Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 3 maggio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 marzo 2020, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. e E. per titolo di riciclaggio (art. 648-bis CP/I). L’autorità rogante afferma che tra il 2006 e il 2016 sarebbero pervenuti in Italia, in provenienza da conti correnti spagnoli e svizzeri intestati direttamente a B. o a società a lui riconducibili, circa EUR 11 milioni, denaro che sarebbe stato trasferito in parte alla figlia C. e in parte nuovamente inviato verso altri Paesi esteri, più precisamente Spagna e Svizzera. Il flusso di denaro dalla Spagna all’Italia avrebbe avuto inizio subito dopo l’esecuzione di una misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria spagnola a carico di B. nell’ambito di un’opera- zione denominata “F.”. Nel 2013, in esito a tale operazione, l’indagato è stato definitivamente condannato dall’Audiencia Nacional de Malaga per corru- zione, per aver versato EUR 300'000.– ad un amministratore pubblico locale al fine di ottenere indebiti vantaggi per l’edificazione nella zona della Costa del Sol. Il predetto risulterebbe inoltre essere (stato) in contatto con espo- nenti della criminalità organizzata italiana (v. rogatoria, pag. 2, in rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione: in seguito MPC). Con la sua domanda, l’autorità rogante postula, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione relativa a conti bancari in Svizzera riconducibili a B. e/o A. (v. rogatoria, pag. 4, in rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 12 luglio 2019, il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecu- zione della rogatoria (v. act. 1.1, pag. 3), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
C. Con ordine di edizione del 15 maggio 2020, il MPC ha chiesto alla Banca G. di produrre la documentazione completa concernente la relazione bancaria
n. 1 intestata a A. (v. act. 1.1, pag. 3).
D. Con decisione di chiusura del 7 gennaio 2021, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la rela- zione di cui sopra (v. act. 1.1).
E. L’8 febbraio 2021, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l’annullamento della stessa e la reiezione della domanda di assistenza.
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F. Con scritto del 4 marzo 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Con memoriale di risposta del medesimo giorno, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 8).
G. Con replica del 6 aprile 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
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Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui decisioni italiane e spagnole avrebbero già provato l’origine lecita degli 11 milioni di euro di cui sopra (v. supra Fatti, lett. A), frutto di liquidazioni societarie operate da B. e A. in Spagna, per cui il reato di riciclaggio sarebbe già escluso. Basandosi l’attuale procedimento penale a carico degli indagati su reati di natura esclusivamente fiscale, la domanda di assistenza sarebbe inam- missibile.
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E. 2.1.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera
– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG per- mette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola dispo- sizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o econo- mica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giu- sta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).
E. 2.1.2 Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della com- missione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto derivanti dall'insieme delle circostanze sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.133 del 14 dicembre 2020 consid. 3.3; RR.2012.139 del 7 febbraio 2013 consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008 consid. 2.2.2, con riferimenti;
v. ugualmente ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
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pénale, 5a ediz. 2019, n. 602). Questo è segnatamente il caso in presenza di operazioni sprovviste di giustificazione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più Paesi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008 consid. 3.3, con riferimenti). L'importanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un indizio di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic nonché 46 cpv. 1 UNCAC (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).
E. 2.1.3 Secondo l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'ac- certamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sa- pendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fi- scale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'arti- colo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge fede- rale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (n. 1bis). L'art. 186 cpv. 1 LIFD prevede che, chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175- 177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi. Analogo il contenuto dell'art. 59 cpv. 1 LAID, secondo il quale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di docu- menti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30'000 franchi. Ora, il fatto tipico della frode fiscale ai sensi delle appena citate norme tributarie elvetiche è co- stituito dal fare uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenuti- sticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Non assume rilievo di frode fiscale il compor- tamento omissivo, ovvero il sottacere al fisco un elemento imponibile così otte- nendo un indebito risparmio fiscale (v. FERRARA MICOCCI/SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili pe- nalistici, 2015, pag. 247). In ambito di assistenza giudiziaria internazionale, lad- dove l'infrazione tributaria commessa all'estero non costituisce un reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero, essa non può validamente fungere da reato presupposto del riciclaggio di denaro (FERRARA MICOCCI/SALMINA, ibidem, pag. 327 e segg.; CASSANI, L'extension du système de lutte contre le blanchi- ment d'argent aux infractions fiscales: much ado about (almost) nothing, in Re- vue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2015, vol. 87, n. 2,
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pag. 82; v. anche FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafre- cht, Der neue Art. 305bis StGB: die Steuergeldwäscherei und ihre Auswirkungen auf die internationale Rechtshilfe, 2016, pag. 134 e segg., in part. pag. 143).
