Organizzazione criminale (art. 260ter CP), ricettazione, denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP), ricettazione (art. 160 CP), infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 LArm) Rinvio del TF
Sachverhalt
A. Con sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale, sostegno ad un’organizzazione criminale, ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. Essa lo ha condannato ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi.
B. In data 28 gennaio 2018 A. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale (in seguito: TF) contro la sentenza del 27 novembre 2018. Con sentenza 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 il TF, nella misura in cui ammissibile, ha parzialmente accolto il ricorso di A., annullando la sentenza del 27 novembre 2018 e rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio, la quale è stata registrata il 15 gennaio 2020 con il numero di ruolo SK.2020.1.
C. Con decreto ordinatorio del 6 maggio 2020, la presente autorità ha deciso l’acquisizione agli atti dell’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano relativo a A.
D. Il dibattimento ha avuto luogo il 17 agosto 2020. A. si è regolarmente presentato in aula.
E. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
E.1 Per quanto riguarda il MPC:
Dichiarare l'imputato A. autore colpevole di:
- appartenenza e sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter CP)
- ricettazione (art. 160 CP)
- ripetuta infrazione alla legge federale e sulle armi (art. 33 LArm) e di condannare A. ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi.
Eccezion fatta per il cavetto metallico, esso chiede che venga confermata la confisca di tutti gli altri oggetti già decisa con sentenza del 27 novembre 2018. Quest’ultima deve essere confermata anche per quanto riguarda il dissequestro degli oggetti indicati a pag. 72 della sentenza. Va anche confermata la restituzione
- 3 - SK.2020.1 alle autorità italiane della pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola ……, oggetto di sequestro in Italia.
Esso chiede che le autorità del Canton Berna siano incaricate dell''esecuzione della pena detentiva in applicazione dell'art. 74 LOAP.
Esso chiede che la sentenza del 27 novembre 2018 venga confermata anche in ordine alle spese procedurali e che, all’imputato, tenuto conto della sua situazione finanziaria, vengano quindi messe a carico le spese procedurali in ragione di fr. 30'000.–, oltre che le spese procedurali relative a questa procedura dibattimentale.
Sulla difesa d’ufficio, il MPC si rimette al giudizio della Corte.
E.2 La difesa di A. chiede:
1. Di constatare l’intervenuta prescrizione per delitti e contravvenzioni inerenti eventuali comportamenti sanzionabili penalmente con una pena massima detentiva di tre e/o una multa ed intervenuti nel periodo antecedente i 7/10 anni dal giorno in cui si pronuncerà questo Tribunale.
2. Di assolvere il signor A. dal reato contestatogli di partecipazione e sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.
3. Di assolvere il signor A. dal reato contestatogli di ricettazione ai sensi dell’art. 160 CP.
4. Di assolvere il signor A. dall’accusa di denuncia mendace ai sensi dell’art. 303 cifra 2 CP e in subordine di sviamento della giustizia ai sensi dell’art. 304 CP.
5. Di assolvere il signor A. da tutte le altre accuse mossegli nell’atto d’accusa dell’11.01.2018.
6. Di giudicare colpevole il signor A. per i seguenti delitti e contravvenzioni:
- Acquisto e detenzione di una pistola semiautomatica marca ERMA;
- Detenzione di pistola semiautomatica, marca Pietro Beretta, modello 92 SF;
- Detenzione di una pistola semiautomatica CRVENA ZASTAVA, modello 70;
- Detenzione di munizione come riportato nell’atto d’accusa alle cifre 1.4.4 e 1.4.5;
- Detenzione di 12 munizioni da caccia;
- Detenzione di 4 cartucce da caccia, come riportato nell’atto d’accusa alla cifra 1.4.13;
- 4 - SK.2020.1 e di condannarlo a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 80.– e una multa di fr. 1'000.–. L’esecuzione della pena pecuniaria andrà sospesa con un periodo di prova di due anni.
7. Di ordinare la restituzione all’imputato dei seguenti oggetti e valori patrimoniali sequestrati:
- 01.03.0001 Classificatore di colore nero
- 01.05.0001 1 busta mittente B. contenente 3 fatture
- 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri telefonici
- 01.07.0003 Nunchaku di metallo
- 01.07.0014 Sega tascabile
- 04.02.0008 Fionda
- 04.02.0015 Contratto di Prestito C. / D.
- 04.02.0020 GPS Tracker incl. Carta SIM 1
- 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 2
- 04.02.0030 Manuale d’uso GPS Tracker
- 04.02.0040 cell. Nokia N76 incl. carta WIND IMEI 3
- 04.02.0044 cell. LG rotto senza batteria IMEI 4
- 04.03.0001 Copia forense del PC noname ....._.....
- 04.03.0002 Copia forense del PC noname ....._.....
- 05.08.0004 Doppietta Robust cal. 12 n. 222 canna n. …… con cinghia
- 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia
- 07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 Non ci si oppone al mantenimento del sequestro sulle rimanenti armi e munizioni, che si chiede che siano vendute a cura dell’autorità, con successiva corresponsione del ricavo all’imputato.
8. Di porre i 4/5 dei costi procedurali e di giudizio a carico della Confederazione.
9. Di riconoscere i costi della difesa d’ufficio nella misura e ammontare calcolati sulla base della notula dettagliata presentata.
10. In via subordinata, si chiede che l’avv. Testa venga confermato difensore d’ufficio dell’imputato e, tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinda dall’imporre a A. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.
F. La sentenza è stata oralmente comunicata con succinta motivazione in udienza pubblica il 31 agosto 2020. Il dispositivo della sentenza è stato consegnato alle parti.
- 5 - SK.2020.1
Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 partecipazione ad un’organizzazione criminale;
E. 1.2 sostegno ad un’organizzazione criminale, per il punto 1.1.2 dell’atto di accusa;
E. 1.3 ricettazione;
E. 1.4 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. 2. A. è prosciolto per i punti 1.1.3, 1.3 e 1.4.7 dell’atto d’accusa. 3. A. è condannato ad una pena detentiva di tre anni e cinque mesi. 4. È disposta la confisca dei seguenti oggetti: 01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie ….., magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito 01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie ……, magazzino 6 cartucce calibro 6.35 01.07.0003 Nunchaku di metallo 01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum 01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm 04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia 04.02.0008 Fionda 04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5 04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna 04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero 04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco 04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna 04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
- 20 - SK.2020.1 05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga 05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. …… con cinghia di cuoio 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage 05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi 07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70 07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce 07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce 07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock 07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
5. La pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola ……, è restituita alle autorità italiane. 6. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti di cui al punto 4 dell'atto d'accusa. 7.
