Sequestro (art. 46 DPA)
Sachverhalt
A. Il 10 febbraio 2021, A. è stato fermato dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC) per un controllo doga- nale in entrata presso il valico di confine di Kreuzlingen (Turgovia). Tale con- trollo ha permesso di constatare che il predetto trasportava seco EUR 906'925.– non dichiarati, ragione per cui gli agenti dell’UDSC hanno pro- ceduto alla messa al sicuro provvisoria del denaro in questione (v. act. 2.1). Avendo ulteriori accertamenti permesso di evidenziare un alto grado di conta- minazione da sostanze stupefacenti di detti valori, e ipotizzando quindi l’autorità doganale una loro provenienza criminale, l’UDSC, in data 10 febbraio 2022, ha avviato un procedimento di confisca indipendente (v. act. 2.2) e sequestrato il denaro (v. act. 2.3).
B. Con reclamo del 17 febbraio 2022, A. è insorto contro il summenzionato seque- stro, postulando l’annullamento dello stesso e la restituzione del denaro (v. act. 1).
C. Il 23 febbraio 2022, il vicedirettore dell’UDSC ha trasmesso alla presente Corte il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendone la reiezione, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 2).
D. Con replica del 7 marzo 2022, trasmessa all’UDSC per conoscenza (v. act. 7), il reclamante ha in sostanza confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le infrazioni alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) sono perseguite e giudicate secondo tale legge e la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 128 cpv. 1 LD). L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (v. DTF 139 IV 246 con- sid. 1.2).
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E. 1.2 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).
E. 1.3 Nella fattispecie, la decisione di sequestro è stata notificata al reclamante il 14 febbraio 2022 (v. act. 1.1). Interposto il 17 febbraio seguente, il reclamo è tempestivo (v. art. 28 cpv. 3 DPA).
E. 1.4 ad art. 46 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafver- fahren, 2012, pag. 196). In quanto misura procedurale di carattere provvisorio, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 2 e rinvii). La misura deve essere rispettosa del principio della proporzionalità (v. art. 36 cpv. 3 Cost. richiamata la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost., nonché art. 45 cpv. 1 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; 119 IV 326 consid. 7e; sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005 consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005 consid. 2.1 e rinvii). Fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mante- nere il sequestro (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 consid. 2). La confisca, e dunque il se- questro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coerci- tivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la con- fisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il se- questro (TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale fede- rale BV.2006.10 del 22 marzo 2006 consid. 3.2).
E. 2 Il reclamante censura la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’UDSC non gli avrebbe permesso né di consultare gli atti né di partecipare all’amministrazione delle prove né di conoscere i motivi per i quali è stata av- viata la procedura di confisca indipendente a suo carico. In queste condizioni, egli sarebbe privato di ogni mezzo per difendersi efficacemente dalle accuse mosse nei suoi confronti.
E. 2.1.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per- tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedi- mento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che si esprima su
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quelli rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49 consid. 9.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di espri- mersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).
E. 2.1.2 In virtù dell’art. 36 DPA, gli art. da 26 a 28 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) si applicano per analogia per quanto concerne l’esame degli atti. La concessione dell’accesso agli atti alle parti costituisce la regola, mentre le restrizioni sono l’eccezione (v. nota marginale agli art. 26 e 27 PA; sentenze del Tribunale penale federale BV.2018.33-34 del 18 aprile 2019 consid. 4.1; BV.2010.47-48 del 17 settembre 2010 consid. 3.1). L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esige (art. 27 cpv. 1 lett. c PA). Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto (art. 27 cpv. 2 PA). L’accesso all’incarto può quindi essere limitato quando comprometterebbe in maniera considerevole la ricostru- zione dei fatti (DTF 115 V 297 consid. 2f). La limitazione del diritto d’accesso agli atti non può essere che provvisoria; essa può essere mantenuta soltanto per il periodo in cui continua a esistere un rischio concreto per l’inchiesta in corso (TPF 2017 107 consid. 4.3; sentenze BV.2018.33-34 consid. 4.1; BV.2010.47-48 consid. 3.1; OESCHGER, in Waldmann/Weissenberger [ed.], Pra- xiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ediz. 2016, n. 21 ad art. 27 PA). Un tale rischio esiste quando, ad esempio, una parte potrebbe adattare le sue dichiarazioni ai mezzi di prova esistenti (BRUNNER, in Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, 2a ediz. 2018, n. 39 ad art. 27 PA). La restrizione del diritto d’accesso all’incarto deve intervenire dopo un’accurata e completa pondera- zione degli interessi contrapposti e rispettando il principio della proporzionalità (DTF 115 V 297 consid. 2f). L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comu- nicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie (art. 28 PA; v. DTF 122 I 53; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 288; BRUNNER, op. cit., n. 5-7 ad art. 28 PA).
