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BH.2005.48

Bundesstrafgericht · 2006-01-12 · Italiano CH

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 52 PP)

Sachverhalt

A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giu- diziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 lu- glio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto. Successi- vamente, l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione al- la legge federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134 CP), coa- zione (art. 181 CP), usura (art. 157 CP), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP).

B. Con lettera del 21 giugno 2005 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A. ha chiesto di poter essere messo in libertà provviso- ria. Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 28 giugno 2005. Un re- clamo interposto dall’indagato contro questa decisione è stato respinto con sentenza del 27 luglio 2005 della Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale (v. sentenza BH.2005.17).

C. Il 1° settembre 2005, A. ha impugnato quest’ultima decisione con un ricorso al Tribunale federale. L’Alta Corte, con sentenza dell’11 ottobre 2005, rife- rendosi ad una recente giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1S.25/2005 dell’11 ottobre 2005), ha accolto il ricorso e trasmesso l’incarto per competenza all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF).

D. L’UGIF, con decisione del 25 novembre 2005, ha respinto la domanda di scarcerazione a causa dei pericoli di collusione e di fuga tuttora esistenti.

E. Dissentendo da questa decisione, il 9 dicembre 2005 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, lamentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure dei pericoli di collusione e di fuga. Egli si duole inoltre della lentezza e della labilità del procedimento, dell'eccessiva durata della detenzione preventiva e della violazione del diritto di essere sentito.

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F. Con osservazioni del 19 dicembre 2005, l’UGIF propone la conferma della decisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

Il reclamante non ha inoltrato una replica.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e- sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

E. 1.2 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione non è datata. Il timbro postale menziona tuttavia la data del 25 novembre 2005. Essa è pervenuta al pa- trocinatore del reclamante il 5 dicembre successivo; il reclamo, interposto il 9 dicembre 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2 PP).

E. 2 Il reclamante ritiene che l’ordinanza impugnata viola il diritto di essere sen- tito, con il corollario dell’obbligo di motivazione. A suo dire, il giudice istrut- tore non sarebbe entrato nel merito di nessuna specifica accusa e di nes- sun argomento avanzato mediante l’istanza di scarcerazione.

Tale censura non ha pregio. L’UGIF, anche se non ha trattato puntualmen- te tutte le accuse mosse dal MPC – si ricorda che l’inchiesta a carico del reclamante concerne undici reati -, si è espressa sufficientemente sulle ac- cuse più gravi a carico dell’indagato, ossia il sostegno e/o l’appartenenza ad un’organizzazione criminale ed il riciclaggio di denaro. L’esistenza di gravi indizi relativamente a tali reati sarebbe di per sé già sufficiente, uni-

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tamente ai pericoli di collusione e/o di fuga, per decretare il mantenimento del carcere preventivo. Il modo di procedere del giudice istruttore non im- plica di certo l’abbandono degli altri reati contestati all’indagato. Ad ogni modo, giova rilevare che il Tribunale federale ha recentemente dichiarato che la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nel quadro della procedura davanti alla Corte dei reclami penali allorquando quest’ultima è chiamata a statuire su una misura coercitiva, ambito nel qua- le essa dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4). Chinandosi la presente autorità in maniera più dettagliata sulle diverse accuse mosse dal MPC (v. consid. 3.2-3.4), la violazione del diritto di essere sentito invocata dal reclamante, anche se fosse stata ammessa dalla Corte dei reclami penali, sarebbe comunque sanata mediante la presente procedura (DTF 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4).

E. 3 Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi- stano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione l’UGIF ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a diverse imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora a- dempiute nella fattispecie.

