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BB.2023.113

Bundesstrafgericht · 2023-10-16 · Italiano CH

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Sachverhalt

A. Il 10 febbraio 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), basandosi su una comunicazione ricevuta dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS), ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati corruttivi commessi a danno dello Stato ucraino (v. atto 01-00-0001 e seg. in- carto MPC).

B. Nell’ambito di tale inchiesta, il 13 febbraio 2023, il MPC ha ordinato l’edizione e il sequestro della documentazione concernente, tra l’altro, la relazione bancaria

n. 1 presso la banca B. intestata ad A., con blocco dei valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 1.4).

C. Con scritto del 17 aprile 2023, A. ha inoltrato al MPC un’istanza di dissequestro della relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.5).

D. Con decreto del 10 maggio 2023, il MPC, ritenendo presenti sospetti che i valori sequestrati possano provenire da reati corruttivi commessi in Ucraina, ha respinto la suddetta istanza (v. act. 1.2, pag. 2).

E. Con reclamo del 22 maggio 2023, A. è insorto contro il summenzionato decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, sul piano procedurale, la sospensione della presente procedura “in attesa dell’esito del ricorso del 19 maggio 2023 presentato da A. contro la decisione 8 maggio 2023 del Ministero pubblico della Confederazione concernente il se- questro dei medesimi valori patrimoniali in ambito rogatoriale (RH.23.0055 del Ministero pubblico della Confederazione” (act. 1, pag. 2). Nel merito, egli chiede che il reclamo venga accolto e il sequestro del suo conto revocato (v. ibidem).

F. Con risposta del 1° giugno 2023, il MPC ha chiesto di respingere integralmente il gravame (v. act. 3).

G. Con replica del 23 giugno 2023, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 8), l’insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 7).

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H. Con scritto spontaneo del 21 luglio 2023, trasmesso al MPC per conoscenza (v. act. 10), il reclamante ha ribadito la propria posizione (v. act. 9).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché TPF 2021 97 con- sid. 1.1 e rinvii).

E. 1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 10 maggio 2023 (v. act. 1.2), è stata notificata al reclamante il giorno dopo (v. act. 1.3). Il reclamo, interposto il 22 maggio 2023, è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 1 e 2 CPP).

E. 1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di mas- sima, anche attuale (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 232 e segg.; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 2 ad art. 382 CPP, nonché le sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del

E. 1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la

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denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

E. 2 Il reclamante censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui il MPC non si sarebbe minimamente confrontato con gli ar- gomenti da lui sostanziati, finalizzati a dimostrare l’origine lecita dei fondi depo- sitati sulla relazione litigiosa. A suo dire, “con la decisione impugnata il PF, dopo avere richiamato gli atti procedurali rilevanti e in più la decisione di entrata nel merito dell’8 maggio 2023 con riferimento alla domanda di assistenza interna- zionale giudiziaria presentata il 24 marzo 2023 dall’Ufficio nazionale anticorru- zione dell’Ucraina, ha laconicamente concluso che, allo stato attuale, sussi- stono quindi concreti motivi per il mantenimento del sequestro” (act. 1, pag. 9).

E. 2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provve- dimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza supe- riore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 147 IV 409 con- sid. 5.3.4; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 136 I 229 consid. 5.5). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sol- levati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 con- sid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sen- tito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sen- tenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

E. 2.2 In concreto, il MPC, nel suo decreto del 10 maggio 2023, ha dichiarato di avere aperto il procedimento penale a carico del reclamante basandosi su una comunicazione MROS ricevuta il 31 gennaio 2023, “secondo cui A. è imputato, unitamente ad altre persone, in un procedimento penale in Ucraina per reati costituenti il reato a monte (Vortat). MROS segnalava, fra l’altro, la relazione bancaria n. 1 intestata ad A. presso la banca B. a Zurigo, sussistendo il sospetto che vi sia confluito denaro da porre in collegamento con l’attività criminale og- getto del procedimento penale ucraino” (act. 1.2). Nella decisione di sequestro

