Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).
Sachverhalt
A. Il 19 settembre 2017 la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid (Spagna) ha presentato alla Svizzera una domanda d’as- sistenza giudiziaria, completata il 19 giugno 2018, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di C. per i reati di corruzione negli affari (art. 286 ter CP/E) e riciclaggio di denaro (art. 301 CP/E). In sostanza, l’indagato è sospettato di essere coinvolto in processi di aggiudicazione di appalti viziati da atti corruttivi relativi alla costruzione delle linee 1 e 2 della metropolitana di Pa- nama avvenuta tra il 2010 e il 2014. Più precisamente, egli avrebbe funto da intermediario finanziario per conto della società D., la quale, unitamente alla società E. SA con cui formava un consorzio, avrebbe versato tangenti a funzio- nari panamensi per l’ottenimento degli appalti. Con la sua domanda di assi- stenza, l’autorità rogante chiede l’adozione di svariate misure, tra cui l’edizione della documentazione bancaria riconducibile a numerose persone fisiche e giu- ridiche menzionate in rogatoria, nonché il blocco dei fondi (v. atti 01-01-0025 e seg. nonché 01-01-0060 e segg., in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito MPC).
B. Con decisione del 14 settembre 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 1.10, pag. 3), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sa- rebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.10).
C. Con decisioni incidentali del 20 giugno 2019, il MPC ha ordinato l'acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria riguardante le relazioni
n. 1 e n. 2, intestate alla società B. SA, e n. 3, intestata alla società A., tutte presso la banca F., Zurigo, già in possesso del MPC nell’ambito del procedi- mento interno SV.17.1702 concernente la medesima fattispecie (v. act. 1.11).
D. Con decisioni di chiusura del 12 luglio 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità spagnole della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1- 1.3).
E. Il 12 agosto 2019 le società B. SA e A hanno interposto ricorso avverso le sud- dette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento. A titolo sussidiario, esse chie- dono di rinviare la causa al MPC, ordinando a quest’ultimo di produrre l’integra- lità degli atti, affinché esse possano esercitare il loro diritto di essere sentite, e di procedere alla cernita dei documenti con la partecipazione delle ricorrenti. A
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titolo ancora più sussidiario, esse postulano un termine per determinarsi sulla cernita della documentazione bancaria. Esse chiedono in ogni caso un termine supplementare al fine di completare il loro ricorso (v. act. 1). La richiesta di tale termine supplementare è stata ribadita con scritto del 14 agosto seguente (v. act. 4).
F. Con scritto del 16 settembre 2019 l’UFG ha comunicato di rinunciare a presen- tare delle osservazioni al ricorso, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 9). Con risposta del 19 settembre 2019 il MPC chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).
G. Con replica del 18 ottobre 2019, le ricorrenti hanno confermato le loro conclu- sioni ricorsuali (v. act. 18).
H. Con dupliche del 30 ottobre 2019, il MPC e l’UFG hanno ribadito quanto comu- nicato in sede di risposta (v. act. 20 e 21).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui A. è titolare della relazione n. 3 e B. SA delle relazioni n. 1 e n. 2, la legittimata a ricorrere è data ad ognuna per le relazioni di cui sono intestatarie (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gra- vami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Spagna e la Confe- derazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assi- stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 16 no- vembre 1982 per la Spagna ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Ac- cordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000°0922[02]; Gior- nale ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti
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gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° dicembre 1998 per la Spagna (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, il ri- corso del 12 agosto 2019 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv.
E. 2 Le ricorrenti hanno chiesto un termine supplementare per completare i motivi del loro gravame. Esse motivano la loro richiesta affermando innanzitutto che l’esposto dei fatti contenuto nelle decisioni impugnate presenta una certa com- plessità, visto il numero di persone fisiche e giuridiche coinvolte. Inoltre, esse avrebbero avuto conoscenza delle decisioni di chiusura solo in data 8 agosto 2019, malgrado i loro tentativi di ottenere informazioni prima. Infine, esse non disporrebbero ancora della documentazione bancaria litigiosa, sulla quale dun- que non si sarebbero ancora espresse.
E. 2.1 Giusta l’art. 53 PA, se l’eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l’autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l’articolo 32 capoverso 2 PA non è applicabile.
