opencaselaw.ch

RR.2024.6

Bundesstrafgericht · 2024-06-20 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ucraina; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Sachverhalt

A. Il 24 marzo 2023, l’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di A. e altri per i reati di appropria- zione indebita (art. 191 CP/UA), abuso di autorità (art. 364 CP/UA) e altri reati. Secondo le autorità ucraine, A., esercitando un influsso indiretto su entità statali dedite alla vendita e alla gestione di beni sequestrati nei procedimenti penali, avrebbe creato un’organizzazione criminale che avrebbe venduto beni seque- strati non destinati alla vendita o venduto beni sequestrati a prezzi manifesta- mente inferiori a quelli di mercato; di tale organizzazione avrebbero fatto parte anche funzionari attivi presso le suddette entità statali (v. act. 1.10, pag. 2 e seg.).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera postula, tra l’altro, il sequestro dei valori patrimoniali riconducibili ad A. depositati presso la banca B. (v. ibidem, pag. 7).

B. Con decisione dell’8 maggio 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02- 00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della rogatoria (v. atto 04-00- 0001 e segg. incarto MPC) e ha ordinato, tra l’altro, il sequestro dei valori patri- moniali depositati sulla relazione n. 1 intestata ad A., inclusi i n. IBAN […] presso la banca B. (v. atto 05-02-0003 incarto MPC).

C. Il 19 maggio 2023, A. è insorto contro la suddetta decisione di sequestro, po- stulandone l’annullamento, gravame che questa Corte, con sentenza del 26 set- tembre 2023, ha dichiarato inammissibile (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2023.66).

D. Con decisione di chiusura del 19 dicembre 2023, il MPC ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca B., Zurigo, intestata ad A., nonché il mantenimento del blocco degli averi ivi depositati (v. act. 1.2).

E. In data 25 gennaio 2024, A. è insorto contro tale decisione di chiusura, postu- lando l’annullamento della stessa, la reiezione della rogatoria e la revoca del sequestro dei valori patrimoniali depositati sulla relazione in questione (v. act. 1).

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F. Con risposta del 15 febbraio 2024, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha proposto la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Con scritto del 16 febbraio 2024, il MPC ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 7).

G. Con replica del 15 marzo 2024, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 12), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 9 giugno 1998 per l’Ucraina e il 20 marzo 1967 per la Svizzera, e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione euro- pea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG; RS 0.351.12), en- trato in vigore il 1° gennaio 2012 per l’Ucraina ed il 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l’Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in questi trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi- stenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore) si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il

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rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è rice- vibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Il ricorrente sostiene innanzitutto che l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria sia carente e non spiegherebbe in maniera sufficiente il suo coinvolgimento nei fatti oggetto d’indagine all’estero.

E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com- pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato ro- gato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 con- sid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscri- minata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 con- sid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250

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consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 2.2 In concreto, il MPC ha correttamente riassunto i fatti esposti nella rogatoria, affermando che “A. è indagato per i predetti reati, poiché ha costituito un gruppo criminale – di cui egli era l'organizzatore e che era composto anche da funzio- nari pubblici dell'ARMA (Asset Recovery and Management Agency, organo esecutivo centrale che si occupa della realizzazione e gestione dei beni seque- strati nei procedimenti penali) e della SETAM (ente statale incaricato della ven- dita dei beni sequestrati attraverso aste elettroniche) –, che vendeva beni se- questrati gestiti dall'ARMA non destinati alla vendita rispettivamente che ven- deva tali beni a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato a terzi a cui assicurava l'assegnazione alle aste pubbliche della SETAM. In particolare, nel corso del 2019, il gruppo criminale organizzato da A. ha venduto illegalmente attraverso aste elettroniche della SETAM i seguenti beni sequestrati e gestiti dall'ARMA: un terreno con numero catastale 2 del valore di UAH 83'222'824.00 (corrispondente a CHF 3'209'488.20, al cambio medio UAH/CHF di 0.038565 vigente nel 2019); due terreni con i numeri catastali 3 e 4 del valore totale di UAH 80'553'130.00 (corrispondente a CHF 3'106'531.45); 2'589'200 tonnellate di sabbia fluviale del valore di UAH 173'378'010.40 (corrispondente a CHF 6'686'322.97). Sempre nel corso del 2019 il gruppo criminale organizzato da A. ha inoltre venduto, tramite le aste elettroniche della SETAM, i seguenti beni sequestrati ad un prezzo inferiore a quello del mercato: cereali, grano e olio vegetale con un valore di mercato minimo totale di UAH 119'827'520.58 (corrispondenti a CHF 4621148.33) venduti per UAH 28'526'274.00 (corrispon- denti a CHF 1'100'115.75); 4'509.763 tonnellate di urea (fertilizzante) con un valore totale di UAH 67'384'254.00 (corrispondenti a CHF 2'598'673.75) ven- dute per UAH 13'601'914.44 (corrispondenti a CHF 524'557.83)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.).

