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RH.2014.13

Bundesstrafgericht · 2014-10-13 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv.2 AIMP).

Sachverhalt

A. In data 19 maggio 2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tri- bunale ordinario di Como ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 213/2012 R.G. notizie di reato, n. 1477/2013 R.G. GIP) nei con- fronti, tra altri, di A. per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolen- ta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occul- tamento o distruzione di documenti contabili, evasione dell'IVA all'importa- zione, falsità in documenti e contraffazione delle impronte (art. 416 cpv. 1 CP italiano con l'aggravante della transnazionalità di cui agli art. 3 e 4 della legge 146/2006; art. 8, 2 e 10 D.Lvo 74/2000; art. 1 e 70 D.P.R. 633/72 in relazione agli art. 292, 295 lett. c e d D.P.R. n. 43 del 1973; art. 483 in rela- zione con l'art. 491-bis CP italiano; art. 469 e 482 in relazione con l'art. 476 cpv. 1 CP italiano; v. act. 5.3).

B. Mediante segnalazione del 3 giugno 2014, SIRENE Italia ha richiesto l'ar- resto ai fini di estradizione di A. (act. 5.1).

C. Con comunicazione del 13 giugno 2014, SIRENE Svizzera ha informato l'autorità richiedente che il ricercato, titolare di un permesso per stranieri, ri- siedeva in Svizzera. Il pericolo di fuga non essendo concreto fintantoché il ricercato non fosse al corrente della ricerca, l'autorità svizzera ha invitato l'autorità italiana ad inoltrare la domanda formale di estradizione (act. 5.2). Il 22 luglio 2014, l'Ambasciata d'Italia ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) lo scritto 14 luglio 2014 del Ministero della Giu- stizia italiano unitamente alla richiesta formale di arresto provvisorio e di estradizione nei confronti di A., datata 7 luglio 2014 (act. 5.3).

D. Il 3 settembre 2014 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione, trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino e sfociato nel fermo dell'estradando il 9 settembre 2014 (act. 1.1). Nel suo interrogatorio del 9 settembre 2014 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. si è oppo- sto alla sua estradizione in via semplificata (act. 1.2).

E. Con reclamo del 19 settembre 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'insorgente ha postulato, preliminarmente, la convocazione ad un dibattimento orale. Nel merito, egli ha richiesto l'annul- lamento dell'ordine d'arresto ai fini di estradizione nonché la sua immediata

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scarcerazione e, in via subordinata, la sua liberazione e l'adozione di misu- re cautelari sostitutive alla carcerazione (act. 1).

F. Con osservazioni del 25 settembre 2014, l’UFG ha proposto la reiezione del reclamo (act. 4). Mediante replica del 2 ottobre 2014 seguente, tra- smessa per informazione all'UFG, il reclamante ha sostanzialmente con- fermato le sue conclusioni ricorsuali (act. 6).

G. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci gior- ni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifi- ca. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

E. 2.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Re- pubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Pro- tocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

E. 2.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa

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ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.3 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti del- la Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do- manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estra- dizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in pri- ma istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giuri- sprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, ri- spettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i docu- menti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve

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essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le per- sone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5

n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in ma- teria di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 con- sid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.4 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro norma- tivo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di richiedere l'arresto e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito della stessa (v. art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richie- sta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'ar- resto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo, la Convenzione pre- cisa che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evita- re la fuga dell'individuo richiesto" (art. 16 n. 4). Nessuna disposizione con- tiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi uni- camente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

E. 3.1 Nel suo gravame, l'insorgente chiede, preliminarmente, di essere convoca- to per un dibattimento orale. Egli ritiene infatti che, sebbene l'art. 6 n. 1 del- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon- damentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce il diritto ad un'udienza pubbli- ca non sia in principio applicabile in ambito di assistenza giudiziaria inter- nazionale, trattandosi nel caso concreto di un ordine di arresto in via di estradizione, ossia di una misura coercitiva rappresentante una grave inge- renza nella libertà personale, l'udienza pubblica debba essergli comunque concessa (act. 1 pag. 14 e seg.).

