Revoca delle misure sostitutive della carcerazione preventiva (art. 214 PP)
Sachverhalt
A. A. è stato arrestato in Slovenia il 29 febbraio 2008 su ordine del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell’ambito di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 2 CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Estradato il 13 maggio 2008, è stato tradotto in Svizzera ed immediatamente incarcerato. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 12 luglio 2008, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGIF) ha disposto nel con- tempo le seguenti misure sostitutive: deposito di una cauzione di origine le- gale comprovata pari a 100'000.- euro o 160'000.- franchi, obbligo di ottem- perare ad ogni citazione, elezione di domicilio presso il proprio legale avv. Daniele Timbal a Z. e divieto di rilasciare informazioni o atti a terzi in merito al procedimento penale in corso (v. act. 1.1). Una cauzione pari a 160'000.- franchi è stata versata in data 14 luglio 2008 nella cassa del Tribu- nale penale federale. B. Dissentendo parzialmente da tale decisione, il 17 luglio 2008 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie- dendo l’annullamento delle misure sostitutive dell’arresto e, in particolare, dell’obbligo di versamento di una cauzione. C. Nella sua risposta del 7 agosto 2008 l'UGIF postula la reiezione del gravame interposto. Con scritto dell’8 agosto il MPC propone la conferma della deci- sione impugnata, senza formulare particolari osservazioni. D. Con replica del 12 agosto 2008 A. ribadisce in sostanza le conclusioni e- spresse in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sot- toposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
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dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
E. 1.2 Giusta i combinati disposti degli artt. 214 cpv. 1 e 216 PP, le operazioni e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnate con re- clamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del Giudice istruttore federale è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). La decisione impugnata è datata 12 lu- glio 2008 ed è stata notificata il giorno stesso al patrocinatore del reclamante; il reclamo, interposto il 17 luglio 2008, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP).
E. 1.3 Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006 con- sid. 2).
E. 2 maggio 2007 consid. 3.4). Giova comunque rilevare che, nella fattispecie, le considerazioni espresse nella decisione impugnata in merito all’inesistenza dei pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove sono pienamente con- divise da questa Corte.
E. 2.1 L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà du- rante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L’impu- tato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può es- sere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua
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pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la detenzione preventi- va, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere comunque adempiute (TPF 2006 313; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma co- me condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esi- genza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF 2006 313). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventiva, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli individui, non necessi- tano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF 2006 313).
E. 2.2 Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presu- mere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attri- buito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (ci- fra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esi- stenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra ri- chiamate sono adempiute nella fattispecie.
E. 2.3 Per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza a carico del reclamante, essi sono stati largamente esposti e confermati in una precedente sentenza di co- desta Corte, alla quale, per economia di giudizio, si rimanda (v. TPF BH.2008.13 +14 del 10 giugno 2008 consid. 4.1 e 4.2). Le censure ricorsuali su questo punto sono manifestamente infondate e non necessitano di ulterio- re disamina in questa sede.
E. 2.4 La giurisprudenza riconosce che il pericolo di collusione non può, di regola, essere contrastato mediante l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, ed in particolare con il versamento di una cauzione (v. TPF BH.2007.3 del
E. 2.5 Resta quindi da valutare il pericolo di fuga relativamente alle misure sostituti- ve. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate al- l'esistenza di questo pericolo sono meno restrittive rispetto a quanto è previ-
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sto in materia di detenzione preventiva (v. consid. 2.1, supra). Nella già citata sentenza BH.2008.13+14 la presente Corte, analizzando il requisito in rela- zione al mantenimento della carcerazione preventiva, non si era pronunciata né in un senso né nell’altro, lasciando aperta la questione. Scelta, quest’ulti- ma, che la I Corte ha peraltro legittimamente compiuto in virtù del libero ap- prezzamento di cui dispone, come sancito dall’Alta Corte federale giudicando del ricorso interposto dal MPC proprio contro questa stessa decisione (v. sen- tenza del Tribunale federale 1B.196/2008 del 5 settembre 2008, con- sid. 2.2.2). Da parte sua, il Giudice istruttore ha invece escluso l’esistenza di un pericolo di fuga, osservando come il prevenuto non si sia finora mai sot- tratto agli obblighi di comparizione innanzi alle competenti autorità giudiziarie e che, in ogni caso, quest’ultimo risulta indagato pure in Italia, suo paese di origine e di residenza (v. act. 1.1, pag. 2). Ora, le valutazioni effettuate dall’UGIF nella decisione impugnata possono senz’altro essere riprese nella fattispecie, posto che la situazione processuale e personale dell’imputato non si è modificata da allora. A giusto titolo, infine, l’insorgente osserva che quan- do l’autorità di controllo (Giudice istruttore o tribunale che sia) conclude che a carico di un prevenuto non può essere ritenuto un rischio di fuga durante l’inchiesta, la cauzione non può essere imposta per garantire la sua presenza al processo, soprattutto se l’inchiesta si trova ancora allo stadio delle indagini preliminari e lo stesso processo appare solo come un evento futuro, lontano e incerto.
