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RR.2016.181

Bundesstrafgericht · 2016-12-23 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in mteria penale all'Italia. Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP).

Sachverhalt

A. Il 5 febbraio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 16 e 25 febbraio 2015 nonché il 7 giugno e 22 luglio 2016, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e altri per titolo di as- sociazione per delinquere (art. 416 CP/italiano) e uscita o esportazione illecite (art. 174 D.L. 22 gennaio 2004 n. 42). In sostanza, gli indagati sono sospettati di essersi associati tra loro, costituendo una struttura stabile e con organizza- zione articolata di ruoli e competenze, al fine di trasferire all’estero dipinti di interesse artistico e storico, in assenza di attestato di libera circolazione e/o licenza di esportazione. Tra tali dipinti figura l’olio su tela raffigurante il “Ritratto di Isabella d’Este” attribuito a Leonardo Da Vinci, apparentemente di proprietà di A., che le indagini italiane hanno permesso di localizzare a Lugano. Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante chiedeva alle autorità elvetiche di dare esecuzione a due decreti di sequestro, uno preventivo e l’altro probatorio, del dipinto in questione, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pesaro del 5 febbraio 2015 (v. atto 1 MP/TI), sequestro che ha avuto luogo il 9 febbraio seguente ad opera della Polizia cantonale ticinese su ordine dell’autorità d’esecuzione della rogatoria, ossia il Ministero pubblico del Cantone Ticino (v. atti 6, 7 e 11 MP/TI). Il quadro è stato rinvenuto in un “mini caveau” preso in affitto da A. presso la C. SA (v. atto 11 MP/TI).

B. Con domanda di assistenza giudiziaria del 7 giugno 2016, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità svizzere di dare esecuzione alla sentenza n. 58 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 25 febbraio 2016 nei confronti di B., con la quale è stata disposta la confisca del dipinto di cui sopra, sentenza basata su un pat- teggiamento ai sensi dell’art. 447 CPP/italiano e che sarebbe divenuta irrevo- cabile in data 7 maggio 2016 (v. atto 58 MP/TI). In data 16 giugno 2016 A. ed il coimputato D. sono stati invece rinviati a giudizio dal GIP (v. atto 59 MP/TI).

C. Con decisione del 3 agosto 2016 l’autorità d’esecuzione, ossia il Ministero pub- blico del Cantone Ticino, ha accolto la richiesta di cui sopra, ordinando la resti- tuzione allo Stato italiano del dipinto litigioso (v. atto 60 MP/TI).

D. Il 25 agosto 2016 A. ha impugnato la decisione del 3 agosto 2016 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annulla- mento (v. act. 1).

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E. Con scritti del 19 settembre e 3 ottobre 2016, trasmessi alla ricorrente per in- formazione, il Ministero pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno rinunciato a prendere posizione sul gravame di cui sopra, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 7 e 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Interna- tionales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al prece- dente considerando.

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Locataria del “mini caveau” nel quale è stato rinvenuto il dipinto oggetto della decisione impugnata, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente contesta la confisca del dipinto oggetto della decisione impugnata. Ella sostiene innanzitutto che la sentenza n. 58 del 25 febbraio 2016 emessa dal Tribunale di Pesaro, frutto di patteggiamento, concernerebbe esclusiva- mente B., e non avrebbe nessun effetto nei suoi confronti. Proprietaria del di- pinto, ella non avrebbe potuto esprimersi e far valere i suoi diritti in contraddit- torio dinanzi all’autorità. La ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della sen- tenza in questione, di cui contesta il carattere definitivo, unicamente in data 16 giugno 2016, allorquando il pubblico ministero italiano ha depositato la stessa nell’ambito dell’udienza preliminare riguardante il procedimento penale a suo carico, sentenza avverso la quale lei ha sia formulato opposizione dinanzi al GIP del Tribunale penale di Pesaro, sia interposto ricorso in cassazione.

E. 2.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (art. 80d). Giusta il capoverso 3 della mede- sima disposizione la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3).

E. 2.2 In concreto, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente, in data 12 luglio 2016, si è effettivamente opposta al provvedimento di confisca del 25 febbraio 2016 dinanzi al GIP presso il Tribunale Ordinario di Pesaro (v. act. 1.3 e 1.4). Esami- nata la richiesta di revoca della misura in questione, il GIP ha fissato una prima udienza per il 20 luglio 2016, al termine della quale è stata fissata una nuova udienza al 22 settembre (v. act. 1.5). Essendo tale procedura tutt’ora pendente, occorre concludere che la decisione di confisca del 25 febbraio 2016 non è an- cora passata in giudicato ed esecutiva in Italia. A ciò si aggiunge inoltre il fatto che detta decisione è stata parimenti contestata dinanzi alla Corte di cassazione