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E. 2.2.1 In concreto, nel formulario intitolato “Costatazione/Annuncio di scoperta/Messa al sicuro provvisoriamente della liquidità” (act. 2.1), l’USDC ha spiegato, seppur in maniera schematica e concisa, le ragioni del contestato sequestro. L’autorità ha innanzitutto menzionato le disposizioni legali applicabili in ambito di controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità, indicando le conseguenze del rilascio di informazioni errate (v. ibidem, pag. 1). Essa ha poi descritto quanto avvenuto alla dogana, con la scoperta di EUR 908'025.– (recte: EUR 906'925.–,
v. act. 1.1) non dichiarati e la constatazione della loro contaminazione da stu- pefacente, ciò che ha indotto l’USDC a mettere al sicuro il denaro sulla base dell’art. 104 LD (v. ibidem, pag. 2). Il reclamante ha dichiarato di aver preso conoscenza dei fatti rilevati dall’autorità e firmato il formulario (v. ibidem). Dopo essere stato contattato a più riprese dalla patrocinatrice del reclamante al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla procedura pendente (v. act. 1.2-1.4), l’USDC, con e-mail del 17 maggio 2021, ha in sostanza comunicato al recla- mante che accertamenti erano ancora in corso e che la gran parte del denaro messo al sicuro risultava contaminato da sostanza stupefacente, aggiungendo che si sarebbe proceduto a una seconda analisi ad opera dell’Istituto di medi- cina legale di Berna. L’autorità avrebbe in seguito trasmesso i risultati al recla- mante, per poi procedere a un suo interrogatorio sui fatti, alla stesura di un ver- bale finale e all’emanazione di un decreto di confisca. L’USDC ha precisato che contro la messa al sicuro dei valori in questione non vi erano rimedi giuridici ordinari (v. act. 2.4). Tutto ciò ha permesso senz’altro al reclamante, come di- mostrato del resto dal contenuto del suo gravame, di comprendere le ragioni del sequestro e di impugnare quest’ultimo con cognizione di causa. La relativa censura va pertanto respinta.
E. 2.2.2 Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti formulata dal reclamante, questa è stata respinta dall’USDC con e-mail del 14 febbraio 2022 “aufgrund des Interesses an der noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung”, con l’aggiunta che “diese wird erst nach der Erst- resp. spätestens nach der Zweitbefragung bei noch unklarer Sachlage gewährt werden” (act. 2.5). Nella sua risposta del 23 febbraio 2022, l’autorità ha dichiarato che la sua opposizione a concedere l’accesso agli atti al reclamante è finalizzata a “tutelare, nella fase preliminare dell’inchiesta penale, l’interesse di poter svolgere le proprie indagini ed i propri accertamenti senza dover svelare fin da subito la propria strategia d’indagine che qualora fosse nota agli interessati, potrebbe da quest’ultimi es- sere neutralizzata. Infatti non può essere escluso che l’interessato adatti le pro- prie dichiarazioni alle prove in mano agli inquirenti oppure cerchi d’influenzare le dichiarazioni di testimoni ed informatori […]. In generale e nel caso d’ispecie in particolare, il mantenimento del segreto sulle modalità d’indagine per un ac- certamento completo dei fatti da parte dell’autorità inquirente è sicuramente pre- ponderante rispetto all’interesse di visionare gli atti da parte dell’interessato in questa fase dell’inchiesta” (act. 2, pag. 3 e seg.). Questa Corte ritiene che il
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rifiuto di dare accesso agli atti a questo stadio della procedura non presti il fianco a critiche. L’USDC deve poter procedere a tutti gli accertamenti necessari, i quali, vista l’alta contaminazione da sostanze stupefacenti del denaro in que- stione, abbisognano di tempo, segnatamente al fine di ricostruire i retroscena del trasporto di una così importante somma di denaro e identificare e interrogare eventuali altre persone coinvolte. A questo stadio della procedura, occorre in particolare evitare che il reclamante possa inquinare le prove, segnatamente influenzare eventuali dichiarazioni rilasciate da terzi, fermo restando ch’egli po- trà esercitare tutti i suoi diritti di difesa accedendo alla totalità degli atti dell’in- carto a uno stadio ulteriore, al più tardi dopo la stesura del processo verbale finale, momento in cui il reclamante avrebbe ancora modo di spiegarsi e di chie- dere eventuali complementi d’inchiesta (v. art. 61 DPA). Che a un dato mo- mento l’USDC abbia riconsiderato una sua prospettata intenzione di dare al re- clamante accesso agli atti in tempi più brevi (v. act. 1.5) non è qui rilevante, visto che una tale decisione può essere legata a nuovi sviluppi dell’inchiesta che impongono di mantenere ancora inaccessibile l’incarto. Anche tale censura va dunque disattesa.
