Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP): proporzionalità; esposto fattuale e doppia punibilità.
Sachverhalt
A. L'8 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare), dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000 [in seguito: D.l. 74/2000]), dichia- razione infedele (art. 4 D.l 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.l. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis D.l. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10quater D.l. 74/2000). In so- stanza, secondo l'autorità rogante, A., mediante operazioni societarie stra- ordinarie, avrebbe consentito di ristrutturare società gravate da forte indebi- tamento con l'erario, attraverso la salvaguardia della parte attiva, confluita per il tramite di cessioni di rami d'azienda, ovvero scissioni, fusioni ed in- corporazioni in nuovi soggetti giuridici, ed il trasferimento all'estero delle compagnie societarie unicamente "cariche" del debito tributario, non prima di utilizzare le società portate al dissesto per l'emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Sospettando flussi di denaro di origine criminale ver- so la Svizzera, le autorità inquirenti italiane, mediante rogatoria, hanno do- mandato alle autorità elvetiche il sequestro dei seguenti conti presso la banca B., a Lugano: conto n. 1 di cui sarebbe titolare e avente diritto A., con saldo al 2 maggio 2012 di fr. 1'705'874.--; conto n. 2 di cui sarebbe tito- lare e avente diritto A., con saldo al 2 maggio 2012 di fr. 12'873.--; conto
n. 3 di cui sarebbe titolare C. SA e avente diritto economico A., con saldo al 2 maggio 2012 di fr. 13'906.--. Lo Stato estero ha chiesto inoltre di accerta- re la sussistenza di ulteriori conti correnti svizzeri riconducibili al predetto e, se del caso, ordinarne il sequestro dei saldi attivi.
B. Mediante decisioni del 5 e 27 dicembre 2012 nonché 30 gennaio 2013, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordinando a diverse banche di trasmettergli, se non già in suo possesso in virtù del procedimento elvetico a carico di A., documentazione relativa a diversi conti bancari, dei quali è stato disposto nel contempo il blocco dei saldi attivi, e più precisamente: n. 1 (titolare A.),
n. 2 (titolare A.), n. 3 (titolare C. SA), presso la banca B.; n. 4 (titolare C. SA), n. 5, n. 6 (titolare A.), presso la banca D.; n° 7, n° 8, presso la banca E.; n° 9, presso la banca F.; n. 10 (intestata a G.) presso la banca H. A quest'ultima è stato pure ordinato l'invio di documentazione relativa a una non meglio precisata relazione bancaria intestata a A. da cui sono stati ac- creditati EUR 149'585.—in data 11 ottobre 2010 in favore della relazione n. 9 intesta al predetto presso la banca F. A tutte le banche di cui sopra è sta-
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to inoltre ordinato di trasmettere la documentazione relativa ad altre even- tuali relazioni bancarie intestate a A. o delle quali egli risulta essere avente diritto economico o al beneficio di una procura e/o diritto di firma. Anche per tali relazioni è stato disposto il blocco dei saldi attivi.
C. Con cinque decisioni di chiusura del 14 maggio 2013 il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità italiane di svariata docu- mentazione relativa alle seguenti relazioni: n. 6 presso la banca D.; n. 11 presso la banca H.; n. 2 e n. 1 presso la banca B.; n. 7 presso la banca E.;
n. 9 presso banca F., tutte relazioni intestate a A.
D. In data 13 giugno 2013 A. ha interposto ricorso avverso le suddette deci- sioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento.
E. A conclusione delle sue osservazioni dell'8 luglio 2013, il MPC postula la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità. L'Ufficio fede- rale di giustizia, dal canto suo, è rimasto silente.
F. Con comunicazione del 23 luglio 2013, A. ha informato il Tribunale penale federale di aver revocato il mandato al suo patrocinatore avv. Edy Grignola, nominando al suo posto l'avv. Gabrielle Baldar, a Monaco, operazione atte- stata da scritti allegati alla comunicazione. Nel contempo, egli ha domanda- to una proroga del termine per l'inoltro della replica fissato al 25 luglio se- guente.
G. Il 24 luglio 2013 l'avv. Luca Zorzi. ha informato questa Corte che A. elegge- va domicilio presso il suo studio legale a Bellinzona.
H. Il 25 luglio 2013 il Tribunale penale federale prorogava all'8 agosto seguen- te il termine per presentare la replica. Su richiesta del ricorrente, tale termi- ne è stato ulteriormente prorogato al 22 agosto 2013.
