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RP.2008.2

Bundesstrafgericht · 2008-01-30 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania Richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (art. 30 lett. b LTPF in relazione con art. 65 cpv. 1 e 2 PA)

Sachverhalt

A. Il 9 giugno 2005 il Tribunale d'appello di Timisoara (Romania) ha presenta- to alla Svizzera una domanda di estradizione concernente A., cittadino bo- sniaco residente a Z., il quale, con decisione n° 1329 dell'11 giugno 1998 del Tribunale distrettuale di Timisoara, è stato condannato in contumacia a due anni e sei mesi di carcere per furti vari commessi in Romania nella prima metà degli anni novanta.

B. Contro lo stesso, il 24 novembre 2005, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione. Egli è stato quindi provvisoriamente arrestato il 30 novembre 2005 e posto in detenzione estradizionale.

C. Il 6 dicembre 2005, constatato il suo precario stato psicologico, A. è stato rilasciato. Un confronto delle sue impronte digitali con quelle della persona ricercata ha potuto evidenziare la sua estraneità ai fatti giudicati in Roma- nia.

D. Con decisione dell'11 dicembre 2007 l'UFG, pur ammettendo il principio della concessione di un'indennità per ingiusta carcerazione a A., ha respin- to parzialmente l'istanza di risarcimento presentata dal medesimo, ritenen- do l'importo preteso eccessivo.

E. Dissentendo da tale decisione, l'11 gennaio 2008 A. è insorto dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in so- stanza, che gli vengano riconosciuti gli importi da lui quantificati per il torto morale subito, per la perdita di salario passata e futura, nonché per le spe- se legali. Egli postula ugualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita.

In data 14 gennaio 2008 la II Corte dei reclami penali ha inoltrato a A. l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità il 25 gennaio 2008.

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la II Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 30 lett. b LTPF in relazione con art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 1.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co- prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò com- prende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non si basa in maniera schematica sul mini- mo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimen- to, ma deve prendere in considerazione le circostanze personali del richie- dente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a di- sposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

E. 1.3 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche nell’ambito del- le procedure di ricorso davanti alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze TPF RR.2007.117 del 19 settembre 2007, consid. 1.2; BH.2006.6

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del 18 aprile 2006, consid, 6.1; BV.2005.16 del 7 giugno 2005, consid. 2.1; BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 6.1).

E. 1.4 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com- plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com- pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi fi- nanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua si- tuazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non rie- scono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della me- desima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insuffi- ciente o per indigenza non dimostrata (v. BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a)

E. 2 Nella fattispecie, il formulario che il richiedente deve compilare prevede in maniera chiara ed inequivocabile che tutte le indicazioni concernenti la sua situazione finanziaria devono essere provate. Devono essere allegati alla domanda tutti quei documenti ufficiali che possono essere d'utilità all'autori- tà giudicante; fra quelli più importanti figurano certamente la dichiarazione d'imposta e l'ultima decisione di tassazione emanata dal Comune di domici- lio. I redditi devono essere giustificati da un'attestazione di salario, da una contabilità o da un altro documento equivalente (ad es. un estratto conto). L'esistenza delle spese invocate va dimostrata (ad es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute, ecc.). Il saldo di tutti i conti deve essere do- cumentato. Importante infine rilevare che il formulario rende esplicitamente attenti (in grassetto) sul fatto che una domanda allestita in modo incomple- to o mancante dei necessari documenti giustificativi potrà senz'altro essere respinta.

Ebbene, nonostante quanto sopra, il richiedente non ha inoltrato il benché minimo documento a sostegno dei dati riportati nel formulario. La presente autorità si trova pertanto totalmente impossibilitata ad accertare la situazio- ne finanziaria del medesimo. Di difficile comprensione risulta inoltre il fatto che, sotto la rubrica "Redditi (mensili)" del formulario, il richiedente non ab- bia menzionato nessun introito, dato che, sebbene attualmente inattivo a li- vello professionale, egli dovrebbe comunque percepire un'indennità di di- soccupazione o di invalidità oppure essere al beneficio dell'assistenza pub- blica. In caso contrario non si capisce come egli possa far fronte alle spese

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mensili della sua famiglia di quattro membri (moglie e due figli in età scola- re) da lui indicate per una somma totale di fr. 4'623.-, fra cui emergono ad esempio una pigione di fr. 1'103.- ed i costi di fr. 380.- per il leasing del vei- colo a motore.

E. 3 Visto quanto precede, lo stato d’indigenza risulta indimostrato, per cui la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esamina- re la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale il richiedente è invi- tato a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro l'11 febbraio 2008 un anticipo delle spese presunte. Nella fissazione dell'ammontare di tale anticipo la legge permette comunque di tenere conto della situazione finanziaria del ricorrente anche in assenza dei requisiti per ottenere l'assi- stenza giudiziaria gratuita (v. art. 1 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32; sull'applicabilità di tale rego- lamento nelle presenti procedure v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). Nel caso concreto, pur non essendo dimo- strato lo stato d'indigenza, vi sono indizi per ritenere che la situazione eco- nomica del ricorrente non sia facile, motivo per cui l'anticipo delle spese presunte può essere ridotto a fr. 1'000.-.