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E. 2.2 In concreto, occorre rilevare che le decisioni impugnate, unitamente alla do- manda di assistenza del 19 settembre 2017 e al suo complemento del 19 giu- gno 2018, illustrano in maniera sufficientemente chiara i fatti oggetto del proce- dimento estero nonché il legame degli stessi con le relazioni delle ricorrenti. Tali documenti permettono a quest’ultime di senz’altro comprendere le ragioni alla base delle misure intraprese e di presentare le loro censure nei termini legali usuali. Il fatto che le stesse abbiano avuto accesso alle decisioni di chiusura impugnate solo in data 8 agosto 2019 è imputabile unicamente a loro, dato che tali decisioni, in assenza di un domicilio in Svizzera (v. art. 80m AIMP), sono state correttamente notificate alla banca, la quale poteva senz’altro informarle vista l’assenza di un divieto d’informazione imposto dal MPC (v. art. 80n cpv. 1 AIMP). Anzi, le decisioni impugnate autorizzano espressamente la banca “ad informare il proprio cliente circa l’esistenza della commissione rogatoria e tutti i fatti ad essa connessi” (v. act. 1.1, 1.2 e 1.3, pag. 5). In sede di risposta, il MPC ha ulteriormente chiarito che, sebbene un tale divieto sia stato effettivamente decretato nell’ambito nel procedimento penale interno SV.17.1702 relativa- mente alle medesime relazioni bancarie oggetto di sequestro nazionale, esso non è mai stato esteso ai sequestri pronunciati nella procedura rogatoriale RH.17.0207 (v. act. 10, pag. 3). Tale situazione è del resto già emersa nell’am- bito di una precedente causa concernente un’altra società patrocinata dai legali delle ricorrenti, riconducibile al medesimo avente diritto economico di quest’ul- time (ossia G.; v. act. 1 pag. 21 e seg.), coinvolta nella medesima procedura rogatoriale (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.58 del 19 giu- gno 2019; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1C_369/2019 del 15 luglio 2019). Che il divieto d’informare non toccava la presente procedura rogatoriale è stato in quell’occasione confermato anche dalla Corte d’appello del Tribunale penale federale (v. sentenza CR.2019.5 del 2 settembre 2019 consid. 2.4). Per tacere poi del fatto che, per quanto riguarda le relazioni n. 2 e n. 1, B. SA aveva concluso con l’istituto di credito una convenzione di fermo banca. Vi è infine da aggiungere che è solo in data 5 agosto 2019 che i legali delle ricorrenti hanno informato il MPC di patrocinare le due società (v. act. 1.17), ottenendo subito dopo, ossia il 12 agosto seguente, tutti gli atti concernenti le loro clienti (v. act. 1.20). In definitiva, essendo i motivi della conoscenza tardiva della procedura di assistenza imputabili alle ricorrenti o alla banca, la richiesta di un termine com- plementare va quindi respinta.
Si rileva, ad ogni modo, che alle ricorrenti, che nel frattempo hanno potuto di- sporre di tutta la documentazione bancaria litigiosa, è stata data la possibilità di replicare e quindi di prendere posizione sulla documentazione in parola, otte- nendo all’uopo anche una proroga di 15 giorni.
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E. 3 Le ricorrenti censurano la violazione del loro diritto di essere sentite, nella mi- sura in cui esse non avrebbero né avuto accesso a tutti gli atti della procedura né potuto partecipare alla cernita della documentazione oggetto delle decisioni impugnate. Questo cumulo di vizi procedurali costituirebbe anche una viola- zione del diritto ad un processo equo.