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del 13 febbraio 2023, l’autorità inquirente svizzera rilevava come “ad A. è con- testato di aver agito quale organizzatore di un sistema di corruzione finalizzato alla vendita a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato di beni seque- strati gestiti dalla C. Secondo gli inquirenti ucraini, nel 2017-2018 A. ha proposto e ottenuto l’accordo dell’allora Capo della C. (D.) di implementare uno schema corruttivo finalizzato alla vendita di tali beni sequestrati, che avveniva sulla piat- taforma elettronica gestita dalla E. (società statale incaricata della vendita dei beni sequestrati), il cui allora direttore generale (F.) aveva aderito al patto cor- ruttivo ed assicurava l’assegnazione della vendita a prezzi scontati a società private predeterminate. Il NABU [ossia l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina] e il SAPO [ossia l’Ufficio specializzato anticorruzione del Ministero pubblico dell’Ucraina] hanno accertato che nel 2019 tali vendite illegali hanno causato un danno allo Stato dell’Ucraina di almeno UAH 426 milioni, corrispon- denti a CHF 10,6 milioni. Vi è il sospetto che le relazioni intestate ad A. presso la banca B. a Zurigo siano da porre in collegamento con l’attività criminale (Vor- tat) oggetto del procedimento penale condotto in Ucraina, in cui A. è imputato (…). All’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimo- niali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova, per ga- rantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità, restituiti ai danneggiati o confiscati” (act. 1.4, pag. 4 e seg.).

La motivazione in questione risulta sufficiente per comprendere i motivi per cui il MPC ha rifiutato di dissequestrare la relazione del reclamante, ciò che è del resto dimostrato dall’articolato gravame di 11 pagine da lui interposto. Con la sua risposta, seguita da una replica di 14 pagine (v. act. 7) e da un ulteriore scritto spontaneo del reclamante del 21 luglio 2023 (v. act. 9), il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua decisione (v. act. 6), per cui un'eventuale viola- zione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata (v. supra con- sid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.

E. 3 Il reclamante contesta l’esistenza di sufficienti indizi di reato a suo carico e quindi il mantenimento del sequestro del suo conto bancario. Egli ritiene di avere dimostrato l’origine lecita dei valori ivi depositati, legati, a suo dire, alla sua attività di avvocato d’affari, a una donazione da parte della moglie nonché a un finanziamento e a un prestito da parte di terzi finalizzati all’avvio di un’atti- vità di trading attraverso una società, progetto poi abbandonato.

E. 3.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confiscati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una restrizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche

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della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi- zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan- dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio della proporzionalità (v. sentenza del Tribunale federale 1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.2 e 3.5 con rinvii; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 con- sid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionata se porta su valori che potreb- bero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem- bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).

E. 3.2 In concreto, come già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il MPC sospetta che denaro proveniente da attività corruttiva a danno dello Stato ucraino sia giunto sul conto litigioso. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali sequestrati.

E. 3.2.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’art. 305bis n. 1bis CP) e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio, il reato presuppone l'esistenza di un antefatto da cui i valori patrimoniali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostru- zione della traccia fra reato e i valori patrimoniali da esso provenienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale

