Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Sachverhalt
A. Il 19 novembre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di A., B. e altri per i reati di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 CP/I), riciclaggio aggravato dalla finalità di favorire l’associazione mafiosa “Cosa Nostra” (art. 648-bis e 416- bis CP/I) e tentato trasferimento fraudolento di valori aggravato dall’avere agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa “Cosa Nostra” (art. 512-bis e 416-bis CP/I). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver occultato e sottratto alle autorità di perseguimento penale italiane rilevanti somme di de- naro di provenienza illecita in quanto accumulate grazie ai loro rapporti con l’organizzazione criminale denominata “Cosa Nostra”. Il denaro in questione sarebbe stato trasferito anche in Svizzera (v. rogatoria del 19 novembre 2021, pag. 1 e segg., in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confe- derazione, in seguito: MPC).
Con la sua domanda, l’autorità rogante postula il sequestro preventivo di valori eventualmente giacenti presso la banca C. (in seguito: banca C.) ri- conducibili a A. e a suoi stretti congiunti, nonché l’acquisizione di ogni infor- mazione utile sul conto corrente SWIFT 1 e IBAN 2 presso la banca C., oltre ad altri conti riconducibili agli indagati B. e A., al figlio di quest’ultimo D. o alla moglie E. (v. rogatoria, pag. 4).
B. Con decisione del 22 dicembre 2021, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia ha delegato la rogatoria, è entrato nel merito della domanda di assistenza di cui sopra, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisione separata (v. rubrica 4 incarto MPC). Il medesimo giorno, esso ha ordinato alla banca C. la consegna della documentazione concernente la relazione bancaria n. 2 intestata ad A., nonché il sequestro dei valori ivi de- positati. Con scritto del 27 dicembre 2021, la banca ha confermato il blocco del conto, mentre in data 18 gennaio 2022 ha trasmesso la documentazione bancaria (v. act. 1.3, pag. 3).
C. Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2022, il MPC ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante di svariata documentazione bancaria concernente la relazione n. 2 presso la banca C. intestata ad A., confermando il sequestro dei valori ivi depositati (v. act. 1.3).
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D. Il 4 marzo 2022, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postu- lando, in via principale, l’annullamento della stessa, la restituzione della do- cumentazione bancaria e lo sblocco del suo conto. In via subordinata, egli chiede che «il §2. del dispositivo della decisione di chiusura del 3 febbraio 2022 del Ministero Pubblico della Confederazione è modificato nel senso che non verrà trasmesso: lo scritto dell’Avv. F. del 23 maggio 2019, con allegato il documento denominato Affidavit redatto dell’Avv. G. (rif. da 0034 29_00240 a 003429_00247), lo scritto dell’Avv. F. dell’8 maggio 2019 con relativi allegati (rif. da 003429_00247 a 003429_00279), lo scambio e-mail intercorso con l’Avv. F. (rif. da 00342900280 a 003429_00281); verranno an- neriti i nominativi dell’Avv. F. e dell’Avv. G. contenuti nei documenti bancari relativi al n. 2 intestato al Signor A., in essere presso l’istituto bancario C., e meglio nei formulari denominati “Rapporto di identificazione e Profilo di Ri- schio persona fisica” (rif. da 003429_00233 a 03429_00239) e nei vari rap- porti visita (rif. 03429_00309 a 03429_00310)» (act 1, pag. 13 e seg.).
E. Con osservazioni del 21 e 24 marzo 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il MPC hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 19 aprile 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 17), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 16).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53) e l’art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazio- nale, conclusa il 15 novembre 2000, entrata in vigore per l’Italia il 1° settembre 2006 e per la Svizzera il 26 novembre 2006 (RS 0.311.54). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
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E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 Il ricorrente contesta innanzitutto l’esposto fattuale contenuto nella decisione impugnata, nella misura in cui il MPC, basandosi sulla domanda di assistenza, avrebbe effettuato una ricostruzione parziale e fuorviante dei fatti che lo hanno interessato, sia in relazione a pregresse procedure penali a suo carico che nell’ambito dell’attuale procedura in Italia, per la quale egli contesta, basandosi su di una decisione del 3 dicembre 2021 della Sezione per il riesame dei prov- vedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro presso il Tribunale di Palermo, l’aggravante di cui all’art. 416-bis CP/I.