E. 3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale con- senso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una deci- sione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo docu- mento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione co- munque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUS- KOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz., 2019, n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34). Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e PA richiamati all’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der ver- fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque au- tomaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione im- pugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale
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penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
E. 3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rammentare che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). Le decisioni incidentali del 20 giugno 2019 (v. act. 1.11) e le deci- sioni di chiusura del 12 luglio 2019 (v. act. 1.1-1.3) sono state correttamente notificate alla banca presso cui erano site le relazioni intestate alle ricorrenti (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2). In pratica, tra le decisioni incidentali e quelle di chiusura è trascorsa una ventina di giorni. Si tratta di un termine che doveva permettere la partecipazione da parte della ricorrente alla procedura di assi- stenza (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione delle decisioni di chiusura le ricor- renti non fossero ancora informate dell'esistenza di richieste di misure di assi- stenza, né abbiano avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi du- rante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede con- tare su una comunicazione immediata da parte della banca alle sue clienti. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, le insorgenti hanno avuto la possibilità di consultare gli atti dell’incarto e, in sede di replica, di esprimersi sui medesimi (v. supra consid. 2.2). Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentite sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). In definitiva, tutte le censure presentate in questo ambito vanno respinte.
E. 4 Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate violerebbero il principio della res judicata. Da una parte, i fatti contestati all’avente diritto economico delle società ricorrenti sarebbero già state oggetto di una condanna all’estero, dall’altra, le autorità di perseguimento penale elvetiche condurrebbero già un procedimento a carico delle società ricorrenti.
E. 4.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. In campo di assistenza, tale principio è retto sia dall’art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP che dall’art. 66 AIMP. In particolare, secondo quest’ultima disposizione, l’assi- stenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda
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(cpv. 1). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il proce- dimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). A livello di diritto europeo il principio si ritrova anche all’art. 54 CAS (v. a tale proposito ZIMMERMANN, op. cit., n. 664 pag. 723), secondo cui una per- sona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata ese- guita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.
Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giudice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli autori siano identici. Secondo la giurisprudenza non è a priori escluso che l'as- sistenza possa essere negata se appare evidente che le persone e i fatti per- seguiti sono rigorosamente identici a quelli che hanno già dato luogo alla sen- tenza del primo giudice in uno Stato parte alla CAS (sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1.3). In caso di dubbio l'as- sistenza deve essere data (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 663). In linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di responsabilità dello Stato richiedente, tanto più quando quest'ultimo è parte alla CAS (v. sen- tenza del Tribunale federale 1C_298/2014 precitata, ibid.)
E. 4.2 Anzitutto va preso atto che a sostegno di questa censura le ricorrenti si sono limitate a produrre in sede di replica un accordo concluso dal loro avente diritto economico con le autorità penali panamensi e quindi con uno Stato estraneo allo Spazio Schengen. Sotto il profilo dell’art. 54 CAS le ricorrenti non possono dunque dedurre niente a loro favore dall’accordo in questione. D’altro canto, non risulta agli atti, né le ricorrenti lo sostengono, che per i fatti oggetto della procedura in Spagna vi siano state in Svizzera decisioni ostative alla conces- sione dell’assistenza alla luce dell’art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP. Per quanto riguarda l’art. 66 AIMP esso non si applica già per il fatto che la persona perseguita all’estero, ovvero C., non dimora in Svizzera (v. anche GLESS/ECHLE, Commen- tario basilese, 2015, n. 15 ad art. 66 AIMP). La presunta procedura svizzera, cui accennano in maniera vaga le ricorrenti a pag. 20 del ricorso, non avrebbe dunque alcun rilievo dal punto di vista dell’art. 66 AIMP. Per tacere del fatto che la procedura in Spagna non è diretta esclusivamente contro l’avente diritto eco- nomico delle ricorrenti per cui si applicherebbe in ogni caso l’eccezione di cui al capoverso 2 di questo stesso articolo.
E. 5 Le ricorrenti affermano infine che il MPC, con le sue decisioni di chiusura, avrebbe violato il principio della proporzionalità. Da una parte, la rogatoria non
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menzionerebbe le relazioni litigiose, dall’altra, la trasmissione della documenta- zione avverrebbe senza che vi sia stata una cernita, la quale si imporrebbe an- che a tutela del segreto professionale di G., avvocato di professione. A loro dire, le decisioni impugnate sarebbero il frutto di una ricerca generale ed indetermi- nata di mezzi di prova.
E. 5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'in- tera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di
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mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi ele- menti concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza in- ternazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della propor- zionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile pro- cedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce- dendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di inter- pretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attri- buire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per conce- dere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed in- combe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non pre- sentano nessun interesse per la procedura estera.