E. 2.2.1 In concreto, questa Corte ha già avuto modo di illustrare in una recente sen- tenza riguardante proprio la ricorrente (v. sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2020.288 del 15 gennaio 2021 consid. 2.2) come l’attuale procedimento penale estero (n. 4112/2019) alla base della presente rogatoria, e più precisa- mente del complemento del 3 marzo 2020, sia stato aperto a carico di B., C., D. e E. per riciclaggio di denaro, costituendo esso il prosieguo delle indagini og- getto di un precedente procedimento penale archiviato (n. 2651/2017 rgnr). Nel complemento rogatoriale in questione, l’autorità estera ha dichiarato che, data la complessità e la dimensione transnazionale delle indagini da svolgersi anche in Italia e Spagna – quest’ultimo Paese centro primario di affari e di accumulo di ingenti risorse finanziarie apparentemente prive di legittima giustificazione da parte di B. –, il 7 marzo 2019 l’autorità italiana e la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada di Madrid hanno costituito, con l’assistenza di Eu- rojust, una squadra investigativa comune. Il 18 febbraio 2020, le autorità spa- gnole hanno perquisito numerose abitazioni e sedi di società nella provincia di Malaga, procedendo al sequestro di materiale e valori nell’ambito del procedi- mento nrg 64/19 a carico di B., C. e altre 15 persone, tra cui la cittadina svizzera A., tutti indagati per i reati di organización criminal, blanqueo de capitales, tra- fico de influencias y cohecho y delitos contra l’hacienda publica. Il 29 ottobre 2019, D. – indagato insieme a B. e C. nell’ambito del procedimento n. 2651/2017 nonché già convivente di C. – ha dichiarato alle autorità italiane che, allorché ospite in Spagna di B., quest’ultimo, unitamente alla ricorrente, avrebbe consegnato somme importanti a H., il quale avrebbe provveduto a nascondere fino a un milione/un milione e mezzo di euro alla volta in uno scomparto segreto della propria autovettura per recarsi poi in Svizzera e versare il denaro su conti correnti nella disponibilità della coppia B.-A. Ora, se è vero che il procedimento
n. 2651/2017 è sfociato inizialmente in un decreto di archiviazione, occorre pa- rimenti rilevare che tale procedimento è stato riaperto il 12 marzo 2020 in se- guito ai nuovi elementi giunti dalla Spagna (v. scritto della Procura di Asti del 27 luglio 2020, in rubrica 3 incarto MPC). Più precisamente, il 18 febbraio 2020, la Fiscalía especial contra la criminalidad organizada y la corrupción ha proceduto in Spagna, nell’operazione denominata “I”., a svariate perquisizioni, sequestri e fermi nell’ambito di un procedimento aperto a carico di varie persone, tra le quali B. e A.: il primo indagato per riciclaggio, associazione a delinquere, traffico di influenze, corruzione e altri reati fiscali e la seconda per riciclaggio e associa- zione a delinquere (v. ibidem, pag. 1). L’autorità rogante ha affermato che il procedimento n. 2651/17 era pendente dal 2006 a carico di B., C., D. e E. per il delitto di riciclaggio (art. 648-bis CP/I), mentre il procedimento n. 4112/19 è pen- dente dal 2019 a carico di B. e C. per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter
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CP/I). Essa ha inoltre informato le autorità elvetiche dell’esistenza di una sen- tenza definitiva n. 508/2015 del 27 luglio 2015, con la quale il Tribunal Supremo di Madrid ha condannato B. a 8 mesi di reclusione e EUR 150'000.– di multa per il delitto di corruzione di pubblici amministratori, legato all’indebito otteni- mento di favorevoli provvedimenti urbanistici (v. ibidem, pag. 2). Le autorità ita- liane hanno aggiunto che dalle indagini condotte dalla squadra investigativa co- mune italo-spagnola, risulta che B. e A. abbiano in Spagna, da almeno la metà degli anni Novanta, interessi in comune legati, tra l’altro, alla gestione delle so- cietà J. SL, K. SA, L. SL, M. SL, N. SL, O. SL, P. SL, Q. SL, R. SL, S. SL, T. SL e AA. SL. Le società L. SL e O. SL compaiono nel procedimento sfociato nella sentenza n. 508/2015 del 27 luglio 2015. Nell’ambito della squadra investigativa comune, la Guardia di Finanza di Cuneo ha richiesto informazioni su processi penali e sentenze di condanna anche a carico di A. alla Policía Nacional, la quale non aveva ancora dato riscontro (v. ibidem). Con scritto del 19 ottobre 2020, la Procura di Asti, ad integrazione del suo scritto del 27 luglio 2020, ha inoltrato all’autorità d’esecuzione due documenti destinati a far meglio compren- dere i rapporti tra B. e A. Il primo concerne un provvedimento del Juzgado de Instrucción del 10 febbraio 2020 riguardante, tra gli altri, gli indagati B. e A. e le misure istruttorie (sequestri di beni e conti bancari) intraprese nell’ambito dell’operazione “I”. Il secondo riguarda un bonifico di EUR 1'910'460.42 del 24 febbraio 2015 disposto da BB. SL a favore della ricorrente. B. è stato ammini- stratore di tale società dal 2003 al 2008, mentre la ricorrente ne è stata procu- ratrice speciale dal 2003 al 2014. La società è attualmente in liquidazione, a cura di CC. prima e di DD. poi, ambedue indagate nell’ambito dell’operazione “I”. (v. rubrica 3 incarto MPC).
