opencaselaw.ch

RR.2023.66

Bundesstrafgericht · 2023-09-26 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ucraina; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Sachverhalt

A. Il 24 marzo 2023, l’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di A. e altri per i reati di appropria- zione indebita (art. 191 CP/UA), abuso di autorità (art. 364 CP/UA) e altri reati. Secondo le autorità ucraine, A., esercitando un influsso indiretto su entità statali dedite alla vendita e alla gestione di beni sequestrati nei procedimenti penali, avrebbe creato un’organizzazione criminale che avrebbe venduto beni seque- strati non destinati alla vendita o venduto beni sequestrati a prezzi manifesta- mente inferiori a quelli di mercato; di tale organizzazione avrebbero fatto parte anche funzionari attivi presso le suddette entità statali (v. atto 01-00-0034 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera postula, tra l’altro, il sequestro dei valori patrimoniali riconducibili ad A. depositati presso la banca B. (v. atto 01-00-0039 incarto MPC).

B. Con decisione dell’8 maggio 2023, il MPC, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della rogatoria (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC) e ha ordinato, tra l’altro, il sequestro dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 intestata ad A., inclusi i n. IBAN 1, 2, 3, 4, presso la banca B. (v. atto 05-02-0003 incarto MPC).

C. Il 19 maggio 2023, A. è insorto contro la suddetta decisione di sequestro, po- stulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 2).

D. Con scritto del 2 giugno 2023, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta al ricorso, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con risposta del 7 giugno 2023, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7).

E. Con replica del 30 giugno 2023 e complemento del 3 luglio 2023, trasmessi per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 13), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11 e 12).

F. Con osservazioni spontanee del 21 luglio 2023, trasmesse al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 15), il ricorrente ha ribadito la propria posizione (v. act. 14).

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Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 9 giugno 1998 per l’Ucraina e il 20 marzo 1967 per la Svizzera, e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione euro- pea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG; RS 0.351.12), en- trato in vigore il 1° gennaio 2012 per l’Ucraina ed il 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l’Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in questi trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi- stenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore) si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k

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AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Intestatario della relazione ban- caria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 Il ricorrente contesta il sequestro del suo conto, indicando l’origine, a suo dire lecita, dei valori litigiosi ivi depositati e precisando di non disporre di ulteriori beni. Producendo documentazione contrattuale a supporto, egli afferma che la misura in questione non gli permetterebbe di procedere a due rimborsi, prossi- mamente a scadenza, relativi a un finanziamento di oltre USD 5 milioni ricevuto da C. per un progetto commerciale, poi non concretizzatosi: uno di USD 1'232'000.– (scadenza il 14 settembre 2023) e l’altro di USD 109'300.– (scadenza il 18 agosto 2023), causandogli un pregiudizio diretto e irreparabile. Egli sostiene inoltre: di essere perseguito all’estero per ragioni politiche; che la rogatoria non adempirebbe le condizioni legali in materia di forma e di sostanza; che la stessa sarebbe carente a livello di motivazione, ciò che impedirebbe un esame del requisito della doppia punibilità; che l’autorità rogante sarebbe in- competente per procedere penalmente nei suoi confronti.

E. 2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.2 In concreto, il ricorrente ha prodotto tre documenti, ossia le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021 e parte del 2022 (v. act. 11.2, 11.3 e 11.4), pre- cisando che in Ucraina “soltanto i funzionari pubblici hanno l’obbligo di dichia- rare, oltre ai redditi, il patrimonio (obbligo peraltro attualmente sospeso a

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seguito della guerra). Non esiste la dichiarazione del patrimonio per i contri- buenti che non hanno cariche pubbliche” (act. 11, pag. 3).