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documenta- zione litigiosa: il ruolo assunto dal ricorrente stesso nel gruppo criminale che lui stesso avrebbe organizzato è descritto in maniera dettagliata ed esauriente senza che emergano errori, lacune o contraddizioni di rilievo. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie og- getto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta.

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E. 3 Il ricorrente censura la violazione dell’art. 2 lett. a e b AIMP, nella misura in cui egli sarebbe perseguito in Ucraina per ragioni politiche e il procedimento penale a suo carico non rispetterebbe i principi procedurali della CEDU e del Patto ONU.

E. 3.1.1 Giusta l’art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all’estero: a) non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la sal- vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazio- nale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici; b) tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o na- zionalità; c) arrischi, per l’uno o l’altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o d) presenti altre gravi deficienze.

E. 3.1.2 Secondo la giurisprudenza, le persone fisiche che non si trovano sul territorio dello Stato richiedente non dispongono della qualità per invocare vizi legati alla procedura estera, dal momento che non sono loro stesse esposte a un pericolo concreto e serio di trattamento contrario ai diritti umani e ai principi del giusto processo (DTF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1C_540/2023 del 2 febbraio 2024 consid. 3; 1C_784/2021 del 17 gennaio 2022 consid. 1.3; 1C_380/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.203+204 del 27 giugno 2023 consid. 5.2; RR.2022.30 del 18 maggio 2022 consid. 3). Può prevalersi dell’art. 2 AIMP la persona di cui è richiesta l’estradizione dalla Sviz- zera o, in materia di piccola assistenza, l’accusato che risiede sul territorio dello Stato richiedente e si trova così esposto a un pericolo concreto legato alla si- tuazione che denuncia (DTF 130 II 217 consid. 8.2; sentenze 1C_540/2023 consid. 3.1; 1C_784/2021 consid. 1.3; 1C_380/2020 consid. 1.3). In caso di consegna a scopo di confisca di valori patrimoniali, la persona fisica può invo- care l’art. 2 AIMP anche se non risiede sul territorio dello Stato richiedente, pos- sibilità non prevista tuttavia in mero ambito di sequestro (v. sentenza del Tribu- nale federale 1C_540/2023 del 2 febbraio 2024 consid. 3.2).

E. 3.2 Nella fattispecie, oggetto della decisione impugnata non è una confisca bensì la consegna di mezzi di prova e il mantenimento del sequestro. Il ricorrente risiede a Londra, dove avrebbe depositato una domanda d’asilo (v. act. 1, pag. 9), e non si trova quindi sul territorio dello Stato richiedente. Secondo la sum- menzionata giurisprudenza (v. supra consid. 3.1.2), egli non ha di principio il diritto di invocare l’art. 2 AIMP. Dovesse l’Ucraina chiedere l’estradizione del ricorrente, rischio ipotizzato da quest’ultimo nel suo ricorso (v. act. 1, pag. 45), toccherà alle autorità britanniche pronunciarsi ed esigere, se del caso, delle in- formazioni complete o delle garanzie particolari. Nella misura in cui si tratta di

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uno Stato tenuto, come la Svizzera, al rispetto della CEDU e del Patto ONU II nonché suscettibile di doversi assumere le proprie responsabilità in virtù della giurisprudenza Soering (v. sentenza CorteEDU nella causa Soering contro Re- gno Unito del 7 luglio 1989, n. 14038/88), non vi è ragione di ritenere che, se del caso, la questione non sarà doverosamente esaminata dalle autorità britan- niche (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_324/2017 del 14 giugno 2017 consid. 1.3). Il rischio evocato dal ricorrente non costituisce quindi un motivo per rifiutare l’assistenza. Visto quanto precede, tutte le censure in questo ambito vanno disattese, senza la necessità di una loro puntuale disamina.

E. 4 L’insorgente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui il MPC si sarebbe limitato “ad accoppiare in modo del tutto astratto le due fattispecie incriminatrici indicate nella Domanda rogatoriale con le più o meno corrispondenti disposizioni del Codice penale svizzero”, non avvedendosi che il ricorrente “non può avere realizzato le fattispecie incriminatrici in que- stione, poiché egli non è pacificamente né funzionario pubblico, né è mai stato affidatario dei beni gestiti dall’ARMA [Asset Recovery and Management Agency]” (act. 1, pag. 57).

