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RR.2015.201

Bundesstrafgericht · 2015-08-31 · Italiano CH

Estradizione alla Turchia. Oneri subordinati ad accettazioni (art. 80p AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Mediante decisione del 30 gennaio 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia, su riserva della decisione del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) afferente il motivo politico invocato dal predetto e a condizione che la Turchia fornisca determinate garanzie in merito alle condizioni di de- tenzione e al rispetto dei diritti della difesa dell'estradando (v. anche act. 5.1). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'incarto relativo alla deci- sione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico, po- stulando la reiezione di tale obiezione (v. act. 1.1).

B. Con scritto del 25 febbraio 2015, l'Ambasciata turca a Berna ha presentato delle garanzie formali offerte all'estradando da parte delle autorità turche (v. act. 1.1).

C. Il 2 marzo 2015 A. ha interposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso la decisione di estradizione, postulandone l'annullamento (v. act. 1.1).

D. Con nota diplomatica del 4 marzo 2015, l'UFG ha informato le autorità turche che le garanzie fornite non corrispondevano a quelle richieste ed ha pertanto fissato un nuovo termine scadente il 12 marzo 2015 per la presentazione delle garanzie richieste (v. act. 1.1).

E. Con nota diplomatica dell'11 marzo 2015, l'Ambasciata di Turchia ha infor- mato l'autorità elvetica che il ricorrente era presente in occasione della sen- tenza dell'Alta Corte di Malatya e non invece alla sentenza dell'Alta Corte di Osmaniye del medesimo giorno. In proposito, le autorità turche precisavano pure che nel caso in cui le autorità svizzere avessero ciò nonostante insistito per l'ottenimento della garanzia relativa al diritto ad un nuovo processo per la procedura di cui alla sentenza dell'Alta Corte di Malatya, questa sarebbe stata fornita ma che ciò avrebbe richiesto ulteriore tempo (v. act. 1.1, act. 5.2).

F. Con nota diplomatica del 17 marzo 2015, l'UFG ha dunque chiesto alle au- torità turche di fornire entro il 31 marzo 2015 la garanzia di un nuovo pro- cesso per la sentenza dell'Alta Corte dei Malatya (v. act. 1.1).

G. Con nota diplomatica del 31 marzo 2015, le autorità turche hanno fornito la versione in originale della garanzie trasmesse l'11 marzo 2015, ma, nono- stante un richiamo, non la garanzia relativa ad un processo presso l'Alta Corte di Malatya (v. act. 1.1, act. 5.3 e 5.4).

H. Con nota diplomatica del 10 aprile 2015 l'Ambasciata di Turchia ha informato l'UFG che non erano adempiute le condizioni per un nuovo processo relati- vamente alla sentenza resa dall'Alta Corte di Malatya. L'autorità estera ha aggiunto al riguardo che, non essendosi il ricorrente presentato in occasione della sentenza presso l'Alta Corte di Osmaniye, le autorità turche erano di- sposte a fornire la garanzia di un nuovo processo per tale procedura (v. act. 1.1).

I. Con nota diplomatica del 15 aprile 2015, l'Ambasciata di Turchia ha ribadito all'UFG che il ricorrente aveva seguito la procedura conclusasi con la sen- tenza della Corte di Malatya e che pertanto le relative condizioni per un nuovo processo non erano adempiute (v. act. 1.1).

L. Con nota diplomatica del 28 aprile 2015, l'UFG ha richiesto alle autorità tur- che di fornire entro il 6 maggio 2015 la garanzia al ricorrente di essere nuo- vamente giudicato per i fatti di cui alla sentenza della Corte di Malatya (v. act. 1.1).

M. Il 7 maggio 2015 Interpol Ankara ha trasmesso all'UFG uno scritto dell'Alta Corte di Malatya da cui risulta che il ricorrente non ha diritto ad un nuovo processo. L'UFG ha dunque riesaminato l'incarto e stabilito che la garanzia ad un nuovo processo doveva invece essere richiesta per la sentenza dell'Alta Corte di Osmaniye. Con nota diplomatica del medesimo giorno l'UFG ha dunque richiesto alle autorità turche di fornire entro il 21 maggio 2015 la garanzia di un nuovo processo per tale sentenza. Con scritto dell'8 maggio 2015, l'UFG ne ha informato il TPF (v. act. 1.1, act. 5.5 e 5.6).