E. 3.1 I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolez- za giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazio- ni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve ap- parire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribuna- le federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

In concreto, il reclamante è detenuto dal 19 luglio 2004. Se l’inchiesta aper- ta nei suoi confronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai

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suoi inizi, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del reclamante, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo ad un'unica struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui occorre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co- imputati. Nelle osservazioni al reclamo, il MPC ribadisce l’esistenza di di- verse commissioni rogatorie ancora da evadere, in particolare con il Brasi- le, l’Italia, la Spagna e l’Inghilterra, finalizzate all’acquisizione di documen- tazione e all’esecuzione d’interrogatori, nonché di confronti, tra i quali quel- lo avvenuto il 14 dicembre 2005 (v. act. 4, pag. 9, e act. 4.1). L’inchiesta, come ritenuto anche dal Tribunale federale nell’ambito di un analogo ricor- so riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid. 3.1), si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive, come addotto dall'insorgente nel suo allegato.

E. 3.2 Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una va- sta inchiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di far parte di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP che ha operato a li- vello transnazionale per parecchi anni. Al reclamante si rimprovera in parti- colare, come si evince dalla decisione impugnata, d’avere intrattenuto stret- te relazioni - che travalicherebbero manifestamente quelle di una semplice amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto in- chiesta, tra i quali B. e C. Subito dopo l’arresto del reclamante, quest'ultimo si è sollecitamente attivato per assicurargli un difensore di fiducia e versare dei congrui anticipi; A. ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da parte di C. anche in precedenza, sottoforma, ad esempio, di prestiti personali, di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della società D. SA) oppure di viaggi in aereo all’estero. Malgrado le evidenti reticenze dell’indagato, le diverse procedure davanti a questa Corte hanno evidenzia- to intensi contatti telefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri espo- nenti di spicco dell’organizzazione quali E., F. (ucciso il 5 marzo 2004 nel contesto di guerre tra cosche) e G., pure indagati nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “co- sca di X.” (v. ad esempio il verbale d’interrogatorio dell’imputato del 17.11.2004, act. 3.10, con i relativi estratti delle intercettazioni telefoniche, prodotti nella procedura davanti alla presente autorità BH.2005.17). Vi è da aggiungere che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 23 maggio 2005, ha condannato G. per organizzazione criminale (v. act. 4.3).

Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di riciclag- gio, è inoltre assodato il ruolo centrale svolto dal connubio A.-C. nelle attivi- tà delle società finanziarie D. SA e H. di Zurigo, poi rovinosamente fallite

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poiché svuotate di tutti i loro averi. Riciclando il provento dell’attività crimi- nale dell’organizzazione ai danni delle predette società (e dei loro clienti), essi si sarebbero avvalsi della complicità di numerosi altri soggetti vicini ad altre cosche della “n’drangheta” facendo figurare tali soggetti quali titolari di società (di comodo e comunque fittizie) interessate ad investimenti immobi- liari in Sardegna e Spagna. In tale ambito è senz’altro degno di nota lo stretto intreccio di relazioni tra A., C., I. e l’avvocato milanese L., pure inda- gato (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_H 168/04 dell'11 no- vembre 2004 consid. 4.1, riguardante un co-imputato).

Nella decisione contestata, l’UGIF, a sostegno del reato di appartenenza ad un’organizzazione criminale, menziona le deposizioni rese da M. e N. secondo le quali l’indagato sarebbe implicato in reati di tipo associativo e traffico internazionale di stupefacenti e di armi. Non potendo verificare, sul- la base della documentazione inoltrata a questa Corte e a disposizione del- le parti, la veridicità di tali affermazioni, esse non possono quindi essere prese in considerazione nella presente procedura di reclamo. A tale con- clusione è d’uopo giungere ugualmente per quanto concerne le esternazio- ni effettuate recentemente da I.. Da rilevare tuttavia che l’indagato, in Italia, è perseguito per appartenenza ad un’organizzazione criminale di tipo ma- fioso, più precisamente “la cosca O. di X.”. Secondo l’autorità inquirente ita- liana, egli costituirebbe il referente dell’organizzazione in Svizzera, paese in cui egli smercerebbe sostanze stupefacenti attraverso un consolidata rete di spacciatori, con successivo invio del denaro ricavato in Calabria. L’imputato sarebbe inoltre riuscito a far giungere armi all’organizzazione, le quali sarebbero state impiegate per alimentare le guerre tra cosche (v. act. 4.3, MPC 018/004/07996-07997). Il giudice italiano, nella sentenza sum- menzionata, ha confermato, sulla base delle dichiarazioni concordanti rila- sciate da M. e P., l’esistenza dell’organizzazione criminale in questione (v. act. 4.3, MPC 018/004/08013).

