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RR.2026.97

Bundesstrafgericht · 2026-09-03 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Sachverhalt

A. Il 18 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l’estra- dizione di A. per l’esecuzione di una pena detentiva di quattro anni e sei mesi inflittagli dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo 2023 per bancarotta fraudolenta e altri reati, commessi a Roma in epoca successiva e prossima al 28 gennaio 2016 (v. act. 6.0, atto 1).

B. Il 2 aprile 2026, A. è stato arrestato nel Canton Ticino sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) del 27 marzo 2026 (erroneamente datato 2 aprile 2026). In occasione del suo interrogatorio del 2 aprile 2026, dinnanzi al Procuratore pubblico ticinese, egli ha dichiarato di essere la persona ricercata dall’Italia, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via sem- plificata (v. ibidem, atti 2-4).

C. L’8 aprile 2026, A. ha postulato la sua scarcerazione con l’adozione di misure sosti- tutive (v. ibidem, atto 5).

D. Il 9 aprile 2026, l’UFG ha trasmesso ad A. una convenzione di liberazione su cauzione (v. ibidem, atti 6 e 7), che non si è tuttavia perfezionata a seguito della mancata firma da parte di quest’ultimo, nonché del mancato versamento dell’importo convenuto di fr. 500'000.– (v. act. 5 pag. 2).

E. Il 22 maggio 2026, A. ha chiesto all’UFG l’adozione di una misura sostitutiva al car- cere quale l’uso del braccialetto elettronico con raggio di movimento limitato (v. act. 5.0, atto 15), richiesta ribadita il 26 maggio 2026 (v. ibidem, atto 19).

F. Il 29 maggio 2026, l’UFG ha respinto la richiesta e confermato la carcerazione (v. ibi- dem, atto 20).

G. Con decisione del 24 giugno 2026, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. “per i fatti di cui ai capi d’imputazione a) e b) della sentenza del Tribunale di Roma del 24 marzo 2024”, rifiutandola per contro “per i fatti di cui al capo d’imputazione c)” di detta sen- tenza (v. act. 1.1, pag. 15).

H. Con scritto del 26 giugno 2026, l’estradando ha comunicato all’UFG la sua intenzione di interporre ricorso contro la decisione di estradizione (v. ibidem, atto 27).

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3 I. Con istanza del 30 giugno 2026, egli ha richiesto la scarcerazione con adozione di misure sostitutive (v. ibidem, atto 29).

J. L’istanza è stata respinta dall’UFG con decisione dell’8 luglio 2026 (v. ibidem, atto 30).

K. Con impugnativa del 17 luglio 2026, l’estradando è insorto contro la predetta deci- sione, postulandone in via principale l’annullamento, con conseguente immediata scarcerazione e l’adozione di una serie di misure sostitutive, fra cui al petitum n. 2 lett. f il pagamento di una cauzione nella misura di fr. 300'000.-- (“o dell’importo mag- giore o minore che il Tribunale vorrà determinare, secondo equità e tenuto conto della situazione finanziaria”) e in via subordinata l’annullamento con rinvio degli atti all’UFG “affinché determini l’importo della cauzione e le modalità della liberazione, in confor- mità con la propria precedente valutazione del 9 aprile 2026” (act. 1 pag. 18).

L. Con sentenza del 29 luglio 2026, questa Corte ha accolto il suddetto gravame, annul- lato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’UFG “affinché proceda come definito al considerando 3.6. La carcerazione del reclamante è nel frattempo mantenuta” (sen- tenza del Tribunale penale federale RH.2026.7).

M. Con ricorso del 22 luglio 2026, l’estradando ha impugnato la decisione di estradizione dinanzi a questa Corte, chiedendo: in via principale, l’annullamento della stessa; in via subordinata, che la domanda di estradizione venga “accettata esclusivamente ri- guardo al capo di imputazione a) n. 2 della sentenza della Corte di Roma datata 24.05.2023”; in via ancora più subordinata, che venga “sospesa la decisione sulla domanda di estradizione a) allo scopo di subordinare la consegna alla condizione che le Autorità italiane garantiscano la celebrazione di un nuovo processo di appello nel pieno rispetto dei diritti di difesa e dell’art. 6 CEDU e dell’art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU b) in attesa della domanda da parte dell’Autorità italiana di espiazione della condanna in Svizzera (art. 94 sett. AIMP)” (act. 1, pag. 17 e seg.).

