Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 23 dicembre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B, C. e D. per titolo di riciclaggio (art. 648bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648ter.1 CP/I). L’autorità italiana afferma che la domanda in questione costituisce un ulteriore sviluppo delle indagini sfociate nella condanna definitiva di E. a sei anni di reclusione per riciclaggio e associazione a delinquere, soggetto che “ha posto in essere un articolato meccanismo di riciclaggio operando per il tramite di società estere intestate a prestanome, ma di fatto amministrate da lui e dalla moglie F.” (atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP- TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, di sequestrare tutta la documentazione concernente il conto bancario IBAN no. 1 intestato ad A. (v. atto 1, pag. 13, incarto MP-TI).
B. Mediante decisione del 18 gennaio 2022, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l’altro, alla banca G. l’identificazione della relazione bancaria di cui sopra, con sequestro della re- lativa documentazione (v. atto 2, pag. 6, incarto MP-TI).
C. Con scritto del 17 febbraio 2022, la banca G. ha trasmesso la documenta- zione richiesta (v. atto 15 incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura dell’11 maggio 2022, il MP-TI ha ordinato, tra l’al- tro, la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria relativa al conto IBAN no. 1 intestato ad A. (v. act. 1.1, pag. 18).
E. Il 13 giugno 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- lando, in via principale, l’annullamento del punto 2 lett. q del dispositivo della stessa. In via subordinata, egli chiede la modifica di tale punto, nel senso che viene trasmessa all’estero solo la documentazione concernente i movi- menti seguenti: “Addebito del 5 luglio 2012 a favore di H. SA, banca I., dell’importo di EUR 196'000.00; addebito del 21 dicembre 2012 a favore di H. SA, banca I., dell’importo di EUR 200'000.00” (act. 1, pag. 12).
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F. Con scritto del 4 luglio 2022, il MP-TI ha comunicato di non avere osserva- zioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni dell’11 luglio 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8).
G. Con replica del 3 agosto 2022, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
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Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 Il ricorrente sostiene che la rogatoria sarebbe carente sia dal punto di vista for- male che sostanziale.
E. 2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato
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richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 2.2 Nella fattispecie, l’autorità rogante ha affermato che la domanda di assistenza del 21 dicembre 2021 “costituisce un ulteriore sviluppo delle indagini concer- nente E., già condannato in via definitiva per alcuni episodi di riciclaggio. In tale contesto questo Ufficio sta procedendo a indagini per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) a carico di B. e per il reato di autoriciclaggio (art. 648 bis c.p.) a carico di C. e D.” (atto 1, pag. 1, incarto MP-TI). Ora, dalle indagini sino ad ora svolte, nel meccanismo di riciclaggio evocato è emerso il coinvolgimento della J. SA, società riconducibile a E., la quale avrebbe effettuato numerosi paga- menti in favore di persone fisiche e giuridiche all’estero, in particolare della H. SA in Liechtenstein, di cui amministratore unico è B. Grazie all’analisi di mate- riale informatico sequestrato alla moglie di E., F., l’autorità italiana ritiene che H. SA sia stata utilizzata da E. per monetizzare somme di denaro transitate da J. SA. Più precisamente, “in tali files la F. annotava le movimentazioni in entrata ed in uscita dai conti correnti della società J. SA, nonché le relative commissioni trattenute per la monetizzazione delle somme restituite ai clienti. Dall’analisi dei citati files, si ha motivo di ritenere che la H. SA sia stata utilizzata dal E. per monetizzare le somme di denaro transitate da J. SA e relative ad un flusso di fatturazione operato dalla società austriaca K. GmbH […] verso la società L. Spa. È stato infatti accertato che il rappresentante legale della società, M., avrebbe ricevuto l’integrale retrocessione in contanti ad opera di E. delle somme, pagate dalla L. Spa alla K. GmbH” (atto 1, pag. 3, incarto MP-TI). Nella loro rogatoria di tredici pagine, le autorità italiane hanno elencato tutta una serie di operazioni, addebiti e accrediti, che hanno coinvolto persone fisiche e giuri- diche toccate dalle indagini, le quali avrebbero per oggetto presunti atti di rici- claggio e autoriciclaggio di denaro proveniente dalla frode fiscale e da infrazioni all’IVA, quest’ultime commesse allestendo fatture false (v. atto 1, pag. 10 e seg., incarto MP-TI). I conti riconducibili a H. SA sarebbero stati utilizzati per opera- zioni di riciclaggio a favore di clienti italiani. In particolare, sul conto corrente IBAN n. 2 sono stati registrati accrediti per complessivi EUR 19'167'360.29 e addebiti per EUR 18'938'797.77. Tra i primi, vi sono accrediti, intervenuti tra il
E. 6 In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
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E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 1° settembre 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dagli avv. Luca Maghetti e Giulia Pigni,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.108
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Fatti: A. Il 23 dicembre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B, C. e D. per titolo di riciclaggio (art. 648bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648ter.1 CP/I). L’autorità italiana afferma che la domanda in questione costituisce un ulteriore sviluppo delle indagini sfociate nella condanna definitiva di E. a sei anni di reclusione per riciclaggio e associazione a delinquere, soggetto che “ha posto in essere un articolato meccanismo di riciclaggio operando per il tramite di società estere intestate a prestanome, ma di fatto amministrate da lui e dalla moglie F.” (atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP- TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera chiede, tra l’altro, di sequestrare tutta la documentazione concernente il conto bancario IBAN no. 1 intestato ad A. (v. atto 1, pag. 13, incarto MP-TI).
