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RR.2019.335

Bundesstrafgericht · 2020-04-06 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 12 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 16 novembre e il 3 dicembre 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per ope- razioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avreb- bero rivelato l’esistenza, nel periodo 2016-2017, di una rilevante frode carosello concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali tecno- logici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane nonché estere in parte controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse dell’Erario italiano (v. act. 1.1).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro e in sostanza, alle autorità elvetiche la perquisizione dei locali della A. SA e il se- questro della documentazione ivi rinvenuta utile all’inchiesta estera (v. act. 1.1, pag. 4), nonché l’interrogatorio in qualità di testimone di una persona in grado di chiarire i rapporti con le ditte italiane fornitrici (v. act. 1.2, pag. 4).

B. Mediante decisione del 21 gennaio 2019 l’Amministrazione federale delle do- gane (in seguito: AFD), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 1.1, pag. 3), è entrata nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, dando l’incarico alla Sezione antifrode doganale di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le mi- sure di assistenza richieste (v. act. 1.3).

C. In data 10 aprile 2019 l’Antifrode doganale ha proceduto alla perquisizione dei locali di A. SA, operazione che ha portato al sequestro di svariata documenta- zione cartacea e su supporto informatico nonché di due telefoni cellulari. Lo stesso giorno, la medesima autorità ha proceduto alla perquisizione e al seque- stro della documentazione concernente A. SA presso la fiduciaria C. SA (v. act. 1.1, pag. 5). Inoltre, in data 2 maggio 2019, B., amministratore unico della pre- detta società, è stato interrogato in qualità di testimone (v. act. 1.2, pag. 5; act. 1.4).

D. Con decisioni di chiusura del 6 novembre 2019, l’AFD ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea e su supporto

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informatico sequestrata presso le sedi di A. SA e di C. SA (v. act. 1.1, pag. 7), unitamente al verbale d’interrogatorio di B. (v. act. 1.2, pag. 5).

E. L’11 dicembre 2019 A. SA e B. hanno interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via procedurale: di richiamare dal Tribunale amministra- tivo federale l’incarto di cui al n. di ruolo A-3746/2018, di dare facoltà all’AFD di prendere posizione sul presente ricorso e ai ricorrenti di prendere posizione sulla risposta dell’AFD. Nel merito, essi chiedono l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle decisioni dell’AFD del 6 novembre e 21 gennaio 2019 (v. act. 1, pag. 10).

F. Con osservazioni del 7 gennaio 2020, l’UFG ha postulato, in via principale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dei ricorrenti; sussidia- riamente (nel caso dovesse essere riconosciuta la legittimazione a uno dei ri- correnti), la reiezione del gravame (v. act. 6). Con risposta dell’8 gennaio 2020, l’AFD propone di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).

G. Con replica del 3 febbraio 2020, trasmessa all’AFD e all’UFG per conoscenza (v. act. 11), i ricorrenti hanno ribadito le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;

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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela- tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di per- sona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia

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nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personal- mente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria interna- zionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la deci- sione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci- tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con- sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe- nale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di do- cumentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1C_86/2017 del 14 febbraio 2017 consid. 2.3; 1A.293/2004 del 18 marzo 2005 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007 consid. 2.1). La le- gittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con- tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis- sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 feb- braio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

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E. 1.5.2 In concreto, A. SA è legittimata a ricorrere per quanto concerne la documenta- zione cartacea e su supporto informatico sequestrata nei suoi locali. La sua legittimazione fa per contro difetto relativamente alla documentazione prelevata presso la fiduciaria C. SA nonché al verbale d’interrogatorio di B. Nella misura in cui B. è stato direttamente sottoposto all’interrogatorio rogatoriale litigioso e che il verbale dello stesso contiene anche informazioni che lo concernono per- sonalmente, la sua legittimazione è data. Egli non è invece legittimato a ricor- rere per il resto.

Nei termini appena esposti occorre quindi entrare nel merito del gravame.