7.1 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali relative al procedimento SK.2018.3 in ragione di fr. 30'000.–. 7.2 Le spese procedurali concernenti la causa SK.2020.1, pari a fr. 2'000.–, sono poste a carico della Confederazione. 8.
8.1 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Costantino Testa relativa al procedimento SK.2018.3 è fissata in fr. 54'643.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. 8.2 La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Costantino Testa relativa alla causa SK.2020.1 è fissata a fr. 13'601.75 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
- 21 - SK.2020.1 9. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
E. 2 Interrogatorio di F.,
E. 2.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. Esso può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale
- 7 - SK.2020.1 nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007 consid. 3.1). A causa dell'effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2, con rinvii). Se l'Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, quest'ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell'Alta Corte. La nuova decisione dell'istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell'Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2).
E. 2.2 In concreto l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso di A., rinviando la causa alla Corte penale per un nuovo giudizio in punto alla qualificazione del “cavetto metallico con due anelli alle estremità”. In altre parole, il Tribunale federale ha concluso che il ricorso era fondato limitatamente alla questione della qualificazione del cavetto in parola, respingendo per il resto il ricorso, per quanto ammissibile (v. sentenza 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 11.1). Esso ha premesso che l’oggetto in questione è liberamente acquistabile attraverso il sito internet indicato dal ricorrente nel suo ricorso come anche presso altri siti specializzati in articoli da campeggio. Si tratta di una sega (tascabile) e con ciò di un comune utensile, che non è destinato né in via principale né in modo preponderante a ferire delle persone, bensì a tagliare legno o altri materiali. Che uso intendesse farne il ricorrente non è, secondo il Tribunale federale, di rilievo, per cui ha concluso che il “cavetto metallico con due anelli alle estremità” non è un’arma a norma dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.
In virtù delle vincolanti considerazioni del Tribunale federale l’imputato va dunque prosciolto da questo capo d’accusa. Non vi è per contro nessuna possibilità di rimettere in discussione gli altri punti della sentenza del 27 novembre 2018, tranne
- 8 - SK.2020.1 ovviamente la commisurazione della pena, lasciata dal Tribunale federale al giudice di prime cure come da sua normale facoltà in virtù dell’art. 107 cpv. 2 LTF e quindi non certo per i motivi suggeriti dalla difesa (v. cl. 23 p. 721.015 e segg.), a supporto dei quali nulla è possibile rinvenire nella sentenza di rinvio (v. del resto anche VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz. 2015, n. 14 ad art. 107 LTF). Gli argomenti con cui la difesa ha cercato di scardinare la sentenza del giudice di prime cure nella sua integralità, ma in definitiva anche quella del Tribunale federale, sono quindi privi di qualsiasi fondamento e come prevede la giurisprudenza in questi casi (v. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii) possono essere respinti in globo senza necessità di un loro singolare esame. Per lo stesso motivo sono state respinte tutte le ulteriori istanze probatorie della difesa, visto che si fondano sull’assunto errato che il perimetro processuale si estenda oltre a quello definito in maniera vincolante dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio. Il dispositivo della sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 deve pertanto essere nuovamente ripreso per quanto attiene alle cifre 1 e 5. I proscioglimenti di cui alla cifra 2 vanno ripresi e completati con il proscioglimento relativo al punto 1.4.7 dell’atto d’accusa. Per la motivazione si rimanda ai relativi considerandi della sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, pienamente confermati nella loro validità materiale dal Tribunale federale. Visto il rinvio e il proscioglimento relativo al punto 1.4.7 dell’atto d’accusa, il Tribunale deve nuovamente chinarsi sulla pena, sulla confisca della sega tascabile, sulle spese e sulla retribuzione del difensore d’ufficio.
Sulla pena
3.
E. 3 Interrogatorio anche a mezzo video di: G. e/o H. e/o I. e/o J. e/o K.
E. 3.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui. In base alla giurisprudenza la circostanza attenuante del tempo trascorso dal reato ex art. 48 lett. e CP è in ogni
- 9 - SK.2020.1 caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2).
E. 3.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). La legge conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù dell’art. 50 CP il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).
E. 3.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per infliggere più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena. In base alla giurisprudenza, la determinazione della pena complessiva presuppone anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). La pronuncia di una pena unica è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene
- 10 - SK.2020.1 dello stesso genere per ognuna delle norme violate. Non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere. La pena pecuniaria e quella detentiva non costituiscono pene dello stesso genere ai sensi di questa disposizione (DTF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3 e 3.4). Ciò è decisivo nel valutare in che misura tenere conto della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere irrogata con decreto di accusa dell’8 dicembre 2015 da parte della Procura pubblica bernese (v. cl. 23 p. 231.1.003).
E. 3.4 A. è autore colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di sostegno ad un'organizzazione criminale, di ricettazione e di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
E. 3.4.1 L'imputato ha sicuramente avuto sia un'infanzia che una giovinezza difficili. Egli è venuto a contatto con la giustizia penale molto presto, con effetti rieducativi non certo ottimali. La Corte è consapevole di questo vissuto travagliato e dei tentativi comunque messi in atto dall’imputato per uscire dal circolo vizioso del crimine. Ciò non toglie che i reati per cui viene qui ritenuto colpevole sono molto gravi e denotano un inquietante crescendo della sua biografia criminale.
Per quanto riguarda il reato concretamente più grave, ovvero la partecipazione all'organizzazione criminale, la legge commina sino a 5 anni di detenzione.
La partecipazione di A. alle "locali" di Z. e Y. è un reato oggettivamente molto grave sia per la pericolosità intrinseca della 'ndrangheta che per il fattivo e polivalente contributo da lui svolto al suo interno, nell'ambito delle armi, degli stupefacenti ma anche in generale nell'ambito logistico dal e nel nostro Paese. La 'ndrangheta ha grande bisogno di persone come A., non attive direttamente in omicidi o estorsioni, ma che agiscono il più possibile invisibilmente nelle retrovie (v. VARESE, Mafie in movimento, 2011, pag. 28 e segg.), per di più in una forma come quella della fornitura di armi, che assicura la potenza di fuoco per controllare i territori in cui essa è militarmente presente, con la scia di sangue che questo comporta.
