Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
Sachverhalt
A. Il 6 marzo 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fi- scale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, secondo l'autorità rogante, D. e G., presunti esponenti della crimi- nalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito sva- riate società operanti nel settore edile, tra cui H. S.r.l., I. S.r.l. e J. S.r.l., omet- tendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, occultandone inoltre le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo così il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, de- predandone poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. F. ed E., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in que- stione. La rogatoria ha portato al sequestro da parte del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità incaricata dell’esecuzione della ro- gatoria, di diversi conti bancari riconducibili alle persone coinvolte, tra i quali il conto n. 1 presso la banca K. intestato a F., il conto n. 2 presso la banca L. intestato a M. nonché il conto n. 3 presso la banca L. intestato ad A., misure sulle quali questo Tribunale ha già statuito (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2017.340 e RR.2017.341-342 del 29 marzo 2018).
Con complementi rogatoriali del 15 giugno e 25 settembre 2020 nonché 15 feb- braio 2021 (v. rubrica 3 incarto MPC), la Corte d’appello di Brescia ha postulato la confisca degli averi depositati sui summenzionati conti a concorrenza di EUR 1'333'710.–: più precisamente EUR 963'560.– sul conto n. 1 presso la banca K., EUR 136'890.– sul conto n. 3 presso la banca L. e EUR 233'260.– sul conto n. 2 presso la banca L.
B. Con tre separate decisioni del 1° luglio 2021, il MPC ha ordinato la consegna alla Corte d’appello di Brescia degli importi di cui sopra (v. rubrica 16 incarto MPC).
C. Il 2 agosto 2021, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di consegna di EUR 136'890.– sul conto n. 3 presso la banca L. dinanzi alla Corte dei reclami
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penali del Tribunale penale federale, postulandone in sostanza l’annullamento (v. rubrica 17 incarto MPC).
D. Con sentenza del 17 gennaio 2022, questa Corte ha accolto il suddetto ricorso, rinviato la causa al MPC, con l’incarico di richiedere all’autorità rogante i neces- sari chiarimenti, e mantenuto il sequestro (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2021.161).
E. Con decisione del 26 settembre 2022, il MPC ha accolto i complementi rogato- riali del 25 settembre 2020 e 15 febbraio 2021 della Corte di appello di Brescia e ordinato la consegna a quest’ultima dell’importo di EUR 136'890.– giacenti sul conto n. 3 intestato ad A. presso la banca L., Lugano, restando riservate le di- sposizioni contrarie derivanti da un eventuale accordo di ripartizione dei valori patrimoniali (v. act. 1.1).
F. Con ricorso del 14 ottobre 2022, A. ha impugnato la suddetta decisione dinanzi a questa Corte, presentando le seguenti conclusioni: “(a) la ricorrente ribadisce che una richiesta di consegna fondata sull’art. 74a AIMP è improponibile; (b) la decisione di consegna è pertanto arbitraria e va rigettata; (c) la ricorrente, nel corso della procedura concernente il ricorso 2 agosto 2021, ha messo in evi- denza la presenza di gravi violazioni che si riconducono all’art. 6 CEDU e al Patto ONU II; (d) queste censure vengono di nuovo manifestate; (e) nel quadro di un processo giusto e rispettoso del diritto di essere sentito e del contraddit- torio, una eventuale restituzione dei valori patrimoniali in discussione potrà rea- lizzarsi nella misura in cui la sentenza passata in giudicato nel procedimento in corso presso il Tribunale di Bergamo stabilirà che detti valori debbano essere confiscati; (f) in relazione alle tasse e alle spese della procedura, si postula che debbano essere assunte dallo Stato, con protesta di adeguate ripetibili” (act. 1, pag. 8 e seg.).
G. Con scritti del 10 novembre 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MPC hanno entrambi postulato la reiezione del gravame (v. act. 6 e 7).
H. Con replica del 1° dicembre 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
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I. Con scritto del 9 dicembre 2022, inoltrato al ricorrente per informazione (v. act. 14), il MPC ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, rinviando al suo scritto del 10 novembre 2022 (v. act. 13).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53), l’art. 13 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, conclusa il 15 novembre 2000, entrata in vigore per l’Italia il 1°settembre 2006 e per la Svizzera il 26 novembre 2006 (RS 0.311.54), nonché l’art. 55 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre
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2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al riciclaggio in generale. Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assi- stenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimo- niali del 26 settembre 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione oggetto della decisione impu- gnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
E. 2 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento
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penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Di rilievo sul piano del diritto internazionale sono anche l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avan- zata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero), nonché l’art. 55 n. 9 UNCAC e l’art. 13 n. 8 della Convenzione contro la criminalità organizzata a tutela dei diritti delle terze parti in buona fede.
