Accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell'art. 46 cpv 1 lit. a della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, legge sulle banche; LBCR; RS 952.0
Sachverhalt
A. In data 29 dicembre 2015 l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito: FINMA) ha formulato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze (in se- guito: DFF) una notizia di reato contro i responsabili della C. SA per sospetta accettazione di depositi del pubblico senza disporre della necessaria autorizza- zione (v. incartamento del DFF p. 10.1 a 301). B. Conseguentemente, il 23 febbraio 2017 il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A. e B., quali persone responsabili di C., per so- spetto d’infrazione all’art. 46 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) (DFF p. 40.1). C. Con scritti del 24 febbraio 2017, gli imputati sono stati informati dell’apertura di un’inchiesta di diritto penale amministrativo e della possibilità di prendere posi- zione sulla denuncia della FINMA (DFF p. 21.1 e seg. [A.], p. 22.1 e seg. [B.]). Tramite missive del 7 aprile 2017, gli imputati hanno trasmesso le loro prese di posizione, chiedendo principalmente l’abbandono del procedimento (DFF
p. 21.12 e segg. [A.], p. 22.9 e segg. [B.]). D. Mediante processo verbale finale del 22 agosto 2017 il DFF è giunto alla conclu- sione che gli imputati si sono resi colpevoli di accettazione indebita di depositi del pubblico, commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011, in violazione dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR (DFF p. 80.3 a 15 [A.], p. 81.3 a 15 [B.]). A. ha preso posizione in merito con scritto del 22 settembre 2017, contestando le conclusioni del DFF e chiedendo l’abbandono della procedura aperta nei suoi confronti. Nel caso in cui la sua richiesta non fosse stata accolta, egli ha chiesto di poter essere escusso, per potersi esprimere in particolare riguardo all’ele- mento soggettivo (DFF p. 80.22 e segg.). Tramite presa di posizione del 19 settembre 2017, anche B. ha contestato le conclusioni del DFF e ha postulato l’abbandono del procedimento. Egli ha altresì chiesto che A. fosse sentito dal DFF (DFF p. 81.22 e segg.). Con decisioni di rinvio, entrambe del 21 dicembre 2017, la funzionaria inquirente ha respinto le richieste di complemento d’inchiesta formulate dagli imputati, ha chiuso la procedura d’inchiesta e trasmesso gli atti procedurali al capogruppo per decisione (DFF p. 80.34 e segg. [A.], p. 81.29 e segg. [B.]). E. Tramite decreti penali dell’11 gennaio 2018, sia A. (DFF p. 90.1 e segg.) che B. (DFF p. 91.1 e segg.) sono stati riconosciuti autori colpevoli di accettazione di
- 3 - depositi del pubblico senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, infrazione commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giu- gno 2011. A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 24 aliquote giornaliere di fr. 210.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'260.-- e delle spese proce- durali, dell’ordine di fr. 1'590.--. B. è stato condannato a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere di fr. 410.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 4’920.-- e delle spese procedurali, dell’ordine di fr. 1'580.--. Con scritti 12 febbraio (DFF p. 90.11 e segg.), rispettivamente del 9 febbraio 2018 (DFF p. 91.10 e segg.), sia A. che B. hanno interposto opposizione contro i rispettivi decreti penali del DFF. F. In data 4 giugno 2018 il DFF ha emanato due decisioni penali secondo l’art. 70 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) nei confronti di A. (DFF p. 100.1 e segg.) e di B. (DFF p. 110.1 e segg.). Entrambi sono stati riconosciuti autori colpevoli di accettazione di depositi del pubblico senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, infrazione commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011. A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 24 aliquote giornaliere di fr. 210.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'260.-- e delle spese procedurali, dell’or- dine di fr. 2’190.--, mentre B. è stato condannato a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere di fr. 410.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 4’920.-- e delle spese procedurali, dell’ordine di fr. 2’190.--. G. Sia A. che B., mediante scritti del 13 giugno (DFF p. 100.21), rispettivamente del 7 giugno 2018 (DFF p. 110.21), hanno chiesto di essere giudicati dal Tribunale penale federale (in seguito: TPF) conformemente all’art. 72 DPA. Il 20 giugno 2018 il DFF, richiamato l’art. 50 cpv. 2 della legge federale concer- nente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), ha quindi trasmesso gli atti al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) (TPF p. 3.100.3 e segg.), confermando la messa in stato di accusa di A. e B. per violazione intenzionale dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011, subordinatamente per violazione commessa per negligenza nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. Il MPC il 25 giugno 2018 ha inoltrato l’incartamento al TPF per giudizio (TPF p. 3.100.1 e seg.). La proce- dura è stata condotta sub SK.2018.31.
- 4 - H. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 10 ottobre 2018. Entrambi gli imputati si sono regolarmente presentati in aula. I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni di cui ai punti qui di seguito. I1. Il DFF ha postulato: A. e B. sono riconosciuti autori colpevoli di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, infrazione commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011; A. è condannato: o a una pena pecuniaria di 24 aliquote giornaliere di fr. 210.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; o a una multa di fr. 1'260.--;al pagamento delle spese procedurali del DFF, che includono le spese della procedura preliminare, per un totale di fr. 2'400.--. B. è condannato: o a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere di fr. 410.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; o a una multa di fr. 4’920.--; o al pagamento delle spese procedurali del DFF, che includono le spese della procedura preliminare, per un totale di fr. 2'400.--. I2. La difesa di A. ha chiesto: A. è prosciolto dall’accusa di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, perché manca l’elemento soggettivo del reato; in via subordinata, che venga riconosciuto l’errore di diritto scusabile e che pertanto A. venga prosciolto dall’accusa di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR; in via ancora più subordinata, che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 52 CP; in caso di proscioglimento, A. rinuncia a un indennizzo. I3. La difesa di B. ha chiesto: B. è prosciolto dall’accusa di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, perché difettano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato; in via subordinata, che venga riconosciuto l’errore inevitabile sull’illiceità; che a B. venga riconosciuta un’indennità per le sue spese di patrocinio, come da richiesta allegata. J. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessa- rio, nei considerandi che seguono.
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Erwägungen (78 Absätze)
E. 1 Competenza
E. 1.1 Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della DPA sono applicabili per ana- logia. In applicazione dell’art. 35 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale.
E. 1.2 La procedura dinanzi alla Corte penale è retta dagli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di di- ritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussi- diario (art. 82 DPA).
E. 1.3 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della Corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa chiede che gli imputati vengano condannati a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere, rispettivamente di 24 aliquote giornaliere, nonché al pagamento di una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP).
E. 1.4 Giusta l’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA). Nel caso concreto, entrambe le decisioni penali datano del 4 giugno 2018. A. ha richiesto di essere giudicato da un tribunale in data 13 giugno (DFF p. 100.21), mentre la richiesta di B. data del 7 giugno (DFF p. 110.21). Entrambe le richieste di essere giudicato da un tribunale sono pertanto pacificamente tempestive.
E. 1.5 Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impe- dimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP).
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E. 1.6 Le condizioni per il rinvio a giudizio sono dunque adempiute. Le decisioni penali del 4 giugno 2018, che fungono da atto d'accusa, enunciano le fattispecie e men- zionano le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). Analogo discorso per l’ipotesi subordinata di accusa di cui nello scritto 20 giugno 2018 in fine, ov- vero quella di commissione del reato per negligenza (v. TPF p. 3.100.3 e segg.). Tali conclusioni vincolano questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati agli imputati, ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/FRANK/ACHER- MANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 274 e seg.).
E. 2 Diritto applicabile
E. 2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2 DPA). La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa. L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo ini- quo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vi- gore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costitui- sce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni com- messe prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato poste- riormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.
E. 2.2 Nel caso in esame, nelle decisioni penali del 4 giugno 2018, che tengono luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), agli imputati viene rimpro- verato di avere indebitamente accettato depositi del pubblico, violando intenzio- nalmente l’art. 46 LBCR, e ciò dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011. L’infrazione sarebbe pertanto stata commessa prima del 1° gennaio 2016, data dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 46 LBCR, mediante la quale il terzo capoverso della disposizione è stato abrogato (RU 2015 5339; FF 2014 6445). La versione
- 7 - dell’art. 46 LBCR in vigore fino al 31 dicembre 2015 comminava una pena deten- tiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chiunque intenzionalmente (cpv. 1): accettava indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio (lett. a); non teneva regolarmente i libri o non conservava conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi (lett. b); non allestiva e non pubblicava il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all’art. 6 (lett. c). Chi agiva per negligenza era punito con la multa sino a fr. 250'000.-- (cpv. 2), mentre in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pe- cuniaria era di almeno 45 aliquote giornaliere (cpv. 3). In casu, per entrambi gli imputati, sia il diritto previgente che quello attuale por- tano al medesimo risultato, non trattandosi di un caso di recidiva. Pertanto, sic- come il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole agli imputati rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo.
E. 2.3 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a se stante divenendo una forma di esecuzione – e dall’altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, restringendo altresì il campo di applicazione di quelle pecuniarie (FF 2012 4193). Per quel che concerne la multa non vi sono invece state modifiche. In questo senso non rappresenta certamente lex mitior per cui anche sotto questo profilo non vi è motivo di scostarsi dalle conclusioni di cui sopra.
E. 2.4 Il vigente art. 97 cpv. 1 CP, applicabile in virtù dell’art. 2 DPA, prevede che l'a- zione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena deten- tiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena de- tentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescri- zione, è in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119). Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescri- veva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (vecchio art. 97 cpv. 1 lett. b, c CP). Per quel che attiene al reato contestato agli imputati in via principale, si rileva che la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 46 cpv. 1 LBCR), motivo per cui anche sotto questo profilo il nuovo diritto non costituisce lex mitior rispetto a quello vigente al momento dei fatti. Analogo discorso anche nell’ipotesi subordinata di commis- sione per negligenza ex art. 46 cpv. 2 LBCR, visto che, pur trattandosi di una
- 8 - contravvenzione, in applicazione dell’art. 52 LFINMA continua comunque a va- lere un termine di prescrizione di sette anni (v. altresì infra consid. 3.6).
E. 2.5 Certo, in base al nuovo art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR; RS 952.02), citato dalla difesa di B. (TPF p. 3.721.017), non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo pe- riodo più di 20 depositi del pubblico, oppure si presta pubblicamente ad accettarli, se: a) accetta depositi del pubblico per un importo complessivo pari al massimo a un milione di franchi; b) non investe i depositi del pubblico né corrisponde inte- ressi sugli stessi; e c) prima che effettuino il deposito, informa i depositanti per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo che: 1. egli non sog- giace alla vigilanza della FINMA, e 2. il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi (RU 2017 3823; in vigore dal 1° agosto 2017). Al contrario, giusta l’art. 3a cpv. 2 della previgente OBCR, agiva a titolo professionale semplicemente chiun- que accettava “sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico”. Tuttavia, visto che come si vedrà meglio nei seguenti considerandi (v. infra consid. 4.2) è indub- bio che le somme in questione siano state investite ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b della nuova OBCR, la nuova ordinanza non costituisce lex mitior, perché l’ec- cezione dell’art. 6 cpv. 2 OBCR non sarebbe comunque data, mancando il requi- sito dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OBCR (su questo cambiamento legislativo, e sulle condizioni cumulative per l’applicabilità di questa eccezione si veda più ampia- mente SCHÄR, Aufsichtsrechtliche Herausforderungen im Zusammenhang mit FinTech, in Finanzmarktausicht und Finanzmarktinfrastrukturen, a cura di Se- ster/Brändli/Bartholet/Schiltknecht, 2018, pag. 696 e segg.).
E. 2.6 Da quanto sopra discende che nella fattispecie si applica il diritto vigente al mo- mento dei fatti.
E. 3 Prescrizione
E. 3.1 Ciò posto va ora esaminata nel concreto la questione della prescrizione.
E. 3.2 Giusta l’art. 11 cpv. 3 DPA, per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’ob- bligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà.
E. 3.3 Nella DTF 131 IV 83 il Tribunale federale ha abbandonato la figura giuridica di unità sotto il profilo della prescrizione (v. consid. 2.4). L’Alta Corte ha comunque confermato l’esistenza di situazioni in cui, sotto il profilo della prescrizione, una
- 9 - pluralità di atti forma ancora una sola entità (consid. 2.2.4.5). Il Tribunale federale ha indicato due categorie di reati in cui una pluralità di atti possono ancora for- mare una sola entità. Anzitutto i reati il cui fatto tipico presuppone già concettual- mente, fattualmente, o comunque tipicamente, più singole condotte. Fra questi viene in particolare indicata la rapina (art. 139 CP), la quale si compone di un atto volto a rendere la vittima incapace di difendersi, e un secondo atto che com- porta la sottrazione alla vittima di una cosa mobile. Nella citata sentenza del Tri- bunale federale vengono inoltre portati gli esempi di reati come l’art. 165 CP, o gli art. 272 e 274 CP, i quali comportano già per loro natura dei comportamenti che durano nel tempo. In questi casi, giusta il vecchio art. 71 lett. d CP, rispetti- vamente l’art. 98 lett. b CP, si considera il reato eseguito mediante atti successivi, per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto. Vi è poi una seconda categoria di reati indicati dal Tribunale federale, che presup- pongono un’unità di tipo naturale. Fra questi, a titolo esemplificativo, viene indi- cato il comportamento di chi tinteggia un muro mediante graffiti nel corso di notti successive. In questo caso il reato è concluso al momento in cui il graffito è por- tato a termine, nell’ultima notte.
E. 3.3.1 Il comportamento qui in esame è fatto ricadere dal DFF sotto l’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR. In base a questa disposizione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, accetta indebita- mente depositi del pubblico o depositi a risparmio. In caso di commissione per negligenza è prevista la pena della multa fino a fr. 250'000.-- (v. art. 46 cpv. 2 LBCR). Si tratta dunque di sapere se il comportamento descritto (poco importa se commesso intenzionalmente o in maniera colposa) si esaurisce al momento dell’accettazione puntuale, nel senso di ricezione dei soldi rispettivamente di con- clusione del relativo negozio obbligatorio, o se invece questo comportamento non abbia una componente iterativa, nel senso che il fatto di tenere questi soldi in deposito perpetui l’adempimento della fattispecie dell’art. 46 cpv. 1 lett. a, rispet- tivamente cpv. 2 LBCR. La norma dell’art. 46 LBCR va interpretata non solo in termini letterali ma anche sistematici e teleologici. Per l’interpretazione sistema- tica e teleologica è anzitutto importante l’art. 1 cpv. 2 di questa legge. Secondo questa norma le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla legge sulle banche non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professio- nale. Giusta l’art. 3a cpv. 2 della previgente OBCR, qui applicabile (v. supra con- sid. 2.5), agisce a titolo professionale ai sensi della legge sulle banche in parti- colare “chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico”. Agire a titolo professionale presuppone dunque un comportamento che va oltre il sin- golo atto e si basa sulla costante detenzione di depositi, con un obbligo duraturo di restituzione. L’accettazione di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR non può dun- que che essere interpretata in quanto azione di lunga durata, visto che la norma
- 10 - penale in quanto tale è proprio volta a punire chi, senza esserne autorizzato, accetta depositi del pubblico a titolo professionale: insomma chi lavora come una banca senza poterlo fare, il che non può che essere un agire duraturo, proprio come richiesto perché si applichi la figura giuridica dell’unità sotto il profilo della prescrizione di cui nella sopraccitata DTF 131 IV 83. Questa interpretazione è stata ancora recentemente ribadita dal Tribunale penale federale nella sentenza SK.2016.3 del 12 ottobre 2017 (v. consid. 2.2.3 e 3.6) ed è stata confermata dal Tribunale federale nella sentenza 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 (v. con- sid. 3.4.2).