E. 3.2 Ogni persona arrestata o detenuta sulla base di ragioni che rendono plau- sibile il sospetto che essa abbia commesso un reato, o se vi sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirle di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare fun-

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zioni giudiziarie (art. 5 n. 3 in relazione con l'art. 5 n. 1 lett. c CEDU). Que- sto diritto al giudice si applica nell'ambito di procedimenti penali, non in ca- so di un ordine di arresto ai fini di estradizione (sentenza della Corte euro- pea dei diritti dell'Uomo nei casi Quinn contro Francia del 22 marzo 1995, Serie A, Vol. 311, n. 53; Bogdanovski contro Italia del 14 dicembre 2006,

n. 59; TPF 2009 145 consid. 2.5.2; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.2 del 21 febbraio 2014, consid. 5.1).

E. 3.3 Va pure rilevato che, nell'ambito del reclamo in materia di estradizione al Tribunale penale federale, né la legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile per analogia in vir- tù dell'art. 12 cpv. 1 AIMP, né l'AIMP medesima prevedono un pubblico di- battimento. Inoltre, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è in principio scritta. Un dibattimento può essere ordinato dal giudice (art. 57 cpv. 2 PA). Ciò può rivelarsi necessario ad esempio quando sia indispensabile che prove vengano assunte direttamen- te dal Tribunale, oppure quando i diritti fondamentali delle parti richiedono un'audizione pubblica (sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.3 del 5 marzo 2014, consid. 7.3). L'art. 6 n. 1 CEDU prescrive un'udienza pubblica nell'ambito di procedimenti concernenti la determinazione di diritti e doveri di carattere civile, come pure la fondatezza di accuse penali. L'esame di domande di estradizione non si identifica né con diritti o doveri di carattere civile né con la fondatezza in quanto tale di un'accusa penale. La procedura di assistenza giudiziaria non rappresenta un procedimento penale, non dovendosi il giudice dell'estradizione determinare sull'eventua- le colpevolezza né sulla pena. I procedimenti di assistenza giudiziaria rap- presentano piuttosto controversie di diritto amministrativo, tra cui appunto figurano le procedure di estradizione (sentenze del Tribunale federale 1A.247/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 2.2; 1A.225/2003 del 25 novem- bre 2003, consid. 1.5, con riferimenti; v. anche sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2011.91 del 4 luglio 2011, consid. 6; RR.2009.76 del 9 lu- glio 2009, consid. 2.2; RR.2008.283-284 del 24 marzo 2009, consid. 15). Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché le pro- spettate delucidazioni orali dovrebbero apportare ulteriori elementi utili al presente giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura di ricorso in ambito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011, consid. 2 e riferimenti citati).

Ne consegue che la richiesta di un'udienza pubblica presentata dal recla- mante deve essere respinta.

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E. 4 Secondariamente, A. contesta l'esistenza, nel caso concreto, di una "truffa carosello", ossia di una truffa qualificata ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 lett. a e b della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), come pure di un meccanismo truffaldino in genere. A suo parere, le finalità del modello di business sarebbero prettamente di tipo commercia- le, con l'unico intento di ridurre i prezzi, di modo che non vi sarebbe alcuna base valida per giustificare un'estradizione. In sostanza, A. si duole del fat- to che l'estradizione, e dunque anche l'ordine di arresto in vista di estradi- zione, apparirebbe manifestamente inammissibile giusta l'art. 51 cpv. 1 AIMP e gli art. 2 e segg. AIMP.

E. 4.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella do- manda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da que- sto previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con- sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza interna- zionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze cita- te). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

Con l'entrata in vigore della CAS, la Svizzera si è impegnata, giusta l'art. 63 CAS in relazione con l'art. 50 CAS, a concedere l'estradizione alle parti contraenti di persone perseguite per infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di fiscalità indiretta, e meglio d'imposta sul valore aggiunto, di dogane e di accise (DTF 136 IV 88 consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 639 e segg.). Di conseguenza, in base all'art. 50 n. 1 CAS, in mate- ria di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costi-

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tuisce più una discriminante di rilievo. Nell'ambito delle imposte indirette summenzionate, l'estradizione va dunque concessa non solo in presenza di truffa qualificata in materia fiscale (v. art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP in relazione con l'art. 14 cpv. 4 DPA) ma anche in presenza di determinati reati di truffa in materia fiscale e sottrazione d'imposta qualificata, a condizione che i fatti siano puniti dalle leggi della parte richiedente e della parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative delle libertà di un massi- mo di almeno un anno o con una pena più severa (art. 2 n. 1 CEEstr, appli- cabile in virtù dell'art. 59 CAS; art. 5 CEEstr; v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2013.181 consid. 1.3 e riferimenti citati; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2009.116 dell'8 luglio 2009, consid. 6.5.1; cfr. RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zuri- go/San Gallo 2009, pag. 338; LAURENT MOREILLON, La coopération judiciai- re pénale dans l'Espace Schengen, in: Laurent Moreillon [ed.], Aspects pé- naux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne: accords de Schen- gen, Dublin et autres engagements bilatéraux, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Basilea 2009, pag. 76-77).