E. 3 In definitiva, nel caso in esame non è ravvisabile la presenza né del pericolo di fuga, né di quello di collusione. Di conseguenza fa difetto una della condi- zioni cumulative poste dall’art. 44 PP per giustificare la detenzione preventiva o – in alternativa a questa – l’adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione. Ne scende che il presente reclamo, perlomeno nella misura in cui tende all’annullamento dell’obbligo di versare una cauzione ai sensi degli art. 53 e ss. PP, deve essere accolto.
E. 4 Meritano invece di essere confermate le altre misure decretate dal Giudice istruttore contestualmente alla mancata conferma dell’arresto, ossia l’elezio- ne di domicilio presso il proprio patrocinatore e l’obbligo di comparsa alle ci- tazioni. Da un lato, l’art. 39 cpv. 3 LTF prevede che una parte domiciliata all’estero coinvolta in un procedimento deve designare un suo recapito in Svizzera, dall’altro, l’art. 50 PP contempla l’obbligo di ottemperare ad ogni ci- tazione notificata in un luogo designato dall’imputato, e ciò per consentire un regolare e celere svolgimento delle indagini.
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E. 4.1 Al reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno ricono- sciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all’art. 68 LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere so- stenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsa- te; in concreto è applicabile il regolamento sulle spese ripetibili nei procedi- menti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l’udienza finale il patro- cinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiu- sura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa e del suo (limitato) grado di soccombenza, in concreto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico dell’Ufficio dei giudici istrut- tori federali.
E. 4.2 Giusta l’art. 66 cpv. 4 LTF non vengono addossate spese giudiziarie all’auto- rità soccombente; al reclamante deve invece essere restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Dispositiv
- Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza è annullato l’obbligo di deposito di una cauzione di comprovata origine legale. L’importo di 160'000.- franchi versato il 14 luglio 2008 quale cau- zione è restituito al reclamante dalla cassa del Tribunale penale federale. Per il rimanente, l’ordinanza di non conferma dell’arresto pronunciata il 12 luglio 2008 dal Giudice istruttore federale straordinario è confermata.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
- L’UGIF verserà al reclamante un importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili ridotte.
- Al reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1’500.- precedente- mente versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 22 settembre 2008 I Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Autorità che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto
Revoca delle misure sostitutive della carcerazione pre- ventiva (art. 214 PP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BH.2008.16
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Fatti: A. A. è stato arrestato in Slovenia il 29 febbraio 2008 su ordine del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell’ambito di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 2 CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Estradato il 13 maggio 2008, è stato tradotto in Svizzera ed immediatamente incarcerato. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 12 luglio 2008, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGIF) ha disposto nel con- tempo le seguenti misure sostitutive: deposito di una cauzione di origine le- gale comprovata pari a 100'000.- euro o 160'000.- franchi, obbligo di ottem- perare ad ogni citazione, elezione di domicilio presso il proprio legale avv. Daniele Timbal a Z. e divieto di rilasciare informazioni o atti a terzi in merito al procedimento penale in corso (v. act. 1.1). Una cauzione pari a 160'000.- franchi è stata versata in data 14 luglio 2008 nella cassa del Tribu- nale penale federale. B. Dissentendo parzialmente da tale decisione, il 17 luglio 2008 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie- dendo l’annullamento delle misure sostitutive dell’arresto e, in particolare, dell’obbligo di versamento di una cauzione. C. Nella sua risposta del 7 agosto 2008 l'UGIF postula la reiezione del gravame interposto. Con scritto dell’8 agosto il MPC propone la conferma della deci- sione impugnata, senza formulare particolari osservazioni. D. Con replica del 12 agosto 2008 A. ribadisce in sostanza le conclusioni e- spresse in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sot- toposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
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dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). 1.2. Giusta i combinati disposti degli artt. 214 cpv. 1 e 216 PP, le operazioni e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnate con re- clamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del Giudice istruttore federale è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). La decisione impugnata è datata 12 lu- glio 2008 ed è stata notificata il giorno stesso al patrocinatore del reclamante; il reclamo, interposto il 17 luglio 2008, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP). 1.3. Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006 con- sid. 2).