E. 3.3.2 Ne consegue che nel caso concreto la prescrizione ha cominciato a decorrere solo nel momento in cui gli imputati hanno cessato di agire come una banca.
E. 3.4 Il termine di prescrizione si estingue in seguito alla pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP); la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA corrisponde, sotto il profilo della prescrizione, ad una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 70 cpv. 3 CP (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4; sentenza del Tribu- nale federale 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 2.4.2).
E. 3.5 Nel caso concreto, l’azione penale non è prescritta, considerato che il 4 giugno 2018, quando sono state pronunciate le decisioni penali, il termine di prescrizione di sette anni non era decorso.
E. 3.6 Questo vale anche nell’ipotesi della contravvenzione ex art. 46 cpv. 2 LBCR. Di- fatti, diversamente dalle contravvenzioni ex art. 109 CP, dove l’azione penale si prescrive in tre anni, in ambito di leggi sui mercati finanziari il perseguimento delle contravvenzioni si prescrive in sette anni (art. 52 LFINMA). Tale normativa, en- trata in vigore il 1° gennaio 2009 (v. art. 61 cpv. 2 LFINMA), è qui applicabile trattandosi di una pluralità di atti che giuridicamente formano comunque una sola entità (v. supra consid. 3.3.1) e i fatti proseguiti dopo l’entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime. In tale ambito non è determi- nante se i fatti si sono svolti solo in parte posteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato ai fini della com- misurazione della pena, nella misura in cui secondo le norme previgenti i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (POPP/BERKEMEIER, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 11 ad art. 2 CP).
E. 3.7 Per completezza, si rileva che entrambe le difese hanno sollevato un’eccezione inerente all’interruzione dell’unità giuridica d’azione (DFF p. 90.13 [A.], p. 81.26 [B.]); eccezione che la difesa di A. ha ribadito anche nella sua arringa, sottoli- neando come fra il contratto firmato da D. il 20 novembre 2009 e il contratto fir- mato da E. il 15 giugno 2011 – unico contratto firmato nei sette anni precedenti
- 11 - al 4 giugno 2018, data delle decisioni penali che estinguono il termine di prescri- zione – sarebbero passati ben diciannove mesi. Pertanto, fra i fatti penalmente rilevanti vi sarebbe una cesura temporale tale da interrompere l’unità giuridica d’azione. A tal proposito, la Corte rileva che una tale cesura temporale non c’è invero stata, siccome il 1° ottobre 2010 è stato firmato un ulteriore contratto con F. (v. tabella infra consid. 4.4), non menzionato dalle difese. Anche sotto quest’ultimo profilo non vi è dunque nessuna ragione per scostarsi dalle conclusioni di cui sopra al consid. 3.3.
E. 4 Infrazione contestata agli imputati
E. 4.1 A entrambi gli imputati viene rimproverato di avere, dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011, indebitamente accettato depositi del pubblico. In particolare, la società C. SA (ora in liquidazione), di cui A. era azionista unico e B. amministratore unico, avrebbe accettato denaro di terzi con l’impegno di investirlo in una piantagione in Costa Rica e di corrispondere ad essi, dopo un determinato lasso di tempo, parte del ricavato di un’eventuale vendita di alberi.
E. 4.2 Giusta l’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, chi intenzionalmente accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla legge sulle banche non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale (art. 1 cpv. 2 LBCR). Giusta l’art. 3a dell’ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di ri- sparmio (vOBCR; RS 952.02), in vigore fino al 31 dicembre 2014 e poi sostituita dall’ordinanza del 30 aprile 2014, agisce a titolo professionale chiunque accetta su un lungo periodo più di venti depositi del pubblico (cpv. 2). La predetta ordi- nanza parte dal presupposto che tutti gli impegni passivi hanno carattere di de- posito (v. circolare del 1° gennaio 2009 emanata dalla FINMA e intitolata “Depo- siti del pubblico presso istituti non bancari” [in seguito: Circ. 08/3], n. 10). Non sono considerate “depositi” unicamente le eccezioni elencate al terzo capoverso dell’art. 3a vOBCR. Per quanto qui di interesse, va in particolare segnalato che, giusta l’art. 3a cpv. 3 lett. a vOBCR, non sono considerati depositi i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di pro- prietà o a prestazioni di servizi o consegnati a titolo di garanzia (lett. a). L’appli- cazione di tale eccezione richiede il trasferimento effettivo di diritti reali al singolo
- 12 - cliente, che corrisponde appunto una somma di denaro quale controprestazione (sentenza del Tribunale federale 2A.332/2006 del 6 marzo 2007 consid. 5.2.1). Per quel che concerne invece la nozione di “depositi del pubblico”, va segnalato che non sono considerati tali i depositi di azionisti o soci del debitore aventi una partecipazione qualificata o di persone ad essi legate per motivi economici o fa- miliari (art. 3a cpv. 4 lett. b vOBCR). Gli azionisti qualificati, vale a dire quelli che detengono più del 10% dei diritti di voto o del capitale (art. 3 cpv. 2 lett. cbis LBCR), e le persone con un legame economico godono di una posizione privile- giata e non possono essere trattati come il resto del pubblico (Circ. 08/3 n. 23). Come giustamente rilevato dal DFF nelle proprie decisioni (v. punti 40-43 deci- sione penale B. e punti 38-40 decisione penale A.) non vanno dunque considerati né i versamenti di A. stesso in quanto azionista unico, né quelli della figlia, del figlio, della moglie, del cognato e della sorella, applicando in analogia, come cri- terio discriminante, l’elenco delle persone che hanno facoltà di non deporre per legami personali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPP. Certo la ratio legis di queste due normative è diversa, ma ciò non toglie che la lista in questione permette di con- cretizzare in maniera tanto pragmatica quanto precisa la nozione di legame fa- miliare. Il fatto che l’ordinamento giuspenalistico riconosca a queste persone la facoltà di non deporre è un segnale legislativo importante che si riverbera nell’in- tero ordinamento giuridico svizzero ed è quindi ragionevole limitare il criterio di rapporto familiare a queste persone. L’esistenza di legami di amicizia o di paren- tela meno stretta con l’azionista (segnatamente il fidanzato ed il padrino della figlia, G. e H., nonché la madrina del figlio, I.) non è dunque di rilievo, perché ciò comporterebbe un eccessivo allargamento della nozione di rapporto familiare, per tacere del fatto che in concreto non si tratterebbe di parenti nemmeno a livello di diritto civile (v. art. 457 e segg. CC, nonché art. 90 CC; sulla nozione formale di famiglia v. anche WOLF/GENNA, Erbrecht, vol. 1, Schweizerisches Privatrecht IV/1, 2012, p. 113). Ne consegue che vanno considerati depositi “del pubblico” quelli dei restanti 25 investitori che non hanno un simile legame. Dato che questi investitori sono superiori alla soglia di 20 definita all’art. 3a cpv. 2 vOBCR per caratterizzare l’agire “a titolo professionale”, non vi è ragione di veri- ficare se sia stata superata la soglia vigente in altri settori giuridici, segnatamente quella dell’art. 36 dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio o quella dell’art. 957 e segg. CO. Il criterio è infatti diverso e nasce da quelle che sono le funzioni fondamentali della legge sulle banche, in primis quella della tu- tela del credito (v. DTF 121 II 147 consid. 3a; 116 Ib 193 consid. 2d; 99 Ib 104 consid. 5; MÜLLER, Commentario basilese, Bankengesetz, 2a ediz. 2013, Einlei- tung, n. 19 e segg.), in sostanza per fare in modo che depositi di natura bancaria
- 13 - vengano fatti nel rispetto di regole precise e non in maniera disordinata o comun- que incontrollata. Il primo deposito da considerare pubblico è quello in base al contratto concluso il 17 luglio 2006 da J. per un ammontare totale di fr. 8600.-- (v. TPF p. 3.263.1.11 e segg.), somma versata sul conto della C. il 19 luglio seguente (DFF p. 10.44). La soglia decisiva dei 20 investitori è invece stata superata il 25 aprile 2009 (e non il 7 aprile 2009 come invece indicato nelle due decisioni contestate seppur sulla base di quanto per svista allegato da C.; v. DFF p. 80.6), ovvero con il ven- tunesimo investitore, K., il quale in base al predetto contratto ha pedissequa- mente versato fr. 5400.-- (DFF p. 10.39). A partire dal 25 aprile 2009 si può dun- que concludere che i depositi in questione siano stati accettati a titolo professio- nale. Contrariamente a quanto sostenuto dai difensori degli imputati si tratta di “depositi” in senso stretto visto che i soldi in questione non sono stati realmente impiegati per acquistare degli alberi in Costa Rica a titolo individuale. Niente agli atti e nemmeno gli imputati hanno potuto sostenerlo (v. TPF p. 3.731.016 e 3.732.011) permette di intravvedere l’esistenza di un vero e proprio contratto di “compravendita”, che avrebbe potuto fare subentrare l’eccezione ex art. 3a lett. a OCBR (v. anche BAHAR/STUPP, Commentario basilese, 2a ediz. 2013, n. 12 ad art. 1 LBCR). In realtà si trattava di una forma di investimento in denaro travestita da “compravendita” e a parte la consegna di certificati di dubbia validità giuridica i clienti di C. non hanno mai acquistato alcunché e non appena si sono manife- state le prime difficoltà da parte della controparte costaricense non è loro rimasto in mano niente, per cui tutto il castello di carta costruito mediante C. è crollato. La legge sulle banche serve del resto proprio ad evitare che si possano racco- gliere depositi in maniera selvaggia con i rischi che questo comporta e che in concreto si sono manifestati con conseguenze finanziarie molto gravi per i credi- tori. Da quanto sopra discende che sotto il profilo oggettivo C. ha indebitamente ac- cettato depositi dal pubblico.
E. 4.3 Giusta l’art. 6 DPA, se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa (cpv. 1). Il pa- drone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di
- 14 - paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2).
E. 4.3.1 C. SA è una società con sede a U., con quale scopo sociale l’assistenza generale e l’organizzazione di aziende industriali e commerciali, l’amministrazione di beni mobili e immobili, l’assistenza contabile, fiscale, finanziaria, aziendale e giuridica, l’assunzione di mandati fiduciari, di rappresentanze e d’agenzie (DFF p. 30.1-2). A., che esercita l’attività di chiropratico, ne è azionista unico e in origine la utiliz- zava per detenere le quote di una sua clinica (DFF p. 10.275 e 30.24-26). Ammi- nistratore unico di C. era B., che ora vi funge da liquidatore ed è altresì presidente del Consiglio d’amministrazione della L. SA, presso la quale C. ha il suo recapito (DFF p. 30.1-2, 24 e 132-133). C. si trova in liquidazione a seguito di una deci- sione in tal senso dell’assemblea generale del 20 gennaio 2016 (DFF p. 30.1-2).
E. 4.3.2 A. è detentore dell’intero pacchetto azionario di C. (DFF p. 30.24) ed è stato l’ini- ziatore dell’intero progetto incriminato (v. DFF p. 30.26). Egli ha inoltre indirizzato gli interessati all’amministratore unico di C., B., il quale ha agito in qualità di or- gano di C. (DFF p. 30.23), sottoscrivendo lui stesso i contratti con gli investitori e con la M. di V. in Costa Rica.
E. 4.3.3 Come tali, gli imputati, pur avendo agito con ruoli diversi, rispondono entrambi per le attività esercitate in nome e per conto di C. (v. FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, 2018, n. 1.2 ad art. 6 DPA).
E. 4.4 Dopo un viaggio in Costa Rica, nel quale era stato sensibilizzato sul problema della deforestazione, la necessità di intervenire a tutela di un bene naturale e sull’esistenza di un modo apparentemente intelligente e sicuro attraverso il quale chiunque poteva dare un contributo alla soluzione o mitigazione del problema, A. ha appreso della possibilità di investimento in Costa Rica, dove aveva visitato personalmente delle piantagioni in cui vi era a suo dire la possibilità di “acqui- stare” alberi per ottenere in seguito una parte del ricavato della vendita del rela- tivo legno. A tale scopo il coimputato ha deciso di far capo alla suddetta società C.. B. ha sottoscritto i contratti con i clienti di “compravendita di piante tropicali da mettere a dimora” per C. ed in seguito ha effettuato i relativi acquisti in Costa Rica. Non vi è stata una particolare pubblicizzazione e gli interessati erano fami- liari, amici e pazienti che si rivolgevano ad A. (DFF p. 10.8-9 e 273-274). Tra il 17 giugno 2006 e il 15 giugno 2011, C. ha così stipulato 40 contratti per la somma complessiva di fr. 282'720.-- con 31 investitori, tra cui lo stesso A. che ha a questo scopo investito fr. 3'000.-- (DFF p. 30.99). I contratti sono stati in gran parte fina- lizzati mediante versamenti dell’ordine di fr. 266'130.-- effettuati sul conto inte- stato a C. presso N. (DFF p. 10.23-102). Nella seguente tabella sono riassunti i
- 15 - vari investitori e i relativi investimenti, anche sulla base dei chiarimenti che si sono resi necessari durante il dibattimento (v. TPF p. 3.732.3 e segg.):
N. deposi- tante Contratto C./acquirente [n. atto] Data con- tratto Versamento [n. atto] Data versa- mento (va- luta) Nome acqui- rente Legame di parentela con A. Importo pat- tuito [fr.] Importo ver- sato [fr.] Osservazioni
3.263.1.