N. Con messaggio di Interpol Ankara del 18 maggio 2015 e nota diplomatica del 22 maggio 2015, le autorità turche hanno trasmesso la decisione della Corte di Osmaniye del 12 maggio 2015 relativa alla concessione al ricorrente del diritto di essere nuovamente giudicato (v. act. 1.1).

O. Il 28 maggio 2015, l'UFG ha emanato una nuova decisione di estradizione in sostituzione della precedente decisione del 30 gennaio 2015.

P. Con scritto del 29 maggio 2015, l'UFG ha trasmesso al ricorrente le garanzie fornite dall'Ambasciata di Turchia con note diplomatiche dell'11 marzo 2015 e del 22 maggio 2015, fissandogli un termine di 10 giorni per prendere posi- zione (v. act. 1.1, act. 5.2, act. 5.8, act. 5.9).

Q. Con osservazioni del 9 giugno 2015, il ricorrente ha precisato, in merito alle recenti garanzie fornite dalle autorità turche, che la relativa traduzione non sembrerebbe essere certificata ufficialmente conforme, come pure che dette garanzie non potrebbero in ogni caso essere considerate sufficienti, ritenuto lo statuto di protezione sussidiaria concessa dalle autorità italiane a A.; ha inoltre aggiunto che i recenti fatti di cronaca insinuerebbero dubbi relativa- mente all'effettivo rispetto dei diritti umani in Turchia (v. act. 1.1, act. 5.10).

R. Con decisione del 24 giugno 2015, l'UFG ha accertato la validità delle ga- ranzie fornite dalle autorità turche con note diplomatiche dell'11 marzo 2015 e del 22 maggio 2015 (act. 1.1).

S. Con sentenza RR.2015.50/RR.2015.68/RP.2015.14 del 2 luglio 2015, il TPF ha respinto l'obiezione di reato politico ed il ricorso avverso la decisione di estradizione del 20 maggio 2015, confermandola ma riservando la decisione in merito alla validità delle garanzie fornite dalle autorità turche (v. act. 5). Il ricorso contro la predetta sentenza è stato giudicato inammissibile dal Tribu- nale federale con sentenza 1C_377/2015 del 22 luglio 2015.

T. Con ricorso del 3 luglio 2015, l'insorgente ha postulato l'annullamento del dispositivo n. 1 delle decisione del 24 giugno 2015 dell'UFG, e meglio la con- statazione della non validità delle garanzie fornite dalle autorità turche con note diplomatiche dell'11 marzo 2015 e del 22 maggio 2015. Nel medesimo atto, A. ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. Yasar Ravi (act. 1). Con lettera dello stesso giorno, l'avv. Ravi ha chiesto a questa Corte di far tradurre uno scritto datato 26 giugno 2015 di A. redatto in turco, così che questa Corte possa prendere atto delle considerazioni del ricorrente (act. 2).

U. Con risposta del 14 luglio 2015, l'UFG si è riconfermato nella propria decisione del 24 giugno 2015 (act. 5).

V. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi in diritto.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot- tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

E. 1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trat- tato e nel relativo protocollo non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione ri- spetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

E. 1.3 Giusta l'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con gli art. 25 cpv. 1 e 80p cpv. 4 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per trattare i ricorsi avverso le decisioni dell'UFG che constatano se la risposta dello Stato richiedente soddisfa gli oneri richiesti. Inoltre, il ricorrente è legittimato a ricorrere (art. 80h lett. b AIMP) ed il termine di ricorso di 10 giorni per per l'impugnazione è stato ri- spettato (art. 80p cpv. 4 AIMP).

E. 2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del

Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).

E. 3 A mente del ricorrente, le traduzioni delle garanzie prodotte non sembrereb- bero certificate ufficialmente conformi, come invece prescritto dalla norma- tiva legale.

E. 3.1 Giusta l'art. 3 n. 1 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione eu- ropea di estradizione, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contu- maciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondi- meno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i di- ritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a ese- guire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l'estradato.