E. 2.2 nonché HIRSIG-VOUILLOZ, Commentario romando, 2a ediz. 2021, n. 43 ad art. 70 CP). Contrariamente a quanto affermato dall’UFG, un’eventuale viola- zione non può evidentemente essere sanata dinanzi al giudice dell’assistenza, il quale non ha potere giurisdizionale sul merito della procedura estera, ma deve semplicemente sindacare (dall’esterno) se la procedura di confisca all’estero è o meno conforme agli standard della CEDU e del Patto ONU II. Non essendo chiaro, sulla base degli atti dell’incarto, se e in che maniera A. sia stato coinvolto
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nella procedura di confisca dei valori litigiosi, occorre interpellare all’uopo l’au- torità rogante, ciò tenuto anche conto che i valori in questione sono attualmente oggetto di sequestro rogatoriale anche nell’ambito di un procedimento penale condotto dalla Procura di Bergamo a carico di A. per titolo di riciclaggio di de- naro che l’autorità sospetta essere legato alla vicenda sopra descritta. Sarà utile in particolare chiarire la posizione processuale del predetto e segnatamente se egli è stato messo a conoscenza della procedura di confisca in questione e, in caso affermativo, quali passi ha eventualmente intrapreso o potrà intraprendere per opporsi alla misura” (sentenza RR.2021.161 consid. 3.2). La presente au- torità ha quindi concluso che “il MPC dovrà […] interpellare l’autorità rogante affinché fornisca i necessari chiarimenti. Sulla base di quest’ultimi, l’autorità d’esecuzione statuirà nuovamente. Va da sé che il sequestro è nel frattempo mantenuto conformemente all’art. 33a OAIMP. Alla luce di quanto precede, non occorre chinarsi sulle altre censure presentate dalla ricorrente” (ibidem consid. 3.3).
E. 3 Nella procedura RR.2021.161, sfociata nella citata sentenza del 17 gennaio 2022 (v. supra Fatti lett. D), il ricorrente aveva censurato “la violazione del suo diritto di essere sentito e del principio del contraddittorio, nella misura in cui la decisione di confisca dei valori litigiosi è stata emanata nell’ambito di un proce- dimento penale a carico di G. e altri, senza che gli sia stata data la possibilità, quale intestatario del conto n. 3 presso la banca L., di esprimersi in proposito. Ne deriverebbe una palese violazione dell’art. 6 CEDU” (sentenza RR.2021.161 consid. 3). Statuendo su tale censura, questa Corte, dopo aver ripreso il conte- nuto del complemento rogatoriale del 15 giugno 2020 presentato dalla Corte di appello di Brescia, ha affermato che “nella misura in cui la confisca dei valori litigiosi è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento a carico di G. e altri e che A., intestatario del conto sul quale detti valori sono depositati, è stato giudicato separatamente dai predetti, vi è da chiedersi se lo stesso abbia potuto esprimersi in proposito, in ossequio al suo diritto di essere sentito e nel rispetto quindi dell’art. 2 lett. a AIMP richiamati gli art. 6 e 7 CEDU (v. sentenza del 28 giugno 2018 nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia, n. 274; v. del resto anche, per quanto riguarda il diritto svizzero, DTF 121 IV 365 consid. 7c, sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2016.181 del 23 dicembre 2016 consid.
E. 4 Sulla base di quanto precede, il MPC ha contattato l’autorità rogante in data 24 gennaio 2022, al fine di chiarire quanto richiesto da questa Corte (v. act. 1.3). Con scritto del 16 febbraio seguente, la Corte di appello di Brescia ha fornito una prima risposta alle problematiche emerse dinanzi al giudice dell’assistenza elvetico (v. act. 1.5). Sul contenuto di tale scritto, la ricorrente ha avuto la pos- sibilità di esprimersi, chiedendo al MPC di non dare seguito alle richieste formu- late dall’autorità rogante, con conseguente rigetto della commissione rogatoria italiana (v. act. 1.6). Con ulteriore scritto del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Brescia ha fornito ulteriori informazioni relative al sistema processuale italiano finalizzate a chiarire le criticità evidenziate da questa Corte (v. act. 1.8). Esso è stato a sua volta trasmesso alla ricorrente, la quale, in data 21 giugno 2022, ha ribadito la sua posizione (v. act. 1.9). Il 4 luglio 2022, il MPC ha richiesto un ulteriore chiarimento all’autorità italiana (v. act. 1.10). La risposta della Corte di appello di Brescia del 25 luglio 2022 (v. act. 1.12) è stata anch’essa trasmessa alla ricorrente (v. act. 1.11), la quale, in data 1° settembre 2022, ha confermato le sue conclusioni (v. act. 1.13), riproposte di riflesso con il proprio gravame del 14 ottobre 2022 (v. act. 1).