E. 4.5 C. ha a sua volta stipulato dei contratti riguardanti “l’acquisto di alberi” con la M.. Nel periodo compreso tra il 6 settembre 2006 e l’8 luglio 2011 C. ha così effet- tuato 32 versamenti per complessivi fr. 210'363.65. I bonifici a favore della M. venivano effettuati mediante addebiti della carta Visa, sulla quale B. aveva boni- ficato il corrispondente importo a contanti prelevato dal conto di C. presso N. (DFF p. 10.108-272), chiuso il 25 luglio 2012 (DFF p. 10.32). Gran parte della differenza tra gli importi bonificati dagli investitori e quelli versati alla M., equiva- lente secondo il DFF a circa il 19% dei versamenti percepiti dagli investitori, è stata prelevata da B. a contanti dal conto di C. presso la Banca SS. legato alla carta Visa in quattro tranche di complessivi fr. 49'800.-- in data 19 settembre 2012, 25 ottobre 2012, 20 dicembre 2012 e 25 luglio 2013 (DFF p. 10.173, 179,
- 18 - 183 e 193). In base alle dichiarazioni rese da B. la differenza in questione era destinata a coprire i costi amministrativi creati da queste operazioni a C. e meglio a lui stesso (TPF p. 3.732.9).
E. 4.6 Come risulta dai contratti versati agli atti le relazioni contrattuali di cui sopra erano strutturate in due fasi distinte. In una prima fase gli investitori stipulavano un “con- tratto di compravendita di piante tropicali da mettere a dimora” con C., che “ven- deva” loro un determinato numero di piante di un determinato tipo messe o da mettere a dimora in una piantagione nello Stato del Costa Rica. In base agli ac- cordi contrattuali le piante sarebbero state tagliate entro il quindicesimo anno dalla loro messa a dimora e trasformate in tronchi e travi atti alla vendita. Il ricavo sarebbe stato versato all’acquirente da C., previa deduzione dei costi del taglio e della trasformazione. Il punto 13 di ogni contratto precisava che la “proprietà” degli alberi era estesa solamente a quella “che viene specificata espressamente nel registro degli alberi a nome dell’acquirente”. Al punto 18 dei contratti l’acqui- rente accettava di prendersi carico di ogni rischio correlato con le prestazioni contrattuali e “di rinunciare a chiedere il rimborso del prezzo pagato, come pure ogni eventuale danno alla venditrice” (DFF p. 10.284-301). In una seconda fase C. stipulava a sua volta un contratto a suo nome denominato “TT.” con la M., che si impegnava a mettere a dimora, curare e tagliare le piante scelte, versando a C. il ricavato della vendita del legno. Le piante sarebbero state identificabili nella piantagione e iscritte in un non meglio precisato “Tree Registry”. Successiva- mente C. riceveva un certificato numerato attestante che la venditrice M. accet- tava di far crescere le piante scelte da C. nelle sue piantagioni, dove sarebbero state identificabili (DFF p. 10.282-283 e 30.120-121). Secondo le indicazioni di A. questi certificati venivano messi a disposizione degli acquirenti (DFF p. 21.15). Secondo A. la M. era a conoscenza del fatto che gli alberi contenuti nei lotti ac- quistati da C. erano attribuiti a terzi, ma non è stato sostenuto e non emerge nemmeno dagli atti che C. abbia comunicato alla M. i nomi dei singoli investitori o che tale comunicazione fosse prevista.
E. 4.7 Da un parere agli atti allestito il 29 gennaio 2014 da uno studio legale del Costa Rica all’attenzione di A. quale “president” di C. si evince che, sulla base dei con- tratti stipulati con la M. da parte di C., quest’ultima aveva acquisito il diritto con- trattuale a beneficiare del ricavato derivante dalla vendita di circa 400 piante che avrebbero dovuto essere pronte per il taglio. I tentativi di contatto con la M. non avevano tuttavia avuto alcun esito e gli accertamenti effettuati dallo studio legale in questione avevano permesso di determinare che nei confronti della società erano già pendenti numerose cause. C. aveva pertanto la possibilità di chiedere l’adempimento del suo contratto e in caso di mancato adempimento avviare un’azione giudiziaria tendente ad un risarcimento per violazione contrattuale. La
- 19 - possibilità di ottenere effettivamente un risarcimento era tuttavia legata alla si- tuazione patrimoniale della M., che non lasciava ben sperare (DFF p. 30.128- 131).
E. 4.8 Dal punto di vista soggettivo non si può negare che la motivazione degli imputati non fosse quella di ingannare gli investitori e del resto la fattispecie in esame non è quella della truffa ex art. 146 CP ma è un reato di natura puramente bancaria. Ciò comunque non toglie che essi abbiano accettato depositi dal pubblico senza preoccuparsi delle leggi in vigore in questo ambito. Entrambi sapevano di racco- gliere molti soldi da molte persone e non solo da amici o parenti. Entrambi sape- vano che la gestione di cifre così importanti necessitava una gestione professio- nale, non a caso affidata ad una società anonima e prelevando commissioni im- portanti, dell’ordine del 19%. Poco importa dunque che non conoscessero la so- praccitata regola dei 20 investitori. Essi non potevano non sapere che la gestione di questi soldi avveniva a titolo professionale. Da questo punto di vista non è ipotizzabile né errore di fatto né errore di diritto. Diverso invece il discorso per quanto riguarda l’acquisto della proprietà sugli alberi. Su questo aspetto, non a caso attentamente approfondito nell’interrogatorio in aula di entrambi gli imputati, questo Giudice è giunto alla conclusione che essi fossero effettivamente in buona fede e del resto non si spiegherebbe perché A. stesso abbia ritenuto di “com- prare” gli alberi anche a titolo personale (v. TPF p. 3.731.007), cosa di cui anche B. era consapevole. Va dunque applicato l’art. 13 CP il quale prevede che chiun- que agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole (cpv. 1). Su questo punto entrambi gli imputati hanno agito sulla base di una supposizione erronea delle circostanze di fatto, motivo per cui, il dolo, anche eventuale, va escluso, visto che non c’è nessun elemento per ritenere che abbiano accettato l’eventua- lità che A. e le altre persone coinvolte non diventassero proprietarie degli alberi in questione. Applicandosi l’art. 13 CP l’ipotesi dell’errore di diritto non si pone perché l’autore che agisce sulla base di un errore sui fatti non può ovviamente fare una corretta sussunzione di questi stessi fatti. Per essere in errore sull’illi- ceità ex art. 21 CP bisogna anzitutto avere una visione chiara dei fatti commessi, cosa che nel caso di specie non è successa. Ciò detto va acclarato se l’errore avrebbe potuto essere evitato “usando le debite precauzioni” e se è quindi even- tualmente data una commissione per negligenza (v. art. 13 cpv. 2 CP unitamente ad art. 46 cpv. 2 LBCR). In effetti l’ingenuità non mette al riparo dal penale se questa ingenuità sarebbe stata ragionevolmente evitabile. Che A. e B. siano stati in parte ingenui è indubbio, ma la loro ingenuità non è nemmeno da sopravvalu- tare visto che, a livello giuridico-contrattuale, entrambi si sono comunque caute- lati introducendo clausole, certo presenti anche nei contratti con il Costa Rica, ma di fatto svantaggiose per i propri clienti. Non si capisce dunque perché non si
- 20 - siano meglio informati sulle restanti conseguenze giuridiche di un simile con- tratto, non soltanto consultando, come effettivamente hanno fatto, un legale in Svizzera, ma anzitutto un legale costaricense, o perlomeno le autorità statali di quel Paese, il che è evidente per chiunque abbia la pretesa di mettere in piedi operazioni internazionali di questa portata. Gli imputati non sono del resto degli sprovveduti, hanno entrambi una buona formazione e svolgono attività professio- nali che presuppongono buone conoscenze culturali e capacità intellettive. Non a caso, in seguito, quando i problemi sono venuti a galla, si sono subito attivati in tal senso ed hanno finalmente contattato un legale costaricense (v. TPF
p. 3.731.015): con un minimo di buon senso avrebbero potuto e dovuto farlo su- bito, ciò che gli avrebbe molto probabilmente permesso di evitare tutti i guai fi- nanziari in cui sono finiti. A. è stato dunque negligente omettendo di chiarire con sufficiente cura e serietà questi cruciali aspetti dell’affare; B. omettendo anzitutto di accertarsi che A. avesse chiarito questi aspetti e quindi firmando dei contratti come amministratore di C. senza sapere cosa succedeva esattamente in Costa Rica con queste piante. In maniera speculare essi hanno pertanto omesso di adottare le minime precauzioni che avrebbero loro permesso di evitare di cadere in errore su uno degli aspetti cruciali dell’intera vicenda: l’acquisto della proprietà sugli alberi in questione. Per tacere che non si vede come possa seriamente ipotizzarsi che una persona possa diventare proprietaria di un albero senza che da nessuna parte, in Costa Rica, risulti conosciuta. Sorprende del resto che non si siano nemmeno chiesti se un simile istituto esista nel nostro Paese: se l’aves- sero fatto avrebbero facilmente scoperto come il Codice civile svizzero non ha a suo tempo recepito istituzioni analoghe, per altro conosciute nell’antico diritto consuetudinario ticinese (v. a questo proposito CARONI, In tema di superficie ar- borea [jus plantandi] nella prassi cantonale ticinese, in: Rivista patriziale ticinese 25/1971, p. 1 e segg.), proprio per evitare le complicazioni che nascono dal fatto di avere una proprietà divisa tra il proprietario del fondo e quello dell’albero. Pur non cancellando formalmente i diritti acquisiti (v. in ambito di beni patriziali art. 5 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge organica patriziale), il legisla- tore ha deciso di non comprendere il cosiddetto jus plantandi fra i diritti reali rico- nosciuti dal Codice, come del resto altre forme di proprietà condivisa che non riteneva conformi al principio “superficie solo cedit” (v. più ampiamente MERLINI, Un illusione in frantumi, 1993, p. 39 e segg. con riferimenti). A prescindere da ciò, quello che conta è in definitiva il diritto costaricano e in questo campo è in- dubbio che i loro accertamenti sono stati insufficienti e che così facendo hanno danneggiato molte persone, tradendo la loro fiducia: persone che confidavano legittimamente nel fatto che il tutto fosse gestito in maniera seria e professionale. Che ciò non sia stato il caso traspare anche a livello contabile visti i numerosi errori emersi durante il dibattimento (v. TPF p. 3.732.3-8), il che, pur non essendo decisivo, non mette certo in buona luce il modo con cui gli imputati hanno agito.
- 21 - Analogo discorso per quanto riguarda l’ammontare delle spese amministrative, riguardo alle quali non risulta che gli imputati abbiano reso attenti i loro interlocu- tori al momento della conclusione del contratto (v. TPF p. 3.732.9-10). Nell’in- sieme emerge una gestione dell’affare lacunosa e a tratti dilettantesca, ma ciò che più conta è il fatto che questo si sia ripercosso nei mancati approfondimenti sul passaggio di proprietà degli alberi e quindi su uno degli elementi chiave della fattispecie oggettiva (v. supra consid. 4.2).
E. 4.9 Da quanto sopra discende che entrambi gli imputati si sono resi colpevoli di vio- lazione colposa dell’art. 46 della legge sulle banche, infrazione commessa dal
E. 005 e segg. 17.06.06 10.34 14.07.06 O. figlia 8600 8600
1 3.263.1. 011 e segg. 17.07.06 10.44 19.07.06 J.
8600 8600
2 3.263.1. 017 e segg. 26.06.06 10.34 28.06.06 P.
8600 8600
3 3.263.1. 023 e segg. 17.07.06 10.34 18.08.06 G. fidan- zato della fi- glia 8600 8600
4 3.263.1. 028 e segg. 18.07.06 10.46 20.07.06 Dr. H. padrino della fi- glia 8600 8600
E. 5 3.263.1. 034 e segg. 01.12.06 10.25 22.12.06 Q.
10800 10800
E. 5.1 Entrambi gli imputati sono riconosciuti autori colpevoli di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LBCR. La pena edittale prevista in base a questa norma è la multa fino a fr. 250'000.--.
E. 5.2 La Corte ha già avuto modo di rilevare che nel caso concreto si applica il diritto previgente alla riforma del diritto sanzionatorio (v. supra consid. 2.3).
E. 5.3 La difesa di A. nella sede dibattimentale ha chiesto in subordine l’applicazione dell’art. 52 CP, che prevede che l’autorità competente prescinda dal procedi- mento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. In base alla giurisprudenza, dopo la promozione dell'accusa il giudice non può decidere, sulla base dell'art. 8 CPP, l'abbandono del procedimento in presenza di una delle ipotesi previste dagli art. 52-54 CP. Egli deve pronunciarsi sull'accusa e, in caso di colpevolezza, prescindere dalla punizione (conferma della giurisprudenza resa sotto l'egida del previgente ordi- namento processuale) (DTF 139 IV 220 consid. 3.4). L’art. 52 CP può essere pertanto applicato alla punizione in quanto tale; questione che andrà comunque trattata dopo l’analisi della colpevolezza (v. infra consid. 5.6).
E. 5.4.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di le- sione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circo- stanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in
- 22 - considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
E. 5.4.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’au- tore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di col- pevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sen- tenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 con- sid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù dell’art. 50 CP il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sen- tenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motiva- zione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
E. 5.4.3 Quando la componente oggettiva di un reato consiste per definizione, di fatto o tipicamente, in una pluralità di atti, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte vi è un’unità giuridica d’azione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dal punto di vista del diritto penale tali atti costituiscono un unico reato, la cui durata, analogamente ai casi in cui si è in presenza di un reato permanente, si protrae durante un certo lasso di tempo. Ne consegue che la commisurazione della pena avviene senza che si consideri che vi sia concorso tra i singoli atti (ACKERMANN, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 72 ad art. 49 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BER- GER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 9 ad art. 49 CP).
E. 5.4.4 Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifesta- mente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data
- 23 - se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).