E. 2.2.2 Di rilievo nella fattispecie è parimenti un decreto di sequestro del 10 dicembre 2020 (N. 71/2020 R.G MP), quindi posteriore alle sentenze spagnole e italiane invocate dalla ricorrente (la prima del 2016 e la seconda del 2018, v. act. 1, pag. 10 e 12), emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Misure di Pre- venzione, su richiesta delle Procure di Asti e di Torino, nei confronti di B., nel quale, oltre ad essere riassunti i vari procedimenti che hanno toccato quest’ul- timo, vengono indicate tutte le condotte contestate allo stesso dalla Procura di Asti nel procedimento rgnr. 4112/2019 (pag. 39-40), ossia i reati di cui agli art. 648-ter CP/I e 12 D.L. 8 giugno 1992 con mod. in L.356/1992, ora art. 512-bis CP/I (v. pag. 40 del decreto, in rubrica 3 incarto MPC), Procura che contesta inoltre il reato di cui all’art. 648-bis CP/I a C. e D. (v. pag. 39 del decreto). Da rilevare che i reati di cui agli art. 648-ter 1 e 648-bis CP/I hanno entrambi per oggetto denaro frutto di attività delittuose di B. in Spagna, tra cui la corruzione e l’evasione fiscale. Le condotte corruttive in questione, sufficientemente de- scritte nel decreto italiano, sarebbero emerse nell’ambito dell’operazione “I.” e concernerebbero segnatamente le vicende “Manilva” e “Huelva” (v. pag. 18 e segg. del decreto). Il Tribunale di Torino afferma che “le condotte poste in es- sere in terra spagnola dal proposto e rilevanti ai fini di delinearne la pericolosità,
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hanno avuto simmetrico sviluppo in Italia, dove, secondo l' Autorità proponente, il B. avrebbe reinvestito i proventi delle sue attività corruttive mediante acquisto e costituzione dell' azienda agricola in Z. intestata alla figlia e al figlio, dotata degli immobili oggetto della richiesta ablativa, così come ristrutturati in corso di tempo sempre con i menzionati proventi. Da ciò è scaturita, invero, l'indagine pendente presso la Procura di Asti nei confronti di C. e D. per il reato ex art. 612 bis c.p., di B. e C. per il reato ex art. 648 ter c.p. e di B., C. e EE. per il reato ex art. 12bis, DL 8.6.1992 conv. con modificazioni in L. 356/1992, ora art. 512 bis c.p.” (pag. 39 del decreto). Detta autorità ha sostanziato la pericolosità sociale di B. e sequestrato, con finalità confiscatorie, una moltitudine di beni immobili riconducibili al predetto che l’autorità estera ritiene provento di attività delittuosa (v. pag. 43 e segg. del decreto). Il Tribunale ha in particolare affermato che “non può dunque che concludersi per il riscontro, nel vissuto di B., di una pericolosità sociale qualificata ricollegabile al disposto dell'art. 4 lett. b) D.Lgs 159/2011, quale soggetto gravemente indiziato del reato ex art. 512 bis c.p. La natura delle commesse devianze impone altresì di ravvisare in capo al medesimo, come anticipato, anche una pericolosità ex artt. 4 lett. c) – 1 Lett. b) D.Lgs 159/2011, ascrivibile agli individui che, per la condotta e il tenore di vita, deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abbiano vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose. L'arco di tempo complessivamente interes- sato da tale variegata pericolosità può considerarsi al momento racchiuso, quanto meno, dal 1970 alla data odierna” (pag. 43 e seg. del decreto). Inoltre, “già da quanto argomentato in precedenza circa l'incapacità economico-reddi- tuale del proposto e del suo nucleo – anche complessivamente considerato – alle acquisizioni di cui sopra si può trarre, per espresso dettato normativo, un’appagante prova logica circa la provenienza delittuosa delle risorse impie- gate per l'acquisto dei beni di cui si tratta. Peraltro, quanto argomentato in tema di pericolosità sociale con specifico riferimento alle varie vicende in cui è stato coinvolto B. consente di ritenere sussistente, quanto meno agli odierni fini cau- telari, la prova diretta della derivazione dei cespiti candidati all'ablazione da at- tività delittuose storicamente individuate, con un riferimento del tutto peculiare alla c.d. "Operazione Manilva" (pag. 45 del decreto). Il Tribunale italiano ag- giunge che “solo ad colorandum si ribadisce che dal quadro evidenziato (in par- ticolare dalle dichiarazioni del