E. 2 Nella misura in cui legate alla medesima domanda di assistenza giudiziaria, sia i ricorrenti che l’AFD hanno ritenuta opportuna la congiunzione della presente causa con la procedura RR.2019.256 concernente la trasmissione di documen- tazione relativa ad un conto bancario intestato a A. SA (v. act. 1, pag. 4 e seg., e act. 7, pag. 2).

Occorre qui rilevare che il presente ricorso è stato interposto a distanza di tre mesi da quello concernente la causa RR.2019.256, la cui sentenza è già stata emanata in data 10 febbraio 2020. L’inoltrato stato d’avanzamento della proce- dura RR.2019.256 rispetto alla presente procedura unitamente all’esigenza di rispettare il principio di celerità consacrato all’art. 17a AIMP hanno reso inop- portuno attendere che anche il presente incarto fosse maturo per una decisione. La richiesta non era del resto compresa nel petitum per cui non sarà oggetto di un separato punto del dispositivo.

E. 3 Informando dell’esistenza di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale concernente presunti reati fiscali in relazione ai medesimi fatti, i ricorrenti sostengono che vi sarebbe il rischio concreto che la trasmissione dei documenti riferiti a A. SA possano essere utilizzati per accertare una semplice decurtazione di tributi fiscali.

E. 3.1 Giusta l’art. 67 cpv. 1 AIMP, le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assi- stenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile. Il cpv. 2 della medesima disposizione prevede che qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se: il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale l’assistenza giudiziaria è ammissibile (lett. a), o il procedimento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha partecipato al reato.

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E. 3.2 In concreto, l’AFD ha chiaramente indicato nelle decisioni impugnate che la tra- smissione all’estero avverrà attirando espressamente l’attenzione dell’autorità rogante sul rispetto del principio della specialità (v. act. 1.1, pag. 8, e act. 1.2, pag. 5). Non vi sono del resto elementi nell’incarto che possano far credere che l’Italia non rispetterà tale principio. La censura in questo ambito va dunque re- spinta. Non avendo alcuna pertinenza nella fattispecie, trattandosi di un altro tipo di procedura il cui esito non ha qui nessuna influenza, va parimenti disat- tesa la richiesta di acquisizione dell’incarto relativo alla procedura pendente di- nanzi al Tribunale amministrativo federale.

E. 4 I ricorrenti sostengono che l’invio documentale ordinato dall’AFD disattende- rebbe manifestamente il principio della proporzionalità. A loro avviso, l’autorità rogante disporrebbe già di tutti gli elementi – segnatamente e-mail scambiate con le persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle indagini italiane – utili a chia- rire tutte le operazioni che hanno toccato A. SA, per cui le trasmissioni conte- state non servirebbero a far progredire l’inchiesta estera. Essi aggiungono che nella documentazione litigiosa vi sarebbero tutte le operazioni commerciali che A. SA ha effettuato con controparti che nulla avrebbero a che vedere con l’in- chiesta in essere, eccezion fatta per due società, ossia la D. S.r.l. e la E. S.r.l. L’invio contestato costituirebbe una fishing expedition.

E. 4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), precisato comunque che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano ne- cessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1), visto che lo Stato richiesto non dispone dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chie- dono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo

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tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.3 e 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evi- tare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'e- same da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limi- tato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 con- sid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è de- finita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi con- creti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazio- nale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