E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità italiana «evidenzia preliminarmente che A., noto costruttore di Palermo, aveva svolto la sua fiorente attività imprenditoriale, ini- ziata intorno al 1970, in stretto contatto con i vertici dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" e, in particolare, con i noti corleonesi H., I. e J. Si era accertato, infatti, che egli, utilizzando la propria posizione di imprenditore in con- tatto con il mondo finanziario, aveva aiutato ad occultare e investire gli ingenti
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capitali illeciti della suddetta organizzazione criminale (spesso ricorrendo all'a- pertura, in Italia e all'estero, compresa la Svizzera, di conti corrente intestati a se stesso, ai suoi familiari o a terze persone), ricevendo in cambio da "Cosa nostra" favori e agevolazioni che gli consentirono una vorticosa espansione im- prenditoriale. Pertanto, A., in data 26 novembre 2001, veniva tratto in arresto per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis del codice penale) e poi condannato con sentenza del Giudice per l'udienza preli- minare del Tribunale di Palermo, emessa il 30 ottobre 2006 nel procedimento 4116/1999 mod. 21, alla pena di anni 5 di reclusione (ma con successiva di- chiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte di Appello di Palermo con sentenza del 15 aprile 2009). Ancora, con sentenza n. 1894 del 2014, di- venuta definitiva, la Corte di Appello di Milano condannava A. per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies della legge 7 agosto 1992
n. 356, ora art. 512-bis del codice penale) poiché, attraverso varie operazioni finanziarie, aveva occultato ingenti somme di denaro (circa 13 milioni di euro) avvalendosi, tra l'altro, dell'aiuto di K., dirigente della banca L. di Lugano (an- ch'egli condannato nel medesimo procedimento). Inoltre, con provvedimento del 20 maggio 2020, definitivo in data 14 luglio 2021, la Corte di Appello di Pa- lermo ordinava la confisca di tutto il patrimonio di A., per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro (composto da diverse società, numerosi immobili e svariati conti corrente accesi sia in Italia che in altri Stati), poiché ritenuto pro- vento della sua attività delittuosa prima descritta. Più di recente, è stato avviato il procedimento penale n. 10948/21 Mod. 21 essendo emerso che, nonostante la confisca di tutto il suo patrimonio, A. ha ancora la disponibilità di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita poiché accumulate grazie ai suoi rap- porti con "Cosa nostra". Tra queste somme, è stata individuata anche quella originariamente ammontante a oltre 22 milioni di euro, depositata in un conto corrente presso la banca "C." (SWIFT 1 - IBAN 2) e investita in fondi fiduciari. AI fine di occultare tale denaro e sottrarlo ai provvedimenti dell'Autorità Giudi- ziaria italiana, in data 28 luglio 2021 A. è riuscito a trasferire dal suddetto conto svizzero la somma di euro 18.399.996 spostandola presso il conto corrente ban- cario n. 3 aperto presso la banca M. Albania, succursale N., a lui intestato. In particolare, questa operazione si e realizzata grazie, innanzitutto, all’ausilio pre- stato ad A. dal commercialista palermitano B., il quale, a sua volta, si è avvalso di O., broker svizzero di origine italiana, e di P., petroliere albanese. Costoro, in cambio di una pattuita provvigione di circa 4 milioni di euro, sono riusciti a mo- netizzare la suddetta somma (investita in un fondo fiduciario) e a investire i re- stanti 4 milioni circa di euro in un bond argentino. Poi, hanno proceduto all'ac- censione di due conti correnti presso la banca M. di Tirana, uno a nome di A. e l'altro a nome di B.; quindi, in tempi rapidissimi, hanno disposto, dal conto tici- nese, il bonifico dei soldi monetizzati dal fondo fiduciario in favore del conto albanese del predetto costruttore. II programma criminoso prevedeva anche che il commercialista B., munito di apposita procura, dapprima travasasse tali somme depositate presso la banca M. sul proprio conto acceso presso lo stesso
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istituto di credito e poi le trasferisse ad una società di Singapore o di Hong Kong per il tramite delia società petrolifera di P. Tuttavia, questa seconda fase del progetto non si è realizzata per l'intervento, a loro insaputa, della Procura Spe- ciale contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata della Repubblica d'Alba- nia (S.P.A.K.) che, venuta a conoscenza dell'operazione, ha segnalato la vi- cenda a questo Ufficio di Procura. Sulla base del suddetto, grave, quadro indi- ziario e stata avanzata da questa Procura della Repubblica una richiesta di ap- plicazione di misure cautelari personali e reali, accolta dal Giudice per le Inda- gini Preliminari del Tribunale di Palermo che, con ordinanza emessa in data 10 novembre 2021, ha applicato ad A. la misura degli arresti domiciliari (in ragione della sua avanzata età) e a B. la misura della custodia in carcere, per i reati sopra riportati» (rogatoria del 19 novembre 2021, pag. 2 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). L’autorità rogante ha aggiunto che il Giudice per le Indagini Pre- liminari del Tribunale di Palermo ha anche disposto il sequestro preventivo di diversi valori patrimoniali, tra i quali quelli “eventualmente giacenti, in qualunque forma, presso la banca C., a nome di A. o dei suoi stretti congiunti” (ibidem, pag. 3 e seg.)
