Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a EIMP)
Sachverhalt
A. L'8 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. ed altri per i reati di banca- rotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare), dichiarazione fraudolenta me- diante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000 [in seguito: D.l. 74/2000]), dichiarazione infedele (art. 4 D.l 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.l. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis D.l. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10quater D.l. 74/2000). In sostanza, secondo l'autorità rogante, C., mediante operazioni societarie straordinarie, avrebbe consentito di ristrutturare società gravate da forte indebitamento con l'erario, attraverso la salvaguardia della parte attiva, confluita per il tramite di cessioni di rami d'azienda, ovvero scis- sioni, fusioni ed incorporazioni in nuovi soggetti giuridici, ed il trasferimento all'e- stero delle compagnie societarie unicamente "cariche" del debito tributario, non prima di utilizzare le società portate al dissesto per l'emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Sospettando flussi di denaro di origine criminale verso la Svizzera, le autorità inquirenti italiane, mediante rogatoria, hanno do- mandato alle autorità elvetiche il sequestro, tra l’altro, del conto n. 1 di cui sa- rebbe titolare e avente diritto C. presso la banca D., Lugano. Lo Stato estero ha chiesto inoltre di accertare la sussistenza di ulteriori conti correnti svizzeri ricon- ducibili al predetto e, se del caso, ordinarne il sequestro dei saldi attivi (v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2013.168 del 6 settembre 2013 lett. A).
B. Mediante decisioni del 5 e 27 dicembre 2012 nonché 30 gennaio 2013, il Mini- stero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordinando a diverse banche di trasmettergli documentazione relativa a diversi conti bancari, dei quali è stato disposto nel contempo il blocco dei saldi attivi, tra i quali i conti n. 1”, aperto presso la banca D. (ora banca E.), e n. 2 presso la banca F., entrambi intestati a C. (v. sentenza RR.2013.168 lett. B).
C. In data 1° febbraio 2017, il Tribunale Civile e Penale di La Spezia ha emesso, nell’ambito di una procedura di prevenzione patrimoniale condotta nei confronti di C., un decreto di confisca riguardante i conti bancari di cui sopra, misura confermata sia dalla Corte d’Appello di Genova il 18 giugno 2018 che dalla Corte Suprema di Cassazione il 4 febbraio 2019 (v. complemento rogatoriale del 15 luglio 2021, in rubrica 1 incarto MPC; act. 1.1, pag. 3).
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D. Con complemento rogatoriale del 15 luglio 2021, l’autorità italiana ha postulato l’esecuzione del decreto di misure di prevenzione di cui sopra e la consegna, tra l’altro, dei valori patrimoniali depositati sulle due relazioni bancarie (v. rubrica 1 incarto MPC).
E. Con decisioni di chiusura del 10 novembre 2025, il MPC ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano dei valori patrimoniali depositati sulle relazioni
n. 1 presso la banca E., e n. 2 presso la banca F. previa procedura di ripartizione conformemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei va- lori patrimoniali confiscati (v. act. 1.1 e 1.2).
F. Il 18 dicembre 2025, A. e B. hanno interposto ricorso avverso le decisioni di consegna di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento delle decisioni in questione nonché il rinvio dell’incarto al MPC affinché decida ai sensi dei considerandi del gravame (v. act. 1, pag. 16).
G. Con scritto del 15 gennaio 2026, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, sussidiaria- mente, di respingerlo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con rispo- sta del medesimo giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
H. Con scritto del 9 febbraio 2026, trasmesso al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), le ricorrenti ha comunicato di rinunciare a presentare una replica, confermando le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n.
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere della ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedi- menti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
E. 1.6.2 In concreto, nella misura in cui le relazioni bancarie oggetto della decisione im- pugnata erano intestate a C., deceduto il 6 ottobre 2023 e che gli eredi hanno rinunciato all’eredità (v. scritto del 25 gennaio 2024 dell’avv. A., in rubrica 14 incarto MPC), la legittimazione ricorsuale di B. non è data (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 638 e contrario). Essa va per contro riconosciuta ad A., nella misura in cui il MPC ha
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respinto le pretese pecuniarie relative ai suoi onorari derivanti dalle prestazioni fornite a C. prima e a B. poi.