B. Mediante decisione del 18 gennaio 2022, il MP-TI è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra l’altro, alla banca G. l’identificazione della relazione bancaria di cui sopra, con sequestro della re- lativa documentazione (v. atto 2, pag. 6, incarto MP-TI).
C. Con scritto del 17 febbraio 2022, la banca G. ha trasmesso la documenta- zione richiesta (v. atto 15 incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura dell’11 maggio 2022, il MP-TI ha ordinato, tra l’al- tro, la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria relativa al conto IBAN no. 1 intestato ad A. (v. act. 1.1, pag. 18).
E. Il 13 giugno 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu- lando, in via principale, l’annullamento del punto 2 lett. q del dispositivo della stessa. In via subordinata, egli chiede la modifica di tale punto, nel senso che viene trasmessa all’estero solo la documentazione concernente i movi- menti seguenti: “Addebito del 5 luglio 2012 a favore di H. SA, banca I., dell’importo di EUR 196'000.00; addebito del 21 dicembre 2012 a favore di H. SA, banca I., dell’importo di EUR 200'000.00” (act. 1, pag. 12).
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F. Con scritto del 4 luglio 2022, il MP-TI ha comunicato di non avere osserva- zioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni dell’11 luglio 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8).
G. Con replica del 3 agosto 2022, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
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Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi- nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda- mentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con- sid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene che la rogatoria sarebbe carente sia dal punto di vista for- male che sostanziale.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato
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richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 Nella fattispecie, l’autorità rogante ha affermato che la domanda di assistenza del 21 dicembre 2021 “costituisce un ulteriore sviluppo delle indagini concer- nente E., già condannato in via definitiva per alcuni episodi di riciclaggio. In tale contesto questo Ufficio sta procedendo a indagini per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) a carico di B. e per il reato di autoriciclaggio (art. 648 bis c.p.) a carico di C. e D.” (atto 1, pag. 1, incarto MP-TI). Ora, dalle indagini sino ad ora svolte, nel meccanismo di riciclaggio evocato è emerso il coinvolgimento della J. SA, società riconducibile a E., la quale avrebbe effettuato numerosi paga- menti in favore di persone fisiche e giuridiche all’estero, in particolare della H. SA in Liechtenstein, di cui amministratore unico è B. Grazie all’analisi di mate- riale informatico sequestrato alla moglie di E., F., l’autorità italiana ritiene che H. SA sia stata utilizzata da E. per monetizzare somme di denaro transitate da J. SA. Più precisamente, “in tali files la F. annotava le movimentazioni in entrata ed in uscita dai conti correnti della società J. SA, nonché le relative commissioni trattenute per la monetizzazione delle somme restituite ai clienti. Dall’analisi dei citati files, si ha motivo di ritenere che la H. SA sia stata utilizzata dal E. per monetizzare le somme di denaro transitate da J. SA e relative ad un flusso di fatturazione operato dalla società austriaca K. GmbH […] verso la società L. Spa. È stato infatti accertato che il rappresentante legale della società, M., avrebbe ricevuto l’integrale retrocessione in contanti ad opera di E. delle somme, pagate dalla L. Spa alla K. GmbH” (atto 1, pag. 3, incarto MP-TI). Nella loro rogatoria di tredici pagine, le autorità italiane hanno elencato tutta una serie di operazioni, addebiti e accrediti, che hanno coinvolto persone fisiche e giuri- diche toccate dalle indagini, le quali avrebbero per oggetto presunti atti di rici- claggio e autoriciclaggio di denaro proveniente dalla frode fiscale e da infrazioni all’IVA, quest’ultime commesse allestendo fatture false (v. atto 1, pag. 10 e seg., incarto MP-TI). I conti riconducibili a H. SA sarebbero stati utilizzati per opera- zioni di riciclaggio a favore di clienti italiani. In particolare, sul conto corrente IBAN n. 2 sono stati registrati accrediti per complessivi EUR 19'167'360.29 e addebiti per EUR 18'938'797.77. Tra i primi, vi sono accrediti, intervenuti tra il 6 luglio e il 27 dicembre 2012, per un importo totale di EUR 396'000.– prove- niente dal conto litigioso del ricorrente (v. ibidem, pag. 11).