E. 3 Il reclamante sostiene che, a livello procedurale, l’autorità doganale avrebbe dovuto informare immediatamente il Ministero pubblico ex art. 104 cpv. 2 LD, e solo in caso di rifiuto da parte dell’autorità di perseguimento penale, una proce- dura indipendente di confisca avrebbe potuto essere avviata. Nessuna informa- zione gli sarebbe stata fornita al riguardo.
E. 3.1 L’art. 104 cpv. 1 LD prevede che l’UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente: saranno utilizzati come mezzi di prova (lett. a) o devono essere confiscati (lett. b). Esso consegna im- mediatamente all’autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro (art. 104 cpv. 2 LD). Se l’autorità com- petente non ordina il sequestro, l’UDSC restituisce all’avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l’avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l’articolo 92 DPA (art. 104 cpv. 3 LD). L’UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale. La procedura è retta dall’articolo 66 DPA (art. 104 cpv. 4 LD).
E. 3.2 In concreto, vi è da rilevare che l’USDC non si è espresso, né nella decisione impugnata né in sede di risposta, su un’eventuale consegna dei valori seque- strati all’autorità competente ai sensi della summenzionata disposizione. Nella decisione di apertura della procedura di confisca indipendente si legge tuttavia che “anlässlich der Zollkontrolle vom 10. Februar 2021 wurde durch Mitarbeiter des BAZG festgestellt, dass A. trotz mehrfacher korrekter Befragung
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EUR 906'925 nicht angemeldet hatte. Aufgrund der damals vorliegenden Ge- samtumstände wurden die Barmittel gestützt auf Art. 104 Abs. 4 des Zollgeset- zes vom 18. März 2005 (Zollgesetz, SR 631.0) vorläufig sichergestellt. Die wei- teren vorliegenden Anhaltspunkte und die Vorabklärungen lassen den Schluss zu, dass die Barmittel deliktischer Herkunft sind. Das BAZG eröffnet hiermit ein selbstständiges Einziehungsverfahren und beschlagnahmt die vorgenannten Barmittel gestützt auf das Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwal- tungsstrafrecht (VStrR, SR 313.0) mittels beiliegender Beschlagnahmeverfü- gung. Herr A. nimmt im vorliegenden Verfahren die Parteirolle als von der Ein- ziehung Betroffener (Auskunftsperson) ein” (act. 2.2). Da quanto precede, si può desumere che l’USDC non si sia rivolto all’autorità competente, procedendo direttamente con la procedura di confisca indipendente. Ora, nella misura in cui questo modo di procedere non causa nessun pregiudizio di natura giuridica al reclamante, il quale non è privato dei suoi diritti di difesa e potrà, se del caso, contestare l’eventuale confisca dei beni litigiosi, l’omissione in questione, che rappresenta semmai una violazione di una prescrizione d’ordine (sulla diffe- renza tra prescrizione di validità e d’ordine v. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 545 e seg.; RENTSCH/LAUBER, Commentario basilese, 2020, n. 6 ad art. 49 DPA), non inficia la validità del procedimento in corso, tanto più che si tratta di una procedura in rem, come tale meno incisiva a carico del reclamante stesso rispetto all’apertura di un procedimento penale contro di lui (in personam) per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) o addirittura per traffico di stupefacenti (art. 19 cpv. 1 LStup). Nel Messaggio del 6 marzo 2015 concernente la modifica della legge sulle do- gane il Consiglio federale afferma del resto che l’autorità doganale “può mettere provvisoriamente al sicuro, a favore dell’autorità competente, oggetti e valori patrimoniali che possono essere utilizzati come mezzi di prova in un procedi- mento penale o che sono presumibilmente confiscabili (art. 104). Dalle espe- rienze fatte emerge che tali autorità non sono sempre disposte a prendere in consegna oggetti, valori patrimoniali e mezzi di prova sequestrati” (FF 2015 2423). Anche da questa constatazione del Consiglio federale si può desumere come vi fosse da parte del legislatore in primis la volontà di evitare intoppi nella procedura di confisca. Decisivo è il fatto che in base all’art. 104 cpv. 4 LD l’USDC abbia la competenza originaria di ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale, il che non è messo in dubbio né dal cpv. 1 né dal cpv. 2 dell’art. 104 LD. La censura in questo ambito va quindi respinta.