E. 4.2 In concreto, risulta che A. SA figura nella lista delle aziende elvetiche che hanno acquistato beni da ditte italiane coinvolte nella truffa carosello all’IVA oggetto delle indagini estere, fatto del resto non contestato dagli insorgenti. I documenti litigiosi collegano A. SA a ditte menzionate nella rogatoria e nei suoi comple- menti, ossia D. S.r.l. e E. S.r.l., mentre la documentazione informatica è stata selezionata tramite parole chiave fornite dall’autorità estera. Che la documen- tazione litigiosa possa contenere anche altri nominativi rispetto a quelli conte- nuti in rogatoria non costituisce un ostacolo all’assistenza, nella misura in cui occorre permettere all’autorità estera di verificare l’esistenza di altre operazioni sospette e l’eventuale coinvolgimento di altre persone nei fatti oggetto d’inda- gine. Infine, avendo B. fornito informazioni sulle operazioni effettuate da A. SA con le ditte italiane coinvolte nelle indagini estere, l’utilità del verbale d’interro- gatorio è evidente. Il fatto, comunque non documentato, che le autorità estere disporrebbero delle e-mail legate alle transazioni effettuate da A. SA con le so- cietà estere coinvolte nelle indagini non ha alcuna influenza, dato che l’autorità rogante ha espressamente richiesto la documentazione litigiosa e non vi è nes- suna ragione di ritenere che risulti per essa superflua. Premesso che non tocca al giudice dell’assistenza valutare l‘esistenza o meno di sufficienti sospetti di reato nell’inchiesta estera, l’autorità italiana ha sufficientemente descritto nella sua rogatoria i fatti e la presunta truffa carosello all’IVA contestata agli indagati.

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Che nessun sospetto sia stato sostanziato o sia sostanziabile nei confronti dei ricorrenti nulla osta alla trasmissione contestata, visto che nella presente pro- cedura deve essere unicamente analizzata l’utilità potenziale della documenta- zione litigiosa e non la responsabilità penale dei ricorrenti stessi (v. più ampia- mente ZIMMERMANN, op. cit., n. 404).

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expe- dition.

E. 5 In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame respinto.

E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a complessivi fr. 6’000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Dispositiv
  1. La richiesta di acquisizione dell’incarto n. A-3746/2018 relativo al ricorso inter- posto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale amministrativo federale è respinta.
  2. Il ricorso è respinto.
  3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 6 aprile 2020 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, B., rappresentati dall'avv. Ergin Cimen, Ricorrenti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Direzione generale delle dogane, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2019.335-336

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Fatti: A. Il 12 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 16 novembre e il 3 dicembre 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu- menti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per ope- razioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avreb- bero rivelato l’esistenza, nel periodo 2016-2017, di una rilevante frode carosello concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali tecno- logici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane nonché estere in parte controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle casse dell’Erario italiano (v. act. 1.1).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro e in sostanza, alle autorità elvetiche la perquisizione dei locali della A. SA e il se- questro della documentazione ivi rinvenuta utile all’inchiesta estera (v. act. 1.1, pag. 4), nonché l’interrogatorio in qualità di testimone di una persona in grado di chiarire i rapporti con le ditte italiane fornitrici (v. act. 1.2, pag. 4).

B. Mediante decisione del 21 gennaio 2019 l’Amministrazione federale delle do- gane (in seguito: AFD), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 1.1, pag. 3), è entrata nel merito della domanda presentata dall’autorità italiana, dando l’incarico alla Sezione antifrode doganale di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le mi- sure di assistenza richieste (v. act. 1.3).

C. In data 10 aprile 2019 l’Antifrode doganale ha proceduto alla perquisizione dei locali di A. SA, operazione che ha portato al sequestro di svariata documenta- zione cartacea e su supporto informatico nonché di due telefoni cellulari. Lo stesso giorno, la medesima autorità ha proceduto alla perquisizione e al seque- stro della documentazione concernente A. SA presso la fiduciaria C. SA (v. act. 1.1, pag. 5). Inoltre, in data 2 maggio 2019, B., amministratore unico della pre- detta società, è stato interrogato in qualità di testimone (v. act. 1.2, pag. 5; act. 1.4).

D. Con decisioni di chiusura del 6 novembre 2019, l’AFD ha ordinato la trasmis- sione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea e su supporto

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informatico sequestrata presso le sedi di A. SA e di C. SA (v. act. 1.1, pag. 7), unitamente al verbale d’interrogatorio di B. (v. act. 1.2, pag. 5).