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti, indipendentemente dalla decisione del Tribunale di Pa- lermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, del 3 dicembre 2021 – quindi susseguente alla rogatoria – prodotta col ricorso, che, “in parziale accoglimento della richie- sta di riesame (…) nell’interesse di A. (…) esclude, in relazione al delitto di cui al capo c), la contestata aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cp, conferma nel resto l’impugnata ordinanza ivi compresa la misura adottata” (act. 1.4) e di cui si prende atto, senza per questo intravvedere nell’esposto dei fatti dell’autorità rogante errori, lacune o contraddizioni ai sensi della suddetta giurisprudenza (v. supra consid. 2.1 in fine). Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il ruolo attribuito al ricorrente nella vicenda. Non spetta del resto al giudice dell'as- sistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tanto- meno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione li- tigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investiga- tiva e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 3 L’insorgente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui il reato di cui all’art. 416-bis CP sarebbe già stato escluso dalla Se- zione per il riesame del Tribunale di Palermo e il prospettato reato di autorici- claggio italiano non potrebbe essere paragonato al reato di riciclaggio previsto dall’ordinamento svizzero, dal momento che il reato presupposto indicato nella rogatoria, corrispondente al reato di cui all’art. 289 CP, ossia sottrazione di cose
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requisite o sequestrate, non sarebbe un crimine, e non potrebbe quindi fungere da reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP.
E. 3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente es- sere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii; TPF 2020 30 consid. 4.2).
E. 3.2 In concreto, premesso che non tocca al giudice dell'assistenza approfondire i fatti descritti in rogatoria tantomeno statuire sulle accuse formulate dall'autorità rogante nei confronti degli indagati, si rileva che le operazioni descritte nella rogatoria possono essere sussunte al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i valori og- getto delle operazioni in questione non costituiscono beni già oggetto di deci- sione di confisca, bensì nuovi valori patrimoniali scoperti dall’autorità di perse- guimento penale italiana di presunta origine criminale (v. rogatoria, pag. 3). Come rettamente osservato dal MPC in sede di risposta (v. act. 8, pag. 4), l’ag- gravante di cui all’art. 416-bis CP/I, esclusa per il ricorrente dal Tribunale di Palermo (v. supra consid. 2.2 in fine), continua a essere contestata a B., il quale è in particolare accusato di aver prestato ausilio al ricorrente per lo spostamento di EUR 18'399'996.– da un conto corrente presso la banca C. al conto corrente bancario n. 3 presso la banca M. Albania, succursale N., intestato al ricorrente, avvenuto in data 28 luglio 2021 (v. rogatoria, pag. 3). Gli atti rimproverati a B. possono dunque essere sussunti in Svizzera anche al reato di organizzazione
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criminale giusta l’art. 260ter CP. Inoltre, essendo i ricorrenti accusati di trasferi- mento fraudolento di valori (v. art. 512-bis CP/I), reato che in concreto sarebbe stato commesso mediante la confezione di documenti falsi, i fatti oggetto dell’in- chiesta estera possono ugualmente essere sussunti al reato di falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 CP. Visto quanto precede, il requisito della doppia punibilità è da considerarsi adempiuto. Anche questa censura va pertanto re- spinta.
E. 4 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi sia il segreto professionale dell’avvocato, dato che la stessa riguarderebbe anche atti redatti dai suoi legali avv. F. e G., sia il principio della proporzionalità, visto che detti atti risulterebbero comunque inutili per il procedimento italiano. Egli chiede quindi che determinati scritti e scambi di e-mail non vengano trasmessi all’autorità rogata e che in altri documenti i nominativi dei due legali vengano oscurati.
E. 4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
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sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 con- sid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verifi- care essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 con- sid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità po- tenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con- sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richie- dente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 722, pag. 798 e seg.).
E. 4.2 Nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre (art. 9 AIMP). La facoltà di non deporre è regolata dagli art. 168 e segg. CPP. Giusta l’art. 171 cpv. 1 CPP, la testimo- nianza può essere rifiutata su fatti coperti dal segreto professionale ai sensi dell'art. 321 n. 1 CP, il quale comprende anche il segreto professionale degli avvocati.