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Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’autorità rogante a chiedere di ottenere la documenta- zione litigiosa, legato ai bonifici di cui sopra. Per il resto, non spetta al giudice dell'assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d'inchiesta, tan- tomeno ottenere le prove dei contestati reati (per quanto riguarda la fiscalità indiretta, v. infra consid. 3.1 in fine). Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all'autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le cen- sure in questo ambito vanno dunque respinte.
3. Il ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità. A suo dire, la rogatoria riguarderebbe unicamente operazioni di riciclaggio di denaro che non possono tuttavia essere sussunti in Svizzera al reato di cui all’art. 305bis CP. L’autorità estera non avrebbe neanche citato un’eventuale truffa fiscale, nel qual caso occorrerebbe comunque sostanziare l’esistenza di sufficienti sospetti di reato.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con- dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz- zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni- bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
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L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV par. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedi- menti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimo- niali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde so- stanzialmente a quella in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In deter- minate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o pre- vede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 con- sid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 con- sid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au- torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi- cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 645 nota 884 pag. 700). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte
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doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di ri- lievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011, pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
3.2 Nella fattispecie, nella misura in cui il procedimento estero verte su reati legati all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale – si rileva a tal proposito che l’imputato D. “è stato deferito per il reato ex. Articolo 2 D. Lgs 74/2000 in qualità di rappresentante legale della N. Srl, per aver indicato nella dichiara- zione annuale ai fini IVA presentata per gli anni d’imposta 2006 e 2007, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture soggettivamente inesistenti” (atto 1, pag. 10, incarto MP-TI) – e a operazioni di riciclaggio del relativo denaro movimentato (v. ibidem, pag. 10 e seg., nonché supra consid. 2.2), i fatti contestati agli inda- gati possono perlomeno essere sussunti ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa in materia fiscale (art. 14 cpv. 2 DPA), precisato trattarsi di fiscalità indiretta, per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per tale motivo. La censura va dunque disattesa.
4. L’insorgente sostiene che la decisione impugnata violi i principi della proporzio- nalità e dell’utilità potenziale nonché il divieto della fishing expedition, nella mi- sura in cui sarebbe stata ordinata la trasmissione alle autorità italiane di docu- mentazione bancaria senza nessun legame e interesse con l’inchiesta estera, e senza alcun reato a lui ascrivibile. Egli dichiara di essere totalmente estraneo ai fatti oggetto delle indagini italiane. La contestata trasmissione risulterebbe rischiosa per i suoi legittimi interessi, creando un problema di tutela della sfera segreta in relazioni a problematiche fiscali.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio
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della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 con- sid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esi- genze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se
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ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, pag. 798 e seg.). Vie- tata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giuri- sprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fon- dare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. L’autorità rogante ha infatti individuato accrediti, avvenuti tra il 6 luglio e il 27 dicembre 2012, per un totale di EUR 396'000.–, provenienti dal conto litigioso a favore della relazione IBAN no. 2 intestata a H. SA, società implicata nei fatti oggetto d’indagine all’estero (v. atto 1, pag. 11, incarto MP-TI). Le autorità estere devono poter accedere a tutta la documentazione riguardante il conto del ricorrente, al fine di ricostruire i flussi che lo hanno toccato e che possono essere utili per chiarire i fatti oggetto d’indagine in Italia. Del resto, l'interesse alla “privacy” delle persone toccate dalla misura chiaramente non può preva- lere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; sen- tenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3), anche perché non è escluso un loro possibile coinvolgimento nei fatti indagati. Il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi del pro- cedimento penale, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista. Inoltre, qualora le condizioni per la conces- sione dell'assistenza sono date, come è il caso in concreto, il segreto bancario non rappresenta di per sé un ostacolo all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; 125 II 83 consid. 5; 123 II 153 consid. 7; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011 consid. 5; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2015, n. 130 ad art. 47 LBCR).
Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial- mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio
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della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
4.3 Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto del procedimento ita- liano, l'assunto ricorsuale non è decisivo. L’insorgente disattende infatti che l'e- ventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modi- fica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Comunque, anche secondo il vecchio diritto, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d).
5. Il ricorrente, pur non motivandola in maniera sufficiente, censura la violazione del principio della specialità.
5.1 L’art. 67 cpv. 1 AIMP prevede che le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’in- dagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l’assi- stenza è inammissibile. Giusta il cpv. 2 della medesima disposizione, qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non è neces- sario se: il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale l’assistenza è ammissibile (lett. a), o il procedimento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha partecipato al reato (lett. b).
5.2 In concreto, il MP-TI ha chiaramente indicato nella decisione di chiusura che “il disbrigo della domanda di assistenza giudiziaria sottostà alla riserva di specia- lità”, menzionando in maniera chiara le relative condizioni (v. act. 1.1, pag. 20 e seg.). Non emergendo dagli atti nessun indizio che possa far credere che l’au- torità italiana non rispetterà tale principio, la censura in questo ambito va disat- tesa.
6. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
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7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 2 settembre 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Luca Maghetti e Giulia Pigni - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).