Fattore mediamente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti, visto che il reato partecipativo risale al periodo 2005-2011 per cui si applica la giurisprudenza di cui supra al consid. 3.1 in fine. La buona condotta negli ultimi due anni, risp. dopo la condanna, annullata, del 27 novembre 2018, appare come fattore neutro (v. più ampiamente la DTF 136 IV 1 consid. 2.6). Oggi A., anche per problemi di salute, appare provato da questo procedimento penale e dalle conseguenze economiche che esso comporta, vista anche la notorietà mediatica delle accuse nei suoi confronti. Non risulta però che la copertura mediatica sia stata così intensa da raggiungere la soglia prevista dalla giurisprudenza per
- 11 - SK.2020.1 ammettere una mitigazione della pena (v. WIPRÄCHTIGER/KELLER, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 160 ad art. 47 e riferimenti giurisprudenziali). Il soprannome di “A. lo Svizzero” non è del resto un’invenzione né della giustizia penale né della stampa, ma viene dagli ambienti criminali stessi che l’imputato ha frequentato assiduamente (v. cl. 12 p. 18.101.0413; cl. 11 p. 18.101.0305 e 0345; cl. 7 p. 12.002.0053 e 0065; sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 9.3.8.5) e che in definitiva, perlomeno per un importante lasso di tempo della sua vita, si compiaceva di frequentare. L'imputato doveva fare i conti con il fatto che le sue condotte criminali, qualora fossero state smascherate, avrebbero trovato riscontro nei media. Evidentemente per i reati in questione vi è un interesse pubblico al procedimento. Attraverso le sue azioni, ha attirato l'interesse del pubblico e dei media stessi. Pertanto, l'interesse mediatico non comporta una riduzione della sanzione.
Viste tutte le circostanze del caso, già per il solo reato di base, non può entrare in linea di conto una pena molto inferiore ai 3 anni di detenzione.
E. 3.4.2 Per quanto riguarda gli altri reati, va sottolineato il fatto che, data la loro gravità intrinseca, è escluso che anche solo per uno di essi possa entrare in linea di conto una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità, teoricamente ancora ipotizzabile al livello di diritto intertemporale. Tutti questi innumerevoli reati sono strettamente collegati e affondano le proprie radici nello stesso sottobosco criminale (crimine organizzato, armi, ricettazione). Anche a livello di prevenzione speciale per nessuna di queste fattispecie, analizzata singolarmente nel caso concreto, potrebbe essere presa in considerazione una pena che non sia la detenzione. Visto l'art. 49 cpv. 1 CP, la pena di base vicina ai 3 anni per la partecipazione va quindi adeguatamente aumentata per il concorso con il sostegno alle locali calabresi, con la ricettazione e con la ripetuta violazione della legge sulle armi. Si tratta di condotte che anche prese singolarmente sono oggettivamente gravi e di alto allarme sociale, in modo particolare il sostegno e la ripetuta violazione della legge sulle armi, le cui modalità di adempimento (quantità e varietà di armi e munizioni, magazzini carichi inseriti in pistole pronte all'uso) sono espressione di inquietante pericolosità. L'imputato non ha del resto manifestato pentimento di sorta sul fatto che un simile arsenale sia stato rinvenuto in locali di sua pertinenza, nemmeno nell’ultimo suo interrogatorio del 17 agosto 2020. Anche nell’ambito di questo secondo procedimento non è emersa alcuna presa di coscienza da parte dell’imputato dell’illegalità e gravità di quanto da lui commesso.
E. 3.5 La pena di base per la fattispecie partecipativa va dunque accresciuta per il concorso con i predetti reati e data la diversità delle pene in esame non può entrare in considerazione una pena complementare rispetto a quella di 30 aliquote
- 12 - SK.2020.1 giornaliere inflitta l’8 dicembre 2015 nel Canton Berna. Anche per questi delitti, fattore mediamente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti (v. supra consid. 3.1 in fine, nonché consid. 3.4.1). La sanzione, tutto considerato, va pertanto fissata a 3 anni e 5 mesi di pena detentiva.
Sulle misure
4. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol- tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv.
E. 4 Interrogatorio in sede dibattimentale, anche a mezzo video, di L. e M.
E. 4.1 Il MPC ha chiesto la confisca degli oggetti già evidenziati in precedenza (v. supra lett. E.1). La difesa si è parzialmente opposta a tale richiesta (v. supra lett. E.2).
E. 4.2 Questa Corte ritiene che, dati i reati di alto allarme sociale per cui l’imputato è riconosciuto colpevole, tutte le armi (da fuoco, da taglio, da lancio e da percussione) e munizioni sequestrate vanno confiscate, eccettuato il predetto “cavetto in metallo” o “sega tascabile” (v. supra consid. 2.2). Il Tribunale federale non ha del resto messo in discussione questa parte della sentenza per cui valgono anche qui le premesse di cui sopra al consid. 2. In definitiva, vanno confiscati sulla base dell'art. 69 CP i seguenti oggetti:
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie ….., magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito 01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie ……, magazzino 6 cartucce calibro 6.35 01.07.0003 Nunchaku di metallo
- 13 - SK.2020.1 01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum 01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm 04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia 04.02.0008 Fionda
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5 04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna 04.02.0043
E. 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero 04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco 04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna 04.03.0007
E. 5.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
Giusta l'art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP. L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).
L'art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell'accusato e i costi di procedura deve sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
- 16 - SK.2020.1
E. 5.2 Al termine del procedimento SK.2018.3 per A. risultavano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e disborsi: emolumenti di istruttoria per fr. 16'000.–, emolumenti di giustizia per fr. 5'000.– e disborsi per fr. 72'009.80 (v. sentenza della Corte penale SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 18.1 e seg.).