E. 4 L’insorgente afferma che la presunta contaminazione delle banconote con so- stanze stupefacenti non sarebbe correlata a reati da lui commessi. In caso con- trario, a suo carico sarebbe stato da tempo aperto un procedimento penale. Egli contesta l’esistenza della minima prova a supporto delle accuse formulate nei
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suoi confronti. Contraria al principio della proporzionalità e della garanzia della proprietà, la misura andrebbe per tanto revocata.
E. 4.1 In base all’art. 46 cpv. 1 DPA devono essere sequestrati dal funzionario inqui- rente gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova (lett. a), gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati (lett. b), i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato (lett. c). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l'infrazione, rispettivamente che ne siano il prodotto (v. art. 70 cpv. 1 CP richiamato l'art. 2 DPA). Il sequestro è possibile anche per garantire il pagamento di un risarcimento equivalente a favore dello Stato (v. art. 71 CP cpv. 3 CP richiamato l’art. 2 DPA; Rep 1997 n. 14 pag. 96; HEIMGARTNER, Com- mentario basilese, 2020, n. 28 ad art. 46 DPA; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire. Code annoté, 2018, n.
E. 4.2 In concreto, l’USDC sospetta che il denaro litigioso possa provenire da traffici illegali di sostanze stupefacenti. Esso si basa sui seguenti motivi: il mancato annuncio del denaro al momento dell’entrata in Svizzera; l’entità della somma ritrovata, pari a quasi un milione di franchi; la mancanza di prove circa la sua provenienza e l’alto grado di contaminazione delle banconote con sostanze stu- pefacenti riscontrato (v. act. 2, pag. 3). Questa Corte ritiene che l’insieme di tali
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argomenti possa senz’altro essere ritenuto sufficiente per confermare il so- spetto che i valori in questione possano essere legati a dei reati (cfr. DTF 127 IV 20 consid. 3; HEIMGARTNER, in Kocher/Clavadetscher [ed.], Zollgesetz (ZG), 2009, n. 15 ad art. 104 LD). Contrariamente a quanto affermato dal reclamante, gli atti prodotti nell’ambito della presente procedura non permettono di verificare la provenienza del denaro litigioso. Che quest’ultimo fosse destinato all’acquisto di tessuti presso la ditta B. di Bludenz risulta ininfluente ai fini del giudizio, visto che è l’origine del denaro a essere sospetta e non necessariamente la sua de- stinazione. Inoltre, potendo tutto il denaro litigioso essere legato a delle infra- zioni, il blocco dell’intera somma risulta giustificato e conforme al principio della proporzionalità. Esso non è nemmeno lesivo della garanzia della proprietà. Es- sendo trascorso poco più di un anno dalla sua messa al sicuro (due mesi dal formale sequestro), la durata della misura non risulta problematica, visto che è chiaramente giustificata dalle esigenze dell’inchiesta (v. già supra consid. 2.2.2). In sede di replica l’insorgente afferma che la misura “ha avuto ripercus- sioni sulla situazione finanziaria del reclamante che purtroppo non è riuscito a portare a termine la transazione commerciale al cui pagamento il denaro – ora
– sequestrato era destinato” (act. 6, pag. 3). Anche questo non è tuttavia suffi- ciente, alla luce delle precedenti considerazioni, per ritenere sproporzionata la misura in questione.