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Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il suo avvocato non possono essere sequestrati se l'avvocato è autorizzato a rappresentare la persona davanti ai tribunali svizzeri secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) e non è egli stesso imputato nel medesimo contesto fattuale. Il se- greto professionale in questione riguarda l'attività tipica dell'avvocato, la quale consiste nella consulenza giuridica, nell'allestimento di atti giuridici così come nell'assistenza o nel patrocinio di una persona dinanzi a un'autorità amministra- tiva o giudiziaria (DTF 135 III 410 consid. 3.3). Attività come la gestione di patrimoni, mandati in consigli di amministrazione o la gestione d’affari non sono coperte dal segreto professionale dell’avvocato (TPF 2008 141 consid. 4.1). L’obbligo di sostanziare l’esistenza di un segreto professionale dell’avvocato è più ampio nella procedura di assistenza internazionale, e nella rispettiva proce- dura ricorsuale, che nella procedura penale nazionale (TPF 2015 121 con- sid. 7.3).
E. 4.3 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che il ricorrente è indagato nel procedimento estero. Il MPC ha del resto indicato che la relazione oggetto della decisione impugnata “è stata oggetto in data 26 luglio 2021 di un accredito di EUR 18’500’000 proveniente dalla relazione bancaria n. 4 intestato alla fondazione di famiglia Q. presso la banca C., fondazione di cui risulta essere fondatore A. e beneficiari D., R., S. e E. Inoltre, la relazione bancaria in questione è stata oggetto in data 28 luglio 2021 di un addebito di EUR 18'400’009.24 a favore del conto n. IBAN 5 intestato ad A. presso la banca M. di Tirana/Albania, operazione finanziaria indicata dalla autorità rogante nella domanda di assistenza giudiziaria del 19 novembre 2021” (act. 1.3, pag. 5). Le operazioni in questione necessitano di approfondimenti che l’autorità rogante deve potere effettuare, vista la natura dei reati, con l’au- silio di tutta la documentazione bancaria disponibile, al fine di ricostruire tutti i flussi patrimoniali intervenuti tra le soggettività coinvolte nelle indagini. Per quanto riguarda il segreto professionale dell’avvocato invocato dal ricorrente in relazione agli atti redatti dagli avv. F. e G. contenuti nella documentazione ban- caria litigiosa, si rileva che gli stessi, nella misura in cui concernono unicamente l’intermediazione fornita dai legali nei rapporti con la banca per l’apertura del conto e, in particolare, per la giustificazione della provenienza dei valori del ri- corrente, attività di natura commerciale che può essere fornita anche da un fi- duciario o da un gestore patrimoniale, non fanno parte dell’attività tipica dell’av- vocato (v. supra consid. 4.2). Più particolarmente, essi contengono: riassunti delle vicende processuali italiane del ricorrente (non certo segrete vis-à-vis dello Stato rogante) all’attenzione della banca per il “rapporto identificazione e profilo di rischio persona fisica” (v. atti da 003429_00240 a 003429 _00247 nonché da 003429_00247 a 00342900279 incarto MPC); uno scambio di e-mail relativo all’apertura del conto litigioso (v. atti da 003429_00280 a 003429_00281 incarto
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MPC); vari formulari della banca finalizzati alla raccolta di informazioni del cliente per l’apertura di un conto bancario (v. atti da 003429_00233 a 003429_00239 incarto MPC); rapporti di visita, dove viene tra l’altro menzionato un ordine di bonifico di EUR 18’4000'000.– a favore di un conto estero del ricor- rente (v. atti da 003429_00309 a 003429 a 00310 incarto MPC). Contrariamente all’assunto ricorsuale, l’allestimento di questo tipo di documentazione bancaria non rientra nell’attività tipica dell’avvocato a prescindere dal fatto che si basi o meno su pregresse conoscenze fattuali e giuridiche acquisite nella difesa del ricorrente. Decisivo è il fatto che il tutto sia esclusivamente funzionale all’aper- tura e alla gestione di una relazione bancaria, al centro per altro della rogatoria estera. Per lo stesso motivo, la richiesta di anonimizzazione presentata dal ri- corrente a titolo subordinato deve essere disattesa.
Spetterà infine al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.
E. 4.4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
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E. 4.4.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 2.2 e 4.2) nonché l’importo di EUR 18'399'996.– che l’autorità rogante ha indicato essere la somma occultata e sottratta all’autorità giudiziaria italiana dal ricorrente mediante trasferimento del 28 luglio 2021 (v. supra consid. 2.2), importo deci- samente superiore ai valori qui sequestrati (saldo al 31 dicembre 2021: EUR 99'932.26; v. act. 1.3, pag. 4), è senz'altro possibile concludere che esi- stono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata al ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in que- stione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero progredisca (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il se- questro va confermato e la relativa censura respinta.