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6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in maniera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’ori- gine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e), risp. da un delitto fiscale qualificato.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il sospetto di riciclaggio di denaro può sussistere in particolare se le autorità penali dimostrano l’esistenza di attività tipiche ricollegabili a tale reato. Ciò è il caso, ad esempio, se ingenti somme di denaro sono spostate attraverso complessi movimenti di conti tra numerose persone e società coinvolte in diversi Paesi (compresi i cosiddetti domicili “offshore”), senza che vi sia una ragione economica plausibile per tali transazioni complesse (DTF 129 II 97 consid. 3.3; v. anche DTF 142 IV 297 consid. 7.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenze del Tribunale federale 1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.4; 1B_339/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 2.5; 1B_713/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.4.2; ACKERMANN, in Ackermann/Heine (ed.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, § 15 n. 51-55; FORSTER, Commentario basilese, 2015, n. 9 ad art. 27 CRic; PIETH, Commen- tario basilese, 4a ediz. 2019, n. 40, 48 e seg. ad art. 305bis CP). Il sospetto di riciclaggio di denaro può anche derivare da un collegamento evidente delle persone e dei conti interessati con transazioni finanziarie inserite nel contesto specifico di gravi casi di corruzione internazionale (v. sentenze del Tribunale federale 1B_339/2017 consid. 2.5; 1A.175-176/2004 del 25 novembre 2004 consid. 2.7 e consid. 3.4-3.5).

E. 3.2.2 In concreto, oltre a quanto già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il MPC, nella sua risposta del 1° giugno 2023, afferma che la rogatoria ricevuta dalle autorità ucraine in data 24 aprile 2023 “conferma il coinvolgimento del reclamante nei fatti oggetto del procedimento penale ucraino, per cui egli è imputato dei reati di appropriazione indebita e abuso di autorità (artt. 191 cpv. 5 e 364 cpv. 2 del codice penale dell’Ucraina) avendo egli agito in qualità di orga- nizzatore (ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 del codice penale ucraino) di un gruppo criminale (giusta l’art. 28 cpv. 3 del codice penale ucraino), e per cui l’autorità rogante ha richiesto, fra l’altro, il sequestro rogatoriale della relazione n. 1 inte- stata al reclamante presso la banca B. a Zurigo nonché delle (…) cassette di sicurezza presso la banca G. a Ginevra” (act. 3, pag. 3). Per quanto riguarda i potenziali atti vanificatori, l’autorità inquirente ha menzionato possibili flussi di denaro legati ai reati in Ucraina, dichiarando che, “sui rapporti di dare e avere fra il reclamante e sua moglie (H.) si rileva che egli dal 9 febbraio 2022 aveva

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anche procura (doc. MPC2_20230228_010_0129_F a MPC2_20230228_010_0132_F) su due cassette di sicurezza (n. 2 e n. 3) col- legate alla relazione n. 4 intestata alla moglie presso la banca G. a Ginevra, in cui egli aveva depositato importi in contanti di complessivi EUR 585'660.– e USD 7'400.– (fra il 18 febbraio 2022 e il 20 dicembre 2022, vedasi gli accessi di cui ai doc. MPC 10-02-0012/0013), posti sotto sequestro dal MPC con decreto del 10 marzo 2023 (non oggetto di reclamo) a seguito della perquisizione in data 28 febbraio 2023 da parte della Polizia giudiziaria federale (PGF) delle predette cassette di sicurezza. Si rileva altresì che in data 26 gennaio 2023 – data posteriore alle comunicazioni del NABU pubblicate in data 14 luglio 2022 e 30 dicembre 2022 – la moglie aveva revocato al reclamante la procura sulle citate cassette di sicurezza (doc. MPC MPC1_20230320_005_0008_F). Anche la provenienza di tali somme a contanti – depositate posteriormente ai fatti in- dagati in Ucraina – è oggetto di indagine del MPC” (act. 3, pag. 3). A mente del MPC, le movimentazioni in questione potrebbero essere legate agli atti corruttivi ipotizzati all’estero nonché costituire atti di riciclaggio commessi in Svizzera, ciò che l’inchiesta dovrà appurare.