E. 4.1.1 Nel suo scritto del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Brescia ha affermato quanto segue:
«1) La richiesta della Procura della Repubblica di Brescia formulata in data
E. 4.1.2 Nel suo susseguente scritto del 25 luglio 2022, la Corte di appello di Brescia, su richiesta del MPC, ha fornito ulteriori dettagli sulla procedura applicabile in
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casi come quello in esame, confermando, tra l’altro, che nel caso in cui “il terzo si trovi destinatario di una sentenza irrevocabile di confisca, mediante la proce- dura dell’incidente di esecuzione il terzo stesso può comunque far valere che il bene confiscato oltre che a essere di sua formale proprietà è anche nella sua esclusiva disponibilità. In caso di esito positivo dell’incidente di esecuzione, il bene se già materialmente confiscato dovrà essere restituito. Trattandosi di bene immobile la restituzione ovviamente non crea problemi e così anche per il denaro che, essendo bene fungibile, può essere sempre restituito nel tantun- dem” (act. 1.12, pag. 3).
Sulla conformità alla CEDU e ai trattati internazionali della normativa italiana, che non prevede la notifica della decisione di confisca al terzo titolare dei beni oggetto della misura, la Corte di appello di Brescia ha riportato «quanto deciso da Cassazione penale, sez. III, 20/03/2019, n. 17399: “Questa Corte, del resto, ha recentemente affermato che, in tema di confisca, la mancata previsione della partecipazione al giudizio dei terzi interessati, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p. e art. 240-bis c.p., non è contraria all’art. 8 diret- tiva U.E. 2014/42, artt. 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all’art. 117 Cost., potendo gli stessi esercitare rimedi cautelari nel corso del procedi- mento penale ed incidente di esecuzione avverso la statuizione definitiva della misura reale (Sez. 2, mi. 53384 del 1211012018 - dep. 28/11/2018, Lega Nord, Rv. 274242). ... prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il terzo estraneo, sia esso persona fisica o persona giuridica, proprietario del bene oggetto di un provvedimento ablativo, ha comunque la possibilità di tutelare le proprie ragioni già nel giudizio cognizione. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cogni- zione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U,
n. 48126 del 20/07/2017 - dep. 19/10/2017, Muscari e altro, Rv. 270938). Quest’interpretazione è stata poi avallata dalla Corte costituzionale con la sen- tenza n. 253 del 6 dicembre 2017, la quale ha dichiarato inammissibili le que- stioni di legittimità costituzionale dell’art. 573 c.p.p., art. 579 c.p.p., comma 3, e art. 593 c.p.p., in riferimento agli art. 3,24,42 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione agli arti. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non si prevede, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statui- zione di confisca, perché dette questioni “sono state poste senza tenere conto della possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata (certamente compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa entro cui essa si inserisce), che avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela, ovvero il rimedio cautelare, che il rimettente ha giudicato
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soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado”» (act. 1.12, pag. 3 e seg.).
L’autorità estera ha concluso affermando che «il presupposto della confisca dei beni del terzo è che essi siano, in realtà, riconducibili e quindi nell’effettiva di- sponibilità dell’autore del reato. La tutela che viene assicurata al terzo dagli strumenti che si sono detti (ricorso al tribunale del riesame; istanza di restitu- zione a appello al tribunale del riesame contro la decisione negativa; dopo la irrevocabilità della sentenza: incidente di esecuzione) è funzionale a demolire proprio il presupposto (del sequestro e) della confisca ovvero la intestazione fittizia del bene. Nel caso in cui il terzo dimostri l’erroneità di questo presupposto egli ha diritto alla restituzione del bene a prescindere da ogni considerazione circa la colpevolezza dell’autore del reato. È per questo che il terzo non è invece chiamato nel processo per “difendere” l’accusato e per dimostrare, quindi, l’ine- sistenza del reato o la sua non attribuzione all’imputato. Il fatto che non gli sia notificato il provvedimento (di sequestro e) di confisca non pare poter pregiudi- care i suoi diritti posto che il terzo potrà attivare i rimedi che gli sono consentiti quando comunque apprende dell’imposizione del vincolo sul bene» (act. 1.12, pag. 4).
E. 4.2 Orbene, preso atto delle garanzie procedurali esistenti nel caso concreto a tu- tela dei diritti della ricorrente, segnatamente di fronte al giudice dell’esecuzione ex art. 676 comma 2 CPP/I, non sussiste violazione né del diritto di essere sen- tita del ricorrente né del principio del contraddittorio, per cui non vi è motivo di ritenere che il procedimento estero non corrisponda ai principi della CEDU e che quindi la domanda di cooperazione sia irricevibile ex art. 2 lett. a AIMP. Per il resto, non spetta al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente il diritto estero (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2), pre- cisato che, in ossequio al principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza di quanto esposto dall’autorità rogante mediante i summenzionati scritti (v. supra consid. 4.1). Ulteriori ostacoli alla concessione dell’assistenza non sono ravvi- sabili, né vengono del resto fatti valere nel gravame in esame. Tutti i requisiti di cui sopra al consid. 2 sono dunque adempiuti e la consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 1-3 AIMP è stata correttamente ammessa dall’autorità prece- dente.
5. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
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E. 6 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 22 marzo 2023 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.197
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Fatti: A. Il 6 marzo 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G. ed altri per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, evasione fi- scale sistematica, associazione per delinquere di stampo mafioso e riciclaggio. In sostanza, secondo l'autorità rogante, D. e G., presunti esponenti della crimi- nalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, avrebbero rilevato e gestito sva- riate società operanti nel settore edile, tra cui H. S.r.l., I. S.r.l. e J. S.r.l., omet- tendo, almeno in parte, di dichiararne i redditi al fisco, occultandone inoltre le scritture contabili al fine di impedire la verifica dei loro reali profitti, evadendo così il fisco. Essi avrebbero in seguito formalmente ceduto l'amministrazione di tali società ad ignari ed improbabili imprenditori, rimanendone tuttavia, di fatto, gli effettivi ed incontrastati domini per quanto riguarda la loro conduzione, de- predandone poi il patrimonio sociale mediante prelevamenti di ingenti somme di denaro in contante o tramite assegni circolari dai conti correnti bancari, così da svuotarne le casse, lasciando le strutture societarie completamente vuote, senza alcuna risorsa economica per far fronte alle ingenti pretese dell'Erario e di altri creditori. F. ed E., risp. moglie e cognato di G., avvalendosi di due cittadini svizzeri, ossia B. e C., avrebbero riciclato i proventi delle distrazioni in que- stione. La rogatoria ha portato al sequestro da parte del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità incaricata dell’esecuzione della ro- gatoria, di diversi conti bancari riconducibili alle persone coinvolte, tra i quali il conto n. 1 presso la banca K. intestato a F., il conto n. 2 presso la banca L. intestato a M. nonché il conto n. 3 presso la banca L. intestato ad A., misure sulle quali questo Tribunale ha già statuito (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2017.340 e RR.2017.341-342 del 29 marzo 2018).
Con complementi rogatoriali del 15 giugno e 25 settembre 2020 nonché 15 feb- braio 2021 (v. rubrica 3 incarto MPC), la Corte d’appello di Brescia ha postulato la confisca degli averi depositati sui summenzionati conti a concorrenza di EUR 1'333'710.–: più precisamente EUR 963'560.– sul conto n. 1 presso la banca K., EUR 136'890.– sul conto n. 3 presso la banca L. e EUR 233'260.– sul conto n. 2 presso la banca L.
B. Con tre separate decisioni del 1° luglio 2021, il MPC ha ordinato la consegna alla Corte d’appello di Brescia degli importi di cui sopra (v. rubrica 16 incarto MPC).
C. Il 2 agosto 2021, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di consegna di EUR 136'890.– sul conto n. 3 presso la banca L. dinanzi alla Corte dei reclami
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penali del Tribunale penale federale, postulandone in sostanza l’annullamento (v. rubrica 17 incarto MPC).
D. Con sentenza del 17 gennaio 2022, questa Corte ha accolto il suddetto ricorso, rinviato la causa al MPC, con l’incarico di richiedere all’autorità rogante i neces- sari chiarimenti, e mantenuto il sequestro (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2021.161).
E. Con decisione del 26 settembre 2022, il MPC ha accolto i complementi rogato- riali del 25 settembre 2020 e 15 febbraio 2021 della Corte di appello di Brescia e ordinato la consegna a quest’ultima dell’importo di EUR 136'890.– giacenti sul conto n. 3 intestato ad A. presso la banca L., Lugano, restando riservate le di- sposizioni contrarie derivanti da un eventuale accordo di ripartizione dei valori patrimoniali (v. act. 1.1).
F. Con ricorso del 14 ottobre 2022, A. ha impugnato la suddetta decisione dinanzi a questa Corte, presentando le seguenti conclusioni: “(a) la ricorrente ribadisce che una richiesta di consegna fondata sull’art. 74a AIMP è improponibile; (b) la decisione di consegna è pertanto arbitraria e va rigettata; (c) la ricorrente, nel corso della procedura concernente il ricorso 2 agosto 2021, ha messo in evi- denza la presenza di gravi violazioni che si riconducono all’art. 6 CEDU e al Patto ONU II; (d) queste censure vengono di nuovo manifestate; (e) nel quadro di un processo giusto e rispettoso del diritto di essere sentito e del contraddit- torio, una eventuale restituzione dei valori patrimoniali in discussione potrà rea- lizzarsi nella misura in cui la sentenza passata in giudicato nel procedimento in corso presso il Tribunale di Bergamo stabilirà che detti valori debbano essere confiscati; (f) in relazione alle tasse e alle spese della procedura, si postula che debbano essere assunte dallo Stato, con protesta di adeguate ripetibili” (act. 1, pag. 8 e seg.).