E. 5.2.1 All’epoca la Corte ha ritenuto di porre a carico di A., condannato per sostegno e partecipazione ad un’organizzazione criminale, ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, un ammontare complessivo di fr. 30'000.– per le spese procedurali. Nell’accollare all’imputato tale somma, la Corte ha tenuto conto in particolare del parziale proscioglimento dell’imputato, della sua difficile situazione finanziaria e delle sue possibilità di reinserimento sociale (v. sentenza della Corte penale SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 18.3).
E. 5.2.2 Per quanto attiene alle spese stabilite nell’ambito della causa SK.2018.3, si rileva che gli elementi considerati e che hanno condotto al calcolo dell’importo finale di fr. 30'000.– ed elencati nel paragrafo che precede, permangono anche a seguito del rinvio dell’Alta Corte. Oggi A. viene condannato per un capo di imputazione in meno riguardo alla ripetuta violazione della legge federale sulle armi rispetto al giudizio precedente, ma ciò non incide sul calcolo delle spese a suo carico effettuato nel contesto della causa SK.2018.3, dal momento che le spese cagionate a quel tempo rimangono invariate.
E. 5.2.3 A. viene quindi condannato al pagamento delle spese procedurali cagionate nel contesto della causa SK.2018.3, in ragione di fr. 30'000.–.
E. 5.3 Con riferimento al presente procedimento SK.2020.1, ricordato che ai sensi dell'art. 7 lett. b RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.– e i fr. 100'000.–, questa Corte fissa l’emolumento a fr. 2'000.–.
Tuttavia, tale importo viene posto a carico della Confederazione, non essendo dato nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell'art. 426 cpv. 1 CPP, tra le spese del procedimento e il comportamento dell'imputato, dal momento che la presente causa è stata aperta a seguito di un rinvio dell'Alta Corte che ha in parte accolto il ricorso di A.
- 17 - SK.2020.1 Sulla difesa d’ufficio
6. 6.1 A. è assistito da un patrocinatore d'ufficio. Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.
6.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Dal 1° gennaio 2018 essa è del 7,7%.
6.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.– (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2). Per i tempi di trasferta viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.–.
- 18 - SK.2020.1
Nella causa SK.2018.3, la retribuzione dell’avvocato d’ufficio è stata fissata a fr. 54'643.35 (IVA inclusa). Nel presente procedimento, in linea con i corretti calcoli e le adeguate valutazioni della nota d’onorario del 17 agosto 2020 (v. cl. 23 p. 721.039), detta retribuzione va fissata a fr. 13'601.75 (IVA inclusa).
6.4 All’epoca la Corte, tenuto conto segnatamene del grado di proscioglimento nonché della situazione personale dell’imputato, ha condannato A. al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.–, in applicazione dell’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
6.4.1 Per quanto attiene alla condanna a risarcire alla Confederazione questa somma, la Corte rileva che gli elementi allora considerati e che hanno condotto a limitare a fr. 30'000.– la somma da rimborsare permangono anche a seguito del rinvio dell’Alta Corte.
6.4.2 A. è pertanto condannato a rimborsare alla Confederazione fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
- 19 - SK.2020.1 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
E. 10 Il Canton Berna è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio
Il Cancelliere
Intimazione:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni,
- Avv. Costantino Testa, Testa Advokatur & Verwaltung,
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
- 22 - SK.2020.1
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale
L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP)
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l’appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l’appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
Spedizione: 24 settembre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 31 agosto 2020 Corte penale Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Fiorenza Bergomi, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, contro
A., difeso dall'avvocato d’ufficio Costantino Testa, Oggetto
Organizzazione criminale, ricettazione, denuncia mendace subordinatamente sviamento della giustizia; infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Rinvio dal Tribunale federale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: SK.2020.1
- 2 - SK.2020.1 Fatti: A. Con sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale, sostegno ad un’organizzazione criminale, ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. Essa lo ha condannato ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi.
B. In data 28 gennaio 2018 A. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale (in seguito: TF) contro la sentenza del 27 novembre 2018. Con sentenza 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 il TF, nella misura in cui ammissibile, ha parzialmente accolto il ricorso di A., annullando la sentenza del 27 novembre 2018 e rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio, la quale è stata registrata il 15 gennaio 2020 con il numero di ruolo SK.2020.1.
C. Con decreto ordinatorio del 6 maggio 2020, la presente autorità ha deciso l’acquisizione agli atti dell’estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano relativo a A.
D. Il dibattimento ha avuto luogo il 17 agosto 2020. A. si è regolarmente presentato in aula.
E. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
E.1 Per quanto riguarda il MPC:
Dichiarare l'imputato A. autore colpevole di:
- appartenenza e sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter CP)
- ricettazione (art. 160 CP)
- ripetuta infrazione alla legge federale e sulle armi (art. 33 LArm) e di condannare A. ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi.
Eccezion fatta per il cavetto metallico, esso chiede che venga confermata la confisca di tutti gli altri oggetti già decisa con sentenza del 27 novembre 2018. Quest’ultima deve essere confermata anche per quanto riguarda il dissequestro degli oggetti indicati a pag. 72 della sentenza. Va anche confermata la restituzione
- 3 - SK.2020.1 alle autorità italiane della pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola ……, oggetto di sequestro in Italia.
Esso chiede che le autorità del Canton Berna siano incaricate dell''esecuzione della pena detentiva in applicazione dell'art. 74 LOAP.
Esso chiede che la sentenza del 27 novembre 2018 venga confermata anche in ordine alle spese procedurali e che, all’imputato, tenuto conto della sua situazione finanziaria, vengano quindi messe a carico le spese procedurali in ragione di fr. 30'000.–, oltre che le spese procedurali relative a questa procedura dibattimentale.
Sulla difesa d’ufficio, il MPC si rimette al giudizio della Corte.
E.2 La difesa di A. chiede:
1. Di constatare l’intervenuta prescrizione per delitti e contravvenzioni inerenti eventuali comportamenti sanzionabili penalmente con una pena massima detentiva di tre e/o una multa ed intervenuti nel periodo antecedente i 7/10 anni dal giorno in cui si pronuncerà questo Tribunale.
2. Di assolvere il signor A. dal reato contestatogli di partecipazione e sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.
3. Di assolvere il signor A. dal reato contestatogli di ricettazione ai sensi dell’art. 160 CP.
4. Di assolvere il signor A. dall’accusa di denuncia mendace ai sensi dell’art. 303 cifra 2 CP e in subordine di sviamento della giustizia ai sensi dell’art. 304 CP.