E. 5.5 La Corte ha anzitutto accertato che A., cittadino svizzero classe 1940, ha svolto la propria attività professionale quale chiropratico a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta e risulta tuttora attivo, pur avendo superato l’età del pensio- namento (TPF p. 3.731.2). Egli è coniugato e ha due figli indipendenti in età adulta. Ha un reddito mensile netto di fr. 4'150.--, ai quali si aggiunge una rendita AVS/AI di fr. 2'539.--, e ha dichiarato di avere una sostanza di fr. 400'000.--, gra- vata da un debito ipotecario di fr. 260'000.-- (TPF p. 3.371.18). Egli non ha pre- cedenti penali e a suo carico non figurano né esecuzioni né attestati di carenza beni (TPF p. 3.231.1.2; p. 3.231.3.2). Per quel che attiene a B., cittadino svizzero classe 1969, egli è coniugato e ha due figlie nate nel 2004 e nel 2007 (TPF p. 3.732.2). Egli ha conseguito il diploma di commercio nel 1988 e ha poi frequentato la scuola di contabile federale. Dal 1985 al 1990 ha lavorato per la L. SA e dal 1991 lavora come consulente fiscale, contabile e amministrativo di diverse società (DFF p. 51.3). Ha un reddito mensile netto di fr. 10'000.-- e valori immobiliari con un valore di stima di circa fr. 500'000.- , gravati da debiti ipotecari per un totale di fr. 638’000.-- (TPF
p. 3.232.4.5 e seg.). Egli non ha precedenti penali e a suo carico non figurano attestati di carenza di beni. Dall’estratto del registro dell’ufficio esecuzioni e falli- menti risultano due esecuzioni estinte e due che sono state oggetto di opposi- zione (TPF p. 3.232.1.2; p. 3.232.3.2 e seg.). La Corte ha pertanto preso atto del fatto che sia A. che B. sono incensurati e benestanti, e che entrambi risultano bene integrati sia professionalmente che so- cialmente. Entrambi gli imputati inoltre hanno collaborato con le autorità nel corso dell’inchiesta e del procedimento penale. Nell’ambito della commisurazione della pena, la loro incensuratezza è stata considerata in maniera neutra (v. DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
E. 5.6 Con mente alle componenti oggettive e soggettive della colpevolezza, la Corte ha anzitutto ritenuto che la cifra di depositi indebitamente accettati è relativa- mente bassa se si considera la tipologia criminologica del reato in esame, e che il numero di depositanti nel caso concreto supera di poco la soglia al di sopra della quale chi accetta depositi del pubblico agisce a titolo professionale. Ciò non toglie che col loro agire ben poco oculato abbiano concretamente (e in maniera ben difficilmente rimediabile) messo in pericolo gli investimenti di molte persone
- 24 - che in buona fede confidavano in loro. In quella forma non a caso la FINMA non avrebbe mai autorizzato la loro attività e dalle gravi conseguenze del loro agire si capisce anche perché. Dal punto di vista quantitativo ci si trova comunque di fronte ad investimenti dell’ordine di quasi 250'000.-- e ad un’attività che si è pro- tratta a lungo nel tempo. Considerate queste circostanze, i margini per l’applica- zione dell’art. 52 CP, di cui alla richiesta della difesa di A. (v. supra consid. 5.3), sono dunque inesistenti. La Corte ha d’altro canto considerato leggermente a favore di entrambi gli imputati il fatto che l’art. 52 LFINMA è entrato in vigore il 1° gennaio 2009 (v. supra consid. 3.6). La Corte ha altresì constatato che gli imputati hanno mostrato un certo penti- mento per le conseguenze del loro agire. In questo non vi era inoltre alcuna vo- lontà truffaldina, come del resto già rilevato in precedenza (v. supra consid. 4.8). Per quel che concerne nello specifico l’imputato A., egli è stato senza dubbio alcuno l’ideatore del progetto d’investimento in Costa Rica. Ha dapprima investito il suo denaro, coinvolgendo in seguito anche famigliari e amici e mettendo a loro disposizione la sua società per facilitare le pratiche d’investimento. Egli ha certo anzitutto agito per motivi ideali, convinto di promuovere la crescita di alberi in Costa Rica e di contribuire alla protezione dell’ambiente, ma ciò non toglie che nel suo intento vi fosse nondimeno una componente finanziaria, come tra l’altro da lui stesso ammesso nella sede dibattimentale (TPF p. 3.731.9). Va d’altro canto rilevato che A. è stato toccato in prima persona dalle conseguenze dei suoi atti, perdendo una somma considerevole del proprio denaro e facendo perdere risparmi considerevoli anche ai suoi famigliari. La sua condotta denota senz’altro una buona dose d’ingenuità; tuttavia, trattandosi di una persona con una forma- zione di livello superiore, nonostante l’età, egli avrebbe dovuto dare prova di maggiore prudenza, siccome non agiva unicamente per conto proprio, ma dispo- neva altresì del denaro di terzi che avevano fiducia in lui. Nel complesso la Corte ha valutato la colpevolezza di A. come non elevata. Per quel che riguarda invece B., egli è stato coinvolto nel progetto in quanto am- ministratore unico di C.. Nel suo agire le motivazioni ideali giocano un ruolo se- condario rispetto a quelle economiche; egli ha difatti guadagnato all’incirca fr. 24'000.-- per la gestione di C. negli anni di interesse per la fattispecie (TPF
p. 3.732.12). A mente della Corte, in qualità di professionista in ambito contabile egli avrebbe dovuto prestare più attenzione, e ciò a prescindere dalle informa- zioni che gli venivano fornite da A.. Rispetto alla colpevolezza di quest’ultimo quella di B. è pertanto più elevata, pur restando sempre ancora lieve.
E. 5.7 Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti – occorsi prima del 15 giugno 2011, vale a dire più di sette anni or sono, durata che eccede quindi quella del termine
- 25 - di prescrizione dell’azione penale di sette anni – e la buona condotta tenuta da entrambi gli imputati da allora, la loro pena dovrà essere attenuata in modo con- siderevole giusta l’art. 48 lett. e CP.
E. 5.8 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di A. giudica adeguata una multa di fr. 3'000.--. In caso di mancato paga- mento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sosti- tutiva di un mese (v. art. 106 cpv. 2 e 3 CP). Per quel che concerne B., la Corte ritiene adeguata una multa di fr. 9'000.--. In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di tre mesi (v. art. 106 cpv. 2 e 3 CP). 6. Spese e ripetibili
E. 6 3.263.1. 040 e segg. 06.06.07 10.34 ? R.
10000 ? Verosimil- mente ha pagato in anticipo il 15.5.2007 (p. 3.732.7 e seg.) 4 3.263.1. 046 e segg. 18.07.07 10.25 23.07.07 Dr. H. padrino della fi- glia 5500 5500
E. 6.1 Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura (art. 94 cpv. 1 DPA). L’ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (art. 94 cpv. 2 DPA). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), l’importo della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di fr. 100.-- a un massimo di fr. 10'000.--, mentre giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a della medesima ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di fr. 10.-- per la confezione dell’originale. In considerazione di quanto testé indicato, il DFF in entrambe le decisioni penali del 4 giugno 2018 ha fissato a fr. 2'190.-- le spese procedurali (fr. 2'000.-- per la tassa di decisione e fr. 190.-- per la tassa di stesura). Nella sede dibattimentale, il DFF ha chiesto che entrambi gli imputati venissero condannati al pagamento delle spese procedurali di fr. 2'400.-- ciascuno.
E. 6.2 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l’art. 78 cpv. 4, secondo gli art. 417-428 CPP (art. 97 cpv. 1 DPA). Ai sensi dell’art. 424 cpv. 1 CPP, la Confederazione e i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
E. 6.2.1 Implicitamente, nella sede dibattimentale la rappresentante del DFF ha chiesto di aggiungere alle spese procedurali già indicate nella decisione penale fr. 420.--.
- 26 - Siccome nella procedura giudiziaria l’amministrazione agisce quale accusatore unitamente al MPC, per la determinazione degli emolumenti del DFF risulta giu- stificata l’applicazione del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l’art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di chiu- sura con un atto d’accusa l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.--. Le spese sostenute dall’accusatore sono già com- prese nell’emolumento (sentenze del Tribunale penale federale SK.2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2015.23 del 24 settembre 2015 con- sid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011 consid. 10.3). Alla luce di quanto testé esposto, e dato che le spese del procedimento ammini- strativo di cui al consid. 6.1 devono essere prese in considerazione in questa sede, essendo le stesse assimilabili agli emolumenti riscossi dal MPC in caso di chiusura dell’istruttoria con un decreto d’accusa (art. 6 cpv. 4 lett. a RSPPF), la Corte ritiene adeguato un emolumento di istruttoria complessivo di fr. 4'800.-- (già comprensivi dell’importo di cui al consid. 6.1, pari a fr. 4'380.--).
E. 6.2.2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 7 lett. a RSPPF). Nel caso in esame l’emolumento legato all’attività di questo Tribunale è fissato a fr. 2'000.--, importo adeguato per questa tipologia di cause.
E. 6.3 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confe- derazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'impu- tato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA). Nel caso in esame, la Corte ritiene che le spese procedurali, che ammontano complessivamente a fr. 6’800.--, debbano essere equamente poste a carico degli imputati in ragione di fr. 3'400.-- ciascuno, a prescindere quindi dal diverso grado di colpevolezza, il quale in casu non si ripercuote in maniera decisiva sui costi effettivi cagionati allo Stato.
- 27 - 7. Indennità
E. 7 3.263.1. 052 e segg. 18.07.07 ? ? S.
5500 ? Agli atti fi- gura un ver- samento di fr. 5'500 da parte di T., senza il ri- spettivo con- tratto. Se- condo A. po- trebbe trat- tarsi dei fr.5'500.-- che man- cano per S. (p. 3.732.8)
E. 7.1 Conformemente all’art. 99 cpv. 1 DPA – applicabile per analogia anche nel pro- cedimento giudiziario condotto nell’ambito di una procedura di diritto penale am- ministrativo (art. 101 cpv. 1 DPA) – all’imputato che ha beneficiato dell’abban- dono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata un’indennità per i pregiudizi sofferti.
E. 7.2 A. ha espressamente rinunciato a un eventuale indennizzo (v. supra consid. I2).
E. 7.3 B., tramite istanza del 10 ottobre 2018, ha chiesto il riconoscimento di un’inden- nità per le sue spese di patrocinio (TPF p. 3.721.9 e segg.). Nel caso concreto, considerato che B. è stato riconosciuto autore colpevole di accettazione indebita di depositi del pubblico commessa per negligenza ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LBCR, l’istanza d’indennità deve essere respinta.
- 28 - La Corte pronuncia:
I. A. 1. A. è riconosciuto autore colpevole di accettazione indebita di depositi del pubblico commessa per negligenza ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LBCR. 2. A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.
In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di un mese. 3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'400.--.
II. B. 1. B. è riconosciuto autore colpevole di accettazione indebita di depositi del pubblico commessa per negligenza ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LBCR. 2. B. è condannato al pagamento di una multa di fr. 9'000.--.
In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di tre mesi. 3. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'400.--. 4. La richiesta di indennizzo è respinta.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
- 29 - Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Lucienne Fauquex
- Dipartimento federale delle finanze, Signor Fritz Ammann, Servizio finanze
- Avv. Luca Marcellini
- Avv. Attilio Rampini Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata al Ministero pubblico della Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale delle finanze, autorità quest’ul- tima incaricata dell’esecuzione (art. 90 DPA). Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri- bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 7 novembre 2018
E. 8 3.263.1. 058 e segg. 22.10.07 10.35 25.10.07 AA.
10800 10800
E. 9 3.263.1. 064 e segg. 25.11.07 10.26 27.11.07 BB.
7900 7900
8 3.263.1. 070 e segg. 10.12.07 10.35 13.12.07 AA.
16800 16800
E. 10 3.263.1. 076 e segg. 17.12.07 10.35 21.12.07 CC.
6800 6800
- 16 - N. deposi- tante Contratto C./acquirente [n. atto] Data con- tratto Versamento [n. atto] Data versa- mento (va- luta) Nome acqui- rente Legame di parentela con A. Importo pat- tuito [fr.] Importo ver- sato [fr.] Osservazioni
3.263.1. 082 e segg. 10.01.08 10.36 15.01.08 DD. figlio 3600 3600
E. 11 3.263.1. 088 e segg. 28.04.08 10.36 05.05.08 EE. e FF.
5700 5700
E. 12 3.263.1. 094 e segg. 29.04.08 10.36 08.05.08 GG.
16800 16800
E. 13 3.263.1. 100 e segg. 20.06.08 10.37 01.07.08 HH.
13680 13680
E. 14 3.263.1. 105 e segg. 20.06.08 10.37 01.07.08 T. amico stretto 4560 4560
E. 15 3.263.1. 111 e segg. 23.06.08 10.37 01.07.08 I. madrina figlio 4560 4560
E. 16 3.263.1. 117 e segg. 26.06.08 10.38 07.07.08 F.
4560 4560
E. 17 3.263.1. 123 e segg. 30.06.08 10.37 15.07.08 II.
4560 4560
3.263.1. 129 e segg. 15.07.08 10.38 18.07.08 DD. figlio 4560 4560
E. 18 3.263.1. 135 e segg. 16.07.08 10.36 ? JJ.
5700 ? Verosimil- mente ha pagato in anticipo il 27.05.2008. Ciò è stato ritenuto plausibile da entrambi gli imputati (p. 3.732.7) 14 3.263.1. 141 e segg. 06.11.08 10.38 13.11.08 T. amico stretto 5400 5400
3.263.1. 147 e segg. 08.11.08 10.38 10.11.08 KK. cognato 5700 5400
E. 19 3.263.1. 153 e segg. 15.01.09 10.39 23.01.09 LL.
5400 5400
E. 20 3.263.1. 159 e segg. 07.04.09 10.39 14.04.09 MM.
9630 9630
E. 21 3.263.1. 165 e segg. 25.04.09 10.39 01.05.09 K.
5400 5400
19 3.263.1. 171 e segg. 17.09.09 10.40 22.09.09 LL.
3990 3990
E. 22 3.263.1. 181 e segg. 18.09.09 10.40 25.09.09 NN. e OO.
5700 5700
- 17 - N. deposi- tante Contratto C./acquirente [n. atto] Data con- tratto Versamento [n. atto] Data versa- mento (va- luta) Nome acqui- rente Legame di parentela con A. Importo pat- tuito [fr.] Importo ver- sato [fr.] Osservazioni
3.263.1. 184 e segg. 18.09.09 ? ? PP. moglie 3990 ? Secondo A., per il versa- mento sono stati verosi- milmente usati i soldi del conto della società (p. 3.732.6 e seg.) 21 3.263.1. 190 e segg. 18.09.09 10.39 25.09.09 K.
3990 3990
E. 23 3.263.1. 196 e segg. 20.11.09 10.40 24.11.09 QQ.
6990 6990
E. 24 3.263.1. 202 e segg. 20.11.09 10.31 ? D.
6990 ? Risulta un versamento da parte di A., del 7.12.2009, di fr.7'000.--. A. ha dichia- rato di avere versato i soldi per conto di D. (p. 3.732.7)
30.51 e segg. 01.12.09 10.41 03.12.09 A. imputato 3000 3000
3.263.1. 214 e segg. 10.02.10 10.41 12.02.09 RR. sorella 6790 6790
16 3.263.1. 220 e segg. 01.10.10 10.41 15.10.10 F.
