Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Con sentenza del 14 marzo 2016, divenuta definitiva l’11 novembre 2016, la Corte d’appello di Madrid, Sezione XVI, ha condannato A. alias B., ad una pena privativa della libertà di 5 anni per traffico illegale di sostanza stupefacente (art. 368 CP/E) e appartenenza ad un gruppo criminale (art. 570 ter CP/E; v. act. 4.4).
B. Il 23 luglio 2019 l'autorità giudiziaria spagnola ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del predetto (v. act. 4.2).
C. Mediante segnalazione del 24 luglio 2019, SIRENE Spagna ha richiesto l'arre- sto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 4.1).
D. Con nota verbale del 21 agosto 2019, l’Ambasciata spagnola a Berna ha pre- sentato alle autorità svizzere la relativa domanda di estradizione (v. act. 4.4).
E. Già in detenzione preventiva presso il carcere La Farera nell'ambito di un'in- chiesta ticinese, A. è stato interrogato rogatorialmente il 23 agosto 2019 dal Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 4.6), il quale gli ha notificato l'ordine di arresto ai fini di estradizione emanato il 25 luglio 2019 dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), unitamente alla domanda di estradizione di cui sopra (v. act. 4.3 e 4.4). A. si è opposto alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.6).
F. Mediante decisione del 13 settembre 2019, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Spagna (v. act. 1.1).
G. Il 24 ottobre 2019 l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando, in via principale, la reiezione della domanda di estradizione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In via subordinata, egli chiede che “la domanda di estradi- zione, per quel che concerne i fatti puniti in forza dell’art. 570 ter del Codice penale spagnolo, è respinta. L’estradizione, per la fattispecie, punita in forza dell’art. 368 CP spagnolo (traffico di droga o reato contro la salute pubblica) non potrà essere concessa sin tanto che non saranno state fornite garanzie, valide, vincolanti e verificabili, che A. alias B. non verrà costretto a scontare anche la
- 3 -
pena di 1 anno, per i fatti puniti conformemente all’art. 570 ter del Codice penale spagnolo (appartenenza ad un gruppo criminale)” (v. act. 1).
H. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG, con osservazioni del 31 otto- bre 2019, ha proposto di respingerlo (v. act. 4).
I. Invitato a replicare (v. act. 5), il ricorrente è rimasto silente.
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.2 L'estradizione fra la Spagna e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 5 agosto 1982 per la Spagna e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Primo, dal Secondo e dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr (RS 0.353.11/12/13), rispettivamente del 15 ottobre 1975, del 17 marzo 1978 e del 10 novembre 2010, il Primo e il Secondo Protocollo entrati in vigore sia per la Spagna che per la Svizzera il 9 giugno 1985, mentre il Terzo Protocollo entrato in vigore il 1° aprile 2015 per la Spagna e il 1° novembre per la Svizzera, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblica- zione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguar- danti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A).
- 4 -
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme in- ternazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del principio della doppia punibi- lità. Egli sostiene che “l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradi- zione, in relazione al reato di appartenenza ad un gruppo criminale (570 ter CP spagnolo), non corrisponde agli elementi costitutivi di alcuna infrazione prevista dal diritto svizzero” (v. act. 1, pag. 2). La domanda di estradizione sarebbe dun- que da respingere per quanto riguarda i fatti puniti sulla base della predetta disposizione. A suo avviso, le autorità svizzere dovrebbero chiedere e ottenere dalle autorità spagnole valide garanzie che, in caso di estradizione, egli non debba scontare la relativa pena di un anno di detenzione inflittagli.
E. 2.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Nell'am- bito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 con- sid 5b pag. 121 e seg.). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi ad- dotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determi- nata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con- sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta
- 5 -
per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adem- piuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).
E. 2.2 In concreto, l’autorità rogante, basandosi sulla sentenza del 14 marzo 2016, ha così riassunto i fatti che hanno condotto alla condanna dell’estradando (v. act. 4.4):
“1°. C., A., D. e E., tutti maggiorenni e incensurati, costituivano un gruppo dedito al trattamento e alla vendita di sostanze stupefacenti, in particolare, cocaina. Essendo la prima la leader, gli altri la chiamavano “patrona” e “madrina”. A. era il suo collaboratore fidato e ambedue, come soci, si occupavano di acquisire il suo trattamento. D. era incaricato di trattare la cocaina e E. custodiva gli stupe- facenti e li spacciava. Gli imputati, ai fini indicati, disponevano di vari immobili, quello in calle Z., pianoterra e, a Madrid, denominato “F.”, utilizzato per il tratta- mento della cocaina; quello in calle Y., pianoterra E a Madrid, situato a 100 metri dal precedente, destinato allo stoccaggio della cocaina che, dopo essere stata trattata nel F., era destinata al trasporto e allo spaccio al minuto. E. usava il suo domicilio, sito in calle X., pianoterra B, a Madrid, per disporre degli utili necessari per la pesatura, il trattamento e la preparazione degli involucri di co- caina”.