E. 5.2 In concreto, come rilevato dal MPC, dall’analisi della documentazione litigiosa emerge che le relazioni n. 1 e n. 2 intestate a B. SA sono state accreditate con valori provenienti da conti intestati a E. SA, mentre la relazione n. 3 intestata a A. è stata destinataria di fondi provenienti dalla società B. SA. In questo senso, tenuto anche conto dell’acclarato coinvolgimento dell’avente diritto economico delle società ricorrenti nei fatti corruttivi esteri (v. act. 1.9), le relazioni bancarie in questione potrebbero essere collegate con l’attività corruttiva oggetto delle indagini estere, per cui l’utilità della documentazione litigiosa è indiscutibile. Visti i reati ipotizzati dall’autorità rogante, tutta la documentazione in questione deve essere trasmessa (v. supra consid. 5.1). Non potendo del resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti po- trebbero risultare coinvolte nella vicenda, le richieste di anonimizzazione di ta- luni documenti devono essere disattese. Per quanto riguarda l’asserita viola- zione del segreto professionale dell’avvocato, va rilevato che le ricorrenti, uni- che intestatarie dei conti, non possono far valere censure nell’interesse di terzi, in casu per il loro avente diritto economico (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.315 del 5 marzo 2015 consid. 2.2). La persona toccata da una misura di assistenza non può invocare a suo favore il segreto professionale
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di un terzo (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.205 del 18 no- vembre 2015 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 395). Tale contestazione è dunque inammissibile. Fosse anche stata ammissibile, ancora da dimostrare era il fatto che (tutto) quanto svolto dall’avente diritto economico delle insor- genti, messo in evidenza da quest’ultime in sede di replica (v. act. 21), riguar- dasse l’attività tipica dell’avvocato e non consulenze di natura commerciale non coperte dal segreto professionale.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Spagna e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expe- dition.
E. 6 In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integral- mente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6’000.–, a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già ver- sato.
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Dispositiv
- La richiesta di un termine supplementare per completare i motivi del ricorso è respinta.
- Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa in solido a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 21 gennaio 2020 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., B. SA,
entrambe rappresentate dagli avv. Mario Brandulas e Mi- los Blagojevic, Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2019.196-197
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Fatti: A. Il 19 settembre 2017 la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid (Spagna) ha presentato alla Svizzera una domanda d’as- sistenza giudiziaria, completata il 19 giugno 2018, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di C. per i reati di corruzione negli affari (art. 286 ter CP/E) e riciclaggio di denaro (art. 301 CP/E). In sostanza, l’indagato è sospettato di essere coinvolto in processi di aggiudicazione di appalti viziati da atti corruttivi relativi alla costruzione delle linee 1 e 2 della metropolitana di Pa- nama avvenuta tra il 2010 e il 2014. Più precisamente, egli avrebbe funto da intermediario finanziario per conto della società D., la quale, unitamente alla società E. SA con cui formava un consorzio, avrebbe versato tangenti a funzio- nari panamensi per l’ottenimento degli appalti. Con la sua domanda di assi- stenza, l’autorità rogante chiede l’adozione di svariate misure, tra cui l’edizione della documentazione bancaria riconducibile a numerose persone fisiche e giu- ridiche menzionate in rogatoria, nonché il blocco dei fondi (v. atti 01-01-0025 e seg. nonché 01-01-0060 e segg., in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito MPC).
B. Con decisione del 14 settembre 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 1.10, pag. 3), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sa- rebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.10).
C. Con decisioni incidentali del 20 giugno 2019, il MPC ha ordinato l'acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria riguardante le relazioni
n. 1 e n. 2, intestate alla società B. SA, e n. 3, intestata alla società A., tutte presso la banca F., Zurigo, già in possesso del MPC nell’ambito del procedi- mento interno SV.17.1702 concernente la medesima fattispecie (v. act. 1.11).
D. Con decisioni di chiusura del 12 luglio 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità spagnole della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.1- 1.3).
