorgere le conseguenze del suo comportamento. La portata del dovere di diligenza viene esaminata in funzione della situazione personale dell’autore, e meglio delle sue conoscenze e capacità. La prevedibilità soggettiva è quindi determinante perché se l’agente dispone di particolari conoscenze, esperienze o capacità, si può a maggior ragione esigere che egli rispetti i doveri di diligenza (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner TeiI, 3a ediz., n. 51). 10. A titolo preliminare, va anzitutto precisato che le affermazioni di A. non sono sempre apparse del tutto credibili agli occhi di questa Corte. Dall’analisi delle sue dichiarazioni, scritte ed orali (queste ultime rese in sede dibattimentale), A. ha fatto asserzioni che cozzano con le conoscenze che dice di aver acquisito nell’ambito dei mercati finanziari e con quanto risulta chiaramene dagli scritti della FINMA. Anche in merito alla sua situazione personale e patrimoniale, ha fatto affermazioni poco plausibili e coerenti: ha dichiarato di vivere a Londra, città notoriamente molto cara, con fr. 1'200.-- al mese ed ha fornito spiegazioni poco credibili in merito alle sue fonti di sostentamento, oltre ad avere accettato,
- 37 - SK.2020.16 nell’aprile 2021, di versare un contributo di mantenimento mensile di complessivi euro 4'500.-- in favore della ex moglie e del figlio minore, non percependo lui alcun reddito né avendo alcuna entrata (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.006 e segg.). Inoltre, nel merito delle accuse, in sede dibattimentale si è avvalso di tesi nuove, pur senza smentire quanto affermato in precedenza; tesi nuove che, a mente di questa Corte, avrebbero, se veritiere, dovuto essere invocate sin dall’inizio. Sia quel che sia, si tratta di tesi che non si incastrano perfettamente con gli atti e le emergenze dell’istruttoria. In particolare, in sede dibattimentale ha sostenuto di aver presentato l’istanza di autorizzazione in favore di B. SA “a titolo prudenziale”, come suggerito dallo studio legale che lo seguiva, in quanto egli riteneva, dopo aver letto “con molta attenzione” le circolari della FINMA e in particolare la Circ. FINMA 2008/11, che le transazioni all’estero su valori mobiliari esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera, effettuate in una borsa estera riconosciuta dalla Svizzera, non dovevano essere dichiarate dal commerciante di valori mobiliari secondo l’art. 3 OBVM-FINMA (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.013). Ora, mai prima della sede dibattimentale A. aveva sostenuto che la richiesta di autorizzazione di B. SA fosse stata presentata a titolo prudenziale, essendo convinto che il 98%-99% dell’attività di B. SA – appunto concentrata sulle transazioni all’estero – non ricadesse nel volume annuo soggetto alla soglia dei fr. 5 miliardi. Tale affermazione si scontra peraltro con quanto risulta dal contenuto dell’istanza medesima, in cui B. SA non fa alcuna differenziazione tra le transazioni estere o svizzere, includendole entrambe nel volume di affari che, fa notare alla FINMA, si approssima anno dopo anno sempre di più alla soglia dei fr. 5 miliardi stabilita dalla Circ. FINMA 2008/5. La tesi dell’istanza presentata “a titolo prudenziale” si scontra pure con il contenuto della lettera del 3 febbraio 2011 del legale di B. SA, in cui viene asserito che “attualmente le opportunità concrete di sviluppo vengono frenate per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei 5 miliardi”. 11. In merito alla violazione dell’art. 44 LFINMA, a A. viene rimproverato di avere agito intenzionalmente. 11.1 All’epoca dei fatti, A. era a conoscenza del contenuto della Circ. FINMA 2008/5, la cui n. 23 sancisce: “siccome il commerciante per conto proprio agisce solo a nome e per conto proprio, per definizione non ha clienti. Il suo assoggettamento alla Legge sulle borse non avviene quindi in base al principio della protezione degli investitori. Tale assoggettamento è giustificato unicamente da motivi volti a proteggere il funzionamento del mercato. Egli può peraltro mettere in pericolo il
- 38 - SK.2020.16 buon funzionamento dei mercati soltanto se esercita un volume notevole di transazioni in valori mobiliari. Soggiace quindi alla Legge sulle borse unicamente il commerciante per conto proprio che come tale effettua operazioni in valori mobiliari per un importo lordo (cifra d’affari) superiore a 5 miliardi di franchi svizzeri all’anno. Per il calcolo della cifra d’affari nelle operazioni effettuate a contanti come pure nelle operazioni su derivati ci si basa sui corsi pagati o realizzati”. A., infatti, ha affermato che nell’ambito del discorso del consolida- mento tra B. SA e BB. SA nel 2009, ha “iniziato a leggere con molta attenzione tutte le circolari e tutte le leggi che riguardavano le attività di negoziazione e di asset management”; in merito alla Circ. 2008/5 ha affermato di averla letta e che la medesima gli era chiara (verbale dibattimentale di A., act. SK 14.731.013, 015). Il fatto che A. fosse consapevole della necessità di ottenere un’autorizzazione in