Premesso che i summenzionati documenti costituiscono delle dichiarazioni del contribuente e non delle decisioni di tassazione, per cui non vi è certezza sui dati effettivamente ritenuti dall’autorità fiscale ucraina, si rileva, come indicato dal MPC nella sua risposta (v. act. 7, pag. 2 e seg.), che in data 6 aprile 2022 vi è stato un trasferimento di EUR 388'491.68 dal conto litigioso a un al- tro conto del ricorrente presso la banca D. a Lisbona (v. atto MPC2_20230224_004_0053_B e MPC1_20230512_006_0017_F/0019_F). Il 17 novembre 2022 vi è stato un ulteriore trasferimento di USD 2'501'749.99 dal conto litigioso a un altro conto presso la banca E. a Monaco di pertinenza del ricorrente (v. atto MPC2_20230224_004_0055_F e MPC2_20230224_004_0087_F). A proposito di tali operazioni, il ricorrente ha affermato che il conto destinatario dell’importo di EUR 388'491.68 presenta at- tualmente un saldo di EUR 11'031.95, mentre il secondo importo sarebbe stato “in larga misura utilizzato per rimborsare il prestito di USD 1'500'000 concesso al Ricorrente da F., cittadino turco residente a Istanbul (…). Il conto presso la banca E. è stato nel frattempo chiuso (…)” (act. 11, pag. 3 e seg.).

Senza necessità di approfondire la questione relativa all’esistenza o meno dell’obbligo di dichiarare fiscalmente il patrimonio in Ucraina – il ricorrente non ha in realtà dimostrato con della documentazione, ma nemmeno con riferimenti al diritto tributario ucraino che permettano a questa Corte di verificare quanto da lui affermato –, si constata che la destinazione finale dei valori oggetto delle due operazioni non è chiara, potendo gli stessi essere stati trasferiti in un se- condo tempo su altri conti di pertinenza del predetto. Da una parte, non è dato di conoscere la destinazione della differenza tra gli importi di EUR 388'491.68 versati sul conto presso la banca D. il 6 aprile 2022 e il saldo attuale di EUR 11'031.95 (v. act. 11.5). Dall’altra, il rimborso di USD 1'500'000.– a F. viene giustificato producendo un documento intitolato “Acknowlegdement Re- ceipt” datato 10 febbraio 2023, mediante il quale il predetto dichiara di aver ri- cevuto USD 1'621'644 dal ricorrente in relazione a un contratto di finanziamento del 19 aprile 2022 (v. act. 11.6), ma nel suo complesso il contesto negoziale resta piuttosto oscuro. Ignota è pure la destinazione della differenza tra USD 2'501'749.99 e il predetto importo di USD 1'500'000.–. Per tacere del fatto che il ricorrente, nel suo gravame, afferma di non disporre “di altri averi in misura significativa” (act. 1, pag. 3), ciò che conferma l’esistenza di altre sue disponi- bilità finanziarie oltre i valori oggetto di sequestro e viste le ingenti somme che egli avrebbe ricevuto sia da F. che da C. è decisamente inverosimile che tali finanziamenti siano stati ottenuti senza garanzie. Ciò che emerge nel com- plesso è un quadro finanziario globale molto lacunoso con operazioni di inve- stimento poco compatibili con i soli redditi dichiarati dal ricorrente dal 2020 al

2022. Non si vede infatti come il ricorrente possa avere ad esempio ottenuto

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finanziamenti di USD 5 milioni nell’aprile 2022 a fronte di redditi dichiarati di EUR 46'010.– nel 2020, EUR 222'125.– nel 2021 e EUR 127'124.– in parte del 2022, senza offrire dunque garanzie di tipo patrimoniale, tanto più che non viene in alcun modo spiegato come mai una considerevole parte del denaro non sia più disponibile, limitandosi il ricorrente a sostenere che il progetto commerciale alla base del finanziamento non si sarebbe poi più concretizzato.

Quanto precede non permette in definitiva a questa Corte di avere un’immagine sufficientemente chiara della situazione patrimoniale del ricorrente e di valutare quindi se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e della giurisprudenza sopraccitata, ribadito che il re- lativo onere di allegazione e documentazione è in capo al ricorrente.

E. 2.3 Ciò detto, si rileva che le ulteriori censure presentate dal ricorrente avverso la concessione dell’assistenza risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inam- missibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3), a prescindere da quanto alle- gato e prodotto dal ricorrente in busta sigillata. Ne consegue che la busta ri- marrà chiusa nel fascicolo del giudice dell’assistenza senza possibilità di farne fotocopie, non essendo il suo contenuto determinante per la presente proce- dura.