E. 5 In conclusione, il sequestro va confermato e il reclamo respinto.
E. 6 Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico del reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è messa a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 26 aprile 2022 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Laura Rigato,
Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2022.8
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Fatti: A. Il 10 febbraio 2021, A. è stato fermato dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC) per un controllo doga- nale in entrata presso il valico di confine di Kreuzlingen (Turgovia). Tale con- trollo ha permesso di constatare che il predetto trasportava seco EUR 906'925.– non dichiarati, ragione per cui gli agenti dell’UDSC hanno pro- ceduto alla messa al sicuro provvisoria del denaro in questione (v. act. 2.1). Avendo ulteriori accertamenti permesso di evidenziare un alto grado di conta- minazione da sostanze stupefacenti di detti valori, e ipotizzando quindi l’autorità doganale una loro provenienza criminale, l’UDSC, in data 10 febbraio 2022, ha avviato un procedimento di confisca indipendente (v. act. 2.2) e sequestrato il denaro (v. act. 2.3).
B. Con reclamo del 17 febbraio 2022, A. è insorto contro il summenzionato seque- stro, postulando l’annullamento dello stesso e la restituzione del denaro (v. act. 1).
C. Il 23 febbraio 2022, il vicedirettore dell’UDSC ha trasmesso alla presente Corte il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendone la reiezione, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 2).
D. Con replica del 7 marzo 2022, trasmessa all’UDSC per conoscenza (v. act. 7), il reclamante ha in sostanza confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le infrazioni alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) sono perseguite e giudicate secondo tale legge e la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 128 cpv. 1 LD). L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (v. DTF 139 IV 246 con- sid. 1.2).
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1.2 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).
1.3 Nella fattispecie, la decisione di sequestro è stata notificata al reclamante il 14 febbraio 2022 (v. act. 1.1). Interposto il 17 febbraio seguente, il reclamo è tempestivo (v. art. 28 cpv. 3 DPA).
1.4 Direttamente toccato dalla decisione di sequestro del 10 febbraio 2022, il recla- mante ha un interesse degno di protezione a impugnare la misura in questione. La sua legittimazione ricorsuale è dunque pacifica.
2. Il reclamante censura la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’UDSC non gli avrebbe permesso né di consultare gli atti né di partecipare all’amministrazione delle prove né di conoscere i motivi per i quali è stata av- viata la procedura di confisca indipendente a suo carico. In queste condizioni, egli sarebbe privato di ogni mezzo per difendersi efficacemente dalle accuse mosse nei suoi confronti.
2.1
2.1.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per- tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedi- mento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che si esprima su
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quelli rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49 consid. 9.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di espri- mersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).
2.1.2 In virtù dell’art. 36 DPA, gli art. da 26 a 28 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) si applicano per analogia per quanto concerne l’esame degli atti. La concessione dell’accesso agli atti alle parti costituisce la regola, mentre le restrizioni sono l’eccezione (v. nota marginale agli art. 26 e 27 PA; sentenze del Tribunale penale federale BV.2018.33-34 del 18 aprile 2019 consid. 4.1; BV.2010.47-48 del 17 settembre 2010 consid. 3.1). L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esige (art. 27 cpv. 1 lett. c PA). Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto (art. 27 cpv. 2 PA). L’accesso all’incarto può quindi essere limitato quando comprometterebbe in maniera considerevole la ricostru- zione dei fatti (DTF 115 V 297 consid. 2f). La limitazione del diritto d’accesso agli atti non può essere che provvisoria; essa può essere mantenuta soltanto per il periodo in cui continua a esistere un rischio concreto per l’inchiesta in corso (TPF 2017 107 consid. 4.3; sentenze BV.2018.33-34 consid. 4.1; BV.2010.47-48 consid. 3.1; OESCHGER, in Waldmann/Weissenberger [ed.], Pra- xiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ediz. 2016, n. 21 ad art. 27 PA). Un tale rischio esiste quando, ad esempio, una parte potrebbe adattare le sue dichiarazioni ai mezzi di prova esistenti (BRUNNER, in Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, 2a ediz. 2018, n. 39 ad art. 27 PA). La restrizione del diritto d’accesso all’incarto deve intervenire dopo un’accurata e completa pondera- zione degli interessi contrapposti e rispettando il principio della proporzionalità (DTF 115 V 297 consid. 2f). L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comu- nicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie (art. 28 PA; v. DTF 122 I 53; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 288; BRUNNER, op. cit., n. 5-7 ad art. 28 PA).