6790 6780
E. 25 aprile 2009 al 15 giugno 2011. 5. Pena
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 7 novembre 2018 Corte penale Composizione
Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDE- RAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice fe- derale Lucienne Fauquex
2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINAN- ZE, rappresentato dal Capo del Servizio giuri- dico Fritz Ammann contro
1. A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Luca Marcellini
2. B., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Attilio Rampini Oggetto
Accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a della legge federale dell'8 no- vembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2018.31
- 2 - Fatti: A. In data 29 dicembre 2015 l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito: FINMA) ha formulato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze (in se- guito: DFF) una notizia di reato contro i responsabili della C. SA per sospetta accettazione di depositi del pubblico senza disporre della necessaria autorizza- zione (v. incartamento del DFF p. 10.1 a 301). B. Conseguentemente, il 23 febbraio 2017 il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A. e B., quali persone responsabili di C., per so- spetto d’infrazione all’art. 46 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) (DFF p. 40.1). C. Con scritti del 24 febbraio 2017, gli imputati sono stati informati dell’apertura di un’inchiesta di diritto penale amministrativo e della possibilità di prendere posi- zione sulla denuncia della FINMA (DFF p. 21.1 e seg. [A.], p. 22.1 e seg. [B.]). Tramite missive del 7 aprile 2017, gli imputati hanno trasmesso le loro prese di posizione, chiedendo principalmente l’abbandono del procedimento (DFF
p. 21.12 e segg. [A.], p. 22.9 e segg. [B.]). D. Mediante processo verbale finale del 22 agosto 2017 il DFF è giunto alla conclu- sione che gli imputati si sono resi colpevoli di accettazione indebita di depositi del pubblico, commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011, in violazione dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR (DFF p. 80.3 a 15 [A.], p. 81.3 a 15 [B.]). A. ha preso posizione in merito con scritto del 22 settembre 2017, contestando le conclusioni del DFF e chiedendo l’abbandono della procedura aperta nei suoi confronti. Nel caso in cui la sua richiesta non fosse stata accolta, egli ha chiesto di poter essere escusso, per potersi esprimere in particolare riguardo all’ele- mento soggettivo (DFF p. 80.22 e segg.). Tramite presa di posizione del 19 settembre 2017, anche B. ha contestato le conclusioni del DFF e ha postulato l’abbandono del procedimento. Egli ha altresì chiesto che A. fosse sentito dal DFF (DFF p. 81.22 e segg.). Con decisioni di rinvio, entrambe del 21 dicembre 2017, la funzionaria inquirente ha respinto le richieste di complemento d’inchiesta formulate dagli imputati, ha chiuso la procedura d’inchiesta e trasmesso gli atti procedurali al capogruppo per decisione (DFF p. 80.34 e segg. [A.], p. 81.29 e segg. [B.]). E. Tramite decreti penali dell’11 gennaio 2018, sia A. (DFF p. 90.1 e segg.) che B. (DFF p. 91.1 e segg.) sono stati riconosciuti autori colpevoli di accettazione di
- 3 - depositi del pubblico senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, infrazione commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giu- gno 2011. A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 24 aliquote giornaliere di fr. 210.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'260.-- e delle spese proce- durali, dell’ordine di fr. 1'590.--. B. è stato condannato a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere di fr. 410.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 4’920.-- e delle spese procedurali, dell’ordine di fr. 1'580.--. Con scritti 12 febbraio (DFF p. 90.11 e segg.), rispettivamente del 9 febbraio 2018 (DFF p. 91.10 e segg.), sia A. che B. hanno interposto opposizione contro i rispettivi decreti penali del DFF. F. In data 4 giugno 2018 il DFF ha emanato due decisioni penali secondo l’art. 70 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) nei confronti di A. (DFF p. 100.1 e segg.) e di B. (DFF p. 110.1 e segg.). Entrambi sono stati riconosciuti autori colpevoli di accettazione di depositi del pubblico senza disporre della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, infrazione commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011. A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 24 aliquote giornaliere di fr. 210.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'260.-- e delle spese procedurali, dell’or- dine di fr. 2’190.--, mentre B. è stato condannato a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere di fr. 410.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 4’920.-- e delle spese procedurali, dell’ordine di fr. 2’190.--. G. Sia A. che B., mediante scritti del 13 giugno (DFF p. 100.21), rispettivamente del 7 giugno 2018 (DFF p. 110.21), hanno chiesto di essere giudicati dal Tribunale penale federale (in seguito: TPF) conformemente all’art. 72 DPA. Il 20 giugno 2018 il DFF, richiamato l’art. 50 cpv. 2 della legge federale concer- nente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), ha quindi trasmesso gli atti al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) (TPF p. 3.100.3 e segg.), confermando la messa in stato di accusa di A. e B. per violazione intenzionale dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011, subordinatamente per violazione commessa per negligenza nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. Il MPC il 25 giugno 2018 ha inoltrato l’incartamento al TPF per giudizio (TPF p. 3.100.1 e seg.). La proce- dura è stata condotta sub SK.2018.31.
- 4 - H. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 10 ottobre 2018. Entrambi gli imputati si sono regolarmente presentati in aula. I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni di cui ai punti qui di seguito. I1. Il DFF ha postulato: A. e B. sono riconosciuti autori colpevoli di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, infrazione commessa dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011; A. è condannato: o a una pena pecuniaria di 24 aliquote giornaliere di fr. 210.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; o a una multa di fr. 1'260.--;al pagamento delle spese procedurali del DFF, che includono le spese della procedura preliminare, per un totale di fr. 2'400.--. B. è condannato: o a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere di fr. 410.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni; o a una multa di fr. 4’920.--; o al pagamento delle spese procedurali del DFF, che includono le spese della procedura preliminare, per un totale di fr. 2'400.--. I2. La difesa di A. ha chiesto: A. è prosciolto dall’accusa di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, perché manca l’elemento soggettivo del reato; in via subordinata, che venga riconosciuto l’errore di diritto scusabile e che pertanto A. venga prosciolto dall’accusa di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR; in via ancora più subordinata, che si prescinda da ogni pena in applicazione dell’art. 52 CP; in caso di proscioglimento, A. rinuncia a un indennizzo. I3. La difesa di B. ha chiesto: B. è prosciolto dall’accusa di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, perché difettano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato; in via subordinata, che venga riconosciuto l’errore inevitabile sull’illiceità; che a B. venga riconosciuta un’indennità per le sue spese di patrocinio, come da richiesta allegata. J. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessa- rio, nei considerandi che seguono.
- 5 - La Corte considera in diritto: 1. Competenza 1.1 Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della DPA sono applicabili per ana- logia. In applicazione dell’art. 35 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. 1.2 La procedura dinanzi alla Corte penale è retta dagli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di di- ritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussi- diario (art. 82 DPA). 1.3 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della Corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa chiede che gli imputati vengano condannati a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere, rispettivamente di 24 aliquote giornaliere, nonché al pagamento di una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). 1.4 Giusta l’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA). Nel caso concreto, entrambe le decisioni penali datano del 4 giugno 2018. A. ha richiesto di essere giudicato da un tribunale in data 13 giugno (DFF p. 100.21), mentre la richiesta di B. data del 7 giugno (DFF p. 110.21). Entrambe le richieste di essere giudicato da un tribunale sono pertanto pacificamente tempestive. 1.5 Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impe- dimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP).
- 6 - 1.6 Le condizioni per il rinvio a giudizio sono dunque adempiute. Le decisioni penali del 4 giugno 2018, che fungono da atto d'accusa, enunciano le fattispecie e men- zionano le disposizioni penali applicabili (v. art. 73 cpv. 2 DPA). Analogo discorso per l’ipotesi subordinata di accusa di cui nello scritto 20 giugno 2018 in fine, ov- vero quella di commissione del reato per negligenza (v. TPF p. 3.100.3 e segg.). Tali conclusioni vincolano questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati agli imputati, ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/FRANK/ACHER- MANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 274 e seg.). 2. Diritto applicabile 2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2 DPA). La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa. L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo ini- quo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vi- gore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costitui- sce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni com- messe prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato poste- riormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. 2.2 Nel caso in esame, nelle decisioni penali del 4 giugno 2018, che tengono luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), agli imputati viene rimpro- verato di avere indebitamente accettato depositi del pubblico, violando intenzio- nalmente l’art. 46 LBCR, e ciò dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011. L’infrazione sarebbe pertanto stata commessa prima del 1° gennaio 2016, data dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 46 LBCR, mediante la quale il terzo capoverso della disposizione è stato abrogato (RU 2015 5339; FF 2014 6445). La versione
- 7 - dell’art. 46 LBCR in vigore fino al 31 dicembre 2015 comminava una pena deten- tiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chiunque intenzionalmente (cpv. 1): accettava indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio (lett. a); non teneva regolarmente i libri o non conservava conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi (lett. b); non allestiva e non pubblicava il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all’art. 6 (lett. c). Chi agiva per negligenza era punito con la multa sino a fr. 250'000.-- (cpv. 2), mentre in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pe- cuniaria era di almeno 45 aliquote giornaliere (cpv. 3). In casu, per entrambi gli imputati, sia il diritto previgente che quello attuale por- tano al medesimo risultato, non trattandosi di un caso di recidiva. Pertanto, sic- come il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole agli imputati rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo. 2.3 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a se stante divenendo una forma di esecuzione – e dall’altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, restringendo altresì il campo di applicazione di quelle pecuniarie (FF 2012 4193). Per quel che concerne la multa non vi sono invece state modifiche. In questo senso non rappresenta certamente lex mitior per cui anche sotto questo profilo non vi è motivo di scostarsi dalle conclusioni di cui sopra. 2.4 Il vigente art. 97 cpv. 1 CP, applicabile in virtù dell’art. 2 DPA, prevede che l'a- zione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena deten- tiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena de- tentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescri- zione, è in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119). Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescri- veva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (vecchio art. 97 cpv. 1 lett. b, c CP). Per quel che attiene al reato contestato agli imputati in via principale, si rileva che la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 46 cpv. 1 LBCR), motivo per cui anche sotto questo profilo il nuovo diritto non costituisce lex mitior rispetto a quello vigente al momento dei fatti. Analogo discorso anche nell’ipotesi subordinata di commis- sione per negligenza ex art. 46 cpv. 2 LBCR, visto che, pur trattandosi di una
- 8 - contravvenzione, in applicazione dell’art. 52 LFINMA continua comunque a va- lere un termine di prescrizione di sette anni (v. altresì infra consid. 3.6). 2.5 Certo, in base al nuovo art. 6 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR; RS 952.02), citato dalla difesa di B. (TPF p. 3.721.017), non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo pe- riodo più di 20 depositi del pubblico, oppure si presta pubblicamente ad accettarli, se: a) accetta depositi del pubblico per un importo complessivo pari al massimo a un milione di franchi; b) non investe i depositi del pubblico né corrisponde inte- ressi sugli stessi; e c) prima che effettuino il deposito, informa i depositanti per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo che: 1. egli non sog- giace alla vigilanza della FINMA, e 2. il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi (RU 2017 3823; in vigore dal 1° agosto 2017). Al contrario, giusta l’art. 3a cpv. 2 della previgente OBCR, agiva a titolo professionale semplicemente chiun- que accettava “sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico”. Tuttavia, visto che come si vedrà meglio nei seguenti considerandi (v. infra consid. 4.2) è indub- bio che le somme in questione siano state investite ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b della nuova OBCR, la nuova ordinanza non costituisce lex mitior, perché l’ec- cezione dell’art. 6 cpv. 2 OBCR non sarebbe comunque data, mancando il requi- sito dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OBCR (su questo cambiamento legislativo, e sulle condizioni cumulative per l’applicabilità di questa eccezione si veda più ampia- mente SCHÄR, Aufsichtsrechtliche Herausforderungen im Zusammenhang mit FinTech, in Finanzmarktausicht und Finanzmarktinfrastrukturen, a cura di Se- ster/Brändli/Bartholet/Schiltknecht, 2018, pag. 696 e segg.). 2.6 Da quanto sopra discende che nella fattispecie si applica il diritto vigente al mo- mento dei fatti. 3. Prescrizione 3.1 Ciò posto va ora esaminata nel concreto la questione della prescrizione. 3.2 Giusta l’art. 11 cpv. 3 DPA, per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’ob- bligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà. 3.3 Nella DTF 131 IV 83 il Tribunale federale ha abbandonato la figura giuridica di unità sotto il profilo della prescrizione (v. consid. 2.4). L’Alta Corte ha comunque confermato l’esistenza di situazioni in cui, sotto il profilo della prescrizione, una