N. A conclusione delle sue osservazioni del 29 luglio 2026, l’UFG propone la reiezione del ricorso (v. act. 6).

O. Mediante replica del 31 agosto 2026, il reclamante si è riconfermato nelle sue con- clusioni ricorsuali (v. act. 9).

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4 Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se ne- cessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'e- stradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estra- dizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.ad- min.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudizia- ria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schen- gen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del

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E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP;

v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

2. Il ricorrente sostiene che la domanda di estradizione sarebbe irricevibile in quanto le- siva dell’art. 2 lett. a AIMP. Nel caso in esame, “l’appello del ricorrente – difeso da un avvocato di fiducia regolarmente munito di procura – è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Roma (sentenza 28 giugno 2023) per il solo fatto che il difen- sore non aveva depositato uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sen- tenza, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022” (act. 1, pag. 5). A suo avviso, tale norma sarebbe incompatibile con i principi fondamentali del giusto processo, precisato che la sua durata effimera (19 mesi e 23 giorni) e la giurisprudenza italiana l’avrebbero del resto già sconfessata. La restrizione al diritto d’accesso al giu- dice d’appello sarebbe altresì contraria al principio della proporzionalità. Pure violato sarebbe l’art. 2 lett. d AIMP, nella misura in cui “le risposte del Ministero della giustizia italiano sono state elusive e prive di riferimenti concreti agli accadimenti del processo: violazione del diritto a una decisione basata su una valutazione effettiva e non appa- rente” (act. 1, pag. 11). Il procedimento italiano sarebbe inoltre viziato “da ulteriori e gravissimi violazioni dei diritti della difesa, che l’UFG ha completamente omesso di considerare oppure ha liquidato con motivazione insufficiente” (ibidem, pag. 13).

2.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è segnata- mente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr, il cui

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E. 5 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto perti- nente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 6 contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte contraente chiede a un'altra Parte contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza con- tumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii). L'estra- dizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute suffi- cienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a processare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in con- traddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).

2.2 In concreto, questa Corte constata che il ricorrente, correttamente rappresentato in Ita- lia da un difensore di fiducia, è stato condannato in data 24 marzo 2023 dal Tribunale ordinario di Roma (Quarta sezione penale) a una pena detentiva di quattro anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta. Mediante il suo legale italiano, egli ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Roma (Sezione II Penale), la quale il 28 giugno 2023 ha dichiarato il gravame inammissibile, in particolare poiché l’appellante non ha presentato né lo specifico mandato a impugnare né la dichiarazione o elezione di do- micilio come previsto dall’art. 581 commi 1 ter e 1 quater del Codice di procedura pe- nale italiano. La sentenza d’appello è stata confermata il 28 novembre 2023 dalla Corte Suprema di Cassazione (v. act. 6.0, atto 1). Orbene, ritenuto come il ricorrente abbia potuto adire le normali vie ricorsuali previste dall’ordinamento giuridico estero – pur invocando violazioni della CEDU, dall’incarto non risulta ch’egli si sia rivolto in seguito alla Corte europea dei diritti dell’uomo – e che l’esito dei suoi gravami sia da ricondurre all’applicazione di una norma in vigore al momento del giudizio, non si intravvedono criticità dal punto di vista dell’art. 2 AIMP. Salvo violazioni gravi, qui non ravvisabili, non spetta del resto al giudice dell’assistenza approfondire questioni di diritto estero né sindacare il merito delle sentenze estere (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; sentenze del Tribunale federale 1C_129/2026 dell’11 marzo 2026 consid. 2.3; 1A.15/2002 del 5 marzo 2002 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.257 del 4 dicembre 2008 consid. 3.2). Ne consegue che l’estradizione dell’insorgente non può nemmeno essere condizionata, come subordinatamente richiesto, alla garanzia da parte delle autorità italiane di ottenere un nuovo processo all'estero. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese, senza necessità di chinarsi sulle numerose

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E. 7 censure di diritto processuale estero sollevate, le quali esulano chiaramente dalle com- petenze giurisdizionali di questa Corte.

3. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 37 cpv. 1 AIMP. Egli afferma di risiedere “in Svizzera dal 2014 con la moglie e i loro cinque figli, di cui uno ancora minorenne e agli studi in Svizzera. Tutta la famiglia gode del permesso di residenza C. Il centro degli interessi personali, sociali e lavorativi del ricorrente e della sua famiglia è radicato nella realtà ticinese”, ciò che sarebbe comprovato, tra l’altro, dalla documentazione già tra- smessa nell’ambito della procedura RH.2026.7 (v. act. 1, pag. 16). A suo avviso, la sua estradizione violerebbe l’art. 8 CEDU.

3.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP, l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita. Tut- tavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato com- messo domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

3.2 Qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accet- tabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circo- stanze della vita familiare dell'estradando (segnatamente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separazione provocata dall'estradizione costituirebbe un'in- gerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 3.2 e sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009 consid. 2.7; GARRÉ, Com- mentario basilese, 2015, n. 16 ad art. 35 AIMP).

3.3 In concreto, va preso atto che l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per i reati commessi dal ricorrente all'estero. Per ta- cere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Non vi è del resto nessun indizio atto a dimostrare che l'estradizione comporterebbe un'ingerenza sproporzionata nella

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E. 8 vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giurispru- denza. Di conseguenza, tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

4. Il ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità per quanto con- cerne il reato di cui al capo a) cifra 2) della sentenza del Tribunale ordinario di Roma del 24 marzo 2023.

4.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicu- rezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più se- vera. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.2 e 1.3, è sufficiente una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Conven- zione sull'estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplice- mente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle par- ticolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 con- sid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere carat- terizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

4.2 In concreto, con la summenzionata sentenza, il ricorrente è stato, tra l’altro, condannato perché “al fine di profitto ed allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, teneva i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimo- nio e del movimento degli affari, in particolare li conservava in modo incompleto e sol- tanto in formato elettronico pdf e non teneva né consegnava al curatore la corrispon- denza commerciale (fatture ricevute, fatture inviate, estratti conto, ecc). Con l’aggra- vante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (passivo ammesso tempestivo di € 14'331’577,77 e tardivo di € 6'843’147,34) e di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta” (capo A, cifra 2 della richiesta di rinvio a giudizio, in act. 6.0, atto 1). Orbene, trasposti nel diritto svizzero, gli atti in questione sono pacificamente sussumibili ai reati di cattiva gestione (art. 165 CP) e omissione della contabilità (art. 166 CP), per cui il principio della doppia punibilità è senz’altro ossequiato per i fatti in questione.

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E. 9 5. In sede di replica, il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la sospensione della pre- sente procedura di estradizione “in attesa che venga pronunciata da parte del Giudice dell’esecuzione penale del Tribunale di Roma la decisione riguardo alla domanda di sospensione dell’esecuzione della pena formulata in calce al ricorso per ridetermina- zione della pena a seguito di provvedimento estradizionale datato 8 agosto 2026” (act. 9, pag. 16). Si tratta di una questione procedurale di mera competenza delle autorità estere, qui irrilevante nella misura in cui l’autorità rogante non ha ritirato la propria do- manda di estradizione, per cui essa va eseguita.

6. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere integralmente respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calco- lata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata a fr. 3’000.–. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. La domanda di sospensione della procedura è respinta.
  2. Il ricorso è respinto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 3 settembre 2026 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Felix Ulrich, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., detenuto presso le strutture carcerarie, rappresentato dall'avv. Paolo Bernasconi, Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2026.97

RR.2026.97

2

Fatti:

A. Il 18 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l’estra- dizione di A. per l’esecuzione di una pena detentiva di quattro anni e sei mesi inflittagli dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo 2023 per bancarotta fraudolenta e altri reati, commessi a Roma in epoca successiva e prossima al 28 gennaio 2016 (v. act. 6.0, atto 1).

B. Il 2 aprile 2026, A. è stato arrestato nel Canton Ticino sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) del 27 marzo 2026 (erroneamente datato 2 aprile 2026). In occasione del suo interrogatorio del 2 aprile 2026, dinnanzi al Procuratore pubblico ticinese, egli ha dichiarato di essere la persona ricercata dall’Italia, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via sem- plificata (v. ibidem, atti 2-4).

C. L’8 aprile 2026, A. ha postulato la sua scarcerazione con l’adozione di misure sosti- tutive (v. ibidem, atto 5).

D. Il 9 aprile 2026, l’UFG ha trasmesso ad A. una convenzione di liberazione su cauzione (v. ibidem, atti 6 e 7), che non si è tuttavia perfezionata a seguito della mancata firma da parte di quest’ultimo, nonché del mancato versamento dell’importo convenuto di fr. 500'000.– (v. act. 5 pag. 2).

E. Il 22 maggio 2026, A. ha chiesto all’UFG l’adozione di una misura sostitutiva al car- cere quale l’uso del braccialetto elettronico con raggio di movimento limitato (v. act. 5.0, atto 15), richiesta ribadita il 26 maggio 2026 (v. ibidem, atto 19).

F. Il 29 maggio 2026, l’UFG ha respinto la richiesta e confermato la carcerazione (v. ibi- dem, atto 20).

G. Con decisione del 24 giugno 2026, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. “per i fatti di cui ai capi d’imputazione a) e b) della sentenza del Tribunale di Roma del 24 marzo 2024”, rifiutandola per contro “per i fatti di cui al capo d’imputazione c)” di detta sen- tenza (v. act. 1.1, pag. 15).

H. Con scritto del 26 giugno 2026, l’estradando ha comunicato all’UFG la sua intenzione di interporre ricorso contro la decisione di estradizione (v. ibidem, atto 27).

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3 I. Con istanza del 30 giugno 2026, egli ha richiesto la scarcerazione con adozione di misure sostitutive (v. ibidem, atto 29).

J. L’istanza è stata respinta dall’UFG con decisione dell’8 luglio 2026 (v. ibidem, atto 30).

K. Con impugnativa del 17 luglio 2026, l’estradando è insorto contro la predetta deci- sione, postulandone in via principale l’annullamento, con conseguente immediata scarcerazione e l’adozione di una serie di misure sostitutive, fra cui al petitum n. 2 lett. f il pagamento di una cauzione nella misura di fr. 300'000.-- (“o dell’importo mag- giore o minore che il Tribunale vorrà determinare, secondo equità e tenuto conto della situazione finanziaria”) e in via subordinata l’annullamento con rinvio degli atti all’UFG “affinché determini l’importo della cauzione e le modalità della liberazione, in confor- mità con la propria precedente valutazione del 9 aprile 2026” (act. 1 pag. 18).

L. Con sentenza del 29 luglio 2026, questa Corte ha accolto il suddetto gravame, annul- lato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’UFG “affinché proceda come definito al considerando 3.6. La carcerazione del reclamante è nel frattempo mantenuta” (sen- tenza del Tribunale penale federale RH.2026.7).

M. Con ricorso del 22 luglio 2026, l’estradando ha impugnato la decisione di estradizione dinanzi a questa Corte, chiedendo: in via principale, l’annullamento della stessa; in via subordinata, che la domanda di estradizione venga “accettata esclusivamente ri- guardo al capo di imputazione a) n. 2 della sentenza della Corte di Roma datata 24.05.2023”; in via ancora più subordinata, che venga “sospesa la decisione sulla domanda di estradizione a) allo scopo di subordinare la consegna alla condizione che le Autorità italiane garantiscano la celebrazione di un nuovo processo di appello nel pieno rispetto dei diritti di difesa e dell’art. 6 CEDU e dell’art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU b) in attesa della domanda da parte dell’Autorità italiana di espiazione della condanna in Svizzera (art. 94 sett. AIMP)” (act. 1, pag. 17 e seg.).

