opencaselaw.ch

BH.2007.3

Bundesstrafgericht · 2007-05-02 · Italiano CH

Revoca o sospensione parziale delle misure sostitutive della detenzione preventiva (art. 52 PP)

Sachverhalt

A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 nell’ambito di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazio- ne qualificata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm) e po- sto immediatamente in detenzione preventiva. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: de- posito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di pre- sentarsi una volta la settimana presso la Polizia giudiziaria federale, obbli- go di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a ter- zi sul procedimento penale in corso.

B. Con istanza del 25 gennaio 2007 A. ha chiesto all’UGI la revoca parziale delle misure sostitutive e, in via subordinata, l’autorizzazione a recarsi presso il domicilio dei suoi genitori in Italia per una settimana fino alla fine del mese di febbraio 2007 al più tardi. Entrambe le richieste sono state re- spinte dall’autorità inquirente in data 31 gennaio 2006 (v. act. 1.1).

C. Dissentendo da tale decisione, il 5 febbraio 2007 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la re- voca del deposito del passaporto, del divieto di lasciare il territorio svizzero e dell'obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso la Polizia giudi- ziaria federale. Egli chiede nel contempo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.

D. Con sentenza del 6 marzo 2007, la I Corte dei reclami penali, viste la man- cata dimostrazione dello stato d'indigenza dell'imputato nonché le scarse possibilità di successo del reclamo, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita, invitando nel contempo il reclamante a versare un con- gruo anticipo delle spese.

E. Nella sua risposta del 10 aprile 2007 l'UGI propone la conferma della deci- sione impugnata. Con scritto del medesimo giorno il Ministero pubblico del- la Confederazione (in seguito: MPC) postula la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità.

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Il reclamante, con replica del 26 aprile 2007, ribadisce in sostanza le con- clusioni esposte nel reclamo. Non è stata richiesta una duplica. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

E. 1.2 Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può, in ogni tempo, domandare di es- sere messo in libertà. Tale principio è applicabile per analogia alle misure sostitutive della detenzione preventiva, dando quindi la possibilità all'impu- tato di domandarne la revoca (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ottobre 2006, consid. 2.1). Se il giudice istruttore o il procuratore respin- gono la domanda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta dagli art. 214-219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o del- l'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la revoca delle misure sostitutive alla detenzione preventiva è datata 31 gennaio

2007. Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il giorno suc- cessivo; il reclamo, interposto il 5 febbraio 2007, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combina- zione con l'art. 214 cpv. 2 PP).

E. 2 A sostegno della sua impugnativa, il reclamante contesta sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia dei pericoli di collusione o di fuga invocati dalle autorità inquirenti a fondamento della decisione di mantenere il divieto di recarsi all'estero ed il deposito dei documenti d'identità. A suo dire, l'UGI e il MPC non sarebbero stati in grado, nonostante l’elevato grado di com- pletamento delle indagini, di indicare elementi concreti atti a sostanziare il pericolo di collusione o quello di fuga; d’altro canto, egli fa valere motivi fa- migliari e personali che giustificherebbero una sospensione – perlomeno parziale e temporanea - delle misure sostitutive della detenzione adottate nei suoi confronti.

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Nella sua risposta al reclamo l'UGI precisa che il pericolo di fuga non può essere escluso con certezza, questo soprattutto a causa della prossimità del dibattimento, della gravità delle accuse mosse all'imputato e del fatto che lo stesso possiede dei legami stretti anche in altri paesi (Italia, in primo luogo). Secondo l'autorità inquirente il pericolo di collusione sarebbe tuttora presente; la possibilità di recarsi all'estero, soprattutto in Italia, dove risiede- rebbero persone coinvolte nell'inchiesta, avrebbe conseguenze negative sulle indagini. Ripetute e prolungate assenze potrebbero inoltre causare ri- tardi nell’espletamento di atti istruttori (citazione ad interrogatori di confron- to con altri imputati, evasioni di rogatorie, ecc.). Il MPC, dal canto suo, ritie- ne i pericoli di fuga e di collusione sempre d'attualità. Le misure sostitutive non apparirebbero in ogni caso sproporzionate, tenuto conto delle impor- tanti esigenze investigative e della gravità dei reati perseguiti. Esse non impedirebbero all'indagato di esercitare un’attività professionale e di avere rapporti con i propri familiari all’estero. Secondo l'autorità inquirente le cen- sure mosse dal reclamante risulterebbero del tutto generiche e non merite- rebbero tutela.