E. 3.2 Qualora lo Stato richiesto subordini la concessione dell'assistenza giudiziaria alla formulazione di garanzie diplomatiche, egli fissa allo Stato richiedente un termine adeguato perché quest'ultimo presti le stesse (art. 80p cpv. 2 AIMP). Una volta ricevute le garanzie, l'UFG esamina se la risposta costitui- sce un impegno sufficiente rispetto alle condizioni fissate tenendo conto di tutte le circostanze del caso e dello scopo perseguito delle stesse (v. sen- tenza del Tribunale federale 1A.29/1998 del 6 aprile 1998). La legge non prevede espressamente che la persona toccata abbia il diritto di essere sen- tita prima che l'UFG statuisca in applicazione dell'art. 80p AIMP. Nonostante ciò, la giurisprudenza ritiene che debba essere lo stesso UFG ad invitare le parti a determinarsi sulle garanzie diplomatiche fornite prima di prendere la propria decisione in merito (v. DTF 124 II 132 consid. 2b). L'obbligo di celerità consacrato dall'art. 17a AIMP non può infatti avere quale conseguenza di sopprimere o limitare il diritto di essere sentito della persona toccata, soprat- tutto in una fase così delicata della procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2c). Un'omissione da parte dell'UFG non implica tuttavia l'ammissione automa- tica di un eventuale ricorso. In effetti, il vizio può essere sanato nell'ambito della stessa procedura ricorsuale, disponendo l'autorità adita con l'impugna- tiva dello stesso potere di cognizione dell'UFG (v. DTF 118 Ib 269 consid. 3a pag. 275/276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87).

E. 3.3 In base all'art. 23 CEEstr gli atti da produrre saranno redatti nella lingua della Parte richiedente o della Parte richiesta. Questa potrà esigere la traduzione

in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta. Tale regola è concretizzata dall'art. 28 cpv. 5 AIMP e dalla riserva apportata dalla Svizzera all'art. 23 CEEstr. In regola generale, la Svizzera in qualità di Stato richiesto esige quindi che le domande estere e i documenti a sostegno siano presen- tati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di que- ste lingue (v. MARC ENGLER, Commentario Basilese, Basilea 2015, n. 4 e 6 ad art. 28 AIMP). Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate con- formi da parte dello Stato richiedente (v. art. 28 cpv. 5 seconda frase AIMP e sentenza del Tribunale federale 1A.268/2005 del 17 novembre 2005, con- sid. 4.2). Tale esigenza si applica anche alle garanzie diplomatiche (v. sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2014.283 del 26 gennaio 2015, con- sid. 5.6.2 e RR.2008.54 del 13 maggio 2008, consid. 4.3 e segg.).

E. 3.4 In concreto, gli atti contenuti nelle note diplomatiche dell'11 marzo 2015 e del 22 maggio 2015 trasmessi all'UFG dalle autorità diplomatiche turche, non contengono delle traduzioni ufficialmente certificate conformi all'originale da parte del traduttore, come ad esempio in act. 5.5 pag. 7-10, ma sono tuttavia entrambe provviste di timbro ufficiale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ciò è sufficiente a considerare adempiuto il requisito della certificazione ufficiale (v. sentenza RR.2008.54, consid. 4.3), tanto più che l'avvocato dell'estradando risulta conoscere la lingua turca (come traspare dalla sua iscrizione nel sito ufficiale della Federazione Svizzera degli Avvocati), per cui sarebbe stato facilmente in grado di indicare nel proprio ricorso quali punti della traduzione non sarebbero corretti, rispettivamente quali passaggi dell'originale non corrisponderebbero a quanto richiesto dalle autorità sviz- zere. Certo le criticità nella trattazione di questo dossier da parte dell'UFG (v. Fatti lett. P e R), non da ultimo l'avvio dell'esecuzione dell'estradizione con intervento urgente da parte di questo Tribunale, su opportuna segnala- zione del patrocinatore dell'estradando, per bloccare il rimpatrio dello stesso pendente litis (act. 7-9), sono state oggetto di particolare considerazione nel valutare la necessità o meno di pretendere in casu requisiti formali superiori rispetto a quelli richiesti nella precitata sentenza RR.2008.54. Ciò nondi- meno va rilevato come alle autorità turche in quanto tali non si possono rim- proverare errori di sorta nella trattazione di questo dossier, per cui, data l'i- nesistenza di censure relative al contenuto in senso stretto della traduzione, non vi è ragione di scostarsi dalla suddetta giurisprudenza. La censura va pertanto respinta.