N. A conclusione delle sue osservazioni del 29 luglio 2026, l’UFG propone la reiezione del ricorso (v. act. 6).

O. Mediante replica del 31 agosto 2026, il reclamante si è riconfermato nelle sue con- clusioni ricorsuali (v. act. 9).

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4 Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se ne- cessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'e- stradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estra- dizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.ad- min.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudizia- ria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schen- gen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del

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5 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto perti- nente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP;

v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

2. Il ricorrente sostiene che la domanda di estradizione sarebbe irricevibile in quanto le- siva dell’art. 2 lett. a AIMP. Nel caso in esame, “l’appello del ricorrente – difeso da un avvocato di fiducia regolarmente munito di procura – è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Roma (sentenza 28 giugno 2023) per il solo fatto che il difen- sore non aveva depositato uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sen- tenza, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022” (act. 1, pag. 5). A suo avviso, tale norma sarebbe incompatibile con i principi fondamentali del giusto processo, precisato che la sua durata effimera (19 mesi e 23 giorni) e la giurisprudenza italiana l’avrebbero del resto già sconfessata. La restrizione al diritto d’accesso al giu- dice d’appello sarebbe altresì contraria al principio della proporzionalità. Pure violato sarebbe l’art. 2 lett. d AIMP, nella misura in cui “le risposte del Ministero della giustizia italiano sono state elusive e prive di riferimenti concreti agli accadimenti del processo: violazione del diritto a una decisione basata su una valutazione effettiva e non appa- rente” (act. 1, pag. 11). Il procedimento italiano sarebbe inoltre viziato “da ulteriori e gravissimi violazioni dei diritti della difesa, che l’UFG ha completamente omesso di considerare oppure ha liquidato con motivazione insufficiente” (ibidem, pag. 13).

2.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è segnata- mente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 PA II CEEstr, il cui

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6 contenuto corrisponde in sostanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte contraente chiede a un'altra Parte contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza con- tumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 846 e rinvii). L'estra- dizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute suffi- cienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a processare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in con- traddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).

2.2 In concreto, questa Corte constata che il ricorrente, correttamente rappresentato in Ita- lia da un difensore di fiducia, è stato condannato in data 24 marzo 2023 dal Tribunale ordinario di Roma (Quarta sezione penale) a una pena detentiva di quattro anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta. Mediante il suo legale italiano, egli ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Roma (Sezione II Penale), la quale il 28 giugno 2023 ha dichiarato il gravame inammissibile, in particolare poiché l’appellante non ha presentato né lo specifico mandato a impugnare né la dichiarazione o elezione di do- micilio come previsto dall’art. 581 commi 1 ter e 1 quater del Codice di procedura pe- nale italiano. La sentenza d’appello è stata confermata il 28 novembre 2023 dalla Corte Suprema di Cassazione (v. act. 6.0, atto 1). Orbene, ritenuto come il ricorrente abbia potuto adire le normali vie ricorsuali previste dall’ordinamento giuridico estero – pur invocando violazioni della CEDU, dall’incarto non risulta ch’egli si sia rivolto in seguito alla Corte europea dei diritti dell’uomo – e che l’esito dei suoi gravami sia da ricondurre all’applicazione di una norma in vigore al momento del giudizio, non si intravvedono criticità dal punto di vista dell’art. 2 AIMP. Salvo violazioni gravi, qui non ravvisabili, non spetta del resto al giudice dell’assistenza approfondire questioni di diritto estero né sindacare il merito delle sentenze estere (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; sentenze del Tribunale federale 1C_129/2026 dell’11 marzo 2026 consid. 2.3; 1A.15/2002 del 5 marzo 2002 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.257 del 4 dicembre 2008 consid. 3.2). Ne consegue che l’estradizione dell’insorgente non può nemmeno essere condizionata, come subordinatamente richiesto, alla garanzia da parte delle autorità italiane di ottenere un nuovo processo all'estero. Tutte le censure in questo ambito vanno quindi disattese, senza necessità di chinarsi sulle numerose

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7 censure di diritto processuale estero sollevate, le quali esulano chiaramente dalle com- petenze giurisdizionali di questa Corte.

3. Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 37 cpv. 1 AIMP. Egli afferma di risiedere “in Svizzera dal 2014 con la moglie e i loro cinque figli, di cui uno ancora minorenne e agli studi in Svizzera. Tutta la famiglia gode del permesso di residenza C. Il centro degli interessi personali, sociali e lavorativi del ricorrente e della sua famiglia è radicato nella realtà ticinese”, ciò che sarebbe comprovato, tra l’altro, dalla documentazione già tra- smessa nell’ambito della procedura RH.2026.7 (v. act. 1, pag. 16). A suo avviso, la sua estradizione violerebbe l’art. 8 CEDU.

3.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP, l'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita. Tut- tavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato com- messo domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

3.2 Qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'estradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accet- tabile, dell'estradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circo- stanze della vita familiare dell'estradando (segnatamente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separazione provocata dall'estradizione costituirebbe un'in- gerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 3.2 e sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009 consid. 2.7; GARRÉ, Com- mentario basilese, 2015, n. 16 ad art. 35 AIMP).

3.3 In concreto, va preso atto che l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di assunzione del perseguimento per i reati commessi dal ricorrente all'estero. Per ta- cere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Non vi è del resto nessun indizio atto a dimostrare che l'estradizione comporterebbe un'ingerenza sproporzionata nella

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8 vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giurispru- denza. Di conseguenza, tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

4. Il ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità per quanto con- cerne il reato di cui al capo a) cifra 2) della sentenza del Tribunale ordinario di Roma del 24 marzo 2023.

4.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicu- rezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più se- vera. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.2 e 1.3, è sufficiente una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Conven- zione sull'estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplice- mente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle par- ticolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 con- sid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere carat- terizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

4.2 In concreto, con la summenzionata sentenza, il ricorrente è stato, tra l’altro, condannato perché “al fine di profitto ed allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, teneva i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimo- nio e del movimento degli affari, in particolare li conservava in modo incompleto e sol- tanto in formato elettronico pdf e non teneva né consegnava al curatore la corrispon- denza commerciale (fatture ricevute, fatture inviate, estratti conto, ecc). Con l’aggra- vante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (passivo ammesso tempestivo di € 14'331’577,77 e tardivo di € 6'843’147,34) e di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta” (capo A, cifra 2 della richiesta di rinvio a giudizio, in act. 6.0, atto 1). Orbene, trasposti nel diritto svizzero, gli atti in questione sono pacificamente sussumibili ai reati di cattiva gestione (art. 165 CP) e omissione della contabilità (art. 166 CP), per cui il principio della doppia punibilità è senz’altro ossequiato per i fatti in questione.

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9 5. In sede di replica, il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la sospensione della pre- sente procedura di estradizione “in attesa che venga pronunciata da parte del Giudice dell’esecuzione penale del Tribunale di Roma la decisione riguardo alla domanda di sospensione dell’esecuzione della pena formulata in calce al ricorso per ridetermina- zione della pena a seguito di provvedimento estradizionale datato 8 agosto 2026” (act. 9, pag. 16). Si tratta di una questione procedurale di mera competenza delle autorità estere, qui irrilevante nella misura in cui l’autorità rogante non ha ritirato la propria do- manda di estradizione, per cui essa va eseguita.

6. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere integralmente respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calco- lata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce- dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata a fr. 3’000.–. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

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10 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di sospensione della procedura è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 3’000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 3 settembre 2026

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).