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2.2
2.2.1 In concreto, nel formulario intitolato “Costatazione/Annuncio di scoperta/Messa al sicuro provvisoriamente della liquidità” (act. 2.1), l’USDC ha spiegato, seppur in maniera schematica e concisa, le ragioni del contestato sequestro. L’autorità ha innanzitutto menzionato le disposizioni legali applicabili in ambito di controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità, indicando le conseguenze del rilascio di informazioni errate (v. ibidem, pag. 1). Essa ha poi descritto quanto avvenuto alla dogana, con la scoperta di EUR 908'025.– (recte: EUR 906'925.–,
v. act. 1.1) non dichiarati e la constatazione della loro contaminazione da stu- pefacente, ciò che ha indotto l’USDC a mettere al sicuro il denaro sulla base dell’art. 104 LD (v. ibidem, pag. 2). Il reclamante ha dichiarato di aver preso conoscenza dei fatti rilevati dall’autorità e firmato il formulario (v. ibidem). Dopo essere stato contattato a più riprese dalla patrocinatrice del reclamante al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla procedura pendente (v. act. 1.2-1.4), l’USDC, con e-mail del 17 maggio 2021, ha in sostanza comunicato al recla- mante che accertamenti erano ancora in corso e che la gran parte del denaro messo al sicuro risultava contaminato da sostanza stupefacente, aggiungendo che si sarebbe proceduto a una seconda analisi ad opera dell’Istituto di medi- cina legale di Berna. L’autorità avrebbe in seguito trasmesso i risultati al recla- mante, per poi procedere a un suo interrogatorio sui fatti, alla stesura di un ver- bale finale e all’emanazione di un decreto di confisca. L’USDC ha precisato che contro la messa al sicuro dei valori in questione non vi erano rimedi giuridici ordinari (v. act. 2.4). Tutto ciò ha permesso senz’altro al reclamante, come di- mostrato del resto dal contenuto del suo gravame, di comprendere le ragioni del sequestro e di impugnare quest’ultimo con cognizione di causa. La relativa censura va pertanto respinta.
2.2.2 Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti formulata dal reclamante, questa è stata respinta dall’USDC con e-mail del 14 febbraio 2022 “aufgrund des Interesses an der noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung”, con l’aggiunta che “diese wird erst nach der Erst- resp. spätestens nach der Zweitbefragung bei noch unklarer Sachlage gewährt werden” (act. 2.5). Nella sua risposta del 23 febbraio 2022, l’autorità ha dichiarato che la sua opposizione a concedere l’accesso agli atti al reclamante è finalizzata a “tutelare, nella fase preliminare dell’inchiesta penale, l’interesse di poter svolgere le proprie indagini ed i propri accertamenti senza dover svelare fin da subito la propria strategia d’indagine che qualora fosse nota agli interessati, potrebbe da quest’ultimi es- sere neutralizzata. Infatti non può essere escluso che l’interessato adatti le pro- prie dichiarazioni alle prove in mano agli inquirenti oppure cerchi d’influenzare le dichiarazioni di testimoni ed informatori […]. In generale e nel caso d’ispecie in particolare, il mantenimento del segreto sulle modalità d’indagine per un ac- certamento completo dei fatti da parte dell’autorità inquirente è sicuramente pre- ponderante rispetto all’interesse di visionare gli atti da parte dell’interessato in questa fase dell’inchiesta” (act. 2, pag. 3 e seg.). Questa Corte ritiene che il
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rifiuto di dare accesso agli atti a questo stadio della procedura non presti il fianco a critiche. L’USDC deve poter procedere a tutti gli accertamenti necessari, i quali, vista l’alta contaminazione da sostanze stupefacenti del denaro in que- stione, abbisognano di tempo, segnatamente al fine di ricostruire i retroscena del trasporto di una così importante somma di denaro e identificare e interrogare eventuali altre persone coinvolte. A questo stadio della procedura, occorre in particolare evitare che il reclamante possa inquinare le prove, segnatamente influenzare eventuali dichiarazioni rilasciate da terzi, fermo restando ch’egli po- trà esercitare tutti i suoi diritti di difesa accedendo alla totalità degli atti dell’in- carto a uno stadio ulteriore, al più tardi dopo la stesura del processo verbale finale, momento in cui il reclamante avrebbe ancora modo di spiegarsi e di chie- dere eventuali complementi d’inchiesta (v. art. 61 DPA). Che a un dato mo- mento l’USDC abbia riconsiderato una sua prospettata intenzione di dare al re- clamante accesso agli atti in tempi più brevi (v. act. 1.5) non è qui rilevante, visto che una tale decisione può essere legata a nuovi sviluppi dell’inchiesta che impongono di mantenere ancora inaccessibile l’incarto. Anche tale censura va dunque disattesa.
