Istanza di revisione della decisione BV.2023.4 del 23 febbraio 2023 della Corte dei reclami penali del Tribuna-le penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)
Sachverhalt
A. In data 8 maggio 2018, la Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) dell’Amministrazione federale delle Contribuzioni (di seguito: AFC) ha aperto un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di A., B. SA e altri. B. In data 12 ottobre 2022 A. ha preso posizione sul rapporto finale dell’inchiesta dell’AFC del 9 settembre 2022 chiedendo, tra l’altro, la trasmissione della presa di posizione di B. SA in modo da potersi esprimere in merito. C. Con scritto del 29 novembre 2022 la DAPI ha negato a A. l’accesso alla presa di posizione di B. SA, segnatamente in ragione del segreto fiscale, non essendo per altro data la facoltà per un terzo di esprimersi sulla stessa. D. In data 5 dicembre 2022 A. ha presentato reclamo contro lo scritto summenzio- nato chiedendo, tra l’altro, la trasmissione della presa di posizione di B. SA per potersi pronunciare in merito. E. Con decisione su reclamo del 26 gennaio 2023, l’AFC ha parzialmente accolto il reclamo interposto da A., nella misura in cui egli è stato autorizzato a consultare la presa di posizione di B. SA al rapporto finale dell’inchiesta, ma non a formulare osservazioni in merito. F. Il 30 gennaio 2023, A. ha presentato alla Corte dei reclami penali del TPF un reclamo contro la summenzionata decisione, postulandone in sostanza l’annul- lamento. G. Con scritto del 31 gennaio 2023, la Corte dei reclami penali del TPF ha invitato il patrocinatore di A. a versare un anticipo delle spese di CHF 2'000.- e presentare una procura recente datata e firmata entro il 13 febbraio 2023, senza indicare le conseguenze giuridiche in caso di mancato adempimento. H. Ritenuto che A. nel termine prefissato ha versato l’anticipo delle spese, ma non ha prodotto il documento richiesto, con decisione BV.2023.4 del 23 febbraio 2023, la Corte dei reclami penali del TPF ha dichiarato inammissibile il reclamo. I. Con istanza del 29 marzo 2023 presentata alla Corte dei reclami penali del TPF A. ha sostanzialmente postulato la riconsiderazione della summenzionata deci- sione.
- 3 - J. Considerato che in data 30 marzo 2023 tale istanza è stata trasmessa dalla Corte dei reclami penali per competenza alla Corte d’appello del TPF quale domanda di revisione, con scritto del 5 aprile 2023 la scrivente Corte ha invitato il patroci- natore di A. a precisare i motivi di revisione. K. Con scritto del 17 aprile 2023 A. ha anzitutto ribadito, appoggiandosi alla giuri- sprudenza di cui alla DTF 127 I 133, consid. 7.a, che la propria domanda di revi- sione si fonda sull’art. 29 Cost. L’istante ha poi precisato che nel caso concreto vi sarebbero nuovi fatti sotto due aspetti: in primo luogo, il firmatario (della pro- cura) non sarebbe stato a conoscenza dell’obbligo di presentare una procura ag- giornata entro il termine stabilito, pena la non entrata nel merito del ricorso; in altre parole, il fatto che il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile se non fosse stata presentata una procura aggiornata, costituirebbe un fatto nuovo di cui egli sarebbe venuto a conoscenza unicamente con la decisione di irricevibilità del 23 febbraio 2023. In secondo luogo, tale decisione dimostrerebbe che la Corte dei reclami penali non sapeva che la procura non gli era mai stata revocata. L. Visto l’esito della presente procedura, non sono state chieste osservazioni alle parti.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione confor- memente agli art. 38a e 40 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP).
E. 1.2 Nel caso di specie, la decisione BV.2023.4 della Corte dei reclami penali del TPF del 23 febbraio 2023 è stata emanata in applicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. b LOAP. La Corte d’appello è dunque di principio competente per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto.