E. 5 In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e le decisioni impugnate con- fermate.
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 5 maggio 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Maurizio Pagliuca,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.36
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Fatti: A. Il 19 novembre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di A., B. e altri per i reati di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 CP/I), riciclaggio aggravato dalla finalità di favorire l’associazione mafiosa “Cosa Nostra” (art. 648-bis e 416- bis CP/I) e tentato trasferimento fraudolento di valori aggravato dall’avere agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa “Cosa Nostra” (art. 512-bis e 416-bis CP/I). In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver occultato e sottratto alle autorità di perseguimento penale italiane rilevanti somme di de- naro di provenienza illecita in quanto accumulate grazie ai loro rapporti con l’organizzazione criminale denominata “Cosa Nostra”. Il denaro in questione sarebbe stato trasferito anche in Svizzera (v. rogatoria del 19 novembre 2021, pag. 1 e segg., in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confe- derazione, in seguito: MPC).
Con la sua domanda, l’autorità rogante postula il sequestro preventivo di valori eventualmente giacenti presso la banca C. (in seguito: banca C.) ri- conducibili a A. e a suoi stretti congiunti, nonché l’acquisizione di ogni infor- mazione utile sul conto corrente SWIFT 1 e IBAN 2 presso la banca C., oltre ad altri conti riconducibili agli indagati B. e A., al figlio di quest’ultimo D. o alla moglie E. (v. rogatoria, pag. 4).
B. Con decisione del 22 dicembre 2021, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia ha delegato la rogatoria, è entrato nel merito della domanda di assistenza di cui sopra, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisione separata (v. rubrica 4 incarto MPC). Il medesimo giorno, esso ha ordinato alla banca C. la consegna della documentazione concernente la relazione bancaria n. 2 intestata ad A., nonché il sequestro dei valori ivi de- positati. Con scritto del 27 dicembre 2021, la banca ha confermato il blocco del conto, mentre in data 18 gennaio 2022 ha trasmesso la documentazione bancaria (v. act. 1.3, pag. 3).
C. Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2022, il MPC ha ordinato la trasmis- sione all’autorità rogante di svariata documentazione bancaria concernente la relazione n. 2 presso la banca C. intestata ad A., confermando il sequestro dei valori ivi depositati (v. act. 1.3).
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D. Il 4 marzo 2022, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postu- lando, in via principale, l’annullamento della stessa, la restituzione della do- cumentazione bancaria e lo sblocco del suo conto. In via subordinata, egli chiede che «il §2. del dispositivo della decisione di chiusura del 3 febbraio 2022 del Ministero Pubblico della Confederazione è modificato nel senso che non verrà trasmesso: lo scritto dell’Avv. F. del 23 maggio 2019, con allegato il documento denominato Affidavit redatto dell’Avv. G. (rif. da 0034 29_00240 a 003429_00247), lo scritto dell’Avv. F. dell’8 maggio 2019 con relativi allegati (rif. da 003429_00247 a 003429_00279), lo scambio e-mail intercorso con l’Avv. F. (rif. da 00342900280 a 003429_00281); verranno an- neriti i nominativi dell’Avv. F. e dell’Avv. G. contenuti nei documenti bancari relativi al n. 2 intestato al Signor A., in essere presso l’istituto bancario C., e meglio nei formulari denominati “Rapporto di identificazione e Profilo di Ri- schio persona fisica” (rif. da 003429_00233 a 03429_00239) e nei vari rap- porti visita (rif. 03429_00309 a 03429_00310)» (act 1, pag. 13 e seg.).