2. Il reclamante, preso atto che secondo l'UGIF sono in concreto scongiurati sia il pericolo di fuga sia quello di collusione (v. act. 1.1, pag. 2 e 3), contesta che possano venire ordinate delle misure sostitutive della detenzione – e, segna- tamente, il versamento di una gravosa cauzione – in quanto non sarebbero adempiuti i presupposti legali di cui all’art. 44 PP. Dal canto suo, nella rispo- sta al reclamo l’UGIF precisa che, nonostante quanto indicato nella decisione impugnata, un pericolo di fuga futuro non può essere del tutto escluso ritenuti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato e la probabilità per quest’ultimo di dover scontare una pena detentiva. Ciò giustificherebbe l’obbligo di versare una cauzione. Questa tesi sarebbe peraltro confortata da un’interpretazione degli artt. 53 e 55 PP. 2.1. L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà du- rante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L’impu- tato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può es- sere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua
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pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la detenzione preventi- va, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere comunque adempiute (TPF 2006 313; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma co- me condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esi- genza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF 2006 313). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventiva, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli individui, non necessi- tano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF 2006 313). 2.2. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presu- mere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attri- buito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (ci- fra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esi- stenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra ri- chiamate sono adempiute nella fattispecie. 2.3. Per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza a carico del reclamante, essi sono stati largamente esposti e confermati in una precedente sentenza di co- desta Corte, alla quale, per economia di giudizio, si rimanda (v. TPF BH.2008.13 +14 del 10 giugno 2008 consid. 4.1 e 4.2). Le censure ricorsuali su questo punto sono manifestamente infondate e non necessitano di ulterio- re disamina in questa sede. 2.4. La giurisprudenza riconosce che il pericolo di collusione non può, di regola, essere contrastato mediante l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, ed in particolare con il versamento di una cauzione (v. TPF BH.2007.3 del 2 maggio 2007 consid. 3.4). Giova comunque rilevare che, nella fattispecie, le considerazioni espresse nella decisione impugnata in merito all’inesistenza dei pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove sono pienamente con- divise da questa Corte. 2.5. Resta quindi da valutare il pericolo di fuga relativamente alle misure sostituti- ve. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate al- l'esistenza di questo pericolo sono meno restrittive rispetto a quanto è previ-
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sto in materia di detenzione preventiva (v. consid. 2.1, supra). Nella già citata sentenza BH.2008.13+14 la presente Corte, analizzando il requisito in rela- zione al mantenimento della carcerazione preventiva, non si era pronunciata né in un senso né nell’altro, lasciando aperta la questione. Scelta, quest’ulti- ma, che la I Corte ha peraltro legittimamente compiuto in virtù del libero ap- prezzamento di cui dispone, come sancito dall’Alta Corte federale giudicando del ricorso interposto dal MPC proprio contro questa stessa decisione (v. sen- tenza del Tribunale federale 1B.196/2008 del 5 settembre 2008, con- sid. 2.2.2). Da parte sua, il Giudice istruttore ha invece escluso l’esistenza di un pericolo di fuga, osservando come il prevenuto non si sia finora mai sot- tratto agli obblighi di comparizione innanzi alle competenti autorità giudiziarie e che, in ogni caso, quest’ultimo risulta indagato pure in Italia, suo paese di origine e di residenza (v. act. 1.1, pag. 2). Ora, le valutazioni effettuate dall’UGIF nella decisione impugnata possono senz’altro essere riprese nella fattispecie, posto che la situazione processuale e personale dell’imputato non si è modificata da allora. A giusto titolo, infine, l’insorgente osserva che quan- do l’autorità di controllo (Giudice istruttore o tribunale che sia) conclude che a carico di un prevenuto non può essere ritenuto un rischio di fuga durante l’inchiesta, la cauzione non può essere imposta per garantire la sua presenza al processo, soprattutto se l’inchiesta si trova ancora allo stadio delle indagini preliminari e lo stesso processo appare solo come un evento futuro, lontano e incerto.
3. In definitiva, nel caso in esame non è ravvisabile la presenza né del pericolo di fuga, né di quello di collusione. Di conseguenza fa difetto una della condi- zioni cumulative poste dall’art. 44 PP per giustificare la detenzione preventiva o – in alternativa a questa – l’adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione. Ne scende che il presente reclamo, perlomeno nella misura in cui tende all’annullamento dell’obbligo di versare una cauzione ai sensi degli art. 53 e ss. PP, deve essere accolto.
4. Meritano invece di essere confermate le altre misure decretate dal Giudice istruttore contestualmente alla mancata conferma dell’arresto, ossia l’elezio- ne di domicilio presso il proprio patrocinatore e l’obbligo di comparsa alle ci- tazioni. Da un lato, l’art. 39 cpv. 3 LTF prevede che una parte domiciliata all’estero coinvolta in un procedimento deve designare un suo recapito in Svizzera, dall’altro, l’art. 50 PP contempla l’obbligo di ottemperare ad ogni ci- tazione notificata in un luogo designato dall’imputato, e ciò per consentire un regolare e celere svolgimento delle indagini.
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4.1. Al reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno ricono- sciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all’art. 68 LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere so- stenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsa- te; in concreto è applicabile il regolamento sulle spese ripetibili nei procedi- menti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l’udienza finale il patro- cinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiu- sura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa e del suo (limitato) grado di soccombenza, in concreto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico dell’Ufficio dei giudici istrut- tori federali. 4.2. Giusta l’art. 66 cpv. 4 LTF non vengono addossate spese giudiziarie all’auto- rità soccombente; al reclamante deve invece essere restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza è annullato l’obbligo di deposito di una cauzione di comprovata origine legale. L’importo di 160'000.- franchi versato il 14 luglio 2008 quale cau- zione è restituito al reclamante dalla cassa del Tribunale penale federale. Per il rimanente, l’ordinanza di non conferma dell’arresto pronunciata il 12 luglio 2008 dal Giudice istruttore federale straordinario è confermata. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. L’UGIF verserà al reclamante un importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili ridotte. 4. Al reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1’500.- precedente- mente versato.
Bellinzona, il 22 settembre 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - avv. Daniele Timbal - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).