favore di B. SA, è anche dimostrato dal contenuto e dalla presentazione medesima dell’istanza del 20 agosto 2010. A., che ben era a conoscenza della soglia limite di un volume di contrattazioni di fr. 5 miliardi, e sapendo che l’attività di B. SA era prossima a tale soglia, si è attivato presso la FINMA al fine di ottenere la relativa autorizzazione. Ciò si evince pure chiaramente dal contenuto della lettera del 3 febbraio 2011 del legale di B. SA, secondo cui l’attività di B. SA in quel periodo era “frenata” per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei fr. 5 miliardi. Di conseguenza, A. non solo conosceva il contenuto della Circ. FINMA 2008/5, ma era pure consapevole della necessità di ben chiarire alcune modalità di calcolo del valore-soglia. B. SA medesima (tramite A. e F.), in effetti, aveva espressamente evidenziato tale problematica all’attenzione della FINMA. Inoltre, il 30 agosto 2010, pochi giorni dopo la presentazione dell’istanza summenzionata, la FINMA aveva comunicato a B. SA di ravvisare “evidenti problemi di tenuta della contabilità e di violazioni sistematiche di carattere penale”, invitando B. SA a ritirare la richiesta oppure a domandare l’emanazione di una decisione impugnabile (act. FINMA A 765). Ne consegue che, a soli 10 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, A. sapeva che la FINMA aveva evidenziato problematiche rilevanti che avrebbero verosimilmente ostacolato la concessione dell’autorizzazione; tant’è che la FINMA medesima aveva consigliato di ritirare l’istanza. Sono seguiti un incontro presso la FINMA (il 25 gennaio 2011) e svariati scambi di corrispondenza con tale autorità (v. supra consid. 4), nessuno dei quali tuttavia, contrariamente a quanto asserito dall’imputato, gli aveva fornito rassicurazioni in merito alla liceità dell’agire di B. SA, aveva chiarito la questione delle modalità di
- 39 - SK.2020.16 calcolo dei volumi, o aveva fornito ad A. l’indicazione che la FINMA avesse avvalorato, tantomeno per atti concludenti, l’agire di B. SA. Non credibile, come detto (v. supra consid. 10), è poi quanto dichiarato da A. in sede di interrogatorio dibattimentale (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.014 e segg.), ossia che la summenzionata istanza in favore di B. SA sia stata presentata solo a titolo prudenziale, ritenuto che tale aspetto, oltre a non emergere dagli atti ed essere stato sollevato unicamente in sede dibattimentale, come detto, si scontra con il contenuto dell’istanza medesima, in cui viene espressamente indicato il volume delle transazioni negli anni dal 2006 al 2009, volume che correttamente include le “transazioni estere” (v. arringa, act. SK 14.721.033) e che, secondo le indicazioni di B. SA medesima, era sempre più prossimo alla soglia limite dei fr. 5 miliardi. Inoltre, nell’istanza in questione veniva ben specificato che il volume soglia sarebbe stato raggiunto a breve. Non si tratta pertanto, a mente di questa Corte, di un’istanza presentata a titolo prudenziale. Ne consegue che la tesi, portata per la prima volta in aula, secondo cui la richiesta del 20 agosto 2010 sia stata formulata a titolo prudenziale non tiene: le informazioni contenute nelle richieste indicano che A. era in chiaro sulla necessità di ottenere l’autorizzazione per continuare la propria attività. Neppure credibile è che egli fosse convinto che l’attività di B. SA, per la sua gran parte, non ricadesse nel calcolo dei volumi lordi, ritenuto che essa operava a suo dire al 98-99% su titoli esteri, titoli che secondo A. non erano soggetti all’obbligo di dichiarazione in base alle note marginali 12a e 42 della Circ. FINMA 2008/11. Se A. fosse stato convinto di ciò, non avrebbe infatti presentato un’istanza di autorizzazione in favore di B. SA. Inoltre, se A. fosse stato certo (ciò che comunque questa Corte non ritiene) della non inclusione delle transazioni estere nel volume annuo, ma su consiglio dei suoi avvocati avesse ciononostante presentato un’istanza a titolo prudenziale, un dubbio a proposito di tali “transazioni estere” non poteva non essergli sorto, dubbio che certamente non è stato dissipato dalla FINMA nel senso da egli auspicato, come chiaramente si evince dai successivi scambi di corrispondenza con detta autorità. In effetti, il 30 agosto 2010 la FINMA informava che molti elementi facevano difetto nella domanda di autorizzazione, invitando B. SA a ritirare la propria istanza o a chiedere una decisione formale impugnabile; il 2 febbraio 2011 la FINMA ricordava a B. SA che, dopo l’incontro del 25 gennaio 2011 (in cui il tema del volume delle transazioni era stato oggetto di discussione), alcuni aspetti rimanevano da chiarire e che la situazione avrebbe ancora dovuto essere valutata internamente; il 9 giugno 2011 la FINMA ha sottolineato che nessuna decisione in merito all’autorizzazione era stata emessa ed infine il 2 marzo 2012 la FINMA ha ribadito che fintanto che nessuna autorizzazione era stata emessa