“2°. Il 30 luglio 2014, in occasione di un controllo di routine realizzato dai membri della Brigata provinciale di sicurezza cittadina, in Paseo de la Dirección a Ma- drid, veniva fermata la Ford, modello Mondeo, targata 1, guidata dal suo utiliz- zatore abituale A. e occupata da C. In detta occasione, è stata intercettata una borsa contenente 21,5 grammi di una sostanza di colore bianco celata nella scatola dei fusibili. Detta sostanza si è rivelata essere levamisolo – tetramisolo. Inoltre, è stato intercettato un involucro contenente tetracaina cloridrato da 100 grammi e due involucri di fenacetina dal peso di 1 kg ciascuno, rinvenuti sul sedile posteriore del veicolo. Tali sostanze sono quelle che utilizzavano per al- terare o tagliare la cocaina. Nel corso di questo controllo di routine del gruppo XV dell’UDYCO, autorizzato dal Tribunale per le Indagini Preliminari n. 5 di Na- valcarnero, che ha comportato il rinvenimento di quanto sopra, è avvenuta la perquisizione di vari immobili e il risultato è riportato di seguito […]. La droga sequestra (cocaina), una volta analizzata, ammontava a 2,737 grammi, con una ricchezza del 60,5% e un valore di mercato di 232,11 €: 10,012 grammi di co- caina pura al 18,3% e un valore di mercato di 258,22 €; e 89,909 grammi di cocaina pura al 21% e valore di mercato di 2646,55 € […] Il totale sequestrato ammonta a 5955 €, di cui 5885 € sono stati sequestrati nel corso della perqui- sizione dell’immobile di C., 40 € a lei e 30 a D., proveniente dalle attività di cui sopra”.
- 6 -
Già solo alla luce del numero di persone implicate, dell’organizzazione del so- dalizio criminale nonché dei quantitativi di sostanza in gioco, i fatti appena de- scritti possono senz’altro essere sussunti al reato di cui all’art. 19 cpv. 1 e 2 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121). È a torto che il ricorrente contesta l’adempimento del requisito della doppia punibilità per quanto riguarda la condanna di un anno di detenzione per appartenenza a un gruppo criminale (art. 570 ter CP/E). Con l’applicazione di tale disposizione, l’autorità giudiziaria spagnola non ha fatto altro che aggravare (di un anno) la pena di 4 anni erogata in base all’art. 368 CP/E per tener conto del fatto che i gravi reati constatati sono stati commessi nel contesto di un gruppo criminale. In altre parole, quanto previsto all’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup – vedi segnatamente la lett. b del cpv. 2, il quale prevede il caso grave della com- missione in banda dei reati di cui al cpv. 1 – si ritrova nell’applicazione congiunta degli art. 368 e 570 ter CP/E. Visto quanto precede, il principio della doppia punibilità è rispettato e la censura va quindi respinta.
E. 3 Il ricorrente afferma che, prescrivendosi la pena inflittagli per il reato di traffico di droga in 5 anni ed essendo la sentenza di condanna divenuta definitiva l’11 novembre 2016, quando egli avrà terminato di scontare la condanna in Svizzera (che sarebbe di almeno 4-5 anni), la pena spagnola sarà prescritta. Di conseguenza egli non potrà essere estradato verso la Spagna.
E. 3.1 L’art. 10 CEEstr prevede che l’estradizione non sarà consentita se la prescri- zione dell’azione penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
E. 3.2 La sentenza di condanna a una pena detentiva di 5 anni dell’estradando è di- ventata definitiva l’11 novembre 2016 (v. domanda di estradizione, in act. 4.4). In Svizzera, giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. c CP, la pena si prescrive in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni. In Spagna, in applicazione art. 133 e 134 CP/E, la pena inflitta al ricorrente si prescriverà il 10 novembre 2021 (v. ibidem). Vi è da concludere che in nessuno dei due Paesi la pena è prescritta. Per quanto riguarda il procedimento svizzero e la possibile pena che potrebbe essergli inflitta, non essendovi al momento nessuna sen- tenza di condanna cresciuta in giudicato nei suoi confronti, la censura, basata su una mera ipotesi, va disattesa.