E. 3.3 Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il man- tenimento della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o so- stegno a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena ri- levato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di smi- nuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato adottato anche per la fre- quente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è

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d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma impli- ca la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati adde- bitabili alla stessa (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Beson- derer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; M. FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; G. ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter CP, sul- la base delle dichiarazioni dei co-imputati e del suo importante coinvolgi- mento nelle attività della D. e della H., egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlome- no allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori do- vrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del ri- corrente.

E. 3.4 Non meno importanti sono pure gli indizi di colpevolezza emersi in relazio- ne alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n. 1 e 2, di infrazione alle leggi fe- derali sulle armi e sul materiale bellico, di aggressione e coazione giusta gli art. 134 e 181 CP e di usura giusta l’art. 157 CP. L’autorità inquirente fa in- fatti stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base ad in- tercettazione telefoniche e a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati assiduamente dal qui re- clamante - quale il già menzionato B., appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di questo Tribunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d’altra parte, vi è giustificato motivo per credere - e il reclamante stesso non lo contesta più di quel tanto - che A. sia stato uno dei mandanti (assieme allo C.) della “spedizione punitiva” ai danni di tale Q., aggredito e picchiato a scopo di intimidazione sul lungolago di Ascona il 15 maggio 2003 (v. sen- tenza BH.2005.17 consid. 2.4). Per quanto attiene al presunto traffico ille- gale di armi tra Svizzera e Italia, significative sono invece le deposizioni del teste R. e del collaboratore di giustizia M., che fanno entrambi stato di un attivo quanto perdurante coinvolgimento del reclamante in questa attività (v. sentenza BH.2005.17 consid. 2.4). A sostegno del reato di usura vi è poi il confronto tra l’indagato e S. avvenuto il 14 dicembre scorso, il quale ha messo in evidenza l’esistenza di diversi prestiti concessi dal primo al se-

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condo, con l’applicazione di tassi d’interesse sospetti (v. act. 4.2). Da rile- vare, infine, che l’inchiesta a carico del reclamante è stata di recente este- sa ai reati di falsità in certificati ai sensi dell’art. 252 CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP e falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (v. interrogatorio dell’imputato del 14 di- cembre 2005, act. 4.1, pag. 2).

E. 4 Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.

E. 4.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o preve- nire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provviso- ria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alte- rarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nel- le grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segre- te, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

E. 4.2 L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC la collusio- ne attraverso l’illecito contatto con le persone che ancora devono essere in- terrogate sarebbe pratica già riscontrata in diversi imputati nel presente procedimento, ragione per cui il pericolo sarebbe del tutto concreto. Sottoli- nea che le indagini non sono ancora terminate (anche per la vastità dell’indagine, che interessa oramai un centinaio di soggetti) e che diversi atti istruttori, in particolare rogatorie in Brasile, Spagna e Italia sono ancora pendenti, nonostante le sollecitazioni effettuate per il tramite dell’Ufficio fe- derale di giustizia. Per quanto attiene ai confronti, tali misure sarebbero tut- tora in corso (v. osservazioni MPC, act. 4, pag. 9).

Quanto precede non dimostra tuttavia ancora l’esistenza di un pericolo concreto di collusione, come richiesto dalla prassi citata in precedenza. Per ammissione stessa del MPC, due dei principali protagonisti del dissesto fi- nanziario delle società H. e D., co-indagati nella presente causa per i me- desimi titoli ascritti al reclamante, ossia I. e l’avv. L., sono già stati interro- gati più volte all’estero nell’ambito di apposite procedure rogatoriali; altre