E. Con osservazioni del 21 e 24 marzo 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il MPC hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 19 aprile 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 17), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 16).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53) e l’art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazio- nale, conclusa il 15 novembre 2000, entrata in vigore per l’Italia il 1° settembre 2006 e per la Svizzera il 26 novembre 2006 (RS 0.311.54). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
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1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente contesta innanzitutto l’esposto fattuale contenuto nella decisione impugnata, nella misura in cui il MPC, basandosi sulla domanda di assistenza, avrebbe effettuato una ricostruzione parziale e fuorviante dei fatti che lo hanno interessato, sia in relazione a pregresse procedure penali a suo carico che nell’ambito dell’attuale procedura in Italia, per la quale egli contesta, basandosi su di una decisione del 3 dicembre 2021 della Sezione per il riesame dei prov- vedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro presso il Tribunale di Palermo, l’aggravante di cui all’art. 416-bis CP/I.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità italiana «evidenzia preliminarmente che A., noto costruttore di Palermo, aveva svolto la sua fiorente attività imprenditoriale, ini- ziata intorno al 1970, in stretto contatto con i vertici dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" e, in particolare, con i noti corleonesi H., I. e J. Si era accertato, infatti, che egli, utilizzando la propria posizione di imprenditore in con- tatto con il mondo finanziario, aveva aiutato ad occultare e investire gli ingenti
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capitali illeciti della suddetta organizzazione criminale (spesso ricorrendo all'a- pertura, in Italia e all'estero, compresa la Svizzera, di conti corrente intestati a se stesso, ai suoi familiari o a terze persone), ricevendo in cambio da "Cosa nostra" favori e agevolazioni che gli consentirono una vorticosa espansione im- prenditoriale. Pertanto, A., in data 26 novembre 2001, veniva tratto in arresto per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis del codice penale) e poi condannato con sentenza del Giudice per l'udienza preli- minare del Tribunale di Palermo, emessa il 30 ottobre 2006 nel procedimento 4116/1999 mod. 21, alla pena di anni 5 di reclusione (ma con successiva di- chiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte di Appello di Palermo con sentenza del 15 aprile 2009). Ancora, con sentenza n. 1894 del 2014, di- venuta definitiva, la Corte di Appello di Milano condannava A. per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies della legge 7 agosto 1992
n. 356, ora art. 512-bis del codice penale) poiché, attraverso varie operazioni finanziarie, aveva occultato ingenti somme di denaro (circa 13 milioni di euro) avvalendosi, tra l'altro, dell'aiuto di K., dirigente della banca L. di Lugano (an- ch'egli condannato nel medesimo procedimento). Inoltre, con provvedimento del 20 maggio 2020, definitivo in data 14 luglio 2021, la Corte di Appello di Pa- lermo ordinava la confisca di tutto il patrimonio di A., per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro (composto da diverse società, numerosi immobili e svariati conti corrente accesi sia in Italia che in altri Stati), poiché ritenuto pro- vento della sua attività delittuosa prima descritta. Più di recente, è stato avviato il procedimento penale n. 10948/21 Mod. 21 essendo emerso che, nonostante la confisca di tutto il suo patrimonio, A. ha ancora la disponibilità di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita poiché accumulate grazie ai suoi rap- porti con "Cosa nostra". Tra queste somme, è stata individuata anche quella originariamente ammontante a oltre 22 milioni di euro, depositata in un conto corrente presso la banca "C." (SWIFT 1 - IBAN 2) e investita in fondi fiduciari. AI fine di occultare tale denaro e sottrarlo ai provvedimenti dell'Autorità Giudi- ziaria italiana, in data 28 luglio 2021 A. è riuscito a trasferire dal suddetto conto svizzero la somma di euro 18.399.996 spostandola presso il conto corrente ban- cario n. 3 aperto presso la banca M. Albania, succursale N., a lui intestato. In particolare, questa operazione si e realizzata grazie, innanzitutto, all’ausilio pre- stato ad A. dal commercialista palermitano B., il quale, a sua volta, si è avvalso di O., broker svizzero di origine italiana, e di P., petroliere albanese. Costoro, in cambio di una pattuita provvigione di circa 4 milioni di euro, sono riusciti a mo- netizzare la suddetta somma (investita in un fondo fiduciario) e a investire i re- stanti 4 milioni circa di euro in un bond argentino. Poi, hanno proceduto all'ac- censione di due conti correnti presso la banca M. di Tirana, uno a nome di A. e l'altro a nome di B.; quindi, in tempi rapidissimi, hanno disposto, dal conto tici- nese, il bonifico dei soldi monetizzati dal fondo fiduciario in favore del conto albanese del predetto costruttore. II programma criminoso prevedeva anche che il commercialista B., munito di apposita procura, dapprima travasasse tali somme depositate presso la banca M. sul proprio conto acceso presso lo stesso
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istituto di credito e poi le trasferisse ad una società di Singapore o di Hong Kong per il tramite delia società petrolifera di P. Tuttavia, questa seconda fase del progetto non si è realizzata per l'intervento, a loro insaputa, della Procura Spe- ciale contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata della Repubblica d'Alba- nia (S.P.A.K.) che, venuta a conoscenza dell'operazione, ha segnalato la vi- cenda a questo Ufficio di Procura. Sulla base del suddetto, grave, quadro indi- ziario e stata avanzata da questa Procura della Repubblica una richiesta di ap- plicazione di misure cautelari personali e reali, accolta dal Giudice per le Inda- gini Preliminari del Tribunale di Palermo che, con ordinanza emessa in data 10 novembre 2021, ha applicato ad A. la misura degli arresti domiciliari (in ragione della sua avanzata età) e a B. la misura della custodia in carcere, per i reati sopra riportati» (rogatoria del 19 novembre 2021, pag. 2 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). L’autorità rogante ha aggiunto che il Giudice per le Indagini Pre- liminari del Tribunale di Palermo ha anche disposto il sequestro preventivo di diversi valori patrimoniali, tra i quali quelli “eventualmente giacenti, in qualunque forma, presso la banca C., a nome di A. o dei suoi stretti congiunti” (ibidem, pag. 3 e seg.)