E. 1.3 Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli articoli 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all’art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi spe- ciali (FF 2008 7409).
- 4 -
E. 2.1 Secondo l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile per il rinvio dell’art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento pre- cedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. I fatti rilevanti sono fatti anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente nonostante tutta la diligenza del caso (nova in senso improprio; unechte Noven). Non sono invece atti a giustificare una revi- sione quei fatti che si sono verificati solo dopo la decisione di cui è chiesta la revisione (nova in senso proprio; echte Noven). L’istante deve dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere luogo prima (v. ESCHER, BSK BGG, n. 5 ad art. 123; OBERHOLZER, in: Stämpflis Handkommentar BGG, n. 7, 8 e 9 ad art. 123).
E. 2.2 Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel riconoscere la natura eccezionale della revisione, rimedio giuridico straordinario che consente il riesame di una de- cisione cresciuta in giudicato solo per i motivi esaustivamente indicati nella legge (art. 121-123 LTF) e ammessi dalla giurisprudenza in maniera restrittiva. L’esi- stenza di una decisione cresciuta in giudicato può essere messa in discussione solo nei casi che hanno portato a un risultato insostenibile dal punto di vista dello Stato di diritto (v. ESCHER, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 121; OBERHOLZER, op. cit., n.
E. 2.3 Contrariamente a quanto sostenuto dall’istante nella sua domanda di revisione, la revisione non è di principio esclusa in caso di decisioni di irricevibilità (v. OBE- RHOLZER, op. cit., n. 4 ad art. 121). Tuttavia, gli argomenti che secondo questa Corte si oppongono all’ammissibilità della revisione nel caso concreto sono i se- guenti.
- Se la legge già esclude il ricorso (rimedio giuridico ordinario) contro la deci- sione di cui si chiede il riesame, la revisione – che è un rimedio giuridico straor- dinario – dovrebbe essere esclusa a maggior ragione. Se la decisione fosse invece impugnabile mediante ricorso, una revisione sarebbe comunque esclusa in applicazione dell’art. 40 cpv. 2 LOAP, secondo cui i motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali non sono proponibili come motivi di revisione.
- 5 -
- La revisione è di principio ammissibile in caso di decisioni di merito e non in caso di disposizioni ordinatorie processuali che non pongono fine al procedi- mento (v. OBERHOLZER, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 121), il che risulta in linea con la natura giuridica della revisione – che come indicato in precedenza è un ri- medio giuridico straordinario che va ammesso in maniera restrittiva – e con le evidenti esigenze di celerità ed economia processuale. A mente della scri- vente Corte, la decisione della Corte dei reclami penali del 23 febbraio 2023 (BV.2023.4), concernente “operazioni” secondo gli art. 27 cpv. 1 e 3 DPA, è senza dubbio sussumibile a quest’ultima categoria di decisioni che non pos- sono essere oggetto di revisione.
- Il presente caso ben si differenzia da quello citato dall’istante a sostegno della propria domanda di revisione (v. sopra lett. K) nel quale la decisione di irrice- vibilità oggetto della domanda di revisione avrebbe definitivamente impedito a una persona condannata di impugnare la sua condanna. Se in questo caso la revisione non fosse stata ammessa sulla base dell’art. 29 Cost., la persona condannata avrebbe quindi perso il diritto di fare verificare la sua condanna di primo grado in un secondo grado di giudizio, il che non sarebbe stato compa- tibile con la suddetta garanzia procedurale costituzionale. Per questo motivo è stato considerato decisivo (a favore dell’ammissibilità della revisione sulla base dell’art. 29 Cost.) il pregiudizio che la persona condannata avrebbe su- bito se le fosse stata negata la via della revisione. Per contro, la decisione di irricevibilità di cui si chiede la revisione nel presente caso non riguarda que- stioni di colpevolezza o di pena, considerato che il procedimento fiscale penale nei confronti di A. risulta tuttora pendente. Nel caso concreto non si giustifica quindi di ammettere una revisione sulla base dell’art. 29 Cost. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione deve pertanto essere dichiarata irricevibile.