E. 2 Nel suo gravame, A. afferma di aver “fatto valere le proprie pretese per spese di difesa e patrocinio con le osservazioni del 2 agosto 2022, chiedendo il disse- questro dell'importo dovuto. Il Ministero pubblico della Confederazione ha quindi negato la pretesa di CHF 55'229,85 (nella sentenza erroneamente CHF 37'495.-, senza considerare CHF 20'000.- di acconto per le attività suc- cessive a maggio 2020, poi concretizzatesi nella fattura da maggio 2020 al de- cesso per un importo di CHF 17'800.- […])” (act. 1, pag. 14). Invocando la sua buona fede giusta l’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP, la ricorrente contesta il rifiuto del MPC di dissequestrare i conti litigiosi per il pagamento delle sue note d’onorario.
Orbene, nella misura in cui non esiste nessuna base legale che permetta di utilizzare valori patrimoniali di sospetta origine criminale oggetto di sequestro rogatoriale per il pagamento di onorari (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 22 marzo 2007 consid. 4.3; decisione incidentale del Tribunale penale federale RR.2009.141 del 7 maggio 2009, pag. 5), la censura della ri- corrente va disattesa già solo per questo motivo. Essendo stata la ricorrente patrocinatrice di C. e conoscendo ovviamente le accuse mosse a quest’ultimo dalle autorità penali italiane, le quali ritengono i valori patrimoniali litigiosi di ori- gine criminale, un’applicazione dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP non sarebbe co- munque potuta entrare in linea di conto.
E. 3 Visto quanto precede, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
E. 4 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico delle ricorrenti in solido; essa è co- perta dall'anticipo delle spese di fr. 7'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 7'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 6 marzo 2026 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
quest’ultima patrocinata dall’avv. A., Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.203-204
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Fatti: A. L'8 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C. ed altri per i reati di banca- rotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare), dichiarazione fraudolenta me- diante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000 [in seguito: D.l. 74/2000]), dichiarazione infedele (art. 4 D.l 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.l. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis D.l. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10quater D.l. 74/2000). In sostanza, secondo l'autorità rogante, C., mediante operazioni societarie straordinarie, avrebbe consentito di ristrutturare società gravate da forte indebitamento con l'erario, attraverso la salvaguardia della parte attiva, confluita per il tramite di cessioni di rami d'azienda, ovvero scis- sioni, fusioni ed incorporazioni in nuovi soggetti giuridici, ed il trasferimento all'e- stero delle compagnie societarie unicamente "cariche" del debito tributario, non prima di utilizzare le società portate al dissesto per l'emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Sospettando flussi di denaro di origine criminale verso la Svizzera, le autorità inquirenti italiane, mediante rogatoria, hanno do- mandato alle autorità elvetiche il sequestro, tra l’altro, del conto n. 1 di cui sa- rebbe titolare e avente diritto C. presso la banca D., Lugano. Lo Stato estero ha chiesto inoltre di accertare la sussistenza di ulteriori conti correnti svizzeri ricon- ducibili al predetto e, se del caso, ordinarne il sequestro dei saldi attivi (v. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2013.168 del 6 settembre 2013 lett. A).
B. Mediante decisioni del 5 e 27 dicembre 2012 nonché 30 gennaio 2013, il Mini- stero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordinando a diverse banche di trasmettergli documentazione relativa a diversi conti bancari, dei quali è stato disposto nel contempo il blocco dei saldi attivi, tra i quali i conti n. 1”, aperto presso la banca D. (ora banca E.), e n. 2 presso la banca F., entrambi intestati a C. (v. sentenza RR.2013.168 lett. B).