- 40 - SK.2020.16 B. SA non poteva esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi della LBVM. Dalla ricezione di tali scritti, e già dal primo scritto del 30 agosto 2010, ad A. doveva essere chiaro che avrebbe dovuto attivarsi per far in modo di non superare la soglia dei fr. 5 miliardi. Per i medesimi motivi, A. non poteva nemmeno essere certo che le transazioni effettuate tramite la piattaforma telematica della banca G. non fossero incluse nel volume-soglia, tant’è che egli medesimo ha sottoposto tale problematica alla FINMA nell’istanza di autorizzazione. Il sol fatto di avere un dubbio/incertezza e di non averlo dissipato, depone a favore della circostanza che A. ha ritenuto possibile il superamento della soglia per cui necessitava un’autorizzazione (che non aveva) e se ne è accollato il rischio. A., consapevole della necessità di avere un’autorizzazione, ha comunque continuato la sua attività e, così facendo, si è assunto il rischio che la soglia dei fr. 5 miliardi venisse (come avvenuto) superata. 11.2
11.2.1 A sua discolpa, A. invoca l’esistenza di un errore sull’illiceità. Egli sostiene essere evidente che egli non sapeva di agire in maniera illecita; anzi, era convinto del contrario. A suo dire, tutti i dati e la situazione fattuale erano convergenti nel far ritenere a chiunque che quanto da egli effettuato ricadesse nel quadro normativo vigente. Egli infatti aveva posto in esecuzione tutte le misure volte ad effettuare l’attività di commerciante di valori mobiliari rispettando la legge: egli avrebbe presentato l’istanza di autorizzazione e né i professionisti da egli interpellati, né gli incaricati dell’inchiesta e neppure la FINMA avrebbero dato indicazioni contrarie univoche (v. arringa, act. SK 14.721.044). A. si prevale pure di un errore sui fatti, ritenuto che egli avrebbe posto in esecuzione tutte le precauzioni volte ad evitare una violazione della legislazione derivata dalla vLBVM. Egli avrebbe presentato l’istanza di autorizzazione in favore di B. SA indicando la sua comprensione in merito al calcolo dei volumi lordi secondo la Circ. FINMA 2008/5, avrebbe fornito informazioni più precise in sede di incontro con la FINMA il 25 gennaio 2011, il 3 febbraio 2011 avrebbe ribadito alla FINMA che i dirigenti di B. SA avevano esposto la loro valutazione in merito al calcolo del volume di affari e avrebbe informato la medesima autorità che le opportunità concrete di sviluppo venivano frenate per evitare eccessivi sconfinamenti oltre la soglia dei fr. 5 miliardi. Inoltre, A. aveva chiesto la consu- lenza di uno studio legale e dell’ufficio di revisione interno ed aveva accettato l’intervento degli incaricati d’inchiesta. L’inevitabilità dell’errore si evincerebbe dal
- 41 - SK.2020.16 fatto che né i professionisti chiamati a verificare la fattispecie, né la FINMA sarebbero stati in grado di fornire risposte precise ed univoche sul metodo di calcolo riferito alle negoziazioni. Tali risposte sono divenute evidenti solo con la sentenza del TAF del 10 aprile 2014 e con la sentenza del Tribunale federale 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015 (in parte pubblicata in DTF 141 II 103) (v. arringa, act. SK 14.721.042 e segg.). 11.2.2 Ora, vi è un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP allorquando l’autore agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto. Lo stesso sarà giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Se, tuttavia, avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2 CP). In caso di errore sui fatti, l’intenzione di commettere il reato viene meno (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.2). 11.2.3 Giusta l’art. 21 CP, si trova in stato di errore sull’illiceità chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente; in tale evenienza, l’autore non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. A differenza dell’errore sui fatti, l’errore sull’illiceità concerne la situazione nella quale l’autore ha agito avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito. In questo caso l’errore concerne l’illiceità del caso concreto. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell’errore sull’illiceità sono adempiuti quando l’agente crede, nel momento in cui viene perpetrato l’atto, di non aver fatto alcunché d’illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1 e 3.2.2;115 IV 162 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.5). L’autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). Le conseguenze penali di un errore sull’illiceità dipendono dal suo carattere evitabile o inevitabile. Nel caso di errore inevitabile – ossia quando l’autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente – egli non è colpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni pena), poiché il suo errore è dovuto a delle circostanze che avrebbero potuto indurre in errore anche una persona avveduta e coscienziosa. Se al contrario l’errore era evitabile, l’autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta, per cui il giudice deve obbligatoriamente attenuare la pena (Messaggio concernente la modifica della parte generale del Codice penale del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1695).