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persone sospettate di far parte dell’organizzazione criminale (fra le quali C. e B.) sono incarcerate da mesi in Svizzera, o lo sono state, e hanno potuto essere ripetutamente interrogate. Ciononostante, un concreto pericolo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l’espletamento di rogatorie (Brasile, Italia, Spagna, Inghilterra), visto che al- tri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi dell’autorità inquirente sull’esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa. Per essere riconfermata in avvenire, essa dovrà tuttavia materializzarsi ulteriormente con altri elementi o avvenimenti concreti e re- centi atti a suffragare la sussistenza di comportamenti di tipo collusivo da parte dell'indagato (tentativi di contattare altre persone coinvolte nell'inchie- sta in Svizzera e all'estero, condizionamento di testimoni, ecc.).

E. 5 Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Cittadino svizzero con quattro figli residenti in Svizzera (in pratica svizzero-tedeschi) ai quali avrebbe sempre dimostrato grande attaccamento, l’imputato non avrebbe nessuna ragione e nessuna possibilità di finanziarsi una latitanza. Ad ogni modo, il pericolo di fuga potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva (consegna del passaporto o altri mezzi di controllo).

E. 5.1 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato uni- camente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della li- bertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carat- tere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

E. 5.2 Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori luogo, come evidenziato anche nel precedente giudizio riguardante il qui reclamante reso da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz’altro rinviare per economia procedurale (v. sentenza BH.2005.17 consid. 4.2). I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi doves- sero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto an- che conto dei suoi precedenti penali. Bi-nazionale svizzero e italiano, egli è divorziato da tempo dalla moglie svizzera e intrattiene un importante rap- porto sentimentale all'estero; altri suoi parenti stretti abitano in Italia (una sorella a Milano, un fratello e il padre in Calabria), ove si recava spesso per

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visite e vacanze. Immediatamente prima dell’arresto il centro dei suoi inte- ressi economici si situava all’estero, nel campo della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettuava spesso viaggi all’estero. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga verso un pa- ese estero paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità – si ram- menta che l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte è in grado di garantire periodi di latitanza relativamente lunghi ai pro- pri affiliati -, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedo- no i suoi figli). Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

E. 6 Il reclamante lamenta una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (un anno e mezzo).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a ca- rico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità delle imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagato (v. consid. 3.2-3.4, supra), nonché i suoi precedenti penali, la pena privativa della libertà che il giudice di merito po- trà pronunciare rischia di essere molto pesante. A confronto di una possibi- le pena pluriennale, una detenzione preventiva di 18 mesi risulta quindi an- cora proporzionata.

Né appare, infine, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negli- gente o con eccessiva lentezza. Il reclamante è stato arrestato, assieme ad altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni inter- nazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, appartenenza ad organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sulle armi e rici- claggio di denaro. Successivamente l’inchiesta nei suoi confronti è stata e- stesa ai reati di usura, aggressione, coazione, falsità in certificati, conse- guimento fraudolento di una falsa attestazione e di falsità in documenti. La sua posizione processuale deve quindi essere continuamente confrontata con quella di altri esponenti della (presunta) organizzazione, agli arresti in Svizzera o all’estero. Gli atti prodotti dal MPC nelle diverse procedure da- vanti a questo Tribunale dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese (almeno una ventina di volte), così come le numerose altre persone

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implicate nell’inchiesta; diverse perquisizioni sono state effettuate e svaria- to materiale è stato posto sotto sequestro; procedure rogatoriali importanti sono state esperite all’estero o sono ancora in corso, visti i legami di molti imputati con altri paesi e la stretta interdipendenza tra l’inchiesta svizzera e quella portata avanti dalla Procura di Catanzaro. L’operato dell’autorità in- quirente va d’altronde apprezzato in modo differente a seconda se l’inchiesta riguarda un solo imputato e gli elementi a suo carico sono relati- vamente semplici oppure se – come nella fattispecie – il sospetto appartie- ne ad un’organizzazione che ha esercitato la sua attività in diverse nazioni e per un periodo prolungato. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite, non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magi- strato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 consid. 3.2).