5. Di assolvere il signor A. da tutte le altre accuse mossegli nell’atto d’accusa dell’11.01.2018.
6. Di giudicare colpevole il signor A. per i seguenti delitti e contravvenzioni:
- Acquisto e detenzione di una pistola semiautomatica marca ERMA;
- Detenzione di pistola semiautomatica, marca Pietro Beretta, modello 92 SF;
- Detenzione di una pistola semiautomatica CRVENA ZASTAVA, modello 70;
- Detenzione di munizione come riportato nell’atto d’accusa alle cifre 1.4.4 e 1.4.5;
- Detenzione di 12 munizioni da caccia;
- Detenzione di 4 cartucce da caccia, come riportato nell’atto d’accusa alla cifra 1.4.13;
- 4 - SK.2020.1 e di condannarlo a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 80.– e una multa di fr. 1'000.–. L’esecuzione della pena pecuniaria andrà sospesa con un periodo di prova di due anni.
7. Di ordinare la restituzione all’imputato dei seguenti oggetti e valori patrimoniali sequestrati:
- 01.03.0001 Classificatore di colore nero
- 01.05.0001 1 busta mittente B. contenente 3 fatture
- 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri telefonici
- 01.07.0003 Nunchaku di metallo
- 01.07.0014 Sega tascabile
- 04.02.0008 Fionda
- 04.02.0015 Contratto di Prestito C. / D.
- 04.02.0020 GPS Tracker incl. Carta SIM 1
- 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 2
- 04.02.0030 Manuale d’uso GPS Tracker
- 04.02.0040 cell. Nokia N76 incl. carta WIND IMEI 3
- 04.02.0044 cell. LG rotto senza batteria IMEI 4
- 04.03.0001 Copia forense del PC noname ....._.....
- 04.03.0002 Copia forense del PC noname ....._.....
- 05.08.0004 Doppietta Robust cal. 12 n. 222 canna n. …… con cinghia
- 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia
- 07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 Non ci si oppone al mantenimento del sequestro sulle rimanenti armi e munizioni, che si chiede che siano vendute a cura dell’autorità, con successiva corresponsione del ricavo all’imputato.
8. Di porre i 4/5 dei costi procedurali e di giudizio a carico della Confederazione.
9. Di riconoscere i costi della difesa d’ufficio nella misura e ammontare calcolati sulla base della notula dettagliata presentata.
10. In via subordinata, si chiede che l’avv. Testa venga confermato difensore d’ufficio dell’imputato e, tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinda dall’imporre a A. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.
F. La sentenza è stata oralmente comunicata con succinta motivazione in udienza pubblica il 31 agosto 2020. Il dispositivo della sentenza è stato consegnato alle parti.
- 5 - SK.2020.1
Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.
1.1 In data 7 maggio 2020, questa Corte, al fine di esaminare la situazione personale e finanziaria dell’imputato, ha invitato quest’ultimo a compilare un apposito formulario, il quale è stato rispedito il 23 luglio 2020. Non risultando la documentazione trasmessa completa e necessitando alcuni punti un chiarimento, la direzione del procedimento ha lasciato aperta la questione della difesa d’ufficio, decidendo di trattarla all’inizio del dibattimento. La Corte ha quindi interrogato l’imputato al fine di approfondire alcuni punti del predetto formulario. Per quanto riguarda le spese di trasporto, l’imputato afferma di aver appena cambiato la macchina. Egli usa l’auto per andare a lavorare e paga un importo mensile di circa fr. 200.– di leasing. Per il resto, l’auto gli costa circa fr. 2'000.– all’anno. Si appura che il luogo del domicilio dell’imputato dista circa 5 km dal ristorante in cui lavora, per cui l’utilizzo dei mezzi pubblici potrebbe entrare in linea di conto. L’imputato afferma tuttavia di necessitare dell’auto soprattutto per fare la spesa per il ristorante.
Come risulta dagli atti, l’imputato è oggetto di altre due procedure penali nel Canton Soletta. Questa Corte ha constatato che nell’incarto di uno dei due procedimenti vi è una procura firmata da A. a favore dell’avv. Testa, ciò che ha indotto a pensare che in tale procedimento il legale in questione sia intervenuto in qualità di avvocato di fiducia. L’avv. Testa, pur non potendo produrre seduta stante i documenti che attestano la sua nomina, afferma di essere intervenuto in entrambe le procedure cantonali quale difensore d’ufficio.
In definitiva, tenuto conto delle informazioni contenute nel formulario ad hoc trasmesso e dei chiarimenti ottenuti in sede dibattimentale, la Corte ha deciso di concedere la difesa d’ufficio all’imputato nella persona dell’avv. Testa.
1.2 All’inizio del dibattimento, l’avv. Testa ha chiesto di poter essere affiancato dall’avv. E., il quale lo aveva già coadiuvato in occasione del primo processo nella
- 6 - SK.2020.1 causa SK.2018.3, precisando che, come la prima volta, l’intervento del predetto legale non implicherebbe un aggravio di costi. Egli ha aggiunto che tale richiesta non è stata presentata prima in quanto la presenza dell’avv. E., per impegni dello stesso, non era inizialmente prevista, situazione che è però mutata tre giorni prima dell’inizio del dibattimento.
La Corte ha deciso di dare seguito favorevolmente a tale richiesta, pur ribadendo che tali richieste vanno di principio formalizzate tempestivamente.
Sul recinto processuale
2. La difesa ha proposto i seguenti mezzi di prova, richieste contenute nello scritto del 17 agosto 2020 prodotto in udienza (v. cl. 23 p. 721.036):
“1. Nella misura in cui questi non si trovino già negli atti processuali: ricorso presentato presso il Tribunale federale avverso la sentenza del 27 novembre 2018.
2. Interrogatorio di F.,
3. Interrogatorio anche a mezzo video di: G. e/o H. e/o I. e/o J. e/o K.
4. Interrogatorio in sede dibattimentale, anche a mezzo video, di L. e M.
5. Traduzione (art. 68 CPP) delle dichiarazioni di N. rese nel suo interrogatorio del 14 febbraio 2008 (atto 18-206-0426), in relazione alla sorveglianza dei campi di canapa”.