G. Con scritti del 10 novembre 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e il MPC hanno entrambi postulato la reiezione del gravame (v. act. 6 e 7).
H. Con replica del 1° dicembre 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 11).
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I. Con scritto del 9 dicembre 2022, inoltrato al ricorrente per informazione (v. act. 14), il MPC ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, rinviando al suo scritto del 10 novembre 2022 (v. act. 13).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53), l’art. 13 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, conclusa il 15 novembre 2000, entrata in vigore per l’Italia il 1°settembre 2006 e per la Svizzera il 26 novembre 2006 (RS 0.311.54), nonché l’art. 55 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre
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2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e 23 relativi al riciclaggio in generale. Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assi- stenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con- sid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimo- niali del 26 settembre 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione oggetto della decisione impu- gnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di rim- piazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento
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penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Di rilievo sul piano del diritto internazionale sono anche l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avan- zata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero), nonché l’art. 55 n. 9 UNCAC e l’art. 13 n. 8 della Convenzione contro la criminalità organizzata a tutela dei diritti delle terze parti in buona fede.
3. Nella procedura RR.2021.161, sfociata nella citata sentenza del 17 gennaio 2022 (v. supra Fatti lett. D), il ricorrente aveva censurato “la violazione del suo diritto di essere sentito e del principio del contraddittorio, nella misura in cui la decisione di confisca dei valori litigiosi è stata emanata nell’ambito di un proce- dimento penale a carico di G. e altri, senza che gli sia stata data la possibilità, quale intestatario del conto n. 3 presso la banca L., di esprimersi in proposito. Ne deriverebbe una palese violazione dell’art. 6 CEDU” (sentenza RR.2021.161 consid. 3). Statuendo su tale censura, questa Corte, dopo aver ripreso il conte- nuto del complemento rogatoriale del 15 giugno 2020 presentato dalla Corte di appello di Brescia, ha affermato che “nella misura in cui la confisca dei valori litigiosi è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento a carico di G. e altri e che A., intestatario del conto sul quale detti valori sono depositati, è stato giudicato separatamente dai predetti, vi è da chiedersi se lo stesso abbia potuto esprimersi in proposito, in ossequio al suo diritto di essere sentito e nel rispetto quindi dell’art. 2 lett. a AIMP richiamati gli art. 6 e 7 CEDU (v. sentenza del 28 giugno 2018 nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia, n. 274; v. del resto anche, per quanto riguarda il diritto svizzero, DTF 121 IV 365 consid. 7c, sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2016.181 del 23 dicembre 2016 consid. 2.2 nonché HIRSIG-VOUILLOZ, Commentario romando, 2a ediz. 2021, n. 43 ad art. 70 CP). Contrariamente a quanto affermato dall’UFG, un’eventuale viola- zione non può evidentemente essere sanata dinanzi al giudice dell’assistenza, il quale non ha potere giurisdizionale sul merito della procedura estera, ma deve semplicemente sindacare (dall’esterno) se la procedura di confisca all’estero è o meno conforme agli standard della CEDU e del Patto ONU II. Non essendo chiaro, sulla base degli atti dell’incarto, se e in che maniera A. sia stato coinvolto
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nella procedura di confisca dei valori litigiosi, occorre interpellare all’uopo l’au- torità rogante, ciò tenuto anche conto che i valori in questione sono attualmente oggetto di sequestro rogatoriale anche nell’ambito di un procedimento penale condotto dalla Procura di Bergamo a carico di A. per titolo di riciclaggio di de- naro che l’autorità sospetta essere legato alla vicenda sopra descritta. Sarà utile in particolare chiarire la posizione processuale del predetto e segnatamente se egli è stato messo a conoscenza della procedura di confisca in questione e, in caso affermativo, quali passi ha eventualmente intrapreso o potrà intraprendere per opporsi alla misura” (sentenza RR.2021.161 consid. 3.2). La presente au- torità ha quindi concluso che “il MPC dovrà […] interpellare l’autorità rogante affinché fornisca i necessari chiarimenti. Sulla base di quest’ultimi, l’autorità d’esecuzione statuirà nuovamente. Va da sé che il sequestro è nel frattempo mantenuto conformemente all’art. 33a OAIMP. Alla luce di quanto precede, non occorre chinarsi sulle altre censure presentate dalla ricorrente” (ibidem consid. 3.3).
