Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. L’8 febbraio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B. e altri per i reati di truffa (art. 640 CP/I), appropriazione indebita (art. 646 CP/I), abusivismo (art. 166 D.Lvo 58/1998) e autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I). In sostanza, gli indagati avrebbero proposto, tramite la C. Limited, società priva dell’autoriz- zazione all’attività di intermediazione finanziaria, investimenti ad alto rendi- mento ad un gran numero di persone, operazioni che si sarebbero rivelate delle truffe. Il denaro provento di reato sarebbe transitato su conti della pre- detta società oppure della D. Limited, per poi essere versati su conti della E. SA, a Lugano, società amministrata da A., personaggio chiave e uomo di fiducia di B. (v. atto 1, pag. 4 e seg., incarto del Ministero pubblico del Can- tone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con la sua rogatoria, l’autorità estera, che ha avuto conoscenza dell’arresto di A. avvenuto il 30 giugno 2020 in Svizzera, ha chiesto alle autorità elvetiche “di trasmettere il verbale di interrogatorio di A., la documentazione bancaria acquisita sulla E. SA nonché eventuale altra documentazione relativa ai rap- porti tra A. e B. o tra A. e le società F. Limited e la C. Limited (entrambe riferibili a B.)” (ibidem, pag. 6).
B. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 17 marzo 2021, il MP- TI, che conduce un parallelo procedimento penale (INC.2020.5009) a carico di A. per i reati di truffa (art. 146 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e amministrazione infedele (art. 158 CP), ha ordinato la trasmissione alle au- torità italiane di due verbali d’interrogatorio del predetto nonché della docu- mentazione concernente conti presso le banche G. e H. (v. act. 1.2).
C. Il 19 aprile 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postulan- done l’annullamento (v. act. 1, pag. 15).
D. Con lettera del 25 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione impu- gnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con scritto del 31 maggio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per cono- scenza (v. act. 9).
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Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
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svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di entrata in mate- ria e di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
E. 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
E. 1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e
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122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con- tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis- sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside- rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem- bre 2005 consid. 1.3.3). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persone interrogate in una procedura nazionale e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il sem- plice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conse- guenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura penale estera, non co- stituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sot- toposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali. La trasmissione di documenti già in possesso dell’autorità rogata a seguito di un pregresso pro- cedimento interno tocca invece solo indirettamente l’insorgente. Ciò nono- stante, a determinate condizioni, la giurisprudenza ha comunque ammesso la
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legittimazione ricorsuale, segnatamente se nel verbale nazionale sono contem- plate specifiche informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricor- rente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione bancaria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), risp. in caso di stretto rapporto fra la procedura nazionale e quella estera, a condizione che il ricorrente sia interrogato in relazione a fatti che lo concernono personalmente (TPF 2020 180 consid. 4).
E. 1.6.4 In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione dei suoi verbali d’interrogatorio dell’11 e 24 luglio 2020, che questi contengono informa- zioni che lo concernono personalmente e che il procedimento elvetico è in stretto rapporto con quello estero (v. act. 7.1, doc. AI 47 e AI 77), la legittima- zione è data. La legittimazione ricorsuale è parimenti data per quanto riguarda le relazioni bancarie intestate al medesimo, ossia la n. 1 presso la banca G. e
n. 2 presso la banca H. (v. act. 7.1, doc. AI 27, AI 33 e AI 74). Essa fa per contro difetto per le altre relazioni oggetto della decisione impugnata (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorrente contesta innanzitutto la trasmissione diretta della domanda di assi- stenza al MP-TI, visto che l’autorità rogante non avrebbe sostanziato il carattere urgente della sua domanda come previsto dall’art. 15 n. 2 CEAG.
E. 2.1 L’art. XVII n. 1 Accordo italo-svizzero prevede che le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all’art. II dell’Accordo, possono essere indirizzate direttamente all’autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all’assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX dell’Accordo.
E. 2.2 In concreto, data la preminenza dell’art. XVII n. 1 Accordo italo-svizzero sull’art. 15 n. 1 CEAG (v. supra consid. 1.2) e constatato che la rogatoria italiana non concerne i casi previsti agli art. XVIII e XIX Accordo italo-svizzero, la trasmis- sione diretta della domanda al MP-TI non presta il fianco a critiche. La censura va quindi respinta.