E. 4 Secondariamente, il ricorrente sostiene che le garanzie fornite non potreb- bero in ogni caso essere considerate sufficienti, ritenuto lo statuto di prote- zione sussidiaria concessa dalle autorità italiane a A. Inoltre, i recenti fatti di cronaca insinuerebbero dubbi relativamente all'effettivo rispetto dei diritti

umani in Turchia per si renderebbe necessario che la scrivente Corte inter- pelli il Dipartimento federale degli affari esteri chiedendo un rapporto sull'at- tuale situazione in Turchia dal profilo del rispetto dei diritti dell'uomo.

Questi aspetti sono tutti stati oggetto di trattazione e decisione nell'ambito degli incarti RR.2015.50/ RR.2015.68/ RP.2015.14, sfociando nella sentenza di questa Corte del 2 luglio 2015, cresciuta in giudicato in seguito alla deci- sione di non entrata in materia del Tribunale federale del 22 luglio 2015 (1C_377/2015) ed alla quale si rinvia. Le relative censure sono pertanto irri- cevibili.

E. 5 Quale ulteriore aspetto, il patrocinatore del ricorrente, con scritto del 3 luglio 2015 (act. 2), ha chiesto a questa Corte di far tradurre lo scritto in turco pre- sentato il 26 giugno 2015 dal suo assistito, e di volerne prendere atto nell'am- bito della presente procedura.

Ora, giusta l'art. 33a PA, se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità ordina una traduzione se necessario. Nel caso og- getto del presente ricorso, considerato il fatto che il patrocinatore, nonostante conosca la lingua turca (v. già supra consid. 3.4), non ha in alcun modo spie- gato quale sarebbe l'utilità della presa in considerazione del contenuto dello scritto entro il circoscritto perimetro di esame della presente causa (v. supra consid. 3 e 4), la necessità della postulata traduzione non emerge in alcun modo. La relativa domanda va pertanto respinta.

E. 6 Da quanto sopra discende che il ricorso va respinto, nella misura della sua ammissibilità.

E. 7 Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Yasar Ravi. Il ricorrente di- chiara di essere ancora detenuto presso il carcere giudiziario "la Farera" e precisa che le difficolta in diritto della presente fattispecie impongono senz'al- tro la presenza di un legale a garanzia e tutela dei suoi interessi.

E. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammi- nistrativa [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità

di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).

E. 7.2 Il ricorrente dichiara di essere studente, celibe, di non possedere né redditi, né averi (fatta eccezione per EUR 200.-- oggetto di sequestro), né debiti e di vivere presso i famigliari (RP.2015.14, act. 4.1). Si tratta di affermazioni compatibili con le informazioni presenti nel fascicolo processuale, di cui non vi è ragione di dubitare. L'indigenza del ricorrente è dunque data.

E. 7.3 Per quanto attiene alle conclusioni, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente maggiori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifestamente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 3). Una parte non deve poter avviare una procedura che non sosterrebbe a sue spese, unicamente perché non le costa nulla (v. in proposito DTF 138 II 217 consid. 2.2.4). Nel caso di specie non può essere ritenuto che il ricorso fosse privo di possibilità di successo, in particolare per quanto riguarda la questione della certificazione ufficiale della traduzione. La domanda di assistenza giudiziaria va pertanto accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Yasar Ravi quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente procedura.

E. 7.4 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 600.-- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Yasar Ravi, Lugano. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente dovrà rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla Confederazione (art. 65 cpv. 4 PA).

E. 7.5 Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). In casu il ricorrente è soccombente e sarebbe quindi tenuto al versamento delle spese processuali. Tuttavia, non disponendo dei mezzi necessari e non ap- parendo l'impugnativa priva di probabilità di successo, nella presente proce- dura non si prelevano spese.