E. L’11 dicembre 2019 A. SA e B. hanno interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via procedurale: di richiamare dal Tribunale amministra- tivo federale l’incarto di cui al n. di ruolo A-3746/2018, di dare facoltà all’AFD di prendere posizione sul presente ricorso e ai ricorrenti di prendere posizione sulla risposta dell’AFD. Nel merito, essi chiedono l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle decisioni dell’AFD del 6 novembre e 21 gennaio 2019 (v. act. 1, pag. 10).

F. Con osservazioni del 7 gennaio 2020, l’UFG ha postulato, in via principale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dei ricorrenti; sussidia- riamente (nel caso dovesse essere riconosciuta la legittimazione a uno dei ri- correnti), la reiezione del gravame (v. act. 6). Con risposta dell’8 gennaio 2020, l’AFD propone di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).

G. Con replica del 3 febbraio 2020, trasmessa all’AFD e all’UFG per conoscenza (v. act. 11), i ricorrenti hanno ribadito le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;

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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli- cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi- laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa- vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela- tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

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1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor- rere degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di per- sona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia

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nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personal- mente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria interna- zionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la deci- sione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci- tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 con- sid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento pe- nale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di do- cumentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1C_86/2017 del 14 febbraio 2017 consid. 2.3; 1A.293/2004 del 18 marzo 2005 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007 consid. 2.1). La le- gittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e 532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con- tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis- sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 feb- braio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

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1.5.2 In concreto, A. SA è legittimata a ricorrere per quanto concerne la documenta- zione cartacea e su supporto informatico sequestrata nei suoi locali. La sua legittimazione fa per contro difetto relativamente alla documentazione prelevata presso la fiduciaria C. SA nonché al verbale d’interrogatorio di B. Nella misura in cui B. è stato direttamente sottoposto all’interrogatorio rogatoriale litigioso e che il verbale dello stesso contiene anche informazioni che lo concernono per- sonalmente, la sua legittimazione è data. Egli non è invece legittimato a ricor- rere per il resto.

Nei termini appena esposti occorre quindi entrare nel merito del gravame.

2. Nella misura in cui legate alla medesima domanda di assistenza giudiziaria, sia i ricorrenti che l’AFD hanno ritenuta opportuna la congiunzione della presente causa con la procedura RR.2019.256 concernente la trasmissione di documen- tazione relativa ad un conto bancario intestato a A. SA (v. act. 1, pag. 4 e seg., e act. 7, pag. 2).

Occorre qui rilevare che il presente ricorso è stato interposto a distanza di tre mesi da quello concernente la causa RR.2019.256, la cui sentenza è già stata emanata in data 10 febbraio 2020. L’inoltrato stato d’avanzamento della proce- dura RR.2019.256 rispetto alla presente procedura unitamente all’esigenza di rispettare il principio di celerità consacrato all’art. 17a AIMP hanno reso inop- portuno attendere che anche il presente incarto fosse maturo per una decisione. La richiesta non era del resto compresa nel petitum per cui non sarà oggetto di un separato punto del dispositivo.

3. Informando dell’esistenza di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale concernente presunti reati fiscali in relazione ai medesimi fatti, i ricorrenti sostengono che vi sarebbe il rischio concreto che la trasmissione dei documenti riferiti a A. SA possano essere utilizzati per accertare una semplice decurtazione di tributi fiscali.

3.1 Giusta l’art. 67 cpv. 1 AIMP, le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assi- stenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile. Il cpv. 2 della medesima disposizione prevede che qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se: il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale l’assistenza giudiziaria è ammissibile (lett. a), o il procedimento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha partecipato al reato.