E. 3 A titolo abbondanziale, si rileva che i fatti addotti dall’istante (v. sopra lett. K) non possono costituire motivo di revisione per i seguenti motivi. Vero è che la Corte dei reclami penali con scritto 31 gennaio 2023 si è limitata ad invitare il patrocinatore di A. a presentare una procura recente datata e firmata entro il 13 febbraio 2023, senza indicare le conseguenze in caso di mancata pre- sentazione del documento richiesto nel termine impartito. Tuttavia, l’istante ri- sulta essere patrocinato da un avvocato, il quale non poteva di certo ignorare le possibili conseguenze giuridiche in caso di mancata ottemperanza della citata richiesta che, considerato anche il termine impartito, non poteva essere
- 6 - considerata un semplice “invito”. Il patrocinatore dell’istante ha senza dubbio avuto la possibilità di presentare tempestivamente una procura recente alla Corte dei reclami penali o di almeno dimostrare che la procura esistente fosse suffi- cientemente attuale, e nulla gli impediva, in caso di dubbi, di richiedere all’istanza precedente una proroga del termine per presentare il documento richiesto. L’istanza di revisione, se fosse ricevibile, andrebbe quindi in ogni caso respinta.
E. 4 L’istante, soccombente, sopporta le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 cum art. 416 CPP). La tassa di giustizia di CHF 500.-, fissata in applicazione degli art. 73 LOAP cum 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a carico dell’istante.
- 7 -
Dispositiv
- L’istanza di revisione è irricevibile.
- La tassa di giustizia di CHF 500.- è posta a carico dell’istante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 15 giugno 2023 Corte d’appello Composizione
Giudici penali federali Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Olivier Thormann e Andrea Blum, Cancelliera Leda Ferretti Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Daniel Holenstein, istante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
controparte
Oggetto
Istanza di revisione della decisione BV.2023.4 del 23 febbraio 2023 della Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell'incarto: CR.2023.5
- 2 - Fatti: A. In data 8 maggio 2018, la Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) dell’Amministrazione federale delle Contribuzioni (di seguito: AFC) ha aperto un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di A., B. SA e altri. B. In data 12 ottobre 2022 A. ha preso posizione sul rapporto finale dell’inchiesta dell’AFC del 9 settembre 2022 chiedendo, tra l’altro, la trasmissione della presa di posizione di B. SA in modo da potersi esprimere in merito. C. Con scritto del 29 novembre 2022 la DAPI ha negato a A. l’accesso alla presa di posizione di B. SA, segnatamente in ragione del segreto fiscale, non essendo per altro data la facoltà per un terzo di esprimersi sulla stessa. D. In data 5 dicembre 2022 A. ha presentato reclamo contro lo scritto summenzio- nato chiedendo, tra l’altro, la trasmissione della presa di posizione di B. SA per potersi pronunciare in merito. E. Con decisione su reclamo del 26 gennaio 2023, l’AFC ha parzialmente accolto il reclamo interposto da A., nella misura in cui egli è stato autorizzato a consultare la presa di posizione di B. SA al rapporto finale dell’inchiesta, ma non a formulare osservazioni in merito. F. Il 30 gennaio 2023, A. ha presentato alla Corte dei reclami penali del TPF un reclamo contro la summenzionata decisione, postulandone in sostanza l’annul- lamento. G. Con scritto del 31 gennaio 2023, la Corte dei reclami penali del TPF ha invitato il patrocinatore di A. a versare un anticipo delle spese di CHF 2'000.- e presentare una procura recente datata e firmata entro il 13 febbraio 2023, senza indicare le conseguenze giuridiche in caso di mancato adempimento. H. Ritenuto che A. nel termine prefissato ha versato l’anticipo delle spese, ma non ha prodotto il documento richiesto, con decisione BV.2023.4 del 23 febbraio 2023, la Corte dei reclami penali del TPF ha dichiarato inammissibile il reclamo. I. Con istanza del 29 marzo 2023 presentata alla Corte dei reclami penali del TPF A. ha sostanzialmente postulato la riconsiderazione della summenzionata deci- sione.