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italiana (v. act. 1.6), ragione per cui, prima di procedere alla consegna all’auto- rità rogante del bene litigioso, occorre perlomeno attendere l’esito di tale proce- dura, visto che non ci si trova (né viene del resto sostenuto dall’opponente o dall’UFG) in una situazione talmente chiara da permettere di soprassedere all’esigenza della decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richie- dente (v. a questo proposito la giurisprudenza citata in RASCHÈR/BOMIO, Strafen und Rechtshilfe, in: Kultur/Kunst/Recht. Schweizerisches und internationales Recht, a cura di Mosimann, Renold e Raschèr, Basilea 2009, pag. 382 e seg.). Non da ultimo, il fatto che la ricorrente, apparente proprietaria del dipinto, sia stata impossibilitata a far valere in contraddittorio le proprie ragioni, visto che la confisca è intervenuta nel quadro di una procedura di patteggiamento a lei estranea, potrebbe risultare problematico, tanto più se il procedimento penale nei confronti della predetta dovesse scostarsi dal primo in punto alla questione confiscatoria, il che, vista la differente profondità di scandaglio probatorio fra una procedura di patteggiamento ed una procedura penale ordinaria, non può essere di per sé escluso. È altresì dubbio che, sotto il profilo dell’art. 74a cpv. 3 AIMP, si possa semplicemente bypassare il procedimento ordinario soltanto perché parallelamente ad esso si è giunti ad un patteggiamento riguardante una terza persona che non vanta di per sé diritti di natura civile sull’oggetto seque- strato (v. del resto in Svizzera sia l’art. 70 cpv. 4 CP che l’art. 377 cpv. 2 CPP; più ampiamente BAUMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 2 e 3a ad art. 377 CPP). Ma la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, visto che il ricorso deve essere accolto già solo perché la deci- sione del 25 febbraio 2016 non può considerarsi passata in giudicato ed esecu- tiva e quindi non costituisce un valido titolo per una consegna ex art. 74a cpv.

E. 3 In definitiva, il gravame va accolto e la decisione impugnata viene annullata. Il sequestro, per altro non contestato dalla ricorrente e di per sé non oggetto della decisione litigiosa, viene come tale automaticamente mantenuto, senza esi- genza di ribadirlo nel dispositivo della presente sentenza.

E. 4.1 Visto l'esito della procedura non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.-- (v. act. 4).

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E. 4.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat- tispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2’000.--. L'indennità è messa a ca- rico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
  2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.--.
  3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 23 dicembre 2016 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Gianluca Generali, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2016.181

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Fatti: A. Il 5 febbraio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 16 e 25 febbraio 2015 nonché il 7 giugno e 22 luglio 2016, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., A. e altri per titolo di as- sociazione per delinquere (art. 416 CP/italiano) e uscita o esportazione illecite (art. 174 D.L. 22 gennaio 2004 n. 42). In sostanza, gli indagati sono sospettati di essersi associati tra loro, costituendo una struttura stabile e con organizza- zione articolata di ruoli e competenze, al fine di trasferire all’estero dipinti di interesse artistico e storico, in assenza di attestato di libera circolazione e/o licenza di esportazione. Tra tali dipinti figura l’olio su tela raffigurante il “Ritratto di Isabella d’Este” attribuito a Leonardo Da Vinci, apparentemente di proprietà di A., che le indagini italiane hanno permesso di localizzare a Lugano. Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante chiedeva alle autorità elvetiche di dare esecuzione a due decreti di sequestro, uno preventivo e l’altro probatorio, del dipinto in questione, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pesaro del 5 febbraio 2015 (v. atto 1 MP/TI), sequestro che ha avuto luogo il 9 febbraio seguente ad opera della Polizia cantonale ticinese su ordine dell’autorità d’esecuzione della rogatoria, ossia il Ministero pubblico del Cantone Ticino (v. atti 6, 7 e 11 MP/TI). Il quadro è stato rinvenuto in un “mini caveau” preso in affitto da A. presso la C. SA (v. atto 11 MP/TI).

B. Con domanda di assistenza giudiziaria del 7 giugno 2016, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità svizzere di dare esecuzione alla sentenza n. 58 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 25 febbraio 2016 nei confronti di B., con la quale è stata disposta la confisca del dipinto di cui sopra, sentenza basata su un pat- teggiamento ai sensi dell’art. 447 CPP/italiano e che sarebbe divenuta irrevo- cabile in data 7 maggio 2016 (v. atto 58 MP/TI). In data 16 giugno 2016 A. ed il coimputato D. sono stati invece rinviati a giudizio dal GIP (v. atto 59 MP/TI).

C. Con decisione del 3 agosto 2016 l’autorità d’esecuzione, ossia il Ministero pub- blico del Cantone Ticino, ha accolto la richiesta di cui sopra, ordinando la resti- tuzione allo Stato italiano del dipinto litigioso (v. atto 60 MP/TI).

D. Il 25 agosto 2016 A. ha impugnato la decisione del 3 agosto 2016 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annulla- mento (v. act. 1).