D.) parrebbe emergere pure una concreta frut- tuosità economica anche delle condotte delittuose per le quali il B. è stato con- dannato con sentenza definitiva in Spagna, riguardanti la c.d. operazione F. Il tutto a ulteriore riprova dell'impossibilità, comunque, per il proposto, di addurre a sostegno dell'operazione di acquisto e ristrutturazione dell'azienda agricola di cui si chiede la confisca, risorse di natura lecita. Ad avviso del Tribunale non potrebbe infatti non sovvenire il condivisibile orientamento secondo il quale lad- dove sia concretamente impossibile – come nella presente fattispecie di galas- sia societaria riferibile a uno stesso soggetto socialmente pericoloso – distin- guere gli apporti di natura delittuosa da quelli di natura illecita trovandocisi al cospetto di un sistema assimilabile a quello dei vasi comunicanti in forza del
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quale risorse illecite e risorse lecite cooperano sinergicamente ai fini lucrativi tipici dell' attività di impresa […], l'intero compendio delle risorse appare conta- minato” (pag. 46 del decreto). Esso conclude che “le risultanze di cui sopra con- ducono a ritenere che difettando, allo stato, la prova della legittima provenienza dei cespiti in discussione – acquisiti in costanza della rilevata pericolosità so- ciale del proposto – ed anzi parendone comprovata una diretta provenienza da condotte delittuose storicamente individuate, appare giustificata l'adozione del provvedimento, di natura, per ora, cautelare, impetrato dall'Autorità richiedente” (pag. 46 del decreto).
E. 2.3 In definitiva, sia lo scritto della Procura di Asti del 27 luglio 2020 (v. supra consid. 2.2.1) sia il decreto di sequestro del 10 dicembre 2020 permettono di affermare che in Italia è attualmente pendente un procedimento penale a carico di B. e altri per riciclaggio di denaro proveniente, tra l’altro, dalla corruzione, e per altre infrazioni. Essendo il reato di riciclaggio di denaro contemplato anche dalla le- gislazione svizzera (v. art. 305bis CP e supra consid. 2.1.3), il principio della doppia punibilità risulta ossequiato già solo per tale motivo.
E. 3 L’insorgente sostiene che la domanda di assistenza giudiziaria estera costitui- sca una ricerca indiscriminata di prove in urto con il principio della proporziona- lità.
E. 3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
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Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex-
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pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
E. 3.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che la ricorrente è indagata in Spagna per organizza- zione criminale, riciclaggio e altri reati strettamente legati a quelli sotto indagine in Italia. Per tacere del fatto che il MPC, nella decisione impugnata, ha menzio- nato l’esistenza di diverse operazioni sospette avvenute sulla relazione litigiosa collegate con conti riconducibili a persone coinvolte nelle indagini estere, se- gnatamente un addebito del 24 agosto 2009 di fr. 750'000.– a favore della rela- zione bancaria n. 2 presso la banca FF., intestata alla ricorrente e a GG. (v. atto 001743_02781 incarto MPC), relazione che a sua volta è stata oggetto, il 25 agosto 2009, di un accredito di un milione di franchi proveniente da una rela- zione bancaria appartenente a B. presso la banca HH. SA. Inoltre, la relazione bancaria n. 2 è stata oggetto, in data 18 settembre 2009, di un addebito di fr. 1'750'000.– a favore della relazione n. 3 presso la Banca II. SA, intestata a GG. Una parte dei valori depositati su quest’ultima relazione sono stati trasferiti dal conto n. 1 (v. act. 1.1, pag. 5). Quanto precede permette di concludere che vi sono importanti punti di connessione tra i fatti descritti nella rogatoria italiana e il conto oggetto della decisione impugnata, la cui documentazione presenta quindi un’utilità potenziale per l’inchiesta estera.
Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale e del suo complemento risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
E. 4 Visto quanto precede, la decisione di chiusura del 7 gennaio 2021 va confer- mata e il gravame integralmente respinto.