E. 3.3 Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e con- divisibili, anche perché il procedimento elvetico si trova ad uno stadio iniziale, in cui occorre meglio approfondire le operazioni avvenute sul conto litigioso. Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono sufficienti indizi per ipotizzare che il conto del reclamante possa essere stato utilizzato per attività di riciclaggio sul territorio svizzero. In particolare, nella misura in cui tale conto è stato accreditato anche con valori patrimoniali prove- nienti da una donazione della moglie, di cui per il momento non si può escludere un ruolo nell’intera vicenda (v. supra consid. 3.2.2), ma toccato anche da altre operazioni che meritano i necessari approfondimenti, la connessione fra l’ipotetico reato e il conto sequestrato è da considerarsi data (v. supra con- sid. 3.1). Certo il reclamante ha avanzato una serie di spiegazioni che dimostre- rebbero l’origine lecita delle somme sotto sequestro, ma va preso atto che esse sono attualmente al vaglio degli inquirenti (v. act. 3, pag. 3), motivo per cui, visto lo stadio attuale dell’inchiesta, non spetta a questa Corte sostituirsi al MPC nella sua attività investigativa, la quale comunque, per ragioni di celerità (v. art. 5 cpv. 1 CPP) dovrà rapidamente chiarire la fondatezza o meno di tali spiegazioni.

Per il resto, ritenuto che i valori patrimoniali sotto sequestro ammontano a poco più di EUR 3 milioni (v. act. 1, pag. 4), a fronte di un danno per lo Stato ucraino valutato in EUR 10.6 milioni (v. supra consid. 2.2), si rileva che la misura contestata ossequia il principio della proporzionalità. Essendo la stessa stata adottata nel febbraio 2023, ossia sei mesi fa, e tenuto conto della presumibile complessità dell’inchiesta, tale principio è attualmente rispettato anche sotto il profilo temporale.

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E. 3.4 Asserendo che l’argomento decisivo per il MPC per il sequestro del conto liti- gioso sembrerebbe essere la domanda di assistenza giudiziaria internazionale ucraina del 24 marzo 2023, l’insorgente ripropone in questa sede le censure da lui presentate con gravame del 19 maggio 2023 dinanzi a questa medesima Corte avverso la decisione di sequestro rogatoriale dell’8 maggio 2023 (proce- dura RR.2023.66). Ora, premesso che per il momento il sequestro litigioso può essere già di per sé confermato sulla base delle considerazioni espresse in pre- cedenza, le censure concernenti la procedura rogatoriale, oggetto della causa RR.2023.66, non risultano qui direttamente rilevanti. Costituendo quella rogatoriale una procedura di diversa natura rispetto alla presente, la domanda tesa ad ottenere la sospensione della presente causa in attesa dell’esito della procedura RR.2023.66 andrebbe disattesa. Tuttavia, avendo questa Corte già statuito nella procedura RR.2023.66 con sentenza del 26 settembre 2023, essa è comunque divenuta priva d’oggetto. Ciò non toglie che anche per quanto riguarda il reato a monte il MPC dovrà celermente chinarsi sulle censure del reclamante e non potrà accontentarsi di rinviare semplicemente all’attività inve- stigativa in Ucraina. Il reato a monte è infatti un elemento della fattispecie che deve essere accertato dal giudice svizzero del riciclaggio in maniera non meno rigorosa del giudice chiamato a statuire sugli atti corruttivi in quanto tali, fatti salvi taluni alleggerimenti probatori ammessi dalla giurisprudenza (v. GRAF, art. 305bis CP, n. 26, in: Graf (ed.), Annotierter Kommentar StGB, 2020 e riferi- menti). Un’ipotesi da verificare sarà comunque anche quella di un eventuale delitto fiscale qualificato ex art. 305bis n. 1bis CP (v. supra consid. 3.2.1 nonché FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht, 2016, pag. 26 e segg., 77 e segg.).

E. 4 Pertanto, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra le ipotesi di reato e i valori patrimoniali sotto sequestro, ammessa inoltre la pro- porzionalità della misura, vi è da concludere che il gravame va respinto e il provvedimento impugnato confermato.