I. In data 22 agosto 2013 il ricorrente ha consegnato brevi manu al Tribunale penale federale, per tramite della segretaria dell'avv. Luca Zorzi, una copia della replica del 20 agosto 2013, ribadendo in sostanza le conclusioni pre- sentate in sede ricorsuale. La versione originale della stessa, spedita per
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posta il 23 agosto 2013, è giunta alla presente autorità il 26 agosto seguen- te.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra- sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, tito- lare dei conti oggetto delle criticate misure rogatoriali, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
E. 2 Il ricorrente ritiene inaccettabile l'invio all'autorità rogante di documenti rela- tivi a conti bancari, eccezion fatta per la relazione presso la banca E., nep- pure menzionati nella domanda di assistenza. Per i conti oggetto delle de- cisioni impugnate non vi sarebbe indizio alcuno circa una provenienza o un utilizzo illecito del denaro ivi depositato, il quale sarebbe unicamente il frut- to delle attività di sue società.
E. 2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità e- stere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali di tipo distrattivo, esse necessitano di regola di tutti i do- cumenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an- che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale
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federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato al- la cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
E. 2.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante ha individuato una complessa, estesa e organizzata struttura, promossa e costituita da A., comprendente ulteriori cinque persone fisiche, tutte con un ruolo distinto, indispensabile e funzio- nale, che avrebbe direttamente gestito, per il raggiungimento dei propri presunti illeciti scopi, numerose società, delle quali alcune risulterebbero trasferite all'estero. L'associazione per delinquere individuata sarebbe composta dal promotore, A., dai suoi prestanome, ovvero K., L., M., non- ché dal direttore amministrativo N., e dall'impiegata O., addetta alla predi- sposizione delle trimestrali IVA. Le indagini avrebbero permesso di dimo- strare che le linee d'azione dell'associazione seguirebbero un modello standard, consolidato nel tempo e confortato dai risultati ottenuti in almeno dieci anni di attività. Da una parte, vi sarebbe stata una sistematica indebita compensazione di crediti IVA inesistenti creati in capo alle diverse società riconducibili a A.; tale indebita compensazione sarebbe stata perpetrata mediante un articolato sistema di emissione ed utilizzo di fatture per opera- zioni inesistenti. D'altra parte, si sarebbe proceduto ad un sistematico de- pauperamento dell'attivo societario (specie quelle società che avrebbero esposto debiti verso l'erario a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti) con successivo trasferimento della sede all'estero allo scopo di sottrarsi alle procedure coattive di riscossione. La strategia complessiva delle persone implicate si fonderebbe sul dettato dell'art. 10 della legge fal- limentare italiana che stabilisce l'impossibilità di chiedere il fallimento delle società cancellate dal Registro Imprese della Camera di Commercio da più di un anno; cancellazione che potrebbe e verrebbe puntualmente richiesta proprio in conseguenza del trasferimento (fittizio nel caso di specie) della società all'estero. Il trasferimento all'estero delle società indebitate con l'e- rario costituirebbe l'atto conclusivo della frode, successivo allo svuotamento patrimoniale della società indebitata con l'erario, anch'esso, secondo gli in- quirenti italiani, pianificato e realizzato (v. Decreto di sequestro preventivo del 26 settembre 2012 emanato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, pag. 286 e segg.). Da accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, in particolare da conversazioni telefoniche intercettate, è emersa l'esistenza di conti bancari in Svizzera. Orbene, la documenta- zione bancaria di cui viene contestata la trasmissione all'estero è indub- biamente potenzialmente utile per l'inchiesta italiana. Alla luce della so-
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praccitata giurisprudenza (v. consid. 2.1), riguardando l'inchiesta italiana anche la bancarotta fraudolenta, tutta la documentazione relativa ai conti del ricorrente è potenzialmente utile per le indagini, in quanto destinata a permettere la ricostruzione complessiva delle presunte distrazioni a danno del patrimonio societario delle persone giuridiche coinvolte. A tal proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cru- ciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'as- sistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta sol- tanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchie- sta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecu- zione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli e- lementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 otto- bre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misu- re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rile- vante fra i fatti perseguiti all'estero e le relazioni bancarie del ricorrente. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
E. 2.3 e rinvii), il che vale in casu senz'altro alla luce del reato fallimentare ipo- tizzato, equiparabile nel diritto svizzero sia all'amministrazione infedele giu-
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sta l'art. 158 CP che alla bancarotta fraudolenta giusta l'art. 163 CP unita- mente all'art. 29 CP, oltre che, per talune condotte descritte in rogatoria, al- la falsità in documenti giusta l'art. 251 CP. La censura in questo ambito va pertanto respinta.