- 42 - SK.2020.16 La determinazione di ciò che una persona sapeva, ha immaginato, voluto o accettato è una questione di fatto (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2). La deter- minazione dell’evitabilità o meno di un errore è invece una questione di diritto (sentenza del Tribunale federale 6B_403/2013 del 27 giugno 2013 consid. 1.1 con riferimenti). Il diritto svizzero parte dal presupposto che occorre avere coscienza dell’illiceità di un atto affinché lo stesso sia punibile (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.1). L’autore deve tuttavia attivarsi per conoscere la legge. Inoltre, nel caso di settori tecnici o sottoposti ad autorizzazione, l’autore è tenuto ad informarsi presso la competente autorità (sentenza del Tribunale federale 6B_1035/2009 del 26 agosto 2010 consid. 2.2.3; sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). La sua ignoranza gli permette di discolparsi unicamente in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). L’errore sull’illiceità deve pertanto essere ammesso in maniera restrittiva (THALMANN, Commentaire romand, 2009, n. 9 ad art. 21 CP). Lo stesso non viene riconosciuto allorquando l’autore dubitava, o avrebbe dovuto dubitare dell’illiceità del suo comportamento (sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). 11.2.4 Nel caso di specie, per i motivi esposti in precedenza (v. supra consid. 11.1), visti i vari scambi verbali ed epistolari con la FINMA e i professionisti coinvolti, A. era consapevole della necessità di ottenere un’autorizzazione, tant’è che l’ha ri- chiesta. Questa Corte ritiene quindi escluso che A. si sia trovato in una situazione di errore sui fatti o di errore sull’illeceità. 11.3 La Corte è dunque convinta che A. fosse consapevole (data la sua attività), almeno con dolo eventuale, della necessità di ottenere l’autorizzazione dalla FINMA allo scopo di potere superare (senza incorrere in violazioni di norme) il limite dei fr. 5 miliardi. A., continuando con tutte le contrattazioni, in assenza di autorizzazione, ha accettato il rischio di agire illecitamente. Dalla corrispondenza intercorsa e dagli atti nel loro insieme, emerge tale consapevolezza. 11.4 A. va dunque ritenuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione della FINMA ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM, e ciò nel periodo dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012.
- 43 - SK.2020.16 12. Pena 12.1 A. è riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM; reato punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I reati ritenuti a suo carico sono stati commessi prima del 1° gennaio 2018, data dell’entrata in vigore della revisione del diritto sanzionatorio; in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre quindi determinare in concreto quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. 12.2 Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). 12.3 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze oggettive e soggettive legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va conside- rato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
- 44 - SK.2020.16 Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden o subjektive Tatkomponente), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 12.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. 12.5 Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del
- 45 - SK.2020.16 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del Tribunale federale TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 12.6 Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP). 12.7 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4). 12.8 La Corte rileva che al momento del dibattimento figurava sul casellario giudiziale a carico di A. una condanna a una pena pecuniaria per infrazione grave alle norme della circolazione (fatti avvenuti il 27 agosto 2011), iscrizione che è stata eliminata dal 1° dicembre 2021 (act. SK 14.231.1.007-009, SK 14.231.1.018), in applicazione dell’art. 369 cpv. 3 e 6a CP, prima dell’emanazione della presente decisione scritta giusta l’art. 79 cpv. 2 DPA. Essa non va dunque considerata. Ad ogni modo, della medesima non avrebbe dovuto essere tenuto giusta l’art. 9 DPA, secondo cui l’art. 68 vCP (ora art. 49 CP) sul concorso di reati o di disposizioni penali, non si applica alle multe e alle pene da commutazione; vige dunque, in questi casi, il cumulo delle sanzioni. Ciò vale, mutatis mutandis, e sebbene non si evinca chiaramente dal testo della legge, anche per le pene pecuniarie (JOHNAS ACHERMANN, Velwaltungsstrafrecht, Commentario basilese, 2020, n. 14 e segg. ad art. 9 DPA).