E. 4.2 La censura relativa al mancato rispetto del principio della doppia punibilità, in quanto riferito al fondamento della domanda di estradizione, va fatta va- lere nell'ambito della procedura di estradizione. Il fatto che tale censura sia invocata con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014, consid. 2.2 con riferimenti).

E. 4.3 Nel caso concreto, ci si limiterà pertanto a constatare quanto segue.

Secondo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (act. 5.3), il reclaman- te è oggetto in Italia di una procedura penale per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per ope- razioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, eva- sione dell'IVA all'importazione, falsità in documenti e contraffazione delle impronte (v. supra Fatti lett. A).

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Più precisamente, le autorità inquirenti italiane hanno appurato quanto se- gue: "La società svizzera B. SA, la società tedesca C. GmbH e la società rume- na D. SRL, tutte riconducibili all'indagato A., hanno immesso nel mercato italiano notevoli quantità di merci a prezzi fortemente concorrenziali, per mezzo della cessione di materiale plastico, in regime di imponibilità con successiva neutralizzazione dell'imposta (I.V.A.), alle società italiane E., F., G. risultate essere delle società "cartiere" (c.d. missing trader – amministra- te di diritto da prestanome, prive di dipendenti, di una stabile sede operati- va e di una struttura organizzativa adeguata ai volumi d'affari sviluppati) e H. risultata essere una società cartiera/filtro (c.d. buffer), tutte amministrate di fatto dallo stesso A.. La definitiva cessione delle merci dalle sopra indica- te società ai destinatari reali delle merci, avveniva a prezzi estremamente vantaggiosi per effetto della trasformazione, nella fase di vendita (esclusi- vamente cartolare) di parte del costo originario delle merci in I.V.A. e con- centrando, in tal modo, su loro stesse il debito di imposta, col preventivato proposito di non versarlo all'Erario e destinare il relativo importo a beneficio degli associati. Il tutto avveniva con la formazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e la creazione di falsi documenti di trasporto necessari per documentare il passaggio delle merci al cliente finale. Di ogni società "cartiera" sono state distrutte/occultate le scritture contabili" (v. e- sposizione succinta dei fatti in act. 5.3). Fatti che sarebbero stati commessi dal reclamante, quale promotore ed or- ganizzatore, unitamente a terze persone (v. act. 5.3 pag. 3 e segg.) e nel cui contesto sarebbero state presentate delle attestazioni false all'Agenzia delle Dogane e sarebbero stati contraffatti l'effige della Repubblica italiana, il logo dell'Agenzia delle Dogane, il contenuto, i numeri di protocollo, i de- stinatari e la firma del responsabile della Sezione doganale relativi alla nota

n. 841/RU/2013 del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino (v. act. 5.3 pag. 17 e segg.).

E. 4.4 Pertanto, dal punto di vista del principio della doppia punibilità, l'estradizio- ne non appare manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Questa censura non può pertanto trovare accoglimento.

E. 4.5 Di nessun aiuto alla tesi dell'insorgente è peraltro la decisione resa il 9 lu- glio 2014 dal Fürstliches Landgericht (act. 1.4), ritenuto che il giudice sviz- zero non è vincolato, nell'ambito dell'esame di una richiesta di assistenza internazionale, da una sentenza estera resa da un'autorità estera in appli- cazione delle leggi vigenti in tale Stato.