E. 3 Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza sarebbe generica, incom- pleta e lacunosa, in quanto non si riuscirebbe a capire quando, come e dove sarebbero stati commessi i reati contestati agli indagati. A suo dire, l’esposto dei fatti non indicherebbe il benché minimo elemento concreto che sarebbe
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indiziante dell’esistenza dei reati oggetto del procedimento penale, men che meno del suo ipotetico ruolo o di quello delle società da lui amministrate nella truffa presumibilmente orchestrata dagli indagati.
E. 3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic, art. 46 n. 15 UNCAC e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il proce- dimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il pro- cedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
E. 3.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità italiana afferma che “B. è personaggio noto alle Forze dell’ordine. A far data dal 2016 a oggi si sono susseguite molteplici de- nunce a suo carico. Tutte per il medesimo fatto di reato: truffa, appropriazione indebita e intermediazione finanziaria abusiva. Dalla lettura degli esposti che sono stati presentati nel corso degli anni emerge che B. è solito proporsi come intermediario finanziario, agendo quale amministratore unico di diverse società di investimento. Dal 2011 e fino al 2016 si è proposto ai potenziali clienti di persona. Così ha agito quale amministratore della I. Spa; della ditta F. di B. e, infine, della banca J. ln siffatte tre occasioni (rispetto alle quali pendevano tre distinti procedimenti penali, ora riuniti al procedimento in trattazione) le somme di denaro investite erano di importi significativi (150, 180 mila euro) e venivano ricevute brevi manu dallo stesso indagato. Negli anni più recenti, in epoca suc- cessiva al 2016, le denunce sporte contro l’indagato hanno rappresentato un differente modus operandi. B. si è ecclissato, non si è più direttamente presen- tato ai clienti. Ha mandato operatori che hanno agito per suo conto. Si è attor- niato di un considerevole numero di collaboratori. Inoltre, le quote di denaro versate dalle vittime sono di piccola entità (al massimo 5 mila euro). L’indagine radicata in seno al procedimento penale, promosso da ultimo, ha preso avvio dalla denuncia sporta da K. nei confronti della società “C. Limited”, amministrata
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dall’indagato. La società in parola – priva dell’autorizzazione all’attività di inter- mediazione finanziaria e creditizia – proponeva investimenti straordinariamente redditizi, con tassi di interesse fuori mercato. Alle scadenze pattuite per la resti- tuzione del capitale più interessi, le vittime hanno ottenuto una restituzione sol- tanto parziale dell’investimento. A oggi le denunce presentate sono numerosis- sime e la restituzione del danaro, di volta in volta, procrastinata a una data suc- cessiva, finora non è avvenuta. Tutti i pagamenti eseguiti dalle vittime sono con- fluiti su rapporti bancari (facenti capo sia alla predetta C. Limited sia alla D. Li- mited) in essere presso istituti di credito esteri e pure le somme di danaro che sono state restituite alle vittime risultano provenire da conti correnti esteri (di- versi da quelli beneficiari). Come sopra accennato, la C. Limited è amministrata dall’indagato, che, tuttavia, nell’ultimo arco temporale, non ha avuto contatti de visu con i potenziali clienti ma ha inviato suoi emissari, che operano per suo conto, proponendo investimenti (truffaldini) gestiti da società a lui riconducibili. La C. Limited, avente ad oggetto sociale l’attività di consulenza finanziaria, ha sede a Londra. Come anticipato si è accertato che i flussi di denaro gestiti dalle società riconducibili a B. (sia le somme date dalle vittime a titolo di investimento sia quelle versate alle vittime a titolo di restituzione del capitale) transitano su conti correnti esteri. Si è inoltre appurato che B. si serve di numerosi soggetti, alcuni promuovono il progetto reclutando nuovi investitori, altri fungono da pre- stanome o “movimentano” denaro, di provenienza illecita, per suo conto, attra- verso società di comodo” (atto 1, pag. 4 e seg., incarto MP-TI). L’autorità ro- gante precisa che “tra gli uomini di fiducia di B. figura A., nato a Riad (Arabia Saudita) il […]. A. emerge inizialmente attraverso la visione di alcuni video pre- senti sulla piattaforma YouTube. Nel primo video interviene nel corso di una trasmissione televisiva in qualità di Chief of Trading & Commodity