E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza dell’11 maggio 2021 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Jonathan Moor,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.18
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Fatti: A. Il 3 maggio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 marzo 2020, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. e E. per titolo di riciclaggio (art. 648-bis CP/I). L’autorità rogante afferma che tra il 2006 e il 2016 sarebbero pervenuti in Italia, in provenienza da conti correnti spagnoli e svizzeri intestati direttamente a B. o a società a lui riconducibili, circa EUR 11 milioni, denaro che sarebbe stato trasferito in parte alla figlia C. e in parte nuovamente inviato verso altri Paesi esteri, più precisamente Spagna e Svizzera. Il flusso di denaro dalla Spagna all’Italia avrebbe avuto inizio subito dopo l’esecuzione di una misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria spagnola a carico di B. nell’ambito di un’opera- zione denominata “F.”. Nel 2013, in esito a tale operazione, l’indagato è stato definitivamente condannato dall’Audiencia Nacional de Malaga per corru- zione, per aver versato EUR 300'000.– ad un amministratore pubblico locale al fine di ottenere indebiti vantaggi per l’edificazione nella zona della Costa del Sol. Il predetto risulterebbe inoltre essere (stato) in contatto con espo- nenti della criminalità organizzata italiana (v. rogatoria, pag. 2, in rubrica 1 dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione: in seguito MPC). Con la sua domanda, l’autorità rogante postula, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione relativa a conti bancari in Svizzera riconducibili a B. e/o A. (v. rogatoria, pag. 4, in rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 12 luglio 2019, il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecu- zione della rogatoria (v. act. 1.1, pag. 3), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
C. Con ordine di edizione del 15 maggio 2020, il MPC ha chiesto alla Banca G. di produrre la documentazione completa concernente la relazione bancaria
n. 1 intestata a A. (v. act. 1.1, pag. 3).
D. Con decisione di chiusura del 7 gennaio 2021, il MPC ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la rela- zione di cui sopra (v. act. 1.1).
E. L’8 febbraio 2021, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l’annullamento della stessa e la reiezione della domanda di assistenza.
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F. Con scritto del 4 marzo 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6). Con memoriale di risposta del medesimo giorno, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 8).
G. Con replica del 6 aprile 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
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Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Con- venzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con- clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricor- rente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità, nella mi- sura in cui decisioni italiane e spagnole avrebbero già provato l’origine lecita degli 11 milioni di euro di cui sopra (v. supra Fatti, lett. A), frutto di liquidazioni societarie operate da B. e A. in Spagna, per cui il reato di riciclaggio sarebbe già escluso. Basandosi l’attuale procedimento penale a carico degli indagati su reati di natura esclusivamente fiscale, la domanda di assistenza sarebbe inam- missibile.
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2.1
2.1.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli- cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap- prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con- sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va- gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera
– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi- slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera- zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG per- mette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la do- manda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola dispo- sizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o econo- mica. Ammessa è per contro l'assistenza in caso di truffa in materia fiscale giu- sta le lettere a e b di questo stesso capoverso, nonché in materia di imposte indirette giusta l'art. 50 CAS (v. DTF 136 IV 88 consid. 3).
2.1.2 Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della com- missione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto derivanti dall'insieme delle circostanze sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.133 del 14 dicembre 2020 consid. 3.3; RR.2012.139 del 7 febbraio 2013 consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008 consid. 2.2.2, con riferimenti;
v. ugualmente ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
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pénale, 5a ediz. 2019, n. 602). Questo è segnatamente il caso in presenza di operazioni sprovviste di giustificazione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più Paesi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008 consid. 3.3, con riferimenti). L'importanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un indizio di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic nonché 46 cpv. 1 UNCAC (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).
2.1.3 Secondo l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'ac- certamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sa- pendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fi- scale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'arti- colo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge fede- rale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), se le imposte sottratte ammontano a oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (n. 1bis). L'art. 186 cpv. 1 LIFD prevede che, chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175- 177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi. Analogo il contenuto dell'art. 59 cpv. 1 LAID, secondo il quale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di docu- menti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti; chiunque, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30'000 franchi. Ora, il fatto tipico della frode fiscale ai sensi delle appena citate norme tributarie elvetiche è co- stituito dal fare uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenuti- sticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Non assume rilievo di frode fiscale il compor- tamento omissivo, ovvero il sottacere al fisco un elemento imponibile così otte- nendo un indebito risparmio fiscale (v. FERRARA MICOCCI/SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili pe- nalistici, 2015, pag. 247). In ambito di assistenza giudiziaria internazionale, lad- dove l'infrazione tributaria commessa all'estero non costituisce un reato fiscale qualificato secondo il diritto svizzero, essa non può validamente fungere da reato presupposto del riciclaggio di denaro (FERRARA MICOCCI/SALMINA, ibidem, pag. 327 e segg.; CASSANI, L'extension du système de lutte contre le blanchi- ment d'argent aux infractions fiscales: much ado about (almost) nothing, in Re- vue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2015, vol. 87, n. 2,
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pag. 82; v. anche FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafre- cht, Der neue Art. 305bis StGB: die Steuergeldwäscherei und ihre Auswirkungen auf die internationale Rechtshilfe, 2016, pag. 134 e segg., in part. pag. 143).