E. Il 12 agosto 2019 le società B. SA e A hanno interposto ricorso avverso le sud- dette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento. A titolo sussidiario, esse chie- dono di rinviare la causa al MPC, ordinando a quest’ultimo di produrre l’integra- lità degli atti, affinché esse possano esercitare il loro diritto di essere sentite, e di procedere alla cernita dei documenti con la partecipazione delle ricorrenti. A
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titolo ancora più sussidiario, esse postulano un termine per determinarsi sulla cernita della documentazione bancaria. Esse chiedono in ogni caso un termine supplementare al fine di completare il loro ricorso (v. act. 1). La richiesta di tale termine supplementare è stata ribadita con scritto del 14 agosto seguente (v. act. 4).
F. Con scritto del 16 settembre 2019 l’UFG ha comunicato di rinunciare a presen- tare delle osservazioni al ricorso, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 9). Con risposta del 19 settembre 2019 il MPC chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).
G. Con replica del 18 ottobre 2019, le ricorrenti hanno confermato le loro conclu- sioni ricorsuali (v. act. 18).
H. Con dupliche del 30 ottobre 2019, il MPC e l’UFG hanno ribadito quanto comu- nicato in sede di risposta (v. act. 20 e 21).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gra- vami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Spagna e la Confe- derazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assi- stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 16 no- vembre 1982 per la Spagna ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Ac- cordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000°0922[02]; Gior- nale ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti
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gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° dicembre 1998 per la Spagna (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa- les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi- derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, il ri- corso del 12 agosto 2019 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui A. è titolare della relazione n. 3 e B. SA delle relazioni n. 1 e n. 2, la legittimata a ricorrere è data ad ognuna per le relazioni di cui sono intestatarie (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Le ricorrenti hanno chiesto un termine supplementare per completare i motivi del loro gravame. Esse motivano la loro richiesta affermando innanzitutto che l’esposto dei fatti contenuto nelle decisioni impugnate presenta una certa com- plessità, visto il numero di persone fisiche e giuridiche coinvolte. Inoltre, esse avrebbero avuto conoscenza delle decisioni di chiusura solo in data 8 agosto 2019, malgrado i loro tentativi di ottenere informazioni prima. Infine, esse non disporrebbero ancora della documentazione bancaria litigiosa, sulla quale dun- que non si sarebbero ancora espresse.
2.1 Giusta l’art. 53 PA, se l’eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l’autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l’articolo 32 capoverso 2 PA non è applicabile.
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2.2 In concreto, occorre rilevare che le decisioni impugnate, unitamente alla do- manda di assistenza del 19 settembre 2017 e al suo complemento del 19 giu- gno 2018, illustrano in maniera sufficientemente chiara i fatti oggetto del proce- dimento estero nonché il legame degli stessi con le relazioni delle ricorrenti. Tali documenti permettono a quest’ultime di senz’altro comprendere le ragioni alla base delle misure intraprese e di presentare le loro censure nei termini legali usuali. Il fatto che le stesse abbiano avuto accesso alle decisioni di chiusura impugnate solo in data 8 agosto 2019 è imputabile unicamente a loro, dato che tali decisioni, in assenza di un domicilio in Svizzera (v. art. 80m AIMP), sono state correttamente notificate alla banca, la quale poteva senz’altro informarle vista l’assenza di un divieto d’informazione imposto dal MPC (v. art. 80n cpv. 1 AIMP). Anzi, le decisioni impugnate autorizzano espressamente la banca “ad informare il proprio cliente circa l’esistenza della commissione rogatoria e tutti i fatti ad essa connessi” (v. act. 1.1, 1.2 e 1.3, pag. 5). In sede di risposta, il MPC ha ulteriormente chiarito che, sebbene un tale divieto sia stato effettivamente decretato nell’ambito nel procedimento penale interno SV.17.1702 relativa- mente alle medesime relazioni bancarie oggetto di sequestro nazionale, esso non è mai stato esteso ai sequestri pronunciati nella procedura rogatoriale RH.17.0207 (v. act. 10, pag. 3). Tale situazione è del resto già emersa nell’am- bito di una precedente causa concernente un’altra società patrocinata dai legali delle ricorrenti, riconducibile al medesimo avente diritto economico di quest’ul- time (ossia G.; v. act. 1 pag. 21 e seg.), coinvolta nella medesima procedura rogatoriale (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.58 del 19 giu- gno 2019; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1C_369/2019 del 15 luglio 2019). Che il divieto d’informare non toccava la presente procedura rogatoriale è stato in quell’occasione confermato anche dalla Corte d’appello del Tribunale penale federale (v. sentenza CR.2019.5 del 2 settembre 2019 consid. 2.4). Per tacere poi del fatto che, per quanto riguarda le relazioni n. 2 e n. 1, B. SA aveva concluso con l’istituto di credito una convenzione di fermo banca. Vi è infine da aggiungere che è solo in data 5 agosto 2019 che i legali delle ricorrenti hanno informato il MPC di patrocinare le due società (v. act. 1.17), ottenendo subito dopo, ossia il 12 agosto seguente, tutti gli atti concernenti le loro clienti (v. act. 1.20). In definitiva, essendo i motivi della conoscenza tardiva della procedura di assistenza imputabili alle ricorrenti o alla banca, la richiesta di un termine com- plementare va quindi respinta.