- 46 - SK.2020.16 12.9 Con mente agli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione punita dall’art. 44 cpv. 1 LFINMA, la Corte ha considerato che vi è stata una certa costanza da parte di A. nel delinquere, e ciò alla luce della durata di perpetrazione del reato, che è complessivamente di poco più di due anni, dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. Quale ulteriore elemento a carico di A., vi è il fatto che il superamento della soglia di fr. 5 miliardi è stato importante in tale periodo: nel 2010: fr. 18'511'688'402.-- (fr. 11'399'217'606.-- nonché fr. 7'112'470'796.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.); nel 2011: fr. 15'922'398'611.-- (fr. 8'687'471'239.-- nonché fr. 7'234'927'372.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.); nel 2012: di fr. 5'666'019'902.-- (fr. 3'055'586'956.-- nonché fr. 2'610'432'946.-- in proprio ma attraverso la piattaforma telematica della banca G.) già il 16 maggio 2012. Ne risulta che A., nonostante sapesse che B. SA non disponeva della necessaria autorizzazione, organo formale, di fatto e CEO di B. SA, ha tranquillamente continuato ad operare ben oltre la soglia limite dei fr. 5 miliardi, creando costantemente un pericolo astratto per i mercati finanziari. Per quel che attiene agli elementi costitutivi soggettivi, a sfavore di A. vi è da rilevare che egli ha agito per mero scopo di lucro, non avendone alcuna necessità, ritenuto come all’epoca dei fatti egli aveva una situazione patrimoniale stabile, con un reddito fino a circa fr. 400'000.-- (v. interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.006), pertanto sarebbe stato facile non cadere in tentazione ed evitare di delinquere. Aggiungasi che A. ben era consapevole della necessità di ottenere un’autorizzazione da parte della FINMA, tant’è che B. SA aveva presentato una relativa istanza il 20 agosto 2010. Tuttavia, sebbene sapesse che la FINMA intravvedeva importanti problematiche nella procedura di autorizzazione, egli non ha adottato alcun accorgimento per fare in modo che l’attività di B. SA, almeno in tale periodo “transitorio”, rimanesse conforme alle normative legali, ossia sotto la soglia dei fr. 5 miliardi. La Corte ha dunque considerato che A. ha accettato la possibilità che il reato si realizzasse e si è accollato tale rischio, agendo dunque per lo meno con dolo eventuale (v. supra consid. 11.3). Ciò che, evidentemente, costituisce un fattore attenuante nella commisurazione della pena rispetto al dolo diretto (TRECHSEL/THOMMEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Paxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 20 ad art. 47 CP). Vero è, d’altro lato, che B. SA il 20 agosto 2010 ha presentato una richiesta di autorizzazione e che, nonostante diversi scambi di corrispondenza, la decisione della FINMA è giunta solo il 7 giugno 2012, a distanza di quasi due anni dalla presentazione dell’istanza succitata.
- 47 - SK.2020.16 Tenuto conto delle predette circostanze, nel quadro della cornice edittale applicabile la Corte ha valutato la colpa di A. come non più lieve. Ciò detto, la Corte ritiene adeguata alla colpa di A. una pena pecuniaria ipotetica di base di 240 aliquote giornaliere. La Corte ha poi accertato come A., cittadino italiano, […], è divorziato e ha 3 figli, nati nel 1987, 1992 e 1998. Attualmente egli ha una compagna. Dal profilo della sua formazione e esperienza professionale, egli ha conseguito la maturità nel 1977 e dal 1978 al 2002 ha acquisito un bagaglio di esperienze in Italia nel settore bancario, conseguendo anche un master in ambito finanziario presso la Bocconi a Milano. Dal 2002 è stato libero professionista, si è trasferito prima occasionalmente e poi in maniera permanente a Lugano e ha operato per la CC. SICAV, per poi passare alle dipendenze di B. SA con la carica di direttore generale nel 2008 e fino all’intervento della FINMA il 7 giugno 2012. L'imputato ha costantemente fatto parte del Consiglio di amministrazione di B. SA quale membro o presidente dal 25 giugno 2008 in poi. Attivo a livello operativo quale CEO dal 18 febbraio 2008, l'imputato deteneva anche il 30% del pacchetto azionario di B. SA. Dopo essersi trasferito a Londra nel 2013, dal 2015 l'imputato ha effettuato saltuarie consulenze in ambito finanziario a privati e consegue un reddito annuale di GBP 12'500.-- nel 2018 e GBP 25'000.-- nel 2019. Dal 2020 è senza attività lavorativa. Sul formulario relativo alla propria situazione personale e patrimoniale datato 3 novembre 2011 (act. SK 14.231.1.005-008), A. ha indicato di essere attualmente disoccupato e di non percepire alcun reddito; egli ha inoltre menzionato l’esistenza di un obbligo di versare contributi di mantenimento a suo carico (obbligo sottoscritto nell’aprile 2021, act. SK 14.231.2.137-141) per un importo di euro 4'500.