E. 5 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico del reclamante.

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Dispositiv
  1. La domanda di sospensione è divenuta priva d’oggetto.
  2. Il reclamo è respinto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 16 ottobre 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Goran Mazzucchelli,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2023.113

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Fatti:

A. Il 10 febbraio 2023, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), basandosi su una comunicazione ricevuta dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS), ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati corruttivi commessi a danno dello Stato ucraino (v. atto 01-00-0001 e seg. in- carto MPC).

B. Nell’ambito di tale inchiesta, il 13 febbraio 2023, il MPC ha ordinato l’edizione e il sequestro della documentazione concernente, tra l’altro, la relazione bancaria

n. 1 presso la banca B. intestata ad A., con blocco dei valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 1.4).

C. Con scritto del 17 aprile 2023, A. ha inoltrato al MPC un’istanza di dissequestro della relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.5).

D. Con decreto del 10 maggio 2023, il MPC, ritenendo presenti sospetti che i valori sequestrati possano provenire da reati corruttivi commessi in Ucraina, ha respinto la suddetta istanza (v. act. 1.2, pag. 2).

E. Con reclamo del 22 maggio 2023, A. è insorto contro il summenzionato decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, sul piano procedurale, la sospensione della presente procedura “in attesa dell’esito del ricorso del 19 maggio 2023 presentato da A. contro la decisione 8 maggio 2023 del Ministero pubblico della Confederazione concernente il se- questro dei medesimi valori patrimoniali in ambito rogatoriale (RH.23.0055 del Ministero pubblico della Confederazione” (act. 1, pag. 2). Nel merito, egli chiede che il reclamo venga accolto e il sequestro del suo conto revocato (v. ibidem).

F. Con risposta del 1° giugno 2023, il MPC ha chiesto di respingere integralmente il gravame (v. act. 3).

G. Con replica del 23 giugno 2023, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 8), l’insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 7).

- 3 -

H. Con scritto spontaneo del 21 luglio 2023, trasmesso al MPC per conoscenza (v. act. 10), il reclamante ha ribadito la propria posizione (v. act. 9).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei con- siderandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché TPF 2021 97 con- sid. 1.1 e rinvii).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 10 maggio 2023 (v. act. 1.2), è stata notificata al reclamante il giorno dopo (v. act. 1.3). Il reclamo, interposto il 22 maggio 2023, è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 1 e 2 CPP).

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di mas- sima, anche attuale (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 232 e segg.; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 2 ad art. 382 CPP, nonché le sentenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione del reclamante è dunque pacifica.

1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la

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denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui il MPC non si sarebbe minimamente confrontato con gli ar- gomenti da lui sostanziati, finalizzati a dimostrare l’origine lecita dei fondi depo- sitati sulla relazione litigiosa. A suo dire, “con la decisione impugnata il PF, dopo avere richiamato gli atti procedurali rilevanti e in più la decisione di entrata nel merito dell’8 maggio 2023 con riferimento alla domanda di assistenza interna- zionale giudiziaria presentata il 24 marzo 2023 dall’Ufficio nazionale anticorru- zione dell’Ucraina, ha laconicamente concluso che, allo stato attuale, sussi- stono quindi concreti motivi per il mantenimento del sequestro” (act. 1, pag. 9).

2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provve- dimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza supe- riore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 147 IV 409 con- sid. 5.3.4; 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 136 I 229 consid. 5.5). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sol- levati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 con- sid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Il diritto di essere sen- tito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sen- tenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

2.2 In concreto, il MPC, nel suo decreto del 10 maggio 2023, ha dichiarato di avere aperto il procedimento penale a carico del reclamante basandosi su una comunicazione MROS ricevuta il 31 gennaio 2023, “secondo cui A. è imputato, unitamente ad altre persone, in un procedimento penale in Ucraina per reati costituenti il reato a monte (Vortat). MROS segnalava, fra l’altro, la relazione bancaria n. 1 intestata ad A. presso la banca B. a Zurigo, sussistendo il sospetto che vi sia confluito denaro da porre in collegamento con l’attività criminale og- getto del procedimento penale ucraino” (act. 1.2). Nella decisione di sequestro