4. Sulla base di quanto precede, il MPC ha contattato l’autorità rogante in data 24 gennaio 2022, al fine di chiarire quanto richiesto da questa Corte (v. act. 1.3). Con scritto del 16 febbraio seguente, la Corte di appello di Brescia ha fornito una prima risposta alle problematiche emerse dinanzi al giudice dell’assistenza elvetico (v. act. 1.5). Sul contenuto di tale scritto, la ricorrente ha avuto la pos- sibilità di esprimersi, chiedendo al MPC di non dare seguito alle richieste formu- late dall’autorità rogante, con conseguente rigetto della commissione rogatoria italiana (v. act. 1.6). Con ulteriore scritto del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Brescia ha fornito ulteriori informazioni relative al sistema processuale italiano finalizzate a chiarire le criticità evidenziate da questa Corte (v. act. 1.8). Esso è stato a sua volta trasmesso alla ricorrente, la quale, in data 21 giugno 2022, ha ribadito la sua posizione (v. act. 1.9). Il 4 luglio 2022, il MPC ha richiesto un ulteriore chiarimento all’autorità italiana (v. act. 1.10). La risposta della Corte di appello di Brescia del 25 luglio 2022 (v. act. 1.12) è stata anch’essa trasmessa alla ricorrente (v. act. 1.11), la quale, in data 1° settembre 2022, ha confermato le sue conclusioni (v. act. 1.13), riproposte di riflesso con il proprio gravame del 14 ottobre 2022 (v. act. 1).
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4.1.1 Nel suo scritto del 24 maggio 2022, la Corte di appello di Brescia ha affermato quanto segue:
«1) La richiesta della Procura della Repubblica di Brescia formulata in data 6 marzo 2014 all’Ufficio Federale di Giustizia di cooperazione internazionale avente a oggetto, tra l’altro, “l’adozione di misure provvisorie patrimoniali nel territorio della Confederazione Svizzera allo scopo di prevenire qualsiasi com- mercio, trasferimento o disposizione di beni ed in particolare il congelamento o
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il sequestro delle disponibilità economiche di qualsiasi tipo nella disponibilità, diretta o indiretta” di G., nato a Chiari il 9.09.1965 trovava fondamento nell’ordi- nanza datata 25 febbraio 2014 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribu- nale di Brescia che (oltre ad applicare la misura cautelare della custodia in car- cere) aveva disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro (ovvero di beni di valore equivalente) riconducibili a G. sino alla concorrenza della somma di € 3.637.790.
2) Il sequestro preventivo, nell’ordinamento processuale italiano, è previsto dall’art. 321 cod. proc. pen, ai sensi del quale (Il comma) “II giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”. La confisca, a sua volta, è prevista dall’art. 240 cod. pen. secondo il quale “Nel caso di con- danna, il giudice può ordinare La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.
3) Per la materia specifica dei reati fiscali per i quali vi è stata poi condanna di G. (art. 5 e art. 10 ter d.lgv. n. 74 del 2000), l’art. I comma 143 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 vigente all’epoca dei fatti imponeva l’adozione del di- sposto dell’art. 322 ter cod. pen. a mente del quale, in caso di condanna, è sempre ordinata la confisca “dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”. In quest’ultimo caso, si parla di “confi- sca per equivalente”.
4) Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di sequestro preventivo fi- nalizzato alla confisca, nel caso in cui il sequestro abbia a oggetto beni formal- mente intestati a un soggetto non indagato, ritenendosi che l’intestazione sia fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo a chi è indagato, è necessario dimostrare, in termini di qualificata probabilità, che l’intestazione dei beni sia fittizia e che la proprietà effettiva degli stessi sia dell’indagato il quale ne abbia la sostanziale disponibilità. Tale qualificata probabilità ben può ritenersi inte- grata con la dimostrazione che i beni siano stati acquistati in tutto o in parte con denaro dell’indagato: in tale evenienza, si pone quindi una presunzione iuris tantum di intestazione fittizia, cui l’intestatario formale del bene può ovviare di- mostrando elementi da cui possa desumerei che, al di là dei soldi con cui sono Stati acquistati, i beni rientrino nella sua disponibilità e ricadano in toto nella sua sfera di interesse economico (Affermazione resa in una fattispecie di sequestro a fini di confisca in un procedimento per reati tributari; la Corte ha supportato tale conclusione evidenziando che, diversamente opinando, si frusterebbe la ratio della confisca per equivalente, rendendo estremamente facile all’indagato sottrarre dei beni alla stessa acquistandoli con denaro proprio e intestandoli formalmente a coniugi, figli, fratelli, sorelle)” (così, secondo giurisprudenza co- stante, Cassazione penale, sez. III, 11/02/2015, n. 11497).
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5) Nell’ordinamento processuale italiano è quindi pacifico che il sequestro, pro- dromico alla confisca per equivalente, di beni che costituiscono il profitto del reato può colpire soggetti diversi dall’imputato che, come tali, non sono parti del processo penale ma sono di fatto colpiti dalla misura cautelare.
6) Quanto alla tutela di questi terzi, Cassazione penale, sez. un., 20/07/2017,
n. 48126 ha stabilito che “il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale deI riesame”. Con questo rimedio può portare ele- menti che dimostrino la coincidenza tra titolarità formale e titolarità effettiva dei beni sequestrati e dunque di avere l’effettiva disponibilità degli stessi.