Va premesso che l’imputato ha già presentato tali proposte di prove in data 5 marzo 2020, nella fase predibattimentale (v. cl. 23 p. 521.002). Esse sono state respinte con decreto ordinatorio del 6 maggio 2020, poiché volte a chiarire fatti che non rientrano nel recinto processuale definito dalla sentenza di rinvio del Tribunale federale (v. cl. 23 p. 250.001). L’imputato ritiene tuttavia che “il recinto processuale attuale comprenda tutti i reati che gli sono stati ascritti e che comunque hanno portato all’annullamento in toto della Sentenza di questa Corte del 27.11.2018. Il TF non ha riformato la Sentenza, ma l’ha appunto annullata in toto rimandando l’incarto a questa Corte per un nuovo giudizio integrale” (v. cl. 23 p. 721.037).
2.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. Esso può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale
- 7 - SK.2020.1 nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007 consid. 3.1). A causa dell'effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2, con rinvii). Se l'Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, quest'ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell'Alta Corte. La nuova decisione dell'istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell'Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2).
2.2 In concreto l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso di A., rinviando la causa alla Corte penale per un nuovo giudizio in punto alla qualificazione del “cavetto metallico con due anelli alle estremità”. In altre parole, il Tribunale federale ha concluso che il ricorso era fondato limitatamente alla questione della qualificazione del cavetto in parola, respingendo per il resto il ricorso, per quanto ammissibile (v. sentenza 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 11.1). Esso ha premesso che l’oggetto in questione è liberamente acquistabile attraverso il sito internet indicato dal ricorrente nel suo ricorso come anche presso altri siti specializzati in articoli da campeggio. Si tratta di una sega (tascabile) e con ciò di un comune utensile, che non è destinato né in via principale né in modo preponderante a ferire delle persone, bensì a tagliare legno o altri materiali. Che uso intendesse farne il ricorrente non è, secondo il Tribunale federale, di rilievo, per cui ha concluso che il “cavetto metallico con due anelli alle estremità” non è un’arma a norma dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.
In virtù delle vincolanti considerazioni del Tribunale federale l’imputato va dunque prosciolto da questo capo d’accusa. Non vi è per contro nessuna possibilità di rimettere in discussione gli altri punti della sentenza del 27 novembre 2018, tranne
- 8 - SK.2020.1 ovviamente la commisurazione della pena, lasciata dal Tribunale federale al giudice di prime cure come da sua normale facoltà in virtù dell’art. 107 cpv. 2 LTF e quindi non certo per i motivi suggeriti dalla difesa (v. cl. 23 p. 721.015 e segg.), a supporto dei quali nulla è possibile rinvenire nella sentenza di rinvio (v. del resto anche VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz. 2015, n. 14 ad art. 107 LTF). Gli argomenti con cui la difesa ha cercato di scardinare la sentenza del giudice di prime cure nella sua integralità, ma in definitiva anche quella del Tribunale federale, sono quindi privi di qualsiasi fondamento e come prevede la giurisprudenza in questi casi (v. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii) possono essere respinti in globo senza necessità di un loro singolare esame. Per lo stesso motivo sono state respinte tutte le ulteriori istanze probatorie della difesa, visto che si fondano sull’assunto errato che il perimetro processuale si estenda oltre a quello definito in maniera vincolante dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio. Il dispositivo della sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 deve pertanto essere nuovamente ripreso per quanto attiene alle cifre 1 e 5. I proscioglimenti di cui alla cifra 2 vanno ripresi e completati con il proscioglimento relativo al punto 1.4.7 dell’atto d’accusa. Per la motivazione si rimanda ai relativi considerandi della sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, pienamente confermati nella loro validità materiale dal Tribunale federale. Visto il rinvio e il proscioglimento relativo al punto 1.4.7 dell’atto d’accusa, il Tribunale deve nuovamente chinarsi sulla pena, sulla confisca della sega tascabile, sulle spese e sulla retribuzione del difensore d’ufficio.
Sulla pena
3. 3.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008 consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui. In base alla giurisprudenza la circostanza attenuante del tempo trascorso dal reato ex art. 48 lett. e CP è in ogni
- 9 - SK.2020.1 caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2).
3.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 6B_547/2008 del 5 agosto 2008 consid. 3.2.2). La legge conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù dell’art. 50 CP il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).
3.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per infliggere più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena. In base alla giurisprudenza, la determinazione della pena complessiva presuppone anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). La pronuncia di una pena unica è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene
- 10 - SK.2020.1 dello stesso genere per ognuna delle norme violate. Non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere. La pena pecuniaria e quella detentiva non costituiscono pene dello stesso genere ai sensi di questa disposizione (DTF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3 e 3.4). Ciò è decisivo nel valutare in che misura tenere conto della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere irrogata con decreto di accusa dell’8 dicembre 2015 da parte della Procura pubblica bernese (v. cl. 23 p. 231.1.003).
3.4 A. è autore colpevole di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di sostegno ad un'organizzazione criminale, di ricettazione e di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.
3.4.1 L'imputato ha sicuramente avuto sia un'infanzia che una giovinezza difficili. Egli è venuto a contatto con la giustizia penale molto presto, con effetti rieducativi non certo ottimali. La Corte è consapevole di questo vissuto travagliato e dei tentativi comunque messi in atto dall’imputato per uscire dal circolo vizioso del crimine. Ciò non toglie che i reati per cui viene qui ritenuto colpevole sono molto gravi e denotano un inquietante crescendo della sua biografia criminale.
Per quanto riguarda il reato concretamente più grave, ovvero la partecipazione all'organizzazione criminale, la legge commina sino a 5 anni di detenzione.
La partecipazione di A. alle "locali" di Z. e Y. è un reato oggettivamente molto grave sia per la pericolosità intrinseca della 'ndrangheta che per il fattivo e polivalente contributo da lui svolto al suo interno, nell'ambito delle armi, degli stupefacenti ma anche in generale nell'ambito logistico dal e nel nostro Paese. La 'ndrangheta ha grande bisogno di persone come A., non attive direttamente in omicidi o estorsioni, ma che agiscono il più possibile invisibilmente nelle retrovie (v. VARESE, Mafie in movimento, 2011, pag. 28 e segg.), per di più in una forma come quella della fornitura di armi, che assicura la potenza di fuoco per controllare i territori in cui essa è militarmente presente, con la scia di sangue che questo comporta.