-- mensili in favore della ex moglie e del figlio minore, nato nel 1998, precisando tuttavia che detti contributi al momento non vengono corrisposti. In merito alla sostanza, ha dichiarato di possedere un immobile a Z./TI del valore di fr. 700'000.-- (attualmente oggetto di una procedura di pignoramento e di un blocco a registro fondiario da parte del Ministero pubblico in vista di una confisca; interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.007), e di avere su tale immobile un debito ipotecario di fr. 350'000.--. Per vivere, A. farebbe capo ad aiuti del figlio maggiore e di amici (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.006 e segg.). Dalle dichiarazioni fiscali del Canton Ticino riferite a A., risulta invece quanto segue: nella decisione di tassazione relativa all’anno 2020, cresciuta in giudicato, viene menzionato che egli ha percepito un reddito netto dalla sostanza
- 48 - SK.2020.16 immobiliare di fr. 11'853.-- e altri redditi per fr. 200'000.-- (verosimilmente in Gran Bretagna; nelle decisioni di tassazione dopo reclamo del 2016-2019 questa cifra era invece di fr. 70'000.--) per un reddito imponibile complessivo, tenuto conto delle deduzioni, di fr. 206'200.--. A titolo di sostanza, emerge dalle decisioni che egli disponeva di elementi della sostanza mobiliare per fr. 4'000'000.-- (in Gran Bretagna; cifra che figura anche nelle decisioni di tassazione dopo reclamo del 2017-2019, mentre nel 2016 tale posta era pari a fr. 5'500'000.--) e sostanza immobiliare per un valore di fr. 206'372.--, a fronte di debiti privati per fr. 362'500.--: il valore della sostanza imponibile complessiva era pertanto di fr. 3'843'000.-- (act. SK 14.231.2.003-092). Dai Tax Returns inglesi risulta per contro che egli avrebbe percepito dalla propria attività professionale indipendente GBP 12'500.-- nel 2018 e GBP 25'000.-- nel 2019 (act. SK 14.521.025-058), nulla invece nel 2020 (act. SK 14.231.2.096- 111). Nei vari Tax Returns non si fa alcun accenno all’eventuale sostanza detenuta da A. A., in sede di interrogatorio dibattimentale, ha spiegato che i dati corretti sono quelli che risultano dai Tax Returns inglesi, nazione dove egli risiede. Ha pure spiegato che le decisioni di tassazione del Canton Ticino del 2016-2020 si basano su dati ripresi dalle dichiarazioni fiscali del 2010-2012, decisioni contro le quali sarebbe tuttora pendente un ricorso alla Camera di diritto tributario e non sarebbero pertanto definitive (verbale dibattimentale di A., act. SK 14.731.008 e seg.). In merito all’attitudine di A. nell’ambito del presente procedimento, va considerato che egli si è dimostrato piuttosto collaborativo, anche se con una chiara tendenza al chiamarsi fuori dalle responsabilità, ciò che è comunque legittimo, dato che egli si professa innocente. Per quanto attiene alla condanna per violazione della LCStr del 31 ottobre 2011 (che figurava sull’estratto del casellario giudiziale sino al 1° dicembre 2021, act. SK. 14.231.1.007-009), la Corte ribadisce che l’iscrizione relativa alla medesima è stata eliminata dall’estratto del casellario giudiziale il 1° dicembre 2021 giusta l’art. 369 cpv. 3 e 6a CP; essa non viene dunque considerata nell’ambito della commisurazione della pena nel presente procedimento, non potendo le condanne eliminate dal casellario giudiziale più essere utilizzate in un nuovo procedimento penale per commisurare la pena o per decidere della sospensione condizionale della stessa (DTF 135 IV 87 consid. 2.4). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, risulta infine pendente, dal 25 giugno 2021, a suo carico, un’inchiesta condotta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ed
- 49 - SK.2020.16 amministrazione infedele. Per tale procedimento vale la presunzione d’innocenza. A. non ha invece precedenti penali né Italia né in Inghilterra (act. SK 14.231.1.010-015). Nell’ambito della commisurazione della pena, i procedimenti a carico di A. devono dunque essere considerati in maniera neutra. In virtù del principio in dubio pro reo, deve pure essere considerato che A. abbia tenuto buona condotta dopo i fatti e ciò va considerato come un fattore neutro (v. più ampiamente la DTF 136 IV 1 consid. 2.6, dove la buona condotta viene considerata come un fattore neutro). In complesso, dunque, i fattori legati alla persona dell’autore hanno una portata neutra. Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“ausser- gewöhnlichen Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ad ogni modo ha un peso nullo ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria (sospesa, v. infra consid. 12.12) e che la situazione finanziaria di A., tutt’altro che chiara, gli permette, a mente di questa Corte, di non incorrere in gravi problemi di liquidità per il fatto di venire condannato al pagamento di una pena pecuniaria (sospesa). Fattore sensibilmente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti. Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP). Ora, considerando che i fatti sono occorsi dal 24 maggio 2010 fino al 7 giugno 2012, vale a dire più o meno dieci anni or sono, durata che eccede quindi quella del termine di prescrizione dell’azione penale di sette anni, come