E. 3 In sede di replica il ricorrente dichiara che, contrariamente a quanto affer- mato dal MPC, la rogatoria estera colliderebbe con le esigenze formali de- gli art. 14 CEAG e 28 AIMP. In particolare, come si evincerebbe da un do- cumento ricevuto dalla stessa autorità rogante, né A., né C. SA, né G. risul- terebbero indagati all'estero per riciclaggio.
E. 3.1 Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i docu- menti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (cpv. 1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che lo scritto ricor- suale deve contenere la firma in originale dell'insorgente e non una fotoco- pia della stessa (v. DTF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173). Se il ricorso non soddisfa i requisiti del cpv. 1 o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente
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inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA).
Nella fattispecie, occorre rilevare che la replica consegnata brevi manu il 22 agosto 2013 non contiene la firma in originale della patrocinatrice del ri- corrente, per cui essa non soddisfa le esigenze formali dell'art. 52 cpv. 1 PA. Questo è però probabilmente dovuto ad un malinteso sorto nel collo- quio telefonico che ha preceduto la consegna brevi manu dell'allegato. Da- te le particolarità del caso, la presente autorità avrebbe dovuto assegnare al ricorrente un termine suppletorio per rimediare all'omissione. Sennonché, il 26 agosto 2013 questa Corte ha ricevuto epistolarmente la replica del ri- corrente nella sua versione originale, ciò che in definitiva ha permesso di regolarizzare la situazione.
E. 3.2 Per quanto riguarda la censura sollevata, si evidenzia che i reati per i quali A. ed altri risultano indagati in Italia sono stati precedentemente elencati (v. lett. A) e, come si evince dall'esame della fattispecie che questo Tribunale ha potuto effettuare al consid. 2.2, essi sono stati dettagliatamente descritti dall'autorità rogata in conformità a quanto prescritto agli art. 14 CEAG e 28 AIMP. In realtà, l'ipotesi di riciclaggio di denaro, che non figura nella rogato- ria, è stata effettuata dal MPC nell'ambito della sua analisi relativa all'a- dempimento o meno della condizione della doppia punibilità, ma non vinco- la la presente autorità, la quale può considerare adempiuto il requisito an- che alla luce di altre fattispecie ipotizzabili sulla base dei documenti agli at- ti. A tal proposito, occorre ricordare che esaminando il requisito della dop- pia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera
- effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il di- ritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter- minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di pu- nibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni tocca- te, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4), precisato che nel campo della cosiddetta picco- la assistenza le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizio- ne della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid.
E. 4 Postulando l'annullamento delle decisioni impugnate, il ricorrente contesta ugualmente il mantenimento dei sequestri dei suoi conti n. 6 presso la ban- ca D. e n. 2 e n. 1 presso il la banca B.
E. 4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
E. 4.1.1 Alla luce di quanto esposto in precedenza (v. consid. 2.2 supra), il legame tra i conti del ricorrente ed il procedimento penale italiano risulta evidente, ciò che permette senz'altro di confermare la legittimità dei sequestri in sé.
E. 4.1.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, l'autorità rogante, sulla base della documentazione bancaria che gli verrà trasmessa, avrà la pos- sibilità di analizzare tutte le operazioni avvenute sui conti, ciò che permette- rà di capire in che misura i valori ivi depositati sono di origine criminale. Allo stato attuale, occorre dunque confermare i sequestri nella loro integralità (v. anche art. 11 CRic).
E. 4.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi- nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini- ta (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la mi- sura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trat-
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tandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ul- timo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di va- lori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside- razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi- ge inoltre che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzio- nata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
E. 4.3 Nella fattispecie, i blocchi rogatoriali sono intervenuti il 5 dicembre 2012, ragione per cui la durata dei sequestri non risulta allo stadio attuale pro- blematica dal punto di vista della proporzionalità.
E. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolu- menti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 6 settembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Gabrielle Baldar, c/o avv. Luca Zorzi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) e sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.168
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Fatti:
A. L'8 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare), dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti (art. 2 Decreto legislativo 74/2000 [in seguito: D.l. 74/2000]), dichia- razione infedele (art. 4 D.l 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.l. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.l. 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis D.l. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10quater D.l. 74/2000). In so- stanza, secondo l'autorità rogante, A., mediante operazioni societarie stra- ordinarie, avrebbe consentito di ristrutturare società gravate da forte indebi- tamento con l'erario, attraverso la salvaguardia della parte attiva, confluita per il tramite di cessioni di rami d'azienda, ovvero scissioni, fusioni ed in- corporazioni in nuovi soggetti giuridici, ed il trasferimento all'estero delle compagnie societarie unicamente "cariche" del debito tributario, non prima di utilizzare le società portate al dissesto per l'emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Sospettando flussi di denaro di origine criminale ver- so la Svizzera, le autorità inquirenti italiane, mediante rogatoria, hanno do- mandato alle autorità elvetiche il sequestro dei seguenti conti presso la banca B., a Lugano: conto n. 1 di cui sarebbe titolare e avente diritto A., con saldo al 2 maggio 2012 di fr. 1'705'874.--; conto n. 2 di cui sarebbe tito- lare e avente diritto A., con saldo al 2 maggio 2012 di fr. 12'873.--; conto
n. 3 di cui sarebbe titolare C. SA e avente diritto economico A., con saldo al 2 maggio 2012 di fr. 13'906.--. Lo Stato estero ha chiesto inoltre di accerta- re la sussistenza di ulteriori conti correnti svizzeri riconducibili al predetto e, se del caso, ordinarne il sequestro dei saldi attivi.
B. Mediante decisioni del 5 e 27 dicembre 2012 nonché 30 gennaio 2013, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordinando a diverse banche di trasmettergli, se non già in suo possesso in virtù del procedimento elvetico a carico di A., documentazione relativa a diversi conti bancari, dei quali è stato disposto nel contempo il blocco dei saldi attivi, e più precisamente: n. 1 (titolare A.),
n. 2 (titolare A.), n. 3 (titolare C. SA), presso la banca B.; n. 4 (titolare C. SA), n. 5, n. 6 (titolare A.), presso la banca D.; n° 7, n° 8, presso la banca E.; n° 9, presso la banca F.; n. 10 (intestata a G.) presso la banca H. A quest'ultima è stato pure ordinato l'invio di documentazione relativa a una non meglio precisata relazione bancaria intestata a A. da cui sono stati ac- creditati EUR 149'585.—in data 11 ottobre 2010 in favore della relazione n. 9 intesta al predetto presso la banca F. A tutte le banche di cui sopra è sta-
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to inoltre ordinato di trasmettere la documentazione relativa ad altre even- tuali relazioni bancarie intestate a A. o delle quali egli risulta essere avente diritto economico o al beneficio di una procura e/o diritto di firma. Anche per tali relazioni è stato disposto il blocco dei saldi attivi.
C. Con cinque decisioni di chiusura del 14 maggio 2013 il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità italiane di svariata docu- mentazione relativa alle seguenti relazioni: n. 6 presso la banca D.; n. 11 presso la banca H.; n. 2 e n. 1 presso la banca B.; n. 7 presso la banca E.;
n. 9 presso banca F., tutte relazioni intestate a A.
D. In data 13 giugno 2013 A. ha interposto ricorso avverso le suddette deci- sioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento.
E. A conclusione delle sue osservazioni dell'8 luglio 2013, il MPC postula la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità. L'Ufficio fede- rale di giustizia, dal canto suo, è rimasto silente.
F. Con comunicazione del 23 luglio 2013, A. ha informato il Tribunale penale federale di aver revocato il mandato al suo patrocinatore avv. Edy Grignola, nominando al suo posto l'avv. Gabrielle Baldar, a Monaco, operazione atte- stata da scritti allegati alla comunicazione. Nel contempo, egli ha domanda- to una proroga del termine per l'inoltro della replica fissato al 25 luglio se- guente.
G. Il 24 luglio 2013 l'avv. Luca Zorzi. ha informato questa Corte che A. elegge- va domicilio presso il suo studio legale a Bellinzona.
H. Il 25 luglio 2013 il Tribunale penale federale prorogava all'8 agosto seguen- te il termine per presentare la replica. Su richiesta del ricorrente, tale termi- ne è stato ulteriormente prorogato al 22 agosto 2013.