E. 2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

E. 3 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico del ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non sono rilasciate fotocopie dell’act. 1.8.
  3. La tassa di giustizia è fissata a fr. 4'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 26 settembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Goran Mazzucchelli,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Ucraina

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2023.66

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Fatti: A. Il 24 marzo 2023, l’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di A. e altri per i reati di appropria- zione indebita (art. 191 CP/UA), abuso di autorità (art. 364 CP/UA) e altri reati. Secondo le autorità ucraine, A., esercitando un influsso indiretto su entità statali dedite alla vendita e alla gestione di beni sequestrati nei procedimenti penali, avrebbe creato un’organizzazione criminale che avrebbe venduto beni seque- strati non destinati alla vendita o venduto beni sequestrati a prezzi manifesta- mente inferiori a quelli di mercato; di tale organizzazione avrebbero fatto parte anche funzionari attivi presso le suddette entità statali (v. atto 01-00-0034 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).

Con la sua rogatoria, l’autorità estera postula, tra l’altro, il sequestro dei valori patrimoniali riconducibili ad A. depositati presso la banca B. (v. atto 01-00-0039 incarto MPC).

B. Con decisione dell’8 maggio 2023, il MPC, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della rogatoria (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC) e ha ordinato, tra l’altro, il sequestro dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 intestata ad A., inclusi i n. IBAN 1, 2, 3, 4, presso la banca B. (v. atto 05-02-0003 incarto MPC).

C. Il 19 maggio 2023, A. è insorto contro la suddetta decisione di sequestro, po- stulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 2).

D. Con scritto del 2 giugno 2023, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta al ricorso, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 6). Con risposta del 7 giugno 2023, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 7).

E. Con replica del 30 giugno 2023 e complemento del 3 luglio 2023, trasmessi per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 13), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11 e 12).

F. Con osservazioni spontanee del 21 luglio 2023, trasmesse al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 15), il ricorrente ha ribadito la propria posizione (v. act. 14).

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Le argomentazioni delle parti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra Ucraina e Confedera- zione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1), entrata in vigore il 9 giugno 1998 per l’Ucraina e il 20 marzo 1967 per la Svizzera, e dal Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione euro- pea di assistenza giudiziaria in materia penale (PAII CEAG; RS 0.351.12), en- trato in vigore il 1° gennaio 2012 per l’Ucraina ed il 1° febbraio 2005 per la Svizzera. Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (RS 0.311.56), entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per l’Ucraina e il 24 ottobre 2009 per la Svizzera. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in questi trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi- stenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore) si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2016 65 consid 1.2).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k

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AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono es- sere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrepa- rabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Intestatario della relazione ban- caria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente contesta il sequestro del suo conto, indicando l’origine, a suo dire lecita, dei valori litigiosi ivi depositati e precisando di non disporre di ulteriori beni. Producendo documentazione contrattuale a supporto, egli afferma che la misura in questione non gli permetterebbe di procedere a due rimborsi, prossi- mamente a scadenza, relativi a un finanziamento di oltre USD 5 milioni ricevuto da C. per un progetto commerciale, poi non concretizzatosi: uno di USD 1'232'000.– (scadenza il 14 settembre 2023) e l’altro di USD 109'300.– (scadenza il 18 agosto 2023), causandogli un pregiudizio diretto e irreparabile. Egli sostiene inoltre: di essere perseguito all’estero per ragioni politiche; che la rogatoria non adempirebbe le condizioni legali in materia di forma e di sostanza; che la stessa sarebbe carente a livello di motivazione, ciò che impedirebbe un esame del requisito della doppia punibilità; che l’autorità rogante sarebbe in- competente per procedere penalmente nei suoi confronti.

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente in- dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con- sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren- dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

2.2 In concreto, il ricorrente ha prodotto tre documenti, ossia le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021 e parte del 2022 (v. act. 11.2, 11.3 e 11.4), pre- cisando che in Ucraina “soltanto i funzionari pubblici hanno l’obbligo di dichia- rare, oltre ai redditi, il patrimonio (obbligo peraltro attualmente sospeso a

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seguito della guerra). Non esiste la dichiarazione del patrimonio per i contri- buenti che non hanno cariche pubbliche” (act. 11, pag. 3).