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E. 5.1 Il reclamante chiede infine che si prescinda dalla sua carcerazione, non essendovi ragioni per dubitare che egli si sottrarrà all'estradizione né di ri- tenere che egli comprometterà l'istruzione penale. Egli non potrebbe lascia- re la Svizzera, né chiaramente rientrare in Italia, essendo stato spiccato nei suoi confronti un mandato di arresto europeo. In Svizzera egli possiede- rebbe due abitazioni, vivrebbe con la moglie e due figlie. Sempre in Svizze- ra egli lavorerebbe e deterrebbe importanti interessi economici. Prova della sua intenzione di rimanere in Svizzera sarebbe pure data dal fatto che, do- po essere stato liberato dal giudice di Vaduz, non sarebbe rimasto nel Liechtenstein né si sarebbe recato in un paese in cui l'estradizione sarebbe difficoltosa, ma sarebbe rientrato in Ticino. E ciò pur essendo a conoscen- za delle accuse nei suoi confronti, del mandato d'arresto europeo ed aven- do visionate la documentazione relativa all'inchiesta italiana. Infine, nell'eventualità in cui l'estradizione dovesse essere accordata, egli non in- tenderebbe sottrarsi alla medesima, si presenterebbe spontaneamente o potrebbe facilmente essere fermato.

In merito al rischio di collusione, essendo l'inchiesta penale in Italia ormai conclusa (essendo peraltro tutte le altre persone coinvolte state nel frat- tempo liberate o messe al beneficio degli arresti domiciliari), non vi sareb- bero ragioni per temere un intralcio della medesima. Il reclamante sostiene invece che, rimanendo a piede libero, egli avrebbe maggiori possibilità di esaminare la copiosa documentazione dell'inchiesta. Per tutti questi motivi, il mantenimento dell'arresto sarebbe pure in contra- sto con il principio di proporzionalità

E. 5.2 Come già rilevato, per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persone perseguita costituisce la rego- la mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferi- menti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia pre- scindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnata- mente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradi- zione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizio- nale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera era- no indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da

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diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Tici- no), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanzia- rie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considera- re che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scon- giurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale fede- rale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'asso- ciazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi suffi- cienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, es- sendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concre- tate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto conto di questa giuri- sprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bam- bini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esi- to nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pub- blicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudican- te ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Vi- sto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzio- ne corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unita- mente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costi- tuivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza

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RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha consi- derato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordi- ne di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ulti- mo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.-- nonché la consegna dei docu- menti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, con- sid. 3c).

E. 5.3 Discende dalla prassi menzionata, che in concreto non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano e risiede in Svizzera dal 2011 con permesso B; in Svizzera egli possiede due abitazioni, una a Z. ed una a Y. Egli lavora in qualità di imprenditore presso la sua ditta B. SA, con uffici in affitto a X. Egli vive con la moglie e due figlie nell'abitazione di Z., ma talvolta è assente per motivi di lavoro. Il reclamante ha inoltre due fratelli ed un figlio di primo letto che vivono in Ita- lia (v. act. 1.2). Tali constatazioni, non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che, nel caso concreto, l'estradizione è richiesta per infra- zioni gravi la cui pena massima comminabile risulta di dodici anni di deten- zione (v. act. 5.1 pag. 2). Non è quindi da escludere che, di fronte alla pos- sibilità di un'estradizione all'Italia ed alla possibilità di scontare una lunga condanna, l'estradando tenti di rifugiarsi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà.

E. 5.4 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con provvedimenti cau- telari, come il versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (o di importo che la Corte riterrà opportuno) con la contestuale consegna del passaporto, l'obbligo di firma settimanale presso il pubblico ministero o la polizia, la predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico, oppure altre misure.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fu- ga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti cita- ti), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, a-

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vrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, rite- nuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'as- senza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estra- dando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ri- tenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Nel caso concreto, agli atti vi è unicamente l'indicazione che egli sarebbe proprietario di due immobili in Svizzera, senza alcuna stima dei medesimi; in merito al suo reddito, egli percepirebbe circa fr. 15'000.-- mensili netti, e dovrebbe mantenere con tale somma la sua attuale moglie e le due figlie, come pure la ex moglie ed il figlio di primo letto (EUR 1'000.--). Egli avrebbe debiti ipotecari per circa fr. 3,2 milioni ed averi bancari di circa fr. 40'000.--/50'000.-- (v. act. 1.3). Dal dossier non emergo- no tuttavia indicazioni più concrete né sugli importi effettivamente destinati al mantenimento suo e della sua famiglia, né su eventuali ulteriori spese correnti a cui far fronte. In assenza delle necessarie indicazioni che possa- no permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del reclamante, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concre- tamente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere tutelato.