- 3 - J. Considerato che in data 30 marzo 2023 tale istanza è stata trasmessa dalla Corte dei reclami penali per competenza alla Corte d’appello del TPF quale domanda di revisione, con scritto del 5 aprile 2023 la scrivente Corte ha invitato il patroci- natore di A. a precisare i motivi di revisione. K. Con scritto del 17 aprile 2023 A. ha anzitutto ribadito, appoggiandosi alla giuri- sprudenza di cui alla DTF 127 I 133, consid. 7.a, che la propria domanda di revi- sione si fonda sull’art. 29 Cost. L’istante ha poi precisato che nel caso concreto vi sarebbero nuovi fatti sotto due aspetti: in primo luogo, il firmatario (della pro- cura) non sarebbe stato a conoscenza dell’obbligo di presentare una procura ag- giornata entro il termine stabilito, pena la non entrata nel merito del ricorso; in altre parole, il fatto che il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile se non fosse stata presentata una procura aggiornata, costituirebbe un fatto nuovo di cui egli sarebbe venuto a conoscenza unicamente con la decisione di irricevibilità del 23 febbraio 2023. In secondo luogo, tale decisione dimostrerebbe che la Corte dei reclami penali non sapeva che la procura non gli era mai stata revocata. L. Visto l’esito della presente procedura, non sono state chieste osservazioni alle parti.
La Corte d’appello considera in diritto: 1.
1.1 La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione confor- memente agli art. 38a e 40 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP). 1.2 Nel caso di specie, la decisione BV.2023.4 della Corte dei reclami penali del TPF del 23 febbraio 2023 è stata emanata in applicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. b LOAP. La Corte d’appello è dunque di principio competente per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto. 1.3 Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli articoli 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all’art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi spe- ciali (FF 2008 7409).
- 4 - 2.
2.1 Secondo l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile per il rinvio dell’art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento pre- cedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. I fatti rilevanti sono fatti anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente nonostante tutta la diligenza del caso (nova in senso improprio; unechte Noven). Non sono invece atti a giustificare una revi- sione quei fatti che si sono verificati solo dopo la decisione di cui è chiesta la revisione (nova in senso proprio; echte Noven). L’istante deve dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere luogo prima (v. ESCHER, BSK BGG, n. 5 ad art. 123; OBERHOLZER, in: Stämpflis Handkommentar BGG, n. 7, 8 e 9 ad art. 123). 2.2 Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel riconoscere la natura eccezionale della revisione, rimedio giuridico straordinario che consente il riesame di una de- cisione cresciuta in giudicato solo per i motivi esaustivamente indicati nella legge (art. 121-123 LTF) e ammessi dalla giurisprudenza in maniera restrittiva. L’esi- stenza di una decisione cresciuta in giudicato può essere messa in discussione solo nei casi che hanno portato a un risultato insostenibile dal punto di vista dello Stato di diritto (v. ESCHER, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 121; OBERHOLZER, op. cit., n. 3 e 9 ad art. 121). 2.3 Contrariamente a quanto sostenuto dall’istante nella sua domanda di revisione, la revisione non è di principio esclusa in caso di decisioni di irricevibilità (v. OBE- RHOLZER, op. cit., n. 4 ad art. 121). Tuttavia, gli argomenti che secondo questa Corte si oppongono all’ammissibilità della revisione nel caso concreto sono i se- guenti.
- Se la legge già esclude il ricorso (rimedio giuridico ordinario) contro la deci- sione di cui si chiede il riesame, la revisione – che è un rimedio giuridico straor- dinario – dovrebbe essere esclusa a maggior ragione. Se la decisione fosse invece impugnabile mediante ricorso, una revisione sarebbe comunque esclusa in applicazione dell’art. 40 cpv. 2 LOAP, secondo cui i motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali non sono proponibili come motivi di revisione.