Fattore mediamente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti, visto che il reato partecipativo risale al periodo 2005-2011 per cui si applica la giurisprudenza di cui supra al consid. 3.1 in fine. La buona condotta negli ultimi due anni, risp. dopo la condanna, annullata, del 27 novembre 2018, appare come fattore neutro (v. più ampiamente la DTF 136 IV 1 consid. 2.6). Oggi A., anche per problemi di salute, appare provato da questo procedimento penale e dalle conseguenze economiche che esso comporta, vista anche la notorietà mediatica delle accuse nei suoi confronti. Non risulta però che la copertura mediatica sia stata così intensa da raggiungere la soglia prevista dalla giurisprudenza per
- 11 - SK.2020.1 ammettere una mitigazione della pena (v. WIPRÄCHTIGER/KELLER, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 160 ad art. 47 e riferimenti giurisprudenziali). Il soprannome di “A. lo Svizzero” non è del resto un’invenzione né della giustizia penale né della stampa, ma viene dagli ambienti criminali stessi che l’imputato ha frequentato assiduamente (v. cl. 12 p. 18.101.0413; cl. 11 p. 18.101.0305 e 0345; cl. 7 p. 12.002.0053 e 0065; sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 9.3.8.5) e che in definitiva, perlomeno per un importante lasso di tempo della sua vita, si compiaceva di frequentare. L'imputato doveva fare i conti con il fatto che le sue condotte criminali, qualora fossero state smascherate, avrebbero trovato riscontro nei media. Evidentemente per i reati in questione vi è un interesse pubblico al procedimento. Attraverso le sue azioni, ha attirato l'interesse del pubblico e dei media stessi. Pertanto, l'interesse mediatico non comporta una riduzione della sanzione.
Viste tutte le circostanze del caso, già per il solo reato di base, non può entrare in linea di conto una pena molto inferiore ai 3 anni di detenzione.
3.4.2 Per quanto riguarda gli altri reati, va sottolineato il fatto che, data la loro gravità intrinseca, è escluso che anche solo per uno di essi possa entrare in linea di conto una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità, teoricamente ancora ipotizzabile al livello di diritto intertemporale. Tutti questi innumerevoli reati sono strettamente collegati e affondano le proprie radici nello stesso sottobosco criminale (crimine organizzato, armi, ricettazione). Anche a livello di prevenzione speciale per nessuna di queste fattispecie, analizzata singolarmente nel caso concreto, potrebbe essere presa in considerazione una pena che non sia la detenzione. Visto l'art. 49 cpv. 1 CP, la pena di base vicina ai 3 anni per la partecipazione va quindi adeguatamente aumentata per il concorso con il sostegno alle locali calabresi, con la ricettazione e con la ripetuta violazione della legge sulle armi. Si tratta di condotte che anche prese singolarmente sono oggettivamente gravi e di alto allarme sociale, in modo particolare il sostegno e la ripetuta violazione della legge sulle armi, le cui modalità di adempimento (quantità e varietà di armi e munizioni, magazzini carichi inseriti in pistole pronte all'uso) sono espressione di inquietante pericolosità. L'imputato non ha del resto manifestato pentimento di sorta sul fatto che un simile arsenale sia stato rinvenuto in locali di sua pertinenza, nemmeno nell’ultimo suo interrogatorio del 17 agosto 2020. Anche nell’ambito di questo secondo procedimento non è emersa alcuna presa di coscienza da parte dell’imputato dell’illegalità e gravità di quanto da lui commesso.
3.5 La pena di base per la fattispecie partecipativa va dunque accresciuta per il concorso con i predetti reati e data la diversità delle pene in esame non può entrare in considerazione una pena complementare rispetto a quella di 30 aliquote
- 12 - SK.2020.1 giornaliere inflitta l’8 dicembre 2015 nel Canton Berna. Anche per questi delitti, fattore mediamente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti (v. supra consid. 3.1 in fine, nonché consid. 3.4.1). La sanzione, tutto considerato, va pertanto fissata a 3 anni e 5 mesi di pena detentiva.
Sulle misure
4. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol- tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).
4.1 Il MPC ha chiesto la confisca degli oggetti già evidenziati in precedenza (v. supra lett. E.1). La difesa si è parzialmente opposta a tale richiesta (v. supra lett. E.2).
4.2 Questa Corte ritiene che, dati i reati di alto allarme sociale per cui l’imputato è riconosciuto colpevole, tutte le armi (da fuoco, da taglio, da lancio e da percussione) e munizioni sequestrate vanno confiscate, eccettuato il predetto “cavetto in metallo” o “sega tascabile” (v. supra consid. 2.2). Il Tribunale federale non ha del resto messo in discussione questa parte della sentenza per cui valgono anche qui le premesse di cui sopra al consid. 2. In definitiva, vanno confiscati sulla base dell'art. 69 CP i seguenti oggetti:
01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie ….., magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito 01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie ……, magazzino 6 cartucce calibro 6.35 01.07.0003 Nunchaku di metallo
- 13 - SK.2020.1 01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum 01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm 04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia 04.02.0008 Fionda
04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5 04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna 04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero 04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco 04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna 04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger 05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga 05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. …… con cinghia di cuoio 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage 05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi 07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70 07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce 07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce 07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock 07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
In quanto copie forensi i seguenti oggetti entrano a far parte del materiale probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della presente sentenza:
04.03.0001 Copia forense del PC noname ....._...GB Serial number WD- WCAPZ……. 04.03.0002 Copia forense del PC noname ....._...GB Serial number WD- WCAPZ……..