Si rileva, ad ogni modo, che alle ricorrenti, che nel frattempo hanno potuto di- sporre di tutta la documentazione bancaria litigiosa, è stata data la possibilità di replicare e quindi di prendere posizione sulla documentazione in parola, otte- nendo all’uopo anche una proroga di 15 giorni.
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3. Le ricorrenti censurano la violazione del loro diritto di essere sentite, nella mi- sura in cui esse non avrebbero né avuto accesso a tutti gli atti della procedura né potuto partecipare alla cernita della documentazione oggetto delle decisioni impugnate. Questo cumulo di vizi procedurali costituirebbe anche una viola- zione del diritto ad un processo equo.
3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de- tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb- bero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale con- senso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una deci- sione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo docu- mento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione co- munque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUS- KOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz., 2019, n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34). Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e PA richiamati all’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der ver- fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque au- tomaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione im- pugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale
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penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rammentare che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). Le decisioni incidentali del 20 giugno 2019 (v. act. 1.11) e le deci- sioni di chiusura del 12 luglio 2019 (v. act. 1.1-1.3) sono state correttamente notificate alla banca presso cui erano site le relazioni intestate alle ricorrenti (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2). In pratica, tra le decisioni incidentali e quelle di chiusura è trascorsa una ventina di giorni. Si tratta di un termine che doveva permettere la partecipazione da parte della ricorrente alla procedura di assi- stenza (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione delle decisioni di chiusura le ricor- renti non fossero ancora informate dell'esistenza di richieste di misure di assi- stenza, né abbiano avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi du- rante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede con- tare su una comunicazione immediata da parte della banca alle sue clienti. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, le insorgenti hanno avuto la possibilità di consultare gli atti dell’incarto e, in sede di replica, di esprimersi sui medesimi (v. supra consid. 2.2). Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentite sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). In definitiva, tutte le censure presentate in questo ambito vanno respinte.
4. Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate violerebbero il principio della res judicata. Da una parte, i fatti contestati all’avente diritto economico delle società ricorrenti sarebbero già state oggetto di una condanna all’estero, dall’altra, le autorità di perseguimento penale elvetiche condurrebbero già un procedimento a carico delle società ricorrenti.
4.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. In campo di assistenza, tale principio è retto sia dall’art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP che dall’art. 66 AIMP. In particolare, secondo quest’ultima disposizione, l’assi- stenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda
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(cpv. 1). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il proce- dimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). A livello di diritto europeo il principio si ritrova anche all’art. 54 CAS (v. a tale proposito ZIMMERMANN, op. cit., n. 664 pag. 723), secondo cui una per- sona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata ese- guita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.
Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giudice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli autori siano identici. Secondo la giurisprudenza non è a priori escluso che l'as- sistenza possa essere negata se appare evidente che le persone e i fatti per- seguiti sono rigorosamente identici a quelli che hanno già dato luogo alla sen- tenza del primo giudice in uno Stato parte alla CAS (sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1.3). In caso di dubbio l'as- sistenza deve essere data (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 663). In linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di responsabilità dello Stato richiedente, tanto più quando quest'ultimo è parte alla CAS (v. sen- tenza del Tribunale federale 1C_298/2014 precitata, ibid.)