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ricevibilità il ricorso è respinto.
  2. La domanda di traduzione dello scritto presentato il 26 giugno 2015 è re- spinta.
  3. Non vengono prelevate spese.
  4. L'avv. Yasar Ravi è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la pre- sente procedura.
  5. All'avv. Yasar Ravi è concessa una retribuzione di fr. 600.-- (IVA inclusa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribuzione al difensore d'ufficio. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente dovrà rimborsare fr. 600.-- alla Confederazione.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 31 agosto 2015 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., in detenzione estradizionale presso il carcere La Fa- rera, 6965 Cadro, rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Estradizione alla Turchia

Oneri subordinati ad accettazioni (art. 80p AIMP); gra- tuito patrocinio (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2015.201 / RP.2015.34

Fatti: A. Mediante decisione del 30 gennaio 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Turchia, su riserva della decisione del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) afferente il motivo politico invocato dal predetto e a condizione che la Turchia fornisca determinate garanzie in merito alle condizioni di de- tenzione e al rispetto dei diritti della difesa dell'estradando (v. anche act. 5.1). Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al TPF l'incarto relativo alla deci- sione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico, po- stulando la reiezione di tale obiezione (v. act. 1.1).

B. Con scritto del 25 febbraio 2015, l'Ambasciata turca a Berna ha presentato delle garanzie formali offerte all'estradando da parte delle autorità turche (v. act. 1.1).

C. Il 2 marzo 2015 A. ha interposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso la decisione di estradizione, postulandone l'annullamento (v. act. 1.1).

D. Con nota diplomatica del 4 marzo 2015, l'UFG ha informato le autorità turche che le garanzie fornite non corrispondevano a quelle richieste ed ha pertanto fissato un nuovo termine scadente il 12 marzo 2015 per la presentazione delle garanzie richieste (v. act. 1.1).

E. Con nota diplomatica dell'11 marzo 2015, l'Ambasciata di Turchia ha infor- mato l'autorità elvetica che il ricorrente era presente in occasione della sen- tenza dell'Alta Corte di Malatya e non invece alla sentenza dell'Alta Corte di Osmaniye del medesimo giorno. In proposito, le autorità turche precisavano pure che nel caso in cui le autorità svizzere avessero ciò nonostante insistito per l'ottenimento della garanzia relativa al diritto ad un nuovo processo per la procedura di cui alla sentenza dell'Alta Corte di Malatya, questa sarebbe stata fornita ma che ciò avrebbe richiesto ulteriore tempo (v. act. 1.1, act. 5.2).

F. Con nota diplomatica del 17 marzo 2015, l'UFG ha dunque chiesto alle au- torità turche di fornire entro il 31 marzo 2015 la garanzia di un nuovo pro- cesso per la sentenza dell'Alta Corte dei Malatya (v. act. 1.1).

G. Con nota diplomatica del 31 marzo 2015, le autorità turche hanno fornito la versione in originale della garanzie trasmesse l'11 marzo 2015, ma, nono- stante un richiamo, non la garanzia relativa ad un processo presso l'Alta Corte di Malatya (v. act. 1.1, act. 5.3 e 5.4).

H. Con nota diplomatica del 10 aprile 2015 l'Ambasciata di Turchia ha informato l'UFG che non erano adempiute le condizioni per un nuovo processo relati- vamente alla sentenza resa dall'Alta Corte di Malatya. L'autorità estera ha aggiunto al riguardo che, non essendosi il ricorrente presentato in occasione della sentenza presso l'Alta Corte di Osmaniye, le autorità turche erano di- sposte a fornire la garanzia di un nuovo processo per tale procedura (v. act. 1.1).

I. Con nota diplomatica del 15 aprile 2015, l'Ambasciata di Turchia ha ribadito all'UFG che il ricorrente aveva seguito la procedura conclusasi con la sen- tenza della Corte di Malatya e che pertanto le relative condizioni per un nuovo processo non erano adempiute (v. act. 1.1).

L. Con nota diplomatica del 28 aprile 2015, l'UFG ha richiesto alle autorità tur- che di fornire entro il 6 maggio 2015 la garanzia al ricorrente di essere nuo- vamente giudicato per i fatti di cui alla sentenza della Corte di Malatya (v. act. 1.1).

M. Il 7 maggio 2015 Interpol Ankara ha trasmesso all'UFG uno scritto dell'Alta Corte di Malatya da cui risulta che il ricorrente non ha diritto ad un nuovo processo. L'UFG ha dunque riesaminato l'incarto e stabilito che la garanzia ad un nuovo processo doveva invece essere richiesta per la sentenza dell'Alta Corte di Osmaniye. Con nota diplomatica del medesimo giorno l'UFG ha dunque richiesto alle autorità turche di fornire entro il 21 maggio 2015 la garanzia di un nuovo processo per tale sentenza. Con scritto dell'8 maggio 2015, l'UFG ne ha informato il TPF (v. act. 1.1, act. 5.5 e 5.6).