E. 6 In conclusione il reclamo è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 13 ottobre 2014 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati, Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2014.13

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Fatti: A. In data 19 maggio 2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tri- bunale ordinario di Como ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 213/2012 R.G. notizie di reato, n. 1477/2013 R.G. GIP) nei con- fronti, tra altri, di A. per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolen- ta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occul- tamento o distruzione di documenti contabili, evasione dell'IVA all'importa- zione, falsità in documenti e contraffazione delle impronte (art. 416 cpv. 1 CP italiano con l'aggravante della transnazionalità di cui agli art. 3 e 4 della legge 146/2006; art. 8, 2 e 10 D.Lvo 74/2000; art. 1 e 70 D.P.R. 633/72 in relazione agli art. 292, 295 lett. c e d D.P.R. n. 43 del 1973; art. 483 in rela- zione con l'art. 491-bis CP italiano; art. 469 e 482 in relazione con l'art. 476 cpv. 1 CP italiano; v. act. 5.3).

B. Mediante segnalazione del 3 giugno 2014, SIRENE Italia ha richiesto l'ar- resto ai fini di estradizione di A. (act. 5.1).

C. Con comunicazione del 13 giugno 2014, SIRENE Svizzera ha informato l'autorità richiedente che il ricercato, titolare di un permesso per stranieri, ri- siedeva in Svizzera. Il pericolo di fuga non essendo concreto fintantoché il ricercato non fosse al corrente della ricerca, l'autorità svizzera ha invitato l'autorità italiana ad inoltrare la domanda formale di estradizione (act. 5.2). Il 22 luglio 2014, l'Ambasciata d'Italia ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) lo scritto 14 luglio 2014 del Ministero della Giu- stizia italiano unitamente alla richiesta formale di arresto provvisorio e di estradizione nei confronti di A., datata 7 luglio 2014 (act. 5.3).

D. Il 3 settembre 2014 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradi- zione, trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino e sfociato nel fermo dell'estradando il 9 settembre 2014 (act. 1.1). Nel suo interrogatorio del 9 settembre 2014 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. si è oppo- sto alla sua estradizione in via semplificata (act. 1.2).

E. Con reclamo del 19 settembre 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'insorgente ha postulato, preliminarmente, la convocazione ad un dibattimento orale. Nel merito, egli ha richiesto l'annul- lamento dell'ordine d'arresto ai fini di estradizione nonché la sua immediata

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scarcerazione e, in via subordinata, la sua liberazione e l'adozione di misu- re cautelari sostitutive alla carcerazione (act. 1).

F. Con osservazioni del 25 settembre 2014, l’UFG ha proposto la reiezione del reclamo (act. 4). Mediante replica del 2 ottobre 2014 seguente, tra- smessa per informazione all'UFG, il reclamante ha sostanzialmente con- fermato le sue conclusioni ricorsuali (act. 6).

G. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci gior- ni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifi- ca. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

2. 2.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Re- pubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Pro- tocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

2.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa

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ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 con- sid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2.3 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti del- la Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla do- manda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estra- dizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in pri- ma istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giuri- sprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, ri- spettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i docu- menti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve

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essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le per- sone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5

n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in ma- teria di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 con- sid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.4 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro norma- tivo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di richiedere l'arresto e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito della stessa (v. art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richie- sta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'ar- resto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo, la Convenzione pre- cisa che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evita- re la fuga dell'individuo richiesto" (art. 16 n. 4). Nessuna disposizione con- tiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi uni- camente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3.

3.1 Nel suo gravame, l'insorgente chiede, preliminarmente, di essere convoca- to per un dibattimento orale. Egli ritiene infatti che, sebbene l'art. 6 n. 1 del- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon- damentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce il diritto ad un'udienza pubbli- ca non sia in principio applicabile in ambito di assistenza giudiziaria inter- nazionale, trattandosi nel caso concreto di un ordine di arresto in via di estradizione, ossia di una misura coercitiva rappresentante una grave inge- renza nella libertà personale, l'udienza pubblica debba essergli comunque concessa (act. 1 pag. 14 e seg.).