E. 3 L'art. 5 n. 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una ga- ranzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per ga- rantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la de- tenzione preventiva, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere co- munque adempiute (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 otto- bre 2006, consid. 2.1; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Tra le misure sostitutive della detenzione troviamo la consegna all'autorità dei documenti d'identità (sentenza TPF BK_B 015a/04 del 30 agosto 2004, consid. 3.1; DTF 133 I 27 consid. 3.2; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Zuri- go 2006, n° 877). Tale misura ha come scopo di impedire una possibile fu- ga all'estero dell'accusato. Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione all'a- dozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimi- glianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventi- va, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli in- dividui, non necessitano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1).

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E. 3.1 Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi- stono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (ci- fra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare fal- se dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua deci- sione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in meri- to a diverse imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta per- tanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono a- dempiute nella fattispecie.

E. 3.2 In merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, essi sono stati larga- mente esposti e confermati in precedenti sentenze rese da questa Corte e dal Tribunale federale, alle quali si rinvia per economia di giudizio (TPF BH.2005.1 del 26 gennaio 2005, BH.2005.47 del 22 dicembre 2005, con- sid. 4.2 e 4.3, confermata quest’ultima dalla sentenza del Tribunale federa- le del 2 marzo 2006, 1S.3/2006, consid. 2, ed in particolare 2.4). Le censu- re ricorsuali su questo punto sono manifestamente infondate e non neces- sitano di ulteriore disamina in questa sede.

E. 3.3 Nelle sentenze testé citate, sia la presente Corte sia il Tribunale federale avevano unanimamente ritenuto l’esistenza di un concreto pericolo di fuga riguardante l’imputato, analizzando il requisito in relazione al mantenimento della carcerazione preventiva. Nella fattispecie, si tratta invece di valutare il pericolo in questione relativamente alle misure sostitutive. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate all'esistenza del pericolo di fuga sono meno restrittive rispetto a quanto è previsto in materia di detenzione preventiva (v. consid. 3, supra). Ora, le valutazioni effettuate nelle sentenze summenzionate rimangono va- lide anche nella presente fattispecie, ritenuto che la posizione processuale dell’imputato non è sostanzialmente cambiata da allora; le autorità inquiren- ti fanno anzi rettamente notare che proprio l’avanzamento dell’indagine e l'avvicinarsi del processo potrebbero indurre l’indagato a far perdere le pro- prie tracce all’estero, soprattutto se, come è previsto, tutti gli indagati po- tranno presto accedere alla totalità dell'incarto. Del resto, il reclamante non ha indicato nessun elemento nuovo nella sua situazione personale che possa ulteriormente mitigare il pericolo di fuga in maniera tale da escluderlo

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anche in ambito di misure sostitutive della detenzione. Le accuse mosse contro di lui sono sempre gravi; anzi, esse sembrano essersi rinforzate grazie a nuovi elementi emersi nel corso dell'inchiesta durante gli ultimi mesi. Nonostante l’esistenza di indubbi legami economici e affettivi con il nostro paese (ove risiedono la sua compagna e il loro figlio comune), il ri- schio di fuga è ancora sufficientemente intenso per confermare le misure sostitutive della detenzione qui contestate; anche il fatto che il reclamante non abbia cercato sino ad oggi di lasciare il nostro paese o di sottrarsi, in una maniera o in un'altra, alle misure istruttorie dopo il suo rilascio dal car- cere non ne sminuisce la portata (v. TPF BH.2006.31 del 13 marzo 2007, riguardante un co-imputato nel medesimo procedimento).