E. 4 In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto integralmente.
- 7 -
E. 5 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Will (v. incarto RP.2019.53).
E. 5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi- cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; HARARI/ALIBERTI, Commentario ro- mando, 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessfüh- rung, 2001, pag. 189 e segg.).
E. 5.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di non avere né reddito né fortuna né debiti (v. incarto RP.2019.53, act. 3.1). Per il resto, egli non ha menzionato né allegato nulla, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di al- legazione. Le informazioni fornite dal ricorrente appaiono a dir poco scarne. Egli si trova certo in detenzione, ma con l'aiuto del suo difensore avrebbe potuto raccogliere un minimo di dati o di documentazione per rendere possibile un
- 8 -
esame serio della sua situazione finanziaria. Vista la lacunosità delle informa- zioni fornite dal ricorrente questo Tribunale si trova impossibilitato a valutare la richiesta presentata.
E. 5.3 Per quanto attiene alle conclusioni, come visto, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente mag- giori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifesta- mente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007 consid. 3). Nel caso di specie, il gravame, alla luce dei chiari motivi che hanno portato alla reiezione del ricorso (v. supra consid. 2 e 3), appariva sin dall'inizio privo di possibilità di successo, ragione per cui il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, a prescindere dal fatto che l’avv. Stefano Will sia l’avvo- cato di ufficio nel procedimento penale nazionale, fatto questo che non vincola il giudice dell’assistenza nel contesto di questa separata procedura di natura essenzialmente amministrativa (v. più ampiamente la sentenza del Tribunale federale 1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2, con riferimenti).
E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 1’000.–.
- 9 -
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 20 novembre 2019 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., carcere la Farera, 6965 Cadro, rappresentato dall'avv. Stefano Will,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Gratuito patrocinio (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2019.288 Procedura secondaria: RP.2019.53
- 2 -
Fatti:
A. Con sentenza del 14 marzo 2016, divenuta definitiva l’11 novembre 2016, la Corte d’appello di Madrid, Sezione XVI, ha condannato A. alias B., ad una pena privativa della libertà di 5 anni per traffico illegale di sostanza stupefacente (art. 368 CP/E) e appartenenza ad un gruppo criminale (art. 570 ter CP/E; v. act. 4.4).
B. Il 23 luglio 2019 l'autorità giudiziaria spagnola ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del predetto (v. act. 4.2).
C. Mediante segnalazione del 24 luglio 2019, SIRENE Spagna ha richiesto l'arre- sto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 4.1).
D. Con nota verbale del 21 agosto 2019, l’Ambasciata spagnola a Berna ha pre- sentato alle autorità svizzere la relativa domanda di estradizione (v. act. 4.4).
E. Già in detenzione preventiva presso il carcere La Farera nell'ambito di un'in- chiesta ticinese, A. è stato interrogato rogatorialmente il 23 agosto 2019 dal Ministero pubblico del Canton Ticino (v. act. 4.6), il quale gli ha notificato l'ordine di arresto ai fini di estradizione emanato il 25 luglio 2019 dall'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), unitamente alla domanda di estradizione di cui sopra (v. act. 4.3 e 4.4). A. si è opposto alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.6).
F. Mediante decisione del 13 settembre 2019, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Spagna (v. act. 1.1).
G. Il 24 ottobre 2019 l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando, in via principale, la reiezione della domanda di estradizione nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In via subordinata, egli chiede che “la domanda di estradi- zione, per quel che concerne i fatti puniti in forza dell’art. 570 ter del Codice penale spagnolo, è respinta. L’estradizione, per la fattispecie, punita in forza dell’art. 368 CP spagnolo (traffico di droga o reato contro la salute pubblica) non potrà essere concessa sin tanto che non saranno state fornite garanzie, valide, vincolanti e verificabili, che A. alias B. non verrà costretto a scontare anche la
- 3 -
pena di 1 anno, per i fatti puniti conformemente all’art. 570 ter del Codice penale spagnolo (appartenenza ad un gruppo criminale)” (v. act. 1).
H. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG, con osservazioni del 31 otto- bre 2019, ha proposto di respingerlo (v. act. 4).
I. Invitato a replicare (v. act. 5), il ricorrente è rimasto silente.
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Spagna e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 5 agosto 1982 per la Spagna e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Primo, dal Secondo e dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr (RS 0.353.11/12/13), rispettivamente del 15 ottobre 1975, del 17 marzo 1978 e del 10 novembre 2010, il Primo e il Secondo Protocollo entrati in vigore sia per la Spagna che per la Svizzera il 9 giugno 1985, mentre il Terzo Protocollo entrato in vigore il 1° aprile 2015 per la Spagna e il 1° novembre per la Svizzera, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblica- zione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguar- danti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A).
- 4 -
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme in- ternazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del principio della doppia punibi- lità. Egli sostiene che “l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradi- zione, in relazione al reato di appartenenza ad un gruppo criminale (570 ter CP spagnolo), non corrisponde agli elementi costitutivi di alcuna infrazione prevista dal diritto svizzero” (v. act. 1, pag. 2). La domanda di estradizione sarebbe dun- que da respingere per quanto riguarda i fatti puniti sulla base della predetta disposizione. A suo avviso, le autorità svizzere dovrebbero chiedere e ottenere dalle autorità spagnole valide garanzie che, in caso di estradizione, egli non debba scontare la relativa pena di un anno di detenzione inflittagli.
2.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Nell'am- bito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 con- sid 5b pag. 121 e seg.). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi ad- dotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determi- nata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con- sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta
- 5 -
per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adem- piuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).
2.2 In concreto, l’autorità rogante, basandosi sulla sentenza del 14 marzo 2016, ha così riassunto i fatti che hanno condotto alla condanna dell’estradando (v. act. 4.4):
“1°. C., A., D. e E., tutti maggiorenni e incensurati, costituivano un gruppo dedito al trattamento e alla vendita di sostanze stupefacenti, in particolare, cocaina. Essendo la prima la leader, gli altri la chiamavano “patrona” e “madrina”. A. era il suo collaboratore fidato e ambedue, come soci, si occupavano di acquisire il suo trattamento. D. era incaricato di trattare la cocaina e E. custodiva gli stupe- facenti e li spacciava. Gli imputati, ai fini indicati, disponevano di vari immobili, quello in calle Z., pianoterra e, a Madrid, denominato “F.”, utilizzato per il tratta- mento della cocaina; quello in calle Y., pianoterra E a Madrid, situato a 100 metri dal precedente, destinato allo stoccaggio della cocaina che, dopo essere stata trattata nel F., era destinata al trasporto e allo spaccio al minuto. E. usava il suo domicilio, sito in calle X., pianoterra B, a Madrid, per disporre degli utili necessari per la pesatura, il trattamento e la preparazione degli involucri di co- caina”.
“2°. Il 30 luglio 2014, in occasione di un controllo di routine realizzato dai membri della Brigata provinciale di sicurezza cittadina, in Paseo de la Dirección a Ma- drid, veniva fermata la Ford, modello Mondeo, targata 1, guidata dal suo utiliz- zatore abituale A. e occupata da C. In detta occasione, è stata intercettata una borsa contenente 21,5 grammi di una sostanza di colore bianco celata nella scatola dei fusibili. Detta sostanza si è rivelata essere levamisolo – tetramisolo. Inoltre, è stato intercettato un involucro contenente tetracaina cloridrato da 100 grammi e due involucri di fenacetina dal peso di 1 kg ciascuno, rinvenuti sul sedile posteriore del veicolo. Tali sostanze sono quelle che utilizzavano per al- terare o tagliare la cocaina. Nel corso di questo controllo di routine del gruppo XV dell’UDYCO, autorizzato dal Tribunale per le Indagini Preliminari n. 5 di Na- valcarnero, che ha comportato il rinvenimento di quanto sopra, è avvenuta la perquisizione di vari immobili e il risultato è riportato di seguito […]. La droga sequestra (cocaina), una volta analizzata, ammontava a 2,737 grammi, con una ricchezza del 60,5% e un valore di mercato di 232,11 €: 10,012 grammi di co- caina pura al 18,3% e un valore di mercato di 258,22 €; e 89,909 grammi di cocaina pura al 21% e valore di mercato di 2646,55 € […] Il totale sequestrato ammonta a 5955 €, di cui 5885 € sono stati sequestrati nel corso della perqui- sizione dell’immobile di C., 40 € a lei e 30 a D., proveniente dalle attività di cui sopra”.