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti, indipendentemente dalla decisione del Tribunale di Pa- lermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, del 3 dicembre 2021 – quindi susseguente alla rogatoria – prodotta col ricorso, che, “in parziale accoglimento della richie- sta di riesame (…) nell’interesse di A. (…) esclude, in relazione al delitto di cui al capo c), la contestata aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cp, conferma nel resto l’impugnata ordinanza ivi compresa la misura adottata” (act. 1.4) e di cui si prende atto, senza per questo intravvedere nell’esposto dei fatti dell’autorità rogante errori, lacune o contraddizioni ai sensi della suddetta giurisprudenza (v. supra consid. 2.1 in fine). Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il ruolo attribuito al ricorrente nella vicenda. Non spetta del resto al giudice dell'as- sistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tanto- meno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione li- tigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investiga- tiva e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
3. L’insorgente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui il reato di cui all’art. 416-bis CP sarebbe già stato escluso dalla Se- zione per il riesame del Tribunale di Palermo e il prospettato reato di autorici- claggio italiano non potrebbe essere paragonato al reato di riciclaggio previsto dall’ordinamento svizzero, dal momento che il reato presupposto indicato nella rogatoria, corrispondente al reato di cui all’art. 289 CP, ossia sottrazione di cose
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requisite o sequestrate, non sarebbe un crimine, e non potrebbe quindi fungere da reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente es- sere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii; TPF 2020 30 consid. 4.2).
3.2 In concreto, premesso che non tocca al giudice dell'assistenza approfondire i fatti descritti in rogatoria tantomeno statuire sulle accuse formulate dall'autorità rogante nei confronti degli indagati, si rileva che le operazioni descritte nella rogatoria possono essere sussunte al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i valori og- getto delle operazioni in questione non costituiscono beni già oggetto di deci- sione di confisca, bensì nuovi valori patrimoniali scoperti dall’autorità di perse- guimento penale italiana di presunta origine criminale (v. rogatoria, pag. 3). Come rettamente osservato dal MPC in sede di risposta (v. act. 8, pag. 4), l’ag- gravante di cui all’art. 416-bis CP/I, esclusa per il ricorrente dal Tribunale di Palermo (v. supra consid. 2.2 in fine), continua a essere contestata a B., il quale è in particolare accusato di aver prestato ausilio al ricorrente per lo spostamento di EUR 18'399'996.– da un conto corrente presso la banca C. al conto corrente bancario n. 3 presso la banca M. Albania, succursale N., intestato al ricorrente, avvenuto in data 28 luglio 2021 (v. rogatoria, pag. 3). Gli atti rimproverati a B. possono dunque essere sussunti in Svizzera anche al reato di organizzazione
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criminale giusta l’art. 260ter CP. Inoltre, essendo i ricorrenti accusati di trasferi- mento fraudolento di valori (v. art. 512-bis CP/I), reato che in concreto sarebbe stato commesso mediante la confezione di documenti falsi, i fatti oggetto dell’in- chiesta estera possono ugualmente essere sussunti al reato di falsità in docu- menti ai sensi dell’art. 251 CP. Visto quanto precede, il requisito della doppia punibilità è da considerarsi adempiuto. Anche questa censura va pertanto re- spinta.
4. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violi sia il segreto professionale dell’avvocato, dato che la stessa riguarderebbe anche atti redatti dai suoi legali avv. F. e G., sia il principio della proporzionalità, visto che detti atti risulterebbero comunque inutili per il procedimento italiano. Egli chiede quindi che determinati scritti e scambi di e-mail non vengano trasmessi all’autorità rogata e che in altri documenti i nominativi dei due legali vengano oscurati.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
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sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 con- sid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verifi- care essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu- mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 con- sid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità po- tenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con- sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richie- dente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 722, pag. 798 e seg.).
4.2 Nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre (art. 9 AIMP). La facoltà di non deporre è regolata dagli art. 168 e segg. CPP. Giusta l’art. 171 cpv. 1 CPP, la testimo- nianza può essere rifiutata su fatti coperti dal segreto professionale ai sensi dell'art. 321 n. 1 CP, il quale comprende anche il segreto professionale degli avvocati.