Business Unit della C. Limited (Capo del commercio e delle materie prime) e parla brevemente del commercio di preziosi e oro e del rapporto che la C. Limited ha con molti Paesi africani facendo riferimento anche a quelli instaurati con la famiglia reale del Marocco e con il Governo egiziano. Nel secondo video lo si vede accompa- gnare, unitamente a L. e M., un gruppo di investitori e/o promotori finanziari in una gita nel deserto organizzata a Dubai dalla C. Holding. Inoltre, nella Sezione “Team” del sito https://cholding.com/team/ viene indicato quale Responsabile del Commercio di materie prime. Si è risaliti alle sue generalità attraverso l’ana- lisi del report della struttura ricettiva N. di Venezia (periodo 12-14.12.2018) estrapolato dalla banca dati “Alloggiati”, in quanto nelle stesse giornate soggior- nano presso il medesimo Hotel anche B. e L. È stato compiutamente identificato confrontando l’immagine presente sulla sua C.I. n.[…] emessa in data […] dal Comune di Z. (Italia) con quella presente sul sito sopra indicato nonché con le immagini che lo riprendono nei video sopra richiamati. L’importanza del suo ruolo emerge soprattutto dalle cariche sociali che ha rivestito o riveste in seno ad alcune società ritenute di primaria importanza in quanto utilizzate per porre in atto la truffa piramidale. Ha rivestito la carica di Director (Amministratore) dal 30.06.2018 al 14.07.2020 in seno alla C. Limited anche congiuntamente a B.
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Cessa da tale carica solo dopo il suo arresto (avvenuto in data 30.06.2020) e la stessa cosa accade per la O. Limited, con sede a Londra, ove ha rivestito la medesima carica dal 07.05.2019 al 14.07.2020, giorno del suo arresto (società nella quale, in precedenza, B. aveva rivestito la carica di Direttore dal 03.04.2019 aI 07.05.2019). È, inoltre, amministratore della E. SA di Lugano, società intestataria del rapporto bancario avente Iban 3 della banca H. di Lu- gano utilizzato dall’organizzazione per inviare piccole somme di danaro alle vit- time, attraverso bonifici bancari, relative ai presunti interessi maturati. Da ac- certamenti esperiti tramite la Companies House è emerso che la E. SA detiene: al 5.4.2018, 25.000.000 azioni ordinarie di classe B della F. Limited (altra so- cietà chiave per attuare la truffa) poi trasferite in data 01.08.2018; al 5.6.2020, 230.000.000 azioni ordinarie della O. Limited” (ibidem, pag. 5 e seg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta parimenti essere il ruolo attribuito al ricorrente nella vicenda. Non spetta del resto al giudice dell’assi- stenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all’autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le cen- sure in questo ambito vanno dunque respinte.
E. 4 L’insorgente afferma che la trasmissione della documentazione litigiosa viole- rebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui la stessa non presen- terebbe nessun legame con le indagini estere. La rogatoria costituirebbe pale- semente un caso di fishing expedition. A suo dire, occorrerebbe in ogni caso preservare la riservatezza dei nominativi di persone o società che nulla avreb- bero a che vedere con le indagini, procedendo all’oscuramento di transazioni e nominativi assolutamente non interessati dal procedimento penale estero. Egli aggiunge che le lacune della rogatoria renderebbero inattuabile la cernita della documentazione, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito.
E. 4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
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di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza.
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Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 4.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. I verbali d’interrogatorio del ricorrente dell’11 e 24 luglio 2020 trattano sia dei bonifici da lui ricevuti dall’indagato B. sia dell’attività delle società menzionate in rogatoria, come P. SA e E. SA (v. act. 7.1, doc. AI 47 e AI 77). La documen- tazione concernente i conti del ricorrente presso le banche G. e H. potrà per- mettere di ricostruire i flussi del denaro di presunta origine criminale ricevuto da B. Come indicato dal MP-TI, il ricorrente ha talvolta spostato il denaro da E. SA a sé stesso (in particolare nell’ultimo periodo, poco prima del suo arresto). Egli ha inoltre percepito degli onorari e delle commissioni dalla predetta società sui suoi conti, i quali potrebbero essere provento dei presunti reati oggetto dell’in- chiesta estera.
Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale, i verbali d’interrogatorio e la documentazione bancaria in questione risultano potenzialmente utili per l’inchiesta, motivo per cui la loro tra- smissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove. Ribadita la validità formale della rogatoria (v. supra consid. 3.2) la censura relativa alla violazione del diritto di essere sen- tito, peraltro priva di qualsiasi specifica motivazione, non merita ulteriore disa- mina, visto che non si vede perché la cernita non sarebbe stata attuabile.
E. 5 Il ricorrente sostiene infine che, avendo la stessa autorità rogante affermato che le vittime avrebbero versato somme di piccola entità, ossia al massimo EUR 5'000.–, e che il conto alla banca H. intestato a E. SA sarebbe stato utiliz-
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zato dall’organizzazione per inviare piccole somme di denaro alle vittime, la fat- tispecie costituirebbe un caso irrilevante giustificante la reiezione della do- manda di assistenza.
E. 5.1 Secondo l’art. 4 AIMP, la domanda è respinta se l’importanza del reato non giustifica l’attuazione del procedimento (v. DTF 121 IV 261 consid. 2d; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.327 del 25 novembre 2009 consid. 2.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018,
n. 464).
E. 5.2 Ora, pur ammettendo che la singola somma versata da ogni vittima delle pre- sunte truffe non superi l’importo di cui sopra, occorre rilevare che le persone che, nel corso di diversi anni, hanno versato denaro agli indagati sono nume- rose, così come sono svariati e importanti i reati contestati ai predetti, i quali potrebbero sfociare, in caso di condanna, in pene relativamente importanti (v. atto 1, pag. 2 e segg., incarto MP-TI). Ciò non permette di certo di affermare che il procedimento estero abbia per oggetto una bagatella e che costituisca un caso irrilevante ai sensi nella normativa svizzera. Anche tale censura va per- tanto respinta.
E. 6 Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 24 giugno 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.57
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Fatti: A. L’8 febbraio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria interna- zionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B. e altri per i reati di truffa (art. 640 CP/I), appropriazione indebita (art. 646 CP/I), abusivismo (art. 166 D.Lvo 58/1998) e autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I). In sostanza, gli indagati avrebbero proposto, tramite la C. Limited, società priva dell’autoriz- zazione all’attività di intermediazione finanziaria, investimenti ad alto rendi- mento ad un gran numero di persone, operazioni che si sarebbero rivelate delle truffe. Il denaro provento di reato sarebbe transitato su conti della pre- detta società oppure della D. Limited, per poi essere versati su conti della E. SA, a Lugano, società amministrata da A., personaggio chiave e uomo di fiducia di B. (v. atto 1, pag. 4 e seg., incarto del Ministero pubblico del Can- tone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con la sua rogatoria, l’autorità estera, che ha avuto conoscenza dell’arresto di A. avvenuto il 30 giugno 2020 in Svizzera, ha chiesto alle autorità elvetiche “di trasmettere il verbale di interrogatorio di A., la documentazione bancaria acquisita sulla E. SA nonché eventuale altra documentazione relativa ai rap- porti tra A. e B. o tra A. e le società F. Limited e la C. Limited (entrambe riferibili a B.)” (ibidem, pag. 6).
B. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 17 marzo 2021, il MP- TI, che conduce un parallelo procedimento penale (INC.2020.5009) a carico di A. per i reati di truffa (art. 146 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e amministrazione infedele (art. 158 CP), ha ordinato la trasmissione alle au- torità italiane di due verbali d’interrogatorio del predetto nonché della docu- mentazione concernente conti presso le banche G. e H. (v. act. 1.2).
C. Il 19 aprile 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postulan- done l’annullamento (v. act. 1, pag. 15).
D. Con lettera del 25 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser- vazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione impu- gnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con scritto del 31 maggio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per cono- scenza (v. act. 9).