3. Il reclamante sostiene che, a livello procedurale, l’autorità doganale avrebbe dovuto informare immediatamente il Ministero pubblico ex art. 104 cpv. 2 LD, e solo in caso di rifiuto da parte dell’autorità di perseguimento penale, una proce- dura indipendente di confisca avrebbe potuto essere avviata. Nessuna informa- zione gli sarebbe stata fornita al riguardo.
3.1 L’art. 104 cpv. 1 LD prevede che l’UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente: saranno utilizzati come mezzi di prova (lett. a) o devono essere confiscati (lett. b). Esso consegna im- mediatamente all’autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro (art. 104 cpv. 2 LD). Se l’autorità com- petente non ordina il sequestro, l’UDSC restituisce all’avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l’avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l’articolo 92 DPA (art. 104 cpv. 3 LD). L’UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale. La procedura è retta dall’articolo 66 DPA (art. 104 cpv. 4 LD).
3.2 In concreto, vi è da rilevare che l’USDC non si è espresso, né nella decisione impugnata né in sede di risposta, su un’eventuale consegna dei valori seque- strati all’autorità competente ai sensi della summenzionata disposizione. Nella decisione di apertura della procedura di confisca indipendente si legge tuttavia che “anlässlich der Zollkontrolle vom 10. Februar 2021 wurde durch Mitarbeiter des BAZG festgestellt, dass A. trotz mehrfacher korrekter Befragung
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EUR 906'925 nicht angemeldet hatte. Aufgrund der damals vorliegenden Ge- samtumstände wurden die Barmittel gestützt auf Art. 104 Abs. 4 des Zollgeset- zes vom 18. März 2005 (Zollgesetz, SR 631.0) vorläufig sichergestellt. Die wei- teren vorliegenden Anhaltspunkte und die Vorabklärungen lassen den Schluss zu, dass die Barmittel deliktischer Herkunft sind. Das BAZG eröffnet hiermit ein selbstständiges Einziehungsverfahren und beschlagnahmt die vorgenannten Barmittel gestützt auf das Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwal- tungsstrafrecht (VStrR, SR 313.0) mittels beiliegender Beschlagnahmeverfü- gung. Herr A. nimmt im vorliegenden Verfahren die Parteirolle als von der Ein- ziehung Betroffener (Auskunftsperson) ein” (act. 2.2). Da quanto precede, si può desumere che l’USDC non si sia rivolto all’autorità competente, procedendo direttamente con la procedura di confisca indipendente. Ora, nella misura in cui questo modo di procedere non causa nessun pregiudizio di natura giuridica al reclamante, il quale non è privato dei suoi diritti di difesa e potrà, se del caso, contestare l’eventuale confisca dei beni litigiosi, l’omissione in questione, che rappresenta semmai una violazione di una prescrizione d’ordine (sulla diffe- renza tra prescrizione di validità e d’ordine v. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 545 e seg.; RENTSCH/LAUBER, Commentario basilese, 2020, n. 6 ad art. 49 DPA), non inficia la validità del procedimento in corso, tanto più che si tratta di una procedura in rem, come tale meno incisiva a carico del reclamante stesso rispetto all’apertura di un procedimento penale contro di lui (in personam) per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) o addirittura per traffico di stupefacenti (art. 19 cpv. 1 LStup). Nel Messaggio del 6 marzo 2015 concernente la modifica della legge sulle do- gane il Consiglio federale afferma del resto che l’autorità doganale “può mettere provvisoriamente al sicuro, a favore dell’autorità competente, oggetti e valori patrimoniali che possono essere utilizzati come mezzi di prova in un procedi- mento penale o che sono presumibilmente confiscabili (art. 104). Dalle espe- rienze fatte emerge che tali autorità non sono sempre disposte a prendere in consegna oggetti, valori patrimoniali e mezzi di prova sequestrati” (FF 2015 2423). Anche da questa constatazione del Consiglio federale si può desumere come vi fosse da parte del legislatore in primis la volontà di evitare intoppi nella procedura di confisca. Decisivo è il fatto che in base all’art. 104 cpv. 4 LD l’USDC abbia la competenza originaria di ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale, il che non è messo in dubbio né dal cpv. 1 né dal cpv. 2 dell’art. 104 LD. La censura in questo ambito va quindi respinta.