3.2 Ogni persona arrestata o detenuta sulla base di ragioni che rendono plau- sibile il sospetto che essa abbia commesso un reato, o se vi sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirle di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare fun-

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zioni giudiziarie (art. 5 n. 3 in relazione con l'art. 5 n. 1 lett. c CEDU). Que- sto diritto al giudice si applica nell'ambito di procedimenti penali, non in ca- so di un ordine di arresto ai fini di estradizione (sentenza della Corte euro- pea dei diritti dell'Uomo nei casi Quinn contro Francia del 22 marzo 1995, Serie A, Vol. 311, n. 53; Bogdanovski contro Italia del 14 dicembre 2006,

n. 59; TPF 2009 145 consid. 2.5.2; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.2 del 21 febbraio 2014, consid. 5.1).

3.3 Va pure rilevato che, nell'ambito del reclamo in materia di estradizione al Tribunale penale federale, né la legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile per analogia in vir- tù dell'art. 12 cpv. 1 AIMP, né l'AIMP medesima prevedono un pubblico di- battimento. Inoltre, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è in principio scritta. Un dibattimento può essere ordinato dal giudice (art. 57 cpv. 2 PA). Ciò può rivelarsi necessario ad esempio quando sia indispensabile che prove vengano assunte direttamen- te dal Tribunale, oppure quando i diritti fondamentali delle parti richiedono un'audizione pubblica (sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.3 del 5 marzo 2014, consid. 7.3). L'art. 6 n. 1 CEDU prescrive un'udienza pubblica nell'ambito di procedimenti concernenti la determinazione di diritti e doveri di carattere civile, come pure la fondatezza di accuse penali. L'esame di domande di estradizione non si identifica né con diritti o doveri di carattere civile né con la fondatezza in quanto tale di un'accusa penale. La procedura di assistenza giudiziaria non rappresenta un procedimento penale, non dovendosi il giudice dell'estradizione determinare sull'eventua- le colpevolezza né sulla pena. I procedimenti di assistenza giudiziaria rap- presentano piuttosto controversie di diritto amministrativo, tra cui appunto figurano le procedure di estradizione (sentenze del Tribunale federale 1A.247/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 2.2; 1A.225/2003 del 25 novem- bre 2003, consid. 1.5, con riferimenti; v. anche sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2011.91 del 4 luglio 2011, consid. 6; RR.2009.76 del 9 lu- glio 2009, consid. 2.2; RR.2008.283-284 del 24 marzo 2009, consid. 15). Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché le pro- spettate delucidazioni orali dovrebbero apportare ulteriori elementi utili al presente giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura di ricorso in ambito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011, consid. 2 e riferimenti citati).

Ne consegue che la richiesta di un'udienza pubblica presentata dal recla- mante deve essere respinta.

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4. Secondariamente, A. contesta l'esistenza, nel caso concreto, di una "truffa carosello", ossia di una truffa qualificata ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 lett. a e b della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), come pure di un meccanismo truffaldino in genere. A suo parere, le finalità del modello di business sarebbero prettamente di tipo commercia- le, con l'unico intento di ridurre i prezzi, di modo che non vi sarebbe alcuna base valida per giustificare un'estradizione. In sostanza, A. si duole del fat- to che l'estradizione, e dunque anche l'ordine di arresto in vista di estradi- zione, apparirebbe manifestamente inammissibile giusta l'art. 51 cpv. 1 AIMP e gli art. 2 e segg. AIMP.

4.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella do- manda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da que- sto previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con- sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza interna- zionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze cita- te). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

Con l'entrata in vigore della CAS, la Svizzera si è impegnata, giusta l'art. 63 CAS in relazione con l'art. 50 CAS, a concedere l'estradizione alle parti contraenti di persone perseguite per infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di fiscalità indiretta, e meglio d'imposta sul valore aggiunto, di dogane e di accise (DTF 136 IV 88 consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 639 e segg.). Di conseguenza, in base all'art. 50 n. 1 CAS, in mate- ria di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costi-

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tuisce più una discriminante di rilievo. Nell'ambito delle imposte indirette summenzionate, l'estradizione va dunque concessa non solo in presenza di truffa qualificata in materia fiscale (v. art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP in relazione con l'art. 14 cpv. 4 DPA) ma anche in presenza di determinati reati di truffa in materia fiscale e sottrazione d'imposta qualificata, a condizione che i fatti siano puniti dalle leggi della parte richiedente e della parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative delle libertà di un massi- mo di almeno un anno o con una pena più severa (art. 2 n. 1 CEEstr, appli- cabile in virtù dell'art. 59 CAS; art. 5 CEEstr; v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2013.181 consid. 1.3 e riferimenti citati; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2009.116 dell'8 luglio 2009, consid. 6.5.1; cfr. RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zuri- go/San Gallo 2009, pag. 338; LAURENT MOREILLON, La coopération judiciai- re pénale dans l'Espace Schengen, in: Laurent Moreillon [ed.], Aspects pé- naux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne: accords de Schen- gen, Dublin et autres engagements bilatéraux, Basilea 2008, pag. 438 e 470 e seg.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, Basilea 2009, pag. 76-77).