E. 4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con- sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale

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infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).

E. 4.2 In concreto, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti descritti nella ro- gatoria (v. supra consid. 2.2 e act. 1.10, pag. 1 e segg.) possono essere sus- sunti ai reati di appropriazione indebita (art. 138 CP), abuso di autorità (art. 312 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP), per cui la condizione della doppia pu- nibilità è senz’altro ossequiata, precisato che per l’analisi di tale condizione de- vono essere presi in considerazione i reati contestati a tutte le persone indagate e non solo quelli rimproverati al ricorrente. Visto il ruolo apicale che avrebbe svolto nel gruppo criminale da lui creato si potrebbe per altro ipotizzare anche una sua partecipazione come istigatore (art. 24 cpv. 1 CP) a prescindere quindi dalla questione di sapere se fosse stato affidatario dei beni gestiti dall’ARMA risp. dal ruolo che aveva in essa (v. art. 26 CP e WYLER/MICHLIG, in: Graf [cu- ratore], StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n. 3 ad art. 312 CP). Sotto il profilo dell’esame prima facie della doppia punibilità la questione non merita dunque ulteriore disamina.

E. 5.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

E. 5.2 Orbene, come illustrato nella rogatoria e ripreso nella decisione impugnata, il ricorrente è imputato all’estero per essere sospettato di dirigere un gruppo cri- minale dedito alla vendita di beni sequestrati non destinati alla vendita o ven- duto tali beni a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato. La relazione litigiosa può quindi essere stata toccata da flussi patrimoniali legati alle predette vendite, ciò che sostanzia il sospetto che i valori ivi depositati possano essere di origine criminale. Tenuto conto di quanto precede, nonché del danno globale di almeno fr. 11 milioni indicato dall’autorità rogante (v. act. 1.11, pag. 3), im- porto decisamente superiore ai valori qui sequestrati ammontanti complessiva- mente a circa EUR 3 milioni (stato al 30 giugno 2023; v. act. 1.2, pag. 5), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro litigioso. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati

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contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il de- naro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il conte- stato sequestro deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una de- cisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudi- zio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il se- questro va confermato e la relativa censura respinta.

E. 6 In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 7'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 7'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 20 giugno 2024 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Goran Mazzucchelli,

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Ucraina

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2024.6

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Fatti: A. Il 24 marzo 2023, l’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di A. e altri per i reati di appropria- zione indebita (art. 191 CP/UA), abuso di autorità (art. 364 CP/UA) e altri reati. Secondo le autorità ucraine, A., esercitando un influsso indiretto su entità statali dedite alla vendita e alla gestione di beni sequestrati nei procedimenti penali, avrebbe creato un’organizzazione criminale che avrebbe venduto beni seque- strati non destinati alla vendita o venduto beni sequestrati a prezzi manifesta- mente inferiori a quelli di mercato; di tale organizzazione avrebbero fatto parte anche funzionari attivi presso le suddette entità statali (v. act. 1.10, pag. 2 e seg.).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera postula, tra l’altro, il sequestro dei valori patrimoniali riconducibili ad A. depositati presso la banca B. (v. ibidem, pag. 7).

B. Con decisione dell’8 maggio 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02- 00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della rogatoria (v. atto 04-00- 0001 e segg. incarto MPC) e ha ordinato, tra l’altro, il sequestro dei valori patri- moniali depositati sulla relazione n. 1 intestata ad A., inclusi i n. IBAN […] presso la banca B. (v. atto 05-02-0003 incarto MPC).

C. Il 19 maggio 2023, A. è insorto contro la suddetta decisione di sequestro, po- stulandone l’annullamento, gravame che questa Corte, con sentenza del 26 set- tembre 2023, ha dichiarato inammissibile (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2023.66).

D. Con decisione di chiusura del 19 dicembre 2023, il MPC ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca B., Zurigo, intestata ad A., nonché il mantenimento del blocco degli averi ivi depositati (v. act. 1.2).

E. In data 25 gennaio 2024, A. è insorto contro tale decisione di chiusura, postu- lando l’annullamento della stessa, la reiezione della rogatoria e la revoca del sequestro dei valori patrimoniali depositati sulla relazione in questione (v. act. 1).

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F. Con risposta del 15 febbraio 2024, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha proposto la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Con scritto del 16 febbraio 2024, il MPC ha postulato la reiezione del gra- vame (v. act. 7).