- 9 - pluralità di atti forma ancora una sola entità (consid. 2.2.4.5). Il Tribunale federale ha indicato due categorie di reati in cui una pluralità di atti possono ancora for- mare una sola entità. Anzitutto i reati il cui fatto tipico presuppone già concettual- mente, fattualmente, o comunque tipicamente, più singole condotte. Fra questi viene in particolare indicata la rapina (art. 139 CP), la quale si compone di un atto volto a rendere la vittima incapace di difendersi, e un secondo atto che com- porta la sottrazione alla vittima di una cosa mobile. Nella citata sentenza del Tri- bunale federale vengono inoltre portati gli esempi di reati come l’art. 165 CP, o gli art. 272 e 274 CP, i quali comportano già per loro natura dei comportamenti che durano nel tempo. In questi casi, giusta il vecchio art. 71 lett. d CP, rispetti- vamente l’art. 98 lett. b CP, si considera il reato eseguito mediante atti successivi, per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto. Vi è poi una seconda categoria di reati indicati dal Tribunale federale, che presup- pongono un’unità di tipo naturale. Fra questi, a titolo esemplificativo, viene indi- cato il comportamento di chi tinteggia un muro mediante graffiti nel corso di notti successive. In questo caso il reato è concluso al momento in cui il graffito è por- tato a termine, nell’ultima notte. 3.3.1 Il comportamento qui in esame è fatto ricadere dal DFF sotto l’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR. In base a questa disposizione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, accetta indebita- mente depositi del pubblico o depositi a risparmio. In caso di commissione per negligenza è prevista la pena della multa fino a fr. 250'000.-- (v. art. 46 cpv. 2 LBCR). Si tratta dunque di sapere se il comportamento descritto (poco importa se commesso intenzionalmente o in maniera colposa) si esaurisce al momento dell’accettazione puntuale, nel senso di ricezione dei soldi rispettivamente di con- clusione del relativo negozio obbligatorio, o se invece questo comportamento non abbia una componente iterativa, nel senso che il fatto di tenere questi soldi in deposito perpetui l’adempimento della fattispecie dell’art. 46 cpv. 1 lett. a, rispet- tivamente cpv. 2 LBCR. La norma dell’art. 46 LBCR va interpretata non solo in termini letterali ma anche sistematici e teleologici. Per l’interpretazione sistema- tica e teleologica è anzitutto importante l’art. 1 cpv. 2 di questa legge. Secondo questa norma le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla legge sulle banche non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professio- nale. Giusta l’art. 3a cpv. 2 della previgente OBCR, qui applicabile (v. supra con- sid. 2.5), agisce a titolo professionale ai sensi della legge sulle banche in parti- colare “chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico”. Agire a titolo professionale presuppone dunque un comportamento che va oltre il sin- golo atto e si basa sulla costante detenzione di depositi, con un obbligo duraturo di restituzione. L’accettazione di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR non può dun- que che essere interpretata in quanto azione di lunga durata, visto che la norma
- 10 - penale in quanto tale è proprio volta a punire chi, senza esserne autorizzato, accetta depositi del pubblico a titolo professionale: insomma chi lavora come una banca senza poterlo fare, il che non può che essere un agire duraturo, proprio come richiesto perché si applichi la figura giuridica dell’unità sotto il profilo della prescrizione di cui nella sopraccitata DTF 131 IV 83. Questa interpretazione è stata ancora recentemente ribadita dal Tribunale penale federale nella sentenza SK.2016.3 del 12 ottobre 2017 (v. consid. 2.2.3 e 3.6) ed è stata confermata dal Tribunale federale nella sentenza 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 (v. con- sid. 3.4.2). 3.3.2 Ne consegue che nel caso concreto la prescrizione ha cominciato a decorrere solo nel momento in cui gli imputati hanno cessato di agire come una banca. 3.4 Il termine di prescrizione si estingue in seguito alla pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP); la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA corrisponde, sotto il profilo della prescrizione, ad una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 70 cpv. 3 CP (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4; sentenza del Tribu- nale federale 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 2.4.2). 3.5 Nel caso concreto, l’azione penale non è prescritta, considerato che il 4 giugno 2018, quando sono state pronunciate le decisioni penali, il termine di prescrizione di sette anni non era decorso. 3.6 Questo vale anche nell’ipotesi della contravvenzione ex art. 46 cpv. 2 LBCR. Di- fatti, diversamente dalle contravvenzioni ex art. 109 CP, dove l’azione penale si prescrive in tre anni, in ambito di leggi sui mercati finanziari il perseguimento delle contravvenzioni si prescrive in sette anni (art. 52 LFINMA). Tale normativa, en- trata in vigore il 1° gennaio 2009 (v. art. 61 cpv. 2 LFINMA), è qui applicabile trattandosi di una pluralità di atti che giuridicamente formano comunque una sola entità (v. supra consid. 3.3.1) e i fatti proseguiti dopo l’entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime. In tale ambito non è determi- nante se i fatti si sono svolti solo in parte posteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato ai fini della com- misurazione della pena, nella misura in cui secondo le norme previgenti i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (POPP/BERKEMEIER, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 11 ad art. 2 CP). 3.7 Per completezza, si rileva che entrambe le difese hanno sollevato un’eccezione inerente all’interruzione dell’unità giuridica d’azione (DFF p. 90.13 [A.], p. 81.26 [B.]); eccezione che la difesa di A. ha ribadito anche nella sua arringa, sottoli- neando come fra il contratto firmato da D. il 20 novembre 2009 e il contratto fir- mato da E. il 15 giugno 2011 – unico contratto firmato nei sette anni precedenti
- 11 - al 4 giugno 2018, data delle decisioni penali che estinguono il termine di prescri- zione – sarebbero passati ben diciannove mesi. Pertanto, fra i fatti penalmente rilevanti vi sarebbe una cesura temporale tale da interrompere l’unità giuridica d’azione. A tal proposito, la Corte rileva che una tale cesura temporale non c’è invero stata, siccome il 1° ottobre 2010 è stato firmato un ulteriore contratto con F. (v. tabella infra consid. 4.4), non menzionato dalle difese. Anche sotto quest’ultimo profilo non vi è dunque nessuna ragione per scostarsi dalle conclusioni di cui sopra al consid. 3.3. 4. Infrazione contestata agli imputati 4.1 A entrambi gli imputati viene rimproverato di avere, dal 7 aprile 2009 al 15 giugno 2011, indebitamente accettato depositi del pubblico. In particolare, la società C. SA (ora in liquidazione), di cui A. era azionista unico e B. amministratore unico, avrebbe accettato denaro di terzi con l’impegno di investirlo in una piantagione in Costa Rica e di corrispondere ad essi, dopo un determinato lasso di tempo, parte del ricavato di un’eventuale vendita di alberi. 4.2 Giusta l’art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR, chi intenzionalmente accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla legge sulle banche non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale (art. 1 cpv. 2 LBCR). Giusta l’art. 3a dell’ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di ri- sparmio (vOBCR; RS 952.02), in vigore fino al 31 dicembre 2014 e poi sostituita dall’ordinanza del 30 aprile 2014, agisce a titolo professionale chiunque accetta su un lungo periodo più di venti depositi del pubblico (cpv. 2). La predetta ordi- nanza parte dal presupposto che tutti gli impegni passivi hanno carattere di de- posito (v. circolare del 1° gennaio 2009 emanata dalla FINMA e intitolata “Depo- siti del pubblico presso istituti non bancari” [in seguito: Circ. 08/3], n. 10). Non sono considerate “depositi” unicamente le eccezioni elencate al terzo capoverso dell’art. 3a vOBCR. Per quanto qui di interesse, va in particolare segnalato che, giusta l’art. 3a cpv. 3 lett. a vOBCR, non sono considerati depositi i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di pro- prietà o a prestazioni di servizi o consegnati a titolo di garanzia (lett. a). L’appli- cazione di tale eccezione richiede il trasferimento effettivo di diritti reali al singolo
- 12 - cliente, che corrisponde appunto una somma di denaro quale controprestazione (sentenza del Tribunale federale 2A.332/2006 del 6 marzo 2007 consid. 5.2.1). Per quel che concerne invece la nozione di “depositi del pubblico”, va segnalato che non sono considerati tali i depositi di azionisti o soci del debitore aventi una partecipazione qualificata o di persone ad essi legate per motivi economici o fa- miliari (art. 3a cpv. 4 lett. b vOBCR). Gli azionisti qualificati, vale a dire quelli che detengono più del 10% dei diritti di voto o del capitale (art. 3 cpv. 2 lett. cbis LBCR), e le persone con un legame economico godono di una posizione privile- giata e non possono essere trattati come il resto del pubblico (Circ. 08/3 n. 23). Come giustamente rilevato dal DFF nelle proprie decisioni (v. punti 40-43 deci- sione penale B. e punti 38-40 decisione penale A.) non vanno dunque considerati né i versamenti di A. stesso in quanto azionista unico, né quelli della figlia, del figlio, della moglie, del cognato e della sorella, applicando in analogia, come cri- terio discriminante, l’elenco delle persone che hanno facoltà di non deporre per legami personali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPP. Certo la ratio legis di queste due normative è diversa, ma ciò non toglie che la lista in questione permette di con- cretizzare in maniera tanto pragmatica quanto precisa la nozione di legame fa- miliare. Il fatto che l’ordinamento giuspenalistico riconosca a queste persone la facoltà di non deporre è un segnale legislativo importante che si riverbera nell’in- tero ordinamento giuridico svizzero ed è quindi ragionevole limitare il criterio di rapporto familiare a queste persone. L’esistenza di legami di amicizia o di paren- tela meno stretta con l’azionista (segnatamente il fidanzato ed il padrino della figlia, G. e H., nonché la madrina del figlio, I.) non è dunque di rilievo, perché ciò comporterebbe un eccessivo allargamento della nozione di rapporto familiare, per tacere del fatto che in concreto non si tratterebbe di parenti nemmeno a livello di diritto civile (v. art. 457 e segg. CC, nonché art. 90 CC; sulla nozione formale di famiglia v. anche WOLF/GENNA, Erbrecht, vol. 1, Schweizerisches Privatrecht IV/1, 2012, p. 113). Ne consegue che vanno considerati depositi “del pubblico” quelli dei restanti 25 investitori che non hanno un simile legame. Dato che questi investitori sono superiori alla soglia di 20 definita all’art. 3a cpv. 2 vOBCR per caratterizzare l’agire “a titolo professionale”, non vi è ragione di veri- ficare se sia stata superata la soglia vigente in altri settori giuridici, segnatamente quella dell’art. 36 dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio o quella dell’art. 957 e segg. CO. Il criterio è infatti diverso e nasce da quelle che sono le funzioni fondamentali della legge sulle banche, in primis quella della tu- tela del credito (v. DTF 121 II 147 consid. 3a; 116 Ib 193 consid. 2d; 99 Ib 104 consid. 5; MÜLLER, Commentario basilese, Bankengesetz, 2a ediz. 2013, Einlei- tung, n. 19 e segg.), in sostanza per fare in modo che depositi di natura bancaria
- 13 - vengano fatti nel rispetto di regole precise e non in maniera disordinata o comun- que incontrollata. Il primo deposito da considerare pubblico è quello in base al contratto concluso il 17 luglio 2006 da J. per un ammontare totale di fr. 8600.-- (v. TPF p. 3.263.1.11 e segg.), somma versata sul conto della C. il 19 luglio seguente (DFF p. 10.44). La soglia decisiva dei 20 investitori è invece stata superata il 25 aprile 2009 (e non il 7 aprile 2009 come invece indicato nelle due decisioni contestate seppur sulla base di quanto per svista allegato da C.; v. DFF p. 80.6), ovvero con il ven- tunesimo investitore, K., il quale in base al predetto contratto ha pedissequa- mente versato fr. 5400.-- (DFF p. 10.39). A partire dal 25 aprile 2009 si può dun- que concludere che i depositi in questione siano stati accettati a titolo professio- nale. Contrariamente a quanto sostenuto dai difensori degli imputati si tratta di “depositi” in senso stretto visto che i soldi in questione non sono stati realmente impiegati per acquistare degli alberi in Costa Rica a titolo individuale. Niente agli atti e nemmeno gli imputati hanno potuto sostenerlo (v. TPF p. 3.731.016 e 3.732.011) permette di intravvedere l’esistenza di un vero e proprio contratto di “compravendita”, che avrebbe potuto fare subentrare l’eccezione ex art. 3a lett. a OCBR (v. anche BAHAR/STUPP, Commentario basilese, 2a ediz. 2013, n. 12 ad art. 1 LBCR). In realtà si trattava di una forma di investimento in denaro travestita da “compravendita” e a parte la consegna di certificati di dubbia validità giuridica i clienti di C. non hanno mai acquistato alcunché e non appena si sono manife- state le prime difficoltà da parte della controparte costaricense non è loro rimasto in mano niente, per cui tutto il castello di carta costruito mediante C. è crollato. La legge sulle banche serve del resto proprio ad evitare che si possano racco- gliere depositi in maniera selvaggia con i rischi che questo comporta e che in concreto si sono manifestati con conseguenze finanziarie molto gravi per i credi- tori. Da quanto sopra discende che sotto il profilo oggettivo C. ha indebitamente ac- cettato depositi dal pubblico. 4.3 Giusta l’art. 6 DPA, se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa (cpv. 1). Il pa- drone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di
- 14 - paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2). 4.3.1 C. SA è una società con sede a U., con quale scopo sociale l’assistenza generale e l’organizzazione di aziende industriali e commerciali, l’amministrazione di beni mobili e immobili, l’assistenza contabile, fiscale, finanziaria, aziendale e giuridica, l’assunzione di mandati fiduciari, di rappresentanze e d’agenzie (DFF p. 30.1-2). A., che esercita l’attività di chiropratico, ne è azionista unico e in origine la utiliz- zava per detenere le quote di una sua clinica (DFF p. 10.275 e 30.24-26). Ammi- nistratore unico di C. era B., che ora vi funge da liquidatore ed è altresì presidente del Consiglio d’amministrazione della L. SA, presso la quale C. ha il suo recapito (DFF p. 30.1-2, 24 e 132-133). C. si trova in liquidazione a seguito di una deci- sione in tal senso dell’assemblea generale del 20 gennaio 2016 (DFF p. 30.1-2). 4.3.2 A. è detentore dell’intero pacchetto azionario di C. (DFF p. 30.24) ed è stato l’ini- ziatore dell’intero progetto incriminato (v. DFF p. 30.26). Egli ha inoltre indirizzato gli interessati all’amministratore unico di C., B., il quale ha agito in qualità di or- gano di C. (DFF p. 30.23), sottoscrivendo lui stesso i contratti con gli investitori e con la M. di V. in Costa Rica. 4.3.3 Come tali, gli imputati, pur avendo agito con ruoli diversi, rispondono entrambi per le attività esercitate in nome e per conto di C. (v. FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, 2018, n. 1.2 ad art. 6 DPA). 4.4 Dopo un viaggio in Costa Rica, nel quale era stato sensibilizzato sul problema della deforestazione, la necessità di intervenire a tutela di un bene naturale e sull’esistenza di un modo apparentemente intelligente e sicuro attraverso il quale chiunque poteva dare un contributo alla soluzione o mitigazione del problema, A. ha appreso della possibilità di investimento in Costa Rica, dove aveva visitato personalmente delle piantagioni in cui vi era a suo dire la possibilità di “acqui- stare” alberi per ottenere in seguito una parte del ricavato della vendita del rela- tivo legno. A tale scopo il coimputato ha deciso di far capo alla suddetta società C.. B. ha sottoscritto i contratti con i clienti di “compravendita di piante tropicali da mettere a dimora” per C. ed in seguito ha effettuato i relativi acquisti in Costa Rica. Non vi è stata una particolare pubblicizzazione e gli interessati erano fami- liari, amici e pazienti che si rivolgevano ad A. (DFF p. 10.8-9 e 273-274). Tra il 17 giugno 2006 e il 15 giugno 2011, C. ha così stipulato 40 contratti per la somma complessiva di fr. 282'720.-- con 31 investitori, tra cui lo stesso A. che ha a questo scopo investito fr. 3'000.-- (DFF p. 30.99). I contratti sono stati in gran parte fina- lizzati mediante versamenti dell’ordine di fr. 266'130.-- effettuati sul conto inte- stato a C. presso N. (DFF p. 10.23-102). Nella seguente tabella sono riassunti i
- 15 - vari investitori e i relativi investimenti, anche sulla base dei chiarimenti che si sono resi necessari durante il dibattimento (v. TPF p. 3.732.3 e segg.):
N. deposi- tante Contratto C./acquirente [n. atto] Data con- tratto Versamento [n. atto] Data versa- mento (va- luta) Nome acqui- rente Legame di parentela con A. Importo pat- tuito [fr.] Importo ver- sato [fr.] Osservazioni
3.263.1. 005 e segg. 17.06.06 10.34 14.07.06 O. figlia 8600 8600
1 3.263.1. 011 e segg. 17.07.06 10.44 19.07.06 J.