E. 7 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor- memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della par- te soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Dispositiv
  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 gennaio 2006 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione, rappresentato dagli avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Istanza precedente

Oggetto

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 52 PP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: BH.2005.48

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Fatti: A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giu- diziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 lu- glio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto. Successi- vamente, l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione al- la legge federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134 CP), coa- zione (art. 181 CP), usura (art. 157 CP), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP).

B. Con lettera del 21 giugno 2005 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A. ha chiesto di poter essere messo in libertà provviso- ria. Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 28 giugno 2005. Un re- clamo interposto dall’indagato contro questa decisione è stato respinto con sentenza del 27 luglio 2005 della Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale (v. sentenza BH.2005.17).

C. Il 1° settembre 2005, A. ha impugnato quest’ultima decisione con un ricorso al Tribunale federale. L’Alta Corte, con sentenza dell’11 ottobre 2005, rife- rendosi ad una recente giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1S.25/2005 dell’11 ottobre 2005), ha accolto il ricorso e trasmesso l’incarto per competenza all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF).

D. L’UGIF, con decisione del 25 novembre 2005, ha respinto la domanda di scarcerazione a causa dei pericoli di collusione e di fuga tuttora esistenti.

E. Dissentendo da questa decisione, il 9 dicembre 2005 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, lamentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure dei pericoli di collusione e di fuga. Egli si duole inoltre della lentezza e della labilità del procedimento, dell'eccessiva durata della detenzione preventiva e della violazione del diritto di essere sentito.

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F. Con osservazioni del 19 dicembre 2005, l’UGIF propone la conferma della decisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

Il reclamante non ha inoltrato una replica.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e- sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

1.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione non è datata. Il timbro postale menziona tuttavia la data del 25 novembre 2005. Essa è pervenuta al pa- trocinatore del reclamante il 5 dicembre successivo; il reclamo, interposto il 9 dicembre 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2 PP).

2. Il reclamante ritiene che l’ordinanza impugnata viola il diritto di essere sen- tito, con il corollario dell’obbligo di motivazione. A suo dire, il giudice istrut- tore non sarebbe entrato nel merito di nessuna specifica accusa e di nes- sun argomento avanzato mediante l’istanza di scarcerazione.

Tale censura non ha pregio. L’UGIF, anche se non ha trattato puntualmen- te tutte le accuse mosse dal MPC – si ricorda che l’inchiesta a carico del reclamante concerne undici reati -, si è espressa sufficientemente sulle ac- cuse più gravi a carico dell’indagato, ossia il sostegno e/o l’appartenenza ad un’organizzazione criminale ed il riciclaggio di denaro. L’esistenza di gravi indizi relativamente a tali reati sarebbe di per sé già sufficiente, uni-

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tamente ai pericoli di collusione e/o di fuga, per decretare il mantenimento del carcere preventivo. Il modo di procedere del giudice istruttore non im- plica di certo l’abbandono degli altri reati contestati all’indagato. Ad ogni modo, giova rilevare che il Tribunale federale ha recentemente dichiarato che la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nel quadro della procedura davanti alla Corte dei reclami penali allorquando quest’ultima è chiamata a statuire su una misura coercitiva, ambito nel qua- le essa dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4). Chinandosi la presente autorità in maniera più dettagliata sulle diverse accuse mosse dal MPC (v. consid. 3.2-3.4), la violazione del diritto di essere sentito invocata dal reclamante, anche se fosse stata ammessa dalla Corte dei reclami penali, sarebbe comunque sanata mediante la presente procedura (DTF 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4).

3. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi- stano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione l’UGIF ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a diverse imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora a- dempiute nella fattispecie.