E. 3.4 Pur ammettendo che il pericolo di collusione non può, di regola, essere contrastato mediante l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, giova tuttavia rilevare che, nella fattispecie, il reclamante postula la restituzione dei suoi documenti per potersi recare all’estero per rinnovare i contatti persi con la clientela professionale durante il periodo di detenzione preventiva e per poter far visita ai propri genitori, il cui stato di salute sarebbe precario. Ora, se è vero che l'attività collusiva potrebbe difficilmente essere ostacola- ta su suolo elvetico, ciò non risulta invece il caso per quanto riguarda i con- tatti che l'imputato potrebbe intrattenere con altri membri dell'organizzazio- ne criminale all’estero. Tale affermazione è rinforzata dal fatto che sovente i membri dell'organizzazione criminale in esame, per ovviare alle possibili intercettazioni telefoniche o postali, preferiscono spostarsi di persona, per- correndo distanze anche molto lunghe, per trasmettersi informazioni ri- guardanti le loro attività. Un indizio del fatto che il reclamante ha, malgrado tutto, mantenuto dei legami con altri co-indagati della presente inchiesta re- sidenti all’estero è dato dalla lettera che questi ha trasmesso all’avvocato milanese B. in data 8 dicembre 2006 (v. act. 11.4). Né risulta sufficiente- mente comprovato il bisogno di rinnovare i contatti persi con la clientela all’estero a fini professionali; il generico richiamo a norme costituzionali o di valore sovranazionale tutelanti la libertà economica contenuto nel reclamo non basta certo per sostanziare le tesi dell’imputato. Quanto alla necessità di recarsi in visita ai propri genitori in Italia, pur se umanamente comprensi- bile, non risulta di per sé motivo sufficiente per decretare l’abolizione – sia pure parziale e/o temporanea - delle misure restrittive alla libertà personale in atto, tenuto conto dei rischi legati alle emergenze istruttorie citate in pre- cedenza (rischio di collusione con altri imputati, possibilità di sottrazione al processo, ritardi nelle citazioni o nell’espletamento di atti istruttori, ecc.). Nel reclamo manca peraltro la dimostrazione dell’impossibilità di mantenere i contatti con i genitori in altro modo, pur considerata la loro età e il loro as- serito precario stato di salute (contatti telefonici, postali o telematici).

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In definitiva, la conferma delle misure sostitutive della detenzione si giustifi- ca anche in virtù del pericolo di collusione con membri dell'organizzazione residenti all'estero (v. TPF BH.2006.31 del 13 marzo 2007, consid. 2.5, ri- guardante un co-imputato nel medesimo procedimento).

E. 3.5 Da rilevare poi che, tenuto conto della situazione processuale dell'indagato, le misure adottate nei suoi confronti risultano conformi al principio della pro- porzionalità. Esse permettono, da una parte, di scongiurare il pericolo di fu- ga e di limitare in maniera importante la possibile attività collusiva dell'impu- tato e, dall'altra, di garantire allo stesso condizioni di vita non troppo restrit- tive. A livello professionale, il reclamante può senz’altro esercitare un’attività remunerativa in Svizzera senza doversi recare all’estero di per- sona, mentre dal punto di vista affettivo, dopo la sua scarcerazione egli ha potuto ricongiungersi con la sua convivente e il comune figlioletto nell’abitazione di Z. Per quanto riguarda i parenti all’estero, questi possono rendergli visita in Svizzera.

E. 4 Irricevibili poiché tardive sono infine le censure di violazione del diritto di essere sentito e di mancata o insufficiente motivazione della decisione im- pugnata formulate dal reclamante nella sua replica (v. act. 14, pag. 8). Dal momento che queste critiche si riferiscono alla decisione impugnata o alla fase immediatamente precedente la sua emanazione, esse dovevano es- sere fatte già in sede di reclamo. Nella denegata ipotesi di una sua ammis- sibilità in ordine, la censura di mancata motivazione della decisione in meri- to agli indizi di colpevolezza andrebbe comunque respinta, come esposto al consid. 3.2. (supra).