N. Con messaggio di Interpol Ankara del 18 maggio 2015 e nota diplomatica del 22 maggio 2015, le autorità turche hanno trasmesso la decisione della Corte di Osmaniye del 12 maggio 2015 relativa alla concessione al ricorrente del diritto di essere nuovamente giudicato (v. act. 1.1).

O. Il 28 maggio 2015, l'UFG ha emanato una nuova decisione di estradizione in sostituzione della precedente decisione del 30 gennaio 2015.

P. Con scritto del 29 maggio 2015, l'UFG ha trasmesso al ricorrente le garanzie fornite dall'Ambasciata di Turchia con note diplomatiche dell'11 marzo 2015 e del 22 maggio 2015, fissandogli un termine di 10 giorni per prendere posi- zione (v. act. 1.1, act. 5.2, act. 5.8, act. 5.9).

Q. Con osservazioni del 9 giugno 2015, il ricorrente ha precisato, in merito alle recenti garanzie fornite dalle autorità turche, che la relativa traduzione non sembrerebbe essere certificata ufficialmente conforme, come pure che dette garanzie non potrebbero in ogni caso essere considerate sufficienti, ritenuto lo statuto di protezione sussidiaria concessa dalle autorità italiane a A.; ha inoltre aggiunto che i recenti fatti di cronaca insinuerebbero dubbi relativa- mente all'effettivo rispetto dei diritti umani in Turchia (v. act. 1.1, act. 5.10).

R. Con decisione del 24 giugno 2015, l'UFG ha accertato la validità delle ga- ranzie fornite dalle autorità turche con note diplomatiche dell'11 marzo 2015 e del 22 maggio 2015 (act. 1.1).

S. Con sentenza RR.2015.50/RR.2015.68/RP.2015.14 del 2 luglio 2015, il TPF ha respinto l'obiezione di reato politico ed il ricorso avverso la decisione di estradizione del 20 maggio 2015, confermandola ma riservando la decisione in merito alla validità delle garanzie fornite dalle autorità turche (v. act. 5). Il ricorso contro la predetta sentenza è stato giudicato inammissibile dal Tribu- nale federale con sentenza 1C_377/2015 del 22 luglio 2015.

T. Con ricorso del 3 luglio 2015, l'insorgente ha postulato l'annullamento del dispositivo n. 1 delle decisione del 24 giugno 2015 dell'UFG, e meglio la con- statazione della non validità delle garanzie fornite dalle autorità turche con note diplomatiche dell'11 marzo 2015 e del 22 maggio 2015. Nel medesimo atto, A. ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. Yasar Ravi (act. 1). Con lettera dello stesso giorno, l'avv. Ravi ha chiesto a questa Corte di far tradurre uno scritto datato 26 giugno 2015 di A. redatto in turco, così che questa Corte possa prendere atto delle considerazioni del ricorrente (act. 2).

U. Con risposta del 14 luglio 2015, l'UFG si è riconfermato nella propria decisione del 24 giugno 2015 (act. 5).

V. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1.

1.1 L'estradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ot- tobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trat- tato e nel relativo protocollo non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione ri- spetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

1.3 Giusta l'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con gli art. 25 cpv. 1 e 80p cpv. 4 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per trattare i ricorsi avverso le decisioni dell'UFG che constatano se la risposta dello Stato richiedente soddisfa gli oneri richiesti. Inoltre, il ricorrente è legittimato a ricorrere (art. 80h lett. b AIMP) ed il termine di ricorso di 10 giorni per per l'impugnazione è stato ri- spettato (art. 80p cpv. 4 AIMP).

2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del

Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).

3. A mente del ricorrente, le traduzioni delle garanzie prodotte non sembrereb- bero certificate ufficialmente conformi, come invece prescritto dalla norma- tiva legale.

3.1 Giusta l'art. 3 n. 1 del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione eu- ropea di estradizione, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contu- maciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondi- meno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i di- ritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a ese- guire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l'estradato.