7) Al riguardo, per la proposizione della domanda di restituzione che va rivolta al giudice della cognizione non vi sono termini nel senso che essa può essere proposta nel momento in cui il terzo prende conoscenza che sui beni a lui for- malmente intestati è stato apposto il vincolo cautelare di indisponibilità. Vi è invece un termine (dieci giorni) per proporre appello al Tribunale del riesame contro l’ordinanza che respinge l’istanza di restituzione.
8) Proprio in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la giurispru- denza di legittimità ha altresì affermato che “il sequestro preventivo d’urgenza a scopo di confisca eseguito dall’Autorità della Svizzera a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria formulata in tal senso dal P.M., è impugnabile mediante istanza di revoca ai sensi dell’art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. al fine di contestare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione o il manteni- mento della misura, rimedio non precluso dalla mancata attivazione dei mezzi di impugnazione esperibili secondo le regole stabilite dall’ordinamento dello Stato richiesto dell’assistenza, né dalla mancata proposizione del riesame in- nanzi al giudice nazionale (Fattispecie relativa al provvedimento di “blocco del conto/sequestro”, misura coercitiva, prevista dall’art. 64 della legge federale el- vetica sull’assistenza giudiziaria - AIMP, disposto in esecuzione di rogatoria con richiesta di urgente sequestro a scopo di confisca su somme di denaro)” (Cas- sazione penale, sez. VI, 19/10/2016, n. 52918). Vi è quindi la possibilità per il terzo interessato, a prescindere dai rimedi esperibili presso l’Autorità Giudiziaria dello Stato che ha nel concreto disposto il “blocco” dei beni, di adire l’Autorità Giudiziaria dello Stato che ha richiesto la misura al fine di far venire meno il provvedimento in base al quale è stato richiesta l’attivazione della cooperazione internazionale.
9) Nel caso di specie, come noto, il Giudice dell’Udienza Preliminare, con la sentenza in data 14.9.2015, dispose nei confronti di G., appunto, “la confisca di beni, disponibilità finanziarie o cespiti immobiliari di cui abbia la disponibilità fino
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alla concorrenza di € 1.333.710”. La sentenza è diventata irrevocabile anche su questo capo.
10) Nonostante l’irrevocabilità, il terzo formale intestatario dei beni (denaro) confiscato non perde le possibilità di trovare tutela per dimostrare che egli è, oltre che formale, anche effettivo proprietario di quei beni.
11) Ovviamente non può impugnare la sentenza perché non è stato parte del processo. Tuttavia può proporre “incidente di esecuzione” (art. 676 cod. proc. pen.), come ritiene l’ormai univoca giurisprudenza di legittimità (“L’istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell’esecuzione”: Cassazione pe- nale, sez. III, 29/10/2019, n. 50363). L’istanza di restituzione va quindi proposta al giudice che ha emesso la sentenza (o al giudice che l’ha riformata: art. 665 cod. proc. pen.); in caso di diniego è esperibile l’opposizione prevista, sempre davanti al giudice dell’esecuzione ma con piena estrinsecazione del contraddit- torio (art. 667, IV comma, cod. proc. peri.) e il provvedimento può essere poi impugnato in Cassazione.
12) La possibilità per il terzo di chiedere la restituzione dei beni al giudice dell’esecuzione non è soggetta a termine.
13) Con specifico riferimento al caso di specie, il provvedimento di sequestro, indirizzato all’allora imputato G., non è stato espressamente notificato ai sog- getti formalmente titolari dei conti svizzeri bloccati a seguito della richiesta di cooperazione internazionale. Costoro, però, comunque venuti a conoscenza del vincolo imposto sui loro conti non hanno proposto, a eccezione di A., re- clamo contro il provvedimento o formulato istanze di restituzione al giudice pro- cedente.
14) La sentenza recante confisca di quei fondi non è stata notificata ai soggetti predetti non essendo costoro imputati. La sentenza è diventata definitiva e quindi il provvedimento di confisca è irretrattabile ma solo nei confronti di G. I terzi formali titolari dei conti hanno invece la possibilità di chiedere in ogni tempo al giudice dell’esecuzione (nel caso di specie, alla Corte di appello di Brescia) la restituzione delle somme confiscate sui conti di cui sono titolari ri- vendicandone l’esclusiva titolarità e disponibilità di quei fondi. In caso di rigetto è data la possibilità di proporre opposizione davanti allo stesso giudice che de- ciderà all’esito di udienza; contro l’ordinanza che rigettasse l’opposizione è dato infine ricorso davanti alla Suprema Corte di cassazione» (v. act. 1.8).