4.2 La censura relativa al mancato rispetto del principio della doppia punibilità, in quanto riferito al fondamento della domanda di estradizione, va fatta va- lere nell'ambito della procedura di estradizione. Il fatto che tale censura sia invocata con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 con- sid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014, consid. 2.2 con riferimenti).

4.3 Nel caso concreto, ci si limiterà pertanto a constatare quanto segue.

Secondo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (act. 5.3), il reclaman- te è oggetto in Italia di una procedura penale per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per ope- razioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, eva- sione dell'IVA all'importazione, falsità in documenti e contraffazione delle impronte (v. supra Fatti lett. A).

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Più precisamente, le autorità inquirenti italiane hanno appurato quanto se- gue: "La società svizzera B. SA, la società tedesca C. GmbH e la società rume- na D. SRL, tutte riconducibili all'indagato A., hanno immesso nel mercato italiano notevoli quantità di merci a prezzi fortemente concorrenziali, per mezzo della cessione di materiale plastico, in regime di imponibilità con successiva neutralizzazione dell'imposta (I.V.A.), alle società italiane E., F., G. risultate essere delle società "cartiere" (c.d. missing trader – amministra- te di diritto da prestanome, prive di dipendenti, di una stabile sede operati- va e di una struttura organizzativa adeguata ai volumi d'affari sviluppati) e H. risultata essere una società cartiera/filtro (c.d. buffer), tutte amministrate di fatto dallo stesso A.. La definitiva cessione delle merci dalle sopra indica- te società ai destinatari reali delle merci, avveniva a prezzi estremamente vantaggiosi per effetto della trasformazione, nella fase di vendita (esclusi- vamente cartolare) di parte del costo originario delle merci in I.V.A. e con- centrando, in tal modo, su loro stesse il debito di imposta, col preventivato proposito di non versarlo all'Erario e destinare il relativo importo a beneficio degli associati. Il tutto avveniva con la formazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e la creazione di falsi documenti di trasporto necessari per documentare il passaggio delle merci al cliente finale. Di ogni società "cartiera" sono state distrutte/occultate le scritture contabili" (v. e- sposizione succinta dei fatti in act. 5.3). Fatti che sarebbero stati commessi dal reclamante, quale promotore ed or- ganizzatore, unitamente a terze persone (v. act. 5.3 pag. 3 e segg.) e nel cui contesto sarebbero state presentate delle attestazioni false all'Agenzia delle Dogane e sarebbero stati contraffatti l'effige della Repubblica italiana, il logo dell'Agenzia delle Dogane, il contenuto, i numeri di protocollo, i de- stinatari e la firma del responsabile della Sezione doganale relativi alla nota

n. 841/RU/2013 del 28 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino (v. act. 5.3 pag. 17 e segg.). 4.4 Pertanto, dal punto di vista del principio della doppia punibilità, l'estradizio- ne non appare manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Questa censura non può pertanto trovare accoglimento. 4.5 Di nessun aiuto alla tesi dell'insorgente è peraltro la decisione resa il 9 lu- glio 2014 dal Fürstliches Landgericht (act. 1.4), ritenuto che il giudice sviz- zero non è vincolato, nell'ambito dell'esame di una richiesta di assistenza internazionale, da una sentenza estera resa da un'autorità estera in appli- cazione delle leggi vigenti in tale Stato.

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5.