- 5 -
- La revisione è di principio ammissibile in caso di decisioni di merito e non in caso di disposizioni ordinatorie processuali che non pongono fine al procedi- mento (v. OBERHOLZER, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 121), il che risulta in linea con la natura giuridica della revisione – che come indicato in precedenza è un ri- medio giuridico straordinario che va ammesso in maniera restrittiva – e con le evidenti esigenze di celerità ed economia processuale. A mente della scri- vente Corte, la decisione della Corte dei reclami penali del 23 febbraio 2023 (BV.2023.4), concernente “operazioni” secondo gli art. 27 cpv. 1 e 3 DPA, è senza dubbio sussumibile a quest’ultima categoria di decisioni che non pos- sono essere oggetto di revisione.
- Il presente caso ben si differenzia da quello citato dall’istante a sostegno della propria domanda di revisione (v. sopra lett. K) nel quale la decisione di irrice- vibilità oggetto della domanda di revisione avrebbe definitivamente impedito a una persona condannata di impugnare la sua condanna. Se in questo caso la revisione non fosse stata ammessa sulla base dell’art. 29 Cost., la persona condannata avrebbe quindi perso il diritto di fare verificare la sua condanna di primo grado in un secondo grado di giudizio, il che non sarebbe stato compa- tibile con la suddetta garanzia procedurale costituzionale. Per questo motivo è stato considerato decisivo (a favore dell’ammissibilità della revisione sulla base dell’art. 29 Cost.) il pregiudizio che la persona condannata avrebbe su- bito se le fosse stata negata la via della revisione. Per contro, la decisione di irricevibilità di cui si chiede la revisione nel presente caso non riguarda que- stioni di colpevolezza o di pena, considerato che il procedimento fiscale penale nei confronti di A. risulta tuttora pendente. Nel caso concreto non si giustifica quindi di ammettere una revisione sulla base dell’art. 29 Cost. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione deve pertanto essere dichiarata irricevibile. 3. A titolo abbondanziale, si rileva che i fatti addotti dall’istante (v. sopra lett. K) non possono costituire motivo di revisione per i seguenti motivi. Vero è che la Corte dei reclami penali con scritto 31 gennaio 2023 si è limitata ad invitare il patrocinatore di A. a presentare una procura recente datata e firmata entro il 13 febbraio 2023, senza indicare le conseguenze in caso di mancata pre- sentazione del documento richiesto nel termine impartito. Tuttavia, l’istante ri- sulta essere patrocinato da un avvocato, il quale non poteva di certo ignorare le possibili conseguenze giuridiche in caso di mancata ottemperanza della citata richiesta che, considerato anche il termine impartito, non poteva essere
- 6 - considerata un semplice “invito”. Il patrocinatore dell’istante ha senza dubbio avuto la possibilità di presentare tempestivamente una procura recente alla Corte dei reclami penali o di almeno dimostrare che la procura esistente fosse suffi- cientemente attuale, e nulla gli impediva, in caso di dubbi, di richiedere all’istanza precedente una proroga del termine per presentare il documento richiesto. L’istanza di revisione, se fosse ricevibile, andrebbe quindi in ogni caso respinta. 4. L’istante, soccombente, sopporta le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 cum art. 416 CPP). La tassa di giustizia di CHF 500.-, fissata in applicazione degli art. 73 LOAP cum 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a carico dell’istante.
- 7 - Per questi motivi, la Corte d’appello pronuncia: 1. L’istanza di revisione è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 500.- è posta a carico dell’istante. In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Maurizio Albisetti Bernasconi Leda Ferretti
Intimazione (atto giudiziale) - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Daniel Holenstein
Copia (brevi manu) - Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione - Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni
Informazione sui rimedi giuridici Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte d’appello del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 20 giugno 2023