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BV.2023.4

Bundesstrafgericht · 2023-02-23 · Italiano CH

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)

Dispositiv
  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. Le spese di fr. 500.– sono poste a carico dell’avv. B. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribunale re- stituirà all’avv. B. il saldo di fr. 1'500.–.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 23 febbraio 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. B.,

Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2023.4

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Visti: - la decisione su reclamo del 26 gennaio 2023, con la quale il direttore dell’Am- ministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), nell’ambito dell’in- chiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti di A. e altri, ha parzialmente accolto un ricorso interposto da A. (v. act. 1.2); - il reclamo del 30 gennaio 2023, mediante il quale A. ha contestato la decisione di cui sopra, postulandone in sostanza l’annullamento (v. act. 1); - l’invito del 31 gennaio 2023, con cui questa Corte ha invitato A. a versare un anticipo delle spese di fr. 2'000.– e a inoltrare una procura recente entro il 13 febbraio 2023 (v. act. 2); - l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– accreditato sul conto del Tribunale (valuta) il 1° febbraio 2023 da parte dello studio dell’avv. B. (v. act. 3).

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami a lei sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'orga- nizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta innanzitutto dal DPA (v. art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP); - che, giusta l’art. 82 DPA, in quanto gli articoli 73-81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP; - che l’art. 385 cpv. 1 CPP, qui applicabile vista l’assenza di norme in materia (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2018.23 del 18 dicembre 2018 con- sid. 1.5), prevede che se detto Codice esige che il ricorso sia motivato, la per- sona o l’autorità che lo interpone indica con precisione: i punti della decisione che intende impugnare (lett. a); i motivi a sostegno di una diversa decisione (lett. b); i mezzi di prova che invoca (lett. c); - che in caso di reclami interposti mediante un patrocinatore è pacifico che fra i requisiti di forma vi sia anche quello di una procura scritta (v. art. 32 cpv. 4 DPA);

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- che tale procura deve essere recente (sentenza del Tribunale federale 1C_448/2021 dell’11 agosto 2021 consid. 2.3); - che secondo l’art. 385 cpv. 2 CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa i requisiti di forma, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio, precisato che se l’atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ri- corso non entra nel merito; - che, in concreto, il reclamante non ha prodotto una procura recente datata e firmata, così come richiesto da questa Corte mediante invito del 31 gennaio 2023 (act. 2), visto che quella inoltrata era datata 22 luglio 2021 (act. 1.1) e quindi non sufficientemente attuale (v. sentenza del Tribunale federale 1C_448/2021 loc. cit.); - che non avendo egli dato seguito a tale invito, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile (v. decisione del Tribunale penale federale BV.2018.23 del 18 di- cembre 2018 consid. 1.5); - che le spese seguono la soccombenza (v. TPF 2011 25 consid. 3 e rinvii) e ammontano nella fattispecie a fr. 500.– a carico dell’avv. B. (v. art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF); - che, visto l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato, la Cassa del Tribunale restituirà all’avv. B. il saldo di fr. 1'500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Le spese di fr. 500.– sono poste a carico dell’avv. B. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribunale re- stituirà all’avv. B. il saldo di fr. 1'500.–.

Bellinzona, 24 febbraio 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. B. - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).