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3.2 In concreto, l’AFD ha chiaramente indicato nelle decisioni impugnate che la tra- smissione all’estero avverrà attirando espressamente l’attenzione dell’autorità rogante sul rispetto del principio della specialità (v. act. 1.1, pag. 8, e act. 1.2, pag. 5). Non vi sono del resto elementi nell’incarto che possano far credere che l’Italia non rispetterà tale principio. La censura in questo ambito va dunque re- spinta. Non avendo alcuna pertinenza nella fattispecie, trattandosi di un altro tipo di procedura il cui esito non ha qui nessuna influenza, va parimenti disat- tesa la richiesta di acquisizione dell’incarto relativo alla procedura pendente di- nanzi al Tribunale amministrativo federale.

4. I ricorrenti sostengono che l’invio documentale ordinato dall’AFD disattende- rebbe manifestamente il principio della proporzionalità. A loro avviso, l’autorità rogante disporrebbe già di tutti gli elementi – segnatamente e-mail scambiate con le persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle indagini italiane – utili a chia- rire tutte le operazioni che hanno toccato A. SA, per cui le trasmissioni conte- state non servirebbero a far progredire l’inchiesta estera. Essi aggiungono che nella documentazione litigiosa vi sarebbero tutte le operazioni commerciali che A. SA ha effettuato con controparti che nulla avrebbero a che vedere con l’in- chiesta in essere, eccezion fatta per due società, ossia la D. S.r.l. e la E. S.r.l. L’invio contestato costituirebbe una fishing expedition.

4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), precisato comunque che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano ne- cessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con- sid. 2.1), visto che lo Stato richiesto non dispone dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chie- dono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo

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tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.3 e 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb- braio 2020 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evi- tare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'e- same da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limi- tato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 con- sid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è de- finita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi con- creti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazio- nale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

4.2 In concreto, risulta che A. SA figura nella lista delle aziende elvetiche che hanno acquistato beni da ditte italiane coinvolte nella truffa carosello all’IVA oggetto delle indagini estere, fatto del resto non contestato dagli insorgenti. I documenti litigiosi collegano A. SA a ditte menzionate nella rogatoria e nei suoi comple- menti, ossia D. S.r.l. e E. S.r.l., mentre la documentazione informatica è stata selezionata tramite parole chiave fornite dall’autorità estera. Che la documen- tazione litigiosa possa contenere anche altri nominativi rispetto a quelli conte- nuti in rogatoria non costituisce un ostacolo all’assistenza, nella misura in cui occorre permettere all’autorità estera di verificare l’esistenza di altre operazioni sospette e l’eventuale coinvolgimento di altre persone nei fatti oggetto d’inda- gine. Infine, avendo B. fornito informazioni sulle operazioni effettuate da A. SA con le ditte italiane coinvolte nelle indagini estere, l’utilità del verbale d’interro- gatorio è evidente. Il fatto, comunque non documentato, che le autorità estere disporrebbero delle e-mail legate alle transazioni effettuate da A. SA con le so- cietà estere coinvolte nelle indagini non ha alcuna influenza, dato che l’autorità rogante ha espressamente richiesto la documentazione litigiosa e non vi è nes- suna ragione di ritenere che risulti per essa superflua. Premesso che non tocca al giudice dell’assistenza valutare l‘esistenza o meno di sufficienti sospetti di reato nell’inchiesta estera, l’autorità italiana ha sufficientemente descritto nella sua rogatoria i fatti e la presunta truffa carosello all’IVA contestata agli indagati.

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Che nessun sospetto sia stato sostanziato o sia sostanziabile nei confronti dei ricorrenti nulla osta alla trasmissione contestata, visto che nella presente pro- cedura deve essere unicamente analizzata l’utilità potenziale della documenta- zione litigiosa e non la responsabilità penale dei ricorrenti stessi (v. più ampia- mente ZIMMERMANN, op. cit., n. 404).

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e la stessa documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expe- dition.

5. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a complessivi fr. 6’000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di acquisizione dell’incarto n. A-3746/2018 relativo al ricorso inter- posto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale amministrativo federale è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 7 aprile 2020

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ergin Cimen - Amministrazione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor- tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).