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Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l’art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-
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svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con- sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di entrata in mate- ria e di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6 1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere dell’insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as- sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien- temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con- sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca- rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e
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122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con- testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con- tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis- sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside- rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera (v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem- bre 2005 consid. 1.3.3). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto, visto che si tratta comunque di persone interrogate in una procedura nazionale e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il sem- plice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conse- guenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura penale estera, non co- stituisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sot- toposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali. La trasmissione di documenti già in possesso dell’autorità rogata a seguito di un pregresso pro- cedimento interno tocca invece solo indirettamente l’insorgente. Ciò nono- stante, a determinate condizioni, la giurisprudenza ha comunque ammesso la
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legittimazione ricorsuale, segnatamente se nel verbale nazionale sono contem- plate specifiche informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricor- rente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione bancaria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007 consid. 1.6.2 e rinvii), risp. in caso di stretto rapporto fra la procedura nazionale e quella estera, a condizione che il ricorrente sia interrogato in relazione a fatti che lo concernono personalmente (TPF 2020 180 consid. 4).
1.6.4 In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione dei suoi verbali d’interrogatorio dell’11 e 24 luglio 2020, che questi contengono informa- zioni che lo concernono personalmente e che il procedimento elvetico è in stretto rapporto con quello estero (v. act. 7.1, doc. AI 47 e AI 77), la legittima- zione è data. La legittimazione ricorsuale è parimenti data per quanto riguarda le relazioni bancarie intestate al medesimo, ossia la n. 1 presso la banca G. e
n. 2 presso la banca H. (v. act. 7.1, doc. AI 27, AI 33 e AI 74). Essa fa per contro difetto per le altre relazioni oggetto della decisione impugnata (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorrente contesta innanzitutto la trasmissione diretta della domanda di assi- stenza al MP-TI, visto che l’autorità rogante non avrebbe sostanziato il carattere urgente della sua domanda come previsto dall’art. 15 n. 2 CEAG.
2.1 L’art. XVII n. 1 Accordo italo-svizzero prevede che le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all’art. II dell’Accordo, possono essere indirizzate direttamente all’autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all’assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX dell’Accordo.
2.2 In concreto, data la preminenza dell’art. XVII n. 1 Accordo italo-svizzero sull’art. 15 n. 1 CEAG (v. supra consid. 1.2) e constatato che la rogatoria italiana non concerne i casi previsti agli art. XVIII e XIX Accordo italo-svizzero, la trasmis- sione diretta della domanda al MP-TI non presta il fianco a critiche. La censura va quindi respinta.
3. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza sarebbe generica, incom- pleta e lacunosa, in quanto non si riuscirebbe a capire quando, come e dove sarebbero stati commessi i reati contestati agli indagati. A suo dire, l’esposto dei fatti non indicherebbe il benché minimo elemento concreto che sarebbe
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indiziante dell’esistenza dei reati oggetto del procedimento penale, men che meno del suo ipotetico ruolo o di quello delle società da lui amministrate nella truffa presumibilmente orchestrata dagli indagati.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic, art. 46 n. 15 UNCAC e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il proce- dimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il pro- cedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