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Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il suo avvocato non possono essere sequestrati se l'avvocato è autorizzato a rappresentare la persona davanti ai tribunali svizzeri secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) e non è egli stesso imputato nel medesimo contesto fattuale. Il se- greto professionale in questione riguarda l'attività tipica dell'avvocato, la quale consiste nella consulenza giuridica, nell'allestimento di atti giuridici così come nell'assistenza o nel patrocinio di una persona dinanzi a un'autorità amministra- tiva o giudiziaria (DTF 135 III 410 consid. 3.3). Attività come la gestione di patrimoni, mandati in consigli di amministrazione o la gestione d’affari non sono coperte dal segreto professionale dell’avvocato (TPF 2008 141 consid. 4.1). L’obbligo di sostanziare l’esistenza di un segreto professionale dell’avvocato è più ampio nella procedura di assistenza internazionale, e nella rispettiva proce- dura ricorsuale, che nella procedura penale nazionale (TPF 2015 121 con- sid. 7.3).
4.3 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che il ricorrente è indagato nel procedimento estero. Il MPC ha del resto indicato che la relazione oggetto della decisione impugnata “è stata oggetto in data 26 luglio 2021 di un accredito di EUR 18’500’000 proveniente dalla relazione bancaria n. 4 intestato alla fondazione di famiglia Q. presso la banca C., fondazione di cui risulta essere fondatore A. e beneficiari D., R., S. e E. Inoltre, la relazione bancaria in questione è stata oggetto in data 28 luglio 2021 di un addebito di EUR 18'400’009.24 a favore del conto n. IBAN 5 intestato ad A. presso la banca M. di Tirana/Albania, operazione finanziaria indicata dalla autorità rogante nella domanda di assistenza giudiziaria del 19 novembre 2021” (act. 1.3, pag. 5). Le operazioni in questione necessitano di approfondimenti che l’autorità rogante deve potere effettuare, vista la natura dei reati, con l’au- silio di tutta la documentazione bancaria disponibile, al fine di ricostruire tutti i flussi patrimoniali intervenuti tra le soggettività coinvolte nelle indagini. Per quanto riguarda il segreto professionale dell’avvocato invocato dal ricorrente in relazione agli atti redatti dagli avv. F. e G. contenuti nella documentazione ban- caria litigiosa, si rileva che gli stessi, nella misura in cui concernono unicamente l’intermediazione fornita dai legali nei rapporti con la banca per l’apertura del conto e, in particolare, per la giustificazione della provenienza dei valori del ri- corrente, attività di natura commerciale che può essere fornita anche da un fi- duciario o da un gestore patrimoniale, non fanno parte dell’attività tipica dell’av- vocato (v. supra consid. 4.2). Più particolarmente, essi contengono: riassunti delle vicende processuali italiane del ricorrente (non certo segrete vis-à-vis dello Stato rogante) all’attenzione della banca per il “rapporto identificazione e profilo di rischio persona fisica” (v. atti da 003429_00240 a 003429 _00247 nonché da 003429_00247 a 00342900279 incarto MPC); uno scambio di e-mail relativo all’apertura del conto litigioso (v. atti da 003429_00280 a 003429_00281 incarto
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MPC); vari formulari della banca finalizzati alla raccolta di informazioni del cliente per l’apertura di un conto bancario (v. atti da 003429_00233 a 003429_00239 incarto MPC); rapporti di visita, dove viene tra l’altro menzionato un ordine di bonifico di EUR 18’4000'000.– a favore di un conto estero del ricor- rente (v. atti da 003429_00309 a 003429 a 00310 incarto MPC). Contrariamente all’assunto ricorsuale, l’allestimento di questo tipo di documentazione bancaria non rientra nell’attività tipica dell’avvocato a prescindere dal fatto che si basi o meno su pregresse conoscenze fattuali e giuridiche acquisite nella difesa del ricorrente. Decisivo è il fatto che il tutto sia esclusivamente funzionale all’aper- tura e alla gestione di una relazione bancaria, al centro per altro della rogatoria estera. Per lo stesso motivo, la richiesta di anonimizzazione presentata dal ri- corrente a titolo subordinato deve essere disattesa.
Spetterà infine al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.
4.4
4.4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og- getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co- munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi- menti ivi citati).
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4.4.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 2.2 e 4.2) nonché l’importo di EUR 18'399'996.– che l’autorità rogante ha indicato essere la somma occultata e sottratta all’autorità giudiziaria italiana dal ricorrente mediante trasferimento del 28 luglio 2021 (v. supra consid. 2.2), importo deci- samente superiore ai valori qui sequestrati (saldo al 31 dicembre 2021: EUR 99'932.26; v. act. 1.3, pag. 4), è senz'altro possibile concludere che esi- stono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata al ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati al ricorrente è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in que- stione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero progredisca (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il se- questro va confermato e la relativa censura respinta.
5. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e le decisioni impugnate con- fermate.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 9 maggio 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Maurizio Pagliuca - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).