C. In data 1° febbraio 2017, il Tribunale Civile e Penale di La Spezia ha emesso, nell’ambito di una procedura di prevenzione patrimoniale condotta nei confronti di C., un decreto di confisca riguardante i conti bancari di cui sopra, misura confermata sia dalla Corte d’Appello di Genova il 18 giugno 2018 che dalla Corte Suprema di Cassazione il 4 febbraio 2019 (v. complemento rogatoriale del 15 luglio 2021, in rubrica 1 incarto MPC; act. 1.1, pag. 3).
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D. Con complemento rogatoriale del 15 luglio 2021, l’autorità italiana ha postulato l’esecuzione del decreto di misure di prevenzione di cui sopra e la consegna, tra l’altro, dei valori patrimoniali depositati sulle due relazioni bancarie (v. rubrica 1 incarto MPC).
E. Con decisioni di chiusura del 10 novembre 2025, il MPC ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano dei valori patrimoniali depositati sulle relazioni
n. 1 presso la banca E., e n. 2 presso la banca F. previa procedura di ripartizione conformemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei va- lori patrimoniali confiscati (v. act. 1.1 e 1.2).
F. Il 18 dicembre 2025, A. e B. hanno interposto ricorso avverso le decisioni di consegna di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento delle decisioni in questione nonché il rinvio dell’incarto al MPC affinché decida ai sensi dei considerandi del gravame (v. act. 1, pag. 16).
G. Con scritto del 15 gennaio 2026, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, sussidiaria- mente, di respingerlo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con rispo- sta del medesimo giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
H. Con scritto del 9 febbraio 2026, trasmesso al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), le ricorrenti ha comunicato di rinunciare a presentare una replica, confermando le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6
1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere della ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedi- menti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
1.6.2 In concreto, nella misura in cui le relazioni bancarie oggetto della decisione im- pugnata erano intestate a C., deceduto il 6 ottobre 2023 e che gli eredi hanno rinunciato all’eredità (v. scritto del 25 gennaio 2024 dell’avv. A., in rubrica 14 incarto MPC), la legittimazione ricorsuale di B. non è data (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 638 e contrario). Essa va per contro riconosciuta ad A., nella misura in cui il MPC ha
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respinto le pretese pecuniarie relative ai suoi onorari derivanti dalle prestazioni fornite a C. prima e a B. poi.
2. Nel suo gravame, A. afferma di aver “fatto valere le proprie pretese per spese di difesa e patrocinio con le osservazioni del 2 agosto 2022, chiedendo il disse- questro dell'importo dovuto. Il Ministero pubblico della Confederazione ha quindi negato la pretesa di CHF 55'229,85 (nella sentenza erroneamente CHF 37'495.-, senza considerare CHF 20'000.- di acconto per le attività suc- cessive a maggio 2020, poi concretizzatesi nella fattura da maggio 2020 al de- cesso per un importo di CHF 17'800.- […])” (act. 1, pag. 14). Invocando la sua buona fede giusta l’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP, la ricorrente contesta il rifiuto del MPC di dissequestrare i conti litigiosi per il pagamento delle sue note d’onorario.
Orbene, nella misura in cui non esiste nessuna base legale che permetta di utilizzare valori patrimoniali di sospetta origine criminale oggetto di sequestro rogatoriale per il pagamento di onorari (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 22 marzo 2007 consid. 4.3; decisione incidentale del Tribunale penale federale RR.2009.141 del 7 maggio 2009, pag. 5), la censura della ri- corrente va disattesa già solo per questo motivo. Essendo stata la ricorrente patrocinatrice di C. e conoscendo ovviamente le accuse mosse a quest’ultimo dalle autorità penali italiane, le quali ritengono i valori patrimoniali litigiosi di ori- gine criminale, un’applicazione dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP non sarebbe co- munque potuta entrare in linea di conto.
3. Visto quanto precede, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico delle ricorrenti in solido; essa è co- perta dall'anticipo delle spese di fr. 7'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi di fr. 7'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 3'000.–.
Bellinzona, 9 marzo 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. A. - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).