3.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità italiana afferma che “B. è personaggio noto alle Forze dell’ordine. A far data dal 2016 a oggi si sono susseguite molteplici de- nunce a suo carico. Tutte per il medesimo fatto di reato: truffa, appropriazione indebita e intermediazione finanziaria abusiva. Dalla lettura degli esposti che sono stati presentati nel corso degli anni emerge che B. è solito proporsi come intermediario finanziario, agendo quale amministratore unico di diverse società di investimento. Dal 2011 e fino al 2016 si è proposto ai potenziali clienti di persona. Così ha agito quale amministratore della I. Spa; della ditta F. di B. e, infine, della banca J. ln siffatte tre occasioni (rispetto alle quali pendevano tre distinti procedimenti penali, ora riuniti al procedimento in trattazione) le somme di denaro investite erano di importi significativi (150, 180 mila euro) e venivano ricevute brevi manu dallo stesso indagato. Negli anni più recenti, in epoca suc- cessiva al 2016, le denunce sporte contro l’indagato hanno rappresentato un differente modus operandi. B. si è ecclissato, non si è più direttamente presen- tato ai clienti. Ha mandato operatori che hanno agito per suo conto. Si è attor- niato di un considerevole numero di collaboratori. Inoltre, le quote di denaro versate dalle vittime sono di piccola entità (al massimo 5 mila euro). L’indagine radicata in seno al procedimento penale, promosso da ultimo, ha preso avvio dalla denuncia sporta da K. nei confronti della società “C. Limited”, amministrata
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dall’indagato. La società in parola – priva dell’autorizzazione all’attività di inter- mediazione finanziaria e creditizia – proponeva investimenti straordinariamente redditizi, con tassi di interesse fuori mercato. Alle scadenze pattuite per la resti- tuzione del capitale più interessi, le vittime hanno ottenuto una restituzione sol- tanto parziale dell’investimento. A oggi le denunce presentate sono numerosis- sime e la restituzione del danaro, di volta in volta, procrastinata a una data suc- cessiva, finora non è avvenuta. Tutti i pagamenti eseguiti dalle vittime sono con- fluiti su rapporti bancari (facenti capo sia alla predetta C. Limited sia alla D. Li- mited) in essere presso istituti di credito esteri e pure le somme di danaro che sono state restituite alle vittime risultano provenire da conti correnti esteri (di- versi da quelli beneficiari). Come sopra accennato, la C. Limited è amministrata dall’indagato, che, tuttavia, nell’ultimo arco temporale, non ha avuto contatti de visu con i potenziali clienti ma ha inviato suoi emissari, che operano per suo conto, proponendo investimenti (truffaldini) gestiti da società a lui riconducibili. La C. Limited, avente ad oggetto sociale l’attività di consulenza finanziaria, ha sede a Londra. Come anticipato si è accertato che i flussi di denaro gestiti dalle società riconducibili a B. (sia le somme date dalle vittime a titolo di investimento sia quelle versate alle vittime a titolo di restituzione del capitale) transitano su conti correnti esteri. Si è inoltre appurato che B. si serve di numerosi soggetti, alcuni promuovono il progetto reclutando nuovi investitori, altri fungono da pre- stanome o “movimentano” denaro, di provenienza illecita, per suo conto, attra- verso società di comodo” (atto 1, pag. 4 e seg., incarto MP-TI). L’autorità ro- gante precisa che “tra gli uomini di fiducia di B. figura A., nato a Riad (Arabia Saudita) il […]. A. emerge inizialmente attraverso la visione di alcuni video pre- senti sulla piattaforma YouTube. Nel primo video interviene nel corso di una trasmissione televisiva in qualità di Chief of Trading & Commodity Business Unit della C. Limited (Capo del commercio e delle materie prime) e parla brevemente del commercio di preziosi e oro e del rapporto che la C. Limited ha con molti Paesi africani facendo riferimento anche a quelli instaurati con la famiglia reale del Marocco e con il Governo egiziano. Nel secondo video lo si vede accompa- gnare, unitamente a L. e M., un gruppo di investitori e/o promotori finanziari in una gita nel deserto organizzata a Dubai dalla C. Holding. Inoltre, nella Sezione “Team” del sito https://cholding.com/team/ viene indicato quale Responsabile del Commercio di materie prime. Si è risaliti alle sue generalità attraverso l’ana- lisi del report della struttura ricettiva N. di Venezia (periodo 12-14.12.2018) estrapolato dalla banca dati “Alloggiati”, in quanto nelle stesse giornate soggior- nano presso il medesimo Hotel anche B. e L. È stato compiutamente identificato confrontando l’immagine presente sulla sua C.I. n.[…] emessa in data […] dal Comune di Z. (Italia) con quella presente sul sito sopra indicato nonché con le immagini che lo riprendono nei video sopra richiamati. L’importanza del suo ruolo emerge soprattutto dalle cariche sociali che ha rivestito o riveste in seno ad alcune società ritenute di primaria importanza in quanto utilizzate per porre in atto la truffa piramidale. Ha rivestito la carica di Director (Amministratore) dal 30.06.2018 al 14.07.2020 in seno alla C. Limited anche congiuntamente a B.