E. 5 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto in via principale come in via subordinata. Visto l'esito della procedura, le spese processuali – comprese quelle legate all’emanazione del giudizio del

E. 6 marzo 2007 sull’assistenza giudiziaria - sono poste a carico del recla- mante soccombente (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all'art. 66 cpv. 1 LTF), e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.-, interamente coperte dall’anticipo delle spese già pervenuto (art. 245 cpv. 2 PP e art. 3 del Regolamento del- l'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 2 maggio 2007 I Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Istanza che ha reso da decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto

Revoca o sospensione parziale delle misure sostitutive della detenzione preventiva (art. 52 PP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BH.2007.3

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Fatti: A. A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 nell’ambito di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazio- ne qualificata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. LArm) e po- sto immediatamente in detenzione preventiva. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 13 settembre 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: de- posito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di pre- sentarsi una volta la settimana presso la Polizia giudiziaria federale, obbli- go di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a ter- zi sul procedimento penale in corso.

B. Con istanza del 25 gennaio 2007 A. ha chiesto all’UGI la revoca parziale delle misure sostitutive e, in via subordinata, l’autorizzazione a recarsi presso il domicilio dei suoi genitori in Italia per una settimana fino alla fine del mese di febbraio 2007 al più tardi. Entrambe le richieste sono state re- spinte dall’autorità inquirente in data 31 gennaio 2006 (v. act. 1.1).

C. Dissentendo da tale decisione, il 5 febbraio 2007 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la re- voca del deposito del passaporto, del divieto di lasciare il territorio svizzero e dell'obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso la Polizia giudi- ziaria federale. Egli chiede nel contempo di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita.

D. Con sentenza del 6 marzo 2007, la I Corte dei reclami penali, viste la man- cata dimostrazione dello stato d'indigenza dell'imputato nonché le scarse possibilità di successo del reclamo, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita, invitando nel contempo il reclamante a versare un con- gruo anticipo delle spese.

E. Nella sua risposta del 10 aprile 2007 l'UGI propone la conferma della deci- sione impugnata. Con scritto del medesimo giorno il Ministero pubblico del- la Confederazione (in seguito: MPC) postula la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità.

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Il reclamante, con replica del 26 aprile 2007, ribadisce in sostanza le con- clusioni esposte nel reclamo. Non è stata richiesta una duplica. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può, in ogni tempo, domandare di es- sere messo in libertà. Tale principio è applicabile per analogia alle misure sostitutive della detenzione preventiva, dando quindi la possibilità all'impu- tato di domandarne la revoca (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ottobre 2006, consid. 2.1). Se il giudice istruttore o il procuratore respin- gono la domanda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta dagli art. 214-219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o del- l'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la revoca delle misure sostitutive alla detenzione preventiva è datata 31 gennaio

2007. Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il giorno suc- cessivo; il reclamo, interposto il 5 febbraio 2007, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combina- zione con l'art. 214 cpv. 2 PP).

2. A sostegno della sua impugnativa, il reclamante contesta sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia dei pericoli di collusione o di fuga invocati dalle autorità inquirenti a fondamento della decisione di mantenere il divieto di recarsi all'estero ed il deposito dei documenti d'identità. A suo dire, l'UGI e il MPC non sarebbero stati in grado, nonostante l’elevato grado di com- pletamento delle indagini, di indicare elementi concreti atti a sostanziare il pericolo di collusione o quello di fuga; d’altro canto, egli fa valere motivi fa- migliari e personali che giustificherebbero una sospensione – perlomeno parziale e temporanea - delle misure sostitutive della detenzione adottate nei suoi confronti.

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Nella sua risposta al reclamo l'UGI precisa che il pericolo di fuga non può essere escluso con certezza, questo soprattutto a causa della prossimità del dibattimento, della gravità delle accuse mosse all'imputato e del fatto che lo stesso possiede dei legami stretti anche in altri paesi (Italia, in primo luogo). Secondo l'autorità inquirente il pericolo di collusione sarebbe tuttora presente; la possibilità di recarsi all'estero, soprattutto in Italia, dove risiede- rebbero persone coinvolte nell'inchiesta, avrebbe conseguenze negative sulle indagini. Ripetute e prolungate assenze potrebbero inoltre causare ri- tardi nell’espletamento di atti istruttori (citazione ad interrogatori di confron- to con altri imputati, evasioni di rogatorie, ecc.). Il MPC, dal canto suo, ritie- ne i pericoli di fuga e di collusione sempre d'attualità. Le misure sostitutive non apparirebbero in ogni caso sproporzionate, tenuto conto delle impor- tanti esigenze investigative e della gravità dei reati perseguiti. Esse non impedirebbero all'indagato di esercitare un’attività professionale e di avere rapporti con i propri familiari all’estero. Secondo l'autorità inquirente le cen- sure mosse dal reclamante risulterebbero del tutto generiche e non merite- rebbero tutela.