- 50 - SK.2020.16 pure che al giorno della decisione penale del 24 aprile 2020 erano decorsi oltre 5 anni e 2 mesi, ossia più dei due terzi del termine di prescrizione, la pena deve essere attenuata in modo considerevole giusta l’art. 48 lett. e CP. Tanto più che dal giorno della decisione penale, ad oggi sono ulteriormente trascorsi più di un anno e 7 mesi. 12.10 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di A. giudica adeguata una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere. 12.11 Per quel che attiene all’importo dell’aliquota, l’art. 34 cpv. 2 CP prevede che un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali, la Corte ritiene che all’imputato, attualmente disoccupato, non possa essere conteggiato alcun reddito netto. Egli vivrebbe attualmente grazie ad aiuti di amici, per circa GBP 750.--/1'500.-- al mese, e del figlio maggiore, per circa euro 500.--/1'000.-- al mese, oltre alla possibilità di abitare gratuitamente nell’appartamento di Londra di proprietà sempre del figlio maggiore (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.010). La Corte ha tuttavia tenuto in considerazione che A. percepiva un guadagno annuo importante, pari a circa fr. 400'000.-- negli anni in cui ha commesso le infrazioni ascrittegli, reddito poi diminuito negli anni fino a giungere a GBP 12'500.-- annue nel 2018 e GBP 25'000.-- nel 2019, e quindi ad annullarsi. Nell’aprile 2021, pur non percependo alcun reddito, egli si è inoltre assunto il carico di pagare contributi di mantenimento mensili in favore della ex moglie per euro 3'000.-- e in favore del figlio minore per euro 1'500.-- (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.006). A. risulta comunque proprietario di un immobile a Z./TI, del valore di fr. 700'000.--, gravato da un debito ipotecario a suo carico di fr. 350'000.--; l’immobile sarebbe attualmente oggetto di un pignoramento e di un blocco a registro fondiario ordinato dal Ministero pubblico in vista di un’eventuale confisca, ma A. vi risiederebbe gratuitamente in occasione delle sue visite in Ticino, avendolo concesso in utilizzo alla sua attuale compagna (interrogatorio dibattimentale di A., act. SK 14.731.007). La Corte è dunque giunta alla conclusione che, nella situazione particolare di A., dove anche i dati risultanti dalle decisioni di tassazione non appaiono sufficientemente chiari, un importo minimo legale di fr. 30.-- ad aliquota sia adeguato e conforme alla sua situazione personale ed economica.
- 51 - SK.2020.16 12.12 Per quel che concerne la sospensione condizionale della pena, in casu le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date. Soggettivamente, giusta l’art. 42 CP è sufficiente l’assenza di una prognosi negativa; nel caso concreto, per i motivi sopra esposti può essere ritenuto che dopo i fatti l’imputato ha tenuto buona condotta, è ben integrato socialmente e non ha antecedenti che ostacolano la formulazione di una prognosi favorevole. La sospensione della pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. 13. Spese e ripetibili 13.1 Giusta l’art. 94 DPA, le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura (cpv. 1). L’ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), l’importo della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di fr. 100.-- a un massimo di fr. 10'000.--, mentre giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a della medesima ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di fr. 10.-- la pagina per la confezione dell’originale. In considerazione di quanto testé indicato, il DFF nella decisione penale del 24 aprile 2020 ha fissato a fr. 2'340.-- le spese procedurali (fr. 2'000.-- per la tassa di decisione e fr. 340.-- per la tassa di stesura). 13.2 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, salvo l’art. 78 cpv. 4 DPA, secondo gli artt. 417-428 CPP (art. 97 cpv. 1 DPA). Giusta l’art. 424 cpv. 1 CPP, la Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti. Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA). 13.3 Nella sede dibattimentale, in applicazione dell’art. 97 DPA in relazione con gli artt. 424 cpv. 1 CPP e 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, il DFF ha chiesto di condannare A. al pagamento dei costi procedurali, composti da un emolumento di istruttoria e rappresentazione dell’accusa per l’ammontare complessivo di fr. 3'500.--.