4. L’insorgente afferma che la presunta contaminazione delle banconote con so- stanze stupefacenti non sarebbe correlata a reati da lui commessi. In caso con- trario, a suo carico sarebbe stato da tempo aperto un procedimento penale. Egli contesta l’esistenza della minima prova a supporto delle accuse formulate nei
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suoi confronti. Contraria al principio della proporzionalità e della garanzia della proprietà, la misura andrebbe per tanto revocata.
4.1 In base all’art. 46 cpv. 1 DPA devono essere sequestrati dal funzionario inqui- rente gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova (lett. a), gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati (lett. b), i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato (lett. c). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l'infrazione, rispettivamente che ne siano il prodotto (v. art. 70 cpv. 1 CP richiamato l'art. 2 DPA). Il sequestro è possibile anche per garantire il pagamento di un risarcimento equivalente a favore dello Stato (v. art. 71 CP cpv. 3 CP richiamato l’art. 2 DPA; Rep 1997 n. 14 pag. 96; HEIMGARTNER, Com- mentario basilese, 2020, n. 28 ad art. 46 DPA; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire. Code annoté, 2018, n. 1.4 ad art. 46 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafver- fahren, 2012, pag. 196). In quanto misura procedurale di carattere provvisorio, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 2 e rinvii). La misura deve essere rispettosa del principio della proporzionalità (v. art. 36 cpv. 3 Cost. richiamata la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost., nonché art. 45 cpv. 1 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; 119 IV 326 consid. 7e; sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005 consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005 consid. 2.1 e rinvii). Fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mante- nere il sequestro (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 consid. 2). La confisca, e dunque il se- questro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coerci- tivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la con- fisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il se- questro (TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale fede- rale BV.2006.10 del 22 marzo 2006 consid. 3.2).
4.2 In concreto, l’USDC sospetta che il denaro litigioso possa provenire da traffici illegali di sostanze stupefacenti. Esso si basa sui seguenti motivi: il mancato annuncio del denaro al momento dell’entrata in Svizzera; l’entità della somma ritrovata, pari a quasi un milione di franchi; la mancanza di prove circa la sua provenienza e l’alto grado di contaminazione delle banconote con sostanze stu- pefacenti riscontrato (v. act. 2, pag. 3). Questa Corte ritiene che l’insieme di tali
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argomenti possa senz’altro essere ritenuto sufficiente per confermare il so- spetto che i valori in questione possano essere legati a dei reati (cfr. DTF 127 IV 20 consid. 3; HEIMGARTNER, in Kocher/Clavadetscher [ed.], Zollgesetz (ZG), 2009, n. 15 ad art. 104 LD). Contrariamente a quanto affermato dal reclamante, gli atti prodotti nell’ambito della presente procedura non permettono di verificare la provenienza del denaro litigioso. Che quest’ultimo fosse destinato all’acquisto di tessuti presso la ditta B. di Bludenz risulta ininfluente ai fini del giudizio, visto che è l’origine del denaro a essere sospetta e non necessariamente la sua de- stinazione. Inoltre, potendo tutto il denaro litigioso essere legato a delle infra- zioni, il blocco dell’intera somma risulta giustificato e conforme al principio della proporzionalità. Esso non è nemmeno lesivo della garanzia della proprietà. Es- sendo trascorso poco più di un anno dalla sua messa al sicuro (due mesi dal formale sequestro), la durata della misura non risulta problematica, visto che è chiaramente giustificata dalle esigenze dell’inchiesta (v. già supra consid. 2.2.2). In sede di replica l’insorgente afferma che la misura “ha avuto ripercus- sioni sulla situazione finanziaria del reclamante che purtroppo non è riuscito a portare a termine la transazione commerciale al cui pagamento il denaro – ora
– sequestrato era destinato” (act. 6, pag. 3). Anche questo non è tuttavia suffi- ciente, alla luce delle precedenti considerazioni, per ritenere sproporzionata la misura in questione.
5. In conclusione, il sequestro va confermato e il reclamo respinto.
6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico del reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è messa a carico del reclamante.
Bellinzona, 26 aprile 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Laura Rigato - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Perseguimento penale
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).