8600 8600
2 3.263.1. 017 e segg. 26.06.06 10.34 28.06.06 P.
8600 8600
3 3.263.1. 023 e segg. 17.07.06 10.34 18.08.06 G. fidan- zato della fi- glia 8600 8600
4 3.263.1. 028 e segg. 18.07.06 10.46 20.07.06 Dr. H. padrino della fi- glia 8600 8600
5 3.263.1. 034 e segg. 01.12.06 10.25 22.12.06 Q.
10800 10800
6 3.263.1. 040 e segg. 06.06.07 10.34 ? R.
10000 ? Verosimil- mente ha pagato in anticipo il 15.5.2007 (p. 3.732.7 e seg.) 4 3.263.1. 046 e segg. 18.07.07 10.25 23.07.07 Dr. H. padrino della fi- glia 5500 5500
7 3.263.1. 052 e segg. 18.07.07 ? ? S.
5500 ? Agli atti fi- gura un ver- samento di fr. 5'500 da parte di T., senza il ri- spettivo con- tratto. Se- condo A. po- trebbe trat- tarsi dei fr.5'500.-- che man- cano per S. (p. 3.732.8) 8 3.263.1. 058 e segg. 22.10.07 10.35 25.10.07 AA.
10800 10800
9 3.263.1. 064 e segg. 25.11.07 10.26 27.11.07 BB.
7900 7900
8 3.263.1. 070 e segg. 10.12.07 10.35 13.12.07 AA.
16800 16800
10 3.263.1. 076 e segg. 17.12.07 10.35 21.12.07 CC.
6800 6800
- 16 - N. deposi- tante Contratto C./acquirente [n. atto] Data con- tratto Versamento [n. atto] Data versa- mento (va- luta) Nome acqui- rente Legame di parentela con A. Importo pat- tuito [fr.] Importo ver- sato [fr.] Osservazioni
3.263.1. 082 e segg. 10.01.08 10.36 15.01.08 DD. figlio 3600 3600
11 3.263.1. 088 e segg. 28.04.08 10.36 05.05.08 EE. e FF.
5700 5700
12 3.263.1. 094 e segg. 29.04.08 10.36 08.05.08 GG.
16800 16800
13 3.263.1. 100 e segg. 20.06.08 10.37 01.07.08 HH.
13680 13680
14 3.263.1. 105 e segg. 20.06.08 10.37 01.07.08 T. amico stretto 4560 4560
15 3.263.1. 111 e segg. 23.06.08 10.37 01.07.08 I. madrina figlio 4560 4560
16 3.263.1. 117 e segg. 26.06.08 10.38 07.07.08 F.
4560 4560
17 3.263.1. 123 e segg. 30.06.08 10.37 15.07.08 II.
4560 4560
3.263.1. 129 e segg. 15.07.08 10.38 18.07.08 DD. figlio 4560 4560
18 3.263.1. 135 e segg. 16.07.08 10.36 ? JJ.
5700 ? Verosimil- mente ha pagato in anticipo il 27.05.2008. Ciò è stato ritenuto plausibile da entrambi gli imputati (p. 3.732.7) 14 3.263.1. 141 e segg. 06.11.08 10.38 13.11.08 T. amico stretto 5400 5400
3.263.1. 147 e segg. 08.11.08 10.38 10.11.08 KK. cognato 5700 5400
19 3.263.1. 153 e segg. 15.01.09 10.39 23.01.09 LL.
5400 5400
20 3.263.1. 159 e segg. 07.04.09 10.39 14.04.09 MM.
9630 9630
21 3.263.1. 165 e segg. 25.04.09 10.39 01.05.09 K.
5400 5400
19 3.263.1. 171 e segg. 17.09.09 10.40 22.09.09 LL.
3990 3990
22 3.263.1. 175 e segg. 18.09.09 10.40 23.09.09 NN. e OO.
3990 3990
22 3.263.1. 181 e segg. 18.09.09 10.40 25.09.09 NN. e OO.
5700 5700
- 17 - N. deposi- tante Contratto C./acquirente [n. atto] Data con- tratto Versamento [n. atto] Data versa- mento (va- luta) Nome acqui- rente Legame di parentela con A. Importo pat- tuito [fr.] Importo ver- sato [fr.] Osservazioni
3.263.1. 184 e segg. 18.09.09 ? ? PP. moglie 3990 ? Secondo A., per il versa- mento sono stati verosi- milmente usati i soldi del conto della società (p. 3.732.6 e seg.) 21 3.263.1. 190 e segg. 18.09.09 10.39 25.09.09 K.
3990 3990
23 3.263.1. 196 e segg. 20.11.09 10.40 24.11.09 QQ.
6990 6990
24 3.263.1. 202 e segg. 20.11.09 10.31 ? D.
6990 ? Risulta un versamento da parte di A., del 7.12.2009, di fr.7'000.--. A. ha dichia- rato di avere versato i soldi per conto di D. (p. 3.732.7)
30.51 e segg. 01.12.09 10.41 03.12.09 A. imputato 3000 3000
3.263.1. 214 e segg. 10.02.10 10.41 12.02.09 RR. sorella 6790 6790
16 3.263.1. 220 e segg. 01.10.10 10.41 15.10.10 F.
6790 6780
25 30.122 e segg. 15.06.11 10.42 17.06.01 E.
6790 6790
To- tale
275’920 243’430
4.5 C. ha a sua volta stipulato dei contratti riguardanti “l’acquisto di alberi” con la M.. Nel periodo compreso tra il 6 settembre 2006 e l’8 luglio 2011 C. ha così effet- tuato 32 versamenti per complessivi fr. 210'363.65. I bonifici a favore della M. venivano effettuati mediante addebiti della carta Visa, sulla quale B. aveva boni- ficato il corrispondente importo a contanti prelevato dal conto di C. presso N. (DFF p. 10.108-272), chiuso il 25 luglio 2012 (DFF p. 10.32). Gran parte della differenza tra gli importi bonificati dagli investitori e quelli versati alla M., equiva- lente secondo il DFF a circa il 19% dei versamenti percepiti dagli investitori, è stata prelevata da B. a contanti dal conto di C. presso la Banca SS. legato alla carta Visa in quattro tranche di complessivi fr. 49'800.-- in data 19 settembre 2012, 25 ottobre 2012, 20 dicembre 2012 e 25 luglio 2013 (DFF p. 10.173, 179,
- 18 - 183 e 193). In base alle dichiarazioni rese da B. la differenza in questione era destinata a coprire i costi amministrativi creati da queste operazioni a C. e meglio a lui stesso (TPF p. 3.732.9). 4.6 Come risulta dai contratti versati agli atti le relazioni contrattuali di cui sopra erano strutturate in due fasi distinte. In una prima fase gli investitori stipulavano un “con- tratto di compravendita di piante tropicali da mettere a dimora” con C., che “ven- deva” loro un determinato numero di piante di un determinato tipo messe o da mettere a dimora in una piantagione nello Stato del Costa Rica. In base agli ac- cordi contrattuali le piante sarebbero state tagliate entro il quindicesimo anno dalla loro messa a dimora e trasformate in tronchi e travi atti alla vendita. Il ricavo sarebbe stato versato all’acquirente da C., previa deduzione dei costi del taglio e della trasformazione. Il punto 13 di ogni contratto precisava che la “proprietà” degli alberi era estesa solamente a quella “che viene specificata espressamente nel registro degli alberi a nome dell’acquirente”. Al punto 18 dei contratti l’acqui- rente accettava di prendersi carico di ogni rischio correlato con le prestazioni contrattuali e “di rinunciare a chiedere il rimborso del prezzo pagato, come pure ogni eventuale danno alla venditrice” (DFF p. 10.284-301). In una seconda fase C. stipulava a sua volta un contratto a suo nome denominato “TT.” con la M., che si impegnava a mettere a dimora, curare e tagliare le piante scelte, versando a C. il ricavato della vendita del legno. Le piante sarebbero state identificabili nella piantagione e iscritte in un non meglio precisato “Tree Registry”. Successiva- mente C. riceveva un certificato numerato attestante che la venditrice M. accet- tava di far crescere le piante scelte da C. nelle sue piantagioni, dove sarebbero state identificabili (DFF p. 10.282-283 e 30.120-121). Secondo le indicazioni di A. questi certificati venivano messi a disposizione degli acquirenti (DFF p. 21.15). Secondo A. la M. era a conoscenza del fatto che gli alberi contenuti nei lotti ac- quistati da C. erano attribuiti a terzi, ma non è stato sostenuto e non emerge nemmeno dagli atti che C. abbia comunicato alla M. i nomi dei singoli investitori o che tale comunicazione fosse prevista. 4.7 Da un parere agli atti allestito il 29 gennaio 2014 da uno studio legale del Costa Rica all’attenzione di A. quale “president” di C. si evince che, sulla base dei con- tratti stipulati con la M. da parte di C., quest’ultima aveva acquisito il diritto con- trattuale a beneficiare del ricavato derivante dalla vendita di circa 400 piante che avrebbero dovuto essere pronte per il taglio. I tentativi di contatto con la M. non avevano tuttavia avuto alcun esito e gli accertamenti effettuati dallo studio legale in questione avevano permesso di determinare che nei confronti della società erano già pendenti numerose cause. C. aveva pertanto la possibilità di chiedere l’adempimento del suo contratto e in caso di mancato adempimento avviare un’azione giudiziaria tendente ad un risarcimento per violazione contrattuale. La
- 19 - possibilità di ottenere effettivamente un risarcimento era tuttavia legata alla si- tuazione patrimoniale della M., che non lasciava ben sperare (DFF p. 30.128- 131). 4.8 Dal punto di vista soggettivo non si può negare che la motivazione degli imputati non fosse quella di ingannare gli investitori e del resto la fattispecie in esame non è quella della truffa ex art. 146 CP ma è un reato di natura puramente bancaria. Ciò comunque non toglie che essi abbiano accettato depositi dal pubblico senza preoccuparsi delle leggi in vigore in questo ambito. Entrambi sapevano di racco- gliere molti soldi da molte persone e non solo da amici o parenti. Entrambi sape- vano che la gestione di cifre così importanti necessitava una gestione professio- nale, non a caso affidata ad una società anonima e prelevando commissioni im- portanti, dell’ordine del 19%. Poco importa dunque che non conoscessero la so- praccitata regola dei 20 investitori. Essi non potevano non sapere che la gestione di questi soldi avveniva a titolo professionale. Da questo punto di vista non è ipotizzabile né errore di fatto né errore di diritto. Diverso invece il discorso per quanto riguarda l’acquisto della proprietà sugli alberi. Su questo aspetto, non a caso attentamente approfondito nell’interrogatorio in aula di entrambi gli imputati, questo Giudice è giunto alla conclusione che essi fossero effettivamente in buona fede e del resto non si spiegherebbe perché A. stesso abbia ritenuto di “com- prare” gli alberi anche a titolo personale (v. TPF p. 3.731.007), cosa di cui anche B. era consapevole. Va dunque applicato l’art. 13 CP il quale prevede che chiun- que agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole (cpv. 1). Su questo punto entrambi gli imputati hanno agito sulla base di una supposizione erronea delle circostanze di fatto, motivo per cui, il dolo, anche eventuale, va escluso, visto che non c’è nessun elemento per ritenere che abbiano accettato l’eventua- lità che A. e le altre persone coinvolte non diventassero proprietarie degli alberi in questione. Applicandosi l’art. 13 CP l’ipotesi dell’errore di diritto non si pone perché l’autore che agisce sulla base di un errore sui fatti non può ovviamente fare una corretta sussunzione di questi stessi fatti. Per essere in errore sull’illi- ceità ex art. 21 CP bisogna anzitutto avere una visione chiara dei fatti commessi, cosa che nel caso di specie non è successa. Ciò detto va acclarato se l’errore avrebbe potuto essere evitato “usando le debite precauzioni” e se è quindi even- tualmente data una commissione per negligenza (v. art. 13 cpv. 2 CP unitamente ad art. 46 cpv. 2 LBCR). In effetti l’ingenuità non mette al riparo dal penale se questa ingenuità sarebbe stata ragionevolmente evitabile. Che A. e B. siano stati in parte ingenui è indubbio, ma la loro ingenuità non è nemmeno da sopravvalu- tare visto che, a livello giuridico-contrattuale, entrambi si sono comunque caute- lati introducendo clausole, certo presenti anche nei contratti con il Costa Rica, ma di fatto svantaggiose per i propri clienti. Non si capisce dunque perché non si
- 20 - siano meglio informati sulle restanti conseguenze giuridiche di un simile con- tratto, non soltanto consultando, come effettivamente hanno fatto, un legale in Svizzera, ma anzitutto un legale costaricense, o perlomeno le autorità statali di quel Paese, il che è evidente per chiunque abbia la pretesa di mettere in piedi operazioni internazionali di questa portata. Gli imputati non sono del resto degli sprovveduti, hanno entrambi una buona formazione e svolgono attività professio- nali che presuppongono buone conoscenze culturali e capacità intellettive. Non a caso, in seguito, quando i problemi sono venuti a galla, si sono subito attivati in tal senso ed hanno finalmente contattato un legale costaricense (v. TPF
p. 3.731.015): con un minimo di buon senso avrebbero potuto e dovuto farlo su- bito, ciò che gli avrebbe molto probabilmente permesso di evitare tutti i guai fi- nanziari in cui sono finiti. A. è stato dunque negligente omettendo di chiarire con sufficiente cura e serietà questi cruciali aspetti dell’affare; B. omettendo anzitutto di accertarsi che A. avesse chiarito questi aspetti e quindi firmando dei contratti come amministratore di C. senza sapere cosa succedeva esattamente in Costa Rica con queste piante. In maniera speculare essi hanno pertanto omesso di adottare le minime precauzioni che avrebbero loro permesso di evitare di cadere in errore su uno degli aspetti cruciali dell’intera vicenda: l’acquisto della proprietà sugli alberi in questione. Per tacere che non si vede come possa seriamente ipotizzarsi che una persona possa diventare proprietaria di un albero senza che da nessuna parte, in Costa Rica, risulti conosciuta. Sorprende del resto che non si siano nemmeno chiesti se un simile istituto esista nel nostro Paese: se l’aves- sero fatto avrebbero facilmente scoperto come il Codice civile svizzero non ha a suo tempo recepito istituzioni analoghe, per altro conosciute nell’antico diritto consuetudinario ticinese (v. a questo proposito CARONI, In tema di superficie ar- borea [jus plantandi] nella prassi cantonale ticinese, in: Rivista patriziale ticinese 25/1971, p. 1 e segg.), proprio per evitare le complicazioni che nascono dal fatto di avere una proprietà divisa tra il proprietario del fondo e quello dell’albero. Pur non cancellando formalmente i diritti acquisiti (v. in ambito di beni patriziali art. 5 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge organica patriziale), il legisla- tore ha deciso di non comprendere il cosiddetto jus plantandi fra i diritti reali rico- nosciuti dal Codice, come del resto altre forme di proprietà condivisa che non riteneva conformi al principio “superficie solo cedit” (v. più ampiamente MERLINI, Un illusione in frantumi, 1993, p. 39 e segg. con riferimenti). A prescindere da ciò, quello che conta è in definitiva il diritto costaricano e in questo campo è in- dubbio che i loro accertamenti sono stati insufficienti e che così facendo hanno danneggiato molte persone, tradendo la loro fiducia: persone che confidavano legittimamente nel fatto che il tutto fosse gestito in maniera seria e professionale. Che ciò non sia stato il caso traspare anche a livello contabile visti i numerosi errori emersi durante il dibattimento (v. TPF p. 3.732.3-8), il che, pur non essendo decisivo, non mette certo in buona luce il modo con cui gli imputati hanno agito.