2.2
2.2.1 In concreto, questa Corte ha già avuto modo di illustrare in una recente sen- tenza riguardante proprio la ricorrente (v. sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2020.288 del 15 gennaio 2021 consid. 2.2) come l’attuale procedimento penale estero (n. 4112/2019) alla base della presente rogatoria, e più precisa- mente del complemento del 3 marzo 2020, sia stato aperto a carico di B., C., D. e E. per riciclaggio di denaro, costituendo esso il prosieguo delle indagini og- getto di un precedente procedimento penale archiviato (n. 2651/2017 rgnr). Nel complemento rogatoriale in questione, l’autorità estera ha dichiarato che, data la complessità e la dimensione transnazionale delle indagini da svolgersi anche in Italia e Spagna – quest’ultimo Paese centro primario di affari e di accumulo di ingenti risorse finanziarie apparentemente prive di legittima giustificazione da parte di B. –, il 7 marzo 2019 l’autorità italiana e la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada di Madrid hanno costituito, con l’assistenza di Eu- rojust, una squadra investigativa comune. Il 18 febbraio 2020, le autorità spa- gnole hanno perquisito numerose abitazioni e sedi di società nella provincia di Malaga, procedendo al sequestro di materiale e valori nell’ambito del procedi- mento nrg 64/19 a carico di B., C. e altre 15 persone, tra cui la cittadina svizzera A., tutti indagati per i reati di organización criminal, blanqueo de capitales, tra- fico de influencias y cohecho y delitos contra l’hacienda publica. Il 29 ottobre 2019, D. – indagato insieme a B. e C. nell’ambito del procedimento n. 2651/2017 nonché già convivente di C. – ha dichiarato alle autorità italiane che, allorché ospite in Spagna di B., quest’ultimo, unitamente alla ricorrente, avrebbe consegnato somme importanti a H., il quale avrebbe provveduto a nascondere fino a un milione/un milione e mezzo di euro alla volta in uno scomparto segreto della propria autovettura per recarsi poi in Svizzera e versare il denaro su conti correnti nella disponibilità della coppia B.-A. Ora, se è vero che il procedimento
n. 2651/2017 è sfociato inizialmente in un decreto di archiviazione, occorre pa- rimenti rilevare che tale procedimento è stato riaperto il 12 marzo 2020 in se- guito ai nuovi elementi giunti dalla Spagna (v. scritto della Procura di Asti del 27 luglio 2020, in rubrica 3 incarto MPC). Più precisamente, il 18 febbraio 2020, la Fiscalía especial contra la criminalidad organizada y la corrupción ha proceduto in Spagna, nell’operazione denominata “I”., a svariate perquisizioni, sequestri e fermi nell’ambito di un procedimento aperto a carico di varie persone, tra le quali B. e A.: il primo indagato per riciclaggio, associazione a delinquere, traffico di influenze, corruzione e altri reati fiscali e la seconda per riciclaggio e associa- zione a delinquere (v. ibidem, pag. 1). L’autorità rogante ha affermato che il procedimento n. 2651/17 era pendente dal 2006 a carico di B., C., D. e E. per il delitto di riciclaggio (art. 648-bis CP/I), mentre il procedimento n. 4112/19 è pen- dente dal 2019 a carico di B. e C. per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter
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CP/I). Essa ha inoltre informato le autorità elvetiche dell’esistenza di una sen- tenza definitiva n. 508/2015 del 27 luglio 2015, con la quale il Tribunal Supremo di Madrid ha condannato B. a 8 mesi di reclusione e EUR 150'000.– di multa per il delitto di corruzione di pubblici amministratori, legato all’indebito otteni- mento di favorevoli provvedimenti urbanistici (v. ibidem, pag. 2). Le autorità ita- liane hanno aggiunto che dalle indagini condotte dalla squadra investigativa co- mune italo-spagnola, risulta che B. e A. abbiano in Spagna, da almeno la metà degli anni Novanta, interessi in comune legati, tra l’altro, alla gestione delle so- cietà J. SL, K. SA, L. SL, M. SL, N. SL, O. SL, P. SL, Q. SL, R. SL, S. SL, T. SL e AA. SL. Le società L. SL e O. SL compaiono nel procedimento sfociato nella sentenza n. 508/2015 del 27 luglio 2015. Nell’ambito della squadra investigativa comune, la Guardia di Finanza di Cuneo ha richiesto informazioni su processi penali e sentenze di condanna anche a carico di A. alla Policía Nacional, la quale non aveva ancora dato riscontro (v. ibidem). Con scritto del 19 ottobre 2020, la Procura di Asti, ad integrazione del suo scritto del 27 luglio 2020, ha inoltrato all’autorità d’esecuzione due documenti destinati a far meglio compren- dere i rapporti tra B. e A. Il primo concerne un provvedimento del Juzgado de Instrucción del 10 febbraio 2020 riguardante, tra gli altri, gli indagati B. e A. e le misure istruttorie (sequestri di beni e conti bancari) intraprese nell’ambito dell’operazione “I”. Il secondo riguarda un bonifico di EUR 1'910'460.42 del 24 febbraio 2015 disposto da BB. SL a favore della ricorrente. B. è stato ammini- stratore di tale società dal 2003 al 2008, mentre la ricorrente ne è stata procu- ratrice speciale dal 2003 al 2014. La società è attualmente in liquidazione, a cura di CC. prima e di DD. poi, ambedue indagate nell’ambito dell’operazione “I”. (v. rubrica 3 incarto MPC).