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del 13 febbraio 2023, l’autorità inquirente svizzera rilevava come “ad A. è con- testato di aver agito quale organizzatore di un sistema di corruzione finalizzato alla vendita a prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato di beni seque- strati gestiti dalla C. Secondo gli inquirenti ucraini, nel 2017-2018 A. ha proposto e ottenuto l’accordo dell’allora Capo della C. (D.) di implementare uno schema corruttivo finalizzato alla vendita di tali beni sequestrati, che avveniva sulla piat- taforma elettronica gestita dalla E. (società statale incaricata della vendita dei beni sequestrati), il cui allora direttore generale (F.) aveva aderito al patto cor- ruttivo ed assicurava l’assegnazione della vendita a prezzi scontati a società private predeterminate. Il NABU [ossia l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina] e il SAPO [ossia l’Ufficio specializzato anticorruzione del Ministero pubblico dell’Ucraina] hanno accertato che nel 2019 tali vendite illegali hanno causato un danno allo Stato dell’Ucraina di almeno UAH 426 milioni, corrispon- denti a CHF 10,6 milioni. Vi è il sospetto che le relazioni intestate ad A. presso la banca B. a Zurigo siano da porre in collegamento con l’attività criminale (Vor- tat) oggetto del procedimento penale condotto in Ucraina, in cui A. è imputato (…). All’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimo- niali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova, per ga- rantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità, restituiti ai danneggiati o confiscati” (act. 1.4, pag. 4 e seg.).

La motivazione in questione risulta sufficiente per comprendere i motivi per cui il MPC ha rifiutato di dissequestrare la relazione del reclamante, ciò che è del resto dimostrato dall’articolato gravame di 11 pagine da lui interposto. Con la sua risposta, seguita da una replica di 14 pagine (v. act. 7) e da un ulteriore scritto spontaneo del reclamante del 21 luglio 2023 (v. act. 9), il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua decisione (v. act. 6), per cui un'eventuale viola- zione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata (v. supra con- sid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.

3. Il reclamante contesta l’esistenza di sufficienti indizi di reato a suo carico e quindi il mantenimento del sequestro del suo conto bancario. Egli ritiene di avere dimostrato l’origine lecita dei valori ivi depositati, legati, a suo dire, alla sua attività di avvocato d’affari, a una donazione da parte della moglie nonché a un finanziamento e a un prestito da parte di terzi finalizzati all’avvio di un’atti- vità di trading attraverso una società, progetto poi abbandonato.

3.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confiscati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una restrizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche

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della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi- zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan- dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio della proporzionalità (v. sentenza del Tribunale federale 1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.2 e 3.5 con rinvii; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 con- sid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionata se porta su valori che potreb- bero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem- bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).

3.2 In concreto, come già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il MPC sospetta che denaro proveniente da attività corruttiva a danno dello Stato ucraino sia giunto sul conto litigioso. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali sequestrati.

3.2.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. un delitto fiscale qualificato ai sensi dell’art. 305bis n. 1bis CP) e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio, il reato presuppone l'esistenza di un antefatto da cui i valori patrimoniali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostru- zione della traccia fra reato e i valori patrimoniali da esso provenienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale

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6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in maniera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’ori- gine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e), risp. da un delitto fiscale qualificato.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il sospetto di riciclaggio di denaro può sussistere in particolare se le autorità penali dimostrano l’esistenza di attività tipiche ricollegabili a tale reato. Ciò è il caso, ad esempio, se ingenti somme di denaro sono spostate attraverso complessi movimenti di conti tra numerose persone e società coinvolte in diversi Paesi (compresi i cosiddetti domicili “offshore”), senza che vi sia una ragione economica plausibile per tali transazioni complesse (DTF 129 II 97 consid. 3.3; v. anche DTF 142 IV 297 consid. 7.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenze del Tribunale federale 1B_394/2021 del 16 giugno 2022 consid. 3.4; 1B_339/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 2.5; 1B_713/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.4.2; ACKERMANN, in Ackermann/Heine (ed.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, § 15 n. 51-55; FORSTER, Commentario basilese, 2015, n. 9 ad art. 27 CRic; PIETH, Commen- tario basilese, 4a ediz. 2019, n. 40, 48 e seg. ad art. 305bis CP). Il sospetto di riciclaggio di denaro può anche derivare da un collegamento evidente delle persone e dei conti interessati con transazioni finanziarie inserite nel contesto specifico di gravi casi di corruzione internazionale (v. sentenze del Tribunale federale 1B_339/2017 consid. 2.5; 1A.175-176/2004 del 25 novembre 2004 consid. 2.7 e consid. 3.4-3.5).

3.2.2 In concreto, oltre a quanto già indicato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il MPC, nella sua risposta del 1° giugno 2023, afferma che la rogatoria ricevuta dalle autorità ucraine in data 24 aprile 2023 “conferma il coinvolgimento del reclamante nei fatti oggetto del procedimento penale ucraino, per cui egli è imputato dei reati di appropriazione indebita e abuso di autorità (artt. 191 cpv. 5 e 364 cpv. 2 del codice penale dell’Ucraina) avendo egli agito in qualità di orga- nizzatore (ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 del codice penale ucraino) di un gruppo criminale (giusta l’art. 28 cpv. 3 del codice penale ucraino), e per cui l’autorità rogante ha richiesto, fra l’altro, il sequestro rogatoriale della relazione n. 1 inte- stata al reclamante presso la banca B. a Zurigo nonché delle (…) cassette di sicurezza presso la banca G. a Ginevra” (act. 3, pag. 3). Per quanto riguarda i potenziali atti vanificatori, l’autorità inquirente ha menzionato possibili flussi di denaro legati ai reati in Ucraina, dichiarando che, “sui rapporti di dare e avere fra il reclamante e sua moglie (H.) si rileva che egli dal 9 febbraio 2022 aveva

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anche procura (doc. MPC2_20230228_010_0129_F a MPC2_20230228_010_0132_F) su due cassette di sicurezza (n. 2 e n. 3) col- legate alla relazione n. 4 intestata alla moglie presso la banca G. a Ginevra, in cui egli aveva depositato importi in contanti di complessivi EUR 585'660.– e USD 7'400.– (fra il 18 febbraio 2022 e il 20 dicembre 2022, vedasi gli accessi di cui ai doc. MPC 10-02-0012/0013), posti sotto sequestro dal MPC con decreto del 10 marzo 2023 (non oggetto di reclamo) a seguito della perquisizione in data 28 febbraio 2023 da parte della Polizia giudiziaria federale (PGF) delle predette cassette di sicurezza. Si rileva altresì che in data 26 gennaio 2023 – data posteriore alle comunicazioni del NABU pubblicate in data 14 luglio 2022 e 30 dicembre 2022 – la moglie aveva revocato al reclamante la procura sulle citate cassette di sicurezza (doc. MPC MPC1_20230320_005_0008_F). Anche la provenienza di tali somme a contanti – depositate posteriormente ai fatti in- dagati in Ucraina – è oggetto di indagine del MPC” (act. 3, pag. 3). A mente del MPC, le movimentazioni in questione potrebbero essere legate agli atti corruttivi ipotizzati all’estero nonché costituire atti di riciclaggio commessi in Svizzera, ciò che l’inchiesta dovrà appurare.