Premesso che i summenzionati documenti costituiscono delle dichiarazioni del contribuente e non delle decisioni di tassazione, per cui non vi è certezza sui dati effettivamente ritenuti dall’autorità fiscale ucraina, si rileva, come indicato dal MPC nella sua risposta (v. act. 7, pag. 2 e seg.), che in data 6 aprile 2022 vi è stato un trasferimento di EUR 388'491.68 dal conto litigioso a un al- tro conto del ricorrente presso la banca D. a Lisbona (v. atto MPC2_20230224_004_0053_B e MPC1_20230512_006_0017_F/0019_F). Il 17 novembre 2022 vi è stato un ulteriore trasferimento di USD 2'501'749.99 dal conto litigioso a un altro conto presso la banca E. a Monaco di pertinenza del ricorrente (v. atto MPC2_20230224_004_0055_F e MPC2_20230224_004_0087_F). A proposito di tali operazioni, il ricorrente ha affermato che il conto destinatario dell’importo di EUR 388'491.68 presenta at- tualmente un saldo di EUR 11'031.95, mentre il secondo importo sarebbe stato “in larga misura utilizzato per rimborsare il prestito di USD 1'500'000 concesso al Ricorrente da F., cittadino turco residente a Istanbul (…). Il conto presso la banca E. è stato nel frattempo chiuso (…)” (act. 11, pag. 3 e seg.).

Senza necessità di approfondire la questione relativa all’esistenza o meno dell’obbligo di dichiarare fiscalmente il patrimonio in Ucraina – il ricorrente non ha in realtà dimostrato con della documentazione, ma nemmeno con riferimenti al diritto tributario ucraino che permettano a questa Corte di verificare quanto da lui affermato –, si constata che la destinazione finale dei valori oggetto delle due operazioni non è chiara, potendo gli stessi essere stati trasferiti in un se- condo tempo su altri conti di pertinenza del predetto. Da una parte, non è dato di conoscere la destinazione della differenza tra gli importi di EUR 388'491.68 versati sul conto presso la banca D. il 6 aprile 2022 e il saldo attuale di EUR 11'031.95 (v. act. 11.5). Dall’altra, il rimborso di USD 1'500'000.– a F. viene giustificato producendo un documento intitolato “Acknowlegdement Re- ceipt” datato 10 febbraio 2023, mediante il quale il predetto dichiara di aver ri- cevuto USD 1'621'644 dal ricorrente in relazione a un contratto di finanziamento del 19 aprile 2022 (v. act. 11.6), ma nel suo complesso il contesto negoziale resta piuttosto oscuro. Ignota è pure la destinazione della differenza tra USD 2'501'749.99 e il predetto importo di USD 1'500'000.–. Per tacere del fatto che il ricorrente, nel suo gravame, afferma di non disporre “di altri averi in misura significativa” (act. 1, pag. 3), ciò che conferma l’esistenza di altre sue disponi- bilità finanziarie oltre i valori oggetto di sequestro e viste le ingenti somme che egli avrebbe ricevuto sia da F. che da C. è decisamente inverosimile che tali finanziamenti siano stati ottenuti senza garanzie. Ciò che emerge nel com- plesso è un quadro finanziario globale molto lacunoso con operazioni di inve- stimento poco compatibili con i soli redditi dichiarati dal ricorrente dal 2020 al

2022. Non si vede infatti come il ricorrente possa avere ad esempio ottenuto

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finanziamenti di USD 5 milioni nell’aprile 2022 a fronte di redditi dichiarati di EUR 46'010.– nel 2020, EUR 222'125.– nel 2021 e EUR 127'124.– in parte del 2022, senza offrire dunque garanzie di tipo patrimoniale, tanto più che non viene in alcun modo spiegato come mai una considerevole parte del denaro non sia più disponibile, limitandosi il ricorrente a sostenere che il progetto commerciale alla base del finanziamento non si sarebbe poi più concretizzato.

Quanto precede non permette in definitiva a questa Corte di avere un’immagine sufficientemente chiara della situazione patrimoniale del ricorrente e di valutare quindi se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e della giurisprudenza sopraccitata, ribadito che il re- lativo onere di allegazione e documentazione è in capo al ricorrente.

2.3 Ciò detto, si rileva che le ulteriori censure presentate dal ricorrente avverso la concessione dell’assistenza risultano premature, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inam- missibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3), a prescindere da quanto alle- gato e prodotto dal ricorrente in busta sigillata. Ne consegue che la busta ri- marrà chiusa nel fascicolo del giudice dell’assistenza senza possibilità di farne fotocopie, non essendo il suo contenuto determinante per la presente proce- dura.

2.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo- strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico del ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non sono rilasciate fotocopie dell’act. 1.8. 3. La tassa di giustizia è fissata a fr. 4'000.– a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 26 settembre 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Goran Mazzucchelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).