- 52 - SK.2020.16 Ritenuto che nella procedura giudiziaria l’amministrazione agisce quale accusatore unitamente al MPC, e che agisce al suo posto o con il medesimo, per la determinazione degli emolumenti del DFF si giustifica l’applicazione dell’art. 6 cpv. 4 lett. c del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 ottobre 2010 (RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l’art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di chiusura con un atto d’accusa l’emolumento relativo all’istruttoria, inclusa la rappresentanza dell’accusa (sentenze del TPF SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 consid. 19; SK.2018.31 del 7 novembre 2018 consid. 6; SK 2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 7.2.1 e SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1), oscilla tra fr. 1'000.-- e fr. 100'000.--. Le spese sostenute dall’accusatore sono già comprese nell’emolumento (sentenze del Tribunale penale federale SK.2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011 consid. 10.3). Alla luce di quanto testé esposto, e dato che le spese del procedimento ammi- nistrativo di cui al consid. 13.1 e al presente considerando devono essere prese in considerazione in questa sede, essendo le stesse assimilabili agli emolumenti riscossi dal MPC in caso di chiusura dell’istruttoria con un decreto d’accusa (art. 6 cpv. 4 lett. a RSPPF), la Corte ritiene adeguato un emolumento di istruttoria complessivo di fr. 3'500.--, non apparendo esso inadeguato al caso concreto. 13.4 Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50'000.-- (art. 7 lett. a RSPPF). Nel caso in esame l’emolumento legato all’attività di questo Tribunale è fissato a fr. 2'000.--, importo adeguato per cause come quella in esame. 13.5 In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA). Nel caso in esame, la Corte ritiene che le spese procedurali, che ammontano complessivamente a fr. 5'500.--, debbano essere interamente poste a carico di A. 13.6 Questa Corte non ritiene di accollare ad A. il pagamento di multe, come invece era stato richiesto dal DFF nella propria decisione penale del 24 aprile 2020.
- 53 - SK.2020.16 Questa Corte reputa infatti idonea alla colpa dell’imputato la condanna alla pena pecuniaria come sopra decisa e ciò anche alla luce della sua situazione finanziaria. 14. Indennità 14.1 Nella procedura giudiziaria, all’imputato che ha beneficiato dell’abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un’indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti (artt. 99 cpv. 1 DPA e 101 cpv. 1 DPA, applicabili per rinvio dell’art. 79 cpv. 1 DPA). In questo caso, l’indennità è a carico della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA). Giusta l’art. 101 DPA, nel procedimento giudiziario il tribunale decide anche circa l’indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. Prima di stabilire l’indennità, il tribunale deve dare all’amministrazione in causa la possibilità di esprimersi sul diritto all’indennità e l’ammontare della medesima, e di presentare proposte. Le spese necessarie per la difesa fanno parte degli altri pregiudizi ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 DPA (DTF 115 IV 156 consid. 2.c). 14.2 A., tramite istanza del 24 novembre 2021, ha chiesto il riconoscimento di fr. 18'405.-- pari a 77.72 ore di onorari a una tariffa oraria di fr. 230.--, nonché a fr. 530 a titolo di spese (chiedendo di adeguare la stima del dibattimento alla sua effettiva durata), a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (act. SK 14.721.009 e segg.). 14.3 La rappresentante del DFF, chiamata ad esprimersi al riguardo nella sede dibattimentale (v. act. SK 14.721.024), ha osservato che la quantità di ore fatta valere per il patrocinio dell’imputato appare eccessiva; per la decisione in merito, ella si è rimessa al prudente giudizio ed alla prassi di questo Tribunale. 14.4 Nel caso concreto, considerato che A. è stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA, l’istanza d’indennità deve essere respinta.
- 54 - SK.2020.16 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM). 2. A. è condannato ad una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere, di fr. 30.-- cadauna.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni. 3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'500.--. 4. L’istanza di indennità di A. è respinta.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il testo integrale della sentenza viene notificato a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Lucienne Fauquex - Dipartimento federale delle finanze, Signor Christian Heierli, Capo del Servizio di diritto penale - Avv. Ergin Cimen
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata al Ministero pubblico della Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale delle finanze, autorità quest’ultima incaricata dell’esecuzione (art. 90 DPA).
- 55 - SK.2020.16 Informazione sui rimedi giuridici Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).
Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza della Corte penale è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art. 398 cpv. 5 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 15 dicembre 2021