3. L'art. 5 n. 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una ga- ranzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per ga- rantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la de- tenzione preventiva, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere co- munque adempiute (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 otto- bre 2006, consid. 2.1; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Tra le misure sostitutive della detenzione troviamo la consegna all'autorità dei documenti d'identità (sentenza TPF BK_B 015a/04 del 30 agosto 2004, consid. 3.1; DTF 133 I 27 consid. 3.2; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Zuri- go 2006, n° 877). Tale misura ha come scopo di impedire una possibile fu- ga all'estero dell'accusato. Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione all'a- dozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimi- glianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventi- va, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli in- dividui, non necessitano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1).

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3.1. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi- stono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (ci- fra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare fal- se dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua deci- sione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in meri- to a diverse imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta per- tanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono a- dempiute nella fattispecie.

3.2. In merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, essi sono stati larga- mente esposti e confermati in precedenti sentenze rese da questa Corte e dal Tribunale federale, alle quali si rinvia per economia di giudizio (TPF BH.2005.1 del 26 gennaio 2005, BH.2005.47 del 22 dicembre 2005, con- sid. 4.2 e 4.3, confermata quest’ultima dalla sentenza del Tribunale federa- le del 2 marzo 2006, 1S.3/2006, consid. 2, ed in particolare 2.4). Le censu- re ricorsuali su questo punto sono manifestamente infondate e non neces- sitano di ulteriore disamina in questa sede.

3.3. Nelle sentenze testé citate, sia la presente Corte sia il Tribunale federale avevano unanimamente ritenuto l’esistenza di un concreto pericolo di fuga riguardante l’imputato, analizzando il requisito in relazione al mantenimento della carcerazione preventiva. Nella fattispecie, si tratta invece di valutare il pericolo in questione relativamente alle misure sostitutive. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate all'esistenza del pericolo di fuga sono meno restrittive rispetto a quanto è previsto in materia di detenzione preventiva (v. consid. 3, supra). Ora, le valutazioni effettuate nelle sentenze summenzionate rimangono va- lide anche nella presente fattispecie, ritenuto che la posizione processuale dell’imputato non è sostanzialmente cambiata da allora; le autorità inquiren- ti fanno anzi rettamente notare che proprio l’avanzamento dell’indagine e l'avvicinarsi del processo potrebbero indurre l’indagato a far perdere le pro- prie tracce all’estero, soprattutto se, come è previsto, tutti gli indagati po- tranno presto accedere alla totalità dell'incarto. Del resto, il reclamante non ha indicato nessun elemento nuovo nella sua situazione personale che possa ulteriormente mitigare il pericolo di fuga in maniera tale da escluderlo

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anche in ambito di misure sostitutive della detenzione. Le accuse mosse contro di lui sono sempre gravi; anzi, esse sembrano essersi rinforzate grazie a nuovi elementi emersi nel corso dell'inchiesta durante gli ultimi mesi. Nonostante l’esistenza di indubbi legami economici e affettivi con il nostro paese (ove risiedono la sua compagna e il loro figlio comune), il ri- schio di fuga è ancora sufficientemente intenso per confermare le misure sostitutive della detenzione qui contestate; anche il fatto che il reclamante non abbia cercato sino ad oggi di lasciare il nostro paese o di sottrarsi, in una maniera o in un'altra, alle misure istruttorie dopo il suo rilascio dal car- cere non ne sminuisce la portata (v. TPF BH.2006.31 del 13 marzo 2007, riguardante un co-imputato nel medesimo procedimento).