3.1. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolez- za giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazio- ni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve ap- parire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribuna- le federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

In concreto, il reclamante è detenuto dal 19 luglio 2004. Se l’inchiesta aper- ta nei suoi confronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai

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suoi inizi, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del reclamante, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo ad un'unica struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui occorre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co- imputati. Nelle osservazioni al reclamo, il MPC ribadisce l’esistenza di di- verse commissioni rogatorie ancora da evadere, in particolare con il Brasi- le, l’Italia, la Spagna e l’Inghilterra, finalizzate all’acquisizione di documen- tazione e all’esecuzione d’interrogatori, nonché di confronti, tra i quali quel- lo avvenuto il 14 dicembre 2005 (v. act. 4, pag. 9, e act. 4.1). L’inchiesta, come ritenuto anche dal Tribunale federale nell’ambito di un analogo ricor- so riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid. 3.1), si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive, come addotto dall'insorgente nel suo allegato.

3.2. Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una va- sta inchiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di far parte di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP che ha operato a li- vello transnazionale per parecchi anni. Al reclamante si rimprovera in parti- colare, come si evince dalla decisione impugnata, d’avere intrattenuto stret- te relazioni - che travalicherebbero manifestamente quelle di una semplice amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto in- chiesta, tra i quali B. e C. Subito dopo l’arresto del reclamante, quest'ultimo si è sollecitamente attivato per assicurargli un difensore di fiducia e versare dei congrui anticipi; A. ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da parte di C. anche in precedenza, sottoforma, ad esempio, di prestiti personali, di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della società D. SA) oppure di viaggi in aereo all’estero. Malgrado le evidenti reticenze dell’indagato, le diverse procedure davanti a questa Corte hanno evidenzia- to intensi contatti telefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri espo- nenti di spicco dell’organizzazione quali E., F. (ucciso il 5 marzo 2004 nel contesto di guerre tra cosche) e G., pure indagati nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “co- sca di X.” (v. ad esempio il verbale d’interrogatorio dell’imputato del 17.11.2004, act. 3.10, con i relativi estratti delle intercettazioni telefoniche, prodotti nella procedura davanti alla presente autorità BH.2005.17). Vi è da aggiungere che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 23 maggio 2005, ha condannato G. per organizzazione criminale (v. act. 4.3).

Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di riciclag- gio, è inoltre assodato il ruolo centrale svolto dal connubio A.-C. nelle attivi- tà delle società finanziarie D. SA e H. di Zurigo, poi rovinosamente fallite

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poiché svuotate di tutti i loro averi. Riciclando il provento dell’attività crimi- nale dell’organizzazione ai danni delle predette società (e dei loro clienti), essi si sarebbero avvalsi della complicità di numerosi altri soggetti vicini ad altre cosche della “n’drangheta” facendo figurare tali soggetti quali titolari di società (di comodo e comunque fittizie) interessate ad investimenti immobi- liari in Sardegna e Spagna. In tale ambito è senz’altro degno di nota lo stretto intreccio di relazioni tra A., C., I. e l’avvocato milanese L., pure inda- gato (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_H 168/04 dell'11 no- vembre 2004 consid. 4.1, riguardante un co-imputato).

Nella decisione contestata, l’UGIF, a sostegno del reato di appartenenza ad un’organizzazione criminale, menziona le deposizioni rese da M. e N. secondo le quali l’indagato sarebbe implicato in reati di tipo associativo e traffico internazionale di stupefacenti e di armi. Non potendo verificare, sul- la base della documentazione inoltrata a questa Corte e a disposizione del- le parti, la veridicità di tali affermazioni, esse non possono quindi essere prese in considerazione nella presente procedura di reclamo. A tale con- clusione è d’uopo giungere ugualmente per quanto concerne le esternazio- ni effettuate recentemente da I.. Da rilevare tuttavia che l’indagato, in Italia, è perseguito per appartenenza ad un’organizzazione criminale di tipo ma- fioso, più precisamente “la cosca O. di X.”. Secondo l’autorità inquirente ita- liana, egli costituirebbe il referente dell’organizzazione in Svizzera, paese in cui egli smercerebbe sostanze stupefacenti attraverso un consolidata rete di spacciatori, con successivo invio del denaro ricavato in Calabria. L’imputato sarebbe inoltre riuscito a far giungere armi all’organizzazione, le quali sarebbero state impiegate per alimentare le guerre tra cosche (v. act. 4.3, MPC 018/004/07996-07997). Il giudice italiano, nella sentenza sum- menzionata, ha confermato, sulla base delle dichiarazioni concordanti rila- sciate da M. e P., l’esistenza dell’organizzazione criminale in questione (v. act. 4.3, MPC 018/004/08013).