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Cessa da tale carica solo dopo il suo arresto (avvenuto in data 30.06.2020) e la stessa cosa accade per la O. Limited, con sede a Londra, ove ha rivestito la medesima carica dal 07.05.2019 al 14.07.2020, giorno del suo arresto (società nella quale, in precedenza, B. aveva rivestito la carica di Direttore dal 03.04.2019 aI 07.05.2019). È, inoltre, amministratore della E. SA di Lugano, società intestataria del rapporto bancario avente Iban 3 della banca H. di Lu- gano utilizzato dall’organizzazione per inviare piccole somme di danaro alle vit- time, attraverso bonifici bancari, relative ai presunti interessi maturati. Da ac- certamenti esperiti tramite la Companies House è emerso che la E. SA detiene: al 5.4.2018, 25.000.000 azioni ordinarie di classe B della F. Limited (altra so- cietà chiave per attuare la truffa) poi trasferite in data 01.08.2018; al 5.6.2020, 230.000.000 azioni ordinarie della O. Limited” (ibidem, pag. 5 e seg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma- teria di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro risulta parimenti essere il ruolo attribuito al ricorrente nella vicenda. Non spetta del resto al giudice dell’assi- stenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all’autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le cen- sure in questo ambito vanno dunque respinte.
4. L’insorgente afferma che la trasmissione della documentazione litigiosa viole- rebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui la stessa non presen- terebbe nessun legame con le indagini estere. La rogatoria costituirebbe pale- semente un caso di fishing expedition. A suo dire, occorrerebbe in ogni caso preservare la riservatezza dei nominativi di persone o società che nulla avreb- bero a che vedere con le indagini, procedendo all’oscuramento di transazioni e nominativi assolutamente non interessati dal procedimento penale estero. Egli aggiunge che le lacune della rogatoria renderebbero inattuabile la cernita della documentazione, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
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di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza.
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Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex- pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
4.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. I verbali d’interrogatorio del ricorrente dell’11 e 24 luglio 2020 trattano sia dei bonifici da lui ricevuti dall’indagato B. sia dell’attività delle società menzionate in rogatoria, come P. SA e E. SA (v. act. 7.1, doc. AI 47 e AI 77). La documen- tazione concernente i conti del ricorrente presso le banche G. e H. potrà per- mettere di ricostruire i flussi del denaro di presunta origine criminale ricevuto da B. Come indicato dal MP-TI, il ricorrente ha talvolta spostato il denaro da E. SA a sé stesso (in particolare nell’ultimo periodo, poco prima del suo arresto). Egli ha inoltre percepito degli onorari e delle commissioni dalla predetta società sui suoi conti, i quali potrebbero essere provento dei presunti reati oggetto dell’in- chiesta estera.
Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale, i verbali d’interrogatorio e la documentazione bancaria in questione risultano potenzialmente utili per l’inchiesta, motivo per cui la loro tra- smissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove. Ribadita la validità formale della rogatoria (v. supra consid. 3.2) la censura relativa alla violazione del diritto di essere sen- tito, peraltro priva di qualsiasi specifica motivazione, non merita ulteriore disa- mina, visto che non si vede perché la cernita non sarebbe stata attuabile.
5. Il ricorrente sostiene infine che, avendo la stessa autorità rogante affermato che le vittime avrebbero versato somme di piccola entità, ossia al massimo EUR 5'000.–, e che il conto alla banca H. intestato a E. SA sarebbe stato utiliz-
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zato dall’organizzazione per inviare piccole somme di denaro alle vittime, la fat- tispecie costituirebbe un caso irrilevante giustificante la reiezione della do- manda di assistenza.
5.1 Secondo l’art. 4 AIMP, la domanda è respinta se l’importanza del reato non giustifica l’attuazione del procedimento (v. DTF 121 IV 261 consid. 2d; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.327 del 25 novembre 2009 consid. 2.3; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018,
n. 464).
5.2 Ora, pur ammettendo che la singola somma versata da ogni vittima delle pre- sunte truffe non superi l’importo di cui sopra, occorre rilevare che le persone che, nel corso di diversi anni, hanno versato denaro agli indagati sono nume- rose, così come sono svariati e importanti i reati contestati ai predetti, i quali potrebbero sfociare, in caso di condanna, in pene relativamente importanti (v. atto 1, pag. 2 e segg., incarto MP-TI). Ciò non permette di certo di affermare che il procedimento estero abbia per oggetto una bagatella e che costituisca un caso irrilevante ai sensi nella normativa svizzera. Anche tale censura va per- tanto respinta.
6. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 24 giugno 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Nadir Guglielmoni - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).