3.4. Pur ammettendo che il pericolo di collusione non può, di regola, essere contrastato mediante l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, giova tuttavia rilevare che, nella fattispecie, il reclamante postula la restituzione dei suoi documenti per potersi recare all’estero per rinnovare i contatti persi con la clientela professionale durante il periodo di detenzione preventiva e per poter far visita ai propri genitori, il cui stato di salute sarebbe precario. Ora, se è vero che l'attività collusiva potrebbe difficilmente essere ostacola- ta su suolo elvetico, ciò non risulta invece il caso per quanto riguarda i con- tatti che l'imputato potrebbe intrattenere con altri membri dell'organizzazio- ne criminale all’estero. Tale affermazione è rinforzata dal fatto che sovente i membri dell'organizzazione criminale in esame, per ovviare alle possibili intercettazioni telefoniche o postali, preferiscono spostarsi di persona, per- correndo distanze anche molto lunghe, per trasmettersi informazioni ri- guardanti le loro attività. Un indizio del fatto che il reclamante ha, malgrado tutto, mantenuto dei legami con altri co-indagati della presente inchiesta re- sidenti all’estero è dato dalla lettera che questi ha trasmesso all’avvocato milanese B. in data 8 dicembre 2006 (v. act. 11.4). Né risulta sufficiente- mente comprovato il bisogno di rinnovare i contatti persi con la clientela all’estero a fini professionali; il generico richiamo a norme costituzionali o di valore sovranazionale tutelanti la libertà economica contenuto nel reclamo non basta certo per sostanziare le tesi dell’imputato. Quanto alla necessità di recarsi in visita ai propri genitori in Italia, pur se umanamente comprensi- bile, non risulta di per sé motivo sufficiente per decretare l’abolizione – sia pure parziale e/o temporanea - delle misure restrittive alla libertà personale in atto, tenuto conto dei rischi legati alle emergenze istruttorie citate in pre- cedenza (rischio di collusione con altri imputati, possibilità di sottrazione al processo, ritardi nelle citazioni o nell’espletamento di atti istruttori, ecc.). Nel reclamo manca peraltro la dimostrazione dell’impossibilità di mantenere i contatti con i genitori in altro modo, pur considerata la loro età e il loro as- serito precario stato di salute (contatti telefonici, postali o telematici).

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In definitiva, la conferma delle misure sostitutive della detenzione si giustifi- ca anche in virtù del pericolo di collusione con membri dell'organizzazione residenti all'estero (v. TPF BH.2006.31 del 13 marzo 2007, consid. 2.5, ri- guardante un co-imputato nel medesimo procedimento).

3.5. Da rilevare poi che, tenuto conto della situazione processuale dell'indagato, le misure adottate nei suoi confronti risultano conformi al principio della pro- porzionalità. Esse permettono, da una parte, di scongiurare il pericolo di fu- ga e di limitare in maniera importante la possibile attività collusiva dell'impu- tato e, dall'altra, di garantire allo stesso condizioni di vita non troppo restrit- tive. A livello professionale, il reclamante può senz’altro esercitare un’attività remunerativa in Svizzera senza doversi recare all’estero di per- sona, mentre dal punto di vista affettivo, dopo la sua scarcerazione egli ha potuto ricongiungersi con la sua convivente e il comune figlioletto nell’abitazione di Z. Per quanto riguarda i parenti all’estero, questi possono rendergli visita in Svizzera.

4. Irricevibili poiché tardive sono infine le censure di violazione del diritto di essere sentito e di mancata o insufficiente motivazione della decisione im- pugnata formulate dal reclamante nella sua replica (v. act. 14, pag. 8). Dal momento che queste critiche si riferiscono alla decisione impugnata o alla fase immediatamente precedente la sua emanazione, esse dovevano es- sere fatte già in sede di reclamo. Nella denegata ipotesi di una sua ammis- sibilità in ordine, la censura di mancata motivazione della decisione in meri- to agli indizi di colpevolezza andrebbe comunque respinta, come esposto al consid. 3.2. (supra).

5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto in via principale come in via subordinata. Visto l'esito della procedura, le spese processuali – comprese quelle legate all’emanazione del giudizio del 6 marzo 2007 sull’assistenza giudiziaria - sono poste a carico del recla- mante soccombente (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all'art. 66 cpv. 1 LTF), e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.-, interamente coperte dall’anticipo delle spese già pervenuto (art. 245 cpv. 2 PP e art. 3 del Regolamento del- l'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 3 maggio 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ernesto Ferro - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I. Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).