- 6 -
Già solo alla luce del numero di persone implicate, dell’organizzazione del so- dalizio criminale nonché dei quantitativi di sostanza in gioco, i fatti appena de- scritti possono senz’altro essere sussunti al reato di cui all’art. 19 cpv. 1 e 2 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121). È a torto che il ricorrente contesta l’adempimento del requisito della doppia punibilità per quanto riguarda la condanna di un anno di detenzione per appartenenza a un gruppo criminale (art. 570 ter CP/E). Con l’applicazione di tale disposizione, l’autorità giudiziaria spagnola non ha fatto altro che aggravare (di un anno) la pena di 4 anni erogata in base all’art. 368 CP/E per tener conto del fatto che i gravi reati constatati sono stati commessi nel contesto di un gruppo criminale. In altre parole, quanto previsto all’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup – vedi segnatamente la lett. b del cpv. 2, il quale prevede il caso grave della com- missione in banda dei reati di cui al cpv. 1 – si ritrova nell’applicazione congiunta degli art. 368 e 570 ter CP/E. Visto quanto precede, il principio della doppia punibilità è rispettato e la censura va quindi respinta.
3. Il ricorrente afferma che, prescrivendosi la pena inflittagli per il reato di traffico di droga in 5 anni ed essendo la sentenza di condanna divenuta definitiva l’11 novembre 2016, quando egli avrà terminato di scontare la condanna in Svizzera (che sarebbe di almeno 4-5 anni), la pena spagnola sarà prescritta. Di conseguenza egli non potrà essere estradato verso la Spagna.
3.1 L’art. 10 CEEstr prevede che l’estradizione non sarà consentita se la prescri- zione dell’azione penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
3.2 La sentenza di condanna a una pena detentiva di 5 anni dell’estradando è di- ventata definitiva l’11 novembre 2016 (v. domanda di estradizione, in act. 4.4). In Svizzera, giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. c CP, la pena si prescrive in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni. In Spagna, in applicazione art. 133 e 134 CP/E, la pena inflitta al ricorrente si prescriverà il 10 novembre 2021 (v. ibidem). Vi è da concludere che in nessuno dei due Paesi la pena è prescritta. Per quanto riguarda il procedimento svizzero e la possibile pena che potrebbe essergli inflitta, non essendovi al momento nessuna sen- tenza di condanna cresciuta in giudicato nei suoi confronti, la censura, basata su una mera ipotesi, va disattesa.
4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse- gue che il ricorso deve essere respinto integralmente.
- 7 -
5. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Will (v. incarto RP.2019.53).
5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi- cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; HARARI/ALIBERTI, Commentario ro- mando, 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessfüh- rung, 2001, pag. 189 e segg.).
5.2 Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di non avere né reddito né fortuna né debiti (v. incarto RP.2019.53, act. 3.1). Per il resto, egli non ha menzionato né allegato nulla, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di al- legazione. Le informazioni fornite dal ricorrente appaiono a dir poco scarne. Egli si trova certo in detenzione, ma con l'aiuto del suo difensore avrebbe potuto raccogliere un minimo di dati o di documentazione per rendere possibile un
- 8 -
esame serio della sua situazione finanziaria. Vista la lacunosità delle informa- zioni fornite dal ricorrente questo Tribunale si trova impossibilitato a valutare la richiesta presentata.
5.3 Per quanto attiene alle conclusioni, come visto, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente mag- giori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifesta- mente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007 consid. 3). Nel caso di specie, il gravame, alla luce dei chiari motivi che hanno portato alla reiezione del ricorso (v. supra consid. 2 e 3), appariva sin dall'inizio privo di possibilità di successo, ragione per cui il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, a prescindere dal fatto che l’avv. Stefano Will sia l’avvo- cato di ufficio nel procedimento penale nazionale, fatto questo che non vincola il giudice dell’assistenza nel contesto di questa separata procedura di natura essenzialmente amministrativa (v. più ampiamente la sentenza del Tribunale federale 1C_146/2018 del 26 aprile 2018 consid. 2, con riferimenti).
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 1’000.–.
- 9 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 21 novembre 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefano Will, via Lavizzari 3, casella postale 6587, 6901 Lugano - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna (B-19-3108-1)
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).