Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; accesso agli atti (art. 80b cpv. 1 in relazione con l'art. 80h lett. b AIMP); ritiro del ricorso
Dispositiv
- Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
- La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico della ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 21 ottobre 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. P.L.C.,
rappresentata dall'avv. Rosa Maria Cappa, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano
Accesso agli atti (art. 80b cpv. 1 in relazione con l'art. 80h lett. b AIMP)
Ritiro del ricorso
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.139 Procedura secondaria: RR.2025.59
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Visti: - lo scritto del 22 agosto 2025, con il quale il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), negando la qualità di parte ad A. Plc, ha respinto la richiesta d’accesso agli atti relativi alla procedura rogatoriale RH.25.0123 pre- sentata dalla predetta (v. act. 1.1); - il ricorso del 22 settembre 2025 dinanzi a questa Corte, con il quale A. Plc ha in sostanza postulato l’annullamento della suddetta decisione, con il riconosci- mento della qualità di parte e l’accesso agli atti della summenzionata procedura rogatoriale (v. act. 1); - lo scritto del 24 settembre 2025, con il quale questa Corte ha invitato la ricor- rente a versare un anticipo delle spese di fr. 4'000.– entro il 6 ottobre 2025 (v. act. 3), termine poi prorogato, su richiesta della ricorrente, al 16 ottobre se- guente (v. act. 5); - lo scritto datato 15 ottobre 2025, trasmesso al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 8), con cui la ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 7).
Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 15 ottobre 2025, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii);
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- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni, cagionando comunque oneri di lavoro per la cancelleria del Tribunale; - che l'emolumento posto a carico della ricorrente va quindi fissato a fr. 500.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico della ricorrente.
Bellinzona, 21 ottobre 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Rosa Maria Cappa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).