5.1 Il reclamante chiede infine che si prescinda dalla sua carcerazione, non essendovi ragioni per dubitare che egli si sottrarrà all'estradizione né di ri- tenere che egli comprometterà l'istruzione penale. Egli non potrebbe lascia- re la Svizzera, né chiaramente rientrare in Italia, essendo stato spiccato nei suoi confronti un mandato di arresto europeo. In Svizzera egli possiede- rebbe due abitazioni, vivrebbe con la moglie e due figlie. Sempre in Svizze- ra egli lavorerebbe e deterrebbe importanti interessi economici. Prova della sua intenzione di rimanere in Svizzera sarebbe pure data dal fatto che, do- po essere stato liberato dal giudice di Vaduz, non sarebbe rimasto nel Liechtenstein né si sarebbe recato in un paese in cui l'estradizione sarebbe difficoltosa, ma sarebbe rientrato in Ticino. E ciò pur essendo a conoscen- za delle accuse nei suoi confronti, del mandato d'arresto europeo ed aven- do visionate la documentazione relativa all'inchiesta italiana. Infine, nell'eventualità in cui l'estradizione dovesse essere accordata, egli non in- tenderebbe sottrarsi alla medesima, si presenterebbe spontaneamente o potrebbe facilmente essere fermato.

In merito al rischio di collusione, essendo l'inchiesta penale in Italia ormai conclusa (essendo peraltro tutte le altre persone coinvolte state nel frat- tempo liberate o messe al beneficio degli arresti domiciliari), non vi sareb- bero ragioni per temere un intralcio della medesima. Il reclamante sostiene invece che, rimanendo a piede libero, egli avrebbe maggiori possibilità di esaminare la copiosa documentazione dell'inchiesta. Per tutti questi motivi, il mantenimento dell'arresto sarebbe pure in contra- sto con il principio di proporzionalità

5.2 Come già rilevato, per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persone perseguita costituisce la rego- la mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferi- menti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia pre- scindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnata- mente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradi- zione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizio- nale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera era- no indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da

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diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Tici- no), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanzia- rie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considera- re che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scon- giurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale fede- rale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'asso- ciazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi suffi- cienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, es- sendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concre- tate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto conto di questa giuri- sprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bam- bini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esi- to nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pub- blicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudican- te ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Vi- sto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzio- ne corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unita- mente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costi- tuivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza

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RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha consi- derato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordi- ne di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ulti- mo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.-- nonché la consegna dei docu- menti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, con- sid. 3c).

5.3 Discende dalla prassi menzionata, che in concreto non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano e risiede in Svizzera dal 2011 con permesso B; in Svizzera egli possiede due abitazioni, una a Z. ed una a Y. Egli lavora in qualità di imprenditore presso la sua ditta B. SA, con uffici in affitto a X. Egli vive con la moglie e due figlie nell'abitazione di Z., ma talvolta è assente per motivi di lavoro. Il reclamante ha inoltre due fratelli ed un figlio di primo letto che vivono in Ita- lia (v. act. 1.2). Tali constatazioni, non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che, nel caso concreto, l'estradizione è richiesta per infra- zioni gravi la cui pena massima comminabile risulta di dodici anni di deten- zione (v. act. 5.1 pag. 2). Non è quindi da escludere che, di fronte alla pos- sibilità di un'estradizione all'Italia ed alla possibilità di scontare una lunga condanna, l'estradando tenti di rifugiarsi in altri Paesi qualora fosse messo in libertà.

5.4 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con provvedimenti cau- telari, come il versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (o di importo che la Corte riterrà opportuno) con la contestuale consegna del passaporto, l'obbligo di firma settimanale presso il pubblico ministero o la polizia, la predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico, oppure altre misure.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fu- ga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti cita- ti), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, a-

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vrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, rite- nuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'as- senza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estra- dando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ri- tenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Nel caso concreto, agli atti vi è unicamente l'indicazione che egli sarebbe proprietario di due immobili in Svizzera, senza alcuna stima dei medesimi; in merito al suo reddito, egli percepirebbe circa fr. 15'000.-- mensili netti, e dovrebbe mantenere con tale somma la sua attuale moglie e le due figlie, come pure la ex moglie ed il figlio di primo letto (EUR 1'000.--). Egli avrebbe debiti ipotecari per circa fr. 3,2 milioni ed averi bancari di circa fr. 40'000.--/50'000.-- (v. act. 1.3). Dal dossier non emergo- no tuttavia indicazioni più concrete né sugli importi effettivamente destinati al mantenimento suo e della sua famiglia, né su eventuali ulteriori spese correnti a cui far fronte. In assenza delle necessarie indicazioni che possa- no permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del reclamante, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concre- tamente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere tutelato.

6. In conclusione il reclamo è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 14 ottobre 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Fulvio Pezzati - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).