G. Con replica del 15 marzo 2024, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 12), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 9 giugno 1998 per l’Ucraina e il 20 marzo 1967 per la Svizzera, e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione euro- pea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG; RS 0.351.12), en- trato in vigore il 1° gennaio 2012 per l’Ucraina ed il 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l’Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in questi trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi- stenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore) si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il

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rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è rice- vibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria sia carente e non spiegherebbe in maniera sufficiente il suo coinvolgimento nei fatti oggetto d’indagine all’estero.

2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com- pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato ro- gato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 con- sid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscri- minata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 con- sid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250

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consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

2.2 In concreto, il MPC ha correttamente riassunto i fatti esposti nella rogatoria, affermando che “A. è indagato per i predetti reati, poiché ha costituito un gruppo criminale – di cui egli era l'organizzatore e che era composto anche da funzio- nari pubblici dell'ARMA (Asset Recovery and Management Agency, organo esecutivo centrale che si occupa della realizzazione e gestione dei beni seque- strati nei procedimenti penali) e della SETAM (ente statale incaricato della ven- dita dei beni sequestrati attraverso aste elettroniche) –, che vendeva beni se- questrati gestiti dall'ARMA non destinati alla vendita rispettivamente che ven- deva tali beni a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato a terzi a cui assicurava l'assegnazione alle aste pubbliche della SETAM. In particolare, nel corso del 2019, il gruppo criminale organizzato da A. ha venduto illegalmente attraverso aste elettroniche della SETAM i seguenti beni sequestrati e gestiti dall'ARMA: un terreno con numero catastale 2 del valore di UAH 83'222'824.00 (corrispondente a CHF 3'209'488.20, al cambio medio UAH/CHF di 0.038565 vigente nel 2019); due terreni con i numeri catastali 3 e 4 del valore totale di UAH 80'553'130.00 (corrispondente a CHF 3'106'531.45); 2'589'200 tonnellate di sabbia fluviale del valore di UAH 173'378'010.40 (corrispondente a CHF 6'686'322.97). Sempre nel corso del 2019 il gruppo criminale organizzato da A. ha inoltre venduto, tramite le aste elettroniche della SETAM, i seguenti beni sequestrati ad un prezzo inferiore a quello del mercato: cereali, grano e olio vegetale con un valore di mercato minimo totale di UAH 119'827'520.58 (corrispondenti a CHF 4621148.33) venduti per UAH 28'526'274.00 (corrispon- denti a CHF 1'100'115.75); 4'509.763 tonnellate di urea (fertilizzante) con un valore totale di UAH 67'384'254.00 (corrispondenti a CHF 2'598'673.75) ven- dute per UAH 13'601'914.44 (corrispondenti a CHF 524'557.83)” (act. 1.2, pag. 1 e seg.).

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documenta- zione litigiosa: il ruolo assunto dal ricorrente stesso nel gruppo criminale che lui stesso avrebbe organizzato è descritto in maniera dettagliata ed esauriente senza che emergano errori, lacune o contraddizioni di rilievo. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie og- getto d'inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. La censura va dunque respinta.

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3. Il ricorrente censura la violazione dell’art. 2 lett. a e b AIMP, nella misura in cui egli sarebbe perseguito in Ucraina per ragioni politiche e il procedimento penale a suo carico non rispetterebbe i principi procedurali della CEDU e del Patto ONU.

3.1

3.1.1 Giusta l’art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all’estero: a) non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la sal- vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazio- nale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici; b) tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o na- zionalità; c) arrischi, per l’uno o l’altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o d) presenti altre gravi deficienze.

3.1.2 Secondo la giurisprudenza, le persone fisiche che non si trovano sul territorio dello Stato richiedente non dispongono della qualità per invocare vizi legati alla procedura estera, dal momento che non sono loro stesse esposte a un pericolo concreto e serio di trattamento contrario ai diritti umani e ai principi del giusto processo (DTF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1C_540/2023 del 2 febbraio 2024 consid. 3; 1C_784/2021 del 17 gennaio 2022 consid. 1.3; 1C_380/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.203+204 del 27 giugno 2023 consid. 5.2; RR.2022.30 del 18 maggio 2022 consid. 3). Può prevalersi dell’art. 2 AIMP la persona di cui è richiesta l’estradizione dalla Sviz- zera o, in materia di piccola assistenza, l’accusato che risiede sul territorio dello Stato richiedente e si trova così esposto a un pericolo concreto legato alla si- tuazione che denuncia (DTF 130 II 217 consid. 8.2; sentenze 1C_540/2023 consid. 3.1; 1C_784/2021 consid. 1.3; 1C_380/2020 consid. 1.3). In caso di consegna a scopo di confisca di valori patrimoniali, la persona fisica può invo- care l’art. 2 AIMP anche se non risiede sul territorio dello Stato richiedente, pos- sibilità non prevista tuttavia in mero ambito di sequestro (v. sentenza del Tribu- nale federale 1C_540/2023 del 2 febbraio 2024 consid. 3.2).