4.2 Anzitutto va preso atto che a sostegno di questa censura le ricorrenti si sono limitate a produrre in sede di replica un accordo concluso dal loro avente diritto economico con le autorità penali panamensi e quindi con uno Stato estraneo allo Spazio Schengen. Sotto il profilo dell’art. 54 CAS le ricorrenti non possono dunque dedurre niente a loro favore dall’accordo in questione. D’altro canto, non risulta agli atti, né le ricorrenti lo sostengono, che per i fatti oggetto della procedura in Spagna vi siano state in Svizzera decisioni ostative alla conces- sione dell’assistenza alla luce dell’art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP. Per quanto riguarda l’art. 66 AIMP esso non si applica già per il fatto che la persona perseguita all’estero, ovvero C., non dimora in Svizzera (v. anche GLESS/ECHLE, Commen- tario basilese, 2015, n. 15 ad art. 66 AIMP). La presunta procedura svizzera, cui accennano in maniera vaga le ricorrenti a pag. 20 del ricorso, non avrebbe dunque alcun rilievo dal punto di vista dell’art. 66 AIMP. Per tacere del fatto che la procedura in Spagna non è diretta esclusivamente contro l’avente diritto eco- nomico delle ricorrenti per cui si applicherebbe in ogni caso l’eccezione di cui al capoverso 2 di questo stesso articolo.
5. Le ricorrenti affermano infine che il MPC, con le sue decisioni di chiusura, avrebbe violato il principio della proporzionalità. Da una parte, la rogatoria non
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menzionerebbe le relazioni litigiose, dall’altra, la trasmissione della documenta- zione avverrebbe senza che vi sia stata una cernita, la quale si imporrebbe an- che a tutela del segreto professionale di G., avvocato di professione. A loro dire, le decisioni impugnate sarebbero il frutto di una ricerca generale ed indetermi- nata di mezzi di prova.
5.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu- mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi- mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto- rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago- sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con- sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri- chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa- trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'in- tera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 con- sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di
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mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi ele- menti concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza in- ternazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della propor- zionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile pro- cedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce- dendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di inter- pretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attri- buire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per conce- dere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed in- combe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non pre- sentano nessun interesse per la procedura estera.
5.2 In concreto, come rilevato dal MPC, dall’analisi della documentazione litigiosa emerge che le relazioni n. 1 e n. 2 intestate a B. SA sono state accreditate con valori provenienti da conti intestati a E. SA, mentre la relazione n. 3 intestata a A. è stata destinataria di fondi provenienti dalla società B. SA. In questo senso, tenuto anche conto dell’acclarato coinvolgimento dell’avente diritto economico delle società ricorrenti nei fatti corruttivi esteri (v. act. 1.9), le relazioni bancarie in questione potrebbero essere collegate con l’attività corruttiva oggetto delle indagini estere, per cui l’utilità della documentazione litigiosa è indiscutibile. Visti i reati ipotizzati dall’autorità rogante, tutta la documentazione in questione deve essere trasmessa (v. supra consid. 5.1). Non potendo del resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora sconosciute agli inquirenti po- trebbero risultare coinvolte nella vicenda, le richieste di anonimizzazione di ta- luni documenti devono essere disattese. Per quanto riguarda l’asserita viola- zione del segreto professionale dell’avvocato, va rilevato che le ricorrenti, uni- che intestatarie dei conti, non possono far valere censure nell’interesse di terzi, in casu per il loro avente diritto economico (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.315 del 5 marzo 2015 consid. 2.2). La persona toccata da una misura di assistenza non può invocare a suo favore il segreto professionale
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di un terzo (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.205 del 18 no- vembre 2015 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 395). Tale contestazione è dunque inammissibile. Fosse anche stata ammissibile, ancora da dimostrare era il fatto che (tutto) quanto svolto dall’avente diritto economico delle insor- genti, messo in evidenza da quest’ultime in sede di replica (v. act. 21), riguar- dasse l’attività tipica dell’avvocato e non consulenze di natura commerciale non coperte dal segreto professionale.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta- zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Spagna e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expe- dition.
6. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integral- mente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com- plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6’000.–, a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già ver- sato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di un termine supplementare per completare i motivi del ricorso è respinta. 2. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità. 3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa in solido a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 21 gennaio 2020
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).