2.2.2 Di rilievo nella fattispecie è parimenti un decreto di sequestro del 10 dicembre 2020 (N. 71/2020 R.G MP), quindi posteriore alle sentenze spagnole e italiane invocate dalla ricorrente (la prima del 2016 e la seconda del 2018, v. act. 1, pag. 10 e 12), emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Misure di Pre- venzione, su richiesta delle Procure di Asti e di Torino, nei confronti di B., nel quale, oltre ad essere riassunti i vari procedimenti che hanno toccato quest’ul- timo, vengono indicate tutte le condotte contestate allo stesso dalla Procura di Asti nel procedimento rgnr. 4112/2019 (pag. 39-40), ossia i reati di cui agli art. 648-ter CP/I e 12 D.L. 8 giugno 1992 con mod. in L.356/1992, ora art. 512-bis CP/I (v. pag. 40 del decreto, in rubrica 3 incarto MPC), Procura che contesta inoltre il reato di cui all’art. 648-bis CP/I a C. e D. (v. pag. 39 del decreto). Da rilevare che i reati di cui agli art. 648-ter 1 e 648-bis CP/I hanno entrambi per oggetto denaro frutto di attività delittuose di B. in Spagna, tra cui la corruzione e l’evasione fiscale. Le condotte corruttive in questione, sufficientemente de- scritte nel decreto italiano, sarebbero emerse nell’ambito dell’operazione “I.” e concernerebbero segnatamente le vicende “Manilva” e “Huelva” (v. pag. 18 e segg. del decreto). Il Tribunale di Torino afferma che “le condotte poste in es- sere in terra spagnola dal proposto e rilevanti ai fini di delinearne la pericolosità,
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hanno avuto simmetrico sviluppo in Italia, dove, secondo l' Autorità proponente, il B. avrebbe reinvestito i proventi delle sue attività corruttive mediante acquisto e costituzione dell' azienda agricola in Z. intestata alla figlia e al figlio, dotata degli immobili oggetto della richiesta ablativa, così come ristrutturati in corso di tempo sempre con i menzionati proventi. Da ciò è scaturita, invero, l'indagine pendente presso la Procura di Asti nei confronti di C. e D. per il reato ex art. 612 bis c.p., di B. e C. per il reato ex art. 648 ter c.p. e di B., C. e EE. per il reato ex art. 12bis, DL 8.6.1992 conv. con modificazioni in L. 356/1992, ora art. 512 bis c.p.” (pag. 39 del decreto). Detta autorità ha sostanziato la pericolosità sociale di B. e sequestrato, con finalità confiscatorie, una moltitudine di beni immobili riconducibili al predetto che l’autorità estera ritiene provento di attività delittuosa (v. pag. 43 e segg. del decreto). Il Tribunale ha in particolare affermato che “non può dunque che concludersi per il riscontro, nel vissuto di B., di una pericolosità sociale qualificata ricollegabile al disposto dell'art. 4 lett. b) D.Lgs 159/2011, quale soggetto gravemente indiziato del reato ex art. 512 bis c.p. La natura delle commesse devianze impone altresì di ravvisare in capo al medesimo, come anticipato, anche una pericolosità ex artt. 4 lett. c) – 1 Lett. b) D.Lgs 159/2011, ascrivibile agli individui che, per la condotta e il tenore di vita, deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abbiano vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose. L'arco di tempo complessivamente interes- sato da tale variegata pericolosità può considerarsi al momento racchiuso, quanto meno, dal 1970 alla data odierna” (pag. 43 e seg. del decreto). Inoltre, “già da quanto argomentato in precedenza circa l'incapacità economico-reddi- tuale del proposto e del suo nucleo – anche complessivamente considerato – alle acquisizioni di cui sopra si può trarre, per espresso dettato normativo, un’appagante prova logica circa la provenienza delittuosa delle risorse impie- gate per l'acquisto dei beni di cui si tratta. Peraltro, quanto argomentato in tema di pericolosità sociale con specifico riferimento alle varie vicende in cui è stato coinvolto B. consente di ritenere sussistente, quanto meno agli odierni fini cau- telari, la prova diretta della derivazione dei cespiti candidati all'ablazione da at- tività delittuose storicamente individuate, con un riferimento del tutto peculiare alla c.d. "Operazione Manilva" (pag. 45 del decreto). Il Tribunale italiano ag- giunge che “solo ad colorandum si ribadisce che dal quadro evidenziato (in par- ticolare dalle dichiarazioni del D.) parrebbe emergere pure una concreta frut- tuosità economica anche delle condotte delittuose per le quali il B. è stato con- dannato con sentenza definitiva in Spagna, riguardanti la c.d. operazione F. Il tutto a ulteriore riprova dell'impossibilità, comunque, per il proposto, di addurre a sostegno dell'operazione di acquisto e ristrutturazione dell'azienda agricola di cui si chiede la confisca, risorse di natura lecita. Ad avviso del Tribunale non potrebbe infatti non sovvenire il condivisibile orientamento secondo il quale lad- dove sia concretamente impossibile – come nella presente fattispecie di galas- sia societaria riferibile a uno stesso soggetto socialmente pericoloso – distin- guere gli apporti di natura delittuosa da quelli di natura illecita trovandocisi al cospetto di un sistema assimilabile a quello dei vasi comunicanti in forza del