I. In data 22 agosto 2013 il ricorrente ha consegnato brevi manu al Tribunale penale federale, per tramite della segretaria dell'avv. Luca Zorzi, una copia della replica del 20 agosto 2013, ribadendo in sostanza le conclusioni pre- sentate in sede ricorsuale. La versione originale della stessa, spedita per
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posta il 23 agosto 2013, è giunta alla presente autorità il 26 agosto seguen- te.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Stra- sburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione del ricorrente, tito- lare dei conti oggetto delle criticate misure rogatoriali, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
2. Il ricorrente ritiene inaccettabile l'invio all'autorità rogante di documenti rela- tivi a conti bancari, eccezion fatta per la relazione presso la banca E., nep- pure menzionati nella domanda di assistenza. Per i conti oggetto delle de- cisioni impugnate non vi sarebbe indizio alcuno circa una provenienza o un utilizzo illecito del denaro ivi depositato, il quale sarebbe unicamente il frut- to delle attività di sue società.
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell’11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, con- sid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità e- stere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali di tipo distrattivo, esse necessitano di regola di tutti i do- cumenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settem- bre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. an- che DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale
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federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato al- la cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rile- vanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).
2.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante ha individuato una complessa, estesa e organizzata struttura, promossa e costituita da A., comprendente ulteriori cinque persone fisiche, tutte con un ruolo distinto, indispensabile e funzio- nale, che avrebbe direttamente gestito, per il raggiungimento dei propri presunti illeciti scopi, numerose società, delle quali alcune risulterebbero trasferite all'estero. L'associazione per delinquere individuata sarebbe composta dal promotore, A., dai suoi prestanome, ovvero K., L., M., non- ché dal direttore amministrativo N., e dall'impiegata O., addetta alla predi- sposizione delle trimestrali IVA. Le indagini avrebbero permesso di dimo- strare che le linee d'azione dell'associazione seguirebbero un modello standard, consolidato nel tempo e confortato dai risultati ottenuti in almeno dieci anni di attività. Da una parte, vi sarebbe stata una sistematica indebita compensazione di crediti IVA inesistenti creati in capo alle diverse società riconducibili a A.; tale indebita compensazione sarebbe stata perpetrata mediante un articolato sistema di emissione ed utilizzo di fatture per opera- zioni inesistenti. D'altra parte, si sarebbe proceduto ad un sistematico de- pauperamento dell'attivo societario (specie quelle società che avrebbero esposto debiti verso l'erario a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti) con successivo trasferimento della sede all'estero allo scopo di sottrarsi alle procedure coattive di riscossione. La strategia complessiva delle persone implicate si fonderebbe sul dettato dell'art. 10 della legge fal- limentare italiana che stabilisce l'impossibilità di chiedere il fallimento delle società cancellate dal Registro Imprese della Camera di Commercio da più di un anno; cancellazione che potrebbe e verrebbe puntualmente richiesta proprio in conseguenza del trasferimento (fittizio nel caso di specie) della società all'estero. Il trasferimento all'estero delle società indebitate con l'e- rario costituirebbe l'atto conclusivo della frode, successivo allo svuotamento patrimoniale della società indebitata con l'erario, anch'esso, secondo gli in- quirenti italiani, pianificato e realizzato (v. Decreto di sequestro preventivo del 26 settembre 2012 emanato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia, pag. 286 e segg.). Da accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, in particolare da conversazioni telefoniche intercettate, è emersa l'esistenza di conti bancari in Svizzera. Orbene, la documenta- zione bancaria di cui viene contestata la trasmissione all'estero è indub- biamente potenzialmente utile per l'inchiesta italiana. Alla luce della so-
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praccitata giurisprudenza (v. consid. 2.1), riguardando l'inchiesta italiana anche la bancarotta fraudolenta, tutta la documentazione relativa ai conti del ricorrente è potenzialmente utile per le indagini, in quanto destinata a permettere la ricostruzione complessiva delle presunte distrazioni a danno del patrimonio societario delle persone giuridiche coinvolte. A tal proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cru- ciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'as- sistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta sol- tanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchie- sta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecu- zione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli e- lementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 otto- bre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).
Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misu- re d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rile- vante fra i fatti perseguiti all'estero e le relazioni bancarie del ricorrente. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.