- 3 -

E. Con scritti del 19 settembre e 3 ottobre 2016, trasmessi alla ricorrente per in- formazione, il Ministero pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno rinunciato a prendere posizione sul gravame di cui sopra, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 7 e 10).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Interna- tionales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al prece- dente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Locataria del “mini caveau” nel quale è stato rinvenuto il dipinto oggetto della decisione impugnata, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente contesta la confisca del dipinto oggetto della decisione impugnata. Ella sostiene innanzitutto che la sentenza n. 58 del 25 febbraio 2016 emessa dal Tribunale di Pesaro, frutto di patteggiamento, concernerebbe esclusiva- mente B., e non avrebbe nessun effetto nei suoi confronti. Proprietaria del di- pinto, ella non avrebbe potuto esprimersi e far valere i suoi diritti in contraddit- torio dinanzi all’autorità. La ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della sen- tenza in questione, di cui contesta il carattere definitivo, unicamente in data 16 giugno 2016, allorquando il pubblico ministero italiano ha depositato la stessa nell’ambito dell’udienza preliminare riguardante il procedimento penale a suo carico, sentenza avverso la quale lei ha sia formulato opposizione dinanzi al GIP del Tribunale penale di Pesaro, sia interposto ricorso in cassazione.

2.1 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (art. 80d). Giusta il capoverso 3 della mede- sima disposizione la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (cpv. 3).

2.2 In concreto, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente, in data 12 luglio 2016, si è effettivamente opposta al provvedimento di confisca del 25 febbraio 2016 dinanzi al GIP presso il Tribunale Ordinario di Pesaro (v. act. 1.3 e 1.4). Esami- nata la richiesta di revoca della misura in questione, il GIP ha fissato una prima udienza per il 20 luglio 2016, al termine della quale è stata fissata una nuova udienza al 22 settembre (v. act. 1.5). Essendo tale procedura tutt’ora pendente, occorre concludere che la decisione di confisca del 25 febbraio 2016 non è an- cora passata in giudicato ed esecutiva in Italia. A ciò si aggiunge inoltre il fatto che detta decisione è stata parimenti contestata dinanzi alla Corte di cassazione

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italiana (v. act. 1.6), ragione per cui, prima di procedere alla consegna all’auto- rità rogante del bene litigioso, occorre perlomeno attendere l’esito di tale proce- dura, visto che non ci si trova (né viene del resto sostenuto dall’opponente o dall’UFG) in una situazione talmente chiara da permettere di soprassedere all’esigenza della decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richie- dente (v. a questo proposito la giurisprudenza citata in RASCHÈR/BOMIO, Strafen und Rechtshilfe, in: Kultur/Kunst/Recht. Schweizerisches und internationales Recht, a cura di Mosimann, Renold e Raschèr, Basilea 2009, pag. 382 e seg.). Non da ultimo, il fatto che la ricorrente, apparente proprietaria del dipinto, sia stata impossibilitata a far valere in contraddittorio le proprie ragioni, visto che la confisca è intervenuta nel quadro di una procedura di patteggiamento a lei estranea, potrebbe risultare problematico, tanto più se il procedimento penale nei confronti della predetta dovesse scostarsi dal primo in punto alla questione confiscatoria, il che, vista la differente profondità di scandaglio probatorio fra una procedura di patteggiamento ed una procedura penale ordinaria, non può essere di per sé escluso. È altresì dubbio che, sotto il profilo dell’art. 74a cpv. 3 AIMP, si possa semplicemente bypassare il procedimento ordinario soltanto perché parallelamente ad esso si è giunti ad un patteggiamento riguardante una terza persona che non vanta di per sé diritti di natura civile sull’oggetto seque- strato (v. del resto in Svizzera sia l’art. 70 cpv. 4 CP che l’art. 377 cpv. 2 CPP; più ampiamente BAUMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 2 e 3a ad art. 377 CPP). Ma la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, visto che il ricorso deve essere accolto già solo perché la deci- sione del 25 febbraio 2016 non può considerarsi passata in giudicato ed esecu- tiva e quindi non costituisce un valido titolo per una consegna ex art. 74a cpv. 3 AIMP. Non fa ostacolo a questa soluzione nemmeno la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 441.1), la quale riserva comunque l’applicazione delle disposizioni procedurali dell’AIMP (v. art. 23 LTBC). Il ricorso va dunque accolto per i motivi che precedono, senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure della ricorrente.

3. In definitiva, il gravame va accolto e la decisione impugnata viene annullata. Il sequestro, per altro non contestato dalla ricorrente e di per sé non oggetto della decisione litigiosa, viene come tale automaticamente mantenuto, senza esi- genza di ribadirlo nel dispositivo della presente sentenza.

4.

4.1 Visto l'esito della procedura non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.-- (v. act. 4).

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4.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat- tispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2’000.--. L'indennità è messa a ca- rico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 5'000.--. 3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 23 dicembre 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Gianluca Generali - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).