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quale risorse illecite e risorse lecite cooperano sinergicamente ai fini lucrativi tipici dell' attività di impresa […], l'intero compendio delle risorse appare conta- minato” (pag. 46 del decreto). Esso conclude che “le risultanze di cui sopra con- ducono a ritenere che difettando, allo stato, la prova della legittima provenienza dei cespiti in discussione – acquisiti in costanza della rilevata pericolosità so- ciale del proposto – ed anzi parendone comprovata una diretta provenienza da condotte delittuose storicamente individuate, appare giustificata l'adozione del provvedimento, di natura, per ora, cautelare, impetrato dall'Autorità richiedente” (pag. 46 del decreto).
2.3 In definitiva, sia lo scritto della Procura di Asti del 27 luglio 2020 (v. supra consid. 2.2.1) sia il decreto di sequestro del 10 dicembre 2020 permettono di affermare che in Italia è attualmente pendente un procedimento penale a carico di B. e altri per riciclaggio di denaro proveniente, tra l’altro, dalla corruzione, e per altre infrazioni. Essendo il reato di riciclaggio di denaro contemplato anche dalla le- gislazione svizzera (v. art. 305bis CP e supra consid. 2.1.3), il principio della doppia punibilità risulta ossequiato già solo per tale motivo.
3. L’insorgente sostiene che la domanda di assistenza giudiziaria estera costitui- sca una ricerca indiscriminata di prove in urto con il principio della proporziona- lità.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces- sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio- nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in- formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
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Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con- sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci- sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as- sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen- tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con- segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa- mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera- zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e- secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex-
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pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter- minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre- gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
3.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che la ricorrente è indagata in Spagna per organizza- zione criminale, riciclaggio e altri reati strettamente legati a quelli sotto indagine in Italia. Per tacere del fatto che il MPC, nella decisione impugnata, ha menzio- nato l’esistenza di diverse operazioni sospette avvenute sulla relazione litigiosa collegate con conti riconducibili a persone coinvolte nelle indagini estere, se- gnatamente un addebito del 24 agosto 2009 di fr. 750'000.– a favore della rela- zione bancaria n. 2 presso la banca FF., intestata alla ricorrente e a GG. (v. atto 001743_02781 incarto MPC), relazione che a sua volta è stata oggetto, il 25 agosto 2009, di un accredito di un milione di franchi proveniente da una rela- zione bancaria appartenente a B. presso la banca HH. SA. Inoltre, la relazione bancaria n. 2 è stata oggetto, in data 18 settembre 2009, di un addebito di fr. 1'750'000.– a favore della relazione n. 3 presso la Banca II. SA, intestata a GG. Una parte dei valori depositati su quest’ultima relazione sono stati trasferiti dal conto n. 1 (v. act. 1.1, pag. 5). Quanto precede permette di concludere che vi sono importanti punti di connessione tra i fatti descritti nella rogatoria italiana e il conto oggetto della decisione impugnata, la cui documentazione presenta quindi un’utilità potenziale per l’inchiesta estera.
Spetterà comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della do- manda rogatoriale e del suo complemento risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
4. Visto quanto precede, la decisione di chiusura del 7 gennaio 2021 va confer- mata e il gravame integralmente respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
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indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 11 maggio 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Jonathan Moor - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).