3.3. Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il man- tenimento della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o so- stegno a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena ri- levato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di smi- nuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato adottato anche per la fre- quente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è

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d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma impli- ca la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati adde- bitabili alla stessa (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Beson- derer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; M. FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; G. ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter CP, sul- la base delle dichiarazioni dei co-imputati e del suo importante coinvolgi- mento nelle attività della D. e della H., egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlome- no allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori do- vrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del ri- corrente.

3.4. Non meno importanti sono pure gli indizi di colpevolezza emersi in relazio- ne alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n. 1 e 2, di infrazione alle leggi fe- derali sulle armi e sul materiale bellico, di aggressione e coazione giusta gli art. 134 e 181 CP e di usura giusta l’art. 157 CP. L’autorità inquirente fa in- fatti stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base ad in- tercettazione telefoniche e a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati assiduamente dal qui re- clamante - quale il già menzionato B., appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di questo Tribunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d’altra parte, vi è giustificato motivo per credere - e il reclamante stesso non lo contesta più di quel tanto - che A. sia stato uno dei mandanti (assieme allo C.) della “spedizione punitiva” ai danni di tale Q., aggredito e picchiato a scopo di intimidazione sul lungolago di Ascona il 15 maggio 2003 (v. sen- tenza BH.2005.17 consid. 2.4). Per quanto attiene al presunto traffico ille- gale di armi tra Svizzera e Italia, significative sono invece le deposizioni del teste R. e del collaboratore di giustizia M., che fanno entrambi stato di un attivo quanto perdurante coinvolgimento del reclamante in questa attività (v. sentenza BH.2005.17 consid. 2.4). A sostegno del reato di usura vi è poi il confronto tra l’indagato e S. avvenuto il 14 dicembre scorso, il quale ha messo in evidenza l’esistenza di diversi prestiti concessi dal primo al se-

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condo, con l’applicazione di tassi d’interesse sospetti (v. act. 4.2). Da rile- vare, infine, che l’inchiesta a carico del reclamante è stata di recente este- sa ai reati di falsità in certificati ai sensi dell’art. 252 CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP e falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (v. interrogatorio dell’imputato del 14 di- cembre 2005, act. 4.1, pag. 2).

4. Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.

4.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o preve- nire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provviso- ria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alte- rarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nel- le grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segre- te, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

4.2. L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC la collusio- ne attraverso l’illecito contatto con le persone che ancora devono essere in- terrogate sarebbe pratica già riscontrata in diversi imputati nel presente procedimento, ragione per cui il pericolo sarebbe del tutto concreto. Sottoli- nea che le indagini non sono ancora terminate (anche per la vastità dell’indagine, che interessa oramai un centinaio di soggetti) e che diversi atti istruttori, in particolare rogatorie in Brasile, Spagna e Italia sono ancora pendenti, nonostante le sollecitazioni effettuate per il tramite dell’Ufficio fe- derale di giustizia. Per quanto attiene ai confronti, tali misure sarebbero tut- tora in corso (v. osservazioni MPC, act. 4, pag. 9).

Quanto precede non dimostra tuttavia ancora l’esistenza di un pericolo concreto di collusione, come richiesto dalla prassi citata in precedenza. Per ammissione stessa del MPC, due dei principali protagonisti del dissesto fi- nanziario delle società H. e D., co-indagati nella presente causa per i me- desimi titoli ascritti al reclamante, ossia I. e l’avv. L., sono già stati interro- gati più volte all’estero nell’ambito di apposite procedure rogatoriali; altre

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persone sospettate di far parte dell’organizzazione criminale (fra le quali C. e B.) sono incarcerate da mesi in Svizzera, o lo sono state, e hanno potuto essere ripetutamente interrogate. Ciononostante, un concreto pericolo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l’espletamento di rogatorie (Brasile, Italia, Spagna, Inghilterra), visto che al- tri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi dell’autorità inquirente sull’esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa. Per essere riconfermata in avvenire, essa dovrà tuttavia materializzarsi ulteriormente con altri elementi o avvenimenti concreti e re- centi atti a suffragare la sussistenza di comportamenti di tipo collusivo da parte dell'indagato (tentativi di contattare altre persone coinvolte nell'inchie- sta in Svizzera e all'estero, condizionamento di testimoni, ecc.).

5. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Cittadino svizzero con quattro figli residenti in Svizzera (in pratica svizzero-tedeschi) ai quali avrebbe sempre dimostrato grande attaccamento, l’imputato non avrebbe nessuna ragione e nessuna possibilità di finanziarsi una latitanza. Ad ogni modo, il pericolo di fuga potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva (consegna del passaporto o altri mezzi di controllo).

5.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato uni- camente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della li- bertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carat- tere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

5.2. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori luogo, come evidenziato anche nel precedente giudizio riguardante il qui reclamante reso da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz’altro rinviare per economia procedurale (v. sentenza BH.2005.17 consid. 4.2). I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi doves- sero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto an- che conto dei suoi precedenti penali. Bi-nazionale svizzero e italiano, egli è divorziato da tempo dalla moglie svizzera e intrattiene un importante rap- porto sentimentale all'estero; altri suoi parenti stretti abitano in Italia (una sorella a Milano, un fratello e il padre in Calabria), ove si recava spesso per

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visite e vacanze. Immediatamente prima dell’arresto il centro dei suoi inte- ressi economici si situava all’estero, nel campo della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettuava spesso viaggi all’estero. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga verso un pa- ese estero paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità – si ram- menta che l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte è in grado di garantire periodi di latitanza relativamente lunghi ai pro- pri affiliati -, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedo- no i suoi figli). Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

6. Il reclamante lamenta una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (un anno e mezzo).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a ca- rico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità delle imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagato (v. consid. 3.2-3.4, supra), nonché i suoi precedenti penali, la pena privativa della libertà che il giudice di merito po- trà pronunciare rischia di essere molto pesante. A confronto di una possibi- le pena pluriennale, una detenzione preventiva di 18 mesi risulta quindi an- cora proporzionata.

Né appare, infine, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negli- gente o con eccessiva lentezza. Il reclamante è stato arrestato, assieme ad altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni inter- nazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, appartenenza ad organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sulle armi e rici- claggio di denaro. Successivamente l’inchiesta nei suoi confronti è stata e- stesa ai reati di usura, aggressione, coazione, falsità in certificati, conse- guimento fraudolento di una falsa attestazione e di falsità in documenti. La sua posizione processuale deve quindi essere continuamente confrontata con quella di altri esponenti della (presunta) organizzazione, agli arresti in Svizzera o all’estero. Gli atti prodotti dal MPC nelle diverse procedure da- vanti a questo Tribunale dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese (almeno una ventina di volte), così come le numerose altre persone

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implicate nell’inchiesta; diverse perquisizioni sono state effettuate e svaria- to materiale è stato posto sotto sequestro; procedure rogatoriali importanti sono state esperite all’estero o sono ancora in corso, visti i legami di molti imputati con altri paesi e la stretta interdipendenza tra l’inchiesta svizzera e quella portata avanti dalla Procura di Catanzaro. L’operato dell’autorità in- quirente va d’altronde apprezzato in modo differente a seconda se l’inchiesta riguarda un solo imputato e gli elementi a suo carico sono relati- vamente semplici oppure se – come nella fattispecie – il sospetto appartie- ne ad un’organizzazione che ha esercitato la sua attività in diverse nazioni e per un periodo prolungato. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite, non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magi- strato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 consid. 3.2).

7. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor- memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della par- te soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 12 gennaio 2006

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi

- Ufficio dei giudici istruttori federali

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ri- corso o il suo presidente lo ordini.