4.1.2 Nel suo susseguente scritto del 25 luglio 2022, la Corte di appello di Brescia, su richiesta del MPC, ha fornito ulteriori dettagli sulla procedura applicabile in
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casi come quello in esame, confermando, tra l’altro, che nel caso in cui “il terzo si trovi destinatario di una sentenza irrevocabile di confisca, mediante la proce- dura dell’incidente di esecuzione il terzo stesso può comunque far valere che il bene confiscato oltre che a essere di sua formale proprietà è anche nella sua esclusiva disponibilità. In caso di esito positivo dell’incidente di esecuzione, il bene se già materialmente confiscato dovrà essere restituito. Trattandosi di bene immobile la restituzione ovviamente non crea problemi e così anche per il denaro che, essendo bene fungibile, può essere sempre restituito nel tantun- dem” (act. 1.12, pag. 3).
Sulla conformità alla CEDU e ai trattati internazionali della normativa italiana, che non prevede la notifica della decisione di confisca al terzo titolare dei beni oggetto della misura, la Corte di appello di Brescia ha riportato «quanto deciso da Cassazione penale, sez. III, 20/03/2019, n. 17399: “Questa Corte, del resto, ha recentemente affermato che, in tema di confisca, la mancata previsione della partecipazione al giudizio dei terzi interessati, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p. e art. 240-bis c.p., non è contraria all’art. 8 diret- tiva U.E. 2014/42, artt. 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all’art. 117 Cost., potendo gli stessi esercitare rimedi cautelari nel corso del procedi- mento penale ed incidente di esecuzione avverso la statuizione definitiva della misura reale (Sez. 2, mi. 53384 del 1211012018 - dep. 28/11/2018, Lega Nord, Rv. 274242). ... prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il terzo estraneo, sia esso persona fisica o persona giuridica, proprietario del bene oggetto di un provvedimento ablativo, ha comunque la possibilità di tutelare le proprie ragioni già nel giudizio cognizione. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cogni- zione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U,
n. 48126 del 20/07/2017 - dep. 19/10/2017, Muscari e altro, Rv. 270938). Quest’interpretazione è stata poi avallata dalla Corte costituzionale con la sen- tenza n. 253 del 6 dicembre 2017, la quale ha dichiarato inammissibili le que- stioni di legittimità costituzionale dell’art. 573 c.p.p., art. 579 c.p.p., comma 3, e art. 593 c.p.p., in riferimento agli art. 3,24,42 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione agli arti. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non si prevede, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statui- zione di confisca, perché dette questioni “sono state poste senza tenere conto della possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata (certamente compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa entro cui essa si inserisce), che avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela, ovvero il rimedio cautelare, che il rimettente ha giudicato
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soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado”» (act. 1.12, pag. 3 e seg.).
L’autorità estera ha concluso affermando che «il presupposto della confisca dei beni del terzo è che essi siano, in realtà, riconducibili e quindi nell’effettiva di- sponibilità dell’autore del reato. La tutela che viene assicurata al terzo dagli strumenti che si sono detti (ricorso al tribunale del riesame; istanza di restitu- zione a appello al tribunale del riesame contro la decisione negativa; dopo la irrevocabilità della sentenza: incidente di esecuzione) è funzionale a demolire proprio il presupposto (del sequestro e) della confisca ovvero la intestazione fittizia del bene. Nel caso in cui il terzo dimostri l’erroneità di questo presupposto egli ha diritto alla restituzione del bene a prescindere da ogni considerazione circa la colpevolezza dell’autore del reato. È per questo che il terzo non è invece chiamato nel processo per “difendere” l’accusato e per dimostrare, quindi, l’ine- sistenza del reato o la sua non attribuzione all’imputato. Il fatto che non gli sia notificato il provvedimento (di sequestro e) di confisca non pare poter pregiudi- care i suoi diritti posto che il terzo potrà attivare i rimedi che gli sono consentiti quando comunque apprende dell’imposizione del vincolo sul bene» (act. 1.12, pag. 4).
4.2 Orbene, preso atto delle garanzie procedurali esistenti nel caso concreto a tu- tela dei diritti della ricorrente, segnatamente di fronte al giudice dell’esecuzione ex art. 676 comma 2 CPP/I, non sussiste violazione né del diritto di essere sen- tita del ricorrente né del principio del contraddittorio, per cui non vi è motivo di ritenere che il procedimento estero non corrisponda ai principi della CEDU e che quindi la domanda di cooperazione sia irricevibile ex art. 2 lett. a AIMP. Per il resto, non spetta al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente il diritto estero (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296+329 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2), pre- cisato che, in ossequio al principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza di quanto esposto dall’autorità rogante mediante i summenzionati scritti (v. supra consid. 4.1). Ulteriori ostacoli alla concessione dell’assistenza non sono ravvi- sabili, né vengono del resto fatti valere nel gravame in esame. Tutti i requisiti di cui sopra al consid. 2 sono dunque adempiuti e la consegna a scopo di confisca ex art. 74a cpv. 1-3 AIMP è stata correttamente ammessa dall’autorità prece- dente.
5. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
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6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 22 marzo 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).