3.2 Qualora lo Stato richiesto subordini la concessione dell'assistenza giudiziaria alla formulazione di garanzie diplomatiche, egli fissa allo Stato richiedente un termine adeguato perché quest'ultimo presti le stesse (art. 80p cpv. 2 AIMP). Una volta ricevute le garanzie, l'UFG esamina se la risposta costitui- sce un impegno sufficiente rispetto alle condizioni fissate tenendo conto di tutte le circostanze del caso e dello scopo perseguito delle stesse (v. sen- tenza del Tribunale federale 1A.29/1998 del 6 aprile 1998). La legge non prevede espressamente che la persona toccata abbia il diritto di essere sen- tita prima che l'UFG statuisca in applicazione dell'art. 80p AIMP. Nonostante ciò, la giurisprudenza ritiene che debba essere lo stesso UFG ad invitare le parti a determinarsi sulle garanzie diplomatiche fornite prima di prendere la propria decisione in merito (v. DTF 124 II 132 consid. 2b). L'obbligo di celerità consacrato dall'art. 17a AIMP non può infatti avere quale conseguenza di sopprimere o limitare il diritto di essere sentito della persona toccata, soprat- tutto in una fase così delicata della procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2c). Un'omissione da parte dell'UFG non implica tuttavia l'ammissione automa- tica di un eventuale ricorso. In effetti, il vizio può essere sanato nell'ambito della stessa procedura ricorsuale, disponendo l'autorità adita con l'impugna- tiva dello stesso potere di cognizione dell'UFG (v. DTF 118 Ib 269 consid. 3a pag. 275/276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87).

3.3 In base all'art. 23 CEEstr gli atti da produrre saranno redatti nella lingua della Parte richiedente o della Parte richiesta. Questa potrà esigere la traduzione

in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta. Tale regola è concretizzata dall'art. 28 cpv. 5 AIMP e dalla riserva apportata dalla Svizzera all'art. 23 CEEstr. In regola generale, la Svizzera in qualità di Stato richiesto esige quindi che le domande estere e i documenti a sostegno siano presen- tati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di que- ste lingue (v. MARC ENGLER, Commentario Basilese, Basilea 2015, n. 4 e 6 ad art. 28 AIMP). Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate con- formi da parte dello Stato richiedente (v. art. 28 cpv. 5 seconda frase AIMP e sentenza del Tribunale federale 1A.268/2005 del 17 novembre 2005, con- sid. 4.2). Tale esigenza si applica anche alle garanzie diplomatiche (v. sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2014.283 del 26 gennaio 2015, con- sid. 5.6.2 e RR.2008.54 del 13 maggio 2008, consid. 4.3 e segg.).

3.4 In concreto, gli atti contenuti nelle note diplomatiche dell'11 marzo 2015 e del 22 maggio 2015 trasmessi all'UFG dalle autorità diplomatiche turche, non contengono delle traduzioni ufficialmente certificate conformi all'originale da parte del traduttore, come ad esempio in act. 5.5 pag. 7-10, ma sono tuttavia entrambe provviste di timbro ufficiale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ciò è sufficiente a considerare adempiuto il requisito della certificazione ufficiale (v. sentenza RR.2008.54, consid. 4.3), tanto più che l'avvocato dell'estradando risulta conoscere la lingua turca (come traspare dalla sua iscrizione nel sito ufficiale della Federazione Svizzera degli Avvocati), per cui sarebbe stato facilmente in grado di indicare nel proprio ricorso quali punti della traduzione non sarebbero corretti, rispettivamente quali passaggi dell'originale non corrisponderebbero a quanto richiesto dalle autorità sviz- zere. Certo le criticità nella trattazione di questo dossier da parte dell'UFG (v. Fatti lett. P e R), non da ultimo l'avvio dell'esecuzione dell'estradizione con intervento urgente da parte di questo Tribunale, su opportuna segnala- zione del patrocinatore dell'estradando, per bloccare il rimpatrio dello stesso pendente litis (act. 7-9), sono state oggetto di particolare considerazione nel valutare la necessità o meno di pretendere in casu requisiti formali superiori rispetto a quelli richiesti nella precitata sentenza RR.2008.54. Ciò nondi- meno va rilevato come alle autorità turche in quanto tali non si possono rim- proverare errori di sorta nella trattazione di questo dossier, per cui, data l'i- nesistenza di censure relative al contenuto in senso stretto della traduzione, non vi è ragione di scostarsi dalla suddetta giurisprudenza. La censura va pertanto respinta.