3.3 Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e con- divisibili, anche perché il procedimento elvetico si trova ad uno stadio iniziale, in cui occorre meglio approfondire le operazioni avvenute sul conto litigioso. Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono sufficienti indizi per ipotizzare che il conto del reclamante possa essere stato utilizzato per attività di riciclaggio sul territorio svizzero. In particolare, nella misura in cui tale conto è stato accreditato anche con valori patrimoniali prove- nienti da una donazione della moglie, di cui per il momento non si può escludere un ruolo nell’intera vicenda (v. supra consid. 3.2.2), ma toccato anche da altre operazioni che meritano i necessari approfondimenti, la connessione fra l’ipotetico reato e il conto sequestrato è da considerarsi data (v. supra con- sid. 3.1). Certo il reclamante ha avanzato una serie di spiegazioni che dimostre- rebbero l’origine lecita delle somme sotto sequestro, ma va preso atto che esse sono attualmente al vaglio degli inquirenti (v. act. 3, pag. 3), motivo per cui, visto lo stadio attuale dell’inchiesta, non spetta a questa Corte sostituirsi al MPC nella sua attività investigativa, la quale comunque, per ragioni di celerità (v. art. 5 cpv. 1 CPP) dovrà rapidamente chiarire la fondatezza o meno di tali spiegazioni.

Per il resto, ritenuto che i valori patrimoniali sotto sequestro ammontano a poco più di EUR 3 milioni (v. act. 1, pag. 4), a fronte di un danno per lo Stato ucraino valutato in EUR 10.6 milioni (v. supra consid. 2.2), si rileva che la misura contestata ossequia il principio della proporzionalità. Essendo la stessa stata adottata nel febbraio 2023, ossia sei mesi fa, e tenuto conto della presumibile complessità dell’inchiesta, tale principio è attualmente rispettato anche sotto il profilo temporale.

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3.4 Asserendo che l’argomento decisivo per il MPC per il sequestro del conto liti- gioso sembrerebbe essere la domanda di assistenza giudiziaria internazionale ucraina del 24 marzo 2023, l’insorgente ripropone in questa sede le censure da lui presentate con gravame del 19 maggio 2023 dinanzi a questa medesima Corte avverso la decisione di sequestro rogatoriale dell’8 maggio 2023 (proce- dura RR.2023.66). Ora, premesso che per il momento il sequestro litigioso può essere già di per sé confermato sulla base delle considerazioni espresse in pre- cedenza, le censure concernenti la procedura rogatoriale, oggetto della causa RR.2023.66, non risultano qui direttamente rilevanti. Costituendo quella rogatoriale una procedura di diversa natura rispetto alla presente, la domanda tesa ad ottenere la sospensione della presente causa in attesa dell’esito della procedura RR.2023.66 andrebbe disattesa. Tuttavia, avendo questa Corte già statuito nella procedura RR.2023.66 con sentenza del 26 settembre 2023, essa è comunque divenuta priva d’oggetto. Ciò non toglie che anche per quanto riguarda il reato a monte il MPC dovrà celermente chinarsi sulle censure del reclamante e non potrà accontentarsi di rinviare semplicemente all’attività inve- stigativa in Ucraina. Il reato a monte è infatti un elemento della fattispecie che deve essere accertato dal giudice svizzero del riciclaggio in maniera non meno rigorosa del giudice chiamato a statuire sugli atti corruttivi in quanto tali, fatti salvi taluni alleggerimenti probatori ammessi dalla giurisprudenza (v. GRAF, art. 305bis CP, n. 26, in: Graf (ed.), Annotierter Kommentar StGB, 2020 e riferi- menti). Un’ipotesi da verificare sarà comunque anche quella di un eventuale delitto fiscale qualificato ex art. 305bis n. 1bis CP (v. supra consid. 3.2.1 nonché FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht, 2016, pag. 26 e segg., 77 e segg.).

4. Pertanto, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra le ipotesi di reato e i valori patrimoniali sotto sequestro, ammessa inoltre la pro- porzionalità della misura, vi è da concludere che il gravame va respinto e il provvedimento impugnato confermato.

5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.– a carico del reclamante.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di sospensione è divenuta priva d’oggetto. 2. Il reclamo è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 17 ottobre 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Goran Mazzucchelli - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).