- 21 - Analogo discorso per quanto riguarda l’ammontare delle spese amministrative, riguardo alle quali non risulta che gli imputati abbiano reso attenti i loro interlocu- tori al momento della conclusione del contratto (v. TPF p. 3.732.9-10). Nell’in- sieme emerge una gestione dell’affare lacunosa e a tratti dilettantesca, ma ciò che più conta è il fatto che questo si sia ripercosso nei mancati approfondimenti sul passaggio di proprietà degli alberi e quindi su uno degli elementi chiave della fattispecie oggettiva (v. supra consid. 4.2). 4.9 Da quanto sopra discende che entrambi gli imputati si sono resi colpevoli di vio- lazione colposa dell’art. 46 della legge sulle banche, infrazione commessa dal 25 aprile 2009 al 15 giugno 2011. 5. Pena 5.1 Entrambi gli imputati sono riconosciuti autori colpevoli di accettazione indebita di depositi del pubblico ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LBCR. La pena edittale prevista in base a questa norma è la multa fino a fr. 250'000.--. 5.2 La Corte ha già avuto modo di rilevare che nel caso concreto si applica il diritto previgente alla riforma del diritto sanzionatorio (v. supra consid. 2.3). 5.3 La difesa di A. nella sede dibattimentale ha chiesto in subordine l’applicazione dell’art. 52 CP, che prevede che l’autorità competente prescinda dal procedi- mento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. In base alla giurisprudenza, dopo la promozione dell'accusa il giudice non può decidere, sulla base dell'art. 8 CPP, l'abbandono del procedimento in presenza di una delle ipotesi previste dagli art. 52-54 CP. Egli deve pronunciarsi sull'accusa e, in caso di colpevolezza, prescindere dalla punizione (conferma della giurisprudenza resa sotto l'egida del previgente ordi- namento processuale) (DTF 139 IV 220 consid. 3.4). L’art. 52 CP può essere pertanto applicato alla punizione in quanto tale; questione che andrà comunque trattata dopo l’analisi della colpevolezza (v. infra consid. 5.6). 5.4
5.4.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di le- sione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circo- stanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in
- 22 - considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui. 5.4.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’au- tore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di col- pevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sen- tenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 con- sid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù dell’art. 50 CP il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sen- tenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motiva- zione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). 5.4.3 Quando la componente oggettiva di un reato consiste per definizione, di fatto o tipicamente, in una pluralità di atti, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte vi è un’unità giuridica d’azione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Dal punto di vista del diritto penale tali atti costituiscono un unico reato, la cui durata, analogamente ai casi in cui si è in presenza di un reato permanente, si protrae durante un certo lasso di tempo. Ne consegue che la commisurazione della pena avviene senza che si consideri che vi sia concorso tra i singoli atti (ACKERMANN, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 72 ad art. 49 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BER- GER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire, Code pénal, 2a ediz. 2017, n. 9 ad art. 49 CP). 5.4.4 Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifesta- mente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data
- 23 - se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP). 5.5 La Corte ha anzitutto accertato che A., cittadino svizzero classe 1940, ha svolto la propria attività professionale quale chiropratico a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta e risulta tuttora attivo, pur avendo superato l’età del pensio- namento (TPF p. 3.731.2). Egli è coniugato e ha due figli indipendenti in età adulta. Ha un reddito mensile netto di fr. 4'150.--, ai quali si aggiunge una rendita AVS/AI di fr. 2'539.--, e ha dichiarato di avere una sostanza di fr. 400'000.--, gra- vata da un debito ipotecario di fr. 260'000.-- (TPF p. 3.371.18). Egli non ha pre- cedenti penali e a suo carico non figurano né esecuzioni né attestati di carenza beni (TPF p. 3.231.1.2; p. 3.231.3.2). Per quel che attiene a B., cittadino svizzero classe 1969, egli è coniugato e ha due figlie nate nel 2004 e nel 2007 (TPF p. 3.732.2). Egli ha conseguito il diploma di commercio nel 1988 e ha poi frequentato la scuola di contabile federale. Dal 1985 al 1990 ha lavorato per la L. SA e dal 1991 lavora come consulente fiscale, contabile e amministrativo di diverse società (DFF p. 51.3). Ha un reddito mensile netto di fr. 10'000.-- e valori immobiliari con un valore di stima di circa fr. 500'000.- , gravati da debiti ipotecari per un totale di fr. 638’000.-- (TPF
p. 3.232.4.5 e seg.). Egli non ha precedenti penali e a suo carico non figurano attestati di carenza di beni. Dall’estratto del registro dell’ufficio esecuzioni e falli- menti risultano due esecuzioni estinte e due che sono state oggetto di opposi- zione (TPF p. 3.232.1.2; p. 3.232.3.2 e seg.). La Corte ha pertanto preso atto del fatto che sia A. che B. sono incensurati e benestanti, e che entrambi risultano bene integrati sia professionalmente che so- cialmente. Entrambi gli imputati inoltre hanno collaborato con le autorità nel corso dell’inchiesta e del procedimento penale. Nell’ambito della commisurazione della pena, la loro incensuratezza è stata considerata in maniera neutra (v. DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4). 5.6 Con mente alle componenti oggettive e soggettive della colpevolezza, la Corte ha anzitutto ritenuto che la cifra di depositi indebitamente accettati è relativa- mente bassa se si considera la tipologia criminologica del reato in esame, e che il numero di depositanti nel caso concreto supera di poco la soglia al di sopra della quale chi accetta depositi del pubblico agisce a titolo professionale. Ciò non toglie che col loro agire ben poco oculato abbiano concretamente (e in maniera ben difficilmente rimediabile) messo in pericolo gli investimenti di molte persone
- 24 - che in buona fede confidavano in loro. In quella forma non a caso la FINMA non avrebbe mai autorizzato la loro attività e dalle gravi conseguenze del loro agire si capisce anche perché. Dal punto di vista quantitativo ci si trova comunque di fronte ad investimenti dell’ordine di quasi 250'000.-- e ad un’attività che si è pro- tratta a lungo nel tempo. Considerate queste circostanze, i margini per l’applica- zione dell’art. 52 CP, di cui alla richiesta della difesa di A. (v. supra consid. 5.3), sono dunque inesistenti. La Corte ha d’altro canto considerato leggermente a favore di entrambi gli imputati il fatto che l’art. 52 LFINMA è entrato in vigore il 1° gennaio 2009 (v. supra consid. 3.6). La Corte ha altresì constatato che gli imputati hanno mostrato un certo penti- mento per le conseguenze del loro agire. In questo non vi era inoltre alcuna vo- lontà truffaldina, come del resto già rilevato in precedenza (v. supra consid. 4.8). Per quel che concerne nello specifico l’imputato A., egli è stato senza dubbio alcuno l’ideatore del progetto d’investimento in Costa Rica. Ha dapprima investito il suo denaro, coinvolgendo in seguito anche famigliari e amici e mettendo a loro disposizione la sua società per facilitare le pratiche d’investimento. Egli ha certo anzitutto agito per motivi ideali, convinto di promuovere la crescita di alberi in Costa Rica e di contribuire alla protezione dell’ambiente, ma ciò non toglie che nel suo intento vi fosse nondimeno una componente finanziaria, come tra l’altro da lui stesso ammesso nella sede dibattimentale (TPF p. 3.731.9). Va d’altro canto rilevato che A. è stato toccato in prima persona dalle conseguenze dei suoi atti, perdendo una somma considerevole del proprio denaro e facendo perdere risparmi considerevoli anche ai suoi famigliari. La sua condotta denota senz’altro una buona dose d’ingenuità; tuttavia, trattandosi di una persona con una forma- zione di livello superiore, nonostante l’età, egli avrebbe dovuto dare prova di maggiore prudenza, siccome non agiva unicamente per conto proprio, ma dispo- neva altresì del denaro di terzi che avevano fiducia in lui. Nel complesso la Corte ha valutato la colpevolezza di A. come non elevata. Per quel che riguarda invece B., egli è stato coinvolto nel progetto in quanto am- ministratore unico di C.. Nel suo agire le motivazioni ideali giocano un ruolo se- condario rispetto a quelle economiche; egli ha difatti guadagnato all’incirca fr. 24'000.-- per la gestione di C. negli anni di interesse per la fattispecie (TPF
p. 3.732.12). A mente della Corte, in qualità di professionista in ambito contabile egli avrebbe dovuto prestare più attenzione, e ciò a prescindere dalle informa- zioni che gli venivano fornite da A.. Rispetto alla colpevolezza di quest’ultimo quella di B. è pertanto più elevata, pur restando sempre ancora lieve. 5.7 Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti – occorsi prima del 15 giugno 2011, vale a dire più di sette anni or sono, durata che eccede quindi quella del termine
- 25 - di prescrizione dell’azione penale di sette anni – e la buona condotta tenuta da entrambi gli imputati da allora, la loro pena dovrà essere attenuata in modo con- siderevole giusta l’art. 48 lett. e CP. 5.8 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel caso di A. giudica adeguata una multa di fr. 3'000.--. In caso di mancato paga- mento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sosti- tutiva di un mese (v. art. 106 cpv. 2 e 3 CP). Per quel che concerne B., la Corte ritiene adeguata una multa di fr. 9'000.--. In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di tre mesi (v. art. 106 cpv. 2 e 3 CP). 6. Spese e ripetibili 6.1 Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura (art. 94 cpv. 1 DPA). L’ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (art. 94 cpv. 2 DPA). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), l’importo della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di fr. 100.-- a un massimo di fr. 10'000.--, mentre giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a della medesima ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di fr. 10.-- per la confezione dell’originale. In considerazione di quanto testé indicato, il DFF in entrambe le decisioni penali del 4 giugno 2018 ha fissato a fr. 2'190.-- le spese procedurali (fr. 2'000.-- per la tassa di decisione e fr. 190.-- per la tassa di stesura). Nella sede dibattimentale, il DFF ha chiesto che entrambi gli imputati venissero condannati al pagamento delle spese procedurali di fr. 2'400.-- ciascuno. 6.2 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l’art. 78 cpv. 4, secondo gli art. 417-428 CPP (art. 97 cpv. 1 DPA). Ai sensi dell’art. 424 cpv. 1 CPP, la Confederazione e i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti. 6.2.1 Implicitamente, nella sede dibattimentale la rappresentante del DFF ha chiesto di aggiungere alle spese procedurali già indicate nella decisione penale fr. 420.--.
- 26 - Siccome nella procedura giudiziaria l’amministrazione agisce quale accusatore unitamente al MPC, per la determinazione degli emolumenti del DFF risulta giu- stificata l’applicazione del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l’art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di chiu- sura con un atto d’accusa l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.--. Le spese sostenute dall’accusatore sono già com- prese nell’emolumento (sentenze del Tribunale penale federale SK.2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2015.23 del 24 settembre 2015 con- sid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011 consid. 10.3). Alla luce di quanto testé esposto, e dato che le spese del procedimento ammini- strativo di cui al consid. 6.1 devono essere prese in considerazione in questa sede, essendo le stesse assimilabili agli emolumenti riscossi dal MPC in caso di chiusura dell’istruttoria con un decreto d’accusa (art. 6 cpv. 4 lett. a RSPPF), la Corte ritiene adeguato un emolumento di istruttoria complessivo di fr. 4'800.-- (già comprensivi dell’importo di cui al consid. 6.1, pari a fr. 4'380.--). 6.2.2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 7 lett. a RSPPF). Nel caso in esame l’emolumento legato all’attività di questo Tribunale è fissato a fr. 2'000.--, importo adeguato per questa tipologia di cause. 6.3 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confe- derazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'impu- tato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA). Nel caso in esame, la Corte ritiene che le spese procedurali, che ammontano complessivamente a fr. 6’800.--, debbano essere equamente poste a carico degli imputati in ragione di fr. 3'400.-- ciascuno, a prescindere quindi dal diverso grado di colpevolezza, il quale in casu non si ripercuote in maniera decisiva sui costi effettivi cagionati allo Stato.
- 27 - 7. Indennità 7.1 Conformemente all’art. 99 cpv. 1 DPA – applicabile per analogia anche nel pro- cedimento giudiziario condotto nell’ambito di una procedura di diritto penale am- ministrativo (art. 101 cpv. 1 DPA) – all’imputato che ha beneficiato dell’abban- dono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata un’indennità per i pregiudizi sofferti. 7.2 A. ha espressamente rinunciato a un eventuale indennizzo (v. supra consid. I2). 7.3 B., tramite istanza del 10 ottobre 2018, ha chiesto il riconoscimento di un’inden- nità per le sue spese di patrocinio (TPF p. 3.721.9 e segg.). Nel caso concreto, considerato che B. è stato riconosciuto autore colpevole di accettazione indebita di depositi del pubblico commessa per negligenza ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LBCR, l’istanza d’indennità deve essere respinta.
- 28 - La Corte pronuncia:
I. A. 1. A. è riconosciuto autore colpevole di accettazione indebita di depositi del pubblico commessa per negligenza ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LBCR. 2. A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.
In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di un mese. 3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'400.--.
II. B. 1. B. è riconosciuto autore colpevole di accettazione indebita di depositi del pubblico commessa per negligenza ai sensi dell’art. 46 cpv. 2 LBCR. 2. B. è condannato al pagamento di una multa di fr. 9'000.--.
In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di tre mesi. 3. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'400.--. 4. La richiesta di indennizzo è respinta.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
- 29 - Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Lucienne Fauquex
- Dipartimento federale delle finanze, Signor Fritz Ammann, Servizio finanze
- Avv. Luca Marcellini
- Avv. Attilio Rampini Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata al Ministero pubblico della Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale delle finanze, autorità quest’ul- tima incaricata dell’esecuzione (art. 90 DPA). Informazione sui rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri- bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 7 novembre 2018