- 14 - SK.2020.1
Vanno invece dissequestrati, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al consid. 4, i seguenti oggetti:
01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi finanziari 01.05.0001 1 busta; mittente B. contenente 3 fatture 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano, lista di numeri di telefono 01.06.0004 BB. AG, certificato azionario (copia) 01.07.0004 Sega tascabile 01.07.0007 Copia licenza di condurre di A. 01.07.0009 Tessera di acquisto O., a nome di P. Q. Club 01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono cellulare: 0.. ... .. .. 01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme 04.02.0009 Agenda 2014 R. 04.02.0015 Contratto di prestito tra C., Biel (creditrice) e D. (debitore) del 3 gennaio 2014 04.02.0017 Delivery Note Orange an Garage S. GmbH über Samsung Galaxy S V G900 black LTE, numero d‘ordine 0.. … .. .. 04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo a due persone dell'Ucraina 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 2 04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker 04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN …. PUK …….. IMEI 6 (senza carta SIM) 04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 3 04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 4 07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 sottoscritto da T. e A. AA. GmbH.
Per quanto riguarda la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola ……, oggetto di sequestro in Italia e richiesta dalle autorità svizzere quale mezzo di prova (v. cl. 12 p. 18.101.0805 e segg.), essa deve essere restituita alle autorità italiane.
- 15 - SK.2020.1 Sulle spese e ripetibili
5. 5.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
Giusta l'art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP. L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).
L'art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell'accusato e i costi di procedura deve sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100'000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
- 16 - SK.2020.1
5.2 Al termine del procedimento SK.2018.3 per A. risultavano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e disborsi: emolumenti di istruttoria per fr. 16'000.–, emolumenti di giustizia per fr. 5'000.– e disborsi per fr. 72'009.80 (v. sentenza della Corte penale SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 18.1 e seg.).
5.2.1 All’epoca la Corte ha ritenuto di porre a carico di A., condannato per sostegno e partecipazione ad un’organizzazione criminale, ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, un ammontare complessivo di fr. 30'000.– per le spese procedurali. Nell’accollare all’imputato tale somma, la Corte ha tenuto conto in particolare del parziale proscioglimento dell’imputato, della sua difficile situazione finanziaria e delle sue possibilità di reinserimento sociale (v. sentenza della Corte penale SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 18.3).
5.2.2 Per quanto attiene alle spese stabilite nell’ambito della causa SK.2018.3, si rileva che gli elementi considerati e che hanno condotto al calcolo dell’importo finale di fr. 30'000.– ed elencati nel paragrafo che precede, permangono anche a seguito del rinvio dell’Alta Corte. Oggi A. viene condannato per un capo di imputazione in meno riguardo alla ripetuta violazione della legge federale sulle armi rispetto al giudizio precedente, ma ciò non incide sul calcolo delle spese a suo carico effettuato nel contesto della causa SK.2018.3, dal momento che le spese cagionate a quel tempo rimangono invariate.
5.2.3 A. viene quindi condannato al pagamento delle spese procedurali cagionate nel contesto della causa SK.2018.3, in ragione di fr. 30'000.–.
5.3 Con riferimento al presente procedimento SK.2020.1, ricordato che ai sensi dell'art. 7 lett. b RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.– e i fr. 100'000.–, questa Corte fissa l’emolumento a fr. 2'000.–.
Tuttavia, tale importo viene posto a carico della Confederazione, non essendo dato nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell'art. 426 cpv. 1 CPP, tra le spese del procedimento e il comportamento dell'imputato, dal momento che la presente causa è stata aperta a seguito di un rinvio dell'Alta Corte che ha in parte accolto il ricorso di A.
- 17 - SK.2020.1 Sulla difesa d’ufficio
6. 6.1 A. è assistito da un patrocinatore d'ufficio. Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.
6.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Dal 1° gennaio 2018 essa è del 7,7%.
6.3 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.– (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2). Per i tempi di trasferta viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.–.
- 18 - SK.2020.1
Nella causa SK.2018.3, la retribuzione dell’avvocato d’ufficio è stata fissata a fr. 54'643.35 (IVA inclusa). Nel presente procedimento, in linea con i corretti calcoli e le adeguate valutazioni della nota d’onorario del 17 agosto 2020 (v. cl. 23 p. 721.039), detta retribuzione va fissata a fr. 13'601.75 (IVA inclusa).
6.4 All’epoca la Corte, tenuto conto segnatamene del grado di proscioglimento nonché della situazione personale dell’imputato, ha condannato A. al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.–, in applicazione dell’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
6.4.1 Per quanto attiene alla condanna a risarcire alla Confederazione questa somma, la Corte rileva che gli elementi allora considerati e che hanno condotto a limitare a fr. 30'000.– la somma da rimborsare permangono anche a seguito del rinvio dell’Alta Corte.
6.4.2 A. è pertanto condannato a rimborsare alla Confederazione fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
- 19 - SK.2020.1 La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di: 1.1 partecipazione ad un’organizzazione criminale; 1.2 sostegno ad un’organizzazione criminale, per il punto 1.1.2 dell’atto di accusa; 1.3 ricettazione; 1.4 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. 2. A. è prosciolto per i punti 1.1.3, 1.3 e 1.4.7 dell’atto d’accusa. 3. A. è condannato ad una pena detentiva di tre anni e cinque mesi. 4. È disposta la confisca dei seguenti oggetti: 01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie ….., magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito 01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie ……, magazzino 6 cartucce calibro 6.35 01.07.0003 Nunchaku di metallo 01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum 01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm 04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia 04.02.0008 Fionda 04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5 04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna 04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero 04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco 04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna 04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger
- 20 - SK.2020.1 05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga 05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. …… con cinghia di cuoio 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage 05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi 07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70 07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce 07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce 07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock 07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.
5. La pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola ……, è restituita alle autorità italiane. 6. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti di cui al punto 4 dell'atto d'accusa. 7.
7.1 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali relative al procedimento SK.2018.3 in ragione di fr. 30'000.–. 7.2 Le spese procedurali concernenti la causa SK.2020.1, pari a fr. 2'000.–, sono poste a carico della Confederazione. 8.
8.1 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Costantino Testa relativa al procedimento SK.2018.3 è fissata in fr. 54'643.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. 8.2 La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Costantino Testa relativa alla causa SK.2020.1 è fissata a fr. 13'601.75 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
- 21 - SK.2020.1 9. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.– non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP). 10. Il Canton Berna è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio
Il Cancelliere
Intimazione:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni,
- Avv. Costantino Testa, Testa Advokatur & Verwaltung,
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
- 22 - SK.2020.1
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale
L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP)
La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l’appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l’appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
Spedizione: 24 settembre 2020