4. Secondariamente, il ricorrente sostiene che le garanzie fornite non potreb- bero in ogni caso essere considerate sufficienti, ritenuto lo statuto di prote- zione sussidiaria concessa dalle autorità italiane a A. Inoltre, i recenti fatti di cronaca insinuerebbero dubbi relativamente all'effettivo rispetto dei diritti

umani in Turchia per si renderebbe necessario che la scrivente Corte inter- pelli il Dipartimento federale degli affari esteri chiedendo un rapporto sull'at- tuale situazione in Turchia dal profilo del rispetto dei diritti dell'uomo.

Questi aspetti sono tutti stati oggetto di trattazione e decisione nell'ambito degli incarti RR.2015.50/ RR.2015.68/ RP.2015.14, sfociando nella sentenza di questa Corte del 2 luglio 2015, cresciuta in giudicato in seguito alla deci- sione di non entrata in materia del Tribunale federale del 22 luglio 2015 (1C_377/2015) ed alla quale si rinvia. Le relative censure sono pertanto irri- cevibili.

5. Quale ulteriore aspetto, il patrocinatore del ricorrente, con scritto del 3 luglio 2015 (act. 2), ha chiesto a questa Corte di far tradurre lo scritto in turco pre- sentato il 26 giugno 2015 dal suo assistito, e di volerne prendere atto nell'am- bito della presente procedura.

Ora, giusta l'art. 33a PA, se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità ordina una traduzione se necessario. Nel caso og- getto del presente ricorso, considerato il fatto che il patrocinatore, nonostante conosca la lingua turca (v. già supra consid. 3.4), non ha in alcun modo spie- gato quale sarebbe l'utilità della presa in considerazione del contenuto dello scritto entro il circoscritto perimetro di esame della presente causa (v. supra consid. 3 e 4), la necessità della postulata traduzione non emerge in alcun modo. La relativa domanda va pertanto respinta.

6. Da quanto sopra discende che il ricorso va respinto, nella misura della sua ammissibilità. 7. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Yasar Ravi. Il ricorrente di- chiara di essere ancora detenuto presso il carcere giudiziario "la Farera" e precisa che le difficolta in diritto della presente fattispecie impongono senz'al- tro la presenza di un legale a garanzia e tutela dei suoi interessi. 7.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammi- nistrativa [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità

di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).

7.2 Il ricorrente dichiara di essere studente, celibe, di non possedere né redditi, né averi (fatta eccezione per EUR 200.-- oggetto di sequestro), né debiti e di vivere presso i famigliari (RP.2015.14, act. 4.1). Si tratta di affermazioni compatibili con le informazioni presenti nel fascicolo processuale, di cui non vi è ragione di dubitare. L'indigenza del ricorrente è dunque data.

7.3 Per quanto attiene alle conclusioni, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente maggiori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifestamente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 3). Una parte non deve poter avviare una procedura che non sosterrebbe a sue spese, unicamente perché non le costa nulla (v. in proposito DTF 138 II 217 consid. 2.2.4). Nel caso di specie non può essere ritenuto che il ricorso fosse privo di possibilità di successo, in particolare per quanto riguarda la questione della certificazione ufficiale della traduzione. La domanda di assistenza giudiziaria va pertanto accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Yasar Ravi quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente procedura.

7.4 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 600.-- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Yasar Ravi, Lugano. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente dovrà rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla Confederazione (art. 65 cpv. 4 PA).

7.5 Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). In casu il ricorrente è soccombente e sarebbe quindi tenuto al versamento delle spese processuali. Tuttavia, non disponendo dei mezzi necessari e non ap- parendo l'impugnativa priva di probabilità di successo, nella presente proce- dura non si prelevano spese.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ricevibilità il ricorso è respinto. 2. La domanda di traduzione dello scritto presentato il 26 giugno 2015 è re- spinta. 3. Non vengono prelevate spese. 4. L'avv. Yasar Ravi è designato difensore d'ufficio del ricorrente per la pre- sente procedura. 5. All'avv. Yasar Ravi è concessa una retribuzione di fr. 600.-- (IVA inclusa) per la presente procedura. La Cassa del Tribunale verserà tale retribuzione al difensore d'ufficio. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente dovrà rimborsare fr. 600.-- alla Confederazione.

Bellinzona, il 31 agosto 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni - Avv. Yasar Ravi - Segreteria di Stato della migrazione

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).