3. In sede di replica il ricorrente dichiara che, contrariamente a quanto affer- mato dal MPC, la rogatoria estera colliderebbe con le esigenze formali de- gli art. 14 CEAG e 28 AIMP. In particolare, come si evincerebbe da un do- cumento ricevuto dalla stessa autorità rogante, né A., né C. SA, né G. risul- terebbero indagati all'estero per riciclaggio.
3.1 Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i docu- menti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (cpv. 1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che lo scritto ricor- suale deve contenere la firma in originale dell'insorgente e non una fotoco- pia della stessa (v. DTF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173). Se il ricorso non soddisfa i requisiti del cpv. 1 o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente
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inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA).
Nella fattispecie, occorre rilevare che la replica consegnata brevi manu il 22 agosto 2013 non contiene la firma in originale della patrocinatrice del ri- corrente, per cui essa non soddisfa le esigenze formali dell'art. 52 cpv. 1 PA. Questo è però probabilmente dovuto ad un malinteso sorto nel collo- quio telefonico che ha preceduto la consegna brevi manu dell'allegato. Da- te le particolarità del caso, la presente autorità avrebbe dovuto assegnare al ricorrente un termine suppletorio per rimediare all'omissione. Sennonché, il 26 agosto 2013 questa Corte ha ricevuto epistolarmente la replica del ri- corrente nella sua versione originale, ciò che in definitiva ha permesso di regolarizzare la situazione.
3.2 Per quanto riguarda la censura sollevata, si evidenzia che i reati per i quali A. ed altri risultano indagati in Italia sono stati precedentemente elencati (v. lett. A) e, come si evince dall'esame della fattispecie che questo Tribunale ha potuto effettuare al consid. 2.2, essi sono stati dettagliatamente descritti dall'autorità rogata in conformità a quanto prescritto agli art. 14 CEAG e 28 AIMP. In realtà, l'ipotesi di riciclaggio di denaro, che non figura nella rogato- ria, è stata effettuata dal MPC nell'ambito della sua analisi relativa all'a- dempimento o meno della condizione della doppia punibilità, ma non vinco- la la presente autorità, la quale può considerare adempiuto il requisito an- che alla luce di altre fattispecie ipotizzabili sulla base dei documenti agli at- ti. A tal proposito, occorre ricordare che esaminando il requisito della dop- pia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera
- effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il di- ritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter- minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di pu- nibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni tocca- te, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4), precisato che nel campo della cosiddetta picco- la assistenza le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizio- ne della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii), il che vale in casu senz'altro alla luce del reato fallimentare ipo- tizzato, equiparabile nel diritto svizzero sia all'amministrazione infedele giu-
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sta l'art. 158 CP che alla bancarotta fraudolenta giusta l'art. 163 CP unita- mente all'art. 29 CP, oltre che, per talune condotte descritte in rogatoria, al- la falsità in documenti giusta l'art. 251 CP. La censura in questo ambito va pertanto respinta.
4. Postulando l'annullamento delle decisioni impugnate, il ricorrente contesta ugualmente il mantenimento dei sequestri dei suoi conti n. 6 presso la ban- ca D. e n. 2 e n. 1 presso il la banca B.
4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
4.1.1 Alla luce di quanto esposto in precedenza (v. consid. 2.2 supra), il legame tra i conti del ricorrente ed il procedimento penale italiano risulta evidente, ciò che permette senz'altro di confermare la legittimità dei sequestri in sé.
4.1.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, l'autorità rogante, sulla base della documentazione bancaria che gli verrà trasmessa, avrà la pos- sibilità di analizzare tutte le operazioni avvenute sui conti, ciò che permette- rà di capire in che misura i valori ivi depositati sono di origine criminale. Allo stato attuale, occorre dunque confermare i sequestri nella loro integralità (v. anche art. 11 CRic).
4.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più es- sere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 con- sid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordi- nato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefini- ta (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la mi- sura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trat-
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tandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ul- timo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di va- lori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in conside- razione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esi- ge inoltre che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzio- nata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
4.3 Nella fattispecie, i blocchi rogatoriali sono intervenuti il 5 dicembre 2012, ragione per cui la durata dei sequestri non risulta allo stadio attuale pro- blematica dal punto di vista della proporzionalità.
5. Visto quanto precede, le decisioni impugnate vanno integralmente confer- mate ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolu- menti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 9 settembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente:
Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Gabrielle Baldar, c/o avv. Luca Zorzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).