3.2 Nella fattispecie, oggetto della decisione impugnata non è una confisca bensì la consegna di mezzi di prova e il mantenimento del sequestro. Il ricorrente risiede a Londra, dove avrebbe depositato una domanda d’asilo (v. act. 1, pag. 9), e non si trova quindi sul territorio dello Stato richiedente. Secondo la sum- menzionata giurisprudenza (v. supra consid. 3.1.2), egli non ha di principio il diritto di invocare l’art. 2 AIMP. Dovesse l’Ucraina chiedere l’estradizione del ricorrente, rischio ipotizzato da quest’ultimo nel suo ricorso (v. act. 1, pag. 45), toccherà alle autorità britanniche pronunciarsi ed esigere, se del caso, delle in- formazioni complete o delle garanzie particolari. Nella misura in cui si tratta di

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uno Stato tenuto, come la Svizzera, al rispetto della CEDU e del Patto ONU II nonché suscettibile di doversi assumere le proprie responsabilità in virtù della giurisprudenza Soering (v. sentenza CorteEDU nella causa Soering contro Re- gno Unito del 7 luglio 1989, n. 14038/88), non vi è ragione di ritenere che, se del caso, la questione non sarà doverosamente esaminata dalle autorità britan- niche (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_324/2017 del 14 giugno 2017 consid. 1.3). Il rischio evocato dal ricorrente non costituisce quindi un motivo per rifiutare l’assistenza. Visto quanto precede, tutte le censure in questo ambito vanno disattese, senza la necessità di una loro puntuale disamina.

4. L’insorgente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui il MPC si sarebbe limitato “ad accoppiare in modo del tutto astratto le due fattispecie incriminatrici indicate nella Domanda rogatoriale con le più o meno corrispondenti disposizioni del Codice penale svizzero”, non avvedendosi che il ricorrente “non può avere realizzato le fattispecie incriminatrici in que- stione, poiché egli non è pacificamente né funzionario pubblico, né è mai stato affidatario dei beni gestiti dall’ARMA [Asset Recovery and Management Agency]” (act. 1, pag. 57).

4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con- sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale

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infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).

4.2 In concreto, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, i fatti descritti nella ro- gatoria (v. supra consid. 2.2 e act. 1.10, pag. 1 e segg.) possono essere sus- sunti ai reati di appropriazione indebita (art. 138 CP), abuso di autorità (art. 312 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP), per cui la condizione della doppia pu- nibilità è senz’altro ossequiata, precisato che per l’analisi di tale condizione de- vono essere presi in considerazione i reati contestati a tutte le persone indagate e non solo quelli rimproverati al ricorrente. Visto il ruolo apicale che avrebbe svolto nel gruppo criminale da lui creato si potrebbe per altro ipotizzare anche una sua partecipazione come istigatore (art. 24 cpv. 1 CP) a prescindere quindi dalla questione di sapere se fosse stato affidatario dei beni gestiti dall’ARMA risp. dal ruolo che aveva in essa (v. art. 26 CP e WYLER/MICHLIG, in: Graf [cu- ratore], StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n. 3 ad art. 312 CP). Sotto il profilo dell’esame prima facie della doppia punibilità la questione non merita dunque ulteriore disamina.

5.

5.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).

5.2 Orbene, come illustrato nella rogatoria e ripreso nella decisione impugnata, il ricorrente è imputato all’estero per essere sospettato di dirigere un gruppo cri- minale dedito alla vendita di beni sequestrati non destinati alla vendita o ven- duto tali beni a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato. La relazione litigiosa può quindi essere stata toccata da flussi patrimoniali legati alle predette vendite, ciò che sostanzia il sospetto che i valori ivi depositati possano essere di origine criminale. Tenuto conto di quanto precede, nonché del danno globale di almeno fr. 11 milioni indicato dall’autorità rogante (v. act. 1.11, pag. 3), im- porto decisamente superiore ai valori qui sequestrati ammontanti complessiva- mente a circa EUR 3 milioni (stato al 30 giugno 2023; v. act. 1.2, pag. 5), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro litigioso. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati

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contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il de- naro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il conte- stato sequestro deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una de- cisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudi- zio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il se- questro va confermato e la relativa censura respinta.

6. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 7'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia è fissata a fr. 7'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 21 giugno 2024

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Goran Mazzucchelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).