E. 4 Le spese giudiziarie legate alla presente sentenza seguono quelle del giu- dizio principale.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  2. Il richiedente è invitato a versare entro l'11 febbraio 2008 un anticipo delle spese di fr. 1'000.-.
  3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle del giudizio principale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 30 gennaio 2008 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,

Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania

Richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (art. 30 lett. b LTPF in relazione con art. 65 cpv. 1 e 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RP.2008.2

- 2 -

Fatti:

A. Il 9 giugno 2005 il Tribunale d'appello di Timisoara (Romania) ha presenta- to alla Svizzera una domanda di estradizione concernente A., cittadino bo- sniaco residente a Z., il quale, con decisione n° 1329 dell'11 giugno 1998 del Tribunale distrettuale di Timisoara, è stato condannato in contumacia a due anni e sei mesi di carcere per furti vari commessi in Romania nella prima metà degli anni novanta.

B. Contro lo stesso, il 24 novembre 2005, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione. Egli è stato quindi provvisoriamente arrestato il 30 novembre 2005 e posto in detenzione estradizionale.

C. Il 6 dicembre 2005, constatato il suo precario stato psicologico, A. è stato rilasciato. Un confronto delle sue impronte digitali con quelle della persona ricercata ha potuto evidenziare la sua estraneità ai fatti giudicati in Roma- nia.

D. Con decisione dell'11 dicembre 2007 l'UFG, pur ammettendo il principio della concessione di un'indennità per ingiusta carcerazione a A., ha respin- to parzialmente l'istanza di risarcimento presentata dal medesimo, ritenen- do l'importo preteso eccessivo.

E. Dissentendo da tale decisione, l'11 gennaio 2008 A. è insorto dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in so- stanza, che gli vengano riconosciuti gli importi da lui quantificati per il torto morale subito, per la perdita di salario passata e futura, nonché per le spe- se legali. Egli postula ugualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita.

In data 14 gennaio 2008 la II Corte dei reclami penali ha inoltrato a A. l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità il 25 gennaio 2008.

- 3 -

Diritto:

1.

1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la II Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 30 lett. b LTPF in relazione con art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

1.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per co- prire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò com- prende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non si basa in maniera schematica sul mini- mo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimen- to, ma deve prendere in considerazione le circostanze personali del richie- dente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a di- sposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).

1.3 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche nell’ambito del- le procedure di ricorso davanti alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze TPF RR.2007.117 del 19 settembre 2007, consid. 1.2; BH.2006.6

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del 18 aprile 2006, consid, 6.1; BV.2005.16 del 7 giugno 2005, consid. 2.1; BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 6.1).

1.4 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è com- plessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e com- pletezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi fi- nanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua si- tuazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non rie- scono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della me- desima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insuffi- ciente o per indigenza non dimostrata (v. BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a)

2. Nella fattispecie, il formulario che il richiedente deve compilare prevede in maniera chiara ed inequivocabile che tutte le indicazioni concernenti la sua situazione finanziaria devono essere provate. Devono essere allegati alla domanda tutti quei documenti ufficiali che possono essere d'utilità all'autori- tà giudicante; fra quelli più importanti figurano certamente la dichiarazione d'imposta e l'ultima decisione di tassazione emanata dal Comune di domici- lio. I redditi devono essere giustificati da un'attestazione di salario, da una contabilità o da un altro documento equivalente (ad es. un estratto conto). L'esistenza delle spese invocate va dimostrata (ad es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute, ecc.). Il saldo di tutti i conti deve essere do- cumentato. Importante infine rilevare che il formulario rende esplicitamente attenti (in grassetto) sul fatto che una domanda allestita in modo incomple- to o mancante dei necessari documenti giustificativi potrà senz'altro essere respinta.

Ebbene, nonostante quanto sopra, il richiedente non ha inoltrato il benché minimo documento a sostegno dei dati riportati nel formulario. La presente autorità si trova pertanto totalmente impossibilitata ad accertare la situazio- ne finanziaria del medesimo. Di difficile comprensione risulta inoltre il fatto che, sotto la rubrica "Redditi (mensili)" del formulario, il richiedente non ab- bia menzionato nessun introito, dato che, sebbene attualmente inattivo a li- vello professionale, egli dovrebbe comunque percepire un'indennità di di- soccupazione o di invalidità oppure essere al beneficio dell'assistenza pub- blica. In caso contrario non si capisce come egli possa far fronte alle spese

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mensili della sua famiglia di quattro membri (moglie e due figli in età scola- re) da lui indicate per una somma totale di fr. 4'623.-, fra cui emergono ad esempio una pigione di fr. 1'103.- ed i costi di fr. 380.- per il leasing del vei- colo a motore.

3. Visto quanto precede, lo stato d’indigenza risulta indimostrato, per cui la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esamina- re la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale il richiedente è invi- tato a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro l'11 febbraio 2008 un anticipo delle spese presunte. Nella fissazione dell'ammontare di tale anticipo la legge permette comunque di tenere conto della situazione finanziaria del ricorrente anche in assenza dei requisiti per ottenere l'assi- stenza giudiziaria gratuita (v. art. 1 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32; sull'applicabilità di tale rego- lamento nelle presenti procedure v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). Nel caso concreto, pur non essendo dimo- strato lo stato d'indigenza, vi sono indizi per ritenere che la situazione eco- nomica del ricorrente non sia facile, motivo per cui l'anticipo delle spese presunte può essere ridotto a fr. 1'000.-.

4. Le spese giudiziarie legate alla presente sentenza seguono quelle del giu- dizio principale.

- 6 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 2. Il richiedente è invitato a versare entro l'11 febbraio 2008 un anticipo delle spese di fr. 1'000.-. 3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle del giudizio principale.

Bellinzona, 30 gennaio 2008

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Rossano Pinna

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).